35.2021.74
Assicurata, addetta alle pulizie, inciampa mentre sta andando a prendere il bus. Frattura polso sx / mano sx. Esigibilità lavorativa confermata. Reddito da valida (include reddito accessorio). Reddito da invalida (NO gap salariale). Deduzione sociale: 10%. Assistenza giudiziaria accolta
29 novembre 2021Italiano72 min
I due redditi da porre a raffronto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.74
PC/sc
Lugano
29 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 settembre 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1981,
di professione donna delle pulizie, attiva a tempo pieno dal 2 luglio 2012 presso
la ditta __________ di __________, e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli
infortuni presso l'CO 1, in data 12 settembre 2019, verso le 14:30, mentre era
a __________ e stava andando a prendere il bus, di corsa, è inciampata nel
bordo del marciapiede ed è caduta a terra, riportando la frattura scomposta del
radio distale e la frattura dello stiloide ulnare al polso sinistro (doc. 1, 15,
19 e 36).
A causa dell’infortunio l’assicurata si è sottoposta il 3 ottobre 2019 ad un
intervento di “Riduzione aperta e osteosintesi con placche e viti” del
radio distale e dello stiloide ulnare sinistro (doc. 21) ed il 10 gennaio 2020
ad un intervento di “Rimozione di mezzi di sintesi polso sinistro” (doc.
44).
A causa del persistere dei dolori come pure delle difficoltà funzionali e di
forza alla mano sinistra, RI 1 si è sottoposta a svariate indagini, che sono
state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine
radiologica. Ella ha effettuato pure diverse visite mediche specialistiche e si
è anche sottoposta a diverse sedute di fisioterapia e ergoterapia.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
A partire dal 7 febbraio 2020 l’assicurata ha ripreso la propria attività
lavorativa abituale in misura del 50% (doc. 36, 50, 68, 100 e 148).
In seguito, sono stati diagnosticati pure un’iniziale artrosi radio-carpica e
della DRUJ oltre alla rottura della fibrocartilagene triangolare (doc. 80 e
84).
Nel frattempo, in data 31 marzo 2020 l’assicurata ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti giustificata da soli postumi infortunistici (doc. 122,
pag. 2).
In seguito l’assicurata ha sviluppato pure dei disturbi psichici.
1.2. Dopo avere acquisito agli
atti il rapporto dell’8 febbraio 2020 relativo alla visita __________ di
chiusura del 26 gennaio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologica nonché medico __________ (giusta il quale
l’assicurata è abile al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività
adeguate leggere: doc. 104), in data 19 febbraio 2021, l’amministrazione, a
fronte di uno stato di salute stabilizzato, ha sospeso il versamento delle
prestazioni di corta durata a contare dal 1° aprile 2021, puntualizzando quanto
segue: “Per quanto attiene alle cure, confermiamo che assumeremo a nostro
carico ulteriori 2 cicli di ergoterapia, oltre a quello già in corso.”
(doc. 113).
1.3. In ambito AI, con progetto di
decisione del 21 maggio 2021 (doc. 122), l’Ufficio assicurazione invalidità (in
seguito: UAI) ha preannunciato a RI 1 il riconoscimento di mezza rendita
d’invalidità (grado di invalidità: 50%) dal 1° settembre 2020 (alla scadenza
dell’anno di attesa; art. 28 LAI) al 30 aprile 2021 (tre mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute: 26 gennaio 2021; art. 88a cpv. 1 OAI),
stabilendo per il periodo successivo un grado di invalidità nullo (doc. 122,
pag. 1).
L’UAI ha considerato, nel
2019, un reddito da valida di Fr. 45'829.- e un reddito da invalida di Fr.
52'403.- (determinato sulla base della TA1 2018, attività semplici e
ripetitive, livello 1, donne, aggiornato al 2019, Fr. 55'161.10, applicando una
deduzione sociale del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze
particolari, cfr. doc. 122, pag. 2).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto anche
della valutazione della menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - del 26
gennaio 2021 del precitato medico __________: doc. 105), con decisione del 2 giugno
2021, l’CO 1, dopo avere considerato l’assicurata abile al 100% (presenza e
rendimento) in attività adeguate, le ha negato una rendita LAINF (a fronte di
un grado di invalidità nullo) mentre le ha assegnato un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 7.5% (doc. 127).
L’amministrazione ha considerato per il 2021 un reddito “da valida” di fr. 41'405
“secondo indicazione ditta del 15.03.2021” (doc. 124, pag. 2) ed un
reddito “da invalida” di fr. 56'060.-, determinato sulla base della TA1 2018,
attività semplici e ripetitive, livello 1, donne, fr. 54'681.21, aggiornato al
2021, senza applicare alcuna deduzione sociale, cfr. doc. 127, pag. 2).
A seguito dell’opposizione interposta il 25 giugno 2021 (e completata il 3 agosto
2021) dalla __________ per conto dell’assicurata (doc. 133 e 142) e dopo avere
preso atto anche dell’apprezzamento medico del 23 agosto 2021 del precitato
medico __________ (giusta il quale l’assicurata è abile al 100%, senza
necessità di pause aggiuntive, in attività adeguate più leggere: doc. 146), in
data 3 settembre 2021, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 153).
L’amministrazione ha
considerato per il 2021 un reddito “da valida” di fr. 41'405 “secondo
indicazione ditta del 15.03.2021” (doc. 124, pag. 2) ed un reddito “da
invalida” di fr. 50'454.-, determinato sulla base della TA1 2018, attività
semplici e ripetitive, livello 1, donne, fr. 54'681.21, aggiornato al 2021,
applicando una deduzione sociale del 10% e puntualizzando che “tenuto conto
dei correttivi operati dal medico __________ le limitazioni giustificano una
riduzione del 10%”, cfr. doc. 153, pag. 7).
1.5. In ambito AI, in data 22
settembre 2021 l’UAI ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
155).
L’UAI ha considerato, nel 2019, un reddito da valida di Fr. 45'829.- e un
reddito da invalida di Fr. 49'645.- (determinato sulla base della TA1 2018,
attività semplici e ripetitive, livello 1, donne, aggiornato al 2019, Fr.
55'161.10, applicando una deduzione sociale complessiva del 10% “per
attività leggera per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”,
cfr. doc. 155, pag. 4).
1.6. Con tempestivo ricorso del 29
settembre 2021 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione su opposizione del 3 settembre 2021 e il riconoscimento di una
“rendita del 20% (CHF 9’165.80 annui) dal 1.4.2021, un'indennità menomazione
d'integrità del 15% (22'230.00) oltre ad almeno due ulteriori cicli di
ergoterapia per l'anno 2021 e 2/3 cicli di ergoterapia per l'anno 2022 nonché
ai mezzi ausiliari già riconosciuti” (doc. I, pag. 15).
La patrocinatrice dell’assicurata rileva, dal profilo medico, che il medico __________
non ha fatto alcun riferimento, nella descrizione dei limiti funzionali e,
quindi, dell’esigibilità del lavoro, alla “ridotta mobilità del braccio
sinistro, al deficit prensile, ecc.” (doc. I, pag. 7).
La rappresentante contesta pure la valutazione economica operata
dall’amministrazione, nella misura in cui l’CO 1 ha calcolato il salario da
valida in base al salario minimo secondo CCL (applicabile a tutte le imprese o
parti di imprese operanti nel Cantone Ticino, che svolgono lavori di
pulizia ordinaria e manutentiva, senza avere tenuto conto di indennità festivi
e altri supplementi), rispettivamente quello da invalida sulla mediana svizzera
per lavori non qualificati, comprensivi di tutte le indennità (doc. I, pag. 7 e
8).
In particolare, la rappresentante della ricorrente rileva quanto segue:
" - il
reddito effettivo dell'assicurata era superiore al minimo al netto di
indennità;
- i redditi minimi di cui al CCL pulizia cantonale sono inferiori
rispetto a quelli del CCL della svizzera tedesca (CHF 19.20 di fronte a CHF
17.50) e quindi non confrontabili con il reddito mediano svizzero (gap
dell'8.85%);
- i redditi minimi di cui al CCL pulizia cantonale sono inferiori
ai salari minimi stabiliti nel Decreto esecutivo concernente il salario minimo
orario per settore economico del 18 novembre 2020 (CI-IF 19.00 di fronte a CHF
17.50), per cui siamo in presenza di un gap del 7.9%.”
Alla luce di questi
elementi e della deduzione sociale massima del 25% la patrocinatrice dell’insorgente
ritiene che la sua cliente, nel 2021, percepirebbe un salario da valida di fr.
52'589.25 e da invalida di fr. 42'045.00, dal cui confronto emergerebbe “una
perdita di guadagno di ben il 20%” (cfr. doc. I, pag. 13).
La rappresentante dell’assicurata chiede pure l’esperimento di una perizia
giudiziaria ed un aumento dell’IMI ad almeno il 10%.
Da ultimo, la patrocinatrice postula che la sua assistita sia posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I, pag. 5).
A suffragio della propria richiesta versa agli atti il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato,
e la documentazione economica dimostrante lo stato di indigenza della sua
cliente (doc. A4).
1.7. Nella risposta del 15 ottobre
2021 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare,
l’amministrazione ha puntualizzato, tra l’altro, quanto segue:
" Dopo la
sospensione delle prestazioni di breve durata solo per i beneficiari di rendita
sussiste il diritto a delle ulteriori cure nei termini descritti all'art. 21
cpv. 1 LAINF. In concreto l'__________ di __________, facendo capo al parere
del medico __________, ha accettato di prendere a carico due ulteriori cicli di
ergoterapia per il mantenimento dello status quo. Non vi alcun spazio per delle
ulteriori prestazioni a titolo di spese di cura.” (doc. III, pag. 3)
1.8. Il 27 ottobre 2021 l’avv. RA
1 ha ribadito la richiesta di esperimento di una perizia giudiziaria (doc. V).
1.9. Il doc. V è stato trasmesso
per conoscenza all’CO 1 (doc. VI).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato
dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in
concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita
di invalidità.
Non è oggetto di contestazione l’assenza di nesso di causalità tra l’infortunio
e i disturbi psichici. A ragione. In effetti, giova ricordare che, per
stabilire il nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la
giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare
classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli
eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli
eventi di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138 segg.). Nei casi di
infortunio insignificante o leggero, l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a
priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso
che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF 115 V 133
consid. 6a pag. 139; STCA 35.2015.126 del 18 maggio 2016, consid. 2.7). Dalle
tavole processuali si evince che l’assicurata in data 12 settembre 2019, verso
le 14.30, mentre era a Breganzona e stava andando a prendere il bus , di corsa,
è inciampata nel bordo del marcia-piede ed è caduta a terra, riportando la
frattura scomposta del radio distale e la frattura dello stiloide ulnare al
polso sinistro (cfr. consid. 1.1). Nel caso di specie, secondo il TCA -
ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF
115 V 139 consid. 6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una
caduta durante una partita di calcio) - non vi è alcun dubbio che l’infortuno
di cui è rimasto vittima l’assicurata deve essere classificati nella predetta
categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr., per una vicenda
analoga, STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un
assicurato caduto dalle scale, riportando una contusione alla caviglia
sinistra; vedi pure STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante
un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle
contusioni all’anca destra). Di modo che, l’adeguatezza del nesso di causalità
relativa ad eventuali "disturbi psichici" di cui soffre l'assicurata,
deve essere negata a priori per l'infortunio del 12 settembre 2019.
Non è parimenti contestata - a ragione - la stabilizzazione dello stato di
salute dell’assicurata al 1° aprile 2021.
Il TCA osserva inoltre che, con decisione del 2 giugno 2021, l’assicuratore
infortuni convenuto ha riconosciuto a RI 1 un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 7.5%, (doc. 127) riferendosi alla valutazione espressa
in proposito il 26 gennaio 2021 dal medico __________ (doc. 105). Nella misura
in cui ciò non è stato contestato con l’opposizione del 25 giugno 2021 e con il
relativo complemento del 3 agosto 2021 (doc. 133 e 142), questa parte di
decisione è cresciuta in giudicato (cfr., a proposito della crescita in
giudicato parziale di una decisione, la STF 8C_109/2018 dell’8 novembre 2018
consid. 2, DTF 119 V 347; STCA 35.2006.44 del 30 marzo 2007 consid. 2.6.1). Le
censure ricorsuali volte a contestare in questa sede l’IMI sono, pertanto,
irricevibili.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato
che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA,
a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della
capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a raffronto
sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi,
avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più
un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di
guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per
valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di
mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede
la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto
oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, RAMI 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V
160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione
più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).
Giova qui infine ricordare
un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo
il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF
U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova
ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente
(cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP
1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della
diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,
consid. 2.5).
2.6
Per costante giurisprudenza,
l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione
dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF
9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.
6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre
2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno
2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF
9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STF 9C_341/2019 del 5 settembre
2019, consid. 3.1 e rinvivi ivi citati; STF 8C_563/2020 del 7 dicembre 2020, consid.
4.2.5; STF 8C_19/2021 del 27 aprile 2021, consid. 6; STF 8C_374/2021 del 13
agosto 2021 consid. 5.6; STF 8C_291/2021 del 12.10.2021 e STF 8C_382/2021 del
19.10.2021; fra le tante, cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.
2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6; STCA 35.2020.51 dell’8
febbraio 2021, consid. 2.5 e STCA 35.2021.13 del 15 novembre 2021, consid.
2.3.3).
2.7
Per chiarire la questione
riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo
alla visita medica del 26 gennaio 2021 del dr. med. __________, specialista FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologica (doc. 104), giusta il quale:
" Diagnosi
Contusione da caduta polso sinistro del 12.09.2019 con frattura a livello
dorsale della corticale del radio distale, frattura dell'apice dello stiloide
ulnare minimamente scomposta con/su Stato dopo intervento chirurgico di
riduzione aperta e osteosintesi con placche e viti del 03.10.2019.
Stato dopo intervento chirurgico di rimozione mezzi di sintesi
polso sinistro del 10.01.2020.
Stato dopo iniziale artrosi radio carpica e della DRU], rottura
della TFCC (MRI del 09.09.2020).
Apprezzamento
Dichiarazioni soggettive dell'assicurata
Riferisce dolore al margine laterale del polso sinistro, dolore
più intenso sotto sforzo con associato deficit di forza alla mano sinistra.
Reperti oggettivi
Deficit nei movimenti attivi di flessione, estensione,
inclinazione ulnare, inclinazione radiale, supinazione polso sinistro rispetto
al controlaterale, con associato deficit prensile della mano sinistra; dolore
evocato alla presso palpazione ed allo sfioramento della regione ulnare del
polso sinistro con intorpidimento al IV e V dito.
Aspetti medico-assicurativi
Prego l'amministrazione che ci legge in copia di prendere a carico
nr. 2 ulteriori cicli di ergoterapia al polso sinistro per il mantenimento
dello status quo; nell'ultimo rapporto medico del 07.10.2020 il dr. med. __________
riferiva della necessità di procedere a nuovo intervento chirurgico senza poter
garantire una completa normalizzazione della problematica disfunzionale e per
questo motivo l'assicurata si dice non orientata a non volersi sottoporre a
tale trattamento invasivo preferendo trattamento conservativo.
Prego l'amministrazione che ci legge in copia di prendere a carico
l'acquisto di tutore semirigido avvolgente per polso sinistro con rinforzo
palmare da utilizzare nei momenti di intensa attività lavorativa.
Aspetti medico-assicurativi
L'assicurata al tempo del trauma del 12.09.2019 di professione
addetta alle pulizie al 100% presso l'Azienda __________ di __________ con
contratto ancora in essere: ha ripreso l'attività lavorativa al 50% a partire
da marzo 2020 ma non riteniamo possibile il ritorno al lavoro precedente al
1000/0 nell'attività di riferimento a causa delle problematiche emerse.
In data odierna la situazione clinica risulta stabilizzata dal
punto di vista medico motivo per cui viene dettata esigibilità lavorativa:
l'assicurata è da considerare abile al 100%, senza necessità di pause
aggiuntive in attività che rispecchiano le limitazioni sottoindicate.
L'assicurata è portatrice di un danno permanente al suo polso
sinistro che verrà quantificato attraverso apprezzamento medico separato.
L'esigibilità del lavoro viene dettata in presenza dell'assicurata.
Esigibilità del lavoro
Livello di carico: carico massimo medio (25 kg) raramente, da
lieve a medio (15 kg) saltuariamente, lieve (10 kg) frequentemente. Molto
spesso può eseguire lavori leggeri, talvolta lavori medi, mai più lavoro pesante,
lavoro manuale rozzo e molto pesante. Molto spesso può eseguire lavori sopra la
testa. Molto spesso può avere una posizione di lunga durata seduta, in piedi, a
libera scelta. Uso delle due mani possibile a dipendenza. Di rado salire su
scale a pioli.”
In sede di opposizione
l’assicurata ha versato agli atti il certificato medico del 23 giugno 2021
(doc. 133) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna
generale, giusta il quale:
" (…). Non
sono d'accordo con la decisione della CO 1 del 2.06.2021 in quanti ritengo che
la situazione del polso della Sig.ra RI 1 sia peggiorata rispetto alla visita
del Medico CO 1 in data 26.01.2021.
La paziente, oltre ad avere importanti dolori, che la portano ad
assumere regolarmente antinfiammatori sistemici con rischio di effetti
collaterali, accusa da inizio maggio 2021 anche un importante contrattura a
livello cervico-brachiale con dolori a livello del polso e della mano destra,
verosimilmente secondari al sovraccarico dell'arto
superiore sano rispetto al controlaterale.
Pertanto sono in procinto di richiedere una rivalutazione
specialistica (…).”
L’assicurata ha versato agli
atti pure il certificato medico del 26 luglio 2021 (doc. 138) del dr. med. __________,
Capoclinica del Servizio di ortopedia e traumatologia del Dipartimento di
Chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, giusta il quale:
" (…).
Diagnosi
Contusione da caduta polso sinistro del 12.9.2019 con frattura a livello
dorsale della corticale del radio distale, frattura dell'apice dello stiloide
ulnare minimamente sovrapposta con/su:
- stato dopo intervento chirurgico di riduzione aperta e
osteosintesi con placca e viti del 3.10.2019,
- stato dopo intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di
sintesi polso sinistro del 10.01.2020,
- stato dopo iniziale artrosi radio carpica e della DRUJ, rottura
della TFCC (MRI del 09.09.2020).
(…).
Esame obiettivo
Presenta un risparmio globale dell'arto superiore sinistro come per difesa
antalgica. Articolarità di flessione di circa 30°, estensione 35°, pronazione
50° e supinazione 10°, alle prove di forza ha un Jamar a destra 20-18-12 a
sinistra 0-0-0, il Key Pinch è 9.7 a destra e 1 a sinistra. Ha una distanza
palmo/polpastrello di chiusura delle dita lunghe di circa 1 cm. Dolore alla palpazione
generalizzata del polso sia sul versante radiocarpico che sul versante
radioulnare distale.
Valutazione e procedere
Probabilmente si tratta degli esiti ormai stabili di una severa
algodistrofia dell'arto superiore. Questa genera sicuramente un dolore cronico
che è difficilmente debellabile e difficilmente controllabile e non ritengo che
neppure facendo delle artrodesi parziali si riesca a controllare questo dolore
e che quindi questi interventi non siano utile e risolutivi o migliorativi per
la paziente. È evidente che quest'arto superiore è non utilizzabile in
un'attività lavorativa normale, questo sia per la ridotta funzionalità che per
i dolore cronico presente, non credo che la paziente possa sostenere un lavoro
a tempo pieno, probabilmente sarebbe più utile un lavoro a tempo parziale che
la affatichi meno dal punto di vista generale. Consiglio poi inoltre un
supporto psicologico perché questa condizione genera sicuramente delle
problematiche ed un risentimento a livello psicologico. (…)”
Da ultimo, l’assicurata ha
versato agli atti il certificato medico del 29 luglio 2021 (doc. 143) della
dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, giusta il
quale:
" (…). Alla
luce dell'ultima valutazione specialistica, da parte del Dr. __________, del
15.07.2021, ribadisco il fatto che non sono d'accordo con la decisione della CO
1.
del 2.06.2021 in quanto anche il Dr. __________ conferma il peggioramento
dello stato psicofisico generale della Sig.ra RI 1 rispetto alla visita del
Medico CO 1 in data 26.01.2021.
Il Dr. __________ conferma inoltre che per questo dolore cronico
non ci sono soluzioni mediche e che purtroppo la paziente non ha una
prospettiva di miglioramento, ma anzi di peggioramento perché l'artrosi
avanzerà!
Come avevo già accennato nel mio scritto del 23.06.2021, la
paziente, oltre ad avere importanti dolori, che la portano ad assumere
regolarmente antinfiammatori sistemici con rischio di effetti collaterali,
accusa da inizio maggio 2021 anche un importante contrattura a livello
cervico-brachiale con dolori a livello del polso e della mano destra, secondari
al sovraccarico dell'arto superiore sano rispetto al controlaterale.
Quindi il dolore causato dall'arto compromesso ha conseguenze
sulle parti del corpo con cui la Sig.ra RI 1 cerca di compensare la
funzionalità dell'arto non più funzionante. Inoltre il dolore cronico causato
dall'arto non funzionante e dalle parti del corpo che cercano di compensare,
non può che non avere un'influenza sulla capacità lavorativa e soprattutto la
resistenza a svolgere adeguatamente un lavoro a tempo pieno (42 ore
settimanali). Ci tengo a sottolineare anche il fatto che il dolore fisico
cronico causato dall'incidente e il percorso di accettazione (lutto) del fatto
che il suo corpo non funziona e non funzionerà mai più come prima, sta avendo
un'incidenza psicologica importante sulla paziente, che mostra segnali di
grande stanchezze e sfinimento, causati anche dall'incertezza economica (la
Signora è sole e vive solo del proprio sostentamento). A causa di questa
sofferenza psichica la paziente ha deciso d'intraprendere una psicoterapia
intensiva, per cercare di accettare e superare nel limite del possibile questa
nuova condizione di vita.
Ci tengo a ribadire che se la paziente trovasse un lavoro al 100%
ma che per tutte le ragioni descritte sopra, non riuscisse a mantenerlo, il
fallimento avrebbe delle ripercussioni psicologiche pesanti su uno stato
psichico già messo duramente alla prova.
Ritengo quindi assolutamente necessario una rivalutazione da parte
della CO 1 perché la situazione attuale non rispecchia la decisione del
2.06.2021
(…)”.
Interpellato in merito ali
precitati certificati dall’amministrazione, nell’apprezzamento medico del 23
agosto 2021 (doc. 146), il dr. med. __________, ha osservato quanto segue:
" (…).
Apprezzamento
Il rapporto medico del dr. med. __________ del 26.07.2021 costata un
peggioramento delle escursioni articolari dell'arto superiore sinistro valutati
nella sua visita del 15.07.2021 e riportati all'interno del rapporto medico del
26.07.2021
In virtù di tali evidenze si modifica l'esigibilità lavorativa
dettata nel rapporto della visita medica di chiusura del 26.01.2021.
Si richiede un potenziamento della terapia antidolorifica anche
utilizzando farmaci del secondo scalino da parte del medico di famiglia dr.ssa __________
e contestualmente per il mantenimento dello status quo, si prescrivono n.2
ulteriori cicli di ergoterapia per l'anno 2021 e 2/3 cicli di ergoterapia per
l'anno 2022. Parimenti a quanto menzionato all'interno del rapporto medico del
26.01.2021
relativo alla visita __________ del 08.02.2021, non riteniamo
possibile il ritorno al lavoro precedente in misura completa a causa delle
problematiche algiche disfunzionali, ma risulta possibile l'attività di addetta
alle pulizie solo in misura parziale al massimo al 25%.
L'assicurata è da considerarsi abile al 100%, senza necessità di
pause aggiuntive in attività che rispecchiano le nuove limitazioni funzionali
sottoindicate che sostituiscono l'esigibilità lavorativa dettata all'interno
del rapporto medico del 26.01.2021 relativo alla visita __________ del
08.02.2021
Esigibilità del lavoro
Livello di carico: carico massimo da lieve a medio (15 kg)
raramente, lieve (10 kg) saltuariamente; molto lieve (prevalentemente in
posizione seduta) frequentemente. Molto spesso può eseguire lavori leggeri, di
rado lavori medi, mai più lavoro pesante, lavoro manuale rozzo e molto pesante.
Talvolta può eseguire lavori sopra alla testa, molto spesso può prendere la
posizione di lunga durata seduta, in piedi a libera scelta. Uso delle due mani
possibile a dipendenza. Di rado salire su scale a pioli.”
2.8
Nella concreta evenienza
questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario
- specialista nella materia che qui ci occupa - e posta alla base della
decisione avversata.
Il TCA non ignora i certificati
medici agli atti citati al consid. 2.7. Tuttavia essi non sono atti a sollevare
dubbi - nemmeno lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso
dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente il 23 agosto
2021.
(doc. 146), con considerazioni puntuali e convincenti, con espresso
riguardo alla situazione clinica dell’assicurato, che è stata attentamente e
dettagliatamente vagliata dal medico fiduciario come pure dell’esigibilità
lavorativa posta dal medesimo medico specialista e della capacità lavorativa
residua in attività adeguate (in merito alla quale i citati medici non si sono,
peraltro, neppure espressi). I precitati certificati sono stati inoltre
debitamente presi in considerazioni e analizzati dal medico fiduciario, in
particolare nelle motivate e convincenti considerazioni espresse nel citato
rapporto del 23 agosto 2021 ed, in particolare, quello del 26 luglio 2021 del
dr. med. __________ ha indotto il medico __________ a modificare sia la
capacità lavorativa residua sia l’esigibilità lavorativa, concludendo per una
capacità lavorativa del 25% (anziché del 50%) nell’attività abituale e del 100%
in attività adeguate più leggere rispetto a quanto aveva previsto al temine
della visita medica del 26 gennaio 2021 del dr. med. __________. D’altra parte il
dr. med. __________ non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico
fiduciario mentre la dr.ssa __________ tiene conto anche del danno alla salute
di carattere extra-infortunistico (disturbi psichici), di cui è affetta
l’assicurata.
Giova qui rilevare che,
nella recente STF 9C-532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte
ha ribadito che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per
cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in
caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.
Del resto, l'esigibilità
indicata dal medico fiduciario risulta pure plausibile alla luce dei precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., tra le tante, STCA 35.2016.89 del 13
febbraio 2017 consid. 2.9 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati;
STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4 e i numerosi rinvii
giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4).
Sempre in merito ai precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare la STCA 35.2017.37 del
23.
novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018 del
7.
gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale il TCA ha rilevato
quanto segue:
" (…) Ad
esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere
a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,
trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici
interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare
pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di
2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento
del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente
servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente
confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale
ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,
secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.
347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit
funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza
con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto
ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta
incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in
attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei
compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.
5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici
mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un
chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un
magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla
spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura
della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei
muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e
lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,
riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale
alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice,
dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange
basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee
dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso
una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha
dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non
bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,
della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra
sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,
per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era
attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo
immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha
confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato
ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di precisione),
che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4
maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,
nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto
inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle
carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a
tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -
mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un
trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia
rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del
sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al
proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione
su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando
una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura
della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di
"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era
caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale
sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del
processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro
(adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio
professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione
trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,
quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e
della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede
un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente
un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha
ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre
infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito
sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito
nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito
sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile
l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha
giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un
assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra
con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una
situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un
mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e
Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è
in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche
(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le
attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle
macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che
possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002
UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3
aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha
ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,
esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).
Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF
8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20
consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del
lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per
persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre
possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA
35.2017.2
del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).” (cfr. STCA 35.2020.72 dell’8 marzo
2021, consid. 2.4.4; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.6; STCA
35.2021.9
del 20 settembre 2021, consid. 2.2.3).
(cfr. pure la STCA 35.2021.9
del 20 settembre 2021, consid. 2.2.3, ove questa Corte ha ritenuto abile al
100% in attività adeguate al danno infortunistico subito un assicurato che,
dopo essere scivolato, è caduto a terra, riportando una frattura del posso
destro pluriframmentaria).
In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni
espresse dal medico fiduciario, che ha proceduto ad una visita personale
accurata dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa e vanta
pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.
Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123.
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551
e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di
svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati
dal medico __________, dr. med. __________, nell’apprezzamento del 23 agosto
2021) a tempo pieno e con un rendimento completo, compatibile con le
limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.
2.9
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati
del 2021, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a
partire dal 1° aprile 2021 (cfr. consid. 2.2).
2.10
2.10.1
Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito
da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato
il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che
la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248.
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980.
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una
simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla
salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività
lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali
(RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c; STCA
32.2018.180
del 4 settembre 2019, consid. 2.6).
2.10.2
Per quanto concerne il reddito
da valida, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 41'405.- (Fr. 17.50 x 182h x 13
mesi), secondo “indicazione ditta del 15.03.2021” (doc. 124, 126 e 153).
La patrocinatrice dell’insorgente contesta questo dato, ritenuto che il salario
da valida della sua assistita sarebbe più elevato rispetto a quello indicato
dall’CO 1. Infatti:
" Sulla
notifica d'infortunio il datore di lavoro aveva indicato un salario mensile di
CHF 4'206.45, che ha poi indicato di aver calcolato sulla media degli ultimi
sei mesi. Ciò corrisponde pertanto ad un salario annuo di CHF 50'477.40.
Adeguato al salario minimo 2021 (17.50h anziché 17.20), il salario da valida
ammonta a CHF 53'853.40, adeguato al salario minimo cantonale di 19.00/h a CHF
55'759.91, adeguato al salario minimo come da CCL nazionale a CHF 56’346.87. Va
inoltre aggiunto che la signora RI 1 aveva anche un lavoro accessorio di un
ora/settimana presso il soccorso operaio svizzero, con un guadagno annuo di
4'170.90 nel 2017, 3'968.75 nel 2018, 954.20 nel 2019. Dato che l'infortunio
intervenuto il 12 settembre 2019, possiamo considerare che il guadagno nel 2019
poteva essere di 1’431.30 (12/8), che va ulteriormente aggiunto.
(…).
Se poi dobbiamo confrontare questo salario minimo (che significa
che nessuno guadagna meno, e che quindi rientra nel quartile inferiore) con il
salario svizzero, non possiamo prendere quale valore di confronto il salario
mediano di CHF 56'059.65, ma dovremmo prendere il salario del quartile
inferiore, i cui dati non sembrano purtroppo essere accessibili pubblicamente.
Va ad ogni modo tenuto conto che nei settori a basso salario, di
cui certamente le pulizie fanno parte, la quota di persone straniere e tra di
esse con permesso di dimora è considerevolmente superiore, a voler dire che vi
è un handicap legato al permesso e quindi - direttamente o indirettamente -
all'origine della persona, in modo particolare quelle provenienti da un paese
al di fuori dell'Unione europea senza formazione specialistica (cfr. Tieflöhne
in der Schweiz, BFS Aktuel, Neuchâtel 2019 (BFS-Nummer: 184-1604) di cui va
tenuto conto nella parallelizzazione dei salari.
(…).
Visto quanto precede, per rendere minimamente confrontabile il
salario da valida dell'assicurata al salario mediano svizzero, va innanzitutto
preso il salario effettivo, comprensivo cioè delle indennità, alla pari dei
salari statistici svizzeri. Il salario effettivo calcolato dall'AI per il 2019
(con un salario orario minimo quindi di 17.20, si vedano le buste paga) ammonta
a CHF 45'829.00. Per tenere conto dell'adeguamento che vi è stato nel frattempo
nonché di un livello più corretto rispetto a quello mediano svizzero, si adegua
tale salario al salario minimo secondo il CCL nazionale del settore delle
pulizie, di 19.20. Con questa parallelizzazione e aggiornamento ai livelli 2021
arriviamo ad un salario da valida pari a CHF 51'157.95, a cui va aggiunto il
reddito accessorio ottenuto nel 2019 presso __________, di 1'431.30, con un
salario da valida quindi di CHF 52'589.25.”
2.10.3
Chiamato ora a pronunciarsi, il
TCA osserva che in data 22 febbraio 2021 (doc. 117) il datore di lavoro della
ricorrente ha trasmesso all’CO 1 i conteggi stipendi settembre 2018-settembre
2019.
dell’insorgente e il CCL tra la __________ e l’__________ e la __________,
puntualizzando quanto segue: “Negli allegati trova anche i salari CCL 2021,
nel caso in cui la signora RI 1 non fosse stata in infortunio, l’attuale
salario che percepirebbe corrisponde alla voce “pulizie ordinarie I”, e
meglio CHF 17.50 all’ora + indennità” (n.d.r.: il grassetto non è
della redattrice).
In data 15 marzo 2021 (doc. 119) il datore di lavoro ha poi precisato quanto
segue:
" (…)
rispondo alla sua domanda del perché si ritrova uno stipendio mensile più alto
rispetto a quello del CCL pulizie.
In fase di annuncio infortunio, viene fatta una media del calcolo degli ultimi
6.
mesi, dal momento che il nostro personale ha un contratto con delle ore
garantite, ma spesso e volentieri, fa delle sostituzioni interne di colleghe.
Di conseguenza questo calcolo ci permette di avere un salario più preciso di
quanto la signora ha effettivamente guadagnato.
Ad oggi le posso confermare che lo stipendio che percepisce la signora è pari a
CHF 17.50+1.35% ind. giorni festivi + 8.33% ind. Vacanze + 8.33% 13ma, ma non
posso darla il corrispettivo salario mensile, oltre a quello base menzionato
nel CCL”.
Stante quanto precede la
ricorrente, nel 2021, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr.
45'099.60, pari a fr. 20.65 (ovvero fr. 17.50 + 1.35% indennità giorni festivi
+ 8.33% indennità vacanze + 8.33% tredicesima) x 182/h (ore lavorate mediamente
mensilmente) x 12 mesi.
In tale contesto, va segnalato che la legge cantonale sul salario minimo
dell’11 dicembre 2019 (RL 843.600), entrata in vigore al 1° gennaio 2021,
prevede all’art. 11 cpv. 2 che i contratti devono essere adeguati, una prima
volta, entro il 31 dicembre 2021. Nel caso di specie, al momento determinante
per la fissazione dei redditi da raffrontare (1° aprile 2021), il CCL in
questione non era stato ancora adeguato, ragione per la quale non si può
applicare il salario minimo legale.
A tale importo va aggiunto
il reddito accessorio ottenuto nel 2019 (nei primi 9 mesi e rapportato a 12
mesi) presso __________, di fr. 1'272.26 (ovvero fr. 954.20, cfr. doc. A3,
diviso 9 mesi e moltiplicato per 12 mesi).
Il salario “da valida” ammonta, nel 2021, a complessivi fr. 46'371.86 (ovvero fr.
45'099.60 reddito principale + fr. 1'272.26 reddito accessorio).
Il TCA rileva che, quand’anche si volesse prendere in considerazione - quale
mera ipotesi di lavoro (visto che non sarebbe, in ogni caso, giustificato nel
caso concreto) - quale reddito da valida il salario di fr. 52’589.25 indicato
nel gravame dalla rappresentante dell’insorgente (cfr. doc. I, pag. 13), la sua
cliente non ne trarrebbe alcun giovamento, in quanto non raggiungerebbe
comunque un grado di invalidità pensionabile per i motivi qui di seguito
esposti.
2.11
2.11.1
Per quanto concerne il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è
stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e
nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07
del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata
ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2; dell’8% nella
sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008
IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale
del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 (325)
e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei
redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la
parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid.
5.
Nella DTF 129 V 472
consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica
compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava
soltanto leggermente sotto quello secondo l’__________ (in questo senso, si
veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
Con comunicazione del 19
ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali
cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe
cessato di utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i dati statistici
RSS (cfr. STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.3).
2.11.2
Per quanto concerne il reddito
da invalida, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021, avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 50'454.-.
Il salario da invalida è stato quantificato tramite i dati pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica, attraverso la propria pubblica-zione “Rilevazione
svizzera della struttura dei salari 2018”, giusta il quale una donna
adibita ad attività semplici percepisce un salario annuo medio di CHF 54'681.21
(TA1_tirage_skill_
level_, livello 1, donne,
totale, 41.7 h/sett.), aggiornato nominalmente al 2021 in fr. 56'060.-, tenuto
conto di una capacità lavorativa residua del 100% (cfr. consid. 2.2),
applicando una deduzione sociale del 10% (cfr. doc. 126, pag. 3 e 153, pag.
7).
La patrocinatrice dell’insorgente contesta questo dato, ritenuto che il salario
da invalida della sua assistita sarebbe più basso rispetto a quello indicato
dall’CO 1. Infatti, esso ammonterebbe per il 2021 a fr. 42'045.00 (cfr. doc. I,
pag. 13), ovvero a fr. 56'060.- tenuto conto di una decurtazione sociale del 25%
(pari a fr. 14'015.-).
Il TCA non ha motivo di scostarsi dal reddito da invalida, nel 2021, di fr.
56'060.- risultante dalla corretta applicazione dei dati statistici e, a
ragione, non contestato dalla patrocinatrice dell’insorgente.
2.11.3
Per quanto riguarda la
questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza
8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha
stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,
allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella
fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo
d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si
vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte
federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis
mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto
nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25
aprile 2017 consid. 4.3). Giova qui pure ricordare che questa Corte non ha
applicato alcuna riduzione a titolo di gap salariale nella STCA 35.2017.121 del
20.
marzo 2018, consid. 2.2.6, considerato che in quel caso i dipendenti della
società in questione sottostavano a un proprio contratto collettivo di lavoro e
venivano retribuiti nel rispetto dei salari minimi ivi previsti (cfr. pure la
STCA 32.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.10 in fine).
Il TCA non ha applicato alcuna riduzione a titolo di gap salariale
nella STCA 35.2017.133 del 13 aprile 2019, consid. 2.7, considerato che in quel
caso il dipendente della società in questione sottostava a un contratto
collettivo di lavoro (cantonale) e veniva retribuito nel rispetto dei salari
minimi ivi previsti. Questa decisione è stata confermata dal Tribunale federale
con STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019.
Nel caso concreto, il
salario orario della ricorrente (fr.17.50+ 1.35% indennità giorni festivi +
8.33% indennità vacanze + 8.33% tredicesima) è conforme al CCL tra la __________
e __________ e l’__________ e la __________. In queste condizioni, non entra in
linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo di gap
salariale.
2.11.4
L’CO 1 ha applicato al citato
importo di fr. 56'060.- (cfr. consid. 2.8.2) una deduzione sociale del 10% puntualizzando
che “tenuto conto dei correttivi operati dal medico __________ le
limitazioni giustificano una riduzione del 10%” (cfr. doc. 126, pag. 3 e
153, pag. 7).
La rappresentante dell’insorgente critica l’operato dell’CO 1 perché ritiene
che, nel caso di specie, l’assicuratore contro gli infortuni avrebbe dovuto
riconoscere una riduzione sociale del 25%. La sua cliente può difatti svolgere
unicamente lavori molto leggere e, già solo per questo motivo, si giustifica la
riduzione del 10% operata dall’CO 1. Tale riduzione “Non tiene tuttavia
conto delle ulteriori limitazioni e in particolare del fatto che l'uso della
mano sinistra è considerevolmente limitata. Secondo lo stesso medico CO 1, vi è
non solo un deficit di forza, ma (…) delle limitazioni cioè non solo a lavori
leggeri, ma anche a lavori di precisione e in generale in tutti i lavori in cui
serve l'uso di entrambe le mani, come lo sono generalmente i lavori semplici e
ripetitivi. Si aggiunge il dolore cronico. Come ha ulteriormente spiegato il
dr. __________ (lettera ambulatoriale del 26 luglio 2021), "È evidente che
quest'arto superiore è non utilizzabile in un'attività lavorativa normale,
questo sia per la ridotta funzionalità che per il dolore cronico
presente". Si impone pertanto un'ulteriore riduzione in analogia alla
giurisprudenza in relazione alla "faktische Einhändigkeit" (cfr. U 240/99 vom 07.08.2001) per giungere ad una riduzione massima del 25%, per cui
Dispositivo
il salario da invalida già per questi motivi va ridotto a CHF 42'045.00. E'
vero che in quel caso si trattava della mano dominante, ma è altrettanto vero
che le argomentazioni valgono per entrambe le mani, dal momento che le
problematiche sono le stesse:"Wenn auch nicht davon gesprochen werden
kann, es bestünden realistischerweise keine Einsatzmöglichkeiten in der freien
Wirtschaft, sind der Verwertbarkeit der verbliebenen Arbeitsfähigkeit doch enge
Grenzen gesetzt, indem praktisch alle produktionsnahen Tätigkeiten ausser
Betracht fallen und zahlreiche dem Dienstleistungssektor zuzuordnende
Beschäftigungen lediglich in stark eingeschränktem Umfang ausübbar sind.”
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA rileva che, secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo,
come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal
TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite
l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza
9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013
del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,
degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto
dell’insieme delle circostanze concrete.
La più recente
giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS
comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte
limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello
delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del
lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene
applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è
totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita
doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con
riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del
10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;
8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin
2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS
1/2021 n. 49).
Occorre inoltre ricordare
che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa
residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del
reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola
circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino
medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa
limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze
8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio
2015 consid. 4.1.1 con riferimenti).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurata
sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo e di rendimento,
un’attività adeguata (cfr. supra, consid. 2.2).
Secondo questo Tribunale,
la ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili
ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe
giustificata
(in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019
consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti funzionali riguardavano
i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto di pesi superiori a 7
kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore massimo nel senso che il
trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva alternarsi a periodi di
riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante
un’assicurata in grado di impiegare il suo arto superiore sinistro soltanto in
attività leggere e non ripetitive oppure la STCA 35.2019.73 del 22 gennaio 2020
consid. 2.4.6, concernente un assicurato, vittima di un infortunio all’arto
superiore dominante, che è stato ritenuto ancora in grado di svolgere, a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in cui
potesse evitare di sollevare/trasportare pesi superiori ai 5 kg e di svolgere
mansioni sopra il livello delle spalle). Da notare che, in base a quanto
risulta dagli atti medici, il qui ricorrente non può essere considerato alla
stregua di un individuo di fatto in grado di utilizzare un’unica mano/un unico
braccio [faktische Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base
alla giurisprudenza, avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad
esempio, la STF 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).
Giova qui pure ricordare
la STF 8C_462/2020 del 27 agosto 2020, consid. 5.4, giusta la quale:
" Zwar
rechtfertigt eine verminderte Belastbarkeit des linken adominanten Arms nicht
zwingend einen Tabellenlohnabzug (vgl. Urteil 9C_238/2018 vom 30. April 2018 E.
5.2 mit Hinweisen).” e la STF 8C_23/2021 del 20 aprile 2021, consid. 6.3,
giusta il quale “bestehen nach konstanter Rechtsprechung auf dem hypothetisch
ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten auch
für Personen, die funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur
noch leichte Arbeit verrichten können (SVR 2017 IV Nr. 20 S. 53, 8C_451/2016 E.
5.1 sowie Urteile 8C_462/2020 vom 27. August 2020 E. 5.1;
8C_134/2020 vom 29. April 2020 E. 4.5; 8C_227/2018 vom 14. Juni 2018 E. 4.2.1;
8C_37/2016 vom 8. Juli 2016 E. 5.1.2; je mit Hinweis).”
Va
anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non
giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate
entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non
richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di
istruzione particolare (cfr., tra le tante, la STF 8C_603/2020 del 4 dicembre
2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e la
8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4; cfr. in questo senso anche la DTF
137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332
consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3). Un discorso analogo
vale anche per l’assenza di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr. STF
8C_103/2018 del 25 luglio 2018 consid. 5.2, 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013
consid. 4.3.2).
Infine, in una sentenza
8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, l’Alta Corte ha stabilito che,
tenuto conto delle disposizioni dell’Allegato I all’ALC, un lavoratore
cittadino di uno Stato membro non è a priori svantaggiato rispetto a un
lavoratore svizzero in ragione della sua nazionalità e del suo statuto di
frontaliere (cfr. pure la STCA 35.2018.96 del 12 dicembre 2018, consid. 2.7 e
la STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021, consid. 2.3.10).
Nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17
l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4
della RSS 2010 sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche.
Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un
effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016,
consid. 5.4.2).
Alla luce di quanto appena
esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle
assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte
ritiene che, operando una deduzione sociale del 10%, l’CO 1 abbia globalmente
tenuto ampiamente conto del danno alla salute dell’assicurata e non
abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
Il reddito “da invalida” di fr. 56'060.-, tenuto conto di una decurtazione
sociale del 10%, ammonta, quindi, per il 2021 a fr. 50'454.- .
2.12. Confrontando ora il reddito
"da invalida" di fr. 50'454.- con il relativo reddito "da
valida" di fr. 46'371.86, si ottiene un grado di invalidità nullo.
Confrontando - quale pura ipotesi di lavoro - il reddito "da invalida"
di fr. 50'454.- con il relativo reddito "da valida" di fr. 52'589.25 (ipotesi
maggiormente favorevole come reddito “da valida”) indicato nel gravame dalla
rappresentante dell’insorgente (cfr. doc. I, pag. 13), si otterrebbe un grado d’invalidità
del 4.06% ([52'589.25 - 50'454.00] x 100 : 52'589.25) arrotondato al 4% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, insufficiente per fondare il
diritto ad una rendita.
Va qui la pena di ricordare la STF 8C/215_2015 del 17 novembre 2015 ove il TF
ha confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di
fr. 60'463.- fissato sulla base del metodo delle DPL, osservando - in
particolare al consid. 4.2 - quanto segue:
" (…) Die SUVA ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein
Invalideneinkommen von Fr. 60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der
SUVA auf Fr. 57'600.- bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer
Invaliditätsgrad. Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die
Bemessung nach den DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur
Ermittlung des Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was
die versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach
dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich
verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der
Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft,
da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne
Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen).
Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der
allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der
Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt überwiegend
wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen,
das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik:
Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S.
126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung zur
Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode (LSE
oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben. (…)"
(cfr., per dei casi
analoghi, anche STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.9., ove sono
stati considerati un reddito da valido di fr. 48'750.- e un salario da invalido
di fr. 52'860.40 e la 32.2018.180 del 4 settembre 2019, consid. 2.8, ove sono
stati considerati un reddito da valido di fr. 50’560.- e un salario da invalido
di fr. 63'790.80; si veda pure la STCA 35.2020.50 del 14 dicembre 2020, consid.
2.4.6; si veda pure la STCA 35.2020.51 dell’8 febbraio 2021, consid. 2.10 e la
STCA 35.2021.4 del 26 luglio 2021, consid. 2.5.7).
2.13. A ragione dunque l'CO 1 non ha
riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado
d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il
diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.
Per quanto concerne il diritto ad ulteriori misure terapeutiche, il TCA rileva
che possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e
soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita; se ciò non
è il caso, come in casu, spetta all’assicurazione contro le malattie
prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio
2018 e riferimenti ivi menzionati; cfr., tra le tante, STCA 35.2020.67 dell’8
marzo 2021, consid. 2.3.1).
2.14. A fronte di una situazione
ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove (in particolare, all’esperimento di una “perizia giudiziaria”, richiesta
più volte dalla patrocinatrice della ricorrente: cfr. doc. I, pag. 15 e doc. V).
In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
2.15. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la
decisione su opposizione avversata confermata.
2.16. L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 29 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore
non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre
2021 consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema cfr. anche STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
2.17. Deve ancora essere verificato
se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 14).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato
si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di
un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48
consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al
massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella fattispecie, dalla
documentazione agli atti risulta che la ricorrente, nubile, e con un’attività
lucrativa a tempo parziale, dispone, quale sola entrata, uno stipendio medio
mensile di fr. 2'231.55 (media gennaio-agosto 2021). L’assicurata ha dichiarato
di non possedere sostanza.
Per quanto riguarda il
calcolo del fabbisogno, all’insorgente deve essere applicato l’importo base mensile
per debitore che vive da solo pari a fr. 1'200, stabilito per il calcolo del
minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale autorità
di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009, tuttora in uso.
Questi importi comprendono
già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura,
salute, oneri dome-stici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella
per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo;
cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière
de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).
Ora, già soltanto
considerando l’importo base mensile come pure l’affitto (fr. 790.- mensili) e
il premio di cassa malati (fr. 440.65, già al netto del sussidio cantonale),
senza nemmeno aggiungere il supplemento del 15-25% stabilito dalla
giurisprudenza federale, RI 1 deve essere dichiarata indigente.
Ritenuto, inoltre, che
anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute,
l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti