35.2021.88
Discussa eziologia disturbi alla spalla dx dopo il gennaio 2021, la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e il diritto a una rendita d'inv. (discussa in particolare entità dei redditi da raffrontare: nozione di reddito da valido è diversa da quella di guadagno assicurato)
14 marzo 2022Italiano49 min
I due redditi da porre a
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.88
mm
Lugano
14 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 settembre 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 settembre 2017, RI
1, nato nel 1966, socio minoritario della ditta __________ di __________ e
occupato in mansioni di tipo amministrativo con un pensum del 25%, mentre
stava passeggiando nel bosco è caduto e ha contuso l’anca destra. L’esame di
RMN del 19 settembre 2017 ha evidenziato un quadro di iniziale osteonecrosi
della testa femorale con presenza di alcune fratture subcondrali ed esteso
edema osseo della testa e del collo (doc. 14).
Da notare che l’assicurato
beneficiava già di una rendita AI di ¾ dal 1° febbraio 2011, ridotta a ¼ dal 1°
novembre 2015 (grado d’invalidità del 46% a fronte di un’inabilità
lavorativa del 60% in qualsiasi attività), assegnatagli a causa di una
problematica psichica.
L’CO 1 ha riconosciuto la
propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Facendo capo alle
risultanze di una perizia elaborata dal Prof. dott. __________, l’CO 1 ha ammesso
che il sinistro assicurato aveva provocato un peggioramento direzionale
(duraturo) del preesistente stato dell’anca destra (cfr. doc. 195).
1.2. Nel corso del mese di maggio
2020, RI 1 è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico: nel scendere
le scale, gli è ceduta la gamba destra e per attenuare la caduta ha appoggiato
il braccio destro, risentendo un dolore alla spalla.
Anche questo infortunio è
stato assunto dall’amministrazione.
1.3. Il 29 gennaio 2021, l’CO 1 ha
comunicato all’avv. __________, patrocinatrice dell’assicurato, che a far tempo
dal 1° febbraio 2021 i disturbi alla spalla destra non avrebbero più costituito
una conseguenza naturale dell’infortunio del 26 maggio 2020 (cfr. doc. 43 –
fasc. 3).
1.4. Con decisione formale del 19
agosto 2021, l’istituto assicuratore ha innanzitutto ribadito che il 1°
febbraio 2021 si era estinto l’obbligo a prestazioni relativamente alla
problematica riguardante la spalla destra. Quindi, l’assicuratore ha negato il
diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 254).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 264), in
data 29 settembre 2021, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. 268).
1.5. Con tempestivo ricorso del 27
ottobre 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a
riconoscergli una rendita d’invalidità intera.
In merito alla pretesa estinzione
del nesso di causalità naturale tra i disturbi alla spalla destra e l’evento traumatico
del maggio 2020, la patrocinatrice osserva che “l’infortunio alla spalla è
direttamente collegato con quello dell’anca, considerato che il ricorrente si è
fatto male cadendo a causa del cedimento dell’anca infortunata. La CO 1 nega
che vi sia ancora nesso causale tra l’infortunio e i disturbi che lamenta
l’assicurato, già in sostanza almeno dal 1° febbraio 2021, senza fondarsi su
perizie. Palese è che il ricorrente soffre ancora di dolori, che lo
impediscono, non può alzare la spalla, fare sforzi, alzare pesi, ecc. e non può
più svolgere le attività che svolgeva prima, con anche la conseguenza economica
descritta in precedenza. Egli continua con la fisioterapia, per non lasciare
che i muscoli si atrofizzino, che però non porta giovamento. Prima della
pandemia, che ha di fatto bloccato tutto, il ricorrente era rimasto d’accordo
che avrebbe ridiscusso dell’intervento chirurgico con il Dr. med. __________,
ciò che però non è ancora avvenuto a causa del Covid e di tutto ciò che il
virus ha comportato. Anche per detta circostanza si impone che vengano
corrisposte le prestazioni richieste e se del caso predisposta una perizia
esterna al riguardo. Già si è detto in precedenza in merito all’assenza di
valore probatorio del parere del Dr. med. __________.” (doc. I, p. 9).
D’altra parte, trattandosi
dell’esigibilità lavorativa, l’avv. __________ contesta che alla
relativa valutazione del medico fiduciario possa essere attribuito un sufficiente
valore probatorio, “… già solo per il fatto che vari medici hanno fornito
opinioni contrastanti e contraddittorie e addirittura il medico __________ CO 1
si permette di ignorare e contestare quanto concluso dal Prof. Dr. med. __________,
specialista esterno incaricato dalla stessa CO 1 (sic). Il Prof. Dr. med. __________
ha chiaramente indicato che l’assicurato soffre di dolori compatibili con
l’infortunio, per cui causati dallo stesso, rimanendo necessarie fisioterapia
ed eventualmente anche un intervento all’anca. Dopo che il Prof. Dr. med. __________
(perito, esterno, quindi neutrale, specialista al quale la stessa CO 1 si è
rivolta) ha rassegnato i suoi referti, arbitrariamente, il medico interno CO 1
Dr. med. __________, il 25 gennaio 2021, dopo aver riportato in modo scorretto
la data dell’infortunio all’anca (25.05.2020, anziché 7.09.2017), ignorando ciò
che era stato stabilito dal perito, professore, oltre che dal Dr. med. __________
e dall’altro medico interno CO 1 Dr. med. __________ (cfr. doc. 138 e 45 del
CD), ha fornito la sua valutazione del caso: “(…)”. Su questa ultima base la CO
1 ha deciso, nuovamente, di interrompere la corresponsione delle indennità
giornaliere al ricorrente e di negare una rendita d’invalidità, a torto. Le
valutazioni di carattere generico del Dr. med. __________ non possono
sovvertire una perizia esterna CO 1 di uno specialista. (…). Si ribadisce che
non sono stati fissati i limiti funzionali, in alcun documento agli atti,
rispettivamente quanto alle attività esigibili il Dr. med. __________ ritiene
che “per un’attività adatta sul mercato generale del lavoro sussiste la
capacità lavorativa in misura completa, rispettando i seguenti limiti: le
attività come camminare su terreni sconnessi, attività ripetitive per la gamba
destra, come utilizzo ripetuto di un pedale, salire le scale, i ponteggi e il
sollevamento dei pesi dovrebbero essere effettuate solo raramente” (doc. 39 del
CD, pag. 7). Già si è detto in precedenza che l’assicurato non può fare il
muratore, rispettivamente che accusa dolori all’anca destra e non può fare
sforzi, soffre di dolori alla messa in moto, in discesa, in salita, al
mantenimento di posizioni statiche, sia in piedi che sedute, ecc., il tutto a
causa dell’infortunio in discussione, per cui la rendita richiesta è dovuta.
Nella decisione su opposizione la CO 1 ha tentato di raddrizzare il tiro,
sostenendo di non aver preso in considerazione il possibile reddito di un
muratore, ma ha asserito che il livello 2 delle tabelle sarebbe giustificabile
“vista la sua formazione e l’avere lavorato quale socio e gerente della sua
ditta, è in grado di percepire sul mercato generale del lavoro un salario
migliore rispetto a quello realizzato dal personale non qualificato (doc. 1,
consid. 9, pag. 6). A torto. Di due cose l’una. Il ricorrente è muratore e la
sua formazione è solo quella, rispettivamente la società non è la sua e non ha
potere decisionale, dal momento che è socio minoritario e solo per il 5% (sic).
Egli non è all’evidenza in grado di percepire salari maggiori di personale non
qualificato. In oltre nessuno assumerebbe un muratore che non può recarsi sui
cantieri, nemmeno come tecnico (non qualificato, senza conoscenze, né
dimestichezza con l’informatica, la contabilità, ecc. e con tutte le
limitazioni fisiche e psichiche citate in precedenza). (…).”.
Per quanto concerne gli aspetti
economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, trattandosi
specificatamente del reddito da invalido considerato dall’CO 1, la
rappresentante ha rilevato che “per le attività che attualmente esegue per la
società, che lo si sottolinea, non è di proprietà di RI 1, se non nella misura
di un minimo 5%, nelle condizioni di salute attuali il ricorrente percepisce
tra i CHF 2'000.- e i CHF 5'500.- circa annui. Egli non è più in grado di
svolgere altre attività e addirittura, ora, dopo l’infortunio in questione,
accusa dolori all’anca destra e non può fare sforzi, soffre di dolori alla
messa in moto, in salite, in discesa, al mantenimento di posizioni statiche,
sia in piedi che sedute, non può più portare pesi, non può più salire e
scendere scale, non può più scendere e salire da scavi, zoppica, non può stare
seduto troppo a lungo, deve stare per la maggior parte del tempo sdraiato, deve
cambiare spesso posizione, ecc. Si aggiunge che la società ha dovuto assumere
nel 2018, a seguito dell’infortunio del ricorrente, pure una segretaria al 30%
affinché fossero eseguiti tutti i lavori che il ricorrente non riesce più a
fare. In altre attività leggere, che tengano conto delle sue limitazioni (lo si
ripete, non determinate dalla CO 1), egli deve essere considerato come
categoria senza funzione di quadro, poiché non ha altre formazioni, ha 55 anni
e non ha mai fatto altro.”.
A proposito del reddito
da valido, l’avv. __________ pretende che a tale titolo si consideri il
guadagno assicurato (fr. 32'500), evidenziando come i contributi pagati
dall’assicurato lo siano stati in base a quell’importo (doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. In replica e in duplica, le
parti si sono in sostanza riconfermate nelle rispettive allegazioni e
conclusioni (cfr. doc. VII e doc. IX).
In data 8 febbraio 2022,
la rappresentante dell’assicurato ha ancora espresso alcune sue considerazioni
inerenti la fattispecie sub judice (doc. XIII).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana
figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF
8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. In concreto, litigioso è
unicamente il diritto a una rendita d’invalidità.
Preliminarmente, questo
Tribunale è però chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a dichiarare
estinto dal 1° febbraio 2021 il nesso di causalità naturale tra l’evento
traumatico del 28 maggio 2020 e i disturbi alla spalla destra, oppure no.
2.3. Spalla destra: status
quo sine raggiunto, al più tardi, il 1° febbraio 2021?
2.3.1. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma
non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.3.2. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
2.3.3. Nel caso di specie, dalla
decisione su opposizione impugnata risulta che la decisione di ritenere estinto
il nesso di causalità naturale con il sinistro del maggio 2020, è stata presa facendo
capo al parere espresso in proposito dai medici interni all’amministrazione.
Dalle carte processuali si
evince in effetti che, dopo aver preso atto degli esiti della RMN del 7 luglio
2020, la quale aveva mostrato delle alterazioni flogistico-degenerative
acromion-claveari in quadro di iniziale impingement sub-acromiale e una
tendinopatia del sovraspinato con piccola lesione parziale sul versante bursale
all’inserzione (doc. 18 – fasc. 3), il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, ha sottolineato l’assenza di un “danno di origine
infortunistica valutabile”. A suo avviso, l’insorgente presentava piuttosto una
degenerazione della cuffia imputabile all’impingement sottoacromiale con
sfilacciamento del tendine del muscolo sovraspinato verso la borsa e
l’acromion. Si trattava insomma di alterazioni degenerative compatibili con
l’età dell’assicurato, peggiorate transitoriamente dalla nota caduta (doc. 23 –
fasc. 3).
Questo invece il tenore
della valutazione riguardante l’eziologia dei disturbi alla spalla destra,
espressa dal dott. __________, anch’egli spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, a margine della visita di chiusura del 21 dicembre 2020:
" Per quanto
riguarda la spalla destra, quest’ultima non presenta nessun segno di un contraccolpo
dopo una contusione del braccio esteso in retroversione (estensione).
Considerando che il tendine del sovraspinoso è ancora intatto e il
contraccolpo sarebbe stato in grado di distruggere questo tendine, lo stesso
dovrebbe presentare almeno un’alterazione sotto la parte inferiore
dell’articolazione AC e oltre a ciò avrebbe causato biomeccanicamente un
impatto sull’intervallo. L’assicurato invece descrive dolore sull’intervallo ma
la RM non mostra nessuna alterazione di segnale. L’artrosi AC che causa un
impingement sottoacromiale con leggera impressione del tendine del
sovraspinato, è la causa maggiore di una tendinopatia e una tendinopatia lo è
per la lesione dimostrata.
Una singola lesione traumatica del tendine del sovraspinato è
(come evidenziato in varie valutazioni biomeccaniche) molto rara. L’unica causa
infortunistica che può causare una singola rottura del sovraspinoso è un
movimento di trazione, ma non a causa di una contusione.
L’evento del 29.05.2020 con probabilità preponderante ha causato
un peggioramento temporaneo alla spalla destra, lo stato quo sine è stato
raggiunto 2 mesi post-trauma come da referto RM.” (doc. 39, p. 7 – fasc. 3)
Con il ricorso, l’avv. __________
contesta l’apprezzamento enunciato dai medici __________, rilevando in sostanza
che esso non ha il valore di una perizia e che, del resto, il suo patrocinato
continua a presentare disturbi e impedimenti nell’utilizzo dell’arto superiore
destro, comportanti la necessità di sottoporsi ancora a provvedimenti sanitari
(cfr. doc. I).
2.3.4. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p.
35 consid. 4b).
2.3.5. Attentamente
vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo
Tribunale ritiene di poter confermare la decisione impugnata, nella misura in
cui l’CO 1 ha posto termine dal 1° febbraio 2021 alle proprie prestazioni
dipendenti dal sinistro del 28 maggio 2020.
In questo senso, il TCA constata
che i fiduciari dell’CO 1, in particolare il dott. __________, specialisti
nella materia che qui interessa (in questo contesto, va peraltro segnalato
che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così come gli
specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la loro
funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in
materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica –
cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2), hanno adeguatamente
motivato il loro parere dal profilo medico-scientifico, considerando non soltanto
il meccanismo infortunistico (a questo proposito, si veda la STF 8C_672/2020
del 15 aprile 2021 consid. 4.1.3, pubblicata in: SVR 10/2021 UV n. 34 p. 154
ss., in cui il TF ha precisato che, trattandosi di stabilire l’eziologia delle
rotture della cuffia dei rotatori, al criterio del meccanismo infortunistico
non può essere attribuito un ruolo prevalente).
D’altra
parte, dalla restante documentazione medica agli atti non risultano pareri
specialistici divergenti suscettibili di generare dei dubbi, neppure lievi,
circa la fondatezza della valutazione dei dottori __________ e __________.
Inoltre, il
fatto che RI 1 lamenti ancora problemi alla spalla destra e abbisogni perciò
di ulteriori cure sanitarie, è irrilevante ai fini del giudizio, posto che il
raggiungimento dello status quo sine non presuppone la guarigione dei
disturbi (soltanto) scatenati dall’evento infortunistico assicurato.
Infine, non può neppure
essere ignorato che, sebbene il dott. __________ abbia dichiarato raggiunto lo status
quo sine a distanza di due soli mesi dall’infortunio, l’amministrazione ha
di fatto riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni sino alla fine di
gennaio 2021, dunque per oltre otto mesi.
In conclusione, in esito
alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il
grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla destra
dopo il 31 gennaio 2021 non hanno più costituito una conseguenza naturale
dell’infortunio del maggio 2020.
Alla luce di quanto
precede, l’CO 1 ha correttamente valutato il diritto alle prestazioni di lunga
durata, in particolare quello alla rendita d’invalidità, prendendo in
considerazione soltanto la problematica all’anca destra.
2.4. Stato di salute infortunistico
stabilizzato al 31 gennaio 2021?
2.4.1. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3,
l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel
senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità lavorativa,
non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La prosecuzione della
cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un intervento
chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora comportare un
sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la persona
assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività
professionale.
2.4.2. Nel caso di specie, in sede di
replica, la rappresentante dell’insorgente ha genericamente sostenuto che la
situazione a livello dell’anca e della spalla destra, non sarebbe ancora
stabilizzata (cfr. doc. VII).
In proposito, questa Corte
osserva innanzitutto che nel giudicare della stabilizzazione dello stato di
salute infortunistico a contare dal 1° febbraio 2021, non si deve considerare
la spalla destra in quanto, a quel momento, i relativi disturbi non costituivano
più una conseguenza naturale dell’infortunio del 28 maggio 2020 (cfr. supra,
consid. 2.3.5.).
D’altro canto, va
sottolineato che l’agire processuale della patrocinatrice risulta
contraddittorio, nella misura in cui, con il ricorso (e l’opposizione), ha
chiesto l’assegnazione di una rendita d’invalidità (cfr. doc. I), il cui
diritto presuppone che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi sia più da
attendersi dei notevoli miglioramenti, mentre con l’allegato di replica ella ha
messo in dubbio proprio la stabilizzazione delle condizioni di salute
infortunistiche (cfr. doc. VII).
Fatte queste precisazioni,
il TCA constata che, per quanto riguarda l’anca destra, tutti gli specialisti
intervenuti, in primo luogo il Prof. dott. __________, Primario di ortopedia
presso la __________ di __________ (cfr. doc. 173, p. 2 e 187, p. 3) e gli
stessi medici __________ dell’CO 1 (cfr. doc. 14, p. 2 – fasc. 3 e doc. 225, p.
6), hanno consigliato l’impianto di una protesi. Tuttavia, interpellato in
proposito, il ricorrente ha dichiarato di voler ancora attendere prima di
sottoporsi al prospettato intervento (cfr. doc. 208).
In queste condizioni, non
presta il fianco a critiche il fatto che l’CO 1 abbia dichiarato stabilizzate
le condizioni di salute infortunistiche a decorrere dal 1° febbraio 2021 (e, a partire da quella data, abbia posto fine alle
prestazioni di corta durata [cura medica e indennità giornaliera]).
La decisione su
opposizione impugnata deve dunque essere confermata anche in tale misura.
Nel caso in cui il
ricorrente decidesse un giorno di sottoporsi all’intervento d’impianto di
protesi all’anca destra, avrà la possibilità di annunciare all’CO 1 una
ricaduta ex art. 11 OAINF dell’infortunio del 7 settembre 2017.
2.5. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.5.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5.3
L'art. 28 cpv. 3 OAINF prevede
che se la capacità lavorativa dell'assicurato era già ridotta in modo durevole
prima dell'infortunio a causa di un danno alla salute non assicurato, per
calcolare il grado d'invalidità si deve paragonare il salario che l'assicurato
potrebbe realizzare tenuto conto dell'incapacità lavorativa ridotta
preesistente con il reddito che potrebbe conseguire malgrado le conseguenze
dell'infortunio e la menomazione preesistente.
Nel quadro di questa
disposizione, il reddito conseguito prima del nuovo infortunio a fronte di una
ridotta capacità lavorativa costituisce certo un reddito da invalido, tuttavia
nei confronti del nuovo infortunio corrisponde al reddito da valido, mentre il
reddito realizzato dopo questo infortunio rappresenta il reddito da invalido.
Il reddito da valido ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 OAINF costituisce dunque per
definizione un reddito ridotto per motivi di salute (cfr. STF 8C_876/2015 del
29.
gennaio 2016 consid. 5.2.3 e riferimenti ivi menzionati).
2.5.4
In concreto, va rilevato che
alla base della decisione dell’amministrazione di negare all’assicurato una
rendita d’invalidità, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa
enunciata dal medico __________ (cfr. doc. 268, p. 6).
Nel rapporto relativo alla
visita di chiusura del 21 dicembre 2020, il chirurgo ortopedico dott. __________
ha così valutato l’esigibilità lavorativa:
" (…) Per
un’attività adatta sul mercato generale del lavoro sussiste la capacità
lavorativa in misura completa, rispettando i seguenti limiti: le attività come
camminare su terreni sconnessi, attività ripetitive per la gamba destra, come
l’utilizzo ripetuto di un pedale, salire le scale, i ponteggi e il sollevamento
di pesi dovrebbero essere effettuate solo raramente.” (doc. 225, p. 7)
Con il ricorso, l’avv. __________
fa valere che il parere del medico __________ non avrebbe quel valore
probatorio necessario a derimere, con piena cognizione di causa, la presente
vertenza, tenuto conto che la sua valutazione si troverebbe in contrasto con
quella del Prof. __________ e dei dottori __________ e __________. La
patrocinatrice rimprovera inoltre all’assicuratore di non aver adeguatamente
accertato i limiti funzionali derivanti dal danno alla salute (all’anca e alla
spalla destra), precisando al riguardo che l’insorgente “… non può fare sforzi,
soffre di dolori alla messa in moto, in discesa, in salita, al mantenimento di
posizioni statiche, sia in piedi che sedute, ecc. …”, ciò che giustificherebbe
il diritto a una rendita d’invalidità (cfr. doc. I, doc. VII e doc. XIII).
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA deve in primo luogo ribadire che nel definire l’esigibilità
lavorativa occorre considerare unicamente i disturbi localizzati all’anca
destra (cfr. supra, consid. 2.3.5.).
D’altra parte, va osservato
che l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa enunciato dal dott. __________
non si trova affatto in contrasto con il contenuto dei referti degli
specialisti indicati dalla rappresentante del ricorrente.
In effetti, per quanto
riguarda il Prof. __________, egli è stato interpellato dalle parti per
chiarire l’eziologia dei disturbi all’anca destra, l’ulteriore procedere
terapeutico e la capacità lavorativa nella professione esercitata prima
dell’infortunio (cfr. doc. 171 e doc. 184, p. 2). Dai suoi rapporti non risulta
che il perito amministrativo si sia pronunciato in merito all’esigibilità
lavorativa (capacità di esercitare delle attività sostitutive adeguate - cfr.
perizia del 10 febbraio 2020 [doc. 173] e relativo complemento del 25 maggio
2020.
[doc. 187]). È vero che, in occasione della visita medica di chiusura, il
medico __________ ha sollevato dei dubbi circa il valore probatorio
attribuibile alla perizia del dott. Dora, e ciò limitatamente all’aspetto
eziologico (cfr. doc. 225, p. 6 s.), è però altrettanto vero che
l’amministrazione aveva già accettato le conclusioni peritali, ammettendo che l’evento
del 7 settembre 2017 avesse comportato un peggioramento direzionale
dello stato preesistente dell’anca destra (cfr. doc. 195; non per nulla
l’assicurato è poi stato posto al beneficio di un’IMI del 15% proprio in
ragione delle sequele infortunistiche all’anca destra - doc. 224 e doc. 254, p.
4).
Trattandosi dei referti
agli atti dei dottori __________ e __________, nessuno di essi contiene una
valutazione dell’esigibilità lavorativa e, di conseguenza, non appaiono atti a
generare dei dubbi, neppure lievi, circa la fondatezza del parere del dott. __________
(cfr. doc. 70, 96 e 138, rispettivamente doc. 45).
La patrocinatrice
dell’assicurato non può essere seguita neppure laddove fa valere che
l’assicuratore resistente avrebbe omesso d’accertare gli impedimenti funzionali
derivanti dai postumi infortunistici residuali. In realtà, il dott. __________
ha ben descritto quali sono i limiti funzionali legati al danno all’anca
destra, precisando che il ricorrente potrà, soltanto raramente, camminare su
terreno sconnesso, svolgere attività ripetitive con la gamba destra, salire
scale e su ponteggi, nonché sollevare pesi. Secondo il medico __________, in
un’attività che rispetti tali limiti - in sostanza si tratterebbe di
un’attività leggera da svolgere prevalentemente in posizione seduta - l’assicurato
presenta una piena capacità lavorativa (cfr. doc. 225, p. 7).
Questo Tribunale non ravvede
alcun valido motivo per scostarsi dall’apprezzamento dell’esigibilità
lavorativa espresso dal dott. __________. Del resto, la sua valutazione risulta plausibile anche alla luce di
precedenti giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano limitazioni
proprio nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr., a questo proposito, STCA
35.2017.111
del 20 giugno 2018 consid. 2.4.5 e rinvii giurisprudenziali ivi
citati e STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.3.5). Va anche
segnalato che, nella STF 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1,
concernente un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati
all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato
dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi
attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa
consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione
sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una piena capacità
lavorativa in un’attività confacente (in questo stesso senso, si vedano pure
STF U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che
presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e STF U 38/01 del 5
giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di
un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo
laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e
sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).
Stante quanto sopra esposto, richiamato l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati), è da ritenere dimostrato che, nonostante i disturbi residuali all’anca
destra, il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un
rendimento completo, un'attività lavorativa adeguata.
È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se
è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale
federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b;
STF U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
2.5.5
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti i dati del 2021 (data di stabilizzazione dello stato
di salute: 1° febbraio 2021: cfr. supra, consid. 2.4.2.).
2.5.6
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla
salute infortunistico (ma tenuto conto del pregresso danno alla salute), RI 1,
nel 2021, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 24'914 (cfr.
doc. 252). Tale dato è stato determinato facendo capo al reddito (da valido)
ritenuto dall’UAI nella decisione di rendita del 23 ottobre 2015, fr. 44'701
lordi (cfr. doc. 53, p. 38 e doc. 249, p. 6), adeguato all’indice dei salari
nominali sino al 2021 e ridotto del 46% in ragione della pregressa invalidità (cfr.
supra, consid. 1.1.).
L’avv. __________ contesta
l’entità del reddito senza invalidità ritenuto dall’amministrazione nella
misura in cui, a suo avviso, occorrerebbe invece applicare un importo
corrispondente a quello del guadagno assicurato convenuto, ovverossia fr. 32'500
(cfr. doc. I, p. 6 s.).
Secondo il TCA, la tesi
difesa dalla rappresentante dell’insorgente si rivela infondata.
In effetti, in una
sentenza U 78/01 del 18 settembre 2002 consid. 3.2 ss., riguardante una fattispecie
in cui l’insorgente, assicurato facoltativamente contro gli infortuni in quanto
pavimentatore indipendente, pretendeva che quale reddito da valido venisse
considerato il guadagno assicurato convenuto (fr. 80'000), anziché quello
determinato dall’assicuratore LAINF (fr. 28'600, importo equivalente all’utile
aziendale medio calcolato sugli anni 1992-1994), il TF non ha dato seguito alla
pretesa ricorsuale, precisando che il guadagno assicurato, quale base di
calcolo per l’indennità giornaliera (art. 17 cpv. 1 LAINF) e per la rendita
(art. 20 cpv. 1 LAINF), non viene determinato secondo i medesimi criteri
applicabili al reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire qualora non
fosse divenuto invalido. Sebbene nella pratica i due valori siano spesso praticamente
sovrapponibili, dagli articoli 138 e 22 cpv. 2 OAINF non si può dedurre nulla a
proposito della determinazione del grado dell’invalidità. In base al principio
di cui all’art. 5 cpv. 1 LAINF, secondo il quale le disposizioni sull’assicurazione
obbligatoria si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa, l’accordo
sul guadagno assicurato deve considerare i redditi effettivi del postulante
l’assicurazione. Trattandosi di lavoratori indipendenti, i loro redditi sono
sovente soggetti a fluttuazioni che non possono essere convenientemente
previste al momento della conclusione di un’assicurazione facoltativa e
difficilmente rilevabili in anticipo. Nell’ambito dell’assicurazione
facoltativa vale tuttavia il principio ancorato nell’art. 138 OAINF, giusta il
quale premi e prestazioni in contanti – riservata la possibilità di correzioni
dopo l’insorgenza del sinistro assicurato in casi eccezionali – devono essere
calcolati in base al guadagno assicurato convenuto. Nella determinazione del
reddito ipotetico da valido occorre per contro fondarsi su ciò che l’assicurato
avrebbe potuto realizzare tenuto conto delle sue capacità professionali e delle
circostanze personali.
Stante ciò, il TCA ritiene
di poter fare proprio il reddito da valido stabilito dall’CO 1 (fr. 24'914), tenuto
anche conto del fatto che, così facendo, l’assicuratore ha scelto la variante più
favorevole all’insorgente (cfr. doc. 251).
2.5.7
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente
ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2;
dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in
SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap
salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Da notare che, con
comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e
tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio
2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli
ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più
dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti
considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da
parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle
imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi
deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della
fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.
2.5.8
Nella presente fattispecie,
l’istituto resistente ha quantificato in fr. 28'894 il reddito da invalido,
facendo capo alla tabella RSS TA 1 2018, media totale, livello di competenze 2,
uomini, aggiornato al 2021, applicando poi una riduzione del 60% in ragione
della preesistente incapacità imputabile alla problematica psichica
(cfr.
doc. 252).
Da parte sua, la rappresentante
rileva che per l’attività svolta per conto della ditta __________, l’insorgente
percepisce una retribuzione tra i 2'000 e i 5'500 franchi/anno e, d’altra
parte, che non sarebbe in grado di esercitare nessun’altra attività a causa del
danno alla salute. Inoltre, nell’ipotesi in cui si volesse ammettere
l’esistenza di una capacità lavorativa residua, secondo l’avv. __________,
occorrerebbe considerare una categoria senza funzione di quadro, “… poiché non
ha altre formazioni, ha 55 anni e non ha mai fatto altro.” (doc. I e doc. VII).
Questo Tribunale rileva
innanzitutto di aver già accertato che il danno infortunistico all’anca destra
permetterebbe di per sé all’assicurato di svolgere un’attività adeguata a tempo
pieno e con un rendimento completo (cfr. supra, consid. 2.5.3.).
D’altra parte, giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle
condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere
considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato
eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il
caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino
a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di un’attività più
rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a cambiare
domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante
dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i
riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019 consid. 2.10.).
Ora, in concreto, il
reddito conseguito dal ricorrente nell'ambito della sua attività (ridotta) svolta
per conto della __________ (fr. 2'000 – fr. 5'500/anno), non può
determinare il reddito da invalido, non potendosi ritenere che, in ossequio
alla summenzionata giurisprudenza, RI 1 sfrutti in maniera completa e
ragionevolmente esigibile la sua restante capacità lavorativa.
Per quanto concerne il
livello di competenze applicabile per la determinazione del reddito statistico
da invalido, l’CO 1 sostiene che “… tenuto conto della sua formazione (CFC
quale muratore) e soprattutto della sua esperienza (attività indipendente e poi
socio della ditta con mansioni di tipo amministrativo e di gestione), è
sicuramente in grado di realizzare – su un mercato generale del lavoro
equilibrato e quindi facendo astrazione dalla congiuntura difficile per chi ha
superato la cinquantina – il salario ritenuto dall’CO 1 (doc. 252). L’CO 1 non
ha considerato il salario versato ad un quadro ma il salario corrisposto ad un
lavoratore chiamato a svolgere dei lavori pratici (RSS TA1 livello 2).” (doc.
IX, p. 1).
Al riguardo, è utile
segnalare che a partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi
sono classificati per professione in funzione del tipo di lavoro che è
generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la
persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche
(livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono
dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi
di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare
la professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level
della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più
basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello
4.
è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di
problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono
un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte,
ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le
professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le
professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle
attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico
(in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale
infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività pratiche come
la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione,
l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di
sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019
del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).
Per una panoramica di casi
in cui è stato applicato il livello di competenze 2, si veda la STF 8C_131/2021
del 2 agosto 2021 consid. 7.4.1, pubblicata in: SVR 1/2022 UV n. 3 p. 7 ss.
In concreto, il TCA può
esimersi dall’approfondire oltre la questione di sapere se applicabile è il
livello di competenze 1 (come lo pretende l’avv. __________) oppure 2 (come lo
sostiene l’amministrazione), poiché anche qualora si volesse considerare il
livello inferiore, l’esito non potrebbe comunque essere quello che auspica la
rappresentante del ricorrente.
In effetti, utilizzando i
dati forniti dalla tabella TA 1_tirage_skill_level della RSS 2018, il salario
lordo mediamente percepito in quell’anno dagli uomini per un’attività semplice
di tipo fisico o manuale (livello di competenze 1) per 40 ore settimanali
corrisponde a un importo di fr. 65'004 (fr. 5'417 x 12 mesi). Riportando tale
dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, esso ammonta a fr.
67'766.67.
Dopo adeguamento all’indice
dei salari nominali (cfr. tabella T.1.1.15 – 2018: 101.5, 2020: 103.2), si
ottiene, per il 2020, un reddito annuo di fr. 68'901.67 e, per il 2021 (stima
trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali: +0.1% rispetto allo stesso
trimestre dell’anno precedente), di fr. 68'979.57.
Il TCA constata che la
patrocinatrice non contesta il fatto che l’istituto resistente abbia
omesso di applicare una riduzione a titolo di gap salariale, così come
una deduzione sociale.
Pertanto, il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2021 nonostante il danno alla salute
(infortunistico e pregresso), si eleva a fr. 27'591.82 (ovvero fr.
68'979.57 – 60% pari al grado d’incapacità lavorativa preesistente dovuta ai
disturbi psichici – cfr. supra, consid. 1.1.).
Ora, confrontando i fr.
27'591.82 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno
alla salute, e cioè fr. 24'914 (cfr. supra, consid. 2.5.5.), non risulta
alcuna perdita di guadagno.
La decisione su
opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,
deve quindi essere confermata.
2.6
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 27 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021.
e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti