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Decisione

35.2021.79

Discusso il diritto a rendita d'invalidità. Preliminarmente discussa questione di sapere se l'assicuratore fosse responsabile della problematica psichica: negata adeguatezza del nesso causale con l'infortunio (lesioni alle mani)

31 gennaio 2022Italiano49 min

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2021.79

mm

Lugano

31 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 settembre 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 4 luglio 2016, RI 1,

dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di

fabbro/montatore/saldatore e, perciò, assicurato d’obbligo conto gli infortuni

e le malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di un infortunio

professionale utilizzando un trapano a percussione. Dal rapporto di uscita 5

luglio 2016 del Servizio di chirurgia e ortopedica dell’Ospedale __________ di __________

risulta che l’assicurato ha riportato l’amputazione apicale del III. dito della

mano sinistra, ciò che ha reso necessario un intervento di revisione della

ferita e di plastica cutanea (doc. 35).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Dalle carte processuali

emerge che l’assicurato ha ben presto lamentato delle difficoltà di natura

psichica (cfr., ad esempio, il doc. 111).

1.2. Esperiti agli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 agosto 2021,

l’assicuratore contro gli infortuni ha innanzitutto negato la propria

responsabilità riguardo ai “disturbi psicogeni e soggettivi” in quanto essi non

costituirebbero una conseguenza adeguata dell’evento traumatico. D’altro canto,

tenuto conto unicamente dei postumi infortunistici somatici, l’CO 1 ha negato

il diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 5% (doc. 359).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (doc. 366, p. 4 s.), in data 10

settembre 2021, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 370).

1.3. Con tempestivo ricorso del 6

ottobre 2021, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga

annullata, sviluppando in particolare la seguente argomentazione:

" (…) Ad una

visita a __________ vengo a conoscenza del perché di questi dolori: si erano

formati due neuromi da amputazione. I medici che mi hanno visitato il Dr. Prof.

__________ di __________, il Dr. med. __________ e il Dr. __________,

specialisti della chirurgia della mano hanno dato lo stesso responso:

intervento di revisione e riabilitazione funzionale.

Nel frattempo in attesa di un’operazione mi

viene fatta una protesi estetica ma la situazione non cambia anzi ogni giorno è

sempre peggio e mi è impossibile da indossare. Faccio presente del tutto il mio

case-manager via mail, come del resto ho sempre aggiornato per ogni situazione.

Rimanendo in attesa di operazione.

Il 24 aprile del corrente anno ho avuto la

visita del medico legale Dott. __________, medico e chirurgo in cui maggiori

campi d’interesse riguardano la patologia articolare di spalla, anca, ginocchio

e caviglia. Mi trova abile senza aver fatto una visita approfondita. Una

successiva visita presso il Dr. __________, trovandosi in accordo con me

domandandosi come possa CO 1 avermi trovato abile al lavoro nella forma massima

possibile, poiché i miei forti dolori mi mettono nell’impossibilità, non solo

di riuscire ad intraprendere la mia precedente attività lavorativa, ma di

vivere una vita abbastanza normale. Dato che persino guidare mi è diventato

molto complicato. Infatti per ogni spostamento nella tratta medio lunga, sono

costretto a dover chiedere aiuto, ancora, ai miei genitori. Richiede quindi che

vengano svolte ulteriori cure presso Dr. __________.

Decido pertanto in data 25 agosto del

corrente mese di eseguire, a mie spese e di mia iniziativa, una ecografia che

evidenzia il raddoppio dei suddetti neuromi, passati da 2 mm e 5 mm, il cui

esito viene minimizzato dall’Avvocato RA 1 come già scritto. Dalla quale si

deduce il loro parere soggettivo e di parte: “il referto è soggetto ad

interpretazione soggettiva”. Ogni scritto di CO 1 che del Dr. __________ non

tiene mai conto del mio stato di salute, viene sempre omesso il dolore che

provo, nonostante venga ribadito che l’incapacità al guadagno sussiste quando

ci sia un danno alla salute fisica, mentale o psichica. Tralasciando il trauma

già spiegato tengo a sottolineare che non appena vedo un utensile da lavoro

come trapani o mole la mia mente proietti immagini di scene di perdita di altri

arti, avendo provato quando ero nella clinica __________. Inoltre le vibrazioni

dovute agli utensili mi mandano scosse dal dito fino alla schiena! Mi oppongo,

pertanto, alla decisione di CO 1, perché troppo piena di lacune sulle

spiegazioni, troppe parti omesse (volutamente) dal loro dottore e soprattutto

vengo abbandonato con un grandissimo male (che quindi non è sinonimo di abile

al 95%). Il mio sonno è molto disturbato sia per le fitte di dolore che di

assillanti incubi. Mi trovo pertanto con in mano una lettera in cui sono in

completo disaccordo!” (doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. In data 15 novembre 2021,

l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni. In particolare, egli ha invitato il Tribunale a considerare “… i

pareri medici di tutti, non solo i pareri di quelli che fanno comodo a CO 1 per

chiudermi il caso e lasciarmi in mezzo ad una strada. Avevo sempre chiesto la

possibilità di partecipare più attivamente a corsi che avrebbero aiutato il mio

reintegro, ma mi è sempre stato ribadito che finché la situazione non si fosse

stabilizzata non avrei potuto fare nulla e mi era già stata prospettata

l’impossibilità di riprendere il mio lavoro come metalcostruttore dato che

impossibilitato ad usare la mia mano. Non ero abile per frequentare corsi ed

ora sono diventato abile al 100%??? In questi giorni mi è arrivato anche il

responso dell’AI che non mi trova più in grado di svolgere l’attività di

metalcostruttore, ma posso trovarmi un lavoro a seconda del mio stato di

salute, faccio giusto gli esempi riportati, aiuto magazziniere, ausiliario di

sicurezza, ecc. … Ribadisco che perdendo anche “solo” una parte di dito io non

riesca neppure più a suonare la fisarmonica come facevo prima … beh ma posso

comunque andare a fare l’operaio addetto all’imballaggio o etichettatura …

semmai trovassi una ditta disponibile ad assumere una persona come me, con

elevate limitazioni, tralasciando il punto che non dormo bene a causa del forte

dolore. Basti pensare che non riesco neppure ad indossare un guanto di quelli

del supermercato per scegliere la frutta per il dolore ancora più acuto che

provo.” (doc. V).

L’assicuratore resistente

si è espresso in proposito il 25 novembre 2021(doc. VII).

Nel corso del mese di

dicembre 2021, il ricorrente ha ancora formulato alcune sue considerazioni (cfr.

doc. IX).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Nel caso di specie, l’oggetto

litigioso è circoscritto al diritto a una rendita d’invalidità a dipendenza dei

postumi dell’evento infortunistico del luglio 2016.

Preliminarmente, questa

Corte è però chiamata a stabilire se l’CO 1 era legittimato a negare la propria

responsabilità a proposito dei disturbi psichici che presenta l’assicurato,

oppure no.

2.3. Disturbi psichici

conseguenza dell’infortunio del 4 luglio 2016?

2.3.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,

per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative

sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3.2. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.

19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

2.3.3. Il diritto alle prestazioni

risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa

condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

Se un infortunio ha

semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza

questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.3.4. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,

il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è

accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per

contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

La più recente

giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei

disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici

specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici

scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di

postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un

nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012

UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della

causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non

essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a

esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra

l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

2.3.5. Nel caso di specie, con la

decisione formale del 4 agosto 2021, l’amministrazione ha negato la propria

responsabilità a proposito dei disturbi psichici e soggettivi in quanto essi “…

non sono in relazione causale adeguata con l’infortunio …” (doc. 359, p. 2).

In sede di risposta di

causa, l’CO 1 ha fatto valere che, su questo aspetto, il provvedimento in

questione sarebbe cresciuto in giudicato, posto che “… l’assicurato non ha

contestato il fatto che la Divisione __________ non aveva considerato i

disturbi psichici non essendo data la causalità adeguata.” A titolo

abbondanziale, l’istituto assicuratore ha comunque esaminato l’adeguatezza del

nesso di causalità con l’evento infortunistico assicurato in applicazione della

giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133. Secondo l’assicuratore, il sinistro

andrebbe classificato nella categoria degli infortuni di media gravità ma al

limite di quella inferiore. D’altro canto, sempre a suo avviso, nessuno dei

criteri di rilievo sviluppati dalla giurisprudenza sarebbe in concreto

adempiuto (cfr. doc. III).

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene innanzitutto di potersi esimere

dall’esaminare se la decisione formale del 4 agosto 2021 sia o meno nel

frattempo cresciuta in giudicato, in quanto l’esistenza di un nesso di

causalità adeguata tra l’infortunio assicurato e le turbe psichiche,

deve comunque essere negata, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.

D’altro canto, il TCA

rileva che dalla documentazione agli atti emerge in effetti che la presenza di

una problematica psichica è stata ben presto refertata dai sanitari, la quale

influenza la percezione del dolore da parte dell’insorgente.

Ad esempio, già in

occasione della visita __________ di controllo del 20 gennaio 2017, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha riscontrato uno “stato di

depressione con frequenti eccessi di pianto e difficoltà ad accettare la

menomazione al dito della mano.” (doc. 65, p. 3). Nell’ambito della riabilitazione

svolta in regime di day-hospital presso la Clinica __________ di __________ (7

febbraio – 27 giugno 2017), è stata approntata una presa a carico (anche) psicosomatica,

posto che l’assicurato soffriva di una sindrome somatoforme da dolore cronico (doc.

111 e doc. 113, p. 3: “Il decorso condizionato dal vissuto fortemente negativo

del paziente verso le circostanze e gli esiti dell’infortunio è stato

caratterizzato dalla necessità di assicurare al paziente oltre al trattamento

fisio-ergoterapico una presa a carico psicosomatica in ragione della

sintomatologia con sviluppo di una sindrome somatoforme da dolore cronico di

verosimile origine post-traumatica.”).

A margine della

valutazione EFL eseguita il 12 e 14 febbraio 2019 presso la Clinica __________,

il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, ha dichiarato che il ricorrente

presentava “… un disturbo dell’adattamento molto importante, attualmente in

primo piano, con una reazione ansioso-depressiva. Vi è verosimilmente una

struttura narcisistica della personalità e un’importante ferita narcisistica

legata alla perdita parziale del dito. (…). Per quanto riguarda i risultati dei

test, l’assicurato ha dimostrato un’amplificazione di sintomi molto importante.

Vi sono diverse incongruenze.” (doc. 206).

In occasione del consulto

del 22 novembre 2018, preso atto che l’applicazione di un cerotto Qutenza non

aveva portato a sostanziali benefici, la dott.ssa __________, Capoclinica

presso il Centro __________ dell’Ospedale __________ di __________, ha

auspicato la ripresa del trattamento psicoterapico (cfr. doc. 182). Analoghe

indicazioni si evincono dal rapporto 11 giugno 2021 del dott. __________, spec.

FMH in chirurgia della mano, il quale negata l’indicazione a sottoporre

l’assicurato a una correzione chirurgica dei neuromi, ha anch’egli suggerito

una presa a carico psicoterapica, in presenza di una “forte componente

emotiva associata” (doc. 344 – il corsivo è del redattore).

Questa Corte può lasciare

aperta la questione di sapere se le turbe psichiche costituiscono una

conseguenza naturale del sinistro assicurato, anche se talune

certificazioni sembrerebbero invero andare proprio in questo senso (si vedano

in particolare i referti agli atti della Clinica __________), in quanto, così

come già indicato in precedenza e dimostrato qui di seguito, l’adeguatezza

del nesso causale va negata. Al riguardo, è utile precisare che la causalità

naturale e quella adeguata devono essere entrambe date affinché possa essere

ammesso l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF.

Occorre inoltre sottolineare

che all’CO 1 non può essere rimproverato di aver prematuramente valutato

l’adeguatezza del nesso causale, in quanto la documentazione agli atti fa stato

della stabilizzazione, da un profilo somatico, dello stato di salute

infortunistico, aspetto che del resto l’assicurato neppure contesta.

2.3.6. Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale in relazione all'evento traumatico del 4 luglio 2016, bisogna innanzitutto procedere alla classificazione di

quest’ultimo.

Per

quanto riguarda la sua dinamica, dal rapporto di polizia 1° agosto 2016 risulta

in particolare quanto segue:

" (…) RI 1

si trovava su una scala doppia di 2 m di altezza ed effettuava dei fori nel

soffitto in cemento con il martello perforatore a batteria marca Hilti modello

TE 4-A22, mentre __________ si trovava accovacciato alla sua destra su un

serbatoio in acciaio e teneva appoggiata al muro la lamiera in metallo di

lunghezza 3 metri.

Improvvisamente la punta del martello perforatore di misura 6 mm

si rompeva e a causa del contraccolpo dell’attrezzo elettrico, la mano sinistra

dell’operaio incontrava la punta che gli avvolgeva dapprima il guanto

indossato, per poi strappargli la prima falange del dito medio.

__________, non ha visto il momento dell’infortunio, ma udiva

subito dopo le grida del collega e lo soccorreva portandolo in officina dove

venivano allarmati i soccorsi.

Malgrado Mazza è riuscito a recuperare la falange del dito medio

di RI 1, quest’ultimo a seguito dell’infortunio riportava un’amputazione

apicale del III° dito della mano sinistra.” (doc. 37, p. 6)

Secondo la giurisprudenza, per classificare l’infortunio in una delle

tre categorie, ci si deve unicamente fondare, da un punto di vista oggettivo, sull’evento infortunistico

in quanto tale. Sono determinanti le forze generate dall’infortunio e non le

conseguenze che ne sono derivate. La gravità delle lesioni riportate – che

costituisce l’uno dei criteri oggettivi per giudicare il carattere adeguato del

nesso di causalità –deve essere presa in considerazione in questa fase soltanto

nella misura in cui fornisce un’indicazione circa le forze in gioco al momento

del sinistro (cfr. STF 8C_663/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017

del 12 marzo 2018 consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati).

La Corte federale ha

classificato nella categoria degli infortuni di media gravità al limite di

quella superiore, l’amputazione totale del pollice, dell’indice, del medio

e del mignolo, e parziale dell’anulare di un carpentiere la cui mano destra era

rimasta imprigionata in una sagomatrice (STF U 233/95 del 13 giugno 1996

consid. 3), l’amputazione del mignolo, della metà dell’anulare e dei due terzi

dell’indice di un segatore la cui mano sinistra era stata ferita da una fresa

(STF U 280/97 del 23 marzo 1999 consid. 2b), come pure l’amputazione completa del pollice trattandosi di un

assicurato che aveva inavvertitamente introdotto la mano sinistra in una

tranciatrice per granoturco (STF U 440/04 del 12 settembre 2006 consid. 7.4).

È invece stato giudicato di media gravità in senso stretto, l’infortunio

in cui l’impiegato di una segheria aveva messo la mano sinistra in una catena

adibita al trasporto, riportando l’amputazione del mignolo, un anulare doloroso

e inutilizzabile, nonché un’atrofia delle restanti tre dita (STF U 5/94 del 14

novembre 1996), quello in cui la persona assicurata, durante la pulitura di un

doppio rullo, messosi inaspettatamente in moto, aveva riportato un’escoriazione

del pollice sinistro, contusioni delle ultime falangi del secondo, quarto, e

quinto dito così come strappo e lesione in seguito allo stiramento di tutta la

mano interessata (STF U 82/00 del 22 aprile 2002), quello in cui l’assicurata aveva

messo la mano in un dispositivo per recidere i cavi, amputandosi parzialmente

le ultime falangi del medio e dell’indice (STF U 134/03 del 12 gennaio 2004), quello

in cui l'interessata si è procurata una subamputazione della falange distale

del mignolo destro con una sminuzzatrice per cipolle (STF U 126/03 del 22

luglio 2004), quello in cui un falegname si era

ferito all’estremità superiore sinistra nell’utilizzare una fresa a mano, con

amputazione del dito anulare a livello della falange intermedia, sezione delle

strutture flessorie del dito medio, nonché lesione del tendine flessorio del

dito indice (STF 8C_77/2009 del 4 giugno 2009 consid. 4.1.3), così come quello

subito da un’addetta alle pulizie che aveva ricevuto sul polso destro una mola

a disco che un operaio si era lasciato sfuggire dal secondo piano con edema

alla parte dorsale e abrasione cutanea della mano destra (STF 8C_613/2019 del

17 settembre 2020 consid. 7).

Tenuto

conto della dinamica dell’evento in oggetto e della casistica appena esposta,

il TCA non può seguire l’amministrazione laddove sostiene che l’assicurato

sarebbe rimasto vittima di un infortunio di grado medio al limite della

categoria degli infortuni leggeri o insignificanti. Secondo questa Corte, si è

trattato piuttosto di un infortunio di media gravità in senso stretto

(quale termine di paragone, si vedano in particolare le succitate STF U 134/03

e U 126/03).

Per ammettere

l’adeguatezza del nesso causale, secondo i criteri elaborati dall'Alta Corte ed

esposti al consid. 2.3.4., è necessario che un fattore fosse presente in

maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

In

una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che, in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria, devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità

in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di

natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011

consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht

hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach

BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9.

April 2009 E. 4.6).”).

Alla luce delle

indicazioni risultanti dalla giurisprudenza federale, occorre ritenere che

l'evento occorso a RI 1 non sia stato accompagnato da circostanze

particolarmente drammatiche, per cui il primo criterio non è in concreto

realizzato.

All'evento in questione va

riconosciuta una certa spettacolarità ma, in ogni caso, non si può parlare di

una particolare spettacolarità. In effetti, il TF non ha ammesso l’adempimento

di questo criterio, ad esempio, in una sentenza U 82/00 del 22 aprile 2002,

riguardante un assicurato la cui mano sinistra era rimasta intrappolata fra gli

ingranaggi di un doppio rullo, ingranaggi che stavano per stritolargli l'intero

braccio, se con l'altra mano egli non fosse riuscito ad arrestare per tempo la

macchina, né in quella precedentemente citata U 5/94. L'Alta Corte ne ha invece riconosciuto la presenza nella succitata

sentenza U 280/97, tuttavia in quel caso l'assicurato aveva riportato

l'amputazione di tre diverse dita (cfr., pure, Scartazzini,

Considérations sur dix ans de développement en matière de causalité dans les

assurances sociales, in: Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Duc, Losanna 2001,

p. 246 s.).

Inoltre, nel caso di

specie, sebbene il sinistro abbia avuto un carattere impressionante per

l’insorgente, la sua vita non è di fatto mai stata in pericolo. Anche il

suo ricovero presso l’Ospedale __________ di __________ è stato estremamente

breve, visto che è stato dimesso già il giorno successivo l’entrata.

Con riferimento al

criterio della gravità o della particolare natura delle lesioni fisiche, tenuto

segnatamente conto del fatto che esse sono idonee a determinare dei disturbi

psichici, va ricordato che l'infortunio del luglio 2016 ha interessato la mano

sinistra di un paziente destromane.

D’altro canto, non può

neppure essere ignorato che la lesione subita - la perdita della falange

distale del dito medio - non era di per sé atta a compromettere la funzionalità

della mano.

Inoltre, alla luce dei

precedenti giurisprudenziali, la natura della lesione non è tale che, secondo

l'esperienza, il criterio in questione possa essere considerato soddisfatto. Infatti,

l'Alta Corte ha deciso proprio in questo senso nella già citata sentenza U 5/94, riguardante un assicurato che aveva

riportato l'amputazione del mignolo, un anulare doloroso e perciò

inutilizzabile, nonché un'atrofia delle altre tre dita, in quella U 185/96 del

17 dicembre 1996, concernente un operaio vittima di un'amputazione delle

falangi distali di due dita della mano destra e di tre dita della mano

sinistra, così come in quella riguardante un assicurato che si è visto

parzialmente amputate quattro dita della mano dominante (STF U 38/99 del 7

maggio 2001).

Nessun elemento

all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza

di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere

considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela

finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Questo Tribunale ritiene

che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento

infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Dagli atti di causa emerge

infatti che, dopo l’iniziale degenza presso l’Ospedale __________ di __________

(4 – 5 luglio 2016), durante la quale i sanitari hanno proceduto alla revisione

della ferita e a una plastica cutanea, le cure prestate al ricorrente sono

consistite essenzialmente in accertamenti diagnostici (clinici e strumentali),

in visite ambulatoriali di controllo (specialistiche e non), nell’assunzione di

farmaci analgesici e ansiolitici/antidepressivi, così come nell’esecuzione,

sempre su base ambulatoriale/semi-stazionaria, di cicli di fisio- ed

ergoterapia, nonché di sedute di psicoterapia.

Ora, conformemente alla

giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre

2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in

discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica,

l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di

neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente

gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010

del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

Il TF ha del resto deciso

in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.

3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,

che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una

riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,

anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del

20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un

incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide

lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso

il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che

nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la

seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio

al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,

precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Neppure il criterio del decorso

sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, risulta soddisfatto.

In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e da notevoli disturbi non

si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono

inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato

la guarigione, in concreto non ravvisabili. Sempre in

questo contesto, va segnalato che, conformemente alla giurisprudenza federale, il

fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenti ancora dolori e

presenti ancora un’inabilità lavorativa, non basta per riconoscere questo criterio

(cfr. STF 8C_613/2019 del 17 settembre 2020 consid. 6.4.3; 8C_249/2018 del 12

marzo 2019 consid. 5.2.5 e i riferimenti). In questo senso, il TF ha negato la

realizzazione del criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente

protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4), ad esempio

nel caso di un assicurato la cui ricostruzione del dorso della mano aveva

necessitato di ben cinque interventi chirurgici (cfr. STF 8C_175/2010 del 14

febbraio 2011 consid. 5.4 in fine). A prescindere dal fatto che, secondo la

giurisprudenza, la persistenza dei dolori di per sé non basta per soddisfare il

criterio in discussione, nella presente fattispecie va tenuto conto del fatto

che la sintomatologia algica è influenzata da un’inadeguata elaborazione

psichica del sinistro da parte dell'insorgente, aspetto di cui occorre fare

astrazione nella valutazione dell’adeguatezza giusta la DTF 115 V 133.

Il TCA non può ritenere realizzato neanche il criterio del grado e della

durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti fisici dell'infortunio

assicurato. Secondo la giurisprudenza federale (cfr., da ultimo, la STF

8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati, riguardante

una fattispecie in cui dal momento dell'infortunio alla stabilizzazione del

caso erano trascorsi “soltanto” due anni e quattro mesi), il criterio in

questione è adempiuto in presenza di una incapacità lavorativa totale perdurata

quasi tre anni ("fast drei Jahren"/"rund dreijährige durchgehende

Arbeitsunfähigkeit"). D’altra

parte, sempre secondo il TF, tale criterio non è soddisfatto allorquando

l’assicurato è in grado, anche dopo un certo lasso di tempo, di svolgere a

tempo pieno un’attività adeguata ai postumi infortunistici che presenta (cfr.

STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 5.2.2 e il riferimento ivi citato).

Nella concreta evenienza,

a margine della visita __________ di controllo del 7 dicembre 2018, le

condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente sono state dichiarate

ormai stabilizzate. In ragione dell’esistenza di una “certa discrepanza” tra

disturbi denunciati e lo stato oggettivabile a livello dell’estremità superiore

sinistra, il dott. __________ ha disposto l’esecuzione di una valutazione EFL per

determinare la reale capacità lavorativa (doc. 188). Dal rapporto 14 febbraio

2019 della Clinica __________ è emersa l’esigibilità a svolgere delle attività

leggere a mediamente pesanti (cfr. doc. 206). Stante ciò, occorre ammettere

che, a distanza di circa 2 anni e mezzo dall’infortunio (quindi prima

dei quasi tre anni considerati dalla giurisprudenza federale), raggiunta

la stabilizzazione dello stato di salute, RI 1 era in grado di esercitare

un’attività sostitutiva adeguata in misura completa.

In queste condizioni, può rimanere indeciso se sia o meno

soddisfatto il criterio dei disturbi fisici persistenti, poiché da solo questo

criterio - in presenza di un infortunio di grado medio-medio -, non potrebbero

comunque giustificare l’adeguatezza del nesso causale (cfr. RDAT 2003 II n. 67

p. 276, U 164/02 consid. 4.7; SZS/RSAS 2001 p. 431, U 187/95). Al riguardo, va

precisato che, vista la sovrapposizione di una problematica psichica che ha

amplificato i dolori e le limitazioni nell’uso della mano denunciati

dall’assicurato, il criterio in questione non sarebbe in ogni caso da

considerare adempiuto con una particolare intensità.

Alla luce di quanto appena

esposto occorre concludere che le turbe psichiche di cui soffre l’assicurato

non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorso

il 4 luglio 2016. L’istituto resistente era di conseguenza legittimato a negare

la propria responsabilità in merito.

Stante ciò, è a ragione

che l’CO 1 ha valutato il diritto alle prestazioni di lunga durata, in

particolare quello alla rendita d’invalidità, facendo astrazione dalla

problematica psichica.

2.4. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02

del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.4.3

Nel caso concreto, è

contestata la valutazione della capacità/esigibilità lavorativa.

Dalle carte processuali

emerge che, da un profilo medico, la decisione su opposizione impugnata

mediante la quale l’amministrazione ha rifiutato l’assegnazione di una rendita

d’invalidità, si fonda essenzialmente sulla valutazione espressa dal suo medico

fiduciario.

In effetti, con apprezzamento

del 26 febbraio 2019 - a valere quale “conclusione della visita __________

del 07.12.2018 con valutazione dell’esigibilità al lavoro ed IMI

considerando la valutazione EFL recentemente eseguita” -, dopo aver

sottolineato che “l’attività di metalcostruttore viene ritenuta non più

esigibile in misura completa”, il dott. __________ ha dichiarato che

l’assicurato è da considerare “abile in misura completa con rendimento completo

e senza pause supplementari” in un lavoro che rispecchi l’esigibilità espressa.

Egli ha quindi così descritto le limitazioni funzionali dipendenti dai postumi

somatici residuali dell’infortunio del luglio 2016:

" (…) Sollevare

e portare: l’assicurato è in grado di sollevare pesi leggeri fino a 10 kg fino

all’altezza dei fianchi con le due braccia spesso, pesi medi da 10 a 25 kg

talvolta, pesanti da 25 a 45 kg di rado. molto pesanti mai. È in grado di

sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre 5 kg spesso con le

limitazioni sopra esposte.

Maneggio di attrezzi: l’assicurato è in grado di maneggiare

attrezzi leggeri e di precisione e medi talvolta, attrezzi pesanti di rado,

molto pesanti mai. La rotazione della mano sinistra è possibile talvolta.

Posizione e mobilità: l’assicurato è in grado di eseguire lavori

sopra la testa, di rotazione del busto e posizione seduta e inclinata e in

avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti, inginocchiata con flessione

delle ginocchia spesso.

Posizione di lunga durata: l’assicurato è in grado di mantenere la

posizione seduta e la posizione in piedi spesso, cosi come la posizione a

libera scelta.

Spostamenti: l’assicurato è in grado di camminare anche per lunghi

tratti e su terreno accidentato molto spesso, di salire le scale e salire le

scale a pioli molto spesso. L’uso delle due mani è possibile a condizione,

equilibrio e stare in equilibrio possibile.” (doc. 208, p. 2)

Così come già indicato in

precedenza, nel febbraio 2019, il ricorrente è stato sottoposto a una

valutazione EFL. Dal relativo referto (doc. 206) risulta che, a fronte

dell’esistenza di un’importante amplificazione dei sintomi accompagnata da

diverse incongruenze (“Discrepanza tra il risparmio dichiarato e dimostrato

dell’arto superiore sinistro coinvolto rispetto alla mancanza di minima atrofia

dell’arto superiore sinistro. Durante il test “lavoro sopra l’altezza delle

spalle” abbassa la spalla sinistra per la prima volta dopo 1’31. A 2’34

fallisce il test. Durante i 2’34 l’assicurato sostiene la mano sinistra con la

mano destra. Con le mani non esegue il “lavoretto” sopra l’altezza delle

spalle. Non si evidenziano limiti funzionali/movimenti compensatori e non si

evidenzia minima atrofia degli arti superiori. La forza della mano sinistra è 7

kg, misurata con il Jamar. Non si evidenzia minima atrofia muscolare alla mano

sinistra, neanche alla muscolatura intrinseca tale da giustificare questa

ridotta forza muscolare.”), i risultati dei test “… devono essere interpretati

con prudenza e si deve dedurre che, con un maggior impegno (qui non si tratta

di un atteggiamento cosciente, quindi la mancanza di impegno non coincide con

la simulazione), le prestazioni potrebbero essere migliori. In presenza di

un’amplificazione di sintomi di grado elevato fa stato la valutazione

medico-teorica della capacità lavorativa.” (il corsivo è del redattore).

Da un punto di vista

medico-teorico, il medico EFL ha quindi ritenuto che l’insorgente è in grado di

“… svolgere qualunque lavoro con la mano destra in qualunque posizione e con

qualunque livello di forza richiesta. L’assicurato non può utilizzare la mano

sinistra per lavori pesanti a mediamente pesanti o lavori di forza. Non può

tenere con la mano sinistra strumenti vibranti come trapani, avvitatori,

martelli demolitori e altri grossi strumenti a motore elettrico che richiedano

una presa con forza con entrambe le mani. Non può svolgere con la mano sinistra

lavori molto fini e di grande precisione, che richiedano l’uso delle 5 dita e

una sensibilità intatta. L’assicurato può svolgere qualunque lavoro

amministrativo e lavoro d’ufficio con qualche limitazione riguardo all’uso

della tastiera (non può scrivere a 10 dita vista la parziale amputazione della

falange distale del 3° dito della mano sinistra). Non vi sono limitazioni

riguardo alle posizioni del tronco, alla posizione seduta o eretta statica,

agli spostamenti e alla guida di autoveicoli.”.

In conclusione, il dott. __________

ha dichiarato l’assicurato inabile a svolgere la sua precedente professione di

metalcostruttore ma in grado di esercitare delle “attività leggere a mediamente

pesanti”.

Con la propria

impugnativa, l’insorgente contesta la correttezza dell’apprezzamento

dell’esigibilità lavorativa espresso dal dott. __________, reo in sostanza di

non aver tenuto debitamente conto del suo effettivo stato di salute (cfr. doc.

I, doc. V e doc. IX).

2.4.4

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.4.5

Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben

considerato, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario

dell’amministrazione, specialista nella materia che qui interessa (in questo

contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________,

così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati,

per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli

specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro

specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid.

4.4.2), fondata in larga misura sulle risultanze della valutazione EFL del

febbraio 2019, in base alla quale, nonostante i postumi residuali interessanti

l’estremità superiore sinistra, l’assicurato sarebbe ancora in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa

adeguata.

D’altro

canto, questa Corte constata che agli atti non figurano pareri

specialistici divergenti, attestanti dunque l’esistenza di un’incapacità lavorativa

anche in attività confacenti, suscettibili di generare dei dubbi circa la

correttezza della valutazione dell’esigibilità enunciata dal dott. __________

(e dal medico EFL).

L’esistenza

di una piena abilità lavorativa in attività sostitutive adeguate risulta d’altronde

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di

seguito, riguardanti assicurati che lamentavano limitazioni nell’utilizzo degli

arti superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse

corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TF è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di

professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2

kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile

in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza

dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso,

rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella

regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco.".

Nella STF U 200/02 del 20

maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un

infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura

pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

In una sentenza 35.2013.74

dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e

8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in

attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito

l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Infine, in una sentenza

35.2017.10

del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

Alla luce di quanto

precede, richiamate in particolare le succitate pronunzie U 449/00, U 200/02

e 35.2017.10, va ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza che il ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno

e con un rendimento completo, un’attività lavorativa confacente alle

limitazioni dipendenti dal danno infortunistico organico riguardante la

mano sinistra.

Con riferimento all’interrogativo

sollevato dal ricorrente (doc. V, p. 2: “… quale datore di lavoro si

prenderebbe la briga di assumere una persona che ha costantemente male alla

mano?”), è utile segnalare che, in una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009,

il TF ha stabilito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un

braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio. Questa

giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17

ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui

l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono

possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno

ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora

eseguire soltanto dei lavori leggeri (in questo stesso senso, cfr. le STCA

35.2020.72

dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4, 35.2021.4 del 26 luglio 2021

consid. 2.5.3, 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6 e 35.2021.9 del 20 settembre

2021.

consid. 2.3.3).

2.4.6

Trattandosi della valutazione

delle conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico, occorre

constatare che l’insorgente non ha sollevato alcuna obiezione a proposito delle

modalità con le quali l’istituto assicuratore resistente ha determinato i

redditi da raffrontare (cfr. doc. I, doc. V e doc. IX).

Stante ciò, il TCA può

fare proprio tanto il reddito da valido (cfr. doc. 357: fr. 74'654) che

quello da invalido (cfr. doc. 357: fr. 72'235) ritenuti

dall’amministrazione per fissare il grado dell’invalidità.

Ora, confrontando i fr.

72'235

al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il

danno alla salute, e cioè fr. 74'654, risulta una perdita di guadagno del 3.24%,

arrotondata al 3%, insufficiente per fondare il diritto a una rendita

d’invalidità LAINF.

La decisione su

opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,

deve quindi essere confermata.

2.5

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 6 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti