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Decisione

35.2021.84

Discusso diritto a una rendita d'invalidità e entità della menomazione dell'integrità. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, rinvio atti per complemento istruttorio (perizia esterna) vista esistenza di dubbi circa la fondatezza valutazione medico fiduciario (ampiezza movimenti arto sup. dx)

24 gennaio 2022Italiano41 min

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.84

mm

Lugano

24 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 settembre 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 14 agosto 2016, RI 1,

nato nel 1962, dipendente della __________ in qualità di addetto alla pulizia

urbana e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, è caduto a terra dalla bicicletta e ha riportato,

secondo il rapporto di uscita 19 agosto 2016 della Clinica __________ di __________,

la frattura della clavicola destra (doc. 17).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato è stato

dichiarato in grado di riprendere il proprio lavoro al 50% dal 17 dicembre 2016

e al 100% dal 16 gennaio 2017 (doc. 26).

Nel corso del mese di

febbraio 2018 ha avuto luogo l’intervento di asportazione del materiale di

osteosintesi (doc. 53).

1.2. Nel prosieguo,

all’amministrazione sono state annunciate due ricadute dell’evento traumatico

dell’agosto 2016, la prima il 10 maggio 2019 (con inabilità totale dal 6 maggio

2019 – doc. 93) e la seconda il 20 settembre 2019 (con incapacità totale dal 12

settembre 2019 – doc. 115), entrambe assunte dall’assicuratore infortuni.

Il 9 marzo 2020, RI 1 è

stato sottoposto a un intervento artroscopico alla spalla destra con re-sezione

acromio-claveare, inserzione del tendine del muscolo sovraspinato e

decompressione sottoacromiale (doc. 173).

Il decorso è stato

complicato dall’insorgenza di una capsulite retrattile (o spalla congelata).

Un tentativo di ripresa

del lavoro alle dipendenze della __________ è fallito, sebbene all’assicurato

fossero state assegnate delle mansioni più leggere (cfr. doc. 257, p. 2: “Come

discusso nel nostro incontro del 23.12.2020, il datore di lavoro ha messo a

disposizione la possibilità di far svolgere al sig. RI 1 inizialmente

un’attività adeguata con lo scopo futuro di potersi reintegrare gradualmente

nella sua funzione di addetto alla pulizia urbana. Non sono emerse possibilità

professionali alternative, adeguate al suo profilo professionale. Inoltre,

secondo il datore di lavoro, altre funzioni risulterebbero comunque più pesanti

dal lato fisico e quindi poco adeguate alla situazione. Visto che le

attività proposte attualmente, se pure leggere, sono risultate troppo pesanti

per l’assicurato, siano costretti ad interrompere, in accordo con la ditta, la

reintegrazione professionale e attendere il parere del servizio medico CO 1, a

cui abbiamo sottoposto la pratica in data odierna.” – il corsivo è del

redattore).

1.3. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 14 luglio 2021, l’istituto assicuratore ha negato il

diritto a una rendita d’invalidità posto che la perdita di guadagno causata

dall’infortunio non avrebbe raggiunto la soglia minima legale del 10% e,

d’altra parte, assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del

10% (doc. 320).

A seguito dell’opposizione

interposta da RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 328), in data 28 settembre

2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 341).

1.4. Con tempestivo ricorso del 18

ottobre 2021, RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha chiesto che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi

all’amministrazione per “una più accurata valutazione ad una rendita

d’invalidità” e che gli venga riconosciuta un’IMI del 25%.

Questi, in particolare,

gli argomenti sviluppati dal patrocinatore a sostegno delle proprie pretese:

" (…) si

ravvisa come allo stato l’assicurato continui ad essere dichiarato inabile al

lavoro nella misura del 100% da parte del curante dr. med. __________, FMH in

medicina interna in __________. Nel discende pertanto che la ripresa

dell’attività lavorativa al 50% presso il __________, a cui fa espresso

riferimento la CO 1 nel contesto della propria decisione, è durata poco tempo,

in quanto l’attività lavorativa proposta all’opponente, non permetteva a

quest’ultimo di assolvere ai compiti a lui affidati a causa del persistere dei

dolori all’articolazione.

In second’ordine, non è da ritenersi scontato che la __________,

in quanto datore di lavoro possa offrire all’assicurato un impiego ad hoc, che

tenga conto delle sue limitazioni fisiche.

Prova ne sia che il __________, con scritto del 16 luglio 2021

comunica che attende una valutazione preliminare, prima di entrare nel merito

di qualsiasi decisione.

Ne discende che la supposizione contenuta nella decisione

impugnata secondo la quale l’opponente non si troverebbe a cospetto di nessuna

perdita di guadagno, null’altro è che una supposizione che nei fatti non trova

riscontri futuri certi.

(…).

Non secondario ai fini della presente opposizione è da considerarsi

l’incapacità lavorativa attuale completa riscontrata dal curante dr. __________:

valutazione che nel merito trova riscontro anche in ulteriori valutazioni di

ordine medico.

Al riguardo, dell’opponente torna ad esprimersi anche il Prof. __________,

specialista FMH in chirurgia e traumatologia in __________.

Premesso ch’egli già si era debitamente espresso per il tramite di

una perizia di cui CO 1 è in possesso, lo scorso 27 luglio 2021 il Prof. __________

che nel contesto dell’anamnesi rileva come il secondo intervento chirurgico

alla spalla consigliato da CO 1 presso il dr. __________ non ha portato

beneficio alcuno all’assicurato, se non addirittura un peggioramento sensibile.

Peggioramento che il Prof. __________ aveva d’altronde già ipotizzato nel corso

della sua prima perizia. Da un punto di vista della valutazione il Prof. __________,

nel contesto del rapporto del 27 luglio 2021, così si esprime:

(…).

Lo specialista Prof. __________, sempre nel contesto del documento

probatorio del 27 luglio 2021, si esprime pure in merito a quanto attiene

all’IMI e più specificatamente: (…).

Conseguentemente, in questa sede si contesta la valutazione CO 1

di una IMI di 10 punti percentuali. (…).” (doc. I)

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. In data 11 novembre 2021, il

rappresentante dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica,

specificatamente una nuova certificazione del suo curante, e ha precisato di

non condividere l’affermazione secondo la quale egli non avrebbe subito alcuna

perdita di guadagno, posto che “… con l’intervenuta sospensione del versamento

delle indennità, l’assicurato per quanto riguarda i mesi di luglio 2021, di

agosto 2021 e di settembre 2021 è rimasto senza entrate, non essendo il __________,

stato in grado di offrirgli una soluzione professionale adeguata al suo stato

di salute. Ossia una soluzione che tenesse in debita considerazione le

limitazioni ben spiegate nel rapporto specialistico del Prof. __________.”

(doc. V + allegato).

L’assicuratore resistente

si è espresso in proposito il 22 novembre 2021 (doc. VII).

1.7. In data 13 dicembre 2021, il

patrocinatore dell’assicurato ha chiesto al TCA se fosse ancora possibile

produrre ulteriore documentazione medica (doc. IX).

A tale scopo, questa Corte

gli ha assegnato un termine scadente il 31 dicembre 2021 (doc. X).

Sino ad oggi al Tribunale non

è pervenuto alcunché.

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Nel caso di specie, è

litigiosa la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare all’assicurato

il diritto alla rendita e a riconoscergli un’IMI del 10%, oppure no.

2.3. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02

del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Nel caso concreto, deve essere

innanzitutto constatato che non è contestata l’estinzione del diritto

alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a

contare dal 31 marzo 2021 (cfr. doc. I). Al riguardo, questa Corte osserva del

resto che la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (e, dunque,

in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’estinzione del diritto alle prestazioni

di corta durata), è stata ammessa, oltre che dal medico __________ dell’CO 1,

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc.

268, p. 3 s.), anche dal Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia e

traumatologia privatamente consultato dall’assicurato (cfr. doc. 330, p. 2: “Dal

punto di vista terapeutico ritengo ulteriori misure somatiche futili mentre

reputo importante un reinserimento nella attività lavorativa per quanto

compatibile con le limitazioni corporee al fine di conservare la salute

psichica del paziente, desideroso di riprendere la sua residua abilità

lavorativa.” – il corsivo è del redattore; dello stesso autore si veda pure il

doc. 92, p. 3 ss., in particolare la p. 6 s., in cui il dott. __________ aveva

espresso dei dubbi circa l’indicazione a sottoporre l’assicurato all’intervento

prospettato dal PD dott. __________, poi effettivamente eseguito nel marzo 2020).

Nel caso concreto,

contestata è invece la valutazione della capacità/esigibilità lavorativa.

Dalle carte processuali

emerge che, da un profilo medico, la decisione su opposizione impugnata

mediante la quale l’amministrazione ha rifiutato l’assegnazione di una rendita

d’invalidità, si fonda essenzialmente sulla valutazione espressa dal suo medico

fiduciario.

In effetti, a margine

della visita di chiusura del 5 febbraio 2021, dopo aver sottolineato che “molto

probabilmente l’attività in essere non sarà più esigibile in misura completa”,

il dott. __________ ha dichiarato che l’assicurato è da considerare “abile in

misura completa con rendimento completo e senza pause supplementari” in un

lavoro che rispecchi l’esigibilità espressa. Egli ha quindi così descritto le

limitazioni funzionali dipendenti dai postumi residuali dell’infortunio

dell’agosto 2016:

" (…) L’assicurato

presenta delle limitazioni al sollevamento e al porto di pesi con due braccia

all’altezza dei fianchi che sono possibili molto spesso per pesi molto leggeri

fino a 5 kg, spesso per pesi leggeri da 5 a 10 kg, di rado per pesi medi, ma

mai più per pesi pesanti e molto pesanti. È inoltre possibile sollevare oltre

l’altezza del petto pesi fino a 5 kg utilizzando prevalentemente l’arto

superiore controlaterale ma mai più pesi superiori ai 5 kg. Per il maneggio di

attrezzi risulta esigibile il maneggio di attrezzi leggeri/di precisione e medi

molto spesso, pesanti di rado, molto pesanti mai. La rotazione della mano è

possibile molto spesso.

Posizione e mobilità: l’assicurato non è in grado di svolgere

lavori sopra la testa, molto spesso può eseguire lavori che prevedono la

rotazione del busto, la posizione seduta/inclinata in avanti, la posizione in

piedi/inclinata in avanti, inginocchiata e con flessione delle ginocchia. Molto

spesso può mantenere la posizione seduta ed in piedi così come la posizione a libera

scelta. Molto spesso può eseguire spostamenti anche su terreno accidentato e

salire le scale, ma più salire scale a pioli.

L’uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio

possibile.” (doc. 268, p. 4)

Con la propria

impugnativa, il rappresentante dell’assicurato contesta la fondatezza

dell’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso dal dott. __________ e

chiede che il TCA fondi invece il proprio giudizio sulle certificazioni agli

atti dei dottori __________ e __________ (cfr. doc. I e V).

2.3.4

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.3.5

Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben

considerato, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario

dell’amministrazione, specialista nella materia che qui interessa (in questo

contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________,

così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati,

per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli

specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro

specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid.

4.4.2), secondo il quale, nonostante i postumi residuali interessanti l’arto

superiore destro, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata.

Al riguardo,

occorre sottolineare che, già in occasione della consultazione del 20

novembre 2020, lo stesso medico curante specialista dell’insorgente, dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, aveva definito degli impedimenti

funzionali sostanzialmente analoghi a quelli ritenuti dal dott. __________

(cfr. doc. 230, p. 2: “Il paziente non deve mai eseguire dei lavori al di sopra

del piano orizzontale delle spalle, peso portato tra la cintura e le spalle al

massimo 5 kg, mai lontano dal corpo con leva lunga, sotto la cintura pesi

massimi portati 10 kg.”; dello stesso autore si veda pure il doc. 245, p. 1:

“…: al paziente non vanno assegnati lavori che impieghino gli arti superiori,

in particolare quello oggetto di trattamento per infortunio, al di sopra del

piano della spalla, sconsiglio inoltre lavori con movimenti ripetitivi

continui.”).

D’altro

canto, questo Tribunale non ritiene che la documentazione richiamata con il

ricorso sia atta a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza del

parere del medico consulente dell’amministrazione.

In questo

senso, va rilevato che il Prof. dott. __________ non ha preteso che il

ricorrente non sarebbe in grado di mettere pienamente a frutto la sua capacità

lavorativa residua in attività sostitutive adeguate. In occasione della

consultazione del luglio 2021, egli ha semplicemente precisato che l’esercizio

di un’attività lavorativa è subordinato al rispetto di determinate limitazioni

funzionali, concretamente all’evitare quelle mansioni che esigono un’abduzione

attiva della spalla e un’abduzione, rispettivamente un’antelevazione, oltre i

65° (cfr. doc. 330, p. 2).

Il

TCA non ignora che il dott. __________, spec. FMH in medicina generale, ha

sostenuto che il paziente presenterebbe una capacità lavorativa “molto

compromessa per tutti i lavori manuali a causa dei dolori e delle limitazioni a

livello della spalla destra (arto dominante)”. Egli ha comunque pure

riconosciuto che il ricorrente “presenterebbe un’abilità lavorativa in una

percentuale da stabilire in lavori dove non deve usare l’arto superiore destro,

quali lavori di controllo, sorveglianza o simili” (cfr. doc. D; dello stesso

autore si veda pure il doc. V 1). Se con quest’ultima affermazione il curante

intendesse far valere che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua

soltanto parziale, questa valutazione sarebbe assolutamente minoritaria e non

può essere fatta propria dal TCA.

L’esistenza di una piena

capacità lavorativa in attività sostitutive confacenti risulta d’altronde plausibile

anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,

riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti

superiori.

Ad esempio, in una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha ritenuto

realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -

a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla

destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse

corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che

il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23

dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF con sentenza U 449/00

dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in

attività sostitutive confacenti, specificatamente in

professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse

funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava

una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per

delle prese a tre dita senza forza.

Il TF è pervenuto alla

medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente

pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione

autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori

manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano

destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2

kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88

del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile

in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza

dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco.".

Nella STF U 200/02 del 20

maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un

infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito

l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria

della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni

interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta

Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di

svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di

controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo

della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva

di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi

dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del

braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

In una sentenza

8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a

tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che

presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla

e del braccio destro dominante.

In una sentenza 35.2013.74

dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,

questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie federali U 200/02 e

8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una piena abilità in

attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito

l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

Infine, in una sentenza

35.2017.10

del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al

lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato

dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di

Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un

amputato del braccio destro.

Alla luce di quanto

precede, richiamate in particolare le succitate pronunzie U 200/02 e 35.2013.74,

va ritenuto dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che il

ricorrente sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lavorativa confacente alle limitazioni dipendenti dal

danno infortunistico riguardante la spalla destra.

È infine utile segnalare

che, in una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, il TF ha stabilito che

anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio, esiste un mercato

del lavoro sufficientemente ampio. Questa giurisprudenza è stata ulteriormente

confermata con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata

in SVR 2017 Nr. 20 consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato

equilibrato del lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente

realistiche per persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio

e che inoltre possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (in questo

stesso senso, cfr. le STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4, 35.2021.4

del 26 luglio 2021 consid. 2.5.3, 35.2021.44 del 16 agosto 2021 consid. 2.6 e 35.2021.9

del 20 settembre 2021 consid. 2.3.3).

2.3.6

Trattandosi della valutazione

delle conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico, occorre

constatare che il rappresentante dell’insorgente non ha sollevato alcuna

obiezione a proposito delle modalità con le quali l’istituto assicuratore

resistente ha determinato i redditi da raffrontare (cfr. doc. I e doc. V).

Stante ciò, il TCA può

fare proprio tanto il reddito da valido (cfr. doc. 318: fr. 67'797) che quello

da invalido (cfr. doc. 318: fr. 65'805) ritenuti dall’amministrazione

per fissare il grado dell’invalidità.

Ora, confrontando i fr.

67'797 al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno

alla salute, e cioè fr. 65'805, risulta una perdita di guadagno del 2.93%,

arrotondata al 3%, insufficiente per fondare il diritto a una rendita

d’invalidità LAINF.

La decisione su

opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,

deve quindi essere confermata.

Va ancora precisato che se

l’CO 1 in sede di risposta di causa ha affermato che l’assicurato non lamentava

alcuna perdita di guadagno vista la lunga durata di servizio alle dipendenze

della __________ (cfr. doc. III, p. 2), è perché ciò era quanto si sosteneva nel

ricorso (cfr. doc. I, p. 3). Determinante è comunque la circostanza che

l’assicuratore convenuto ha stabilito il grado d’invalidità, facendo astrazione

da tale circostanza (presunta assenza di una perdita di guadagno - cfr. doc.

VII: “Per il rimanente si ribadisce che l’CO 1 ha sospeso il versamento delle

indennità giornaliere al momento in cui la situazione era stabilizzata così

come lo prevede l’art. 19 cpv. 1 LAINF e rifiutato di versare all’assicurato

una rendita d’invalidità in quanto da raffronto dei redditi non risulta [recte:

risulta] un discapito del 3%.”).

2.4

Entità della

menomazione dell’integrità?

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’CO

1.

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

Nel caso di specie, l’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________, ha assegnato

al ricorrente un’IMI del 10% (doc. 320, p. 3).

In effetti, con

apprezzamento del 5 febbraio 2021, il dott. __________ ha valutato nei seguenti

termini l’entità della menomazione dell’integrità:

" (…).

1.

Reperti

L’assicurato è portatore di postumi importanti e durevoli in

seguito a contusione spalla destra del 14.08.2016 con frattura

pluriframmentaria clavicola destra con/su

Stato dopo intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti

del 16.08.2016.

Stato dopo asportazione del materiale di osteosintesi clavicola

destra del 19.02.2018.

Stato dopo low grade infection da staphilococcus epidermis MSSE e

proprionebacterium acnes.

Stato dopo artrosi articolazione acromio-clavicolare destra.

Stato dopo artroscopia spalla e resezione acromion-claveare e

artroscopica, reinserzione del sovraspinato e decompressione sub-acromiale il

09.03.202

dal dr. med. __________.

Stato dopo capsulite adesiva spalla destra.

2.

Valutazione del danno all’integrità

10%

3.

Motivazione

Facciamo riferimento alla tabella 1.2 Suva relativa alla

menomazione dell’integrità da alterazioni funzionali degli arti superiori in

particolare alla sezione riguardante la spalla.

Per una spalla con articolarità mobile fino a 30° oltre l’orizzontale

viene concesso un 10%.

Si ritiene tale fattispecie rappresentativa della situazione di

questo assicurato.” (doc. 269)

Da notare che, già a

margine della consultazione del 26 marzo 2019, il Prof. __________ aveva

proceduto a valutare l’entità della menomazione dell’integrità, fornendo le

seguenti indicazioni:

" (…) Il

paziente riesce a muovere l’arto superiore destro fino all’orizzontale. Ciò

corrisponde, secondo SUVA tabella 1 per la spalla a una IMI del 15%.

I dolori persistenti nella zona immediatamente inferiore

all’articolazione acromio-clavicolare e l’impingement sulla borsa subdeltoidea

e sul tendine del M. supraspinato della articolazione AC lesa, fatto equiparare

la lesione della spalla destra a una periartrite omero-scapolare di intensità

media corrispondente a una IMI del 10%.

Sulla base di questi due dati (residui dolorosi e funzionali

importanti alla spalla destra) è corretto assegnare una indennità per

menomazione dell’integrità del 25%.” (doc. 92, p. 7)

Invitato

dall’amministrazione a pronunciarsi sulla valutazione espressa dallo

specialista privatamente consultato dall’assicurato, con nota dell’11 giugno

2021, il medico __________ dell’CO 1 ha rilevato che “l’obbiettività raccolta

in occasione della __________ del 2021 è da confermarsi e non necessita di

rivalutazione. La perizia del dott. __________ è antecedente di quasi due anni

e pertanto l’obbiettività da lui riportata può essere differente. Per quanto

riguarda il giudizio sulla IMI confermo la valutazione della __________.” (doc.

308, p. 1).

Nel quadro della procedura

di opposizione, è stato prodotto un nuovo rapporto del dott. __________, frutto

di una visita personale dell’assicurato che ha avuto luogo il 27 luglio 2021.

Questo il suo apprezzamento:

" (…) Il

paziente riesce a muovere l’arto superiore destro fino a 65° di

abduzione-ante-elevazione. Ciò corrisponde, secondo SUVA tabella 1 per la

spalla a una IMI del 15%.

I dolori persistenti nella zona immediatamente inferiore

all’articolazione acromio-clavicolare e l’impingement sulla borsa subdeltoidea

e sul tendine del M. supraspinato della articolazione AC lesa, fatto equiparare

la lesione della spalla destra a una periartrite omero-scapolare di intensità

media corrispondente a una IMI del 10%.

Sulla base di questi due dati (residui dolorosi e funzionali

importanti alla spalla destra) è corretto assegnare una indennità per

menomazione dell’integrità del 25%.” (doc. 330, p. 2)

Queste invece le

considerazioni espresse in proposito dal dott. __________ nel suo apprezzamento

del 24 settembre 2021:

" (…) Per

quanto riguarda il quadro clinico raccolto durante la visita __________

confermo che esso è stato esaminato attentamente, secondo la normale prassi di

semeiotica medica. Esso è rappresentativo della situazione rilevata in

occasione della visita stessa.

Devo peraltro sottolineare come il quadro clinico sia analogo a

quanto riportato dal chirurgo di riferimento Dr. __________ che ad esempio nel

suo rapporto del novembre 2020 descriveva un’elevazione di 120°, in

progressione rispetto alla sua precedente visita del settembre 2020, ove già la

flessione anteriore raggiungeva i 100° (quindi 10° oltre l’orizzontale).

Devo pertanto confermare che le risultanze della visita __________

in merito al quadro clinico e funzionale sono da ritenersi rappresentative

della situazione al tempo presentata, fedeli al dato obbiettivo, paragonabili a

quadri clinici analoghi e concordi con i reperti più recenti dello specialista

di riferimento dr. med. __________.

Per quanto riguarda la valutazione della IMI si è fatto

riferimento alla tabella 1.2 Suva nella sezione riguardante la menomazione

all’integrità da alterazioni funzionali della spalla.

Per l’articolarità presentata al momento della visita __________

il valore del 10% con spalla mobile fino a 30° oltre l’orizzontale è da

ritenersi corretto.

A tal proposito è opportuno ricordare che per articolazione della

spalla non si intende unicamente l’articolazione gleno-omerale. La spalla

infatti è un complesso articolare formato da più articolazioni: la

gleno-omerale (o scapolo-omerale), l’acromion-claveare, la sterno-claveare

(articolazioni vere dotate di capi articolari e cartilagine ialina) e la

subacromion-subdeltoidea e la scapolo toracica (articolazioni cosiddette

“false” o piani di scorrimento muscolo fasciali). Nella funzione della spalla

tutte queste articolazioni concorrono a determinare il movimento.

La tabella di menomazione dell’integrità da alterazioni funzionali

della spalla si riferisce quindi al quadro globale delle alterazioni funzionali

di tutto il complesso articolare della spalla formato dalle 5 articolazioni

sopra citate.

Il prof. dr. med. __________, nel suo rapporto, si riferisce a due

fattispecie della stessa tabella applicandole allo stesso distretto corporeo

(la spalla): la prima riguarda le alterazioni funzionali della spalla con

mobilità fino all’orizzontale e l’altra la peri-artrite scapolo-omerale. Non

posso seguire il prof. dr. med. __________ in questa posizione in quanto le due

fattispecie da lui considerate non sono additive bensì alternative. In altre

parole, non si può applicare due percentuali che stimano una menomazione

dell’integrità dello stesso distretto perché in tal caso si duplicherebbe la

valutazione.

(…).” (doc. 340)

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di poter seguire il dott. __________

nella misura in cui ha rilevato che l’assegnazione di un’IMI per la limitata

articolarità della spalla destra e di una per i dolori interessanti la

medesima parte del corpo, conformemente a quanto proposto dal Prof. __________,

non sarebbe consentita, poiché ciò equivarrebbe di fatto a duplicare la

valutazione.

Tale parere trova in

effetti conferma nella giurisprudenza federale.

Ad esempio, in una

sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 consid. 3.4, riguardante un assicurato

che presentava una spalla mobile fino all’orizzontale e al quale l’assicuratore

contro gli infortuni aveva assegnato un’IMI del 15% in applicazione della Tabella

n. 1.2 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1, la Corte

federale ha ritenuto che la prestazione decisa dall’amministrazione (e confermata

dai primi giudici), corrispondeva perfettamente all’andicap presentato

dall’assicurato, posto che la mobilità della spalla sinistra era ridotta

all’orizzontale (l’abduzione attiva raggiungeva l’orizzontale, mentre la

flessione attiva era possibile poco oltre l’orizzontale). Da notare che dinanzi

al TF l’assicurato aveva contestato l’entità dell’indennità riconosciutagli per

il motivo che non accusava semplicemente una limitazione della mobilità della

spalla sinistra ma un disturbo funzionale ben più importante che lo limitava negli

atti quotidiani della vita. In particolare, egli aveva sostenuto di risentire

dei dolori persistenti al minimo sforzo, ad esempio allorquando, camminando, ciondolava

il braccio sinistro oppure dopo aver mangiato.

Stante ciò, la pretesa

ricorsuale di un’indennità del 10% in ragione della presenza di dolori

persistenti alla spalla destra, appare priva di fondamento e, pertanto, non

può essere accolta.

Il TCA è in definitiva chiamato

a stabilire se, in ragione della limitata articolarità della spalla destra,

l’insorgente ha diritto a un’IMI del 10% (come lo sostiene l’amministrazione)

oppure del 15% (come lo fa valere l’assicurato). La risposta a questo quesito

dipende dal grado di mobilità della spalla che è stato misurato. Secondo il

dott. __________, che ha visitato il ricorrente nel febbraio 2021, la spalla

destra era mobile fino a 30° oltre l’orizzontale (cfr. doc. 269), mentre il

Prof. __________, a margine della consultazione del 27 luglio 2021, ha

refertato una mobilità bloccata a 65° (doc. 330).

Tutto ben considerato,

questa Corte non ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla

documentazione agli atti a sua disposizione. In effetti, è vero che anche il

dott. Domenghini, in occasione della visita di controllo del novembre 2020,

aveva misurato un’elevazione anteriore di 120° e un’extra-rotazione di 40°

(cfr. doc. 223), tuttavia ciò non permette ancora di concludere all’irrilevanza

di quanto refertato dal dott. __________. In questo senso, occorre considerare

che la consultazione presso il Prof. __________ ha avuto luogo nel luglio

2021, dunque a distanza di 8 mesi da quella presso il dott. __________ e di

5.

da quella __________, di modo che non si può escludere che l’articolarità

della spalla destra sia nel frattempo peggiorata. Da notare che qualora la

spalla destra presentasse un blocco meccanico sopra l’orizzontale, la tabella

1.2

prevede effettivamente l’assegnazione di un’indennità del 15%.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata deve essere annullata nella misura in cui

all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 10% e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché disponga una visita fiduciaria allo scopo di

stabilire l’entità della perdita di mobilità interessante l’arto superiore

destro e decida nuovamente in merito all’entità della menomazione

dell’integrità.

2.5

L’assicurato

ha protestato spese e ripetibili (doc. I, p. 8).

Per

quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di

regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca; DTF 112 V 86 consid. 4;

DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580

consid. 4).

L’indennità

è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche

quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per

la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il

patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V

271.

= RCC 1983 p. 329).

Nel

caso in esame, RA 1 è da considerare cognito della materia e non vi è motivo

per credere che egli abbia agito gratuitamente.

Il ricorrente ha pertanto

diritto a un’indennità per ripetibili.

2.6

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 18 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore

non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato

è stata assegnata un’IMI del 10%.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 700 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti