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Decisione

35.2021.61

Discussa la questione del diritto all'IMI (amputazione della falange distale del pollice destro)

11 ottobre 2021Italiano13 min

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.61

mm

Lugano

11 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 luglio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 giugno 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 2 febbraio 2020, RI 1,

dipendente della ditta __________ di ____________ in qualità di casseratore e,

perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali

presso l’CO 1, ha subito l’amputazione della falange distale del primo dito

della mano destra nell’utilizzare la sega circolare per tagliare un pezzo di

legno (cfr. doc. 8 e doc. 51, p. 1).

Già il giorno successivo,

egli è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione con un lembo

peduncolato neuro-vascolare di Moberg (doc. 10).

Nel corso del mese di

maggio, si è resa necessaria una seconda operazione, concretamente una

revisione del moncone e cura di neuroma (doc. 48).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato ha ben presto

manifestato dei problemi psichici (cfr. doc. 51, p. 2).

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20 novembre 2020,

l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far

tempo dal 30 novembre 2020 “data la mancanza di postumi infortunistici adeguati”

(doc. 110).

A seguito dell’opposizione

interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 116), in data 10 giugno

2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione. In quella

sede, è stato precisato che i dolori interessanti l’arto superiore destro erano

imputabili a una problematica morbosa a livello del rachide cervicale, mentre

per quelli al pollice destro non era stato trovato un sufficiente sostrato

organico oggettivabile (da cui la necessità di procedere a un esame del nesso

di causalità adeguata, non dato) (doc. 142).

1.3. Con tempestivo ricorso del 9

luglio 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga

condannato a riconoscergli un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI)

del 5%, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Egli

lamenta, in primo luogo, il fatto che la situazione post-infortunistica non può

ancora essere considerata, a suo dire, stabilizzata. Il pollice amputato gli

procura ancora forti dolori ed è tuttora seguito dai suoi medici per questo

problema.

Ciò premesso, egli prende atto delle risultanze mediche agli atti,

in particolare dell’apprezzamento medico espresso dal Dr. __________ il 5

maggio 2021. Al riguardo egli si duole del fatto di non essere stato convocato

in agenzia per sottoporsi alla visita di chiusura.

Espresse queste considerazioni, egli postula almeno il

riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità (in seguito:

IMI), conformemente a quanto previsto dall’articolo 36 cpv. 2 OAINF.

Al riguardo, si osserva che è indubbio che l’assicurato,

destrimane, ha subito una menomazione dell’integrità in modo durevole, che lo

condizionerà per tutta la vita.

Giusta l’allegato 3 OAINF, la perdita di almeno due falangi di un

dito o di una falange del pollice dà diritto ad una IMI del 5% dell’ammontare

massimo del guadagno assicurato.” (doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

in diritto

in ordine

Fatti

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana

figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Tenuto conto del petito del

ricorso (cfr. supra, consid. 1.3.), l’oggetto della lite è circoscritto

alla questione di sapere se, a fronte dei postumi residuali dell’infortunio del

febbraio 2020 (amputazione della falange distale del pollice destro),

l’insorgente ha diritto a un’IMI, oppure no.

Il TCA prende atto che il

ricorrente non contesta la circostanza secondo la quale i disturbi

interessanti l’arto superiore destro trovano la propria origine in una

problematica extra-infortunistica presente a livello del rachide

cervicale (in questo senso, si veda del resto il rapporto 17 dicembre 2020 del

dott. __________, Caposervizio presso l’Ambulatorio terapia del dolore

dell’Ospedale __________ di __________ – doc. 132: “… la sintomatologia

riferita a livello dell’arto superiore destro, a mio avviso, era di origine

cervicale e così posso confermare il mio dubbio diagnostico. (…). Capisco

che il nesso causale a livello dei dolori di origine cervicale non sussiste

con la problematica a livello della mano post-infortunio.” – il corsivo è

del redattore). Incontestato è parimenti il fatto che i dolori lamentati al

pollice amputato non correlano con una patologia organica oggettivabile e che

perciò, in ossequio alla giurisprudenza federale (cfr. la DTF 135 V 465 consid. 5.1), determinante

diventa l’esistenza di un nesso di causalità adeguata, da esaminare in

applicazione della prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente

a infortunio (DTF 115 V 133; in concreto non data, aspetto pure rimasto

incontestato).

Nell’atto di ricorso si fa

valere che lo stato di salute infortunistico non era ancora stabilizzato al

momento in cui l’assicuratore resistente ha posto termine alle proprie

prestazioni (sebbene venga poi pretesa l’assegnazione di un’IMI, prestazione

che presuppone proprio che le condizioni di salute non siano più suscettibili di

migliorare notevolmente grazie a ulteriori provvedimenti terapeutici). Al

riguardo, il TCA osserva che l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio

obbligo a prestazioni dal 30 novembre 2020, in quanto i disturbi al pollice

destro e quelli all’arto superiore destro non erano più spiegabili con le

conseguenze dell’evento assicurato. Le conseguenze (morfologiche) dell’amputazione

sono state adeguatamente curate (cfr. supra, consid. 1.1.) e non

appaiono più suscettibili di ulteriori miglioramenti.

2.3. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4. L'art.

36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante

se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.5. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

Considerandi

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.6

L’CO

1.

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.7

Nel

caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio

medico __________, ha negato al ricorrente il diritto a un’IMI (cfr. doc. III).

Con apprezzamento del 20

luglio 2021, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha così valutato l’entità della menomazione dell’integrità

riportata dall’assicurato:

" (…).

Decorso secondo gli atti

Per brevità si rimanda all’apprezzamento medico del 04.05.2021.

Apprezzamento

Nella tabella IMI 3.2, foto nr. 1, è rappresentata un’amputazione

prossimalmente dell’articolazione interfalangea del pollice per giustificare il

valore minimo del 5%.

Nel caso dell’assicurato si tratta di un’amputazione distalmente

all’articolazione interfalangea con una ricostruzione del tessuto quasi alla

metà del dito.

Valutando strettamente l’amputazione, la stessa giustificherebbe

il 2.5%. Questo valore però non raggiunte il limite minimo del 5% previsto per

dare diritto ad IMI.” (doc. 149)

Da parte sua, il

rappresentante di RI 1 pretende il riconoscimento di un’indennità del 5% in

applicazione della Tabella delle menomazioni dell’integrità di cui all’Allegato

3.

all’OAINF. In questo contesto, egli rimprovera al medico ____________ di aver

enunciato la propria valutazione soltanto in base alla documentazione a sua

disposizione, senza dunque visitare personalmente l’insorgente (cfr. doc. I).

Chiamato a pronunciarsi su

una questione di natura squisitamente medica, questo Tribunale non vede

motivi per discostarsi dalla valutazione della menomazione dell’integrità

enunciata dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui

interessa.

Dagli atti, in particolare

dal rapporto operatorio del 3 febbraio 2020 (cfr. doc. 10), risulta del resto che

in effetti si è trattato di un’amputazione del pollice destro soltanto subtotale,

non avendo l’assicurato perso l’integralità della falange distale

(polpastrello), lesione quest’ultima che avrebbe dato diritto a un’IMI del 5%

(cfr. la Tabella delle menomazioni dell’integrità di cui all’Allegato 3

all’OAINF e la Tabella n. 3.2 [“Atteinte à l’intégrité résultant de la perte

d’un ou plusieurs segments des membres supérieurs”] edita dalla Divisione

di medicina assicurativa dell’CO 1, figura 1).

Il patrocinatore del

ricorrente non può infine essere seguito laddove rimprovera al medico

fiduciario dell’amministrazione di non aver proceduto a una visita personale.

In effetti, per costante giurisprudenza, anche a un rapporto elaborato da un

medico interno all’amministrazione basandosi sui soli atti, può essere

attribuito pieno valore probatorio (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3b/ee e la STF

8C_173/2018 del 24 maggio 2018 consid. 3.2). Nel caso concreto, il dott. Pippow

ha avuto a sua disposizione l’integralità della documentazione disponibile,

dalla quale emerge chiaramente la natura della menomazione riportata

dall’assicurato. Non presta pertanto il fianco a critiche il fatto che egli

abbia rinunciato a visitare RI 1.

In esito a tutto quanto

precede, l’impugnativa presentata dall’assicurato, mediante la quale è stata

chiesta l’assegnazione di un’IMI del 5%, deve essere respinta.

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 9 luglio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. la STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti