Lexipedia

Decisione

35.2021.60

Operatrice spitex contrae infezione da Covid-19. Discusso se l'infezione costituisce malattia professionale. Ammesso che personale spitex è esposto a rischio di contagio simile a quello del personale ospedaliero. Rinvio atti per complemento istr. in relaz. a esistenza di un nesso causale qualificato

20 dicembre 2021Italiano23 min

esposto agli stessi rischi di esposizione al contagio nell’esercizio della propria

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.60

mm/DC

Lugano

20 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi,

vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 luglio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 giugno 2021 emanata da

CO 1

in relazione al caso PI

1

in materia di

assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 14 gennaio 2021,

l’Associazione __________ ha comunicato alla CO 1 (in seguito: CO 1) che la

propria dipendente PI 1, il 6 gennaio 2021, era risultata positiva al Covid-19

con relativa inabilità lavorativa a partire da quella medesima data. Dallo

stesso documento risulta che la professione svolta dall’assicurata era quella

di capo équipe e infermiera (cfr. doc. 6).

1.2. Esperiti gli accertamenti

amministrativi del caso, con decisione formale del 24 febbraio 2021, l’istituto

assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente alla

malattia contratta dall’assicurata, alla quale è stata negata l’origine

professionale ex art. 9 LAINF (cfr. doc. 11).

A seguito dell’opposizione

interposta da RI 1 (doc. 12), in data 4 giugno 2021, la CO 1 ha confermato il

contenuto della sua prima decisione (doc. 15).

1.3. Con tempestivo ricorso dell’8

luglio 2021, la RI 1 (in seguito: RI 1) ha chiesto, in via principale,

la condanna della CO 1 a riconoscere le prestazioni di legge per il caso legato

al Covid-19 dell’assicurata e, in subordine, il rinvio degli atti

all’amministrazione per nuovi accertamenti e nuova decisione.

A sostegno delle proprie

pretese, l’assicuratore contro le malattie ha in particolare sviluppato le

seguenti considerazioni:

" (…) Si

rileva dapprima che la CO 1 sembra non considerare le case anziani, né le

attività svolte a casa del paziente spitex come centri analoghi, ma considera

comunque per analogia le persone esercitanti un’attività di cura presso un

centro anziani come effettuanti dei lavori analoghi a quelli effettuati in

ospedale, ai sensi dell’annesso 1 OPre.

Pertanto non è contestato da CO 1 il fatto che il carattere

professionale debba venir esaminato sotto l’ottica dell’art. 9 cpv. 1 Lainf.

Per contro, la distinzione fatta dalla CO 1 è contraria

all’annesso 1 cifra 2 lett. b OAINF, che cita dei lavori effettuati in immobili

analoghi, nonché pure alle raccomandazioni della Commissione ad hoc sinistri

Lainf, secondo le quali il personale di uno stabilimento è esposto agli stessi

rischi di contagio nell’esercizio della sua professione. Pertanto, o si

considera le case di cura come stabilimenti analoghi – ciò che è conforme alla

legge -, o no. La CO 1 applica già su tal punto la legge in maniera restrittiva

contrariamente agli altri assicuratori secondo la Lainf.

Nella fattispecie, in quanto infermiera capo l’assicurata si

occupa delle cure a domicilio del paziente (ciò che può avvenire anche in casa

di cura per alcuni pazienti), in un ambiente che presenta un rischio

considerevolmente elevato nell’ambito delle cure. Inoltre, per la sua funzione

di capo infermiera attiva in ufficio, l’assicurata è a sua volta a stretto

contatto con altro personale spitex che a sua volta esegue un’attività con

rischio considerevolmente accresciuto di contagio, in quanto a contatto con i

pazienti.

Secondo la legge e le raccomandazioni, l’elemento decisivo è

l’esposizione per motivi professionali o durante l’esercizio della professione.

Ciò che è determinante è l’ambito lavorativo.

Pertanto si può certamente ritenere che il contatto è più stretto

con i pazienti che con i colleghi e va ammesso un nesso causale (naturale e

adeguato) tra il contagio e le cure prestate dalla ricorrente ai pazienti.

Secondo la ricorrente, escludere un nesso causale per il fatto che

l’infezione sarebbe stata causata da un collega è in tal contesto arbitrario e

contrario al diritto. Contrariamente a quanto afferma la CO 1, inoltre, un

contagio da parte di un collega in un ambito di cure a domicilio del paziente

effettuate da spitex, non può venir parificato con il contagio da parte di un

collega di un negozio.

Inoltre, l’affermazione della CO 1 secondo cui nel contesto della

pandemia viene messa in discussione ogni certezza che la malattia sia stata

presa nell’ambito dell’attività professionale, le fonti di possibile contagio

essendo multiple (trasporti pubblici, negozi, farmacia, etc.), conduce a negare

al Covid 19 – se si includono tutte le altre possibilità di contagio – il

carattere di malattia professionale per il personale della sanità. Si rileva in

merito che l’assicurata lavora al 100% e passa più tempo al lavoro che in altri

posti, di modo che un contagio nell’ambito delle cure ai pazienti spitex (sia

al loro domicilio in casa privata che a quello in casa anziani), appare più probabile.

La motivazione della CO 1 risulta pertanto contraria allo spirito

dell’art. 9 cpv. 1 Lainf e al suo annesso 1 Oainf che mira a proteggere certe

categorie professionali.

(…).

La CO 1 attribuisce un’importanza preponderante al fatto che

l’assicurata abbia avuto dei contatti con colleghi piuttosto che al fatto che

possa essere stata contagiata durante la cura a pazienti contagiati (o da altra

fonte).

Va in merito rilevato che il ragionamento della CO 1 si basa senza

motivi seri sulla premessa che l’infezione abbia avuto luogo da colleghi

piuttosto che da pazienti spitex. In un tal contesto appare piuttosto più

probabile che l’infezione sia avvenuta da parte di un paziente piuttosto che da

un collega, nella misura in cui il contatto è più vicino con paziente

nell’ambito delle cure che nel contatto con il collega. La motivazione della CO

1 è arbitraria e non si fonda su alcun elemento probante.

(…).

Nella fattispecie senza motivi seri la CO 1 sulla base di una

verifica molto sommaria della fattispecie, sulla base di ipotesi prive di

elemento probatorio, ha compiuto una deduzione insostenibile e arbitraria,

negando ogni nesso causale tra l’affezione e l’attività professionale

dell’assicurata. In via subordinata la causa va eventualmente rinviata a CO 1 per

procedere con ulteriori verifiche. (…).” (doc. I)

1.4. La CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

PI 1, alla quale è stata

concessa la facoltà di formulare delle osservazioni quale parte interessata

(cfr. doc. II), è rimasta silente.

in diritto

2.1. Nella concreta evenienza,

litigiosa è la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato

a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dell’affezione (Covid-19)

contratta dall’assicurata, oppure no. Più concretamente, questa Corte è

chiamata a esaminare se è corretto che la CO 1 abbia negato alla patologia in

questione il carattere di malattia professionale ai sensi di legge.

2.2. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF,

per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative

sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non

professionale e di malattie professionali.

2.3. Secondo l’art. 9 cpv. 1

LAINF, sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA) causate esclusivamente

o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell’esercizio

dell’attività professionale. Il Consiglio federale compila l’elenco di tali

sostanze e lavori, come pure delle malattie provocate da quest’ultimi.

Facendo uso di questa

delega di competenza, l’Esecutivo federale ha elencato all’allegato 1

all’OAINF, al quale rinvia l’art. 14 OAINF, le sostanze nocive e le malattie

causate da determinati lavori ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LAINF. Queste due

liste sono esaustive (STF 8C_516/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 3.1.1

e riferimenti).

La lista delle malattie

causate dal lavoro contiene una doppia enumerazione – parimenti esaustiva – di

malattie da una parte e di lavori per i quali la patologia in questione può

essere causa di una malattia professionale dall’altra (allegato 1 cifra 2

OAINF). Nell’allegato 1 cifra 2 lett. a, riguardante le “malattie cagionate

da agenti fisici”, tutti i lavori sono atti a causare una malattia

professionale, fatta eccezione per le lesioni notevoli all’udito. L’allegato 1

cifra 2 lett. b (“altre malattie”) fa invece dipendere da certi lavori o

luoghi di contagio le affezioni che possono provocare delle malattie

professionali. In particolare, i “lavori in ospedali, laboratori, istituti

sperimentali e simili” possono essere causa di “malattie infettive”.

Conformemente alla

giurisprudenza, l’esigenza di una relazione preponderante è realizzata allorquando

è dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la malattia

in questione è causata in misura superiore al 50% dall’azione di una sostanza

nociva menzionata nella prima lista (sostanze nocive) o allorquando è stata

cagionata in misura superiore al 50% da lavori corrispondenti se essa figura

fra le affezioni elencate nella seconda lista (affezioni dovute al lavoro)

dall’allegato 1 all’OAINF (cfr. DTF 119 V 200 consid. 2a

e riferimento; RAMI 2000 U 398 p. 333 ss. consid. 3).

All’interno di talune sue categorie,

la lista di cui all’allegato 1 cifra 2 OAINF consente un piccolo margine di

manovra per delle aggiunte. Nel testo ciò viene espresso con “ecc.” per

quanto riguarda le malattie cagionate da radiazioni ionizzanti e con “e

simili” per quelle infettive (A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 213).

2.4. Sono considerate

professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate

esclusivamente o in modo affatto preponderante dall’esercizio dell’attività

professionale (art. 9 cpv. 2 LAINF). Questa clausola generale risponde al

bisogno di colmare eventuali lacune esistenti nell’elenco che il Consiglio

federale è incaricato di compilare in virtù dell’art. 9 cpv. 1 LAINF (DTF 116 V

141 consid. 5a e riferimenti).

Secondo la giurisprudenza

(cfr., fra le più recenti, la succitata STF 8C_516/2020 consid. 3.2.4 e i

riferimenti ivi menzionati), la condizione di un legame esclusivo o nettamente

preponderante ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF è adempiuta allorquando è

dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la malattia

in questione è stata causata in misura del 75% almeno dall’attività

professionale. Ciò significa che, per certe affezioni che non sono tipiche di

una determinata professione, occorre dimostrare che, in base a statistiche

epidemiologiche o a esperienze cliniche, i casi di lesione per un determinato

gruppo professionale sono quattro volte più elevati rispetto a quelli che si

registrano nella popolazione in generale.

Nella misura in cui la

prova di una relazione di causalità qualificata (quota minima del 75%) non può

essere fornita in maniera generale in base all’esperienza medica (in quanto non

esistono risultati di ricerca oppure poiché questi ultimi, pur esistendo, non

consentono di dimostrare la frequenza nettamente maggiore di una malattia in

una determinata professione), è escluso riconoscerne l’esistenza nel caso

concreto. Per contro, se le conoscenze mediche generali consentono di

dimostrare che la professione esercitata ha causato in modo nettamente

preponderante la malattia, vi è spazio, in un secondo tempo, per accertamenti

più approfonditi circa la prova del nesso di causalità qualificata nel caso di

specie.

L’esistenza di una

malattia professionale ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF è vincolata a delle

esigenze relativamente severe in materia di prova. Non basta pertanto che

l’agente nocivo o patogeno rappresenti una causa fra altre della malattia.

Questo agente deve partecipare più di ogni altra causa concorrente alla sua

insorgenza. È inoltre necessario che l’esposizione abbia avuto luogo esclusivamente

o in modo preponderante durante il lavoro presso un’azienda assoggettata.

Affinché l’assicurazione contro gli infortuni sia tenuta a corrispondere delle

prestazioni in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LAINF, è decisivo dimostrare che la

malattia è stata cagionata in ragione del 75% almeno dall’attività

professionale assicurata.

2.5. Nel caso di specie, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince innanzitutto che l’assicuratore

convenuto non contesta il fatto che il Covid-19 - affezione di cui PI 1

è stata portatrice (cfr. doc. 14, p. 1) - costituisce una “malattia infettiva”

ai sensi dell’allegato 1 cifra 2 lett. b OAINF (cfr. doc. 15, p. 4: “In questo

contesto, non viene rimesso in discussione che il virus SARS-CoV-2

(Covid-19) sia una malattia infettiva ai sensi dell’Allegato 1 cifra 2 lett. b

dell’OAINF).” – il corsivo è del redattore).

Il TCA condivide questo

parere (cfr., del resto, la raccomandazione n.

1/2003 della Commissione ad hoc danni

LAINF del 22 maggio 2003 [ultima revisione del 23 dicembre 2020] e G. Barman

Ionta/D. Ionta, “COVID-19 sous l’angle de la maladie professionnelle”, in:

Assurances sociales et pandémie de Covid-19, a cura di S. Pétremand, Ed.

Stämpfli, 2021, p. 70).

D’altro canto, a proposito

della questione di sapere se il lavoro svolto alle dipendenze di un servizio di

cure domiciliari (spitex) possa essere ritenuto simile a quello “in ospedali,

laboratori, istituti sperimentali” ai sensi dell’allegato 1 cifra 2 lett. b

OAINF, la CO 1 ha sostenuto, in prima battuta, che “tenuto conto della

giurisprudenza sopracitata e del fatto che gli stabilimenti medico-sociali non

sono dei centri di primo soccorso chiamati ad occuparsi in prima linea di

pazienti infetti, non è possibile considerarli come degli stabilimenti simili

ai sensi dell’Allegato 1 cifra 2 lett. b OAINF. Infatti, il rischio di

contaminazione da SARS-CoV-2 in uno stabilimento medico-sociale non è

verosimilmente identico a quello corso in un ospedale.”. In seguito,

l’amministrazione ha però precisato che “è invece possibile considerare per

analogia che le persone che esercitano un’attività professionale nelle cure

(personale curante) presso uno stabilimento medico-sociale effettuino un lavoro

analogo a quello svolto negli ospedali ai sensi dell’Allegato 1 dell’OAINF.”

(doc. 15, p. 4). L’assicuratore convenuto ne ha pertanto dedotto che “… il

carattere professionale di una malattia infettiva contratta da una persona che

esercita la professione di infermiera presso uno stabilimento medico-sociale

può essere analizzato secondo i termini dell’art. 9 cpv. 1 LAINF.” (doc.

15, p. 4 - il corsivo è del redattore).

Al riguardo, premesso che

la CO 1 ammette in definitiva l’applicabilità in concreto del cpv. 1 dell’art.

9 LAINF, va rilevato innanzitutto che, in una sentenza U 104/96 del 31 dicembre

1996, il Tribunale federale si è pronunciato a proposito della nozione di

istituto “simile”, in un caso riguardante l’assistente di un centro

d’accoglienza per rifugiati che aveva contratto la tubercolosi. In base alla

documentazione medica, si riteneva possibile che l’affezione fosse stata

contratta nell’ambito dell’attività professionale. La tubercolosi è una

malattia infettiva ma i centri d’accoglienza per rifugiati non sono menzionati

a margine della malattia. La Corte federale ha pertanto esaminato se tali

centri dovevano, per via d’interpretazione, essere assimilati a degli istituti

ospedalieri o a dei laboratori. L’Alta Corte si è riferita alle linee direttive

riguardanti la prevenzione della tubercolosi, in base alle quali il rischio di

esposizione è elevato negli ospedali, laboratori e istituti di ricerca e

moderato negli istituti medico-sociali e nei centri di accoglienza. Siccome

l’incidenza del rischio incorso – che costituiva quindi il criterio decisivo –

non era identica negli istituti menzionati nella lista e in un centro

d’accoglienza per rifugiati, il TF si è rifiutato di applicare la lista per

analogia.

Il TCA constata inoltre

che parte della dottrina ammette in modo esplicito che i servizi spitex devono

essere assimilati agli istituti ospedalieri ai sensi dell’allegato 1 cifra 2

lett. b OAINF. In questo senso, si veda A.-S. Dupont, “La prise en charge des

soins de santé en cas d’épidémie”, in: Jusletter 22 juin 2020, p. 8 n. 24 e K.

Gehring/U. Kieser, “Pflegefachpersonen und Covid-19 – Blick auf die

Versicherungssituation”, in: Pflegerecht 2021, p. 147, i quali sottolineano come

per il personale spitex il rischio d’infettarsi sia analogo a quello esistente in

un contesto ospedaliero.

Da parte loro, Barman Ionta/Ionta riconoscono l’esistenza di un

rischio analogo a quello corso dal personale ospedaliero, per il medico

indipendente e per il personale ausiliario che lavora presso il suo studio,

come pure per i centri di cura ambulatoriale e per le case per anziani

(istituti medico-sociali). Questi autori ne negano per contro l’esistenza

trattandosi degli istituti che operano al di fuori del settore sanitario -

quali ad esempio gli istituti penitenziari, i centri per i richiedenti l’asilo,

Fatti

i foyer d’accoglienza, i servizi di assistenza sociale, ecc. -, siccome la loro

missione non è quella di fornire delle cure mediche (Barman Ionta/Ionta, art.

cit., p. 71 ss.).

La succitata raccomandazione n. 1/2003 della Commissione ad

hoc danni LAINF, stabilisce che il personale

assicurato dei servizi della salute o dei centri di cura ambulatoriale o

stazionaria, come pure degli istituti e stabilimenti di cura, beneficia degli

stessi diritti del personale ospedaliero nella misura in cui questo personale è

esposto agli stessi rischi di esposizione al contagio nell’esercizio della propria

professione, ovvero allorquando cura direttamente dei pazienti infetti in

periodo di epidemia.

Alla luce di tutto quanto

precede, questa Corte ritiene che il personale dipendente dai servizi di spitex

è esposto a un rischio di contagio simile a quello del personale ospedaliero.

Il TCA non può

peraltro condividere la tesi secondo la quale soltanto il personale curante

dei servizi spitex, dunque soltanto quello che lavora a diretto contatto con i

pazienti, vada ritenuto esposto a un rischio di contagio simile a quello del

personale ospedaliero. Ciò significa che tale rischio viene incorso entrando in contatto tanto con gli utenti presso il

loro domicilio, quanto con colleghi che a loro volta sono stati in contatto

diretto con pazienti. Tale conclusione si giustifica tanto più se si

considera che la dottrina, fatta eccezione per Barman

Ionta/Ionta (cfr. Barman Ionta/Ionta,

art. cit., p. 72), è praticamente unanime nel ritenere che la normativa relativa

alla malattia professionale non miri a proteggere esclusivamente i singoli

collaboratori, ma piuttosto l’istituzione in quanto datore di lavoro (cfr., in questo

senso, Dupont, art. cit., p. 8, Gehring/Kieser, art. cit., p. 147, BSK UVG–A. Traub, art. 9 n. 35 e KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 9 LAINF, n. 26).

In siffatte condizioni, questo Tribunale non può

seguire la CO 1 laddove sostiene che “… un contatto con un collega infetto in

uno stabilimento medico-sociale, non ha nulla di diverso rispetto ad un

contatto con un collega infetto in un negozio, per esempio.” (doc. 15, p. 4).

In conclusione, la

fattispecie sub judice può dunque essere esaminata dal profilo dell’art.

9 cpv. 1 LAINF. Qui di seguito, il TCA dovrà ancora stabilire se tra la

malattia presentata da PI 1 e l’attività assicurata reputata rischiosa, esiste

un nesso causale qualificato (cfr. supra, consid. 2.3. e la STF 8C_326/2018 del 7 novembre 2018 consid. 4.3.1).

2.6. In concreto, l’amministrazione

ha negato l’esistenza di un nesso di causalità qualificato per il motivo che “…

nessun elemento presente all’incarto permette di affermare che il contagio di

Covid-19 sia effettivamente avvenuto mentre l’assicurata stava dispensando

delle cure ad un residente contagioso. Infatti, ella ha indicato aver avuto

anche contatti con dei colleghi infetti. In questo contesto è opportuno

sottolineare che un contatto con un collega infetto in uno stabilimento

medico-sociale, non ha nulla di diverso rispetto ad un contatto con un collega

infetto in un negozio, per esempio. Non è dunque possibile sostenere che la

contaminazione ha avuto effettivamente luogo nell’ambito di un’attività

professionale che presenta un rischio di contaminazione considerevolmente

elevato. Alla luce di ciò che precede, in mancanza di un nesso evidente fra la

contaminazione e le cure dispensate ad un paziente infetto, la relazione di

causalità prevalente con l’attività professionale qui esaminata non può essere

ritenuta.” (doc. 15, p. 4).

Da parte sua,

l’assicuratore ricorrente contesta la validità della tesi della CO 1, in quanto

si baserebbe, senza validi motivi, “… sulla premessa che l’infezione abbia

avuto luogo da colleghi piuttosto che da pazienti spitex. In tal contesto

appare piuttosto più probabile che l’infezione sia avvenuta da parte di un

paziente piuttosto che da un collega, nella misura in cui il contatto è più

vicino con paziente nell’ambito delle cure che nel contatto con il collega.”

(doc. I, p. 6).

Con specifico riferimento

al Covid-19, trattandosi della questione riguardante l’esistenza di un nesso

causale qualificato, Gehring/Kieser ritengono che di rado ci si troverà

confrontati a una eventuale assenza di prova. In effetti, o l’infezione è stata

causata dal lavoro in ospedale (o in istituti simili) o essa è riconducibile a

un’esposizione avvenuta al di fuori. Decisivo è soltanto sapere quale delle

varianti è la più verosimile (verosimiglianza superiore al 50%). Dal profilo

probatorio, può ad esempio essere rilevante sapere se è statisticamente

dimostrato che le persone che lavorano in ospedale (o in istituti simili) sono

colpite dal Covid-19 in misura chiaramente superiore alla media, ciò che

significherebbe che per tali persone la malattia è stata causata dal lavoro in

ospedale (o in istituti simili). Qualora difettino dati statistici, si tratta

di valutare nel caso concreto se l’affezione è stata provocata piuttosto dal

lavoro in ospedale (o in istituti simili) oppure al di fuori di esso (cfr.

Gehring/Kieser, art. cit., p. 147).

Da parte loro, Barman Ionta/Ionta ritengono che l’esigenza posta

dall’art. 9 cpv. 1 LAINF di una causalità adeguata qualificata debba essere in

Considerandi

ogni caso adempiuta. L’esposizione alla malattia deve aver luogo nell’esercizio

dell’attività professionale e necessita di un contatto con un paziente infetto.

In altri termini, è necessario che l’esposizione al Covid-19 intervenga

allorquando delle cure dirette sono dispensate a dei pazienti infettati dal

virus (Barman Ionta/Ionta, art. cit., p. 72).

L’INSAI, sul suo sito web

(http://www.suva.ch), si è pronunciato nei seguenti termini a

proposito della questione di sapere se il Covid-19 può essere riconosciuto come

malattia professionale:

" (…) Sì, il

coronavirus può rappresentare una malattia professionale. Il presupposto

affinché venga riconosciuto come tale è che chi svolge un determinato lavoro

sia esposto a un rischio molto maggiore di contrarre il Covid-19 rispetto al

resto della popolazione. Ogni caso deve essere esaminato in modo approfondito. Il

personale in servizio negli ospedali, nei laboratori e in strutture simili che

durante lo svolgimento delle proprie attività entra in contatto diretto con

persone o materiali infetti corre un rischio notevolmente più elevato. Lo

stesso vale per i dipendenti di residenze per anziani e disabili e case di cura

che assistono persone infette. Per chi non svolge attività finalizzata all’assistenza

e alla cura di persone infette (ad esempio personale di vendita, addetti alle

pulizie negli hotel o agenti di polizia), non è previsto alcun riconoscimento

di malattia professionale.” (il corsivo è del redattore)

In una presa di posizione del

1° maggio 2020, sollecitata dall’Associazione ____________, l’Ufficio federale

della sanità pubblica ha dichiarato di condividere il fatto che l’attività in

questione possa comportare un rischio specifico di esposizione nei confronti

dei pazienti Covid-19, tuttavia di per sé ciò non giustifica ancora un generale

e anticipato riconoscimento di una malattia professionale per un intero gruppo

professionale. Determinante è quanto sancisce l’art. 9 cpv. 1 LAINF in

relazione con la cifra 2 lett. b dell’allegato 1 all’OAINF, nel senso che per

ammettere l’esistenza di una malattia professionale è necessario che vi sia

stata una particolare esposizione al rischio in relazione con l’attività

professionale. Il competente assicuratore sarà quindi chiamato a esaminare se

nel caso concreto sono adempiuti i presupposti di legge (cfr. ____________).

Per il TCA si tratta

dunque di stabilire se la malattia da Covid-19 sia stata causata in misura

superiore al 50% dall’attività assicurata, concretamente mediante il contatto professionale

con un paziente, rispettivamente con un collega di lavoro risultato infetto al

virus (su quest’ultimo aspetto, cfr. supra, consid. 2.5.).

Nel corso del mese di

gennaio 2021, la CO 1 ha invitato l’assicurata a rispondere ad alcune domande

inerenti le circostanze in cui è avvenuto il contagio (cfr. doc. 7).

L’assicurata ha

innanzitutto dichiarato di essere entrata in contatto con persone affette da

Covid-19, precisando che ciò è avvenuto sia con utenti/pazienti che con

colleghi.

Alla domanda chi fossero

queste persone, ella ha risposto “pazienti (per segreto professionale dovrei

inviarle i codici) sono parecchi non saprei quale di loro, colleghi anche, non

saprei esattamente chi”.

Interrogata a proposito

delle modalità con le quali è avvenuto il contatto con i positivi al Covid, PI

1.

ha affermato che ha avuto luogo “durante l’igiene, il controllo salute - il

tempo impiegato è variato tra i 15 minuti ed 1 ora.”.

L’assicurata ha infine

ribadito che dei colleghi che condividevano con lei il medesimo ufficio, sono

risultati positivi al Covid-19 (cfr. doc. 9).

Tutto ben considerato,

questo Tribunale non ritiene che le sole dichiarazioni dell’assicurata possano bastare

quale valido fondamento per il giudizio che è chiamato a rendere. In

particolare, i pretesi contatti diretti che avrebbero avuto luogo in ambito

professionale nei giorni immediatamente precedenti la diagnosi di Covid-19, con

pazienti e/o colleghi di lavoro risultati positivi al virus, devono essere maggiormente

sostanziati.

Pertanto, gli atti vanno

rinviati all’istituto assicuratore resistente affinché ponga in atto tutto

quanto reputa necessario per accertare la veridicità delle affermazioni dell’assicurata.

I dati personali delle

persone interessate dovranno essere in ogni caso protetti.

Sulla scorta delle

risultanze del complemento istruttorio, l’amministrazione deciderà poi nuovamente

in merito all’assunzione dell’affezione annunciatale dall’assicurata a titolo

di malattia professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF.

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

dell’8 luglio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul

tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono

retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti