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Decisione

35.2021.9

Consulente di vendita di automobili. Disoccupato. Polso destro. Conferma del grado di invalidità dell’assicurato (e la corrispondente rendita di invalidità dell’11% attribuita dall’amministrazione) e del riconoscimento di un'IMI del 25%

20 settembre 2021Italiano71 min

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.9

PC/sc

Lugano

20 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 dicembre 2020 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________

1954, di formazione disegnatore tecnico di impianti di riscaldamento e di

professione consulente di vendita di automobili, disoccupato dal 1° giugno

2014, e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, in

data 30 novembre 2014, verso le ore 11.30, mentre passeggiava sulla passerella

in legno ai bordi del __________ nei pressi della __________ a __________, dopo

essere scivolato è caduto a terra, riportando, tra l’altro, una frattura del

polso destro pluriframmentaria (doc. 2, 3, 22, 41, 63 e 193).

A causa dell’infortunio l’assicurato si è sottoposto il 12 dicembre 2014 ad un

intervento di “Osteosintesi con placca volare del radio distale destro”

(doc. 22). A causa del persistere dei dolori, l’assicurato si è sottoposto il

25 gennaio 2016 ad un intervento di “Artroscopia diagnostica con

retensionamento della TFCC, asportazione del materiale di osteosintesi e

denervazione articolare al polso destro” (doc. 102) e l’8 marzo 2017 ad un

trapianto di osteotomia correttiva (CARD) del radio distale destro e

refissazione con placca palmare (doc. 212). Sempre a causa della persistenza

dei dolori, la placca palmare radio distale destra è stata asportata il 28

febbraio 2018 (doc. 299 e 304). Infine, sempre a causa del persistere dei

dolori, il 14 agosto 2019 si è sottoposto ad un intervento di rimozione delle

viti Arthrex, stiloidectomia ed impianto protesi Motec neurectomia del polso

destro (doc. 397).

A causa dei dolori come pure delle difficoltà funzionali e di forza alla mano

destra, RI 1 si è sottoposto anche a intensa ergoterapia, fisioterapia e

tecarterapia.

Nel frattempo RI 1 ha pure sviluppato dei disturbi psichici.

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Dopo avere acquisito agli

atti l’esame psichiatrico del 3 aprile 2019 della dr.ssa med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia nonché medico __________ (doc.

370) ed il rapporto del 7 agosto 2020 relativo alla visita __________ di

chiusura del 29 luglio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologica nonché medico __________ (giusta il quale

l’assicurato è abile al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività

adeguate: doc. 471) e l’annotazione del 31 agosto 2020 del medesimo medico __________

(doc. 473), in data 8 settembre 2020, l’amministrazione, a fronte di uno stato

di salute stabilizzato, ha sospeso il versamento delle prestazioni di corta

durata a contare dal 1° ottobre 2020, puntualizzando quanto segue: “Per

quanto attiene all’ulteriore necessità di cura, diamo il benestare per

ulteriori 2 cicli di ergoterapia fino alla fine del 2020.” (doc. 475).

1.3. Esperiti gli accertamenti

amministrativi e medici del caso (in particolare, dopo avere acquisito agli

atti anche l’apprezzamento medico del 29 luglio 2020 del dr. med. __________ riguardante

la valutazione del danno all’integrità: doc. 472), con decisione del 5 novembre

2020, l’CO 1 ha considerato l’assicurato, nonostante i postumi infortunistici

organici e psichici, abile al 100% (presenza e rendimento) in attività (molto

leggere) adeguate (dove l’uso della mano destra è necessario solo a determinate

condizioni), concedendogli dal 1° ottobre 2020 una rendita d’invalidità dell’11%

(percentuale corrispondente al discapito economico risultante dal raffronto dei

redditi) e assegnandogli un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 25%

(doc. 499).

L’amministrazione ha considerato per il 2020 un reddito “da valido” di

fr. 72'651.- determinato sulla base dei dati statistici, visto che al momento

dell’infortunio l’assicurato era disoccupato, ed un reddito “da invalido”

di fr. 71'947.-, determinato sulla base dei dati statistici (livello di

qualifica 2), a cui ha applicato una deduzione sociale del 10% “per tenere

conto delle sue variabili professionali”, giungendo ad un importo di fr. 64'752.-

(doc. 499, pag. 2 e 3).

1.4. A seguito dell’opposizione

interposta da RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1 (doc. 504), e dopo avere informato

l’assicurato che avrebbe continuato a prendere a carico delle sedute di

sostegno psicologico (2 sedute al mese sino a marzo 2021 e 1 seduta al mese da

aprile 2021 fino a settembre 2021 compreso), in quanto da settembre 2021 la

causalità tra i disturbi psichici e l’infortunio in oggetto sarebbe stata

considerata estinta (doc. 506 e 507), in data 17 dicembre 2020, l’assicuratore

ha confermato in sostanza il contenuto della sua prima decisione (doc. 510).

1.5. Nel frattempo in ambito AI,

con decisione del 3 gennaio 2020 (doc. 426), preavvisata il 29 ottobre 2019

(doc. 412), l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una rendita intera

di invalidità (grado di invalidità: 100%) dal 1° novembre 2015 (alla scadenza

dell'anno di attesa ex art. 28 LAI), con versamento dal 1° marzo 2016 (ossia

dopo sei mesi della data - 4 settembre 2015 - in cui è stato rivendicato il

diritto alla prestazione, a fronte di una domanda tardiva: cfr. art. 29 cpv. 1

LAI), limitatamente al 31 ottobre 2019, “in quanto dal 01.11.2019 lei sarà

al beneficio della rendita di vecchiaia dell’AVS (art. 30 LAI).” (doc. 412,

pag. 3).

1.6. Con tempestivo ricorso del 29

gennaio 2021 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato

l’annullamento della decisione avversata e il riconoscimento di “una rendita

d’invalidità pari al 100%” e di “un’indennità per menomazione di

integrità (IMI) pari al 40% del guadagno annuo massimo assicurato” (doc. I,

pag. 14).

Il patrocinatore del ricorrente contesta la valutazione medica operata

dall’amministrazione, ribadendo anche in questa sede che il suo assistito è

completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività lavorativa, anche la più

leggera o di semplice controllo. Inoltre il dolore impedisce al suo cliente di

concentrarsi per più di 10 minuti. A fronte di una capacità lavorativa residua

dello 0%, il suo assistito ha, quindi, diritto ad una rendita di invalidità del

100%.

Il rappresentante dell’insorgente critica l’operato dell’amministra-zione per

non avere recepito nella decisione del 5 novembre 2020, confermata su

opposizione il 17 dicembre 2020, l’incapacità lavorativa del 100% già

determinata dall’UAI con decisione del 29 ottobre 2020.

Il patrocinatore del ricorrente contesta pure il reddito “da invalido” e

la deduzione sociale del 10% con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto.

Il suo assistito avrebbe inoltre diritto ad un’IMI del 40%, visto che il suo

attuale stato di salute post-infortunistico è equiparabile alla perdita

dell’utilizzo della mano destra che, attualmente, può essere usata unicamente

come mano d’appoggio o Hilfshand.

Il rappresentante dell’insorgente produce a suffragio delle proprie

argomentazioni il referto medio del 21 gennaio 2021 del PD dr. med. __________

della __________ (doc. B) ed il rapporto finale di ergoterapia del 23 dicembre

2020 (doc. C).

1.7. Nella risposta del 19

febbraio 2021 (doc. III), l'CO 1 dopo aver versato agli atti l'incarto LAINF

completo e l’apprezzamento me-dico del 12 febbraio 2021 del dr. med. __________

(doc. III-1), ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.8. Il 4 marzo 2021 l'avv. RA 1 si

è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti (in particolare, sottolineando

che il medico __________ aveva formulato le sue osservazioni senza avere

nuovamente visitato il suo cliente mentre il chirurgo di fiducia, uno fra i più

rinomati nel nostro Paese, lo conosce dal 2016 e ha pure eseguito 3 operazioni

distinte al polso), nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.9. L’11 marzo 2021 l'CO 1 ha

chiesto nuovamente che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà (in particolare, sottolineando che determinante era la situazione che

esisteva al momento del rilascio della decisione su opposizione), per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.10. Il 27 maggio 2021 l'avv. RA 1 ha

versato agli atti il referto medico del 23 aprile 2021 del PD dr. med. __________

(doc. IX-1), il referto radiologico (MR polso destro nativo) del 6 maggio 2021

(doc. IX-2) e la convocazione ad una nuova visita specialistica, il 15 giugno

2021, dal PD dr. med. __________ (doc. IX-3).

1.11. Il 12 luglio 2021 l'avv. RA 1

ha versato agli atti il referto medico del 17 giugno 2021 del PD dr. med. __________

(doc. XIII-1).

1.12. Il 16 agosto 2021 l'CO 1, dopo

aver versato agli atti l’apprezzamento medico del 13 agosto 2021 del dr. med. __________

(doc. XV-1), ha chiesto nuovamente che l’impugnativa venga respinta con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

XV).

1.13. Il 23 agosto 2021 il TCA ha

inviato i doc. XV e XV-1, per conoscenza, al patrocinatore del ricorrente (doc.

XVI).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato

dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in

concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

nel merito

2.2. Nel caso concreto, oggetto di

contestazione sono sia il grado di invalidità dell’assicurato (e la

corrispondente rendita di invalidità dell’11% attribuita dall’amministrazione)

sia il riconoscimento di un’IMI del 25 %.

Preliminarmente il TCA rileva che non è oggetto di contestazione la

stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato al 1° ottobre 2020 (cfr.

doc. 471, 473 e 475). A questo proposito il TCA osserva che lo stesso PD dr.

med. __________, in data 22 giugno 2020, ha attestato quanto segue: “(…)

ritengo che la situazione sia abbastanza stabilizzata. Ritengo che il dolore

possa ancora migliorare, ma non del tutto scomparire. Allo stesso tempo non

penso che un ulteriore intervento possa migliorare la situazione. Purtroppo

dopo tutto questo tempo e tutti i tentativi che abbiamo fatto e che non hanno

funzionato, neanche una artrodesi garantisce un miglioramento.” (doc. 463).

2.3. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della

capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne

rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo

alla visita medica del 29 luglio 2020 del dr. med. __________, specialista FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologica (doc. 471), giusta il quale:

" Dal punto

di vista clinico in data odierna si ritiene la situazione del polso destro

stabilizzata dal punto di vista medico motivo per cui viene definita una

esigibilità lavorativa in relazione allo stato dopo frattura polso destro da

valutare nel mercato generale del lavoro: l'assicurato è da considerare abile

al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che rispecchiano le

limitazioni sotto indicate; (…).

L'esigibilità viene valutata in presenza dell'assicurato.

Esigibilità del lavoro:

Molto spesso può sollevare e portare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino

all'altezza dei fianchi con l'arto superiore sinistro, talvolta pub sollevare e

portare pesi leggeri (5-10 kg) fino all'altezza dei fianchi; di rado può

sollevare e portare pesi medi (10-25 kg) fino all'altezza dei fianchi; mai più

può sollevare e portare pesi pesanti e molto pesanti fino all'altezza dei

fianchi; molto spesso può sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg;

di rado può sollevare oltre l'altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto

spesso può maneggiare attrezzi leggeri/di precisione, talvolta attrezzi medi,

mai più lavoro pesante, lavoro manuale rozzo, molto pesante; talvolta può

eseguire la rotazione della mano. Molto spesso può eseguire lavori sopra la

testa; talvolta l'uso delle due mani.”

Nella concreta evenienza questo Tribunale ritiene corretta l'esigibilità

stabilita dal medico fiduciario - specialista nella materia che qui ci occupa -

e posta alla base della decisione avversata.

Il TCA non ignora gli svariati certificati medici agli atti del PD dr. med. __________,

in particolare quello del 20 gennaio 2021 (doc. B), giusta il quale:

" (…).

Anamnese

Bei der letzten Untersuchung vom September 2020 habe ich die Situation als

stabil betrachtet, weil aufgrund der letzten 6 Monaten keine weiteren

Fortschritte zu verzeichnen waren. Insbesondere war die Operationsnarbe

reizlos, auch wenn noch leicht geschwollen aufgrund einer Synovitis palmar im

Bereich der Beugesehne. Die aktive Handgelenksbeweglichkeit

ist mit einer Extension/Flexion von 50-0-50° stark eingeschränkt. Die

Pro-/Supination ebenfalls mit 15-0-20°. Faustgriff-Kraft mit JAMAR unmessbar

(linke normale Gegenseite 29/30 kg).

Der Patient berichtet ebenfalls über

Dauerschmerzen mit VAS 6-7 in Ruhe, welche aber bei kleinster Belastung auf

9-10 steigt. Beim Patienten besteht eine Hyperästhesie im Bereich des Daumens

sowie auch im Ulnaris-Versorgungsgebiet.

Aufgrund der erhobenen Befunde kann man sagen,

dass Herr RI 1 funktionell einhändig ist; die rechte betroffene Hand, welche

vor dem Unfall die Dominante war, ist praktisch nur eine Hilfshand. Der Patient

kann rechts mit Kraft greifen. Die Zumutbarkeit ist entsprechend praktisch 0,

ausser wie gesagt als Hilfe und stabilisierend. Mit Sicherheit ausgeschlossen

sind Belastungen mit mehr als 1 bis 1 1/2 kg, Vibrationen, Kälte oder

Feuchtigkeit. Die Arbeit auf einer Leiter oder in der Höhe ist ebenfalls

untersagt, da der Patient sich nicht auf die dominante rechte Hand verlassen

kann” (n.d.r.: il grassetto non è della redattrice)

Interpellato in merito a

quest’ultimo certificato dall’amministra-zione, nell’apprezzamento medico del

12.

febbraio 2021 (doc. III-1), il dr. med. __________, ha osservato quanto

segue:

" (…). Non è

possibile condividere completamente le valutazioni espresse all'interno del

rapporto medico del PD dr. med. __________ del 20.01.2021 quando lo stesso

riferisce: «sulla base dei risultati si può dire che il signor RI 1 è

funzionalmente mono-mano. La mano destra colpita, che era la mano dominante

prima dell'incidente è praticamente la seconda mano ausiliaria» in quanto sia

dalla valutazione della funzionalità articolare in flesso-estensione del polso

destro eseguita dal PD dr. med. __________ (50-0-50°), paragonati ai range

articolari valutati dall'ergoterapista signor __________ nel rapporto

ergoterapico del 08.09.2020 (20-0-10°) ed a quelli da me valutati durante la

visita __________ del 29.07.2020 (10-0-22°), mostravano un range articolare

residuale del polso destro ancora presente e limitato nei movimenti da

un'importante sintomatologia algica; inoltre è presente una normale

articolarità delle dita con un pugno incompleto a causa di una non chiusura

totale del II e del V dito della mano destra con però una funzione di pinza

polidigitale residuale presente.

Da tale quadro clinico emerge una problematica

algico-disfunzionale importante al polso e alla mano destra, ove la componente

algica risulta fortemente limitativa anche alla mobilizzazione passiva oltre

che in quella attiva.

A tal proposito però bisogna menzionare che nelle dichiarazioni

offerte dall'assicurato durante la visita __________ del 29.07.2020 lo stesso

riferì di assumere «Irfen compresse al bisogno» in caso di dolore, terapia

farmacologica che eventualmente potrebbe essere potenziata instaurando o una

terapia con Irfen su base programmatica o con l'assunzione di farmaci

analgesici del secondo scalino con uno schema sempre su base programmatica o

bilanciando ambedue i presidi, terapie farmacologiche che potrebbero aumentare

la compliance nei confronti della percezione algica, incrementare i gradi di

mobilità articolare residuali ed anche in misura minore aumentare l'intensità

della forza del polso senza necessariamente modificare i limiti funzionali

espressi all'interno dell'esigibilità lavorativa del 29.07.2020; durante la

lunga visita __________ del 29.07.2020 si discusse con il signor RI 1 circa la

possibilità di questa scelta terapeutica ma lo stesso declinò l'idea di un

potenziamento di una terapia analgesica adducendo di trovarsi già in età di

pensione e di non voler intraprendere ulteriori terapie farmacologiche chimiche

non strettamente necessarie; quindi sulla base di tali costatazioni in data

29.07.2020

dal punto di vista medico il caso fu ritenuto stabilizzato.

Sulla scorta di tali costatazioni il concetto espresso dal PD Dr.

med. __________ di «seconda mano ausiliaria» riferito alla condizione attuale

del polso-mano destra del signor RI 1, non può essere condiviso nella sua totalità.

I limiti funzionali dettati all'interno dell'esigibilità della

visita __________ di chiusura del 29.07.2020 si attengono a espressioni di

manifestazioni attive messe in atto con ambedue le mani, ove la sinistra

fungerebbe da mano portante e la destra potrebbe intervenire non solo come

accompagnamento ma anche come stabilizzazione o per la presa di piccoli

oggetti.

Il PD dr. med. __________ nel rapporto del 15.09.2020 prescrisse

un tutore da polso per comprendere se l'immobilizzazione potesse contribuire ad

una ulteriore riduzione del dolore, scelta assoluta-mente condivisibile ove in

effetti delle dichiarazioni offerte dall'assicurato durante la visita __________

del 29.07.2020 lo stesso riferì di usare un «tutore semi-rigido più grande di

notte» al polso destro, proprio per migliorare la compliance nei confronti del

dolore allo scopo di dormire meglio; a questo va aggiunto che i limiti

funzionali valutati nella visita __________ del 29.07.2020 risultano

assolutamente congrui poiché rappresentativi di gesti funzionali molto poco

impegnativi dal punto di vista fisico in quanto aderenti ad uno stato

algico-disfunzionale importante al polso destro valutato al momento della

visita, suscettibile di un potenziale miglioramento funzionale con

l'instaurarsi di una terapia farmacologica analgesica con FANS o farmaci del

secondo scalino su base programmatica e con l'utilizzo di un tutore semirigido

anche di giorno (che potrebbe essere lo stesso che utilizza di notte), senza

andare ad incidere in misura considerevole sui limiti funzionali residuali

espressi il 29.07.2020 ma rendendoli assolutamente realistici e congrui.”

Il 23 aprile 2021 il PD dr.

med. __________ ha prescritto una MRI (doc. IX-1), che il 6 giugno 2021 ha

messo in evidenza “importanti segni di tenosinovite ipertrofica dei flessori

con marcata distensione della guaina sinoviale carpale radiale e in minor

entità di quello ulnare” (doc. IX-2). Il 17 giugno 2021 il PD dr. med. __________

ha attestato quanto segue: “(…). Die Ursache der

Synovitis ist immer noch unklar. Wahrscheinlich als Reaktion der vielen

Voroperationen zu deuten. Die Synovitis hat ungefähr im Juni 2020 angefangen,

Seither langsam zugenommen. Der Patientin ist eingeschränkt, aber nicht

maximal, so dass er derzeit noch abwarten möchte. Im Herbst werden wir die

Situation neu beurteilen und dann über das weitere Procedere entscheiden. (…)”

(doc. XIII-1).

Interpellato in merito a

quest’ultima documentazione medica dall’amministrazione, nell’apprezzamento

medico del 13 agosto 2021 (doc. XV-1), il dr. med. __________, ha osservato

quanto segue:

" (…). Durante

la visita __________ del 27.09.2020 la valutazione del polso destro del Sig. RI

1.

evidenziò un quadro algico disfunzionale importante con un alto grado

disabilitante: questa condizione clinica riconosceva più cause da ricercare

negli esiti dei molteplici trattamenti chirurgici e nel fallimento

dell'intervento di sostituzione protesica avvenuta al polso destro il

14.08.2019; ad ogni modo la problematica disabilitante fu sicuramente non

determinata in misura preponderante dalla tumefazione evidenziata al margine

volare del polso durante la visita __________ del 27.09.2020 che successivamente

fu stata identificata come una tenosinovite ipertrofica del comparto dei

flessori; (…); in ogni caso le ipotesi diagnostiche maggiormente accreditabili

vista l'impossibilità di muovere il polso per un esame clinico differenziale

erano una tenosinovite ipertrofica, una sinovite ipertrofica, un ematoma

saccato o una cisti, tutte ipotesi diagnostiche se sebbene fossero state

trattate non avrebbero modificato in minima forma la imponente sindrome

algico-disfunzionale del polso destro del signor RI 1 e l'associata disabilità.

(…).

In conclusione diciamo che la tenosinovite riscontrata è riconducibile secondo

il criterio della probabilità preponderante all'infortunio rispettivamente agli

interventi assunti dalla CO 1; la situazione era stabilizzata al più tardi del

01.10.2020, la cura e risoluzione della tenosinovite ipertrofica evidenziata

corrisponderebbe ad un grado percentuale di miglioramento della disabilità

assolutamente residuale se inquadrata nel contesto della problematiche post

chirurgiche emerse al polso destro del Sig. RI 1 e non modificherebbe neppure

lavorativa espressa all'interno della visita __________ del 29.07.2020 (…);

altresì si ammette che da più trattamenti terapeutici di tipo invasivo o non

invasivo non si potrà più attendere un sensibile miglioramento della condizione

del polso relativamente alle conseguenze infortunistiche; ed a riprova vi sono

le valutazioni riportate all'interno del rapporto medico del PD dr. med. __________

del 17.06.2021 ove si riscontra una situazione clinica algico-disfunzionale del

polso immutata rispetto a quanto valutato durante la visita __________ del

29.07.2020

in quanto la componente algica risulta ancora fortemente limitativa

alla mobilizzazione passiva oltreché a quella attiva ed inoltre nonostante il

dolore trovato alla presso palpazione della tumefazione, non viene prescritta

dal PD __________ neppure alcuna nuova terapia analgesica e neppure potenziata

la terapia farmacologica precedente, non viene prescritta alcuna terapia

fisioterapica e neppure terapia accessoria il che farebbe presupporre un quadro

algico disfunzionale stabilizzato e sovrapponibile a quello già valutato il

27.09.2020

(…)”

I precitati certificati

del PD dr. med. __________ non sono tuttavia atti a sollevare dubbi - nemmeno

lievi - circa la fondatezza dell'approfondito parere espresso dallo specialista

interpellato dall’istituto assicuratore resistente il 29 luglio 2020 (doc.

471), con considerazioni puntuali e convincenti, con espresso riguardo alla

situazione clinica dell’assicurato, che è stata attentamente e

dettagliatamente vagliata dal medico fiduciario come pure dell’esigibilità

lavorativa posta dal medesimo medico specialista e della capacità lavorativa

residua in attività adeguate (in merito alla quale il PD dr. med. __________

non si è, peraltro, neppure espresso). I precitati certificati del PD dr. med. __________

sono stati inoltre debitamente presi in considerazioni e analizzati dal medico

fiduciario, in particolare nelle motivate e convincenti considerazioni espresse

nel citato rapporto del 12 febbraio 2021 (doc. III-1; in particolare, giusta le

quali, tra l'altro “I limiti funzionali dettati all'interno dell'esigibilità

della visita __________ di chiusura del 29.07.2020 si attengono a espressioni

di manifestazioni attive messe in atto con ambedue le mani, ove la sinistra

fungerebbe da mano portante e la destra potrebbe intervenire non solo come

accompagnamento ma anche come stabilizzazione o per la presa di piccoli

oggetti. (…). (…) i limiti funzionali valutati nella visita __________ del

29.07.2020

risultano assolutamente congrui poiché rappresentativi di gesti

funzionali molto poco impegnativi dal punto di vista fisico in quanto aderenti

ad uno stato algico-disfunzionale importante al polso destro valutato al

momento della visita, suscettibile di un potenziale miglioramento funzionale

con l'instaurarsi di una terapia farmacologica analgesica con FANS o farmaci

del secondo scalino su base programmatica e con l'utilizzo di un tutore

semirigido anche di giorno (che potrebbe essere lo stesso che utilizza di

notte), senza andare ad incidere in misura considerevole sui limiti funzionali

residuali espressi il 29.07.2020 ma rendendoli assolutamente realistici e

congrui.”), e nel citato rapporto del 13 agosto 2021 (doc. XV-1; in particolare,

giusta le quali, tra l'altro “(…) la cura e risoluzione della tenosinovite

ipertrofica evidenziata corrisponderebbe ad un grado percentuale di

miglioramento della disabilità assolutamente residuale se inquadrata nel

contesto della problematiche post chirurgiche emerse al polso destro del Sig. RI

1.

e non modificherebbe neppure lavorativa espressa all'interno della visita __________

del 29.07.2020. (…).”).

Del resto, l'esigibilità indicata dal medico fiduciario risulta pure plausibile

alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., tra le tante,

la STCA 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 consid. 2.9 e i numerosi rinvii

giurisprudenziali ivi citati; la STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021 consid.

2.4.4

e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; la STCA 35.2021.5 del

18.

maggio 2021 consid. 2.3.4).

Sempre in merito ai precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori, giova qui ricordare

la STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017 (che è stata confermata dall’Alta Corte

con STF 8C_32/2018 del 7 gennaio 2019), in particolare il consid. 2.6 nel quale

il TCA ha rilevato quanto segue:

" (…) Ad

esempio, in una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere

a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive,

trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi

infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito

nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità

era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio,

il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva

unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente

confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale

ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,

secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata

praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza

forza.

Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p.

347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit

funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di

svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza

con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto

ritenuto praticamente monco di una mano).

In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta

incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in

attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei

compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:

"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid.

5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici

mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un

chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un

magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla

spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura

della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei

muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e

lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2,

riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale

alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice,

dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange

basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee

dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso

una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha

dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non

bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa,

della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra

sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale,

per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era

attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo

immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.

In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato

la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione

dell’avambraccio destro (dominante) nell’utilizzare una sega circolare, è stato

ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi (anche di

precisione), che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4

maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale,

nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto

inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle

carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a

tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

In una sentenza 35.2016.43 del 22 settembre 2016 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "tassametrista-impiegato-operaio", che -

mentre usciva dalla doccia al proprio domicilio - era caduto, riportando un

trauma distorsivo alla spalla destra con lesione transumorale della cuffia

rotatoria a livello di sovraspinato e nella porzione craniale del

sottoscapolare e, successivamente - mentre andava a prendere l'automobile al

proprio domicilio - è scivolato sul ghiaccio, cadendo in avanti con ricezione

su entrambi i polsi e dolori di contraccolpo ad entrambe le spalle e riportando

una re-rerottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e una rottura

della cuffia dei rotatori della spalla destra) era in grado di svolgere a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito alle spalle.

In una sentenza 35.2015.131 del 21 novembre 2016 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "autista" con qualifica di

"impiegato-operaio", che - mentre stava caricando il camion - era

caduto dalla rampa di carico, riportando una frattura del capitello radiale

sinistro tipo Mason II e una frattura composta dello spigolo esterno del

processo coronoideo dell'ulna) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al gomito sinistro

(adominante).

In una sentenza 35.2016.89 del 13 febbraio 2017 questo Tribunale

ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "muratore" che, a causa di un infortunio

professionale con una sega circolare, aveva subito un intervento di amputazione

trans-P2 del IV dito a destra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni

derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra (dominante), e,

quindi, un lavoro leggero dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e

della manipolazione di attrezzi (anche di precisione) che non richiede

un'ottima presa della mano destra e sinistra nel contempo rispettivamente

un'ottima agilità di ambedue le mani contemporaneamente.

In una sentenza 35.2016.103 del 23 marzo 2017 questo Tribunale ha

ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico,

l'assicurato (di professione "parrucchiere" che, a causa di tre

infortuni non professionali, aveva riportato delle limitazioni al gomito

sinistro dominante), era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal

danno alla salute infortunistico (e più precisamente: prevalentemente impedito

nei movimenti ripetitivi di flesso-estensione e di pro-supinazione del gomito

sinistro specie se contro resistenza o con pesi superiori i kg. 2-3 e possibile

l'esecuzione ripetitiva di non più di 3-4 movimenti al minuto).

Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha

giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un

assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra

con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una

situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

Va inoltre rilevato che il concetto d’invalidità è riferito a un

mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e

Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).

Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è

in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche

(RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le

attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle

macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che

possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002

UV Nr. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3

aprile 2009 consid. 2.3.).

In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha

ribadito che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio,

esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: (…).

Questa giurisprudenza è stata ulteriormente confermata con la STF

8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2017 Nr. 20

consid. 5.1, in cui l’Alta Corte ha ribadito che sul mercato equilibrato del

lavoro vi sono possibilità d’occupazione sufficientemente realistiche per

persone che vanno ritenute funzionalmente monche di un braccio e che inoltre

possono ancora eseguire soltanto dei lavori leggeri (cfr., fra le tante, STCA

35.2017.2

del 2 ottobre 2017, consid. 2.6).” (cfr. STCA 35.2020.72 dell’8 marzo

2021, consid. 2.4.4; STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021, consid. 2.6)

In conclusione, il TCA non

ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico

fiduciario, che ha proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato,

è specialista della materia che qui ci occupa e vanta pure un’ampia esperienza

in materia di medicina assicurativa.

Con espresso riferimento alla circostanza che il medico __________ ha formulato

le proprie considerazioni del 12 febbraio 2021 (doc. III-1) e del 13 agosto

2021.

(doc. XV-1) basandosi solo sulla lettura degli atti senza avere

personalmente visitato l'assicurato, giova qui ricordare che, di norma, una

valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è

possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone,

come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti

personali (STCA 32.2017.27 dell'11 settembre 2017, consid. 2.7.1 e rinvii

giurisprudenziali ivi citati; 32.2017.47 del 19 febbraio 2018, consid. 2.6.2 e

rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.39 del 20 marzo 2018, consid.

2.5

e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018,

consid. 2.2.2).

Alla luce di quanto appena

esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di

svolgere un’attività lavorativa adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati

dal medico __________, dr. med. __________; al riparo da vibrazioni, freddo e

umido, scale a pioli o altezza, come indicato dal PD dr. med. __________ nel

rapporto medico del 20 gennaio 2021: doc. B) a tempo pieno e con un rendimento

completo, compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico.

Le censure ricorsuali

volte a contestare l'esigibilità in attività adeguate del patrocinatore

dell'insorgente vanno, dunque, respinte.

Da ultimo, il TCA non ignora che il ricorrente al momento della decisione su

opposizione avversata era da qualche mese 66enne. In proposito, è utile

segnalare che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

(diversa è la situazione in materia di assicurazione per l’invalidità), qualora

l’età costituisca la causa essenziale che impedisce all’insorgente di mettere a

frutto la sua restante capacità lavorativa in attività medicalmente adeguate,

l’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.3.2) dispone che per la valutazione del

grado d’invalidità sono determinanti i redditi che potrebbe conseguire un

assicurato di mezza età (l’età media si situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45

anni – cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2), portatore dei medesimi

postumi infortunistici. In virtù della norma in questione, si deve fare

astrazione dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da

invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2;

consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426; cfr., per un caso

riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata,

da poco 57enne, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3; per un caso

riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata,

da poco 64enne, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.3.3; cfr. per

un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione

impugnata, era quasi 57enne, STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.4.4; cfr.

per un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su

opposizione impugnata, era da poco 52enne, STCA 35.2021.44 del 16 agosto 2021,

consid. 2.6).

2.4

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati

del 2020, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal

1° ottobre 2020 (cfr. consid. 2.2).

2.5

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 72'651.-, determinato in base alla

TA1 2018, ramo 45-46 (“ramo del commercio all’ingrosso; comm. e riparazione

di autoveicoli”), livello di qualifica 2, uomo, aggiornato al 2020, visto

che al momento dell’infortunio l’assicurato era disoccupato dal 2014 (doc. 510,

pag. 5 e 499, pag. 2).

Per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata

al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino

all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza

l’infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della

rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la

STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la

STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi

citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e

riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole

per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; cfr., tra le

tante, la STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1). Questa

giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_260/2020 del 2 luglio 2020

pubblicata in SVR 12/2020 IV n.71.

In caso di assicurati che

hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in

considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima professione

esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in

base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico

conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22

novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30

maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5

settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.57 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).

Il TF ha stabilito che

vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al momento del

rilascio della decisione (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del

21.

ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.144 del 25 maggio 2020, consid.

2.12.1; STCA 32.2019.162 del 9 giugno 2020, consid. 2.9.1). Questa

giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 8C_132/2020 del 18 giugno

2020.

pubblicata in SVR 12/2020 IV n.70.

Dalle tavole processuali

emerge che l’assicurato, di formazione disegnatore tecnico di impianti di

riscaldamento e di professione consulente di vendita di automobili, al momento

dell’infortunio (30 novembre 2014), era in disoccupazione dal 1° giugno 2014

(cfr. consid. 1.1).

Conformemente alla citata

giurisprudenza, l’amministrazione ha pertanto stabilito correttamente il reddito

da valido dell’assicurato in base alla TA1 2018, ramo 45-46 (“ramo del

commercio all’ingrosso; comm. e riparazione di autoveicoli”), livello di

qualifica 2, aggiornandolo al 2020.

L’importo di fr. 72'651.-, così determinato e non contestato dal ricorrente,

può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.

Il "reddito da

valido" per il 2020 ammonta, quindi, a fr. 72'651.-.

2.6

Per quanto concerne il reddito

da invalido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione

avversata, con il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2020, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 71'947.-.

Il salario “da invalido” è

stato quantificato “facendo capo ai dati pubblicati federale di statistica.

Dall'ultima inchiesta sulla struttura dei salari (RSS) risulta che un operaio

chiamato a svolgere lavori pratici percepiva mediamente nel 2018 (TA1 livello

2), tenuto conto dell'orario settimanale medio determinante, un salario

complessivo di fr. 70’668.99 (fr. 5'649.-- : 40 ore x 41.7 ore x 12 mesi).

Vista l'evoluzione nominale dei salari si giunge nel 2020 ad un ammontare di

fr. 71'946.76.”

(doc. 510, pag. 4).

Con l’impugnativa il rappresentante del ricorrente critica l’operato

dell’amministrazione, la quale avrebbe, a torto, preso in considerazione

l’importo medio (fr. 5'649.- mensile) che considera sia i salari del settore

dei servizi sia quelli del settore della produzione anziché considerare

unicamente il valore medio nel settore dei servizi (Fr. 5'272.- mensile). Dato

che il suo cliente ha sempre svolto attività legate alla compravendita di

autovetture, è impensabile che possa trovare un impegno nel settore della

produzione anche in un mercato equilibrato del lavoro a fronte del suo danno

infortunistico. Non ha mai svolto alcuna attività nel settore della produzione

e nemmeno ne avrebbe avuto la possibilità, vista anche la sua formazione. Il

suo reddito da invalido per il 2020 ammonterebbe, pertanto, a fr. 66'546.29. Il

reddito “da invalido” della CO 1 sarebbe stato, inoltre, erroneamente

indicizzato ed ammonterebbe a fr. 71'305.19 e non fr. 71'946.76 (“Difatti,

se si considera che l'indice del 2018 e del 2019 è rimasto invariato, il

salario deve essere aggiornato unicamente per l'anno 2020 (dello 0.9%).

L'importo corretto da prendere in considerazione ammonta pertanto a CHF 71’305.19

e non a CHF 71’946.76 come invece erroneamente ritenuto dalla CO 1 nella

decisione qui impugnata (verosimilmente per un errore di calcolo).”: cfr.

doc. 1, pag. 11).

In sede di risposta, l’CO 1 ha, in particolare, puntualizzato di avere “quantificato

il guadagno teorico esigibile in base alla TA1, in toto, livello 2, livello

pure ritenuto anche per il guadagno da valido, e, all'ammontare che risulta per

il 2018 (fr. 70’668.99), ha aggiunto il rincaro nella misura dello 0.9 % per il

2019.

e per il 2020. Ora, in base agli ultimi dati a disposizione, il rincaro

per il 2020 è dell'1.30 % per cui il salario teorico esigibile deve esse-re

fissato in fr. 72'231.98.” (cfr. doc. III, pag. 4).

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda che a partire dalla 10a edizione

della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati per professione in

funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto

posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere

in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle

qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di

competenza in funzione di nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro,

della formazione necessaria per praticare la professione e dell’esperienza

professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178

consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche

e manuali semplici, mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le

attività che richiedono la risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di

decisioni complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica

in un ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di

direzione e i gerenti, come pure le professioni intellettuali e scientifiche).

Tra questi due estremi figurano le professioni dette intermedie (livelli 3 e

2). Il livello 3 implica delle attività pratiche complesse che necessitano ampie

conoscenze in un ambito specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori,

gli intermediari o il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce

alle attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione

dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature

elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF

9C_370/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati; STCA

35.2019.39

del 21 ottobre 2019 consid. 2.10; STCA 35.2019.61 dell’8 maggio 2020

consid. 2.8).

Quando le tabelle RSS sono applicabili, ci si fonda di regola sui salari

mensili contenuti nella tabella TA1, totale settore privato; ci si riferisce

alla statistica dei salari lordi standardizzati, valore medio o centrale (DTF

124.

V 321 consid. 3b), senza dimenticare che dall'RSS 2012 si dovrà richiamare

la tabella TA1_skill-level e non quella TA_b (DTF 143 V 295 consid. 4.2.2 pag.

302.

seg; 142 V 178 consid. 2.5.3.1 pag. 184 segg.).

Talvolta occorrerà però riferirsi ai salari di singoli settori (settore 2

[produzione] o 3 [servizi]) o anche ad ambiti particolari. Tale eventualità si

realizza se ciò risulta più obiettivo per considerare nel caso concreto un

esigibile sfruttamento professionale della capacità lavorativa, segnatamente

per assicurati che prima del danno alla salute per lungo tempo sono stati

attivi in determinato ambito e un'occupazione in un altro ambito non può

entrare in discussione. Le circostanze concrete della fattispecie possono

giustificare l'applicazione della tabella T17 (già TA7; "settore privato e

pubblico insieme"), anziché della tabella TA1, se tale scelta permette di

fissare più precisamente il salario da (in) valido e se il settore in questione

è adatto ed esigibile per l'assicurato (STF 8C_66/2020 del 14 aprile 2020

consid. 4.2.2 e 4.3, 8C_212/2018 del 13 giugno 2018 consid. 4.4.1 con

riferimenti e 9C_237/2007 del 24 agosto 2007 consid. 5.1, non pubblicato in DTF

133.

V 545). Per esempio, è giustificato scostarsi dalla TA1 quando la precedente

attività non è più esigibile per la persona assicurata ed essa deve essere

tenuta a cercare un nuovo campo di attività, se solo si pensa che di massima è

a disposizione l'intero ambito del mercato del lavoro (cfr. STF 9C_237/2007 del

24.

agosto 2007 consid. 5.2; STF 8C-186/2020 del 26 giugno 2020, consid. 4.2 e

4.3; STF 8C-205/2021 del 4 agosto 2021, consid. 3.2.1 e 3.2.2.).

Dalle tavole processuali,

emerge che l’assicurato, in occasione del colloquio del 9 aprile 2015 (doc.

41), ha indicato quanto segue:

" (…).

Possiedo il diploma di disegnatore tecnico di impianti di riscaldamento.

Apprendistato eseguito presso la ditta __________ e presso lo studio __________.

Ottenuto il diploma avevo lavorato per un certo periodo presso lo

studio __________ ed in seguito presso lo studio tecnico __________.

Nel 1976 mi ero poi impiegato presso il __________ che apparteneva

alla mia famiglia.

Ero vice-direttore e responsabile delle vendite.

Nel 1993 mi ero occupato per delle aziende che si occupavano della

promozione di prodotti assicurativi e finanziari.

Questa attività l'avevo svolta all'inizio prevalentemente in

Italia.

Mediante contatti telefonici prendevo gli appuntamenti con i

clienti e poi o nell'ufficio dell'azienda, oppure presso il domicilio dei clienti

si procedeva ai colloqui.

Per alcuni anni avevo poi lavorato come indipendente.

Dal 2002 al 2003 avevo lavorato presso l'agenzia di __________.

Nel 2004 avevo beneficiato delle prestazioni da parte della cassa

disoccupazione.

Nel 2005 avevo lavorato per la ditta __________ come agente

addetto alla consulenza di prodotti assicurativi e bancari.

Nel 2010 avevo iniziato una collaborazione come partner della società __________

come import-export di __________.

Dal 2013 sono stato assunto dal __________ di __________ come consulente di

vendita.

Da questa ditta sono stato licenziato a fine maggio 2014.

La mia attività consisteva nella gestione delle vetture,

nell'ordinazione delle vetture nuove, mi occupavo dell'inventario delle vetture

d'occasione, del colloquio con i clienti, dovevo eseguire i giri di prova con i

clienti, dovevo lavare le vetture e parcheggiarle sul piazzale, dovevo andare a

__________ per le immatricolazioni, mi recavo in Svizzera interna a prendere

delle vetture ecc.

Lavoravo diverse ore al giorno con il computer per eseguire le

varie ordinazioni o per le registrazioni delle macchine in ditta.

A volte mi capitava pure di dover sostituire le ruote delle

vetture che ritiravamo.

Concretamente non era un lavoro particolarmente pesante dal alto

fisico in quanto non si dovevano movimentare pesi rilevanti.

Per contro durante la giornata si potevano lavorare anche diverse

ore supplementari per soddisfare le esigenze dei clienti, oppure per eseguire

favori d'ufficio urgenti. (…)”.

Alla luce di quanto

precede - tenuto conto in modo particolare della formazione (diploma di

disegnatore tecnico di impianti di riscaldamento), dell’esperienza

professionale (lavoratore sia dipendente sia indipendente) e delle mansioni

assunte nel corso degli anni (impiegato, vice-direttore e responsabile delle

vendite, promotore di prodotti assicurativi e finanziari mediante contatti

telefonici, agente di brookeraggio, agente addetto alla consulenza di prodotti

assicurativi e bancari, collaboratore come partner nell’import-export di

vetture e, da ultimo, come consulente di vendita) - l’assicurato ha dimostrato

nel corso degli anni di possedere le qualità per poter lavorare, sia da

dipendente sia da indipendente, in svariati rami anche al di fuori del settore

in cui si è formato. In siffatte circostanze, il TCA non condivide la censura

ricorsuale - giusta la quale l’CO 1 avrebbe considerato a torto l’importo medio

(fr. 5'649.- mensile) che ingloba sia i salari del settore dei servizi sia

quelli del settore della produzione anziché considerare unicamente il valore

medio nel settore dei servizi (Fr. 5'272.- mensile) - che viene, pertanto,

respinta. Stante quanto precede, questa Corte ritiene che il reddito da invalido

sia stato correttamente determinato da parte dell’CO 1 sulla base dei dati

salariali (TA1) relativi al livello di competenze 2 di un operaio chiamato a

svolgere lavori pratici.

Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS TA 1 2018, media totale, livello

di competenze 2, uomini, un operaio avrebbe potuto realizzare mediamente nel

2018.

un salario mensile lordo pari a fr. 5'649. Riportando questo dato su 41.7

ore, esso ammonta a fr. 5'889.08 mensili oppure a fr. 70'668.96 per l’intero

anno (fr. 5'889.08 x 12 mesi).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+ 0.9 % per il 2019 e + 0.8%

per il 2020: cfr. la tabella T1.1.10: “Indice dei salari nominali, Uomini

2011-2020”), si ottiene, per il 2020 un reddito annuo di fr. 71'875.41.

Il "reddito da

invalido" per il 2020 ammonta, quindi, a fr. 71'875.61.

2.7

L’CO 1 ha applicato nel caso

di specie una deduzione sociale del 10% “per tenere conto delle sue

variabili personali e professionali” (doc. 499, pag. 2 e 3) rispettivamente

“per tenere conto dei limiti funzionali vigenti” (doc. 510, pag. 4 e 5).

Il rappresentante dell’insorgente critica l’operato dell’CO 1, in quanto “Tale

valutazione non prende sufficientemente in considerazione la situazione reale

del signor RI 1. Quest'ultimo, oggi in pensione, anche in un mercato

equilibrato, non avrebbe mai trovato un'attività lavorativa viste le gravi

conseguenze post-infortunio. A tal proposito si osserva come la CO 1 non abbia

minimamente considerato il lungo calvario subito dal ricorrente che lo ha

portato a subire ben cinque(!) operazioni al polso senza di fatto giungere ad

una soluzione accettabile.

Oggi lo stato del polso del ricorrente è disastroso. Egli soffre di continui

dolori che non gli permettono di svolgere alcuna attività pratica. Egli prova

dolore e difficoltà ad eseguire anche solo quelli che sono i semplici movimenti

della vita quotidiana quali ad esempio lavarsi i denti. Non è quindi

immaginabile che il signor RI 1 possa addirittura lavorare.

Non da ultimo è importante sottolineare come il signor RI 1 abbia per tutta la

vita svolto unicamente lavori legati alla compravendita di autovetture. Egli

non ha nessuna altra formazione scolastica e non potrebbe quindi essere

ricollocato altrove.

In sostanza nemmeno un mercato del lavoro equilibrato potrebbe offrire

sufficienti possibilità d'impiego realisticamente e oggettivamente praticabili

dal qui ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi, nella denegata ipotesi che gli aspetti medici riportati qui

sopra non venissero già considerati da questo Tribunale nel calcolo della

capacità lavorativa residua, si chiede che al reddito da invalido del signor RI

1 venga applicata una riduzione sociale pari al 25%”. (cfr. doc. I,

pag. 12; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

In sede di risposta, l’CO

1 ha, in particolare, puntualizzato quanto segue: “Il fatto che l'assicurato

sia in pensione non giustifica alcuna riduzione sociale alla luce della

giurisprudenza fermo restando che, indipendentemente dalla congiuntura, la

maggior parte dei dipendenti smette di lavorare al momento in cui raggiunge

l'età ordinaria del pensionamento. Ciò vale a maggior ragione per un

disoccupato. Anche il decorso dal lato medico non è un fattore di riduzione. Le

deduzioni di cui in DTF 126 V 75 non hanno lo scopo di alleviare le sofferenze

patite. I limiti funzionali non permetto-no di ritenere una riduzione più

importante rispetto a quella ritenuta dalla Divisione prestazioni assicurative

fermo restando che, a mente della giurisprudenza, il tasso massimo del 25 % si

applica solo quando tutti i criteri sono adempiuti (sentenza del TF 9C_655/2012

del 29.11.2012).” (cfr. doc. III, pag. 4).

Al proposito, il TCA

ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal

TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza 9C_767/2015

del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

La più recente

giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di qualifica 1 dei dati RSS

comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte

limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello

delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del

lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene

applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è

totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita

doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con

riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del

10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4;

8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares

Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide

selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49).

Occorre inoltre ricordare

che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa

residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del

reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola

circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino

medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa

limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze

8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio

2015 consid. 4.1.1 con riferimenti).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato

sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento,

un’attività adeguata (cfr. supra, consid. 2.3.3).

Secondo questo Tribunale,

tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il

ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione non sarebbe

giustificata (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10

settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti

funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto

di pesi superiori a 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore

massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva

alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro, la STF 8C_174/2019

consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado di impiegare il suo arto

superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive oppure la STCA

35.2019.73 del 22 gennaio 2020 consid. 2.4.6, concernente un assicurato,

vittima di un infortunio all’arto superiore dominante, che è stato ritenuto

ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un’attività lavorativa leggera, in cui potesse evitare di sollevare/trasportare

pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il livello delle spalle).

Da notare che, in base a quanto risulta dagli atti medici, il qui ricorrente

non può essere considerato alla stregua di un individuo di fatto in grado di

utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische

Einhändigkeit/Einarmigkeit], situazione che, in base alla giurisprudenza,

avrebbe giustificato una riduzione sociale (cfr., ad esempio, la STF

8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2).

Alla luce di quanto appena

esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte

ritiene che, operando una deduzione sociale del 10%, l’amministrazione non

abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA,

ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'CO 1 abbia debitamente

tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute infortunistico di cui è

affetto l'assicurato.

Ne segue che il reddito da “invalido” di fr. 71'875.61, tenuto conto di una

decurtazione sociale del 10% (ovvero di fr. 7'187.56), ammonta dunque a fr.

64'688.05.

Il "reddito da

invalido" ammonta, quindi, per il 2020 a fr. 64'668.05.

2.8. Confrontando ora il reddito

da invalido di fr. 64'668.05 con il relativo reddito da valido di fr. 72'651,

si ottiene per il 2020 un grado d’invalidità dell’11% ([72'651 - 64'668.05] x

100 : 72'651 = 10.98% arrotondato all’11% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121).

Da ultimo, giova qui ricordare che, per costante giurisprudenza,

l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione

dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010

del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6,

pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016,

consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017,

consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017

del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid.

2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30

agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4;

STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13

dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1; STCA

32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2010,

consid. 2.9).

Nella decisione avversata ha puntualizzato quanto segue: “La CO 1 non è

legata dalle decisioni dell'AI (DTF 131 V 362 e sentenza del TF 8C_191/2007 del

14.4.2008 consid. 2.2. 3) . Fra l'altro, quando l'AI ha sospeso le prestazioni

poiché l'assicurato è stato messo a beneficio dell'AVS, la situazione non era

ancora stabilizzata e l'assicurato era a beneficio delle indennità giornaliere

della CO 1 sulla base di un'incapacità di lavoro del 100 %.” (doc. 510,

pag. 4).

Dalle tavole processuali emerge effettivamente che (cfr. consid. 1.5), in

ambito AI, con decisione del 3 gennaio 2020 (doc. 426), preavvisata il 29

ottobre 2019 (doc. 412), l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una

rendita intera di invalidità (grado di invalidità: 100%) dal 1° novembre 2015

al 31 ottobre 2019, “in quanto dal 01.11.2019 lei sarà al beneficio della

rendita di vecchiaia dell’AVS (art. 30 LAI).” (doc. 412, pag. 3),

allorquando l’assicurato era ancora al beneficio delle indennità giornaliere

LAINF.

Stante quanto precede,

anche la censura ricorsuale - giusta la quale, a torto, l’amministrazione non

avrebbe recepito nella decisione del 5 novembre 2020, confermata su opposizione

il 17 dicembre 2020, l’incapacità lavorativa del 100% già determinata dall’UAI

con decisione del 29 ottobre 2020 - non può essere condivisa e deve essere,

pertanto, respinta.

La decisione dell'CO 1 che

riconosce all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità dell’11% va, di

conseguenza, confermata.

2.9. Diritto a un'indennità

per menomazione all’integrità?

2.9.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata

in forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.9.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il

pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr.

GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna

1992, p. 121).

2.9.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e

sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso

normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio

alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.9.4. L’CO 1 ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.9.5. Nella concreta evenienza, dopo

aver sentito il parere del 29 luglio 2020 del dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, (redatto,

giova qui rilevare, dopo avere visitato personalmente l'assicurato ed averne

eseguito l'esame obiettivo), giusta il quale "Secondo la tabella 1.2 CO

1 la perdita della supinazione è valutata 10%: arrivando il polso destro a 450

di supinazione si divide il valore del 10% a metà, quindi 5%.

In data 20.09.2016 è già stata assegnata una IMI del 20% sulla base di

un'evoluzione futura di un'artrosi di grado medio-grave, livello non raggiunto

per la posa della protesi Motec il 14.08.2019; secondo la tabella 5.2 CO 1

dovendo valutare lo stato dell'articolazione del polso prima della posa della

protesi si può ragionevolmente assimilare tale stato a quello di un'artrosi del

polso di grado intermedio tra un'artrosi moderata ed un'artrosi grave, ragion

per cui la IMI del 20% già assegnata il 20.09.2016 risulta pienamente congrua.

Totale 20% (20.09.2016) + 5% (attuale) = 25%.” (doc. 472), l’CO 1 ha

riconosciuto all’assicurato, con la decisione del 5 novembre 2020 (doc. 497) -

confermata con la decisione su opposizione del 17 dicembre 2020 qui avversata

(doc. 510), un’IMI del 25%.

Il patrocinatore del ricorrente

contesta la valutazione dell’IMI operata dal medico __________ rilevando che il

“suo assistito avrebbe inoltre diritto ad un’IMI del 40%, visto che il suo

attuale stato di salute post-infortunistico è equiparabile alla perdita

dell’utilizzo della mano destra che, attualmente, può essere usata unicamente

come mano d’appoggio o Hilfshand.”

A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti il referto medio

del 20 gennaio 2021 del PD dr. med. __________ della __________ (doc. B),

giusta il quale: “Betreffend der Integrität ist die Situation vergleichbar

mit einer vollständigen Handgelenksarthrodese, welche mit 15% zu bewerten ist.

Die Pro-/Supination ist ebenfalls praktisch aufgehoben (die Restwerte sind

weniger als 1/4 der normalen Beweglichkeit), und deshalb ist dies nicht mit

weniger als 15%, eher 20% zu bewerten. Die chronischen Schmerzen sind ebenfalls

zu berücksichtigen, so dass ich den Integritätsschaden zwischen 40 und 50%

bewerte (ähnlich mit einer völligen Gebrauchsunfähigkeit der rechten dominanten

Hand).”.

In sede di risposta, l’CO 1 ha, in particolare, puntualizzato quanto segue: “Il

danno all'integrità, cosi il medico __________ il 12.2.2021, non può essere la

somma matematica di vari valore percentuali secondo le tabelle ma deve anche

essere ottenuto attraverso un confronto trasversale delle posizioni vigenti. Il

quadro algico funzionale vigente non assimilabile a quello vigente in un

assicurato che ha perso l'uso della mano. Il dolore cronico non può essere

preso in considerazione e i deficit articolari non possono essere addizionati

come puro valore di somma matematica. Il medico __________ ha ribadito che il

20.9.2016 ha valutato un danno all'integrità del 20 % tenuto conto dell'artrosi

risp. dell'evoluzione futura prevedibile malgrado che, visto che deve essere

valutata l'artrosi esistente prima dell'impianto della protesi, il tasso

avrebbe potuto essere del 10 %. Abbondanzialmente egli ha poi aggiunto

l'ulteriore 5%.” (doc. III, pag. 4).

A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti l’apprezzamento

medico del 12 febbraio 2021 del dr. med. __________ (doc. III-1), giusta il

quale:

" (…). Per

quanto attiene invece alle valutazioni riportate dal PD dr. med. __________

riguardo l'assegnazione di un'indennità per menomazione all'integrità fisica

stabilita tra il 40% o il 50%, riteniamo dover avanzare doverose

considerazioni. Il calcolo dell'indennità per menomazione all'integrità fisica

non può essere una sola somma matematica di valori percentuali delle tabelle,

ma deve anche essere ottenuto attraverso il confronto trasversale delle

posizioni secondo l'allegato 3 OAINF e tenendo conto dell'interazione dei

singoli casi risultanti a livello funzionale; nello specifico le lesioni alla

stessa estremità non vanno semplicemente addizionate, altrimenti in determinate

circostanze potremmo ottenere che un valore complessivo per un distretto

anatomico possa ammontare a più del valore percentuale assegnato alla perdita totale

dello stesso distretto anatomico interessato. Nella fattispecie, in base alla

tabella 3.7 Suva immagine numero 43, la perdita completa della mano destra

prevede un’assegnazione IMI del 40% e sulla scorta delle costatazioni prima

esposte, non è possibile reputare il quadro clinico algico-disfunzionale del

signor RI 1 derivante dalla problematica invalidante al polso destro,

assimilabile a quello di un assicurato mono-mano così come riportato dal PD dr.

med. __________.

Nella valutazione IMI in luogo a posa di una protesi va valutato

lo stato antecedente alla posa della protesi; come già trascritto all'interno

dell'apprezzamento della menomazione all'integrità fisica del 29.07.2020, in

data 20.09.2016 fu assegnata una IMI del 20% sulla proiezione di un'evoluzione

futura di un'artrosi di grado medio-grave. Dovendo valutare lo stato

dell'articolazione di polso prima della posa della protesi avremmo dovuto

valutare un'artrodesi - radio scafolunare a cui in base alla tabella 1.2 CO 1 è

assegnato un valore del 15% di IMI; anche se avessimo valutato lo stato

antecedente all'intervento di artrodesi in base alle immagine delle RX del

14.11.2017 avremmo riscontrato uno stato degenerativo assimilabile a quello di

un'artrosi di polso di grado intermedio tra un'artrosi moderata ed un'artrosi

grave a cui avremmo dovuto assegnare una IMI del 10%.

Per questi motivi la IMI del 20% già assegnata con apprezzamento

medico del 20.09.2016 risulta pienamente congrua. A questo va aggiunto che le

condizioni disabilitanti quali un'atrodesi o un'artrosi di polso medio-grave,

sono sempre rappresentative di importanti limitazioni articolari su base

algica, ove nella specificità del polso non solo nei movimenti di

flesso-estensione, inclinazione ulnare-inclinazione radiale ma anche nei movimenti

di pro-supinazione, ragion per cui risulterebbe abbondanziale l'ulteriore 5%

assegnato con l'apprezzamento medico del 29.07.2020 portando la IMI complessiva

ad un totale del 25%.

Il dolore cronico non può essere preso in considerazione così come

auspicato dal PD dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 20.01.2021,

mentre come anzi detto i deficit articolari di pro-supinazione valutati sia dal

PD dr. med. __________ che dall'ergoterapista __________ nel suo rapporto del

08.09.2020 non possono essere addizionati come puro valore di somma matematica

ma sarebbero inclusi all'interno del valore IMI complessivo del 25%. (…).”

In data 13 agosto 2021 il

precitato medico __________ ha ribadito la valutazione dell’IMI operata nell’apprezzamento

medico del 12 febbraio 2021 (doc. XV-1, pag. 4).

Chiamato ora a pronunciarsi, il

TCA osserva che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In

effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che,

secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità

si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che

l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso

concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o

psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V

121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr.,

pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TF con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi

Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare

il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. med. Vincenzo Bianco,

specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica.

Il TCA non ignora la

valutazione del 20 gennaio 2021 del PD dr. med. __________ (doc. B). Tuttavia

essa non è atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fondatezza

dell'approfondito parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto

assicuratore resistente il 29 luglio 2020 (doc. 472), con considerazioni

puntuali e convincenti di cui si è già ampiamente detto. Il precitato

certificato del PD dr. med. __________ è stato inoltre debitamente preso in

considerazione e analizzato dal medico fiduciario nel citato rapporto del 12

febbraio 2021 (doc. III-1), ove ha spiegato in modo dettagliato con convincenti

considerazioni, i motivi per cui la sua valutazione si distanza da quella

operata dal PD dr. med. __________ (cfr., in particolare, “Nella

fattispecie, in base alla tabella 3.7 CO 1 immagine numero 43, la perdita completa

della mano destra prevede un’assegnazione IMI del 40% e sulla scorta delle

costatazioni prima esposte, non è possibile reputare il quadro clinico

algico-disfunzionale del signor RI 1 derivante dalla problematica invalidante

al polso destro, assimilabile a quello di un assicurato mono-mano così come

riportato dal PD dr. med. __________. (…) le condizioni disabilitanti quali

un'atrodesi o un'artrosi di polso medio-grave, sono sempre rappresentative di

importanti limitazioni articolari su base algica, ove nella specificità del

polso non solo nei movimenti di flesso-estensione, inclinazione

ulnare-inclinazione radiale ma anche nei movimenti di pro-supinazione, ragion

per cui risulterebbe abbondanziale l'ulteriore 5% assegnato con l'apprezzamento

medico del 29.07.2020 portando la IMI complessiva ad un totale del 25%.

Il dolore cronico non può

essere preso in considerazione così come auspicato dal PD dr. med. __________

nel suo rapporto medico del 20.01.2021, mentre come anzi detto i deficit

articolari di pro-supinazione valutati sia dal PD dr. med. __________ che

dall'ergoterapista __________ nel suo rapporto del 08.09.2020 non possono

essere addizionati come puro valore di somma matematica ma sarebbero inclusi

all'interno del valore IMI complessivo del 25%.”)

Stante quanto precede il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle

considerazioni espresse dal medico __________.

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella

misura in cui all’insorgente è stata riconosciuta un'IMI del 25% per il danno

permanente all'arto superiore destro.

2.10. Da ultimo, va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2°

ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF

9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA rinuncia quindi

all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente

chiarita.

L'incarto della CO 1 è

stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr. consid. 1.7).

2.11. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione avversata confermata.

2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 29 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore

non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021

del 21 luglio 2021.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti