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Decisione

35.2021.90

Discussa stabilizzazione stato piede sx, oggetto di ricaduta (interventi chirurgici). Discusso pure diritto a una rendita d'invalidità a seguito di un preteso peggioramento dello stato degli arti infe

30 marzo 2022Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i sanitari hanno evidenziato l’esistenza di un’importante amplificazione dei

sintomi, le limitazioni fisiche denunciate dal ricorrente non potendo essere pienamente

spiegate con lo stato oggettivabile, di modo che la valutazione

dell’esigibilità lavorativa ha dovuto essere fatta su basi medico-teoriche. A loro

avviso, quindi, l’assicurato è da ritenere completamente inabile nella sua

precedente professione di parchettista ma in grado di esercitare a tempo pieno

e con un rendimento completo attività da leggere a medio-pesanti, da svolgere

in posizione alternata, evitando le posizioni inginocchiata e accovacciata di

lunga durata, come pure l’utilizzo frequente di scale e/o di ponteggi (doc.

492, p. 3).

In occasione della visita __________

del 12 marzo 2021, il dott. __________ si è così espresso in merito

all’esigibilità lavorativa:

" (…) La

situazione attuale appare stazionaria e non modificata in modo apprezzabile dal

punto di vista funzionale rispetto alla precedente visita __________.

Si conferma quindi che l’assicurato appare, per i soli postumi

infortunistici, abile in misura completa nell’attività descritta come da

sottoposizione amministrativa del 16.02.2021.

Si conferma pertanto l’esigibilità a suo tempo espressa.” (doc.

500, p. 6 s.)

Invitato

dall’amministrazione a esprimersi sulle obiezioni sollevate nel frattempo dal

rappresentante dell’assicurato, il medico __________ ha formulato le seguenti

considerazioni:

" (…) Per

quanto riguarda l’esigibilità la lavoro, essa si è basata sui dati clinici di

diretta acquisizione in occasione della visita __________ del 12.03.2021,

corredati dalla valutazione EFL di __________ e confrontati con la visita __________

del 2013 del dr. med. __________. Il quadro clinico obiettivo dell’ultima

visita __________ non è dal punto di vista funzionale difforme da quanto

espresso dal dr. med. __________. Anche l’esigibilità al lavoro espressa

dall’istituto di __________, ci indica che l’assicurato è abile in un lavoro da

leggero a medico per una giornata intera e che non preveda una salita frequente

di scale, posizioni inginocchiate e accovacciate di lunga durata o sforzi

statici prolungati sul piede sinistro. Tale tipo di esigibilità è paragonabile

a quanto stabilito dal dr. med. __________ in precedenza e confermato nelle mie

precedenti visite __________ del 2017 e 2019 nonché in quell’ultima del 2021. È

inoltre da ritenere che l’attività descritta nella sottoposizione

amministrativa del 2021 sia del tutto in linea con una siffatta attività.

Nel suo scritto l’avvocato RA 1 ritiene non più esigibile

l’attività di posatore di pavimenti. Su questo punto chiarisco che anche il

medico di __________ non l’ha ritenuta esigibile. Ciò era già stato valutato

nel 2013 dal dr. med. __________ ed è stato poi successivamente confermato sia

dalla posizione della clinica __________ che dalla posizione del medico __________,

che ha chiuso il caso nel 2021.

In merito agli ultimi interventi eseguiti, citati dall’avvocato RA

1, ritengo che essi non abbiano peggiorato in modo apprezzabile la funzionalità

del piede e quindi l’esigibilità. Si tratta infatti di interventi di artrodesi

metatarso-falangea all’alluce sinistro e osteotomia del colletto II, III e IV

metatarsale e allungamento a Z del tendine estensore lungo dell’alluce sinistro

del 2017. Tale intervento è teso a ridurre il dolore sul primo raggio e a correggere

una deformità delle dita. I successivi interventi di ripresa dell’artrodesi e

di AMO non modificano la situazione, anzi correggono un ritardo/mancata

Considerandi

consolidazione della precedente artrodesi. Infine, l’artrodesi

tarso-metatarsale II con placche e viti eseguita nel 2020 dal dr. med. __________,

è tesa a ridurre i dolori senza modificare in modo apprezzabile la

deambulazione. Essa infatti blocca l’articolazione tarso-metatarsale, sede di

artrosi, in posizione funzionale e permette un adeguato appoggio del piede,

riducendo o eliminando i dolori di carattere artrosico. (…).

Infine, l’avv. RA 1 ritiene che il danno alla salute che oggi è

presente al piede sinistro, si ripercuota sulla sua capacità a svolgere

qualsiasi mansione, anche la più leggera. Su questo elemento rilevo che la

lettera dell’avvocato RA 1 non porta alcun documento medico di nuova

acquisizione a sostegno di questa ipotesi. Il decorso della cura di questo

assicurato è stato seguito nel tempo e la capacità lavorativa è stata valutata

dettagliatamente nel 2013 dal dr. med. __________. Essa stata poi rivalutata

nel 2019 e nel 2021 in occasione della visita medico-__________, corredata

peraltro da una valutazione esaustiva della clinica __________. Tutte queste

valutazioni indicano una capacità lavorativa differente che è basata sulle

valutazioni mediche. Non possiamo pertanto concordare con il parere

dell’avvocato RA 1 in materia. (…).” (doc. 517)

Tutto ben ponderato, il

TCA non vede alcuna valida ragione per scostarsi dal motivato apprezzamento del

medico fiduciario dell’CO 1, che risulta peraltro avvalorato dal parere degli

specialisti della Clinica di riabilitazione di __________, secondo il quale,

alla chiusura della ricaduta dell’aprile 2018, RI 1 ha riacquistato la medesima

capacità lavorativa residua che esisteva in precedenza. Del resto, agli atti

non figurano certificazioni specialistiche divergenti suscettibili di generare

dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della valutazione del dott. __________,

né in ultima analisi di supportare le censure sollevate con l’impugnativa. In

questo ordine di idee, è utile segnalare che, in occasione della consultazione

del 15 settembre 2021, il medico curante specialista ha riferito che “… sia la

risonanza magnetica sia la radiografia non mostrano alterazioni patologiche, le

fusioni sono ben riuscite, al momento non abbiamo dal punto di vista

radiologico una causa dei suoi dolori.” (doc. 550, p. 2).

Ora, essendo

l’esigibilità lavorativa rimasta nel frattempo immutata rispetto a quella

definita in occasione della chiusura del caso iniziale (dicembre 2013), occorre concludere che l’assicurato ha pure conservato la medesima

capacità lucrativa.

In queste

condizioni, ci si può esimere dal disporre l’indagine economica richiesta dall’avv.

RA 1. Da un lato, per stabilire se l’esigibilità lavorativa si è modificata

occorre fare riferimento a quella definita dal dott. __________ a margine della

chiusura del caso iniziale. Dall’altro, il fatto che la situazione del piede

sinistro sarebbe peggiorata a tal punto da non più consentire l’esercizio a

tempo pieno di attività semplici e leggere, costituisce una mera dichiarazione

di parte non supportata da alcun parere specialistico.

In conclusione,

deve essere negato il diritto a una rendita d’invalidità.

2.5

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

dell’8 novembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti