35.2021.79
Discusso il diritto a rendita d'invalidità. Preliminarmente discussa questione di sapere se l'assicuratore fosse responsabile della problematica psichica: negata adeguatezza del nesso causale con l'infortunio (lesioni alle mani)
31 gennaio 2022Italiano49 min
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2021.79
mm
Lugano
31 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 settembre 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 luglio 2016, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
fabbro/montatore/saldatore e, perciò, assicurato d’obbligo conto gli infortuni
e le malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di un infortunio
professionale utilizzando un trapano a percussione. Dal rapporto di uscita 5
luglio 2016 del Servizio di chirurgia e ortopedica dell’Ospedale __________ di __________
risulta che l’assicurato ha riportato l’amputazione apicale del III. dito della
mano sinistra, ciò che ha reso necessario un intervento di revisione della
ferita e di plastica cutanea (doc. 35).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Dalle carte processuali
emerge che l’assicurato ha ben presto lamentato delle difficoltà di natura
psichica (cfr., ad esempio, il doc. 111).
1.2. Esperiti agli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 agosto 2021,
l’assicuratore contro gli infortuni ha innanzitutto negato la propria
responsabilità riguardo ai “disturbi psicogeni e soggettivi” in quanto essi non
costituirebbero una conseguenza adeguata dell’evento traumatico. D’altro canto,
tenuto conto unicamente dei postumi infortunistici somatici, l’CO 1 ha negato
il diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 5% (doc. 359).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (doc. 366, p. 4 s.), in data 10
settembre 2021, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 370).
1.3. Con tempestivo ricorso del 6
ottobre 2021, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga
annullata, sviluppando in particolare la seguente argomentazione:
" (…) Ad una
visita a __________ vengo a conoscenza del perché di questi dolori: si erano
formati due neuromi da amputazione. I medici che mi hanno visitato il Dr. Prof.
__________ di __________, il Dr. med. __________ e il Dr. __________,
specialisti della chirurgia della mano hanno dato lo stesso responso:
intervento di revisione e riabilitazione funzionale.
Nel frattempo in attesa di un’operazione mi
viene fatta una protesi estetica ma la situazione non cambia anzi ogni giorno è
sempre peggio e mi è impossibile da indossare. Faccio presente del tutto il mio
case-manager via mail, come del resto ho sempre aggiornato per ogni situazione.
Rimanendo in attesa di operazione.
Il 24 aprile del corrente anno ho avuto la
visita del medico legale Dott. __________, medico e chirurgo in cui maggiori
campi d’interesse riguardano la patologia articolare di spalla, anca, ginocchio
e caviglia. Mi trova abile senza aver fatto una visita approfondita. Una
successiva visita presso il Dr. __________, trovandosi in accordo con me
domandandosi come possa CO 1 avermi trovato abile al lavoro nella forma massima
possibile, poiché i miei forti dolori mi mettono nell’impossibilità, non solo
di riuscire ad intraprendere la mia precedente attività lavorativa, ma di
vivere una vita abbastanza normale. Dato che persino guidare mi è diventato
molto complicato. Infatti per ogni spostamento nella tratta medio lunga, sono
costretto a dover chiedere aiuto, ancora, ai miei genitori. Richiede quindi che
vengano svolte ulteriori cure presso Dr. __________.
Decido pertanto in data 25 agosto del
corrente mese di eseguire, a mie spese e di mia iniziativa, una ecografia che
evidenzia il raddoppio dei suddetti neuromi, passati da 2 mm e 5 mm, il cui
esito viene minimizzato dall’Avvocato RA 1 come già scritto. Dalla quale si
deduce il loro parere soggettivo e di parte: “il referto è soggetto ad
interpretazione soggettiva”. Ogni scritto di CO 1 che del Dr. __________ non
tiene mai conto del mio stato di salute, viene sempre omesso il dolore che
provo, nonostante venga ribadito che l’incapacità al guadagno sussiste quando
ci sia un danno alla salute fisica, mentale o psichica. Tralasciando il trauma
già spiegato tengo a sottolineare che non appena vedo un utensile da lavoro
come trapani o mole la mia mente proietti immagini di scene di perdita di altri
arti, avendo provato quando ero nella clinica __________. Inoltre le vibrazioni
dovute agli utensili mi mandano scosse dal dito fino alla schiena! Mi oppongo,
pertanto, alla decisione di CO 1, perché troppo piena di lacune sulle
spiegazioni, troppe parti omesse (volutamente) dal loro dottore e soprattutto
vengo abbandonato con un grandissimo male (che quindi non è sinonimo di abile
al 95%). Il mio sonno è molto disturbato sia per le fitte di dolore che di
assillanti incubi. Mi trovo pertanto con in mano una lettera in cui sono in
completo disaccordo!” (doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 15 novembre 2021,
l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni. In particolare, egli ha invitato il Tribunale a considerare “… i
pareri medici di tutti, non solo i pareri di quelli che fanno comodo a CO 1 per
chiudermi il caso e lasciarmi in mezzo ad una strada. Avevo sempre chiesto la
possibilità di partecipare più attivamente a corsi che avrebbero aiutato il mio
reintegro, ma mi è sempre stato ribadito che finché la situazione non si fosse
stabilizzata non avrei potuto fare nulla e mi era già stata prospettata
l’impossibilità di riprendere il mio lavoro come metalcostruttore dato che
impossibilitato ad usare la mia mano. Non ero abile per frequentare corsi ed
ora sono diventato abile al 100%??? In questi giorni mi è arrivato anche il
responso dell’AI che non mi trova più in grado di svolgere l’attività di
metalcostruttore, ma posso trovarmi un lavoro a seconda del mio stato di
salute, faccio giusto gli esempi riportati, aiuto magazziniere, ausiliario di
sicurezza, ecc. … Ribadisco che perdendo anche “solo” una parte di dito io non
riesca neppure più a suonare la fisarmonica come facevo prima … beh ma posso
comunque andare a fare l’operaio addetto all’imballaggio o etichettatura …
semmai trovassi una ditta disponibile ad assumere una persona come me, con
elevate limitazioni, tralasciando il punto che non dormo bene a causa del forte
dolore. Basti pensare che non riesco neppure ad indossare un guanto di quelli
del supermercato per scegliere la frutta per il dolore ancora più acuto che
provo.” (doc. V).
L’assicuratore resistente
si è espresso in proposito il 25 novembre 2021(doc. VII).
Nel corso del mese di
dicembre 2021, il ricorrente ha ancora formulato alcune sue considerazioni (cfr.
doc. IX).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 1), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Nel caso di specie, l’oggetto
litigioso è circoscritto al diritto a una rendita d’invalidità a dipendenza dei
postumi dell’evento infortunistico del luglio 2016.
Preliminarmente, questa
Corte è però chiamata a stabilire se l’CO 1 era legittimato a negare la propria
responsabilità a proposito dei disturbi psichici che presenta l’assicurato,
oppure no.
2.3. Disturbi psichici
conseguenza dell’infortunio del 4 luglio 2016?
2.3.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative
sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.3.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.
19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.3.3. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.3.4. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica,
il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è
accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
La più recente
giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei
disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici
specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici
scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di
postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un
nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012
UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della
causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non
essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a
esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra
l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
2.3.5. Nel caso di specie, con la
decisione formale del 4 agosto 2021, l’amministrazione ha negato la propria
responsabilità a proposito dei disturbi psichici e soggettivi in quanto essi “…
non sono in relazione causale adeguata con l’infortunio …” (doc. 359, p. 2).
In sede di risposta di
causa, l’CO 1 ha fatto valere che, su questo aspetto, il provvedimento in
questione sarebbe cresciuto in giudicato, posto che “… l’assicurato non ha
contestato il fatto che la Divisione __________ non aveva considerato i
disturbi psichici non essendo data la causalità adeguata.” A titolo
abbondanziale, l’istituto assicuratore ha comunque esaminato l’adeguatezza del
nesso di causalità con l’evento infortunistico assicurato in applicazione della
giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133. Secondo l’assicuratore, il sinistro
andrebbe classificato nella categoria degli infortuni di media gravità ma al
limite di quella inferiore. D’altro canto, sempre a suo avviso, nessuno dei
criteri di rilievo sviluppati dalla giurisprudenza sarebbe in concreto
adempiuto (cfr. doc. III).
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale ritiene innanzitutto di potersi esimere
dall’esaminare se la decisione formale del 4 agosto 2021 sia o meno nel
frattempo cresciuta in giudicato, in quanto l’esistenza di un nesso di
causalità adeguata tra l’infortunio assicurato e le turbe psichiche,
deve comunque essere negata, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.
D’altro canto, il TCA
rileva che dalla documentazione agli atti emerge in effetti che la presenza di
una problematica psichica è stata ben presto refertata dai sanitari, la quale
influenza la percezione del dolore da parte dell’insorgente.
Ad esempio, già in
occasione della visita __________ di controllo del 20 gennaio 2017, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha riscontrato uno “stato di
depressione con frequenti eccessi di pianto e difficoltà ad accettare la
menomazione al dito della mano.” (doc. 65, p. 3). Nell’ambito della riabilitazione
svolta in regime di day-hospital presso la Clinica __________ di __________ (7
febbraio – 27 giugno 2017), è stata approntata una presa a carico (anche) psicosomatica,
posto che l’assicurato soffriva di una sindrome somatoforme da dolore cronico (doc.
111 e doc. 113, p. 3: “Il decorso condizionato dal vissuto fortemente negativo
del paziente verso le circostanze e gli esiti dell’infortunio è stato
caratterizzato dalla necessità di assicurare al paziente oltre al trattamento
fisio-ergoterapico una presa a carico psicosomatica in ragione della
sintomatologia con sviluppo di una sindrome somatoforme da dolore cronico di
verosimile origine post-traumatica.”).
A margine della
valutazione EFL eseguita il 12 e 14 febbraio 2019 presso la Clinica __________,
il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, ha dichiarato che il ricorrente
presentava “… un disturbo dell’adattamento molto importante, attualmente in
primo piano, con una reazione ansioso-depressiva. Vi è verosimilmente una
struttura narcisistica della personalità e un’importante ferita narcisistica
legata alla perdita parziale del dito. (…). Per quanto riguarda i risultati dei
test, l’assicurato ha dimostrato un’amplificazione di sintomi molto importante.
Vi sono diverse incongruenze.” (doc. 206).
In occasione del consulto
del 22 novembre 2018, preso atto che l’applicazione di un cerotto Qutenza non
aveva portato a sostanziali benefici, la dott.ssa __________, Capoclinica
presso il Centro __________ dell’Ospedale __________ di __________, ha
auspicato la ripresa del trattamento psicoterapico (cfr. doc. 182). Analoghe
indicazioni si evincono dal rapporto 11 giugno 2021 del dott. __________, spec.
FMH in chirurgia della mano, il quale negata l’indicazione a sottoporre
l’assicurato a una correzione chirurgica dei neuromi, ha anch’egli suggerito
una presa a carico psicoterapica, in presenza di una “forte componente
emotiva associata” (doc. 344 – il corsivo è del redattore).
Questa Corte può lasciare
aperta la questione di sapere se le turbe psichiche costituiscono una
conseguenza naturale del sinistro assicurato, anche se talune
certificazioni sembrerebbero invero andare proprio in questo senso (si vedano
in particolare i referti agli atti della Clinica __________), in quanto, così
come già indicato in precedenza e dimostrato qui di seguito, l’adeguatezza
del nesso causale va negata. Al riguardo, è utile precisare che la causalità
naturale e quella adeguata devono essere entrambe date affinché possa essere
ammesso l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF.
Occorre inoltre sottolineare
che all’CO 1 non può essere rimproverato di aver prematuramente valutato
l’adeguatezza del nesso causale, in quanto la documentazione agli atti fa stato
della stabilizzazione, da un profilo somatico, dello stato di salute
infortunistico, aspetto che del resto l’assicurato neppure contesta.
2.3.6. Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale in relazione all'evento traumatico del 4 luglio 2016, bisogna innanzitutto procedere alla classificazione di
quest’ultimo.
Per
quanto riguarda la sua dinamica, dal rapporto di polizia 1° agosto 2016 risulta
in particolare quanto segue:
" (…) RI 1
si trovava su una scala doppia di 2 m di altezza ed effettuava dei fori nel
soffitto in cemento con il martello perforatore a batteria marca Hilti modello
TE 4-A22, mentre __________ si trovava accovacciato alla sua destra su un
serbatoio in acciaio e teneva appoggiata al muro la lamiera in metallo di
lunghezza 3 metri.
Improvvisamente la punta del martello perforatore di misura 6 mm
si rompeva e a causa del contraccolpo dell’attrezzo elettrico, la mano sinistra
dell’operaio incontrava la punta che gli avvolgeva dapprima il guanto
indossato, per poi strappargli la prima falange del dito medio.
__________, non ha visto il momento dell’infortunio, ma udiva
subito dopo le grida del collega e lo soccorreva portandolo in officina dove
venivano allarmati i soccorsi.
Malgrado Mazza è riuscito a recuperare la falange del dito medio
di RI 1, quest’ultimo a seguito dell’infortunio riportava un’amputazione
apicale del III° dito della mano sinistra.” (doc. 37, p. 6)
Secondo la giurisprudenza, per classificare l’infortunio in una delle
tre categorie, ci si deve unicamente fondare, da un punto di vista oggettivo, sull’evento infortunistico
in quanto tale. Sono determinanti le forze generate dall’infortunio e non le
conseguenze che ne sono derivate. La gravità delle lesioni riportate – che
costituisce l’uno dei criteri oggettivi per giudicare il carattere adeguato del
nesso di causalità –deve essere presa in considerazione in questa fase soltanto
nella misura in cui fornisce un’indicazione circa le forze in gioco al momento
del sinistro (cfr. STF 8C_663/2019 del 9 giugno 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017
del 12 marzo 2018 consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati).
La Corte federale ha
classificato nella categoria degli infortuni di media gravità al limite di
quella superiore, l’amputazione totale del pollice, dell’indice, del medio
e del mignolo, e parziale dell’anulare di un carpentiere la cui mano destra era
rimasta imprigionata in una sagomatrice (STF U 233/95 del 13 giugno 1996
consid. 3), l’amputazione del mignolo, della metà dell’anulare e dei due terzi
dell’indice di un segatore la cui mano sinistra era stata ferita da una fresa
(STF U 280/97 del 23 marzo 1999 consid. 2b), come pure l’amputazione completa del pollice trattandosi di un
assicurato che aveva inavvertitamente introdotto la mano sinistra in una
tranciatrice per granoturco (STF U 440/04 del 12 settembre 2006 consid. 7.4).
È invece stato giudicato di media gravità in senso stretto, l’infortunio
in cui l’impiegato di una segheria aveva messo la mano sinistra in una catena
adibita al trasporto, riportando l’amputazione del mignolo, un anulare doloroso
e inutilizzabile, nonché un’atrofia delle restanti tre dita (STF U 5/94 del 14
novembre 1996), quello in cui la persona assicurata, durante la pulitura di un
doppio rullo, messosi inaspettatamente in moto, aveva riportato un’escoriazione
del pollice sinistro, contusioni delle ultime falangi del secondo, quarto, e
quinto dito così come strappo e lesione in seguito allo stiramento di tutta la
mano interessata (STF U 82/00 del 22 aprile 2002), quello in cui l’assicurata aveva
messo la mano in un dispositivo per recidere i cavi, amputandosi parzialmente
le ultime falangi del medio e dell’indice (STF U 134/03 del 12 gennaio 2004), quello
in cui l'interessata si è procurata una subamputazione della falange distale
del mignolo destro con una sminuzzatrice per cipolle (STF U 126/03 del 22
luglio 2004), quello in cui un falegname si era
ferito all’estremità superiore sinistra nell’utilizzare una fresa a mano, con
amputazione del dito anulare a livello della falange intermedia, sezione delle
strutture flessorie del dito medio, nonché lesione del tendine flessorio del
dito indice (STF 8C_77/2009 del 4 giugno 2009 consid. 4.1.3), così come quello
subito da un’addetta alle pulizie che aveva ricevuto sul polso destro una mola
a disco che un operaio si era lasciato sfuggire dal secondo piano con edema
alla parte dorsale e abrasione cutanea della mano destra (STF 8C_613/2019 del
17 settembre 2020 consid. 7).
Tenuto
conto della dinamica dell’evento in oggetto e della casistica appena esposta,
il TCA non può seguire l’amministrazione laddove sostiene che l’assicurato
sarebbe rimasto vittima di un infortunio di grado medio al limite della
categoria degli infortuni leggeri o insignificanti. Secondo questa Corte, si è
trattato piuttosto di un infortunio di media gravità in senso stretto
(quale termine di paragone, si vedano in particolare le succitate STF U 134/03
e U 126/03).
Per ammettere
l’adeguatezza del nesso causale, secondo i criteri elaborati dall'Alta Corte ed
esposti al consid. 2.3.4., è necessario che un fattore fosse presente in
maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.
In
una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR
2010 UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che, in caso di infortuni che
fanno parte della categoria di grado medio vera e propria, devono essere
adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità
in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di
natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011
consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht
hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach
BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9.
April 2009 E. 4.6).”).
Alla luce delle
indicazioni risultanti dalla giurisprudenza federale, occorre ritenere che
l'evento occorso a RI 1 non sia stato accompagnato da circostanze
particolarmente drammatiche, per cui il primo criterio non è in concreto
realizzato.
All'evento in questione va
riconosciuta una certa spettacolarità ma, in ogni caso, non si può parlare di
una particolare spettacolarità. In effetti, il TF non ha ammesso l’adempimento
di questo criterio, ad esempio, in una sentenza U 82/00 del 22 aprile 2002,
riguardante un assicurato la cui mano sinistra era rimasta intrappolata fra gli
ingranaggi di un doppio rullo, ingranaggi che stavano per stritolargli l'intero
braccio, se con l'altra mano egli non fosse riuscito ad arrestare per tempo la
macchina, né in quella precedentemente citata U 5/94. L'Alta Corte ne ha invece riconosciuto la presenza nella succitata
sentenza U 280/97, tuttavia in quel caso l'assicurato aveva riportato
l'amputazione di tre diverse dita (cfr., pure, Scartazzini,
Considérations sur dix ans de développement en matière de causalité dans les
assurances sociales, in: Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Duc, Losanna 2001,
p. 246 s.).
Inoltre, nel caso di
specie, sebbene il sinistro abbia avuto un carattere impressionante per
l’insorgente, la sua vita non è di fatto mai stata in pericolo. Anche il
suo ricovero presso l’Ospedale __________ di __________ è stato estremamente
breve, visto che è stato dimesso già il giorno successivo l’entrata.
Con riferimento al
criterio della gravità o della particolare natura delle lesioni fisiche, tenuto
segnatamente conto del fatto che esse sono idonee a determinare dei disturbi
psichici, va ricordato che l'infortunio del luglio 2016 ha interessato la mano
sinistra di un paziente destromane.
D’altro canto, non può
neppure essere ignorato che la lesione subita - la perdita della falange
distale del dito medio - non era di per sé atta a compromettere la funzionalità
della mano.
Inoltre, alla luce dei
precedenti giurisprudenziali, la natura della lesione non è tale che, secondo
l'esperienza, il criterio in questione possa essere considerato soddisfatto. Infatti,
l'Alta Corte ha deciso proprio in questo senso nella già citata sentenza U 5/94, riguardante un assicurato che aveva
riportato l'amputazione del mignolo, un anulare doloroso e perciò
inutilizzabile, nonché un'atrofia delle altre tre dita, in quella U 185/96 del
17 dicembre 1996, concernente un operaio vittima di un'amputazione delle
falangi distali di due dita della mano destra e di tre dita della mano
sinistra, così come in quella riguardante un assicurato che si è visto
parzialmente amputate quattro dita della mano dominante (STF U 38/99 del 7
maggio 2001).
Nessun elemento
all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza
di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.
Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere
considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela
finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Questo Tribunale ritiene
che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento
infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Dagli atti di causa emerge
infatti che, dopo l’iniziale degenza presso l’Ospedale __________ di __________
(4 – 5 luglio 2016), durante la quale i sanitari hanno proceduto alla revisione
della ferita e a una plastica cutanea, le cure prestate al ricorrente sono
consistite essenzialmente in accertamenti diagnostici (clinici e strumentali),
in visite ambulatoriali di controllo (specialistiche e non), nell’assunzione di
farmaci analgesici e ansiolitici/antidepressivi, così come nell’esecuzione,
sempre su base ambulatoriale/semi-stazionaria, di cicli di fisio- ed
ergoterapia, nonché di sedute di psicoterapia.
Ora, conformemente alla
giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.
STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre
2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in
discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica,
l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di
neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente
gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010
del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso
in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.
3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,
che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una
riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,
anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del
20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un
incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide
lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso
il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che
nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la
seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio
al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,
precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica
protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Neppure il criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, risulta soddisfatto.
In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e da notevoli disturbi non
si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono
inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato
la guarigione, in concreto non ravvisabili. Sempre in
questo contesto, va segnalato che, conformemente alla giurisprudenza federale, il
fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenti ancora dolori e
presenti ancora un’inabilità lavorativa, non basta per riconoscere questo criterio
(cfr. STF 8C_613/2019 del 17 settembre 2020 consid. 6.4.3; 8C_249/2018 del 12
marzo 2019 consid. 5.2.5 e i riferimenti). In questo senso, il TF ha negato la
realizzazione del criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente
protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4), ad esempio
nel caso di un assicurato la cui ricostruzione del dorso della mano aveva
necessitato di ben cinque interventi chirurgici (cfr. STF 8C_175/2010 del 14
febbraio 2011 consid. 5.4 in fine). A prescindere dal fatto che, secondo la
giurisprudenza, la persistenza dei dolori di per sé non basta per soddisfare il
criterio in discussione, nella presente fattispecie va tenuto conto del fatto
che la sintomatologia algica è influenzata da un’inadeguata elaborazione
psichica del sinistro da parte dell'insorgente, aspetto di cui occorre fare
astrazione nella valutazione dell’adeguatezza giusta la DTF 115 V 133.
Il TCA non può ritenere realizzato neanche il criterio del grado e della
durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti fisici dell'infortunio
assicurato. Secondo la giurisprudenza federale (cfr., da ultimo, la STF
8C_547/2020 del 1° marzo 2021 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati, riguardante
una fattispecie in cui dal momento dell'infortunio alla stabilizzazione del
caso erano trascorsi “soltanto” due anni e quattro mesi), il criterio in
questione è adempiuto in presenza di una incapacità lavorativa totale perdurata
quasi tre anni ("fast drei Jahren"/"rund dreijährige durchgehende
Arbeitsunfähigkeit"). D’altra
parte, sempre secondo il TF, tale criterio non è soddisfatto allorquando
l’assicurato è in grado, anche dopo un certo lasso di tempo, di svolgere a
tempo pieno un’attività adeguata ai postumi infortunistici che presenta (cfr.
STF 8C_209/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 5.2.2 e il riferimento ivi citato).
Nella concreta evenienza,
a margine della visita __________ di controllo del 7 dicembre 2018, le
condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente sono state dichiarate
ormai stabilizzate. In ragione dell’esistenza di una “certa discrepanza” tra
disturbi denunciati e lo stato oggettivabile a livello dell’estremità superiore
sinistra, il dott. __________ ha disposto l’esecuzione di una valutazione EFL per
determinare la reale capacità lavorativa (doc. 188). Dal rapporto 14 febbraio
2019 della Clinica __________ è emersa l’esigibilità a svolgere delle attività
leggere a mediamente pesanti (cfr. doc. 206). Stante ciò, occorre ammettere
che, a distanza di circa 2 anni e mezzo dall’infortunio (quindi prima
dei quasi tre anni considerati dalla giurisprudenza federale), raggiunta
la stabilizzazione dello stato di salute, RI 1 era in grado di esercitare
un’attività sostitutiva adeguata in misura completa.
In queste condizioni, può rimanere indeciso se sia o meno
soddisfatto il criterio dei disturbi fisici persistenti, poiché da solo questo
criterio - in presenza di un infortunio di grado medio-medio -, non potrebbero
comunque giustificare l’adeguatezza del nesso causale (cfr. RDAT 2003 II n. 67
p. 276, U 164/02 consid. 4.7; SZS/RSAS 2001 p. 431, U 187/95). Al riguardo, va
precisato che, vista la sovrapposizione di una problematica psichica che ha
amplificato i dolori e le limitazioni nell’uso della mano denunciati
dall’assicurato, il criterio in questione non sarebbe in ogni caso da
considerare adempiuto con una particolare intensità.
Alla luce di quanto appena
esposto occorre concludere che le turbe psichiche di cui soffre l’assicurato
non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorso
il 4 luglio 2016. L’istituto resistente era di conseguenza legittimato a negare
la propria responsabilità in merito.
Stante ciò, è a ragione
che l’CO 1 ha valutato il diritto alle prestazioni di lunga durata, in
particolare quello alla rendita d’invalidità, facendo astrazione dalla
problematica psichica.
2.4. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02
del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.4.3
Nel caso concreto, è
contestata la valutazione della capacità/esigibilità lavorativa.
Dalle carte processuali
emerge che, da un profilo medico, la decisione su opposizione impugnata
mediante la quale l’amministrazione ha rifiutato l’assegnazione di una rendita
d’invalidità, si fonda essenzialmente sulla valutazione espressa dal suo medico
fiduciario.
In effetti, con apprezzamento
del 26 febbraio 2019 - a valere quale “conclusione della visita __________
del 07.12.2018 con valutazione dell’esigibilità al lavoro ed IMI
considerando la valutazione EFL recentemente eseguita” -, dopo aver
sottolineato che “l’attività di metalcostruttore viene ritenuta non più
esigibile in misura completa”, il dott. __________ ha dichiarato che
l’assicurato è da considerare “abile in misura completa con rendimento completo
e senza pause supplementari” in un lavoro che rispecchi l’esigibilità espressa.
Egli ha quindi così descritto le limitazioni funzionali dipendenti dai postumi
somatici residuali dell’infortunio del luglio 2016:
" (…) Sollevare
e portare: l’assicurato è in grado di sollevare pesi leggeri fino a 10 kg fino
all’altezza dei fianchi con le due braccia spesso, pesi medi da 10 a 25 kg
talvolta, pesanti da 25 a 45 kg di rado. molto pesanti mai. È in grado di
sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre 5 kg spesso con le
limitazioni sopra esposte.
Maneggio di attrezzi: l’assicurato è in grado di maneggiare
attrezzi leggeri e di precisione e medi talvolta, attrezzi pesanti di rado,
molto pesanti mai. La rotazione della mano sinistra è possibile talvolta.
Posizione e mobilità: l’assicurato è in grado di eseguire lavori
sopra la testa, di rotazione del busto e posizione seduta e inclinata e in
avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti, inginocchiata con flessione
delle ginocchia spesso.
Posizione di lunga durata: l’assicurato è in grado di mantenere la
posizione seduta e la posizione in piedi spesso, cosi come la posizione a
libera scelta.
Spostamenti: l’assicurato è in grado di camminare anche per lunghi
tratti e su terreno accidentato molto spesso, di salire le scale e salire le
scale a pioli molto spesso. L’uso delle due mani è possibile a condizione,
equilibrio e stare in equilibrio possibile.” (doc. 208, p. 2)
Così come già indicato in
precedenza, nel febbraio 2019, il ricorrente è stato sottoposto a una
valutazione EFL. Dal relativo referto (doc. 206) risulta che, a fronte
dell’esistenza di un’importante amplificazione dei sintomi accompagnata da
diverse incongruenze (“Discrepanza tra il risparmio dichiarato e dimostrato
dell’arto superiore sinistro coinvolto rispetto alla mancanza di minima atrofia
dell’arto superiore sinistro. Durante il test “lavoro sopra l’altezza delle
spalle” abbassa la spalla sinistra per la prima volta dopo 1’31. A 2’34
fallisce il test. Durante i 2’34 l’assicurato sostiene la mano sinistra con la
mano destra. Con le mani non esegue il “lavoretto” sopra l’altezza delle
spalle. Non si evidenziano limiti funzionali/movimenti compensatori e non si
evidenzia minima atrofia degli arti superiori. La forza della mano sinistra è 7
kg, misurata con il Jamar. Non si evidenzia minima atrofia muscolare alla mano
sinistra, neanche alla muscolatura intrinseca tale da giustificare questa
ridotta forza muscolare.”), i risultati dei test “… devono essere interpretati
con prudenza e si deve dedurre che, con un maggior impegno (qui non si tratta
di un atteggiamento cosciente, quindi la mancanza di impegno non coincide con
la simulazione), le prestazioni potrebbero essere migliori. In presenza di
un’amplificazione di sintomi di grado elevato fa stato la valutazione
medico-teorica della capacità lavorativa.” (il corsivo è del redattore).
Da un punto di vista
medico-teorico, il medico EFL ha quindi ritenuto che l’insorgente è in grado di
“… svolgere qualunque lavoro con la mano destra in qualunque posizione e con
qualunque livello di forza richiesta. L’assicurato non può utilizzare la mano
sinistra per lavori pesanti a mediamente pesanti o lavori di forza. Non può
tenere con la mano sinistra strumenti vibranti come trapani, avvitatori,
martelli demolitori e altri grossi strumenti a motore elettrico che richiedano
una presa con forza con entrambe le mani. Non può svolgere con la mano sinistra
lavori molto fini e di grande precisione, che richiedano l’uso delle 5 dita e
una sensibilità intatta. L’assicurato può svolgere qualunque lavoro
amministrativo e lavoro d’ufficio con qualche limitazione riguardo all’uso
della tastiera (non può scrivere a 10 dita vista la parziale amputazione della
falange distale del 3° dito della mano sinistra). Non vi sono limitazioni
riguardo alle posizioni del tronco, alla posizione seduta o eretta statica,
agli spostamenti e alla guida di autoveicoli.”.
In conclusione, il dott. __________
ha dichiarato l’assicurato inabile a svolgere la sua precedente professione di
metalcostruttore ma in grado di esercitare delle “attività leggere a mediamente
pesanti”.
Con la propria
impugnativa, l’insorgente contesta la correttezza dell’apprezzamento
dell’esigibilità lavorativa espresso dal dott. __________, reo in sostanza di
non aver tenuto debitamente conto del suo effettivo stato di salute (cfr. doc.
I, doc. V e doc. IX).
2.4.4
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.4.5
Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben
considerato, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario
dell’amministrazione, specialista nella materia che qui interessa (in questo
contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________,
così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati,
per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli
specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro
specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid.
4.4.2), fondata in larga misura sulle risultanze della valutazione EFL del
febbraio 2019, in base alla quale, nonostante i postumi residuali interessanti
l’estremità superiore sinistra, l’assicurato sarebbe ancora in grado di
svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa
adeguata.
D’altro
canto, questa Corte constata che agli atti non figurano pareri
specialistici divergenti, attestanti dunque l’esistenza di un’incapacità lavorativa
anche in attività confacenti, suscettibili di generare dei dubbi circa la
correttezza della valutazione dell’esigibilità enunciata dal dott. __________
(e dal medico EFL).
L’esistenza
di una piena abilità lavorativa in attività sostitutive adeguate risulta d’altronde
plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di
seguito, riguardanti assicurati che lamentavano limitazioni nell’utilizzo degli
arti superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse
corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TF è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2
kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile
in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza
dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso,
rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella
regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione.
Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco.".
Nella STF U 200/02 del 20
maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un
infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura
pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla
e del braccio destro dominante.
In una sentenza 35.2013.74
dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e
8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in
attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito
l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Infine, in una sentenza
35.2017.10
del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
Alla luce di quanto
precede, richiamate in particolare le succitate pronunzie U 449/00, U 200/02
e 35.2017.10, va ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza che il ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno
e con un rendimento completo, un’attività lavorativa confacente alle
limitazioni dipendenti dal danno infortunistico organico riguardante la
mano sinistra.
Con riferimento all’interrogativo
sollevato dal ricorrente (doc. V, p. 2: “… quale datore di lavoro si
prenderebbe la briga di assumere una persona che ha costantemente male alla
mano?”), è utile segnalare che, in una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009,
il TF ha stabilito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un
braccio, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio. Questa
giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17
ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui
l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono
possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per persone che vanno
ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre possono ancora
eseguire soltanto dei lavori leggeri (in questo stesso senso, cfr. le STCA
35.2020.72
dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4, 35.2021.4 del 26 luglio 2021
consid. 2.5.3, 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6 e 35.2021.9 del 20 settembre
2021.
consid. 2.3.3).
2.4.6
Trattandosi della valutazione
delle conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico, occorre
constatare che l’insorgente non ha sollevato alcuna obiezione a proposito delle
modalità con le quali l’istituto assicuratore resistente ha determinato i
redditi da raffrontare (cfr. doc. I, doc. V e doc. IX).
Stante ciò, il TCA può
fare proprio tanto il reddito da valido (cfr. doc. 357: fr. 74'654) che
quello da invalido (cfr. doc. 357: fr. 72'235) ritenuti
dall’amministrazione per fissare il grado dell’invalidità.
Ora, confrontando i fr.
72'235
al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il
danno alla salute, e cioè fr. 74'654, risulta una perdita di guadagno del 3.24%,
arrotondata al 3%, insufficiente per fondare il diritto a una rendita
d’invalidità LAINF.
La decisione su
opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,
deve quindi essere confermata.
2.5
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 6 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti