35.2021.86
Discussa la stabilizzazione dello stato della spalla sinistra oggetto di un infortunio del 2015 e la questione di sapere se i postumi di quell'evento giustificassero un aumento della rendita in vigore (rendita abbinata), attribuita in ragione di 2 pregressi eventi traumatici. Diritto a int. di mora
23 maggio 2022Italiano73 min
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.86
mm
Lugano
23 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio
Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25
ottobre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
22 settembre 2021 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data
20 gennaio 2015, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di operaio di falegnameria e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha riportato la rottura
della cuffia dei rotatori della spalla sinistra, che ha poi necessitato di un
intervento artroscopico di ricostruzione (10 dicembre 2015).
L’istituto assicuratore ha assunto
il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Da
notare che, in ragione delle ripercussioni economiche dei postumi di due
pregressi infortuni che avevano interessato il ginocchio sinistro (settembre
2005), rispettivamente quello destro (marzo 2014), RI 1 è stato posto al
beneficio di una rendita d’invalidità del 10% a contare dal 1° luglio 2015
(cfr. doc. 98 e doc. 111 – fasc. 3). L’CO 1 ha inoltre assegnato un’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (cfr. doc. 116 – fasc. 3).
1.2. Alla
chiusura del caso d’infortunio del 2015, dichiarato estinto il diritto alle
prestazioni di corta durata a far tempo dal mese di marzo 2017, con decisione
formale del 7 settembre 2017 (doc. 84 – fasc. 1), poi confermata in sede di
opposizione (cfr. doc. 111 – fasc. 1), l’amministrazione ha negato che a
seguito di quell’evento fossero dati i presupposti per aumentare la rendita
d’invalidità in vigore (10%) come pure il diritto a un’IMI aggiuntiva.
1.3. Con
sentenza 35.2018.3 del 28 febbraio 2019, questa Corte ha parzialmente accolto
il ricorso interposto nel frattempo dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato,
ha annullato la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui è stato
negato il diritto a un’IMI per i postumi infortunistici alla spalla sinistra e
ha rinviato gli atti all’assicuratore per complemento istruttorio e nuova
decisione (cfr. doc. 214 – fasc. 1).
Il
giudizio cantonale è stato annullato dal Tribunale federale con la pronunzia 8C_234/2019
del 7 ottobre 2019. La causa è quindi stata rinviata all’CO 1 per esecuzione di
una perizia esterna volta a stabilire se (e quando) il caso d’infortunio del
gennaio 2015 poteva essere ritenuto stabilizzato e se la rendita d’invalidità
in vigore doveva essere aumentata (doc. 226 – fasc. 2).
1.4. Dalle
carte processuali emerge che, nel mese di giugno 2020, dopo aver concesso il
diritto di essere sentito alla patrocinatrice dell’assicurata (cfr. doc. 247 e
doc. 248 – fasc. 2), l’assicuratore LAINF ha disposto l’esecuzione di una
perizia ortopedica, affidandone il mandato al dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 253 – fasc. 2).
Il
perito amministrativo ha consegnato il proprio rapporto il 22 settembre 2020
(doc. 261 – fasc. 2; traduzione in lingua italiana sub doc. 268 – fasc.
2).
La rappresentante
dell’assicurato ha formulato le proprie osservazioni in merito il 26 novembre
2020 (doc. 271 – fasc. 2).
1.5. Con
decisione formale del 16 agosto 2021, l’amministrazione ha innanzitutto
precisato che le ricadute riguardanti le ginocchia, in quanto posteriori alla
data di stabilizzazione dei postumi alla spalla, sarebbero state oggetto di una
distinta procedura e, in caso d’assunzione delle stesse, al momento della
relativa chiusura, avrebbe riesaminato la rendita d’invalidità in vigore. D’altro
canto, tenuto conto dei postumi dei sinistri del 2005, 2014 e 2015 e esclusa la
propria responsabilità per la problematica psichica, l’CO 1 ha nuovamente
negato il diritto a una rendita d’invalidità combinata. Infine, esso ha
assegnato un’indennità del 15% per la menomazione alla spalla sinistra (doc.
285 – fasc. 2).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 (doc. 294 – fasc. 2), in
data 22 settembre 2021, l’assicuratore LAINF ha confermato in sostanza il
contenuto della sua prima decisione (doc. 299 – fasc. 2).
1.6. Con
scritto del 12 ottobre 2021, l’amministrazione ha informato la patrocinatrice
dell’assicurato che avrebbe assunto le prestazioni sanitarie in relazione alle
ricadute concernenti le ginocchia e che, in merito all’evento traumatico del
gennaio 2015, avrebbe versato le indennità giornaliere per il periodo 1° aprile
2017 – 31 luglio 2019 per un ammontare di fr. 104'497.80 (doc. 302 – fasc. 2).
1.7. Con
tempestivo ricorso del 25 ottobre 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha fomulato le seguenti domande di giudizio:
"
(…).
1. Il ricorso è accolto e la decisione
su opposizione della CO 1 del 30 novembre 2017 è
annullata.
Di conseguenza:
1.0)
con riferimento al riacutizzarsi dell’infortunio relativo alla spalla destra
del 1° settembre 2013, a RI 1 vengono erogate le prestazioni LAINF quali
prestazioni e cure mediche necessarie, indennità giornaliera e rendita di
invalidità.
1.1)
con riferimento all’infortunio del 20 gennaio 2015, al signor RI 1 vengono
erogate le prestazioni LAINF quali prestazioni e cure mediche necessarie,
indennità giornaliere dal mese di luglio 2015 a dicembre 2015 e dall’aprile
2017 sino al settembre 2020 ed a partire da tale ultima data una rendita di
invalidità.
1.2) con riferimento all’ammontare
dell’indennità per menomazione dell’integrità riconosciuta, sono accordati
gli interessi di mora a partire dal mese di marzo 2019.
1.3)
L’annuncio del 1° marzo 2021 relativo alle ginocchia non è da considerarsi
ricaduta bensì conseguenza post traumatica degli infortuni 13 settembre 2005
(ginocchio sinistro 10.61306.05.2) e 07 marzo 2014 (ginocchio destro,
10.40326.14.2). Al signor RI 1 vengono erogate le prestazioni LAINF quali
prestazioni e cure mediche necessarie, indennità giornaliera e una rendita di
invalidità.
1.4) Con riferimento
all’accoglimento dell’assistenza giudiziaria la stessa è
riconosciuta anche dal 28 aprile 2020 sino alla procedura di
opposizione.
2. Protestate tasse, spese e
ripetibili.” (doc. I, p. 20 s.)
A
sostegno delle proprie pretese, la patrocinatrice contesta innanzitutto che
lo stato della spalla sinistra, oggetto dell’infortunio del 20 gennaio 2015, potesse
essere ritenuto stabilizzato a contare dal luglio 2019. Al riguardo, l’avv.
RA 1 osserva che il perito amministrativo medesimo, a margine della
consultazione del 14 settembre 2020, ha rilevato che nell’ultimo anno e mezzo
la spalla sinistra è peggiorata, ragione per la quale ella si chiede “… come la decisione CO 1 e il medico ortopedico che
ha visitato l’assicurato nel settembre 2020 abbiano potuto ritenere accertata una
situazione di stabilizzazione della spalla sinistra alla precedente data del
luglio 2019, laddove per altro la situazione della spalla sinistra viene
rilevata come peggiorata il successivo 14 settembre 2020. Tale valutazione
infatti non consente di ritenere stabilizzata la spalla prima del settembre
2020. Ciò considerando che il self training nell’ambito di una terapia di
training presso lo studio medico è stata sospesa ad inizio 2020 solo a causa
della emergenza sanitaria causata dal coronavirus e non altro. È totalmente
contrario alla realtà dei fatti quanto affermato nella decisione secondo cui la
fisioterapia sarebbe stata interrotta in quanto tale cura sarebbe stata
inefficace.” (doc. I, p. 6 ss.).
D’altra
parte, sempre per quanto riguarda il sinistro del 20 gennaio 2015 e trattandosi
del relativo diritto all’indennità giornaliera, la rappresentante
pretende che la prestazione in questione venga corrisposta (anche) dal luglio
2015 alla data dell’intervento artroscopico del 15 dicembre 2015, precisato che
“la scelta della disoccupazione è stata
suggerita ed indicata dalla medesima CO 1 che ha poi riconosciuto
retroattivamente il caso, come si evince dal documento CO 1 19 maggio 2016, la
cui piana lettura permette di ricostruire la situazione venutasi a creare. (…).
Il fatto che l’assicurato fosse in disoccupazione in quel periodo non preclude
la corresponsione dell’indennità a cui l’assicurato ha diritto, che potrà
essere restituita all’Ufficio disoccupazione per compensazione con riguardo ai
minori importi nel frattempo percepiti dall’assicurato.” (doc. I, p. 8
s.).
Inoltre,
per quanto concerne le ginocchia e, più precisamente, la decisione dell’CO 1
di trattare quanto annunciato nel corso del mese di marzo 2021 alla stregua di
una ricaduta e di farne oggetto di una separata procedura, l’avv. RA 1 fa
valere, da un canto, che “l’assicurato ha in
ogni caso diritto ad una decisione globale, che definisca in modo immediato
unitario e non frammentato la situazione venutasi a creare” e,
dall’altro, che non si sarebbe ad ogni modo trattato di ricaduta ma bensì della
continuazione dei casi iniziali, e ciò riferendosi al parere del dott. __________,
autore degli interventi del marzo e settembre 2021, in base al quale non
sarebbe corretto parlare di una stabilizzazione a far tempo dall’agosto 2019
(cfr. doc. I, p. 10 ss.).
In
merito alla spalla sinistra, la rappresentante contesta che alla
valutazione espressa dall’esperto amministrativo possa essere attribuito un
sufficiente valore probatorio. A suo avviso, in effetti, il dott. __________
sarebbe caduto in contraddizione, nella misura in cui, da un lato, ha
dichiarato stabilizzato lo stato della spalla sinistra dal mese di luglio 2019
e, dall’altro, ha però constatato l’insorgenza di un peggioramento tra il
gennaio 2019 e il settembre 2020. Il perito avrebbe peraltro ignorato che il
medico curante del ricorrente ha attestato una piena incapacità lavorativa dal
7 marzo 2014 in poi (doc. I, p. 13).
Trattandosi
invece della spalla destra, interessata da un infortunio accaduto il 1°
settembre 2013, l’avv. RA 1 pretende che l’assicurato venga posto al beneficio
delle prestazioni di legge in relazione all’aggravamento attestato dalla RMN
del 27 agosto 2021 e dalla certificazione 3 settembre 2021 del medico curante
(doc. I, p. 15).
A
proposito delle turbe psichiche, la patrocinatrice contesta che esse non
costituirebbero una conseguenza adeguata dell’infortunio del gennaio 2015 e, in
particolare, il preteso mancato adempimento del criterio del decorso
sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute (“I dati di fatto agli atti dimostrano al contrario che
l’operazione primaria alla spalla sinistra non ha avuto esito positivo e
risolutivo e che il decorso dell’infortunio è stata per l’assicurato fonte di
grande sofferenza e complicazione che non è stata minimamente riconosciuta
medicalmente dalla CO 1 al punto che solo nel 2018 a fronte di una grave
persistente situazione di dolore l’assicurato si è potuto sottoporre ad una
nuova operazione presso la __________. Durante il periodo considerato il signor
RI 1 è stato sottoposto a grave limitazione e sofferenza fisica che gli ha
determinato un aggravamento della situazione depressiva documentata
medicalmente dai certificati del dr. __________, che non può essere considerata
svincolata causalmente dall’infortunio, come ritenuto unilateralmente dalla CO
1.”). In questo contesto, ella pretende che venga disposta un
approfondimento peritale psichiatrico (doc. I, p. 14).
Per
quanto riguarda gli aspetti economici legati alla determinazione del grado
dell’invalidità, l’avv. RA 1 censura l’entità di entrambi i redditi
ritenuti dall’amministrazione. Per quanto riguarda il reddito da valido (fr.
58'461), ella rileva che esso sarebbe “macroscopicamente
inferiore al dato del reddito assicurato nel 2015” (fr. 61'248). Per
quanto concerne invece quello da invalido (fr. 61'539), la patrocinatrice
rimprovera all’CO 1 di non aver “… fornito, se
non attraverso uno stereotipato e generico richiamo, le tabelle TA1 per
consentire all’assicurato di valutare l’utilizzo dei dati indicati dall’ufficio
nelle proprie tabelle (…). Tanto meno viene data alcuna informazione in merito
a quali attività adeguate che si ritiene potrebbero essere svolte concretamente
dall’assicurato gravato sia dalla limitazione della spalla che dalle
limitazioni alle ginocchia.”. Inoltre, sempre secondo la rappresentante,
sul reddito statistico da invalido andrebbe operata una riduzione a titolo di gap
salariale, rispettivamente una deduzione sociale maggiore rispetto a quella
applicata dall’amministrazione (5%) (doc. I, p. 17 s.).
In
merito agli interessi di mora da pagare sull’importo dell’IMI, l’avv. RA
1 rileva segnatamente che “tale diritto (quello
all’IMI, n.d.r.) svincolato da quello del diritto al riconoscimento della
rendita è sorto a partire dal passaggio in giudicato di tale situazione
avvenuta nel marzo 2019. Detto capo di sentenza infatti non è stato oggetto di
impugnazione da parte dell’assicurato aventi il Tribunale federale che ne dà
atto a pagina 4 della decisione. Di conseguenza, si contesta l’avvenuto
riconoscimento degli interessi di mora sulla somma liquidata a partire dal
primo agosto 2021, considerato che il diritto dell’assicurato alla attribuzione
di tale indennità è sorto quanto meno con il passaggio in giudicato della decisione
del TCA nel marzo 2019. Ciò tenuto altresì conto che la percentuale IMI nella
misura del 15% è stata riconosciuta nell’elaborato peritale del dr. __________
sin dal 21 settembre 2020. La tardività di CO 1 della quantificazione di tale
indennità una volta riconosciuto il diritto non può essere certamente
addebitata all’assicurato come una sua mancanza. Si chiede quindi che il
riconoscimento degli interessi di mora relativi alla predetta indennità siano
riconosciuti quanto meno a partire da tale data.” (doc. I, p. 16 s.).
La
patrocinatrice dell’insorgente chiede infine che il diritto al gratuito
patrocinio, che la decisione su opposizione impugnata sembrerebbe limitare
alla sola procedura di oposizione, venga esteso all’intera procedura
amministrativa (cfr. doc. I, p. 18 s.).
1.8. In data
8 novembre 2021, l’avv. RA 1 ha prodotto la documentazione volta a supportare
la domanda di assistenza giudiziaria, così come un’ulteriore certificazione del
medico curante (doc. IV + allegati).
1.9. L’CO 1,
in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI). In
particolare, l’assicuratore convenuto ha ribadito che “… i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta 7.9.2021 per la spalla
destra (incarto __________) e i disturbi al ginocchio sinistro e al ginocchio
destro che hanno necessitato di un intervento l’11.3.2021 risp. il 30.9.2021
esulano dalla presente procedura. Tali problematiche vengono gestite
dall’Agenzia di __________ che, se del caso, a tempo debito, rilascerà una o
più decisioni. Il 12.10.2021 l’Agenzia di __________ ha peraltro confermato la
presa a carico degli interventi alle ginocchia.”. D’altra parte,
trattandosi del diritto al gratuito patrocinio, esso ha precisato di non avere
mai “… rifiutato di prendere a carico le spese
legali per la procedura amministrativa che ha fatto seguito alle sentenze di
rinvio. Prima di esprimersi in merito l’CO 1 rimane nell’attesa di sapere a
quanto ammontano gli arretrati che verranno versati all’assicurato”.
1.10. In data
14 dicembre 2021, la rappresentante dell’insorgente si è in sostanza
riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. X + allegati).
Il 23
dicembre 2021, ella ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. XII +
allegato).
L’amministrazione
ha preso posizione in proposito il 10 gennaio 2022 (doc. XIV).
L’8
febbraio 2022, l’avv. RA 1 ha ribadito “… gli
argomenti ed istanze del ricorso 25 ottobre 2021 e delle deduzioni 14 dicembre
2021” e ha versato agli atti copia di uno scritto, datato 30 dicembre
2021, dell’ __________ dell’CO 1 (doc. XVI + allegato).
in
diritto
2.1. Nel caso
di specie, tenuto conto del tenore della sentenza di rinvio del Tribunale
federale (cfr. supra, consid. 1.3.), questo Tribunale è principalmente chiamato
a determinare se e quando lo stato della spalla sinistra, interessata
dall’evento infortunistico accaduto nel gennaio 2015, si è stabilizzato (con
conseguente estinzione, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, del diritto alle
prestazioni di corta durata [cura medica + indennità giornaliera]) e,
nell’affermativa, se i postumi di quell’infortunio giustificano, oppure no, un
aumento della rendita d’invalidità attribuita a dipendenza dei sinistri del
2005 e del 2014, nel forma di una rendita combinata.
Va
rilevato che l’entità in quanto tale dell’indennità ricononosciuta dall’CO 1
per la menomazione dell’integrità di cui l’assicurato è portatore alla spalla
sinistra (15%), non è per contro contestata.
2.2. Il TCA
constata che l’assicuratore LAINF, nel determinare il diritto a una rendita
combinata (e, più precisamente, nel valutare l’esigibilità lavorativa), ha
trattato quanto gli è stato annunciato nel corso dei mesi di marzo (cfr. doc.
161 – fasc. 4) e settembre 2021 (cfr. doc. S) alla stregua di ricadute degli
infortuni 2005 e 2014, rispettivamente di quello occorso nel 2013 (che aveva
riguardato la spalla destra), e ne ha fatto l’oggetto di procedure separate.
Dalle
carte processuali emerge che le ricadute riguardanti le ginocchia sono state prese
a carico dall’amministrazione e l’insorgente è stato (nuovamente) posto al beneficio
di prestazioni di corta durata (cfr. supra, consid. 1.6. e doc. XIV: “L’CO
1 ha riconosciuto il proprio obbligo d’indennizzo. Se così non fosse stato il
caso l’CO 1 non avrebbe accettato di prendere a carico le spese di cura. L’CO 1
non ha ripristinato le indennità giornaliere visto quanto figura all’art. 23
cpv. 8 LAINF.”). L’assicuratore ha peraltro precisato che avrebbe proceduto a
rivalutare il grado dell’invalidità alla chiusura delle ricadute, ovvero al
momento in cui lo stato post operatorio delle ginocchia si sarebbe stabilizzato
(cfr. doc. 299 – fasc. 2, p. 7: “Alla chiusura delle ricadute la CO 1
riesaminerà il grado dell’incapacità lucrativa.”).
Da
parte sua, con riferimento alla situazione delle ginocchia, la patrocinatrice
del ricorrente critica il procedere dell’amministrazione, in quanto, così
facendo, essa non avrebbe valutato il diritto a una rendita in funzione dell’integralità
del danno alla salute infortunistico. Del resto, a suo avviso, non si sarebbe
nemmeno trattato di ricadute, quanto piuttosto della continuazione dei casi d’infortunio
iniziali (cfr. doc. I e doc. X).
Questa
Corte osserva che dalle tavole processuali si evince che la situazione a
livello delle ginocchia è stata dichiarata stabilizzata già a far tempo dal 1°
luglio 2015 (cfr. doc. 81 – fasc. 3). A quel momento, RI 1 è stato posto al
beneficio di una rendita d’invalidità del 10%, stabilita in applicazione del
metodo ordinario del raffronto dei redditi (l’assicurato era stato dichiarato
non più in grado di svolgere la sua precedente professione ma totalmente abile
in attività sostitutive adeguate) (cfr. doc. 98 – fasc. 3). La decisione su
opposizione del 15 ottobre 2015, che aveva in sostanza confermato quella formale
del 17 settembre 2015, era cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 111 –
fasc. 3).
Al
riguardo, è utile precisare che la stabilizzazione ai sensi dell’art. 19 cpv. 1
LAINF non significa la scomparsa di tutti i disturbi ma piuttosto
l’assenza di terapie ancora suscettibili di migliorare sensibilmente le
condizioni di salute infortunistiche.
È così
che, nel caso concreto, in base alle risultanze della visita __________ di
chiusura del 6 maggio 2015 eseguita dal dott. __________, spec. FMH in
chirurgia generale e della mano, l’assicurato presentava ancora “riduzione e
limiti funzionali bilateralmente, instabilità sagittale al ginocchio destro (su
ri-rottura del LCA, n.d.r.), nessun versamento, ipotrofia coscia destra” (doc.
76 – fasc. 3).
Nel
prosieguo, sempre per quanto riguarda le ginocchia, da parte dei sanitari sono
state formulate delle proposte terapeutiche che o non sono state accettate dal
ricorrente (già a margine delle consultazioni del 25 febbraio [doc. 64 – fasc.
3] e del 10 novembre 2015 [doc. 112 – fasc. 3], il chirurgo ortopedico dott. S.
Lafranchi aveva prospettato un approccio chirurgico, riguardo al quale
l’assicurato aveva manifestato contrarietà [cfr. doc. 113 – fasc. 3: “Mi
informa che la situazione delle ginocchia è stabile. Il Dr. __________ ha
proposto intervento chirurgico ma non ha dato nessun garanzia, non se la
sente quindi di farsi operare. (…). Spiego all’assicurato che valuteremo
quindi le prestazioni di IMI, nel caso in cui in futuro dovesse essere operato
potrà sempre riannunciarsi.” – il corsivo è del redattore]) o si è trattato di
provvedimenti conservativi, volti a evitare che la situazione acquisita
peggiorasse (in occasione delle visite del 2 ottobre e del 12 dicembre 2017, il
dott. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, aveva prescritto
delle sedute di rieducazione della funzione articolare atto a rinforzare la
muscolatura dei distretti della muscolatura glutea e quadricipitale degli arti
inferiori allo scopo di “ricreare una funzionalità tale da controllare il
sintomo doloroso e la funzionalità” [cfr. doc. 92 – fasc. 1], rispettivamente
una terapia riabilitativa da ripetere 3 volte all’anno, “al fine di
mantenere lo status così com’è ed evitare un ulteriore degenerazione.”
[cfr. doc. 112 – fasc. 1 – il corsivo è del redattore]).
D’altro
canto, nessuno ha mai sostenuto che, a causa di un aggravamento delle
condizioni delle ginocchia, l’insorgente non fosse più in grado di svolgere
quelle attività lavorative leggere per le quali era stato dichiarato abile al
lavoro al momento della chiusura del caso d’infortunio del 2014. Con
apprezzamento del 13 novembre 2017, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, ha anzi dichiarato che, a fronte di una situazione
radiologica rimasta invariata, era ancora valida l’esigibilità definita a
margine della visita di chiusura del 6 maggio 2015 (doc. 110 – fasc. 1). Lo
stesso esperto amministrativo, dott. __________, in occasione della visita
peritale del 14 settembre 2020, rispondendo al quesito n. 6, ha sostenuto che,
sebbene fosse intervenuto un certo aumento delle gonartrosi, “… non vi è stata
alcuna variazione del profilo di esigibilità formulato dal medico __________ il
6 maggio 2015 per quanto riguarda entrambe le ginocchia.” (doc. 268, p. 39 –
fasc. 2). In merito alle perplessità manifestate a quest’ultimo riguardo
dall’avv. RA 1, si dirà meglio in seguito.
Nel
corso del mese di febbraio 2021 - quindi dopo la visita peritale del dott. __________
- il ricorrente ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, il quale ha proposto l’esecuzione d’interventi artroscopici con, al
ginocchio sinistro, toilette articolare, plastica di Notch ed eventuale sutura
meniscale e, a quello destro, plastica del LCA con allograft (cfr. doc. 296, p.
13).
L’operazione
al ginocchio sinistro ha avuto effettivamente luogo nel marzo 2021, quella al
ginocchio destro nel settembre 2021 (cfr. doc. P).
Come
detto in precedenza, l’CO 1 ha al riguardo ammesso il proprio obbligo a
prestazioni, riconoscendo dunque trattarsi di provvedimenti terapeutici atti a
migliorare sensibilimente lo stato delle ginocchia e, di conseguenza, si è
dichiarato pronto a coprire le relative “… spese
per le cure mediche prestate in Svizzera direttamente da medici, terapisti,
ospedali o farmacie.” (doc. 302 – fasc. 2).
In
queste condizioni, secondo il TCA, non presta il fianco a critiche il fatto che
l’amministrazione abbia assunto gli interventi artroscopici alle ginocchia a
titolo di ricadute ex art. 11 OAINF e ne abbia fatto l’oggetto di una procedura
distinta da quella sub judice. In questo senso, non può del resto essere
ignorato che l’indicazione chirurgica relativa alle ginocchia è stata posta
ampiamente dopo la data di chiusura del caso concernente la spalla
sinistra, oggetto della sentenza federale di rinvio, così come è stata definita
dal perito amministrativo (luglio 2019) (doc. 268, p. 38 – fasc. 2), e dopo
la consultazione peritale medesima.
L’avv.
RA 1 non può essere seguita laddove rimprovera all’CO 1 di aver frammentato i
diversi disturbi infortunistici lamentati dall’assicurato, procedere, a suo
avviso, inammissibile allorquando occorre valutare il diritto a una rendita
d’invalidità. In realtà, l’istituto resistente ha preso in considerazione
(anche) la situazione delle ginocchia che esisteva prima degli annunci di
ricaduta. In effetti, nello stabilire se la rendita d’invalidità in vigore
assegnata alla chiusura degli infortuni alle ginocchia fosse o meno da
aumentare, si è trattato in sostanza di esaminare se, aggiunto il danno
alla spalla sinistra, il ricorrente fosse ancora in grado di svolgere delle
attività sostitutive adeguate a tempo pieno. Gli effetti delle ricadute andranno
invece valutati soltanto al momento in cui lo stato delle ginocchia sarà di
nuovo stabilizzato, così come l’amministrazione si è già impegnata a fare.
D’altra
parte, neppure quanto fatto valere dal dott. __________ nella sua cartella
clinica relativa alla consultazione del 24 agosto 2021 - il medico curante
specialista rimprovera all’CO 1 di aver considerato stabilizzato lo stato delle
ginocchia dal 1° agosto 2019 (e di aver quindi negato la presa a carico
dell’intervento al ginocchio sinistro), allorquando l’insorgente è da anni che lamenta
dei dolori (doc. P) -, appare atto a supportare quanto preteso dalla patrocinatrice.
In
primo luogo, non è vero che l’assicuratore convenuto ha negato l’assunzione dei
costi generati dagli interventi artroscopici alle ginocchia. È per contro vero
l’esatto contrario.
In
secondo luogo, alla fine del mese di luglio 2019 è intervenuta, secondo
l’esperto amministrativo, la stabilizzazione dello stato della spalla
sinistra. La stabilizzazione dello stato delle ginocchia (segnatamente di
quello del ginocchio destro) risale invece al luglio 2015, aspetto
sancito da una decisione cresciuta in giudicato.
In
terzo luogo, così come è già stato d’altronde precisato in precedenza, il fatto
che l’assicurato abbia continuato a lamentare dei dolori alle ginocchia dopo il
luglio 2015, non significa che il loro stato non fosse stabilizzato ai sensi
della legge e della giurisprudenza.
In
esito a tutto quanto precede, secondo questo Tribunale, l’assicuratore
resistente era dunque legittimato a trattare quali ricadute le operazioni alle
ginocchia a cui l’assicurato è stato sottoposto nel marzo e nel settembre 2021
e a farne l’oggetto di una procedura distinta da quella ora sub judice.
Non è
dato sapere quale sorte abbia avuto la procedura concernente la ricaduta
dell’evento infortunistico del settembre 2013 che aveva interessato la spalla
destra, concretamente se l’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria
responsabilità in merito. Tale aspetto non ha però alcuna rilevanza nel
contesto della presente vertenza, per gli stessi motivi già sviluppati a
proposito delle ginocchia.
2.3. Dalla
decisione su opposizione impugnata si evince pure che l’assicuratore ha negato
la propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici di cui soffre il ricorrente
– secondo lo psichiatra curante si tratta di una sindrome depressiva ricorrente
con episodio depressivo di media gravità, in via di peggioramento (cfr. doc. R)
-, posto che essi non costituirebbero una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico del 2015 (doc. 299, p. 8 s. – fasc. 2).
Con la
propria impugnativa, la patrocinatrice dell’assicurato contesta la posizione
dell’amministrazione sostenendo che la problematica psichica si troverebbe in
realtà in nesso causale naturale e adeguato con il sinistro del 20 gennaio
2015. Trattandosi della causalità adeguata, ella pretende che il fattore del
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute,
sarebbe in concreto realizzato (cfr. supra, consid. 1.7.).
A
proposito della dinamica dell’evento in discussione, dalle carte processuali si
evince che, in data 20 gennaio 2015, RI 1 è scivolato sulle scale interne di
casa e, nel cadere, per evitare di battere a terra la schiena e la testa, si è
appoggiato sull’arto superiore sinistro, subendo in tal modo un contraccolpo a
livello della spalla (cfr. doc. 21 – fasc. 1).
Tutto
ben considerato, nel caso di specie,
ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF
115 V 139 consid. 6a; cfr. anche RAMI 1992 U 154 p. 246, riguardante una caduta
durante una partita di calcio), non vi è dubbio che l’infortuno di cui è
rimasto vittima l’assicurato debba essere classificato nella categoria degli
infortuni insignificanti o leggeri (cfr., per dei casi analoghi, la STF
8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante un assicurato caduto dalle scale
che aveva riportato una contusione alla caviglia sinistra e la STFA U 347/01
del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, concernente un’assicurata scivolata su fondo
ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra).
Stante
ciò, questa Corte concorda con l’amministrazione che, a titolo principale, ha
negato a priori l’adeguatezza del nesso di causalità tra le turbe
psichiche di cui è portatore l'insorgente e l’evento del gennaio 2015.
La
decisione impugnata merita dunque conferma anche nella misura in cui l’istituto
assicuratore ha valutato i presupposti per procedere a un aumento della rendita
d’invalidità in vigore, facendo astrazione dalla problematica psichica.
2.4. Stabilizzazione
dello stato della spalla sinistra a far tempo dal 1° agosto 2019 ed estinzione
del diritto alle prestazioni di corta durata da quella medesima data?
2.4.1. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una
volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere
assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se
l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso,
spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il
trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi
menzionati).
Secondo
la giurisprudenza federale, la questione del “sensibile miglioramento” di cui
all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020
consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V
109, nel senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità
lavorativa, non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La
prosecuzione della cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un
intervento chirurgico volto a eliminare il “dito a scatto” - può ancora
comportare un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la
persona assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività
professionale (per un caso di applicazione di questa giurisprudenza, si veda la
STF 8C_620/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 2.4).
È inoltre
utile rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una
valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al
momento in cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 p.
388; STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15
dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2,
8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre
2017 consid. 2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018 consid. 2.2.2; STCA
35.2018.114 del 18 marzo 2019 consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021
consid. 2.3.1; STCA 35.2020.98 del 26 marzo 2021 consid. 2.3.1).
2.4.2. Con la
succitata sentenza 8C_234/2019, il TF ha rinviato gli atti all’amministrazione
affinché procedesse a disporre una perizia esterna “… per stabilire se (e quando) il caso relativo all’infortunio del 20
gennaio 2015 si possa ritenere stabilizzato …”.
A
proposito di quest’aspetto, la Corte federale ha espresso le seguenti
considerazioni:
"
(…) Contrariamente
all'apprezzamento dei fatti operato dalla Corte cantonale, al fascicolo non vi
sono elementi di prova sufficientemente circostanziati per sostenere, al di là
di ogni minimo dubbio, che per fine marzo 2017 si potesse considerare chiuso il
caso. Infatti, il ricorrente in seguito all'infortunio del 20 gennaio 2015 ha
subito un primo intervento chirurgico il 10 dicembre 2015. Il 9 marzo 2016 il
ricorrente ha riferito di soffrire sempre di dolori nella spalla sinistra. Il
14 aprile 2016 il Dr. med. E.________, che ha eseguito l'intervento operatorio,
ha riferito di un decorso postoperatorio caratterizzato da un lento, ma
graduale recupero. Egli confermava la totale inabilità lavorativa del
ricorrente. Il 5 luglio 2016 il Dr. med. E.________ ha sottolineato il decorso
lungo e ha consigliato una riqualifica professionale, non potendo più essere
svolta l'attività lavorativa precedente. Il 3 ottobre 2016 il Dr. med.
E.________ riferisce di un aumento della sintomatologia dolorosa e della
necessità di svolgere una risonanza magnetica, concedendosi la riserva di
rivalutare il paziente in seguito. Il 12 ottobre 2016 la Dr. med. M.________ ha
riferito i risultati della risonanza magnetica. Il 27 ottobre 2016, in seguito
alla visita del 21 ottobre 2016, il Dr. med. E.________ ha consigliato di
svolgere fisioterapia, confermando un'inabilità lavorativa del 100% per 15
giorni. Alla luce di questo decorso complesso, può apparire d'acchito
sorprendente la conclusione diametralmente opposta del Dr. med. D.________ resa
il 2 novembre 2016 (di pochi giorni successiva) che ha dichiarato di non
accertare lesioni e stabilito un'abilità lavorativa del 100% nella misura
massima possibile. Questo lascia pensare per contro che il ricorrente non sia
mai effettivamente guarito dall'infortunio. Tanto che già il 2 ottobre 2017 il
Dr. med. F.________ ipotizzava l'opzione di un nuovo intervento chirurgico. Il
medesimo specialista il 12 dicembre 2017 osservava una probabile evoluzione
sintomatica sugli eventi passati e sui distretti trattati. Il 12 gennaio 2018
il Dr. med. L.________ ha lasciato intendere la persistenza di una menomazione
funzionale in seguito agli infortuni. Tanto che il 12 ottobre 2018 il
ricorrente ha subito, dopo numerosi referti della Dr. med. C.________, un nuovo
intervento alla Clinica H.________. Del resto, è infine lo stesso medico
interno dell'assicuratore Dr. med. G.________ nel referto del 22 novembre 2018
ad affermare dopo un apprezzamento di quasi due pagine che l'operazione del 12
ottobre 2018 è da considerare in nesso di causalità con l'infortunio del 20
gennaio 2015, osservando che una nuova valutazione sarebbe comunque stata
indicata alla fine del periodo riabilitativo postoperatorio. L'assicuratore il
6 febbraio 2019 ha ribadito questa opinione per la seconda volta nel corso
della procedura cantonale.” (doc. 226)
Nel
corso del mese di giugno 2020, l’assicuratore convenuto ha quindi conferito al
dott. __________ il mandato peritale, al quale ha trasmesso le relative domande
a cui rispondere (doc. 253 – fasc. 2).
L’esperto amministrativo ha personalmente
visitato l’assicurato in data 14 settembre 2020, allorquando ha minuziosamente ricostruito la sua anamnesi (doc.
261, p. 3-27 – fasc. 2) e refertato
lo status clinico e radiologico (doc. 261, p. 29-30 – fasc. 2).
Per
quanto qui d’interesse, secondo il
dott. __________, l’insorgente soffre di una limitazione funzionale della
spalla sinistra dopo lesione del tendine del muscolo sovrapinato il 24 gennaio
2010, ricostruzione del sovraspinato e tenotomia del bicipite il 26 gennaio
2011, caduta e ri-rottura del sovraspinato il 20 gennaio 2015, ricostruzione
artroscopica del sovraspinato il 10 dicembre 2015, infezione low grade
curata con antibiotici e artroscopia, debridement cicatriziale e decompressione
subacromiale il 12 ottobre 2018 (doc. 261, p. 33 – fasc. 2).
Esprimendosi
in merito alla stabilizzazione, il perito ha rilevato che la spalla sinistra
evidenziava, al momento della consultazione, una limitazione dolorosa della
mobilità che nemmeno l’intervento del 12 ottobre 2018 era riuscito a eliminare.
Raffrontando i reperti refertati in occasione della visita di controllo del 22
gennaio 2019 presso la Clinica __________ di __________ con quelli da lui
misurati, il dott. __________ ha constatato un peggioramento nella mobilità
della spalla sinistra. Secondo quanto riferito dall’assicurato, tali reperti sono
stagnanti all’attuale livello, e ciò sebbene egli si sia sottoposto alla
fisioterapia prescritta dai sanitari. Essa non ha evidentemente comportato
alcun sensibile miglioramento ed è stata interrotta nel luglio 2019. Anche il self-training
non ha portato a nulla e il ricorrente l’ha terminato a inizio 2020.
Stante
ciò, l’esperto incaricato dall’assicuratore convenuto si è espresso nei
seguenti termini:
"
(…) Somit kann von einem stabilen Gesundheitszustand ausgegangen
werden, der ungefähr im Juli 2019 eingetreten sein muss.”
(…).
1. Il perito indichi e motivi se
attualmente ci sono cure mediche che possono entrare in
considerazione per comportare un sensibile miglioramento (art. 19 LAINF)
dello stato di salute dell’assicurato con riguardo ai postumi
infortunistici relativi all’infortunio del 20.01.2015.
Nein. Von weiteren
Behandlungen an der linken Schulter ist keine namhafte Besserung zu erwarten.
2. In caso di risposta negativa alla
domanda 1 il perito indichi e motivi con riferimento all’infortunio del
20.01.2015 se e a partire da che data si può considerare
la situazione stabilizzata.
Schätzungsweise ist der Endzustand nach
Abschluss der Behandlung in der __________ und der Physiotherapie im Juli 2019
erreicht worden. Inzwischen ist auch das Selbsttraining im Rahmen einer
medizinischen Trainingstherapie beendet.” (cfr. doc. 261, p. 34 e p. 35 s.
– il corsivo è del redattore)
L’amministrazione
ha fatto proprio il parere del dott. __________ e ha riconosciuto il diritto
alle prestazioni di corta durata sino al 31 luglio 2019 (cfr. doc. 285 – fasc.
2).
Con la
propria impugnativa, l’avv. RA 1 sostiene che la valutazione enunciata dal
perito non sarebbe affidabile, in quanto contraddittoria (cfr. doc. I).
2.4.3. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne
il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,
1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5
in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.4.4. In
concreto, questo Tribunale rileva che l’amministrazione ha incaricato il
dott. __________ di periziare l’assicurato, nel rispetto della procedura di cui
all’art. 44 LPGA (doc. 247 e doc. 248 – fasc. 2).
In
applicazione della giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni
all’amministrazione hanno piena
forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne
scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far
dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020
del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).
Il
Tribunale federale ha sottolineato che le perizie amministrative non vanno
messe in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse
dai medici curanti (cfr. la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).
Una
perizia fondata sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore
rispetto ai rapporti medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio
sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia
sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).
Tutto
ben ponderato, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio
sull’apprezzamento espresso dal perito amministrativo, autorevole specialista proprio
nella materia che qui interessa, il quale, prendendo in considerazione anche
quegli elementi evidenziati dal TF nella pronunzia di rinvio, è pervenuto alla
conclusione che le condizioni della spalla sinistra si sono stabilizzate
all’incirca nel mese di luglio 2019.
Del
resto, dalla rimanente documentazione agli atti non emergono indizi concreti
atti a far dubitare della correttezza del parere espresso dal dott. __________.
Anche
le obiezioni sollevate in proposito dalla rappresentante dell’assicurato
appaiono inconsistenti.
Il TCA
non ravvisa in effetti alcuna contraddizione nel fatto di avere, da un lato,
dichiarato stabilizzate le condizioni della spalla sinistra dal luglio 2019 e,
dall’altro, riscontrato un peggioramento nella mobilità di quella stessa parte
del corpo tra il gennaio 2019 e il settembre 2020. Lo si ribadisce una volta
ancora, la stabilizzazione ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF presuppone
semplicemente che non vi siano più provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare
sensibilmente lo stato di salute infortunistico. Il fatto che sia
subentrato un aggravamento potrebbe al limite significare che l’assicurato
abbisognava di terapie per mantenere la situazione acquisita,
circostanza che non consentirebbe comunque di rimettere in discussione
l’aspetto della stabilizzazione.
In
conclusione, il TCA ritiene dunque dimostrato, con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e
riferimenti), che al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle
prestazioni di corta durata (fine luglio 2019), non vi erano più misure
terapeutiche suscettibili di migliorare notevolmente lo stato della spalla
sinistra dell’insorgente.
La decisione
su opposizione impugnata va dunque confermata nella misura in cui sancisce che
al 1° agosto 2019 lo stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
Pertanto,
data la stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche,
l’assicuratore LAINF resistente era dunque legittimato a porre fine alle
prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) da quella
data (la pretesa ricorsuale volta a ottenere il pagamento dell’indennità
giornaliera sino al mese di settembre 2020, si rivela pertanto
infondata) e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga durata.
2.5. Diritto
all’indennità giornaliera anche per il periodo luglio – dicembre 2015, a
dipendenza dell’infortunio occorso il 20 gennaio 2015?
2.5.1. Dalla
documentazione agli atti si evince che, al momento in cui l’assicurato è
rimasto vittima dell’evento traumatico del gennaio 2015, egli era ancora al
beneficio delle indennità giornaliere dipendenti dall’infortunio del 7 marzo
2014, prestazione che è stata corrisposta sino al 30 giugno 2015 (cfr. doc. 81,
p. 2 – fasc. 3).
È dunque
a giusta ragione che la patrocinatrice del ricorrente non pretende che
l’indennità giornaliera per il sinistro del 2015 debba essere pagata per il
periodo antecedente il 1° luglio 2015 (cfr. doc. I, p. 21).
Con la
propria impugnativa, l’avv. RA 1 chiede però che le indennità giornaliere a
carico dell’infortunio alla spalla sinistra vengano riconosciute già a far
tempo dal 1° luglio 2015, sino al 9 dicembre 2015 (cfr. doc. I, p. 21).
In
proposito, dalle carte processuali si apprende che l’amministrazione ha
iniziato a pagare le indennità giornaliere in relazione all’evento del 20
gennaio 2015 soltanto a decorrere dal 10 dicembre 2015, ovvero dalla
data di esecuzione dell’intervento artroscopico alla spalla sinistra (cfr. supra,
consid. 1.1.). Per il periodo precedente (1° luglio-9 dicembre 2015), il relativo
diritto è stato negato posto che l’assicurato si trovava al beneficio delle
indennità di disoccupazione e perché non risultava certificata un’incapacità
lavorativa causata dall’infortunio del gennaio 2015, e meglio così come viene diffusamente
spiegato nella nota telefonica del 19 maggio 2016:
"
(…) Questo caso è stato accettato retroattivamente. Nel senso che prima era
stato da noi accettato come bagatella (gennaio 2015) e poi chiuso dicendogli
che i disturbi erano in relazione con un precedente caso assicurato dalla __________.
La __________ ha poi rifiutato il caso dicendogli che era un caso di competenza
nostra.
L’assicurato fino al 1.7.2015 non ha
avuto problemi in quanto si è pagato da solo le fatture per quanto concerneva
la spalla e l’indennità giornaliera la riceveva a carico del caso pregresso di
nostra competenza al ginocchio (chiuso con __________).
L’assicurato era poi stato licenziato
dalla ditta __________. Visto che sia noi che la __________ non gli pagava più
indennità giornaliera, la signora __________ gli ha consigliato d’iscriversi in
disoccupazione.
Pertanto lui ha ricevuto lo stipendio
da parte dell’__________ fino a dicembre, data dell’intervento. Poi da
dicembre, dopo vari accertamenti abbiamo assunto noi il caso retroattivamente.
L’inabilità lavorativa però la paghiamo dalla data dell’intervento, in quanto i
certificati medici partono da tale data. Lui sostiene che avessimo accettato
prima il caso, a partire dalla data di chiusura del caso pregresso (1.7.2015)
avrebbe aperto l’inabilità per questo caso. Pertanto avremmo pagato l’80% dello
stipendio del precedente datore di lavoro e non la perdita di guadagno della
disoccupazione che è inferiore.
C’è molta confusione per questo caso.
Riferisco al signor RI 1 di parlare con il suo consulente presso la cassa
disoccupazione e di farci avere della documentazione medica che attesti che dal
1.7.2015 sarebbe stato inabile al 100% per l’infortunio alla spalla. Poi
dovremo valutare se accettiamo retroattivamente anche l’inabilità lavorativa.
In questo caso dovremmo rimborsare la cassa disoccupazione alla quale non
avrebbe neppure avuto diritto se non era collocabile.” (doc. 35 – fasc. 1)
In
sede di risposta di causa, l’amministrazione ha precisato che “l’assicurato è
pregato di rivolgersi all’Agenzia di __________ se ritiene che ha subito una
perdita di guadagno fra l’ammontare ricevuto dalla cassa disoccupazione e
quanto avrebbe versato l’CO 1. In tal caso l’Agenzia di __________ riesaminerà
la situazione così come risulta dalla decisione su opposizione del 30.11.2017
(consid. 3).” (doc. VI, p. 2).
2.5.2. Nella
presente fattispecie, occorre determinare se e, se sì, in che misura
l’assicurato è stato inabile al lavoro nel periodo considerato, a causa dei
postumi dell’infortunio del gennaio 2015.
In
questo contesto il TCA rileva che dal certificato 8 aprile 2016 del dott. __________
risulta che la prima consultazione ha avuto luogo in data 23 gennaio 2015 a
causa di un trauma contusivo-distorsivo alla spalla sinistra con impotenza
funzionale, all’origine di una completa incapacità lavorativa a contare dal 20
gennaio 2015 (cfr. doc. 22 – fasc. 1).
Dal
doc. 58 – fasc. 1 si evince che l’insorgente è stato visitato dal proprio
curante ancora il 28 gennaio, il 5 e il 12 febbraio, nonché il 5 marzo 2015. In
tutte quelle occasioni, il dott. __________ ha attestato un’inabilità del 100%.
Egli ha poi annotato di non aver più utilizzato il documento in questione in
considerazione del fatto che l’CO 1 aveva (momentaneamente) rifiutato il caso.
Agli
atti figura inoltre un rapporto, datato 5 ottobre 2017, dello stesso medico
curante, il quale ha dichiarato di ritenere “… ragionevole che il paziente
fosse inabile al lavoro al 100% causa il suddetto infortunio dal 20 gennaio
2015 fino almeno alla data dell’intervento ed effettivamente, pur essendo
iscritto alla disoccupazione dall’01.04.2015, non è più riuscito a svolgere
nessuna attività professionale.” (doc. 130 – fasc. 3 – il corsivo è del
redattore).
In
queste condizioni, questa Corte ritiene sufficientemente verosimile che,
durante il periodo luglio-dicembre 2015, RI 1 abbia presentato una totale
incapacità lavorativa in ragione dei disturbi alla spalla sinistra, interessata
dall’infortunio del 20 gennaio 2015. Del resto, fra la documentazione a
disposizione non figurano certificazioni che potrebbero giustificare una
diversa conclusione. Inoltre, con l’invito all’assicurato a far valere nei
confronti dell’Agenzia di __________ l’eventuale perdita di guadagno fra
l’ammontare ricevuto dalla cassa disoccupazione e quanto avrebbe versato
l’istituto stesso (doc. VI, p. 2), anche l’CO 1 sembrerebbe riconoscere il
proprio obbligo a prestazioni per il periodo considerato.
A
fronte della totale inabilità lavorativa, le indennità non avrebbero dovuto
essere pagate dall’assicurazione contro la disoccupazione (e ciò a fronte
dell’inidoneità al collocamento dell’assicurato, cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f
LADI) ma bensì dall’assicuratore LAINF.
La
decisione su opposizione impugnata deve dunque essere annullata nella misura in
cui l’amministrazione ha posto il ricorrente al beneficio d’indennità
giornaliere dipendenti dal sinistro del 20 gennaio 2015 soltanto a partire dal 10
dicembre 2015. L’insorgente ha diritto a indennità giornaliere LAINF corrispondenti
a una totale incapacità lavorativa anche per il periodo 1° luglio - 9 dicembre
2015.
Esula
dalla presente procedura la questione di sapere secondo quali modalità debba essere
concretizzato tale diritto.
2.6. Revisione
della rendita d’invalidità in vigore?
2.6.1. Secondo
l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa
norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale
prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà
corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art.
22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che,
in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta
dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate
circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di
cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione
(DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per
costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41
LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata
dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446 s.).
2.6.2. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113
V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure
le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.6.3. Il
mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente
accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto
ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità
iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi
citata).
2.6.4. Per
rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento
passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo
termine.
In
particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6.5. Nella
presente fattispecie, l’amministrazione si è rifiutata di aumentare la rendita
d’invalidità assegnata a seguito dei sinistri del settembre 2005 e del marzo
2014 (10% a contare dal 1° luglio 2015), in quanto l’infortunio accaduto il 20
gennaio 2015 non è stato ritenuto atto a incidere ulteriormente sulla capacità
di guadagno residua (cfr. doc. 299, p. 9 s. – fasc. 2).
Il
grado d’invalidità del 10% è stato determinato in applicazione del metodo
ordinario del raffronto dei redditi (reddito da valido 2015 di fr. 55'952.25,
reddito da invalido 2015 di fr. 50'100.20), partendo da una piena capacità in
attività lavorative adeguate, alternative a quella precedente di falegname non
qualificato non più esercitabile (cfr. doc. 98 - fasc. 3).
Queste
sono le circostanze che giustificarono, all'epoca, l'assegnazione di una
rendita di invalidità del 10%.
Chiamato
a pronunciarsi a proposito dell’esigibilità lavorativa, il dott. __________ ha
dapprima sostenuto che, alla luce dello stato delle ginocchia refertato al
momento della consultazione peritale, la valutazione dell’esigibilità espressa
dal dott. __________ in occasione della visita di chiusura del 6 maggio 2015 ha
mantenuto tutta la sua validità, nel senso che RI 1 sarebbe ancora in grado di
esercitare un’attività lavorativa da svolgere prevalentemente da seduto con
facoltà di alternare liberamente la posizione e in cui non debba camminare per più
di 50 metri:
"
(…) Somit kann gesagt werden, dass das damals bei der Abschluss
Untersuchung formulierte Zumutbarkeitsprofil für die beiden Kniegelenke
weiterhin Gültigkeit hat.
Zumutbar sind sitzende Arbeiten mit
frei wählbaren, wechselnden Positionen, sitzend-stehend-gehend und das Gehen
bis 50 m.
Nichtzumutbar sind Arbeiten in
Knie-Beugung und in kniender Stellung. Ebenso unzumutbar seien Gehen auf
unebenem Gelände, öfters Gehen über 50 auf ebenem Gelände, Treppensteige,
Besteigen von Leitern und Arbeiten auf Gerüsten (vgl. Bericht vom 26.10 2016
über die kreisärztliche Abschluss-Untersuchung vom 26.10.2016, Akten Nr. 60 im
Dossier __________).” (doc. 261, p. 35)
Successivamente,
il perito amministrativo ha affermato che, tenuto conto dei postumi
dell’infortunio del gennaio 2015 interessanti la spalla sinistra, sarebbe
esigibile che il ricorrente eserciti un’attività lavorativa sostitutiva
adeguata a tempo pieno, posto che quella precedentemente svolta di aiuto-falegname
non può più entrare in linea di conto:
"
(…) Die Arbeitsfähigkeit als Hilfs-Schreiner ist seit dem Ereignis vom
20.01.2015 nicht mehr erreicht worden, wie die verschiedenen Zeugnisse und
Berichte dokumentieren.
Aus orthopädisch-traumatologischer
Sicht ist dies nachvollziehbar. Es besteht infolge des
Ereignisses vom 20.01.2015 eine dauerhafte volle Arbeitsunfähigkeit im
angestammten Beruf als Hilfs-Schreiner.
In einer dem
Schulter-Leiden angepassten Arbeit sind folgende Tätigkeiten nicht zumutbar:
- Arbeiten über Kopf
mit der linken Hand oder dem linken Arm
- Heben und Tragen
von Lasten über 5 kg mit der linken Hand.
- Arbeiten mit
regelmässigen kraftvollen Drehbewegungen mit der linken
Hand.
- Arbeiten mit
vibrierenden und schlagenden Maschinen
- Aus Sicherheitsgründen
Arbeiten auf Gerüsten und Leitern.
In einer dem
Schulter-Leiden angepassten Arbeit sind folgende Tätigkeiten nicht zumutbar
(recte: nicht zumutbar, n.d.r.):
- Leichte Arbeiten
mit Gegenständen auf dem Tisch
- Heben, Tragen von
Gewichten über 15 kg mit der rechten Hand
- Arbeiten über Kopf
mit der rechten Hand
Unter Einhaltung
dieses Zumutbarkeitsprofils ist aus orthopädischer Sicht hinsichtlich der
linken Schulter eine ganztägige Arbeit zumutbar.” (doc. 261, p. 34; si
veda pure la risposta al quesito n. 3)
In
sede ricorsuale, la rappresentante dell’assicurato contesta la valutazione
enunciata dal dott. __________. In merito alle ginocchia, ella rimprovera
all’esperto amministrativo di aver negato una modifica del profilo dell’esigibilità
rispetto a quello definito a margine della visita di chiusura del maggio 2015,
facendo capo a documentazione radiologica non aggiornata, l’ultimo accertamento
risalendo al 2017. D’altro canto, l’avv. RA 1 sottolinea come il dott. __________
abbia costantemente dichiarato l’insorgente inabile al lavoro in misura
completa, e ciò sin dal marzo 2014 (cfr. doc. I e doc. X).
Attentamente
vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, il TCA ritiene che
il parere dell’esperto amministrativo possa validamente servire da base al
proprio giudizio.
Innanzitutto,
va rilevato che nell’apprezzare la capacità lavorativa residua determinante non
è tanto l’aspetto diagnostico, quanto piuttosto quello funzionale. In questo
senso, va constatato che, in occasione della consultazione peritale del 14
settembre 2020, il dott. __________ ha proceduto a un’approfondita valutazione
dello status (anche) delle ginocchia, sottoponendo queste ultime a misurazioni
e a specifici test (cfr. doc. 261, p. 30). In base ai relativi esiti, egli è
quindi pervenuto alla conclusione che il ricorrente è ancora in grado di
svolgere un’attività idonea in misura completa.
D’altra
parte, quanto attestato dal medico curante – inabilità lavorativa totale (cfr.
doc. Q) – non appare atto a sminuire il valore probatorio riconosciuto alla
perizia dell’esperto amministrativo. Il dott. __________, spec. FMH in medicina
interna generale, ha infatti espresso una valutazione del tutto astratta, oltre
che immotivata, della capacità lavorativa, senza precisazione se essa si
riferisca alla professione precedentemente esercitata dall’insorgente oppure
anche ad attività sostitutive adeguate.
In
queste condizioni, secondo questa Corte, è da ritenere accertato perlomeno con il
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale che,
nonostante l’ulteriore insorgenza del danno alla spalla sinistra, il ricorrente
sarebbe ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività lavorativa adeguata, così come era già il caso alla
chiusura dei due pregressi infortuni. In sostanza, si tratterebbe di attività
leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi, da svolgere in
posizione prevalentemente seduta e all’altezza del piano di lavoro, non
comportanti il dover camminare per oltre 50 metri e su terreni sconnessi, il
salire su scale a pioli o ponteggi e l’utilizzare strumenti vibranti o pulsanti.
A
questo punto, il TCA deve ancora verificare se, riferendosi al mercato generale
del lavoro, il grado d’invalidità dell’assicurato ha subito una notevole
modificazione (art. 17 cpv. 1 LPGA), tale da giustificare un aumento della
rendita in vigore, oppure no (cfr. DTF 133 V 545).
2.6.6. Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
Considerandi
V 222; cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01,
del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24,
del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003
IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr.,
inoltre, STF del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel
caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2019 (data di
stabilizzazione dello stato di salute: 1° agosto 2019 - cfr. supra,
consid. 2.4.4.).
2.6.7
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente
avrebbe guadagnato, nel 2019, qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni
assicurati, un importo annuo di fr. 58'461 (cfr. doc. 283 – fasc. 2).
Questo
dato viene contestato dalla rappresentante del ricorrente, nella misura in cui
esso è inferiore all’importo del guadagno assicurato considerato nella
decisione di rendita del 17 settembre 2015 (fr. 61'248) (cfr. doc. I).
Al
riguardo, il TCA constata in primo luogo che l’importo ritenuto
dall’amministrazione è stato fornito direttamente dall’ex datore di lavoro
dell’assicurato, la ditta __________ (cfr. doc. 282 – fasc. 2).
D’altro
canto, va rilevato che dalla decisione formale del 17 settembre 2015 risulta
che, a quel momento, era stato utilizzato un reddito da valido di fr. 55'952.
L’importo richiamato dall’avv. Bassi si riferiva al guadagno assicurato
ex art. 15 cpv. 2 LAINF, il quale viene calcolato in maniera diversa rispetto
al reddito senza invalidità (in questo senso, si veda ad esempio la STFA U 78/01 del 18 settembre 2002 consid. 3.3).
Inoltre,
non può neppure essere ignorato che, nella sentenza 35.2018.3 del 28 aprile
2019, questo Tribunale aveva fatto proprio il reddito da valido 2017 considerato
dall’istituto assicuratore (fr. 55'952.25), constatato che la sua entità non era
stata oggetto di contestazione (cfr. doc. 214, p. 16 – fasc. 1), ciò che è del
resto stato il caso anche davanti al Tribunale federale (cfr. doc. 217 – fasc.
2).
Da
notare infine che, nella decisione di rendita del 15 gennaio 2021, decisione
annullata dal TCA con giudizio 32.2021.25 del 26 maggio 2021, mediante il quale
gli atti sono stati rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio di
natura medica, l’UAI ha stabilito in fr. 48'804.60 il reddito da valido
(cfr. doc. 281 – fasc. 2), un importo ben inferiore rispetto a quello
considerato dall’CO 1.
Sulla
scorta di quanto precede, questa Corte non vede quindi alcun valido motivo per
scostarsi dal dato utilizzato dall’assicuratore resistente a titolo di reddito
senza invalidità (fr. 58'461).
2.6.8
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella
prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche
effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati
forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale
misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una
sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza
U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da
valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale
ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel
caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche
Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR
2004.
UV Nr. 12 consid. 6.2; dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007;
nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non
ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322
consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa
giurisprudenza è stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1
consid. 5.
Da
notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il
Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a
partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che
“nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti
divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe
richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la
collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è
stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste
ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati
statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a
partire dal 1° gennaio 2019”.
2.6.9
Nella
presente fattispecie, l’istituto resistente ha quantificato in fr. 61'539 il
reddito da invalido, facendo capo alla tabella RSS TA 1 2018, media totale,
livello di competenze 1, uomini, aggiornato al 2019, operando poi una decurtazione
del 10% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. 283 – fasc. 2).
Da
parte sua, la rappresentante contesta l’entità del reddito da invalido ritenuto
dall’amministrazione, nella misura in cui non ha avuto accesso alla tabella TA
1, né le sono state fornite informazioni circa le attività che l’assicurato
sarebbe ancora in grado di esercitare nonostante il danno alla salute
infortunistico. Inoltre, sempre secondo l’avv. RA 1, sul reddito statistico da
invalido ritenuto dall’CO 1 andrebbe applicata una deduzione a titolo di gap
salariale e una riduzione sociale maggiore rispetto al 10% riconosciuto
dall’assicuratore, tenuto conto degli impedimenti legati al danno alla salute
infortunistico, dell’età, della mancanza di formazione, delle carenze
linguistiche, del grado di occupazione e del basso livello dei salari nel
Cantone Ticino (cfr. doc. I).
Innanzitutto,
si rileva che i dati salariali statistici vengono pubblicati periodicamente
dall’Ufficio federale di statistica (UFS) e possono essere facilmente
consultati sul sito web ad esso dedicato (https://www.bfs.admin.ch).
D’altro
canto, è utile segnalare che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato
del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante,
da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,
dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una
gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).
Il
mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale
limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p.
331.
consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività
fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine,
motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che
possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato
(cfr. SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).
Il Tribunale federale ha peraltro già
ritenuto corretto il semplice rinvio ad attività nel settore industriale e
commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STF U 329/01 del 25
febbraio 2003 consid. 4.7).
Trattandosi
dell’entità della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
In una
sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, destinata alla pubblicazione, il TF ha
negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria
giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in
applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione
svizzera della struttura dei salari [RSS]).
La
Corte federale ha innanzitutto precisato che al concetto di mercato del lavoro
equilibrato ai sensi dell’art. 16 LPGA non è consentito derogare facendo riferimento
a possibilità d’impiego o a condizioni concrete del mercato del lavoro.
D’altro
canto, essa ha rilevato che la riduzione fino al 25% del reddito statististico
da invalido, istituita per tenere conto del fatto che una persona toccata nella
sua salute può, in determinate circostanze, sfruttare la propria capacità
lavorativa residua soltanto con un risultato economico inferiore alla media anche
su un mercato del lavoro equilibrato, riveste un’importanza fondamentale quale
strumento correttivo per determinare un reddito da invalido che sia il più
concreto possibile. Il TF è ed è stato sempre cosciente del fatto che la RSS
considera dei redditi effettivamente conseguiti da persone che non presentano
il più delle volte alcun andicap.
Sempre
secondo l’Alta Corte, un altro strumento di correzione è rappresentato dal
parallelismo dei redditi, il quale persegue anch’esso lo scopo di tener conto
del caso particolare quando si raffrontano i redditi.
In
concreto, questo Tribunale prende atto che l’amministrazione ha ridotto del 10%
il reddito statistico da invalido in ragione degli impedimenti fisici (cfr.
doc. 299, p. 9 – fasc. 2).
Al
riguardo, il TCA segnala tuttavia che, secondo la giurisprudenza federale più
recente, una tale riduzione si giustifica
soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato,
considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non
esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla
persona assicurata (cfr. STF
8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre
2019.
consid. 4.2.2 con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid.
4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno
2020.
consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur
le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49). Ora, nel caso di specie, dalla documentazione medica che questa Corte ha giudicato
affidabile emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato sarebbe ancora
in grado di esercitare, senza limiti di tempo o di rendimento, attività lavorative da svolgere in posizione prevalentemente seduta,
con il braccio sinistro da ingaggiare soltanto sotto il livello
dell’orizzontale e senza l’impiego di strumenti vibranti o pulsanti. Il fatto
che egli debba astenersi dall’inginocchiarsi o dall’accovacciarsi, dal salire su scale a pioli o ponteggi, dal camminare su terreno
accidentato, dal percorrere a piedi lunghi tratti, non aggrava il profilo
dell’esigibilità (per definizione un’attività seduta non implica il doversi
inginocchiare o accovacciare, il dover salire su scale a pioli o ponteggi,
ecc.). Secondo il TCA, tenuto conto dell’esigibilità appena descritta,
occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività
sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una
decurtazione a tale titolo non sarebbe in realtà giustificata.
Posto
che l’assicurato è in grado di esercitare delle attività lavorative adeguate a
tempo pieno e con un rendimento completo, non può entrare in considerazione alcuna
riduzione a titolo di grado d’occupazione.
Anche
l’età del ricorrente al momento determinante (luglio 2019 – cfr., su questo
specifico aspetto, la STF 8C_405/2021 del 9 novembre 2021 consid. 6.4.2) – 50
anni – non giustifica una decurtazione a tale titolo del reddito statistico da
invalido (in questo senso, si veda la STF 8C_466/2021 del 1° marzo 2022 consid.
3.6.2, destinata alla pubblicazione, concernente un assicurato di 61 anni, in
cui la Corte federale ha rilevato che, in base alle rilevazioni RSS, nel caso
di uomini che si trovano nella fascia tra i 50 e i 64/65 anni, l’età comporta
piuttosto un aumento del livello retributivo, trattandosi di posti di lavoro
senza funzione di quadro e che, in concreto, il ricorrente non era stato in
grado d’indicare per quali motivi, su un mercato del lavoro equilibrato, egli
avrebbe guadagnato meno in ragione della sua età e la già citata STF
8C_256/2021 consid. 10.2, in cui è stato negato che l’età dell’assicurato, nato
nel 1964, giustificava l’applicazione di una riduzione sociale). Del resto, non
può nemmeno essere ignorato che al momento della nascita dell’eventuale diritto
a una rendita, l’insorgente aveva un’età ancora piuttosto lontana da quella
ordinaria di pensionamento (in questo senso, si veda la STF 8C_122/2019 del 10
settembre 2019 consid. 4.3.2, riguardante proprio un assicurato cinquantenne).
In
questo contesto, si consideri pure che la questione di sapere se, in materia di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un
criterio di riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla
capacità di guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro
della norma particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata
decisa dal Tribunale federale (in questo senso, cfr. ancora la succitata STF
8C_466/2021 consid. 3.6.1).
Inoltre, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016
consid. 5.4.3, pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte federale ha
precisato che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 1 della RSS sono
già considerate le carenti conoscenze linguistiche (in questo senso, si veda
pure la 8C_35/2019 del 2 luglio 2019 consid. 6.3).
Lo
stesso vale a proposito dell’assenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di attività
(cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2, 8C_603/2020
del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid.
4.3.2
e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4).
Il
fatto che in Ticino i salari siano più bassi rispetto alla media nazionale, non
è un fattore da considerare nell’ambito della riduzione sociale. Per porre
rimedio a tale fenomeno è in effetti stato concepito lo strumento del parallelismo
dei redditi (cfr. supra, consid. 2.6.8.).
Per
quanto concerne appunto la questione del gap salariale,
l’amministrazione non ha applicato alcuna deduzione a tale titolo per la
ragione che essa “… non ha esaminato ex novo il grado d’invalidità ma ha
valutato se l’infortunio alla spalla sinistra ha comportato o meno un aumento
del grado d’invalidità.” (doc. VI, p. 4).
L’avv.
RA 1 ritiene invece che l’assicuratore convenuto avrebbe dovuto applicarne una,
in quanto “è noto (…) che quando il salario da valido conseguito in Ticino in
una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella
professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima
percentuale. Considerato che con un danno alla salute egli può conseguire solo
un salario inferiore alla media (DTF 135 V 58), ciò implica di principio o la
riduzione del valore statistico utilizzato per il calcolo del reddito da
invalido o l’aumento del reddito effettivamente conseguito.” (doc. I, p. 18).
Tutto
ben considerato, questo Tribunale ritiene che tale aspetto non debba essere
approfondito oltre poiché anche volendo applicare una riduzione per gap
salariale, l’esito non potrebbe comunque essere quello che auspica la
patrocinatrice dell’insorgente, cosi come verrà qui di seguito meglio
dimostrato.
In
concreto, il calcolo del gap salariale si presenta nei seguenti termini.
Secondo
la tabella TA1_skill_levels 2018, settore economico 31-33 (“Fabbr. mobili; altre att, manifatturiere;
ripar. e inst. di macchine”), livello di competenze 1, il reddito
mediamente conseguito in Svizzera da un uomo, è di fr. 5’490/mese.
Questo
reddito deve essere riportato su 41.6 ore/settimana, dato che corrisponde alla
durata normale del lavoro nel settore 31-33 in base alla relativa tabella
pubblicata sul sito web dell’UFS (“Durée normale du travail dans les entreprises
selon la division économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta a fr. 5'709.60/mese
oppure a fr. 68'515.20/anno.
Dopo
adeguamento all’indice dei salari nominali riferito al settore 10-33 (il dato
specifico relativo al settore 31-33 non è disponibile; cfr. tabella T.1.1.15 –
2018: 101.2, 2019: 101.7), si ottiene, per il 2019, un reddito annuo di fr. 68'853.71.
Posto
che, qualora non fosse insorto il danno alla salute, continuando a lavorare
alle dipendenze della ditta __________, l’assicurato avrebbe realizzato nel 2019
un reddito pari a fr. 58'461 (cfr. supra, consid. 2.6.7.), il gap salariale ammonta al 10% (già
dedotto il 5%).
In
conclusione, applicata una deduzione per gap salariale del 10% e, in
seguito, una a titolo di riduzione sociale pure del 10%, si ottiene un reddito
da invalido pari a fr. 55'385.02.
2.6.10
Confrontando
i fr. 55'385.02
al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire
senza il danno alla salute, e cioè fr. 58'461, risulta una perdita di guadagno
del 5.26%, arrotondata al 5%.
Visto quanto
precede, la rendita del 10% riconosciuta a seguito dei pregressi infortuni alle
ginocchia non può essere aumentata in considerazione delle conseguenze
dell’evento traumatico accaduto nel gennaio 2015 e continuerà come tale ad
essere corrisposta all’insorgente.
2.7
Interessi
di mora da pagare sull’importo dell’IMI.
2.7.1
Nella
concreta evenienza, con la decisione formale del 16 agosto 2021, l’assicurato è
stato posto al beneficio di un’indennità del 15% per la menomazione di cui è
portatore alla spalla sinistra. In quella stessa sede è stato inoltre rilevato
che gli interessi di mora sarebbero stati accordati a partire dal 1° agosto
2021.
(cfr. doc. 285, p. 4).
A
seguito dell’obiezione fatta valere con l’opposizione (cfr. doc. 293, p. 8),
ribadita in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 16 s.), con la risposta di causa,
l’istituto assicuratore ha precisato di aver calcolato gli interessi moratori
sull’importo dell’IMI dal 1° agosto 2021 al 16 agosto 2021, posto che “gli
interessi di mora hanno cominciato a decorrere due anni dopo il momento in cui
lo stato di salute dell’assicurato è stato considerato stabilizzato.
Determinante non è la data della sentenza di rinvio di questo Tribunale ma
l’insorgenza del diritto all’indennità per memomazione all’integrità che, come
noto, nasce solo al momento in cui lo stato di salute dell’assicurato è
stabilizzato e cioè in concreto il 31.7.2019.” (doc. VI, p. 5).
2.7.2
Secondo
l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto
all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora
sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto
12.
mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
L’art.
7.
cpv. 1 OPGA recita che il tasso per l’interesse di mora é del 5 per cento
all’anno.
Il
cpv. 2 prevede, in particolare, che il decorso dell’interesse di mora inizia il
primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese
in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.
2.7.3
Nel caso
di specie, dalla documentazione agli atti emerge che il danno alla salute che
ha fondato il diritto all’IMI del 15% (spalla sinistra), è stato giudicato
stabilizzato a far tempo dal 1° agosto 2019 (cfr. supra, consid. 2.4.4.).
È
dunque al più presto a quel momento che è nato il diritto all’IMI ai sensi
dell’art. 26 cpv. 2 LPGA (in questo senso, cfr. BSK UVG – M.B. Berger, art. 24
n. 25; KOSS UVG – Th. Frei, art. 24 n. 46; STCA 35.2013.8 del 13 marzo 2014
consid. 2.5.3, cresciuta incontestata in giudicato).
Pertanto,
l’assicurato può pretendere gli interessi moratori dal 1° agosto 2021,
ovvero il primo giorno del mese durante il quale il termine di 24 mesi dalla
nascita del diritto è scaduto.
Gli
interessi di mora sono da versare sino al 16 agosto 2021 (secondo il
doc. 288 – fasc. 2, il relativo ordine di pagamento è infatti stato dato proprio
il 16 agosto 2021).
In
esito a quanto precede, l’agire dell’amministrazione non presta il fianco a
critiche. La tesi contraria sviluppata dalla rappresentante dell’insorgente non
merita accoglimento.
2.8
Trattandosi
del diritto al gratuito patrocinio dinanzi all’CO 1, con la propria
impugnativa, l’avv. RA 1 chiede che esso venga esteso all’intera procedura
amministrativa (e non limitato a quella successiva all’opposizione interposta contro
la decisione formale del 16 agosto 2021, come sembrerebbe aver stabilito
l’assicuratore resistente) (cfr. doc. I, p. 18 s.).
Con la
risposta di causa, l’amministrazione ha al riguardo precisato quanto segue:
"
(…).
L’CO 1 ha riconosciuto il gratuito
patrocinio per la procedura di opposizione essendo l’assicurato in assistenza e
a beneficio unicamente della rendita d’invalidità ammontante a fr. 408.— al
mese oltre che dell’assistenza.
L’CO 1 non ha mai rifiutato di
prendere a carico le spese legali per la procedura amministrativa che ha fatto
seguito alle sentenze di rinvio. Prima di esprimersi in merito l’CO 1
rimane nell’attesa di sapere a quanto ammontano gli arretrati che verranno
versati all’assicurato.” (doc. VI, p. 5 – il corsivo è del redattore)
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte prende dunque atto che l’assicuratore convenuto
riconosce esplicitamente il principio secondo il quale il diritto al gratuito
patrocinio è da estendere all’intera procedura che ha fatto seguito alla
sentenza federale di rinvio.
Stante
ciò, la corrispondente pretesa dell’assicurato si rivela essere priva di
oggetto.
2.9
Parzialmente vincente in causa,
l’assicurato, rappresentato da un avvocato, ha diritto a ripetibili
parziali (cfr. art. 61 lett. g
LPGA), quantificate in fr. 2'000.
Visto l'esito della vertenza e il diritto
a ripetibili parziali, la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr.
doc. I) relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è
divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA U 164/02 del 9
aprile 2003; STFA U 134/99 dell'8 novembre 2001; STFA U 59/99 del 18 agosto
1999; STFA I 360/97 del 2 agosto 1999; STFA P 7/97 del 19 novembre 1998; STFA U 18/97 del 27 aprile 1998).
2.10
Per la parte di ricorso in cui il
ricorrente è risultato soccombente, deve
ancora essere verificato se egli può essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 19 s.).
Secondo
l’art. 61 lett. f LPGA, deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di
bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che
si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
(SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF
U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella
fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente, divorziato
e senza (più) obblighi di mantenimento, dispone, quali uniche entrate, della
rendita CO 1 di fr. 408/mese e di prestazioni assistenziali in ragione di fr.
1'408/mese (cfr. doc. IV 2 + allegati).
In
queste condizioni, l’assicurato deve senz’altro essere dichiarato indigente.
Ritenuto,
inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va
accolta.
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi
pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore
della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 25 ottobre 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni
LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. pure STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, si veda Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura
in cui l’amministrazione ha posto il ricorrente al beneficio d’indennità
giornaliere dipendenti dal sinistro del 20 gennaio 2015
soltanto a contare dal 10 dicembre 2015. Per il resto essa è confermata.
§§ È
accertato che l’assicurato ha diritto a indennità giornaliere
corrispondenti a una totale incapacità lavorativa per il
periodo dal 1° luglio al 9 dicembre 2015.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili parziali.
3. L'istanza tendente alla concessione
dell'assistenza giudiziaria è accolta.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti