35.2021.82
Discusso diritto a una rendita d'invalidità trattandosi di un assicurato che, al momento della ricaduta, era pure un "giocatore in formazione" dipendente di una società di hockey su ghiaccio. Discussa in particolare entità del reddito da valido
21 febbraio 2022Italiano28 min
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.82
mm
Lugano
21 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 settembre 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data __________ 2016, RI 1,
nato nel 1996, dipendente a tempo pieno della ditta __________ in qualità di __________
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, ha picchiato il ginocchio sinistro contro un
avversario nel corso di una partita di hockey su ghiaccio e ha riportato la
lesione radiale del menisco laterale.
Sempre nel gennaio 2016,
egli è stato sottoposto a un intervento artroscopico con meniscectomia laterale
parziale.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha ripreso il
proprio lavoro a contare dal 29 marzo 2011. Nel frattempo, anche la cura medica
è stata dichiarata chiusa.
1.2. Nell’agosto 2016 è stata
annunciata una ricaduta del sinistro assicurato, poi assunta dall’CO 1, determinata
dalla necessità di procedere a una re-artroscopia in ragione della presenza di
una lesione del corno posteriore del menisco laterale con danno cartilagineo di
II. grado a livello del condilo femorale laterale.
Da notare che, a quel
momento, RI 1 era per il 50% dipendente dell’__________ in qualità di
“giocatore in formazione” e per l’altro 50% dipendente della __________.
1.3. In ragione della persistenza
dei disturbi, è quindi stata posta l’indicazione a sottoporre l’assicurato a un
intervento di trapianto del menisco esterno accompagnato, se necessario, dalla
ricostruzione della cartilagine articolare, intervento che è stato eseguito il
29 maggio 2017.
Con decisione formale del
27 luglio 2018, poi confermata in sede di opposizione, l’amministrazione ha
negato la presa a carico dei costi legati all’intervento di trapianto meniscale
di tipo Allograft.
Con sentenza 35.2019.31
del 26 agosto 2019, questa Corte ha respinto l’impugnativa interposta
dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 17 gennaio 2019, posto
che l’operazione di trapianto meniscale non è stata ritenuta atta a migliorare
notevolmente lo stato di salute infortunistico ai sensi dell’art. 19 cpv. 1
LAINF.
La pronunzia appena citata
è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Nel mese di marzo 2021, RI 1
ha chiesto all’amministrazione di definire il diritto alla rendita d’invalidità
e all’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 271).
Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 19 luglio 2021, l’CO
1 ha negato il diritto alla rendita non raggiungendo il grado d’invalidità la
soglia minima legale e ha attribuito un’IMI del 15% (doc. 289).
A seguito dell’opposizione
interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 302), in data 21
settembre 2021, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 305).
1.5. Con tempestivo ricorso del 14
ottobre 2021, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto, in via
principale, che gli venga riconosciuta una rendita del 34% applicando il
reddito da valido accertato dall’UAI e, in subordine, il rinvio degli
atti all’assicuratore convenuto affinché proceda ad ulteriori accertamenti
economici volti a determinare il reddito da valido.
A sostegno delle pretese
ricorsuali, la patrocinatrice dell’assicurato ha in particolare sviluppato la
seguente argomentazione:
" (…) Si
evidenzia preliminarmente che il nostro assistito ha sempre indicato come il
suo desiderio fosse di proseguire la carriera come professionista dell’hockey e
che solo come seconda opzione avesse mantenuto quella di assumere gradatamente
le funzioni del padre come responsabile (visti i problemi fisici dello stesso)
e della madre quale dirigente della ditta di famiglia.
(…).
… A questo proposito, si fa presente come il contratto del __________2016
fosse stato perfezionato in tal modo, proprio a causa del precedente infortunio
da voi preso a carico. Il signor RI 1 è stato assunto dalla prima squadra dell’__________
(__________), con l’obbligo di allenarsi insieme a tutti i componenti dell’__________
(__________) e con l’accordo di essere dato in prestito per le partite (ma solo
per il periodo della riabilitazione) alla Prima squadra dell’__________ o con
la Prima squadra dei __________ (1a Lega).
(…).
… Già all’età di 17 anni l’assicurato era stato dichiarato il
miglior giocatore della squadra ed era stato l’unico a entrare in __________
con l’__________. Alla luce di quanto sopra, non risulta corretta l’asserzione
secondo cui non vi siano sufficienti criteri per ritenere che senza
l’infortunio il signor RI 1 potesse lavorare come professionista in prima
squadra per l’__________ e proseguire la propria carriera hockeistica.
(…).
… A tal proposito, va rilevato che dopo un contratto di
formazione, solitamente all’età di 22 anni viene proposto il contratto a
scadenza quale professionista al 100% (con uno stipendio medio di CHF
10'000.00/15'000.00 al mese). Dalla documentazione trasmessa in sede di
audizione, si evince come il nostro assistito avrebbe ben potuto proseguire la
propria carriera all’interno del Club, viste le grandi soddisfazioni ottenute.
Purtroppo, l’infortunio de quo è stato la causa dell’interruzione della
carriera professionistica del signor RI 1, che ha dovuto suo malgrado
abbandonare lo sport da lui tanto amato.
(…).
… Secondariamente, anche nella denegata seppur infondata ipotesi
in cui non si volesse tenere in considerazione il reddito conseguibile presso
l’__________ quale giocatore professionista, non si comprende neppure la
motivazione che ha condotto la CO 1 a non considerare il fatto che il signor RI
1 avrebbe proseguito nell’attività di famiglia quale dirigente, supplendo il
padre che lavora ora in misura parziale visti i numerosi problemi di salute e
la madre che già attualmente – a seguito di un infortunio – lavora in misura
parziale , grazie all’ausilio di una collaboratrice in un ufficio.
(…).
… Verosimilmente, dunque al momento della rendita, il signor RI 1
avrebbe potuto proseguire a lavorare anche a livello dirigenziale nell’azienda
di famiglia. Alla luce di tutto quanto anzidetto, gli accertamenti espletati
dall’amministrazione in merito al salario da valido risultano dunque essere
erronei ed incompleti. Per questo motivo, si giustifica la contestazione del
reddito da valido e la richiesta di far espletare ex novo gli accertamenti
economici relativi al reddito da valido (ritenuto il fatto che l’Ufficio AI ha
quantificato il reddito da valido nella misura di CHF 121'094.00 annui).” (doc.
I)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In data 29 ottobre 2021, il
rappresentante del ricorrente ha chiesto che il termine per le nuove prove
venisse prorogato (doc. V). La proroga è stata concessa dal TCA (doc. VI).
Sino ad oggi non è stato
prodotto alcun nuovo mezzo di prova.
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la
STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Nel caso di specie, l’oggetto
litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a
negare il diritto a una rendita d’invalidità, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla
salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza
se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o
considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non
considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Questo Tribunale constata
innanzitutto che, nella concreta evenienza, non è contestata la
valutazione dell’esigibilità lavorativa (piena capacità lavorativa in attività
sostitutive adeguate).
Oggetto di contestazione
sono invece gli aspetti economici legati alla determinazione del grado
dell’invalidità e specificatamente l’entità del reddito da valido
ritenuto dall’amministrazione (quello da invalido, ammontante a fr. 80'309
[cfr. doc. 287], non risulta invece contestato – cfr. doc. I).
Il TCA può pertanto
limitare il proprio esame a quell’unico aspetto.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono quindi
determinanti i dati del 2020.
2.6
Secondo la giurisprudenza,
per fissare il reddito da valido da considerare nel quadro del raffronto dei
redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona
assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
realmente potuto conseguire al momento determinante qualora non fosse insorto
il danno alla salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo
più concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che
l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo conto
dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla
rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).
Trattandosi della
questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico
cambiamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità
teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a
meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero
realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che
l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del
proprio reddito, se non fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso,
ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva
d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro,
delle semplici dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non sono
sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi
infatti manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un
corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014
del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1, 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,
8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C_938/2009 del 23 settembre
2010.
consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).
L’intenzione di avanzare
professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza
del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014
appena menzionata, riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio,
stava temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di
esso, aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in
automazione ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale
federale ha ritenuto che, al momento
dell’insorgenza del danno alla salute, non esisteva alcun indizio
concreto a favore dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la
sua attività di operatore in automazione per iniziare una formazione di
programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9
novembre 2012 consid. 3.3.4 e il riferimento ivi citato).
In una sentenza pubblicata
in Pratique VSI 3/2018 p. 170 ss., riguardante un calciatore professionista che
pretendeva che, senza il danno alla salute, avrebbe partecipato al Campionato
mondiale di calcio e sarebbe così stato ingaggiato da un club straniero con un
salario più elevato, la Corte federale ha ricordato che, secondo la
giurisprudenza, per valutare l’invalidità occorre tener conto anche delle
possibilità di avanzamento professionale. Trattandosi dello sport
professionistico, è perlomeno dubbio che si possa parlare di pianificazione
della carriera. In effetti, l’evoluzione di una carriera in questo contesto
dipende essenzialmente da fattori indipendenti dalla sfera d’influenza
dell’assicurato. Egli non ha la possibilità di preparare un avanzamento
mediante delle iniziative di perfezionamento professionale speciali. Oltre alla
tattica di squadra, la forma gioca sovente un ruolo decisivo. Anche per dei
buoni giocatori non esiste la certezza di trovare un’attività meglio remunerata
o di essere selezionati per la squadra nazionale. Raramente i dirigenti dei
club si arrischiano a fare delle promesse in tal senso. Le dichiarazioni
dell’assicurato a tal proposito sono finalmente state giudicate come puramente
speculative (per un caso in cui il TF ha ritenuto non sufficientemente
dimostrato che un ex calciatore professionista, allenatore di una squadra di
Challenge-League, senza il danno alla salute avrebbe allenato una squadra di
Super League, si veda la SVR 4-5/2021 UV n. 18, p. 88 ss.).
2.7
In concreto, per determinare
il reddito da valido l’CO 1 ha considerato l’attività di meccanico qualificato
in seno all’azienda di famiglia, con la funzione di capo squadra. Facendo capo
alle indicazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro, il valore in
questione è stato fissato in fr. 84'461 (ossia fr. 6'497 x 13 mensilità
– cfr. doc. 282) (doc. 289, p. 3).
A titolo principale, la
patrocinatrice fa valere che, qualora non fosse accaduto l’infortunio del 10
gennaio 2016, nel 2020 il ricorrente avrebbe verosimilmente giocato in pianta
stabile in __________ nelle fila dell’__________, conseguendo un salario di fr.
120'000/anno, lo stesso considerato a titolo di reddito da valido nella
decisione di rendita emanata dall’UAI (assegnazione di una rendita intera per
un periodo limitato – cfr. doc. 284, p. 4) (cfr. doc. I).
L’assicuratore resistente sostiene
invece che l’attività di giocatore professionista di hockey su ghiaccio sarebbe
stata “possibile ma non probabile”, posto che “nella stagione 2015/2016
l’interessato ha fatto unicamente 3 presenze in prima squadra (__________) e
nel 2016 era già in prestito in __________. L’__________ indica che come la
maggioranza degli __________ l’interessato aveva una chance di diventare
professionista. Quanti di questi lo diventano veramente non è dato a saperlo.”
(doc. 286, p. 2).
Chiamato a pronunciarsi in
proposito, questo Tribunale constata che, terminate le scuole dell’obbligo, durante
il periodo 2011 – 2013, l’assicurato ha portato a termine un apprendistato di
meccanico d’auto conseguendo il relativo AFC (cfr. doc. 40 e doc. 84). Nell’agosto
2014, egli è quindi entrato alle dipendenze della ditta di famiglia, la __________
di __________, lavorando a tempo pieno quale meccanico in genere di cava (cfr.
doc. 1 e doc. 84, p. 5).
Parallelamente alla
formazione scolastica/professionale e all’attività in cava, RI 1 ha fatto tutta
la trafila nelle squadre giovanili dell’__________. In particolare, secondo
quanto risulta dal sito web di riferimento __________, nelle stagioni 2014-2015
e 2015-2016, egli ha giocato negli __________.
Al momento in cui è
rimasto vittima dell’infortunio assicurato (gennaio 2016), il ricorrente
lavorava al 100% per la __________ (doc. 40, p. 1: “A quel tempo non avevo
ancora un rapporto con una squadra sportiva e quindi ero stipendiato solo quale
meccanico presso la __________”).
Nel maggio 2016, l’assicurato
ha stipulato un “contratto di formazione” con l’__________, valido per le
stagioni sportive 2016-2017 e 2017-2018. Il contratto prevedeva un pensum
del 50% (“Questo contratto di formazione è basato su di un impegno di massima
valutato al 50% di un orario lavorativo di 42 ore settimanali.”) e che il giocatore
sarebbe stato “disponibile per allenamenti e partite con la __________, con la __________
e con la __________ a insindacabile giudizio dello staff sportivo”. Il salario convenuto
era di fr. 12'000 lordi per la prima stagione (versato in 12 rate mensili da
fr. 1'000) e di fr. 18'000 lordi per la seconda (corrisposto in 12 rate mensili
da fr. 1'500), a cui si aggiungevano i bonus individuali e di squadra, in caso
di raggiungimento di determinati obiettivi (doc. 158; si vedano pure i doc. 40
e 84, p. 5).
Per il restante 50%, il
ricorrente ha continuato il rapporto di lavoro con l’azienda di famiglia (cfr.
doc. 40, p. 1: “Lavoro al 50% presso l’azienda di mio padre (__________) quale
meccanico in genere in cava e per l’altro 50% sono assunto dalla squadra di
disco su ghiaccio dell’__________ (reclutato a fine __________ 2016).”).
Sempre dal sito __________
si apprende che, durante la stagione 2015-2016, l’assicurato ha giocato tre sole
partite di campionato con la prima squadra dell’__________ e, per il resto, ha
giocato in __________. La stagione successiva, 2016-2017, egli non ha preso
parte ad alcun incontro, e ciò in ragione delle sue condizioni di salute,
divenute nel frattempo precarie.
Nel mese di maggio 2017, RI
1.
ha deciso di porre definitivamente fine alla propria carriera hockeystica
(cfr. doc. 82, p. 1 s.: “Consapevole che dopo l’intervento non sarà più
possibile per me proseguire l’attività sportiva di hockeista professionista …”
e doc. 303, p. 1 e 2).
Dalle tavole processuali
risulta inoltre che, interpellato dall’UAI, in data 18 dicembre 2020, il
Direttore sportivo dell’__________ ha dichiarato segnatamente che “… come la
maggioranza dei nostri giovani giocatori degli __________ aveva una chance di
ambire alla prima squadra. Non confermo nello specifico il salario di 120'000.
Io ho detto che la forchetta è molto ampia. Abbiamo giocatori che guadagnano
30'000.- l’anno e altri che superano i 400'000 l’anno. Durante la nostra
discussione ho detto che penso che probabilmente una media ragionevole possa
aggirarsi attorno ai 120'000.- annui ma non che nello specifico RI 1 avrebbe
potuto aspirare a questa cifra. Questo è impossibile da dire e non mi assumo la
responsabilità di prevedere dove sarebbe potuto arrivare con la sua carriera
sportiva.” (doc. 286, p. 1).
Tutto ben considerato - premesso
che, per costante giurisprudenza, l’assicurazione contro gli infortuni non
è vincolata alla valutazione dell’invalidità operata dall’assicurazione per
l’invalidità e viceversa (tra le altre, cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio
2011.
consid. 3.2; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016 consid. 2.4; STF
8C_19/2021 del 27 aprile 2021 consid. 6; cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio
2020.
consid. 2.6.; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020 consid. 2.6. e STCA 35.2020.51
dell’8 febbraio 2021 consid. 2.5.) -, questa Corte non può seguire la
patrocinatrice dell’insorgente laddove sostiene che, senza l’infortunio, quest’ultimo,
al momento della nascita del potenziale diritto a una rendita, avrebbe giocato
in __________, nelle fila dell’__________ conseguendo un reddito ben maggiore
rispetto a quello ritenuto dall’CO 1. In effetti, secondo il TCA, è certo possibile
che le cose sarebbero andate come lo si pretende con il ricorso, ma è
altrettanto possibile che RI 1 sarebbe finito a giocare in una squadra
satellite dell’__________, in __________ nei __________ oppure addirittura in __________
nei __________ di __________ (come è in effetti capitato a diversi giovani che
hanno militato in tempi recenti negli __________ dell’__________, si vedano gli
esempi dei difensori __________ e __________, così come risulta da eliteprospects).
Al riguardo, deve essere sottolineato come il modo in cui evolverà la carriera
di uno sportivo professionista sia in larga misura imprevedibile, dipendendo la
stessa da diverse variabili imponderabili. Del resto, è proprio in questo senso
che si è espresso anche il Direttore sportivo dell’__________ (“Durante la
nostra discussione ho detto che penso che probabilmente una media ragionevole
possa aggirarsi attorno ai 120'000.- annui ma non che nello specifico RI 1
avrebbe potuto aspirare a questa cifra. Questo è impossibile da dire e non
mi assumo la responsabilità di prevedere dove sarebbe potuto arrivare con la
sua carriera sportiva.” – il corsivo è del redattore).
Anche il contratto
stipulato con l’__________ nel maggio 2016 non può essere considerato alla
stregua di un indizio concreto ai sensi della giurisprudenza citata in
precedenza (cfr. supra, consid. 2.6.). Si trattava infatti di un
contratto di formazione, che non forniva alcuna assicurazione circa il
fatto che l’assicurato avrebbe trovato spazio nella prima squadra dell’__________
(rispettivamente in una delle squadre satellite) al termine delle due stagioni
di formazione.
In via subordinata, “nella
denegata – anche se infondata – ipotesi in cui non si volesse tenere in
considerazione il reddito conseguibile presso l’__________ quale giocatore
professionista”, la RA 1 ritiene che, senza il danno alla salute, nel 2020 RI 1
avrebbe ricoperto un ruolo dirigenziale in seno all’azienda di famiglia,
riprendendo le funzioni dei genitori. In tal modo, l’assicurato avrebbe potuto
conseguire perlomeno il reddito considerato dall’UAI (fr. 121’094 - cfr. doc.
I).
Al riguardo, l’istituto
assicuratore ha osservato che “la ditta indica come salario l’importo di CHF
100'000-120'000 e l’interessato quello di CHF 130'000 nel caso in cui egli
fosse subentrato al padre. Dal registro di commercio risulta che la madre, __________
è amministratrice unica con firma individuale. Il salario di CHF 130'000
indicato dall’assicurato, secondo la nostra banca dati è confermato. Sempre secondo
la nostra banca dati, il padre __________ è dipendente della ditta come
responsabile esterno, attività che svolge da ca. il 2003 al 50-54% e più
recentemente al 29% ma sempre con presenza di ca. il 50%. Il padre ha 59 anni e
la madre 53 anni. Considerate le summenzionate informazioni, riteniamo
irrealistico che al momento della fissazione della rendita l’interessato, senza
l’infortunio, avrebbe ritirato l’attività di famiglia come amministratore
unico, considerato il fatto che la madre, l’attuale amministratrice, ha
unicamente 53 anni. Di conseguenza il salario di CHF 130'000.00 è da escludere.
Per quanto concerne l’attività di responsabile esterno eseguita dal padre, si
fa notare che tale attività da molti anni è eseguita unicamente in misura
parziale (max. 54% e dalla lista degli operai dell’incarto premi non risulta
che sia stata aggiunta una persona per coadiuvarlo. Inoltre il padre è tuttora
in età di attività professionale per qualche anno. Considerate anche queste
informazioni, non riteniamo probabile che l’assicurato avrebbe eseguito
l’attività del padre a breve termine.” (doc. 286, p. 2).
Attentamente vagliata la
documentazione agli atti, il TCA ritiene di non poter concludere con un
sufficiente grado di verosimiglianza che, senza l’infortunio, al momento della
nascita del potenziale diritto a una rendita (2020), il ricorrente sarebbe
divenuto un dirigente della __________, quale amministratore unico al posto
della madre, rispettivamente quale responsabile esterno in sostituzione del
padre.
In questo senso, va
rilevato che, al momento in cui è insorto il danno alla salute (cfr. supra,
consid. 2.6.), quindi nel gennaio 2016, allorquando l’assicurato aveva 19 anni,
non esisteva alcun indizio concreto dimostrante l’intenzione dell’insorgente di
subentrare un giorno nelle funzioni dei propri genitori. Egli aveva nel
frattempo conseguito l’attestato di capacità quale meccanico di auto,
rinunciando peraltro a conseguire la maturità professionale per impegni
sportivi, e aveva da poco iniziato a lavorare quale meccanico di cava alle
dipendenze dell’azienda di famiglia. Del resto, sono stati proprio __________ e
__________, sentiti nel settembre 2017, a confermare che “la scelta di
proseguire nella gestione della cava non era però nelle desiderate del figlio e
nemmeno dei genitori, …” (doc. 150 – il corsivo è del redattore). Inoltre,
non può neppure essere ignorato che, dopo l’insorgenza del danno alla salute,
il ricorrente stesso ha scelto d’intraprendere una riformazione professionale
quale fiduciario immobiliare (cfr. doc. 82, p. 1 s.: “Mi attendo una
convocazione [da parte dell’AI, n.d.r.] per discutere assieme il mio futuro
professionale, che privatamente sto già organizzando con dei corsi di lingua,
di computer e mi sono già iscritto alla scuola di imprenditore aziendale (che
inizierà a settembre), dovrò concludere la maturità professionale (che lo sport
mi ha impedito proprio negli ultimi mesi) per poter affrontare la scuola di
agente immobiliare.” – il corsivo è del redattore) e, nel corso del 2020, di
esercitare effettivamente quella professione, dapprima quale impiegato, in
seguito quale socio e gerente della ditta __________ di __________ (cfr. doc.
276). Eppure le sue condizioni di salute gli avrebbero di per sé consentito di
riprendere (perlomeno) la funzione occupata dalla madre.
In esito a tutto quanto
precede, non presta quindi il fianco a critiche il fatto che l’amministrazione
abbia stabilito il reddito da valido in funzione di quanto l’assicurato avrebbe
potuto guadagnare nel 2020 alle dipendenze della ditta __________, quale capo
operaio qualificato (fr. 84'461).
2.8
Confrontando i fr. 80'309 al
reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute,
e cioè fr. 84'461, risulta una perdita di guadagno del 4.91%, arrotondata al 5%,
insufficiente per fondare il diritto a una rendita d’invalidità LAINF.
La decisione su
opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,
deve quindi essere confermata.
2.9
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 14 ottobre 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021.
e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti