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Decisione

35.2021.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 febbraio 2022Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza

se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o

considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non

considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Questo Tribunale constata

innanzitutto che, nella concreta evenienza, non è contestata la

valutazione dell’esigibilità lavorativa (piena capacità lavorativa in attività

sostitutive adeguate).

Oggetto di contestazione

sono invece gli aspetti economici legati alla determinazione del grado

dell’invalidità e specificatamente l’entità del reddito da valido

ritenuto dall’amministrazione (quello da invalido, ammontante a fr. 80'309

[cfr. doc. 287], non risulta invece contestato – cfr. doc. I).

Il TCA può pertanto

limitare il proprio esame a quell’unico aspetto.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti i dati del 2020.

2.6

Secondo la giurisprudenza,

per fissare il reddito da valido da considerare nel quadro del raffronto dei

redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona

assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

realmente potuto conseguire al momento determinante qualora non fosse insorto

il danno alla salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo

più concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che

l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo conto

dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla

rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).

Trattandosi della

questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico

cambiamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità

teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a

meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero

realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che

l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del

proprio reddito, se non fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso,

ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva

d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro,

delle semplici dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non sono

sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi

infatti manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un

corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014

del 28 agosto 2014 consid. 3.2,8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1,8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,

8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2,8C_938/2009 del 23 settembre

2010.

consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

L’intenzione di avanzare

professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza

del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014

appena menzionata, riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio,

stava temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di

esso, aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in

automazione ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale

federale ha ritenuto che, al momento

dell’insorgenza del danno alla salute, non esisteva alcun indizio

concreto a favore dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la

sua attività di operatore in automazione per iniziare una formazione di

programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9

novembre 2012 consid. 3.3.4 e il riferimento ivi citato).

In una sentenza pubblicata

in Pratique VSI 3/2018 p. 170 ss., riguardante un calciatore professionista che

pretendeva che, senza il danno alla salute, avrebbe partecipato al Campionato

mondiale di calcio e sarebbe così stato ingaggiato da un club straniero con un

salario più elevato, la Corte federale ha ricordato che, secondo la

giurisprudenza, per valutare l’invalidità occorre tener conto anche delle

possibilità di avanzamento professionale. Trattandosi dello sport

professionistico, è perlomeno dubbio che si possa parlare di pianificazione

della carriera. In effetti, l’evoluzione di una carriera in questo contesto

dipende essenzialmente da fattori indipendenti dalla sfera d’influenza

dell’assicurato. Egli non ha la possibilità di preparare un avanzamento

mediante delle iniziative di perfezionamento professionale speciali. Oltre alla

tattica di squadra, la forma gioca sovente un ruolo decisivo. Anche per dei

buoni giocatori non esiste la certezza di trovare un’attività meglio remunerata

o di essere selezionati per la squadra nazionale. Raramente i dirigenti dei

club si arrischiano a fare delle promesse in tal senso. Le dichiarazioni

dell’assicurato a tal proposito sono finalmente state giudicate come puramente

speculative (per un caso in cui il TF ha ritenuto non sufficientemente

dimostrato che un ex calciatore professionista, allenatore di una squadra di

Challenge-League, senza il danno alla salute avrebbe allenato una squadra di

Super League, si veda la SVR 4-5/2021 UV n. 18, p. 88 ss.).

2.7

In concreto, per determinare

il reddito da valido l’CO 1 ha considerato l’attività di meccanico qualificato

in seno all’azienda di famiglia, con la funzione di capo squadra. Facendo capo

alle indicazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro, il valore in

questione è stato fissato in fr. 84'461 (ossia fr. 6'497 x 13 mensilità

– cfr. doc. 282) (doc. 289, p. 3).

A titolo principale, la

patrocinatrice fa valere che, qualora non fosse accaduto l’infortunio del 10

gennaio 2016, nel 2020 il ricorrente avrebbe verosimilmente giocato in pianta

stabile in __________ nelle fila dell’__________, conseguendo un salario di fr.

120'000/anno, lo stesso considerato a titolo di reddito da valido nella

decisione di rendita emanata dall’UAI (assegnazione di una rendita intera per

un periodo limitato – cfr. doc. 284, p. 4) (cfr. doc. I).

L’assicuratore resistente sostiene

invece che l’attività di giocatore professionista di hockey su ghiaccio sarebbe

stata “possibile ma non probabile”, posto che “nella stagione 2015/2016

l’interessato ha fatto unicamente 3 presenze in prima squadra (__________) e

nel 2016 era già in prestito in __________. L’__________ indica che come la

maggioranza degli __________ l’interessato aveva una chance di diventare

professionista. Quanti di questi lo diventano veramente non è dato a saperlo.”

(doc. 286, p. 2).

Chiamato a pronunciarsi in

proposito, questo Tribunale constata che, terminate le scuole dell’obbligo, durante

il periodo 2011 – 2013, l’assicurato ha portato a termine un apprendistato di

meccanico d’auto conseguendo il relativo AFC (cfr. doc. 40 e doc. 84). Nell’agosto

2014, egli è quindi entrato alle dipendenze della ditta di famiglia, la __________

di __________, lavorando a tempo pieno quale meccanico in genere di cava (cfr.

doc. 1 e doc. 84, p. 5).

Parallelamente alla

formazione scolastica/professionale e all’attività in cava, RI 1 ha fatto tutta

la trafila nelle squadre giovanili dell’__________. In particolare, secondo

quanto risulta dal sito web di riferimento __________, nelle stagioni 2014-2015

e 2015-2016, egli ha giocato negli __________.

Al momento in cui è

rimasto vittima dell’infortunio assicurato (gennaio 2016), il ricorrente

lavorava al 100% per la __________ (doc. 40, p. 1: “A quel tempo non avevo

ancora un rapporto con una squadra sportiva e quindi ero stipendiato solo quale

meccanico presso la __________”).

Nel maggio 2016, l’assicurato

ha stipulato un “contratto di formazione” con l’__________, valido per le

stagioni sportive 2016-2017 e 2017-2018. Il contratto prevedeva un pensum

del 50% (“Questo contratto di formazione è basato su di un impegno di massima

valutato al 50% di un orario lavorativo di 42 ore settimanali.”) e che il giocatore

sarebbe stato “disponibile per allenamenti e partite con la __________, con la __________

e con la __________ a insindacabile giudizio dello staff sportivo”. Il salario convenuto

era di fr. 12'000 lordi per la prima stagione (versato in 12 rate mensili da

fr. 1'000) e di fr. 18'000 lordi per la seconda (corrisposto in 12 rate mensili

da fr. 1'500), a cui si aggiungevano i bonus individuali e di squadra, in caso

di raggiungimento di determinati obiettivi (doc. 158; si vedano pure i doc. 40

e 84, p. 5).

Per il restante 50%, il

ricorrente ha continuato il rapporto di lavoro con l’azienda di famiglia (cfr.

doc. 40, p. 1: “Lavoro al 50% presso l’azienda di mio padre (__________) quale

meccanico in genere in cava e per l’altro 50% sono assunto dalla squadra di

disco su ghiaccio dell’__________ (reclutato a fine __________ 2016).”).

Sempre dal sito __________

si apprende che, durante la stagione 2015-2016, l’assicurato ha giocato tre sole

partite di campionato con la prima squadra dell’__________ e, per il resto, ha

giocato in __________. La stagione successiva, 2016-2017, egli non ha preso

parte ad alcun incontro, e ciò in ragione delle sue condizioni di salute,

divenute nel frattempo precarie.

Nel mese di maggio 2017, RI

1.

ha deciso di porre definitivamente fine alla propria carriera hockeystica

(cfr. doc. 82, p. 1 s.: “Consapevole che dopo l’intervento non sarà più

possibile per me proseguire l’attività sportiva di hockeista professionista …”

e doc. 303, p. 1 e 2).

Dalle tavole processuali

risulta inoltre che, interpellato dall’UAI, in data 18 dicembre 2020, il

Direttore sportivo dell’__________ ha dichiarato segnatamente che “… come la

maggioranza dei nostri giovani giocatori degli __________ aveva una chance di

ambire alla prima squadra. Non confermo nello specifico il salario di 120'000.

Io ho detto che la forchetta è molto ampia. Abbiamo giocatori che guadagnano

30'000.- l’anno e altri che superano i 400'000 l’anno. Durante la nostra

discussione ho detto che penso che probabilmente una media ragionevole possa

aggirarsi attorno ai 120'000.- annui ma non che nello specifico RI 1 avrebbe

potuto aspirare a questa cifra. Questo è impossibile da dire e non mi assumo la

responsabilità di prevedere dove sarebbe potuto arrivare con la sua carriera

sportiva.” (doc. 286, p. 1).

Tutto ben considerato - premesso

che, per costante giurisprudenza, l’assicurazione contro gli infortuni non

è vincolata alla valutazione dell’invalidità operata dall’assicurazione per

l’invalidità e viceversa (tra le altre, cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio

2011.

consid. 3.2; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016 consid. 2.4; STF

8C_19/2021 del 27 aprile 2021 consid. 6; cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio

2020.

consid. 2.6.; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020 consid. 2.6. e STCA 35.2020.51

dell’8 febbraio 2021 consid. 2.5.) -, questa Corte non può seguire la

patrocinatrice dell’insorgente laddove sostiene che, senza l’infortunio, quest’ultimo,

al momento della nascita del potenziale diritto a una rendita, avrebbe giocato

in __________, nelle fila dell’__________ conseguendo un reddito ben maggiore

rispetto a quello ritenuto dall’CO 1. In effetti, secondo il TCA, è certo possibile

che le cose sarebbero andate come lo si pretende con il ricorso, ma è

altrettanto possibile che RI 1 sarebbe finito a giocare in una squadra

satellite dell’__________, in __________ nei __________ oppure addirittura in __________

nei __________ di __________ (come è in effetti capitato a diversi giovani che

hanno militato in tempi recenti negli __________ dell’__________, si vedano gli

esempi dei difensori __________ e __________, così come risulta da eliteprospects).

Al riguardo, deve essere sottolineato come il modo in cui evolverà la carriera

di uno sportivo professionista sia in larga misura imprevedibile, dipendendo la

stessa da diverse variabili imponderabili. Del resto, è proprio in questo senso

che si è espresso anche il Direttore sportivo dell’__________ (“Durante la

nostra discussione ho detto che penso che probabilmente una media ragionevole

possa aggirarsi attorno ai 120'000.- annui ma non che nello specifico RI 1

avrebbe potuto aspirare a questa cifra. Questo è impossibile da dire e non

mi assumo la responsabilità di prevedere dove sarebbe potuto arrivare con la

sua carriera sportiva.” – il corsivo è del redattore).

Anche il contratto

stipulato con l’__________ nel maggio 2016 non può essere considerato alla

stregua di un indizio concreto ai sensi della giurisprudenza citata in

precedenza (cfr. supra, consid. 2.6.). Si trattava infatti di un

contratto di formazione, che non forniva alcuna assicurazione circa il

fatto che l’assicurato avrebbe trovato spazio nella prima squadra dell’__________

(rispettivamente in una delle squadre satellite) al termine delle due stagioni

di formazione.

In via subordinata, “nella

denegata – anche se infondata – ipotesi in cui non si volesse tenere in

considerazione il reddito conseguibile presso l’__________ quale giocatore

professionista”, la RA 1 ritiene che, senza il danno alla salute, nel 2020 RI 1

avrebbe ricoperto un ruolo dirigenziale in seno all’azienda di famiglia,

riprendendo le funzioni dei genitori. In tal modo, l’assicurato avrebbe potuto

conseguire perlomeno il reddito considerato dall’UAI (fr. 121’094 - cfr. doc.

I).

Al riguardo, l’istituto

assicuratore ha osservato che “la ditta indica come salario l’importo di CHF

100'000-120'000 e l’interessato quello di CHF 130'000 nel caso in cui egli

fosse subentrato al padre. Dal registro di commercio risulta che la madre, __________

è amministratrice unica con firma individuale. Il salario di CHF 130'000

indicato dall’assicurato, secondo la nostra banca dati è confermato. Sempre secondo

la nostra banca dati, il padre __________ è dipendente della ditta come

responsabile esterno, attività che svolge da ca. il 2003 al 50-54% e più

recentemente al 29% ma sempre con presenza di ca. il 50%. Il padre ha 59 anni e

la madre 53 anni. Considerate le summenzionate informazioni, riteniamo

irrealistico che al momento della fissazione della rendita l’interessato, senza

l’infortunio, avrebbe ritirato l’attività di famiglia come amministratore

unico, considerato il fatto che la madre, l’attuale amministratrice, ha

unicamente 53 anni. Di conseguenza il salario di CHF 130'000.00 è da escludere.

Per quanto concerne l’attività di responsabile esterno eseguita dal padre, si

fa notare che tale attività da molti anni è eseguita unicamente in misura

parziale (max. 54% e dalla lista degli operai dell’incarto premi non risulta

che sia stata aggiunta una persona per coadiuvarlo. Inoltre il padre è tuttora

in età di attività professionale per qualche anno. Considerate anche queste

informazioni, non riteniamo probabile che l’assicurato avrebbe eseguito

l’attività del padre a breve termine.” (doc. 286, p. 2).

Attentamente vagliata la

documentazione agli atti, il TCA ritiene di non poter concludere con un

sufficiente grado di verosimiglianza che, senza l’infortunio, al momento della

nascita del potenziale diritto a una rendita (2020), il ricorrente sarebbe

divenuto un dirigente della __________, quale amministratore unico al posto

della madre, rispettivamente quale responsabile esterno in sostituzione del

padre.

In questo senso, va

rilevato che, al momento in cui è insorto il danno alla salute (cfr. supra,

consid. 2.6.), quindi nel gennaio 2016, allorquando l’assicurato aveva 19 anni,

non esisteva alcun indizio concreto dimostrante l’intenzione dell’insorgente di

subentrare un giorno nelle funzioni dei propri genitori. Egli aveva nel

frattempo conseguito l’attestato di capacità quale meccanico di auto,

rinunciando peraltro a conseguire la maturità professionale per impegni

sportivi, e aveva da poco iniziato a lavorare quale meccanico di cava alle

dipendenze dell’azienda di famiglia. Del resto, sono stati proprio __________ e

__________, sentiti nel settembre 2017, a confermare che “la scelta di

proseguire nella gestione della cava non era però nelle desiderate del figlio e

nemmeno dei genitori, …” (doc. 150 – il corsivo è del redattore). Inoltre,

non può neppure essere ignorato che, dopo l’insorgenza del danno alla salute,

il ricorrente stesso ha scelto d’intraprendere una riformazione professionale

quale fiduciario immobiliare (cfr. doc. 82, p. 1 s.: “Mi attendo una

convocazione [da parte dell’AI, n.d.r.] per discutere assieme il mio futuro

professionale, che privatamente sto già organizzando con dei corsi di lingua,

di computer e mi sono già iscritto alla scuola di imprenditore aziendale (che

inizierà a settembre), dovrò concludere la maturità professionale (che lo sport

mi ha impedito proprio negli ultimi mesi) per poter affrontare la scuola di

agente immobiliare.” – il corsivo è del redattore) e, nel corso del 2020, di

esercitare effettivamente quella professione, dapprima quale impiegato, in

seguito quale socio e gerente della ditta __________ di __________ (cfr. doc.

276). Eppure le sue condizioni di salute gli avrebbero di per sé consentito di

riprendere (perlomeno) la funzione occupata dalla madre.

In esito a tutto quanto

precede, non presta quindi il fianco a critiche il fatto che l’amministrazione

abbia stabilito il reddito da valido in funzione di quanto l’assicurato avrebbe

potuto guadagnare nel 2020 alle dipendenze della ditta __________, quale capo

operaio qualificato (fr. 84'461).

2.8

Confrontando i fr. 80'309 al

reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute,

e cioè fr. 84'461, risulta una perdita di guadagno del 4.91%, arrotondata al 5%,

insufficiente per fondare il diritto a una rendita d’invalidità LAINF.

La decisione su

opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,

deve quindi essere confermata.

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 14 ottobre 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti