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Decisione

35.2021.71

Discusso il diritto a una rendita d'invalidità. Rinvio atti affinché assicuratore reinterpelli il perito amministrativo, a fronte di pareri specialistici divergenti agli atti

14 febbraio 2022Italiano28 min

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.71

mm

Lugano

14 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi,

vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 settembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 agosto 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 18 marzo 2017, RI 1,

nato nel 1980, dipendente della ditta __________ in qualità di

autista-magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso la CO 1 (di seguito: CO 1), è rimasto vittima di un

incidente della circolazione stradale, a causa del quale ha riportato la

frattura scomposta del III. medio distale del femore destro, ferite

lacero-contuse a livello del III. medio della regione antero-laterale della

coscia destra della regione antero-mediale della coscia sinistra e della

regione medio prossimale della gamba sinistra, la lesione a tutto spessore del

muscolo sartorio della coscia sinistra, come pure le fratture dell’epifisi

prossimale del femore sinistro e del piatto tibiale mediale a destra (doc. 19).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione formale dell’8 ottobre 2019, l’assicuratore LAINF ha posto termine

alle prestazioni di corta durata, negato il diritto a una rendita d’invalidità

e assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 47% (doc.

145).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 150, 163 e

189), in data 24 agosto 2021, la CO 1 ha confermato in sostanza il contenuto

della sua prima decisione (cfr. doc. 194).

1.3. Con tempestivo ricorso del 24

settembre 2021, RI 1, rappresentato dall’avv. __________ dello RA 1, chiede, in

via principale, l’assegnazione di una rendita d’invalidità del 75% almeno

e, in subordine, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori

accertamenti e nuova decisione sul diritto alla rendita.

A sostegno delle proprie

pretese, il patrocinatore censura in sintesi che alle valutazioni

dell’esigibilità lavorativa espresse dai dottori __________ e __________ possa

essere attribuito un valore probatorio sufficiente, chiedendo che la vertenza

venga decisa facendo capo alle certificazioni agli atti del dott. __________,

subordinatamente in base alle risultanze della perizia che chiede venga

ordinata da questa Corte (doc. I, p. 10: “Il rapporto medico del Dr. med. __________

risponde perfettamente alle esigenze poste dalla giurisprudenza sopracitata e

ha quindi (al contrario dei rapporti del dr. med. __________ e del Dr. med. __________)

piena valenza probatoria. Non vi è, tra l’altro, alcun indizio concreto volto a

mettere in causa per una qualsivoglia ragione la sua credibilità. Tuttavia,

nella denegata ipotesi in cui tale perizia medica non dovesse essere ritenuta

idonea rispetto alle esigenze giurisprudenziali di cui sopra e vi fosse quindi

un dubbio quanto alla sua valenza probatoria, si chiede l’attuazione di una

perizia giudiziaria completa volta ad accertare lo stato di salute del signor RI

1.”).

Trattandosi degli aspetti

economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, l’avv. __________

contesta l’entità del reddito da invalido ritenuto dall’amministrazione,

nella misura in cui sono stati considerati la media totale della tabella TA 1 e

il livello di competenze 1. A suo avviso, nella denegata ipotesi in cui venisse

giudicata corretta l’applicazione del livello di competenze 1, occorrerebbe allora

applicare il valore relativo al settore delle “att. amministrative e di servizi

di supporto (senza 78)”, posto che “dalla lista della Tabella TA1 è l’unico

settore in cui non pare si necessiti di competenze specifiche e, a mente degli

scriventi, non dovrebbe necessitare di troppo stress fisico per l’assicurato.”

(doc. I, p. 14).

Sempre secondo il

rappresentante dell’assicurato, sarebbe a torto che la CO 1 non ha applicato

una riduzione sul reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale.

In effetti, l’assicuratore avrebbe “… eseguito un raffronto, senza considerare

comunque l’esperienza lavorativa maturata dal signor RI 1 (che gli ha permesso

quindi di ottenere più del minimo previsto dal CCL), con la media ticinese e

non, come invece impone la giurisprudenza, con la media nazionale. La media

nazionale (cfr. ad esempio doc. D) per un magazziniere è di poco meno di CHF

53'000.00 annuali, cifra che è comunque maggiore del 14% (45'600.00/53'000.00 =

x/100; 100 – x = 14) rispetto al salario dell’assicurato.” (doc. I, p. 15).

Per quanto concerne la

decurtazione sociale decisa dall’assicuratore, il patrocinatore ritiene

insufficiente, e peraltro neppure adeguatamente motivata, quella decisa

dall’assicuratore resistente (10%) e pretende che ne venga applicata una del

20% almeno (cfr. doc. I, p. 16).

1.4. La CO 1, in risposta, postula

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IX).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

In

una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato

la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso

aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di

valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella

fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il dito

“a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle condizioni

di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura completa la

sua precedente attività professionale (per un caso recente di applicazione di

questa giurisprudenza, si veda la STF 8C_620/2020 del 3 febbraio 2021 consid.

2.4).

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla

salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nella presente fattispecie, è

innanzitutto contestata la valutazione dell’esigibilità lavorativa. Al

riguardo, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che

l’amministrazione ha fatto capo all’apprezzamento enunciato dal PD dott. __________

(doc. 194). In sede di risposta di causa, la CO 1 ha peraltro precisato che,

quand’anche si volesse considerare una riduzione del rendimento del 20 (così

come sostenuto dal dott. __________) o addirittura del 30% (così come preteso

dal dott. __________), l’esito della lite non potrebbe essere quello che

auspica l’insorgente (doc. IX, p. 10 s.).

Da parte sua, il

patrocinatore dell’assicurato fa valere che il referto del dott. __________ (né

del resto quello del dott. __________) non rispetterebbe le esigenze

giurisprudenziali in materia di valore probatorio di un rapporto medico e

chiede che ci si fondi invece sulla valutazione del dott. __________,

specialista da lui privatamente consultato (cfr. doc. I).

Questa Corte osserva che

il 13 marzo 2019 RI 1 è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in

medicina interna, per conto dell’assicuratore LAINF convenuto.

In quell’occasione, il

fiduciario ha diagnosticato uno stato dopo incidente stradale del 18 marzo 2017

con limitazione della deambulazione con necessità di regolari cambi di

posizione, iperalgie di tipo neurale dalla coscia a distale a tutta la gamba e

limitazione funzionale del ginocchio destro con ridotta caricabilità.

Il dott. __________ ha

quindi dichiarato l’assicurato totalmente inabile nella sua abituale

professione di autista/magazziniere ma in grado di svolgere, a tempo pieno e

con un rendimento completo, delle attività adeguate, ovvero delle “attività

leggere e prettamente sedentarie senza dover regolarmente deambulare ˃ 100

metri, poter cambiare posizione al bisogno sia da seduto che in piedi, non

dover salire/scendere scale specialmente se a pioli, non dover

sollevare/portare/spostare pesi ˃ 10 kg.” (doc. 126).

Nel quadro della procedura

di opposizione, l’insorgente ha consultato il dott. __________, spec. FMH in

medicina interna. Dal suo rapporto, datato 20 gennaio 2020, si evince la

diagnosi di esiti di incidente stradale del marzo 2017 con persistenti dolori

ortopedici e neuropatici agli arti inferiori e limitazioni funzionali

significative.

Egli si è così espresso a

proposito delle conclusioni espresse dal dott. __________:

" (…) È

invece necessario correggere la valutazione della capacità lavorativa in

un’attività adatta. concordo solo parzialmente con il perito della

Assicurazione CO 1 in merito alle limitazioni funzionali, che è necessario

ridefinire: l’assicurato può svolgere solo attività leggere e prevalentemente

sedentarie che permettano di alternare liberamente la posizione seduta e la

posizione eretta, può deambulare lentamente su terreno pianeggiante fino a 100

metri.

Non può deambulare su terreno accidentato anche su tratti brevi,

non può deambulare in modo ripetuto su scale, non può salire su scale a pioli,

non può assumere posizioni in equilibrio, non può accovacciarsi e

inginocchiarsi, non può sollevare-portare-spostare pesi superiori ai 10 kg.

Anche in attività con queste caratteristiche, l’assicurato non può

lavorare con un rendimento pieno. In particolare, i dolori continui e

persistenti limitano la capacità di concentrazione, riducono la velocità di

esecuzione di qualunque attività e richiedono pure pause regolari. Inoltre si

deve considerare che anche avendo la possibilità di alternare liberamente la

posizione seduta e la posizione eretta, in posizione seduta l’assicurato deve

mantenere una posizione non ergonomica a causa dell’impossibilità di sedersi

con il tronco eretto e alla necessità di cambiare continuamente posizione sulla

sedia, mentre in posizione eretta deve alternare continuamente il carico sulle

due gambe per evitare il peggioramento dei dolori. L’intensità variabile dei

dolori agli arti inferiori non permette all’assicurato di garantire la

continuità del suo rendimento sull’arco della giornata. Per questo motivo,

ritengo che in un’attività adatta alle sue condizioni di salute, che rispetti i

limiti funzionali e di carico descritti in precedenza, l’assicurato possa

lavorare sull’arco della normale giornata lavorativa con un rendimento massimo

del 70% in un’attività che gli permetta di gestire in modo autonomo il flusso

di lavoro. In un’attività con flusso di lavoro continuo, l’assicurato può

garantire al massimo un rendimento del 50% sull’arco della normale giornata

lavorativa. La diminuzione del rendimento è dovuta alla diminuita velocità di

esecuzione e alla necessità di effettuare regolarmente delle pause.” (doc. 164,

p. 7)

L’amministrazione ha

chiesto al dott. __________ una sua presa di posizione in merito alle

considerazioni enunciate nel frattempo dal dott. __________. Con rapporto del 3

giugno 2020, il fiduciario ha osservato che le due valutazioni si sovrappongono

per quanto riguarda gli impedimenti funzionali dipendenti dal danno alla salute

infortunistico. D’altro canto, egli ha giudicato “… adeguato al massimo

proporre una riduzione di un 10-20% del rendimento lavorativo in attività

adeguate e questo per aumentata lentezza di esecuzione e intercorrenti pause di

circa 10 minuti ogni ora oltre alla canonica pausa a metà mattina, mezzogiorno

e mezzo pomeriggio già contemplate nel normale orario lavorativo” (doc.

167).

Questo, in particolare, il

tenore del referto che il dott. __________ ha elaborato il 24 giugno 2020:

" (…) In

conclusione, la mia valutazione coincide con quella del Dr. med. __________,

per quanto riguarda i riscontri oggettivi e le limitazioni funzionali e di

carico.

Di fronte allo stesso quadro clinico, non è inusuale che due

medici apprezzino in modo diverso l’esigibilità lavorativa medico-teorica. Nel

caso concreto, il Dr. med. __________ considera una diminuzione del rendimento

lavorativo dell’ordine del 10-20%, mentre da parte mia una diminuzione del

rendimento del 30-50%. Per quanto mi riguarda, ribadisco la mia valutazione,

ritenendo che disturbi residui conseguenti all’evento del 18.03.17 non

permettano lo svolgimento di un’attività lavorativa in misura superiore a

quanto da me descritto.” (doc. 171)

A fronte della divergenza

di opinioni esistente a proposito dell’esigibilità lavorativa, le parti hanno

concordato d’interpellare un perito esterno (cfr. doc. 181: “Dopo aver discusso

con il cliente, le comunico che preferiamo effettuare una perizia esterna.

A tal proposito si chiede che il signor RI 1 venga visitato dal perito, in modo

che egli possa avere un quadro chiaro del suo stato di salute.” – il corsivo è

del redattore).

All’allora patrocinatrice

dell’insorgente è stato concesso di pronunciarsi sulla persona del perito

designato (PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia), così come sul catalogo dei quesiti (cfr. doc. 181: “In allegato

Le trasmetto come promesso le lettere d’incarico e il questionario delle

domande che trasmetterò al Dr. __________ per eseguire la sua perizia medica.

Ha delle osservazioni e/o commenti?”).

In data 3 settembre 2020,

l’avv. __________ ha postulato che il tenore della domanda n. 5 venisse precisato

(cfr. doc. 178).

Questi i quesiti che sono

stati finalmente sottoposti al perito amministrativo:

" (…).

1.

Anamnesi?

2.

Disturbi secondo la descrizione dell’assicurato?

3.

Constatazioni mediche?

4.

Diagnosi?

5.

Domande concernenti impedimenti rilevanti e durevoli per

un’invalidità nella professione (diminuzione del rendimento nell’attività

lavorativa):

5.1

Quali carichi corporali/attività/lavori l’assicurato non potrà

più eseguire in maniera durevole a causa dei postumi dell’infortunio?

5.2

Qual è la percentuale di questi impedimenti nella sua attuale

professione di autista/magazziniere (in rapporto un’attività del 100%)?

5.3

Qual è la percentuale di questi impedimenti in un’altra

attività confacente (in rapporto un’attività del 100%)?

Si prega di descrivere le singole mansioni nel modo più

dettagliato possibile (si prendano come esempio le formulazioni sotto

riportate):

(…).

6.

Eventuali osservazioni complementari?” (doc. 179)

Alla luce di quanto

precede, l’amministrazione ha dunque incaricato il dott. __________ di

periziare l’assicurato nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Dal referto datato 26

ottobre 2020 si evince che il perito amministrativo ha personalmente visitato

l’assicurato il 23 ottobre 2020 e che gli sono stati messi a disposizione gli

atti e il dossier radiologico.

Dopo aver sintetizzato

l’anamnesi del ricorrente e averne descritto lo status clinico e radiologico a

livello degli arti inferiori, il dott. __________ ha dichiarato che le lesioni

delle parti molli della coscia destra comportano “… una mobilità limitata del

ginocchio destro a causa delle aderenze e le lesioni della coscia sinistra

causano dei dolori residuali dovuti alla distruzione muscolare abbastanza

estesa senza lesioni ossee rilevanti. A livello terapeutico sarebbe da

discutere una rianimazione completa del movimento del ginocchio destro per

raggiungere una flessione aumentata tramite una liberazione delle aderenze

della coscia (intervento di Judet). Un’ablazione del materiale di osteosintesi

sarebbe pure auspicabile vista l’età del paziente” e che “un adattamento

lavorativo è certamente indicato per questo paziente in un’attività più leggera

che permetta di alternare la posizione seduta e la camminata.”. Trattandosi

dell’esigibilità lavorativa, secondo l’esperto amministrativo, “in una

professione con lavoro leggero con possibilità di alternare la posizione seduta

e la camminata il paziente sarebbe abile al 100%, per esempio in un lavoro

d’ufficio. Attualmente è inabile completamente nella sua attività di autista/magazziniere.

Con misure mediche chirurgiche sarebbe eventualmente possibile un aumento al

50% come autista/magazziniere.” (doc. 183).

2.6

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005,

consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35

consid. 4b).

2.7

Attentamente

vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo

Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione impugnata, mediante

la quale la CO 1 ha negato all’assicurato il diritto a una rendita

d’invalidità.

In effetti, va rilevato

che le parti hanno concordato di sottoporre la fattispecie a un perito esterno con

lo scopo precipuo di derimere la divergenza di opinioni esistente tra i dottori

__________ e __________ a proposito

dell’entità della riduzione del

rendimento nell’esercizio di un’attività sostitutiva adeguata (del 10-20%

secondo il primo, del 30-50% per il secondo). Ora, con il referto peritale, il

dott. __________ è pervenuto alla conclusione che l’insorgente sarebbe in grado

di svolgere un’attività adeguata in misura del 100% (si presume senza alcun

discapito di rendimento), senza però minimamente confrontarsi con le valutazioni

espresse dai medici interpellati in precedenza dalle parti, ciò che le parti

non gli hanno del resto chiesto esplicitamente di fare (cfr. supra,

consid. 2.5.).

Ora, considerando che,

allo stato attuale, per le ragioni appena esposte, il referto del PD __________

non rappresenta una base sufficientemente affidabile su cui fondare il presente

giudizio, il TCA ritiene che non si possa prescindere dal rinviare gli atti

all’assicuratore resistente affinché inviti l’esperto amministrativo a spiegare

puntualmente i motivi per i quali egli ritiene, se lo ritiene, di doversi

scostare dai pareri espressi dai dottori __________ e __________, considerando

l’assicurato totalmente abile in attività idonee (circa la possibilità per un

tribunale cantonale di rinviare gli atti all’amministrazione quando si tratta

semplicemente di delucidare, precisare oppure completare una perizia

amministrativa ex art. 44 LPGA, si veda la DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).

Nell’attesa

di conoscere l’esito del complemento istruttorio, questa Corte ritiene

prematuro affermare che RI 1 non avrebbe in ogni caso diritto a una

rendita.

Questo

Tribunale osserva inoltre che, in base a quanto dichiarato dal dott. __________,

sembrerebbero esservi ancora dei provvedimenti terapeutici suscettibili di

migliorare lo stato di salute infortunistico dell’insorgente. Anche questo

aspetto merita di essere approfondito, con riferimento alla decisa estinzione

del diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° ottobre 2019 e tenuto

conto di quanto prevede la succitata STF 8C_614/2019 (cfr. supra, consid. 2.2.). In questo

contesto, è utile segnalare che, in una sentenza 8C_43/2017 del 1° giugno 2017

consid. 2.3, il TF ha precisato che la questione della stabilizzazione dello

stato di salute, quale presupposto per la nascita al diritto alla rendita, non

può crescere in giudicato.

L’assicuratore

convenuto si pronuncerà quindi nuovamente sul diritto a prestazioni a contare

dal 1° ottobre 2019 alla luce degli esiti del

complemento istruttorio, ed emanerà al riguardo una (nuova) decisione

formale.

2.8

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

p. 271 e riferimento), la CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo fr. 2'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili,

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6 e, tra le tante,

STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo

2012.

consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010

del 30 agosto 2010 consid. 3).

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida

e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 24 settembre 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2’800 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la

domanda di assistenza giudiziaria

del 24 settembre 2021.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti