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Decisione

35.2021.82

Discusso diritto a una rendita d'invalidità trattandosi di un assicurato che, al momento della ricaduta, era pure un "giocatore in formazione" dipendente di una società di hockey su ghiaccio. Discussa in particolare entità del reddito da valido

21 febbraio 2022Italiano28 min

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.82

mm

Lugano

21 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 settembre 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data __________ 2016, RI 1,

nato nel 1996, dipendente a tempo pieno della ditta __________ in qualità di __________

e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, ha picchiato il ginocchio sinistro contro un

avversario nel corso di una partita di hockey su ghiaccio e ha riportato la

lesione radiale del menisco laterale.

Sempre nel gennaio 2016,

egli è stato sottoposto a un intervento artroscopico con meniscectomia laterale

parziale.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato ha ripreso il

proprio lavoro a contare dal 29 marzo 2011. Nel frattempo, anche la cura medica

è stata dichiarata chiusa.

1.2. Nell’agosto 2016 è stata

annunciata una ricaduta del sinistro assicurato, poi assunta dall’CO 1, determinata

dalla necessità di procedere a una re-artroscopia in ragione della presenza di

una lesione del corno posteriore del menisco laterale con danno cartilagineo di

II. grado a livello del condilo femorale laterale.

Da notare che, a quel

momento, RI 1 era per il 50% dipendente dell’__________ in qualità di

“giocatore in formazione” e per l’altro 50% dipendente della __________.

1.3. In ragione della persistenza

dei disturbi, è quindi stata posta l’indicazione a sottoporre l’assicurato a un

intervento di trapianto del menisco esterno accompagnato, se necessario, dalla

ricostruzione della cartilagine articolare, intervento che è stato eseguito il

29 maggio 2017.

Con decisione formale del

27 luglio 2018, poi confermata in sede di opposizione, l’amministrazione ha

negato la presa a carico dei costi legati all’intervento di trapianto meniscale

di tipo Allograft.

Con sentenza 35.2019.31

del 26 agosto 2019, questa Corte ha respinto l’impugnativa interposta

dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 17 gennaio 2019, posto

che l’operazione di trapianto meniscale non è stata ritenuta atta a migliorare

notevolmente lo stato di salute infortunistico ai sensi dell’art. 19 cpv. 1

LAINF.

La pronunzia appena citata

è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Nel mese di marzo 2021, RI 1

ha chiesto all’amministrazione di definire il diritto alla rendita d’invalidità

e all’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 271).

Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 19 luglio 2021, l’CO

1 ha negato il diritto alla rendita non raggiungendo il grado d’invalidità la

soglia minima legale e ha attribuito un’IMI del 15% (doc. 289).

A seguito dell’opposizione

interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 302), in data 21

settembre 2021, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (doc. 305).

1.5. Con tempestivo ricorso del 14

ottobre 2021, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto, in via

principale, che gli venga riconosciuta una rendita del 34% applicando il

reddito da valido accertato dall’UAI e, in subordine, il rinvio degli

atti all’assicuratore convenuto affinché proceda ad ulteriori accertamenti

economici volti a determinare il reddito da valido.

A sostegno delle pretese

ricorsuali, la patrocinatrice dell’assicurato ha in particolare sviluppato la

seguente argomentazione:

" (…) Si

evidenzia preliminarmente che il nostro assistito ha sempre indicato come il

suo desiderio fosse di proseguire la carriera come professionista dell’hockey e

che solo come seconda opzione avesse mantenuto quella di assumere gradatamente

le funzioni del padre come responsabile (visti i problemi fisici dello stesso)

e della madre quale dirigente della ditta di famiglia.

(…).

… A questo proposito, si fa presente come il contratto del __________2016

fosse stato perfezionato in tal modo, proprio a causa del precedente infortunio

da voi preso a carico. Il signor RI 1 è stato assunto dalla prima squadra dell’__________

(__________), con l’obbligo di allenarsi insieme a tutti i componenti dell’__________

(__________) e con l’accordo di essere dato in prestito per le partite (ma solo

per il periodo della riabilitazione) alla Prima squadra dell’__________ o con

la Prima squadra dei __________ (1a Lega).

(…).

… Già all’età di 17 anni l’assicurato era stato dichiarato il

miglior giocatore della squadra ed era stato l’unico a entrare in __________

con l’__________. Alla luce di quanto sopra, non risulta corretta l’asserzione

secondo cui non vi siano sufficienti criteri per ritenere che senza

l’infortunio il signor RI 1 potesse lavorare come professionista in prima

squadra per l’__________ e proseguire la propria carriera hockeistica.

(…).

… A tal proposito, va rilevato che dopo un contratto di

formazione, solitamente all’età di 22 anni viene proposto il contratto a

scadenza quale professionista al 100% (con uno stipendio medio di CHF

10'000.00/15'000.00 al mese). Dalla documentazione trasmessa in sede di

audizione, si evince come il nostro assistito avrebbe ben potuto proseguire la

propria carriera all’interno del Club, viste le grandi soddisfazioni ottenute.

Purtroppo, l’infortunio de quo è stato la causa dell’interruzione della

carriera professionistica del signor RI 1, che ha dovuto suo malgrado

abbandonare lo sport da lui tanto amato.

(…).

… Secondariamente, anche nella denegata seppur infondata ipotesi

in cui non si volesse tenere in considerazione il reddito conseguibile presso

l’__________ quale giocatore professionista, non si comprende neppure la

motivazione che ha condotto la CO 1 a non considerare il fatto che il signor RI

1 avrebbe proseguito nell’attività di famiglia quale dirigente, supplendo il

padre che lavora ora in misura parziale visti i numerosi problemi di salute e

la madre che già attualmente – a seguito di un infortunio – lavora in misura

parziale , grazie all’ausilio di una collaboratrice in un ufficio.

(…).

… Verosimilmente, dunque al momento della rendita, il signor RI 1

avrebbe potuto proseguire a lavorare anche a livello dirigenziale nell’azienda

di famiglia. Alla luce di tutto quanto anzidetto, gli accertamenti espletati

dall’amministrazione in merito al salario da valido risultano dunque essere

erronei ed incompleti. Per questo motivo, si giustifica la contestazione del

reddito da valido e la richiesta di far espletare ex novo gli accertamenti

economici relativi al reddito da valido (ritenuto il fatto che l’Ufficio AI ha

quantificato il reddito da valido nella misura di CHF 121'094.00 annui).” (doc.

I)

1.6. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. In data 29 ottobre 2021, il

rappresentante del ricorrente ha chiesto che il termine per le nuove prove

venisse prorogato (doc. V). La proroga è stata concessa dal TCA (doc. VI).

Sino ad oggi non è stato

prodotto alcun nuovo mezzo di prova.

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la

STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Nel caso di specie, l’oggetto

litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a

negare il diritto a una rendita d’invalidità, oppure no.

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente

esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla

salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza

se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o

considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non

considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Questo Tribunale constata

innanzitutto che, nella concreta evenienza, non è contestata la

valutazione dell’esigibilità lavorativa (piena capacità lavorativa in attività

sostitutive adeguate).

Oggetto di contestazione

sono invece gli aspetti economici legati alla determinazione del grado

dell’invalidità e specificatamente l’entità del reddito da valido

ritenuto dall’amministrazione (quello da invalido, ammontante a fr. 80'309

[cfr. doc. 287], non risulta invece contestato – cfr. doc. I).

Il TCA può pertanto

limitare il proprio esame a quell’unico aspetto.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti i dati del 2020.

2.6

Secondo la giurisprudenza,

per fissare il reddito da valido da considerare nel quadro del raffronto dei

redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona

assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

realmente potuto conseguire al momento determinante qualora non fosse insorto

il danno alla salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo

più concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che

l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo conto

dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla

rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).

Trattandosi della

questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico

cambiamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità

teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a

meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero

realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che

l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del

proprio reddito, se non fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso,

ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva

d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro,

delle semplici dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non sono

sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi

infatti manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un

corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014

del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1, 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,

8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C_938/2009 del 23 settembre

2010.

consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

L’intenzione di avanzare

professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza

del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014

appena menzionata, riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio,

stava temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di

esso, aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in

automazione ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale

federale ha ritenuto che, al momento

dell’insorgenza del danno alla salute, non esisteva alcun indizio

concreto a favore dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la

sua attività di operatore in automazione per iniziare una formazione di

programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9

novembre 2012 consid. 3.3.4 e il riferimento ivi citato).

In una sentenza pubblicata

in Pratique VSI 3/2018 p. 170 ss., riguardante un calciatore professionista che

pretendeva che, senza il danno alla salute, avrebbe partecipato al Campionato

mondiale di calcio e sarebbe così stato ingaggiato da un club straniero con un

salario più elevato, la Corte federale ha ricordato che, secondo la

giurisprudenza, per valutare l’invalidità occorre tener conto anche delle

possibilità di avanzamento professionale. Trattandosi dello sport

professionistico, è perlomeno dubbio che si possa parlare di pianificazione

della carriera. In effetti, l’evoluzione di una carriera in questo contesto

dipende essenzialmente da fattori indipendenti dalla sfera d’influenza

dell’assicurato. Egli non ha la possibilità di preparare un avanzamento

mediante delle iniziative di perfezionamento professionale speciali. Oltre alla

tattica di squadra, la forma gioca sovente un ruolo decisivo. Anche per dei

buoni giocatori non esiste la certezza di trovare un’attività meglio remunerata

o di essere selezionati per la squadra nazionale. Raramente i dirigenti dei

club si arrischiano a fare delle promesse in tal senso. Le dichiarazioni

dell’assicurato a tal proposito sono finalmente state giudicate come puramente

speculative (per un caso in cui il TF ha ritenuto non sufficientemente

dimostrato che un ex calciatore professionista, allenatore di una squadra di

Challenge-League, senza il danno alla salute avrebbe allenato una squadra di

Super League, si veda la SVR 4-5/2021 UV n. 18, p. 88 ss.).

2.7

In concreto, per determinare

il reddito da valido l’CO 1 ha considerato l’attività di meccanico qualificato

in seno all’azienda di famiglia, con la funzione di capo squadra. Facendo capo

alle indicazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro, il valore in

questione è stato fissato in fr. 84'461 (ossia fr. 6'497 x 13 mensilità

– cfr. doc. 282) (doc. 289, p. 3).

A titolo principale, la

patrocinatrice fa valere che, qualora non fosse accaduto l’infortunio del 10

gennaio 2016, nel 2020 il ricorrente avrebbe verosimilmente giocato in pianta

stabile in __________ nelle fila dell’__________, conseguendo un salario di fr.

120'000/anno, lo stesso considerato a titolo di reddito da valido nella

decisione di rendita emanata dall’UAI (assegnazione di una rendita intera per

un periodo limitato – cfr. doc. 284, p. 4) (cfr. doc. I).

L’assicuratore resistente sostiene

invece che l’attività di giocatore professionista di hockey su ghiaccio sarebbe

stata “possibile ma non probabile”, posto che “nella stagione 2015/2016

l’interessato ha fatto unicamente 3 presenze in prima squadra (__________) e

nel 2016 era già in prestito in __________. L’__________ indica che come la

maggioranza degli __________ l’interessato aveva una chance di diventare

professionista. Quanti di questi lo diventano veramente non è dato a saperlo.”

(doc. 286, p. 2).

Chiamato a pronunciarsi in

proposito, questo Tribunale constata che, terminate le scuole dell’obbligo, durante

il periodo 2011 – 2013, l’assicurato ha portato a termine un apprendistato di

meccanico d’auto conseguendo il relativo AFC (cfr. doc. 40 e doc. 84). Nell’agosto

2014, egli è quindi entrato alle dipendenze della ditta di famiglia, la __________

di __________, lavorando a tempo pieno quale meccanico in genere di cava (cfr.

doc. 1 e doc. 84, p. 5).

Parallelamente alla

formazione scolastica/professionale e all’attività in cava, RI 1 ha fatto tutta

la trafila nelle squadre giovanili dell’__________. In particolare, secondo

quanto risulta dal sito web di riferimento __________, nelle stagioni 2014-2015

e 2015-2016, egli ha giocato negli __________.

Al momento in cui è

rimasto vittima dell’infortunio assicurato (gennaio 2016), il ricorrente

lavorava al 100% per la __________ (doc. 40, p. 1: “A quel tempo non avevo

ancora un rapporto con una squadra sportiva e quindi ero stipendiato solo quale

meccanico presso la __________”).

Nel maggio 2016, l’assicurato

ha stipulato un “contratto di formazione” con l’__________, valido per le

stagioni sportive 2016-2017 e 2017-2018. Il contratto prevedeva un pensum

del 50% (“Questo contratto di formazione è basato su di un impegno di massima

valutato al 50% di un orario lavorativo di 42 ore settimanali.”) e che il giocatore

sarebbe stato “disponibile per allenamenti e partite con la __________, con la __________

e con la __________ a insindacabile giudizio dello staff sportivo”. Il salario convenuto

era di fr. 12'000 lordi per la prima stagione (versato in 12 rate mensili da

fr. 1'000) e di fr. 18'000 lordi per la seconda (corrisposto in 12 rate mensili

da fr. 1'500), a cui si aggiungevano i bonus individuali e di squadra, in caso

di raggiungimento di determinati obiettivi (doc. 158; si vedano pure i doc. 40

e 84, p. 5).

Per il restante 50%, il

ricorrente ha continuato il rapporto di lavoro con l’azienda di famiglia (cfr.

doc. 40, p. 1: “Lavoro al 50% presso l’azienda di mio padre (__________) quale

meccanico in genere in cava e per l’altro 50% sono assunto dalla squadra di

disco su ghiaccio dell’__________ (reclutato a fine __________ 2016).”).

Sempre dal sito __________

si apprende che, durante la stagione 2015-2016, l’assicurato ha giocato tre sole

partite di campionato con la prima squadra dell’__________ e, per il resto, ha

giocato in __________. La stagione successiva, 2016-2017, egli non ha preso

parte ad alcun incontro, e ciò in ragione delle sue condizioni di salute,

divenute nel frattempo precarie.

Nel mese di maggio 2017, RI

1.

ha deciso di porre definitivamente fine alla propria carriera hockeystica

(cfr. doc. 82, p. 1 s.: “Consapevole che dopo l’intervento non sarà più

possibile per me proseguire l’attività sportiva di hockeista professionista …”

e doc. 303, p. 1 e 2).

Dalle tavole processuali

risulta inoltre che, interpellato dall’UAI, in data 18 dicembre 2020, il

Direttore sportivo dell’__________ ha dichiarato segnatamente che “… come la

maggioranza dei nostri giovani giocatori degli __________ aveva una chance di

ambire alla prima squadra. Non confermo nello specifico il salario di 120'000.

Io ho detto che la forchetta è molto ampia. Abbiamo giocatori che guadagnano

30'000.- l’anno e altri che superano i 400'000 l’anno. Durante la nostra

discussione ho detto che penso che probabilmente una media ragionevole possa

aggirarsi attorno ai 120'000.- annui ma non che nello specifico RI 1 avrebbe

potuto aspirare a questa cifra. Questo è impossibile da dire e non mi assumo la

responsabilità di prevedere dove sarebbe potuto arrivare con la sua carriera

sportiva.” (doc. 286, p. 1).

Tutto ben considerato - premesso

che, per costante giurisprudenza, l’assicurazione contro gli infortuni non

è vincolata alla valutazione dell’invalidità operata dall’assicurazione per

l’invalidità e viceversa (tra le altre, cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio

2011.

consid. 3.2; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016 consid. 2.4; STF

8C_19/2021 del 27 aprile 2021 consid. 6; cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio

2020.

consid. 2.6.; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020 consid. 2.6. e STCA 35.2020.51

dell’8 febbraio 2021 consid. 2.5.) -, questa Corte non può seguire la

patrocinatrice dell’insorgente laddove sostiene che, senza l’infortunio, quest’ultimo,

al momento della nascita del potenziale diritto a una rendita, avrebbe giocato

in __________, nelle fila dell’__________ conseguendo un reddito ben maggiore

rispetto a quello ritenuto dall’CO 1. In effetti, secondo il TCA, è certo possibile

che le cose sarebbero andate come lo si pretende con il ricorso, ma è

altrettanto possibile che RI 1 sarebbe finito a giocare in una squadra

satellite dell’__________, in __________ nei __________ oppure addirittura in __________

nei __________ di __________ (come è in effetti capitato a diversi giovani che

hanno militato in tempi recenti negli __________ dell’__________, si vedano gli

esempi dei difensori __________ e __________, così come risulta da eliteprospects).

Al riguardo, deve essere sottolineato come il modo in cui evolverà la carriera

di uno sportivo professionista sia in larga misura imprevedibile, dipendendo la

stessa da diverse variabili imponderabili. Del resto, è proprio in questo senso

che si è espresso anche il Direttore sportivo dell’__________ (“Durante la

nostra discussione ho detto che penso che probabilmente una media ragionevole

possa aggirarsi attorno ai 120'000.- annui ma non che nello specifico RI 1

avrebbe potuto aspirare a questa cifra. Questo è impossibile da dire e non

mi assumo la responsabilità di prevedere dove sarebbe potuto arrivare con la

sua carriera sportiva.” – il corsivo è del redattore).

Anche il contratto

stipulato con l’__________ nel maggio 2016 non può essere considerato alla

stregua di un indizio concreto ai sensi della giurisprudenza citata in

precedenza (cfr. supra, consid. 2.6.). Si trattava infatti di un

contratto di formazione, che non forniva alcuna assicurazione circa il

fatto che l’assicurato avrebbe trovato spazio nella prima squadra dell’__________

(rispettivamente in una delle squadre satellite) al termine delle due stagioni

di formazione.

In via subordinata, “nella

denegata – anche se infondata – ipotesi in cui non si volesse tenere in

considerazione il reddito conseguibile presso l’__________ quale giocatore

professionista”, la RA 1 ritiene che, senza il danno alla salute, nel 2020 RI 1

avrebbe ricoperto un ruolo dirigenziale in seno all’azienda di famiglia,

riprendendo le funzioni dei genitori. In tal modo, l’assicurato avrebbe potuto

conseguire perlomeno il reddito considerato dall’UAI (fr. 121’094 - cfr. doc.

I).

Al riguardo, l’istituto

assicuratore ha osservato che “la ditta indica come salario l’importo di CHF

100'000-120'000 e l’interessato quello di CHF 130'000 nel caso in cui egli

fosse subentrato al padre. Dal registro di commercio risulta che la madre, __________

è amministratrice unica con firma individuale. Il salario di CHF 130'000

indicato dall’assicurato, secondo la nostra banca dati è confermato. Sempre secondo

la nostra banca dati, il padre __________ è dipendente della ditta come

responsabile esterno, attività che svolge da ca. il 2003 al 50-54% e più

recentemente al 29% ma sempre con presenza di ca. il 50%. Il padre ha 59 anni e

la madre 53 anni. Considerate le summenzionate informazioni, riteniamo

irrealistico che al momento della fissazione della rendita l’interessato, senza

l’infortunio, avrebbe ritirato l’attività di famiglia come amministratore

unico, considerato il fatto che la madre, l’attuale amministratrice, ha

unicamente 53 anni. Di conseguenza il salario di CHF 130'000.00 è da escludere.

Per quanto concerne l’attività di responsabile esterno eseguita dal padre, si

fa notare che tale attività da molti anni è eseguita unicamente in misura

parziale (max. 54% e dalla lista degli operai dell’incarto premi non risulta

che sia stata aggiunta una persona per coadiuvarlo. Inoltre il padre è tuttora

in età di attività professionale per qualche anno. Considerate anche queste

informazioni, non riteniamo probabile che l’assicurato avrebbe eseguito

l’attività del padre a breve termine.” (doc. 286, p. 2).

Attentamente vagliata la

documentazione agli atti, il TCA ritiene di non poter concludere con un

sufficiente grado di verosimiglianza che, senza l’infortunio, al momento della

nascita del potenziale diritto a una rendita (2020), il ricorrente sarebbe

divenuto un dirigente della __________, quale amministratore unico al posto

della madre, rispettivamente quale responsabile esterno in sostituzione del

padre.

In questo senso, va

rilevato che, al momento in cui è insorto il danno alla salute (cfr. supra,

consid. 2.6.), quindi nel gennaio 2016, allorquando l’assicurato aveva 19 anni,

non esisteva alcun indizio concreto dimostrante l’intenzione dell’insorgente di

subentrare un giorno nelle funzioni dei propri genitori. Egli aveva nel

frattempo conseguito l’attestato di capacità quale meccanico di auto,

rinunciando peraltro a conseguire la maturità professionale per impegni

sportivi, e aveva da poco iniziato a lavorare quale meccanico di cava alle

dipendenze dell’azienda di famiglia. Del resto, sono stati proprio __________ e

__________, sentiti nel settembre 2017, a confermare che “la scelta di

proseguire nella gestione della cava non era però nelle desiderate del figlio e

nemmeno dei genitori, …” (doc. 150 – il corsivo è del redattore). Inoltre,

non può neppure essere ignorato che, dopo l’insorgenza del danno alla salute,

il ricorrente stesso ha scelto d’intraprendere una riformazione professionale

quale fiduciario immobiliare (cfr. doc. 82, p. 1 s.: “Mi attendo una

convocazione [da parte dell’AI, n.d.r.] per discutere assieme il mio futuro

professionale, che privatamente sto già organizzando con dei corsi di lingua,

di computer e mi sono già iscritto alla scuola di imprenditore aziendale (che

inizierà a settembre), dovrò concludere la maturità professionale (che lo sport

mi ha impedito proprio negli ultimi mesi) per poter affrontare la scuola di

agente immobiliare.” – il corsivo è del redattore) e, nel corso del 2020, di

esercitare effettivamente quella professione, dapprima quale impiegato, in

seguito quale socio e gerente della ditta __________ di __________ (cfr. doc.

276). Eppure le sue condizioni di salute gli avrebbero di per sé consentito di

riprendere (perlomeno) la funzione occupata dalla madre.

In esito a tutto quanto

precede, non presta quindi il fianco a critiche il fatto che l’amministrazione

abbia stabilito il reddito da valido in funzione di quanto l’assicurato avrebbe

potuto guadagnare nel 2020 alle dipendenze della ditta __________, quale capo

operaio qualificato (fr. 84'461).

2.8

Confrontando i fr. 80'309 al

reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute,

e cioè fr. 84'461, risulta una perdita di guadagno del 4.91%, arrotondata al 5%,

insufficiente per fondare il diritto a una rendita d’invalidità LAINF.

La decisione su

opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,

deve quindi essere confermata.

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 14 ottobre 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti