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Decisione

35.2021.86

Discussa la stabilizzazione dello stato della spalla sinistra oggetto di un infortunio del 2015 e la questione di sapere se i postumi di quell'evento giustificassero un aumento della rendita in vigore

23 maggio 2022Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne

il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,

1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5

in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.4.4. In

concreto, questo Tribunale rileva che l’amministrazione ha incaricato il

dott. __________ di periziare l’assicurato, nel rispetto della procedura di cui

all’art. 44 LPGA (doc. 247 e doc. 248 – fasc. 2).

In

applicazione della giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni

all’amministrazione hanno piena

forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne

scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far

dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020

del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

Il

Tribunale federale ha sottolineato che le perizie amministrative non vanno

messe in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse

dai medici curanti (cfr. la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).

Una

perizia fondata sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore

rispetto ai rapporti medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio

sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia

sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).

Tutto

ben ponderato, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio

sull’apprezzamento espresso dal perito amministrativo, autorevole specialista proprio

nella materia che qui interessa, il quale, prendendo in considerazione anche

quegli elementi evidenziati dal TF nella pronunzia di rinvio, è pervenuto alla

conclusione che le condizioni della spalla sinistra si sono stabilizzate

all’incirca nel mese di luglio 2019.

Del

resto, dalla rimanente documentazione agli atti non emergono indizi concreti

atti a far dubitare della correttezza del parere espresso dal dott. __________.

Anche

le obiezioni sollevate in proposito dalla rappresentante dell’assicurato

appaiono inconsistenti.

Il TCA

non ravvisa in effetti alcuna contraddizione nel fatto di avere, da un lato,

dichiarato stabilizzate le condizioni della spalla sinistra dal luglio 2019 e,

dall’altro, riscontrato un peggioramento nella mobilità di quella stessa parte

del corpo tra il gennaio 2019 e il settembre 2020. Lo si ribadisce una volta

ancora, la stabilizzazione ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF presuppone

semplicemente che non vi siano più provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare

sensibilmente lo stato di salute infortunistico. Il fatto che sia

subentrato un aggravamento potrebbe al limite significare che l’assicurato

abbisognava di terapie per mantenere la situazione acquisita,

circostanza che non consentirebbe comunque di rimettere in discussione

l’aspetto della stabilizzazione.

In

conclusione, il TCA ritiene dunque dimostrato, con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e

riferimenti), che al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle

prestazioni di corta durata (fine luglio 2019), non vi erano più misure

terapeutiche suscettibili di migliorare notevolmente lo stato della spalla

sinistra dell’insorgente.

La decisione

su opposizione impugnata va dunque confermata nella misura in cui sancisce che

al 1° agosto 2019 lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

Pertanto,

data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche,

l’assicuratore LAINF resistente era dunque legittimato a porre fine alle

prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) da quella

data (la pretesa ricorsuale volta a ottenere il pagamento dell’indennità

giornaliera sino al mese di settembre 2020, si rivela pertanto

infondata) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.

2.5. Diritto

all’indennità giornaliera anche per il periodo luglio – dicembre 2015, a

dipendenza dell’infortunio occorso il 20 gennaio 2015?

2.5.1. Dalla

documentazione agli atti si evince che, al momento in cui l’assicurato è

rimasto vittima dell’evento traumatico del gennaio 2015, egli era ancora al

beneficio delle indennità giornaliere dipendenti dall’infortunio del 7 marzo

2014, prestazione che è stata corrisposta sino al 30 giugno 2015 (cfr. doc. 81,

p. 2 – fasc. 3).

È dunque

a giusta ragione che la patrocinatrice del ricorrente non pretende che

l’indennità giornaliera per il sinistro del 2015 debba essere pagata per il

periodo antecedente il 1° luglio 2015 (cfr. doc. I, p. 21).

Con la

propria impugnativa, l’avv. RA 1 chiede però che le indennità giornaliere a

carico dell’infortunio alla spalla sinistra vengano riconosciute già a far

tempo dal 1° luglio 2015, sino al 9 dicembre 2015 (cfr. doc. I, p. 21).

In

proposito, dalle carte processuali si apprende che l’amministrazione ha

iniziato a pagare le indennità giornaliere in relazione all’evento del 20

gennaio 2015 soltanto a decorrere dal 10 dicembre 2015, ovvero dalla

data di esecuzione dell’intervento artroscopico alla spalla sinistra (cfr. supra,

consid. 1.1.). Per il periodo precedente (1° luglio-9 dicembre 2015), il relativo

diritto è stato negato posto che l’assicurato si trovava al beneficio delle

indennità di disoccupazione e perché non risultava certificata un’incapacità

lavorativa causata dall’infortunio del gennaio 2015, e meglio così come viene diffusamente

spiegato nella nota telefonica del 19 maggio 2016:

"

(…) Questo caso è stato accettato retroattivamente. Nel senso che prima era

stato da noi accettato come bagatella (gennaio 2015) e poi chiuso dicendogli

che i disturbi erano in relazione con un precedente caso assicurato dalla __________.

La __________ ha poi rifiutato il caso dicendogli che era un caso di competenza

nostra.

L’assicurato fino al 1.7.2015 non ha

avuto problemi in quanto si è pagato da solo le fatture per quanto concerneva

la spalla e l’indennità giornaliera la riceveva a carico del caso pregresso di

nostra competenza al ginocchio (chiuso con __________).

L’assicurato era poi stato licenziato

dalla ditta __________. Visto che sia noi che la __________ non gli pagava più

indennità giornaliera, la signora __________ gli ha consigliato d’iscriversi in

disoccupazione.

Pertanto lui ha ricevuto lo stipendio

da parte dell’__________ fino a dicembre, data dell’intervento. Poi da

dicembre, dopo vari accertamenti abbiamo assunto noi il caso retroattivamente.

L’inabilità lavorativa però la paghiamo dalla data dell’intervento, in quanto i

certificati medici partono da tale data. Lui sostiene che avessimo accettato

prima il caso, a partire dalla data di chiusura del caso pregresso (1.7.2015)

avrebbe aperto l’inabilità per questo caso. Pertanto avremmo pagato l’80% dello

stipendio del precedente datore di lavoro e non la perdita di guadagno della

disoccupazione che è inferiore.

C’è molta confusione per questo caso.

Riferisco al signor RI 1 di parlare con il suo consulente presso la cassa

disoccupazione e di farci avere della documentazione medica che attesti che dal

1.7.2015 sarebbe stato inabile al 100% per l’infortunio alla spalla. Poi

dovremo valutare se accettiamo retroattivamente anche l’inabilità lavorativa.

In questo caso dovremmo rimborsare la cassa disoccupazione alla quale non

avrebbe neppure avuto diritto se non era collocabile.” (doc. 35 – fasc. 1)

In

sede di risposta di causa, l’amministrazione ha precisato che “l’assicurato è

pregato di rivolgersi all’Agenzia di __________ se ritiene che ha subito una

perdita di guadagno fra l’ammontare ricevuto dalla cassa disoccupazione e

quanto avrebbe versato l’CO 1. In tal caso l’Agenzia di __________ riesaminerà

la situazione così come risulta dalla decisione su opposizione del 30.11.2017

(consid. 3).” (doc. VI, p. 2).

2.5.2. Nella

presente fattispecie, occorre determinare se e, se sì, in che misura

l’assicurato è stato inabile al lavoro nel periodo considerato, a causa dei

postumi dell’infortunio del gennaio 2015.

In

questo contesto il TCA rileva che dal certificato 8 aprile 2016 del dott. __________

risulta che la prima consultazione ha avuto luogo in data 23 gennaio 2015 a

causa di un trauma contusivo-distorsivo alla spalla sinistra con impotenza

funzionale, all’origine di una completa incapacità lavorativa a contare dal 20

gennaio 2015 (cfr. doc. 22 – fasc. 1).

Dal

doc. 58 – fasc. 1 si evince che l’insorgente è stato visitato dal proprio

curante ancora il 28 gennaio, il 5 e il 12 febbraio, nonché il 5 marzo 2015. In

tutte quelle occasioni, il dott. __________ ha attestato un’inabilità del 100%.

Egli ha poi annotato di non aver più utilizzato il documento in questione in

considerazione del fatto che l’CO 1 aveva (momentaneamente) rifiutato il caso.

Agli

atti figura inoltre un rapporto, datato 5 ottobre 2017, dello stesso medico

curante, il quale ha dichiarato di ritenere “… ragionevole che il paziente

fosse inabile al lavoro al 100% causa il suddetto infortunio dal 20 gennaio

2015 fino almeno alla data dell’intervento ed effettivamente, pur essendo

iscritto alla disoccupazione dall’01.04.2015, non è più riuscito a svolgere

nessuna attività professionale.” (doc. 130 – fasc. 3 – il corsivo è del

redattore).

In

queste condizioni, questa Corte ritiene sufficientemente verosimile che,

durante il periodo luglio-dicembre 2015, RI 1 abbia presentato una totale

incapacità lavorativa in ragione dei disturbi alla spalla sinistra, interessata

dall’infortunio del 20 gennaio 2015. Del resto, fra la documentazione a

disposizione non figurano certificazioni che potrebbero giustificare una

diversa conclusione. Inoltre, con l’invito all’assicurato a far valere nei

confronti dell’Agenzia di __________ l’eventuale perdita di guadagno fra

l’ammontare ricevuto dalla cassa disoccupazione e quanto avrebbe versato

l’istituto stesso (doc. VI, p. 2), anche l’CO 1 sembrerebbe riconoscere il

proprio obbligo a prestazioni per il periodo considerato.

A

fronte della totale inabilità lavorativa, le indennità non avrebbero dovuto

essere pagate dall’assicurazione contro la disoccupazione (e ciò a fronte

dell’inidoneità al collocamento dell’assicurato, cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f

LADI) ma bensì dall’assicuratore LAINF.

La

decisione su opposizione impugnata deve dunque essere annullata nella misura in

cui l’amministrazione ha posto il ricorrente al beneficio d’indennità

giornaliere dipendenti dal sinistro del 20 gennaio 2015 soltanto a partire dal 10

dicembre 2015. L’insorgente ha diritto a indennità giornaliere LAINF corrispondenti

a una totale incapacità lavorativa anche per il periodo 1° luglio - 9 dicembre

2015.

Esula

dalla presente procedura la questione di sapere secondo quali modalità debba essere

concretizzato tale diritto.

2.6. Revisione

della rendita d’invalidità in vigore?

2.6.1. Secondo

l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa

norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale

prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà

corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art.

22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che,

in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta

dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto

della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate

circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di

cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 114).

La

revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali

mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione

(DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per

costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41

LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata

dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446 s.).

2.6.2. L'invalidità

può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo

stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si

ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla

sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113

V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).

L'assicurato

può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini

professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in

attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo

stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto

una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da

invalido.

Oppure

le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.6.3. Il

mutamento deve, inoltre, essere notevole.

Secondo

la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica

doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente

accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto

ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità

iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi

citata).

2.6.4. Per

rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento

passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo

termine.

In

particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno

dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.6.5. Nella

presente fattispecie, l’amministrazione si è rifiutata di aumentare la rendita

d’invalidità assegnata a seguito dei sinistri del settembre 2005 e del marzo

2014 (10% a contare dal 1° luglio 2015), in quanto l’infortunio accaduto il 20

gennaio 2015 non è stato ritenuto atto a incidere ulteriormente sulla capacità

di guadagno residua (cfr. doc. 299, p. 9 s. – fasc. 2).

Il

grado d’invalidità del 10% è stato determinato in applicazione del metodo

ordinario del raffronto dei redditi (reddito da valido 2015 di fr. 55'952.25,

reddito da invalido 2015 di fr. 50'100.20), partendo da una piena capacità in

attività lavorative adeguate, alternative a quella precedente di falegname non

qualificato non più esercitabile (cfr. doc. 98 - fasc. 3).

Queste

sono le circostanze che giustificarono, all'epoca, l'assegnazione di una

rendita di invalidità del 10%.

Chiamato

a pronunciarsi a proposito dell’esigibilità lavorativa, il dott. __________ ha

dapprima sostenuto che, alla luce dello stato delle ginocchia refertato al

momento della consultazione peritale, la valutazione dell’esigibilità espressa

dal dott. __________ in occasione della visita di chiusura del 6 maggio 2015 ha

mantenuto tutta la sua validità, nel senso che RI 1 sarebbe ancora in grado di

esercitare un’attività lavorativa da svolgere prevalentemente da seduto con

facoltà di alternare liberamente la posizione e in cui non debba camminare per più

di 50 metri:

"

(…) Somit kann gesagt werden, dass das damals bei der Abschluss

Untersuchung formulierte Zumutbarkeitsprofil für die beiden Kniegelenke

weiterhin Gültigkeit hat.

Zumutbar sind sitzende Arbeiten mit

frei wählbaren, wechselnden Positionen, sitzend-stehend-gehend und das Gehen

bis 50 m.

Nichtzumutbar sind Arbeiten in

Knie-Beugung und in kniender Stellung. Ebenso unzumutbar seien Gehen auf

unebenem Gelände, öfters Gehen über 50 auf ebenem Gelände, Treppensteige,

Besteigen von Leitern und Arbeiten auf Gerüsten (vgl. Bericht vom 26.10 2016

über die kreisärztliche Abschluss-Untersuchung vom 26.10.2016, Akten Nr. 60 im

Dossier __________).” (doc. 261, p. 35)

Successivamente,

il perito amministrativo ha affermato che, tenuto conto dei postumi

dell’infortunio del gennaio 2015 interessanti la spalla sinistra, sarebbe

esigibile che il ricorrente eserciti un’attività lavorativa sostitutiva

adeguata a tempo pieno, posto che quella precedentemente svolta di aiuto-falegname

non può più entrare in linea di conto:

"

(…) Die Arbeitsfähigkeit als Hilfs-Schreiner ist seit dem Ereignis vom

20.01.2015 nicht mehr erreicht worden, wie die verschiedenen Zeugnisse und

Berichte dokumentieren.

Aus orthopädisch-traumatologischer

Sicht ist dies nachvollziehbar. Es besteht infolge des

Ereignisses vom 20.01.2015 eine dauerhafte volle Arbeitsunfähigkeit im

angestammten Beruf als Hilfs-Schreiner.

In einer dem

Schulter-Leiden angepassten Arbeit sind folgende Tätigkeiten nicht zumutbar:

- Arbeiten über Kopf

mit der linken Hand oder dem linken Arm

- Heben und Tragen

von Lasten über 5 kg mit der linken Hand.

- Arbeiten mit

regelmässigen kraftvollen Drehbewegungen mit der linken

Hand.

- Arbeiten mit

vibrierenden und schlagenden Maschinen

- Aus Sicherheitsgründen

Arbeiten auf Gerüsten und Leitern.

In einer dem

Schulter-Leiden angepassten Arbeit sind folgende Tätigkeiten nicht zumutbar

(recte: nicht zumutbar, n.d.r.):

- Leichte Arbeiten

mit Gegenständen auf dem Tisch

- Heben, Tragen von

Gewichten über 15 kg mit der rechten Hand

- Arbeiten über Kopf

mit der rechten Hand

Unter Einhaltung

dieses Zumutbarkeitsprofils ist aus orthopädischer Sicht hinsichtlich der

linken Schulter eine ganztägige Arbeit zumutbar.” (doc. 261, p. 34; si

veda pure la risposta al quesito n. 3)

In

sede ricorsuale, la rappresentante dell’assicurato contesta la valutazione

enunciata dal dott. __________. In merito alle ginocchia, ella rimprovera

all’esperto amministrativo di aver negato una modifica del profilo dell’esigibilità

rispetto a quello definito a margine della visita di chiusura del maggio 2015,

facendo capo a documentazione radiologica non aggiornata, l’ultimo accertamento

risalendo al 2017. D’altro canto, l’avv. RA 1 sottolinea come il dott. __________

abbia costantemente dichiarato l’insorgente inabile al lavoro in misura

completa, e ciò sin dal marzo 2014 (cfr. doc. I e doc. X).

Attentamente

vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, il TCA ritiene che

il parere dell’esperto amministrativo possa validamente servire da base al

proprio giudizio.

Innanzitutto,

va rilevato che nell’apprezzare la capacità lavorativa residua determinante non

è tanto l’aspetto diagnostico, quanto piuttosto quello funzionale. In questo

senso, va constatato che, in occasione della consultazione peritale del 14

settembre 2020, il dott. __________ ha proceduto a un’approfondita valutazione

dello status (anche) delle ginocchia, sottoponendo queste ultime a misurazioni

e a specifici test (cfr. doc. 261, p. 30). In base ai relativi esiti, egli è

quindi pervenuto alla conclusione che il ricorrente è ancora in grado di

svolgere un’attività idonea in misura completa.

D’altra

parte, quanto attestato dal medico curante – inabilità lavorativa totale (cfr.

doc. Q) – non appare atto a sminuire il valore probatorio riconosciuto alla

perizia dell’esperto amministrativo. Il dott. __________, spec. FMH in medicina

interna generale, ha infatti espresso una valutazione del tutto astratta, oltre

che immotivata, della capacità lavorativa, senza precisazione se essa si

riferisca alla professione precedentemente esercitata dall’insorgente oppure

anche ad attività sostitutive adeguate.

In

queste condizioni, secondo questa Corte, è da ritenere accertato perlomeno con il

grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale che,

nonostante l’ulteriore insorgenza del danno alla spalla sinistra, il ricorrente

sarebbe ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività lavorativa adeguata, così come era già il caso alla

chiusura dei due pregressi infortuni. In sostanza, si tratterebbe di attività

leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi, da svolgere in

posizione prevalentemente seduta e all’altezza del piano di lavoro, non

comportanti il dover camminare per oltre 50 metri e su terreni sconnessi, il

salire su scale a pioli o ponteggi e l’utilizzare strumenti vibranti o pulsanti.

A

questo punto, il TCA deve ancora verificare se, riferendosi al mercato generale

del lavoro, il grado d’invalidità dell’assicurato ha subito una notevole

modificazione (art. 17 cpv. 1 LPGA), tale da giustificare un aumento della

rendita in vigore, oppure no (cfr. DTF 133 V 545).

2.6.6. Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01,

Considerandi

del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24,

del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003

IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr.,

inoltre, STF del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel

caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2019 (data di

stabilizzazione dello stato di salute: 1° agosto 2019 - cfr. supra,

consid. 2.4.4.).

2.6.7

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente

avrebbe guadagnato, nel 2019, qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni

assicurati, un importo annuo di fr. 58'461 (cfr. doc. 283 – fasc. 2).

Questo

dato viene contestato dalla rappresentante del ricorrente, nella misura in cui

esso è inferiore all’importo del guadagno assicurato considerato nella

decisione di rendita del 17 settembre 2015 (fr. 61'248) (cfr. doc. I).

Al

riguardo, il TCA constata in primo luogo che l’importo ritenuto

dall’amministrazione è stato fornito direttamente dall’ex datore di lavoro

dell’assicurato, la ditta __________ (cfr. doc. 282 – fasc. 2).

D’altro

canto, va rilevato che dalla decisione formale del 17 settembre 2015 risulta

che, a quel momento, era stato utilizzato un reddito da valido di fr. 55'952.

L’importo richiamato dall’avv. Bassi si riferiva al guadagno assicurato

ex art. 15 cpv. 2 LAINF, il quale viene calcolato in maniera diversa rispetto

al reddito senza invalidità (in questo senso, si veda ad esempio la STFA U

78/01 del 18 settembre 2002 consid. 3.3).

Inoltre,

non può neppure essere ignorato che, nella sentenza 35.2018.3 del 28 aprile

2019, questo Tribunale aveva fatto proprio il reddito da valido 2017 considerato

dall’istituto assicuratore (fr. 55'952.25), constatato che la sua entità non era

stata oggetto di contestazione (cfr. doc. 214, p. 16 – fasc. 1), ciò che è del

resto stato il caso anche davanti al Tribunale federale (cfr. doc. 217 – fasc.

2).

Da

notare infine che, nella decisione di rendita del 15 gennaio 2021, decisione

annullata dal TCA con giudizio 32.2021.25 del 26 maggio 2021, mediante il quale

gli atti sono stati rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio di

natura medica, l’UAI ha stabilito in fr. 48'804.60 il reddito da valido

(cfr. doc. 281 – fasc. 2), un importo ben inferiore rispetto a quello

considerato dall’CO 1.

Sulla

scorta di quanto precede, questa Corte non vede quindi alcun valido motivo per

scostarsi dal dato utilizzato dall’assicuratore resistente a titolo di reddito

senza invalidità (fr. 58'461).

2.6.8

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella

prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche

effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale

misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una

sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza

U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da

valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale

ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel

caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV Nr. 12 consid. 6.2; dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007;

nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non

ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322

consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

Da

notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il

Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a

partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che

“nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti

divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe

richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la

collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è

stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste

ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati

statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a

partire dal 1° gennaio 2019”.

2.6.9

Nella

presente fattispecie, l’istituto resistente ha quantificato in fr. 61'539 il

reddito da invalido, facendo capo alla tabella RSS TA 1 2018, media totale,

livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2019, operando poi una decurtazione

del 10% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. 283 – fasc. 2).

Da

parte sua, la rappresentante contesta l’entità del reddito da invalido ritenuto

dall’amministrazione, nella misura in cui non ha avuto accesso alla tabella TA

1, né le sono state fornite informazioni circa le attività che l’assicurato

sarebbe ancora in grado di esercitare nonostante il danno alla salute

infortunistico. Inoltre, sempre secondo l’avv. RA 1, sul reddito statistico da

invalido ritenuto dall’CO 1 andrebbe applicata una deduzione a titolo di gap

salariale e una riduzione sociale maggiore rispetto al 10% riconosciuto

dall’assicuratore, tenuto conto degli impedimenti legati al danno alla salute

infortunistico, dell’età, della mancanza di formazione, delle carenze

linguistiche, del grado di occupazione e del basso livello dei salari nel

Cantone Ticino (cfr. doc. I).

Innanzitutto,

si rileva che i dati salariali statistici vengono pubblicati periodicamente

dall’Ufficio federale di statistica (UFS) e possono essere facilmente

consultati sul sito web ad esso dedicato (https://www.bfs.admin.ch).

D’altro

canto, è utile segnalare che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato

del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante,

da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,

dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una

gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).

Il

mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale

limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p.

331.

consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività

fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine,

motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che

possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato

(cfr. SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

Il Tribunale federale ha peraltro già

ritenuto corretto il semplice rinvio ad attività nel settore industriale e

commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STF U 329/01 del 25

febbraio 2003 consid. 4.7).

Trattandosi

dell’entità della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

In una

sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, destinata alla pubblicazione, il TF ha

negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria

giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in

applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione

svizzera della struttura dei salari [RSS]).

La

Corte federale ha innanzitutto precisato che al concetto di mercato del lavoro

equilibrato ai sensi dell’art. 16 LPGA non è consentito derogare facendo riferimento

a possibilità d’impiego o a condizioni concrete del mercato del lavoro.

D’altro

canto, essa ha rilevato che la riduzione fino al 25% del reddito statististico

da invalido, istituita per tenere conto del fatto che una persona toccata nella

sua salute può, in determinate circostanze, sfruttare la propria capacità

lavorativa residua soltanto con un risultato economico inferiore alla media anche

su un mercato del lavoro equilibrato, riveste un’importanza fondamentale quale

strumento correttivo per determinare un reddito da invalido che sia il più

concreto possibile. Il TF è ed è stato sempre cosciente del fatto che la RSS

considera dei redditi effettivamente conseguiti da persone che non presentano

il più delle volte alcun andicap.

Sempre

secondo l’Alta Corte, un altro strumento di correzione è rappresentato dal

parallelismo dei redditi, il quale persegue anch’esso lo scopo di tener conto

del caso particolare quando si raffrontano i redditi.

In

concreto, questo Tribunale prende atto che l’amministrazione ha ridotto del 10%

il reddito statistico da invalido in ragione degli impedimenti fisici (cfr.

doc. 299, p. 9 – fasc. 2).

Al

riguardo, il TCA segnala tuttavia che, secondo la giurisprudenza federale più

recente, una tale riduzione si giustifica

soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato,

considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non

esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla

persona assicurata (cfr. STF

8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2;8C_495/2019 dell'11 dicembre

2019.

consid. 4.2.2 con riferimento;8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid.

4.4

;8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;8C_9/2020 del 10 giugno

2020.

consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur

le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49). Ora, nel caso di specie, dalla documentazione medica che questa Corte ha giudicato

affidabile emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato sarebbe ancora

in grado di esercitare, senza limiti di tempo o di rendimento, attività lavorative da svolgere in posizione prevalentemente seduta,

con il braccio sinistro da ingaggiare soltanto sotto il livello

dell’orizzontale e senza l’impiego di strumenti vibranti o pulsanti. Il fatto

che egli debba astenersi dall’inginocchiarsi o dall’accovacciarsi, dal salire su scale a pioli o ponteggi, dal camminare su terreno

accidentato, dal percorrere a piedi lunghi tratti, non aggrava il profilo

dell’esigibilità (per definizione un’attività seduta non implica il doversi

inginocchiare o accovacciare, il dover salire su scale a pioli o ponteggi,

ecc.). Secondo il TCA, tenuto conto dell’esigibilità appena descritta,

occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività

sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una

decurtazione a tale titolo non sarebbe in realtà giustificata.

Posto

che l’assicurato è in grado di esercitare delle attività lavorative adeguate a

tempo pieno e con un rendimento completo, non può entrare in considerazione alcuna

riduzione a titolo di grado d’occupazione.

Anche

l’età del ricorrente al momento determinante (luglio 2019 – cfr., su questo

specifico aspetto, la STF 8C_405/2021 del 9 novembre 2021 consid. 6.4.2) – 50

anni – non giustifica una decurtazione a tale titolo del reddito statistico da

invalido (in questo senso, si veda la STF 8C_466/2021 del 1° marzo 2022 consid.

3.6

, destinata alla pubblicazione, concernente un assicurato di 61 anni, in

cui la Corte federale ha rilevato che, in base alle rilevazioni RSS, nel caso

di uomini che si trovano nella fascia tra i 50 e i 64/65 anni, l’età comporta

piuttosto un aumento del livello retributivo, trattandosi di posti di lavoro

senza funzione di quadro e che, in concreto, il ricorrente non era stato in

grado d’indicare per quali motivi, su un mercato del lavoro equilibrato, egli

avrebbe guadagnato meno in ragione della sua età e la già citata STF

8C_256/2021 consid. 10.2, in cui è stato negato che l’età dell’assicurato, nato

nel 1964, giustificava l’applicazione di una riduzione sociale). Del resto, non

può nemmeno essere ignorato che al momento della nascita dell’eventuale diritto

a una rendita, l’insorgente aveva un’età ancora piuttosto lontana da quella

ordinaria di pensionamento (in questo senso, si veda la STF 8C_122/2019 del 10

settembre 2019 consid. 4.3.2, riguardante proprio un assicurato cinquantenne).

In

questo contesto, si consideri pure che la questione di sapere se, in materia di

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un

criterio di riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla

capacità di guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro

della norma particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata

decisa dal Tribunale federale (in questo senso, cfr. ancora la succitata STF

8C_466/2021 consid. 3.6.1).

Inoltre, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016

consid. 5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte federale ha

precisato che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 1 della RSS sono

già considerate le carenti conoscenze linguistiche (in questo senso, si veda

pure la 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3).

Lo

stesso vale a proposito dell’assenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di attività

(cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2,8C_603/2020

del 4 dicembre 2020 consid. 6.2,8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid.

4.3.2

e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4).

Il

fatto che in Ticino i salari siano più bassi rispetto alla media nazionale, non

è un fattore da considerare nell’ambito della riduzione sociale. Per porre

rimedio a tale fenomeno è in effetti stato concepito lo strumento del parallelismo

dei redditi (cfr. supra, consid. 2.6.8.).

Per

quanto concerne appunto la questione del gap salariale,

l’amministrazione non ha applicato alcuna deduzione a tale titolo per la

ragione che essa “… non ha esaminato ex novo il grado d’invalidità ma ha

valutato se l’infortunio alla spalla sinistra ha comportato o meno un aumento

del grado d’invalidità.” (doc. VI, p. 4).

L’avv.

RA 1 ritiene invece che l’assicuratore convenuto avrebbe dovuto applicarne una,

in quanto “è noto (…) che quando il salario da valido conseguito in Ticino in

una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella

professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima

percentuale. Considerato che con un danno alla salute egli può conseguire solo

un salario inferiore alla media (DTF 135 V 58), ciò implica di principio o la

riduzione del valore statistico utilizzato per il calcolo del reddito da

invalido o l’aumento del reddito effettivamente conseguito.” (doc. I, p. 18).

Tutto

ben considerato, questo Tribunale ritiene che tale aspetto non debba essere

approfondito oltre poiché anche volendo applicare una riduzione per gap

salariale, l’esito non potrebbe comunque essere quello che auspica la

patrocinatrice dell’insorgente, cosi come verrà qui di seguito meglio

dimostrato.

In

concreto, il calcolo del gap salariale si presenta nei seguenti termini.

Secondo

la tabella TA1_skill_levels 2018, settore economico 31-33 (“Fabbr. mobili; altre att, manifatturiere;

ripar. e inst. di macchine”), livello di competenze 1, il reddito

mediamente conseguito in Svizzera da un uomo, è di fr. 5’490/mese.

Questo

reddito deve essere riportato su 41.6 ore/settimana, dato che corrisponde alla

durata normale del lavoro nel settore 31-33 in base alla relativa tabella

pubblicata sul sito web dell’UFS (“Durée normale du travail dans les entreprises

selon la division économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta a fr. 5'709.60/mese

oppure a fr. 68'515.20/anno.

Dopo

adeguamento all’indice dei salari nominali riferito al settore 10-33 (il dato

specifico relativo al settore 31-33 non è disponibile; cfr. tabella T.1.1.15 –

2018: 101.2, 2019: 101.7), si ottiene, per il 2019, un reddito annuo di fr. 68'853.71.

Posto

che, qualora non fosse insorto il danno alla salute, continuando a lavorare

alle dipendenze della ditta __________, l’assicurato avrebbe realizzato nel 2019

un reddito pari a fr. 58'461 (cfr. supra, consid. 2.6.7.), il gap salariale ammonta al 10% (già

dedotto il 5%).

In

conclusione, applicata una deduzione per gap salariale del 10% e, in

seguito, una a titolo di riduzione sociale pure del 10%, si ottiene un reddito

da invalido pari a fr. 55'385.02.

2.6.10

Confrontando

i fr. 55'385.02 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire

senza il danno alla salute, e cioè fr. 58'461, risulta una perdita di guadagno

del 5.26%, arrotondata al 5%.

Visto quanto

precede, la rendita del 10% riconosciuta a seguito dei pregressi infortuni alle

ginocchia non può essere aumentata in considerazione delle conseguenze

dell’evento traumatico accaduto nel gennaio 2015 e continuerà come tale ad

essere corrisposta all’insorgente.

2.7

Interessi

di mora da pagare sull’importo dell’IMI.

2.7.1

Nella

concreta evenienza, con la decisione formale del 16 agosto 2021, l’assicurato è

stato posto al beneficio di un’indennità del 15% per la menomazione di cui è

portatore alla spalla sinistra. In quella stessa sede è stato inoltre rilevato

che gli interessi di mora sarebbero stati accordati a partire dal 1° agosto

2021.

(cfr. doc. 285, p. 4).

A

seguito dell’obiezione fatta valere con l’opposizione (cfr. doc. 293, p. 8),

ribadita in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 16 s.), con la risposta di causa,

l’istituto assicuratore ha precisato di aver calcolato gli interessi moratori

sull’importo dell’IMI dal 1° agosto 2021 al 16 agosto 2021, posto che “gli

interessi di mora hanno cominciato a decorrere due anni dopo il momento in cui

lo stato di salute dell’assicurato è stato considerato stabilizzato.

Determinante non è la data della sentenza di rinvio di questo Tribunale ma

l’insorgenza del diritto all’indennità per memomazione all’integrità che, come

noto, nasce solo al momento in cui lo stato di salute dell’assicurato è

stabilizzato e cioè in concreto il 31.7.2019.” (doc. VI, p. 5).

2.7.2

Secondo

l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto

all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora

sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto

12.

mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

L’art.

7.

cpv. 1 OPGA recita che il tasso per l’interesse di mora é del 5 per cento

all’anno.

Il

cpv. 2 prevede, in particolare, che il decorso dell’interesse di mora inizia il

primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese

in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.

2.7.3

Nel caso

di specie, dalla documentazione agli atti emerge che il danno alla salute che

ha fondato il diritto all’IMI del 15% (spalla sinistra), è stato giudicato

stabilizzato a far tempo dal 1° agosto 2019 (cfr. supra, consid. 2.4.4.).

È

dunque al più presto a quel momento che è nato il diritto all’IMI ai sensi

dell’art. 26 cpv. 2 LPGA (in questo senso, cfr. BSK UVG – M.B. Berger, art. 24

n. 25; KOSS UVG – Th. Frei, art. 24 n. 46; STCA 35.2013.8 del 13 marzo 2014

consid. 2.5.3, cresciuta incontestata in giudicato).

Pertanto,

l’assicurato può pretendere gli interessi moratori dal 1° agosto 2021,

ovvero il primo giorno del mese durante il quale il termine di 24 mesi dalla

nascita del diritto è scaduto.

Gli

interessi di mora sono da versare sino al 16 agosto 2021 (secondo il

doc. 288 – fasc. 2, il relativo ordine di pagamento è infatti stato dato proprio

il 16 agosto 2021).

In

esito a quanto precede, l’agire dell’amministrazione non presta il fianco a

critiche. La tesi contraria sviluppata dalla rappresentante dell’insorgente non

merita accoglimento.

2.8

Trattandosi

del diritto al gratuito patrocinio dinanzi all’CO 1, con la propria

impugnativa, l’avv. RA 1 chiede che esso venga esteso all’intera procedura

amministrativa (e non limitato a quella successiva all’opposizione interposta contro

la decisione formale del 16 agosto 2021, come sembrerebbe aver stabilito

l’assicuratore resistente) (cfr. doc. I, p. 18 s.).

Con la

risposta di causa, l’amministrazione ha al riguardo precisato quanto segue:

"

(…).

L’CO 1 ha riconosciuto il gratuito

patrocinio per la procedura di opposizione essendo l’assicurato in assistenza e

a beneficio unicamente della rendita d’invalidità ammontante a fr. 408.— al

mese oltre che dell’assistenza.

L’CO 1 non ha mai rifiutato di

prendere a carico le spese legali per la procedura amministrativa che ha fatto

seguito alle sentenze di rinvio. Prima di esprimersi in merito l’CO 1

rimane nell’attesa di sapere a quanto ammontano gli arretrati che verranno

versati all’assicurato.” (doc. VI, p. 5 – il corsivo è del redattore)

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte prende dunque atto che l’assicuratore convenuto

riconosce esplicitamente il principio secondo il quale il diritto al gratuito

patrocinio è da estendere all’intera procedura che ha fatto seguito alla

sentenza federale di rinvio.

Stante

ciò, la corrispondente pretesa dell’assicurato si rivela essere priva di

oggetto.

2.9

Parzialmente vincente in causa,

l’assicurato, rappresentato da un avvocato, ha diritto a ripetibili

parziali (cfr. art. 61 lett. g

LPGA), quantificate in fr. 2'000.

Visto l'esito della vertenza e il diritto

a ripetibili parziali, la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr.

doc. I) relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è

divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA U 164/02 del 9

aprile 2003; STFA U 134/99 dell'8 novembre 2001; STFA U 59/99 del 18 agosto

1999; STFA I 360/97 del 2 agosto 1999; STFA P 7/97 del 19 novembre 1998; STFA U

18/97 del 27 aprile 1998).

2.10

Per la parte di ricorso in cui il

ricorrente è risultato soccombente, deve

ancora essere verificato se egli può essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 19 s.).

Secondo

l’art. 61 lett. f LPGA, deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di

bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che

si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo

(SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF

U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente, divorziato

e senza (più) obblighi di mantenimento, dispone, quali uniche entrate, della

rendita CO 1 di fr. 408/mese e di prestazioni assistenziali in ragione di fr.

1'408/mese (cfr. doc. IV 2 + allegati).

In

queste condizioni, l’assicurato deve senz’altro essere dichiarato indigente.

Ritenuto,

inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 25 ottobre 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni

LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. pure STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, si veda Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura

in cui l’amministrazione ha posto il ricorrente al beneficio d’indennità

giornaliere dipendenti dal sinistro del 20 gennaio 2015

soltanto a contare dal 10 dicembre 2015. Per il resto essa è confermata.

§§ È

accertato che l’assicurato ha diritto a indennità giornaliere

corrispondenti a una totale incapacità lavorativa per il

periodo dal 1° luglio al 9 dicembre 2015.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili parziali.

3. L'istanza tendente alla concessione

dell'assistenza giudiziaria è accolta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti