35.2021.7
Discussa la questione di sapere se assicurata si è validamente opposta alla decisione formale. In particolare, questione di sapere se una certif. medica può essere considerata alla stregua di un'opposizione
5 luglio 2021Italiano18 min
i disturbi alla spalla destra. L’assicuratore ha quindi posto termine al
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.7
mm
Lugano
5 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 dicembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 maggio 2015, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ e assicurata contro gli
infortuni e le malattie professionali presso la CO 1, è scivolata sulle scale
e, aggrappandosi al corrimano per evitare di cadere, ha riportato un danno alla
spalla destra.
L’assicuratore ha assunto
il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 7
dicembre 2016, l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° aprile 2017 il
nesso causale naturale tra i disturbi lamentati dall’assicurata e l’infortunio
del maggio 2015. Essa ha posto termine alle prestazioni sanitarie dal 31 marzo
2017 e all’indennità giornaliera dal 1° marzo 2017, avendo RI 1 ritrovato una
piena capacità lavorativa da quella data (cfr. doc. 104).
1.3. Il 10 marzo 2017, riferendosi
al “diritto di audizione del 18 novembre 2016”, l’avv. __________, in
rappresentanza dell’assicurata, ha contestato le percentuali d’abilità
lavorativa indicate in quella sede, la pretesa stabilizzazione dello stato di
salute infortunistico, il mancato riconoscimento di una rendita e di una IMI e,
infine, la pretesa estinzione dell’obbligo a prestazioni a far tempo dal
1°aprile 2017 (doc. 110).
Con scritto del 14 marzo
2017, la CO 1 ha informato il patrocinatore che “l’istanza di diritto
d’audizione del 18 novembre 2016 è stata formalizzata tramite decisione del 07
dicembre 2016, nel frattempo cresciuta in giudicato; …” (doc. 111).
Il 20 marzo 2017, l’avv. __________
ha in particolare fatto valere che “la volontà di contestazione e di
opposizione della mia cliente traspaia chiaramente dalla lettera del 29.12.2016
qui annessa in copia e che è in vostro possesso, e che è in ogni caso
successiva alla decisione formale del 7.12.2016” e ribadito le proprie censure
di merito (doc. 112).
L’allora rappresentante di
RI 1 si è ancora espresso in termini sostanzialmente analoghi il 2 maggio 2017
(doc. 114) e il 6 novembre 2017 (doc. 115).
1.4. Con sentenza 35.2020.54 del
16 novembre 2020, il TCA ha accolto il ricorso per denegata/ritardata giustizia
interposto nel frattempo dall’avv. RI 1, ordinando alla CO 1 di emanare senza
indugio la decisione di sua competenza riguardante la tempestività
dell’opposizione alla decisione formale del 7 dicembre 2016 (doc. 130).
La
pronunzia appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.
1.5. Con decisione su opposizione
del 28 dicembre 2020, l’amministrazione ha accertato l’assenza di
un’opposizione ossequiante le condizioni di cui all’art. 10 OPGA e, in
subordine, qualora si volesse trattare lo scritto 10 marzo 2017 dell’avv. __________
alla stregua di un’opposizione, essa sarebbe comunque tardiva (doc. 131).
1.6. Con tempestivo ricorso del 25
gennaio 2021, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che questa Corte
accerti che “… l’invio dei due certificati medici da parte del datore di lavoro
dell’assicurata deve essere considerato come una valida opposizione alla
decisione della CO 1 del 28 dicembre 2020 (recte: del 7 dicembre 2016,
n.d.r.), argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Nel caso oggetto del presente ricorso, quanto fatto dalla ditta __________
SA, datore di lavoro della Signora RI 1, è assolutamente identico alla
giurisprudenza citata (DTF 123 V 128).
Esattamente come in quel caso, riguardante l’invio di due
certificati medici da parte del datore di lavoro, la volontà di opporsi, con
l’invio di un certificato medico, alla decisione emanata dalla compagnia
assicurativa CO 1 è lampante.
Risulta pertanto chiaro, secondo il principio dell’affidamento e
conformemente alla sentenza citata (DTF 123 V 128), che l’invio di due certificati
medici alla CO 1 deve essere necessariamente considerata come una valida
opposizione alla decisione.
Le caratteristiche personali del ricevente, in questo caso i
giuristi della RA 1 che per motivi di comodo non hanno voluto interpretare
l’invio dei due certificati come un’opposizione alla decisione emanata, sono
assolutamente irrilevanti.
Un destinatario nella media avrebbe infatti potuto tranquillamente
comprendere che l’invio dei due certificati medici valevano quale opposizione e
non sono stati inviati semplicemente a titolo informativo.
(…).
… Anche se, in maniera non corretta vista la giurisprudenza e la
dottrina citate e riconosciute anche dalla compagnia assicurativa (n. 1 della
decisione su opposizione), CO 1 avesse voluto richiedere una firma,
considerando l’invio come un’opposizione scritta, avrebbe dovuto assegnare un
termine per porvi rimedio. Infatti se all’opposizione manca la firma, va
assegnato un termine supplementare per porvi rimedio (art. 10 cpv. 5 OPGA; DTF
120 V 341; Kieser, ATSG Kommentar, art. 52, n. 44).
(…).”
(doc. I)
1.7. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, l’amministrazione
ha sostenuto che la DTF 123 V 128, invocata dall’insorgente, non può trovare
applicazione in concreto, posto che “…, l’invio del certificato medico da parte
del datore di lavoro viene trasmesso a CO 1 per via del pagamento delle
indennità giornaliere in corso. Non è mai stata intenzione da parte del datore
di lavoro della ricorrente di opporsi alla decisione formale di CO 1. Questo
non lo dice CO 1, bensì il datore di lavoro della ricorrente nel suo scritto
del 29 dicembre 2016. Ci si chiede come possa essere vista come un’opposizione
un testo come il seguente: Confermiamo di aver ricevuto copia della vostra
lettera sopraccitata e con soddisfazione prendiamo nota del riassunto del
vostro perito che, in occasione della visita peritale del 13 ottobre 2016, ha
potuto verificare l’abilità lavorativa. (…).” (doc. III).
1.8. Con l’allegato del 3 marzo
2021, il rappresentante della ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle
proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto
alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a
ritenere cresciuta in giudicato la decisione formale del 7 dicembre 2016,
oppure no (cfr. doc. V, p. 2: “Si ribadisce che il tema è unicamente quello di
comprendere se un certificato medico inoltrato all’assicurazione dal datore di
lavoro dell’assicurata senza ulteriori spiegazioni deve essere considerato,
secondo l’art. 52 LPGA, come una valida opposizione alla decisione emanata
dalla stessa assicurazione.”).
Da notare che il
rappresentante di RI 1 non pretende che lo scritto 29 dicembre 2016 del
datore di lavoro (cfr. doc. 106), costituisca un’opposizione alla decisione
formale in questione (cfr. doc. V, p. 3: “La lettera del 29 dicembre 2016 alla
quale controparte si riferisce sostenendo, a torto, che “non è mai stata
intenzione di opporsi alla decisione formale di CO 1” è semplicemente riferita
ad una comunicazione di CO 1 datata 18 novembre 2016 – oltretutto precedente
alla decisione qui oggetto del contendere – e non deve quindi essere confusa
con la reale opposizione rappresentata dall’invio dei certificati medici.”
– il corsivo è del redattore).
2.2. Secondo l’art. 52 cpv. 1
LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo
opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali.
Fondandosi sulla delega di
competenza prevista dall’art. 81 LPGA, il Consiglio federale ha emanato gli
articoli 10 a 12 OPGA riguardanti la forma e il contenuto dell’opposizione,
come pure la procedura di opposizione. L’art. 10 cpv. 1 OPGA recita che
l’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. L’opposizione
scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore (art. 10
cpv. 4 prima frase OPGA). L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta
oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo
patrocinatore (art. 10 cpv. 4 seconda frase OPGA). Se l’opposizione non
soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore
assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario
non si entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). Se le condizioni di
ricevibilità non sono adempiute, la procedura di opposizione termina con una
decisione d’irricevibilità (DTF 142 V 152 consid. 2.2 e i riferimenti).
2.3. Conformemente alla
giurisprudenza relativa all’art. 61 lett. b seconda frase LPGA, concernente la
procedura giudiziaria di prima istanza, occorre assegnare un termine che
permetta all’interessato di rettificare il proprio ricorso, non soltanto se le
conclusioni o i motivi peccano di chiarezza ma, in modo generale, laddove un
ricorso non rispetta le esigenze legali. Si tratta qui di una prescrizione
formale che obbliga il giudice di prima istanza – eccezion fatta nei casi di
manifesto abuso di diritto – a fissare un termine per correggere i vizi
dell’allegato ricorsuale. Tenuto conto del medesimo tenore letterale tra l’art.
61 lett. b seconda frase LPGA e l’art. 10 cpv. 5 OPGA, questi principi si
applicano anche alla procedura di opposizione (DTF 142 V 152 consid. 2.3 e i
riferimenti).
2.4. Le esigenze poste alla forma
e al contenuto di un’opposizione non sono elevate. Basta che la volontà del
destinatario di una decisione di non accettare quest’ultima emerga chiaramente
dal suo allegato o dalle sue dichiarazioni (STF 8C_775/2016 del 1° febbraio
2017 consid. 2.4 e riferimenti). Nel caso in cui difetti una tale volontà
chiaramente espressa di contestare la decisione, si ritiene che non sia stata
avviata alcuna procedura di opposizione e non vi è quindi l’obbligo di fissare
un termine di grazia (STF 8C_475/2007 del 23 aprile 2008 consid. 4.2; DTF 134 V
162 consid. 5.1; 116 V 353 consid. 2b e i riferimenti).
2.5. In una sentenza 8C_657/2019
del 3 luglio 2020, il Tribunale federale ha risposto negativamente alla
questione di sapere se il rapporto inviato all’assicuratore contro gli
infortuni dallo psichiatra curante, poteva valere quale opposizione avverso la
decisione formale mediante la quale era stato dichiarato estinto il diritto
alle prestazioni LAINF, esprimendo segnatamente le considerazioni seguenti:
" (…).
1. Comme l'a retenu à bon
droit la juridiction cantonale, il ne ressortait pas du courrier du docteur
C.________ du 18 février 2019 que l'assurée envisageait de former opposition à
l'encontre de la décision de suppression de prestations du 22 janvier 2019.
Cette dernière avait été adressée à la recourante. Or le courrier du 18 février
2019 ne faisait pas référence à cette décision et ne mentionnait pas non plus
qu'il était adressé au nom de l'assurée. Il ne contenait par ailleurs aucune
autre mention laissant supposer que l'assurée avait mandaté son médecin pour la
représenter. Le courrier adressé à la CNA par le psychiatre traitant de la
recourante se prononçait uniquement sur l'évolution de l'état de santé de
celle-ci et sur sa capacité de travail. Cela ne saurait être assimilé à une
déclaration de volonté de contester une décision de refus ou de suppression de
prestations pour sa patiente. Quoi qu'en dise la recourante, le fait que la
lettre de son médecin traitant ait été envoyée à la CNA durant le délai
d'opposition n'y change rien. En effet, il est courant que durant le délai
d'opposition, l'assuré produise lui-même un ou plusieurs rapports médicaux à
l'appui de son opposition formelle ou demande à un ou plusieurs médecins
d'envoyer leur rapport directement à l'assureur, sans que ces rapports soient
pour autant assimilés à une opposition.
5.2. On ne saurait non
plus reprocher à l'intimée d'avoir contrevenu au principe de la bonne foi en
omettant d'interpeller l'assurée ou son médecin. Le défaut de renseignement
dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou
lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une
information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut,
sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce
l'assurance-accidents) à consentir à un administré un avantage auquel il
n'aurait sinon pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la
bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 p. 346;131 V 472 consid. 5 p. 480). En l'espèce, l'intimée avait pleinement
satisfait à son obligation de renseigner l'assurée puisque dans sa décision du
22 janvier 2019, elle avait mentionné que cette décision passerait en force si
elle n'était pas attaquée par voie d'opposition dans les 30 jours à compter de
sa notification et que ce délai légal ne pouvait pas être prolongé (cf. art. 49
al. 3 LPGA). Aussi ne saurait-on reprocher à l'intimée de n'avoir pas renseigné
l'assurée sur ce point.
5.3. Enfin, on ne voit
pas en quoi l'assureur aurait contrevenu au principe de la bonne foi en
n'entrant pas en matière sur l'opposition pour des raisons formelles et en
procédant à des mesures d'instruction postérieurement à la notification de la
décision sur opposition, du moment que de nouvelles investigations médicales
pouvaient entrer en considération après l'entrée en force de la décision du 22
janvier 2019 aux fins d'une révision procédurale ou d'une reconsidération (cf.
art. 53 al. 2 et 3 LPGA).”
2.6. Nella
concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, con decisione
formale del 7 dicembre 2016, la CO 1 ha dichiarato estinto, al più tardi, dal
31 marzo 2017 il nesso di causalità naturale tra l’infortunio del maggio 2015 e
Fatti
i disturbi alla spalla destra. L’assicuratore ha quindi posto termine al
versamento delle prestazioni sanitarie dal 1° aprile 2017 e a quello
dell’indennità giornaliera dal 1° marzo 2017 (avendo l’assicurata ritrovato una
piena capacità lavorativa da quella data) (doc. 104).
Il 27 dicembre 2016, il
datore di lavoro di RI 1 ha trasmesso all’amministrazione il certificato 5
dicembre 2016 della __________ attestante un’inabilità del 30% per il periodo
1° dicembre 2016 – 1° gennaio 2017. Il tenore della mail accompagnatoria è il
seguente: “Buongiorno, le inoltro il certificato medico di RI 1. Cordiali
saluti” (doc. 105 e doc. 105.1). Un secondo attestato d’incapacità
lavorativa della __________ (inabilità del 20% dal 1° gennaio 2017 al 1°
febbraio 2017), è stato inviato all’istituto assicuratore il 24 gennaio 2017
con un identico messaggio accompagnatorio (doc. 107 e doc. 107.1).
Secondo il rappresentante
della ricorrente, l’invio alla CO 1 dei due certificati medici appena citati
dovrebbe essere interpretato quale valida opposizione alla decisione formale
del 7 dicembre 2016, ciò è almeno quanto l’assicuratore avrebbe dovuto
comprendere in virtù del principio dell’affidamento (cfr. doc. I, p. 5: “Come
confermano la sentenza citata (DTF 123 V 128) e la dottrina, l’invio di due
certificati medici a seguito di una decisione non possono che essere
considerati, secondo il principio dell’affidamento, come “l’inequivocabile
volontà dell’assicurato di voler opporsi alla decisione formale.”).
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale constata innanzitutto che, in data 18 novembre
2016, l’amministrazione ha trasmesso all’assicurata un’istanza di diritto
d’audizione, il cui contenuto è stato ripreso nella decisione formale emanata
successivamente, concedendole un termine per formulare delle osservazioni (doc.
103). Il datore di lavoro di RI 1 ha reagito con lo scritto del 29 dicembre
2016, dal cui tenore non emerge minimamente la volontà di contestare quanto
disposto dall’assicuratore, anzi (doc. 106: “Confermiamo di aver ricevuto copia
della vostra lettera sopraccitata e con soddisfazione prendiamo nota del
riassunto del vostro perito che, in occasione della visita medico-peritale del
13 ottobre 2016, ha potuto verificare l’abilità lavorativa. (…).”).
D’altro canto, secondo il
TCA, né dai certificati medici stessi né, tantomeno, dai messaggi
accompagnatori del datore di lavoro della ricorrente, emerge la chiara volontà
di contestare la decisione formale di soppressione delle prestazioni. In questo
senso, ci si chiede come l’assicuratore avrebbe potuto e dovuto comprendere le
note attestazioni della Clinica __________ quale opposizione, se i gradi
d’inabilità lavorativa ivi certificati corrispondono esattamente a quelli che
sono stati ritenuti dalla CO 1 stessa nella decisione (30% nel mese di dicembre
2016 e 20% in quello di gennaio 2017 – cfr. doc. 104, p. 2).
Inoltre, non può neppure
essere ignorato che l’assicuratore resistente ha dichiarato estinto il proprio
obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del maggio 2015,
principalmente per ragioni attinenti alla causalità naturale. Ora, i
certificati della __________, così come del resto i messaggi accompagnatori,
non contengono il benché minimo riferimento a tale aspetto.
Il patrocinatore
dell’assicurata non può essere seguito nemmeno laddove pretende che, in virtù
del principio della buona fede, l’istituto resistente avrebbe dovuto “…
accertare in caso di dubbio l’effettiva valenza dell’invio del certificato
medico, interpellando il medico e/o l’assicurato.” (doc. V, p. 3). Così come
stabilito dal TF nella fattispecie di cui alla sentenza succitata (cfr. supra,
consid. 2.5.), anche nel caso concreto la CO 1 ha adempiuto il proprio obbligo
Considerandi
d’informare l’assicurata, visto che nella decisione formale del 7 dicembre 2016
ha indicato che essa avrebbe acquisito forza di cosa giudicata qualora non
fosse stata interposta opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua
ricezione, termine non prorogabile (cfr. art. 49 cpv. 3 LPGA).
Infine, l’avv. RA 1 non
può validamente appellarsi alla pronunzia di cui alla DTF 123 V 128. Infatti,
in quella fattispecie, i certificati medici trasmessi all’assicurazione,
attestanti l’esistenza di un’incapacità lavorativa parziale, rispettivamente
totale, erano pertinenti riguardo al contenuto della decisione formale che
aveva dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro. Nel caso concreto,
invece, le attestazioni della __________ confermano che RI 1 era inabile al 30%
nel dicembre 2016 e al 20% nel gennaio 2017, così come stabilito dalla CO 1.
In esito a tutto quanto
precede, data l’assenza di una volontà espressa dall’assicurata di contestare
la decisione formale del 7 dicembre 2016 nel termine di 30 giorni previsto
dalla legge, occorre concludere che l’amministrazione era legittimata a
dichiarare il provvedimento in questione cresciuto in giudicato.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La
procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei
contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, p. 1303 e
seguenti, p. 1334: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo
l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
stato inoltrato il 25 gennaio 2021 e pertanto si applica il nuovo diritto.
Nell’ambito della
procedura AI, il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non
si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI, in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili
nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, di pagamento di prestazioni a terzi o di condono della restituzione di
prestazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar,
4a edizione, n. 70 ad art. 61, p. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).
In concreto, l’oggetto
della lite sottoposta all’esame del TCA è una questione di natura procedurale, ossia
quella di sapere se l’assicurata si è validamente opposta alla decisione
formale emanata dalla CO 1. Anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali,
secondo questa Corte, non si tratta qui di una controversia
relativa a prestazioni (che, in assenza di una norma specifica prevista dalla
LAINF, non sarebbe soggetta a spese) e, di conseguenza, devono essere prelevate
le spese.
Le
spese, poste a carico della ricorrente, sono fissate in complessivi fr. 200
(cfr. art. 29 cpv. 4 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 200 sono poste a carico dell’assicurata.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti