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Decisione

35.2021.67

Assicurato vittima di 2 infortuni al ginocchio dx (2012 e 2017) assunti da 2 diversi assicuratori. Discussa la questione di sapere se la ricaduta del 2020 - distruzione del menisco laterale - dovesse andare a carico del primo infortunio

30 marzo 2022Italiano19 min

i costi dell’intervento, che è ritenuto necessario anche dal dr. med. __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.67

mm/

Lugano

30 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 agosto 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 13 maggio 2012, RI 1,

nato nel 1991, dipendente dello RA 1 di __________ in qualità d’apprendista di

commercio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso la CO 1, è rimasto coinvolto in un incidente della

circolazione stradale e ha riportato un politrauma, in particolare un trauma contusivo

al ginocchio destro con lesione ai menischi mediale e laterale, al legamento

collaterale mediale e al legamento crociato anteriore (LCA) (cfr. doc. 30).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Nel settembre 2012,

l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di plastica del LCA e di

meniscectomia subtotale esterna (cfr. doc. 43).

1.2. Con la decisione formale del

17 agosto 2016, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle

prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) dal 1° agosto

2016, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità (avendo l’assicurato ritrovato

nel frattempo una piena capacità lavorativa nella sua precedente attività

lavorativa) e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI)

del 35% (10% per lo stato del ginocchio destro – cfr. doc. 35).

Il provvedimento appena

citato è cresciuto incontestato in giudicato.

1.3. L’8 settembre 2017,

l’assicurato ha subito un secondo infortunio al ginocchio destro durante un

allenamento con la squadra di basket della __________, evento che è stato

finalmente preso a carico dalla __________, assicuratore LAINF della società

sportiva in questione (da notare che inizialmente il caso era stato assunto

dalla __________, assicuratore della __________).

Con rapporto del 29 marzo

2018, il Prof. dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia, ha

segnatamente diagnosticato una lesione recidivante del menisco esterno con

corrispondente lesione osteocondrale al condilo femorale del ginocchio destro e

ha prospettato l’esecuzione di un intervento chirurgico (cfr. doc. 21).

Nel dicembre 2019, ha in

effetti avuto luogo un’operazione di rifissazione del menisco laterale e di

perforazione del condilo femorale laterale destro (cfr. doc. 10), i cui costi

sono stati presi a carico dalla __________ (cfr. doc. I, p. 5, pto 12).

1.4. Nel novembre 2020, a fronte

di una recrudescenza dei disturbi al ginocchio destro, RI 1 ha nuovamente

consultato il Prof. __________, il quale, facendo capo alle risultanze di una

RMN eseguita nell’agosto 2020, ha formulato la diagnosi di distruzione del

menisco laterale con corrispondente lesione cartilaginea e ha proposto di

effettuare un trapianto del menisco laterale di tipo Allograft accompagnato da

un’osteotomia varizzante e da una riparazione della cartilagine (doc. 10).

Il medico curante dell’assicurato

ha quindi chiesto dapprima alla CO 1, in seguito pure alla __________, di

assumere i costi della prospettata operazione al ginocchio destro (cfr. doc. 6

e 9).

1.5. Con decisione formale dell’11

dicembre 2020, cresciuta incontestata in giudicato, la __________ ha dichiarato

estinto per la fine del mese di luglio 2020 il nesso di causalità naturale tra

il sinistro dell’8 settembre 2017 e la problematica interessante il ginocchio

destro (negando di fatto anche l’assunzione dell’intervento chirurgico in

questione) (cfr. doc. I, p. 5).

1.6. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 aprile 2021, la CO

1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente alla nota operazione

al ginocchio destro (trapianto di menisco di tipo Allograft), non ritenuta

trovarsi in una relazione di causalità naturale con l’infortunio del maggio

2012 (doc. 1).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente, in data 17 agosto 2021, la CO 1 ha

confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 2).

1.7. Con tempestivo ricorso del 13

settembre 2021, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, chiede che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, la CO 1 venga condannata a riaprire il caso

d’infortunio del maggio 2012 e, concretamente, ad assumersi i costi

dell’intervento al ginocchio destro, motivando così le proprie pretese:

" (…) Alla

luce dei pareri dei dr. med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________,

dr. med. __________, il ricorrente ritiene che il nesso causale tra infortunio

del 13 maggio 2012 e l’intervento al ginocchio destro sia provato secondo il

grado di verosimiglianza preponderante; di conseguenza, la CO 1 deve assumersi

Fatti

i costi dell’intervento, che è ritenuto necessario anche dal dr. med. __________,

medico consulente della stessa CO 1.” (doc. I, p. 11)

1.8. La CO 1, in risposta, postula

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

in diritto

Considerandi

2.1

Nel caso di specie, l’oggetto

litigioso è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a

negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi al ginocchio destro,

oggetto dell’intervento prospettato dal Prof. __________ nel novembre 2020,

oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF

115.

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111.

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit

suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si

attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi

idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF

118.

V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;

U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4

Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.5

In virtù dell’art. 11 OAINF,

l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni

assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite

temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la

ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o

vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che,

a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è

soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STF U 122/00 del 31 luglio

2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TF ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.6

Nella concreta evenienza, con

la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore ha motivato in

questi termini il rifiuto di assumere l’intervento di trapianto di menisco di

tipo Allograft proposto nel novembre 2020 dal dott. __________:

" (…) Un

nesso di causalità naturale fra la problematica presentata dall’assicurato dopo

l’evento dell’8 settembre 2017 e l’evento assicurato presso CO 1 (del

13.5.2012) non risulta più essere dato dopo il 1° agosto 2016 con il grado

della verosimiglianza preponderante.

Continuando a praticare l’attività agonistica (basket), attività

non assicurata da CO 1, l’assicurato ha sicuramente contribuito a peggiorare il

suo stato di salute.

Si ricorda inoltre che una ricaduta deve essere provata

dall’assicurato. Ora, agli atti non risulta alcun elemento che permetta di

concludere che l’attuale situazione è dovuta, con il grado di verosimiglianza

preponderante richiesto dalla legge, l’evento del 13 maggio 2012. Al contrario,

i medici specialisti intervenuti, Dr. __________ e Dr. __________ concludono,

motivando, perché la problematica presentata dall’assicurato non può più essere

considerata come una ricaduta dell’evento del 13 maggio 2012, la nuova

documentazione mettendo in evidenza una nuova lesione da mettere in relazione

con il nuovo evento nell’ambito dello sport praticato a livello agonistico

dall’assicurato (evento del 8 settembre 2017). Inoltre, e con riferimento al

decorso documentato negli atti a disposizione del medico, la lesione

osteocondrale oggetto dell’intervento proposto dal Prof. __________ nel

rapporto del 23 marzo 2018 risulta essere riconducibile in primo luogo al

trauma distorsivo dell’8 settembre 2017, nel senso di un peggioramento

direzionale del quadro preesistente.” (doc. 2, p. 5)

Le considerazioni appena

riportate richiedono alcune precisazioni da parte di questa Corte.

In primo luogo, va

rilevato che, con la decisione formale del 17 agosto 2016, la CO 1 ha

dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a causa della

stabilizzazione dello stato di salute infortunistico ai sensi dell’art. 19 cpv.

1.

LAINF, e non perché i disturbi denunciati dall’assicurato, in particolare

quelli interessanti il ginocchio destro, non costituivano più una conseguenza

naturale dell’infortunio accaduto nel maggio 2012. Non a caso all’insorgente è

stata assegnata un’IMI del 35%, di cui il 10% per lo stato del ginocchio

destro, proprio in ragione della presenza di un danno residuale importante e

durevole (cfr. doc. 35).

Stante ciò, il ricorrente

ha conservato il diritto di annunciare una ricaduta ex art. 11 OAINF, così come

è del resto stato riconosciuto nel dispositivo della decisione medesima (“Fatta

riserva dei disposti dell’art. 11 OAINF (Ricadute e conseguenze tardive)”).

In secondo luogo, il

rapporto agli atti del dott. __________, datato 4 agosto 2016, non

appare atto a supportare la tesi dell’assicuratore resistente, nella misura in

cui, in quella sede, il medico consulente ha accertato la stabilizzazione delle

condizioni di salute infortunistiche (“Endzustand”), riconoscendo

peraltro la persistenza di un legame causale naturale con l’evento traumatico

assicurato (cfr. doc. 24, p. 20: “La preghiamo d’informarci se lo stato quo

sine / ante” è stato o verrà ritrovato? (…). No. Ci sono disturbi funzionali

alla spalla e al braccio ds. incluso gomito e polso ds. e al ginocchio ds. In

più ci sono multiple cicatrici ben visibili (veda fotografie allegate). Lo

stato quo ante non può essere raggiunto. C’è un’importante menomazione

d’integrità.” – il corsivo è del redattore).

Fatte queste premesse,

occorre constatare che, in base alla valutazione del chirurgo ortopedico dott. __________,

l’infortunio dell’8 settembre 2017 deve essere ritenuto responsabile di un peggioramento

direzionale dello stato preesistente del ginocchio destro, imputabile

quest’ultimo alle sequele del sinistro del maggio 2012 (cfr. doc. 16, p. 3:

“Con riferimento al decorso radiologico documentato nei documenti a mia

disposizione, la lesione osteocondrale oggetto dell’intervento proposto dal

prof. __________ nel rapporto del 23.3.2018, risulta essere riconducibile in

primo luogo al trauma distorsivo dell’8.9.2017, nel senso di un peggioramento

direzionale del quadro preesistente.”).

Tutto ben considerato, il

TCA non ha alcun valido motivo per scostarsi dal parere del medico consulente

della CO 1, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina

infortunistica e assicurativa.

Lo stesso Prof. __________,

nel suo rapporto del 4 novembre 2020, ha riconosciuto che l’evento del 2017

aveva modificato morfologicamente lo stato preesistente del ginocchio destro,

nella forma di una (ri-)rottura del menisco laterale (cfr. doc. 10; in

proposito, il dott. __________ ha rilevato che il referto in questione conferma

“... il tenore della mia presa di posizione del 26.2.2019, nel senso di un

peggioramento direzionale della situazione antecedente attribuibile all’evento

traumatico dell’8.9.2017, con lesione del residuo meniscale oltre a delle

alterazioni cartilaginee e a un edema osseo.”).

Tale circostanza è del

resto stata di fatto ammessa anche dalla __________, responsabile per

l’infortunio del settembre 2017, la quale ha assunto i costi dell’intervento

chirurgico del 9 dicembre 2019, in occasione del quale si è proceduto a

rifissare il menisco laterale e a trattare la lesione osteocondrale (cfr. supra,

consid. 1.3.). In questo senso, la valutazione del dott. __________,

specialista interpellato dalla __________, il quale aveva fissato al 15

febbraio 2018 il momento in cui l’assicurato avrebbe raggiunto lo status quo

sine a margine dell’evento del settembre 2017 (cfr. doc. 18 b), non può

essere seguita, già per il fatto che essa appare superata dagli eventi.

In questo contesto, assume

un particolare significato la circostanza che, tra il primo ed il secondo

infortunio, il ginocchio destro dell’assicurato aveva ritrovato una competenza

tale da permettergli di riprendere a giocare a basket (dal sito web __________

risulta che, durante le stagioni 2014-’15, 2015-’16 e 2016-’17, egli era stato

in grado di prendere parte a delle partite), uno sport che notoriamente

sollecita in modo particolare le ginocchia.

Ora, il fatto che l’evento

traumatico dell’8 settembre 2017 abbia comportato un aggravamento direzionale

dello stato preesistente del ginocchio destro significa che la sorte di questa

parte del corpo è stata modificata in maniera duratura, di modo che il primo

infortunio ha perso ogni rilevanza causale. In queste condizioni, la CO 1 non

può certo essere chiamata ad assumere i costi dell’intervento chirurgico volto

a trapiantare il menisco laterale, ritenuto indicato dal Prof. __________.

Anche nel caso in cui si

volesse ammettere che il danno al ginocchio destro refertato dal dott. __________

nel novembre 2020, è imputabile ad entrambi gli infortuni (cfr., in questo

senso, il referto 4 novembre 2020 dello stesso dott. __________ – doc. 10:

“Fasst man den Befund zusammen, so muss man davon ausgehen, dass sowohl die

Vorschädigung 2013 mit dem komplexen Knietrauma und der initialen lateralen

Meniskusverletzung wie auch die Re-Ruptur 2017 unfallkausal für den jetzt

eingetretenen komplexen Schaden sind.”; anche il medico curante, dott. __________,

parla di una “co-responsabilità” degli eventi assicurati,

rispettivamente, dalla CO 1 e dalla __________ [cfr. doc. 5 e 6]), l’esito

della presente vertenza non potrebbe comunque essere quello che auspica il

rappresentante del ricorrente. In effetti, l’art. 100 cpv. 3 OAINF, nella

versione in vigore a partire dal 1° gennaio 2017, prevede che in caso di

ricaduta o di conseguenze tardive di infortuni plurimi assicurati, l’assicuratore

tenuto ad assumersi la prestazione per l’ultimo infortunio (in concreto,

quello occorso nel settembre 2017) versa le prestazioni di cura e il rimborso

delle spese secondo gli articoli 10–13 della legge e le indennità giornaliere

(sul tema, si veda BSK UVG – M. Hürzeler/C. Caderas, art. 77 n. 51).

Infine, dal rapporto 4

novembre 2020 del Prof. dott. __________, emerge segnatamente che nel mese di marzo

2020, l’insorgente è rimasto vittima di un ulteriore trauma al ginocchio

destro e che, da quel momento, ha denunciato dolori costanti con una limitata

caricabilità dell’articolazione (cfr. doc. 10). A questo proposito, il dott. __________

ha precisato che si sarebbe trattato in realtà di un “… evento banale. Il

paziente era stato spinto e aveva distorto leggermente il ginocchio, con lieve

aumento della sintomatologia per qualche giorno, la quale era poi rapidamente

tornata ai livelli precedenti. Il paziente non aveva pertanto annunciato un

evento infortunistico ad un nuovo assicuratore ma aveva unicamente menzionato

“en passant” la cosa al Dr. __________ durante una delle consultazioni.” (doc.

5).

Il TCA osserva che le

spiegazioni fornite dal medico curante appaiono difficilmente conciliabili con

quanto ha invece attestato il dott. __________, il quale ha riferito di un

evento che ha provocato una sintomatologia perdurante (“seither”).

D’altro canto, il medico consulente della CO 1 ha sostenuto che “la dinamica

distorsiva dell’evento del mese di marzo 2020 è in effetti potenzialmente

suscettibile di correlare con una rirottura della fissazione meniscale

effettuata il 9.12.2019.” (doc. 4).

Questa Corte può esimersi

dall’approfondire oltre questo aspetto, posto che anche qualora dovesse

emergere che quanto accaduto nel marzo 2020 ha giocato un ruolo causale per

rapporto alla distruzione del menisco laterale oggettivata grazie alla RMN

dell’agosto 2020, di ciò non potrebbe essere chiamata a rispondere la CO 1 (non

risulta in effetti che a quel momento RI 1 fosse assicurato contro gli

infortuni presso quell’assicuratore).

In esito a tutto quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale la CO 1 ha

negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente all’intervento chirurgico

prospettato dal Prof. __________ nel novembre 2020, deve essere confermata e,

pertanto, il ricorso respinto.

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 13 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti