35.2021.64
Carpentiere indipendente. Cambiato attività (autista). 3 infortuni. Esigibilità lavorativa (capacità lavorativa al 100%, tempo e rendimento, nell'attiivtà abituale) confermata. No rendita. No IMI aggiuntiva. No AG
6 dicembre 2021Italiano55 min
I due redditi da porre a
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2021.64
PC/sc
Lugano
6 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 luglio 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 dicembre 2014, RI
1, nato il __________ 1971, di professione carpentiere (tetti in piode) indipendente,
e, assicurato contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre si trovava in un cantiere
a __________, verso le 16.00, stava “posando travi impalcato, spingendo, la
scala si è spostata e sono caduto a testa sul pavimento sottostante H ca 2 m”,
riportando, tra l’altro, una distorsione della spalla destra (doc. 1 e 10/fasc.
3; inf. no. __________).
A causa dell’infortunio,
l’assicurato si è sottoposto il 9 marzo 2015 ad un intervento di “Artroscopia
della spalla destra, sinoviectomia, fissazione del labbro (stabilizzazione
anteriore), decompressione sottoacromiale” ad opera del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato
locomotore (doc. 19/fasc. 3).
RI 1 si è sottoposto pure a
svariate sedute di fisioterapia.
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
A partire dal 17 giugno
2015 l’assicurato ha ripreso la propria attività lavorativa abituale in misura
del 50% (doc. 34/fasc. 3).
Preso atto delle risultanze della visita __________ del 15 luglio 2015 del dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore (doc. 38/fasc. 3), il 9 ottobre 2015 l'CO 1 ha comunicato
all’assicurato la sospensione delle prestazioni d’indennità giornaliera a
decorrere dal 1° novembre 2015, data a partire dalla quale “consideriamo
ripristinata la sua completa capacità di rendimento in attività adeguate che
lei sceglierà nel mercato del lavoro” (doc. 46/fasc. 3).
Preso atto delle risultanze della visita __________ del 23 febbraio 2016 del
dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e dopo avere preso atto anche
della valutazione della menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - del 23 febbraio
2016 del precitato medico __________ (doc. 57/fasc.3), con decisione del 26
aprile 2016, l’CO 1 ha chiuso il sinistro no. 10.26001.15.0, assegnando all’assicurato
un’IMI del 10% (doc. 63/fasc. 3).
Questa
decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. Nel frattempo, il 14 aprile
2016, l’assicurato ha comunicato alla CO 1 che era stato assunto a tempo pieno
con contratto a tempo indeterminato, quale autista di veicoli pesanti dalla
ditta __________ di __________, con la possibilità di utilizzare un veicolo
automatico e senza essere confrontato con operazioni di carico-scarico pesi, a
partire dal 25 aprile 2016 e che ciò gli consentiva di abbandonare la
precedente attività indipendente nel settore edile, che talvolta lo metteva a
confronto con mansioni non totalmente compatibili con le lesioni subite (doc.
61/fasc. 3).
1.3. In data 30 giugno 2018, RI 1 è
rimasto vittima di un incidente stradale con la propria autovettura, avvenuto
in territorio del Comune di __________, riportando un politrauma “con fratture
costali multiple (emicostato destro IV-VI; emicostato sinistro IX-XII) e
contestuale falda di pneumotorace a livello apicale, perivertebrale e
perimediastinica”, oltre a “una frattura pluriframmentaria della testa
dell’omero sinistro” (doc. 2, 26 e 38/fasc. 2; inf. no. __________).
A causa dell’infortunio, l’assicurato si è sottoposto il 5 luglio 2018 ad
un’operazione di riduzione e sintesi della frattura dell’epifisi prossimale
dell’omero con placca Philos e viti, rispettivamente, il 22 febbraio 2019, ad
un intervento di capsulotomia artroscopica e rimozione dei mezzi di sintesi con
borsectomia e sblocco delle aderenze per via aperta alla spalla sinistra per
ossificazioni eterotopiche con rigidità articolare della spalla sinistra (doc.
69 e 94/fasc. 2).
RI 1 si è sottoposto pure
a svariate sedute di fisioterapia.
L’CO 1 ha assunto anche
questo secondo sinistro.
Nel frattempo l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per
adulti giustificata da postumi infortunistici e da problematiche degenerative (doc.
F).
1.4. A partire dal 6 giugno 2019
l’assicurato è stato assunto dalla ditta __________ di __________, in qualità
di “Autista di veicoli leggeri CFP”, con un contratto a tempo
indeterminato (doc. 1/fasc. 1; inf. no. __________).
Dal 2 luglio 2019 l’assicurato ha ripreso la propria attività lavorativa
abituale in misura del 50%, come indicato dal proprio medico specialista, dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, nel certificato dell’11 giugno 20219 (doc. 103 e
104/fasc. 2). Il 16 agosto 2019 il medesimo specialista ha attestato un’abilita
lavorativa del 50% fino al 15 settembre 2019 e del 100% a contare dal 16
settembre 2019 (doc. 103 e 104/fasc. 2).
1.5. In data 23 agosto 2019, RI 1
è rimasto vittima di un nuovo infortunio, mentre si trovava a __________, verso
le 8:30 (“sono sceso dal camion, mentre arretravo a piedi ho inciampato
picchiando la spalla”: cfr. doc. 1/fasc. 1; inf. no. __________), riportando
la frattura dell’omero prossimale sinistro (doc. 1, 5, 13, 18 e 46/fasc. 1).
Il contratto di lavoro è
stato sciolto per il 31 agosto 2019 (doc. 13 e 46/fasc. 1).
A causa dell’infortunio,
l’assicurato si è sottoposto il 27 febbraio 2020 ad un’operazione di
artroscopia con capsulotomia, borsectomia, acromio-plastica e resezione
parziale AC alla spalla sinistra ad opera del dr. med. __________, Leitender
Artz Orthopädie, presso la __________ di __________ (doc. 67/fasc. 2).
RI 1 si è sottoposto pure
ad un trattamento fisioterapico in regime di Day Hospital dall’8 settembre al 4
novembre 2020 presso la Clinica __________ di __________ (doc. 121/fasc. 2).
1.6. Preso atto delle risultanze
della visita __________ del 2 dicembre 2020 del dr. med. __________, specialista
FMH in ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 131/fasc. 2),
il 28 dicembre 2020 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle
prestazioni di corta durata (indennità giornaliera e cura medica) a decorrere
dal 1° gennaio 2021, ritenuto come secondo il parere del medico __________
l’assicurato “per i soli postumi del presente infortunio, è abile nella
misura del 100% nella sua abituale attività lavorativa” (doc. 133/fasc. 2).
Il 12 gennaio 2021 RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha contestato la
sospensione delle indennità giornaliere, in particolare chiedendo alla CO 1 di
prevedere un tempo di attesa durante il quale continuare a percepire le
indennità giornaliere, dato che non disponeva di alcun posto di lavoro essendo
stato licenziato (doc. 140/fasc. 2).
Dopo avere ricevuto pure le osservazioni del 18 gennaio 2021 dell’avv. RA 1 (doc.
141/fasc. 2) e avere raccolto agli atti l’apprezzamento medico del 25 febbraio
2021 del precitato medico __________ (doc. 147/fasc. 2), con decisione del 26
febbraio 2021 (doc. 164/fasc. 2), l’CO 1 ha statuito quanto segue:
" (…)
abbiamo preso atto delle sue osservazioni del 18 gennaio 2021, le quali sono
state oggetto della nostra massima attenzione.
Sentito nuovamente il parere del nostro servizio medico, le
confermiamo che ulteriori cure mediche o interventi non sono suscettibili di
migliorare sostanzialmente la capacità lavorativa del sig. RI 1.
Tenuto presente lo stato clinico attuale della spalla sinistra (__________)
e del braccio sinistro (__________), riteniamo che la pregressa attività è
ancora esigibile al 100%. Confermiamo pertanto la piena capacità lavorativa a
partire dal 4 gennaio 2021.
Un'ulteriore cura medica non risulta più necessaria.
La informiamo inoltre che abbiamo verificato il diritto del sig. RI
1 ad un'ulteriore indennità per menomazione dell'integrità, dopo il 10%
riconosciuto a seguito della visita __________ del 23 febbraio 2016 (__________).
(…)”
1.7. Dopo avere preso atto dell’opposizione
cautelare del 15 aprile 2021 dell’avv. RA 1 (doc. 151/fasc. 2), completata il
10 giugno 2021 (doc. 166/fasc. 2), con decisione su opposizione del 5 luglio
2021 (doc. 168/fasc. 2) l’CO 1 ha confermato la precedente decisione.
1.8. Con tempestivo ricorso del 7
settembre 2021 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e ha chiesto “che vengano svolti
ulteriori accertamenti medici, che venga valutato il riconoscimento di una
rendita Lainf ai sensi dell'art. 24 cpv. Oainf che tenga presente anche le
limitazioni di cui agli altri infortuni subiti ed assicurati. In tutti i casi
si richiede che le indennità giornaliere a favore dell'assicurato vengano
riconosciute in misura completa sino al 31.3.2021 ("Anpassungzeit").”
e che venga pure “riconosciuta una indennità per la menomazione
all'integrità del 10% a favore dell'assicurato” (doc. I, pag. 6).
In particolare, il
patrocinatore ha rilevato quanto segue:
" (…) il
rapporto medico sul quale si fonda la CO 1, ossia quello redatto dal dr. __________,
risulta incoerente, incompleto e fuorviante ed in tutti i casi non adempie i
requisiti necessari per essere ritenuto quale documento medico superpartes
anche alla luce di accertamenti che giungono a conclusioni completamente
diverse quali quelli dell'Al qui presentati.
Il fatto di non aver ottemperato ai chiari dettami di cui all'art.
24. cpv. 2 Oainf è un ulteriore motivo di annullamento della decisione
avversata e di rinvio alla CO 1 perché abbia ad accertare i presupposti per un
diritto alla rendita.
In tale contesto risulta importante che vengano definite anche le
limitazioni relative agli altri infortuni assicurati, sia che lo fossero da
parte della CO 1 in Lainf, da altre assicurazioni in Lainf o da assicuratori in
contesto LCA.
Al riguardo non può, essere contrapposta l'eccezione che gli
infortuni occorsi negli anni precedenti non sono oggetto della decisione
avversata. Infatti l'esame delle conseguenze assicurative dei medesimi dovendo
applicarsi l'art. 24 cpv. 2 Oainf impone che vengano esaminate anche le
conseguenze di cui agli altri infortuni.
In tutti i casi si richiede che venga accertata una imi in misura
di almeno il 10% per i postumi dei due infortuni di cui espressamente tratta la
decisione avversata e che le indennità giornaliere vengano riconosciute per
almeno tre mesi da quando la situazione medica di RI 1 si era stabilizzata,
ossia sino al 31.3.2021 in luogo del 3.1.2021.
9.
Quali prove si richiede vengano richiamati tutti gli incarti della
CO 1 relativi agli infortuni di RI 1 relativi alle patologie invalidanti
ritenute dall'Al e di cui al doc. F accluso (rapporto EFL all'indirizzo
dell'Al) come pure quello dell'Al sempre relativo ad RI 1”. (cfr. doc. I, pag.
6)
A suffragio delle proprie
argomentazioni il rappresentante del ricorrente versa, tra l’altro, il “rapporto
valutazione EFL all’indirizzo della AI del 26/27.04.2021” e il rapporto
finale del 31 maggio 2021 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. F).
1.9. Il 7 settembre 2021 l’avv. RA
1 ha chiesto che il ricorrente venga posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. II).
L’8 settembre 2021 questa Corte ha assegnato al patrocinatore un termine di 20
giorni (doc. IV) - prolungato su richiesta (doc. VII) di ulteriori 20 giorni
(doc. VIII) - per produrre il relativo certificato municipale debitamente
compilato e vidimato dalla cancelleria comunale competente, “in difetto del
quale il Tribunale si pronuncerà in merito sulla base degli atti in suo
possesso.” come pure la documentazione economica dimostrante lo stato
d’indigenza (atti fiscali, estratti UEF, eventuali decisioni dell’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento, ecc.).
A tutt’oggi non è pervenuta alcuna documentazione al TCA.
1.10. Nella risposta del 24 settembre
2021 l’CO 1, dopo aver versato agli atti gli incarti LAINF riguardanti
l’assicurato, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.11. Il 27 settembre 2021 il TCA ha
trasmesso la risposta dell’amministrazione all’insorgente, assegnando alle
parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova
(doc. VI).
A tutt’oggi non sono stati
presentati ulteriori mezzi di prova al TCA.
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita
di invalidità e un’IMI.
2.3. Condizioni di salute
infortunistiche stabilizzate al 1° gennaio 2021?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
È utile precisare che,
secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione
prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in
cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF
8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre
2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5
settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.
2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del
18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1;
STCA 35.2020.98 del 26 marzo 2021, consid. 2.3.1; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre
2021, consid. 2.3.1).
2.3.2. Il TCA rileva che non è oggetto
di contestazione la stabilizza-zione dello stato di salute dell’assicurato al
1° gennaio 2021. A ragione. Difatti, dalle tavole processuali si evince che il
24 settembre 2020 il dr. med. __________, medico specialista che ha operato il
27 febbraio 2020 l’assicurato alla spalla presso la __________ di __________,
ha attestato quanto segue: “6 Monate nach oben genanntem Eingriff erscheint
der Patient in meiner Sprechstunde für die geplante klinisch-radiologische und
sonographische Verlaufskontrolle. Seit der letzten Kontrolle hat der Patient
wiederum eine deutliche Verbesserung der Schulterfunktion erfahren, er ist mit
dem erreichten Resultat sehr zufrieden, nicht zuletzt auch in Kenntnis der
Vorgeschichte mit insgesamt vier Eingriffen an der Schulter. (…). Ein halbes
Jahr nach oben genanntem Eingriff ist der Verlauf erfreulich. Dies lässt sich
auch objektivieren. Ich denke, dass von der chirurgischen Seite her der patient
austherapiert ist, andere vernünftige Massnahmen kann ich ihm nicht anbieten.
Der bestehende Physiotherapiezyklus zur Stärkung der Schultergürtelmuskulatur
soll komplettiert werden, ich denke, dass nun auch von kreisärztlicher Seite
her längerfristig eine Standortbestimmung eingeplant werden kann. Insbesondere
zur Festlegung der weiteren Arbeitsfähigkeit, whs in einer leidensangepassten
Tätigkeit. Es geht hier auch darum, einen Integritätsschaden festzulegen. Ich
schliesse die Behandlung bei mir heute ab.” (doc. 116/fasc. 2). In seguito,
RI 1 si è sottoposto pure ad un trattamento fisioterapico in regime di Day
Hospital dall’8 settembre al 4 novembre 2020 presso la Clinica __________ di __________,
al termine del quale il dr. med. __________ ha attestato quanto segue: “Considerato
il miglioramento ottenuto con i trattamenti eseguiti considero opportuno
continuare la fisioterapia in regime ambulatoriale (realizzo prescrizione per 9
ulteriori trattamenti). Rinnovo la ricetta per il Zaldiar che il paziente potrà
assumere fino a 3 volte al giorno. Ricordo al paziente l'importanza di
continuare a svolgere dell'attività fisica in maniera regolare.” (doc.
121/fasc. 2). Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica a
disposizione anzidetta questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto
assicuratore secondo cui, in data 1° gennaio 2021, lo stato di salute
infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della
relativa giurisprudenza. La circostanza che l’insorgente necessitasse di misure
conservative (fisioterapia) volte a evitare un loro aggravamento è difatti
irrilevante. Decisivo ai fini del giudizio è soltanto che a quel momento le
condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente non potevano più essere sensibilmente
migliorate grazie ad ulteriori terapie.
2.3.3. Il patrocinatore
dell’insorgente critica invece l’operato dell’CO 1 per non avere riconosciuto
al suo cliente le indennità giornaliere in misura completa sino al 31 marzo
2021 ("Anpassungzeit") (cfr. doc. I, pag. 5 e 6).
A questo proposito il TCA segnala che, in una sentenza 8C_443/2016 dell’11
agosto 2016 consid. 2.3, il Tribunale federale ha precisato che l’assegnazione
di un termine d’adattamento si giustifica nell’ambito dell’applicazione
dell’art. 6 seconda frase LPGA, ma non allorquando il diritto all’indennità
giornaliera si è estinto - come è il caso nella presente fattispecie - in virtù
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (“Der Beschwerdeführer rügt, ihm sei seine
bisherige Tätigkeit nicht mehr zumutbar; die CO 1 habe aber die Taggelder
eingestellt, ohne ihm eine angemessene Übergangsfrist einzuräumen. Mit dieser
Argumentation übersieht er jedoch, dass ihm nicht etwa die Taggelder gestützt
auf Art. 6 Satz 2 ATSG gekürzt wurden, sondern dass der Anspruch auf ein
Taggeld gestützt auf Art. 19 Abs. 1 UVG untergegangen ist. Da - was vom
Versicherten nicht bestritten wird - von einer Fortsetzung der ärztlichen
Behandlung über den 31. August 2014 hinaus keine namhafte Besserung des
Gesundheitszustandes mehr zu erwarten war, durfte die Beschwerdegegnerin somit
die Taggeldleistungen einstellen, ohne ihn zunächst zu einem Berufswechsel
aufzufordern und eine Übergangsfrist zu gewähren.”; cfr. pure la STCA
35.2018.1 del 12 ottobre 2018, consid. 2.2.2.).
Alla luce della giurisprudenza federale appena riportata, il TCA non può che confermare
l’operato dell’CO 1.
2.4. Diritto
a una rendita d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, pag. 572 ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, pag. 97 ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito conseguibile
senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.
21.
p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, RAMI 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine;
STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).
Giova qui infine ricordare
un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della
diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,
consid. 2.5).
2.4.4
Per costante giurisprudenza,
l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione
dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF
9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.
6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre
2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno
2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF
9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STF 9C_341/2019 del 5 settembre
2019, consid. 3.1 e rinvivi ivi citati; STF 8C_563/2020 del 7 dicembre 2020,
consid. 4.2.5; STF 8C_19/2021 del 27 aprile 2021, consid. 6; STF 8C_374/2021
del 13 agosto 2021 consid. 5.6; STF 8C_291/2021 del 12.10.2021 e STF 8C_382/2021
del 19.10.2021; fra le tante, cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,
consid. 2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6 e STCA 35.2020.51
dell’8 febbraio 2021, consid. 2.5).
2.4.5
Per quanto concerne la questione
riguardante l'esigibilità lavorativa, il TCA rileva che, a seguito
dell’infortunio del 15 dicembre 2014 alla spalla destra (inf. no. __________:
cfr. fasc. 3), al termine della visita __________ del 23 febbraio 2016, il dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia, si era così espresso:
" (…) L'assicurato
ha ripreso dal 01.11.2015 al 100% la propria attività lavorativa ma riferisce
difficoltà nell'esecuzione dei lavori più pesanti che cerca di delegare a
terzi. Si ritiene quindi che l'attività di carpentiere in proprio al momento
attuale sia avvenuta e resa possibile da una attenta riorganizzazione del
proprio lavoro e della propria gestualità, delegando a terzi i lavori più
pesanti. Pertanto l'esigibilità lavorativa sul mercato generale del lavoro è
definita al 100% con le limitazioni funzionali sotto riportate.
Esigibilità del lavoro
Molto spesso può portare pesi molto leggeri fino ai 5 kg fino
all'altezza dei fianchi. Talvolta pesi leggeri 5 - 10 kg fino all'altezza dei
fianchi, di rado pesi medi 10 - 25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi
pesanti e molto pesanti dai 25 ai 45 kg fino all'altezza dei fianchi; può
sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg, non può sollevare oltre
l'altezza del petto pesi superiori a 5 kg. Nessuna limitazione nel maneggio di
attrezzi leggeri e di precisione, spesso può adoperare attrezzi medi, mai può
effettuare lavori pesanti manuali rozzi o molto pesanti. Nessun problema nella
rotazione della mano.
Mai può effettuare lavori sopra la testa mentre invece può
effettuare i lavori in rotazione in posizione seduta e inclinata in avanti,
posizione in piedi e inclinata in avanti, posizione inginocchiata e flessione
delle ginocchia senza nessuna limitazione.
Può tenere a lungo la posizione seduta e in piedi e a libera
scelta.
Nessun problema di cammino oltre i 50 m per lunghi tratti o su
terreno accidentato, può salire e scendere le scale ma non potrà mai salire su
scale a pioli. L'uso delle due mani è consentito senza nessuna limitazione e lo
stare in equilibrio è possibile. (…)” (doc. 58/fasc. 3)
A partire dal 25 aprile 2016
l’assicurato ha abbandonato l’attività di carpentiere indipendente, in quanto
assunto quale autista di veicoli pesanti a tempo pieno (presenza e rendimento) nell’ambito
dei trasporti internazionali dalla ditta __________ di __________, con la
possibilità di utilizzare un veicolo automatico e senza essere confrontato con
operazioni di carico-scarico pesi, fino all’infortunio del 30 giugno 2018 alla
spalla sinistra (inf. no. __________: cfr. fasc. 2). Poi, il 6 giugno 2019, allorquando
presentava ancora un’inabilità lavorativa per l’infortunio del 2018,
l’assicurato è stato assunto dalla ditta __________ di __________ con contratto
a tempo indeterminato in qualità di “Autista di veicoli leggeri CFP” e ha
svolto questa attività in misura del 50% a partire dal 2 luglio 2019 e avrebbe
dovuto svolgerla al 100% a partire dal 16 settembre 2019, in base a quanto
attestato il 16 giugno 2019 dal proprio medico specialista, dr. med. __________
(cfr. consid. 1.4). Il ricorrente è poi rimasto vittima dell’infortunio del 23
agosto 2019 alla spalla sinistra (inf. no. __________: cfr. fasc. 1) e il
contratto di lavoro è stato sciolto per il 31 agosto 2019 (doc. 13e 46/fasc.
1).
Da ultimo, per chiarire la
questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha
fatto capo alla visita __________ del 2 dicembre 2020 del dr. med. __________,
specialista FMH in ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore (doc.
131/fasc. 2), giusta il quale:
" Diagnosi
Stato dopo dolori cronici spalla destra in
esiti di sutura della cuffia dei rotatori con tenotomia capo lungo del bicipite
a due riprese 2013 e 2015.
Stati dopo capsulotomia artroscopica e rimozione dei mezzi di
sintesi con borsectomia e sblocco delle aderenze per via aperta spalla sinistra
il 22.02.2019 per ossificazione eterotipiche con rigidità articolare della
spalla sinistra in stato dopo osteosintesi omero prossimale sinistro con placca
Philos il 05.07.2018.
Stato dopo frattura di insufficienza omero prossimale a sinistra
dopo lenta consolidazione. 27.02.2020 artroscopia spalla sinistra con
capsulotomia, borsectomia, acromio-plastica e resezione parziale AC.
Approccio delto-pettorale con ispezione della frattura di
insufficienza che mostra un collo sufficiente con revisione di una parte non
consolidata con plastica di spongioso omologa e asportazione di una grande
calcificazione della parte molle anteriore.
Apprezzamento
Dichiarazioni soggettive dell'assicurato
L'assicurato non è tanto contento in quanto ha ancora fastidi come
pure dolore a dipendenza dell'attività eseguita durante il giorno. Vede una
difficoltà a lavorare al 100% nel suo precedente lavoro come camionista.
Desidera lavorare in modo ridotto, quindi parziale.
Reperti oggettivi
Oggettivamente si nota una cuffia rotatoria competente con
mobilità attiva andando in abduzione/estensione senza problemi verso 130-140°.
Buona guarigione dopo molteplici interventi dell'omero prossimale. Si nota un
deficit ancora alla rotazione esterna sinistra, leggermente anche del tricipite
a sinistra confronto a destra. A destra si nota una migliore mobilità con
dolori cronici. Nessun problema nella mobilità della colonna cervicale.
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Proponiamo di continuare gli esercizi con rinforzo del cingolo
scapolare in modo autonomo. Proponiamo di optare per un abbonamento in uno
studio fitness per eseguire gli esercizi regolar-mente.
Aspetti medico-assicurativi
Infortunio __________:
contusione dell'articolazione AC senza lesione della cuffia
rotatoria spalla sinistra.
Infortunio __________:
spalla sinistra senza influsso sulla valutazione odierna.
Ho discusso a lungo la situazione con l'assicurato.
Ho spiegato che la mia valutazione è strettamente medica sulla
base dei decorsi, esami clinici e radiologici. Secondo la descrizione del suo
precedente lavoro un'attività leggera fino a medio pesante
può essere fattibile senza problemi con una spalla bilateralmente
competente.
Vi sono limiti per lavori molto pesanti, problema che era presente
già prima dell'infortunio.
Come autista di veicoli leggeri non vi è nessuna limitazione.
Per lo scarico e carico chiaramente deve avere un aiuto, nel senso
di un supporto elettrico, in caso deve scaricare o caricare merce pesante.
Di conseguenza ho dichiarato una piena abilità lavorativa. (…)”
In data 18 gennaio 2021 (doc.
141/fasc. 2), l’avv. RA 1 ha contestato la valutazione medica operata dal
medico __________, producendo pure due fotografie (doc. 141, pag. 5 e 6/fasc. 2),
sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…). L'infortunio
rubricato ed al quale il rapporto del dr. __________ dovrebbe (avrebbe dovuto)
riferirsi quello del 27.8.2019. Utilizzo il condizionale poiché dal rapporto
del medico non risulta quale sia l'infortunio al quale dovrebbe riferirsi. In
realtà neppure si comprende a quale parte del corpo si riferisca la visita: la
spalla sinistra o quella destra?
(…).
La dinamica dell'evento è al limite dell'infortunio in senso tecnico.
Manifestamente si tratta di una ricaduta dell'infortunio occorso nel 2018 a RI
1.
e rubricato quale inf. __________. Questo è stato trattato in un primo tempo
dalla CO 1 di __________, poiché all'epoca RI 1 lavorava presso la ditta __________
nella Svizzera interna. RI 1 mi ha confermato che l'incarto vi successivamente
stato trasmesso per la trattazione.
Fatt'è che nell'anamnesi riportata nel rapporto del dr. __________
non si fa neppure menzione dell'incidente e neppure dell'intervento operatorio
del medesimo che ha avuto luogo nel febbraio 2019 e che è stato oltremodo
importante.
Ho modo di credere non solo che il dr. __________ non sapesse le
conseguenze di quale infortunio - e con quale dinamica è occorso - dovesse
esaminare; che neppure abbia letto l'incarto o comunque neppure gliene è stata
sottoposta una breve cronistoria.
RI 1 mi ha confermato che la visita presso il dr. __________ è
durata 20 minuti, 30 al massimo: tutto compreso. Si è limitato ad un
accertamento clinico circa l'estensione degli arti. Null'altro.
Il dr. __________ nel proprio rapporto afferma che "non vi
è alcuna atrofia valutabile" (cfr. p. 4). L'affermazione ha degli
aspetti grotteschi.
Vi accludo due fotografie dalle quali si accerta in maniera chiara
che il braccio sinistra ha una muscolatura nettamente ridotta rispetto a quello
destro (peraltro esso pure menomato). Le fotografie non rendono ragione
dell'atrofia del braccio sinistro che dal vero risulta non solo evidente, ma
tale da apparire una menomazione antiestetica.
Il medico chiude il rapporto affermando che "Ho discusso a
lungo fa situazione con l'assicurato. Ho spiegato che la mia valutazione è
strettamente medica sulla base dei decorsi, esami clinici e radiologici".
Che ne abbia discusso a lungo è improbabile; che la sua
valutazione "medica" sia completa è dubbio. Quale fosse la
necessità di tale affermazione non è nota; con tutta verosimiglianza al fatto
che RI 1 ha contrapposto i propri dubbi alle conclusioni del medico, di cui
però quest'ultimo non fa menzione. (…)”
Interpellato in merito alle
precitate osservazioni dell’avvocato dell’assicurato dall’amministrazione,
nell’apprezzamento medico del 25 febbraio 2021 (doc. 162/fasc. 2), il dr. med. __________,
ha osservato quanto segue:
" (…) L'avvocato
RA 1 scrive che nel mio rapporto di visita del 2.12.2020 non si cita e non
viene indicato quale sia l'infortunio a cui dovrebbe riferirsi. A questo
proposito, è opportuno rilevare che nella prima pagina nell'intestazione, in
alto a sinistra, è riportato il numero dell'infortunio del caso in parola.
(…).
(…) devo chiarire all'avvocato il fatto che nella prima parte del mio rapporto
è menzionato il rapporto del dr. med. __________ della visita del 16.08.2019.
Questo mio breve riassunto riporta quanto è importante per il rapporto e
chiaramente non vengono copiati semplicemente tutti i rapporti del dossier.
Come tutti gli altri riassunti del mio rapporto questi sono stati riassunti e
redatti da me personalmente, estrapolando solo le informazioni essenziali per
il rapporto.
Logicamente e chiaramente questo significa che ho dovuto, non solo
studiare tutti i rapporti menzionati, ma visionare anche le radiografie e i
rispettivi referti del caso.
Altrimenti, logicamente, non è possibile riferirsi a un rapporto.
In Svizzera nei rapporti medici, nella prima parte viene sempre
elencata la diagnosi del paziente come anche nel rapporto del dr. med. __________
in questione.
In questo caso il dr. med. __________ si riferisce logicamente
anche all'intervento precedente, siccome l'infortunio si basa sulle conseguenze
del precedente infortunio (__________), così come i rapporti relativi alle
visite eseguite presso la clinica __________ che fanno riferimento al caso del
30.6.2018
Visto quanto precede è chiaro che nella valutazione è stato
correttamente tenuto conto anche delle conseguenze della frattura dell'omero.
Ho allestito il riassunto con una breve cronistoria con gli
estratti di tutti i rapporti, ciò significa con indiscutibile chiarezza che
visionato tutti i rapporti in questione. La mancanza di citazione del numero
d'infortunio 25.67036.18.1 è unicamente una svista amministrativa e non una
lacuna a livello medico.
(…).
Ritornando sul fatto di aver svolto una visita di «solo 20 a 30 minuti»
(secondo l'avvocato e assicurato), posso informare l'avvocato che prima di una
visita è ovviamente necessario prepararsi leggendo i rapporti, che sono tutti
registrati nella nostra banca dati elettronica. Lo stesso discorso riguarda
tutte le radiografie precedenti, che inevitabilmente devono essere valutate e
visionate da parte mia. La qualità di una visita non dipende dalla durata ma
dalla preparazione, esperienza e formazione del medico specialista. Praticando
da oltre due decadi nell'ambito di traumatologie e ortopedia, essendo anche
attualmente regolarmente in sala operatoria nell'ambito ortopedico e
traumatologico, oltre che ad essere consulente peritale, non necessito ore per
valutare sufficientemente e precisamente un assicurato con una patologia già
conosciuta prima della visita.
Per quanto riguarda l'esame clinico ho eseguito tutti i test
necessari e riconosciuti a livello internazionale per valutare il cingolo
scapolare e la situazione post-frattura con ritardato consolidamento della zona
sub-capitale dell'omero sinistro.
La visita di 30-40 minuti riguarda solo la valutazione clinica e
per discutere la situazione attuale e precedente che è in genere assolutamente
sufficiente e viene soltanto prolungata, nel caso ci fossero da chiarire alcuni
argomenti del caso.
Penso che sia logico e comprensibile per l'avvocato che si tratta
unicamente di una visita clinica poiché il riassunto sulla base degli atti ed
eventuali referti vengono elaborati a parte e non durante la visita. In questo
contesto, dove l'avvocato sostiene che l'assicurato ha fatto solo un'estensione
degli arti, mi chiedo se l'avvocato abbia davvero letto il mio rapporto in cui
vengono descritti i vari test. Si tratta di test ortopedici standard che, al
bisogno, sono visionabili da chiunque su internet.
(…).
Per quanto riguarda le fotografie inerenti il problema estetico menzionato
dall'avvocato, preciso che non si valuta l'estetica della cute, di una
cicatrice o aderenza a meno che venga coinvolta una limitazione funzionale. Ho
eseguito una valutazione del bicipite/tricipite (ben visibile in questa foto),
ho valutato anche la muscolatura della cuffia rotatoria, i muscoli che si
trovano attorno alla scapola e, posso affermare che non hanno a che fare con la
cicatrice, la quale è visibile unicamente dorsalmente e superiormente ma non
sotto la scapola. Il deficit estetico non limita la funzionalità della cuffia
rotatoria dei muscoli accessori del cingolo scapolare. Il ventre muscolare del
bicipite breve e lungo sono ben visibili anche nelle fotografie, iniziando
distalmente alla cicatrice.
(…).
Con i valori oggettivati durante la visita __________ l'attività di autista è
esigibile al 100% come prima dell'ultimo infortunio.
Durante la visita __________ la spalla destra ha mostrato una
buona mobilità e forza, praticamente normale, con minima limitazione.
Oggettivamente la mobilità e la forza sono migliorate rispetto alla visita di
chiusura del 2015. Globalmente, valutando le due spalle siamo confrontati con
un miglioramento importante anche a destra; in data odierna non avrebbe più
diritto ad IMI. Le risultanze di tipo medico permettono di affermare che le
lesioni alla spalla sinistra non hanno modificato in nessun modo la precedente
Dispositivo
esigibilità lavorativa espressa nel caso 10.26001.15.0. Per questi motivi è
lecito concludere che l'assicurato è in grado di riprendere la sua precedente
attività lavorativa nella misura del 100%. (…).”.
Davanti al TCA l’avv. RA 1 ha
prodotto il “rapporto valutazione EFL all’indirizzo della AI del
26/27.04.2021” e il rapporto finale del 31 maggio 2021 del medico SMR, dr.
med. __________, giusta il quale l’assicurato presenta una incapacità
lavorativa definitiva del 100% nell’attività abituale di autista di camion dal
26 ottobre 2019 rispettivamente una capacità lavorativa definitiva del 50%
(presenza) in attività adeguate dal 5 aprile 2021 (doc. F).
Davanti al TCA, in sede di
risposta, l’CO 1 ha puntualizzato quanto segue:
" (…)
9. Tenuto conto dei danni post-infortunistici ad entrambi gli arti superiori il
medico __________ ha dichiarato l'assicurato abile al lavoro in misura completa
in un'attività da leggera a medio pesante e precisato che gli infortuni del
2018 e 2019 non hanno peggiorato l'esigibilità posta alla chiusura
dell'infortunio del 2014. Questo significa che l'assicurato è ancora in grado
di lavorare come autista di veicoli pesanti con un veicolo automatico che non
necessiti operazioni carico e scarico al 100 a/o. Anche l'attività di autista
di veicoli leggeri da lui reperita dopo esser stato licenziato dalla ditta __________
risulta esigibile in misura normale.
10. L'assicurato, oltre agli esiti dei tre infortuni presi a
carico dall'CO 1, presenta delle affezioni di nature degenerativa in
particolare a livello del rachide cervicale e alle anche così come pure, a
mente di chi ha eseguito le EFL, un'alterata percezione del dolore in tutte le
sue componenti. La sintomatologia dolorosa è solo parzialmente in relazione con
l'esame clinico. È pure presente un deficit di elevazione al piede destro.
Tenuto conto dell'insieme del danno alla salute gli specialisti che hanno
eseguito le EFL hanno dichiarato l'assicurato abile al lavoro al 50 % e, per le
spalle, ritenuto che egli - così come riconosciuto dai medici dell'CO 1 già
dopo l'infortuni de 2014 - non è più in grado di sollevare ripetutamente dei
pesi o di svolgere dei gesti ripetitivi.
11. Per quanto riguarda le spalle - alla luce anche della
giurisprudenza in vigore - non sussiste motivo alcuno che permetta di ammettere
una riduzione della capacità di lavoro quale autista di veicoli pesanti con
cambio automatico e senza mansioni di carico e scarico del tipo di quelle
svolta dall'assicurato dopo l'infortunio del 2014. Chiaramente anche la guida
di veicoli leggeri senza mansioni di carico e scarico di pesi importanti risulta
esigibile senza limitazioni. Sintomatico è il fatto che l'assicurato che aveva
avuto delle offerte di lavoro in Svizzera romanda - dove risiede la compagna -
nell'ambito di dei trasporti di veicoli leggeri.” (doc. V, pag. 3)
2.4.6. Nella concreta evenienza
questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario
- specialista nella materia che qui ci occupa - e posta alla base della
decisione avversata.
Il TCA non ignora le
considerazioni esposte dal patrocinatore dell’assicurato riportare al consid. 2.4.5.
Tuttavia esse non sono atte a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la
fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato
dall’istituto assicuratore resistente il
2 dicembre 2020 (doc. 131/fasc. 2), con considerazioni puntuali e convincenti,
con espresso riguardo alla situazione clinica dell’assicurato, che è stata
attentamente e dettagliatamente vagliata dal medico fiduciario come pure
dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo medico specialista e della
capacità lavorativa residua in attività adeguate (quale è stata considerata
quella abituale). Le precitate considerazioni sono state inoltre debitamente
presi in considerazione e analizzate dal medico fiduciario, in particolare
nelle motivate e convincenti considerazioni espresse nel citato rapporto del 25
febbraio 2021 (doc. 162/fasc. 2), di cui si è già ampiamente detto al consid.
2.4.5. D’altra parte, il “rapporto valutazione EFL all’indirizzo della AI
del 26/27.04.2021” e il rapporto finale del 31 maggio 2021 del medico SMR,
dr. med. __________ (doc. F) non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati
dal medico fiduciario e, comunque, tengono conto in ogni caso anche del danno
alla salute di carattere extra-infortunistico (cfr., in particolare, le
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa indicate nel citato
rapporto finale dal medico SMR: “cervicobrachialgia bilaterale persistente,
sindrome radicolare iperalgica C4-06 bilaterale - nota stenosi canale spinale
cervicale bilaterale; Nota deficit elevazione piede destro M2-3 su lesione
iatrogena del nervo fibulare in stato dopo intervento di correzione patellare
all'età di 3 anni nel 1973; Coxartrosi bilaterale”), di cui è affetto
l’assicurato.
Alla luce di quanto precede il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle
considerazioni espresse dal medico __________, che ha proceduto ad una visita
personale accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci
occupa e vanta pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.
Il fatto che la visita dal
medico __________ sia avvenuta su di un arco temporale giudicato breve dal
patrocinatore dell'assicurato è peraltro irrilevante ai fini del giudizio. Del
resto, secondo la giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico
non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua
completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con
riferimenti; STCA 32.2016.95 dell'11 aprile 2017, consid. 2.7.3; DTF 125 V 351
consid. 3a; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.8).
Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.
57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI
1 è in grado di svolgere l’attività abituale di autista (attività da leggera
fino a medio pesante) - in particolare sia quella di veicoli pesanti
nell’ambito dei trasporti internazionali (svolta dal 25 aprile 2016, per oltre
due anni, con esclusione dei lavori molto pesanti, come avveniva già prima
dell’infortunio del 30 giugno 2018) sia quella di veicoli leggeri nell’ambito
dei trasporti regionali (svolta a decorrere dal 2 luglio 2019 sino all’infortunio
del 23 agosto 2019) - al 100% (presenza e rendimento) dal 1° gennaio 2021.
In siffatte circostanze la censura ricorsuale giusta la quale “la decisione
avversata si rivela perlomeno incompleta (e quindi erronea) nel non aver
ritenuto il raffronto dei redditi alfine di valutare i presupposti per un
diritto ad una rendita, conto tenuto che la differenza tra i redditi da valido
e da invalido avrebbero potuto condurre ad una invalidità superiore al 10%
anche sulla base degli accertamenti medici svolti dalla CO 1 e per essa dal dr.
__________” (doc. I, pag. 5) deve essere respinta.
Da ultimo, giova qui ricordare che l’infortunio del 14 dicembre 2014 (sinistro
no. 10.26001.15.0) è stato chiuso dall’CO 1 con decisione del 26 aprile 2016
(con la quale è stata assegnata all’assicurato un’IMI del 10%), cresciuta incontestata
in giudicato (doc. 63/fasc. 3; cfr. consid. 1.1).
2.4.7. La decisione dell'CO 1 che ha negato
il diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.
2.5. Diritto a un'indennità
per menomazione all’integrità?
2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il
pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW / RAMELET
/ RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p.
121).
2.5.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e
sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso
normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità
verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2
dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.
consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5.4. L’CO 1 ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.5.5. Nella concreta evenienza, dopo
aver sentito il parere del 2 dicembre 2020 del dr. med. __________, specialista
FMH in ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore (redatto, giova qui
rilevare, dopo avere visitato personalmente l'assicurato ed averne eseguito
l'esame obiettivo), giusta il quale “Per quanto concerne la IMI, non vi è il
diritto a tale beneficio” (doc. 131/fasc. 2), l’CO 1 ha negato all’assicurato,
con la decisione del 26 febbraio 2021 (doc. 164/fasc. 2) - confermata con la decisione
su opposizione del 5 luglio 2021 (doc. 168/fasc. 2) - il diritto ad un’IMI
aggiuntiva a quella del 10% riconosciuta, alla chiusura del sinistro no.
10.26001.15.0, con decisione del 26 aprile 2016 (doc. 63/fasc. 3), cresciuta,
incontestata, in giudicato.
In data 18 gennaio 2021 (doc. 141/fasc. 2), l’avv. RA 1 ha contestato la
valutazione medica operata dal medico __________ riguardante l’IMI, sulla base
delle seguenti considerazioni: “(…) In punto all'imi conclude affermando
"per quanto concerne la IMI, non vi è il diritto a tale beneficio":
non una motivazione, neppure succinta. Tale affermazione avrebbe imposto da
parte vostra la richiesta di correzione e completazione, ciò che non è stato.
(…)” (doc. 141, pag. 2/fasc. 2).
Interpellato in merito
alla precitata osservazione dell’avvocato dell’assicurato dall’amministrazione,
nell’apprezzamento medico del 25 febbraio 2021 (doc. 162/fasc. 2), il dr. med. __________,
ha osservato quanto segue:
" (…). Anche
la valutazione di un'eventuale IMI non riguarda il problema estetico, ma la
guarigione della frattura in atto ed eventuale limitazione funzionale o
degenerazione conseguente ad un infortunio.
Pure gli specialisti della Svizzera interna e anche in Ticino hanno dichiarato
una guarigione dell'omero con cuffia competente, non lesionata nell'infortunio.
Si ricorda che nell'artroscopia della spalla è stato eseguito unicamente un
trattamento delle degenerazioni di origine morbosa. Per concludere il discorso
della IMI, solo in caso di un tale diritto si redige su un apprezzamento con la
valutazione della percentuale e l'indicazione della tabella di riferimento.
La mobilità della spalla va oltre i 30 gradi al di sopra
dell'orizzontale, pertanto non rientra nel mi-nimo necessario per il diritto
all'IMI secondo la tabella 1.
Come in questo caso, in cui non persiste un diritto, dove la
cuffia rotatoria è presente come è stato indubbiamente dimostrato,
diagnosticato e descritto anche dalla clinica __________, essendo confrontati
con una guarigione completa anche se con un processo prolungato.
Quindi non necessita nessun altro approfondimento diagnostico,
come ben descritto esaustiva-mente sopra, in quanto l'osso è guarito,
consolidato e stabile. Di conseguenza, non vi è un diritto ad IMI. (…)”.
Davanti al TCA il
patrocinatore del ricorrente ha chiesto una rivalutazione del grado
dell’indennità per menomazione all’integrità fisica, in particolare l’attribuzione
di un’IMI aggiuntiva del 10% (cfr. doc. I, pag. 6), sulla base delle seguenti
argomentazioni: “(…) Il mancato accertamento dell'indennità per la
menomazione all'integrità dovrà essere perlomeno motivato. Al riguardo
facciamo presente che provvederemo in tutti i casi a documentare una nostra
presa di posizione in punto all'indennità per la menomazione all'integrità che
non è ancora stato possibile ottenere a motivo delle correnti ferie estive. Non
nascondiamo - quantunque sappiamo non essere un motivo di diritto - che non
abbiamo alcuna fiducia nelle conclusioni del dr. __________, né in punto alla
valutazione delle limitazioni tantomeno in punto al tasso di imi. (…).”
(cfr. doc. I, pag. 5; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA osserva che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso
dall'CO 1. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto
conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione
dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa
che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso
concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o
psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V
121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,
pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TF con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi
Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare
il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. med. __________,
specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e
infortunistica.
Tanto più che la
valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati
medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere
della rappresentante legale dell'assicurato che non trova fondamento in alcun
rapporto medico, tantomeno specialistico, e non può quindi essere condivisa dal
TCA. A questo riguardo si rileva che gli svariati certificati medici agli atti
(in particolare, quelli del dr. med. __________), non si esprimono in merito
alla valutazione dell’IMI operata dal medico __________.
Il 27 settembre 2021 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. VI). A tutt’oggi il
patrocinatore del ricorrente non ha presentato ulteriori mezzi di prova a
questa Corte.
A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge
la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova
il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può
tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte
senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a
sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9
novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio
2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii
ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del
16 agosto 2021, consid. 2.10.5).
Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle
convincenti e dettagliate considerazioni espresse dal medico __________ nell’apprezzamento
medico del 25 febbraio 2021 (doc. 162/fasc. 2).
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella
misura in cui all’insorgente è stata negata un’IMI aggiuntiva a quella del 10%
riconosciuta, alla chiusura del sinistro no. 10.26001.15.0, con decisione del
26 aprile 2016 (doc. 63/fasc. 3), cresciuta, incontestata, in giudicato.
2.6. A fronte di una situazione
ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove (in particolare, il richiamo dell’incarto AI richiesto dal patrocinatore
del ricorrente: cfr. doc. I, pag. 6).
I tre incarti della CO 1 riguardanti l’assicurato sono stati versati agli atti
con la risposta di causa (cfr. consid. 1.9).
In proposito, va ricordato
che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10
gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca
una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.7. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la
decisione su opposizione avversata confermata.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre
spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 7 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore
non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre
2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema cfr. anche STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
2.9. Deve ancora essere verificato
se il ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. II).
Preliminarmente il TCA osserva di avere assegnato l’8 settembre 2021 al
patrocinatore un termine di 20 giorni (doc. IV) - prolungato su richiesta (doc.
VII) di ulteriori 20 giorni (doc. VIII) - per produrre il relativo certificato
municipale debitamente compilato e vidimato dalla cancelleria comunale competente,
“in difetto del quale il Tribunale si pronuncerà in merito sulla base degli
atti in suo possesso.” come pure la documentazione economica dimostrante lo
stato d’indigenza (atti fiscali, estratti UEF, eventuali decisioni dell’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento, ecc.). A tutt’oggi non è pervenuta
alcuna documentazione a questa Corte che, pertanto, si pronuncerà sulla base
delle tavole processuali.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono
in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
Ora, va rilevato che per quanto riguarda la situazione medico-valetudinaria
dell'assicurato, sul quale era focalizzato il gravame, alla luce della
giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della
Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in
sentenza), doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era
palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la
quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato
inadempiuto. In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre
presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere
respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti