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Decisione

35.2021.7

Discussa la questione di sapere se assicurata si è validamente opposta alla decisione formale. In particolare, questione di sapere se una certif. medica può essere considerata alla stregua di un'oppos

5 luglio 2021Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi alla spalla destra. L’assicuratore ha quindi posto termine al

versamento delle prestazioni sanitarie dal 1° aprile 2017 e a quello

dell’indennità giornaliera dal 1° marzo 2017 (avendo l’assicurata ritrovato una

piena capacità lavorativa da quella data) (doc. 104).

Il 27 dicembre 2016, il

datore di lavoro di RI 1 ha trasmesso all’amministrazione il certificato 5

dicembre 2016 della __________ attestante un’inabilità del 30% per il periodo

1° dicembre 2016 – 1° gennaio 2017. Il tenore della mail accompagnatoria è il

seguente: “Buongiorno, le inoltro il certificato medico di RI 1. Cordiali

saluti” (doc. 105 e doc. 105.1). Un secondo attestato d’incapacità

lavorativa della __________ (inabilità del 20% dal 1° gennaio 2017 al 1°

febbraio 2017), è stato inviato all’istituto assicuratore il 24 gennaio 2017

con un identico messaggio accompagnatorio (doc. 107 e doc. 107.1).

Secondo il rappresentante

della ricorrente, l’invio alla CO 1 dei due certificati medici appena citati

dovrebbe essere interpretato quale valida opposizione alla decisione formale

del 7 dicembre 2016, ciò è almeno quanto l’assicuratore avrebbe dovuto

comprendere in virtù del principio dell’affidamento (cfr. doc. I, p. 5: “Come

confermano la sentenza citata (DTF 123 V 128) e la dottrina, l’invio di due

certificati medici a seguito di una decisione non possono che essere

considerati, secondo il principio dell’affidamento, come “l’inequivocabile

volontà dell’assicurato di voler opporsi alla decisione formale.”).

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale constata innanzitutto che, in data 18 novembre

2016, l’amministrazione ha trasmesso all’assicurata un’istanza di diritto

d’audizione, il cui contenuto è stato ripreso nella decisione formale emanata

successivamente, concedendole un termine per formulare delle osservazioni (doc.

103). Il datore di lavoro di RI 1 ha reagito con lo scritto del 29 dicembre

2016, dal cui tenore non emerge minimamente la volontà di contestare quanto

disposto dall’assicuratore, anzi (doc. 106: “Confermiamo di aver ricevuto copia

della vostra lettera sopraccitata e con soddisfazione prendiamo nota del

riassunto del vostro perito che, in occasione della visita medico-peritale del

13 ottobre 2016, ha potuto verificare l’abilità lavorativa. (…).”).

D’altro canto, secondo il

TCA, né dai certificati medici stessi né, tantomeno, dai messaggi

accompagnatori del datore di lavoro della ricorrente, emerge la chiara volontà

di contestare la decisione formale di soppressione delle prestazioni. In questo

senso, ci si chiede come l’assicuratore avrebbe potuto e dovuto comprendere le

note attestazioni della Clinica __________ quale opposizione, se i gradi

d’inabilità lavorativa ivi certificati corrispondono esattamente a quelli che

sono stati ritenuti dalla CO 1 stessa nella decisione (30% nel mese di dicembre

2016 e 20% in quello di gennaio 2017 – cfr. doc. 104, p. 2).

Inoltre, non può neppure

essere ignorato che l’assicuratore resistente ha dichiarato estinto il proprio

obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del maggio 2015,

principalmente per ragioni attinenti alla causalità naturale. Ora, i

certificati della __________, così come del resto i messaggi accompagnatori,

non contengono il benché minimo riferimento a tale aspetto.

Il patrocinatore

dell’assicurata non può essere seguito nemmeno laddove pretende che, in virtù

del principio della buona fede, l’istituto resistente avrebbe dovuto “…

accertare in caso di dubbio l’effettiva valenza dell’invio del certificato

medico, interpellando il medico e/o l’assicurato.” (doc. V, p. 3). Così come

stabilito dal TF nella fattispecie di cui alla sentenza succitata (cfr. supra,

consid. 2.5.), anche nel caso concreto la CO 1 ha adempiuto il proprio obbligo

Considerandi

d’informare l’assicurata, visto che nella decisione formale del 7 dicembre 2016

ha indicato che essa avrebbe acquisito forza di cosa giudicata qualora non

fosse stata interposta opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua

ricezione, termine non prorogabile (cfr. art. 49 cpv. 3 LPGA).

Infine, l’avv. RA 1 non

può validamente appellarsi alla pronunzia di cui alla DTF 123 V 128. Infatti,

in quella fattispecie, i certificati medici trasmessi all’assicurazione,

attestanti l’esistenza di un’incapacità lavorativa parziale, rispettivamente

totale, erano pertinenti riguardo al contenuto della decisione formale che

aveva dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro. Nel caso concreto,

invece, le attestazioni della __________ confermano che RI 1 era inabile al 30%

nel dicembre 2016 e al 20% nel gennaio 2017, così come stabilito dalla CO 1.

In esito a tutto quanto

precede, data l’assenza di una volontà espressa dall’assicurata di contestare

la decisione formale del 7 dicembre 2016 nel termine di 30 giorni previsto

dalla legge, occorre concludere che l’amministrazione era legittimata a

dichiarare il provvedimento in questione cresciuto in giudicato.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, p. 1303 e

seguenti, p. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

stato inoltrato il 25 gennaio 2021 e pertanto si applica il nuovo diritto.

Nell’ambito della

procedura AI, il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non

si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI, in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili

nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, di pagamento di prestazioni a terzi o di condono della restituzione di

prestazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar,

4a edizione, n. 70 ad art. 61, p. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).

In concreto, l’oggetto

della lite sottoposta all’esame del TCA è una questione di natura procedurale, ossia

quella di sapere se l’assicurata si è validamente opposta alla decisione

formale emanata dalla CO 1. Anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali,

secondo questa Corte, non si tratta qui di una controversia

relativa a prestazioni (che, in assenza di una norma specifica prevista dalla

LAINF, non sarebbe soggetta a spese) e, di conseguenza, devono essere prelevate

le spese.

Le

spese, poste a carico della ricorrente, sono fissate in complessivi fr. 200

(cfr. art. 29 cpv. 4 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 200 sono poste a carico dell’assicurata.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti