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Decisione

35.2021.78

Negata revisione processuale di una decisione con la quale l'assicuratore aveva ridotto del 50% le prestazioni in contanti per atto temerario (assicurato precipitato mentre tentava di entrare dalla finestra di un appartamento sito al quarto piano di un palazzo)

31 gennaio 2022Italiano18 min

i presupposti per procedere a una revisione processuale della decisione formale

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Incarto

n.

35.2021.78

mm

Lugano

31 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 ottobre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 ottobre 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 25 luglio 2018, RI 1,

dipendente della __________ di __________ in qualità d’impiegato in logistica

e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, è precipitato dal quarto piano di un palazzo

mentre cercava di raggiungere, appeso ai davanzali delle finestre, l’appartamento

della sua ex compagna. A causa di questo sinistro, egli ha riportato un

politrauma che ha necessitato in particolare di una degenza, durata dal 25

luglio al 7 settembre 2018, presso il Servizio di chirurgia e ortopedia

dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 47).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 16

luglio 2019, l’assicuratore infortuni ha emanato una decisione mediante la

quale ha ridotto del 50% le prestazioni in contanti, ritenendo che l’infortunio

non professionale di cui è rimasto vittima l’assicurato fosse dovuto a un atto

temerario ex art. 39 LAINF e 50 OAINF (doc. 133).

Il provvedimento appena

citato è cresciuto incontestato in giudicato.

1.3. In data 20 agosto 2021,

l’avv. RA 1 ha chiesto che la decisione formale del 16 luglio 2019 fosse

sottoposta a revisione ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA. Richiamata la

pronunzia 32.2021.12 del 25 marzo 2021 di questa Corte, il patrocinatore ha

sostenuto che essa “… - intervenuta oltre i termini per ricorrere contro la

vostra del 16 luglio 2019, peraltro emanata quando il signor RI 1 era ancora in

ospedale e non certo lucido per poter reagire come ha poi fatto in seguito al

ricevimento della decisione AI – chiarisce che l’atto in questione non poteva

essere sussunto alla nozione di atto temerario e che pertanto una riduzione

delle prestazioni non poteva essere giustificata. Dal momento che ai sensi

dell’art. 1 LAINF le disposizioni della LPGA si applicano anche alle procedure

in materia LAINF e che gli art. 39 LAINF e 50 OAINF non prevedono diversamente

da quanto stabilito dall’art. 21 LPGA, appare chiaro che, avesse il signor RI 1

fatto ricorso contro la vostra citata decisione, avrebbe ottenuto il medesimo

risultato.” (doc. 279).

1.4. Con decisione formale del 31

agosto 2021, l’amministrazione ha negato che fossero adempiuti i presupposti

per procedere alla revisione processuale del provvedimento del 16 luglio 2019,

posto che “… la CO 1 ha ridotto le prestazioni secondo l’art. 39 LAINF, in

deroga all’art. 21 cpv. 1 LPGA.” (doc. 284).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 285), in data 5

ottobre 2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.

296).

1.5. Con tempestivo ricorso dell’8

ottobre 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata e in accoglimento della domanda

di revisione processuale, gli venga riconosciuta un’indennità giornaliera non

decurtata con effetto a decorrere dal 28 luglio 2018.

Innanzitutto, il

patrocinatore invoca una violazione del diritto di essere sentito da parte

dell’istituto assicuratore in quanto esso non si sarebbe confrontato “… con le

motivazioni addotte dal ricorrente per giustificare la sua opposizione alla

decisione di rifiutare la revisione della precedente decisione. Anzi,

esplicitamente pretende di non volerlo fare, asserendo unicamente che la sua

precedente decisione era stata adottata non in base all’art. 21 LAINF, invocato

nella sentenza ricordata di codesto Tribunale, ma bensì dell’art. 39 LAINF. In

realtà, l’opponente aveva addotto come motivo di revisione una circostanza di

fatto, in sé, e non la motivazione giuridica per cui quel fatto avrebbe

generato delle conseguenze in virtù dell’una o dell’altra disposizione di

legge. A mente del ricorrente, il fatto scatenante il suo diritto a far

revisionare la precedente decisione era l’avvenuto accertamento da parte del

Tribunale delle Assicurazioni che l’infortunio da lui subito non era da

considerare la conseguenza di un atto temerario.” (doc. I, p. 3 s.).

A proposito delle

condizioni materiali da soddisfare per procedere a una revisione processuale ex

art. 53 cpv. 1 LPGA, l’avv. RA 1 ha rilevato che denominatore comune delle

disposizioni di cui agli articoli 21 cpv. 1 LPGA e 40 e 50 OAINF, è “… la

riconducibilità della responsabilità per l’atto infortunistico alla volontà

dell’assicurato, sottintesa alle disposizioni in materia LAINF, esplicita nel

caso dell’art. 21 LPGA. (…). Gli accertamenti del TCA, addotti quale nuova

circostanza in sede di riesame, hanno dunque permesso di chiarire che l’agire

sotto l’influsso dell’alcool non può assurgere ad atto temerario, perché la temerarietà

implica volontà, che nel caso specifico non era data. (…). Nel caso concreto,

l’opponente non ha affatto commesso l’atto temerario di cui è rimasto vittima

in maniera volontario o negligente. Circostanza pacifica ma accertata

definitivamente dalla ricordata sentenza del TCA del 25 marzo 2021. La capacità

di intendere e volere del ricorrente era, in quel momento, offuscata

completamente, dato il tasso alcolico in cui si trovava. Privo in quel momento

della capacità di discernere, ai suoi atti non possono essere ricondotti

effetti giudici di sorta, dome prevede l’art. 18 CCS. Nessuna “colpa” gli può

essere imputata. Dunque, non gli si può rimproverare di aver agito “temerariamente”.”

(doc. I, p. 5 ss.).

1.6. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00

del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre

2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Sul piano formale,

l’insorgente pretende di essere rimasto vittima di una violazione del diritto

di essere sentito per il motivo che l’amministrazione non avrebbe motivato

sufficientemente la decisione su opposizione impugnata, confrontandosi con le

censure da lui sollevate (cfr. doc. I).

Ai sensi dell'art. 29 cpv.

2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza

(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito

deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima

della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire

prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387,

127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.

Tale obbligo ha lo scopo,

da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e

dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza

della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti).

Infine, ai sensi della

giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non

sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora

l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso

che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437;

cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017 consid. 2.2).

Tutto ben considerato,

questo Tribunale non ravvede alcuna violazione del diritto di essere sentito da

parte dell’assicuratore resistente. Infatti, se è vero che, già in sede di

opposizione, l’avv. RA 1 aveva invocato, quale fatto nuovo ex art. 53 cpv. 1

LPGA, la circostanza secondo cui al momento dell’infortunio l’assicurato era

privo della capacità di discernimento a causa dell’alcool precedentemente assorbito

(cfr. doc. 285, p. 2), è altrettanto vero che l’amministrazione ha in realtà preso

posizione su quell’argomento, osservando trattarsi di una circostanza che il

ricorrente “… avrebbe potuto e dovuto avanzare facendo capo ai rimedi ordinari

di diritto e quindi contestando entro i termini di legge la decisione del

16.7.2019.” (doc. 296, p. 3).

2.3. Nel caso concreto, litigiosa

è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare l’adempimento dei

presupposti per sottoporre a revisione processuale la sua decisione formale del

16 luglio 2019, oppure no.

Questa Corte rileva in

primo luogo che non è contestato il fatto che il provvedimento appena

citato è cresciuto in giudicato.

D’altro canto, è utile

precisare che non può entrare in linea di conto una riconsiderazione ex

art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione formale in questione, visto che

l’assicuratore ha espressamente dichiarato di non voler entrare nel merito di

un’eventuale domanda in tal senso (cfr. doc. 296, p. 3). Secondo una costante

giurisprudenza, il TCA non è

pertanto legittimato a esaminare questo aspetto (cfr. STCA 35.2017.145 dell'8

marzo 2018 consid. 2.1; STCA 35.2017.53 del 5 ottobre 2017 consid. 2.6 e 2.7 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA,

le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato

devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

La nozione di fatti o

mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG.

Sono nuovi ai sensi di

queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura

precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante

tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e

comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano

ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi

fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.

2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;

Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a

cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998,

n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, p. 132). I fatti nuovi

devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da

modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un

giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto

concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti

nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel

procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a

discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.

5b). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta

pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;

occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento

della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la

revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al

momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente,

conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di

revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato

fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento

inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della

carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid.

5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205).

Sul tema, cfr. pure STF

8C_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 2.2-2.3; 8C_562/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3.1-3.3; 8C_197/2020 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2-3.3; 8C_244/2017

del 24 aprile 2017; 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.2-4.3.

2.5. Nella presente fattispecie,

con decisione formale del 16 luglio 2019, l’CO 1 ha ridotto del 50% le

prestazioni in contanti (a quel momento, l’indennità giornaliera), ritenuto che

l’infortunio occorso dall’insorgente nel luglio 2018 sarebbe stato causato da

un atto temerario ex art. 39 LAINF e 50 OAINF.

L’assicurato non ha

interposto opposizione contro questo provvedimento, di modo che esso è

cresciuto in giudicato.

Fra gli atti di causa a

disposizione dell’amministrazione figurava il rapporto di Polizia del 10

ottobre 2018. Da questo documento emergeva, in particolare, che al momento

dell’evento traumatico l’assicurato presentava una concentrazione di etanolo

situata almeno fra 1.74 e 2.22 g/kg, come pure che nel sangue e nelle urine era

stata riscontrata la presenza di cannabis o di prodotti derivanti dalla

cannabis e di citalopram/escitalopram. Dal referto di analisi dell’Istituto

Alpino di chimica e di tossicologia, allegato al rapporto di Polizia, si

evinceva che “lo stato psico-fisico della vittima è stato verosimilmente

alterato alla presenza concomitante, nell’organismo, di etanolo, sostanze

psicoattive della cannabis (in particolare THC e OH-THC) e

citalopram/escitalopram, sostanze le cui proprietà farmacologiche e effetti indesiderati

possono potenziarsi reciprocamente.” (cfr. doc. 112).

Con sentenza 32.2021.12

del 25 marzo 2021, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità, il TCA

era chiamato a stabilire se l’UAI era legittimato a ridurre l’indennità

giornaliera corrisposta al ricorrente durante il periodo 1° gennaio – 31

ottobre 2021, in forza dell’art. 21 cpv. 1 LPGA. Tenuto conto di quanto

emergeva dal succitato rapporto di Polizia, questo Tribunale è pervenuto alla

conclusione che “…, non avendo l’insorgente provocato intenzionalmente o

commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto l’evento assicurato, le

indennità giornaliere riconosciute non possono essere ridotte ex art. 21 cpv. 1

LPGA. Si giustifica pertanto – come da proposta dell’amministrazione a cui il

ricorrente ha aderito -, in accoglimento del gravame e dopo annullamento della

decisione impugnata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo nuovo

calcolo dell’indennità giornaliera dovuta, proceda ad emanare un nuovo

provvedimento.” (doc. 280, p. 1-4).

Il rappresentante di RI 1

ha quindi preteso che la decisione formale del 16 luglio 2019 venisse

sottoposta a revisione processuale. A suo avviso, la sentenza di questa Corte

ha accertato che al momento dell’atto la capacità di agire ragionevolmente

dell’assicurato era “offuscata completamente” a causa della presenza nell’organismo

di un’elevata concentrazione di etanolo, circostanza che, se conosciuta al

momento dell’emanazione del provvedimento in discussione, avrebbe indotto l’CO

1 a rinunciare a ridurre le prestazioni in contanti a titolo di atto temerario

(cfr. doc. 279 e doc. I).

L’amministrazione ha

respinto la domanda di revisione, facendo valere che “l’esito del ricorso

presentato dall’assicurato avverso la decisione dell’AI non costituisce un

motivo di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA in quanto l’CO 1 e l’AI non hanno

fatto capo agli stessi disposti di legge per ridurre le prestazioni in contanti.

A differenza di quanto preteso con il ricorso questo Tribunale non ha accertato

che l’infortunio non era dovuto ad un atto temerario ma che l’assicurato non

aveva provocato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un

delitto l’evento assicurato. Gli art. 39 LAINF e 50 OAINF contemplano una

fattispecie diversa rispetto a quelle di cui all’art. 21 LPGA” e, d’altra

parte, che il “… Tribunale non ha proceduto ad alcun accertamento ma ha fatto

capo al rapporto di Polizia che già figurava agli atti al momento in cui l’CO 1

ha rilasciato la decisione di riduzione.” (doc. III).

2.6. Chiamato ora a pronunciarsi, il

TCA rileva che, in una sentenza U 612/2006 del 5 ottobre 2007, riassunta in: Plädoyer

2008/1 p. 69, riguardante una fattispecie in cui un’assicurata, in stato di

ebbrezza (tasso alcolemico dell’1.8‰), era precipitata mentre cercava di

raggiungere il piano terra scendendo dal balcone del suo appartamento, la Corte

federale ha ammesso che tale agire era oggettivamente costitutivo di un atto

temerario. D’altro canto, ritenuto che, in base alle risultanze di una perizia

psichiatrica, la capacità di discernimento dell’assicurata era soltanto diminuita

(e non soppressa) dall’alcool, il Tribunale federale ha confermato la riduzione

delle prestazioni in contanti decisa dall’assicuratore LAINF. Al considerando

4.2.1, l’Alta Corte ha in particolare ricordato che, secondo la giurisprudenza,

occorre rinunciare a ridurre o a rifiutare le prestazioni a titolo di atto

temerario, se la persona assicurata è completamente priva della facoltà di

agire ragionevolmente al momento determinante (in questo senso, si veda pure

BSK UVG – A. Brunner/D. Vollenweider, Art. 39 n. 45).

Stante quanto precede, è a

ragione che il patrocinatore del ricorrente sostiene che gli articoli 21 cpv. 1

LPGA e 50 OAINF hanno quale comune denominatore il fatto che la persona

assicurata debba aver agito con coscienza e volontà (per l’art. 21 LPGA, cfr.

il consid. 5.3 non pubblicato della DTF 136 V 362). La conseguenza non può però

essere quella che lui auspica.

In effetti, che la

capacità d’intendere e volere dell’assicurato al momento dell’infortunio fosse

alterata in ragione della contemporanea presenza nell’organismo di alcool,

cannabis e farmaci antidepressivi, è una circostanza di cui l’istituto

assicuratore era a conoscenza al momento in cui ha rilasciato la decisione

formale del 16 luglio 2019. Essa emergeva già chiaramente dal rapporto di

Polizia del 10 ottobre 2018, documento che figurava nell’incarto a disposizione

dell’assicuratore. Per questa ragione essa non costituisce un “fatto nuovo” ai

sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, fondante la revisione processuale del

provvedimento in questione (cfr. supra, consid. 2.4.).

La sentenza 32.2021.12 di

questo Tribunale non può essere considerata alla stregua di un “nuovo mezzo di

prova” ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, dal momento in cui essa non comprova

un fatto rilevante - concretamente l’incapacità di agire ragionevolmente al

momento del sinistro -, rimasto sconosciuto al momento dell’emanazione della

decisione formale di cui è chiesta la revisione. In proposito, non può essere

ignorato che questa Corte ha fatto capo alle risultanze dell’inchiesta di

Polizia, senza procedere ad alcun atto istruttorio, esattamente come lo ha

fatto l’CO 1.

In queste condizioni, inadempiuti

Fatti

i presupposti per procedere a una revisione processuale della decisione formale

del 16 luglio 2019, il ricorso deve essere respinto e la decisione su

opposizione impugnata confermata.

2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Considerandi

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

dell’8 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti