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Decisione

35.2021.79

Discusso il diritto a rendita d'invalidità. Preliminarmente discussa questione di sapere se l'assicuratore fosse responsabile della problematica psichica: negata adeguatezza del nesso causale con l'in

31 gennaio 2022Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nel caso concreto, è

contestata la valutazione della capacità/esigibilità lavorativa.

Dalle carte processuali

emerge che, da un profilo medico, la decisione su opposizione impugnata

mediante la quale l’amministrazione ha rifiutato l’assegnazione di una rendita

d’invalidità, si fonda essenzialmente sulla valutazione espressa dal suo medico

fiduciario.

In effetti, con apprezzamento

del 26 febbraio 2019 - a valere quale “conclusione della visita __________

del 07.12.2018 con valutazione dell’esigibilità al lavoro ed IMI

considerando la valutazione EFL recentemente eseguita” -, dopo aver

sottolineato che “l’attività di metalcostruttore viene ritenuta non più

esigibile in misura completa”, il dott. __________ ha dichiarato che

l’assicurato è da considerare “abile in misura completa con rendimento completo

e senza pause supplementari” in un lavoro che rispecchi l’esigibilità espressa.

Egli ha quindi così descritto le limitazioni funzionali dipendenti dai postumi

somatici residuali dell’infortunio del luglio 2016:

" (…) Sollevare

e portare: l’assicurato è in grado di sollevare pesi leggeri fino a 10 kg fino

all’altezza dei fianchi con le due braccia spesso, pesi medi da 10 a 25 kg

talvolta, pesanti da 25 a 45 kg di rado. molto pesanti mai. È in grado di

sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre 5 kg spesso con le

limitazioni sopra esposte.

Maneggio di attrezzi: l’assicurato è in grado di maneggiare

attrezzi leggeri e di precisione e medi talvolta, attrezzi pesanti di rado,

molto pesanti mai. La rotazione della mano sinistra è possibile talvolta.

Posizione e mobilità: l’assicurato è in grado di eseguire lavori

sopra la testa, di rotazione del busto e posizione seduta e inclinata e in

avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti, inginocchiata con flessione

delle ginocchia spesso.

Posizione di lunga durata: l’assicurato è in grado di mantenere la

posizione seduta e la posizione in piedi spesso, cosi come la posizione a

libera scelta.

Spostamenti: l’assicurato è in grado di camminare anche per lunghi

tratti e su terreno accidentato molto spesso, di salire le scale e salire le

scale a pioli molto spesso. L’uso delle due mani è possibile a condizione,

equilibrio e stare in equilibrio possibile.” (doc. 208, p. 2)

Così come già indicato in

precedenza, nel febbraio 2019, il ricorrente è stato sottoposto a una

valutazione EFL. Dal relativo referto (doc. 206) risulta che, a fronte

dell’esistenza di un’importante amplificazione dei sintomi accompagnata da

diverse incongruenze (“Discrepanza tra il risparmio dichiarato e dimostrato

dell’arto superiore sinistro coinvolto rispetto alla mancanza di minima atrofia

dell’arto superiore sinistro. Durante il test “lavoro sopra l’altezza delle

spalle” abbassa la spalla sinistra per la prima volta dopo 1’31. A 2’34

fallisce il test. Durante i 2’34 l’assicurato sostiene la mano sinistra con la

mano destra. Con le mani non esegue il “lavoretto” sopra l’altezza delle

spalle. Non si evidenziano limiti funzionali/movimenti compensatori e non si

evidenzia minima atrofia degli arti superiori. La forza della mano sinistra è 7

kg, misurata con il Jamar. Non si evidenzia minima atrofia muscolare alla mano

sinistra, neanche alla muscolatura intrinseca tale da giustificare questa

ridotta forza muscolare.”), i risultati dei test “… devono essere interpretati

con prudenza e si deve dedurre che, con un maggior impegno (qui non si tratta

di un atteggiamento cosciente, quindi la mancanza di impegno non coincide con

la simulazione), le prestazioni potrebbero essere migliori. In presenza di

un’amplificazione di sintomi di grado elevato fa stato la valutazione

medico-teorica della capacità lavorativa.” (il corsivo è del redattore).

Da un punto di vista

medico-teorico, il medico EFL ha quindi ritenuto che l’insorgente è in grado di

“… svolgere qualunque lavoro con la mano destra in qualunque posizione e con

qualunque livello di forza richiesta. L’assicurato non può utilizzare la mano

sinistra per lavori pesanti a mediamente pesanti o lavori di forza. Non può

tenere con la mano sinistra strumenti vibranti come trapani, avvitatori,

martelli demolitori e altri grossi strumenti a motore elettrico che richiedano

una presa con forza con entrambe le mani. Non può svolgere con la mano sinistra

lavori molto fini e di grande precisione, che richiedano l’uso delle 5 dita e

una sensibilità intatta. L’assicurato può svolgere qualunque lavoro

amministrativo e lavoro d’ufficio con qualche limitazione riguardo all’uso

della tastiera (non può scrivere a 10 dita vista la parziale amputazione della

falange distale del 3° dito della mano sinistra). Non vi sono limitazioni

riguardo alle posizioni del tronco, alla posizione seduta o eretta statica,

agli spostamenti e alla guida di autoveicoli.”.

In conclusione, il dott. __________

ha dichiarato l’assicurato inabile a svolgere la sua precedente professione di

metalcostruttore ma in grado di esercitare delle “attività leggere a mediamente

pesanti”.

Con la propria

impugnativa, l’insorgente contesta la correttezza dell’apprezzamento

dell’esigibilità lavorativa espresso dal dott. __________, reo in sostanza di

non aver tenuto debitamente conto del suo effettivo stato di salute (cfr. doc.

I, doc. V e doc. IX).

2.4.4

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.4.5

Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben

considerato, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario

dell’amministrazione, specialista nella materia che qui interessa (in questo

contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________,

così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati,

per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli

specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro

specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid.

4.4

), fondata in larga misura sulle risultanze della valutazione EFL del

febbraio 2019, in base alla quale, nonostante i postumi residuali interessanti

l’estremità superiore sinistra, l’assicurato sarebbe ancora in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa

adeguata.

D’altro

canto, questa Corte constata che agli atti non figurano pareri

specialistici divergenti, attestanti dunque l’esistenza di un’incapacità lavorativa

anche in attività confacenti, suscettibili di generare dei dubbi circa la

correttezza della valutazione dell’esigibilità enunciata dal dott. __________

(e dal medico EFL).

L’esistenza

di una piena abilità lavorativa in attività sostitutive adeguate risulta d’altronde

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di

seguito, riguardanti assicurati che lamentavano limitazioni nell’utilizzo degli

arti superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse

corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TF è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2

kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile

in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza

dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso,

rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella

regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco.".

Nella STF U 200/02 del 20

maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un

infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura

pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U

18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

In una sentenza 35.2013.74

dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e

8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in

attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito

l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Infine, in una sentenza

35.2017.10

del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

Alla luce di quanto

precede, richiamate in particolare le succitate pronunzie U 449/00, U 200/02

e 35.2017.10, va ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza che il ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno

e con un rendimento completo, un’attività lavorativa confacente alle

limitazioni dipendenti dal danno infortunistico organico riguardante la

mano sinistra.

Con riferimento all’interrogativo

sollevato dal ricorrente (doc. V, p. 2: “… quale datore di lavoro si

prenderebbe la briga di assumere una persona che ha costantemente male alla

mano?”), è utile segnalare che, in una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009,

il TF ha stabilito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un

braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio. Questa

giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17

ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui

l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono

possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno

ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora

eseguire soltanto dei lavori leggeri (in questo stesso senso, cfr. le STCA

35.2020.72

dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4, 35.2021.4 del 26 luglio 2021

consid. 2.5.3, 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6 e 35.2021.9 del 20 settembre

2021.

consid. 2.3.3).

2.4.6

Trattandosi della valutazione

delle conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico, occorre

constatare che l’insorgente non ha sollevato alcuna obiezione a proposito delle

modalità con le quali l’istituto assicuratore resistente ha determinato i

redditi da raffrontare (cfr. doc. I, doc. V e doc. IX).

Stante ciò, il TCA può

fare proprio tanto il reddito da valido (cfr. doc. 357: fr. 74'654) che

quello da invalido (cfr. doc. 357: fr. 72'235) ritenuti

dall’amministrazione per fissare il grado dell’invalidità.

Ora, confrontando i fr.

72'235 al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il

danno alla salute, e cioè fr. 74'654, risulta una perdita di guadagno del 3.24%,

arrotondata al 3%, insufficiente per fondare il diritto a una rendita

d’invalidità LAINF.

La decisione su

opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,

deve quindi essere confermata.

2.5

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 6 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti