35.2021.71
Discusso il diritto a una rendita d'invalidità. Rinvio atti affinché assicuratore reinterpelli il perito amministrativo, a fronte di pareri specialistici divergenti agli atti
14 febbraio 2022Italiano28 min
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.71
mm
Lugano
14 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 agosto 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 marzo 2017, RI 1,
nato nel 1980, dipendente della ditta __________ in qualità di
autista-magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), è rimasto vittima di un
incidente della circolazione stradale, a causa del quale ha riportato la
frattura scomposta del III. medio distale del femore destro, ferite
lacero-contuse a livello del III. medio della regione antero-laterale della
coscia destra della regione antero-mediale della coscia sinistra e della
regione medio prossimale della gamba sinistra, la lesione a tutto spessore del
muscolo sartorio della coscia sinistra, come pure le fratture dell’epifisi
prossimale del femore sinistro e del piatto tibiale mediale a destra (doc. 19).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale dell’8 ottobre 2019, l’assicuratore LAINF ha posto termine
alle prestazioni di corta durata, negato il diritto a una rendita d’invalidità
e assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 47% (doc.
145).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 150, 163 e
189), in data 24 agosto 2021, la CO 1 ha confermato in sostanza il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. 194).
1.3. Con tempestivo ricorso del 24
settembre 2021, RI 1, rappresentato dall’avv. __________ dello RA 1, chiede, in
via principale, l’assegnazione di una rendita d’invalidità del 75% almeno
e, in subordine, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori
accertamenti e nuova decisione sul diritto alla rendita.
A sostegno delle proprie
pretese, il patrocinatore censura in sintesi che alle valutazioni
dell’esigibilità lavorativa espresse dai dottori __________ e __________ possa
essere attribuito un valore probatorio sufficiente, chiedendo che la vertenza
venga decisa facendo capo alle certificazioni agli atti del dott. __________,
subordinatamente in base alle risultanze della perizia che chiede venga
ordinata da questa Corte (doc. I, p. 10: “Il rapporto medico del Dr. med. __________
risponde perfettamente alle esigenze poste dalla giurisprudenza sopracitata e
ha quindi (al contrario dei rapporti del dr. med. __________ e del Dr. med. __________)
piena valenza probatoria. Non vi è, tra l’altro, alcun indizio concreto volto a
mettere in causa per una qualsivoglia ragione la sua credibilità. Tuttavia,
nella denegata ipotesi in cui tale perizia medica non dovesse essere ritenuta
idonea rispetto alle esigenze giurisprudenziali di cui sopra e vi fosse quindi
un dubbio quanto alla sua valenza probatoria, si chiede l’attuazione di una
perizia giudiziaria completa volta ad accertare lo stato di salute del signor RI
1.”).
Trattandosi degli aspetti
economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, l’avv. __________
contesta l’entità del reddito da invalido ritenuto dall’amministrazione,
nella misura in cui sono stati considerati la media totale della tabella TA 1 e
il livello di competenze 1. A suo avviso, nella denegata ipotesi in cui venisse
giudicata corretta l’applicazione del livello di competenze 1, occorrerebbe allora
applicare il valore relativo al settore delle “att. amministrative e di servizi
di supporto (senza 78)”, posto che “dalla lista della Tabella TA1 è l’unico
settore in cui non pare si necessiti di competenze specifiche e, a mente degli
scriventi, non dovrebbe necessitare di troppo stress fisico per l’assicurato.”
(doc. I, p. 14).
Sempre secondo il
rappresentante dell’assicurato, sarebbe a torto che la CO 1 non ha applicato
una riduzione sul reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale.
In effetti, l’assicuratore avrebbe “… eseguito un raffronto, senza considerare
comunque l’esperienza lavorativa maturata dal signor RI 1 (che gli ha permesso
quindi di ottenere più del minimo previsto dal CCL), con la media ticinese e
non, come invece impone la giurisprudenza, con la media nazionale. La media
nazionale (cfr. ad esempio doc. D) per un magazziniere è di poco meno di CHF
53'000.00 annuali, cifra che è comunque maggiore del 14% (45'600.00/53'000.00 =
x/100; 100 – x = 14) rispetto al salario dell’assicurato.” (doc. I, p. 15).
Per quanto concerne la
decurtazione sociale decisa dall’assicuratore, il patrocinatore ritiene
insufficiente, e peraltro neppure adeguatamente motivata, quella decisa
dall’assicuratore resistente (10%) e pretende che ne venga applicata una del
20% almeno (cfr. doc. I, p. 16).
1.4. La CO 1, in risposta, postula
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IX).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a
seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
In
una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato
la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso
aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di
valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella
fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il dito
“a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle condizioni
di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura completa la
sua precedente attività professionale (per un caso recente di applicazione di
questa giurisprudenza, si veda la STF 8C_620/2020 del 3 febbraio 2021 consid.
2.4).
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla
salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994
U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Nella presente fattispecie, è
innanzitutto contestata la valutazione dell’esigibilità lavorativa. Al
riguardo, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che
l’amministrazione ha fatto capo all’apprezzamento enunciato dal PD dott. __________
(doc. 194). In sede di risposta di causa, la CO 1 ha peraltro precisato che,
quand’anche si volesse considerare una riduzione del rendimento del 20 (così
come sostenuto dal dott. __________) o addirittura del 30% (così come preteso
dal dott. __________), l’esito della lite non potrebbe essere quello che
auspica l’insorgente (doc. IX, p. 10 s.).
Da parte sua, il
patrocinatore dell’assicurato fa valere che il referto del dott. __________ (né
del resto quello del dott. __________) non rispetterebbe le esigenze
giurisprudenziali in materia di valore probatorio di un rapporto medico e
chiede che ci si fondi invece sulla valutazione del dott. __________,
specialista da lui privatamente consultato (cfr. doc. I).
Questa Corte osserva che
il 13 marzo 2019 RI 1 è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in
medicina interna, per conto dell’assicuratore LAINF convenuto.
In quell’occasione, il
fiduciario ha diagnosticato uno stato dopo incidente stradale del 18 marzo 2017
con limitazione della deambulazione con necessità di regolari cambi di
posizione, iperalgie di tipo neurale dalla coscia a distale a tutta la gamba e
limitazione funzionale del ginocchio destro con ridotta caricabilità.
Il dott. __________ ha
quindi dichiarato l’assicurato totalmente inabile nella sua abituale
professione di autista/magazziniere ma in grado di svolgere, a tempo pieno e
con un rendimento completo, delle attività adeguate, ovvero delle “attività
leggere e prettamente sedentarie senza dover regolarmente deambulare ˃ 100
metri, poter cambiare posizione al bisogno sia da seduto che in piedi, non
dover salire/scendere scale specialmente se a pioli, non dover
sollevare/portare/spostare pesi ˃ 10 kg.” (doc. 126).
Nel quadro della procedura
di opposizione, l’insorgente ha consultato il dott. __________, spec. FMH in
medicina interna. Dal suo rapporto, datato 20 gennaio 2020, si evince la
diagnosi di esiti di incidente stradale del marzo 2017 con persistenti dolori
ortopedici e neuropatici agli arti inferiori e limitazioni funzionali
significative.
Egli si è così espresso a
proposito delle conclusioni espresse dal dott. __________:
" (…) È
invece necessario correggere la valutazione della capacità lavorativa in
un’attività adatta. concordo solo parzialmente con il perito della
Assicurazione CO 1 in merito alle limitazioni funzionali, che è necessario
ridefinire: l’assicurato può svolgere solo attività leggere e prevalentemente
sedentarie che permettano di alternare liberamente la posizione seduta e la
posizione eretta, può deambulare lentamente su terreno pianeggiante fino a 100
metri.
Non può deambulare su terreno accidentato anche su tratti brevi,
non può deambulare in modo ripetuto su scale, non può salire su scale a pioli,
non può assumere posizioni in equilibrio, non può accovacciarsi e
inginocchiarsi, non può sollevare-portare-spostare pesi superiori ai 10 kg.
Anche in attività con queste caratteristiche, l’assicurato non può
lavorare con un rendimento pieno. In particolare, i dolori continui e
persistenti limitano la capacità di concentrazione, riducono la velocità di
esecuzione di qualunque attività e richiedono pure pause regolari. Inoltre si
deve considerare che anche avendo la possibilità di alternare liberamente la
posizione seduta e la posizione eretta, in posizione seduta l’assicurato deve
mantenere una posizione non ergonomica a causa dell’impossibilità di sedersi
con il tronco eretto e alla necessità di cambiare continuamente posizione sulla
sedia, mentre in posizione eretta deve alternare continuamente il carico sulle
due gambe per evitare il peggioramento dei dolori. L’intensità variabile dei
dolori agli arti inferiori non permette all’assicurato di garantire la
continuità del suo rendimento sull’arco della giornata. Per questo motivo,
ritengo che in un’attività adatta alle sue condizioni di salute, che rispetti i
limiti funzionali e di carico descritti in precedenza, l’assicurato possa
lavorare sull’arco della normale giornata lavorativa con un rendimento massimo
del 70% in un’attività che gli permetta di gestire in modo autonomo il flusso
di lavoro. In un’attività con flusso di lavoro continuo, l’assicurato può
garantire al massimo un rendimento del 50% sull’arco della normale giornata
lavorativa. La diminuzione del rendimento è dovuta alla diminuita velocità di
esecuzione e alla necessità di effettuare regolarmente delle pause.” (doc. 164,
p. 7)
L’amministrazione ha
chiesto al dott. __________ una sua presa di posizione in merito alle
considerazioni enunciate nel frattempo dal dott. __________. Con rapporto del 3
giugno 2020, il fiduciario ha osservato che le due valutazioni si sovrappongono
per quanto riguarda gli impedimenti funzionali dipendenti dal danno alla salute
infortunistico. D’altro canto, egli ha giudicato “… adeguato al massimo
proporre una riduzione di un 10-20% del rendimento lavorativo in attività
adeguate e questo per aumentata lentezza di esecuzione e intercorrenti pause di
circa 10 minuti ogni ora oltre alla canonica pausa a metà mattina, mezzogiorno
e mezzo pomeriggio già contemplate nel normale orario lavorativo” (doc.
167).
Questo, in particolare, il
tenore del referto che il dott. __________ ha elaborato il 24 giugno 2020:
" (…) In
conclusione, la mia valutazione coincide con quella del Dr. med. __________,
per quanto riguarda i riscontri oggettivi e le limitazioni funzionali e di
carico.
Di fronte allo stesso quadro clinico, non è inusuale che due
medici apprezzino in modo diverso l’esigibilità lavorativa medico-teorica. Nel
caso concreto, il Dr. med. __________ considera una diminuzione del rendimento
lavorativo dell’ordine del 10-20%, mentre da parte mia una diminuzione del
rendimento del 30-50%. Per quanto mi riguarda, ribadisco la mia valutazione,
ritenendo che disturbi residui conseguenti all’evento del 18.03.17 non
permettano lo svolgimento di un’attività lavorativa in misura superiore a
quanto da me descritto.” (doc. 171)
A fronte della divergenza
di opinioni esistente a proposito dell’esigibilità lavorativa, le parti hanno
concordato d’interpellare un perito esterno (cfr. doc. 181: “Dopo aver discusso
con il cliente, le comunico che preferiamo effettuare una perizia esterna.
A tal proposito si chiede che il signor RI 1 venga visitato dal perito, in modo
che egli possa avere un quadro chiaro del suo stato di salute.” – il corsivo è
del redattore).
All’allora patrocinatrice
dell’insorgente è stato concesso di pronunciarsi sulla persona del perito
designato (PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia), così come sul catalogo dei quesiti (cfr. doc. 181: “In allegato
Le trasmetto come promesso le lettere d’incarico e il questionario delle
domande che trasmetterò al Dr. __________ per eseguire la sua perizia medica.
Ha delle osservazioni e/o commenti?”).
In data 3 settembre 2020,
l’avv. __________ ha postulato che il tenore della domanda n. 5 venisse precisato
(cfr. doc. 178).
Questi i quesiti che sono
stati finalmente sottoposti al perito amministrativo:
" (…).
1.
Anamnesi?
2.
Disturbi secondo la descrizione dell’assicurato?
3.
Constatazioni mediche?
4.
Diagnosi?
5.
Domande concernenti impedimenti rilevanti e durevoli per
un’invalidità nella professione (diminuzione del rendimento nell’attività
lavorativa):
5.1
Quali carichi corporali/attività/lavori l’assicurato non potrà
più eseguire in maniera durevole a causa dei postumi dell’infortunio?
5.2
Qual è la percentuale di questi impedimenti nella sua attuale
professione di autista/magazziniere (in rapporto un’attività del 100%)?
5.3
Qual è la percentuale di questi impedimenti in un’altra
attività confacente (in rapporto un’attività del 100%)?
Si prega di descrivere le singole mansioni nel modo più
dettagliato possibile (si prendano come esempio le formulazioni sotto
riportate):
(…).
6.
Eventuali osservazioni complementari?” (doc. 179)
Alla luce di quanto
precede, l’amministrazione ha dunque incaricato il dott. __________ di
periziare l’assicurato nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Dal referto datato 26
ottobre 2020 si evince che il perito amministrativo ha personalmente visitato
l’assicurato il 23 ottobre 2020 e che gli sono stati messi a disposizione gli
atti e il dossier radiologico.
Dopo aver sintetizzato
l’anamnesi del ricorrente e averne descritto lo status clinico e radiologico a
livello degli arti inferiori, il dott. __________ ha dichiarato che le lesioni
delle parti molli della coscia destra comportano “… una mobilità limitata del
ginocchio destro a causa delle aderenze e le lesioni della coscia sinistra
causano dei dolori residuali dovuti alla distruzione muscolare abbastanza
estesa senza lesioni ossee rilevanti. A livello terapeutico sarebbe da
discutere una rianimazione completa del movimento del ginocchio destro per
raggiungere una flessione aumentata tramite una liberazione delle aderenze
della coscia (intervento di Judet). Un’ablazione del materiale di osteosintesi
sarebbe pure auspicabile vista l’età del paziente” e che “un adattamento
lavorativo è certamente indicato per questo paziente in un’attività più leggera
che permetta di alternare la posizione seduta e la camminata.”. Trattandosi
dell’esigibilità lavorativa, secondo l’esperto amministrativo, “in una
professione con lavoro leggero con possibilità di alternare la posizione seduta
e la camminata il paziente sarebbe abile al 100%, per esempio in un lavoro
d’ufficio. Attualmente è inabile completamente nella sua attività di autista/magazziniere.
Con misure mediche chirurgiche sarebbe eventualmente possibile un aumento al
50% come autista/magazziniere.” (doc. 183).
2.6
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005,
consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35
consid. 4b).
2.7
Attentamente
vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo
Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione impugnata, mediante
la quale la CO 1 ha negato all’assicurato il diritto a una rendita
d’invalidità.
In effetti, va rilevato
che le parti hanno concordato di sottoporre la fattispecie a un perito esterno con
lo scopo precipuo di derimere la divergenza di opinioni esistente tra i dottori
__________ e __________ a proposito
dell’entità della riduzione del
rendimento nell’esercizio di un’attività sostitutiva adeguata (del 10-20%
secondo il primo, del 30-50% per il secondo). Ora, con il referto peritale, il
dott. __________ è pervenuto alla conclusione che l’insorgente sarebbe in grado
di svolgere un’attività adeguata in misura del 100% (si presume senza alcun
discapito di rendimento), senza però minimamente confrontarsi con le valutazioni
espresse dai medici interpellati in precedenza dalle parti, ciò che le parti
non gli hanno del resto chiesto esplicitamente di fare (cfr. supra,
consid. 2.5.).
Ora, considerando che,
allo stato attuale, per le ragioni appena esposte, il referto del PD __________
non rappresenta una base sufficientemente affidabile su cui fondare il presente
giudizio, il TCA ritiene che non si possa prescindere dal rinviare gli atti
all’assicuratore resistente affinché inviti l’esperto amministrativo a spiegare
puntualmente i motivi per i quali egli ritiene, se lo ritiene, di doversi
scostare dai pareri espressi dai dottori __________ e __________, considerando
l’assicurato totalmente abile in attività idonee (circa la possibilità per un
tribunale cantonale di rinviare gli atti all’amministrazione quando si tratta
semplicemente di delucidare, precisare oppure completare una perizia
amministrativa ex art. 44 LPGA, si veda la DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
Nell’attesa
di conoscere l’esito del complemento istruttorio, questa Corte ritiene
prematuro affermare che RI 1 non avrebbe in ogni caso diritto a una
rendita.
Questo
Tribunale osserva inoltre che, in base a quanto dichiarato dal dott. __________,
sembrerebbero esservi ancora dei provvedimenti terapeutici suscettibili di
migliorare lo stato di salute infortunistico dell’insorgente. Anche questo
aspetto merita di essere approfondito, con riferimento alla decisa estinzione
del diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° ottobre 2019 e tenuto
conto di quanto prevede la succitata STF 8C_614/2019 (cfr. supra, consid. 2.2.). In questo
contesto, è utile segnalare che, in una sentenza 8C_43/2017 del 1° giugno 2017
consid. 2.3, il TF ha precisato che la questione della stabilizzazione dello
stato di salute, quale presupposto per la nascita al diritto alla rendita, non
può crescere in giudicato.
L’assicuratore
convenuto si pronuncerà quindi nuovamente sul diritto a prestazioni a contare
dal 1° ottobre 2019 alla luce degli esiti del
complemento istruttorio, ed emanerà al riguardo una (nuova) decisione
formale.
2.8
Visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
p. 271 e riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un
avvocato, l’importo fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili,
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6 e, tra le tante,
STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo
2012.
consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010
del 30 agosto 2010 consid. 3).
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida
e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 24 settembre 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021.
e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2’800 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la
domanda di assistenza giudiziaria
del 24 settembre 2021.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti