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Decisione

35.2021.88

Discussa eziologia disturbi alla spalla dx dopo il gennaio 2021, la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e il diritto a una rendita d'inv. (discussa in particolare entità dei redditi da raffrontare: nozione di reddito da valido è diversa da quella di guadagno assicurato)

14 marzo 2022Italiano49 min

I due redditi da porre a

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.88

mm

Lugano

14 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 settembre 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 7 settembre 2017, RI

1, nato nel 1966, socio minoritario della ditta __________ di __________ e

occupato in mansioni di tipo amministrativo con un pensum del 25%, mentre

stava passeggiando nel bosco è caduto e ha contuso l’anca destra. L’esame di

RMN del 19 settembre 2017 ha evidenziato un quadro di iniziale osteonecrosi

della testa femorale con presenza di alcune fratture subcondrali ed esteso

edema osseo della testa e del collo (doc. 14).

Da notare che l’assicurato

beneficiava già di una rendita AI di ¾ dal 1° febbraio 2011, ridotta a ¼ dal 1°

novembre 2015 (grado d’invalidità del 46% a fronte di un’inabilità

lavorativa del 60% in qualsiasi attività), assegnatagli a causa di una

problematica psichica.

L’CO 1 ha riconosciuto la

propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Facendo capo alle

risultanze di una perizia elaborata dal Prof. dott. __________, l’CO 1 ha ammesso

che il sinistro assicurato aveva provocato un peggioramento direzionale

(duraturo) del preesistente stato dell’anca destra (cfr. doc. 195).

1.2. Nel corso del mese di maggio

2020, RI 1 è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico: nel scendere

le scale, gli è ceduta la gamba destra e per attenuare la caduta ha appoggiato

il braccio destro, risentendo un dolore alla spalla.

Anche questo infortunio è

stato assunto dall’amministrazione.

1.3. Il 29 gennaio 2021, l’CO 1 ha

comunicato all’avv. __________, patrocinatrice dell’assicurato, che a far tempo

dal 1° febbraio 2021 i disturbi alla spalla destra non avrebbero più costituito

una conseguenza naturale dell’infortunio del 26 maggio 2020 (cfr. doc. 43 –

fasc. 3).

1.4. Con decisione formale del 19

agosto 2021, l’istituto assicuratore ha innanzitutto ribadito che il 1°

febbraio 2021 si era estinto l’obbligo a prestazioni relativamente alla

problematica riguardante la spalla destra. Quindi, l’assicuratore ha negato il

diritto a una rendita d’invalidità e ha assegnato un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 254).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 264), in

data 29 settembre 2021, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (cfr. doc. 268).

1.5. Con tempestivo ricorso del 27

ottobre 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a

riconoscergli una rendita d’invalidità intera.

In merito alla pretesa estinzione

del nesso di causalità naturale tra i disturbi alla spalla destra e l’evento traumatico

del maggio 2020, la patrocinatrice osserva che “l’infortunio alla spalla è

direttamente collegato con quello dell’anca, considerato che il ricorrente si è

fatto male cadendo a causa del cedimento dell’anca infortunata. La CO 1 nega

che vi sia ancora nesso causale tra l’infortunio e i disturbi che lamenta

l’assicurato, già in sostanza almeno dal 1° febbraio 2021, senza fondarsi su

perizie. Palese è che il ricorrente soffre ancora di dolori, che lo

impediscono, non può alzare la spalla, fare sforzi, alzare pesi, ecc. e non può

più svolgere le attività che svolgeva prima, con anche la conseguenza economica

descritta in precedenza. Egli continua con la fisioterapia, per non lasciare

che i muscoli si atrofizzino, che però non porta giovamento. Prima della

pandemia, che ha di fatto bloccato tutto, il ricorrente era rimasto d’accordo

che avrebbe ridiscusso dell’intervento chirurgico con il Dr. med. __________,

ciò che però non è ancora avvenuto a causa del Covid e di tutto ciò che il

virus ha comportato. Anche per detta circostanza si impone che vengano

corrisposte le prestazioni richieste e se del caso predisposta una perizia

esterna al riguardo. Già si è detto in precedenza in merito all’assenza di

valore probatorio del parere del Dr. med. __________.” (doc. I, p. 9).

D’altra parte, trattandosi

dell’esigibilità lavorativa, l’avv. __________ contesta che alla

relativa valutazione del medico fiduciario possa essere attribuito un sufficiente

valore probatorio, “… già solo per il fatto che vari medici hanno fornito

opinioni contrastanti e contraddittorie e addirittura il medico __________ CO 1

si permette di ignorare e contestare quanto concluso dal Prof. Dr. med. __________,

specialista esterno incaricato dalla stessa CO 1 (sic). Il Prof. Dr. med. __________

ha chiaramente indicato che l’assicurato soffre di dolori compatibili con

l’infortunio, per cui causati dallo stesso, rimanendo necessarie fisioterapia

ed eventualmente anche un intervento all’anca. Dopo che il Prof. Dr. med. __________

(perito, esterno, quindi neutrale, specialista al quale la stessa CO 1 si è

rivolta) ha rassegnato i suoi referti, arbitrariamente, il medico interno CO 1

Dr. med. __________, il 25 gennaio 2021, dopo aver riportato in modo scorretto

la data dell’infortunio all’anca (25.05.2020, anziché 7.09.2017), ignorando ciò

che era stato stabilito dal perito, professore, oltre che dal Dr. med. __________

e dall’altro medico interno CO 1 Dr. med. __________ (cfr. doc. 138 e 45 del

CD), ha fornito la sua valutazione del caso: “(…)”. Su questa ultima base la CO

1 ha deciso, nuovamente, di interrompere la corresponsione delle indennità

giornaliere al ricorrente e di negare una rendita d’invalidità, a torto. Le

valutazioni di carattere generico del Dr. med. __________ non possono

sovvertire una perizia esterna CO 1 di uno specialista. (…). Si ribadisce che

non sono stati fissati i limiti funzionali, in alcun documento agli atti,

rispettivamente quanto alle attività esigibili il Dr. med. __________ ritiene

che “per un’attività adatta sul mercato generale del lavoro sussiste la

capacità lavorativa in misura completa, rispettando i seguenti limiti: le

attività come camminare su terreni sconnessi, attività ripetitive per la gamba

destra, come utilizzo ripetuto di un pedale, salire le scale, i ponteggi e il

sollevamento dei pesi dovrebbero essere effettuate solo raramente” (doc. 39 del

CD, pag. 7). Già si è detto in precedenza che l’assicurato non può fare il

muratore, rispettivamente che accusa dolori all’anca destra e non può fare

sforzi, soffre di dolori alla messa in moto, in discesa, in salita, al

mantenimento di posizioni statiche, sia in piedi che sedute, ecc., il tutto a

causa dell’infortunio in discussione, per cui la rendita richiesta è dovuta.

Nella decisione su opposizione la CO 1 ha tentato di raddrizzare il tiro,

sostenendo di non aver preso in considerazione il possibile reddito di un

muratore, ma ha asserito che il livello 2 delle tabelle sarebbe giustificabile

“vista la sua formazione e l’avere lavorato quale socio e gerente della sua

ditta, è in grado di percepire sul mercato generale del lavoro un salario

migliore rispetto a quello realizzato dal personale non qualificato (doc. 1,

consid. 9, pag. 6). A torto. Di due cose l’una. Il ricorrente è muratore e la

sua formazione è solo quella, rispettivamente la società non è la sua e non ha

potere decisionale, dal momento che è socio minoritario e solo per il 5% (sic).

Egli non è all’evidenza in grado di percepire salari maggiori di personale non

qualificato. In oltre nessuno assumerebbe un muratore che non può recarsi sui

cantieri, nemmeno come tecnico (non qualificato, senza conoscenze, né

dimestichezza con l’informatica, la contabilità, ecc. e con tutte le

limitazioni fisiche e psichiche citate in precedenza). (…).”.

Per quanto concerne gli aspetti

economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, trattandosi

specificatamente del reddito da invalido considerato dall’CO 1, la

rappresentante ha rilevato che “per le attività che attualmente esegue per la

società, che lo si sottolinea, non è di proprietà di RI 1, se non nella misura

di un minimo 5%, nelle condizioni di salute attuali il ricorrente percepisce

tra i CHF 2'000.- e i CHF 5'500.- circa annui. Egli non è più in grado di

svolgere altre attività e addirittura, ora, dopo l’infortunio in questione,

accusa dolori all’anca destra e non può fare sforzi, soffre di dolori alla

messa in moto, in salite, in discesa, al mantenimento di posizioni statiche,

sia in piedi che sedute, non può più portare pesi, non può più salire e

scendere scale, non può più scendere e salire da scavi, zoppica, non può stare

seduto troppo a lungo, deve stare per la maggior parte del tempo sdraiato, deve

cambiare spesso posizione, ecc. Si aggiunge che la società ha dovuto assumere

nel 2018, a seguito dell’infortunio del ricorrente, pure una segretaria al 30%

affinché fossero eseguiti tutti i lavori che il ricorrente non riesce più a

fare. In altre attività leggere, che tengano conto delle sue limitazioni (lo si

ripete, non determinate dalla CO 1), egli deve essere considerato come

categoria senza funzione di quadro, poiché non ha altre formazioni, ha 55 anni

e non ha mai fatto altro.”.

A proposito del reddito

da valido, l’avv. __________ pretende che a tale titolo si consideri il

guadagno assicurato (fr. 32'500), evidenziando come i contributi pagati

dall’assicurato lo siano stati in base a quell’importo (doc. I).

1.6. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7. In replica e in duplica, le

parti si sono in sostanza riconfermate nelle rispettive allegazioni e

conclusioni (cfr. doc. VII e doc. IX).

In data 8 febbraio 2022,

la rappresentante dell’assicurato ha ancora espresso alcune sue considerazioni

inerenti la fattispecie sub judice (doc. XIII).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana

figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF

8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. In concreto, litigioso è

unicamente il diritto a una rendita d’invalidità.

Preliminarmente, questo

Tribunale è però chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a dichiarare

estinto dal 1° febbraio 2021 il nesso di causalità naturale tra l’evento

traumatico del 28 maggio 2020 e i disturbi alla spalla destra, oppure no.

2.3. Spalla destra: status

quo sine raggiunto, al più tardi, il 1° febbraio 2021?

2.3.1. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma

non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.3.2. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.3.3. Nel caso di specie, dalla

decisione su opposizione impugnata risulta che la decisione di ritenere estinto

il nesso di causalità naturale con il sinistro del maggio 2020, è stata presa facendo

capo al parere espresso in proposito dai medici interni all’amministrazione.

Dalle carte processuali si

evince in effetti che, dopo aver preso atto degli esiti della RMN del 7 luglio

2020, la quale aveva mostrato delle alterazioni flogistico-degenerative

acromion-claveari in quadro di iniziale impingement sub-acromiale e una

tendinopatia del sovraspinato con piccola lesione parziale sul versante bursale

all’inserzione (doc. 18 – fasc. 3), il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, ha sottolineato l’assenza di un “danno di origine

infortunistica valutabile”. A suo avviso, l’insorgente presentava piuttosto una

degenerazione della cuffia imputabile all’impingement sottoacromiale con

sfilacciamento del tendine del muscolo sovraspinato verso la borsa e

l’acromion. Si trattava insomma di alterazioni degenerative compatibili con

l’età dell’assicurato, peggiorate transitoriamente dalla nota caduta (doc. 23 –

fasc. 3).

Questo invece il tenore

della valutazione riguardante l’eziologia dei disturbi alla spalla destra,

espressa dal dott. __________, anch’egli spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, a margine della visita di chiusura del 21 dicembre 2020:

" Per quanto

riguarda la spalla destra, quest’ultima non presenta nessun segno di un contraccolpo

dopo una contusione del braccio esteso in retroversione (estensione).

Considerando che il tendine del sovraspinoso è ancora intatto e il

contraccolpo sarebbe stato in grado di distruggere questo tendine, lo stesso

dovrebbe presentare almeno un’alterazione sotto la parte inferiore

dell’articolazione AC e oltre a ciò avrebbe causato biomeccanicamente un

impatto sull’intervallo. L’assicurato invece descrive dolore sull’intervallo ma

la RM non mostra nessuna alterazione di segnale. L’artrosi AC che causa un

impingement sottoacromiale con leggera impressione del tendine del

sovraspinato, è la causa maggiore di una tendinopatia e una tendinopatia lo è

per la lesione dimostrata.

Una singola lesione traumatica del tendine del sovraspinato è

(come evidenziato in varie valutazioni biomeccaniche) molto rara. L’unica causa

infortunistica che può causare una singola rottura del sovraspinoso è un

movimento di trazione, ma non a causa di una contusione.

L’evento del 29.05.2020 con probabilità preponderante ha causato

un peggioramento temporaneo alla spalla destra, lo stato quo sine è stato

raggiunto 2 mesi post-trauma come da referto RM.” (doc. 39, p. 7 – fasc. 3)

Con il ricorso, l’avv. __________

contesta l’apprezzamento enunciato dai medici __________, rilevando in sostanza

che esso non ha il valore di una perizia e che, del resto, il suo patrocinato

continua a presentare disturbi e impedimenti nell’utilizzo dell’arto superiore

destro, comportanti la necessità di sottoporsi ancora a provvedimenti sanitari

(cfr. doc. I).

2.3.4. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p.

35 consid. 4b).

2.3.5. Attentamente

vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo

Tribunale ritiene di poter confermare la decisione impugnata, nella misura in

cui l’CO 1 ha posto termine dal 1° febbraio 2021 alle proprie prestazioni

dipendenti dal sinistro del 28 maggio 2020.

In questo senso, il TCA constata

che i fiduciari dell’CO 1, in particolare il dott. __________, specialisti

nella materia che qui interessa (in questo contesto, va peraltro segnalato

che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così come gli

specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la loro

funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in

materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica –

cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2), hanno adeguatamente

motivato il loro parere dal profilo medico-scientifico, considerando non soltanto

il meccanismo infortunistico (a questo proposito, si veda la STF 8C_672/2020

del 15 aprile 2021 consid. 4.1.3, pubblicata in: SVR 10/2021 UV n. 34 p. 154

ss., in cui il TF ha precisato che, trattandosi di stabilire l’eziologia delle

rotture della cuffia dei rotatori, al criterio del meccanismo infortunistico

non può essere attribuito un ruolo prevalente).

D’altra

parte, dalla restante documentazione medica agli atti non risultano pareri

specialistici divergenti suscettibili di generare dei dubbi, neppure lievi,

circa la fondatezza della valutazione dei dottori __________ e __________.

Inoltre, il

fatto che RI 1 lamenti ancora problemi alla spalla destra e abbisogni perciò

di ulteriori cure sanitarie, è irrilevante ai fini del giudizio, posto che il

raggiungimento dello status quo sine non presuppone la guarigione dei

disturbi (soltanto) scatenati dall’evento infortunistico assicurato.

Infine, non può neppure

essere ignorato che, sebbene il dott. __________ abbia dichiarato raggiunto lo status

quo sine a distanza di due soli mesi dall’infortunio, l’amministrazione ha

di fatto riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni sino alla fine di

gennaio 2021, dunque per oltre otto mesi.

In conclusione, in esito

alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il

grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla destra

dopo il 31 gennaio 2021 non hanno più costituito una conseguenza naturale

dell’infortunio del maggio 2020.

Alla luce di quanto

precede, l’CO 1 ha correttamente valutato il diritto alle prestazioni di lunga

durata, in particolare quello alla rendita d’invalidità, prendendo in

considerazione soltanto la problematica all’anca destra.

2.4. Stato di salute infortunistico

stabilizzato al 31 gennaio 2021?

2.4.1. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3,

l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel

senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità lavorativa,

non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La prosecuzione della

cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un intervento

chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora comportare un

sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la persona

assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività

professionale.

2.4.2. Nel caso di specie, in sede di

replica, la rappresentante dell’insorgente ha genericamente sostenuto che la

situazione a livello dell’anca e della spalla destra, non sarebbe ancora

stabilizzata (cfr. doc. VII).

In proposito, questa Corte

osserva innanzitutto che nel giudicare della stabilizzazione dello stato di

salute infortunistico a contare dal 1° febbraio 2021, non si deve considerare

la spalla destra in quanto, a quel momento, i relativi disturbi non costituivano

più una conseguenza naturale dell’infortunio del 28 maggio 2020 (cfr. supra,

consid. 2.3.5.).

D’altro canto, va

sottolineato che l’agire processuale della patrocinatrice risulta

contraddittorio, nella misura in cui, con il ricorso (e l’opposizione), ha

chiesto l’assegnazione di una rendita d’invalidità (cfr. doc. I), il cui

diritto presuppone che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi sia più da

attendersi dei notevoli miglioramenti, mentre con l’allegato di replica ella ha

messo in dubbio proprio la stabilizzazione delle condizioni di salute

infortunistiche (cfr. doc. VII).

Fatte queste precisazioni,

il TCA constata che, per quanto riguarda l’anca destra, tutti gli specialisti

intervenuti, in primo luogo il Prof. dott. __________, Primario di ortopedia

presso la __________ di __________ (cfr. doc. 173, p. 2 e 187, p. 3) e gli

stessi medici __________ dell’CO 1 (cfr. doc. 14, p. 2 – fasc. 3 e doc. 225, p.

6), hanno consigliato l’impianto di una protesi. Tuttavia, interpellato in

proposito, il ricorrente ha dichiarato di voler ancora attendere prima di

sottoporsi al prospettato intervento (cfr. doc. 208).

In queste condizioni, non

presta il fianco a critiche il fatto che l’CO 1 abbia dichiarato stabilizzate

le condizioni di salute infortunistiche a decorrere dal 1° febbraio 2021 (e, a partire da quella data, abbia posto fine alle

prestazioni di corta durata [cura medica e indennità giornaliera]).

La decisione su

opposizione impugnata deve dunque essere confermata anche in tale misura.

Nel caso in cui il

ricorrente decidesse un giorno di sottoporsi all’intervento d’impianto di

protesi all’anca destra, avrà la possibilità di annunciare all’CO 1 una

ricaduta ex art. 11 OAINF dell’infortunio del 7 settembre 2017.

2.5. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.5.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.5.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5.3

L'art. 28 cpv. 3 OAINF prevede

che se la capacità lavorativa dell'assicurato era già ridotta in modo durevole

prima dell'infortunio a causa di un danno alla salute non assicurato, per

calcolare il grado d'invalidità si deve paragonare il salario che l'assicurato

potrebbe realizzare tenuto conto dell'incapacità lavorativa ridotta

preesistente con il reddito che potrebbe conseguire malgrado le conseguenze

dell'infortunio e la menomazione preesistente.

Nel quadro di questa

disposizione, il reddito conseguito prima del nuovo infortunio a fronte di una

ridotta capacità lavorativa costituisce certo un reddito da invalido, tuttavia

nei confronti del nuovo infortunio corrisponde al reddito da valido, mentre il

reddito realizzato dopo questo infortunio rappresenta il reddito da invalido.

Il reddito da valido ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 OAINF costituisce dunque per

definizione un reddito ridotto per motivi di salute (cfr. STF 8C_876/2015 del

29.

gennaio 2016 consid. 5.2.3 e riferimenti ivi menzionati).

2.5.4

In concreto, va rilevato che

alla base della decisione dell’amministrazione di negare all’assicurato una

rendita d’invalidità, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa

enunciata dal medico __________ (cfr. doc. 268, p. 6).

Nel rapporto relativo alla

visita di chiusura del 21 dicembre 2020, il chirurgo ortopedico dott. __________

ha così valutato l’esigibilità lavorativa:

" (…) Per

un’attività adatta sul mercato generale del lavoro sussiste la capacità

lavorativa in misura completa, rispettando i seguenti limiti: le attività come

camminare su terreni sconnessi, attività ripetitive per la gamba destra, come

l’utilizzo ripetuto di un pedale, salire le scale, i ponteggi e il sollevamento

di pesi dovrebbero essere effettuate solo raramente.” (doc. 225, p. 7)

Con il ricorso, l’avv. __________

fa valere che il parere del medico __________ non avrebbe quel valore

probatorio necessario a derimere, con piena cognizione di causa, la presente

vertenza, tenuto conto che la sua valutazione si troverebbe in contrasto con

quella del Prof. __________ e dei dottori __________ e __________. La

patrocinatrice rimprovera inoltre all’assicuratore di non aver adeguatamente

accertato i limiti funzionali derivanti dal danno alla salute (all’anca e alla

spalla destra), precisando al riguardo che l’insorgente “… non può fare sforzi,

soffre di dolori alla messa in moto, in discesa, in salita, al mantenimento di

posizioni statiche, sia in piedi che sedute, ecc. …”, ciò che giustificherebbe

il diritto a una rendita d’invalidità (cfr. doc. I, doc. VII e doc. XIII).

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA deve in primo luogo ribadire che nel definire l’esigibilità

lavorativa occorre considerare unicamente i disturbi localizzati all’anca

destra (cfr. supra, consid. 2.3.5.).

D’altra parte, va osservato

che l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa enunciato dal dott. __________

non si trova affatto in contrasto con il contenuto dei referti degli

specialisti indicati dalla rappresentante del ricorrente.

In effetti, per quanto

riguarda il Prof. __________, egli è stato interpellato dalle parti per

chiarire l’eziologia dei disturbi all’anca destra, l’ulteriore procedere

terapeutico e la capacità lavorativa nella professione esercitata prima

dell’infortunio (cfr. doc. 171 e doc. 184, p. 2). Dai suoi rapporti non risulta

che il perito amministrativo si sia pronunciato in merito all’esigibilità

lavorativa (capacità di esercitare delle attività sostitutive adeguate - cfr.

perizia del 10 febbraio 2020 [doc. 173] e relativo complemento del 25 maggio

2020.

[doc. 187]). È vero che, in occasione della visita medica di chiusura, il

medico __________ ha sollevato dei dubbi circa il valore probatorio

attribuibile alla perizia del dott. Dora, e ciò limitatamente all’aspetto

eziologico (cfr. doc. 225, p. 6 s.), è però altrettanto vero che

l’amministrazione aveva già accettato le conclusioni peritali, ammettendo che l’evento

del 7 settembre 2017 avesse comportato un peggioramento direzionale

dello stato preesistente dell’anca destra (cfr. doc. 195; non per nulla

l’assicurato è poi stato posto al beneficio di un’IMI del 15% proprio in

ragione delle sequele infortunistiche all’anca destra - doc. 224 e doc. 254, p.

4).

Trattandosi dei referti

agli atti dei dottori __________ e __________, nessuno di essi contiene una

valutazione dell’esigibilità lavorativa e, di conseguenza, non appaiono atti a

generare dei dubbi, neppure lievi, circa la fondatezza del parere del dott. __________

(cfr. doc. 70, 96 e 138, rispettivamente doc. 45).

La patrocinatrice

dell’assicurato non può essere seguita neppure laddove fa valere che

l’assicuratore resistente avrebbe omesso d’accertare gli impedimenti funzionali

derivanti dai postumi infortunistici residuali. In realtà, il dott. __________

ha ben descritto quali sono i limiti funzionali legati al danno all’anca

destra, precisando che il ricorrente potrà, soltanto raramente, camminare su

terreno sconnesso, svolgere attività ripetitive con la gamba destra, salire

scale e su ponteggi, nonché sollevare pesi. Secondo il medico __________, in

un’attività che rispetti tali limiti - in sostanza si tratterebbe di

un’attività leggera da svolgere prevalentemente in posizione seduta - l’assicurato

presenta una piena capacità lavorativa (cfr. doc. 225, p. 7).

Questo Tribunale non ravvede

alcun valido motivo per scostarsi dall’apprezzamento dell’esigibilità

lavorativa espresso dal dott. __________. Del resto, la sua valutazione risulta plausibile anche alla luce di

precedenti giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

proprio nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr., a questo proposito, STCA

35.2017.111

del 20 giugno 2018 consid. 2.4.5 e rinvii giurisprudenziali ivi

citati e STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.3.5). Va anche

segnalato che, nella STF 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1,

concernente un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati

all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato

dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi

attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa

consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione

sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una piena capacità

lavorativa in un’attività confacente (in questo stesso senso, si vedano pure

STF U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che

presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e STF U 38/01 del 5

giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di

un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo

laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e

sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

Stante quanto sopra esposto, richiamato l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati), è da ritenere dimostrato che, nonostante i disturbi residuali all’anca

destra, il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, un'attività lavorativa adeguata.

È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se

è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale

federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b;

STF U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

2.5.5

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti i dati del 2021 (data di stabilizzazione dello stato

di salute: 1° febbraio 2021: cfr. supra, consid. 2.4.2.).

2.5.6

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla

salute infortunistico (ma tenuto conto del pregresso danno alla salute), RI 1,

nel 2021, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 24'914 (cfr.

doc. 252). Tale dato è stato determinato facendo capo al reddito (da valido)

ritenuto dall’UAI nella decisione di rendita del 23 ottobre 2015, fr. 44'701

lordi (cfr. doc. 53, p. 38 e doc. 249, p. 6), adeguato all’indice dei salari

nominali sino al 2021 e ridotto del 46% in ragione della pregressa invalidità (cfr.

supra, consid. 1.1.).

L’avv. __________ contesta

l’entità del reddito senza invalidità ritenuto dall’amministrazione nella

misura in cui, a suo avviso, occorrerebbe invece applicare un importo

corrispondente a quello del guadagno assicurato convenuto, ovverossia fr. 32'500

(cfr. doc. I, p. 6 s.).

Secondo il TCA, la tesi

difesa dalla rappresentante dell’insorgente si rivela infondata.

In effetti, in una

sentenza U 78/01 del 18 settembre 2002 consid. 3.2 ss., riguardante una fattispecie

in cui l’insorgente, assicurato facoltativamente contro gli infortuni in quanto

pavimentatore indipendente, pretendeva che quale reddito da valido venisse

considerato il guadagno assicurato convenuto (fr. 80'000), anziché quello

determinato dall’assicuratore LAINF (fr. 28'600, importo equivalente all’utile

aziendale medio calcolato sugli anni 1992-1994), il TF non ha dato seguito alla

pretesa ricorsuale, precisando che il guadagno assicurato, quale base di

calcolo per l’indennità giornaliera (art. 17 cpv. 1 LAINF) e per la rendita

(art. 20 cpv. 1 LAINF), non viene determinato secondo i medesimi criteri

applicabili al reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire qualora non

fosse divenuto invalido. Sebbene nella pratica i due valori siano spesso praticamente

sovrapponibili, dagli articoli 138 e 22 cpv. 2 OAINF non si può dedurre nulla a

proposito della determinazione del grado dell’invalidità. In base al principio

di cui all’art. 5 cpv. 1 LAINF, secondo il quale le disposizioni sull’assicurazione

obbligatoria si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa, l’accordo

sul guadagno assicurato deve considerare i redditi effettivi del postulante

l’assicurazione. Trattandosi di lavoratori indipendenti, i loro redditi sono

sovente soggetti a fluttuazioni che non possono essere convenientemente

previste al momento della conclusione di un’assicurazione facoltativa e

difficilmente rilevabili in anticipo. Nell’ambito dell’assicurazione

facoltativa vale tuttavia il principio ancorato nell’art. 138 OAINF, giusta il

quale premi e prestazioni in contanti – riservata la possibilità di correzioni

dopo l’insorgenza del sinistro assicurato in casi eccezionali – devono essere

calcolati in base al guadagno assicurato convenuto. Nella determinazione del

reddito ipotetico da valido occorre per contro fondarsi su ciò che l’assicurato

avrebbe potuto realizzare tenuto conto delle sue capacità professionali e delle

circostanze personali.

Stante ciò, il TCA ritiene

di poter fare proprio il reddito da valido stabilito dall’CO 1 (fr. 24'914), tenuto

anche conto del fatto che, così facendo, l’assicuratore ha scelto la variante più

favorevole all’insorgente (cfr. doc. 251).

2.5.7

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente

ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2;

dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in

SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap

salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con

comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e

tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio

2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli

ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più

dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti

considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da

parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle

imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi

deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della

fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.

2.5.8

Nella presente fattispecie,

l’istituto resistente ha quantificato in fr. 28'894 il reddito da invalido,

facendo capo alla tabella RSS TA 1 2018, media totale, livello di competenze 2,

uomini, aggiornato al 2021, applicando poi una riduzione del 60% in ragione

della preesistente incapacità imputabile alla problematica psichica

(cfr.

doc. 252).

Da parte sua, la rappresentante

rileva che per l’attività svolta per conto della ditta __________, l’insorgente

percepisce una retribuzione tra i 2'000 e i 5'500 franchi/anno e, d’altra

parte, che non sarebbe in grado di esercitare nessun’altra attività a causa del

danno alla salute. Inoltre, nell’ipotesi in cui si volesse ammettere

l’esistenza di una capacità lavorativa residua, secondo l’avv. __________,

occorrerebbe considerare una categoria senza funzione di quadro, “… poiché non

ha altre formazioni, ha 55 anni e non ha mai fatto altro.” (doc. I e doc. VII).

Questo Tribunale rileva

innanzitutto di aver già accertato che il danno infortunistico all’anca destra

permetterebbe di per sé all’assicurato di svolgere un’attività adeguata a tempo

pieno e con un rendimento completo (cfr. supra, consid. 2.5.3.).

D’altra parte, giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle

condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere

considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato

eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il

caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino

a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di un’attività più

rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a cambiare

domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante

dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i

riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019 consid. 2.10.).

Ora, in concreto, il

reddito conseguito dal ricorrente nell'ambito della sua attività (ridotta) svolta

per conto della __________ (fr. 2'000 – fr. 5'500/anno), non può

determinare il reddito da invalido, non potendosi ritenere che, in ossequio

alla summenzionata giurisprudenza, RI 1 sfrutti in maniera completa e

ragionevolmente esigibile la sua restante capacità lavorativa.

Per quanto concerne il

livello di competenze applicabile per la determinazione del reddito statistico

da invalido, l’CO 1 sostiene che “… tenuto conto della sua formazione (CFC

quale muratore) e soprattutto della sua esperienza (attività indipendente e poi

socio della ditta con mansioni di tipo amministrativo e di gestione), è

sicuramente in grado di realizzare – su un mercato generale del lavoro

equilibrato e quindi facendo astrazione dalla congiuntura difficile per chi ha

superato la cinquantina – il salario ritenuto dall’CO 1 (doc. 252). L’CO 1 non

ha considerato il salario versato ad un quadro ma il salario corrisposto ad un

lavoratore chiamato a svolgere dei lavori pratici (RSS TA1 livello 2).” (doc.

IX, p. 1).

Al riguardo, è utile

segnalare che a partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi

sono classificati per professione in funzione del tipo di lavoro che è

generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la

persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche

(livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono

dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi

di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare

la professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level

della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più

basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello

4.

è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di

problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono

un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte,

ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le

professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le

professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle

attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico

(in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale

infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività pratiche come

la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione,

l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di

sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019

del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).

Per una panoramica di casi

in cui è stato applicato il livello di competenze 2, si veda la STF 8C_131/2021

del 2 agosto 2021 consid. 7.4.1, pubblicata in: SVR 1/2022 UV n. 3 p. 7 ss.

In concreto, il TCA può

esimersi dall’approfondire oltre la questione di sapere se applicabile è il

livello di competenze 1 (come lo pretende l’avv. __________) oppure 2 (come lo

sostiene l’amministrazione), poiché anche qualora si volesse considerare il

livello inferiore, l’esito non potrebbe comunque essere quello che auspica la

rappresentante del ricorrente.

In effetti, utilizzando i

dati forniti dalla tabella TA 1_tirage_skill_level della RSS 2018, il salario

lordo mediamente percepito in quell’anno dagli uomini per un’attività semplice

di tipo fisico o manuale (livello di competenze 1) per 40 ore settimanali

corrisponde a un importo di fr. 65'004 (fr. 5'417 x 12 mesi). Riportando tale

dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, esso ammonta a fr.

67'766.67.

Dopo adeguamento all’indice

dei salari nominali (cfr. tabella T.1.1.15 – 2018: 101.5, 2020: 103.2), si

ottiene, per il 2020, un reddito annuo di fr. 68'901.67 e, per il 2021 (stima

trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali: +0.1% rispetto allo stesso

trimestre dell’anno precedente), di fr. 68'979.57.

Il TCA constata che la

patrocinatrice non contesta il fatto che l’istituto resistente abbia

omesso di applicare una riduzione a titolo di gap salariale, così come

una deduzione sociale.

Pertanto, il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2021 nonostante il danno alla salute

(infortunistico e pregresso), si eleva a fr. 27'591.82 (ovvero fr.

68'979.57 – 60% pari al grado d’incapacità lavorativa preesistente dovuta ai

disturbi psichici – cfr. supra, consid. 1.1.).

Ora, confrontando i fr.

27'591.82 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno

alla salute, e cioè fr. 24'914 (cfr. supra, consid. 2.5.5.), non risulta

alcuna perdita di guadagno.

La decisione su

opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,

deve quindi essere confermata.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 27 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti