35.2021.72
Rendita d’invalidità del 10% confermata. STCA arti superiori. Calcolo economico 2021
24 gennaio 2022Italiano40 min
I due redditi da porre a
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.72
PC/sc
Lugano
24 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 agosto 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1972, di professione operaio nel settore edile, dipendente dal 16 luglio 2018 della
__________ di __________ in qualità di “operaio B” e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 19 ottobre 2018, mentre
si trovava in un cantiere ad __________, verso le ore 15:30, è rimasto vittima
di un infortunio professionale (“mentre legava dei rotoli di rete metallica,
il rotolo si è chiuso all’improvviso trascinando il dito contro lo spigolo del
muro di cemento”) ed ha riportato una lesione del legamento collaterale
ulnare MP del pollice destro (doc. 1, 3, 23, 43, 74, 75 e 114).
A causa del persistere dei dolori come pure dell’instabilità del legamento
collaterale-ulnare del pollice destro, l’assicurato si è sottoposto il 5 agosto
2019 ad un intervento di “Legamento-plastica” ad opera del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia generale e in chirurgia della mano (doc. 74 e 78).
Sempre a causa della persistenza dei dolori e dell’instabilità del pollice
destro, RI 1 si è sottoposto l’11 maggio 2020 ad un intervento di “Artrodesi
MP D1 dx”, sempre ad opera del dr. med. __________ (doc. 112).
Nel frattempo, sempre a causa della persistenza dei dolori come pure delle
difficoltà funzionali e di forza della mano destra, l’assi-curato si è
sottoposto a svariate sedute di ergoterapia.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
In data 25 febbraio 2020
l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 212).
1.2. Dopo avere acquisito agli
atti la valutazione della menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - del 7 dicembre
2020 (doc. 142) e il rapporto del 15 dicembre 2020 relativo alla visita medico-__________
di chiusura del 7 dicembre 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore nonché medico di __________
(giusta il quale l’assicurato è abile al 100%, senza limitazioni di prestazioni
e di tempo, in attività adeguate: doc. 143), in data 17 dicembre 2020,
l’amministrazione, a fronte di uno stato di salute stabilizzato, ha sospeso il
versamento delle prestazioni di corta durata a contare dal 1° febbraio 2021
(doc. 148).
1.3. Per tenere conto delle
ripercussioni economiche del danno alla salute infortunistico, con decisione
formale datata 20 luglio 2021 (doc. 210), l’CO 1, a fronte di una capacità
lavorativa residua del 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate (“lavoro
che non richieda attività ripetitive con la mano destra o la presa di pinza
coordinativa con forza, rispettivamente una chiusura del pugno con forza, ad
es. attività con il martello”), ha riconosciuto all’assicurato una rendita
LAINF del 10% e gli ha pure assegnato un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 210, pag. 2).
L’CO 1 ha considerato, nel 2021, un reddito da valido di Fr. 73'147.- “secondo
le indicazioni dell’ultimo datore di lavoro” e un reddito da invalido di
Fr. 65'805.- (determinato sulla base della TA1 2018, attività semplici e
ripetitive, livello 1, uomini, fr. 67'766.67, aggiornato al 2021, a fr.
69'268.20, e applicando una deduzione sociale del 5% per considerare le
limitazioni funzionali (cfr. doc. 205 e 210, pag. 2).
1.4. A seguito dell’opposizione
interposta il 30 luglio 2021 personal-mente dall’assicurato (doc. 213), in data
11 agosto 2021, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 216).
1.5. Contro la precitata decisione
RI 1 ha personalmente inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando la
valuta-zione medica operata dal medico di __________ e l’operato
dell’amministrazione per non avere dato seguito alla sua richiesta di
sottoporlo ad “un secondo parere di un altro medico neutrale a __________ o
in un altro posto non è importante, non nel Ticino anche perché il mio avvocato
aveva cercato ma nessuno voleva andare contro il dottor __________” e
perchè la mano destra (dominante) è praticamente inutilizzabile. Da ultimo, il
ricorrente ha osservato quanto segue: “Per voi della CO 1 è sufficiente 10%
di invalidità. Secondo me e anche secondo il mio assistente del (AI) ufficio
dell’invalidità è troppo poco. Secondo me il 30% di invalidità sarebbe equo.”
(doc. I e IV).
1.6. Nella risposta di causa del 18
ottobre 2021 l'CO 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF completo, ha
postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.7. Il 22 ottobre 2021
l’insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomentazioni
(in particolare, puntualizzando che la CO 1 gli ha riconosciuto “10% di
invalidità senza che un medico mi ha visitato. Io vorrei che un medico mi
visita e mi dà un secondo parere.”) di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. VIII). A suffragio delle proprie argomentazioni il
ricorrente ha versato agli atti un video su chiavetta USB (doc. B).
1.8. L’8 novembre 2021 l'CO 1 si è
riconfermato nelle proprie conclusioni con argomentazioni (in particolare, puntualizzando
che “(…) Prima di esprimersi in merito alla capacità di lavoro il medico di __________
ha esaminato l’assicurato per cui ha constatato di persona i postumi infortunistici
residui.”) di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. X),
1.9. In seguito, le parti si sono
riconfermate nelle proprie tesi e do-mande con argomentazioni di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XI e XIII+1).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Nel caso concreto, oggetto di
contestazione sono sia il grado di invalidità dell’assicurato (e la
corrispondente rendita di invalidità del 10% attribuita dall’CO 1) sia la
valutazione medica operata dall’amministrazione (capacità lavorativa residua
del 100% con pieno rendimento in attività adeguate attestata dal medico __________).
Non è, invece, oggetto di contestazione - a ragione (cfr., a questo proposito,
il certificato medico del 22 gennaio 2021 del dr. med. __________, giusta il
quale “La situazione è da ritenere stabilizzata”: doc. 150) - la
stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato al 1° febbraio 2021.
Non è parimenti contestata, ed esula quindi dalla presente vertenza, l’IMI
assegnata.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della
capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique
VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel che riguarda le
perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TF ha pure
loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STF U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STF I 462/05 del
25.
aprile 2007; STCA 35.2018.42 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.2.4.).
2.6
Per costante giurisprudenza,
l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione
dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF
9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.
6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre
2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno
2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF
9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STF 9C_341/2019 del 5 settembre 2019,
consid. 3.1 e rinvivi ivi citati; STF 8C_563/2020 del 7 dicembre 2020, consid.
4.2.5; STF 8C_19/2021 del 27 aprile 2021, consid. 6; STF 8C_374/2021 del 13
agosto 2021 consid. 5.6; STF 8C_291/2021 del 12.10.2021 e STF 8C_382/2021 del
19.10.2021; fra le tante, cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.
2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6, STCA 35.2020.51 dell’8
febbraio 2021, consid. 2.5 e STCA 35.2021.64 del 6 dicembre 2021, consid.
2.4.4).
2.7
Per chiarire la questione
riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo
alla visita medico-__________ del 7 dicembre 2020 del dr. med. __________ (doc.
143), giusta il quale:
" (…)
Reperti
Ferite d'approccio chirurgico ben guarite.
Il pollice è bloccato in abduzione/adduzione. Opposizione
esigibile fino al polpastrello dito V, quindi presa di pinza effettuabile dal
dito I al V e anche fino all'articolazione interfalangea distale dito I
(Kapandji 6/10).
Pugno completo con il dito II al V.
Estensione/flessione del polso 40-0-70°, abduzione
radiale/adduzione ulnare 10-0-30°.
Nessun segno di una infiammazione o distrofia.
Misure circonferenziali:
polso destro 20 cm, a sinistra 20 cm.
Metacarpale, a livello articolazione metacarpo-falangea a destra
22.
cm, a sinistra 21 cm.
Forza:
Forza chiusura del pugno misurato con 3AMAR a livello II: a destra
50.
kg, a sinistra 70 kg.
Diagnosi
Trauma del 19.10.2018 con:
- Lesione del legamento collaterale ulnare MP Dl a destra.
- Stato dopo legamento-plastica il 05.08.2019 e artrodesi MP D1 a
destra l'11.05.2020.
Apprezzamento
Dichiarazioni soggettive dell'assicurato
L'assicurato riferisce ancora una dolorabilità e ipoestesia.
L'assicurato ritiene che la mano destra sia quasi inutilizzabile.
Reperti oggettivi
Oggettivamente stato dopo artrodesi dell'articolazione MP D1 a
destra.
L'assicurato riesce ancora ad effettuare la presa di pinza dal
dito II al V ma nessuna abduzione, estensione o flessione.
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Propongo di continuare con la fisioterapia per mantenere Io stato
attuale.
Capacità lavorativa: l'attività propria dell'assicurato non è più
esigibile.
Esigibilità del lavoro:
per un'attività adatta l'assicurato è abile nella misura completa.
Attività ripetitive, attività che richiedono la presa di pinza
coordinativa con forza oppure una chiusura del pugno con forza (ad esempio
attività con il martello), attività per le quali l'assicurato deve appoggiarsi
spesso, come salire le scale dei ponteggi, sono escluse da questo profilo di
lavoro.
Non vi sono limiti per il sollevamento dei pesi.” (doc. 143, pag.
2.
e 3; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).
Nella concreta evenienza
questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario
e posta alla base della decisione avversata.
Il TCA non ignora il
certificato medico del 3 maggio 2021 del dr. med. __________, specialista FMH
in medicina interna generale nonchè medico di famiglia dell’assicurato (doc.
186), giusta il quale:
" (…) il
sopraccitato si è recentemente recato in mia consultazione lamentando la
persistenza di disturbi al pollice di destra, come a voi conosciuto sottoposto
ad artrodesi da parte del Dr. __________.
Il paziente lamenta in particolare persistenti disturbi di
sensibilità e funzionalità che ne impediscono e limitano le attività del
quotidiano.
In tale ambito il paziente gradirebbe potersi sottoporre ad un
secondo parere medico possibilmente presso l'ospedale __________ di __________.
Considerata la già avvenuta valutazione presso i vostri servizi in
data 07.12.2020 ove era stata stabilita la sospensione dell'indennità
giornaliera e decise le limitazioni lavorative presenti, vi sarei grato per una
vostra presa di posizione in merito. (…).”
Tuttavia, esso non sono
atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione
operata dal dr. med. __________, con espresso riguardo alla situazione clinica
dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal
precitato medico fiduciario, come pure dell'esigibilità posta dal medesimo
specialista e della capacità lavorativa residua in attività adeguate. D'altra
parte il dr. med. __________ - medico di famiglia, specialista FMH in medicina
interna generale e, quindi, non della materia che qui ci occupa, non apporta
nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e neppure si è espresso
in modo circostanziato e dettagliato in merito alla valutazione operata dal
medico __________.
Giova qui rilevare che, nella
recente STF 9C-532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha
ribadito che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per
cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in
caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.
Del resto, lo stesso dr.
med. __________, medico specialista che ha operato l’assicurato, in particolare
nel certificato medico del 22 gennaio 2021, ha rilevato quanto segue:
" (…) Concordo
assolutamente con la vostra valutazione e nel fondo concorda anche il
paziente.
L'attività propria non è più ritenuta esigibile con le
limitazioni ben descritte.
Il paziente resta interessato a un processo di reintegrazione
professionale sia in ambito edile, e con le limitazioni descritte, sia in altri
ambiti.
Egli potrebbe anche valutare l'opzione di autista, responsabile di
sorveglianza o attività manuali compatibili con l'artrodesi del pollice.
La situazione è da ritenere stabilizzata.
Lascio al vostro servizio amministrativo e al competente ufficio
dell'AI le procedure per la definizione del caso e la reintegrazione
professionale laddove possibile. (…)” (doc. 150; n.d.r.: le sottolineature sono
della redattrice)
L'esigibilità indicata dal
medico fiduciario risulta inoltre plausibile alla luce dei precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., tra le tante, la STCA 35.2016.89 del
13.
febbraio 2017 consid. 2.9 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati;
la STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4 e i numerosi rinvii giurisprudenziali
ivi citati; le STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4; STCA 35.2021.44
del 16 agosto 2021 consid. 2.6, STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021, consid.
2.3.3, STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.4.3 e STCA 35.2021.74 del
29.
novembre 2021, consid. 8).
Sempre in merito ai
precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare la STCA 35.2017.37 del
23.
novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018 del
7.
gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale il TCA ha rilevato
quanto segue:
" (…) Ad
esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere
a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,
trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi
infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel
sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era
ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il
sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva
unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente
confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale
ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,
secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.
347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit
funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza
con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto
ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta
incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in
attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei
compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.
5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici
mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un
chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un
magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla
spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura
della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei
muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e
lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,
riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale
alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice,
dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange
basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee
dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso
una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha
dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non
bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,
della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra
sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,
per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era
attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo
immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha
confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato
ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di
precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4
maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,
nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto
inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle
carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a
tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -
mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un
trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia
rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del
sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al
proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione
su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando
una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura
della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato
(di professione "autista" con qualifica di
"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era
caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale
sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del
processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro
(adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio
professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione
trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,
quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e
della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede
un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente
un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha
ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre
infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito
sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito
nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito
sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile
l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha
giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un
assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra
con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una
situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un
mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e
Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è
in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche
(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le
attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle
macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che
possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002
UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3
aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha
ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,
esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).
Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF
8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20
consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del
lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per
persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre
possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA
35.2017.2
del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).” (cfr. STCA 35.2020.72 dell’8 marzo
2021, consid. 2.4.4; STCA 35.2021.4 del 26 luglio 2021, consid. 2.5.3; STCA
35.2021.44
del 16 agosto 2021, consid. 2.6; STCA 35.2021.9 del 20 settembre
2021, consid. 2.3.3).”
In conclusione, il TCA non
ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico
fiduciario, che ha proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato,
è specialista della materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza
in materia di medicina assicurativa.
Alla luce di quanto appena
esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551
e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di
svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati
dal medico di __________, dr. med. __________) a tempo pieno e con un
rendimento completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico.
Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già
avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il
cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra
le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente
confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto
2008.
consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può, quindi, senz'altro
ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di
posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene
assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione
contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P.
Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua
residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.
In merito alla scarsa
scolarizzazione, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea
con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi
di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo
manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale
del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari
attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio
2015.
consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1;
32.2013.133
del 1. aprile 2014 consid. 2.8; 32.2013.117 del 4 febbraio 2014
consid. 2.9 e riferimenti; 32.2018.106 del 13 dicembre 2018 consid. 2.6 e
riferimenti; 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.9).
In concreto, questo
Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro
esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il
ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di
esercitare tempo pieno (presenza e rendimento al 100%), tenuto conto dei suoi
limiti funzionali.
In siffatte circostanze,
il video su chiavetta USB (doc. B) agli atti non consente di addivenire ad una diversa
conclusione.
Le censure ricorsuali del ricorrente volte a contestare l'esigibilità in
attività adeguate (in particolare, che la mano destra, dominante, sia
praticamente inutilizzabile) rispettivamente l’operato dell’CO 1 per non averlo
sottoposto ad un secondo parere di un altro medico (cfr. doc. I) vanno, dunque,
respinte.
Da ultimo, il TCA non
ignora che il ricorrente al momento della decisione su opposizione avversata
era già da qualche mese 49enne. In proposito, è utile segnalare che, in materia
di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (diversa è la situazione in
materia di assicurazione per l’invalidità), qualora l’età costituisca la causa
essenziale che impedisce all’insorgente di mettere a frutto la sua restante
capacità lavorativa in attività medicalmente adeguate, l’art. 28 cpv. 4 OAINF
dispone che per la valutazione del grado d’invalidità sono determinanti i
redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età (l’età media si
situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni – cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426
consid. 2), portatore dei medesimi postumi infortunistici. In virtù della norma
in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non soltanto per la
fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido
(DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V
426; cfr., per un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su
opposizione impugnata, da poco 57enne, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019,
consid. 2.3.3; per un caso riguardante un assicurato, al momento della
decisione su opposizione impugnata, da poco 64enne, STCA 35.2018.52 del 12
novembre 2018, consid. 2.3.3; cfr. per un caso riguardante un assicurato, al
momento della decisione su opposizione impugnata, era quasi 57enne, STCA
35.2020.72
dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4; per un caso riguardante un
assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata, da qualche
mese 66enne, STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021, consid. 2.3.3).
2.8
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati
del 2021, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a
partire dal 1° febbraio 2021 (cfr. consid. 2.2).
2.9
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 73'147.- (Fr. 31.97 x 176 x 13 mesi),
“secondo le indicazioni dell’ultimo datore di lavoro” (doc. 130, 152, 205,
210, pag. 2 e 217, pag. 4).
Stante quanto precede il dato di fr. 73'147.- desunto dalle indicazioni fornite
direttamente dall’ultimo datore di lavoro e non contestato dal ricorrente, può
senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.
Il "reddito da valido"
per il 2021 ammonta, quindi, a fr. 73'147.-.
2.10
Per quanto concerne il reddito
da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 65'805.-.
Il salario da invalido è
stato quantificato tramite i dati pubblicati dall'Ufficio federale di
statistica, attraverso la propria pubblica-zione “Rilevazione svizzera della
struttura dei salari 2018”, giusta il quale un uomo adibito ad attività
semplici percepisce un salario annuo medio di fr. 67'766.67 (TA1_tirage_skill_
level_, livello 1, uomini,
totale, 41.7 h/sett.), aggiornato nominalmente al 2021 in fr. 69'268.20, tenuto
conto di una capacità lavorativa residua del 100%, rispettivamente in fr. 65'805.-
applicando una deduzione sociale del 5% “Considerate le limitazioni funzionali”
(cfr. doc. 205, 210 pag. 2 e 217, pag. 4).
L’assicurato non ha
contestato il reddito da invalido di fr. 65'805, determinato
dall’amministrazione, quanto piuttosto di presentare una capacità lavorativa
residua del 100% (senza alcuna riduzione di rendimento) in attività adeguata
che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.7., è stata confermata dal TCA.
In quanto desunto dalla
tabella TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini,
aggiornato al 2021 l’importo di fr. 69'268.20 - a ragione, rimasto incontestato
dall’assicurato - può essere fatto proprio da questa Corte.
Su tale cifra l’CO 1 ha
operato una riduzione sociale del 5% nella decisione avversata (doc. 217, pag.
4).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una deduzione sociale del 5%,
l’CO 1 abbia tenuto sufficientemente conto degli effetti legati alla
menomazione infortunistica e non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento (cfr. sul tema, tra le tante, la STCA 35.2021.5 del 18 maggio
2021, consid. 2.3.7 e la STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).
Del resto, anche questo
aspetto non è contestato dal ricorrente.
Il "reddito da
invalido" ammonta, quindi, per il 2021 a fr. 65'805.-.
2.11
Confrontando ora il reddito da
invalido di fr. 65'805. con il relativo reddito da valido di fr. 73'147, si
ottiene per il 2021 un grado d’invalidità del 10% ([73'147 - 65'805] x 100 : 73'147
= 10.04% arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121).
La decisione dell'CO 1 che riconosce all’assicurato il diritto a una rendita
d’invalidità del 10% va, di conseguenza, confermata.
2.12
Da ultimo, va qui ricordato
che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove; cfr. KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012
del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione
sufficientemente chiarita.
L'incarto dell’CO 1 è
stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr. consid. 1.6).
2.13
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la
decisione su opposizione avversata confermata.
2.14
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 29 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore
non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti