35.2021.83
Polso destro: protesi e artrodesi. Esigibilità lavorativa (arti superiori confermata). Calcolo economico: 2021 (confermato). Diniego rendita d'invalidità (confermato)
7 marzo 2022Italiano66 min
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.83
PC/sc
Lugano
7 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 settembre 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 novembre 2008, RI 1, nato
il __________ 1979, alle dipendenze dal 2 novembre 2006 in qualità di manovale
edile dell’agenzia di lavoro interinale __________ di __________ - e, perciò,
assicurato contro gli infortuni presso l'CO 1 - verso le ore 14:00, si trovava
in un cantiere a __________ e stava “facendo un buco in una soletta di
cemento armato con un trapano demolitore di grosse dimensioni. La punta del
trapano è rimasta bloccata in una bacchetta di ferro e il trapano ha eseguito
un movimento rotatorio e mi ha eseguito un movimento di torsione del polso
destro”, riportando una distorsione al polso destro in pregressa “pseudoartrosi
scafoide carpale polso destro con SNAC wirst tipo II” (doc. 9, 53 e 67
incarto LAINF)
A causa dell’infortunio l’assicurato si è sottoposto il 22 luglio 2009 ad un
intervento di “artroscopia del polso destro, denervazione del PIN, “proximal
row carpectomy”
ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia e capo servizio del reparto di chirurgia
dell’Ospedale __________ di __________ “__________” (doc. 53 incarto LAINF).
L’assicurato si è sottoposto a svariate sedute di ergoterapia.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso (n. 10.32130.08.5) e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
In data 27 agosto 2009 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni
AI per adulti giustificata da soli postumi infortunistici (doc. 154).
Dopo che l’assicurato è stato riformato quale gruista dall’UAI ed ha ripreso la
propria attività lavorativa (con contratto a termine fino al 31 luglio 2011:
doc. 164 incarto LAINF) presso la ditta __________ di __________, l’CO 1 ha sospeso
il 22 dicembre 2010 il versamento dell’indennità giornaliera a contare dal 3 gennaio
2011 (doc. 145 incarto LAINF). Con decisione del 23 dicembre 2010, cresciuta
incontestata in giudicato, l’amministrazione ha assegnato a RI 1 un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 146 incarto LAINF).
In ambito AI, con decisione del 15 marzo 2011, preavvisata il 7 gennaio 2011
(doc. 154 incarto LAINF), l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato, inabile
al lavoro al 100% dal 3 novembre 2008, una rendita intera di invalidità (grado
di invalidità del 100%) dal 1° febbraio 2010 (a fronte di una domanda tardiva) limitatamente
al 2 gennaio 2011, considerato che il 3 gennaio 2011 egli ha ripreso
completamente la propria attività lavorativa (doc. 162 incarto LAINF).
1.2. In data 26 settembre 2017, RI 1, alle
dipendenze in qualità di manovale edile e gruista dell’agenzia di lavoro
interinale __________ di __________ - e, perciò, assicurato contro gli
infortuni presso l'CO 1 - verso le ore 11.30 si trovava in un cantiere a __________
e mentre camminava “su una scarpata sono improvvisamente scivolato e caduto
all’indietro. Istintivamente ho portato indietro le mani per attutire la botta
e così facendo ho riportato un movimento di iperflessione del polso destro.”,
riportando una contusione al polso destro (doc. 179, 180 e 189 incarto LAINF).
Il 23 ottobre 2017 la __________ ha disdetto il rapporto di lavoro per il 25
ottobre 2017 (doc. 168 incarto LAINF).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso (n. 26.69544.17.3) e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.3. Dopo avere consultato il proprio
medico fiduciario (doc. 173 incarto LAINF), il 15 novembre 2017 l’CO 1 ha
comunicato quanto segue all’assicurato:
" (…) secondo
la documentazione medica non è più necessario proseguire le cure. Le nostre
prestazioni assicurative pertanto terminano il 6.11.2021.
A partire dl 7.11.2017 abbiamo riaperto il caso 10.32130.08.5 del 3.11.2008. I
pagamenti per i trattamenti e l’indennità giornaliera facciamo sul caso 10.321.30.08.5”.
(doc. 177 incarto LAINF)
1.4. A causa dei dolori persistenti
all’arto superiore, RI 1 si è sottoposto a svariate indagini, che sono state
effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica.
Egli ha effettuato pure diverse visite mediche specialistiche (anche in
Svizzera interna e in Italia) e si è anche sottoposto a diverse sedute di
ergoterapia.
A causa del persistere dei dolori come pure delle difficoltà funzionali e di
forza alla mano destra, l’assicurato si è sottoposto il 5 luglio 2018 ad un intervento
di “impianto di protesi di polso Kinematx (size 2 strandard) polso destro”
(doc. 245) e il 20 luglio 2018 ad un intervento di “riposizionamento di
protesi di polso Kinematx (size 2 strandard) polso destro” (doc. 252)”,
ambedue ad opera del PD dr. med. __________, specialista in Chirurgia della
mano e in Chirurgia Ortopedica e Traumatologica presso la Clinica __________ di
__________.
A causa dei dolori persistenti all’arto superiore, RI 1 è sottoposto l’8 marzo
2019 ad un intervento di “rimozione protesi polso destro e artrodesi polso
destro con innesto da cresta iliaca destra e fissazione con placca da atrodesi
synthes” (doc. 302 incarto LAINF) ad opera del PD dr. med. __________ e il 22
settembre 2020 ad un intervento di “re-artrodesi radiocarpale e un’artrodesi
carpo-metacarpale alle dita lunghe” ad opera del dr. med. __________ presso
l’Ospedale __________ di __________ (doc. 454 incarto LAINF).
Nel frattempo l’assicurato ha sviluppato pure dei disturbi psichici (doc. 376,
456 e 465 incarto LAINF).
1.5. Dopo avere acquisito agli atti il
rapporto del 3 febbraio 2021 relativo alla visita medico-__________ di chiusura
del 25 gennaio 2021 del dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e
traumatologia nonché medico __________ (giusta il quale l’assicurato è abile al
100%, senza limitazioni di prestazioni e di tempo, in attività adeguate: doc. 515
incarto LAINF) e il rapporto del 24 febbraio 2021 relativo all’esame
psichiatrico del 3 febbraio 2021 della dr.ssa __________, specialista FMH psichiatria
e psicoterapia nonché medico fiduciario dell’CO 1 (doc. 526 incarto LAINF), in
data 15 febbraio 2021, l’amministrazione, a fronte di uno stato di salute
stabilizzato, ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta durata a
contare dal 1° aprile 2021 (doc. 522 incarto LAINF).
1.6. Con decisione del 16 giugno 2021,
l’CO 1, dopo avere conside-rato l’assicurato abile al 100% (presenza e
rendimento) in attività adeguate (“da molto leggera a talvolta leggera”),
gli ha negato una rendita LAINF, a fronte di un grado di invalidità del 5.05%
(doc. 565 incarto LAINF).
L’amministrazione ha considerato per il 2021 un reddito “da valido” di fr.
69'513.-, secondo le indicazioni ottenute dal datore di lavoro il 28 aprile
2021 (doc. 565, pag. 2 e do. 559) ed un reddito “da invalido” di fr. 66'001.-,
determinato sulla base della TA1 2018, attività semplici e ripetitive, livello
1, uomini, fr. 67'766.67, aggiornato al 2021 (fr. 69'474.97), applicando una
deduzione sociale del 5% “per tenere conto delle limitazioni funzionali”,
cfr. doc. 565, pag. 2).
Nella medesima occasione l’CO 1
ha pure precisato quanto segue:
" I disturbi
di natura psichica non sono da mettere in relazione causale adeguata con
l’infortunio da noi assicurato. Eventuali richieste di prestazioni sono da
inoltrare direttamente all’assicuratore competente (malattia/invalidità).
(…).
In base all’apprezzamento medico, non può ancora essere stabilito con sicurezza
se siamo in presenza di un danno duraturo e importante all’integrità fisica. Una
nuova valutazione è prevista entro novembre e dicembre 2021.” (cfr. doc. 565,
pag. 2)
1.7. A seguito dell’opposizione
interposta il 18 agosto 2021 dall’avv. __________ per conto dell’assicurato
(doc. 570 incarto LAINF) e dopo avere preso atto anche della “valutazione
medicolegale del danno alla persona di RI 1” del 2 luglio 2021 del dott. __________,
medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni e
specialista di medicina del lavoro con studio professionale a __________ (__________;
doc. 571 incarto LAINF) e dell’apprezzamento medico del 7 settembre 2021 del
precitato medico __________ (doc. 573 incarto LAINF), in data 14 settembre
2021, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 576 incarto LAINF).
1.8. Con tempestivo ricorso del 15 ottobre
2021 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. __________ ha postulato
l’annullamento della decisione e, in via principale, il riconoscimento di una
rendita di invalidità a favore del suo assistito rispettivamente, in via
secondaria, il rinvio degli atti all’CO 1 “per ulteriori accertamenti
medici, ad esito dei quali la CO 1 emetterà una nuova decisione sul diritto del
ricorrente a percepire una rendita di invalidità.” (doc. I, pag. 11 e 12).
La patrocinatrice dell’insorgente contesta la valutazione medica operata
dall’amministrazione, in base alle indicazioni fornite dal medico fiduciario al
termine della visita medica di chiusura del 25 gennaio 2021, che, a suo dire, è
“stata volutamente di parte” (doc. I, pag. 5). Il suo cliente
presenterebbe una incapacità lavorativa del 20%, a cui andrebbe aggiunto un
ulteriore 5% per tenere conto delle limitazioni funzionali. A suffragio delle
proprie argomentazioni, ha prodotto la valutazione medica del 2 luglio 2021 del
dott. __________ (doc. L; che tiene conto dello stato di salute psico-fisico
del ricorrente), già agli atti quale doc. 571, ed il certificato medico del 15
maggio 2021 della dr.ssa __________, medico di famiglia dell’assicurato (doc.
N).
La rappresentante del ricorrente contesta pure la valutazione economica operata
dall’amministrazione, in particolare la determinazione del reddito “da
valido”, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto.
L’avv. __________
conclude, rilevando quanto segue:
" (…).
Considerando un'incapacità lavorativa del 20% almeno, accertata dal Dott. __________
(doc. L) ed aggiungendo la deduzione del 5% per tener conto delle limitazioni
funzionali, si arriva ad un'incapacità al guadagno di almeno 25%.
Alla luce di tutte queste considerazioni, la decisione su
opposizione impugnata deve essere annullata e deve essere riconosciuta al
ricorrente una rendita di invalidità.
In subordine, vista la mancanza di imparzialità nella valutazione
del medico della CO 1, Dr. Med. __________ (cfr. par. 12), la decisione su
opposizione impugnata deve essere annullata e l'incarto deve essere rinviato
alla CO 1 perché incarichi un diverso medico che procederà ad una nuova
valutazione ortopedica dell'assicurato.
Ad esito di tale valutazione, la CO 1 emetterà una nuova decisione
in merito al diritto del ricorrente a percepire una rendita di invalidità. (…)”
(doc. I, pag. 11)
1.9. Nella risposta del 28 ottobre 2021
(doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.10. Il 19 novembre 2021 (doc. VI) la
patrocinatrice dell’insorgente si è riconfermata nelle proprie tesi e domande con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.11. Il 25 novembre 2021 (doc. VIII) l’CO
1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.12. Il 26 novembre 2021 il doc. VIII è stato
trasmesso alla rappresentante del ricorrente per conoscenza (doc. IX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le
fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019
dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020
al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che
figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2),
senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se
ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita
di invalidità.
Non è invece oggetto di contestazione la stabilizzazione dello stato di salute
dell’assicurato al 1° aprile 2021 (doc. 522 incarto LAINF). A ragione. Il dr.
med. __________ ha, difatti, attestato il 25 marzo 2021 quanto segue: “alla
visita odierna il quadro appare stabilizzato” (doc. 540 incarto LAINF).
2.2.1. Preliminarmente il TCA rileva che
oggetto del presente giudizio è esclusivamente il danno alla salute al polso
destro del ricorrente riconducibile all’infortunio del 3 novembre 2008 e,
più precisa-mente, alla ricaduta dell’autunno, successiva alla scivolata del 26
settembre 2017, durante la quale aveva riportato una contusione del polso
destro.
Dalle tavole processuali si evince, infatti, che l’insorgente presenta un danno
alla salute (infortunistico) alla spalla destra, sede di intervento di
protesi inversa il 23 novembre 2020, riconducibile ad un incidente stradale,
con politrauma, occorsogli nel 2003, assunto (insieme alla ricaduta del 2020)
dalla __________ (doc. 568 incarto AI).
Tale danno alla salute esula dal presente giudizio (in particolare, con
riferimento alla valutazione dalla capacità lavorativa residua e
dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato), non essendo in nesso di causalità
naturale né con l’infortunio del 2008 né con quello del 2017, di competenza
dell’CO 1.
2.2.2. In via preliminare il TCA rileva
pure che, nel corso del 2020, l’assicurato ha sviluppato “un disagio
psichico reattivo alla mancata guarigione ed al persistere dei dolori e delle
limitazioni funzionali” (segnatamente un “Disturbo dell’adattamento con
reazione mista-ansioso-depressiva (ICD 10 F43.2)”), in trattamento
farmacologico, senza conseguenze sulla capacità lavorativa dell’assicurato,
da mettere in relazione naturale, secondo la dr.ssa med. __________
(medico fiduciario dell’CO 1), con l’infortunio del 3 novembre 2008 e, più
precisamente, con il decorso successivo alla ricaduta dell’autunno 2017, in
seguito alla scivolata del 26 settembre 2017, durante la quale aveva riportato
una contusione del polso destro (cfr. rapporto del 24 febbraio 2021 relativo
all’esame psichiatrico del 3 febbraio 2021: doc. 526 incarto LAINF).
Con decisione del 16 giugno 2021, l’CO 1 ha precisato che
“I disturbi di natura psichica
non sono da mettere in relazione causale adeguata con l’infortunio da noi
assicurato.” (doc. 565 incarto LAINF). Con opposizione del 18 agosto 2021
l’avv. ___________ ha contestato tale conclusione, visto che la dr.ssa ___________
aveva accertato il nesso di causalità tra i disturbi psichici e l’infortunio
(doc. 570 incarto LAINF).
Con la decisione avversata l’amministrazione ha puntualizzato quanto segue: “Per
quanto concerne la situazione psichica l’amministrazione ha negato il nesso
causale adeguato - quesito giuridico - mentre la dr.ssa __________ ha
riconosciuto il nesso causale naturale - quesito medico - e precisato che i disturbi
psichici non pregiudicano la capacità lavoro” (doc. 576 incarto LAINF). In
questa sede la patrocinatrice dell’insorgente ha chiesto il riconoscimento di
una incapacità lavorativa del 20%, come attestato dal dr. med. __________ (che
ha preso in considerazione lo stato di salute sia fisico sia psichico
dell’assicurato), oltre ad un ulteriore 5% per le limitazioni funzionali, per
un complessivo 25% (cfr. doc. I, pag. 11).
L’amministrazione ha ammesso il nesso di causalità naturale (sulla base di
quanto indicato dalla dr.ssa __________) ma ha negato l’esistenza di un nesso
di causalità adeguato tra l’infortunio e disturbi psichici di cui soffre
l’assicurato. A ragione.
In effetti, giova ricordare che, per stabilire il nesso di causalità adeguato
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
obiettivi e ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (DTF 115 V 133
consid. 6 pag. 138 segg.). Nei casi di infortunio insignificante o leggero,
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi
psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita
e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può
in effetti essere ammesso che un infortunio insignificante o leggero non sia di
natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine
psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag. 139; STCA 35.2015.126 del 18 maggio
2016, consid. 2.7). Dalle tavole processuali si evince che l’assicurato in data
26 settembre 2017 è scivolato, riportando una contusione al polso destro (cfr.
consid. 1.2). Nel caso di specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute e
scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr.
Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una partita
di calcio) - non vi è alcun dubbio che l’infortuno di cui è rimasto vittima
l’assicurato deve essere classificati nella predetta categoria degli infortuni
insignificanti o leggeri (cfr., per una vicenda analoga, STF 8C_291/2012
dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato caduto dalle scale,
riportando una contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA U 347/01 del 9
gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su fondo
ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra; cfr. pure la
STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.2, riguardante un assicurata
che mentre stava andando a prendere il bus , di corsa, è inciampata nel bordo
del marcia-piede ed è caduta a terra, riportando la frattura scomposta del
radio distale e la frattura dello stiloide ulnare al polso sinistro).
Di modo che, l’adeguatezza del nesso di causalità relativa ai disturbi psichici
di cui soffre l'assicurato, deve essere negata a priori per l’infortunio
del 3 novembre 2008 e, più precisamente, per il decorso successivo alla
ricaduta dell’autunno 2017, in seguito alla scivolata del 26 settembre 2017,
durante la quale aveva riportato una contusione del polso destro.
La fattispecie deve pertanto essere valutata facendo astrazione dalla
componente psichica che, per i motivi appena illustrati, non è di pertinenza
dell'assicuratore resistente.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03
del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che
l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a
sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo
per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in
seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA
prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra
Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la
DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli
elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o
psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità
di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una
precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado
dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione
attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché
concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha,
più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di confermare
che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può
far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso
la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa
(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva
può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le
condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda,
che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di
produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività che si
può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la
fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non
riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di
sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non
si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si
collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in
cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,
p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo
dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28.
ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi
sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure
sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, RAMI 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V
160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza
senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più
adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).
Giova qui infine ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della
diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,
consid. 2.5).
2.6
Per costante giurisprudenza,
l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione
dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF
9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.
6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre
2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno
2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF
9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STF 9C_341/2019 del 5 settembre
2019, consid. 3.1 e rinvivi ivi citati; STF 8C_563/2020 del 7 dicembre 2020,
consid. 4.2.5; STF 8C_19/2021 del 27 aprile 2021, consid. 6; STF 8C_374/2021
del 13 agosto 2021 consid. 5.6; STF 8C_291/2021 del 12.10.2021 e STF
8C_382/2021 del 19.10.2021; fra le tante, cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio
2020, consid. 2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6; STCA
35.2020.51
dell’8 febbraio 2021, consid. 2.5 e STCA 35.2021.13 del 15 novembre
2021, consid. 2.3.3).
2.7
2.7.1
Per chiarire la questione
riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo
alla visita medico-__________ di chiusura del 25 gennaio 2021 del dr. med. __________,
specialista FMH in ortopedia e traumatologia (doc. 515 incarto LAINF), giusta
il quale:
" Diagnosi
Stato dopo infortunio con distorsione polso destro in pregressa
pseudo-artrosi scafoide e SNAC-Wrist.
Stato dopo intervento di artroscopia con denervazione del ramo
interosseo dorsale e resezione della filiera prossimale delle ossa del carpo.
Stato dopo lungo trauma distorsivo-contusivo del polso destro in
data 26.09.2017.
Stato dopo terapia analgesica e trattamento statico con polsiera
rigida.
05.08.2018
impianto di protesi Kinematx (size 2 standard) polso
destro (PD dr. med. __________/dr. med. __________).
20.07.2018
riposizionamento di protesi Kinematx dopo lussazione
palmare di protesi (PD dr. med. __________).
08.03.2019
rimozione protesi polso destro ed artrodesi polso
destro con innesto da cresta iliaca destra e fissazione con placca da artrodesi
Synthes (PD dr. med. __________).
21.09.2020
ri-artrodesi radiocarpale ed artrodesi
carpo-metacarpale delle dita lunghe con placca Aptus, ri-artrodesi radiocarpale
e due placche Aptus mano per eseguire artrodesi carpo-metacarpale II e V raggio
dopo tenolisi dei tendini estensori, asportazione della placca, delle viti e
delle parti di viti rotte estraibili.
Apprezzamento
(…).
Siamo a più di 4 mesi dopo l'ultima artrodesi, si valuta l'abilità
lavorativa da parte ortopedica per la situazione radiocarpale della mano
destra.
Ho spiegato che un lavoro leggero sul mercato globale del lavoro
può essere pienamente fattibile in futuro, avendo una buona mobilità e
coordinazione delle dita con un braccio/mano sinistri senza problemi e con
buona muscolatura.
L'assicurato dice di non avere altri problemi con il buon esito
della protesizzazione della spalla destra. Viene dichiarata una piena abilità
lavorativa con i limiti funzionali sotto espressi.
(…).
Esigibilità del lavoro
L'assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5
kg molto spesso. Può sollevare e portare pesi leggeri tra i 5 e 10 kg talvolta.
Di rado può sollevare pesi medi tra i 10 e i 25 kg fino all'altezza dei fianchi
e lungo il corpo e non distanti dal corpo. Non può più portare pesi pesanti di
oltre 25 kg. Può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg spesso e
oltre i 5 kg talvolta.
Può eseguire lavori leggeri e di precisione molto spesso,
medio-pesanti spesso.
Può eseguire il maneggio di attrezzi pesanti, lavoro manuale rozzo
talvolta.
Non può più eseguire lavori molto pesanti. Rotazione della mano
talvolta. Può eseguire lavori sopra la testa talvolta senza limitazione per la
rotazione e in posizione seduta e inclinata in avanti.
Nessuna limitazione in posizione in piedi e inclinata in avanti.
Nessuna limitazione per lavori in posizione inginocchiata e con flessione delle
ginocchia.
Posizione di lunga durata: nessuna limitazione in posizione seduta
e in piedi.
Nessuna limitazione per lavori in posizione a libera scelta.
Può camminare fino a 50 m e oltre i 50 m molto spesso. Nessuna
limitazione nel camminare per lunghi tratti e camminare su terreni accidentati.
Può salire le scale molto spesso. Può salire su scale a pioli di
rado.
Può usare le due mani con limitazione, con limitazione di peso per
la mano operata al massimo 5-10 kg ed eseguire frequentemente la
pro/supinazione con la mano destra, non con la mano sinistra.
Nessuna limitazione riguardante l'equilibrio e stare in
equilibrio.” (doc. 515, pag. 7 e 8 incarto LAINF)
In sede di opposizione il
patrocinatore dell’assicurato ha versato agli atti la “valutazione
medicolegale del danno alla persona di __________” del 2 luglio 2021 del
dott. __________, medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni e specialista di medicina del lavoro con studio professionale a __________
(__________; doc. 571 incarto LAINF), giusta il quale:
" (…) Nel
caso in esame (come comprovato da attendibile documentazione sanitaria
specialistica, del resto validata dagli attuali riscontri clinici obiettivi e
confermata dal sunto diagnostico del Medico __________ Dr. Med. __________) le
principali infermità di pertinenza CO 1 da cui RI 1 è affetto sono
rappresentate da:
"Stato dopo infortunio con distorsione polso destro in
pregressa pseudo-artrosi scafo/de e SNAC-Wrist. Stato dopo intervento di
artroscopia con denervazione del ramo interosseo dorsale e resezione della
Niera prossimale delle ossa del carpo. Stato dopa lungo trauma
distorsivo-contusivo del polso destro in data 26-09-2017. Stato l dopo terapia
analgesica e trattamento statico con polsiera rigida.! 05-08-2018 impianto di
protesi Kinematx (size 2 standard) polso destro (PD Dr. Med. __________/Dr.
Med. __________). 20-07-2018 riposizionameinto di protesi Kinematx dopo
lussazione palmare di protesi (PD Dr. Med, __________), 08-03-2019 rimozione
protesi polso destro ed artrodesi polso destro con innesto da cresta iliaca
destra e fissazione con placca 'da artrodesi Synthes (PD Dr. Med. __________).
21-09-2020 ri-artrodesi radiocarpale ed artrodesi carpo-metacarpale delle dita
lunghe con placa Aptus, ri-artrodesi radiocarpale e due placche Aptus mano per
eseguire artrodesi carpo-metacarpale II e V raggio dopo tenolisi dei tendini
estensori, asportazione della placca, delle viti e delle parti di viti ratte
estraibili".
A ciò va peraltro aggiunto un quadro psicopatologico reattivo a;
tipo "disturbo dell'adattamento con reazione mista
ansioso-depressiva" che, come inequivocabilmente attestato dalla Dr. Med. __________
(Specialista in Psichiatria e Psicoterapia) nel proprio rapporto CO 1 del
24-02-2021, "può essere messo in relazione causale naturale" con
l'infortunio de quo, giacché il Paziente 'non ha mai avuto di questi problemi,
tutto è partito dal polso".
Prescindendo dalla concomitante presenza di una protesi inversa
alla spalla destra riconducibile agli esiti di pregresso evento del 25-10-2003 (che,
essendo di competenza dell'Assicurazione __________, sera oggetto di una futura
distinta valutazione medicolegale), le suddette infermità di strette pertinenza
CO 1 riducono significativamente la capacità lavorativa del soggetto in quanto,
secondo i consueti protocolli di medicina del lavoro, controindicano in forma
assoluta attività che implichino movimentazione. manuale di carichi di peso
superiore a Kg 5, abituale manipolazione di oggetti, destrezza manuale e
comunque comportino impegno statico-dinamico dell'arto superiore destro.
Da tutto ciò deriva pertanto una capacità funzionale residuale del
Soggetto così schematizzabile:
• Sollevamento e/o trasporto di carichi:
O molto leggeri (fino a Kg 5): ridotta (deve avvenire con
braccia aderenti al tronco e senza flessione del rachide lombare);
O leggeri (fino a Kg 10): controindicata (possono essere
movimentati occasionalmente pesi tra i 5 e i 1.0; kg solo con l'ausilio di
sollevatori meccanici e carrelli);
O pesi maggiori (comunque non oltre i Kg 15): controindicata
(la movimentazione di tali pesi è consentita solo eccezionalmente con ausili
meccanici semoventi).
• Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:
O di precisione: ridotta;
o molto leggeri: ridotta;
O leggeri: molto ridotta;
O medi: molto ridotta;
O pesanti: controindicata,
• Posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
O a braccia alzate: ridotta;
O con rotazione: ridotta;
O seduta e piegata in avanti: normale;
O eretta e piegata in avanti: normale;
O inginocchiata: normale;
O con ginocchia in flessione: normale.
• Mantenere posizioni statiche:
O seduta: normale;
O eretta: normale.
• Spostarsi-camminare:
O per tragitti brevi (fino a 50 metri): normale;
O per tragitti medi (fino a 200 metri): normale;
O per tragitti lunghi: normale;
o su terreni accidentati: normale;
o salire-scendere scale a pioli: controindicata;
O lavori l'h altezza: normale.
Sulla scorta di tali premesse si deve pertanto concludere che,
sotto il profilo strettamente sanitario, RI 1 potrà essere adibito
esclusivamente ad un'attività molto leggera che rispetti le
limitazioni/controindicazioni più sopra segnalate: in tale prospettiva,
dovendosi necessariamente escludere dal potenziale campo occupazionale le
attività ad elevata specializzazione (non compatibili con il modesto patrimonio
tecnico-culturale dell'Assicurato), potrà esclusivamente ipotizzarsi
l'adibizione del Soggetto a compiti lavorativi "semplici" e
"leggeri", quali- ad esempio: commesso, fattorino addetto alla cassa,
custode, usciere, etc.
Dette mansioni peraltro, ancorché innegabilmente caratterizzate da
modesto dispendio energetico, non escludono l'impegno statico-dinamico
dell'arto superiore destro e richiedono altresì una continuità di rendimento
che, anche a motivo del concomitante quadro psicopatologico reattivo, non pub
essere assicurata in presenza della patologia in questione: è pertanto ragionevole
ritenere che la capacità lavorativa del Soggetto per tali attività risulti
ridotta almeno del 20% in relazione sia all'impossibilità di mantenere
"normali" ritmi e carichi di lavoro sia alla necessità di frequenti
pause compensatorie.
Sulla scorta di tali premesse, considerando altresì che tale
condizione minorativa può considerarsi ormai stabilizzata a partire dal
15-05,-2021, si deve pertanto concludere che a far tempo da tale data il grado
di capacità lavorativa ipoteticamente raggiungibile da RI 1 in attività consone
adeguate al suo stato di salute possa essere stimato, anche nella più favorevole
delle ipotesi, in misura non superiore all'80°/0 (ottanta per cento),
equivalente perciò, sotto il profilo strettamente medico, ad una incapacità
lavorativa pari almeno al 20% (venti per cento).” (doc. 571, pag. 14 e 15
incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto e il corsivo non sono della redattrice)
Interpellato in merito a
quest’ultimo certificato dall’amministra-zione, nell’apprezzamento medico del 7
settembre 2021 (doc. 574 incarto LAINF), il dr. med. __________, ha osservato
quanto segue:
" (…)
Motivo della sottoposizione
Apprezzamento medico richiesto dall'amministrazione in ambito
della procedura di opposizione riguardando le conclusioni del dr. med. ___________,
specialista in medicina legale e delle assicurazioni e specialista in medicina
del lavoro, senza formazione in ortopedia e traumatologia, il quale si esprime
sull'esigibilità lavorativa dell'assicurato.
Apprezzamento
Il medico descrive secondo un protocollo della medicina del lavoro
(non viene specificato sulla base di quale protocollo) le attività
«controindicano in forma assoluta attività che implichino movimenta-zione
manuale di carichi di peso superiore ai 5 kg, abituale manipolazione degli
oggetti, destrezza manuale e comunque comportino impegno statico-dinamico
dell'arto superiore destro».
Non vedo nessuna giustificazione né scientifica né dal lato
operativo in presenza di un'artrodesi ben eseguita e stabile di limitare
l'attività lavorativa in modo assoluto. La mobilità mostrata e misurata nella
nostra visita come anche la buona muscolatura invariatamente presente
giustifica un carico possibile fino a 5 kg che viene considerato un peso
leggero che può essere effettuato spesso. Si ricorda che nella valutazione
dell'esigibilità non viene valutata solo un'estremità ma che l'attività globale
viene valutata considerando le due mani e quindi un'attività lavorativa con
entrambe le due mani è sicuramente giustificata seppure con una limitazione
della ma no destra. L'assicurato mostra anche una buona coordinazione con pro-/supinazione
libera come anche l'estensione/flessione del gomito, il quale è privo di danni
di origine infortunistico. Anche il movimento della spalla è possibile senza
problemi fino all'orizzontale. Anche in questo contesto lavorare con un peso
fino a 5 kg con la buona muscolatura dell'assicurato e stabilità dell'artrodesi
è permesso sotto il livello orizzontale con il braccio in vicinanza del corpo.
Un'attività manuale, tenendo oggetti, è chiaramente possibile con la mano, con
la quale può tenere gli oggetti, non per lavori molto fini (orologiaio) ma per
lavori semplici come per esempio il lavoro di giardiniere o il lavoro di
magazziniere. Anche l'attività di autista senza carico e scarico di pesi
pesanti, può essere giustificata. Questo include di usare la mano in modo
statico e dinamico tenendo per esempio il volante o utensili non fini per
lavori semplici che non necessitano un carico oltre ai 5 kg. Di rado alzare
pesi fino a 10 kg fino all'altezza dei fianchi con entrambe le mani. Pesi oltre
10.
kg con la mano operata sono controindicati dal punto di vista medico. Pesi
superiori a 10 kg in flessione del gomito sono controindicati con la mano
destra, senza limitazione con la mano sinistra. Condivido la valutazione
riguardante la manipolazione di oggetti e attrezzi pulsanti come descritta dal
dr. med. __________. Per braccia alzate fino all'orizzonte nessuna riduzione
del movimento in rotazione e in posizione neutrale. Nessuna limitazione per
lavori eseguiti seduto e piegato in avanti ed anche eretto e piegato in avanti.
Nessuna limitazione per lavori inginocchiati e con le ginocchia in flessione.
Nessuna limitazione per mantenere le posizioni statiche. Nessuna limitazione
riguardando lo spostamento e camminare anche per lunghi tratti. Con un braccio
sinistro assolutamente sano, è giustificata la nostra valutazione di piena
abilità nell'ambito leggero fino medio-pesante, rispettando i pesi
sopraindicati per il braccio destro, senza limitazioni per il braccio sinistro.
In un'attività lavorativa adeguata persiste un/abilità al 100%, rispettando i
limiti funzionali espressi.
Confronto alla mia prima esigibilità espressa vedo possibile
un/attività sopra la testa al massimo fino a 5 kg e non oltre, rispettando
anche la situazione della protesizzazione della spalla destra non a carico CO 1.
Per quando riguarda il busto i movimenti di rotazione/flessione ed
estensione/flessione non sono limitati. Avendo una normale sensibilità e
perfusione con mobilità delle dita solo leggermente ridotta (si tratta di una
mano con la quale si può tenere oggetti e attrezzi non troppo fini)
l'assicurato può eseguire lavori non fini come da lui sempre effettuati.
L'importante limitazione riguarda principalmente i pesi come sopra
descritti.” (doc. 574, pag. 1 e 2 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è
della redattrice)
2.7.2
Nella concreta evenienza questo
Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario -
specialista nella materia che qui ci occupa - e posta alla base della decisione
avversata.
Il TCA non ignora la “valutazione medicolegale del danno alla persona di RI
1” del 2 luglio 2021 del dott. __________ (doc. 571 incarto LAINF), di cui
si è già ampiamente detto al consid. 2.7.1. Tuttavia essa non è atta a
sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere
espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente
il 3 febbraio 2021 relativo alla visita medico-__________ di chiusura del 25
gennaio 2021 (doc. 515 incarto LAINF), con considerazioni puntuali e
convincenti, con espresso riguardo alla situazione clinica dell’assicurato, che
è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal medico fiduciario come
pure dell’esigibilità lavorativa posta dal medesimo medico specialista e della
capacità lavorativa residua in attività adeguate. La valutazione dello
specialista, interpellato privatamente dall’assicurato per un consulto, è stata
inoltre debitamente presa in considerazione ed analizzata dal medico
fiduciario, in particolare nelle motivate e convincenti considerazioni espresse
nel rapporto del 7 settembre 2021 (doc. 574 incarto LAINF), di cui si è già
ampiamente detto al consid. 2.7.1. A questo proposito, la valutazione del dr.
med. __________, pur mettendo in dubbio la valutazione della capacità
lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal
medico fiduciario e va, quindi, in ogni caso intesa nel senso di una diversa
valutazione delle conseguenze che il danno alla salute infortunistico ha sulla
capacità di lavoro del ricorrente. Essa tiene inoltre conto pure dei disturbi
psichici di cui è affetto l’assicurato, che non sono di competenza dell’CO 1
(cfr. consid. 2.2).
Va comunque rilevato che la circostanza che tra la valutazione dell’esigibilità
lavorativa eseguita dal medico fiduciario dell'CO 1 e quella effettuata dallo
specialista curante vi siano alcune differenze riguardanti la natura e
l’importanza dei limiti funzionali (in particolare, circa l’entità dei pesi che
l’assicurato è ancora in grado di sollevare), sarebbe in ogni caso irrilevante
(cfr. pure la STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3).
In effetti, il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro
equilibrato e, quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti
ritenuti dal medico di fiducia non sono tali da poter sostenere che ci si
troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini
reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già
avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il
cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra
le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente
confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto
2008.
consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza, se è
vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in
particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e
commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata
STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può,
quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta
di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e
non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991
pag. 332 consid. 3b; OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali
idonee (vedi, tra le altre, la STCA 35.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.7 e
riferimenti e la STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3).
In concreto questo Tribunale
ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistano
delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il
ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di
esercitare tempo pieno (presenza e rendimento al 100%), tenuto conto dei suoi
limiti funzionali.
Giova qui rilevare che, nella recente STF 9C-532/2020 del 13 ottobre 2021, al
consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per
cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in
caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.
Va peraltro osservato che nel certificato medico del 15 maggio 2021 la dr.ssa med.
__________, medico di famiglia dell’assicurato, ha attestato che RI 1 “in
data 15/5/2021 è ritornato in condizione di poter esplicare attività lavorativa”
(doc. N), senza indicare alcuna limitazione di tempo di presenza e/o di
rendimento.
2.7.3
Del resto, l'esigibilità indicata
dal medico fiduciario risulta pure plausibile alla luce dei precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., tra le tante, STCA 35.2016.89 del 13
febbraio 2017 consid. 2.9 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati;
STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4 e i numerosi rinvii
giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2021.5 del 18 maggio 2021 consid. 2.3.4).
Sempre in merito ai precedenti
giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare la STCA 35.2017.37 del
23.
novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte con STF 8C_32/2018 del
7.
gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale il TCA ha rilevato
quanto segue:
" (…) Ad
esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere
a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,
trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi
infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito
nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità
era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,
il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva
unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente
confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale
ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,
secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.
347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit
funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza
con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto
ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta
incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in
attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei
compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.
5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici
mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un
chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un
magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla
spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura
della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei
muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e
lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,
riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale
alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice,
dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange
basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee
dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso
una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato
in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali,
un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della
muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra
sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,
per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era
attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo
immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.
In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha
confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione
dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato
ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di
precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4
maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,
nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto
inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle
carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a
tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -
mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un
trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia
rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del
sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al
proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione
su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando
una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura
della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.
In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di
"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era
caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale
sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del processo
coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro
(adominante).
In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale
ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio
professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione
trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un
rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,
quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e
della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede
un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente
un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.
In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha
ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,
l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre
infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito
sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal
danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito
nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito
sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile
l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).
Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha
giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un
assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra
con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una
situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un
mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e
Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è
in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche
(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le
attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle
macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che
possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002
UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3
aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha
ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,
esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).
Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF
8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20
consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del
lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per
persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre
possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA
35.2017.2
del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).” (cfr. STCA 35.2020.72 dell’8 marzo
2021, consid. 2.4.4; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.6; STCA
35.2021.9
del 20 settembre 2021, consid. 2.2.3)
(cfr. pure la STCA 35.2021.9 del
20.
settembre 2021, consid. 2.2.3, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in
attività adeguate al danno infortunistico subito un assicurato che, dopo essere
scivolato, è caduto a terra, riportando una frattura del polso destro
pluriframmentaria rispettivamente la STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021,
consid. 2.8, ove questa Corte ha ritenuto abile al 100% in attività adeguate al
danno infortunistico subito un’assicurata che, dopo essere scivolato, è caduto
a terra, riportando una frattura scomposta del radio distale e la frattura
dello stiloide ulnare al polso sinistro).
2.7.4
In conclusione, il TCA non ha
quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico fiduciario,
che ha proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato, è
specialista della materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza in
materia di medicina assicurativa.
Alla luce di quanto appena
esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551
e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF
138.
V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere
un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal
medico __________, dr. med. __________, nell’apprezzamento del 3 febbraio 2021)
a tempo pieno e con un rendimento completo, compatibile con le limitazioni
derivanti dal danno alla salute infortunistico.
2.7.5
Stante quanto precede (cfr., in
particolare, consid. 2.7.2, 2.7.3 e 2.7.4), le censure ricorsuali volte a
contestare l’operato del medico fiduciario (ritenuto, dalla patrocinatrice del
ricorrente, “di parte”: cfr. doc. I, pag. 5) come pure l'esigibilità in
attività adeguate dell'assicurato vanno dunque respinte.
2.8
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento
dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,
pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002
consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002
consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).
Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto
dall’amministrazione, i dati del 2021, essendo stato ritenuto lo stato
di salute stabilizzato a partire dal 1° aprile 2021 (cfr. consid. 2.2).
2.9
2.9.1
Per determinare il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF
129.
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248.
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Un salario di punta può essere
ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in
ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile
valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla
salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività
lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali
(RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c; STCA
32.2018.180
del 4 settembre 2019, consid. 2.6).
2.9.2
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione
avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021,
avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 69'513.- (Fr. 30.85 x 2080h +
8.33%), secondo “comunicazione della ditta del 28.04.2021” (doc. 559, 560,
565.
e 576 incarto LAINF).
La patrocinatrice dell’insorgente
contesta questo dato, ritenuto che il salario da valido della sua assistito
sarebbe più elevato rispetto a quello indicato dall’CO 1, sottolineando quanto
segue:
" (…) Nel
caso di specie, per il raffronto dei redditi, la CO 1 si è basata sui dati
statistici stabilendo un reddito da valido, nel 2018, di CHF 67'766.67 che,
adeguato al 2021, diventerebbe CHF 69'474.97 (doc. H).
Tuttavia, in casu, non mancando le indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato e dato che in assenza del danno
alla salute l'assicurato avrebbe continuato a lavorare come manovale edile e
gruista, non v'è motivo di scostarsi dalla situazione concreta e ricorrere ai
dati statistici.
Occorre, quindi, basarsi sull'ultimo reddito che il ricorrente ha
conseguito prima del danno alla salute e adeguarlo al 2021.
Nella fattispecie, il salario annuo del signor RI 1 nel 2017 era
pari a CHF 81’309.60 (doc. 0, pag. 2)”. (doc. I, pag. 10)
A suffragio delle proprie argomentazioni la rappresentante del ricorrente ha
versato agli atti il “Conteggio indennità giornaliera riassuntivo” per
il periodo 2008-2020 della CO 1 (doc. O).
Nella risposta del 28 ottobre 2021 (doc. III), l’CO 1 ha puntualizzato, a
riguardo, quanto segue:
" (…) Il
guadagno di fr. 81’309.60 di cui al doc. 0 tiene conto degli assegni familiari
e quindi di una posta che non viene considerata per il raffronto dei redditi
(guadagno da valido e guadagno da invalido). Inoltre il calcolo dell'indennità
giornaliera è stato effettuato
su 45 ore vista la data dell'ultimo infortunio mentre per il
guadagno da valido si è fatto capo alle ore annuali previste dal CCL. (…)”
(cfr. doc. III, pag. 2 e 3)
Il 19 novembre 2021 (doc. VI) la
patrocinatrice dell’insorgente ha precisato quanto segue:
" (…) Per
quanto cernerne il salario da valido, pur volendo ammettere che l'importo di
CHF 81'309.60 di cui al doc. 0, già prodotto unitamente al ricorso, ricomprende
anche gli assegni familiari (posta non considerata per il raffronto dei
redditi), deducendo gli AF, il salario annuo sarebbe comunque molto più alto di
quello indicato dalla CO 1.
Inoltre la CO 1 eccepisce che il calcolo dell'indennità giornaliera di cui al
doc. 0 è stato effettuato su 45 ore, mentre per il guadagno da valido si fa
capo alle ore annuali previste dal CCL.
Il Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia, all'art. 17,
prevede un minimo di 37.5 ore settimanali (5 x 7.5 ore / giorno) e un massimo
di 45 ore settimanali (5 x 9.0 ore / giorno).
Non si comprende, quindi, quante ore effettivamente la CO 1 abbia
conteggiato e per quale motivo il calcolo del reddito da valido non dovrebbe effettuarsi
su 45 ore settimanali. (…)” (cfr. doc. VI, pag. 1 e 2)
Il 25 novembre 2021 (doc. VIII)
l’CO 1 ha sottolineato che “per il calcolo del guadagno da valido ha tenuto
conto di 2080 ore annuali (doc. 559) visto quanto comunicato dall'ex-datore di
lavoro 28.4.2021 (doc. 549).”.
2.9.3
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA
osserva che in data 28 aprile 2021 (doc. 549) la __________ (ex datore di
lavoro del ricorrente) ha informato l’CO 1 che, nel caso in cui la l’assicurato
non fosse stato in infortunio, nel 2021 avrebbe percepito un salario orario di
fr. 30.85 per 42.50h/settimanali.
L’assicuratore convenuto ha quindi correttamente moltiplicato il salario orario
di fr. 30.85 per 2080 (ore lavorate mediamente annualmente) + 8.33% (tredicesima
mensilità) considerando un guadagno annuo lordo di fr. 69'513.- (Fr. 30.85 x
2080h + 8.33%).
In siffatte circostanze la critica ricorsuale della patrocinatrice
dell’assicurato all’operato dell’CO 1 per non avere effettuato il calcolo del
reddito da valido su 45 ore settimanali deve essere respinta. Non consente di
addivenire ad una diversa conclusione neppure l'importo di CHF 81'309.60 di cui
al doc. 0, che, come correttamente rilevato dall’amministrazione, comprende
anche gli assegni familiari (cfr. doc. III, pag. 2 e 3).
Su questo punto, la decisione su opposizione impugnata non presta dunque il
fianco a critiche.
Il salario “da valido” ammonta, nel 2021, a fr. 69'513.-.
2.10
2.10.1
Per quanto concerne il reddito da
invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio
la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido
fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte
federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore
infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro
entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,
come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio
del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata
confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella
sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
L’Alta Corte, relativamente ai
dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17, STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 32.2007.165 del 7
aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio
2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in
una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella
stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima
percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311
seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23
aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se
l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto
la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una
differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49
consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
(325) e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali
e professionali.
Questa giurisprudenza è stata
confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
Nella DTF 129 V 472 consid.
4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica
compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava
soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure
la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
Con comunicazione del 19 ottobre
2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali
delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di
utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i dati statistici RSS (cfr.
STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.3).
2.10.2
Per quanto concerne il reddito da
invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla
salute infortunistico, RI 1, nel 2021, avrebbe realizzato un guadagno annuo
lordo di fr. 69'474.97, determinato in base alla TA1 2018, “attività semplici
e ripetitive”, livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2021 (doc. 559,
560, 565 e 576 incarto LAINF).
La patrocinatrice dell’assicurato non ha contestato il reddito da invalido di
fr. 69'474.97, determinato dall’amministrazione, quanto piuttosto che il suo
assistito presenti una capacità lavorativa residua del 100% in attività
adeguata che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.7, è stata confermata dal
TCA.
In quanto desunto dalla tabella
TA1 2018, “attività semplici e ripetitive”, livello di qualifica 1,
uomini, aggiornato al 2021 l’importo di fr. 69'474.97 - a ragione, rimasto
incontestato dalla patrocinatrice dell’assicurato - può essere fatto proprio da
questa Corte.
2.10.3
Su tale cifra l’CO 1 ha operato una
riduzione sociale del 5% “per tenere conto delle limitazioni funzionali”
nella decisione avversata (doc. 565 e 576 incarto LAINF).
La più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica
1.
dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono
conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto
il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato
equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri
casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la
capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il
problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre
2019.
consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.
6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno
2020.
consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo
senso, si veda pure BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le
revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA
35.2021.74
del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).
Occorre inoltre ricordare che le
limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua
non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da
invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che
per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse
non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione
aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo
2017.
consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con
riferimenti; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato
sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo e di rendimento,
un’attività adeguata (cfr. supra, consid. 2.7).
Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve
dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393
consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una deduzione sociale del 5%,
l’CO 1 abbia globalmente tenuto ampiamente conto del danno alla salute
dell’assicurata e non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
2.10.4
Il reddito “da invalido” di fr. 69'474.97,
tenuto conto di una decurtazione sociale del 5%, ammonta, quindi, per il 2021 a
fr. 66'001.
2.11
Confrontando ora il reddito "da
invalido" di fr. 66'001 con il relativo reddito "da valido" di
fr. 69'513, si ottiene un grado d’invalidità del 5.05% ([69'513 - 66’001] x 100
: 69’513) arrotondato al 5% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121, insufficiente per fondare il diritto ad una rendita.
La decisione su opposizione,
mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita, deve quindi
essere confermata.
2.12
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 15
ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di
una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto
di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti