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Decisione

35.2021.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 dicembre 2021Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i foyer d’accoglienza, i servizi di assistenza sociale, ecc. -, siccome la loro

missione non è quella di fornire delle cure mediche (Barman Ionta/Ionta, art.

cit., p. 71 ss.).

La succitata raccomandazione n. 1/2003 della Commissione ad

hoc danni LAINF, stabilisce che il personale

assicurato dei servizi della salute o dei centri di cura ambulatoriale o

stazionaria, come pure degli istituti e stabilimenti di cura, beneficia degli

stessi diritti del personale ospedaliero nella misura in cui questo personale è

esposto agli stessi rischi di esposizione al contagio nell’esercizio della propria

professione, ovvero allorquando cura direttamente dei pazienti infetti in

periodo di epidemia.

Alla luce di tutto quanto

precede, questa Corte ritiene che il personale dipendente dai servizi di spitex

è esposto a un rischio di contagio simile a quello del personale ospedaliero.

Il TCA non può

peraltro condividere la tesi secondo la quale soltanto il personale curante

dei servizi spitex, dunque soltanto quello che lavora a diretto contatto con i

pazienti, vada ritenuto esposto a un rischio di contagio simile a quello del

personale ospedaliero. Ciò significa che tale rischio viene incorso entrando in contatto tanto con gli utenti presso il

loro domicilio, quanto con colleghi che a loro volta sono stati in contatto

diretto con pazienti. Tale conclusione si giustifica tanto più se si

considera che la dottrina, fatta eccezione per Barman

Ionta/Ionta (cfr. Barman Ionta/Ionta,

art. cit., p. 72), è praticamente unanime nel ritenere che la normativa relativa

alla malattia professionale non miri a proteggere esclusivamente i singoli

collaboratori, ma piuttosto l’istituzione in quanto datore di lavoro (cfr., in questo

senso, Dupont, art. cit., p. 8, Gehring/Kieser, art. cit., p. 147, BSK UVG–A. Traub, art. 9 n. 35 e KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 9 LAINF, n. 26).

In siffatte condizioni, questo Tribunale non può

seguire la CO 1 laddove sostiene che “… un contatto con un collega infetto in

uno stabilimento medico-sociale, non ha nulla di diverso rispetto ad un

contatto con un collega infetto in un negozio, per esempio.” (doc. 15, p. 4).

In conclusione, la

fattispecie sub judice può dunque essere esaminata dal profilo dell’art.

9 cpv. 1 LAINF. Qui di seguito, il TCA dovrà ancora stabilire se tra la

malattia presentata da PI 1 e l’attività assicurata reputata rischiosa, esiste

un nesso causale qualificato (cfr. supra, consid. 2.3. e la STF 8C_326/2018 del 7 novembre 2018 consid. 4.3.1).

2.6. In concreto, l’amministrazione

ha negato l’esistenza di un nesso di causalità qualificato per il motivo che “…

nessun elemento presente all’incarto permette di affermare che il contagio di

Covid-19 sia effettivamente avvenuto mentre l’assicurata stava dispensando

delle cure ad un residente contagioso. Infatti, ella ha indicato aver avuto

anche contatti con dei colleghi infetti. In questo contesto è opportuno

sottolineare che un contatto con un collega infetto in uno stabilimento

medico-sociale, non ha nulla di diverso rispetto ad un contatto con un collega

infetto in un negozio, per esempio. Non è dunque possibile sostenere che la

contaminazione ha avuto effettivamente luogo nell’ambito di un’attività

professionale che presenta un rischio di contaminazione considerevolmente

elevato. Alla luce di ciò che precede, in mancanza di un nesso evidente fra la

contaminazione e le cure dispensate ad un paziente infetto, la relazione di

causalità prevalente con l’attività professionale qui esaminata non può essere

ritenuta.” (doc. 15, p. 4).

Da parte sua,

l’assicuratore ricorrente contesta la validità della tesi della CO 1, in quanto

si baserebbe, senza validi motivi, “… sulla premessa che l’infezione abbia

avuto luogo da colleghi piuttosto che da pazienti spitex. In tal contesto

appare piuttosto più probabile che l’infezione sia avvenuta da parte di un

paziente piuttosto che da un collega, nella misura in cui il contatto è più

vicino con paziente nell’ambito delle cure che nel contatto con il collega.”

(doc. I, p. 6).

Con specifico riferimento

al Covid-19, trattandosi della questione riguardante l’esistenza di un nesso

causale qualificato, Gehring/Kieser ritengono che di rado ci si troverà

confrontati a una eventuale assenza di prova. In effetti, o l’infezione è stata

causata dal lavoro in ospedale (o in istituti simili) o essa è riconducibile a

un’esposizione avvenuta al di fuori. Decisivo è soltanto sapere quale delle

varianti è la più verosimile (verosimiglianza superiore al 50%). Dal profilo

probatorio, può ad esempio essere rilevante sapere se è statisticamente

dimostrato che le persone che lavorano in ospedale (o in istituti simili) sono

colpite dal Covid-19 in misura chiaramente superiore alla media, ciò che

significherebbe che per tali persone la malattia è stata causata dal lavoro in

ospedale (o in istituti simili). Qualora difettino dati statistici, si tratta

di valutare nel caso concreto se l’affezione è stata provocata piuttosto dal

lavoro in ospedale (o in istituti simili) oppure al di fuori di esso (cfr.

Gehring/Kieser, art. cit., p. 147).

Da parte loro, Barman Ionta/Ionta ritengono che l’esigenza posta

dall’art. 9 cpv. 1 LAINF di una causalità adeguata qualificata debba essere in

Considerandi

ogni caso adempiuta. L’esposizione alla malattia deve aver luogo nell’esercizio

dell’attività professionale e necessita di un contatto con un paziente infetto.

In altri termini, è necessario che l’esposizione al Covid-19 intervenga

allorquando delle cure dirette sono dispensate a dei pazienti infettati dal

virus (Barman Ionta/Ionta, art. cit., p. 72).

L’INSAI, sul suo sito web

(http://www.suva.ch), si è pronunciato nei seguenti termini a

proposito della questione di sapere se il Covid-19 può essere riconosciuto come

malattia professionale:

" (…) Sì, il

coronavirus può rappresentare una malattia professionale. Il presupposto

affinché venga riconosciuto come tale è che chi svolge un determinato lavoro

sia esposto a un rischio molto maggiore di contrarre il Covid-19 rispetto al

resto della popolazione. Ogni caso deve essere esaminato in modo approfondito. Il

personale in servizio negli ospedali, nei laboratori e in strutture simili che

durante lo svolgimento delle proprie attività entra in contatto diretto con

persone o materiali infetti corre un rischio notevolmente più elevato. Lo

stesso vale per i dipendenti di residenze per anziani e disabili e case di cura

che assistono persone infette. Per chi non svolge attività finalizzata all’assistenza

e alla cura di persone infette (ad esempio personale di vendita, addetti alle

pulizie negli hotel o agenti di polizia), non è previsto alcun riconoscimento

di malattia professionale.” (il corsivo è del redattore)

In una presa di posizione del

1° maggio 2020, sollecitata dall’Associazione ____________, l’Ufficio federale

della sanità pubblica ha dichiarato di condividere il fatto che l’attività in

questione possa comportare un rischio specifico di esposizione nei confronti

dei pazienti Covid-19, tuttavia di per sé ciò non giustifica ancora un generale

e anticipato riconoscimento di una malattia professionale per un intero gruppo

professionale. Determinante è quanto sancisce l’art. 9 cpv. 1 LAINF in

relazione con la cifra 2 lett. b dell’allegato 1 all’OAINF, nel senso che per

ammettere l’esistenza di una malattia professionale è necessario che vi sia

stata una particolare esposizione al rischio in relazione con l’attività

professionale. Il competente assicuratore sarà quindi chiamato a esaminare se

nel caso concreto sono adempiuti i presupposti di legge (cfr. ____________).

Per il TCA si tratta

dunque di stabilire se la malattia da Covid-19 sia stata causata in misura

superiore al 50% dall’attività assicurata, concretamente mediante il contatto professionale

con un paziente, rispettivamente con un collega di lavoro risultato infetto al

virus (su quest’ultimo aspetto, cfr. supra, consid. 2.5.).

Nel corso del mese di

gennaio 2021, la CO 1 ha invitato l’assicurata a rispondere ad alcune domande

inerenti le circostanze in cui è avvenuto il contagio (cfr. doc. 7).

L’assicurata ha

innanzitutto dichiarato di essere entrata in contatto con persone affette da

Covid-19, precisando che ciò è avvenuto sia con utenti/pazienti che con

colleghi.

Alla domanda chi fossero

queste persone, ella ha risposto “pazienti (per segreto professionale dovrei

inviarle i codici) sono parecchi non saprei quale di loro, colleghi anche, non

saprei esattamente chi”.

Interrogata a proposito

delle modalità con le quali è avvenuto il contatto con i positivi al Covid, PI

1.

ha affermato che ha avuto luogo “durante l’igiene, il controllo salute - il

tempo impiegato è variato tra i 15 minuti ed 1 ora.”.

L’assicurata ha infine

ribadito che dei colleghi che condividevano con lei il medesimo ufficio, sono

risultati positivi al Covid-19 (cfr. doc. 9).

Tutto ben considerato,

questo Tribunale non ritiene che le sole dichiarazioni dell’assicurata possano bastare

quale valido fondamento per il giudizio che è chiamato a rendere. In

particolare, i pretesi contatti diretti che avrebbero avuto luogo in ambito

professionale nei giorni immediatamente precedenti la diagnosi di Covid-19, con

pazienti e/o colleghi di lavoro risultati positivi al virus, devono essere maggiormente

sostanziati.

Pertanto, gli atti vanno

rinviati all’istituto assicuratore resistente affinché ponga in atto tutto

quanto reputa necessario per accertare la veridicità delle affermazioni dell’assicurata.

I dati personali delle

persone interessate dovranno essere in ogni caso protetti.

Sulla scorta delle

risultanze del complemento istruttorio, l’amministrazione deciderà poi nuovamente

in merito all’assunzione dell’affezione annunciatale dall’assicurata a titolo

di malattia professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF.

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

dell’8 luglio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul

tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono

retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti