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Decisione

35.2021.89

Caviglia sinistra. Ricaduta. Decisione su opposizione confermata. Assistenza giudiziaria negata

14 marzo 2022Italiano36 min

l’annotazione del 24 settembre 2021 (doc. 292 incarto LAINF) del dr. med. __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.89

PC/sc

Lugano

14 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28 settembre 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 24 ottobre 2015, RI 1,

nato il __________ 1991, di professione manovale edile, a quel tempo

disoccupato, e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1,

mentre era alla guida del proprio motoveicolo, verso le ore 15:30, è rimasto

coinvolto in un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio

del Comune di __________ (__________), riportando una frattura del corpo del

talo sinistro, un trauma distorsivo al polso destro e una lesione di primo

grado del legamento crociato a sinistra (doc. 1, 8, 12, 13, 16, 22 e 113).

L’Istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 27 settembre 2017, l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato

una rendita di invalidità del 12% dal 1° maggio 2017 (doc. 150 incarto LAINF).

Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.3. In seguito, la rendita di

invalidità del 12% è stata confermata (art. 17 LPGA) dall’CO 1 con

comunicazione del 26 maggio 2020 (doc. 202 incarto LAINF).

1.4. Il 6 novembre 2020 la __________

di __________ ha annunciato all’assicuratore LAINF una ricaduta dell’infortunio

dell’ottobre 2015, determinata da dolori all’astragalo con incapacità

lavorativa dell’assicurato a far tempo dall’8 ottobre 2020 (doc. 225 incarto

LAINF).

L’CO 1 ha riconosciuto la

propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.5. Dopo avere preso atto della

valutazione medica del Prof. dr. med. __________ dell’8 febbraio 2021 (doc. 254

incarto LAINF), in data 10 febbraio 2021 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato

che “a partire dalla data odierna è considerato abile in misura completa per

Fatti

i soli postumi infortunistici.” (doc. 258 incarto LAINF).

1.6. Su richiesta 12 marzo 2021

del patrocinatore dell’assicurato (avv. RA 1; doc. 260 incarto LAINF) e dopo

aver preso atto delle annotazioni del 16 e 25 marzo 2021 del medico __________

(dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia; doc. 261 e 262 incarto

LAINF), con decisione del 31 maggio 2021 (doc. 271 incarto LAINF), l’CO 1 ha

statuito quanto segue:

" Per la

ricaduta annunciata il 6 novembre 2020, dopo l'assegnazione della rendita,

abbiamo versato ai signor RI 1 le prestazioni assicurative legali.

Secondo la valutazione del Prof. __________ dell'8 febbraio 2021,

confermata dal nostro servizio medico, l'assicurato può essere considerato

abile in misura completa nei limiti dell'esigibilità

lavorativa espressa durante la visita medica __________ del 10 febbraio

2017.

Sospendiamo quindi con il 10 febbraio 2021 le nostre prestazioni a titolo di

spese di cura e di indennità giornaliera. A partire dallo stesso giorno le

nostre prestazioni si limiteranno alla rendita accordata a suo tempo.”

1.7. Dopo avere ricevuto

l’opposizione del 23 giugno 2021 (doc. 277 incarto LAINF), dell’assicurato,

sempre patrocinato dall’avv. RA 1, e dopo avere acquisito agli atti anche

l’apprezzamento medico del 13 luglio 2021 (doc. 280 incarto LAINF) e

l’annotazione del 24 settembre 2021 (doc. 292 incarto LAINF) del dr. med. __________,

l’CO 1 ha confermato il 28 settembre 2021 la sua precedente decisione (doc. 294

incarto LAINF).

1.8. Con tempestivo ricorso del 28

ottobre 2021 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato

l’annullamento della decisione impugnata e gli “atti devono essere

retrocessi e si richiede una nuova perizia quale complemento istruttorio,

nonché una nuova decisione.” (doc. I, pag. 7). Anche in questa sede il

patrocinatore dell’insorgente ribadisce che, dopo la ricaduta, il suo cliente,

contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, non ha ritrovato la

capacità lavorativa precedente, in attività adeguate, con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

Da ultimo, l’avvocato postula che il suo assistito sia posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I, pag. 7).

A suffragio delle proprie

argomentazioni il rappresentante dell’assicurato ha versato agli atti

documentazione medica già agli atti (doc. D e E), alcune prescrizioni di

fisioterapia (doc. G e H), oltre al certificato municipale per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, e la documentazione

economica dimostrante lo stato di indigenza del suo cliente (doc. I).

1.9. Nella risposta del 17 novembre

2021 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.10. In data 18 novembre 2021 il

TCA ha intimato la risposta di causa alla patrocinatrice del ricorrente,

assegnando alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (doc. IV). A tutt’oggi le parti sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020

al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che

figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv.

Patrizia Volpi), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

2.2

Il TCA rileva inoltre che la

censura (“l’invalidità è stata assegnata senza aver eseguito un periodo di

prova sul lavoro”: cfr. doc. I, pag. 4) sollevata dal patrocinatore del ricorrente,

volta a contestare la decisione del 27 settembre 2017, con cui l’CO 1 ha

riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 12% dal 1° maggio

2017.

(doc. 150 incarto LAINF; cfr. consid. 1.2), cresciuta incontestata in

giudicato, è irricevibile.

2.3

Il patrocinatore

dell'assicurato lamenta anche una violazione del diritto di essere sentito

della sua assistito, in quanto l’CO 1 non avrebbe motivato la decisione

impugnata (“Nell’odierna decisione impugnata vengono semplicemente e

unicamente ribadite le conclusioni a cui sono giunti entrambi i servizi medici

che collaborano con la CO 1. Considerata la carenza di motivazione, obbligo che

la CO 1 doveva rispettare piuttosto che rimandare genericamente a delle

valutazioni mediche”: cfr. doc. I, pag. 2)

Ai sensi dell'art. 29 cpv.

2.

Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza

(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito

deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi

prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione

delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V

387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale

obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare

con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007

consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; STCA 32.2018.3

del 30 gennaio 2019, consid. 2.1; STCA 35.2019.12 del 5 febbraio 2020, consid.

2.1; STCA 35.2020.53 del 1° marzo 2021, consid. 2.3; cfr., tra le tante, la

recentissima STF 8C-668/2021 del 18 febbraio 2022, consid. 2.4).

Secondo il TCA, la

decisione impugnata non è solo sufficiente-mente motivata ma è pure chiaramente

comprensibile. In effetti, nella stessa, l'amministrazione ha chiaramente

indicato i motivi per cui ha ritenuto l’assicurato abile nei limiti della

rendita in vigore dal 10 febbraio 2021 e ha pertanto chiuso la ricaduta del 6

novembre 2020. Nella risposta di causa del 17 novembre 2020 (doc. III)

l'Istituto resistente ha nuovamente spiegato in modo dettagliato i motivi della

propria decisione (doc. III, pag. 2-4). Del resto l’assicurato ha dimostrato di

aver compreso la portata del provvedimento contestato ed i motivi per cui

l'amministrazione ha ritenuto che fosse abile nei limiti della rendita in

vigore dal 10 febbraio 2021 e ha pertanto chiuso la ricaduta del 6 novembre

2020, con il ricorso in disamina. Inoltre, invitato dal TCA a presentare delle

osservazioni in merito alla risposta dell’amministrazione (doc. IV), è rimasto

silente. Ne consegue che, nel caso di specie, non è ravvisabile una violazione

del diritto di essere sentito di RI 1 e la censura sollevata al riguardo dal

suo patrocinatore va pertanto disattesa.

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.4

Litigiosa è la questione di

sapere se, a dipendenza della ricaduta annunciatagli nel novembre 2020,

l’istituto convenuto era legittimato a negare un aumento della rendita di

invalidità in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2021, oppure no.

2.5

Secondo l'art. 17 cpv. 1

LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma è stata

ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il

grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente

aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22 LAINF -

analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga

all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in

cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione

ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e

non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata

viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

114).

La revisione presuppone,

dunque, che l'invalidità abbia subìto sostanziali mutamenti dopo la

costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275

consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per costante

giurisprudenza, il TF considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si

applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.

446s.).

2.6

L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5,

126.

V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire

conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate,

reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue

attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non

prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

Secondo la giurisprudenza

federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato

nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria

decisione di rendita (cfr. STF U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).

2.7

Il mutamento deve, inoltre,

essere notevole.

Secondo la giurisprudenza

resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere

apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato:

così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad

un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale

del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.8

Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è

motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.

Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.9

La questione di sapere se si

è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze

esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su

un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti

pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al

diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la

decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585;

DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,

9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto nel fissare

inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si

deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè

essenzialmente equilibrato.

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.10

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza

delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21.

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b;

STCA 35.2020.38 del 9 novembre 2020, consid. 2.9).

2.11

Nella concreta evenienza, a

seguito dell’infortunio del 24 ottobre 2015, l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita di invalidità del 12% a far tempo dal 1° maggio 2017

(decisione del 27 settembre 2017: doc. 150 incarto LAINF

Dalle carte processuali emerge che, in seguito all’infortunio ed al persistere

dei dolori al piede sinistro, l’assicurato è stato sottoposto il 17 novembre

2016.

ad una risonanza magnetica (doc. 95 incarto LAINF) che ha messo in

evidenza quanto segue:

" (…). Regelrechter

Befund bei bekannter nicht dislozierter intraartikulärer Talusfraktur mit

Frakturausläufer ins USG und subtalar posterior ohne Stufenbildung. Einzig minimes subkortikales Spongiosaödem ventral an der mediaten

Talusschulter sowie leicht aktivierte Synchondrose am Os trigonum. Ansonsten

normales Knochenmarksignal ohne Anhalt für Osteonekrose oder Morbus Sudeck.

Kein Hinweis auf entzündliche Affektion. Keine anderweitige Fraktur. Intakte

Sehnen und Bänder. Intakte Syndesmose. (…)”

In medesima data è stato visitato,

su richiesta del medico __________, dal Prof. dr. med. __________, il quale,

nella relativa valutazione medica del 22 novembre 2016 (doc. 98 incarto LAINF),

ha indicato quanto segue:

" Diagnosen

Restbeschwerden 13 Monate nach undislozierter Taluscorpusfraktur

links (24.10.15)

(…).

Zusatzuntersuchungen

MRI OSG links 17.11.2016: Vernarbtes LFTA. Verheilte

Fraktur in anatomischer Stellung ohne umgebendes

KnoChenmarksödem. Keine Arthrose des OSG/USG.

Kein Erguss, keine Synovialitis.

Beurteilung und Prozedere

Anatomisch verheilte Talusfraktur, ohne Hinweise

auf persistierende Heilungsaktivität, ohne entzündliche

Umgebungsreaktion, ohne posttraumatische

Arthrose. Die Beschwerden dürften somit spontan verschwinden,

die Prognose ist gut, der Fuss belastbar.

Aufgrund dieser objektiven Situation besteht

keine Einschränkung der Belastbarkeit (…)”. (n.d.r.: il grassetto non è

della redattrice)

Con apprezzamento medico

del 10 febbraio 2017 (doc. 113 incarto LAINF) il medico __________, dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore, aveva indicato quanto segue:

" Esigibilità

del lavoro

Molto spesso può sollevare e portare pesi molto leggeri, leggeri,

medi, fino all'altezza dei fianchi, talvolta può sollevare e portare pesi

pesanti fino all'altezza dei fianchi, mai può sollevare e portare pesi molto

pesanti fino all'altezza dei fianchi, molto spesso può sollevare oltre

l'altezza del petto fino a 5 kg e oltre i 5 kg. Molto spesso può maneggiare

attrezzi leggeri e di precisione e medi, di rado può maneggiare attrezzi

pesanti - lavoro manuale rozzo, mai può eseguire lavoro molto pesante, molto

spesso può eseguire la rotazione della mano bilateralmente. Molto spesso può

eseguire lavori sopra la testa, rotazione, posizione seduta inclinata in

avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti, di rado posizione

inginocchiata e flessione delle ginocchia. Molto spesso può avere posizione

seduta, posizione in piedi, posizione a libera scelta. Molto spesso può camminare

fino a 50 m, oltre i 50 m per lunghi tratti, mai camminare su terreno

accidentato, talvolta può salire le scale, mai salire su scale a pioli. Molto

spesso l'uso delle due mani, equilibrio e stare in equilibrio.

L'assicurato è considerato abile nella misura dell'esigibilità dal

10.02.2017.” (doc. 113, pag. 5 incarto LAINF)

Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 27 settembre 2017, l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato

una rendita di invalidità del 12% dal 1° maggio 2017 (doc. 150 incarto LAINF), confermata

(art. 17 LPGA) con comunicazione del 26 maggio 2020 (doc. 202 incarto

LAINF).

2.12

Al precedente considerando

sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione

(e, nel 2020, la Al precedente considerando sono state esposte le circostanze

che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione (e, nel 2020, la conferma) di una

rendita di invalidità del 12%. Si tratta ora di esaminare la situazione

esistente fino al settembre 2021, momento in cui è stata emanata la decisione

su opposizione impugnata.

2.12.1

Il 6 novembre 2020 la __________

di __________ ha annunciato all’assicuratore LAINF una ricaduta dell’infortunio

dell’ottobre 2015, determinata da dolori all’astragalo con incapacità

lavorativa dell’assicurato a far tempo dall’8 ottobre 2020 (doc. 225 incarto

LAINF).

L’CO 1 ha riconosciuto un’inabilità lavorativa completa dall’8 ottobre 2020 al

9.

febbraio 2021, versando le corrispondenti indennità giornaliere (doc. 282

incarto LAINF).

L’amministrazione sostiene che,

a decorrere dal 10 febbraio 2021, lo stato di salute dell’assicurato, oggetto

dell’annuncio di ricaduta del novembre 2020, non sarebbe oggettivamente

peggiorato in misura tale da determinare una modifica dell’esigibilità

lavorativa stabilita a margine della valutazione del 10 febbraio 2017 del

medico __________ (capacità lavorativa del 100% in attività idonee), di modo

che non sarebbero parimenti dati i presupposti per aumentare la rendita

d’invalidità in vigore dal 1° maggio 2017 (doc. 294 incarto LAINF).

Secondo il TCA, quanto fatto valere dall’istituto resistente trova, in effetti,

riscontro nella documentazione medica agli atti.

2.12.2

Il 14 ottobre 2020 l’assicurato

si è stato sottoposto ad un esame radiologico TC della caviglia sinistra (doc. 210

incarto LAINF) che ha messo in evidenza quanto segue:

" Rispetto

al precedente osserviamo maggior segni di consolidazione della nota frattura

talare, che permane tuttavia incompleta. Conservate le rime articolari a sede

tibio-fibulo-talare.”

Il 18 gennaio 2021 l’assicurato

si è stato sottoposto ad una risonanza magnetica (doc. E) che ha messo in

evidenza quanto segue:

" Focale

lesione osteocondrale del dorso talare a sede centrale con edema osseo

subcondrale associato. Regolari le strutture legamentarie e tendinee. Pregressa

rima di frattura parzialmente visualizzabile nel contesto del talo.”

Su richiesta del medico __________

(su richiesta dello specialista curante, dr. med. __________, specialista FMH

in ortopedia e traumatologia; doc. 241 e 242 incarto LAINF), l’CO 1 ha

acquisito agli atti la valutazione medica dell’8 febbraio 2021 (doc. 277

incarto LAINF) del Prof. dr. med. __________, il quale ha indicato quanto

segue:

" Diagnosen

unspezifische Schmerzen Sinus tarsi links nach undislozierter

Taluscorpusfraktur am 24.10.15

(…).

Bildgebung

MRI Rimed __________ vom 18.1.2021: Kein Erguss, keine

Osteophyten, keine Zysten, keine Sklerose.

Minimale Narbe in der Spongiosa, entlang der ehemaligen Fraktur.

Diese ist komplett verheilt.

Beurteilung und Prozedere

5.

Jahre nach dem Unfall ist klinisch und radiologisch eine ruhige

Situation zu verzeichnen, ohne jegliche Hinweise auf entzündliche Aktivität

oder Degeneration. Die Beschwerden lassen sich somit nicht objektivieren, somit

entfällt auch eine logisch ableitbare Therapie. Prognostisch ist die Situation

mit diesem Verlauf als sehr günstig einzuschätzen. Eine objektivierbare

Einschränkung der Arbeitsfähigkeit besteht nicht.” (n.d.r.: il grassetto non è della

redattrice)

Con annotazioni del 16 e 25

marzo 2021 (doc. 261 e 262 incarto LAINF) il medico __________, dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia, ha indicato di essere d’accordo con la

valutazione del Prof. dr. med. __________, sulla base della quale l’assicurato

poteva essere ritenuto abile in misura completa nei limiti dell’esigibilità del

lavoro espressa il 10 febbraio 2017 a far tempo dal 10 febbraio 2021.

In sede di opposizione, il

medico di famiglia dell’assicurato (dr. med. __________, specialista FMH in

medicina interna e SSMS in medicina dello sport) ha attestato il 25 febbraio

2021.

(doc. 276 incarto LAINF) quanto segue:

" (…) premetto

che conosco il summenzionato paziente unicamente dal 19.01.2021 e che l'ho visitato

unicamente a 2 riprese.

Focale lesione osteocondrale del dorso talare a sede centrale con edema

osseo subcondrale associato 01.2021

Frattura pluriframmentaria del talo sinistro in esiti di incidente

stradale il 24.10.2015

Dr. __________

Tutto sommato sono concorde con la sua valutazione della "stranezza"

della persistenza dei dolori a livello della caviglia sinistra ad oltre 5 anni

dall'incidente. A tal proposito avrei comunque alcune domande.

Innanzitutto, nell'ultima risonanza magnetica che il Signor RI 1

ha portato al suo consulto, veniva refertata una "focale lesione

osteocondrale del dorso talare a sede centrale con edema osseo subcondrale

associato" che non ho avuto l'occasione di visionare. Da come descritta

potrebbe eventualmente spiegare i dolori al carico ed alla messa in moto da

parte del paziente. Nel suo rapporto questo ritrovamento non viene menzionato;

le sarei grato di motivare il perché.

Il paziente mi ha raccontato di plurimi accertamenti effettuati e

vari tentativi di trattamento.

Mi chiedevo, in considerazione del ritrovamento sulla IRM, se non

si potesse effettuare un'infiltrazione locale (eventualmente anche come test

diagnostico con anestesia locale) per valutare la possibile eziologia della

problematica sia a livello intra-articolare (per valutare la possibilità della

lesione osteocondrale) sia a livello del seno del tarso visto che, come da lei

riportato, il paziente si lamenta di dolori in tale sede. (…)” (n.d.r.: il corsivo

non è della redattrice)

Interpellato al riguardo dall’amministrazione,

con apprezzamento medico del 13 luglio 2021 (doc. 280 incarto LAINF) il medico __________,

dr. med. __________, ha indicato quanto segue:

" (…) Preso

atto della documentazione agli atti, si evince innanzitutto che la frattura in

questione già nella prima fase ha avuto indubbiamente un ritardo di

consolidamento, ma questo non ha influito minimamente sulla sua stabilità,

frattura composta era e tale è rimasta, soltanto che si ha avuto inizialmente

anche una situazione di ritardo di consolidamento la quale tuttavia ha

comportato soltanto una certa dolorabilità tanto è vero che nella visita __________

del dott. med. __________ stata chiusa la situazione clinica con la relazione

di una esigibilità lavorativa proprio perché si teneva conto di questo mancato

consolidamento completo e di un dolore residuo.

L'esigibilità in tal senso era rispettosa proprio negli esiti

dolorosi di frattura che però son ben diversi da considerare una instabilità

della frattura stessa. Successivamente nel corso degli anni, si sono succeduti

vari esami clinici e soprattutto l'assicurato è stato seguito dal dr. med. __________,

il quale ha prescritto accertamenti TAC e terapia adeguata, per quanto riguarda

la non completa ossificazione della frattura, se sono state quindi effettuate

delle terapie con bisfofonati e con un sostanziale beneficio da parte

dell'assicurato. In particolare, se si esamina l'ultima TAC del 09.11.2020,

addirittura si è rilevato un miglioramento del quadro strumentale e

scrupolosamente il dr. med. __________, proprio perché non riusciva a spiegare

completamente la persistenza di questo dolore, ha richiesto un consulto super

partes da parte del prof. dr. med. __________ che era quello che aveva tenuto

in cura nel 2016 la stessa frattura. Il prof. dr. med. __________ in data

14.01.2021

ha richiesto una RM per valutare adeguatamente l'insorgere del

dolore e lo stato della frattura o se vi siano state altre motivazioni

plausibili per spiegare il dolore dell'assicurato. Il 08.02.2021 il prof. dr.

med. __________ ha rivisto l'assicurato con RM e ha espresso il suo parere

confrontando le precedenti RM con quella attuale. Egli afferma che non c'è

nessun versamento, nessun osteofita, nessuna cisti, nessuna sclerosi, c'è solo

una minima cicatrice del verso spongioso lungo la precedente frattura e la

frattura è guarita perfettamente, quindi la situazione dopo cinque anni

dall'incidente è praticamente calma, senza significativa infiammatoria e quindi

non c'è motivo per proseguire la terapia perché la situazione è assolutamente

favorevole e non c'è nessuna restrizione oggettiva nella capacità di lavorare.

Ora se consideriamo attentamente la RM effettuata, e i reperti posti dal dr.

med. __________ circa la focale lesione osteocondrale del dorso talare in sede

centrale con edema osseo subcondrale associato, rapportandolo in una zona

diversa da quella del traumatismo infatti, se rapporta con la RM del 19.11.2015

l'area contusiva ossea della porzione anteriore articolare della tibia dell'os

trigunum nel processo posteriore talare sono nei posti assolutamente diversi da

quella che è la localizzazione citata. Questa lesione appare più di carattere

degenerativo, quindi e soprattutto indipendente dal trauma subito. La

valutazione del prof. dr. med. __________ che tiene chiaramente conto il

confronto delle due RM, certamente non lascia dubbi circa l'avvenuta guarigione

della frattura, e pertanto, nonostante l'attività a carico della frattura,

nulla vieta che vi possano essere dei dolori in tale sede come esito della

frattura stessa, ma che non implichino necessariamente un peggiora-mento.

A tal fine va fatto rilevare che può portare a motivazioni

l'esigibilità lavorativa e l'uso dei plantari da parte dell'assicurato fin al

2017, sono rimasti immutati proprio a tutela della potenziale evoluzione della

patologia che però nei fatti non è avvenuta.

Non vi è quindi alcun sintomo di peggioramento né soprattutto non

vi sono lesioni strumentalmente rilevanti che possono essere collegate con

l'infortunio subito all'epoca e pertanto la situazione praticamente

sovrapponibile.”

Alla luce di quanto appena

esposto - in particolare, tenuto conto di quanto attestato nella valutazione

medica dell’8 febbraio 2021 (doc. 277 incarto LAINF) del Prof. dr. med. __________

(“5 Jahre nach dem Unfall ist klinisch und radiologisch eine ruhige

Situation zu verzeichnen, ohne jegliche Hinweise auf entzündliche Aktivität

oder Degeneration. Die Beschwerden lassen sich somit nicht objektivieren, somit

entfällt auch eine logisch ableitbare Therapie. Prognostisch ist die Situation

mit diesem Verlauf als sehr günstig einzuschätzen. Eine objektivierbare

Einschränkung der Arbeitsfähigkeit besteht nicht”) rispettivamente

nell’apprezzamento medico del 13 luglio 2021 (doc. 280 incarto LAINF) del

medico __________, dr. med. __________, (“La valutazione del prof. dr. med. __________

che tiene chiaramente conto il confronto delle due RM, certamente non lascia

dubbi circa l'avvenuta guarigione della frattura, e pur tanto, nonostante

l'attività a carico della frattura, nulla vieta che vi possano essere dei

dolori in tale sede come esito della frattura stessa, ma che non implichino necessariamente

un peggioramento. A tal fine va fatto rilevare che può portare a motivazioni

l'esigibilità lavorativa e l'uso dei plantari da parte dell'assicurato fin al

2017, sono rimasti immutati proprio a tutela della potenziale evoluzione della

patologia che però nei fatti non è avvenuta. Non vi è quindi alcun sintomo di

peggioramento né soprattutto non vi sono lesioni strumentalmente rilevanti che

possono essere collegate con l'infortunio subito all'epoca e pertanto la

situazione praticamente sovrapponibile.”) -, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel

settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con

riferimenti), che RI 1 dal 10 febbraio 2021 è in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico indicate al termine

della visita __________ del 10 febbraio 2017.

Il TCA non ignora la svariata documentazione agli atti dai medici consultati

privatamente dall’assicurato. Tuttavia essa non è a sollevare dubbi - nemmeno

lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dal Prof. dr.

med. __________ l’8 febbraio 2021 (doc. 277 incarto LAINF), confermato anche

dal medico __________ nelle annotazioni del 16 e 25 marzo 2021 (doc. 261 e 262

incarto LAINF). A questo riguardo si rileva che gli svariati certificati medici

agli atti (in particolare, quelli del dr. med. __________) sono antecedenti e non

si esprimono in merito alla valutazione medica del Prof. dr. med. __________ (in

particolare, con espresso riferimento alla capacità lavorativa residua). Anche

il dr. med. __________ (che, giova ribadire, è specialista FMH in medicina

interna e, quindi, non nella materia che qui ci occupa) nel certificato medico

del 25 febbraio 2021 (doc. 276 incarto LAINF) non si esprime in merito alla capacità

lavorativa residua dell’assicurato. In ogni caso esso è stato preso in

considerazione nell’approfondito apprezzamento medico del 13 luglio 2021 (doc.

280.

incarto LAINF) del medico __________, dr. med. __________ (che, giova

ribadire, è specialista FMH in chirurgia e vanta un’ampia esperienza in materia

di medicina assicurativa e infortunistica) con considera-zioni approfondite,

motivate e convincenti (“Ora se consideriamo attentamente la RM effettuata,

e i reperti posti dal dr. med. Maggi circa la focale lesione osteocondrale del

dorso talare in sede centrale con edema osseo subcondrale associato,

rapportandolo in una zona diversa da quella del traumatismo infatti, se

rapporta con la RM del 19.11.2015 l'area contusiva ossea della porzione

anteriore articolare della tibia dell'os trigunum nel processo posteriore

talare sono nei posti assolutamente diversi da quella che è la localizzazione

citata. Questa lesione appare più di carattere degenerativo, quindi e soprattutto

indipendente dal trauma subito.”: cfr. doc. 280 incarto LAINF), dalle quali

il TCA non ha motivo di scostarsi.

Giova qui rilevare che, nella recente STF 9C-532/2020 del 13 ottobre 2021, al

consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

2.12.3

Da ultimo, il TCA rileva che

oggetto del presente giudizio è esclusivamente il danno alla salute alla

caviglia sinistra riconducibile all’infortunio del 24 ottobre 2015.

Dalle tavole processuali si evince che l’insorgente, oltre ai disturbi

(infortunistici) alla caviglia sinistra, nel periodo in disamina (27 settembre

2017-28 settembre 2021) ha sviluppato pure delle problematiche in altre parti

del corpo (ad esempio, spalla destra, femore acetabolo destro e gluteo destro:

cfr. doc. G e H), che esulano dal presente giudizio (in particolare, con

riferimento alla valutazione dalla capacità lavorativa residua e

dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato), non essendo in nesso di causalità

naturale con l’infortunio in questione.

Giova qui, infatti, ricordare che l’assicurazione contro gli infortuni tiene

conto esclusivamente il danno alla salute causato dall’evento assicurato

(diversamente dall’assicurazione per l’invalidità che, in quanto assicurazione

finale, deve considerare il danno alla salute nella sua globalità; cfr. tra le

tante, la STCA 35.2019.74 dell’11 marzo 2020, consid. 2.5 e la STCA 35.2021.81

del 7 febbraio 2022, consid. 2.2).

Il TCA non ignora che nel corso del 2018 l’assicurato ha sviluppato anche

un’ernia inguinale (doc. 285 e 286 incarto LAINF), operata nel 2019 (doc. 291

incarto LAINF), che, secon-do il suo patrocinatore, sarebbe in nesso causale

naturale con l’infortunio del 24 ottobre 2015 (cfr. doc. 284 e doc. I).

Tuttavia questa Corte non ha motivo di scostarsi dalle dettagliate,

approfondite, motivate e convincenti considerazioni espresso dal medico __________

- che, giova ribadire, è specialista nella materia che qui ci occupa e vanta

pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica -

nell’annotazione del 24 settembre 2021 (doc. 292 incarto LAINF), giusta il

quale i disturbi di ernia inguinale accusati a partire dal 2018 non possono

essere messi in relazione causale probabile con l’evento del 24 ottobre 2015,

in quanto “la patogenesi di un ernia inguinale è nota in letteratura e non

prevede la formazione di un ernia inguinale in conseguenza di un infortunio

come quello avvenuto, in particolare non è giustificabile che una frattura di

gamba o di TT o di piede possano causare accentuazione del torchio addominale

nè tanto meno sfiancamento della parete addominale.” (doc. 292 incarto

LAINF).

Tanto più che la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita

da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo

attraverso il parere della rappresentante legale dell'assicurato che non trova

fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno specialistico, e non può quindi

essere condivisa dal TCA. A questo riguardo si rileva che nella documentazione agli

atti i medici curanti non si esprimono in merito all’eziologia dell’ernia

inguinale rispettivamente in merito alla valutazione operata a tal riguardo dal

medico __________. A questo proposito occorre evidenziare che il principio

inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni

non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr.

sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati;

STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18

marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo

2021, consid. 2.5; STCA 35.2021.4 del 26 luglio 2021, consid. 2.6.5).

2.12.4

In simili circostanze, le

critiche ricorsuali sollevate dal patrocinatore del ricorrente all’operato

dell’amministrazione non possono essere condivise e devono essere respinte.

Ora, posto che le

condizioni di salute infortunistiche non hanno subito oggettive e significative

modifiche rispetto a quanto constatato al momento della concessione della

rendita e che anche l’esigibilità lavorativa è rimasta la medesima (per il

periodo successivo al 10 febbraio 2021), non sono dati i presupposti per

aumentare la rendita d’invalidità in vigore per la via della revisione ex art.

17.

cpv. 1 LPGA.

2.13

Da ultimo, va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA rinuncia quindi

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, ai mezzi di prova “documenti,

testi, perizia ed ogni altro mezzo di prova ammessi” richiesti - in modo

generico - dal patrocinatore dell’insorgente: cfr. doc. I), ritenendo la

situazione sufficientemente chiarita.

L'incarto della CO 1 è

stato versato agli atti con la risposta di causa.

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su

opposizione avversata confermata.

2.14

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 28 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore

non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre

2021.

consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021

del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.15

Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag. 7).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Ora, va rilevato che per

quanto riguarda la situazione medico-valetudinaria dell'assicurato, sul quale

era focalizzato il gravame, alla luce della giurisprudenza pubblicata sia nella

Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in

quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva apparire chiaro che

il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle

prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità

di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In queste condizioni, non essendo

adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti