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Decisione

35.2021.77

Discusso se l'amm. potesse dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni. Rinvio atti all'assicuratore per perizia esterna a fronte della presenza di pareri specialistici divergenti, atti a creare dei dubbi circa la correttezza della valutazione del medico fiduciario

14 febbraio 2022Italiano29 min

I fatti hanno dimostrato che la guarigione è raggiunta.” (doc. I)

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.77

mm

Lugano

14 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° settembre 2021 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 15 dicembre 2019, RI

1, nato nel 1980, alle dipendenze di __________ in qualità di cuoco e, perciò,

assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1 (di

seguito: CO 1), ha riportato un trauma distrattivo al polpaccio destro

(allegato al doc. 6) nel compiere uno scatto di corsa verso la cucina (cfr.

allegato al doc. 12).

In un secondo tempo, è

stata diagnosticata, oltre alla problematica muscolare, l’insorgenza di una

trombosi venosa profonda a livello della vena gemellare (doc. 40).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 novembre 2020,

l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a

partire dal 1° settembre 2020, ritenuto che da quella data i disturbi

interessanti l’arto inferiore destro non si sarebbero più trovati in una

relazione causale naturale con l’evento traumatico del dicembre 2019 (cfr. doc.

188).

A seguito dell’opposizione

interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 190), in data 1° settembre

2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.

201).

1.3. Con tempestivo ricorso del 7

ottobre 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, chiede che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannata a riconoscergli

l’indennità giornaliera per il periodo 1° settembre 2020 – 29 luglio 2021,

oltre al rimborso delle spese sostenute per raggiungere la guarigione,

argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Il

nesso causale pertanto non è assente secondo tutti i referti medici indicati,

lo stesso dott. __________ non parla di mancanza di causalità non ha prove

inoltre di precedenti problemi sanitari. L’CO 1 inoltre parla e fa riferimento

alla DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 355 ma in questo caso non applicabile in

quanto i referti medici presenti non sono del medico curante ma di specialisti

e sulla base di documentazione medica probante come ecografie ed ecodoppler. Da

qui attestano una incapacità completa, il medico curante riporta la

problematica evidenziata dagli specialisti.

Il punto è anche quello di chiedersi se le cure richieste

direttamente dal ricorrente abbiano permesso una guarigione effettiva e cioè se

lo status quo ante sia raggiunto.

Da quanto affermano i medici specialisti del caso il ricorrente è

guarito.

Se si raggiunge dunque la guarigione il caso è stato chiuso

prematuramente non solo perché la relazione medica abbia ragionato e refertato

ancor prima dell’attesa dell’EDC del 28.07.2020 ma anche per la guarigione

attesta.

Viene inoltre considerata la DTF 129 V 177 consid. 3.1 pag. 181,

abbiamo ampiamente dimostrato che il nesso causale naturale e preponderante è

ben presente non è messo in discussione da nessun medico agli atti, viene

semplicemente indicato che se come lascia presupporre lo stato clinico, l’esame

eco-doppler risultasse uguale o migliore rispetto al precedente (data 5 maggio

2020).

Abbiamo già indicato sopra che dopo tale EDC il ricorrente era

ancora inabile al 100%.

Concretamente questo miglioramento non è avvenuto nell’imminenza

della chiusura del caso a settembre 2020 ma a fine luglio 2021.

Non emerge agli atti che l’eco-doppler del 28.07.2020 sia stato

visionato da un medico specialista interno all’CO 1.

Non emerge agli atti che tutte le cure, i referti ecografici e

medici siano stati visionati da un medico interno all’assicurazione CO 1

competente.

Non emerge agli atti che CO 1 abbia, in seguito all’eco-doppler

del 28 luglio, chiamato a visita il ricorrente.

Vogliamo inoltre far notare che anche se si fosse accertato da

successivi atti medici che la guarigione fosse avvenuta sol al 50%, non

consiste nella completa guarigione.

Fatti

I fatti hanno dimostrato che la guarigione è raggiunta.” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, postula

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.5. In data 10 dicembre 2021, la

patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica e si

è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. IX +

allegati).

L’assicuratore resistente

si è pronunciato al riguardo il 22 dicembre 2021 (doc. XI).

1.6. L’11 gennaio 2022, la

rappresentante del ricorrente ha informato il TCA di essere in attesa di

ricevere i referti relativi a “esami clinici approfonditi” effettuati nel

frattempo, i quali, una volta pervenuti, sarebbero stati prodotti in causa

(doc. XIII).

In data 2 febbraio 2022,

la patrocinatrice ha ancora espresso alcune sue considerazioni inerenti la

fattispecie (doc. XV), le quali sono state intimate per conoscenza all’istituto

assicuratore convenuto (doc. XVI).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18

febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio

2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi

pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre

2015).

nel merito

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3

Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20.

luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

2.4

Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato

e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato

ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure

se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in

der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p.

1093).

2.5

Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.6

Nel caso di specie, dalle

carte processuali emerge che per chiarire i fatti giuridicamente rilevanti, nel

corso del mese di luglio 2020, l’assicuratore convenuto ha disposto

l’esecuzione di una perizia a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

Contrariamente a quanto si

sostiene con la risposta di causa (cfr. doc. V, p. 8), il dott. __________ non

può essere considerato un perito amministrativo (esterno) ai sensi dell’art. 44

LPGA. Non risulta in effetti che l’assicuratore abbia ossequiato la procedura

prevista da quella disposizione. Lo scritto del 23 luglio 2020 (doc. 137),

diversamente da quello del 23 giugno 2020 che riguardava un incarico peritale

che si sarebbe voluto conferire all’__________ (doc. 127), altro non è che una

lettera di convocazione a una visita medica di controllo (“Per valutare il

quadro clinico, desideriamo sottoporla a una visita presso un nostro medico di

fiducia”). All’assicurato non è stato concesso né di far valere dei motivi

di ricusa nei confronti del medico designato né di pronunciarsi sul catalogo

dei quesiti da sottoporre a quest’ultimo (di fatto non risulta nemmeno che gliene

sia stato sottoposto uno).

Fatta questa premessa, il

TCA constata che in data 27 luglio 2020 RI 1 è stato visitato personalmente dal

fiduciario dell’CO 1. Dal relativo referto si evince che il dott. __________ ha

formulato la diagnosi di stato dopo evento del 15 dicembre 2019 in occasione

del quale l’assicurato ha riportato uno strappo muscolare alla gamba destra

gemello mediale ventre superficiale con decorso complicato da insorgenza di

trombosi venosa profonda della gemellare mediale destra conseguentemente

trattata con avvenuta ricanalizzazione della vena gemellare mediale sinistra,

non trombi ipoecogeni, lieve ispessimento della parete venosa tuttora presente.

Permangono algie alla stazione eretta prolungata e alla deambulazione sulle

punte. Vi è la necessità di portare calze elastiche (gambaletto).

In merito alla causalità,

egli ha rilevato che “il caso rientra nel contesto dell’articolo 6.2 quale

lesione parificata ad infortunio, strappo muscolare. La comparsa di trombosi

venosa profonda a livello della gemellare mediale destra è conseguente alla

rottura del muscolo gemello mediale destro ventre superficiale. La terapia è

tuttora in atto e si apprezza un netto miglioramento della situazione.”.

Dal profilo dell’ulteriore

procedere terapeutico, è stata consigliata la prosecuzione della fisioterapia e

delle restanti cure, precisato che, nel caso in cui l’esame eco-doppler

(programmato per il 28 luglio 2020) avesse evidenziato una situazione stabile o

migliorata, il ricorrente avrebbe potuto “… incrementare la terapia fisiatrica anche

con rinforzo e allungamento muscolare.”.

Trattandosi infine della

capacità lavorativa, l’assicurato è stato dichiarato “… abile al lavoro in

misura del 50% a partire dal 1.8.2020 e abile al lavoro in misura totale a

partire dal 1.9.2020. Dopo questa scadenza, il caso sarà da considerare chiuso

a tutti gli effetti.” (doc. 149).

Dagli atti di causa si

evince che, nel prosieguo, l’insorgente si è sottoposto a regolari controlli

presso medici specialisti di sua fiducia.

In data 28 luglio 2020,

egli è stato sottoposto a eco-doppler venoso degli arti inferiori che ha segnatamente

mostrato, alla gamba destra, una “trombosi non recente del tratto medio, per le

caratteristiche iperecogene del materiale trombotico, della v. gemellare

mediale.” (allegato al doc. 175).

Un nuovo esame eco-doppler

ha avuto luogo il 10 agosto 2020 presso l’Ospedale __________ di __________. Il

dott. __________ ha refertato a destra una “trombosi non recente del tratto

medio vena gemellare mediale” e ha consigliato l’assunzione di una terapia

anti-coagulante (allegato al doc. 176).

Il 2 novembre 2020, RI 1

ha consultato il dott. __________, spec. in chirurgia vascolare a __________.

Dal suo relativo referto risulta che l’esame eco-doppler dell’arto inferiore

destro ha mostrato la presenza di “… esiti trombotici parietali stratificati di

una vena gemellare mediale; concomita reflusso da devalvolazione della vena

poplitea destra, di entità emodinamicamente rilevante. Si rileva inoltre incomprimibilità

della vena piccola safena destra dall’origine al III medio di gamba, per la

presenza di materiale trombotico endoluminale ad ecogenicità mista (CUS al

30%), …”. Lo specialista ha quindi consigliato di proseguire la terapia

anticoagulante in corso e di mantenere, durante il giorno,

un’elastocompressione (allegato al doc. 182).

Il 6 novembre 2020 ha

avuto luogo una consultazione presso il dott. __________, spec. in fisiatria a __________.

All’esame clinico, egli ha riscontrato un dolore alla digitopressione del gemello

mediale in corrispondenza della giunzione miotendinea destra, una circonferenza

della gamba destra inferiore di 2 cm rispetto alla controlaterale, nonché dei

polsi presenti e validi bilateralmente. Il dott. __________ ha diagnosticato

uno strappo muscolare di gamba complicato da una trombosi venosa profonda

dovuta al trauma con ematoma, segnalando che, a quel momento, la presa a carico

riabilitativa era complicata dalla trombosi in trattamento con anticoagulanti

(allegato al doc. 186).

Il 14 dicembre 2020, il

ricorrente è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, medico aggiunto presso l’Ospedale __________ di __________.

All’esame clinico, il dott. __________ ha refertato “non tumefazione alla

giunzione miotendinea, non edema, deficit funzionale alla posizione sulle

punte, deficit evidente di forza isometrica, test sulle punte impossibile, test

balzo impossibile, dolore locale alla digitopressione a livello del terzo

medio. Evidente ipoatrofia della gamba.” All’esame ecografico, egli ha

oggettivato degli esiti di distrazione di III. grado del muscolo gemello

mediale superficiale. Lo specialista ha quindi posto la diagnosi di esiti di

lesione muscolare a livello del gemello mediale della gamba non ancora guarita

e ha attestato una totale inabilità lavorativa per 30 giorni (allegato al doc.

190).

Agli atti figura inoltre la

cartella clinica del dott. __________, relativa a una visita che si è tenuta il

4.

agosto 2021, dalla quale emerge che, a quel momento, non vi erano più segni

di trombosi venosa profonda in atto (in questo senso, si veda pure il referto

afferente all’esame di eco-doppler compiuto il 29 luglio 2021 – allegati al

doc. 199).

Con la decisione formale

del 30 novembre 2020, l’CO 1 ha posto termine al versamento delle prestazioni

assicurative a far tempo dal 1° settembre 2020, sostenendo che, in base al

parere del dott. __________, i disturbi interessanti la gamba destra non

avrebbero più costituito una conseguenza naturale dell’evento traumatico del mese

di dicembre 2019 (doc. 188).

Con la decisione su

opposizione impugnata, l’assicuratore ha precisato che lo status quo sine

vel ante è stato raggiunto al più tardi il 31 agosto 2020 (doc. 201).

2.7

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche

le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p.

35.

consid. 4b).

2.8

Attentamente

vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo

Tribunale non ritiene di poter confermare la decisione impugnata,

mediante la quale l’CO 1 ha posto termine dal 1° settembre 2020 alle proprie

prestazioni dipendenti dal sinistro del 15 dicembre 2019.

Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata

fondata su una perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.6.), può trovare applicazione la giurisprudenza

di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa

l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.7.).

Ora, al referto del dott. __________,

sul quale si fonda appunto la decisione su opposizione in esame, non può essere

riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere, con la necessaria

tranquillità, che al più tardi alla fine del mese di agosto 2020 le conseguenze

dell’evento infortunistico assicurato erano definitivamente guarite.

In effetti, agli atti

esistono certificazioni specialistiche successive alla visita fiduciaria di

controllo dalle quali sembrerebbe emergere che lo status quo ante non

era ancora stato ritrovato il 1° settembre 2020, tanto dal profilo angiologico

quanto da quello muscolare, e che pertanto appaiono atte a generare dei dubbi,

perlomeno lievi, circa la correttezza delle conclusioni a cui è pervenuto il

dott. __________.

In particolare, a margine

della consultazione del 2 novembre 2020, il chirurgo vascolare dott. __________

ha attestato che l’insorgente era ancora affetto da “trombosi della vena

piccola safena destra e trombosi venosa profonda omolaterale ricanalizzata.

Residua SPF (sindrome post flebitica) da devalvolazione poplitea, con reflusso

venoso profondo ed edema di gamba destra cronico”. A suo avviso, la condizione

patologica descritta costituiva una “… diretta conseguenza della trombosi

occorsa, conseguente alla lesione muscolare avvenuta il 15/12/2019.” (allegato

al doc. 182). Da parte sua, il chirurgo ortopedico dott. __________, ancora in

occasione del consulto del 14 dicembre 2020, ha refertato la persistenza di

esiti da distrazione di III. grado del muscolo gemello mediale superficiale, formulando

la diagnosi di “esiti di lesione muscolare gemello mediale gamba non ancora

guarita” (allegato al doc. 190 – il corsivo è del redattore).

In sede di risposta di

causa, l’amministrazione ha evocato il sospetto che l’assicurato sia affetto da

trombofilia, “ovvero la tendenza all’ipercoagulazione, ossia la propensione di

alcune persone a formale coaguli di sanguigni che possono essere disseminati in

varie parti dell’organismo, come le vene profonde degli arti inferiori

(trombosi venosa profonda o TVB)”, ciò che spiegherebbe la ragione per la quale

“… i medici curanti e/o i periti di parte hanno riscontrato del materiale

trombotico negli esami successivi all’avvenuta guarigione accertata dal medico

specialista”. In questo stesso contesto, l’assicuratore segnala pure che, nel

suo apprezzamento del 29 aprile 2020, il fiduciario dott. __________, spec. FMH

in medicina interna generale, aveva auspicato un accertamento in tal senso

(allegato al doc. 87: “Thrombophilie-Abklärung”), che di fatto non è mai

stato effettuato.

Al riguardo, il TCA rileva

innanzitutto di non poter seguire l’istituto assicuratore laddove fa valere che

“…, in definitiva, a mente del Dr. med. __________ il ricorrente deve essere

considerato un soggetto “trombofilico” …” (doc. XI, p. 3), poiché ciò non è

quanto risulta dall’apprezzamento citato in precedenza.

D’altro canto, sempre

secondo questo Tribunale, non è parimenti corretto sostenere che siccome i

curanti non hanno disposto accertamenti volti a verificare l’esistenza di una

trombofilia, vi sarebbe la “concreta possibilità” che RI 1 ne sia affetto (cfr.

doc. V, p. 7). In questo senso, non può essere ignorato che, in virtù dell’art.

43.

LPGA, l’accertamento dei fatti giuridicamente importanti è compito

dell’assicuratore LAINF. Inoltre, conformemente a una costante giurisprudenza, se

l’assicuratore vuole liberarsi dal proprio obbligo a prestazioni, è tenuto a

dimostrare che l’evento assicurato non gioca più alcun ruolo causale per

rapporto ai disturbi denunciati dalla persona assicurata, avendo quest’ultima

ritrovato lo status quo ante oppure raggiunto lo status quo sine.

In questo contesto, è utile ricordare che, conformemente alla giurisprudenza, affinché il nesso di causalità

naturale sia dato, non è necessario che l’infortunio rappresenti la causa unica

o immediata del danno: è sufficiente che il sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia

provocato il danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti

come la conditio sine qua non di quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M.

Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p. 865 nota

79; vedi pure la STCA 35.2018.55 del 14 febbraio 2019 consid. 2.11.).

Alla luce di quanto

precede, considerata l’esistenza di dubbi, perlomeno lievi, circa la

correttezza della valutazione enunciata dal dott. __________, questa Corte

ritiene, per maggiore tranquillità, che non si possa prescindere dal procedere

a un approfondimento peritale (in questo senso, si veda la STF 8C_812/2015 del

20.

luglio 2016 e la 8C_783/2018 del 4 aprile 2019).

2.9

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge

im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva

respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione

di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano

dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico

fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465). In effetti, l’CO 1 ha fondato la decisione impugnata sul solo

parere di un suo medico fiduciario (cfr. supra, consid. 2.6.).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.8., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga una perizia

(idealmente in materia di angiologia e di chirurgia ortopedica) esterna (art.

44.

LPGA) volta a chiarire se,

dopo il 30 agosto 2020, l’assicurato presentava ancora dei postumi dell’evento

del dicembre 2019 che hanno necessitato di cure mediche, rispettivamente provocato

un’incapacità lavorativa. In seguito, facendo capo alle risultanze

dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito

al diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale, precisato che il

ricorrente limita le proprie pretese alla fine del mese di luglio 2021, momento

in cui, a suo dire, sarebbe intervenuta la sua completa guarigione.

2.10

Considerato l’esito del

ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo,

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210

consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato

da un sindacato, l’importo fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 7 ottobre 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un sindacato, l’importo di fr. 1’000 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti