Lexipedia

Decisione

35.2021.75

Stabilizazzione confermata. Rifiuto assunzione disturbi psichici. Rinvio per sottoporre documentazione medica e osservazioni del medico fiduciario a periti amministrativi sia per capacità lavorativa residua sia per IMI

31 gennaio 2022Italiano54 min

posizione del 18/27 gennaio 2021 del proprio medico fiduciario (dr.ssa med. __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.75

PC/sc

Lugano

31 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6 settembre 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Nel corso del mese di

dicembre 2015, RI 1 - nato il __________ 1981, dipendente dal 1° maggio 2012 a

tempo pieno della __________ di __________ in qualità di operaio di produzione,

inabile al lavoro al 100% dal 23 novembre 2015 (doc. 5 e 14) - ha chiesto all’CO

1 d’accertare l’esistenza di una malattia professionale e di valutare il

relativo diritto alle prestazioni (doc. 2). Con certificazione del 25 novembre

2015, il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha segnalato la

presenza di una “Sindrome del tunnel carpale alla mano destra di grado grave”

(doc. 3).

In data 12 gennaio 2016, la

__________, datore di lavoro dell’assicurato sino al 31 novembre 2016 (doc. 63),

ha annunciato il caso all’istituto assicuratore (doc. 5).

Il 4 aprile 2016

l’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge (doc. 21).

In data 10 maggio 2016 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni

AI per adulti giustificata dai postumi della malattia professionale (doc. 28 e

511).

1.2. A causa della malattia

professionale, l’assicurato si è sottoposto il 13 gennaio 2016 ad un intervento

di “Decompressione anteriore del polso destro con neurolisi completa distale

del nervo mediano e tenolisi dei tendini flessori” ad opera del dr. med. __________,

specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica (doc. 27) e il 9 febbraio

2017 ad un intervento di “Neurolisi del nervo mediano, lembo ipotenare e

correzione cicatrice chirurgica”, ad opera dal Prof. Dr. med. __________,

primario del servizio di chirurgia della mano della Clinica __________ di __________

(doc. 119 e 653).

Nel frattempo, RI 1 - che ha sviluppato pure una sindrome dolorosa neuropatica

persistente e cronica del nervo mediano del polso destro (doc. 366 e 653) - a

causa della persistenza dei dolori come pure delle difficoltà funzionali e di

forza della mano destra, si è sottoposto a svariate indagini, che sono state

effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica

come pure a diverse visite mediche specialistiche (anche in Svizzera interna). Egli

si è sottoposto anche a svariate sedute di ergoterapia, ad infiltrazioni e ad

elettroterapia con stimolazione vibro-tattile (Vibradol) e elettrostimolazione

con il Compex.

1.3. Nel corso del mese di luglio

2020, l’assicuratore LAINF ha disposto una perizia bidisciplinare (chirurgia

della mano e neurologia), affidandone l’esecuzione all’Universitätspital (__________)

di __________ e, specificatamente, al PD. Dr. med. __________ (per la chirurgia

della mano) e al dr. med. __________ (per la neurologia) (doc. 417).

La patrocinatrice

dell’assicurato - lic. jur. __________ del __________ - non ha sollevato

obiezioni né a proposito della necessità dell’atto istruttorio né in merito

all’identità dei periti designati. Ella non ha neppure formulato dei propri

quesiti peritali.

L’esame peritale da parte dei due specialisti incaricati ha avuto luogo in data

10 novembre 2020 (doc. 442 e 443).

Fatti

I referti peritali sono

stati consegnati il 16 novembre 2020 dal neurologo (doc. 442) e il 10 novembre

2020 dal chirurgo (doc. 443) e sono stati trasmessi alla rappresentante

dell’assicurato per osservazioni entro il 1° febbraio 2021 (doc. 465). Il

termine è scaduto infruttuoso.

1.4. Raccolta la presa di

posizione del 18/27 gennaio 2021 del proprio medico fiduciario (dr.ssa med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato

locomotore; doc. 471), in data 14 maggio 2021, l’CO 1, a fronte di uno stato di

salute stabilizzato, ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata

(indennità giornaliera e cura medica) a contare dal 1° giugno 2021,

puntualizzando quanto segue: “Assumeremo tuttavia i costi di cura ancora

strettamente necessari fino a nuovo avviso.” (doc. 519).

1.5. In ambito LAI,

l’amministrazione - dopo avere richiamato l’incarto LAINF - con progetto di

decisione del 10 maggio 2021 (doc. 511), ha preannunciato all’assicurato, per

il tramite del __________, il riconoscimento di una rendita intera dal 1° novembre

2016 (grado di invalidità del 100%) sino al 30 aprile 2021 (ovvero 3 mesi dopo

il miglioramento dello stato di salute avvenuto il 18 gennaio 2021, “data

dell’apprezzamento medico dell’assicuratore CO 1 LAINF”), a fronte di un

grado di invalidità nullo (tenuto conto di un reddito da valido di fr. 44'629.-

e da invalido di fr. 58'107.00, considerando una capacità lavorativa residua

del 100% in attività semplici e ripetitive “adeguate, nel rispetto di alcune

limitazioni”, con una deduzione sociale del 15%). Nella medesima occasione

l’UAI ha puntualizzato pure quanto segue: “La pratica è stata sottoposta al

nostro Servizio di integrazione professionale. La consulente ha proposto all’assicurato

di attuare un accertamento per valutare possibili ambiti professionali ed

eventualmente, in seguito, intraprendere una formazione breve. Il Signor RI 1

attualmente non desidera sottoporsi all'accertamento ma preferisce aspettare di

ottenere tutte le informazioni mediche a lui necessarie al fine di decidere quale

strada professionale intraprendere.” (doc. 511, pag. 3).

1.6. In ambito LAINF, preso atto

degli scritti dell’8 (doc. 524), del 22 (doc. 528) e del 30 giugno 2021 (doc.

537) con cui il nuovo patrocinatore dell’assicurato (avv. __________) ha

contestato la stabilizzazione dello stato di salute del suo assistito, con scritto

del 5 luglio 2021 l’CO 1 ha confermato la sospensione del versamento delle prestazioni

di corta durata a contare dal 1° giugno 2021, a fronte di uno stato di salute stabilizzato,

come da precedente scritto del 14 maggio 2021 (doc. 540).

1.7. Alla chiusura del caso, con

decisione del 27 luglio 2021, l’CO 1 ha rifiutato di concedere all’assicurato

una rendita d’invalidità (in quanto, dal raffronto dei redditi, risultava un

discapito economico nullo) e gli ha assegnato un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 554).

1.8. A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. __________ (doc. 562), in data 6 settembre 2021, l’CO 1 ha

confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (doc. 566).

1.9. Contro la precitata decisione

RI 1 ha personalmente inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando la stabi-lizzazione

del suo stato di salute come pure la valutazione medica operata

dall’amministrazione, in relazione sia alla capacità lavorativa residua sia

all’IMI. In particolare, contesta l’operato dell’CO 1 per essersi fondata

unicamente sul parere del proprio medico di fiducia (che neppure l’ha visitato

di persona e non è specialista né in neurologia né in psichiatria) anziché sul

parere medico dei periti (PD dr. med. __________ e __________) incaricati dalla

stessa amministrazione che lo hanno ritenuto completamente inabile al lavoro in

qualsiasi attività lavorativa, anche leggera (doc. I). Il ricorrente critica

l’operato dell’CO 1, anche per non averlo sottoposto ad un accertamento dal

profilo psichico, nonostante lo avesse richiesto (doc. I). L’insorgente precisa

che il diritto di una rendita, eventualmente scalare, “permette anche l’assegnazione

degli ulteriori provvedimenti medici di cui ho bisogno. Senza una rendita e

senza prestazioni di breve durata tutto mi sarebbe tolto come se fossi

completamente guarito o comunque capace di guadagnare perlomeno come prima.”

(doc. I, pag. 7). Nel gravame l’insorgente puntualizza pure che: “(…) il

prossimo 19 ottobre 2021 avrò un ulteriore appuntamento presso l’__________ di __________

ed in particolare presso la Prof. Dr.ssa med. __________ per ulteriori

accertamenti e per valutare se un ulteriore intervento chirurgico davvero potrà

migliorare ulteriormente la mia situazione oppure no.” (cfr. doc. I, pag.

9). A suffragio delle proprie considerazioni produce documentazione già agli

atti e chiede il richiamo dell’incarto AI che lo concerne. (doc. I, pag. 9).

1.10. Nella risposta del 22 ottobre 2021,

l'CO 1, patrocinato dall’avv. RA 1, dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF

completo, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.11. Nelle osservazioni del 29 ottobre

2021 (doc. V) RI 1 ha, in particolare, puntualizzato quanto segue:

" (…)

4.

Nella sua risposta l'avvocato della CO 1 non spiega per quale motivo il medico

della CO 1 (Staebe-Heyl) dovrebbe essere giustificato e dovrebbe anche valere

più degli altri due medici pure incaricati dalla CO 1 (__________ e __________).

L'impressione è che il nuovo medico sia stato preso solo per giustificare delle

conclusioni diverse che permetterebbero alla CO 1 di escludere il mio diritto

alle ulteriori prestazioni di cui ho purtroppo bisogno.

Secondo me i due medici incaricati a suo tempo dalla CO 1 hanno lavorato bene e

spiegato che per la ripresa di un nuovo lavoro, che a oggi non è esigibile,

necessito un graduale rientro nel mondo del lavoro con un rispettivo aiuto. Da

qui è legittima la mia domanda a poter beneficiare almeno di una rendita

scalare e di un aiuto al collocamento / riqualifica professionale.

Nemmeno dopo la risposta dell'avvocato della CO 1 ci sono validi e sufficienti

motivi per capire come mai tutti gli altri specialisti devono

improvvisamente essere esclusi; senza pensare che la dottoressa __________ non

dispone oltretutto di tutte le conoscenze necessarie per valutare il mio caso

né tanto meno quelle psicologiche per completare l'accertamento medico.

L'opinione della CO 1 non può quindi essere sostenuta ed a maggior ragione

appare quindi perlomeno ancora giustificato tutto quanto io ho già detto e

chiesto con il ricorso.

5.

Precisati i fatti come sopra e ribadito tutto quanto ho già chiesto con il

ricorso (cure mediche e indennità giornaliere, rendita e indennità per

menomazione), quale ulteriore prova per il mio caso chiedo cortesemente che sia

attesa e considerata la presa di posizione del dr med __________ così da capire

se davvero il mio caso è stabilizzato oppure no. Se non si attende questa presa

di posizione e se non si completa il mio caso con una valutazione psicologica

non solo il mio caso non è completo ma addirittura risulterebbe una violazione

del mio diritto di essere sentito.

Chiederei poi che la perizia pluridisciplinare presso i medici della svizzera

interna sia completata con delle conclusioni uniche e complete in

considerazione di tutta la mia situazione; magari considerato anche il mio

aspetto psicologico per quanto attiene il tempo necessario e le fatiche per la

mia rientrata nel mondo del lavoro.

Utile e necessaria sarebbe anche una valutazione della mia effettiva capacità

di lavoro con l'uso di un solo braccio (non dominante) e con dolori che

comunque mi limitano a lavorare anche solo con il braccio sinistro. Una perizia

in tal senso andrebbe fatta se non dalla CO 1 perlomeno dall'Ufficio

dell'assicurazione invalidità a cui l'ho già chiesto con la mia opposizione al

loro progetto di decisione.

Chiedo infine, anche se non sono sicuro che sia compito del Tribunale, che mi

vengano accordati provvedimenti professionali indispensabili per poter capire

se davvero posso lavorare con un rendimento così alto come pretende la CO 1.

(…).” (doc. V, pag. 3 e 4; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice)

A suffragio delle proprie considerazioni produce documentazione già agli atti,

oltre al rapporto finale SMR del 14 febbraio 2017 (doc. B5) e allo scritto del

27 agosto 2017 __________/UAI (doc. B6).

1.12. In data 9 novembre 2021, l'CO

1 ha ribadito la richiesta che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

In medesima data il doc. VII è stato trasmesso all’insorgente per conoscenza

(doc. VIII).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,

a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale

esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono

gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici.

nel merito

2.2

Nel caso concreto, oggetto di

contestazione sono la stabilizzazione dello stato di salute al 31 maggio 2021, la

valutazione medica operata dall’amministrazione (capacità lavorativa residua

del 100% con pieno rendimento in attività adeguate attestata dal medico di fiducia

dell’CO 1), il grado di invalidità (nullo) dell’assicurato e l’IMI assegnata

del 10% (attestata dal medico di fiducia dell’CO 1).

Preliminarmente il TCA rileva che, dalle tavole processuali, non risulta che

l’assicurato si sia sottoposto rispettivamente si stia sottoponendo a delle

sedute di psicoterapia rispettivamente ad un trattamento farmacologico per

disturbi psichici. In siffatte circostanze, non risulta quindi sostanziato - da

parte dei suoi rappresentanti, prima (lic. jur. __________ del __________

rispettivamente avv. __________), rispettivamente da lui stesso, dopo - che RI

1.

soffra di disturbi psichici rispettivamente che, quand’anche ciò fosse il

caso, essi siano - secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2.

e riferimenti; cfr., pure, GHÉLEW, RAMELET, RITTER, op. cit., p. 320 e A.

RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343) - in nesso di

causalità naturale con la malattia professionale in discussione.

A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di

controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura

medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70

del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22

febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e

rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5; STCA

35.2021.44

del 16 agosto 2021, consid. 2.10.5).

Stante quanto precede, non consente di giungere ad una diversa conclusione la

circostanza che, il PD dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia della

mano (e, quindi, non nella materia che qui ci occupa), abbia risposto nel

proprio referto peritale del 10 novembre 2020 alla domanda 7.8 (“Dal suo

punto di vista specialistico il danno alla salute pregiudica in modo duraturo

l’integrità fisica, mentale o psichica”) quanto segue: “Si. La mano

destra è funzionalmente non utilizzabile se non come aiuto con carichi

leggerissimi. Dal punto di vista mentale e psichico la situazione è molto

complessa e sicuramente il dolore cronico limita in modo sostanziale la vita di

tutti i giorni riducendone la qualità in modo duraturo.” (doc. 653, pag.

5).

Da ultimo, giova qui pure ricordare che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. KÖLZ/HÄNER,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale

modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29.

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

In tali circostanze la critica ricorsuale dell’insorgente per non essere stato

sottoposto da parte dell’CO 1 ad un accertamento dal profilo psichico,

nonostante lo avesse richiesto, deve essere respinta.

2.3

Stato di salute

infortunistico stabilizzato dal 1° giugno 2021?

2.3.1

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento

della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un

miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento

delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado

soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato

altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20.

luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

È utile precisare che,

secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione

prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui

le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016.

consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18.

marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid.

2.3.1).

2.3.2

Dalle carte processuali si

evince, in particolare, che l’assicurato, a causa della malattia professionale,

si è sottoposto il 13 gennaio 2016 ad un intervento di “Decompressione

anteriore del polso destro con neurolisi completa distale del nervo mediano e tenolisi

dei tendini flessori” ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in

ortopedia e chirurgia ortopedica (doc. 27) e il 9 febbraio 2017 ad un

intervento di “Neurolisi del nervo mediano, lembo ipotenare e correzione

cicatrice chirurgica”, ad opera dal Prof. Dr. med. __________, primario del

servizio di chirurgia della mano della Clinica __________ di __________ (doc.

119.

e 653). Nel frattempo, RI 1 - che ha sviluppato pure una sindrome dolorosa

neuropatica persistente e cronica del nervo mediano del polso destro (doc. 366

e 653) - a causa della persistenza dei dolori come pure delle difficoltà

funzionali e di forza della mano destra, si è sottoposto a svariate indagini,

che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine

radiologica come pure a diverse visite mediche specialistiche (anche in

Svizzera interna). Egli si è sottoposto anche a svariate sedute di ergoterapia

e ad elettroterapia con stimolazione vibro-tattile (Vibradol) e

elettrostimolazione con il Compex.

In particolare, per quanto qui di maggior interesse, il PD __________ ha

attestato quanto segue: “Es werden weiterhin Lyrica 300 mg/Tag eingenommen

und eine TENS-Therapie durchgeführt. Die neurologische Untersuchung gab eine

leichte Verschlechterung im Vergleich zum Vorbefund vom Dezember, allerdings

wurden ähnliche Werte bereits vor einem Jahr gemessen. (…). Insgesamt besteht klinisch und neurologisch eine relativ

konstante Situation nach o.g. Operation. (…) Operativ können wir dem

Patienten nichts mehr anbieten, da eine Revision durch Vernarbungen die

Situation womöglich eher verschlechtern würde. Als einzige momentane Option,

können wir eine Infiltration in den Karpaltunnel anbieten und führen diese am

heutigen Tage direkt in der Sprechstunde ultraschallgesteuert durch.” il 15 maggio 2019 (doc. 339), quanto segue: “Es zeigt sich

insgesamt bei dem Patienten klinisch und neurologisch eine konstante Situation.

(…). Aus handchirurgischer Sicht, können wir aktuell kein aktives Vorgehen

vorschlagen. (…). Er soll weiterhin die Ergotherapie, insbesondere die

Desensibilisierung und die TENS-Therapie fortführen.” il 19 settembre

2019.

(doc. 357), quanto segue “In der heutigen klinischen Untersuchung und

neurophysiologischen Zusatzdiagnostik zeigt sich unverändert eine

leichte chronische Medianusneuropathie rechts.” il 9 dicembre 2019, quanto

segue “In der heutigen Untersuchung zeigt sich insgesamt eine konstante

Situation mit persistierenden Hyposensibilität des Dig. II/III und

Kribbelparästhesien Tag und Nacht. Der Patient trägt hier die Ellbogenschiene. Insgesamt

auch kein Ansprechen auf die Infiltration. Weiterhin Therapie mit Lyrica.

Auch nach Rücksprache mit den Kollegen der Neurologie kann keine eindeutige

Ursache für die Hyposensibilität und die Kribbelparästhesien gefunden werden

bei insgesamt leicht verbesserten neurologischen Werten. Wir besprechen mit dem

Patienten weiterhin ein abwartendes Verhalten und sehen den Patienten zu einer

Verlaufskontrolle in 6 Monaten mit neurologischer Untersuchung erneut wieder. Von

einer erneuten operativen Therapie zeigen wir uns zunächst zurückhaltend”

il 20 dicembre 2019 (doc. 372; n.d.r. le sottolineature sono della redattrice).

Il 10 novembre 2020 i periti (PD dr. med. __________ e __________) dell’CO 1,

al termine di una discussione multidisciplinare, hanno attestato, nel relativo

referto (doc. 653), quanto segue:

" (…). 7.5.

Ulteriori cure sono atte, secondo il criterio della probabilità preponderante,

a comportare un notevole miglioramento delle conseguenze della malattia

professionale?

No. Non consigliamo ulteriori trattamenti chirurgici.

7.5.1

Se si, di che cure si tratta?

Si consiglia di proseguire con il trattamento medico, in collaborazione con

Centro __________. Un supporto psichiatrico per lo sviluppo di strategie di

adattamento (coping strategies) potrebbe anche essere di aiuto.

7.5.2

Tali cure, secondo il criterio della probabilità preponderante, sono atte

ad incrementare rispettivamente a portare ad un recupero della capacità

lavorativa?

Probabilmente sono in grado di migliorare la partecipazione e la durata del

lavoro giornaliero. Purtroppo non pensiamo che possa migliorare la funzione

della mano.” (doc. 653, pag. 4).

Successivamente, per

quanto qui di maggior interesse, il PD __________ ha attestato quanto segue “Wir

sehen eine zunehmende Latenz der Leitungsgeschwindigkeit des Nervus medianus.

Somit muss von einem erneuten Rezidiv ausgegangen werden. Da beim letzten Mal

bereits eine Dekompression durchgeführt wurde würde bei diesem Mal nur noch

eine Lappenplastik in Frage kommen. Wir besprechen dies mitdem Patienten,

welcher sich weiter Gedanken über diese Operation machen wird. Wir sehen

den Patienten im Januar 2021 erneut zu einer Operationsbesprechung, dann auch

unter dem Vorliegen der externen Berichte vom __________” il 28 dicembre

2020.

(doc. 458) e quanto segue “Bei dem Patienten steht aktuell im

Vordergrund die Allodynie bzw. Hyperalgesie im Versorgungsgebiet des Ramus

palmaris Nervus medianus. Weniger im Vordergrund stehen die störende

Hyposensibilitäten. Da diese zwar gemäss Neurologen eine Befundverschlechterung

zeigen, jedoch nicht ausgeprägt sind und ein mögliches CRPS Il im Raum steht,

bitten wir als ersten Schritt die Kollegen der Rheumatologie den Patienten

aufzubieten und eine Schmerztherapie einzuleiten. Eine klinische und

elektroneurographische Verlaufskontrolle ist in 6 Monaten vorgesehen. Bei

zunehmender Befundverschlechterung würden wir dann eine offene

Karpaldachspaltung mit erneuter Fettlappenplastik sowie Applikation von

TissuGel durchführen” il 19 gennaio 2021 (doc. 467; n.d.r.: le

sottolineature sono della redattrice).

Il 21 giugno 2021 il dr. med. __________, Primario del servizio de reumatologia

della Clinica __________ di __________, dopo avere attestato l’assenza di una

CRPS (neppure di una CRPS in parziale remissione), ha indicato quanto segue: “Aus

rheumatologischer Sicht Kann ich keine ergänzende Therapie anbieten. Eine

Vorlaufskontrolle ist vorerst nicht geplant. (…). Sollte in Zukunft eine

ernuete Operation geplant sein, empfehle ich auf eine gute Analgesie zu achten

und täglich eine Tablette Vitamin C (à 1000 mg) und falls erhältlich, 2 Wchen

vor bis 2 Wochen nach dem Eingriff, Miacalcic 200 Einheiten morgens

einzunehmen. Desweiteren sollte eine unnötige Ruhigstellung vermieden werden.”

(doc. 527; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).

Successivamente, per quanto qui

di maggior interesse, il PD __________ ha attestato, il 2 luglio 2021, quanto

segue “Elektrophysiologisch zeigen sich weitgehend unveränderte

Befünde im Vergleich zur Voruntersuchung vor einem halben Jahr. Die

Indicationsfindung für eine erneute Revisionoperation fällt uns schwer, da

einerseits doch ein grosser Leidensdruck des Patienten besteht, andererseits

wir die aktuelle Beschwerdesituation durche eine nochmalige Intervention nicht

verschlectern möchten. Entsprechend bitten wir Frau

Prof. E. Vögelin um ihre Beurteilung im Sinne einer 3. Meinung.”

(doc. 539; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).

Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica a disposizione anzidetta

- in particolare, da quanto attestato dal PD __________, specialista curante

dell’insorgente, a far tempo dal 15 maggio 2019 -, ribadito che, secondo la

giurisprudenza federale, la questione della stabilizzazione va valutata in

maniera prospettica, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state

interrotte (dunque, in casu, nel mese di maggio 2021), occorre

ritenere dimostrato che al più tardi al momento in cui l’amministrazione

ha posto termine alle prestazioni di corta durata, non vi erano più misure

terapeutiche atte, con verosimiglianza preponderante, a migliorare notevolmente

le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.

Questa Corte condivide la

conclusione dell’Istituto assicuratore secondo cui, in data 1° giugno 2021, lo

stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1

LAINF e della relativa giurisprudenza. La circostanza che, a quel momento,

l’insorgente denunciasse ancora disturbi all’arto superiore destro,

rispettivamente necessitasse - se del caso - di misure conservative

(ergoterapia e/o fisioterapia e/o infiltrazioni e/o psicoterapia) volte a

evitare un loro aggravamento è irrilevante. Decisivo ai fini del giudizio è

soltanto che a quel momento lo stato della mano destra non poteva più essere sensibilmente

migliorato grazie ad ulteriori terapie, in particolare una terapia del dolore,

che, non avrebbe comunque permesso di giungere ad una diversa conclusione (a

questo proposito cfr. la STF 8C_301/2021 del 23 giugno 2021, consid. 5.2,

riguardante un assicurato che, scivolando dalle scale, era caduto sulla spalla

sinistra e sulla nuca, riportando un lieve trauma cranico e una lesione

articolare di tipo Rockwood 3, il 23 luglio 2017 e il suo stato di salute era

stato ritenuto stabilizzato a partire dal 31 luglio 2019, a fronte di una

capacità lavorativa piena in attività adeguate ed indipendentemente dalla

circostanza che si stava sottoponendo ad una terapia del dolore multimodale).

In conclusione il TCA non

ritiene dunque dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al

più tardi al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni

di corta durata, vi fossero ancora delle misure terapeutiche (in particolare,

una terapia del dolore) suscettibili di migliorare sensibilmente le

condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.

Alla luce delle considerazioni

che precedono, le censure ricorsuali volte a criticare l’operato

dell’amministrazione per avere chiuso il caso al 31 maggio 2021 vengono

respinte.

La decisione su opposizione

impugnata nella misura in cui sancisce che al 1° giugno 2021, lo stato di

salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF va,

dunque, confermata.

Pertanto, data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche,

l’assicuratore LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle

prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) e a valutare

il diritto alle prestazioni di lunga durata.

2.4

Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.4.1

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio

ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1.

LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione

della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della

capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità

di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla

salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati

accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera

praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28.

cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Da ultimo, giova qui ricordare

che, per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è

vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6;

STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2;

STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto

2017.

consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA

32.2015.160

del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017,

consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60

del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid.

2.4; STCA 32.2018.106 del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4

marzo 2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA

32.2019.63

del 27 aprile 2010, consid. 2.9; STCA 35.2021.9 del 20 settembre

2021, consid. 2.8).

2.4.4

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha disposto una

perizia bidisciplinare (chirurgia della mano e neurologia), affidandone

l’esecuzione all’Universitätspital (__________) di __________ e,

specificatamente, la PD. Dr. med. __________ (per la chirurgia della mano) e al

dr. med. __________ (per la neurologia) (doc. 417).

L’esame peritale da parte

dei due specialisti incaricati ha avuto luogo in data 10 novembre 2020 (doc.

442.

e 443).

Nel referto peritale del

16.

novembre 2020 (doc. 442) il perito neurologo ha evidenziato quanto segue:

" (…)

Diagnose:

Neuropathisches Schmerzsyndrom N. medianus rechts (dominant)

- neuropathische Schmerzen, Dys- und Parästhesien mit dynamischer Komponente

- hochgradiger Verdacht auf intraoperative Läsion des Ramus.palmaris Nn.

medianii rechts 2016

- keine Hinweise für Mitbeteiligung änderer Nerven

- elektrodiagnostisch mässig bis schwere fokale demyelinisierende Schädigung am

Handgelenk - Nervenultraschall mit persistierender; mässiger

Kalibervergrässerung N. medianus im Karpaltunnel, leichtes Scar Tethering

- St.n. Karpaltunnelspaltung am 13.01.2016 (Dr. __________, __________)

- Rezidiv Karpaltunnelsyndrom, Narbenadhäsion, Re-Karpaltunnelspaltung,

Dekompression Hypothenar, Fettlappenplastik, Narbenkorrektur rechts vom 09.02

2017.

(fecit Prof: Dr. __________).

(…).

Aktuelle Medikation: Lyrica 100-:0-200 mg.

(…).

Beurteilung:

Bei diesem 39-jährigen Patienten besteht infolge einer Karpaltunnelspaltung

von 2016 mit intraoperativer Läsion des Ramus palmaris, im postoperativen

Verlauf dann Narbenadhäsionen, Scar Tethering, Reoperation 2017 durch Prof. __________ ein persiStierendes, chronisches neuropathisches

Schmerzsyndrom des N. medianus am Handgelenk rechts.

In der klinischen Untersubhung zeigen sich die persistierenden neuropathischen

Schmerzen, provozierbar einerseits durch eine Überempfindlichkeit des Nerven

durch das Tinel-Zeichen, anderseits aber auch durch eine passive

Flexion/Extension der Langfinger. In der Elektrodiagnostik zeigt sich eine

mässige bis schwere fokale Demyelinisierung des N. medianus am Handgelenk rechts

und im Ultraschall eine mässig bis schwere fokale Auftreibung des N: medianus

am Handgelenk-und im proximalen Karpaltunnel zusätzlich zum Nachweis eines

diskreten Scar Tethering bei passiven Bewegungen der Finger.

Zusammenfassend besteht aus neurologischer Sicht kein Zweifel an der Tatsache,

dass es bei diesem 39-jährigen Patienten zu einer intraoperativen Läsion des N.

medianus mit Traumatisierung des Ramus palmaris nervi mediani rechts gekommen

ist. Gut dazu korreliert die Anamnese, die klinischen Befunde, die

Elektrodiagnostik und die Befunde im Nervenultraschall. Die Tatsache dass der

Ramus palmaris nach zwei operativen Eingriffen im Ultraschall nicht mehr

nachgewiesen werden kann, spricht per se nicht gegen eine Läsion- respektive Irritation

desselben.

Hinweise für eine Mitbeteiligung anderer Nerven, insbesondere

des Onaris und des Ramus superficialis finden sich keine. In meinen aktuellen

klinischen Befunden kann auch keine Komponente, verursacht. - durch eine

radikuiäre Reizsymptomatik, objektiviert werden.

Die Beschwerden im Alltag und vor allem auch Konsequenzen für die

Arbeitsfähigkeit sind erheblich. Körperliche Tätigkeiten könne diesem

39-jährigen-Patienten, auch leichte, nicht mehr zugemutet werden.

Aus meiner neurologischen Sicht besteht für sämtliche körperliche Arbeiten eine

Arbeitsunfähigkeit von 100%. Ich empfehle eine Umschulung für eine

nicht körperliche Arbeit. (…)”. (doc. 442, pag. 1 e 2; n.d.r.: il grassetto e

il corsivo non sono della redattrice mentre le sottolineature sono della

redattrice)

Nel referto peritale del

10.

novembre 2020 (doc. 443) il perito chirurgo della mano ha evidenziato quanto

segue:

" (…).

2.

Cronologia del dossier

Elenco dei documenti principali forniti da CO 1:

• 6.8.2020 Mandata per una perizia interdisciplinare

• Elenco degli atti dal 17.12.2015 al 6.8.2020.

3.

Anamnesi

(…).

In occasione della visita del 11.9.2019, il Prof __________ definisce lo stato

di salute come stabilizzato a quasi 3 anni dall'iniziale presa a carico presso

il __________.

Ultime valutazioni presso il __________ (Chirurgia della mano e Neurologia) in

data 9.12.2019.

(…).

4.1

Diagnosi

Dolore neuropatico nervo mediano destro.

• in esiti di recidiva della sindrome del. tunnel carpale trattato

chirurgicamente con lembo ipotenare e correzione cicatriziale il 9.2.2017 (Prof

__________, __________)

• in esiti di aperture del tunnel carpale il 13.1.2016 (Dr. __________, __________)

4.2

Diagnosi precedenti

• Sindrome del tunnel carpale recidiva trattata chirurgicamente con lembo

ipotenare e correzione cicatriziale il 9.2.2017 (Prof. __________, __________)

• In esiti di apertura del tunnel carpale 11 13.1.2016 (Dr. __________, __________)

5.

Valutazione

La valutazione clinica è avvenuta dopo l'esame eseguito dal Dr. __________

e con discussione multidisciplinare. Il Sig. RI 1 presenta una sindrome

dolorosa neuropatica persistente e cronica del nervo mediano del polso destro a

seguito della liberazione del tunnel carpale nel 2016 con una lesione

intraoperatoria del ramo palmare del nervo mediano, guarita con esiti dolorosi

e un'adesione cicatriziale che ha determinato un nuovo intervento nel 2017 col

Prof. __________.

L'esame clinico mostra un dolore neuropatico persistente, provocabile da un

lato dall'ipersensibilità del nervo mediano (segno di Tinel positivo al polso),

ma anche dalla flessione/estensione passive delle dita lunghe.

Nell'elettroneuromiografia viene dimostrata una demielinizzazione focale da

moderata a grave del N. mediano al polso destro e nell'ecografia una

distensione focale da moderata a grave del N. mediano al polso e nel tunnel

carpale prossimale oltre all'evidenza di una discreta cicatrizzazione con

aderenze nei movimenti passivi delle dita.

Da un punto di vista neurologico, è presente inoltre una lesione del nervo

mediano con lesione del ramo cutaneo palmare. L'anamnesi, i risultati clinici,

l'elettrodiagnosi e i risultati dell'ecografia dei nervi sono sovrapponibili.

6.

Attuale inabilità lavorativa

Inabilità lavorativa del 100% nella precedente attività di operaio di

fabbrica, capo linea.

7.

Catalogo delle domande per la valutazione globale ponderata chirurgia

della mano e Neurologia

7.1

Siamo alla presenza di una sindrome sulcus nervi ulnaris destra?

No. Non ci sono indicazioni del coinvolgimento di altri nervi e soprattutto

del nervo ulnare.

7.2

Quali fra i danni alla salute da

lei constatati sono, secondo il criterio della probabilità preponderante, in

relazione di causalità con la malattia professionale del 12.11.2015?

La demielinizzazione del nervo mediano di destra può essere definita con

probabilità preponderante in relazione di casualità con la malattia

professionale e aggravata dalle aderenze e alla lesione del ramo palmare del

nervo mediano successive ai due interventi.

7.3

Quali fra i danni alla salute da

lei riscontrati ha, secondo il criterio della probabilità preponderante, un

substrato organico?

I dolori neuropatici con iperalgesia e disestesia possono essere correlati con

probabilità preponderante con la demielinizzazione del nervo mediano

riconducibili alla malattia professionale e agli interventi chirurgici.

7.3.1

Con quali reperti può essere oggettivato il substrato organico?

La demielinizzazione focale al polso del nervo mediano all'elettromiografia, la

sua ipoecogenicità all'ecografia e con le aderenze del nervo con i tendini

flessori. L'esame clinico è congruente con i risultati degli esami strumentali:

disestesie, dolore a riposo esacerbato dal movimento di polso e dita e

allodinia nel territorio di innervazione del nervo mediano. Disturbi della

sensibilità nella stessa zona con segno di Tinel sul mediano stesso al polso.

7.4

Il danno alla salute attualmente presente è, secondo il criterio della

probabilità preponderante, ancora attribuibile alle conseguenze della malattia

professionale?

La demielinizzazione focale al polso del nervo mediano all'elettromiografia e

la sua ipoecogenicità all'ecografia possono essere in relazione con un

traumatismo cronico del nervo per sovraccarico funzionale. Gli esiti degli

interventi chirurgici sono responsabili delle aderenze e della lesione del

rampo palmare.

7.4.1

Se non più imputabile alla malattia professionale, a partire da quando?

--

7.5

Ulteriori cure sono atte, secondo il criterio della probabilità

preponderante, a comportare un notevole miglioramento delle conseguenze della

malattia professionale?

No. Non consigliamo ulteriori trattamenti chirurgici.

7.5.1

Se si, di che cure si tratta?

Si consiglia di proseguire con il trattamento medico, in collaborazione con

Centro __________. Un supporto psichiatrico per lo sviluppo di strategie di adattamento

(coping strategies) potrebbe anche essere di aiuto.

7.5.2

Tali cure, secondo il criterio della probabilità preponderante, sono

atte ad incrementare rispettivamente a portare ad un recupero della capacità

lavorativa?

Probabilmente sono in grado di migliorare la partecipazione e la durata del

lavoro giornaliero. Purtroppo non pensiamo che possa migliorare la funzione

della mano.

7.6

In che misura sussiste dal suo punto di vista specialistico una

diminuzione di rendimento nella professione originaria di capo linea

(descrizione dell'attività, vedasi rapporto ispettivo del 04.02.2016/atto 14)?

La diminuzione del rendimento nella professione originaria di capolinea

risulta totale. A causa dei dolori neuropatici, i disturbi nella vita di tutti

i giorni e soprattutto le conseguenze per la capacità di lavorare sono

notevoli.

Dal punto di vista di chirurgia della mano, è presente un'incapacità al 100%

di lavorare per attività manuali pesanti. Il paziente può svolgere solo lavori

mono-manuali che non richiedano l'uso della mano destra. Raccomandiamo una

riqualificazione per un lavoro non manuale.

7.6.1

E'. presente in aggiunta anche una limitazione dell'orario di lavoro?

Non e possibile rispondere con sicurezza. Probabilmente, in un lavoro non

manuale, non ci saranno limitazioni di orario. Tuttavia, è possibile che siano

necessarie pause più lunghe.

7.7

Tenuto conto dei postumi oggettivabili in relazione alla malattia

professionale quali posizioni e funzioni (ad es. posizione seduta, in piedi, in

movimento, alternata, accovacciata, inginocchiata, sollevamento/porto di pesi,

salire/scendere le scale a gradini/a pioli, maneggiare degli attrezzi, attività

oltre l'orizzontale ecc.) non sono più esigibili, secondo il suo punto di vista

specialistico?

Durante una attività confacente di ufficio, La posizione seduta ed in piedi

possono essere adottate. Il paziente non può eseguire lavori in ambienti troppo

freddi e/o umidi, non può eseguire lavori su scale, ponteggi o tetti.

Similmente, non può eseguire lavori ripetitivi con vibrazioni e/o colpi (p.e.

martello).

7.7.1

In che misura (orario di lavoro, necessità di pause aggiuntive e

rendimento)?

Per un lavoro di ufficio non manuale è possibile che il paziente abbia bisogno

di pause prolungate (vedere anche 7.6.1). Una valutazione definitiva può essere

solo fatta in relazione all'occupazione effettiva”

(doc. 443, pag. 1-5; n.d.r.: il grassetto e il corsivo non sono della

redattrice mentre le sottolineature sono della redattrice)

In seguito, l’CO 1 ha

sottoposto l’incarto alla dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore nonché proprio medico

fiduciario, che, nella presa di posizione del 18/27 gennaio 2021 (doc. 471), ha

rilevato, tra l’altro, quanto segue:

" (…) Der

handchirurgische Untersuchungsbefund im handchirurgischen Gutachten

dokumentiert praktisch einen identischen Untersuchungsbefund in Bezug auf den

Befund von Herrn Dr. med. __________, ist aber leider nicht durch Messung von

Umfangmassen oder auch anderer funktioneller Masse (ROM, Grobkraft, Pinch grip,

Fingernagelhohlhand-Abstand etc.) oder auch eine Fotodokumentation erweitert

worden. Auch ist die Compliance bezüglich der angegebenen Medikamenteneinnahme

(Lyrica 100 mg am Morgen, 200 mg am Abend) nicht durch eine Blutentnahme

objektiviert worden.

(…).

Zusammenfassend ist zu konstatieren:

(…).

In seiner Untersuchung vom 10.11.2020 spricht Herr Dr. __________

«Misssensationen im Bereich der rechten Hand immer praktisch auf dem Maximum 9

von 10». Eine Validierung der Medikamenteneinnahme (Lyrica) durch eine

Blutentnahme ist anlässlich der Begutachtung am 10.11.2020 nicht erfolgt.

(…).

Aktuell zeigt sich eine Verminderung der Grobkraft bds. (auf schätzungsweise

1/3), die allerdings bei wesentlicher Beeinflussung durch den zu untersuchenden

nur als bedingt objektiv zu verwerten ist und eine normale (3 mm) bis

grenzwertige (Daumen 5 mm) 2-Punktediskrimination bei einem ausgeprägten

Tinel-Phänomen über dem Karpalkanal und der Provokation von Dysästhesien durch

aktives und passives Bewegen der Langfinger.

(…).

Dass eine nochmalige operative Intervention, auch in Form einer grösseren

Lappenplastik zur besseren Bedeckung und Abpolsterung des Nervus medianus zu

einer durchschlagenden Besserung der aktuellen, oben beschriebenen Befunde

führt, ist mit grosser Zurückhaltung zu diskutieren.

(…).

Ob eine Lappenplastik diesen Befund wesentlich ändern kann, ist vage. Daraus

ist zu schlussfolgern, dass der Versicherte für eine Tätigkeit, die dauernd

oder repeti-tiv zu einer Druck- und/oder Kraftbelastung des Karpalkanals an der

rechten Hand führt, aktuell als arbeitsunfähig zu beurteilen ist. Eine

Neueinschätzung dieser Beurteilung ist aus handchirurgischer Sicht in ca. zwei

Jahren empfehlenswert, da eine Adaptation sowie eine mögliche

Beschwerdere-duktion zu erwarten sind.

Vor dem Hintergrund einer noch zu erwartenden Erwerbsdauer von 25 Jahren und

der beruflichen Qualifikation des Versicherten (vom Versicherten selbst

angegebener Hochschulabschluss in Wirt-schaftswissenschaften) sollte aus

handchirurgischer Sicht der Schwerpunkt auf eine dringende berufliche

Umorientierung gelegt werden. Des Weiteren sollte eine neurologische

Verlaufskontrolle bei Herrn Dr. med. A__________ am Universitätsspital __________

hinsichtlich der besseren Vergleichbarkeit in Bezug auf die Vorbefunde vom

10.11.2020

in etwa 1/2-3/4 Jahr erfolgen. (…).” (doc. 471, pag. 2 e 3)

2.4.5

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella DTF 135 V 465,

l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio

alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21.

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine;

STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.4.6

Nella concreta evenienza, va

constatato che l’istituto convenuto ha sottoposto la perizia amministrativa al

proprio medico fiduciario, che ha sostanzialmente ravvisato degli elementi di

valutazione suscettibili di metterne in dubbio le conclusioni (inabilità

lavorativa completa in qualsiasi attività manuale pesante dal profilo della

chirurgia della mano, rispettivamente anche in attività leggere, dal profilo

neurologico).

Sulla scorta di quanto indicato dal proprio medico fiduciario (che, tra

l’altro, è pure specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore e, quindi, non nella materia che, secondo i periti

amministravi, giustificava un’incapacità lavorativa completa anche in attività

manuali leggere), l’CO 1 ha ritenuto che l’assicurato, totalmente inabile

nell’attività abituale di operaio di produzione, fosse abile “in un lavoro

al 100% durante tutto il giorno con utilizzo della mano destra solo come aiuto

con carichi leggerissimi.” (doc. 554, pag. 1).

Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che, anziché concludere per una

capacità lavorativa del 100% (presenza e rendimento) in attività in cui la mano

destra viene utilizzata solo come aiuto con carichi leggerissimi,

l’assicuratore resistente avrebbe dovuto sottoporre l’apprezzamento medico del

27.

gennaio 2021 del proprio medico interno agli esperti amministrativi,

affinché prendessero puntualmente posizione sulle obiezioni ivi contenute (in

questo stesso senso, si veda la STCA 35.2019.104 del 22 settembre 2020 consid.

2.9., nota all’CO 1). Tanto più che i rapporti dei medici di fiducia

dell’assicuratore hanno un valore probatorio minore rispetto a quello

attribuibile di principio a una perizia amministrativa esterna. Le perizie

affidate dagli assicuratori sociali, come nel caso di specie - secondo la

procedura dell’art. 44 LPGA - a medici esterni all’amministrazione o a servizi

specializzati indipendenti, godono di piena forza probatoria, a condizione che

non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità

(cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati;

STCA 35.2020.47 del 1° febbraio 2021, consid. 2.2.4 e STCA 35.2021.57 del 20 settembre

2021, consid. 2.8).

Sulla scorta di tutto

quanto precede, per questo aspetto, la decisione su opposizione impugnata va

annullata e gli atti rinviati all’istituto assicuratore resistente affinché

sottoponga ai periti amministrativi - oltre alla documentazione medica prodotta

dall’assicurato successivamente alla valutazione peritale - l’apprezzamento

medico del 18/27 gennaio 2021 (doc. 471) della dr.ssa med. __________,

invitandoli a esaminare se gli argomenti ivi contenuti sono suscettibili di modificare

in qualche modo le loro conclusioni. In seguito, l’assicuratore si pronuncerà

di nuovo sugli aspetti litigiosi.

Visto l’esito della vertenza, il TCA può esimersi dall’approfondire oltre la

questione di sapere se l’CO 1 abbia, oppure no, violato il diritto di essere

sentito dell’assicurato (cfr., in particolare, doc. V, pag. 1: “(…) risulta

violato pure il mio diritto di essere sentito. Io ho infatti chiesto

esplicitamente che si proceda attendendo o eseguendo degli accertamenti che

però non sono stati fatti e questa senza particolari e comunque sufficienti

risposte”; cfr., per un caso analogo, la STCA 35.2019.104 del 22 settembre

2020, consid. 2.9 in fine).

2.5

Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.5.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità

fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il

pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.5.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e

sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso

normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.4

L’CO 1 ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.5

Nella concreta evenienza,

l'Istituto assicuratore ha disposto la nota perizia bidisciplinare al PD. Dr.

med. __________ e al dr. med. __________ dell’Universitätspital (__________) di

__________, anche per chiarire la questione riguardante l’IMI.

Nel referto peritale del

10.

novembre 2020 (doc. 443) il perito chirurgo della mano ha evidenziato quanto

segue:

" (…).

5.

Valutazione

La valutazione clinica è avvenuta dopo l'esame eseguito dal Dr. __________

e con discussione multidisciplinare.

(…).

7.8

Dal suo punto di vista specialistico il danno alla salute pregiudica in

modo duraturo l'integrità fisica, mentale o psichica?

Si. La mano destra è funzionalmente non utilizzabile se non come aiuto con

carichi leggerissimi. Dal punto di vista mentale e psichico la situazione molto

complessa e sicuramente il dolore cronico limita in modo sostanziale la vita di

tutti i giorni riducendone la qualità in modo duraturo.

7.8.1

Se si, in che misura?

Dal punto di vista fisico la perdita funzionale della mano destra pub

essere quasi paragonata alla sua amputazione e quindi una perdita

dell'integrità fisica del 35-50% (tabella 3). Questo valore è più alto della

sola lesione del mediano, che sarebbe 15-20%, in quanto l'uso delle dita e i

movimenti del polso non sono possibili senza scatenare una esacerbazione della

sintomatologia dolorosa. Per quel che riguarda l'aspetto mentale e psichico è

più difficile da valutare, ma la sindrome dolorosa cronica limita la qualità

della vita in modo sostanziale interferendo con affetti, umore e capacità di

reazione agli eventi di tutti i giorni, probabilmente in misura non inferiore

al 30%.” (doc. 443, pag. 3 e 5; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

Anche per questo aspetto, l’CO

1.

ha sottoposto l’incarto alla dr.ssa med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore nonché proprio

medico fiduciario, che, nella presa di posizione del 18/27 gennaio 2021 (doc.

471), ha rilevato, tra l’altro, quanto segue:

" (…)

Hinsichtlich des einzuschätzenden Integritätsschadens besteht mit der

Beurteilung aus dem Gutachten vom 10.11.2020 keine Übereinstimmung. Die

Gutachter gehen von einem Wert von 35 bis 50 % gemäss Tab. 3 aus und

argumentieren, dass der Wert höher sei als bei einer Nervus media-nus-Verletzung

allein, die gemäss ihren Ausführungen etwa einer Schätzung von 15 bis 20 0/0

ent-sprechen würde. Die Tab. 1 gibt an Position einer distalen

Medianus-Lähmung (gemeint ist die intrinsische Muskulatur vor allem des Thenars

und damit der Daumenfunktionen) einen Wert von 15 % an. Eine Lähmung im

eigentlichen Sinne ist in keiner der Untersuchungen objektiviert worden, wohl

aber eine mögliche Läsion des Ramus palmaris, der ausschliesslich sensible

Qualität hat. Des Weiteren ist die Funktion der Hand sonst unbeeinträchtigt,

insbesondere die Fingerbeweglich-keit, somit kann dem Argument, dass

Handgelenks- und Fingerbewegungen nicht möglich seien, nicht gefolgt werden.

Eine gewisse Verstärkung der Schmerzsymptomatik durch passives Strecken und

Beugen der Langfinger ist dokumentiert, jedoch die Finger und Hand rechts ihrer

Gesamtfunk-tion unbeeinträchtigt.

Zusammenfassend wäre eine Schätzung des Integritätsschadens von maximal 10 % im

Sinne der Teil-Verletzung des distalen Nervus medianus zu argumentieren ohne

dass eine eigentliche Läh-mung vorliegt, sondern nur eine Teilfunktion

(sensible Leitungsqualität des Ramus palmaris sowie eine geringfügig

verminderte Zweipunktediskrimination am Daumen) beeinträchtigt ist. Die

motori-sche Funktion des Nervens und auch die Funktion der Langfinger ist

dagegen unbeeinträchtigt. Die Einschätzung und Wertung der Überempfindlichkeit

über dem Nervus medianus auf der Beu-geseite des rechten Handgelenkes, welches

klinisch seinen Ausdruck im Hoffmann-Tinel-Zeichen findet, ist in die

Zumutbarkeits-Beurteilung des Gutachtens eingeflossen.” (doc. 471, pag.

3.

e 4)

Anche per questo aspetto, per i motivi già esposti al consid. 2.4.6 in merito

all’esigibilità lavorativa, la decisione su opposizione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’istituto assicuratore resistente affinché sottoponga ai

periti amministrativi - oltre alla documentazione medica prodotta

dall’assicurato successivamente alla valutazione peritale - l’apprezzamento

medico del 18/27 gennaio 2021 (doc. 471) della dr.ssa med. __________,

invitandoli a esaminare se gli argomenti ivi contenuti sono suscettibili di

modificare in qualche modo le loro conclusioni, tenuto conto pure di quanto

indicato al considerando 2.2 della presente decisione in merito ad eventuali

aspetti psichici. In seguito, l’assicuratore si pronuncerà di nuovo sugli

aspetti litigiosi.

2.6

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr., in particolare, i consid. 2.4.6 e 2.5.5.), il TCA rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, al richiamo dell’incarto AI,

richiesto dal ricorrente: cfr. doc. I, pag. 9).

Va qui ricordato che, per

costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà

ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF

9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

L'incarto CO 1 è stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr. consid.

1.10).

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 5 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti