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Decisione

35.2021.64

Carpentiere indipendente. Cambiato attività (autista). 3 infortuni. Esigibilità lavorativa (capacità lavorativa al 100%, tempo e rendimento, nell'attiivtà abituale) confermata. No rendita. No IMI aggiuntiva. No AG

6 dicembre 2021Italiano55 min

I due redditi da porre a

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2021.64

PC/sc

Lugano

6 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 settembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 luglio 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 15 dicembre 2014, RI

1, nato il __________ 1971, di professione carpentiere (tetti in piode) indipendente,

e, assicurato contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre si trovava in un cantiere

a __________, verso le 16.00, stava “posando travi impalcato, spingendo, la

scala si è spostata e sono caduto a testa sul pavimento sottostante H ca 2 m”,

riportando, tra l’altro, una distorsione della spalla destra (doc. 1 e 10/fasc.

3; inf. no. __________).

A causa dell’infortunio,

l’assicurato si è sottoposto il 9 marzo 2015 ad un intervento di “Artroscopia

della spalla destra, sinoviectomia, fissazione del labbro (stabilizzazione

anteriore), decompressione sottoacromiale” ad opera del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore (doc. 19/fasc. 3).

RI 1 si è sottoposto pure a

svariate sedute di fisioterapia.

L’Istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

A partire dal 17 giugno

2015 l’assicurato ha ripreso la propria attività lavorativa abituale in misura

del 50% (doc. 34/fasc. 3).

Preso atto delle risultanze della visita __________ del 15 luglio 2015 del dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore (doc. 38/fasc. 3), il 9 ottobre 2015 l'CO 1 ha comunicato

all’assicurato la sospensione delle prestazioni d’indennità giornaliera a

decorrere dal 1° novembre 2015, data a partire dalla quale “consideriamo

ripristinata la sua completa capacità di rendimento in attività adeguate che

lei sceglierà nel mercato del lavoro” (doc. 46/fasc. 3).

Preso atto delle risultanze della visita __________ del 23 febbraio 2016 del

dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e dopo avere preso atto anche

della valutazione della menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - del 23 febbraio

2016 del precitato medico __________ (doc. 57/fasc.3), con decisione del 26

aprile 2016, l’CO 1 ha chiuso il sinistro no. 10.26001.15.0, assegnando all’assicurato

un’IMI del 10% (doc. 63/fasc. 3).

Questa

decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.2. Nel frattempo, il 14 aprile

2016, l’assicurato ha comunicato alla CO 1 che era stato assunto a tempo pieno

con contratto a tempo indeterminato, quale autista di veicoli pesanti dalla

ditta __________ di __________, con la possibilità di utilizzare un veicolo

automatico e senza essere confrontato con operazioni di carico-scarico pesi, a

partire dal 25 aprile 2016 e che ciò gli consentiva di abbandonare la

precedente attività indipendente nel settore edile, che talvolta lo metteva a

confronto con mansioni non totalmente compatibili con le lesioni subite (doc.

61/fasc. 3).

1.3. In data 30 giugno 2018, RI 1 è

rimasto vittima di un incidente stradale con la propria autovettura, avvenuto

in territorio del Comune di __________, riportando un politrauma “con fratture

costali multiple (emicostato destro IV-VI; emicostato sinistro IX-XII) e

contestuale falda di pneumotorace a livello apicale, perivertebrale e

perimediastinica”, oltre a “una frattura pluriframmentaria della testa

dell’omero sinistro” (doc. 2, 26 e 38/fasc. 2; inf. no. __________).

A causa dell’infortunio, l’assicurato si è sottoposto il 5 luglio 2018 ad

un’operazione di riduzione e sintesi della frattura dell’epifisi prossimale

dell’omero con placca Philos e viti, rispettivamente, il 22 febbraio 2019, ad

un intervento di capsulotomia artroscopica e rimozione dei mezzi di sintesi con

borsectomia e sblocco delle aderenze per via aperta alla spalla sinistra per

ossificazioni eterotopiche con rigidità articolare della spalla sinistra (doc.

69 e 94/fasc. 2).

RI 1 si è sottoposto pure

a svariate sedute di fisioterapia.

L’CO 1 ha assunto anche

questo secondo sinistro.

Nel frattempo l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per

adulti giustificata da postumi infortunistici e da problematiche degenerative (doc.

F).

1.4. A partire dal 6 giugno 2019

l’assicurato è stato assunto dalla ditta __________ di __________, in qualità

di “Autista di veicoli leggeri CFP”, con un contratto a tempo

indeterminato (doc. 1/fasc. 1; inf. no. __________).

Dal 2 luglio 2019 l’assicurato ha ripreso la propria attività lavorativa

abituale in misura del 50%, come indicato dal proprio medico specialista, dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore, nel certificato dell’11 giugno 20219 (doc. 103 e

104/fasc. 2). Il 16 agosto 2019 il medesimo specialista ha attestato un’abilita

lavorativa del 50% fino al 15 settembre 2019 e del 100% a contare dal 16

settembre 2019 (doc. 103 e 104/fasc. 2).

1.5. In data 23 agosto 2019, RI 1

è rimasto vittima di un nuovo infortunio, mentre si trovava a __________, verso

le 8:30 (“sono sceso dal camion, mentre arretravo a piedi ho inciampato

picchiando la spalla”: cfr. doc. 1/fasc. 1; inf. no. __________), riportando

la frattura dell’omero prossimale sinistro (doc. 1, 5, 13, 18 e 46/fasc. 1).

Il contratto di lavoro è

stato sciolto per il 31 agosto 2019 (doc. 13 e 46/fasc. 1).

A causa dell’infortunio,

l’assicurato si è sottoposto il 27 febbraio 2020 ad un’operazione di

artroscopia con capsulotomia, borsectomia, acromio-plastica e resezione

parziale AC alla spalla sinistra ad opera del dr. med. __________, Leitender

Artz Orthopädie, presso la __________ di __________ (doc. 67/fasc. 2).

RI 1 si è sottoposto pure

ad un trattamento fisioterapico in regime di Day Hospital dall’8 settembre al 4

novembre 2020 presso la Clinica __________ di __________ (doc. 121/fasc. 2).

1.6. Preso atto delle risultanze

della visita __________ del 2 dicembre 2020 del dr. med. __________, specialista

FMH in ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 131/fasc. 2),

il 28 dicembre 2020 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle

prestazioni di corta durata (indennità giornaliera e cura medica) a decorrere

dal 1° gennaio 2021, ritenuto come secondo il parere del medico __________

l’assicurato “per i soli postumi del presente infortunio, è abile nella

misura del 100% nella sua abituale attività lavorativa” (doc. 133/fasc. 2).

Il 12 gennaio 2021 RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha contestato la

sospensione delle indennità giornaliere, in particolare chiedendo alla CO 1 di

prevedere un tempo di attesa durante il quale continuare a percepire le

indennità giornaliere, dato che non disponeva di alcun posto di lavoro essendo

stato licenziato (doc. 140/fasc. 2).

Dopo avere ricevuto pure le osservazioni del 18 gennaio 2021 dell’avv. RA 1 (doc.

141/fasc. 2) e avere raccolto agli atti l’apprezzamento medico del 25 febbraio

2021 del precitato medico __________ (doc. 147/fasc. 2), con decisione del 26

febbraio 2021 (doc. 164/fasc. 2), l’CO 1 ha statuito quanto segue:

" (…)

abbiamo preso atto delle sue osservazioni del 18 gennaio 2021, le quali sono

state oggetto della nostra massima attenzione.

Sentito nuovamente il parere del nostro servizio medico, le

confermiamo che ulteriori cure mediche o interventi non sono suscettibili di

migliorare sostanzialmente la capacità lavorativa del sig. RI 1.

Tenuto presente lo stato clinico attuale della spalla sinistra (__________)

e del braccio sinistro (__________), riteniamo che la pregressa attività è

ancora esigibile al 100%. Confermiamo pertanto la piena capacità lavorativa a

partire dal 4 gennaio 2021.

Un'ulteriore cura medica non risulta più necessaria.

La informiamo inoltre che abbiamo verificato il diritto del sig. RI

1 ad un'ulteriore indennità per menomazione dell'integrità, dopo il 10%

riconosciuto a seguito della visita __________ del 23 febbraio 2016 (__________).

(…)”

1.7. Dopo avere preso atto dell’opposizione

cautelare del 15 aprile 2021 dell’avv. RA 1 (doc. 151/fasc. 2), completata il

10 giugno 2021 (doc. 166/fasc. 2), con decisione su opposizione del 5 luglio

2021 (doc. 168/fasc. 2) l’CO 1 ha confermato la precedente decisione.

1.8. Con tempestivo ricorso del 7

settembre 2021 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato

l’annullamento della decisione impugnata e ha chiesto “che vengano svolti

ulteriori accertamenti medici, che venga valutato il riconoscimento di una

rendita Lainf ai sensi dell'art. 24 cpv. Oainf che tenga presente anche le

limitazioni di cui agli altri infortuni subiti ed assicurati. In tutti i casi

si richiede che le indennità giornaliere a favore dell'assicurato vengano

riconosciute in misura completa sino al 31.3.2021 ("Anpassungzeit").”

e che venga pure “riconosciuta una indennità per la menomazione

all'integrità del 10% a favore dell'assicurato” (doc. I, pag. 6).

In particolare, il

patrocinatore ha rilevato quanto segue:

" (…) il

rapporto medico sul quale si fonda la CO 1, ossia quello redatto dal dr. __________,

risulta incoerente, incompleto e fuorviante ed in tutti i casi non adempie i

requisiti necessari per essere ritenuto quale documento medico superpartes

anche alla luce di accertamenti che giungono a conclusioni completamente

diverse quali quelli dell'Al qui presentati.

Il fatto di non aver ottemperato ai chiari dettami di cui all'art.

24. cpv. 2 Oainf è un ulteriore motivo di annullamento della decisione

avversata e di rinvio alla CO 1 perché abbia ad accertare i presupposti per un

diritto alla rendita.

In tale contesto risulta importante che vengano definite anche le

limitazioni relative agli altri infortuni assicurati, sia che lo fossero da

parte della CO 1 in Lainf, da altre assicurazioni in Lainf o da assicuratori in

contesto LCA.

Al riguardo non può, essere contrapposta l'eccezione che gli

infortuni occorsi negli anni precedenti non sono oggetto della decisione

avversata. Infatti l'esame delle conseguenze assicurative dei medesimi dovendo

applicarsi l'art. 24 cpv. 2 Oainf impone che vengano esaminate anche le

conseguenze di cui agli altri infortuni.

In tutti i casi si richiede che venga accertata una imi in misura

di almeno il 10% per i postumi dei due infortuni di cui espressamente tratta la

decisione avversata e che le indennità giornaliere vengano riconosciute per

almeno tre mesi da quando la situazione medica di RI 1 si era stabilizzata,

ossia sino al 31.3.2021 in luogo del 3.1.2021.

9.

Quali prove si richiede vengano richiamati tutti gli incarti della

CO 1 relativi agli infortuni di RI 1 relativi alle patologie invalidanti

ritenute dall'Al e di cui al doc. F accluso (rapporto EFL all'indirizzo

dell'Al) come pure quello dell'Al sempre relativo ad RI 1”. (cfr. doc. I, pag.

6)

A suffragio delle proprie

argomentazioni il rappresentante del ricorrente versa, tra l’altro, il “rapporto

valutazione EFL all’indirizzo della AI del 26/27.04.2021” e il rapporto

finale del 31 maggio 2021 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. F).

1.9. Il 7 settembre 2021 l’avv. RA

1 ha chiesto che il ricorrente venga posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. II).

L’8 settembre 2021 questa Corte ha assegnato al patrocinatore un termine di 20

giorni (doc. IV) - prolungato su richiesta (doc. VII) di ulteriori 20 giorni

(doc. VIII) - per produrre il relativo certificato municipale debitamente

compilato e vidimato dalla cancelleria comunale competente, “in difetto del

quale il Tribunale si pronuncerà in merito sulla base degli atti in suo

possesso.” come pure la documentazione economica dimostrante lo stato

d’indigenza (atti fiscali, estratti UEF, eventuali decisioni dell’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento, ecc.).

A tutt’oggi non è pervenuta alcuna documentazione al TCA.

1.10. Nella risposta del 24 settembre

2021 l’CO 1, dopo aver versato agli atti gli incarti LAINF riguardanti

l’assicurato, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.11. Il 27 settembre 2021 il TCA ha

trasmesso la risposta dell’amministrazione all’insorgente, assegnando alle

parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova

(doc. VI).

A tutt’oggi non sono stati

presentati ulteriori mezzi di prova al TCA.

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita

di invalidità e un’IMI.

2.3. Condizioni di salute

infortunistiche stabilizzate al 1° gennaio 2021?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

È utile precisare che,

secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione

prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in

cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1;

STCA 35.2020.98 del 26 marzo 2021, consid. 2.3.1; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre

2021, consid. 2.3.1).

2.3.2. Il TCA rileva che non è oggetto

di contestazione la stabilizza-zione dello stato di salute dell’assicurato al

1° gennaio 2021. A ragione. Difatti, dalle tavole processuali si evince che il

24 settembre 2020 il dr. med. __________, medico specialista che ha operato il

27 febbraio 2020 l’assicurato alla spalla presso la __________ di __________,

ha attestato quanto segue: “6 Monate nach oben genanntem Eingriff erscheint

der Patient in meiner Sprechstunde für die geplante klinisch-radiologische und

sonographische Verlaufskontrolle. Seit der letzten Kontrolle hat der Patient

wiederum eine deutliche Verbesserung der Schulterfunktion erfahren, er ist mit

dem erreichten Resultat sehr zufrieden, nicht zuletzt auch in Kenntnis der

Vorgeschichte mit insgesamt vier Eingriffen an der Schulter. (…). Ein halbes

Jahr nach oben genanntem Eingriff ist der Verlauf erfreulich. Dies lässt sich

auch objektivieren. Ich denke, dass von der chirurgischen Seite her der patient

austherapiert ist, andere vernünftige Massnahmen kann ich ihm nicht anbieten.

Der bestehende Physiotherapiezyklus zur Stärkung der Schultergürtelmuskulatur

soll komplettiert werden, ich denke, dass nun auch von kreisärztlicher Seite

her längerfristig eine Standortbestimmung eingeplant werden kann. Insbesondere

zur Festlegung der weiteren Arbeitsfähigkeit, whs in einer leidensangepassten

Tätigkeit. Es geht hier auch darum, einen Integritätsschaden festzulegen. Ich

schliesse die Behandlung bei mir heute ab.” (doc. 116/fasc. 2). In seguito,

RI 1 si è sottoposto pure ad un trattamento fisioterapico in regime di Day

Hospital dall’8 settembre al 4 novembre 2020 presso la Clinica __________ di __________,

al termine del quale il dr. med. __________ ha attestato quanto segue: “Considerato

il miglioramento ottenuto con i trattamenti eseguiti considero opportuno

continuare la fisioterapia in regime ambulatoriale (realizzo prescrizione per 9

ulteriori trattamenti). Rinnovo la ricetta per il Zaldiar che il paziente potrà

assumere fino a 3 volte al giorno. Ricordo al paziente l'importanza di

continuare a svolgere dell'attività fisica in maniera regolare.” (doc.

121/fasc. 2). Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica a

disposizione anzidetta questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto

assicuratore secondo cui, in data 1° gennaio 2021, lo stato di salute

infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della

relativa giurisprudenza. La circostanza che l’insorgente necessitasse di misure

conservative (fisioterapia) volte a evitare un loro aggravamento è difatti

irrilevante. Decisivo ai fini del giudizio è soltanto che a quel momento le

condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente non potevano più essere sensibilmente

migliorate grazie ad ulteriori terapie.

2.3.3. Il patrocinatore

dell’insorgente critica invece l’operato dell’CO 1 per non avere riconosciuto

al suo cliente le indennità giornaliere in misura completa sino al 31 marzo

2021 ("Anpassungzeit") (cfr. doc. I, pag. 5 e 6).

A questo proposito il TCA segnala che, in una sentenza 8C_443/2016 dell’11

agosto 2016 consid. 2.3, il Tribunale federale ha precisato che l’assegnazione

di un termine d’adattamento si giustifica nell’ambito dell’applicazione

dell’art. 6 seconda frase LPGA, ma non allorquando il diritto all’indennità

giornaliera si è estinto - come è il caso nella presente fattispecie - in virtù

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (“Der Beschwerdeführer rügt, ihm sei seine

bisherige Tätigkeit nicht mehr zumutbar; die CO 1 habe aber die Taggelder

eingestellt, ohne ihm eine angemessene Übergangsfrist einzuräumen. Mit dieser

Argumentation übersieht er jedoch, dass ihm nicht etwa die Taggelder gestützt

auf Art. 6 Satz 2 ATSG gekürzt wurden, sondern dass der Anspruch auf ein

Taggeld gestützt auf Art. 19 Abs. 1 UVG untergegangen ist. Da - was vom

Versicherten nicht bestritten wird - von einer Fortsetzung der ärztlichen

Behandlung über den 31. August 2014 hinaus keine namhafte Besserung des

Gesundheitszustandes mehr zu erwarten war, durfte die Beschwerdegegnerin somit

die Taggeldleistungen einstellen, ohne ihn zunächst zu einem Berufswechsel

aufzufordern und eine Übergangsfrist zu gewähren.”; cfr. pure la STCA

35.2018.1 del 12 ottobre 2018, consid. 2.2.2.).

Alla luce della giurisprudenza federale appena riportata, il TCA non può che confermare

l’operato dell’CO 1.

2.4. Diritto

a una rendita d’invalidità?

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, pag. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, pag. 97 ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito conseguibile

senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21.

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, RAMI 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine;

STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).

Giova qui infine ricordare

un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,

consid. 2.5).

2.4.4

Per costante giurisprudenza,

l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione

dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF

9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.

6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre

2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno

2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF

9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STF 9C_341/2019 del 5 settembre

2019, consid. 3.1 e rinvivi ivi citati; STF 8C_563/2020 del 7 dicembre 2020,

consid. 4.2.5; STF 8C_19/2021 del 27 aprile 2021, consid. 6; STF 8C_374/2021

del 13 agosto 2021 consid. 5.6; STF 8C_291/2021 del 12.10.2021 e STF 8C_382/2021

del 19.10.2021; fra le tante, cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,

consid. 2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6 e STCA 35.2020.51

dell’8 febbraio 2021, consid. 2.5).

2.4.5

Per quanto concerne la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, il TCA rileva che, a seguito

dell’infortunio del 15 dicembre 2014 alla spalla destra (inf. no. __________:

cfr. fasc. 3), al termine della visita __________ del 23 febbraio 2016, il dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia, si era così espresso:

" (…) L'assicurato

ha ripreso dal 01.11.2015 al 100% la propria attività lavorativa ma riferisce

difficoltà nell'esecuzione dei lavori più pesanti che cerca di delegare a

terzi. Si ritiene quindi che l'attività di carpentiere in proprio al momento

attuale sia avvenuta e resa possibile da una attenta riorganizzazione del

proprio lavoro e della propria gestualità, delegando a terzi i lavori più

pesanti. Pertanto l'esigibilità lavorativa sul mercato generale del lavoro è

definita al 100% con le limitazioni funzionali sotto riportate.

Esigibilità del lavoro

Molto spesso può portare pesi molto leggeri fino ai 5 kg fino

all'altezza dei fianchi. Talvolta pesi leggeri 5 - 10 kg fino all'altezza dei

fianchi, di rado pesi medi 10 - 25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi

pesanti e molto pesanti dai 25 ai 45 kg fino all'altezza dei fianchi; può

sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg, non può sollevare oltre

l'altezza del petto pesi superiori a 5 kg. Nessuna limitazione nel maneggio di

attrezzi leggeri e di precisione, spesso può adoperare attrezzi medi, mai può

effettuare lavori pesanti manuali rozzi o molto pesanti. Nessun problema nella

rotazione della mano.

Mai può effettuare lavori sopra la testa mentre invece può

effettuare i lavori in rotazione in posizione seduta e inclinata in avanti,

posizione in piedi e inclinata in avanti, posizione inginocchiata e flessione

delle ginocchia senza nessuna limitazione.

Può tenere a lungo la posizione seduta e in piedi e a libera

scelta.

Nessun problema di cammino oltre i 50 m per lunghi tratti o su

terreno accidentato, può salire e scendere le scale ma non potrà mai salire su

scale a pioli. L'uso delle due mani è consentito senza nessuna limitazione e lo

stare in equilibrio è possibile. (…)” (doc. 58/fasc. 3)

A partire dal 25 aprile 2016

l’assicurato ha abbandonato l’attività di carpentiere indipendente, in quanto

assunto quale autista di veicoli pesanti a tempo pieno (presenza e rendimento) nell’ambito

dei trasporti internazionali dalla ditta __________ di __________, con la

possibilità di utilizzare un veicolo automatico e senza essere confrontato con

operazioni di carico-scarico pesi, fino all’infortunio del 30 giugno 2018 alla

spalla sinistra (inf. no. __________: cfr. fasc. 2). Poi, il 6 giugno 2019, allorquando

presentava ancora un’inabilità lavorativa per l’infortunio del 2018,

l’assicurato è stato assunto dalla ditta __________ di __________ con contratto

a tempo indeterminato in qualità di “Autista di veicoli leggeri CFP” e ha

svolto questa attività in misura del 50% a partire dal 2 luglio 2019 e avrebbe

dovuto svolgerla al 100% a partire dal 16 settembre 2019, in base a quanto

attestato il 16 giugno 2019 dal proprio medico specialista, dr. med. __________

(cfr. consid. 1.4). Il ricorrente è poi rimasto vittima dell’infortunio del 23

agosto 2019 alla spalla sinistra (inf. no. __________: cfr. fasc. 1) e il

contratto di lavoro è stato sciolto per il 31 agosto 2019 (doc. 13e 46/fasc.

1).

Da ultimo, per chiarire la

questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha

fatto capo alla visita __________ del 2 dicembre 2020 del dr. med. __________,

specialista FMH in ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore (doc.

131/fasc. 2), giusta il quale:

" Diagnosi

Stato dopo dolori cronici spalla destra in

esiti di sutura della cuffia dei rotatori con tenotomia capo lungo del bicipite

a due riprese 2013 e 2015.

Stati dopo capsulotomia artroscopica e rimozione dei mezzi di

sintesi con borsectomia e sblocco delle aderenze per via aperta spalla sinistra

il 22.02.2019 per ossificazione eterotipiche con rigidità articolare della

spalla sinistra in stato dopo osteosintesi omero prossimale sinistro con placca

Philos il 05.07.2018.

Stato dopo frattura di insufficienza omero prossimale a sinistra

dopo lenta consolidazione. 27.02.2020 artroscopia spalla sinistra con

capsulotomia, borsectomia, acromio-plastica e resezione parziale AC.

Approccio delto-pettorale con ispezione della frattura di

insufficienza che mostra un collo sufficiente con revisione di una parte non

consolidata con plastica di spongioso omologa e asportazione di una grande

calcificazione della parte molle anteriore.

Apprezzamento

Dichiarazioni soggettive dell'assicurato

L'assicurato non è tanto contento in quanto ha ancora fastidi come

pure dolore a dipendenza dell'attività eseguita durante il giorno. Vede una

difficoltà a lavorare al 100% nel suo precedente lavoro come camionista.

Desidera lavorare in modo ridotto, quindi parziale.

Reperti oggettivi

Oggettivamente si nota una cuffia rotatoria competente con

mobilità attiva andando in abduzione/estensione senza problemi verso 130-140°.

Buona guarigione dopo molteplici interventi dell'omero prossimale. Si nota un

deficit ancora alla rotazione esterna sinistra, leggermente anche del tricipite

a sinistra confronto a destra. A destra si nota una migliore mobilità con

dolori cronici. Nessun problema nella mobilità della colonna cervicale.

Proposte diagnostiche e terapeutiche

Proponiamo di continuare gli esercizi con rinforzo del cingolo

scapolare in modo autonomo. Proponiamo di optare per un abbonamento in uno

studio fitness per eseguire gli esercizi regolar-mente.

Aspetti medico-assicurativi

Infortunio __________:

contusione dell'articolazione AC senza lesione della cuffia

rotatoria spalla sinistra.

Infortunio __________:

spalla sinistra senza influsso sulla valutazione odierna.

Ho discusso a lungo la situazione con l'assicurato.

Ho spiegato che la mia valutazione è strettamente medica sulla

base dei decorsi, esami clinici e radiologici. Secondo la descrizione del suo

precedente lavoro un'attività leggera fino a medio pesante

può essere fattibile senza problemi con una spalla bilateralmente

competente.

Vi sono limiti per lavori molto pesanti, problema che era presente

già prima dell'infortunio.

Come autista di veicoli leggeri non vi è nessuna limitazione.

Per lo scarico e carico chiaramente deve avere un aiuto, nel senso

di un supporto elettrico, in caso deve scaricare o caricare merce pesante.

Di conseguenza ho dichiarato una piena abilità lavorativa. (…)”

In data 18 gennaio 2021 (doc.

141/fasc. 2), l’avv. RA 1 ha contestato la valutazione medica operata dal

medico __________, producendo pure due fotografie (doc. 141, pag. 5 e 6/fasc. 2),

sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…). L'infortunio

rubricato ed al quale il rapporto del dr. __________ dovrebbe (avrebbe dovuto)

riferirsi quello del 27.8.2019. Utilizzo il condizionale poiché dal rapporto

del medico non risulta quale sia l'infortunio al quale dovrebbe riferirsi. In

realtà neppure si comprende a quale parte del corpo si riferisca la visita: la

spalla sinistra o quella destra?

(…).

La dinamica dell'evento è al limite dell'infortunio in senso tecnico.

Manifestamente si tratta di una ricaduta dell'infortunio occorso nel 2018 a RI

1.

e rubricato quale inf. __________. Questo è stato trattato in un primo tempo

dalla CO 1 di __________, poiché all'epoca RI 1 lavorava presso la ditta __________

nella Svizzera interna. RI 1 mi ha confermato che l'incarto vi successivamente

stato trasmesso per la trattazione.

Fatt'è che nell'anamnesi riportata nel rapporto del dr. __________

non si fa neppure menzione dell'incidente e neppure dell'intervento operatorio

del medesimo che ha avuto luogo nel febbraio 2019 e che è stato oltremodo

importante.

Ho modo di credere non solo che il dr. __________ non sapesse le

conseguenze di quale infortunio - e con quale dinamica è occorso - dovesse

esaminare; che neppure abbia letto l'incarto o comunque neppure gliene è stata

sottoposta una breve cronistoria.

RI 1 mi ha confermato che la visita presso il dr. __________ è

durata 20 minuti, 30 al massimo: tutto compreso. Si è limitato ad un

accertamento clinico circa l'estensione degli arti. Null'altro.

Il dr. __________ nel proprio rapporto afferma che "non vi

è alcuna atrofia valutabile" (cfr. p. 4). L'affermazione ha degli

aspetti grotteschi.

Vi accludo due fotografie dalle quali si accerta in maniera chiara

che il braccio sinistra ha una muscolatura nettamente ridotta rispetto a quello

destro (peraltro esso pure menomato). Le fotografie non rendono ragione

dell'atrofia del braccio sinistro che dal vero risulta non solo evidente, ma

tale da apparire una menomazione antiestetica.

Il medico chiude il rapporto affermando che "Ho discusso a

lungo fa situazione con l'assicurato. Ho spiegato che la mia valutazione è

strettamente medica sulla base dei decorsi, esami clinici e radiologici".

Che ne abbia discusso a lungo è improbabile; che la sua

valutazione "medica" sia completa è dubbio. Quale fosse la

necessità di tale affermazione non è nota; con tutta verosimiglianza al fatto

che RI 1 ha contrapposto i propri dubbi alle conclusioni del medico, di cui

però quest'ultimo non fa menzione. (…)”

Interpellato in merito alle

precitate osservazioni dell’avvocato dell’assicurato dall’amministrazione,

nell’apprezzamento medico del 25 febbraio 2021 (doc. 162/fasc. 2), il dr. med. __________,

ha osservato quanto segue:

" (…) L'avvocato

RA 1 scrive che nel mio rapporto di visita del 2.12.2020 non si cita e non

viene indicato quale sia l'infortunio a cui dovrebbe riferirsi. A questo

proposito, è opportuno rilevare che nella prima pagina nell'intestazione, in

alto a sinistra, è riportato il numero dell'infortunio del caso in parola.

(…).

(…) devo chiarire all'avvocato il fatto che nella prima parte del mio rapporto

è menzionato il rapporto del dr. med. __________ della visita del 16.08.2019.

Questo mio breve riassunto riporta quanto è importante per il rapporto e

chiaramente non vengono copiati semplicemente tutti i rapporti del dossier.

Come tutti gli altri riassunti del mio rapporto questi sono stati riassunti e

redatti da me personalmente, estrapolando solo le informazioni essenziali per

il rapporto.

Logicamente e chiaramente questo significa che ho dovuto, non solo

studiare tutti i rapporti menzionati, ma visionare anche le radiografie e i

rispettivi referti del caso.

Altrimenti, logicamente, non è possibile riferirsi a un rapporto.

In Svizzera nei rapporti medici, nella prima parte viene sempre

elencata la diagnosi del paziente come anche nel rapporto del dr. med. __________

in questione.

In questo caso il dr. med. __________ si riferisce logicamente

anche all'intervento precedente, siccome l'infortunio si basa sulle conseguenze

del precedente infortunio (__________), così come i rapporti relativi alle

visite eseguite presso la clinica __________ che fanno riferimento al caso del

30.6.2018

Visto quanto precede è chiaro che nella valutazione è stato

correttamente tenuto conto anche delle conseguenze della frattura dell'omero.

Ho allestito il riassunto con una breve cronistoria con gli

estratti di tutti i rapporti, ciò significa con indiscutibile chiarezza che

visionato tutti i rapporti in questione. La mancanza di citazione del numero

d'infortunio 25.67036.18.1 è unicamente una svista amministrativa e non una

lacuna a livello medico.

(…).

Ritornando sul fatto di aver svolto una visita di «solo 20 a 30 minuti»

(secondo l'avvocato e assicurato), posso informare l'avvocato che prima di una

visita è ovviamente necessario prepararsi leggendo i rapporti, che sono tutti

registrati nella nostra banca dati elettronica. Lo stesso discorso riguarda

tutte le radiografie precedenti, che inevitabilmente devono essere valutate e

visionate da parte mia. La qualità di una visita non dipende dalla durata ma

dalla preparazione, esperienza e formazione del medico specialista. Praticando

da oltre due decadi nell'ambito di traumatologie e ortopedia, essendo anche

attualmente regolarmente in sala operatoria nell'ambito ortopedico e

traumatologico, oltre che ad essere consulente peritale, non necessito ore per

valutare sufficientemente e precisamente un assicurato con una patologia già

conosciuta prima della visita.

Per quanto riguarda l'esame clinico ho eseguito tutti i test

necessari e riconosciuti a livello internazionale per valutare il cingolo

scapolare e la situazione post-frattura con ritardato consolidamento della zona

sub-capitale dell'omero sinistro.

La visita di 30-40 minuti riguarda solo la valutazione clinica e

per discutere la situazione attuale e precedente che è in genere assolutamente

sufficiente e viene soltanto prolungata, nel caso ci fossero da chiarire alcuni

argomenti del caso.

Penso che sia logico e comprensibile per l'avvocato che si tratta

unicamente di una visita clinica poiché il riassunto sulla base degli atti ed

eventuali referti vengono elaborati a parte e non durante la visita. In questo

contesto, dove l'avvocato sostiene che l'assicurato ha fatto solo un'estensione

degli arti, mi chiedo se l'avvocato abbia davvero letto il mio rapporto in cui

vengono descritti i vari test. Si tratta di test ortopedici standard che, al

bisogno, sono visionabili da chiunque su internet.

(…).

Per quanto riguarda le fotografie inerenti il problema estetico menzionato

dall'avvocato, preciso che non si valuta l'estetica della cute, di una

cicatrice o aderenza a meno che venga coinvolta una limitazione funzionale. Ho

eseguito una valutazione del bicipite/tricipite (ben visibile in questa foto),

ho valutato anche la muscolatura della cuffia rotatoria, i muscoli che si

trovano attorno alla scapola e, posso affermare che non hanno a che fare con la

cicatrice, la quale è visibile unicamente dorsalmente e superiormente ma non

sotto la scapola. Il deficit estetico non limita la funzionalità della cuffia

rotatoria dei muscoli accessori del cingolo scapolare. Il ventre muscolare del

bicipite breve e lungo sono ben visibili anche nelle fotografie, iniziando

distalmente alla cicatrice.

(…).

Con i valori oggettivati durante la visita __________ l'attività di autista è

esigibile al 100% come prima dell'ultimo infortunio.

Durante la visita __________ la spalla destra ha mostrato una

buona mobilità e forza, praticamente normale, con minima limitazione.

Oggettivamente la mobilità e la forza sono migliorate rispetto alla visita di

chiusura del 2015. Globalmente, valutando le due spalle siamo confrontati con

un miglioramento importante anche a destra; in data odierna non avrebbe più

diritto ad IMI. Le risultanze di tipo medico permettono di affermare che le

lesioni alla spalla sinistra non hanno modificato in nessun modo la precedente

Dispositivo

esigibilità lavorativa espressa nel caso 10.26001.15.0. Per questi motivi è

lecito concludere che l'assicurato è in grado di riprendere la sua precedente

attività lavorativa nella misura del 100%. (…).”.

Davanti al TCA l’avv. RA 1 ha

prodotto il “rapporto valutazione EFL all’indirizzo della AI del

26/27.04.2021” e il rapporto finale del 31 maggio 2021 del medico SMR, dr.

med. __________, giusta il quale l’assicurato presenta una incapacità

lavorativa definitiva del 100% nell’attività abituale di autista di camion dal

26 ottobre 2019 rispettivamente una capacità lavorativa definitiva del 50%

(presenza) in attività adeguate dal 5 aprile 2021 (doc. F).

Davanti al TCA, in sede di

risposta, l’CO 1 ha puntualizzato quanto segue:

" (…)

9. Tenuto conto dei danni post-infortunistici ad entrambi gli arti superiori il

medico __________ ha dichiarato l'assicurato abile al lavoro in misura completa

in un'attività da leggera a medio pesante e precisato che gli infortuni del

2018 e 2019 non hanno peggiorato l'esigibilità posta alla chiusura

dell'infortunio del 2014. Questo significa che l'assicurato è ancora in grado

di lavorare come autista di veicoli pesanti con un veicolo automatico che non

necessiti operazioni carico e scarico al 100 a/o. Anche l'attività di autista

di veicoli leggeri da lui reperita dopo esser stato licenziato dalla ditta __________

risulta esigibile in misura normale.

10. L'assicurato, oltre agli esiti dei tre infortuni presi a

carico dall'CO 1, presenta delle affezioni di nature degenerativa in

particolare a livello del rachide cervicale e alle anche così come pure, a

mente di chi ha eseguito le EFL, un'alterata percezione del dolore in tutte le

sue componenti. La sintomatologia dolorosa è solo parzialmente in relazione con

l'esame clinico. È pure presente un deficit di elevazione al piede destro.

Tenuto conto dell'insieme del danno alla salute gli specialisti che hanno

eseguito le EFL hanno dichiarato l'assicurato abile al lavoro al 50 % e, per le

spalle, ritenuto che egli - così come riconosciuto dai medici dell'CO 1 già

dopo l'infortuni de 2014 - non è più in grado di sollevare ripetutamente dei

pesi o di svolgere dei gesti ripetitivi.

11. Per quanto riguarda le spalle - alla luce anche della

giurisprudenza in vigore - non sussiste motivo alcuno che permetta di ammettere

una riduzione della capacità di lavoro quale autista di veicoli pesanti con

cambio automatico e senza mansioni di carico e scarico del tipo di quelle

svolta dall'assicurato dopo l'infortunio del 2014. Chiaramente anche la guida

di veicoli leggeri senza mansioni di carico e scarico di pesi importanti risulta

esigibile senza limitazioni. Sintomatico è il fatto che l'assicurato che aveva

avuto delle offerte di lavoro in Svizzera romanda - dove risiede la compagna -

nell'ambito di dei trasporti di veicoli leggeri.” (doc. V, pag. 3)

2.4.6. Nella concreta evenienza

questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario

- specialista nella materia che qui ci occupa - e posta alla base della

decisione avversata.

Il TCA non ignora le

considerazioni esposte dal patrocinatore dell’assicurato riportare al consid. 2.4.5.

Tuttavia esse non sono atte a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la

fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato

dall’istituto assicuratore resistente il

2 dicembre 2020 (doc. 131/fasc. 2), con considerazioni puntuali e convincenti,

con espresso riguardo alla situazione clinica dell’assicurato, che è stata

attentamente e dettagliatamente vagliata dal medico fiduciario come pure

dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo medico specialista e della

capacità lavorativa residua in attività adeguate (quale è stata considerata

quella abituale). Le precitate considerazioni sono state inoltre debitamente

presi in considerazione e analizzate dal medico fiduciario, in particolare

nelle motivate e convincenti considerazioni espresse nel citato rapporto del 25

febbraio 2021 (doc. 162/fasc. 2), di cui si è già ampiamente detto al consid.

2.4.5. D’altra parte, il “rapporto valutazione EFL all’indirizzo della AI

del 26/27.04.2021” e il rapporto finale del 31 maggio 2021 del medico SMR,

dr. med. __________ (doc. F) non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati

dal medico fiduciario e, comunque, tengono conto in ogni caso anche del danno

alla salute di carattere extra-infortunistico (cfr., in particolare, le

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa indicate nel citato

rapporto finale dal medico SMR: “cervicobrachialgia bilaterale persistente,

sindrome radicolare iperalgica C4-06 bilaterale - nota stenosi canale spinale

cervicale bilaterale; Nota deficit elevazione piede destro M2-3 su lesione

iatrogena del nervo fibulare in stato dopo intervento di correzione patellare

all'età di 3 anni nel 1973; Coxartrosi bilaterale”), di cui è affetto

l’assicurato.

Alla luce di quanto precede il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle

considerazioni espresse dal medico __________, che ha proceduto ad una visita

personale accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci

occupa e vanta pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.

Il fatto che la visita dal

medico __________ sia avvenuta su di un arco temporale giudicato breve dal

patrocinatore dell'assicurato è peraltro irrilevante ai fini del giudizio. Del

resto, secondo la giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico

non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua

completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con

riferimenti; STCA 32.2016.95 dell'11 aprile 2017, consid. 2.7.3; DTF 125 V 351

consid. 3a; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.8).

Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.

57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI

1 è in grado di svolgere l’attività abituale di autista (attività da leggera

fino a medio pesante) - in particolare sia quella di veicoli pesanti

nell’ambito dei trasporti internazionali (svolta dal 25 aprile 2016, per oltre

due anni, con esclusione dei lavori molto pesanti, come avveniva già prima

dell’infortunio del 30 giugno 2018) sia quella di veicoli leggeri nell’ambito

dei trasporti regionali (svolta a decorrere dal 2 luglio 2019 sino all’infortunio

del 23 agosto 2019) - al 100% (presenza e rendimento) dal 1° gennaio 2021.

In siffatte circostanze la censura ricorsuale giusta la quale “la decisione

avversata si rivela perlomeno incompleta (e quindi erronea) nel non aver

ritenuto il raffronto dei redditi alfine di valutare i presupposti per un

diritto ad una rendita, conto tenuto che la differenza tra i redditi da valido

e da invalido avrebbero potuto condurre ad una invalidità superiore al 10%

anche sulla base degli accertamenti medici svolti dalla CO 1 e per essa dal dr.

__________” (doc. I, pag. 5) deve essere respinta.

Da ultimo, giova qui ricordare che l’infortunio del 14 dicembre 2014 (sinistro

no. 10.26001.15.0) è stato chiuso dall’CO 1 con decisione del 26 aprile 2016

(con la quale è stata assegnata all’assicurato un’IMI del 10%), cresciuta incontestata

in giudicato (doc. 63/fasc. 3; cfr. consid. 1.1).

2.4.7. La decisione dell'CO 1 che ha negato

il diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.

2.5. Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.5.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.5.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il

pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW / RAMELET

/ RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p.

121).

2.5.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e

sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso

normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità

verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2

dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.4. L’CO 1 ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.5. Nella concreta evenienza, dopo

aver sentito il parere del 2 dicembre 2020 del dr. med. __________, specialista

FMH in ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore (redatto, giova qui

rilevare, dopo avere visitato personalmente l'assicurato ed averne eseguito

l'esame obiettivo), giusta il quale “Per quanto concerne la IMI, non vi è il

diritto a tale beneficio” (doc. 131/fasc. 2), l’CO 1 ha negato all’assicurato,

con la decisione del 26 febbraio 2021 (doc. 164/fasc. 2) - confermata con la decisione

su opposizione del 5 luglio 2021 (doc. 168/fasc. 2) - il diritto ad un’IMI

aggiuntiva a quella del 10% riconosciuta, alla chiusura del sinistro no.

10.26001.15.0, con decisione del 26 aprile 2016 (doc. 63/fasc. 3), cresciuta,

incontestata, in giudicato.

In data 18 gennaio 2021 (doc. 141/fasc. 2), l’avv. RA 1 ha contestato la

valutazione medica operata dal medico __________ riguardante l’IMI, sulla base

delle seguenti considerazioni: “(…) In punto all'imi conclude affermando

"per quanto concerne la IMI, non vi è il diritto a tale beneficio":

non una motivazione, neppure succinta. Tale affermazione avrebbe imposto da

parte vostra la richiesta di correzione e completazione, ciò che non è stato.

(…)” (doc. 141, pag. 2/fasc. 2).

Interpellato in merito

alla precitata osservazione dell’avvocato dell’assicurato dall’amministrazione,

nell’apprezzamento medico del 25 febbraio 2021 (doc. 162/fasc. 2), il dr. med. __________,

ha osservato quanto segue:

" (…). Anche

la valutazione di un'eventuale IMI non riguarda il problema estetico, ma la

guarigione della frattura in atto ed eventuale limitazione funzionale o

degenerazione conseguente ad un infortunio.

Pure gli specialisti della Svizzera interna e anche in Ticino hanno dichiarato

una guarigione dell'omero con cuffia competente, non lesionata nell'infortunio.

Si ricorda che nell'artroscopia della spalla è stato eseguito unicamente un

trattamento delle degenerazioni di origine morbosa. Per concludere il discorso

della IMI, solo in caso di un tale diritto si redige su un apprezzamento con la

valutazione della percentuale e l'indicazione della tabella di riferimento.

La mobilità della spalla va oltre i 30 gradi al di sopra

dell'orizzontale, pertanto non rientra nel mi-nimo necessario per il diritto

all'IMI secondo la tabella 1.

Come in questo caso, in cui non persiste un diritto, dove la

cuffia rotatoria è presente come è stato indubbiamente dimostrato,

diagnosticato e descritto anche dalla clinica __________, essendo confrontati

con una guarigione completa anche se con un processo prolungato.

Quindi non necessita nessun altro approfondimento diagnostico,

come ben descritto esaustiva-mente sopra, in quanto l'osso è guarito,

consolidato e stabile. Di conseguenza, non vi è un diritto ad IMI. (…)”.

Davanti al TCA il

patrocinatore del ricorrente ha chiesto una rivalutazione del grado

dell’indennità per menomazione all’integrità fisica, in particolare l’attribuzione

di un’IMI aggiuntiva del 10% (cfr. doc. I, pag. 6), sulla base delle seguenti

argomentazioni: “(…) Il mancato accertamento dell'indennità per la

menomazione all'integrità dovrà essere perlomeno motivato. Al riguardo

facciamo presente che provvederemo in tutti i casi a documentare una nostra

presa di posizione in punto all'indennità per la menomazione all'integrità che

non è ancora stato possibile ottenere a motivo delle correnti ferie estive. Non

nascondiamo - quantunque sappiamo non essere un motivo di diritto - che non

abbiamo alcuna fiducia nelle conclusioni del dr. __________, né in punto alla

valutazione delle limitazioni tantomeno in punto al tasso di imi. (…).”

(cfr. doc. I, pag. 5; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA osserva che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso

dall'CO 1. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto

conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione

dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa

che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso

concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o

psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V

121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,

pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TF con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi

Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare

il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. med. __________,

specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica.

Tanto più che la

valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere

della rappresentante legale dell'assicurato che non trova fondamento in alcun

rapporto medico, tantomeno specialistico, e non può quindi essere condivisa dal

TCA. A questo riguardo si rileva che gli svariati certificati medici agli atti

(in particolare, quelli del dr. med. __________), non si esprimono in merito

alla valutazione dell’IMI operata dal medico __________.

Il 27 settembre 2021 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. VI). A tutt’oggi il

patrocinatore del ricorrente non ha presentato ulteriori mezzi di prova a

questa Corte.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova

il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può

tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte

senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a

sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9

novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio

2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii

ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.44 del

16 agosto 2021, consid. 2.10.5).

Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle

convincenti e dettagliate considerazioni espresse dal medico __________ nell’apprezzamento

medico del 25 febbraio 2021 (doc. 162/fasc. 2).

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella

misura in cui all’insorgente è stata negata un’IMI aggiuntiva a quella del 10%

riconosciuta, alla chiusura del sinistro no. 10.26001.15.0, con decisione del

26 aprile 2016 (doc. 63/fasc. 3), cresciuta, incontestata, in giudicato.

2.6. A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove (in particolare, il richiamo dell’incarto AI richiesto dal patrocinatore

del ricorrente: cfr. doc. I, pag. 6).

I tre incarti della CO 1 riguardanti l’assicurato sono stati versati agli atti

con la risposta di causa (cfr. consid. 1.9).

In proposito, va ricordato

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.7. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione avversata confermata.

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre

spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 7 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore

non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre

2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema cfr. anche STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

2.9. Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. II).

Preliminarmente il TCA osserva di avere assegnato l’8 settembre 2021 al

patrocinatore un termine di 20 giorni (doc. IV) - prolungato su richiesta (doc.

VII) di ulteriori 20 giorni (doc. VIII) - per produrre il relativo certificato

municipale debitamente compilato e vidimato dalla cancelleria comunale competente,

“in difetto del quale il Tribunale si pronuncerà in merito sulla base degli

atti in suo possesso.” come pure la documentazione economica dimostrante lo

stato d’indigenza (atti fiscali, estratti UEF, eventuali decisioni dell’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento, ecc.). A tutt’oggi non è pervenuta

alcuna documentazione a questa Corte che, pertanto, si pronuncerà sulla base

delle tavole processuali.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono

in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

Ora, va rilevato che per quanto riguarda la situazione medico-valetudinaria

dell'assicurato, sul quale era focalizzato il gravame, alla luce della

giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della

Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in

sentenza), doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era

palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la

quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato

inadempiuto. In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere

respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti