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Decisione

35.2021.85

Ginocchio destro. Perizia ex art. 44 LPGA (confermata). Calcolo economico: 2019 (confermato). Restituzione di prestazioni ex art. 25 LPGA (confermata)

14 marzo 2022Italiano53 min

A suffragio delle proprie argomentazioni produce il referto del dell’Ospedale di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.85

PC/sc

Lugano

14 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 settembre 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 21 gennaio 2015 RI 1, nato il

__________ 1962, di professione muratore presso la ditta __________ - e perciò

assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - è rimasto vittima di

un infortunio in cantiere, riportando una contusione al ginocchio destro.

A seguito dell’evento

infortunistico, l’assicurato è stato sottoposto dapprima ad un’artroscopia con

meniscectomia mediale parziale (27 febbraio 2015), poi ad un’artroplastica

dell’articolazione femoro-rotulea (7 gennaio 2016), quindi ad un impianto di protesi

totale del ginocchio (16 novembre 2016) e ad un intervento di riallineamento

rotuleo con plastica (9 gennaio 2018).

L’Istituto assicuratore ha

ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni

di legge.

Alla chiusura del caso, con decisione dell’8 agosto 2019, confermata su

opposizione il 15 novembre 2019, l’CO 1 ha assegnato all’assicurato una rendita

di invalidità del 15% a decorrere dal 1° aprile 2019 e un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 35%.

(cfr. STCA 35.2019.142 del 30 settembre 2020, consid. 1.1 e 1.2: doc. 531

incarto LAINF).

La decisione in questione è cresciuta, incontestata, in giudicato per quanto

concerne l’IMI del 35%.

1.2. Con sentenza STCA 35.2019.142 del 30

settembre 2020, il TCA ha annullato la decisione su opposizione impugnata e

rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse un approfondimento

peritale esterno (art. 44 LPGA), volto a definire “volto a definire, tenuto

conto dei soli postumi infortunistici, quale sia l’effettiva capacità

lavorativa residua dell’interessato nello svolgimento di attività adatte,

rispettose delle sue limitazioni funzionali, ferma restando la sua

(incontestata) totale incapacità lavorativa nell’usuale professione di

muratore. Esperiti questi accertamenti medici, l’amministrazione calcolerà

nuovamente il grado di invalidità dell’assicurato e si esprimerà, di

conseguenza, sull’entità della rendita di invalidità spettante all’interessato.”

(doc. 531 incarto LAINF).

1.3. Conformemente a quanto disposto dal

TCA, l’CO 1 ha acquisito agli atti la perizia del 31 marzo 2021 del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. 570 incarto LAINF).

1.4. Con decisione del 22 luglio 2021

(doc. 575 incarto LAINF), confermata su opposizione il 21 settembre 2021 (doc.

586 incarto LAINF), l’CO 1, dopo avere considerato l’assicurato abile al 100%

(presenza e rendimento) in attività adeguate per i soli postumi infortunistici,

gli ha negato una rendita LAINF (a fronte di un grado di invalidità del 6%),

chiedendogli la restituzione delle prestazioni versate a torto per il periodo

dal 1° aprile 2019 al 31 luglio 2021 per un importo complessivo di fr.

18’762.80.

1.5. Con tempestivo ricorso del 20

ottobre 2021 RI 1, rappresentato dal sindacato RA 1, ha postulato

l’annullamento della decisione e, in via principale, il riconoscimento di una

rendita di invalidità a favore del suo assistito del 58% dal 1° aprile 2019

rispettivamente in via subordinata il riconoscimento di una rendita di

invalidità a favore del suo assistito del 24% dal 1° aprile 2019 rispettiva-mente,

in via ancora più subordinata, il “Tribunale ordina direttamente un

accertamento peritale di tipo specialistico e universitario, giusta l’art. 44

LPGA, teso a determinare imperativamente la capacità lavorativa residua in

legame causale con il trauma in carico all’assicuratore infortuni.” (doc.

I, pag. 12).

Il patrocinatore del ricorrente contesta l’operato dell’CO 1, innanzitutto, per

essere ritornato su una precedente decisione, sopprimendo la rendita LAINF del

15% riconosciuta a suo tempo al suo assistito, senza avere seguito la procedura

di una revisione procedurale ex art. 53 cpv. 1 LPGA, rispettivamente senza

avere effettuato una revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA rispettivamente operando

una reformatio in pejus ex art. 12 OPGA.

Il rappresentante dell’insorgente contesta la valutazione medica operata

dall’amministrazione, in quanto il suo assistito presenta, al massimo,

un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate (come peraltro riconosciuto

anche dall’UAI, di cui chiede di acquisire il dossier: doc. I, pag. 3 incarto

LAINF). In ogni caso, critica l’operato dell’CO 1 per non avere riconosciuto la

pausa aggiuntiva quantificata in cinque minuti ogni ora, considerato che “l’ordine

del Tribunale mirava ad agire nella forchetta compresa tra la riduzione del

rendimento di 5 minuti, già riconosciuti, e fino al 50% passando dai curanti e

specialisti che invece pensavano al contrario e sostenevano l’assicurato (vedi __________,

piuttosto che __________ oppure __________ o altri ed ancora il dr. __________).

Lo scopo del rinvio degli atti e l’ordine di procedere con un esame peritale,

evidentemente non era quello di togliere un diritto ma semmai di comprendere se

non era necessario ampliarlo.” (doc. I, pag. 5 incarto LAINF). Il

patrocinatore del ricorrente precisa che, in seguito all’infortunio, “anche

per un effetto indiretto del trauma conseguente in buona parte alla

scomposizione posturale, si sono scatenati anche gravi disturbi al rachide

lombare, che ne hanno definitivamente minato la capacità lavorativa complessiva.”

(doc. I, pag. 3). Il perito amministrativo ha valutato in modo diverso una

medesima situazione di fatto e un medesimo stato clinico, alla luce di

avvenimenti postumi, che non è ammesso dalla base legale, perché egli avrebbe

dovuto adeguarsi alle valutazioni interne dell’amministrazione rese in

precedenza, anche per la questione dei cinque minuti, che avrebbe dovuto

seguire la medesima sorte (doc. I, pag. 7 e 8).

In ogni caso, anche facendo astrazione dalla patologia al rachide lombare, per

Fatti

i soli postumi infortunistici, tutti gli specialisti consultati privatamente

dall’assicurato, partendo dal medesimo stato clinico rilevato dal perito

amministrativo, giudicano il ricorrente abile a svolgere delle mansioni leggere

e residue nella misura del 50%. Inoltre, dal punto della vista della base

legale, l’attribuzione della necessità dei cinque minuti di pausa ad una

patologia piuttosto che ad un’altra, comporta di per sé un formalismo eccesivo.

Anche dal profilo puramente medico, il bisogno di pause è difficilmente

quantificabile ed attribuibile ad una singola patologia piuttosto che ad

un’altra (che interagisce nel medesimo apparato e nella medesima zona

anatomica); vi sono per lo meno delle concause, motivo per il quale nel caso di

specie trova comunque applicazione l’art. 36 cpv. 2 LAINF nell’ambito del

concorso di diverse cause di sinistri. I disturbi alla schiena sono una chiara

conseguenza del trauma, sia pure indirettamente. I limiti indicati al ginocchio

giustificano già da sé la pausa di 5 minuti.

A suffragio delle proprie argomentazioni produce il referto del dell’Ospedale di

__________ (doc. A2) e il rapporto del 28 settembre 2021 del dr. med. __________

dell’Ospedale di __________ (doc. A3).

Il rappresentante dell’insorgente contesta pure la valutazione economica

operata dall’amministrazione, in particolare con riferimento al reddito da

valido, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto.

Rapportando il reddito da valido del suo assistito di fr. 74'544.-. al reddito

da invalido di fr. 30'842.- (pari a fr. 68'538.- meno 50% inabilità lavorativa

anche in attività adeguate meno 10% a titolo di deduzione sociale) si giungerebbe,

nel 2019, ad un grado di invalidità del 58%. In via subordinata, confrontandolo

con il reddito da invalido di fr. 56'412.- (pari a fr. 68'538.- meno la quota relativa

alla necessità di pause anche in attività adeguate meno 10% a titolo di

deduzione sociale) si giungerebbe, nel 2019, un grado di invalidità del 24%.

1.6. Nella risposta dell’11 novembre

2021 l'CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III). In particolare ha

puntualizzato quanto segue: “9. L'Alta Corte ha già avuto modo di tutelare

un procedimento identico a quello operato nell'ambito della presente procedura.

10. In quel caso l'CO 1 aveva accordato all'assicurato una rendita d'invalidità

del 36 %. Dopo avere disposto una valutazione peritale - su ordine del

Tribunale federale che aveva annullato la sentenza del Tribunale del Canton

Zurigo e rinviato gli atti all'CO 1 per una nuova decisione - l'assicuratore ha

ricalcolato l'incapacità di guadagno e fissato la rendita al 14 % (sentenza del

TF 8C_607/2010 del 10.2.2011 consid. 4).” (doc. III, pag. 2 e 3).

1.7. Il 12 novembre 2021 il doc. III è

stato trasmesso al rappresentante del ricorrente “con l’avvertenza che le

parti hanno la facoltà di presentare, entro 10 giorni, eventuali altri

mezzi di prova.” (doc. IV; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

Su richiesta del rappresentante

del ricorrente, il termine in questione è stato prorogato di 20 giorni dal TCA

(doc. V e VI).

A tutt’oggi non è pervenuto al

TCA alcun nuovo documento.

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana

figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF

8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2

Nel caso concreto, litigiosa è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare all’assicurato il

diritto a una rendita d’invalidità, oppure no. È segnatamente oggetto di

contestazione la valutazione medica operata dall’amministrazione (capacità

lavorativa residua del 100% con pieno rendimento in attività adeguate ed

esigibilità lavorativa fissata dal perito amministrativo) e il reddito da

valido dell’insorgente.

Non è invece oggetto di

contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza, la stabilizzazione

dello stato di salute al 1° aprile 2019. Non è parimenti oggetto di

contestazione il reddito da invalido del ricorrente.

Preliminarmente il TCA rileva che oggetto del presente giudizio è

esclusivamente il danno alla salute al ginocchio destro riconducibile alla

contusione riportata nell’infortunio professionale del 21 gennaio 2015. Dalle

tavole processuali si evince che l’insorgente, oltre ai disturbi

(infortunistici) al ginocchio destro, presenta problematiche (ad esempio,

disturbi dal carattere spondilogeno e una sciatalgia a destra) in altre parti

del corpo (ad esempio, al rachide lombare) che esulano dal presente giudizio

(in particolare, con riferimento alla valutazione dalla capacità lavorativa

residua e dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato), non essendo in nesso di

causalità naturale con l’infortunio in questione. Giova qui, infatti, ricordare

che l’assicurazione contro gli infortuni tiene conto esclusivamente il danno

alla salute causato dall’evento assicurato (diversamente dall’assicurazione per

l’invalidità che, in quanto assicurazione finale, deve considerare il danno

alla salute nella sua globalità; cfr. tra le tante, la STCA 35.2019.74 dell’11

marzo 2020, consid. 2.5 e la STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid. 2.2).

In via preliminare il TCA rileva che la decisione su opposizione del 15

novembre 2019 (nella misura in cui non è cresciuta in giudicato, come per l’IMI

del 35%) è stata annullata con la STCA 35.2019.142 del 30 settembre 2020 (cresciuta,

incontestata, in giudicato) e che, con la decisione del 22 luglio 2021 (doc.

575.

incarto LAINF), confermata su opposizione il 21 settembre 2021 (doc. 586

incarto LAINF), l’CO 1, ha deciso ex novo sul diritto del ricorrente ad

una rendita LAINF, sulla base della perizia (ex 44 LPGA) del 31 marzo 2021 del

dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. 570 incarto

LAINF).

Le censure ricorsuali volte a

contestare l’operato dell’UAI dal profilo procedurale per essere ad avviso del patrocinatore

del ricorrente, ritornato su una precedente decisione, sopprimendo la rendita

LAINF del 15% riconosciuta a suo tempo al suo assistito, senza avere seguito la

procedura di una revisione procedurale ex art. 53 cpv. 1 LPGA, rispettivamente

senza avere effettuato una revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA rispettivamente

operando una reformatio in pejus ex art. 12 OPGA, vanno pertanto

respinte (cfr., a tal proposito, pure la TF 8C_607/2010 del 10.2.2011 consid. 4).

2.3

Diritto a una rendita d’invalidità?

2.3.1

Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16.

LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore

causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2

L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà

nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta

e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90

consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 p. 108ss.).

Per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TF ha pure loro

riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STF U 168/02 del

10.

luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Va poi evidenziato che in ragione

della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STF I 462/05 del 25 aprile

2007; STCA 35.2018.42 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.2.4.).

2.3.4

Per costante giurisprudenza,

l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione

dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF

9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.

6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre

2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno

2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF

9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STF 9C_341/2019 del 5 settembre

2019, consid. 3.1 e rinvivi ivi citati; STF 8C_563/2020 del 7 dicembre 2020,

consid. 4.2.5; STF 8C_19/2021 del 27 aprile 2021, consid. 6; STF 8C_374/2021

del 13 agosto 2021 consid. 5.6; STF 8C_291/2021 del 12.10.2021 e STF

8C_382/2021 del 19.10.2021; fra le tante, cfr. STCA 32.2019.47 del 24 febbraio

2020, consid. 2.6; STCA 32.2020.25 del 2 ottobre 2020, consid. 2.6, STCA

35.2020.51

dell’8 febbraio 2021, consid. 2.5 e STCA 35.2021.64 del 6 dicembre 2021,

consid. 2.4.4).

2.3.5

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, in esecuzione della STCA 35.2019.142 del

30.

settembre 2020 (doc. 531 incarto LAINF), l'Istituto assicuratore ha fatto

capo alla perizia (ex. art. 44 LPGA) del 31 marzo 2021 del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc. 570 incarto LAINF), giusta la

quale:

" (…) Complessivamente,

per quanto attiene ai postumi infortunistici riconducibili all'evento del

21.1.2015, più specificatamente al ginocchio destro, il quadro clinico

riscontrato attualmente non risulta differire sostanzialmente da quello vigente

in occasione della valutazione funzionale EFL del 21.1 e 22.1.2019.

Regressione per contro dell'irradiazione sciatalgica, con presenza

attualmente di disturbi dal carattere spondilogeno nel contesto di una

disfunzione del rachide lombare su alterazioni degenerative plurisegmentali, di

pertinenza non infortunistica, non riconducibile all'evento in parola.

Nell'ambito dei 2 giorni di test il 21.1 e 22.1.2019 durante la

valutazione funzionale EFL, sono state ritenute le seguenti osservazioni

attinenti in particolare il ginocchio destro:

- Flessione

parziale ma soprattutto difficoltà nel risalire con poca sicurezza e rischio di

cedimento del ginocchio destro nel sollevamento di carichi da terra all'altezza

della vita.

- Arto

inferiore poco piegato, difficoltà nel rialzarsi e raddrizzare il ginocchio da

una posizione flessa seduta in avanti.

Insicurezza e difficoltà nei cambi di

direzione allo spostamento orizzontale di carichi.

- Zoppia negli

spostamenti portando dei carichi a 2 mani, rispettivamente a una mano sola sul lato

destro e sinistro.

Zoppia nello spingere e nel tirare.

Cedimenti e insicurezza al ginocchio

destro ai movimenti di rotazione in piedi, maggiormente verso destra.

- Spostarsi a

carponi, accovacciarsi, inginocchiarsi, stare in cavalier servente non

possibili per via del ginocchio destro.

Zoppia e prudenza negli spostamenti, dolori al ginocchio.

Nell'ambito dei 2 giorni di test il 21.1 e 22.1.2019 durante la

valutazione funzionale EFL, sono state ritenute le seguenti osservazioni

attinenti prevalentemente al rachide rispettivamente alla componente

sciatalgica a destra:

- Dolori al

gluteo al mantenimento prolungato di una posizione seduta, irrequietezza.

Irrigidimento del ginocchio destro.

- Difficoltà

maggiori a livello della schiena per quanto attiene al sollevamento di carichi

dalla vita all'altezza della testa.

- Rapida

insorgenza dei dolori tipici in posizione flessa seduta in avanti.

Il risultato dei test viene ritenuto essere consistente, il signor

RI 1 essendosi dimostrato pronto a caricare al limite delle sue possibilità

funzionali, con anche messa in atto talvolta di strategie di compensazione.

Complessivamente l'attività di muratore viene ritenuta non essere

data.

Sono per contro state ritenute adatte sull'arco di una giornata

intera di lavoro:

- Delle

attività molto leggere prevalentemente da seduto tutto il giorno.

- Rendimento

interrotto da pause regolari di almeno 5 minuti ogni ora e possibilità di

lavorare sia seduto che in piedi.

- Preferibilmente

lavori all'altezza del piano orizzontale di lavoro, sia esso in piedi o da

seduto.

- Spostamenti senza stampelle e/o con pesi limitati a tratti

brevi.

In presenza di un quadro clinico complessivo equivalente per

quanto attiene al ginocchio destro, le limitazioni ritenute in occasione della

valutazione funzionale EFL possono essere considerate mantenere tuttora la loro

validità.

Presenza per contro di cambiamenti per quanto attiene al dolore

irradiato agli arti inferiori, di pertinenza tuttavia non infortunistica e non

riconducibile all'evento del 21.1.2015, alla stessa stregua dei dolori

basso-lombari.

Concretamente, in accordo con il quadro clinico tuttora

riscontrato, facendo astrazione dei fattori di pertinenza non infortunistica,

il signor RI 1 risulta essere limitato nello svolgimento di attività lavorative

che comportano delle sollecitazioni sotto carico, anche di lieve entità, del

ginocchio destro.

Le limitazioni nello svolgimento di attività al di sopra

dell'orizzontale, con il tronco flesso, rispettivamente al mantenimento

prolungato di posizioni statiche, quella seduta in particolare, risultano per

contro essere riconducibili alla colonna lombare, rispettivamente alla

componente lombo-spondilogena.

La componente lombo-spondilogena giustifica da una parte

l'esigenza di poter alternare le posizioni di lavoro, mentre la concomitanza

di disturbi all'arto inferiore destro e al rachide giustifica dall'altra

l'esigenza di pause supplementari quantificate nella misura di almeno 5 minuti

ogni ora.

Questo in considerazione del fatto che il cambiamento di

posizione (seduta versus eretta) non comporta unicamente l'attenuazione di un

disturbo, ma conduce pure all'insorgenza/accentuazione di un altro disturbo:

ginocchio nel caso della posizione eretta, colonna lombare, rispettivamente

arti inferiori nel caso della posizione seduta.

In relazione ai postumi infortunistici riconducibili all'evento

del 21.1.2015 vengono quindi ritenute adatte dal punto di vista medico delle

attività lavorative leggere, prettamente, rispettivamente prevalentemente

sedentarie, con possibilità di libera scelta e di cambiamento della posizione

dell'arto inferiore destro al di sotto del piano di lavoro, senza gestione di

una pedaliera, quando rispettivamente se svolte in piedi con possibilità di

scarico dell'arto inferiore destro, che non comportano degli spostamenti

frequenti o prolungati su superfici anche regolari, che non richiedono delle

sollecitazioni di carico del ginocchio destro, in particolare in flessione.

Domande per il perito

1.

Tenuto conto degli esiti dell'infortunio quali impedimenti presenta

l'assicurato?

Concretamente, in accordo con il quadro clinico tuttora riscontrato,

facendo astrazione dei fattori di pertinenza non infortunistica, il signor RI 1

risulta essere limitato nello svolgimento di attività lavorative che

comportano delle sollecitazioni sotto carico, anche di lieve entità, del

ginocchio destro.

2.

In un'attività che tiene conto degli impedimenti da voi riscontrati

l'assicurato è o meno in grado di lavorare a tempo pieno?

In caso di risposta negativa vogliate precisare quante ore al

giorno sono esigibili per l'assicurato e il rendimento durante le ore di lavoro.

Il quadro clinico riscontrato al ginocchio destro,

limitatamente quindi ai postumi infortunistici riconducibili all'evento del

21.1.2015, non preclude lo svolgimento di un'attività lavorativa adatta a tempo

pieno.” (doc. 570, pag. 9-11 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è

della redattrice mentre il corsivo è della redattrice)

2.3.6

Nella concreta evenienza questo

Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal perito amministrativo -

specialista nella materia che qui ci occupa - e posta alla base della decisione

avversata.

Il TCA non ignora il referto del dell’Ospedale di __________ (doc. A2) e il

rapporto del 28 settembre 2021 del dr. med. __________ dell’Ospedale di __________

(doc. A3) versati agli atti in questa sede dal patrocinatore del ricorrente.

Tuttavia essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la

fondatezza dell'approfondito parere espresso dal perito amministrativo (doc.

570.

incarto LAINF), con considerazioni puntuali e convincenti, con espresso

riguardo alla situazione clinica dell’assicurato, che è stata attentamente e

dettagliatamente vagliata dal perito amministrativo come pure dell’esigibilità

lavorativa posta dal medesimo medico specialista e della capacità lavorativa

residua in attività adeguate.

Il primo - invero stringato - referto (ove viene consigliato un “rialzo di

un cm e mezzo a sx, esercizi di rinforzo muscolare del quadricipite cyclette,

rieducazione posturale”: cfr. doc. A2) non si esprime in merito all’esigibilità

lavorativa e alla capacità lavorativa residua in attività adeguate e considera

pure disturbi somatici di cui è affetto l’assicurato, che non sono di

competenza dell’CO 1 (cfr. consid. 2.2).

Il rapporto del 28 settembre 2021 (“(…) Attualmente presenta limitazione

funzionale ginocchio destro con evidente zoppia a destra, grave difficoltà al mantenimento

della stazione eretta e della deambulazione consentita solo con l’ausilio di 1

antibrachiale per cui necessita di assumere frequenti cambi di posizione

(posizione seduta ed eretta). Per tale motivo si ritiene che il Sig. __________

non si trova nella considerazione di svolgere un’attività lavorativa a tempo

pieno. Può risultare idoneo a svolgere un’attività lavorativa di circa 4 ore al

giorno evitando attività gravosa senza movimentazione di carichi manuali)”)

dello specialista, interpellato privatamente dall’assicurato per un consulto,

pur mettendo in dubbio la valutazione della capacità lavorativa

dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito amministrativo

e va, quindi, in ogni caso intesa nel senso di una diversa valutazione delle

conseguenze che il danno alla salute infortunistico ha sulla capacità di lavoro

del ricorrente. Essa tiene inoltre conto pure di disturbi somatici di cui è

affetto l’assicurato, che non sono di competenza dell’CO 1 (cfr. consid. 2.2).

Va comunque rilevato che la circostanza che tra la valutazione dell’esigibilità

lavorativa eseguita dal perito amministrativo e quella effettuata dallo

specialista curante vi siano alcune differenze riguardanti la natura e

l’importanza dei limiti funzionali (in particolare, circa l’entità dei pesi che

l’assicurato è ancora in grado di sollevare), sarebbe in ogni caso irrilevante

(cfr. pure la STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3).

Giova qui rilevare che, nella

recente STF 9C-532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha

ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medico curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.

Il TCA non ignora nemmeno la

documentazione medica prodotta dalle parti nell’ambito della procedura sfociata

nella STCA 35.2019.142 del 30 settembre 2020, che non è tuttavia atta a

sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere

espresso dal perito amministrativo (doc. 570 incarto LAINF).

Innanzitutto essa è antecedente

alla perizia amministrativa e nota al perito amministrativo che ha ritenuto

l’assicurato abile al 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate,

spiegando con considerazioni puntuali e convincenti i motivi per cui la

necessità di cambiamento di posizione dovuta ai disturbi al rachide (non di

pertinenza della CO 1) determina l’esigenza di pause supplementari quantificate

nella misura di almeno 5 minuti ogni ora (“concomitanza di disturbi all'arto

inferiore destro e al rachide giustifica dall'altra l'esigenza di pause

supplementari quantificate nella misura di almeno 5 minuti ogni ora. Questo in

considerazione del fatto che il cambiamento di posizione (seduta versus eretta)

non comporta unicamente l'attenuazione di un disturbo, ma conduce pure

all'insorgenza/accentuazione di un altro disturbo: ginocchio nel caso della

posizione eretta, colonna lombare, rispettivamente arti inferiori nel caso

della posizione seduta.”).

Secondariamente i rapporti dei

medici di fiducia dell’assicurato (che hanno ritenuto abile l’assicurato al 50%

in attività adeguate: cfr. STCA 35.2019.142 del 30 settembre 2020, consid. 2.7)

rispettivamente dell’assicuratore (“il dr. __________, pur avendo

riconosciuto che l’assicurato, anche nell’esercizio di attività adatte, abbia

bisogno di 5 minuti di pausa ogni ora, con relativo rendimento “di conseguenza”

(cfr. doc. E, p. 5: “l’assicurato in un’attività che rispetti l’esigibilità

espressa è da ritenersi abile al 100%, è da prevedersi la necessità di pause

quantificabili in 5 minuti ogni ora di lavoro. Rendimento di conseguenza”,

corsivo della redattrice), di fatto non abbia poi tenuto conto di tale

circostanza al momento di determinare il grado di capacità lavorativa residua,

definendolo del 100%.”: cfr. STCA 35.2019.142 del 30 settembre 2020,

consid. 2.7) hanno un valore probatorio minore rispetto a quello attribuibile,

di principio, a una perizia amministrativa esterna.

Le perizie affidate dagli

assicuratori sociali, come nel caso di specie - secondo la procedura dell’art.

44.

LPGA - a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi

concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del

2.

aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1°

febbraio 2021, consid. 2.2.4, STCA 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid.

2.8

e STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.6). Ciò che non si avvera

nel caso di specie.

Del resto, gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la

valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di

seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli

arti inferiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018,

consid. 2.4.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.69 dell’11

febbraio 2019, consid. 2.3.5 e STCA 35.2020.98 del 26 aprile 2021 consid. 2.4.3).

Va anche segnalato che, nella STF 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid.

3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati

all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato

dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi

attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa

consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione

sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità

lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede

(in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005

consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura

del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente

un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone

tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi

alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi

della tibiotarsica sinistra; cfr. STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019,

consid. 2.3.5 e STCA 35.2020.98 del 26 aprile 2021 consid. 2.4.3).

Si può, quindi, senz'altro

ipotizzare che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua

capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo

dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di "operaio

edile"). Del resto deve essere ricordato che il principio

dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità.

Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un

determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die

Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata),

anche in virtù del principio della riduzione del danno.

In conclusione, stante quanto

sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551

e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa

compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico

indicate dal perito amministrativo.

Da ultimo, il TCA rileva che il

richiamo all’art. 36 cv. 2 LAINF da parte del patrocinatore dell’assicurato non

è di nessun giova-mento al suo assistito poiché inconferente. Tale disposto non

può trovare applicazione al caso concreto, trattandosi di danni alla salute

separabili. Del resto, l’CO 1 non ha operato alcuna riduzione della

prestazione, ma ha solamente calcolato il grado d’invalidità, facendo

astrazione dai fattori estranei all’infortunio.

2.3.7

Stante quanto precede le censure

ricorsuali volte a contestare l'esigibilità in attività adeguate

dell'assicurato determinata dal perito amministrativo sono respinte.

2.4

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002

consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2019 (data di

stabilizzazione dello stato di salute: 1° aprile 2019 (cfr. consid. 2.2).

2.5

2.5.1

Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito

da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF

129.

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un salario di punta può essere

ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in

ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile

valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla

salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività

lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali

(RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c; STCA

32.2018.180

del 4 settembre 2019, consid. 2.6).

2.5.2

Per quanto concerne il reddito da

valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione avversata,

senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2019, avrebbe realizzato

un guadagno annuo lordo di fr. 65'780.- (Fr. 28.75 x 176h x 13 mesi,

corrispondente al minimo CCL, qualifica B), secondo le indicazioni ottenute dall’ex

datore di lavoro (cfr. doc. 573, 575 pag. 2 e 586 pag. 5).

Nella decisione avversata l’CO 1 ha puntualizzato quanto segue:

" (…)

6.

Per quanto riguarda il guadagno da

valido a giusta ragione la Divisione prestazioni assicurative ha fatto capo ai

dati forniti dall'ultimo datore di lavoro. Il salario indicato tiene conto del

CCL per cui la questione del parallelismo non si pone. Nessun elemento agli

atti permette di ammettere che H contratto di lavoro sarebbe stato disdetto se

l'assicurato non avesse presentato dei postumi dell'infortunio che gli hanno

impedito di riprendere la propria attività abituale. La disdetta della __________

non ha avuto nessuna ripercussione per l'assicurato visto che è stato assunto

dalla __________ per lo stesso salario.

7.

L'assicurato non avrebbe potuto prendere il salario di cui al

livello 2 essendo egli sempre e solo stato attivo quale manovale edile. (…)”

(doc. 586, pag. 5)

Il patrocinatore dell’insorgente

contesta questo dato, ritenuto che il salario da valido della sua assistito

sarebbe più elevato rispetto a quello indicato dall’CO 1, sottolineando quanto

segue:

" (…)

L'assicurato da aprile 2019, quando lo stato medico è stato ritenuto stabilizzato,

e la CO 1 aveva quantificato il grado d'invalidità nella misura del 15%, era

sprovvisto di un posto di lavoro.

Anzi l'occupazione presso la __________ evocata dall'assicuratore

non c'entra davvero nulla perché in realtà si è rilevata solo una brevissima

parentesi, ovvero un tentativo di prova in condizioni di salute molto precarie,

giacché quell'impiego è durato solo qualche giorno. In precedenza, per qualche

mese era in stato di disoccupazione.

Egli ha ricevuto la disdetta il 25 gennaio qualche giorno dopo

l'evento traumatico. In questi casi, senza andare a ripercorre la narrazione

sulle modalità di acquisizione dei fattori economici che definiscono il grado,

che sono chiari, si giustifica prendere in considerazione il reddito da valido

desunto dalla statistica federale.

L'assicurato è sempre stato impiegato nel settore edile

(prevalentemente operano di galleria) durante tutta la carriera lavorativa e

presso gli ultimi due datori di lavoro era classificato nella categoria B, ma

in ogni caso vanta delle competenze varie e ben accresciute.

Di conseguenza, per il reddito da valido occorre rapportarsi al

livello di competenza 2, per il settore della costruzione (TA1 tirage skill

41-43) che comporta un salario annunciato, nel 2018, di CHF 74'544 aggiornato

al 2019 (stesso schema della scheda amministrativa atto 573).” (cfr. doc. I,

pag. 11)

In sede di risposta l’CO 1 ha

puntualizzato quanto segue:

" (…)

23.

Al momento dell'infortunio l'assicurato

era attivo nell'edilizia per il tramite della __________ da pochi giorni per un

salario orario di fr. 28.30 oltre alle indennità abituali. Il suo contratto di

missione era già stato disdetto. Nel frattempo l'assicurato aveva concluso un

nuovo contratto di missione presso la __________. Il suo salario di base era

sempre di fr. 28.30.

24.

Come già rilevato in procedura di opposizione non sussiste

nessun elemento che permette di valutare il guadagno da valido su basi

statistiche e soprattutto partendo dal profilo 2. L'assicurato è muratore B,

con esperienza, ma senza alcuna qualifica. Da quando è entrato in Svizzera ha

sempre le solo lavorato per il tramite di agenzie interinali.

25.

Sintomatico è il fatto che in occasione della pregressa

procedura l'assicurato, già patrocinato dall'RA 1, non aveva mai contestato il

raffronto dei redditi operato dall'amministrazione ma unicamente la capacità di

lavoro.

26.

Inoltre l'Ufficio AI ha calcolato che tre anni precedenti

l'infortunio l'assicurato aveva realizzato, previa rivalutazione all'evoluzione

nominale al 2018, un salario di fr. 60'090.--. (…)” (cfr. doc. III, pag. 4)

2.5.3

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA osserva

che, dalle tavole processuali, emerge che l’assicurato ha sempre lavorato, su

chiamata, presso l’agenzia di lavoro interinale __________ di __________, prima

e __________ di __________, dopo, per un salario orario di fr. 28.30 oltre alle

indennità abituali, conformemente a quanto previso dal relativo CCL per un

muratore B con esperienza, ma non qualificato (cfr. doc. 1, 42, 46, 64 e 377

incarto LAINF), quale è RI 1. Dal rapporto del 10 giugno 2015 relativo al

colloquio di medesima data avvenuto presso un ristorante a __________ (doc. 62

incarto LAINF), emerge infatti quanto segue: “Di professione sono muratore B

con esperienza, ma non qualificato. Nessun apprendistato e non ho un diploma.

Sono in Svizzera dal 2011, prima ho vissuto in Italia dove anche ho lavorato,

sempre nel settore dell’edilizia. Sono muratore dall’età di 20 anni. Ho sempre

lavorato anche in Svizzera, sempre tramite agenzie interinali.” (doc. 62,

pag. 1).

L’assicuratore convenuto ha

quindi correttamente moltiplicato il salario orario di fr. 28.75 (pari a fr.

28.30

per il 2018 + aumento 2019 secondo CCL di fr. 0.45: doc. 573) per 176 (ore

lavorate mediamente mensilmente) per 13 mesi (corrispondente al minimo CCL,

qualifica B) considerando un guadagno annuo lordo di fr. 65'780.- (Fr. 28.75 x 176h

x 13; cfr. doc. 573 incarto LAINF).

In siffatte circostanze la

critica ricorsuale del patrocinatore dell’assicurato all’operato dell’CO 1 per

non avere considerato i dati statistici e, in particolare, il livello di

competenza 2 del settore della costruzione (doc. I, pag. 11), deve essere

respinta.

Su questo punto, la decisione su opposizione impugnata non presta dunque il

fianco a critiche.

Il salario “da valido”

ammonta, nel 2019, a fr. 65'780.-.

2.6

2.6.1

Per quanto concerne il reddito da

invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio

la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido

fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale

ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è

tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in

linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul

salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui

è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata

confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella

sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta Corte, relativamente ai

dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 32.2007.165 del 7

aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio

2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in

una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella

stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima

percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311

seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23

aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se

l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto

la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una

differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49

consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

(325) e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata

confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

Nella DTF 129 V 472 consid.

4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica

compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava

soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure

la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

Con comunicazione del 19 ottobre

2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali

delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di

utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i dati statistici RSS (cfr.

STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.3).

2.6.2

Per quanto concerne il reddito da

invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, con il danno alla salute

infortunistico, RI 1, nel 2019, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di

fr. 67'766.67, determinato in base alla TA1 2018, “attività semplici e

ripetitive”, livello di qualifica 1, uomo, aggiornato al 2019 (cfr. doc.

573, 575 pag. 2 e 586 pag. 5).

Il patrocinatore dell’assicurato

non ha contestato il reddito da invalido di fr. 67'766.67, determinato

dall’amministrazione, quanto piuttosto che il suo assistito presenti una

capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguata che, tuttavia, come

si è visto al consid. 2.3, è stata confermata dal TCA.

Il TCA non ha motivo di

scostarsi dal reddito da invalido, nel 2019, di fr. 67'766.67 risultante dalla

corretta applicazione dei dati statistici e, a ragione, non contestato dalla

patrocinatrice dell’insorgente.

2.6.3

Per quanto riguarda la questione

del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza 8C_141/2016 e

8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non

erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando

quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie,

quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione

previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure

la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha

precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad

altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto

collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3).

Giova qui pure ricordare che questa Corte non ha applicato alcuna riduzione a

titolo di gap salariale nella STCA 35.2017.121 del 20 marzo 2018, consid.

2.2.6, considerato che in quel caso i dipendenti della società in questione

sottostavano a un proprio contratto collettivo di lavoro e venivano retribuiti

nel rispetto dei salari minimi ivi previsti (cfr. pure la STCA 32.2018.69

dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.10 in fine).

Il TCA non ha applicato alcuna

riduzione a titolo di gap salariale nella STCA 35.2017.133 del 13 aprile 2019,

consid. 2.7, considerato che in quel caso il dipendente della società in

questione sottostava a un contratto collettivo di lavoro (cantonale) e veniva

retribuito nel rispetto dei salari minimi ivi previsti. Questa decisione è

stata confermata dal Tribunale federale con STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019.

Nel caso concreto, il salario

orario del ricorrente è conforme al CCL di categoria (cfr. consid. 2.5.5). In

queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito

statistico da invalido a titolo di gap salariale.

2.6.4

Su tale cifra l’CO 1 ha operato una

riduzione sociale del 10%

“per tenere conto delle limitazioni funzionali” (“attività molto

leggere, prevalentemente sedentarie”; cfr. doc. 573, 575 pag. 2 e 586 pag.

5).

La più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica

1.

dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono

conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto

il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato

equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri

casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la

capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il

problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre

2019.

consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.

6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno

2020.

consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo

senso, si veda pure ARES BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement

sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA

35.2021.74

del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).

Occorre inoltre ricordare che le

limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua

non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da

invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che

per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse

non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione

aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo

2017.

consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato

sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo e di rendimento,

un’attività adeguata (cfr. supra, consid. 2.3).

Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve

dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una deduzione sociale del 10%,

l’CO 1 abbia globalmente tenuto ampiamente conto del danno alla salute

dell’assicurato e non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

2.6.5

Il reddito “da invalido” di

fr. 67'766.67, tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%, ammonta,

quindi, per il 2019 a fr. 61'539.-.

2.7

Confrontando ora il reddito

"da invalido" di fr. 67'766.67 con il relativo reddito "da

valido" di fr. 65'780.-, si ottiene un grado d’invalidità del 6.45%

([67'766.67 - 65’780] x 100 : 67'766.67) arrotondato al 6% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, insufficiente per fondare il diritto

ad una rendita.

La decisione su opposizione,

mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita, deve quindi

essere confermata.

2.8

Restituzione delle

prestazioni versate per il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 luglio 2021 per un

importo complessivo di fr. 18’762.80?

2.8.1

Le prestazioni indebitamente

riscosse devono essere restituite (art. 25 cpv. 1 LPGA cpv. 1, prima frase). Il

diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione; se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 25 cpv. 1 LPGA cpv.

2). I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla

legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua

validità (cfr. DTF 130 V 318). L'obbligo di restituzione presuppone che siano

adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale

della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (STCA

35.2016.95

del 24 aprile 2017, consid. 2.8 e rinvii ivi citati).

2.8.2

Nel caso di specie, con decisione

su opposizione del 15 novembre 2019, l’CO 1 ha assegnato all’assicurato una

rendita di invalidità del 15% a decorrere dal 1° aprile 2019 (cfr. consid.

1.1). Con sentenza STCA 35.2019.142 del 30 settembre 2020, il TCA ha annullato

la decisione su opposizione impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione

affinché disponesse un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) e si

pronunciasse nuovamente in merito al diritto ad una rendita LAINF.

Con decisione su opposizione del

21.

settembre 2021 (doc. 586 incarto LAINF), l’CO 1 ha negato all’assicurato una

rendita LAINF (a fronte di un grado di invalidità del 6%), chiedendogli la

restituzione delle prestazioni versate a torto per il periodo dal 1° aprile

2019.

al 31 luglio 2021 per un importo complessivo di fr. 18’762.80. La

decisione su opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di

una rendita, è confermata in questa sede (cfr. consid. 2.7).

Stante quanto precede, la

richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite sino al 31 luglio

2021.

va tutelata.

L’CO 1 ha calcolato in fr.

18'762.80 (pari a fr. 670.10 x 28 mesi) le rendite versate a torto per il

periodo 1 aprile 2019 al 31 luglio 2021 che devono essere restituite (cfr.

conteggio di rimborso del 22 luglio 2021: doc. 577 incarto LAINF).

Tale dato può essere fatto

proprio da questa Corte. L’assicurato beneficiava difatti di una rendita di fr.

670.10

mensili (cfr. conteggio del 4 settembre 2019: doc. 472 e 473 incarto

LAINF). Tanto più che neppure il patrocinatore del ricorrente pretende il

contrario.

2.8.3

La decisione su opposizione,

mediante la quale è stata chiesta la restituzione delle prestazioni versate per

il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 luglio 2021 per un importo complessivo di

fr. 18’762.80, deve quindi essere confermata.

2.9

A fronte di una situazione

ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove (in particolare, al richiamo dell’incarto AI e all’esperimento di una “perizia”

ex art. 44 LPGA ordinata direttamente dal TCA, richiesti dal patrocinatore del

ricorrente: cfr. doc. I, pag. 3, 12 e 13).

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.10

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta

a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 20

ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di

prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul

tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti