35.2021.87
Discussa entità della rendita d'invalidità. Rinvio atti per complemento istruttorio (perizia pluridisciplinare esterna) riguardante la diagnosi della problematica psichica e l'impatto sulla capacità lavorativa residua delle difficoltà cognitive
30 marzo 2022Italiano37 min
I due redditi da porre a
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.87
mm
Lugano
30 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 ottobre 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 4 agosto 2015, RI 1,
nato nel 1996, dipendente della __________ di __________ in qualità di
apprendista assistente verniciatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto coinvolto in un
incidente della circolazione stradale allorquando si trovava in sella ad un
motoveicolo.
A causa di questo evento,
egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita 21 settembre 2016
dell’Ospedale __________ di __________, un grave politrauma, reliquiando una
paraplegia completa degli arti inferiori (livello sensitivo-motorio Th6) (doc.
22).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato è stato posto
al beneficio di un assegno per grandi invalidi (AGI) di grado lieve a far tempo
dal 19 febbraio 2016 (doc. 278). L’amministrazione gli ha inoltre assegnato
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 90% (doc. 268).
Nell’ottobre 2018, RI 1 ha
iniziato una prima formazione professionale in qualità di assistente d’ufficio
CFP (doc. 233, p. 2), provvedimento che non è però stato portato a termine.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 dicembre 2020, l’CO
1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 55% a decorrere
dal 1° maggio 2020. Il grado dell’invalidità è stato determinato in
applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, confrontando un
reddito da valido di fr. 68'939 con un reddito da invalido di fr. 31'169.
Entrambi i valori sono stati stabiliti facendo capo ai dati salariali
statistici. Trattandosi in particolare del reddito conseguibile nonostante il
danno alla salute, l’amministrazione ha tenuto conto di una capacità lavorativa
residua del 50% e di una deduzione sociale del 10% (cfr. doc. 312).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 324), in data 4
ottobre 2021, l’amministrazione ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc.
369).
1.3. Con tempestivo ricorso del 26
ottobre 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la
rendita riconosciutagli venga aumentata a fronte dell’esistenza di una totale
incapacità lavorativa.
A sostegno della propria
pretesa, il patrocinatore dell’assicurato rimprovera all’assicuratore convenuto,
rispettivamente ai suoi medici fiduciari, di aver valutato l’esigibilità
lavorativa senza prendere adeguatamente in considerazione l’integralità del danno
infortunistico di natura organica, e meglio la lesione del nervo accessorio con
ipoatrofia del muscolo serrato (o dentato) anteriore e le difficoltà
neuropsicologiche refertate in occasione della valutazione del giugno 2019
presso la Clinica __________ di __________, le quali si sarebbero riflesse
nell’atteggiamento avuto dall’insorgente durante la formazione professionale.
Per quanto concerne la
problematica psichica, il rappresentante fa valere che la psichiatra fiduciaria
si sarebbe fondata su dei “… presupposti fallaci e partigiani riguardo al
comportamento tenuto dall’assicurato, sposando in modo acritico i giudizi
negativi della consulente AI __________. Per costei il ricorrente non sarebbe
stato in grado, solo per malavoglia, addirittura per “menefreghismo totale”
(cfr. annotazione 27.03.2020) di cogliere le opportunità che gli sono state
offerte e il sostegno che gli è stato prodigato. La consulente AI non è stata
nemmeno sfiorata dal sospetto che all’origine della condotta del RI 1 vi fosse
una sindrome depressiva post-infortunistica che gli ha causato gravi scompensi
e disturbi comportamentali, come prostrazione, apatia, isolamento e stati
d’ansia che, per mancanza di adeguate cure, è diventata cronica. (…). La
diagnosticata patologia psichica non può essere ridotta a un disturbo
dell’adattamento (ICD 10 F43.2) che normalmente si manifesta in caso di
paraplegia, ma è più grave e comporta ripercussioni sulla capacità di lavoro.
Si tratta di una sintomatologia che dura ormai da anni che non è stata curata,
si è cronicizzata e non può essere banalizzata, facendo intendere che tutti i
paraplegici sono confrontati con disagi psichici, come se non potessero
esistere casi particolari con implicazioni psichiche più severe e debilitanti.
La valutazione della Dr.ssa __________ del 3 marzo 2021 è criticata dal Dr. __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia, che conferma la diagnosi di stato
depressivo di entità medio-grave (ICD 10 F32.1-2) che esclude un progetto di
reinserimento lavorativo e ribadisce un’inabilità lavorativa nella misura del
100% in qualsiasi attività (cfr. rapporto 23 agosto 2021).”
Trattandosi infine degli
aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, l’avv. RA
1 contesta l’entità del reddito da invalido ritenuto dall’assicuratore
convenuto, e meglio l’entità della riduzione sociale applicata da quest’ultimo
(10%). A suo avviso, il fatto che, oltre alla paraplegia, alla lesione del
nervo accessorio e ai disturbi psichici, l’insorgente soffra di frequenti
infezioni urinarie con necessità di ripetute terapie antibiotiche, debba
sottoporsi a iniezioni di botulino e assumere quotidianamente medicamenti per
gli spasmi alle gambe e alla vescica, giustificherebbe l’applicazione di una
riduzione del 25% (cfr. doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In replica, il patrocinatore
del ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e si è in sostanza
riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).
L’assicuratore resistente
si è espresso in proposito il 6 dicembre 2021 (doc. VII).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,
a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale
esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono
gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, litigiosa
è unicamente l’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato a
dipendenza dei postumi dell’infortunio accaduto nell’agosto 2015.
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF,
motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di
rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
In concreto, va rilevato che
alla base della decisione dell’amministrazione di assegnare all’assicurato una
rendita d’invalidità del 55%, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa
enunciata dai propri medici fiduciari (cfr. doc. 369, p. 4 ss.).
In effetti, in occasione
della visita di chiusura dell’11 settembre 2020, formulate le diagnosi di stato
dopo infortunio della circolazione del 4 agosto 2015 con frattura vertebrale,
stato dopo stabilizzazione anteriore e posteriore Th4 –Th11 e laminectomia Th7
e Th8, paraplegia completa sotto il livello Th6 ASIA A, nonché stato dopo
asportazione del testicolo destro e refertato, all’esame clinico, una
paraplegia a livello di Th6 e una leggera sindrome d’attrito sotto-acromiale
alla spalla destra con insufficienza del muscolo dentato anteriore, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha confermato i limiti
funzionali definiti a margine della precedente visita __________ (cfr. doc.
215, p. 3 s.: “L’assicurato può molto spesso sollevare fino all’altezza dei
fianchi pesi fino a 5 kg, talvolta pesi fino a 10 kg ma mai superiori ai 10 kg.
Può molto spesso alzare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg ma non oltre
5.
kg. La capacità di sollevare pesi oltre l’orizzontale è limitata
dall’incompleto controllo dell’equilibrio a livello del tronco per cui viene
eseguita prevalentemente con un arto, utilizzando l’arto controlaterale come
appoggio e mantenimento dell’equilibrio. Maneggio di attrezzi: l’assicurato può
effettuare molto spesso lavori leggeri e di precisione, spesso lavori medi, mai
lavori pesanti e molto pesanti, può molto spesso effettuare la rotazione della
mano. Posizione e mobilità: l’assicurato può molto spesso fare lavori sopra
l’orizzontale mantenendo comunque la posizione seduta sulla sedia a rotelle.
Talvolta può fare lavori che comportano la rotazione del busto, molto spesso
può mantenere la posizione seduta mentre mai la posizione in piedi,
inginocchiata e con flessione delle ginocchia. Posizione di lunga durata: può
mantenere spesso la posizione seduta, mai la posizione in piedi. Spostamento:
l’assicurato non può spostarsi per nessun tragitto tranne che con la sedia a
rotelle. L’uso delle mani è possibile, impossibile l’equilibrio.”), precisando
che “in considerazione della situazione di paraplegia e delle necessità di
eseguire pause per eseguire cateterizzazioni, dell’affaticabilità e del non
completo coordinamento del tronco, si ritiene che l’assicurato, in un lavoro
che rispetti l’esigibilità espressa, possa avere un rendimento globale
ridotto pari al 50%.” (doc. 289 – il corsivo è del redattore).
Facendo capo al parere del
medico __________, con decisione formale del 17 dicembre 2020, l’assicuratore
convenuto ha quindi assegnato al ricorrente una rendita d’invalidità del 55% a
contare dal 1° maggio 2020 (doc. 315).
Nel quadro della procedura
di opposizione, l’istituto assicuratore ha interpellato lo psichiatra curante,
al quale ha chiesto “… un rapporto dettagliato in merito alle sue constatazioni
sullo stato attuale del sig. RI 1 e sulla prognosi.” (doc. 330).
Questo il tenore del
rapporto 19 febbraio 2021 del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia:
" (…).
Dopo 5 sedute ho potuto oggettivare il seguente quadro
psicopatologico.
È gradualmente emerso uno stato depressivo di gravità crescente
(ICD10 F32.1-2) inizialmente difficile da identificare a causa del carattere
introverso dell’assicurato.
Nel corso delle sedute si è sviluppata un’alleanza terapeutica che
ha permesso di accedere alla profonda sofferenza prima celata dietro un
atteggiamento di negazione.
Dopo il grave incidente della circolazione avvenuto in data 4
agosto 2015, il signor RI 1 è stato travolto dagli eventi (cure della fase
acuta, la successiva lunga riabilitazione e il tentativo di reinserimento da
parte dell’ufficio invalidità) non avendo la possibilità di chinarsi su sé
stesso. Questo ha ritardato le inevitabili manifestazioni del concomitante
trauma psicologico che ora si evidenzia in maniera più chiara e risulta invalidante
nella quotidianità.
È presente una sintomatologia depressiva caratterizzata da:
umore depresso, ansia, mancanza di progettualità, riduzione dello
slancio vitale, disturbi del sonno, umore deflesso, ansia, mancanza di
progettualità, rimuginazioni frequenti, ansia in relazione ai possibili
sviluppi futuri, sentimenti di insicurezza, vergogna e riduzione
dell’autostima.
Da non dimenticare la problematica relativa alla sfera sessuale e
all’incontinenza (paraplegia).
Quanto descritto mi porta a concludere che un nuovo progetto di
reinserimento lavorativo mediante una riqualifica debba essere rivalutato non
prima di 6 mesi nella speranza che la continuazione delle cure porti ad un
graduale miglioramento dello stato di salute psichica.
Nel frattempo il signor RI 1 risulta inabile al lavoro nella
misura del 100%.” (doc. 331, p. 2)
In data 3 marzo 2021 ha
avuto luogo una visita psichiatrica a cura della dott.ssa __________, spec. FMH
in psichiatria e psicoterapia, la quale ha diagnosticato un disturbo dell’adattamento
(ICD-10 F43.2).
La psichiatra di fiducia
dell’CO 1 ha dichiarato di non condividere la diagnosi posta dal dott. __________,
e ciò alla luce di quanto riferito dall’assicurato (disturbi attuali e
strutturazione della giornata) e dello stato psichico da lei refertato. A suo
avviso, a fronte delle gravi conseguenze fisiche dell’infortunio, è
giustificata la presenza di un disagio psichico, inquadrabile nella diagnosi di
disturbo dell’adattamento, che si trova, con verosimiglianza preponderante, in
nesso di causalità naturale con l’evento traumatico dell’agosto 2015. Tale
disturbo non incide però ulteriormente sulla capacità lavorativa già ridotta in
ragione delle conseguenze somatiche dell’infortunio.
D’altro canto, sempre
secondo la dott.ssa __________, “i comportamenti e gli atteggiamenti, che alla
fine hanno impedito la riuscita del reinserimento professionale non sono (…) da
considerare conseguenze infortunistiche. Anche in considerazione della giovane
età dell’assicurato, un’attività lavorativa regolare potrebbe solo giovargli,
dare un senso alla vita e stabilizzare lo stato psichico nel tempo.” (doc.
347).
Nel giugno 2021, RI 1 ha
privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in reumatologia. In
sostanza, refertata clinicamente una ipotrofia dei muscoli del cingolo
scapolare destro, il medico ha affermato di poter procedere a una valutazione definitiva
soltanto dopo aver preso conoscenza del “dossier clinico con descrizione degli
interventi chirurgici e delle lesioni riscontrate al momento dell’infortunio” e
delle risultanze degli esiti di una valutazione neurologica con EMG ed ENG
degli arti superiori (cfr. doc. 355).
Il medico __________ ha
preso posizione sulle considerazioni espresse dal dott. __________ con apprezzamento
del 23 giugno 2021. Egli si è in particolare espresso nei seguenti termini:
" (…) Riguardo
al riscontro di atrofia muscolare evidenziato dal dr. med. __________, non
meglio specificato, esso si riferisce verosimilmente alla nota insufficienza
del dentato anteriore più volte evidenziata nei rapporti di __________ e nella
visita __________ del 2018, ove si riporta esplicitamente: “nessuna plegia agli
arti superiori eccetto nota insufficienza del muscolo dentato anteriore”.
Rilevo inoltre che il dr. med. __________ non ha evidentemente esaminato il
corposo dossier e la documentazione CO 1. Da questo emerge che l’assicurato è
stato valutato più volte da neurologi, sia in occasione del suo ricovero
ospedaliero in acuto, sia in occasione delle numerose visite e soggiorni presso
la Clinica di __________ (clinica di riferimento in Svizzera specializzata nella
diagnosi e cura delle patologie presentate dall’assicurato). Gli accertamenti
di carattere neurologico sono stati quindi già eseguiti in modo approfondito.
Essi si sono imposti per la diagnosi e la cura prima che per la valutazione
medico-assicurativa e si sono svolti nel corso degli anni a carico degli
specialisti che hanno seguito l’assicurato.
Per quanto riguarda quindi la richiesta di ulteriori visite neurologiche
ed accertamenti, ritengo che quanto evidenziato dal dr. med. __________ sia già
noto come risulta dalla corposa documentazione.” (doc. 356, p. 2)
Dalle carte processuali
emerge che l’assicuratore LAINF ha messo l’intero incarto dell’assicurato a disposizione
del dott. __________ e del neurologo dott. __________ (cfr. doc. 357 e doc.
360).
Dagli atti non risulta
però né che questi specialisti abbiano visitato (nel caso del dott. __________,
di nuovo) l’insorgente né che essi abbiano elaborato una qualunque valutazione.
La discussione collegiale
del grado dell’invalidità è avvenuta in data 22 settembre 2021 tra i dottori __________
e __________. Essi hanno stabilito che il grado della capacità lavorativa
residua dell’assicurato, comprendente sia gli aspetti somatici che quelli
psichiatrici, è del 50%, precisato come “… la componente psichiatrica reattiva
ai postumi infortunistici si sovrapponga all’aspetto ortopedico, che non lo
rinforzi, ma che nella quota di riduzione di rendimento del 50% comprendente
affaticabilità e necessità di pause compensative sia ricompreso anche un
adeguato periodo di ristoro, tale da mantenere un compenso psichico.” (doc.
368, p. 2).
Unitamente
all’impugnativa, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto una ulteriore
certificazione del dott. __________, il cui tenore è in particolare il
seguente:
" (…) Non
posso condividere la valutazione della psichiatra dottoressa __________ la
quale, in relazione al suo ruolo di perito, pare verosimilmente non essere
riuscita ad instaurare, durante il colloquio, la necessaria empatia che avrebbe
permesso di esprimere senza remore il grave disagio psichico dell’assicurato.
Da parte mia, anche alla luce degli ultimi incontri, non posso che
confermare la presenza di uno stato depressivo di entità medio-grave (ICD 10
F32.1-2).
L’ustione di terzo grado all’arto inferiore dx con necessità di
trapianto cutaneo, avvenuta recentemente, ha ulteriormente appesantito il
quadro clinico.
Durante gli incontri continua ad essere oggettivata la seguente
sintomatologia:
umore francamente deflesso in presenza di ideazione suicidale
passiva, disturbi del sonno, della memoria e della concentrazione, mancanza di
progettualità, diminuzione della libido e dell’appetito, astenia, rassegnazione
e sentimenti di impotenza, vergogna, inutilità, autosvalutazione, bassa
autostima.
Il paziente a fatica riesce a prendere contatto con le proprie
emozioni che inevitabilmente accentuano la sua sofferenza interiore e indossa
una maschera, a scopo inconsciamente difensivo, che tende ad ingannare
l’interlocutore.
Come psichiatra curante ho comunque potuto oggettivare una
profonda e genuina sofferenza che, come sopra già menzionato, non può che
essere attribuita ad uno stato depressivo importante.
Quanto descritto mi permette di confermare i contenuti del mio
rapporto redatto in data 19 febbraio 2021, di escludere un progetto di
reinserimento lavorativo a breve termine e di ribadire un’inabilità nella
misura del 100% in qualsiasi attività lavorativa.” (doc. 374, p. 5 – il
corsivo è del redattore)
2.6
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005,
consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35
consid. 4b).
2.7
Con la propria
impugnativa, il rappresentante dell’assicurato contesta innanzitutto che alla
valutazione della psichiatra fiduciaria possa essere attribuito un valore
probatorio sufficiente a dirimere la vertenza, ritenendo in sostanza che essa
non sia corretta né dal punto di vista della diagnosi né da quello della
capacità lavorativa residua (cfr. doc. I).
Chiamata
ora a pronunciarsi nel caso di specie, questa Corte non può ammettere, con una
sufficiente tranquillità, che la patologia psichica che presenta l’insorgente
determini un’incapacità lavorativa in ogni attività (soltanto) del 50%.
In effetti, su questo
aspetto, agli atti figurano referti contraddittori – quelli dello psichiatra curante
dott. __________ e quelli elaborati dalla psichiatra di fiducia
dell’assicuratore resistente (cfr. supra, consid. 2.5.) - che non
consentono al TCA di decidere in un senso oppure nell’altro.
In simili casi, la
giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa
basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre
ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di
cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la
STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
In particolare, va
rilevato come le valutazioni in questione divergano già per quanto concerne la
diagnosi dei disturbi psichici di cui soffre RI 1, un disturbo dell’adattamento
secondo la dott.ssa __________, uno stato depressivo medio-grave secondo il
dott. __________. A questo proposito, non può essere ignorato come lo
psichiatra curante abbia sottolineato il fatto che l’assicurato tende a
ingannare l’interlocutore, mascherando inconsciamente la propria sofferenza
psichica, condizione alla quale si riesce ad accedere soltanto dopo aver creato
la giusta empatia, ciò che è difficilmente realizzabile nel contesto di una
valutazione peritale. In questo senso, il TCA segnala che, già in occasione del
colloquio del 19 maggio 2016, la madre dell’insorgente aveva segnalato che suo
figlio non stava bene psicologicamente, circostanza che quest’ultimo aveva però
negato (cfr. doc. 109).
Per un caso recente in cui
questo Tribunale si è scostato dalle conclusioni del perito amministrativo, ritenendo
più convincenti quelle formulate dallo psichiatra curante, il quale seguiva il
paziente da molti anni, si veda la STCA 35.2019.128 del 6 luglio 2020, confermata,
su questo aspetto, dalla Corte federale con pronunzia 8C_532/2020 del 3
febbraio 2021.
Tutto ben considerato,
dalla documentazione a disposizione emergono dunque elementi suscettibili di
generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei rapporti medici
sui quali l’istituto assicuratore ha fondato la decisione su opposizione
impugnata, dubbi che inducono questo Tribunale a discostarsene (per un caso in
cui l’Alta Corte ha annullato il giudizio cantonale ritenendo che, alla luce
dei referti agli atti dei medici consultati dall’assicurato, alle
considerazioni espresse dal medico fiduciario non poteva essere data “quella
sufficiente concludenza, tale da escludere anche il minimo dubbio di una
soluzione differente”, si veda la STF 8C_23/2019 del 6 agosto 2019 consid.
4.3).
2.8
Con il proprio ricorso, il
rappresentante dell’assicurato fa inoltre valere che la valutazione
dell’esigibilità lavorativa non terrebbe adeguatamente conto di tutte le problematiche
somatiche, segnatamente dello stato della spalla destra e delle difficoltà
cognitive.
A proposito della spalla
destra, il TCA constata che durante l’iniziale degenza riabilitativa presso
il Centro __________ di __________, l’assicurato è stato sottoposto a una
valutazione neurologica che ha evidenziato una lesione del nervo accessorio nel
contesto di alterazioni cicatriziali a destra con paralisi del muscolo serrato
anteriore (cfr. doc. 62). A margine della visita di chiusura del 23 agosto
2016, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia,
ha clinicamente refertato una “funzione delle spalle (…) libera anche se
leggermente dolente a destra nella fase terminale con un leggero calo della
forza.”. Nonostante ciò, nel descrivere i limiti funzionali, il medico __________
ha segnatamente indicato che il ricorrente era in grado di svolgere molto
spesso dei lavori (leggeri) oltre l’orizzontale (cfr. doc. 126, p. 2 e 3).
Né in occasione del
periodo di accertamento professionale 3-28 ottobre 2016 presso il Centro di __________
né in occasione delle consultazioni del 23 maggio 2016 e del 6 aprile 2018
presso la Clinica di __________ né ancora a margine delle visite fiduciarie del
25.
maggio 2018 e dell’11 settembre 2020 (visita medica di chiusura), sono stati
osservati problemi maggiori nell’utilizzo degli arti superiori (cfr.,
rispettivamente, doc. 142, p. 7: “Gli arti superiori hanno una buona
mobilità.”, doc. 209, p. 4: “Freie Beweglichkeit der oberen Extremitäten.”,
doc. 215, p. 3: “La funzione delle spalle è libera. Riferisce modesto
affaticamento e dolenzia alla spalla destra nella postura prolungata oltre
l’orizzontale. (…). Nessuna plegia agli arti superiori eccetto nota
insufficienza del muscolo dentato anteriore.” e doc. 289, p. 2: “La funzione
delle spalle è libera con modesto affaticamento e dolenzia alla spalla destra
nella postura prolungata oltre l’orizzontale.”).
Invitato a prendere
posizione sulle obiezioni sollevate dall’avv. RA 1 in sede di opposizione e, in
particolare, sull’affermazione secondo la quale l’assicurato non sarebbe in
grado di “mantenere a lungo oltre l’orizzontale la sollevazione del braccio
anche senza pesi”, il dott. __________ ha rilevato che “… questo non è concorde
con quanto valutato clinicamente in occasione della visita __________, né
appare dalla documentazione medica allegata dall’avvocato stesso (rapporto dr.
med. __________).” (doc. 356, p. 2). Dai referti agli atti del reumatologo
dott. __________ non risulta in effetti che egli abbia preteso che i postumi
infortunistici residuali alla spalla destra limiterebbero in qualche modo l’insorgente
nell’esercizio di un’attività lavorativa adeguata (cfr. doc. 352 e 355), e ciò
nemmeno dopo aver preso visione dell’intera documentazione messagli a
disposizione.
In esito a tutto quanto
precede, questa Corte non ha dunque alcun valido motivo per credere che nel
definire l’esigibilità lavorativa il dott. __________ non abbia
convenientemente considerato lo stato della spalla destra.
Trattandosi invece dei disturbi
neuropsicologici, una loro prima valutazione è stata effettuata nel gennaio
2016, nel quadro della degenza presso il Centro __________. In quell’occasione,
la neuropsicologa __________ ha refertato delle lievi, rispettivamente minime
disfunzioni della memoria verbale ed esecutive, in presenza di prestazioni
altrimenti compatibili con l’età e con la formazione del ricorrente (doc. 66,
p. 5).
Lo stato cognitivo
dell’assicurato è stato indagato, una seconda volta, nel giugno 2019 presso la __________
di Brissago. In base a quanto riportato dalla dott.ssa __________, le
neuropsicologhe __________ e __________ hanno riscontrato “una lieve
sintomatologia a carico delle capacità attentive e di memoria a lungo termine
visiva nel contesto di un quadro cognitivo altrimenti pienamente nella norma
per età, genere e scolarità. Questo deficit attentivo spiega e trova riscontro
nella descrizione soggettiva del paziente di precoce affaticabilità.” (doc.
363, p. 19).
Il TCA constata che fra
gli atti a sua disposizione non figura alcuna valutazione che determini se e,
se sì, in quale misura i disturbi neuropsicologici incidano sulla capacità
lavorativa residua dell’assicurato.
In ogni caso, non risulta
che i medici interpellati dall’CO 1 ne abbiano tenuto conto nell’apprezzare
l’esigibilità lavorativa.
In queste condizioni,
occorre ritenere che per meglio
chiarire la fattispecie non si possa prescindere dal procedere a un approfondimento peritale (anche) di
questo aspetto.
2.9
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il
TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten
einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)
medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält
oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht
beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei
Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 - dunque successiva
a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione
contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati
nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen
haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst
(BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza
8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la
causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva
respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione
di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano
dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico
fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni
procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti
determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la
decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)
(si veda pure la STF
8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’istituto resistente (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e
DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul
solo parere dei propri medici consulenti.
Per le ragioni già esposte ai considerandi 2.6. e 2.7., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga
un accertamento peritale pluridisciplinare (art. 44 LPGA) volto a definire in quale misura RI 1 è in
grado di esercitare un’attività sostitutiva adeguata. In seguito, facendo capo
alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di
nuovo in merito all’entità della rendita d’invalidità spettante all’assicurato
a contare dal 1° maggio 2020.
È utile segnalare che la
perizia psichiatrica dovrà contenere gli elementi necessari per procedere a una
procedura probatoria strutturata (cfr. DTF 141 V 281 consid. 8 e STF
8C_585/2017 del 16 ottobre 2018 consid. 9.1).
Sempre a proposito delle
turbe psichiche, va osservato che l’assicuratore convenuto ha implicitamente
riconosciuto che esse costituiscono una conseguenza (anche) adeguata
dell’evento dell’agosto 2015. Questo Tribunale ritiene che ciò sia senz’altro
giustificato alla luce della gravità dell’infortunio subito e, in particolare,
della natura del danno alla salute fisica riportato.
2.10
Visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentato da un
avvocato, l’importo fr. 2’800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 26 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare
le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021
del 3 gennaio 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'800 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti