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Decisione

35.2021.70

Ammesso infortunio ai sensi di legge trattandosi di un'operatrice spitex che aveva dovuto improvvisamente sostenere un utente per evitare che cadesse all'indietro. Determinante è stata giudicata la disproporzione di peso (47 kg) tra i due

21 marzo 2022Italiano18 min

1.6. Il 30 dicembre 2021, l’avv. RA

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.70

mm

Lugano

21 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 agosto 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Nel mese di marzo 2021,

l’Associazione __________ ha comunicato alla CO 1 che, in data 8 marzo 2021, la

propria dipendente RI 1, nata nel 1963, “… mentre aiutava l’utente in

sovrappeso ad alzarsi dalla poltrona per accompagnarla a letto, la paziente si

è tirata indietro e cercando di tenerla/accompagnarla per evitare di farla cadere

ha subito un’infiammazione alla spalla dx più precisamente al tendine”

(doc. 2, p. 2).

Dal rapporto 7 aprile 2021

del dott. __________, spec. FMH in medicina generale, risulta la diagnosi di

trauma distorsivo alla spalla destra (doc. 10, p. 1).

L’esame di artro-RMN del

21 aprile 2021 ha evidenziato la presenza, in particolare, di una tendinopatia

del sovraspinato con lesione subtotale del versante posteriore (di grado III)

(doc. 14, p. 3).

In data 8 giugno 2021,

l’assicurata è stata sottoposta a un intervento artroscopico di ricostruzione

del tendine sovraspinato, bursectomia e acromioplastica della spalla destra

(cfr. doc. 30, p. 3).

1.2. Esperiti gli accertamenti del

caso, con decisione formale del 7 maggio 2021, l’amministrazione ha negato il

proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento in questione non

configurasse né un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA né una lesione

corporale parificabile ai postumi di un infortunio giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF

(doc. 16).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 24), in data 24

agosto 2021, la Vaudoise ha confermato il contenuto della sua prima decisione

(cfr. doc. 28).

1.3. Con tempestivo ricorso del 22

settembre 2021, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga

accertato che l’evento dell’8 marzo 2021 è costitutivo di un infortunio e che,

di conseguenza, le vengano riconosciute le prestazioni di legge.

A sostegno delle proprie

pretese la patrocinatrice fa innanzitutto valere che l’insorgente sarebbe

rimasta vittima di un infortunio ex art. 4 LPGA in quanto “… vi è stato

influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un

fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, laddove il

fattore esterno straordinario è lo sforzo eccessivo per evitare la caduta e con

ciò la messa in pericolo della sua integrità fisica dell’utente che ha perso

l’equilibrio”. In questo senso, l’avv. RA 1 precisa che si è trattato di “…

un’utente di ca. 130 kg (l’assicurata ne pesa ca. 80) e più alta

dell’assicurata, che misura ca. 1.58 m. In altre parole, si tratta di un caso

in tutto e per tutto paragonabile a DTF U 166/04 del 18 aprile 2005, per cui

siamo in presenza di una lesione dovuta a sforzo che supera (consid. 3) “in

modo evidente le sollecitazioni cui la persona è normalmente esposta e alle

quali, per costituzione, consuetudine professionale o addestramento, è

abitualmente in grado di resistere” (doc. I, p. 3 s.).

D’altro canto, a proposito

dell’eventualità che il danno alla salute riportato venga assunto

dall’assicuratore resistente a titolo di lesione parificata ad infortunio,

l’avv. RA 1 ritiene che le immagini dell’artro-RMN dell’aprile 2021 debbano

essere sottoposte a uno specialista affinché confermi che di lacerazione ai

sensi di legge si sia trattato, precisato comunque che, per giurisprudenza,

anche le lacerazioni parziali dei tendini ricadono nel campo di

applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. I, p. 5 s.).

1.4. In data 29 settembre 2021, la

rappresentante dell’insorgente ha prodotto un apprezzamento elaborato il 25

agosto 2021 dal dott. __________ per conto della __________, assicuratore

contro la perdita di guadagno dovuta a malattia (doc. III + allegato).

Il documento in questione

è stato trasmesso alla CO 1 ai fini della risposta di causa (doc. IV).

1.5. L’assicuratore convenuto, in

risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

Fatti

1.6. Il 30 dicembre 2021, l’avv. RA

1 ha versato agli atti un ulteriore rapporto del dott. __________ e si è in

sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XIII +

allegato).

Le osservazioni formulate

dall’istituto assicuratore sono datate 27 gennaio 2022 (doc. XVII + allegato).

Il 9 febbraio 2022, la

patrocinatrice del ricorrente ha ancora formulato alcune sue considerazioni

inerenti la fattispecie (doc. XIX + allegato).

La Vaudoise ha preso

posizione al riguardo il 1° marzo 2022 (doc. XXIII).

in diritto

Considerandi

2.1

Nel caso di specie, litigiosa

è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il diritto a

prestazioni in relazione all’evento dell’8 marzo 2021, per il motivo che

l’assicurata non sarebbe rimasta vittima di un infortunio ai sensi di legge, né

il danno alla salute da lei riportato costituirebbe una lesione parificata ai

postumi d’infortunio.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo

esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per poter

ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o

incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121.

V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e

b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.5

Conformemente alla

giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando l'istruttoria non

permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della

verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116

V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler,

Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und

Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono

applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio

(DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.6

Nel caso di specie, questa

Corte constata che l’assicurata era portatrice di una lesione subtotale del

versante posteriore del tendine del muscolo sovraspinato, oggettivata grazie

all’artro-RMN del 21 aprile 2021 (cfr. doc. 14, p. 3 e doc. 19) e confermata

intraoperativamente (doc. 30, p. 3), che è stata finalmente riconosciuta anche

dallo specialista interpellato dall’amministrazione, dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 35, p. 6), danno alla

salute che ricade sotto la lett. f dell’art. 6 cpv. 2 LAINF (“lacerazioni

dei tendini”).

A questo punto, è utile

segnalare che, nella DTF 146 V 51 consid. 9.1, il Tribunale federale si è

chinato segnatamente sulla questione di sapere quale disposizione torna

applicabile allorquando l’assicuratore contro gli infortuni ha ammesso

l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA e che l’assicurato soffre di una

lesione corporale ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF. La Corte federale ha

stabilito che in tale ipotesi, l’assicuratore contro gli infortuni deve

prendere a proprio carico le conseguenze della lesione in questione in virtù

dell’art. 6 cpv. 1 LAINF. Per contro, in assenza di un infortunio ai sensi di

legge, il caso deve essere esaminato dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Alla luce di quanto

precede, in concreto, questo Tribunale è innanzitutto tenuto a esaminare se RI

1.

è rimasta vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, oppure no.

2.7

Nella presente fattispecie,

la dinamica del sinistro dell’8 marzo 2021 non è oggetto di discussione tra le

parti. L’assicurata l’ha descritta in questi termini rispondendo ai quesiti che

le sono stati sottoposti dall’amministrazione:

" (…) __________,

08.03.2021, durante l’intervento serale per le cure dell’utente, mentre la

sostenevo per alzarla dalla poltrona, la signora ha perso l’equilibrio,

sbilanciandosi all’indietro, ho dovuto fare una manovra con il braccio dx, ho

sentito uno strappo posteriore la spalla, l’utente pesa kg. 127 circa.” (doc.

8)

Dall’atto di opposizione si

apprende che l’assicurata pesa circa 80 kg e che ha una statura più bassa

rispetto all’utente (circa 158 cm) (cfr. doc. 24, p. 3).

In una sentenza U 166/04

del 18 aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 p. 265, il TF ha ammesso il

carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57

kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è procurata

un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg,

che stava improvvisamente per cadere.

In una sentenza 35.2005.98

dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 p. 181, il TCA ha stabilito che

nel caso di “un'assicurata di 56 anni, alta 160 cm, che mentre stava asciugando

da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85

kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento, poiché

stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena (esami medici hanno

riscontrato una frattura del corpo vertebrale di L5) andava riconosciuta la

straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio”.

In una sentenza 35.2006.78

del 24 gennaio 2007, il TCA è giunto al medesimo risultato trattandosi di una “assicurata,

di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la quale, la mattina del 18 maggio

2006.

mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la

Clinica X.______, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso

l’equilibrio ed evitarne così la caduta”.

In una sentenza 8C_403/2010

del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…) Il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un

fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di

buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale

in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del

peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in

considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni

quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato

propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).

Per contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no.

U 185 pag. 79 (U 67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un

evento fuori programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per

evitare una caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo

trasferimento dal letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella

carrozzella adiacente solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma

da lussazione. Nello stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e

concernente il caso di una stagista fisioterapista (57

kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un

paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno

sforzo violento e repentino. Quest'ultima sentenza rinvia ad altre sentenze

giudicate nello stesso modo. Per esempio alla sentenza pubblicata in RAMI 1994

no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il Tribunale federale (delle

assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di

un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di

tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento

di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato,

può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente

superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione

piegata e affrettata. (...)" (STCA 35.2011.1 del 23 marzo 2011, consid.

2.7).”

In una sentenza 35.2019.65

del 21 ottobre 2019 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato, questo

Tribunale ha riconosciuto l’intervento di un infortunio ai sensi di legge

trattandosi di una collaboratrice sanitaria a domicilio che, agendo da sola,

aveva dovuto compiere uno sforzo inatteso per evitare che il paziente cadesse a

terra. Da notare che il paziente era alto 180 cm e pesava circa 85 kg e che,

dopo la caduta, neppure il figlio era stato in grado di risollevarlo da solo. Secondo

il TCA, l’elemento straordinario consisteva nel fatto che in quell’occasione al

paziente era ceduta totalmente l’unica gamba funzionante (quella sinistra,

essendo egli emiplegico a destra) e si era appoggiato a peso morto con il

braccio sinistro sulla ricorrente, la quale aveva dunque dovuto compiere uno sforzo

eccessivo.

Infine, con la pronunzia

35.2021.17

del 21 giugno 2021, anch’essa cresciuta in giudicato, questa Corte

ha parimenti ammesso l’intervento di uno sforzo eccessivo a proposito di

un’operatrice socioassistenziale di 61 anni che si era trovata improvvisamente

a dover sorreggere un utente per evitare che cadesse all’indietro a seguito di

un’improvvisa perdita dell’equilibrio.

Tutto ben considerato,

alla luce dei precedenti giurisprudenziali appena menzionati, questa Corte non

può condividere la posizione dell’istituto assicuratore, laddove ha negato che

la ricorrente sia rimasta vittima di un infortunio ex art. 4 LPGA.

Questa soluzione si giustifica

in quanto RI 1 si è trovata improvvisamente nella situazione di dover sostenere

da sola l’utente di cui si stava occupando per evitare che cadesse all’indietro

ma, soprattutto, poiché il peso dell’utente medesima di circa 127 kg era manifestamente

superiore al suo (80 kg). La disproporzione di peso corrispondente a 47

kg risulta decisamente maggiore rispetto a quella che ha indotto la Corte

federale e il TCA ad ammettere, in altre fattispecie, l’intervento di uno

sforzo eccessivo e, quindi, di un infortunio ai sensi di legge (ad esempio,

nella sentenza U 166/04 succitata, la differenza di peso era di 27 kg,

mentre nella pronunzia 35.2021.17 si situava tra i 27 e i 32 kg).

Oltre a ciò, non può essere ignorato che, al momento del sinistro, l’insorgente

aveva già 58 anni.

Ritenuto che anche gli

altri elementi costitutivi di un infortunio, ossia la repentinità, nonché

l’azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano (cfr. supra,

consid. 2.3.) sono senz’altro adempiuti, occorre concludere che siamo in

presenza di un infortunio. Stante ciò, il TCA può esimersi dall’esaminare se

alla fattispecie torna applicabile l’art. 6 cpv. 2 LAINF, specificatamente se

l’assicuratore resistente è riuscito a fornire la relativa prova liberatoria

(lesione dovuta prevalentemente all’usura o a una malattia).

Trattandosi della

questione di sapere quale ruolo causale riconoscere all’infortunio del marzo

2021.

per rapporto alla diagnosticata lesione della cuffia dei rotatori della

spalla destra, il TCA constata che, su questo specifico aspetto, i pareri

specialistici agli atti divergono. Da un lato, il dott. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia interpellato dalla __________, ha

sostenuto che l’evento in questione avrebbe causato un peggioramento direzionale

(duraturo) del preesistente stato della spalla destra (cfr. doc. III 1, p. 5).

D’altro lato, il dott. __________, anch’egli spec. FMH in chirurgia ortopedica

e traumatologia, consultato dall’amministrazione, ha invece fatto valere che

l’infortunio avrebbe aggravato soltanto transitoriamente lo stato

preesistente della spalla destra con lo status quo sine raggiunto a

distanza di sei settimane dal sinistro (cfr. doc. 35, p. 6).

A fronte di pareri

specialistici contraddittori, il TCA non è in grado di decidere, con la

necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro. In simili casi, la giurisprudenza

federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o

sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre ordinare una perizia ad

opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA

oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1°

aprile 2019 consid. 6.2.2).

Pertanto, annullata la

decisione su opposizione impugnata nella misura in cui è stato negato che

l’assicurato è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, gli atti

sono rinviati all’amministrazione affinché disponga un approfondimento

peritale, volto a stabilire se, e se sì, fino a quando i disturbi alla spalla destra

hanno costituito una, perlomeno parziale, conseguenza naturale dell’infortunio

occorso l’8 marzo 2021, ed emani una nuova decisione.

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 22 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore

non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 24 agosto 2020 è annullata.

§ L’evento

dell’8 marzo 2021 deve essere qualificato quale infortunio.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 affinché esamini gli altri presupposti del diritto

e versi, se del caso, all’assicurata le prestazioni previste dalla legge.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA inclusa)

a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti