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Decisione

35.2021.69

Discussa l'eziologia di un'ernia discale cervicale. L'infortunio in questione non ha giocato alcun ruolo causale, nemmemo scatenante, visto il tempo di latenza con cui sono apparsi i disturbi (non soltanto radicolari)

22 novembre 2021Italiano20 min

duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.69

mm

Lugano

22 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13 agosto 2021 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 30 aprile 2018, RI 1,

dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di giardiniere e,

perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali

presso l’CO 1, si trovava fermo in sella al proprio scooter in attesa che un

pedone attraversasse la strada, allorquando è stato urtato da un altro scooter proveniente

da tergo. Egli è riuscito a evitare di cadere (doc. 14, p. 1 s.). Secondo il

rapporto 11 giugno 2018 del dott. __________, ha riportato una contusione al

rachide lombare (doc. 13).

L’esame di RMN lombare del

15 maggio 2018 ha evidenziato la presenza di protusioni discali a livello di

L3-L4 e di L5-S1, come pure una lieve artropatia faccettaria diffusa (doc. 11).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Dalle tavole processuali

emerge che, nel prosieguo, sono insorti disturbi anche a livello della colonna

cervicale (doc. 14, p. 4).

In data 11 luglio 2018, RI

1 è quindi stato sottoposto a una RMN del rachide cervicale che ha messo in

luce dei fenomeni di osteocondrosi riattivata a livello di C6-C7 con edema

delle limitanti somatiche contrapposte sul versante posteriore, una discopatia

a livello di C5-C6 e C6-C7 con radicolopatia C7 a sinistra, nonché

un’artropatia faccettaria ipertrofica da C4 a C7 (doc. 25).

Con scritto del 6 agosto

2018, l’amministrazione ha informato l’assicurato che, a fronte dei soli

postumi infortunistici residuali, egli sarebbe stato ritenuto totalmente abile

al lavoro a contare dal 13 agosto 2018, con conseguente estinzione del diritto

all’indennità giornaliera (doc. 32).

1.3. Nel corso del mese di

settembre 2018, l’assicurato ha consultato il neurochirurgo dott. __________,

il quale, diagnosticata una radicolopatia C7 a sinistra su ernia discale

espulsa C6-C7 sinistra e Modic di I° tipo, ha disposto l’esecuzione di un

intervento chirurgico, domandando all’CO 1 di assumere i relativi costi (doc.

35).

L’operazione ha avuto

luogo il 17 ottobre 2018 (doc. 57, p. 2).

1.4. In data 18 febbraio 2020, il RA

1 ha chiesto all’assicuratore LAINF di pronunciarsi sulla questione di sapere

se l’ernia discale C6-C7 potesse essere ritenuta conseguenza dell’infortunio

dell’aprile 2018, e ciò alla luce delle considerazioni espresse in proposito

dal dott. __________ (cfr. doc. 50, p. 1 ss.).

Esperiti gli accertamenti

del caso, con comunicazione del 29 luglio 2020, l’CO 1 ha confermato

l’estinzione del diritto alle prestazioni a far tempo dal 13 agosto 2018, posto

che da quella data RI 1 avrebbe raggiunto lo status quo sine a margine

dell’evento infortunistico dell’aprile 2018 (doc. 68).

Su richiesta dell’RA 1

(doc. 73 e doc. 74), il contenuto di questo provvedimento è stato confermato

con decisione formale del 10 marzo 2021 (doc. 76).

A seguito dell’opposizione

interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 82), in data 13 agosto

2021, l’istituto assicuratore, precisato che la decisione de facto del 6

agosto 2018 sarebbe nel frattempo cresciuta in giudicato, ha innanzitutto

ritenuto inadempiuti i presupposti per procedere a una revisione processuale di

quel provvedimento. In subordine, esaminando ex novo la fattispecie,

l’amministrazione ha ribadito che l’ernia discale cervicale operata dal dott. __________

non costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio occorso nell’aprile

2018 (doc. 87).

1.5. Con tempestivo ricorso del 14

settembre 2021, RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto che, annullata

la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a ripristinare

il diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 13 agosto 2018.

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali, dopo aver riconosciuto che la decisione informale del 13

agosto 2018 è in effetti cresciuta in giudicato (“Conscio tuttavia del fatto

che la decisione informale 13.8.2018 è cresciuta in giudicato, …”), l’insorgente

fa innanzitutto valere che sarebbero dati i presupposti di una revisione

processuale, rispettivamente di una riconsiderazione di quel provvedimento,

rilevando al riguardo in particolare quanto segue:

" (…) In

primo luogo non comprende la data del 6.8.2019 indicata da CO 1. Forse c’è

stato un errore di battitura e l’assicurazione faceva riferimento alla data di

chiusura dell’evento, il 13.8.2018.

In secondo luogo, ritiene dati i requisiti per una rivalutazione

del suo caso.

La presa di posizione 27.1.2020 del Dr. __________ e le sue

precedenti valutazioni del 10.9.2018, 27.9.2018, 11.10.2018 ecc., devono essere

considerati come nuovi mezzi di prova insorti successivamente alla chiusura del

caso LAINF.

Tali prese di posizione sono atte a mettere in discussione le

conclusioni del medico __________, dr. __________ (breve nota del 3.8.2018) e

il precedente rapporto 17.7.2018 del Dr. __________.

Soprattutto l’ultima valutazione del Dr. __________ del 27.1.2020

è atta a mettere in discussione le valutazioni dei medici dell’assicurazione

siccome in questa valutazione il Dr. __________ spiega chiaramente per quale

ragione l’ernia in zona C7 è da ritenersi di carattere traumatico.

Secondo il neurochirurgo, dalla RM alla colonna cervicale

11.7.2018 era stata evidenziata un’ernia discale C6/C7 sinistra esclusa e un

Modic tipo I il quale è indice di edema del midollo osseo e d’infiammazione

acuta e possono essere spiegate con la dinamica del trauma e con l’anamnesi

precedente del paziente, che era negativa.

Il medico riferiva chiaramente al punto 3 dello scritto 27.1.2020

come i segni di ernia discale e di un Modic tipo I non fossero visibili nelle

altre vertebre e dischi.

Inoltre alla domanda a sapere quali sono gli elementi che l’hanno

portato a concludere che la cervicobrachialgia sinistra C7 fosse insorta

successivamente alla colluttazione del 30.4.2018, risponde (al punto 5) che il

disco era, come l’ernia, ben idratato, molle e considerante. Non apparivano, al

microscopio e macroscopicamente, segni degenerativi cronici.

Al punto 8 il neurochirurgo precisava che un Modic di II° tipo evidenzierebbe

una degenerazione cronica preesistente poiché questo rilievo indica una

“degenerazione in tessuto grasso” dell’osso. Non vi era un Modic di II° tipo

infatti.

Non si tratta di una lettura diversa del suo quadro clinico data

dal neurochirurgo, come sostiene CO 1, ma di un esame approfondito del caso, da

parte dello specialista che ha avuto in cura il ricorrente e che lo ha operato,

con dati ed elementi scientifici che spiegano la natura dell’affezione.

A differenza del Dr. __________ e del dr. __________, che non

danno una spiegazione chiara e oggettiva del motivo per cui l’ernia possa

essere considerata di carattere degenerativo, il dr. __________, che come detto

ha operato il ricorrente, ha motivato le sue conclusioni e spiegato chiaramente

per quale ragione tale affezione non poteva dirsi morbosa.” (doc. I, p. 9 s.)

D’altro canto, a proposito

della tesi difesa dall’CO 1 secondo la quale la nota ernia discale cervicale

non sarebbe stata in ogni caso causata dall’evento infortunistico del 30 aprile

2018, la patrocinatrice del ricorrente ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Per

quanto riguarda la contestazione che i dolori cervicali sarebbero emersi solo

un mese e mezzo dall’infortunio, v’è da precisare che il signor RI 1 ha potuto

riferire di questi dolori al medico e al fisiatra verso la fine di giugno 2020,

quando effettivamente non riusciva più a muovere il collo per il dolore. Prima

di questa importante affezione egli aveva costanti dolori alla zona lombare,

dovuta anche al precedente infortunio del 27.4.2018.

Il fatto che l’ernia sia stata evidenziata solo alla RM dell’11.7.2018

non vuol dire che prima non fosse presente o che i dolori non fossero

rilevanti. Semplicemente non era possibile eseguire questo esame. Tale

accertamento era infatti stato richiesto dal Dr. __________ dove l’assicurato

era stato mandato.

Il dr. __________ ha spiegato nel suo scritto 27.1.2020 (in

risposta al quesito 7) che nella fase di espulsione vi può essere solo dolore

al collo senza dolori all’arto superiore che possono insorgere a distanza di giorni

o mesi dall’evento traumatico. Non è possibile stabilire un periodo di latenza

precisa.

Il medico si è espresso dopo aver letto la dinamica

dell’infortunio, che è idonea a provocare una lesione di questo tipo e a mano

della RM 11.7.2018 alla colonna cervicale e dopo un confronto della situazione

con le altre vertebre del collo.” (doc. I, p. 11)

1.6. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. In concreto, litigiosa è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto dal 13

agosto 2018 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento

infortunistico del 30 aprile 2018, oppure no.

Più concretamente, questo

Tribunale è chiamato a esaminare se l’ernia discale cervicale, oggetto

dell’intervento chirurgico del 17 ottobre 2018, si trovava in una relazione

causale naturale con l’infortunio assicurato. In proposito, occorre

immediatamente precisare che il TCA rinuncia a esaminare la fattispecie - opzione

meno favorevole al ricorrente - sotto

l’angolo ristretto dei rimedi straordinari di diritto (revisione processuale ex

art. 53 cpv. 1 LPGA e riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA), poiché, così

come verrà meglio dimostrato qui in seguito, l’impugnativa non può in ogni caso

avere esito favorevole.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente

nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali

(DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.6. Nella concreta evenienza,

dalle carte processuali si evince che l’amministrazione ha negato l’eziologia infortunistica

all’ernia discale cervicale, facendo essenzialmente capo al parere espresso in

merito dal proprio medico __________ (cfr. doc. 87, p. 6).

In effetti, con nota del

22 luglio 2020, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,

ha risposto negativamente alla domanda se la lesione operata

nell’ottobre 2018 fosse da ricondurre con probabilità preponderante

all’infortunio del 30 aprile 2018 e ha precisato che gli effetti di

quell’evento si erano estinti a distanza di 6-8 settimane (cfr. doc. 65).

Lo stesso dott. __________

è stato di nuovo consultato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione su opposizione impugnata. Con apprezzamento del 10 agosto 2021 (doc.

86), il medico __________ ha ribadito l’assenza di un legame causale naturale

tra il sinistro assicurato e la nota ernia cervicale, rispettivamente i

relativi disturbi. A suo avviso, l’infortunio occorso al ricorrente non sarebbe

stato di per sé atto a causare un’ernia del disco (“L’assicurato è stato

vittima di un banale infortunio, senza accelerazione e senza un danno diretto,

non è caduto. Non si tratta di un trauma assiale e nemmeno di un trauma tipo

whiplash. Il trauma indiretto al suo corpo colpendo unicamente lo scooter a mio

parere non è assolutamente in grado di provocare un’ernia discale”) e, d’altra

parte, la tipica sintomatologia non sarebbe insorta immediatamente dopo

l’evento (“L’assicurato si è rivolto ai medici per dolori lombari solo a più di

due mesi post-infortunio banale. L’esame del dr. med. __________ non ha

evidenziato nessuna alterazione cutanea o tumefazione localizzata a livello

cervicale o lombare. Ha evidenziato una dolenzia all’apofisi spinosa dalla IV

fino alla VII vertebra cervicale alla digitopressione ed inoltre una contrattura

muscolare del muscolo trapezio, parte superiore verso collo cervicale (non

lungo la muscolatura paravertebrale). Non vi è quindi nessuna relazione con la

tempistica dell’infortunio ed i sintomi che hanno portato l’assicurato ad

effettuare una visita medica.”).

Di diverso avviso è il

dott. __________, autore dell’intervento chirurgico del 17 ottobre 2018, interpellato

dalla patrocinatrice dell’insorgente. In effetti, con referto del 27 gennaio

2020 (doc. 50, p. 7), lo specialista in neurochirurgia ha in particolare

dichiarato che l’infortunio era di per sé idoneo a provocare un’ernia discale

esplusa a sinistra in zona C6-C7, precisando al riguardo che il Modic di tipo I

refertato unitamente all’ernia discale C6-C7 “… è indice di edema del midollo

osseo e d’infiammazione acuta e possono essere spiegate con la dinamica del

trauma e con l’anamnesi precedente del paziente che mi risulta negativa per

problematiche cervicali. Questi segni non sono visibili nelle altre vertebre e

dischi”. Trattandosi della questione del tempo di latenza dei sintomi, egli ha

poi sostenuto che “nella fase dell’esplusione vi può essere solo dolore al

collo senza dolori all’arto superiore che possono insorgere a distanza di

giorni o mesi dall’evento traumatico. Non è possibile stabilire un periodo di

latenza preciso.”.

2.7. Il Tribunale federale ha già

avuto modo, in più occasioni, di pronunciarsi in merito all'eziologia delle

ernie discali e, specificatamente, di quelle cervicali.

Secondo

la sua giurisprudenza, la maggior parte delle ernie discali ha una causa

degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine di una

tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p.

45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3, 8C_790/2010 del 15

febbraio 2011 consid. 4.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009 consid. 2,

8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).

In

una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999, s confermata (cfr. STF

U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c), riguardante un assicurato, vittima di

una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, l’Alta Corte ha esplicitamente

fatto propria la posizione della dottrina medica dominante inerente all’eziologia

delle ernie discali cervicali.

Quest'ultima

subordina il riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e

l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata

dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve

essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver

provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente

dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il

paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il

frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite

anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo

asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006,

p. 343).

Fatti

I

criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento

duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi

menzionati). In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "…

attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento

significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna

vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4

giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre

2006).

Qualora

un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio,

i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di

tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale

dell’evento in questione.

Va

precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide

lombare/toracale oppure cervicale):

"

Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den

Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb

einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des

fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird

eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer,

a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il corsivo è del

redattore)

In

tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo

semplicemente scatenante, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata

all'evento traumatico. Le conseguenze di un’eventuale ricaduta devono essere

assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di

continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STF U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 270/02 del 27 ottobre 2003 consid. 3.1, U 170/00 del 29 dicembre 2000 e

la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate).

2.8. Vagliata con

attenzione la documentazione all’inserto, questa Corte ritiene che

almeno una delle condizioni cumulative poste dalla dottrina medica

dominante e dalla giurisprudenza (cfr. supra, consid. 2.7.), faccia

difetto.

Per

i motivi che verranno diffusamente esposti qui di seguito, il TCA non ritiene

provato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che la sintomatologia legata

all’ernia discale cervicale, si sia manifestata immediatamente dopo

l’infortunio, rispettivamente entro alcune ore.

Innanzitutto, con

certificato medico LAINF dell’11 giugno 2018, il dott. __________ ha attestato

che la prima consultazione ha avuto luogo il 2 maggio 2018 e che l’assicurato

lamentata “dolori lombari L5-S1 con blocco” (doc. 13).

D’altro canto, dal modulo

per l’accertamento di traumi della colonna cervicale e di traumi cranici lievi,

compilato a margine dell’audizione 21 giugno 2018 del ricorrente, si apprende

segnatamente che i dolori al collo erano apparsi “dopo settimane o mesi”

Considerandi

e meglio dopo l’inizio della fisioterapia (cfr. doc. 14, p. 3 e 4). Dagli atti

risulta che la prima prescrizione di fisioterapia è datata 28 maggio 2018 (doc.

34; si veda pure il doc. 50, p. 10, in cui il fisioterapista ha attestato che

le cure hanno avuto inizio nel mese di maggio 2018).

Infine, con rapporto 5

marzo 2020, il medico curante dell’insorgente ha in particolare dichiarato che

“il signor RI 1 subito dopo l’infortunio del 30.4.2018 ha sempre riferito solo

dei forti dolori lombari. Solo successivamente, precisamente alla

consultazione del 18.6.2018, mi ha riferito di dolori cervicali caratterizzati

da blocco cervicale successivamente irradiati all’arto superiore sx. Da

questo momento le problematiche e terapie hanno interessato unicamente le

patologie della colonna cervicale e non più lombare.” (doc. 58, p. 3 – il

corsivo è del redattore).

Alla luce di quanto

precede, questo Tribunale deve concludere che i disturbi interessanti la

regione cervicale, anche quelli privi di carattere radicolare, sono insorti ben

al di là di alcune (poche) ore dopo l’infortunio del 30 aprile 2018, di modo

che quest’ultimo evento non ha causato (in senso stretto) l'ernia discale messa

in luce dall’esame di RMN dell’11 luglio 2018, né ha provocato il

peggioramento direzionale di uno stato patologico preesistente. D’altro canto,

visto che i disturbi sono insorti con un periodo di latenza che va ben oltre la

“qualche ora” al quale fa riferimento la giurisprudenza federale (cfr. supra,

consid. 2.7.), al sinistro assicurato non può essere imputato nemmeno un ruolo

scatenante.

Il dott. __________ non

può essere seguito laddove fa valere che, in materia di ernie discali, non

sarebbe possibile stabilire un periodo di latenza preciso, in quanto questa

opinione contrasta con la giurisprudenza federale, rispettivamente con la

dottrina medica sulla quale essa si fonda (cfr. supra, consid. 2.7.). Il

suo parere non appare dunque atto a rimettere in discussione dei principi

largamente condivisi nella comunità medico-scientifica.

In esito a quanto precede,

questo Tribunale reputa dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza federale, che l’ernia discale cervicale e la corrispondente sintomatologia

accusata da RI 1, non costituivano

una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 30 aprile 2018.

Il TCA rinuncia inoltre

all'assunzione di ulteriori mezzi di prova, in particolare a quelli richiesti

con l’impugnativa (interrogatorio formale del ricorrente e audizione

testimoniale del medico curante specialista), considerato che è già sin d’ora

verosimile che da essi non emergeranno nuovi e rilevanti elementi di

valutazione.

In queste condizioni, il

ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata

confermata.

2.9

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 14 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti