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Decisione

35.2021.69

Discussa l'eziologia di un'ernia discale cervicale. L'infortunio in questione non ha giocato alcun ruolo causale, nemmemo scatenante, visto il tempo di latenza con cui sono apparsi i disturbi (non sol

22 novembre 2021Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I

criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento

duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi

menzionati). In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "…

attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento

significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna

vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4

giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre

2006).

Qualora

un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio,

i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di

tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale

dell’evento in questione.

Va

precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide

lombare/toracale oppure cervicale):

"

Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den

Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb

einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des

fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird

eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer,

a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il corsivo è del

redattore)

In

tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo

semplicemente scatenante, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata

all'evento traumatico. Le conseguenze di un’eventuale ricaduta devono essere

assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di

continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STF U

312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U

270/02 del 27 ottobre 2003 consid. 3.1, U 170/00 del 29 dicembre 2000 e

la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate).

2.8. Vagliata con

attenzione la documentazione all’inserto, questa Corte ritiene che

almeno una delle condizioni cumulative poste dalla dottrina medica

dominante e dalla giurisprudenza (cfr. supra, consid. 2.7.), faccia

difetto.

Per

i motivi che verranno diffusamente esposti qui di seguito, il TCA non ritiene

provato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che la sintomatologia legata

all’ernia discale cervicale, si sia manifestata immediatamente dopo

l’infortunio, rispettivamente entro alcune ore.

Innanzitutto, con

certificato medico LAINF dell’11 giugno 2018, il dott. __________ ha attestato

che la prima consultazione ha avuto luogo il 2 maggio 2018 e che l’assicurato

lamentata “dolori lombari L5-S1 con blocco” (doc. 13).

D’altro canto, dal modulo

per l’accertamento di traumi della colonna cervicale e di traumi cranici lievi,

Considerandi

compilato a margine dell’audizione 21 giugno 2018 del ricorrente, si apprende

segnatamente che i dolori al collo erano apparsi “dopo settimane o mesi”

e meglio dopo l’inizio della fisioterapia (cfr. doc. 14, p. 3 e 4). Dagli atti

risulta che la prima prescrizione di fisioterapia è datata 28 maggio 2018 (doc.

34; si veda pure il doc. 50, p. 10, in cui il fisioterapista ha attestato che

le cure hanno avuto inizio nel mese di maggio 2018).

Infine, con rapporto 5

marzo 2020, il medico curante dell’insorgente ha in particolare dichiarato che

“il signor RI 1 subito dopo l’infortunio del 30.4.2018 ha sempre riferito solo

dei forti dolori lombari. Solo successivamente, precisamente alla

consultazione del 18.6.2018, mi ha riferito di dolori cervicali caratterizzati

da blocco cervicale successivamente irradiati all’arto superiore sx. Da

questo momento le problematiche e terapie hanno interessato unicamente le

patologie della colonna cervicale e non più lombare.” (doc. 58, p. 3 – il

corsivo è del redattore).

Alla luce di quanto

precede, questo Tribunale deve concludere che i disturbi interessanti la

regione cervicale, anche quelli privi di carattere radicolare, sono insorti ben

al di là di alcune (poche) ore dopo l’infortunio del 30 aprile 2018, di modo

che quest’ultimo evento non ha causato (in senso stretto) l'ernia discale messa

in luce dall’esame di RMN dell’11 luglio 2018, né ha provocato il

peggioramento direzionale di uno stato patologico preesistente. D’altro canto,

visto che i disturbi sono insorti con un periodo di latenza che va ben oltre la

“qualche ora” al quale fa riferimento la giurisprudenza federale (cfr. supra,

consid. 2.7.), al sinistro assicurato non può essere imputato nemmeno un ruolo

scatenante.

Il dott. __________ non

può essere seguito laddove fa valere che, in materia di ernie discali, non

sarebbe possibile stabilire un periodo di latenza preciso, in quanto questa

opinione contrasta con la giurisprudenza federale, rispettivamente con la

dottrina medica sulla quale essa si fonda (cfr. supra, consid. 2.7.). Il

suo parere non appare dunque atto a rimettere in discussione dei principi

largamente condivisi nella comunità medico-scientifica.

In esito a quanto precede,

questo Tribunale reputa dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza federale, che l’ernia discale cervicale e la corrispondente sintomatologia

accusata da RI 1, non costituivano

una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 30 aprile 2018.

Il TCA rinuncia inoltre

all'assunzione di ulteriori mezzi di prova, in particolare a quelli richiesti

con l’impugnativa (interrogatorio formale del ricorrente e audizione

testimoniale del medico curante specialista), considerato che è già sin d’ora

verosimile che da essi non emergeranno nuovi e rilevanti elementi di

valutazione.

In queste condizioni, il

ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata

confermata.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 14 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti