35.2021.62
Discusso il diritto aa una rendita d'invalidità (per quanto riguarda reddito da valido, applicazione delle modalità previste dal CNM per l'edilizia)
8 novembre 2021Italiano39 min
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
Source ti.ch
3Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.62
mm
Lugano
8 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 agosto 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 giugno 2018, RI 1,
nato nel 1971, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
operaio edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali, si è parzialmente amputato la mano sinistra utilizzando
una sega. I sanitari del Servizio di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________
di __________, hanno diagnosticato una subamputazione della mano sinistra tipo
Gustillo 3C con frattura della base della testa del V. metacarpo, frattura
della testa del IV. metacarpo, frattura della prima falange del II. dito,
avulsione dello spigolo radiale della base della prima falange del III. dito,
lesione vascolare delle arterie digitali del IV. e V. dito, nonché lesione
nervosa volare del II.-III.-IV.-V. dito (doc. 16).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, in data 21 gennaio 2020, l’amministrazione ha
informato l’allora patrocinatore dell’assicurato che le prestazioni di corta
durata (cura medica e indennità giornaliera) sarebbero state corrisposte
soltanto sino al 31 gennaio 2020, momento in cui è intervenuta la
stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (doc. 150).
Il 15 maggio 2020, l’CO 1
ha quindi emanato una decisione formale mediante la quale ha negato il diritto
a una rendita d’invalidità e assegnato un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 6% (doc. 178).
A seguito dell’opposizione
interposta dal __________ per conto dell’assicurato (doc. 185), in data 12
agosto 2021, l’assicuratore ha parzialmente modificato la sua prima decisione
nel senso che all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 13.7% (doc. 220).
1.3. Con tempestivo ricorso del 2
settembre 2021, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita
d’invalidità del 53.03% a far tempo dal 19 giugno 2018 e, in subordine,
il rinvio degli atti all’amministrazione per nuova decisione.
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali, il rappresentante dell’assicurato contesta che alla
valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dai medici fiduciari
dell’istituto, possa essere attribuito pieno valore probatorio, e ciò alla luce
della restante documentazione medica agli atti. A suo avviso, nella più
favorevole delle ipotesi, l’insorgente sarebbe in grado di svolgere un’attività
sostitutiva adeguata nella misura del 70%, così come attestato in particolare dal
dott. __________.
A proposito degli aspetti
economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, trattandosi del
reddito da valido, l’avv. RA 1 rileva che il suo patrocinato “percepiva in
qualità di muratore un salario annuo di fr. 75'750.35, importo sulla base del
quale l’assicurazione ha quantificato l’indennità giornaliera dovuta
all’assicurato. Già solo per questo motivo appare evidente, dal raffronto
dell’ultimo salario percepito con il salario post-infortunistico considerato
dalla CO 1, che RI 1 ha conseguito una netta diminuzione delle sue entrate,
pari almeno al 10.54%.”. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido,
l’avv. RA 1 rimprovera all’amministrazione di non aver considerato che
l’assicurato “… è un cittadino italiano residente in Italia, di origine
albanese, che si esprime con difficoltà in lingua italiana, che ha 50 anni, che
dispone di un basso grado di scolarità ed ha sempre e solo lavorato come
muratore. Come meglio si dirà di seguito l’infortunio subito gli rende inoltre
impossibile sostenere ritmi e carichi di lavoro normali anche in attività
“adeguate” che potrà svolgere al massimo a tempo parziale”, fattori che, a suo
avviso, giustificano l’applicazione di una riduzione sociale del 25% (cfr. doc.
I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 21 settembre 2021, il
rappresentante dell’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni. In particolare, in merito all’entità del reddito da
valido, egli ha rilevato che “diversamente da quanto indicato da controparte,
se RI 1 “avesse potuto continuare a svolgere la propria attività” non avrebbe
percepito un salario di Fr. 66'810.-- (Fr. 29.20 * 176 ore * 13 mesi)
(risposta, consid. 4, pag. 2), bensì – come risulta dal contratto di missione
del 20 aprile 2018 – di almeno Fr. 78'951.44 annui (ovvero Fr. 36.41/ora * 41.7
ore/settimana * 52 settimane) (doc. 10). Si evidenzia che il citato contratto è
conforme ai dettami del Contratto collettivo di lavoro nel settore dell’edilizia,
il cui salario orario di base (senza tener conto delle ulteriori indennità e
della tredicesima mensilità) è stato nel frattempo aumentato a Fr. 29.20/ora
(doc. 11).” (doc. V).
L’assicuratore resistente
ha preso posizione in proposito il 29 settembre 2021 (doc. VII).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il
diritto a una rendita d’invalidità, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno
e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02
del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5
Nel caso concreto, contestata
è innanzitutto la valutazione della capacità/esigibilità lavorativa.
Dalle carte processuali
emerge che, da un profilo medico, la decisione su opposizione impugnata
mediante la quale l’amministrazione ha rifiutato l’assegnazione di una rendita
d’invalidità, si fonda sulle valutazioni espresse dai suoi medici fiduciari.
A margine della visita di
controllo del 15 luglio 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, ha in effetti dichiarato che l’assicurato era da
considerare “abile al 100% senza limitazioni di prestazione e di tempo per
attività confacenti …”. Egli ha quindi precisato che l’insorgente non è più in
grado di svolgere “attività ripetitive con la mano sinistra, alzare pesi
maggiori a 5 kg con la mano sinistra, attività che necessitano una chiusura del
pugno e maneggio di apparecchi e macchine con la mano sinistra. Salire le scale
con aiuto delle due mani è escluso da questo profilo.” (doc. 108).
Da notare che, già in
occasione della degenza presso la Clinica __________ di __________ (3 gennaio –
1° febbraio 2019), i sanitari hanno espresso un parere (teoricamente)
favorevole a proposito della possibilità per l’assicurato di esercitare
un’attività alternativa adeguata, osservando talune limitazioni concernenti le attività
con prensione fine e di forza, nonché le attività con movimenti ripetitivi e/o di
forza della mano sinistra (doc. 72, p. 5).
Da sottolineare pure che,
a margine del consulto dell’11 giugno 2019, il medico curante specialista,
dott. __________, Responsabile della chirurgia della mano presso l’Ospedale __________
di __________, ha osservato che l’assicurato aveva “… migliorato ulteriormente
la funzionalità complessiva della mano che ora è in grado di eseguire
diverse attività, sebbene con certe limitazioni, in particolare di forza e di
presa di oggetti fini. Data la situazione, lascio ora alla CO 1 l’onere di
stabilire le mansioni lavorative a cui il paziente può ancora accedere e di
conseguenza il grado di inabilità per tali mansioni, sono infatti molte le
attività che il paziente potrebbe già svolgere fin da ora con il recupero
funzionale ottenuto.” (doc. 99 – il corsivo è del redattore).
Nel dicembre 2019,
l’assicurato ha consultato il PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia della
mano, secondo il quale “la funzionalità della mano sinistra è fortemente
compromessa, anche se bisogna riconoscere che di fronte a una lesione così
importante il risultato dell’intervento è molto buono: le amputazioni
trans-metacarpali hanno notoriamente i risultati peggiori. Il paziente ha alla
mano sinistra un terzo della forza rispetto alla mano destra e una sensibilità
fortemente compromessa, tanto da non poter eseguire la manualità fine. Una
situazione funzionale che compromette, anche a causa dell’assenza di una
completa sensibilità a tutte le dita lunghe e la saltuaria allodinia, anche il
lavoro di muratore carpentiere che il paziente aveva svolto precedentemente.”
(doc. 140).
In base alla valutazione
medicolegale 6 dicembre 2019 del dott. __________, spec. in medicina legale e
delle assicurazioni a __________, il danno alla salute residuale pregiudicherà
“… permanentemente la capcità di guadagno del Soggetto in misura tale da dare
diritto ad una rendita d’invalidità, da quantificare in sede opportuna ai sensi
della vigente legge sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.”
(doc. 142).
Agli atti figura
un’ulteriore valutazione del dott. __________, datata 25 maggio 2020, il quale
si è espresso nei seguenti termini a proposito dell’esigibilità lavorativa del
ricorrente:
" (…) Nel
caso in esame (…), a causa dell’infortunio del 19-06.2018 la funzionalità della
mano sinistra risulta fortemente compromessa e controindica in forma pressoché
assoluta sia la movimentazione di carichi con la mano sinistra, sia
salita-discesa di scale e ponteggi con l’aiuto delle due mani, sia la
conduzione professionale di automezzi, sia, più in generale, l’espletamento di
mansioni implicanti attività bimanuali o comunque impegno bio-meccanico e/o
capacità di movimenti fini della mano sinistra.
Da tutto ciò deriva pertanto una capacità funzionale residuale del
Soggetto così schematizzabile:
- Sollevamento
e/o trasporto di carichi:
* molto leggeri
(fino a Kg. 5): molto ridotta (deve avvenire solo con l’uso dell’arto superiore
destro);
* leggeri (fino
a Kg. 10): controindicata;
* pesi
maggiori: controindicata.
- Manipolazione
di oggetti, attrezzi, pulsantiere:
* leggeri/di
precisione: molto ridotta (deve avvenire solo con l’uso della mano destra);
* medi: non consentita;
* pesanti: non
consentita.
Spostarsi –
camminare:
* per tragitti
brevi (fino a 50 metri): normale;
* per tragitti
medi (fino a 200 metri: normale;
* per tragitti
lunghi: normale;
* su terreni
accidentati: con cautela;
*
salire-scendere scale: controindicata;
* lavori in
altezza: controindicata.
Sulla scorta di tali premesse si deve pertanto concludere che,
sotto il profilo strettamente sanitario, il RI 1 presente nell’attualità
un’incapacità lavorativa pari al 100% (cento per cento) nell’esercizio
dell’attività abitualmente svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute
(manovale edile) e/o di altre consimili attività implicanti analogo impegno
funzionale della mano sinistra.
Una parziale riduzione del suddetto grado di incapacità lavorativa
può ottenersi solo affidando all’Assicurato mansioni a basso impegno energetico
che non richiedano movimentazione manuale di carichi, non comportino utilizzo
abituale della mano sinistra e non richiedano salita/discesa di scale e
ponteggi. In tale prospettiva, dovendosi necessariamente escludere dal
potenziale campo occupazionale le attività impiegatizie e/o ad elevata
specializzazione (non compatibili con il modesto patrimonio tecnico-culturale
dell’assicurato), potrà esclusivamente ipotizzarsi l’adibizione del Soggetto a
compiti lavorativi “semplici”, “leggeri” e “non ripetitivi” (…).
Dette mansioni peraltro, ancorché innegabilmente caratterizzate da
modesto dispendio energetico, non escludono l’impegno statico-dinamico della
mano sinistra (e più in generale degli arti superiori) e richiedono altresì una
continuità di rendimento che non può essere assicurata in presenza della patologia
in questione: è pertanto ragionevole ritenere che la capacità lavorativa del
Soggetto per tali attività risulta ridotta almeno del 30% in relazione sia
all’impossibilità di mantenere “normali” ritmi e carichi di lavoro sia alla
necessità di frequenti pause compensatorie. (…)”
(doc. 184 - il corsivo è del redattore)
In data 17 luglio 2020, il
ricorrente è stato sottoposto a una valutazione neurologica ed
elettroneurografica da parte della dott.ssa __________. La neurologa ha
refertato un importante danno sensitivo a carico della mano sinistra ma non sul
piano motorio, dove “… non vi sono limitazioni se non quelle legate al deficit
di estensione delle dita, di origine meccanica.”. A suo avviso, pertanto, “… il
danno non permette più l’attività di muratore né altre attività bimanuali
richiedenti movimenti di precisione.” (doc. 200).
Prima di procedere
all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’insorgente è ancora
stato sottoposto a visita fiduciaria da parte dei dottori __________, spec. FMH
in neurologia e __________, spec. FMH in chirurgia generale e traumatologia,
attivi entrambi presso il Centro __________ di __________.
Dal relativo referto del 6
agosto 2021, risulta la diagnosi di trauma complesso alla mano sinistra in data
19.
giugno 2018, residuante un dolore neuropatico in presenza di lesioni dei
nervi digitali D2, D3, D4 e D5, come pure di un’insufficiente muscolatura
intrinseca e di una persistente posizione in sublussazione dell’articolazione
MCF del III. dito con il sospetto clinico di un vizio di rotazione alla mano
sinistra.
I fiduciari dell’CO 1
hanno refertato, dal profilo ortopedico-chirurgico, una funzionalità della mano
sinistra molto buona. L’assicurato può utilizzarla in maniera adeguata.
Inoltre, sebbene presenti una chiara perdita di forza alla mano sinistra, egli
è in grado di svolgere le mansioni quotidiane senza limitazioni, di modo che
non si può parlare di un assicurato funzionalmente monco di una mano. Dal punto
di vista neurologico, il ricorrente soffre di dolori neuropatici da lievi a
medio-gravi, soprattutto nel comprimere la regione metacarpale della mano
sinistra.
Secondo i dottori __________
e __________, RI 1 è in grado di esercitare un’attività appropriata a tempo
pieno senza la necessità d’introdurre delle pause supplementari, presentando
egli delle limitazioni soltanto alla mano sinistra, ma non più la sua
precedente professione di muratore. Essi hanno quindi così descritto i limiti
funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico:
" (…):
Schwere Arbeiten mit Gegenständen über 10 kg sind mit der linken Hand nicht
mehr möglich. Die Greiffunktion der linken Hand ist bedeutend eingeschränkt,
sodass die Bedienung von schweren Maschinen und Geräten, die einen besonderen Kraftaufwand
der linken Hand benötigen, ebenfalls nicht durchführbar sind. Das Gehen auf
Treppen und Leitern ist uneingeschränkt möglich. Arbeiten, die eine besondere
Feinmotorik mit der linken Hand benötigen, können ebenfalls nicht durchgeführt
werden. Haltefunktion mit der linken Hand, z.B. Sägen mit der rechten Hand und
Halten des Hölzstückes mit der linken Hand, sind ebenfalls nur mit
beträchtlichen Einschränkungen möglich.
Wegen der guten Restfunktionalität der linken Hand könnten jedoch
beispielsweise Hauswartarbeiten eingeschränkt durchgeführt werden. Vorstellbar
wäre eine Tätigkeit in einem Baumarkt als Verkäufer/Berater, wo der Versicherte
sein langjähriges Wissen als Maurer eingesetzen könnte. Diese Tätigkeit wäre
ohne Einschränkungen zumutbar.” (doc. 219, p. 12 s.)
Con la propria
impugnativa, il rappresentante dell’assicurato contesta la fondatezza
dell’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso dal dott. __________,
rispettivamente dai dottori __________ e __________, e chiede che il TCA fondi
invece il proprio giudizio sulle certificazioni agli atti dei dottori __________,
__________ e __________ (cfr. doc. I).
2.6
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine;
STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7
Chiamata a
pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben considerato, il TCA ritiene di
poter validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa
espressa dai medici fiduciari dell’amministrazione, specialisti nelle materie
che qui interessano (in questo contesto, va segnalato che, secondo una costante
giurisprudenza, i medici ____________, così come gli specialisti del Centro __________
dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione
professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a
prescindere dalla loro specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22
dicembre 2020 consid. 4.4.2), secondo i quali, nonostante i postumi residuali
interessanti l’estremità superiore sinistra, l’assicurato sarebbe ancora in
grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività
lavorativa adeguata.
In questo
senso, occorre sottolineare che lo stesso medico curante specialista, dott. __________,
con il referto relativo all’ultima consultazione, ha dichiarato che il
ricorrente “…
è in grado di eseguire diverse attività, sebbene
con certe limitazioni, in particolare di forza e di presa di oggetti fini”,
rispettivamente che sono “… molte le attività che il paziente potrebbe già
svolgere fin da ora con il recupero funzionale ottenuto” (doc. 99).
D’altro
canto, questo Tribunale non ritiene che la documentazione richiamata con il
ricorso sia atta a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza del
parere dei medici consulenti dell’amministrazione.
In questo
senso, va rilevato che né la dott.ssa __________ né il dott. __________ hanno
preteso che il ricorrente non sarebbe più in grado di mettere pienamente a
frutto la sua capacità lavorativa residua in attività sostitutive adeguate. In
effetti, la neurologa ha sostenuto semplicemente che il danno alla
salute infortunistico è d’impedimento all’esercizio della precedente
professione di muratore e di altre attività bimanuali che necessitano una
motricità fine (della mano sinistra) (doc. 200, p. 3), analogamente quindi a
quanto indicato dai dottori __________ e __________. In questi termini si è
pure pronunciato il chirurgo della mano privatamente consultato dal ricorrente
(cfr. doc. 140, p. 2).
Il TCA non ignora che il
dott. __________ ha sostenuto che l’assicurato presenterebbe invece una
capacità lavorativa limitata (in misura di almeno il 30%) anche in attività
alternative appropriate (cfr. doc. 184), tuttavia la sua opinione risulta
assolutamente minoritaria.
Del resto, l’esistenza di
una piena capacità lavorativa in attività sostitutive confacenti risulta
plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di
seguito, riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo
degli arti superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse
corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TF è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2
kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile
in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza
dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione.
Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco.".
Nella STF U 200/02 del 20
maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un
infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura
pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla
e del braccio destro dominante.
In una sentenza 35.2013.74
dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e
8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in
attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito
l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Infine, in una sentenza
35.2017.10
del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
Alla luce di quanto
precede, richiamate in particolare le succitate pronunzie U 200/02 e 35.2013.74,
va ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che il
ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività lavorativa confacente alle limitazioni dipendenti dal
danno infortunistico riguardante la mano sinistra, senza che si riveli
necessario dare seguito alla richiesta ricorsuale tendente all’esecuzione di
una perizia giudiziaria.
È infine utile segnalare
che, in una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, il TF ha stabilito che
anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio, esiste un mercato
del lavoro sufficientemente ampio. Questa giurisprudenza è stata ulteriormente
confermata con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata
in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato
equilibrato del lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente
realistiche per persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio
e che inoltre possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (in questo
stesso senso, cfr. le STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4, 35.2021.4
del 26 luglio 2021 consid. 2.5.3, 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6 e 35.2021.9
del 20 settembre 2021 consid. 2.3.3).
2.8
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato
che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3
febbraio 2003 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; STF I 761/01 del 18 ottobre
2002.
consid. 3.1 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto
2002.
consid. 3.1; cfr., inoltre, STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati
del 2020, essendo stato considerato lo stato di salute stabilizzato a
partire dal 1° febbraio 2020 (cfr. supra, consid. 1.2.).
2.9
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla
salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe realizzato un guadagno annuo
lordo di fr. 66'810 (fr. 29.20/ora x 176 ore x 13 mesi), determinato in
base alle indicazioni direttamente fornite dal datore di lavoro (cfr. doc. 176).
Da parte sua, l’avv. RA 1
pretende invece che il reddito senza invalidità ammonterebbe almeno a fr.
78'951.44/anno, ovvero fr. 36.41/ora x 41.7 ore/settimana x 52 settimane, così
come risulterebbe dal contratto di missione 17767 del 20 aprile 2018 (cfr. doc.
V + allegato).
Il TCA constata che,
secondo quanto indicato dalla ditta __________ il 13 maggio 2020, il salario
orario di base percepito dall’assicurato nel 2020 sarebbe stato di fr. 29.20
(doc. 175), ciò che anche il rappresentante riconosce (cfr. doc. V).
Ora, giusta l’art. 24 cpv.
1.
del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM
2019-2022), per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore
di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima
della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi
infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come
vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc.
Il cpv. 2 prevede invece
che il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte
le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52.14 settimane x 40.5 ore).
In una sentenza
8C_749/2013 del 6 marzo 2014 consid. 3.3.2, il Tribunale federale ha stabilito
che nel caso in cui il salario sia già comprensivo dell’indennità per festività
infrasettimanale e di quella di vacanza, i corrispondendi periodi devono essere
dedotti dall’orario di lavoro annuale convenuto mediante contratto collettivo,
affinché si possa stabilire il reddito determinante.
Nel caso di specie, il
salario orario di fr. 29.20 comunicato dall’ex datore di lavoro non è
comprensivo dell’indennità per festività infrasettimanale, né di quella di
vacanza, né ancora della tredicesima mensilità (lo è invece quello di fr.
36.41
invocato dal patrocinatore, così come giustamente lo rileva
l’amministrazione, cfr. doc. VII), ragione per la quale l’assicuratore
convenuto l’ha correttamente moltiplicato per 176 ore/mese (coefficiente per il
salario costante - 2112 : 12) e, in seguito, per 13 mesi (oppure fr. 29.20 x
2112.
ore/anno + 8.33% di tredicesima mensilità).
Almeno da questo punto di
vista, la decisione su opposizione impugnata non presta dunque il fianco a
critiche.
2.10
Trattandosi del reddito da
invalido ritenuto dall’assicuratore resistente (fr. 68'446.03 - doc. 176),
con la propria impugnativa, il rappresentante dell’assicurato lo contesta
esclusivamente nella misura in cui non è stata applicata alcuna riduzione
sociale. A suo avviso, il reddito da invalido dovrebbe essere decurtato del 25%
in funzione dell’età, della nazionalità straniera, della mancanza di
formazione, delle competenze professionali
limitate
al solo settore edile, nonché del danno alla salute subito.
In queste condizioni, il
TCA può limitare il proprio esame a questo solo aspetto.
A tal proposito, va
ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 8C_80/2013 del
17.
gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete.
In merito al fattore età,
va rilevato che al momento determinante (febbraio 2020) l’assicurato aveva 48
anni ed era quindi ancora ben lontano dall’età ordinaria di pensionamento.
Una decurtazione a tale titolo del reddito statistico da invalido, non entra
pertanto in linea di conto (in questo senso, si veda ad esempio la STF
8C_587/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 7.3, a proposito di un assicurato
47enne).
In questo contesto, si
consideri pure che la questione di sapere se, in materia di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di riduzione
oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla capacità di guadagno
deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro della norma particolare
di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata decisa dal Tribunale
federale (in questo senso, cfr. ancora la STF 8C_597/2020 del 16 giugno 2021
consid. 5.2.5).
Per quanto attiene al fatto che l’insorgente disporrebbe di un livello
formativo limitato, l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che una
carenza formativa ha poca incidenza sulla rimunerazione percepita per
l’esecuzione di mansioni semplici e ripetitive (livello di competenze 1).
D’altra parte, qualunque nuovo lavoro presuppone un periodo d’apprendimento, di
modo che non vi è spazio per una riduzione a questo titolo del reddito da
invalido (cfr., tra le tante, la STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid.
4.3.4, 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10
settembre 2019 consid. 4.3.2 e 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4). Un discorso analogo vale anche per l’assenza
di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr. STF 8C_103/2018 del 25
luglio 2018 consid. 5.2, 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).
Trattandosi
dell’invocata riduzione dettata dagli impedimenti fisici, secondo la più
recente giurisprudenza federale, una tale riduzione si giustifica soltanto se,
anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli
impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un
ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona
assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2 e i
riferimenti ivi citati).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato
sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, attività leggere da svolgere prevalentemente con la mano destra
dominante e che non comportano una particolare sollecitazione della mano
sinistra dal punto di vista della forza, della motricità fine e della
sensibilità.
Secondo questo Tribunale,
tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il
ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non
si giustifica (del resto, il TF ha deciso proprio in questo senso in una
sentenza 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2, escludendo che si
fosse in presenza di una situazione in cui la persona assicurata è di fatto in grado di utilizzare un’unica
mano/un unico braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit], così come
l’hanno d’altronde negato anche i dottori Schmidt e Sorrentino).
In questo contesto, è
utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere
lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico
da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri
non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome il
salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di
attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e
riferimenti).
Infine, trattandosi dello statuto
di frontaliere, in una sentenza
8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, il TF ha stabilito che, tenuto conto
delle disposizioni dell’Allegato I all’ALC, un lavoratore cittadino di uno
Stato membro non può essere trattato diversamente dai lavoratori svizzeri,
segnatamente dal punto di vista retributivo (art. 9 par. 1 allegato I ALC).
In
una successiva sentenza 8C_378/2019 del 18 dicembre 2019, pubblicata in DTF 146
V 16 (= SVR 2020 UV Nr. 34), l’Alta Corte federale ha però precisato che la
giurisprudenza qualifica lo statuto di frontaliere come potenzialmente
giustificante una riduzione, sotto il criterio “nazionalità/permesso di
soggiorno”.
Essa
ha peraltro rilevato che l’eventuale riduzione deve in ogni caso essere il
frutto di una valutazione complessiva che tenga conto di tutte le circostanze
del caso di specie e che non esiste una soglia di rilevanza del 5% (analoga a
quella che vige in materia di parallelismo dei redditi) in relazione al fatto
che il reddito di un frontaliere è inferiore alla media. In quella fattispecie,
il TF è giunto alla conclusione che lo statuto di frontaliere non
giustificava alcuna deduzione sociale, posto che l’assicurato per decenni era
rimasto fedele al proprio posto di lavoro in Svizzera, che prima
dell’insorgenza dell’invalidità la sua retribuzione corrispondeva ai salari
usuali del settore, che mai nella sua attività ha dovuto subire un salario
inferiore alla media e che non sussistevano motivi per ritenere che, in quanto
frontaliere, dopo l’insorgenza del danno alla salute, egli sarebbe svantaggiato
dal profilo salariale rispetto alla cerchia di persone su cui si basava la
rilevazione statistica dei salari per determinare il reddito da invalido (RSS
2012, tabella TA1, totale, uomini, livello di competenze 1).
Nel caso di specie, la
questione di sapere se si giustifica ridurre il reddito statistico da invalido
in ragione dello statuto di frontaliere del ricorrente, può restare aperta per
il motivo che, anche applicando una decurtazione del 5%, ciò non basterebbe
comunque a raggiungere la soglia minima legale del 10%, così come verrà meglio
dimostrato in seguito.
Il reddito statistico da
invalido ammonta, dunque, a fr. 65'023.72 (fr. 68'446.03 – 5%).
Ora, confrontando i fr. 65'023.72
al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla
salute, e cioè fr. 66'810, risulta una perdita di guadagno del 2.67%,
insufficiente per fondare il diritto a una rendita d’invalidità LAINF.
La decisione su
opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,
deve quindi essere confermata.
2.11
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 2 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore
non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti