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Decisione

35.2021.87

Discussa entità della rendita d'invalidità. Rinvio atti per complemento istruttorio (perizia pluridisciplinare esterna) riguardante la diagnosi della problematica psichica e l'impatto sulla capacità lavorativa residua delle difficoltà cognitive

30 marzo 2022Italiano37 min

I due redditi da porre a

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.87

mm

Lugano

30 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 ottobre 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 4 agosto 2015, RI 1,

nato nel 1996, dipendente della __________ di __________ in qualità di

apprendista assistente verniciatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli

infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto coinvolto in un

incidente della circolazione stradale allorquando si trovava in sella ad un

motoveicolo.

A causa di questo evento,

egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita 21 settembre 2016

dell’Ospedale __________ di __________, un grave politrauma, reliquiando una

paraplegia completa degli arti inferiori (livello sensitivo-motorio Th6) (doc.

22).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato è stato posto

al beneficio di un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado lieve a far tempo

dal 19 febbraio 2016 (doc. 278). L’amministrazione gli ha inoltre assegnato

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 90% (doc. 268).

Nell’ottobre 2018, RI 1 ha

iniziato una prima formazione professionale in qualità di assistente d’ufficio

CFP (doc. 233, p. 2), provvedimento che non è però stato portato a termine.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 dicembre 2020, l’CO

1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 55% a decorrere

dal 1° maggio 2020. Il grado dell’invalidità è stato determinato in

applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, confrontando un

reddito da valido di fr. 68'939 con un reddito da invalido di fr. 31'169.

Entrambi i valori sono stati stabiliti facendo capo ai dati salariali

statistici. Trattandosi in particolare del reddito conseguibile nonostante il

danno alla salute, l’amministrazione ha tenuto conto di una capacità lavorativa

residua del 50% e di una deduzione sociale del 10% (cfr. doc. 312).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 324), in data 4

ottobre 2021, l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc.

369).

1.3. Con tempestivo ricorso del 26

ottobre 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la

rendita riconosciutagli venga aumentata a fronte dell’esistenza di una totale

incapacità lavorativa.

A sostegno della propria

pretesa, il patrocinatore dell’assicurato rimprovera all’assicuratore convenuto,

rispettivamente ai suoi medici fiduciari, di aver valutato l’esigibilità

lavorativa senza prendere adeguatamente in considerazione l’integralità del danno

infortunistico di natura organica, e meglio la lesione del nervo accessorio con

ipoatrofia del muscolo serrato (o dentato) anteriore e le difficoltà

neuropsicologiche refertate in occasione della valutazione del giugno 2019

presso la Clinica __________ di __________, le quali si sarebbero riflesse

nell’atteggiamento avuto dall’insorgente durante la formazione professionale.

Per quanto concerne la

problematica psichica, il rappresentante fa valere che la psichiatra fiduciaria

si sarebbe fondata su dei “… presupposti fallaci e partigiani riguardo al

comportamento tenuto dall’assicurato, sposando in modo acritico i giudizi

negativi della consulente AI __________. Per costei il ricorrente non sarebbe

stato in grado, solo per malavoglia, addirittura per “menefreghismo totale”

(cfr. annotazione 27.03.2020) di cogliere le opportunità che gli sono state

offerte e il sostegno che gli è stato prodigato. La consulente AI non è stata

nemmeno sfiorata dal sospetto che all’origine della condotta del RI 1 vi fosse

una sindrome depressiva post-infortunistica che gli ha causato gravi scompensi

e disturbi comportamentali, come prostrazione, apatia, isolamento e stati

d’ansia che, per mancanza di adeguate cure, è diventata cronica. (…). La

diagnosticata patologia psichica non può essere ridotta a un disturbo

dell’adattamento (ICD 10 F43.2) che normalmente si manifesta in caso di

paraplegia, ma è più grave e comporta ripercussioni sulla capacità di lavoro.

Si tratta di una sintomatologia che dura ormai da anni che non è stata curata,

si è cronicizzata e non può essere banalizzata, facendo intendere che tutti i

paraplegici sono confrontati con disagi psichici, come se non potessero

esistere casi particolari con implicazioni psichiche più severe e debilitanti.

La valutazione della Dr.ssa __________ del 3 marzo 2021 è criticata dal Dr. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, che conferma la diagnosi di stato

depressivo di entità medio-grave (ICD 10 F32.1-2) che esclude un progetto di

reinserimento lavorativo e ribadisce un’inabilità lavorativa nella misura del

100% in qualsiasi attività (cfr. rapporto 23 agosto 2021).”

Trattandosi infine degli

aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, l’avv. RA

1 contesta l’entità del reddito da invalido ritenuto dall’assicuratore

convenuto, e meglio l’entità della riduzione sociale applicata da quest’ultimo

(10%). A suo avviso, il fatto che, oltre alla paraplegia, alla lesione del

nervo accessorio e ai disturbi psichici, l’insorgente soffra di frequenti

infezioni urinarie con necessità di ripetute terapie antibiotiche, debba

sottoporsi a iniezioni di botulino e assumere quotidianamente medicamenti per

gli spasmi alle gambe e alla vescica, giustificherebbe l’applicazione di una

riduzione del 25% (cfr. doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, ha

chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. In replica, il patrocinatore

del ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e si è in sostanza

riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).

L’assicuratore resistente

si è espresso in proposito il 6 dicembre 2021 (doc. VII).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,

a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale

esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono

gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso di specie, litigiosa

è unicamente l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato a

dipendenza dei postumi dell’infortunio accaduto nell’agosto 2015.

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF,

motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di

rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

In concreto, va rilevato che

alla base della decisione dell’amministrazione di assegnare all’assicurato una

rendita d’invalidità del 55%, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa

enunciata dai propri medici fiduciari (cfr. doc. 369, p. 4 ss.).

In effetti, in occasione

della visita di chiusura dell’11 settembre 2020, formulate le diagnosi di stato

dopo infortunio della circolazione del 4 agosto 2015 con frattura vertebrale,

stato dopo stabilizzazione anteriore e posteriore Th4 –Th11 e laminectomia Th7

e Th8, paraplegia completa sotto il livello Th6 ASIA A, nonché stato dopo

asportazione del testicolo destro e refertato, all’esame clinico, una

paraplegia a livello di Th6 e una leggera sindrome d’attrito sotto-acromiale

alla spalla destra con insufficienza del muscolo dentato anteriore, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha confermato i limiti

funzionali definiti a margine della precedente visita __________ (cfr. doc.

215, p. 3 s.: “L’assicurato può molto spesso sollevare fino all’altezza dei

fianchi pesi fino a 5 kg, talvolta pesi fino a 10 kg ma mai superiori ai 10 kg.

Può molto spesso alzare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg ma non oltre

5.

kg. La capacità di sollevare pesi oltre l’orizzontale è limitata

dall’incompleto controllo dell’equilibrio a livello del tronco per cui viene

eseguita prevalentemente con un arto, utilizzando l’arto controlaterale come

appoggio e mantenimento dell’equilibrio. Maneggio di attrezzi: l’assicurato può

effettuare molto spesso lavori leggeri e di precisione, spesso lavori medi, mai

lavori pesanti e molto pesanti, può molto spesso effettuare la rotazione della

mano. Posizione e mobilità: l’assicurato può molto spesso fare lavori sopra

l’orizzontale mantenendo comunque la posizione seduta sulla sedia a rotelle.

Talvolta può fare lavori che comportano la rotazione del busto, molto spesso

può mantenere la posizione seduta mentre mai la posizione in piedi,

inginocchiata e con flessione delle ginocchia. Posizione di lunga durata: può

mantenere spesso la posizione seduta, mai la posizione in piedi. Spostamento:

l’assicurato non può spostarsi per nessun tragitto tranne che con la sedia a

rotelle. L’uso delle mani è possibile, impossibile l’equilibrio.”), precisando

che “in considerazione della situazione di paraplegia e delle necessità di

eseguire pause per eseguire cateterizzazioni, dell’affaticabilità e del non

completo coordinamento del tronco, si ritiene che l’assicurato, in un lavoro

che rispetti l’esigibilità espressa, possa avere un rendimento globale

ridotto pari al 50%.” (doc. 289 – il corsivo è del redattore).

Facendo capo al parere del

medico __________, con decisione formale del 17 dicembre 2020, l’assicuratore

convenuto ha quindi assegnato al ricorrente una rendita d’invalidità del 55% a

contare dal 1° maggio 2020 (doc. 315).

Nel quadro della procedura

di opposizione, l’istituto assicuratore ha interpellato lo psichiatra curante,

al quale ha chiesto “… un rapporto dettagliato in merito alle sue constatazioni

sullo stato attuale del sig. RI 1 e sulla prognosi.” (doc. 330).

Questo il tenore del

rapporto 19 febbraio 2021 del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia:

" (…).

Dopo 5 sedute ho potuto oggettivare il seguente quadro

psicopatologico.

È gradualmente emerso uno stato depressivo di gravità crescente

(ICD10 F32.1-2) inizialmente difficile da identificare a causa del carattere

introverso dell’assicurato.

Nel corso delle sedute si è sviluppata un’alleanza terapeutica che

ha permesso di accedere alla profonda sofferenza prima celata dietro un

atteggiamento di negazione.

Dopo il grave incidente della circolazione avvenuto in data 4

agosto 2015, il signor RI 1 è stato travolto dagli eventi (cure della fase

acuta, la successiva lunga riabilitazione e il tentativo di reinserimento da

parte dell’ufficio invalidità) non avendo la possibilità di chinarsi su sé

stesso. Questo ha ritardato le inevitabili manifestazioni del concomitante

trauma psicologico che ora si evidenzia in maniera più chiara e risulta invalidante

nella quotidianità.

È presente una sintomatologia depressiva caratterizzata da:

umore depresso, ansia, mancanza di progettualità, riduzione dello

slancio vitale, disturbi del sonno, umore deflesso, ansia, mancanza di

progettualità, rimuginazioni frequenti, ansia in relazione ai possibili

sviluppi futuri, sentimenti di insicurezza, vergogna e riduzione

dell’autostima.

Da non dimenticare la problematica relativa alla sfera sessuale e

all’incontinenza (paraplegia).

Quanto descritto mi porta a concludere che un nuovo progetto di

reinserimento lavorativo mediante una riqualifica debba essere rivalutato non

prima di 6 mesi nella speranza che la continuazione delle cure porti ad un

graduale miglioramento dello stato di salute psichica.

Nel frattempo il signor RI 1 risulta inabile al lavoro nella

misura del 100%.” (doc. 331, p. 2)

In data 3 marzo 2021 ha

avuto luogo una visita psichiatrica a cura della dott.ssa __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia, la quale ha diagnosticato un disturbo dell’adattamento

(ICD-10 F43.2).

La psichiatra di fiducia

dell’CO 1 ha dichiarato di non condividere la diagnosi posta dal dott. __________,

e ciò alla luce di quanto riferito dall’assicurato (disturbi attuali e

strutturazione della giornata) e dello stato psichico da lei refertato. A suo

avviso, a fronte delle gravi conseguenze fisiche dell’infortunio, è

giustificata la presenza di un disagio psichico, inquadrabile nella diagnosi di

disturbo dell’adattamento, che si trova, con verosimiglianza preponderante, in

nesso di causalità naturale con l’evento traumatico dell’agosto 2015. Tale

disturbo non incide però ulteriormente sulla capacità lavorativa già ridotta in

ragione delle conseguenze somatiche dell’infortunio.

D’altro canto, sempre

secondo la dott.ssa __________, “i comportamenti e gli atteggiamenti, che alla

fine hanno impedito la riuscita del reinserimento professionale non sono (…) da

considerare conseguenze infortunistiche. Anche in considerazione della giovane

età dell’assicurato, un’attività lavorativa regolare potrebbe solo giovargli,

dare un senso alla vita e stabilizzare lo stato psichico nel tempo.” (doc.

347).

Nel giugno 2021, RI 1 ha

privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in reumatologia. In

sostanza, refertata clinicamente una ipotrofia dei muscoli del cingolo

scapolare destro, il medico ha affermato di poter procedere a una valutazione definitiva

soltanto dopo aver preso conoscenza del “dossier clinico con descrizione degli

interventi chirurgici e delle lesioni riscontrate al momento dell’infortunio” e

delle risultanze degli esiti di una valutazione neurologica con EMG ed ENG

degli arti superiori (cfr. doc. 355).

Il medico __________ ha

preso posizione sulle considerazioni espresse dal dott. __________ con apprezzamento

del 23 giugno 2021. Egli si è in particolare espresso nei seguenti termini:

" (…) Riguardo

al riscontro di atrofia muscolare evidenziato dal dr. med. __________, non

meglio specificato, esso si riferisce verosimilmente alla nota insufficienza

del dentato anteriore più volte evidenziata nei rapporti di __________ e nella

visita __________ del 2018, ove si riporta esplicitamente: “nessuna plegia agli

arti superiori eccetto nota insufficienza del muscolo dentato anteriore”.

Rilevo inoltre che il dr. med. __________ non ha evidentemente esaminato il

corposo dossier e la documentazione CO 1. Da questo emerge che l’assicurato è

stato valutato più volte da neurologi, sia in occasione del suo ricovero

ospedaliero in acuto, sia in occasione delle numerose visite e soggiorni presso

la Clinica di __________ (clinica di riferimento in Svizzera specializzata nella

diagnosi e cura delle patologie presentate dall’assicurato). Gli accertamenti

di carattere neurologico sono stati quindi già eseguiti in modo approfondito.

Essi si sono imposti per la diagnosi e la cura prima che per la valutazione

medico-assicurativa e si sono svolti nel corso degli anni a carico degli

specialisti che hanno seguito l’assicurato.

Per quanto riguarda quindi la richiesta di ulteriori visite neurologiche

ed accertamenti, ritengo che quanto evidenziato dal dr. med. __________ sia già

noto come risulta dalla corposa documentazione.” (doc. 356, p. 2)

Dalle carte processuali

emerge che l’assicuratore LAINF ha messo l’intero incarto dell’assicurato a disposizione

del dott. __________ e del neurologo dott. __________ (cfr. doc. 357 e doc.

360).

Dagli atti non risulta

però né che questi specialisti abbiano visitato (nel caso del dott. __________,

di nuovo) l’insorgente né che essi abbiano elaborato una qualunque valutazione.

La discussione collegiale

del grado dell’invalidità è avvenuta in data 22 settembre 2021 tra i dottori __________

e __________. Essi hanno stabilito che il grado della capacità lavorativa

residua dell’assicurato, comprendente sia gli aspetti somatici che quelli

psichiatrici, è del 50%, precisato come “… la componente psichiatrica reattiva

ai postumi infortunistici si sovrapponga all’aspetto ortopedico, che non lo

rinforzi, ma che nella quota di riduzione di rendimento del 50% comprendente

affaticabilità e necessità di pause compensative sia ricompreso anche un

adeguato periodo di ristoro, tale da mantenere un compenso psichico.” (doc.

368, p. 2).

Unitamente

all’impugnativa, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto una ulteriore

certificazione del dott. __________, il cui tenore è in particolare il

seguente:

" (…) Non

posso condividere la valutazione della psichiatra dottoressa __________ la

quale, in relazione al suo ruolo di perito, pare verosimilmente non essere

riuscita ad instaurare, durante il colloquio, la necessaria empatia che avrebbe

permesso di esprimere senza remore il grave disagio psichico dell’assicurato.

Da parte mia, anche alla luce degli ultimi incontri, non posso che

confermare la presenza di uno stato depressivo di entità medio-grave (ICD 10

F32.1-2).

L’ustione di terzo grado all’arto inferiore dx con necessità di

trapianto cutaneo, avvenuta recentemente, ha ulteriormente appesantito il

quadro clinico.

Durante gli incontri continua ad essere oggettivata la seguente

sintomatologia:

umore francamente deflesso in presenza di ideazione suicidale

passiva, disturbi del sonno, della memoria e della concentrazione, mancanza di

progettualità, diminuzione della libido e dell’appetito, astenia, rassegnazione

e sentimenti di impotenza, vergogna, inutilità, autosvalutazione, bassa

autostima.

Il paziente a fatica riesce a prendere contatto con le proprie

emozioni che inevitabilmente accentuano la sua sofferenza interiore e indossa

una maschera, a scopo inconsciamente difensivo, che tende ad ingannare

l’interlocutore.

Come psichiatra curante ho comunque potuto oggettivare una

profonda e genuina sofferenza che, come sopra già menzionato, non può che

essere attribuita ad uno stato depressivo importante.

Quanto descritto mi permette di confermare i contenuti del mio

rapporto redatto in data 19 febbraio 2021, di escludere un progetto di

reinserimento lavorativo a breve termine e di ribadire un’inabilità nella

misura del 100% in qualsiasi attività lavorativa.” (doc. 374, p. 5 – il

corsivo è del redattore)

2.6

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005,

consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35

consid. 4b).

2.7

Con la propria

impugnativa, il rappresentante dell’assicurato contesta innanzitutto che alla

valutazione della psichiatra fiduciaria possa essere attribuito un valore

probatorio sufficiente a dirimere la vertenza, ritenendo in sostanza che essa

non sia corretta né dal punto di vista della diagnosi né da quello della

capacità lavorativa residua (cfr. doc. I).

Chiamata

ora a pronunciarsi nel caso di specie, questa Corte non può ammettere, con una

sufficiente tranquillità, che la patologia psichica che presenta l’insorgente

determini un’incapacità lavorativa in ogni attività (soltanto) del 50%.

In effetti, su questo

aspetto, agli atti figurano referti contraddittori – quelli dello psichiatra curante

dott. __________ e quelli elaborati dalla psichiatra di fiducia

dell’assicuratore resistente (cfr. supra, consid. 2.5.) - che non

consentono al TCA di decidere in un senso oppure nell’altro.

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa

basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre

ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la

STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

In particolare, va

rilevato come le valutazioni in questione divergano già per quanto concerne la

diagnosi dei disturbi psichici di cui soffre RI 1, un disturbo dell’adattamento

secondo la dott.ssa __________, uno stato depressivo medio-grave secondo il

dott. __________. A questo proposito, non può essere ignorato come lo

psichiatra curante abbia sottolineato il fatto che l’assicurato tende a

ingannare l’interlocutore, mascherando inconsciamente la propria sofferenza

psichica, condizione alla quale si riesce ad accedere soltanto dopo aver creato

la giusta empatia, ciò che è difficilmente realizzabile nel contesto di una

valutazione peritale. In questo senso, il TCA segnala che, già in occasione del

colloquio del 19 maggio 2016, la madre dell’insorgente aveva segnalato che suo

figlio non stava bene psicologicamente, circostanza che quest’ultimo aveva però

negato (cfr. doc. 109).

Per un caso recente in cui

questo Tribunale si è scostato dalle conclusioni del perito amministrativo, ritenendo

più convincenti quelle formulate dallo psichiatra curante, il quale seguiva il

paziente da molti anni, si veda la STCA 35.2019.128 del 6 luglio 2020, confermata,

su questo aspetto, dalla Corte federale con pronunzia 8C_532/2020 del 3

febbraio 2021.

Tutto ben considerato,

dalla documentazione a disposizione emergono dunque elementi suscettibili di

generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei rapporti medici

sui quali l’istituto assicuratore ha fondato la decisione su opposizione

impugnata, dubbi che inducono questo Tribunale a discostarsene (per un caso in

cui l’Alta Corte ha annullato il giudizio cantonale ritenendo che, alla luce

dei referti agli atti dei medici consultati dall’assicurato, alle

considerazioni espresse dal medico fiduciario non poteva essere data “quella

sufficiente concludenza, tale da escludere anche il minimo dubbio di una

soluzione differente”, si veda la STF 8C_23/2019 del 6 agosto 2019 consid.

4.3).

2.8

Con il proprio ricorso, il

rappresentante dell’assicurato fa inoltre valere che la valutazione

dell’esigibilità lavorativa non terrebbe adeguatamente conto di tutte le problematiche

somatiche, segnatamente dello stato della spalla destra e delle difficoltà

cognitive.

A proposito della spalla

destra, il TCA constata che durante l’iniziale degenza riabilitativa presso

il Centro __________ di __________, l’assicurato è stato sottoposto a una

valutazione neurologica che ha evidenziato una lesione del nervo accessorio nel

contesto di alterazioni cicatriziali a destra con paralisi del muscolo serrato

anteriore (cfr. doc. 62). A margine della visita di chiusura del 23 agosto

2016, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,

ha clinicamente refertato una “funzione delle spalle (…) libera anche se

leggermente dolente a destra nella fase terminale con un leggero calo della

forza.”. Nonostante ciò, nel descrivere i limiti funzionali, il medico __________

ha segnatamente indicato che il ricorrente era in grado di svolgere molto

spesso dei lavori (leggeri) oltre l’orizzontale (cfr. doc. 126, p. 2 e 3).

Né in occasione del

periodo di accertamento professionale 3-28 ottobre 2016 presso il Centro di __________

né in occasione delle consultazioni del 23 maggio 2016 e del 6 aprile 2018

presso la Clinica di __________ né ancora a margine delle visite fiduciarie del

25.

maggio 2018 e dell’11 settembre 2020 (visita medica di chiusura), sono stati

osservati problemi maggiori nell’utilizzo degli arti superiori (cfr.,

rispettivamente, doc. 142, p. 7: “Gli arti superiori hanno una buona

mobilità.”, doc. 209, p. 4: “Freie Beweglichkeit der oberen Extremitäten.”,

doc. 215, p. 3: “La funzione delle spalle è libera. Riferisce modesto

affaticamento e dolenzia alla spalla destra nella postura prolungata oltre

l’orizzontale. (…). Nessuna plegia agli arti superiori eccetto nota

insufficienza del muscolo dentato anteriore.” e doc. 289, p. 2: “La funzione

delle spalle è libera con modesto affaticamento e dolenzia alla spalla destra

nella postura prolungata oltre l’orizzontale.”).

Invitato a prendere

posizione sulle obiezioni sollevate dall’avv. RA 1 in sede di opposizione e, in

particolare, sull’affermazione secondo la quale l’assicurato non sarebbe in

grado di “mantenere a lungo oltre l’orizzontale la sollevazione del braccio

anche senza pesi”, il dott. __________ ha rilevato che “… questo non è concorde

con quanto valutato clinicamente in occasione della visita __________, né

appare dalla documentazione medica allegata dall’avvocato stesso (rapporto dr.

med. __________).” (doc. 356, p. 2). Dai referti agli atti del reumatologo

dott. __________ non risulta in effetti che egli abbia preteso che i postumi

infortunistici residuali alla spalla destra limiterebbero in qualche modo l’insorgente

nell’esercizio di un’attività lavorativa adeguata (cfr. doc. 352 e 355), e ciò

nemmeno dopo aver preso visione dell’intera documentazione messagli a

disposizione.

In esito a tutto quanto

precede, questa Corte non ha dunque alcun valido motivo per credere che nel

definire l’esigibilità lavorativa il dott. __________ non abbia

convenientemente considerato lo stato della spalla destra.

Trattandosi invece dei disturbi

neuropsicologici, una loro prima valutazione è stata effettuata nel gennaio

2016, nel quadro della degenza presso il Centro __________. In quell’occasione,

la neuropsicologa __________ ha refertato delle lievi, rispettivamente minime

disfunzioni della memoria verbale ed esecutive, in presenza di prestazioni

altrimenti compatibili con l’età e con la formazione del ricorrente (doc. 66,

p. 5).

Lo stato cognitivo

dell’assicurato è stato indagato, una seconda volta, nel giugno 2019 presso la __________

di Brissago. In base a quanto riportato dalla dott.ssa __________, le

neuropsicologhe __________ e __________ hanno riscontrato “una lieve

sintomatologia a carico delle capacità attentive e di memoria a lungo termine

visiva nel contesto di un quadro cognitivo altrimenti pienamente nella norma

per età, genere e scolarità. Questo deficit attentivo spiega e trova riscontro

nella descrizione soggettiva del paziente di precoce affaticabilità.” (doc.

363, p. 19).

Il TCA constata che fra

gli atti a sua disposizione non figura alcuna valutazione che determini se e,

se sì, in quale misura i disturbi neuropsicologici incidano sulla capacità

lavorativa residua dell’assicurato.

In ogni caso, non risulta

che i medici interpellati dall’CO 1 ne abbiano tenuto conto nell’apprezzare

l’esigibilità lavorativa.

In queste condizioni,

occorre ritenere che per meglio

chiarire la fattispecie non si possa prescindere dal procedere a un approfondimento peritale (anche) di

questo aspetto.

2.9

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva

a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione

contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati

nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen

haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst

(BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

In una sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva

respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione

di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano

dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico

fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si veda pure la STF

8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’istituto resistente (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e

DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul

solo parere dei propri medici consulenti.

Per le ragioni già esposte ai considerandi 2.6. e 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga

un accertamento peritale pluridisciplinare (art. 44 LPGA) volto a definire in quale misura RI 1 è in

grado di esercitare un’attività sostitutiva adeguata. In seguito, facendo capo

alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di

nuovo in merito all’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato

a contare dal 1° maggio 2020.

È utile segnalare che la

perizia psichiatrica dovrà contenere gli elementi necessari per procedere a una

procedura probatoria strutturata (cfr. DTF 141 V 281 consid. 8 e STF

8C_585/2017 del 16 ottobre 2018 consid. 9.1).

Sempre a proposito delle

turbe psichiche, va osservato che l’assicuratore convenuto ha implicitamente

riconosciuto che esse costituiscono una conseguenza (anche) adeguata

dell’evento dell’agosto 2015. Questo Tribunale ritiene che ciò sia senz’altro

giustificato alla luce della gravità dell’infortunio subito e, in particolare,

della natura del danno alla salute fisica riportato.

2.10

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un

avvocato, l’importo fr. 2’800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 26 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti