35.2021.61
Discussa la questione del diritto all'IMI (amputazione della falange distale del pollice destro)
11 ottobre 2021Italiano13 min
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.61
mm
Lugano
11 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 giugno 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 febbraio 2020, RI 1,
dipendente della ditta __________ di ____________ in qualità di casseratore e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso l’CO 1, ha subito l’amputazione della falange distale del primo dito
della mano destra nell’utilizzare la sega circolare per tagliare un pezzo di
legno (cfr. doc. 8 e doc. 51, p. 1).
Già il giorno successivo,
egli è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione con un lembo
peduncolato neuro-vascolare di Moberg (doc. 10).
Nel corso del mese di
maggio, si è resa necessaria una seconda operazione, concretamente una
revisione del moncone e cura di neuroma (doc. 48).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha ben presto
manifestato dei problemi psichici (cfr. doc. 51, p. 2).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 novembre 2020,
l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far
tempo dal 30 novembre 2020 “data la mancanza di postumi infortunistici adeguati”
(doc. 110).
A seguito dell’opposizione
interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 116), in data 10 giugno
2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione. In quella
sede, è stato precisato che i dolori interessanti l’arto superiore destro erano
imputabili a una problematica morbosa a livello del rachide cervicale, mentre
per quelli al pollice destro non era stato trovato un sufficiente sostrato
organico oggettivabile (da cui la necessità di procedere a un esame del nesso
di causalità adeguata, non dato) (doc. 142).
1.3. Con tempestivo ricorso del 9
luglio 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga
condannato a riconoscergli un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI)
del 5%, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Egli
lamenta, in primo luogo, il fatto che la situazione post-infortunistica non può
ancora essere considerata, a suo dire, stabilizzata. Il pollice amputato gli
procura ancora forti dolori ed è tuttora seguito dai suoi medici per questo
problema.
Ciò premesso, egli prende atto delle risultanze mediche agli atti,
in particolare dell’apprezzamento medico espresso dal Dr. __________ il 5
maggio 2021. Al riguardo egli si duole del fatto di non essere stato convocato
in agenzia per sottoporsi alla visita di chiusura.
Espresse queste considerazioni, egli postula almeno il
riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità (in seguito:
IMI), conformemente a quanto previsto dall’articolo 36 cpv. 2 OAINF.
Al riguardo, si osserva che è indubbio che l’assicurato,
destrimane, ha subito una menomazione dell’integrità in modo durevole, che lo
condizionerà per tutta la vita.
Giusta l’allegato 3 OAINF, la perdita di almeno due falangi di un
dito o di una falange del pollice dà diritto ad una IMI del 5% dell’ammontare
massimo del guadagno assicurato.” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
in ordine
Fatti
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana
figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Tenuto conto del petito del
ricorso (cfr. supra, consid. 1.3.), l’oggetto della lite è circoscritto
alla questione di sapere se, a fronte dei postumi residuali dell’infortunio del
febbraio 2020 (amputazione della falange distale del pollice destro),
l’insorgente ha diritto a un’IMI, oppure no.
Il TCA prende atto che il
ricorrente non contesta la circostanza secondo la quale i disturbi
interessanti l’arto superiore destro trovano la propria origine in una
problematica extra-infortunistica presente a livello del rachide
cervicale (in questo senso, si veda del resto il rapporto 17 dicembre 2020 del
dott. __________, Caposervizio presso l’Ambulatorio terapia del dolore
dell’Ospedale __________ di __________ – doc. 132: “… la sintomatologia
riferita a livello dell’arto superiore destro, a mio avviso, era di origine
cervicale e così posso confermare il mio dubbio diagnostico. (…). Capisco
che il nesso causale a livello dei dolori di origine cervicale non sussiste
con la problematica a livello della mano post-infortunio.” – il corsivo è
del redattore). Incontestato è parimenti il fatto che i dolori lamentati al
pollice amputato non correlano con una patologia organica oggettivabile e che
perciò, in ossequio alla giurisprudenza federale (cfr. la DTF 135 V 465 consid. 5.1), determinante
diventa l’esistenza di un nesso di causalità adeguata, da esaminare in
applicazione della prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio (DTF 115 V 133; in concreto non data, aspetto pure rimasto
incontestato).
Nell’atto di ricorso si fa
valere che lo stato di salute infortunistico non era ancora stabilizzato al
momento in cui l’assicuratore resistente ha posto termine alle proprie
prestazioni (sebbene venga poi pretesa l’assegnazione di un’IMI, prestazione
che presuppone proprio che le condizioni di salute non siano più suscettibili di
migliorare notevolmente grazie a ulteriori provvedimenti terapeutici). Al
riguardo, il TCA osserva che l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio
obbligo a prestazioni dal 30 novembre 2020, in quanto i disturbi al pollice
destro e quelli all’arto superiore destro non erano più spiegabili con le
conseguenze dell’evento assicurato. Le conseguenze (morfologiche) dell’amputazione
sono state adeguatamente curate (cfr. supra, consid. 1.1.) e non
appaiono più suscettibili di ulteriori miglioramenti.
2.3. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4. L'art.
36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante
se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
Considerandi
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.6
L’CO
1.
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.7
Nel
caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio
medico __________, ha negato al ricorrente il diritto a un’IMI (cfr. doc. III).
Con apprezzamento del 20
luglio 2021, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha così valutato l’entità della menomazione dell’integrità
riportata dall’assicurato:
" (…).
Decorso secondo gli atti
Per brevità si rimanda all’apprezzamento medico del 04.05.2021.
Apprezzamento
Nella tabella IMI 3.2, foto nr. 1, è rappresentata un’amputazione
prossimalmente dell’articolazione interfalangea del pollice per giustificare il
valore minimo del 5%.
Nel caso dell’assicurato si tratta di un’amputazione distalmente
all’articolazione interfalangea con una ricostruzione del tessuto quasi alla
metà del dito.
Valutando strettamente l’amputazione, la stessa giustificherebbe
il 2.5%. Questo valore però non raggiunte il limite minimo del 5% previsto per
dare diritto ad IMI.” (doc. 149)
Da parte sua, il
rappresentante di RI 1 pretende il riconoscimento di un’indennità del 5% in
applicazione della Tabella delle menomazioni dell’integrità di cui all’Allegato
3.
all’OAINF. In questo contesto, egli rimprovera al medico ____________ di aver
enunciato la propria valutazione soltanto in base alla documentazione a sua
disposizione, senza dunque visitare personalmente l’insorgente (cfr. doc. I).
Chiamato a pronunciarsi su
una questione di natura squisitamente medica, questo Tribunale non vede
motivi per discostarsi dalla valutazione della menomazione dell’integrità
enunciata dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui
interessa.
Dagli atti, in particolare
dal rapporto operatorio del 3 febbraio 2020 (cfr. doc. 10), risulta del resto che
in effetti si è trattato di un’amputazione del pollice destro soltanto subtotale,
non avendo l’assicurato perso l’integralità della falange distale
(polpastrello), lesione quest’ultima che avrebbe dato diritto a un’IMI del 5%
(cfr. la Tabella delle menomazioni dell’integrità di cui all’Allegato 3
all’OAINF e la Tabella n. 3.2 [“Atteinte à l’intégrité résultant de la perte
d’un ou plusieurs segments des membres supérieurs”] edita dalla Divisione
di medicina assicurativa dell’CO 1, figura 1).
Il patrocinatore del
ricorrente non può infine essere seguito laddove rimprovera al medico
fiduciario dell’amministrazione di non aver proceduto a una visita personale.
In effetti, per costante giurisprudenza, anche a un rapporto elaborato da un
medico interno all’amministrazione basandosi sui soli atti, può essere
attribuito pieno valore probatorio (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3b/ee e la STF
8C_173/2018 del 24 maggio 2018 consid. 3.2). Nel caso concreto, il dott. Pippow
ha avuto a sua disposizione l’integralità della documentazione disponibile,
dalla quale emerge chiaramente la natura della menomazione riportata
dall’assicurato. Non presta pertanto il fianco a critiche il fatto che egli
abbia rinunciato a visitare RI 1.
In esito a tutto quanto
precede, l’impugnativa presentata dall’assicurato, mediante la quale è stata
chiesta l’assegnazione di un’IMI del 5%, deve essere respinta.
2.8
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 9 luglio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. la STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti