35.2021.84
Discusso diritto a una rendita d'invalidità e entità della menomazione dell'integrità. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, rinvio atti per complemento istruttorio (perizia esterna) vista esistenza di dubbi circa la fondatezza valutazione medico fiduciario (ampiezza movimenti arto sup. dx)
24 gennaio 2022Italiano41 min
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.84
mm
Lugano
24 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 settembre 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 agosto 2016, RI 1,
nato nel 1962, dipendente della __________ in qualità di addetto alla pulizia
urbana e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, è caduto a terra dalla bicicletta e ha riportato,
secondo il rapporto di uscita 19 agosto 2016 della Clinica __________ di __________,
la frattura della clavicola destra (doc. 17).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato è stato
dichiarato in grado di riprendere il proprio lavoro al 50% dal 17 dicembre 2016
e al 100% dal 16 gennaio 2017 (doc. 26).
Nel corso del mese di
febbraio 2018 ha avuto luogo l’intervento di asportazione del materiale di
osteosintesi (doc. 53).
1.2. Nel prosieguo,
all’amministrazione sono state annunciate due ricadute dell’evento traumatico
dell’agosto 2016, la prima il 10 maggio 2019 (con inabilità totale dal 6 maggio
2019 – doc. 93) e la seconda il 20 settembre 2019 (con incapacità totale dal 12
settembre 2019 – doc. 115), entrambe assunte dall’assicuratore infortuni.
Il 9 marzo 2020, RI 1 è
stato sottoposto a un intervento artroscopico alla spalla destra con re-sezione
acromio-claveare, inserzione del tendine del muscolo sovraspinato e
decompressione sottoacromiale (doc. 173).
Il decorso è stato
complicato dall’insorgenza di una capsulite retrattile (o spalla congelata).
Un tentativo di ripresa
del lavoro alle dipendenze della __________ è fallito, sebbene all’assicurato
fossero state assegnate delle mansioni più leggere (cfr. doc. 257, p. 2: “Come
discusso nel nostro incontro del 23.12.2020, il datore di lavoro ha messo a
disposizione la possibilità di far svolgere al sig. RI 1 inizialmente
un’attività adeguata con lo scopo futuro di potersi reintegrare gradualmente
nella sua funzione di addetto alla pulizia urbana. Non sono emerse possibilità
professionali alternative, adeguate al suo profilo professionale. Inoltre,
secondo il datore di lavoro, altre funzioni risulterebbero comunque più pesanti
dal lato fisico e quindi poco adeguate alla situazione. Visto che le
attività proposte attualmente, se pure leggere, sono risultate troppo pesanti
per l’assicurato, siano costretti ad interrompere, in accordo con la ditta, la
reintegrazione professionale e attendere il parere del servizio medico CO 1, a
cui abbiamo sottoposto la pratica in data odierna.” – il corsivo è del
redattore).
1.3. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 14 luglio 2021, l’istituto assicuratore ha negato il
diritto a una rendita d’invalidità posto che la perdita di guadagno causata
dall’infortunio non avrebbe raggiunto la soglia minima legale del 10% e,
d’altra parte, assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del
10% (doc. 320).
A seguito dell’opposizione
interposta da RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 328), in data 28 settembre
2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 341).
1.4. Con tempestivo ricorso del 18
ottobre 2021, RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi
all’amministrazione per “una più accurata valutazione ad una rendita
d’invalidità” e che gli venga riconosciuta un’IMI del 25%.
Questi, in particolare,
gli argomenti sviluppati dal patrocinatore a sostegno delle proprie pretese:
" (…) si
ravvisa come allo stato l’assicurato continui ad essere dichiarato inabile al
lavoro nella misura del 100% da parte del curante dr. med. __________, FMH in
medicina interna in __________. Nel discende pertanto che la ripresa
dell’attività lavorativa al 50% presso il __________, a cui fa espresso
riferimento la CO 1 nel contesto della propria decisione, è durata poco tempo,
in quanto l’attività lavorativa proposta all’opponente, non permetteva a
quest’ultimo di assolvere ai compiti a lui affidati a causa del persistere dei
dolori all’articolazione.
In second’ordine, non è da ritenersi scontato che la __________,
in quanto datore di lavoro possa offrire all’assicurato un impiego ad hoc, che
tenga conto delle sue limitazioni fisiche.
Prova ne sia che il __________, con scritto del 16 luglio 2021
comunica che attende una valutazione preliminare, prima di entrare nel merito
di qualsiasi decisione.
Ne discende che la supposizione contenuta nella decisione
impugnata secondo la quale l’opponente non si troverebbe a cospetto di nessuna
perdita di guadagno, null’altro è che una supposizione che nei fatti non trova
riscontri futuri certi.
(…).
Non secondario ai fini della presente opposizione è da considerarsi
l’incapacità lavorativa attuale completa riscontrata dal curante dr. __________:
valutazione che nel merito trova riscontro anche in ulteriori valutazioni di
ordine medico.
Al riguardo, dell’opponente torna ad esprimersi anche il Prof. __________,
specialista FMH in chirurgia e traumatologia in __________.
Premesso ch’egli già si era debitamente espresso per il tramite di
una perizia di cui CO 1 è in possesso, lo scorso 27 luglio 2021 il Prof. __________
che nel contesto dell’anamnesi rileva come il secondo intervento chirurgico
alla spalla consigliato da CO 1 presso il dr. __________ non ha portato
beneficio alcuno all’assicurato, se non addirittura un peggioramento sensibile.
Peggioramento che il Prof. __________ aveva d’altronde già ipotizzato nel corso
della sua prima perizia. Da un punto di vista della valutazione il Prof. __________,
nel contesto del rapporto del 27 luglio 2021, così si esprime:
(…).
Lo specialista Prof. __________, sempre nel contesto del documento
probatorio del 27 luglio 2021, si esprime pure in merito a quanto attiene
all’IMI e più specificatamente: (…).
Conseguentemente, in questa sede si contesta la valutazione CO 1
di una IMI di 10 punti percentuali. (…).” (doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 11 novembre 2021, il
rappresentante dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica,
specificatamente una nuova certificazione del suo curante, e ha precisato di
non condividere l’affermazione secondo la quale egli non avrebbe subito alcuna
perdita di guadagno, posto che “… con l’intervenuta sospensione del versamento
delle indennità, l’assicurato per quanto riguarda i mesi di luglio 2021, di
agosto 2021 e di settembre 2021 è rimasto senza entrate, non essendo il __________,
stato in grado di offrirgli una soluzione professionale adeguata al suo stato
di salute. Ossia una soluzione che tenesse in debita considerazione le
limitazioni ben spiegate nel rapporto specialistico del Prof. __________.”
(doc. V + allegato).
L’assicuratore resistente
si è espresso in proposito il 22 novembre 2021 (doc. VII).
1.7. In data 13 dicembre 2021, il
patrocinatore dell’assicurato ha chiesto al TCA se fosse ancora possibile
produrre ulteriore documentazione medica (doc. IX).
A tale scopo, questa Corte
gli ha assegnato un termine scadente il 31 dicembre 2021 (doc. X).
Sino ad oggi al Tribunale non
è pervenuto alcunché.
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.
nel merito
2.2. Nel caso di specie, è
litigiosa la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare all’assicurato
il diritto alla rendita e a riconoscergli un’IMI del 10%, oppure no.
2.3. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02
del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nel caso concreto, deve essere
innanzitutto constatato che non è contestata l’estinzione del diritto
alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a
contare dal 31 marzo 2021 (cfr. doc. I). Al riguardo, questa Corte osserva del
resto che la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (e, dunque,
in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’estinzione del diritto alle prestazioni
di corta durata), è stata ammessa, oltre che dal medico __________ dell’CO 1,
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc.
268, p. 3 s.), anche dal Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia e
traumatologia privatamente consultato dall’assicurato (cfr. doc. 330, p. 2: “Dal
punto di vista terapeutico ritengo ulteriori misure somatiche futili mentre
reputo importante un reinserimento nella attività lavorativa per quanto
compatibile con le limitazioni corporee al fine di conservare la salute
psichica del paziente, desideroso di riprendere la sua residua abilità
lavorativa.” – il corsivo è del redattore; dello stesso autore si veda pure il
doc. 92, p. 3 ss., in particolare la p. 6 s., in cui il dott. __________ aveva
espresso dei dubbi circa l’indicazione a sottoporre l’assicurato all’intervento
prospettato dal PD dott. __________, poi effettivamente eseguito nel marzo 2020).
Nel caso concreto,
contestata è invece la valutazione della capacità/esigibilità lavorativa.
Dalle carte processuali
emerge che, da un profilo medico, la decisione su opposizione impugnata
mediante la quale l’amministrazione ha rifiutato l’assegnazione di una rendita
d’invalidità, si fonda essenzialmente sulla valutazione espressa dal suo medico
fiduciario.
In effetti, a margine
della visita di chiusura del 5 febbraio 2021, dopo aver sottolineato che “molto
probabilmente l’attività in essere non sarà più esigibile in misura completa”,
il dott. __________ ha dichiarato che l’assicurato è da considerare “abile in
misura completa con rendimento completo e senza pause supplementari” in un
lavoro che rispecchi l’esigibilità espressa. Egli ha quindi così descritto le
limitazioni funzionali dipendenti dai postumi residuali dell’infortunio
dell’agosto 2016:
" (…) L’assicurato
presenta delle limitazioni al sollevamento e al porto di pesi con due braccia
all’altezza dei fianchi che sono possibili molto spesso per pesi molto leggeri
fino a 5 kg, spesso per pesi leggeri da 5 a 10 kg, di rado per pesi medi, ma
mai più per pesi pesanti e molto pesanti. È inoltre possibile sollevare oltre
l’altezza del petto pesi fino a 5 kg utilizzando prevalentemente l’arto
superiore controlaterale ma mai più pesi superiori ai 5 kg. Per il maneggio di
attrezzi risulta esigibile il maneggio di attrezzi leggeri/di precisione e medi
molto spesso, pesanti di rado, molto pesanti mai. La rotazione della mano è
possibile molto spesso.
Posizione e mobilità: l’assicurato non è in grado di svolgere
lavori sopra la testa, molto spesso può eseguire lavori che prevedono la
rotazione del busto, la posizione seduta/inclinata in avanti, la posizione in
piedi/inclinata in avanti, inginocchiata e con flessione delle ginocchia. Molto
spesso può mantenere la posizione seduta ed in piedi così come la posizione a libera
scelta. Molto spesso può eseguire spostamenti anche su terreno accidentato e
salire le scale, ma più salire scale a pioli.
L’uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio
possibile.” (doc. 268, p. 4)
Con la propria
impugnativa, il rappresentante dell’assicurato contesta la fondatezza
dell’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso dal dott. __________ e
chiede che il TCA fondi invece il proprio giudizio sulle certificazioni agli
atti dei dottori __________ e __________ (cfr. doc. I e V).
2.3.4
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.5
Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben
considerato, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario
dell’amministrazione, specialista nella materia che qui interessa (in questo
contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________,
così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati,
per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli
specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro
specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid.
4.4.2), secondo il quale, nonostante i postumi residuali interessanti l’arto
superiore destro, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata.
Al riguardo,
occorre sottolineare che, già in occasione della consultazione del 20
novembre 2020, lo stesso medico curante specialista dell’insorgente, dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, aveva definito degli impedimenti
funzionali sostanzialmente analoghi a quelli ritenuti dal dott. __________
(cfr. doc. 230, p. 2: “Il paziente non deve mai eseguire dei lavori al di sopra
del piano orizzontale delle spalle, peso portato tra la cintura e le spalle al
massimo 5 kg, mai lontano dal corpo con leva lunga, sotto la cintura pesi
massimi portati 10 kg.”; dello stesso autore si veda pure il doc. 245, p. 1:
“…: al paziente non vanno assegnati lavori che impieghino gli arti superiori,
in particolare quello oggetto di trattamento per infortunio, al di sopra del
piano della spalla, sconsiglio inoltre lavori con movimenti ripetitivi
continui.”).
D’altro
canto, questo Tribunale non ritiene che la documentazione richiamata con il
ricorso sia atta a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza del
parere del medico consulente dell’amministrazione.
In questo
senso, va rilevato che il Prof. dott. __________ non ha preteso che il
ricorrente non sarebbe in grado di mettere pienamente a frutto la sua capacità
lavorativa residua in attività sostitutive adeguate. In occasione della
consultazione del luglio 2021, egli ha semplicemente precisato che l’esercizio
di un’attività lavorativa è subordinato al rispetto di determinate limitazioni
funzionali, concretamente all’evitare quelle mansioni che esigono un’abduzione
attiva della spalla e un’abduzione, rispettivamente un’antelevazione, oltre i
65° (cfr. doc. 330, p. 2).
Il
TCA non ignora che il dott. __________, spec. FMH in medicina generale, ha
sostenuto che il paziente presenterebbe una capacità lavorativa “molto
compromessa per tutti i lavori manuali a causa dei dolori e delle limitazioni a
livello della spalla destra (arto dominante)”. Egli ha comunque pure
riconosciuto che il ricorrente “presenterebbe un’abilità lavorativa in una
percentuale da stabilire in lavori dove non deve usare l’arto superiore destro,
quali lavori di controllo, sorveglianza o simili” (cfr. doc. D; dello stesso
autore si veda pure il doc. V 1). Se con quest’ultima affermazione il curante
intendesse far valere che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua
soltanto parziale, questa valutazione sarebbe assolutamente minoritaria e non
può essere fatta propria dal TCA.
L’esistenza di una piena
capacità lavorativa in attività sostitutive confacenti risulta d’altronde plausibile
anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,
riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti
superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse
corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che
il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TF è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione
autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori
manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano
destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2
kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile
in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza
dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione.
Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco.".
Nella STF U 200/02 del 20
maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un
infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria
della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni
interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta
Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla
e del braccio destro dominante.
In una sentenza 35.2013.74
dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e
8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in
attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito
l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Infine, in una sentenza
35.2017.10
del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
Alla luce di quanto
precede, richiamate in particolare le succitate pronunzie U 200/02 e 35.2013.74,
va ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che il
ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività lavorativa confacente alle limitazioni dipendenti dal
danno infortunistico riguardante la spalla destra.
È infine utile segnalare
che, in una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, il TF ha stabilito che
anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio, esiste un mercato
del lavoro sufficientemente ampio. Questa giurisprudenza è stata ulteriormente
confermata con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata
in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato
equilibrato del lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente
realistiche per persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio
e che inoltre possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (in questo
stesso senso, cfr. le STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4, 35.2021.4
del 26 luglio 2021 consid. 2.5.3, 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6 e 35.2021.9
del 20 settembre 2021 consid. 2.3.3).
2.3.6
Trattandosi della valutazione
delle conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico, occorre
constatare che il rappresentante dell’insorgente non ha sollevato alcuna
obiezione a proposito delle modalità con le quali l’istituto assicuratore
resistente ha determinato i redditi da raffrontare (cfr. doc. I e doc. V).
Stante ciò, il TCA può
fare proprio tanto il reddito da valido (cfr. doc. 318: fr. 67'797) che quello
da invalido (cfr. doc. 318: fr. 65'805) ritenuti dall’amministrazione
per fissare il grado dell’invalidità.
Ora, confrontando i fr.
67'797 al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno
alla salute, e cioè fr. 65'805, risulta una perdita di guadagno del 2.93%,
arrotondata al 3%, insufficiente per fondare il diritto a una rendita
d’invalidità LAINF.
La decisione su
opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,
deve quindi essere confermata.
Va ancora precisato che se
l’CO 1 in sede di risposta di causa ha affermato che l’assicurato non lamentava
alcuna perdita di guadagno vista la lunga durata di servizio alle dipendenze
della __________ (cfr. doc. III, p. 2), è perché ciò era quanto si sosteneva nel
ricorso (cfr. doc. I, p. 3). Determinante è comunque la circostanza che
l’assicuratore convenuto ha stabilito il grado d’invalidità, facendo astrazione
da tale circostanza (presunta assenza di una perdita di guadagno - cfr. doc.
VII: “Per il rimanente si ribadisce che l’CO 1 ha sospeso il versamento delle
indennità giornaliere al momento in cui la situazione era stabilizzata così
come lo prevede l’art. 19 cpv. 1 LAINF e rifiutato di versare all’assicurato
una rendita d’invalidità in quanto da raffronto dei redditi non risulta [recte:
risulta] un discapito del 3%.”).
2.4
Entità della
menomazione dell’integrità?
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’CO
1.
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
Nel caso di specie, l’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha assegnato
al ricorrente un’IMI del 10% (doc. 320, p. 3).
In effetti, con
apprezzamento del 5 febbraio 2021, il dott. __________ ha valutato nei seguenti
termini l’entità della menomazione dell’integrità:
" (…).
1.
Reperti
L’assicurato è portatore di postumi importanti e durevoli in
seguito a contusione spalla destra del 14.08.2016 con frattura
pluriframmentaria clavicola destra con/su
Stato dopo intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti
del 16.08.2016.
Stato dopo asportazione del materiale di osteosintesi clavicola
destra del 19.02.2018.
Stato dopo low grade infection da staphilococcus epidermis MSSE e
proprionebacterium acnes.
Stato dopo artrosi articolazione acromio-clavicolare destra.
Stato dopo artroscopia spalla e resezione acromion-claveare e
artroscopica, reinserzione del sovraspinato e decompressione sub-acromiale il
09.03.202
dal dr. med. __________.
Stato dopo capsulite adesiva spalla destra.
2.
Valutazione del danno all’integrità
10%
3.
Motivazione
Facciamo riferimento alla tabella 1.2 Suva relativa alla
menomazione dell’integrità da alterazioni funzionali degli arti superiori in
particolare alla sezione riguardante la spalla.
Per una spalla con articolarità mobile fino a 30° oltre l’orizzontale
viene concesso un 10%.
Si ritiene tale fattispecie rappresentativa della situazione di
questo assicurato.” (doc. 269)
Da notare che, già a
margine della consultazione del 26 marzo 2019, il Prof. __________ aveva
proceduto a valutare l’entità della menomazione dell’integrità, fornendo le
seguenti indicazioni:
" (…) Il
paziente riesce a muovere l’arto superiore destro fino all’orizzontale. Ciò
corrisponde, secondo SUVA tabella 1 per la spalla a una IMI del 15%.
I dolori persistenti nella zona immediatamente inferiore
all’articolazione acromio-clavicolare e l’impingement sulla borsa subdeltoidea
e sul tendine del M. supraspinato della articolazione AC lesa, fatto equiparare
la lesione della spalla destra a una periartrite omero-scapolare di intensità
media corrispondente a una IMI del 10%.
Sulla base di questi due dati (residui dolorosi e funzionali
importanti alla spalla destra) è corretto assegnare una indennità per
menomazione dell’integrità del 25%.” (doc. 92, p. 7)
Invitato
dall’amministrazione a pronunciarsi sulla valutazione espressa dallo
specialista privatamente consultato dall’assicurato, con nota dell’11 giugno
2021, il medico __________ dell’CO 1 ha rilevato che “l’obbiettività raccolta
in occasione della __________ del 2021 è da confermarsi e non necessita di
rivalutazione. La perizia del dott. __________ è antecedente di quasi due anni
e pertanto l’obbiettività da lui riportata può essere differente. Per quanto
riguarda il giudizio sulla IMI confermo la valutazione della __________.” (doc.
308, p. 1).
Nel quadro della procedura
di opposizione, è stato prodotto un nuovo rapporto del dott. __________, frutto
di una visita personale dell’assicurato che ha avuto luogo il 27 luglio 2021.
Questo il suo apprezzamento:
" (…) Il
paziente riesce a muovere l’arto superiore destro fino a 65° di
abduzione-ante-elevazione. Ciò corrisponde, secondo SUVA tabella 1 per la
spalla a una IMI del 15%.
I dolori persistenti nella zona immediatamente inferiore
all’articolazione acromio-clavicolare e l’impingement sulla borsa subdeltoidea
e sul tendine del M. supraspinato della articolazione AC lesa, fatto equiparare
la lesione della spalla destra a una periartrite omero-scapolare di intensità
media corrispondente a una IMI del 10%.
Sulla base di questi due dati (residui dolorosi e funzionali
importanti alla spalla destra) è corretto assegnare una indennità per
menomazione dell’integrità del 25%.” (doc. 330, p. 2)
Queste invece le
considerazioni espresse in proposito dal dott. __________ nel suo apprezzamento
del 24 settembre 2021:
" (…) Per
quanto riguarda il quadro clinico raccolto durante la visita __________
confermo che esso è stato esaminato attentamente, secondo la normale prassi di
semeiotica medica. Esso è rappresentativo della situazione rilevata in
occasione della visita stessa.
Devo peraltro sottolineare come il quadro clinico sia analogo a
quanto riportato dal chirurgo di riferimento Dr. __________ che ad esempio nel
suo rapporto del novembre 2020 descriveva un’elevazione di 120°, in
progressione rispetto alla sua precedente visita del settembre 2020, ove già la
flessione anteriore raggiungeva i 100° (quindi 10° oltre l’orizzontale).
Devo pertanto confermare che le risultanze della visita __________
in merito al quadro clinico e funzionale sono da ritenersi rappresentative
della situazione al tempo presentata, fedeli al dato obbiettivo, paragonabili a
quadri clinici analoghi e concordi con i reperti più recenti dello specialista
di riferimento dr. med. __________.
Per quanto riguarda la valutazione della IMI si è fatto
riferimento alla tabella 1.2 Suva nella sezione riguardante la menomazione
all’integrità da alterazioni funzionali della spalla.
Per l’articolarità presentata al momento della visita __________
il valore del 10% con spalla mobile fino a 30° oltre l’orizzontale è da
ritenersi corretto.
A tal proposito è opportuno ricordare che per articolazione della
spalla non si intende unicamente l’articolazione gleno-omerale. La spalla
infatti è un complesso articolare formato da più articolazioni: la
gleno-omerale (o scapolo-omerale), l’acromion-claveare, la sterno-claveare
(articolazioni vere dotate di capi articolari e cartilagine ialina) e la
subacromion-subdeltoidea e la scapolo toracica (articolazioni cosiddette
“false” o piani di scorrimento muscolo fasciali). Nella funzione della spalla
tutte queste articolazioni concorrono a determinare il movimento.
La tabella di menomazione dell’integrità da alterazioni funzionali
della spalla si riferisce quindi al quadro globale delle alterazioni funzionali
di tutto il complesso articolare della spalla formato dalle 5 articolazioni
sopra citate.
Il prof. dr. med. __________, nel suo rapporto, si riferisce a due
fattispecie della stessa tabella applicandole allo stesso distretto corporeo
(la spalla): la prima riguarda le alterazioni funzionali della spalla con
mobilità fino all’orizzontale e l’altra la peri-artrite scapolo-omerale. Non
posso seguire il prof. dr. med. __________ in questa posizione in quanto le due
fattispecie da lui considerate non sono additive bensì alternative. In altre
parole, non si può applicare due percentuali che stimano una menomazione
dell’integrità dello stesso distretto perché in tal caso si duplicherebbe la
valutazione.
(…).” (doc. 340)
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di poter seguire il dott. __________
nella misura in cui ha rilevato che l’assegnazione di un’IMI per la limitata
articolarità della spalla destra e di una per i dolori interessanti la
medesima parte del corpo, conformemente a quanto proposto dal Prof. __________,
non sarebbe consentita, poiché ciò equivarrebbe di fatto a duplicare la
valutazione.
Tale parere trova in
effetti conferma nella giurisprudenza federale.
Ad esempio, in una
sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 consid. 3.4, riguardante un assicurato
che presentava una spalla mobile fino all’orizzontale e al quale l’assicuratore
contro gli infortuni aveva assegnato un’IMI del 15% in applicazione della Tabella
n. 1.2 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1, la Corte
federale ha ritenuto che la prestazione decisa dall’amministrazione (e confermata
dai primi giudici), corrispondeva perfettamente all’andicap presentato
dall’assicurato, posto che la mobilità della spalla sinistra era ridotta
all’orizzontale (l’abduzione attiva raggiungeva l’orizzontale, mentre la
flessione attiva era possibile poco oltre l’orizzontale). Da notare che dinanzi
al TF l’assicurato aveva contestato l’entità dell’indennità riconosciutagli per
il motivo che non accusava semplicemente una limitazione della mobilità della
spalla sinistra ma un disturbo funzionale ben più importante che lo limitava negli
atti quotidiani della vita. In particolare, egli aveva sostenuto di risentire
dei dolori persistenti al minimo sforzo, ad esempio allorquando, camminando, ciondolava
il braccio sinistro oppure dopo aver mangiato.
Stante ciò, la pretesa
ricorsuale di un’indennità del 10% in ragione della presenza di dolori
persistenti alla spalla destra, appare priva di fondamento e, pertanto, non
può essere accolta.
Il TCA è in definitiva chiamato
a stabilire se, in ragione della limitata articolarità della spalla destra,
l’insorgente ha diritto a un’IMI del 10% (come lo sostiene l’amministrazione)
oppure del 15% (come lo fa valere l’assicurato). La risposta a questo quesito
dipende dal grado di mobilità della spalla che è stato misurato. Secondo il
dott. __________, che ha visitato il ricorrente nel febbraio 2021, la spalla
destra era mobile fino a 30° oltre l’orizzontale (cfr. doc. 269), mentre il
Prof. __________, a margine della consultazione del 27 luglio 2021, ha
refertato una mobilità bloccata a 65° (doc. 330).
Tutto ben considerato,
questa Corte non ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla
documentazione agli atti a sua disposizione. In effetti, è vero che anche il
dott. Domenghini, in occasione della visita di controllo del novembre 2020,
aveva misurato un’elevazione anteriore di 120° e un’extra-rotazione di 40°
(cfr. doc. 223), tuttavia ciò non permette ancora di concludere all’irrilevanza
di quanto refertato dal dott. __________. In questo senso, occorre considerare
che la consultazione presso il Prof. __________ ha avuto luogo nel luglio
2021, dunque a distanza di 8 mesi da quella presso il dott. __________ e di
5.
da quella __________, di modo che non si può escludere che l’articolarità
della spalla destra sia nel frattempo peggiorata. Da notare che qualora la
spalla destra presentasse un blocco meccanico sopra l’orizzontale, la tabella
1.2
prevede effettivamente l’assegnazione di un’indennità del 15%.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione impugnata deve essere annullata nella misura in cui
all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 10% e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché disponga una visita fiduciaria allo scopo di
stabilire l’entità della perdita di mobilità interessante l’arto superiore
destro e decida nuovamente in merito all’entità della menomazione
dell’integrità.
2.5
L’assicurato
ha protestato spese e ripetibili (doc. I, p. 8).
Per
quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di
regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca; DTF 112 V 86 consid. 4;
DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580
consid. 4).
L’indennità
è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche
quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per
la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il
patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V
271.
= RCC 1983 p. 329).
Nel
caso in esame, RA 1 è da considerare cognito della materia e non vi è motivo
per credere che egli abbia agito gratuitamente.
Il ricorrente ha pertanto
diritto a un’indennità per ripetibili.
2.6
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 18 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore
non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato
è stata assegnata un’IMI del 10%.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 700 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti