35.2021.8
Discussa estinzione diritto all'indennità giornaliera in ragione della stabilizzazione dello stato di salute infort. Condizioni di applic. art. 6 seconda frase LPGA, qui non applicabile
8 luglio 2021Italiano22 min
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.8
mm
Lugano
8 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 dicembre 2020 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 dicembre 2016, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di Chef de
rang/service e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso la CO 1, è caduto e ha riportato, secondo il
rapporto 25 dicembre 2016 del Servizio di PS dell’Ospedale cantonale di __________,
una frattura pluriframmentaria del radio distale con frattura dislocata
dell’ulna sinistra (doc. 3).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con sentenza 35.2018.79 del
30 gennaio 2019, questa Corte ha respinto il ricorso interposto dall’assicurato
contro la decisione su opposizione del 9 luglio 2018 mediante la quale
l’assicuratore aveva dichiarato estinto dal 1° gennaio 2018 il nesso di
causalità naturale tra l’evento infortunistico del dicembre 2016 e i disturbi
interessanti la spalla sinistra.
Il giudizio cantonale è
cresciuto in giudicato.
1.3. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 agosto 2020, la CO
1 ha posto termine al versamento dell’indennità giornaliera dal 1° agosto 2020 (doc.
209).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 210, 212 e 213), in data 11
dicembre 2020, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 215).
1.4. Con tempestivo ricorso del 28
gennaio 2021, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, il ripristino dell’indennità giornaliera a decorrere dal 1°
agosto 2020 e, in subordine, il rinvio degli atti all’assicuratore per
complemento istruttorio.
A sostegno delle proprie
pretese, accertato che tutti i disturbi denunciati costituiscono una
conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio occorso nel dicembre 2016, il
patrocinatore dell’insorgente ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
Nel caso concreto, è palese che l’attività di “Chef de Rang/de
service” non possa più essere svolta dal ricorrente, vista la limitazione nella
mobilità del polso sinistro. Ciò è stato confermato da più medici, soprattutto
dallo stesso dr. med. __________ (il cui parere è alla base della decisione
della CO 1) (…). Allo stesso modo, è stato accertato da più medici che egli non
potrà adempiere nessuna attività, nemmeno leggera, che implichi l’utilizzo
della mano sinistra, visto che quest’ultima non può essere utilizzata neppure
in appoggio (…). A tal proposito, va anche sottolineato che risulta molto
difficile, nella pratica, adempiere qualunque tipologia di attività lavorativa,
senza utilizzare una mano (sia che si tratti di lavoro nel settore secondario,
che nel terziario). Infatti, anche un lavoro d’ufficio non è ipotizzabile. Si
pensi ad esempio al fatto che il ricorrente avrebbe molta difficoltà anche solo
nell’utilizzare un computer con una mano sola. Ne discende che il ricorrente
dev’essere ritenuto completamente inabile al lavoro, anche nello svolgimento di
qualsiasi attività che non sia il suo lavoro abituale.” (doc. I, p. 12)
1.5. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, il patrocinatore
dell’assicuratore ha sostenuto che la sospensione del versamento dell’indennità
giornaliera dal 1° agosto 2020, si giustifica per il fatto che, a quel momento,
non vi erano più provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare
sensibilmente lo stato di salute infortunistico ma pure per il fatto che,
sempre a quel momento, l’assicurato avrebbe potuto mettere a frutto la sua
capacità lavorativa residua in altro ambito, senza patire alcuna perdita di
guadagno (cfr. doc. I).
1.6. In data 3 marzo 2021, il
patrocinatore dell’assicurato ha rinunciato alla possibilità di produrre nuovi
mezzi di prova (doc. VIII).
1.7. L’8 marzo 2021, il
rappresentante dell’amministrazione ha comunicato a questa Corte di non avere
ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. XI).
1.8. Il 10 marzo 2021, al
Tribunale è pervenuta documentazione volta a supportare la domanda di
assistenza giudiziaria (doc. X + allegati).
1.9. In data 2 giugno 2021, il
rappresentante dell’insorgente ha informato il TCA che, con decisione formale
dell’11 gennaio 2021, la __________ ha assegnato un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 15%, pari ad un capitale di fr. 22'230. Contro questo
provvedimento è stata interposta opposizione (doc. XIII + allegati).
in diritto
2.1. Nel caso concreto, l’oggetto
litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore resistente
era legittimato a porre fine al versamento dell’indennità giornaliera a decorrere
dal 1° agosto 2020, oppure no.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre stabilito
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1
LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del
ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
In una sentenza
8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la
giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso
aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di
valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella
fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il
dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle
condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura
completa la sua precedente attività professionale.
2.3. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia
professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata
incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro
ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto
quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia a
utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate
nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in
un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;
RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la
loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.4. A proposito
dell’eventualità prevista dalla seconda frase dell’art. 6 LPGA, occorre
rilevare che l'obbligo di mettere a frutto la propria capacità lavorativa
residua in un'attività adatta, principio derivante dall'obbligo di diminuire il
danno, costituisce l'eccezione al principio secondo cui la valutazione della
capacità lavorativa deve essere stabilita in base alle limitazioni effettive
nell'ultimo lavoro esercitato (sentenze 8C_714/2018 del 5 marzo 2019 consid.
4.4.2 e U 108/05 del 28 agosto 2006 consid. 2.2, entrambe con riferimenti).
Esso presuppone da un lato una prevedibile limitazione durevole della capacità
lavorativa nell'occupazione esercitata fino al momento dell'infortunio e da un
altro lato uno stato di salute stabile; un quadro clinico labile di una durata
limitata nel tempo non è sufficiente (STFA U 108/05 consid. 2.3; U 301/02 del
1° ottobre 2003 consid. 1.3; entrambe con riferimenti). Dall'altra parte però
ci si deve attendere ancora un percepibile miglioramento dalla continuazione
della cura medica dopo l'infortunio, perché altrimenti il diritto alle
indennità giornaliere decade e deve essere esaminato il diritto alla rendita
alla luce dell'art. 19 cpv. 1 LAINF (M. Schmidt, in: Kommentar zum
Schweizersichen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung [UVG], 2018, n. 9 ad art. 16 LAINF). Un'incapacità
lavorativa di durata lunga, la quale impone di considerare lo svolgimento di
un'attività lavorativa adattata, non sussiste finché alla luce degli atti
medici può essere stabilita una prognosi, la quale secondo il principio della
probabilità preponderante permetta di concludere che l'assicurato potrà
riprendere la propria capacità lavorativa nell'attività svolta in precedenza,
in maniera da escludere la continuazione del diritto alle indennità giornaliere
(STFA U 108/05 consid. 4.1 con riferimenti).
Se risulta che
l'assicurato nell'ottica dell'obbligo di ridurre il danno sia tenuto a cambiare
lavoro, l'assicuratore deve invitarlo in tal senso e concedergli un adeguato
periodo transitorio per adattarsi alle mutate circostanze e trovare un nuovo
posto di lavoro, durante il quale le indennità giornaliere continuano a essere
versate. Tale periodo transitorio viene fissato da tre a cinque mesi (STF
8C_714/2018 del 5 marzo 2019 consid. 4.4.2 con rinvio alla DTF 141 V 625 consid.
4.1; cfr. anche STF 8C_838/2012 del 19 aprile 2013 consid. 3.1; 8C_173/2008 del
20 agosto 2008 consid. 2.3; U 108/05 del 28 agosto 2006 consid. 2.3; U 301/02
del 1° ottobre 2003 consid. 1.3 con rinvio alla DTF 114 V 281 consid.
5b; M. Schmidt, n. 10 ad art. 16 LAINF; J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesvewaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, n. 213 p. 973 con riferimenti).
Se l'assicuratore esige il
reinserimento in una nuova occupazione, esso deve esporre i profili
professionali o quali attività considera esigibili per l'assicurato. Solamente
con una tale designazione e un tale chiarimento delle possibilità lavorative,
l'assicuratore adempie il suo obbligo di motivazione, inteso come parte del
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). In questa maniera
all'assicurato viene reso possibile di farsi un'idea sulla portata del
cambiamento lavorativo richiesto (STF 8C_714/2018 consid. 4.4.4; STFA U 301/02
consid. 1.4 con rinvio alla DTF 124 V 181 consid.
1a).
2.5. Nella concreta evenienza, dalla
decisione formale del 6 agosto 2020 e da quella, impugnata, che l’ha confermata
dell’11 dicembre 2020, si evince che l’amministrazione ha fondato la decisione
d’interrompere il versamento dell’indennità giornaliera, essenzialmente sul
referto peritale 19 giugno 2020 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia
della mano e dei nervi periferici (cfr. doc. 209, p. 209, p. 2, rispettivamente
doc. 215, p. 4).
Dopo aver sottolineato
come lo specialista in questione aveva dichiarato ormai stabilizzato lo stato
di salute infortunistico, nel senso che “… non ci si poteva più attendere un
miglioramento da interventi o cure attive” (doc. 215, p. 2), l’assicuratore
convenuto ha indicato che, sempre secondo il dott. __________, l’assicurato, definitivamente
incapace di esercitare la sua precedente professione di chef de rang/de
service, sarebbe ancora in grado di svolgere a tempo pieno delle attività
alternative confacenti, “… a condizione che esse non mettano sotto sforzo il
polso sinistro e che non richiedano una forte flessione o estensione del polso.”
(doc. 209, p. 1, rispettivamente doc. 215, p. 4). L’istituto ha quindi sospeso
il versamento dell’indennità giornaliera a partire dal 31 luglio 2020, senza
concedere all’assicurato un periodo di adattamento per il motivo che egli è “… già
da più tempo senza lavoro” (doc. 209, p. 2), e ha operato un raffronto dei
redditi, dal quale è risultato che RI 1 non patisce alcuna perdita economica (doc.
215, p. 4 che rinvia al doc. 209, p. 2).
Con l’impugnativa, il
rappresentante dell’assicurato rileva dapprima che l’argomento relativo alla
stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche non sarebbe
pertinente al caso di specie, posto che “… tale giurisprudenza si riferisce
alla cessazione del diritto alle cure appropriate dei postumi d’infortunio
giusta l’art. 10 LAINF, e all’eventuale assegnazione di una rendita
d’invalidità, e non alla sospensione nel versamento delle indennità giornaliere.”
(doc. I, p. 18). D’altro canto, egli fa valere in sostanza che l’assicurato non
sarebbe in grado di svolgere neppure un’attività sostitutiva adeguata. In
questo contesto, il patrocinatore rimprovera all’amministrazione di non aver tenuto
conto dei disturbi di natura neurologica (in realtà, il rappresentante fa
riferimento a quelli psichici, cfr., in questo senso, il doc. X, p. 2:
“Nel ricorso è stato diffusamente indicato e spiegato il problema riferito
all’incapacità lavorativa del ricorrente a causa dei danni permanenti, così
come è stata indicata la sussistenza del nesso di causalità tra l’infortunio
occorso il 25 dicembre 2016 e i danni sia fisici che psicologici …” – il
corsivo è del redattore), i quali costituiscono, al pari di quelli ortopedici,
una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro del dicembre 2016 (cfr. doc.
I).
Il TCA osserva che non è contestata
la circostanza che i disturbi interessanti l’estremità superiore sinistra
costituiscono ancora, almeno in parte, una conseguenza naturale (e adeguata)
dell’evento traumatico del dicembre 2016 (doc. VI, p. 6: “D’altro canto può
sicuramente essere ammesso un nesso di causalità fra i limiti funzionali
residui del polso sinistro e l’evento, …”).
Trattandosi invece dei disturbi
psichici, va rilevato che la CO 1 nega che essi si trovino in una relazione
di causalità adeguata con l’infortunio in questione (cfr. doc. VI, p. 6:
“L’assicuratore qui convenuto non ritiene che possa essere seriamente ammesso
un nesso di causalità adeguato fra eventuali disturbi psichici e l’evento.”). In
proposito, questa Corte condivide la posizione dell’amministrazione, posto che,
in presenza di un evento rientrante nella categoria degli infortuni leggeri o
insignificanti - il ricorrente è rimasto vittima di una banale caduta dalla posizione eretta dopo essere
scivolato sul ghiaccio -, l’adeguatezza del nesso di causalità può
essere negata a priori. In
effetti, secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in
materia di medicina degli infortuni, può essere ammesso, senza dover procedere
ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o
leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno
di origine psichica. Va ancora segnalato che, secondo la giurisprudenza
federale, una normale caduta oppure scivolata rientrano proprio in quella
categoria d’infortuni (cfr. STF 8C_291/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 5,
concernente una caduta dalla propria altezza, DTF 115 V 133 consid. 6 e RAMI
1992 U 154 p. 246, riguardante una caduta nel corso di una partita di calcio, STFA
U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, nonché STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008 consid. 7; si veda pure la STCA 35.2014.95
del 17 dicembre 2014 consid. 2.12. e la 35.2013.90 dell’11 dicembre 2014
consid. 2.8.).
Chiamato ora a
pronunciarsi in merito alla sospensione del diritto all’indennità giornaliera a
far tempo dal 31 luglio 2020, il TCA rileva che l’istituto resistente l’ha
decisa per due motivi, da una parte in ragione della stabilizzazione dello
stato di salute infortunistico ex art. 19 cpv. 1 LAINF, dall’altra in
applicazione dell’art. 6 seconda frase LPGA (incapacità lavorativa di lunga
durata, assicurato dichiarato totalmente abile in attività sostitutive adeguate
e assenza di danno residuo).
Il rappresentante
dell’insorgente non può essere seguito laddove pretende che la stabilizzazione
delle condizioni di salute comporterebbe soltanto la fine del diritto alle
prestazioni sanitarie ma non di quello all’indennità giornaliera (cfr. doc. I).
Difatti, l’art. 19 cpv. 1
LAINF (per l’indennità giornaliera, si veda pure l’art. 16 cpv. 2 seconda
frase LAINF) prevede esplicitamente che il diritto alla cura medica e
alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita,
il quale insorge qualora, segnatamente, dalla continuazione della cura medica
non vi sia da attendersi un sensibile miglioramento dello stato di salute
infortunistico (cfr. la DTF 134 V 109 consid. 4.1).
Chiarito questo aspetto,
il TCA constata che a margine della consultazione del 20 marzo 2019, a distanza
di nove mesi dall’intervento di artrodesi radio-scafo-lunata (12 giugno 2018), il
Prof. dott. __________, Primario di chirurgia della mano presso la Clinica __________
di __________, ha indicato che l’assicurato continuava a presentare un quadro
algico poco chiaro senza indizi a favore di un correlato focale. Egli ha quindi
affermato che, dal profilo chirurgico, restava ormai soltanto l’asportazione del
materiale di osteosintesi (AMO), nella consapevolezza che essa non avrebbe
verosimilmente influenzato la situazione in modo sostanziale (doc. 152).
Il 22 novembre 2019 ha
avuto luogo l’intervento di AMO (doc. 172/3).
In occasione della visita
di controllo del 5 dicembre 2019, il dott. __________ ha refertato la presenza
di un importante stato algico a livello del polso e pure alla mobilizzazione
delle dita, ponendo l’indicazione a sottoporre il ricorrente a un’intensa ergoterapia
(cfr. doc. 175).
Con rapporto del 6
febbraio 2020, i sanitari della __________ hanno dichiarato di non aver potuto individuare
una causa anatomica giustificante i disturbi denunciati dall’insorgente. Per
questa ragione, essi hanno rinunciato a prescrivere ulteriori sedute di
ergoterapia, così come un’ulteriore revisione chirurgica (cfr. doc. 177).
Dal referto peritale del 19
giugno 2020, si evince che il chirurgo della mano dott. __________ ha risposto
positivamente alla domanda se da un’ulteriore cura medica ci si potesse ancora
aspettare un notevole miglioramento dello stato di salute. Egli ha indicato che
il problema principale è costituito da una patologia somatoforme che può essere
curata soltanto grazie a un trattamento psicoterapico. Lo specialista
consultato dall’amministrazione ha peraltro escluso che un approccio
chirurgico, rispettivamente un procedere attivo, potesse ancora migliorare lo
stato del polso sinistro (cfr. doc. 197, p. 48).
Alla luce della
documentazione medica appena esposta, vista anche l’assenza di pareri
specialistici divergenti, questo Tribunale ritiene dimostrato, con un sufficiente
grado di verosimiglianza, che al momento in cui l’amministrazione ha posto termine
al diritto all’indennità giornaliera (agosto 2020), le condizioni di salute
infortunistiche del ricorrente erano stabilizzate, nel senso che da ulteriori
misure terapeutiche non vi era più ha attendersi un loro notevole
miglioramento.
In questo contesto, va
ricordato che l’assicuratore convenuto non può essere tenuto a rispondere della
problematica psichica lamentata dal ricorrente, la quale non costituisce una
conseguenza adeguata dell’infortunio del dicembre 2016 (cfr. supra).
D’altro canto, con riferimento alla risposta fornita dal dott. Wendling al quesito
n. 4.2 (doc. 197, p. 48: “Bezüglich des Handgelenkes ist nur ein vorläufiger
Endzustand erreicht, da die Arthrose durchaus sich noch im Verlauf der
Jahrzehnte weiterentwickeln kann. Im Moment aber keine Indikation für
aktives Vorgehen.” – il corsivo è del redattore), va segnalato che, qualora le
condizioni di salute infortunistiche dovessero effettivamente peggiorare in
futuro, all’assicurato è riservato il diritto di annunciare una ricaduta
ai sensi dell’art. 11 OAINF e chiedere la riapertura del caso.
In queste condizioni,
occorre dunque concludere che la CO 1 era legittimata a dichiarare estinto dal
1° agosto 2020 il diritto all’indennità giornaliera, di modo che la decisione
su opposizione impugnata deve essere confermata.
A titolo abbondanziale,
questa Corte rileva che, conformemente alla giurisprudenza federale citata al
considerando 2.4., in assenza di misure terapeutiche suscettibili
di migliorare lo stato di salute infortunistico, risulta inadempiuto uno dei
presupposti per poter applicare l’art. 6 seconda frase LPGA. Come detto, il
diritto all’indennità giornaliera è infatti decaduto in applicazione dell’art.
19 cpv. 1 LAINF.
Data la
stabilizzazione delle condizioni di salute con la conseguente estinzione del
diritto alle prestazioni di corta durata, spetta ora alla __________,
competente per le prestazioni di lunga durata, definire il diritto a queste
ultime, in particolare quello a una rendita d’invalidità ex art. 18 LAINF.
2.6. Deve
ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr.
doc. I, p. 19).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;
DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A
tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, trattandosi
in sostanza di decidere in merito alla stabilizzazione dello stato di salute
infortunistico dell’assicurato, alla luce della univoca documentazione medica
agli atti e dei chiari principi che disciplinano la questione, sviluppati nelle
sentenze consultabili sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della
Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore
di RI 1 doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente
maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il
requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. Del
resto, l’obiezione che egli ha sollevato al riguardo (cfr. doc. I, p. 18), risultava
manifestamente infondata già alla sola lettura della norma di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF.
La domanda di assistenza
giudiziaria deve pertanto essere respinta.
2.7
Il 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica,
ma non più anche gratuita.
Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis
LPGA dispone che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso di specie, trattandosi di prestazioni dall'assicurazione infortuni
e non essendoci nella LAINF alcuna norma specifica in merito, la procedura deve
essere gratuita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti