35.2021.60
Operatrice spitex contrae infezione da Covid-19. Discusso se l'infezione costituisce malattia professionale. Ammesso che personale spitex è esposto a rischio di contagio simile a quello del personale ospedaliero. Rinvio atti per complemento istr. in relaz. a esistenza di un nesso causale qualificato
20 dicembre 2021Italiano23 min
esposto agli stessi rischi di esposizione al contagio nell’esercizio della propria
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.60
mm/DC
Lugano
20 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 luglio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 giugno 2021 emanata da
CO 1
in relazione al caso PI
1
in materia di
assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 gennaio 2021,
l’Associazione __________ ha comunicato alla CO 1 (in seguito: CO 1) che la
propria dipendente PI 1, il 6 gennaio 2021, era risultata positiva al Covid-19
con relativa inabilità lavorativa a partire da quella medesima data. Dallo
stesso documento risulta che la professione svolta dall’assicurata era quella
di capo équipe e infermiera (cfr. doc. 6).
1.2. Esperiti gli accertamenti
amministrativi del caso, con decisione formale del 24 febbraio 2021, l’istituto
assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente alla
malattia contratta dall’assicurata, alla quale è stata negata l’origine
professionale ex art. 9 LAINF (cfr. doc. 11).
A seguito dell’opposizione
interposta da RI 1 (doc. 12), in data 4 giugno 2021, la CO 1 ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 15).
1.3. Con tempestivo ricorso dell’8
luglio 2021, la RI 1 (in seguito: RI 1) ha chiesto, in via principale,
la condanna della CO 1 a riconoscere le prestazioni di legge per il caso legato
al Covid-19 dell’assicurata e, in subordine, il rinvio degli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti e nuova decisione.
A sostegno delle proprie
pretese, l’assicuratore contro le malattie ha in particolare sviluppato le
seguenti considerazioni:
" (…) Si
rileva dapprima che la CO 1 sembra non considerare le case anziani, né le
attività svolte a casa del paziente spitex come centri analoghi, ma considera
comunque per analogia le persone esercitanti un’attività di cura presso un
centro anziani come effettuanti dei lavori analoghi a quelli effettuati in
ospedale, ai sensi dell’annesso 1 OPre.
Pertanto non è contestato da CO 1 il fatto che il carattere
professionale debba venir esaminato sotto l’ottica dell’art. 9 cpv. 1 Lainf.
Per contro, la distinzione fatta dalla CO 1 è contraria
all’annesso 1 cifra 2 lett. b OAINF, che cita dei lavori effettuati in immobili
analoghi, nonché pure alle raccomandazioni della Commissione ad hoc sinistri
Lainf, secondo le quali il personale di uno stabilimento è esposto agli stessi
rischi di contagio nell’esercizio della sua professione. Pertanto, o si
considera le case di cura come stabilimenti analoghi – ciò che è conforme alla
legge -, o no. La CO 1 applica già su tal punto la legge in maniera restrittiva
contrariamente agli altri assicuratori secondo la Lainf.
Nella fattispecie, in quanto infermiera capo l’assicurata si
occupa delle cure a domicilio del paziente (ciò che può avvenire anche in casa
di cura per alcuni pazienti), in un ambiente che presenta un rischio
considerevolmente elevato nell’ambito delle cure. Inoltre, per la sua funzione
di capo infermiera attiva in ufficio, l’assicurata è a sua volta a stretto
contatto con altro personale spitex che a sua volta esegue un’attività con
rischio considerevolmente accresciuto di contagio, in quanto a contatto con i
pazienti.
Secondo la legge e le raccomandazioni, l’elemento decisivo è
l’esposizione per motivi professionali o durante l’esercizio della professione.
Ciò che è determinante è l’ambito lavorativo.
Pertanto si può certamente ritenere che il contatto è più stretto
con i pazienti che con i colleghi e va ammesso un nesso causale (naturale e
adeguato) tra il contagio e le cure prestate dalla ricorrente ai pazienti.
Secondo la ricorrente, escludere un nesso causale per il fatto che
l’infezione sarebbe stata causata da un collega è in tal contesto arbitrario e
contrario al diritto. Contrariamente a quanto afferma la CO 1, inoltre, un
contagio da parte di un collega in un ambito di cure a domicilio del paziente
effettuate da spitex, non può venir parificato con il contagio da parte di un
collega di un negozio.
Inoltre, l’affermazione della CO 1 secondo cui nel contesto della
pandemia viene messa in discussione ogni certezza che la malattia sia stata
presa nell’ambito dell’attività professionale, le fonti di possibile contagio
essendo multiple (trasporti pubblici, negozi, farmacia, etc.), conduce a negare
al Covid 19 – se si includono tutte le altre possibilità di contagio – il
carattere di malattia professionale per il personale della sanità. Si rileva in
merito che l’assicurata lavora al 100% e passa più tempo al lavoro che in altri
posti, di modo che un contagio nell’ambito delle cure ai pazienti spitex (sia
al loro domicilio in casa privata che a quello in casa anziani), appare più probabile.
La motivazione della CO 1 risulta pertanto contraria allo spirito
dell’art. 9 cpv. 1 Lainf e al suo annesso 1 Oainf che mira a proteggere certe
categorie professionali.
(…).
La CO 1 attribuisce un’importanza preponderante al fatto che
l’assicurata abbia avuto dei contatti con colleghi piuttosto che al fatto che
possa essere stata contagiata durante la cura a pazienti contagiati (o da altra
fonte).
Va in merito rilevato che il ragionamento della CO 1 si basa senza
motivi seri sulla premessa che l’infezione abbia avuto luogo da colleghi
piuttosto che da pazienti spitex. In un tal contesto appare piuttosto più
probabile che l’infezione sia avvenuta da parte di un paziente piuttosto che da
un collega, nella misura in cui il contatto è più vicino con paziente
nell’ambito delle cure che nel contatto con il collega. La motivazione della CO
1 è arbitraria e non si fonda su alcun elemento probante.
(…).
Nella fattispecie senza motivi seri la CO 1 sulla base di una
verifica molto sommaria della fattispecie, sulla base di ipotesi prive di
elemento probatorio, ha compiuto una deduzione insostenibile e arbitraria,
negando ogni nesso causale tra l’affezione e l’attività professionale
dell’assicurata. In via subordinata la causa va eventualmente rinviata a CO 1 per
procedere con ulteriori verifiche. (…).” (doc. I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
PI 1, alla quale è stata
concessa la facoltà di formulare delle osservazioni quale parte interessata
(cfr. doc. II), è rimasta silente.
in diritto
2.1. Nella concreta evenienza,
litigiosa è la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato
a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’affezione (Covid-19)
contratta dall’assicurata, oppure no. Più concretamente, questa Corte è
chiamata a esaminare se è corretto che la CO 1 abbia negato alla patologia in
questione il carattere di malattia professionale ai sensi di legge.
2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative
sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non
professionale e di malattie professionali.
2.3. Secondo l’art. 9 cpv. 1
LAINF, sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA) causate esclusivamente
o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell’esercizio
dell’attività professionale. Il Consiglio federale compila l’elenco di tali
sostanze e lavori, come pure delle malattie provocate da quest’ultimi.
Facendo uso di questa
delega di competenza, l’Esecutivo federale ha elencato all’allegato 1
all’OAINF, al quale rinvia l’art. 14 OAINF, le sostanze nocive e le malattie
causate da determinati lavori ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LAINF. Queste due
liste sono esaustive (STF 8C_516/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 3.1.1
e riferimenti).
La lista delle malattie
causate dal lavoro contiene una doppia enumerazione – parimenti esaustiva – di
malattie da una parte e di lavori per i quali la patologia in questione può
essere causa di una malattia professionale dall’altra (allegato 1 cifra 2
OAINF). Nell’allegato 1 cifra 2 lett. a, riguardante le “malattie cagionate
da agenti fisici”, tutti i lavori sono atti a causare una malattia
professionale, fatta eccezione per le lesioni notevoli all’udito. L’allegato 1
cifra 2 lett. b (“altre malattie”) fa invece dipendere da certi lavori o
luoghi di contagio le affezioni che possono provocare delle malattie
professionali. In particolare, i “lavori in ospedali, laboratori, istituti
sperimentali e simili” possono essere causa di “malattie infettive”.
Conformemente alla
giurisprudenza, l’esigenza di una relazione preponderante è realizzata allorquando
è dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la malattia
in questione è causata in misura superiore al 50% dall’azione di una sostanza
nociva menzionata nella prima lista (sostanze nocive) o allorquando è stata
cagionata in misura superiore al 50% da lavori corrispondenti se essa figura
fra le affezioni elencate nella seconda lista (affezioni dovute al lavoro)
dall’allegato 1 all’OAINF (cfr. DTF 119 V 200 consid. 2a
e riferimento; RAMI 2000 U 398 p. 333 ss. consid. 3).
All’interno di talune sue categorie,
la lista di cui all’allegato 1 cifra 2 OAINF consente un piccolo margine di
manovra per delle aggiunte. Nel testo ciò viene espresso con “ecc.” per
quanto riguarda le malattie cagionate da radiazioni ionizzanti e con “e
simili” per quelle infettive (A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 213).
2.4. Sono considerate
professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate
esclusivamente o in modo affatto preponderante dall’esercizio dell’attività
professionale (art. 9 cpv. 2 LAINF). Questa clausola generale risponde al
bisogno di colmare eventuali lacune esistenti nell’elenco che il Consiglio
federale è incaricato di compilare in virtù dell’art. 9 cpv. 1 LAINF (DTF 116 V
141 consid. 5a e riferimenti).
Secondo la giurisprudenza
(cfr., fra le più recenti, la succitata STF 8C_516/2020 consid. 3.2.4 e i
riferimenti ivi menzionati), la condizione di un legame esclusivo o nettamente
preponderante ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF è adempiuta allorquando è
dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la malattia
in questione è stata causata in misura del 75% almeno dall’attività
professionale. Ciò significa che, per certe affezioni che non sono tipiche di
una determinata professione, occorre dimostrare che, in base a statistiche
epidemiologiche o a esperienze cliniche, i casi di lesione per un determinato
gruppo professionale sono quattro volte più elevati rispetto a quelli che si
registrano nella popolazione in generale.
Nella misura in cui la
prova di una relazione di causalità qualificata (quota minima del 75%) non può
essere fornita in maniera generale in base all’esperienza medica (in quanto non
esistono risultati di ricerca oppure poiché questi ultimi, pur esistendo, non
consentono di dimostrare la frequenza nettamente maggiore di una malattia in
una determinata professione), è escluso riconoscerne l’esistenza nel caso
concreto. Per contro, se le conoscenze mediche generali consentono di
dimostrare che la professione esercitata ha causato in modo nettamente
preponderante la malattia, vi è spazio, in un secondo tempo, per accertamenti
più approfonditi circa la prova del nesso di causalità qualificata nel caso di
specie.
L’esistenza di una
malattia professionale ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF è vincolata a delle
esigenze relativamente severe in materia di prova. Non basta pertanto che
l’agente nocivo o patogeno rappresenti una causa fra altre della malattia.
Questo agente deve partecipare più di ogni altra causa concorrente alla sua
insorgenza. È inoltre necessario che l’esposizione abbia avuto luogo esclusivamente
o in modo preponderante durante il lavoro presso un’azienda assoggettata.
Affinché l’assicurazione contro gli infortuni sia tenuta a corrispondere delle
prestazioni in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LAINF, è decisivo dimostrare che la
malattia è stata cagionata in ragione del 75% almeno dall’attività
professionale assicurata.
2.5. Nel caso di specie, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince innanzitutto che l’assicuratore
convenuto non contesta il fatto che il Covid-19 - affezione di cui PI 1
è stata portatrice (cfr. doc. 14, p. 1) - costituisce una “malattia infettiva”
ai sensi dell’allegato 1 cifra 2 lett. b OAINF (cfr. doc. 15, p. 4: “In questo
contesto, non viene rimesso in discussione che il virus SARS-CoV-2
(Covid-19) sia una malattia infettiva ai sensi dell’Allegato 1 cifra 2 lett. b
dell’OAINF).” – il corsivo è del redattore).
Il TCA condivide questo
parere (cfr., del resto, la raccomandazione n.
1/2003 della Commissione ad hoc danni
LAINF del 22 maggio 2003 [ultima revisione del 23 dicembre 2020] e G. Barman
Ionta/D. Ionta, “COVID-19 sous l’angle de la maladie professionnelle”, in:
Assurances sociales et pandémie de Covid-19, a cura di S. Pétremand, Ed.
Stämpfli, 2021, p. 70).
D’altro canto, a proposito
della questione di sapere se il lavoro svolto alle dipendenze di un servizio di
cure domiciliari (spitex) possa essere ritenuto simile a quello “in ospedali,
laboratori, istituti sperimentali” ai sensi dell’allegato 1 cifra 2 lett. b
OAINF, la CO 1 ha sostenuto, in prima battuta, che “tenuto conto della
giurisprudenza sopracitata e del fatto che gli stabilimenti medico-sociali non
sono dei centri di primo soccorso chiamati ad occuparsi in prima linea di
pazienti infetti, non è possibile considerarli come degli stabilimenti simili
ai sensi dell’Allegato 1 cifra 2 lett. b OAINF. Infatti, il rischio di
contaminazione da SARS-CoV-2 in uno stabilimento medico-sociale non è
verosimilmente identico a quello corso in un ospedale.”. In seguito,
l’amministrazione ha però precisato che “è invece possibile considerare per
analogia che le persone che esercitano un’attività professionale nelle cure
(personale curante) presso uno stabilimento medico-sociale effettuino un lavoro
analogo a quello svolto negli ospedali ai sensi dell’Allegato 1 dell’OAINF.”
(doc. 15, p. 4). L’assicuratore convenuto ne ha pertanto dedotto che “… il
carattere professionale di una malattia infettiva contratta da una persona che
esercita la professione di infermiera presso uno stabilimento medico-sociale
può essere analizzato secondo i termini dell’art. 9 cpv. 1 LAINF.” (doc.
15, p. 4 - il corsivo è del redattore).
Al riguardo, premesso che
la CO 1 ammette in definitiva l’applicabilità in concreto del cpv. 1 dell’art.
9 LAINF, va rilevato innanzitutto che, in una sentenza U 104/96 del 31 dicembre
1996, il Tribunale federale si è pronunciato a proposito della nozione di
istituto “simile”, in un caso riguardante l’assistente di un centro
d’accoglienza per rifugiati che aveva contratto la tubercolosi. In base alla
documentazione medica, si riteneva possibile che l’affezione fosse stata
contratta nell’ambito dell’attività professionale. La tubercolosi è una
malattia infettiva ma i centri d’accoglienza per rifugiati non sono menzionati
a margine della malattia. La Corte federale ha pertanto esaminato se tali
centri dovevano, per via d’interpretazione, essere assimilati a degli istituti
ospedalieri o a dei laboratori. L’Alta Corte si è riferita alle linee direttive
riguardanti la prevenzione della tubercolosi, in base alle quali il rischio di
esposizione è elevato negli ospedali, laboratori e istituti di ricerca e
moderato negli istituti medico-sociali e nei centri di accoglienza. Siccome
l’incidenza del rischio incorso – che costituiva quindi il criterio decisivo –
non era identica negli istituti menzionati nella lista e in un centro
d’accoglienza per rifugiati, il TF si è rifiutato di applicare la lista per
analogia.
Il TCA constata inoltre
che parte della dottrina ammette in modo esplicito che i servizi spitex devono
essere assimilati agli istituti ospedalieri ai sensi dell’allegato 1 cifra 2
lett. b OAINF. In questo senso, si veda A.-S. Dupont, “La prise en charge des
soins de santé en cas d’épidémie”, in: Jusletter 22 juin 2020, p. 8 n. 24 e K.
Gehring/U. Kieser, “Pflegefachpersonen und Covid-19 – Blick auf die
Versicherungssituation”, in: Pflegerecht 2021, p. 147, i quali sottolineano come
per il personale spitex il rischio d’infettarsi sia analogo a quello esistente in
un contesto ospedaliero.
Da parte loro, Barman Ionta/Ionta riconoscono l’esistenza di un
rischio analogo a quello corso dal personale ospedaliero, per il medico
indipendente e per il personale ausiliario che lavora presso il suo studio,
come pure per i centri di cura ambulatoriale e per le case per anziani
(istituti medico-sociali). Questi autori ne negano per contro l’esistenza
trattandosi degli istituti che operano al di fuori del settore sanitario -
quali ad esempio gli istituti penitenziari, i centri per i richiedenti l’asilo,
Fatti
i foyer d’accoglienza, i servizi di assistenza sociale, ecc. -, siccome la loro
missione non è quella di fornire delle cure mediche (Barman Ionta/Ionta, art.
cit., p. 71 ss.).
La succitata raccomandazione n. 1/2003 della Commissione ad
hoc danni LAINF, stabilisce che il personale
assicurato dei servizi della salute o dei centri di cura ambulatoriale o
stazionaria, come pure degli istituti e stabilimenti di cura, beneficia degli
stessi diritti del personale ospedaliero nella misura in cui questo personale è
esposto agli stessi rischi di esposizione al contagio nell’esercizio della propria
professione, ovvero allorquando cura direttamente dei pazienti infetti in
periodo di epidemia.
Alla luce di tutto quanto
precede, questa Corte ritiene che il personale dipendente dai servizi di spitex
è esposto a un rischio di contagio simile a quello del personale ospedaliero.
Il TCA non può
peraltro condividere la tesi secondo la quale soltanto il personale curante
dei servizi spitex, dunque soltanto quello che lavora a diretto contatto con i
pazienti, vada ritenuto esposto a un rischio di contagio simile a quello del
personale ospedaliero. Ciò significa che tale rischio viene incorso entrando in contatto tanto con gli utenti presso il
loro domicilio, quanto con colleghi che a loro volta sono stati in contatto
diretto con pazienti. Tale conclusione si giustifica tanto più se si
considera che la dottrina, fatta eccezione per Barman
Ionta/Ionta (cfr. Barman Ionta/Ionta,
art. cit., p. 72), è praticamente unanime nel ritenere che la normativa relativa
alla malattia professionale non miri a proteggere esclusivamente i singoli
collaboratori, ma piuttosto l’istituzione in quanto datore di lavoro (cfr., in questo
senso, Dupont, art. cit., p. 8, Gehring/Kieser, art. cit., p. 147, BSK UVG–A. Traub, art. 9 n. 35 e KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 9 LAINF, n. 26).
In siffatte condizioni, questo Tribunale non può
seguire la CO 1 laddove sostiene che “… un contatto con un collega infetto in
uno stabilimento medico-sociale, non ha nulla di diverso rispetto ad un
contatto con un collega infetto in un negozio, per esempio.” (doc. 15, p. 4).
In conclusione, la
fattispecie sub judice può dunque essere esaminata dal profilo dell’art.
9 cpv. 1 LAINF. Qui di seguito, il TCA dovrà ancora stabilire se tra la
malattia presentata da PI 1 e l’attività assicurata reputata rischiosa, esiste
un nesso causale qualificato (cfr. supra, consid. 2.3. e la STF 8C_326/2018 del 7 novembre 2018 consid. 4.3.1).
2.6. In concreto, l’amministrazione
ha negato l’esistenza di un nesso di causalità qualificato per il motivo che “…
nessun elemento presente all’incarto permette di affermare che il contagio di
Covid-19 sia effettivamente avvenuto mentre l’assicurata stava dispensando
delle cure ad un residente contagioso. Infatti, ella ha indicato aver avuto
anche contatti con dei colleghi infetti. In questo contesto è opportuno
sottolineare che un contatto con un collega infetto in uno stabilimento
medico-sociale, non ha nulla di diverso rispetto ad un contatto con un collega
infetto in un negozio, per esempio. Non è dunque possibile sostenere che la
contaminazione ha avuto effettivamente luogo nell’ambito di un’attività
professionale che presenta un rischio di contaminazione considerevolmente
elevato. Alla luce di ciò che precede, in mancanza di un nesso evidente fra la
contaminazione e le cure dispensate ad un paziente infetto, la relazione di
causalità prevalente con l’attività professionale qui esaminata non può essere
ritenuta.” (doc. 15, p. 4).
Da parte sua,
l’assicuratore ricorrente contesta la validità della tesi della CO 1, in quanto
si baserebbe, senza validi motivi, “… sulla premessa che l’infezione abbia
avuto luogo da colleghi piuttosto che da pazienti spitex. In tal contesto
appare piuttosto più probabile che l’infezione sia avvenuta da parte di un
paziente piuttosto che da un collega, nella misura in cui il contatto è più
vicino con paziente nell’ambito delle cure che nel contatto con il collega.”
(doc. I, p. 6).
Con specifico riferimento
al Covid-19, trattandosi della questione riguardante l’esistenza di un nesso
causale qualificato, Gehring/Kieser ritengono che di rado ci si troverà
confrontati a una eventuale assenza di prova. In effetti, o l’infezione è stata
causata dal lavoro in ospedale (o in istituti simili) o essa è riconducibile a
un’esposizione avvenuta al di fuori. Decisivo è soltanto sapere quale delle
varianti è la più verosimile (verosimiglianza superiore al 50%). Dal profilo
probatorio, può ad esempio essere rilevante sapere se è statisticamente
dimostrato che le persone che lavorano in ospedale (o in istituti simili) sono
colpite dal Covid-19 in misura chiaramente superiore alla media, ciò che
significherebbe che per tali persone la malattia è stata causata dal lavoro in
ospedale (o in istituti simili). Qualora difettino dati statistici, si tratta
di valutare nel caso concreto se l’affezione è stata provocata piuttosto dal
lavoro in ospedale (o in istituti simili) oppure al di fuori di esso (cfr.
Gehring/Kieser, art. cit., p. 147).
Da parte loro, Barman Ionta/Ionta ritengono che l’esigenza posta
dall’art. 9 cpv. 1 LAINF di una causalità adeguata qualificata debba essere in
Considerandi
ogni caso adempiuta. L’esposizione alla malattia deve aver luogo nell’esercizio
dell’attività professionale e necessita di un contatto con un paziente infetto.
In altri termini, è necessario che l’esposizione al Covid-19 intervenga
allorquando delle cure dirette sono dispensate a dei pazienti infettati dal
virus (Barman Ionta/Ionta, art. cit., p. 72).
L’INSAI, sul suo sito web
(http://www.suva.ch), si è pronunciato nei seguenti termini a
proposito della questione di sapere se il Covid-19 può essere riconosciuto come
malattia professionale:
" (…) Sì, il
coronavirus può rappresentare una malattia professionale. Il presupposto
affinché venga riconosciuto come tale è che chi svolge un determinato lavoro
sia esposto a un rischio molto maggiore di contrarre il Covid-19 rispetto al
resto della popolazione. Ogni caso deve essere esaminato in modo approfondito. Il
personale in servizio negli ospedali, nei laboratori e in strutture simili che
durante lo svolgimento delle proprie attività entra in contatto diretto con
persone o materiali infetti corre un rischio notevolmente più elevato. Lo
stesso vale per i dipendenti di residenze per anziani e disabili e case di cura
che assistono persone infette. Per chi non svolge attività finalizzata all’assistenza
e alla cura di persone infette (ad esempio personale di vendita, addetti alle
pulizie negli hotel o agenti di polizia), non è previsto alcun riconoscimento
di malattia professionale.” (il corsivo è del redattore)
In una presa di posizione del
1° maggio 2020, sollecitata dall’Associazione ____________, l’Ufficio federale
della sanità pubblica ha dichiarato di condividere il fatto che l’attività in
questione possa comportare un rischio specifico di esposizione nei confronti
dei pazienti Covid-19, tuttavia di per sé ciò non giustifica ancora un generale
e anticipato riconoscimento di una malattia professionale per un intero gruppo
professionale. Determinante è quanto sancisce l’art. 9 cpv. 1 LAINF in
relazione con la cifra 2 lett. b dell’allegato 1 all’OAINF, nel senso che per
ammettere l’esistenza di una malattia professionale è necessario che vi sia
stata una particolare esposizione al rischio in relazione con l’attività
professionale. Il competente assicuratore sarà quindi chiamato a esaminare se
nel caso concreto sono adempiuti i presupposti di legge (cfr. ____________).
Per il TCA si tratta
dunque di stabilire se la malattia da Covid-19 sia stata causata in misura
superiore al 50% dall’attività assicurata, concretamente mediante il contatto professionale
con un paziente, rispettivamente con un collega di lavoro risultato infetto al
virus (su quest’ultimo aspetto, cfr. supra, consid. 2.5.).
Nel corso del mese di
gennaio 2021, la CO 1 ha invitato l’assicurata a rispondere ad alcune domande
inerenti le circostanze in cui è avvenuto il contagio (cfr. doc. 7).
L’assicurata ha
innanzitutto dichiarato di essere entrata in contatto con persone affette da
Covid-19, precisando che ciò è avvenuto sia con utenti/pazienti che con
colleghi.
Alla domanda chi fossero
queste persone, ella ha risposto “pazienti (per segreto professionale dovrei
inviarle i codici) sono parecchi non saprei quale di loro, colleghi anche, non
saprei esattamente chi”.
Interrogata a proposito
delle modalità con le quali è avvenuto il contatto con i positivi al Covid, PI
1.
ha affermato che ha avuto luogo “durante l’igiene, il controllo salute - il
tempo impiegato è variato tra i 15 minuti ed 1 ora.”.
L’assicurata ha infine
ribadito che dei colleghi che condividevano con lei il medesimo ufficio, sono
risultati positivi al Covid-19 (cfr. doc. 9).
Tutto ben considerato,
questo Tribunale non ritiene che le sole dichiarazioni dell’assicurata possano bastare
quale valido fondamento per il giudizio che è chiamato a rendere. In
particolare, i pretesi contatti diretti che avrebbero avuto luogo in ambito
professionale nei giorni immediatamente precedenti la diagnosi di Covid-19, con
pazienti e/o colleghi di lavoro risultati positivi al virus, devono essere maggiormente
sostanziati.
Pertanto, gli atti vanno
rinviati all’istituto assicuratore resistente affinché ponga in atto tutto
quanto reputa necessario per accertare la veridicità delle affermazioni dell’assicurata.
I dati personali delle
persone interessate dovranno essere in ogni caso protetti.
Sulla scorta delle
risultanze del complemento istruttorio, l’amministrazione deciderà poi nuovamente
in merito all’assunzione dell’affezione annunciatale dall’assicurata a titolo
di malattia professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF.
2.7
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
dell’8 luglio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul
tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono
retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti