35.2021.90
Discussa stabilizzazione stato piede sx, oggetto di ricaduta (interventi chirurgici). Discusso pure diritto a una rendita d'invalidità a seguito di un preteso peggioramento dello stato degli arti inferiori
30 marzo 2022Italiano26 min
sintomi, le limitazioni fisiche denunciate dal ricorrente non potendo essere pienamente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.90
mm
Lugano
30 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 novembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 ottobre 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1967,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di posatore di
pavimenti, nel corso degli anni è rimasto vittima di numerosi infortuni
interessanti diverse parti del corpo.
Per quanto qui
d’interesse, in data 21 settembre 2011, all’assicurato è caduta una bombola del
gas quasi piena sul piede sinistro, ciò che gli ha procurato una frattura
dell’alluce. L’evento è stato assunto dall’CO 1 (inf. n. __________).
1.2. Con decisione su opposizione
del 14 maggio 2014, l’amministrazione ha negato l’eziologia infortunistica ai
disturbi localizzati alla spalla destra e, tenuto conto dello stato del piede
sinistro, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità (cfr. doc. 173).
Il provvedimento appena
citato è stato confermato con la sentenza 35.2014.56 del 21 maggio 2015 (doc.
199). Il giudizio cantonale è poi stato tutelato dalla Corte federale con la
pronunzia 8C_454/2015 del 30 maggio 2016 (doc. 239).
1.3. In data 18 luglio 2017,
l’assicurato è stato sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro
(artrodesi metatarso-falangea all’alluce sinistro con osteotomia e allungamento
a Z dell’estensore lungo del medesimo dito), assunto dall’CO 1 a titolo di
ricaduta dell’infortunio del 21 settembre 2011. RI 1 è quindi stato posto al
beneficio delle indennità giornaliere dal 18 luglio al 31 dicembre 2017 e, di
nuovo, dal 10 aprile 2018 in poi.
Il 10 aprile 2018 è in
effetti stata eseguita una revisione dell’artrodesi metatarso-falangea
all’alluce sinistro con placca e viti a stabilità angolare + bone graft da
cresta iliaca a sinistra (doc. 340), il 6 dicembre 2018 l’asportazione del
materiale di osteosintesi con prelievi bioptici MTF1 (doc. 375) e il 7 maggio
2020 un’artrodesi C2-MT2 con placca TMT (doc. 455).
1.4. Esperiti gli accertamenti del
caso, con decisione formale del 14 giugno 2021, l’CO 1 ha posto fine dal 6
aprile 2021 al diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica +
indennità giornaliera) e ha dichiarato RI 1 completamente abile al lavoro nei
limiti dell’esigibilità definita in occasione delle pregresse visite __________
(doc. 522).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 533), in data 7
ottobre 2021, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. 546).
1.5. Con tempestivo ricorso dell’8
novembre 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,
annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi
all’amministrazione per “ulteriore disamina e nuova decisione in merito al
grado d’invalidità e relativa rendita ai sensi dei considerandi”.
A sostegno della propria
pretesa, il patrocinatore contesta che lo stato del piede sinistro sarebbe
rimasto invariato a seguito delle ricadute assunte dall’assicuratore
resistente, rilevando in proposito che quest’ultimo avrebbe omesso di “…
considerare globalmente entrambi gli arti inferiori ed i postumi lasciati dai
vari infortuni. Tale ponderazione s’impone anche alla luce di quanto
correttamente accertato dal Dr. med. __________ nei suoi rapporti (e nella cura
dispensata) che non ha considerato solo il piede sinistro ma anche le ginocchia
e le caviglie (cfr. i vari rapporti del medico dal febbraio 2017 all’agosto
2019). Al riguardo il ricorrente rinvia ancora alle risultanze della
scintigrafia 20.09.2019 dove: “l’esplorazione dei restanti distretti
osteo-articolari conferma quadro di artropatia degenerativa a carico del
ginocchio destro con persistente entesopatia inserzionale del legamento
patellare a carico di entrambe le tuberosità tibiali anteriori, con attuale
interessamento del ginocchio sinistro, della caviglia e del tarso di destra”.”.
D’altro canto, con
riferimento al rapporto di uscita della Clinica di __________ richiamato dal
medico __________, l’avv. RA 1 gli rimprovera di non aver spiegato “… perché
ritenga la situazione del piede sovrapponibile a quella del 2013 allorquando
un’esigibilità completa dell’assicurato sarebbe data solo per lavori medi e
leggeri, che non prevedano una salita frequente di scale, posizioni
inginocchiate o accovacciate di lunga durata o sforzi statici prolungati sul
piede sinistro (cfr. apprezzamento 11.06.2021 a pag. 2 in fine).”.
Inoltre, sempre secondo il
rappresentante, “… che la situazione (algica, ortopedica e dunque funzionale)
del piede sinistro non sia migliorata lo dimostrano già le diverse ricadute (e
cadute fisiche!) e l’accertamento 4.09.2019 del Servizio di ortopedia
dell’Ospedale __________ (dr. med. __________) che riferisce di dolori diffusi
e una prognosi ancora aperta. Rilevante per una corretta valutazione della
gravità dei disturbi e dei dolori, è altresì il rapporto 21 febbraio 2020 del
servizio di chirurgia e ortopedia che informa della ferma volontà
dell'assicurato a sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico al piede
sinistro nonostante i seri rischi operatori e il procedere post operatorio, con
il solo e massimo auspicio di un “abbassamento dei suoi dolori”. Orbene, posto
che non c’è un apparecchio che misura l’intensità del dolore, nel caso di specie
questa può essere apprezzata per rapporto al grado di rischio che l’assicurato
è stato disposto a correre con l’unico massimo auspicio, appunto, di un mero
“abbassamento dei suoi dolori”. Il ricorrente veniva sottoposto ad un ulteriore
intervento chirurgico il 7 maggio 2020. Veniva in seguito visitato dal chirurgo
il 3 agosto 2020, il decorso veniva indicato come favorevole benché “ancora
doloroso”. Il 10 giugno 2020 l’assicurato veniva nuovamente visitato dal
chirurgo il quale riscontrava all’esame obiettivo “dolori alla palpazione a
livello del II raggio e I raggio. Avampiede diffusamente gonfio. Lo stress
all’artrodesi causa ancora dolori”. Veniva previsto un nuovo controllo dopo sei
settimane. Nel frattempo, l’assicurato restava inabile al lavoro al 100%. Una
terza visita di controllo veniva svolta l’11 novembre 2020, e dopo sei mesi
dall’intervento chirurgico non veniva risentito un sostanziale beneficio
rispetto all’ultima volta, nonostante le ripetute sedute di fisioterapia.
Persistevano dolori rivolti più verso il retropiede rispetto al dolore
all’avampiede presente in precedenza. Veniva anche constatata una vistosa
zoppia. Veniva pertanto prevista la prosecuzione delle sedute di fisioterapia e
un’ulteriore visita di controllo dopo tre mesi. Successivamente il ricorrente è
stato sottoposto a ulteriori controlli presso la Clinica __________ di cui si è
già riferito sopra e con l’esito di cui si è detto, ovvero tra i problemi alla
dimissione si cita la persistenza di un dolore bruciante al piede sinistro con
una ipoestesia dorsale del piede sinistro, un’instabilità del piede e ginocchio
sinistro e un dolore persistente al ginocchio sinistro. Non è quindi
sostenibile affermare che la situazione del piede sinistro sia sovrapponibile a
quella del 2011/2013 quando in tutta evidenza è peggiorata.”.
Il patrocinatore ha infine
chiesto che venga esperita un’indagine economica volta a determinare il
discapito salariale che subisce l’assicurato, accertamento ritenuto necessario
posto che lo stato del piede sinistro è sensibilmente peggiorato con incidenza
sull’esigibilità lavorativa (cfr. doc. I).
1.6. L’CO 1, in risposta, postula
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. In data 9 dicembre 2021,
l’avv. RA 1 ha domandato una proroga del termine per la presentazione di nuovi
mezzi di prova, preannunciando la produzione di un nuovo rapporto medico (doc.
V), proroga concessa dal TCA (doc. VI).
A tutt’oggi non è
pervenuta ulteriore documentazione.
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana
figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF
8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, il TCA è
chiamato in primo luogo a esaminare se l’CO 1 era legittimato a dichiarare
stabilizzato dal 6 aprile 2021 lo stato del piede sinistro dell’assicurato e,
dunque, a porre fine alle prestazioni di corta durata da quella medesima data,
oppure no.
In caso di risposta
positiva, occorrerà poi valutare il diritto alla rendita d’invalidità.
2.3. Estinzione dal 6.4.2021
delle prestazioni di corta durata dipendenti dalla ricaduta dell’aprile 2018?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF
109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.3.2. Nella concreta evenienza,
l’assicuratore convenuto ha posto termine dal 6 aprile 2021 alle prestazioni di
corta durata dipendenti dalla ricaduta dell’aprile 2018, ritenendo che da
quella data lo stato del piede sinistro fosse ormai stabilizzato ai sensi dell’art.
19 cpv. 1 LAINF.
Innanzitutto, va ricordato
che il caso iniziale del settembre 2011 era stato dichiarato chiuso, senza
diritto alla rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° dicembre 2013 (cfr. doc. 148,
doc. 160 e doc. 173). Tale decisione era stata confermata tanto da questa Corte
quanto dal TF (cfr. supra, consid. 1.2.).
Successivamente, l’CO 1 ha
assunto due ricadute, la prima determinata dall’intervento del 18 luglio 2017,
la seconda da quelli del 10 aprile 2018, del 6 dicembre 2018 e del 7 maggio
2020. Conseguentemente, l’assicurato è stato nuovamente posto al beneficio
delle prestazioni di corta durata sino al 31 dicembre 2017, rispettivamente al
5 aprile 2021 (termine quest’ultimo oggetto della presente vertenza; cfr. supra,
consid. 1.3.).
In data 12 marzo 2021 il
ricorrente è stato fiduciariamente visitato dal dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia. Il medico __________ ha refertato, dal
punto di vista oggettivo, una “… area di ipodisestesia al I raggio. Buon
allineamento e buon appoggio plantare del piede, callosità simmetriche, non
segni di flogosi articolare a livello del piede.”.
Egli si è quindi espresso
nei termini seguenti a proposito dell’ulteriore procedere terapeutico:
" (…) L’assicurato
potrà proseguire i controlli presso il dr. med. __________. Qualora egli voglia
rimuovere i mezzi di sintesi, questo gesto chirurgico sarà da ritenere in nesso
con l’evento a nostro carico. Attendiamo che egli si esprima in merito. Per il
resto la situazione del piede appare stabilizzata e paragonabile alla
situazione precedente.” (doc. 500, p. 6)
Da notare che, in
occasione della degenza 25 gennaio – 12 febbraio 2021 presso la Clinica di
riabilitazione di __________, i sanitari hanno rilevato che, in ragione del
decorso stagnante, non erano stati previsti ulteriori provvedimenti
fisioterapici. L’assicurato è peraltro stato istruito a eseguire degli esercizi
presso il suo domicilio (doc. 492, p. 3).
A margine della
consultazione del 15 febbraio 2021, il dott. __________, Caposervizio di
chirurgia e ortopedia presso l’Ospedale __________ di __________, ha sostenuto
che, vista la situazione del piede sinistro, “… l’unico modo che vedo per il
momento, se il paziente è d’accordo, è di presentarsi presso il Centro di
terapia del dolore. Ho i miei dubbi che anche questo possa cambiare la sua
situazione di dolori cronici. (…). Vista la situazione non prevedo un
ulteriore controllo. Non credo neanche che possa beneficiare di una
rimozione del materiale.” (doc. 511 – il corsivo è del redattore).
Un’ulteriore visita di
controllo da parte del dott. __________ ha avuto luogo nel settembre 2021. Dal
relativo rapporto si apprende che la RMN del piede sinistro eseguita il 2
settembre 2021 aveva evidenziato la fusione a livello del tarso-matatarsale I e
II, un buon posizionamento della placca e l’assenza di lesioni vascolo-nervose
o legamentarie. Lo specialista ha quindi spiegato all’insorgente che, dal
profilo radiografico, “… sia la radiografia sia la risonanza magnetica non
mostrano alterazioni patologiche, le fusioni sono ben riuscite, al momento non
abbiamo dal punto di vista radiologico una causa dei suoi dolori. Spieghiamo
come l’ultimo passo che possiamo fare per escludere qualcosa è fare un
intervento per la rimozione della placca, in considerazione comunque della
fusione ossea ottenuta.” (doc. 550).
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla pretesa intervenuta stabilizzazione dello stato del
piede sinistro a contare dal 6 aprile 2021 (con conseguente estinzione
del diritto alle prestazioni di corta durata), questa Corte ritiene di poter
fondare il proprio giudizio sul parere espresso al riguardo dal medico __________
dell’CO 1, al quale va dunque attribuito pieno valore probatorio.
Al riguardo, occorre
osservare come il parere del dott. __________ trovi sostanziale conferma nella
restante documentazione medica specialistica, specificatamente nel rapporto di
uscita della Clinica di __________ e nei referti del chirurgo ortopedico dott. __________.
È vero che quest’ultimo ha evocato la possibilità di consultare il Centro per
la terapia del dolore, rispettivamente di sottoporsi a un’intervento di
asportazione del materiale di osteosintesi (AMO). È però altrettanto vero che
lo stesso dott. __________ ha espresso grande scetticismo a proposito dei
benefici ottenibili grazie a tali passi terapeutici (cfr. doc. 511). In questo
contesto, non può neppure essere ignorato che, secondo la giurisprudenza, una futura AMO non giustifica il
versamento di ulteriori prestazioni di corta durata (in particolare di
ulteriori indennità giornaliere) (in questo senso, si vedano STFA del 30 luglio 1993 nella causa V.
non pubblicata e STCA
35.2004.56 del 3 dicembre 2004; STCA 35.2014.51 del 20 ottobre 2014 consid.
2.4.4.; STCA 35.2015.119 del 9 agosto 2016 consid. 2.6; STCA 35.2017.110 del 15
gennaio 2018 consid. 2.6).
Stante ciò, in
applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore resistente era
legittimato a porre fine alla corresponsione delle prestazioni di corta durata
e pertanto, in tale misura, la decisione su opposizione impugnata deve essere
confermata.
A fronte della
stabilizzazione delle condizioni del piede sinistro, il TCA può qui di seguito
esaminare il diritto alle prestazioni di lunga durata, specificatamente quello a
una rendita d’invalidità.
2.4. Diritto a una rendita
d’invalidità a seguito dalla ricaduta dell’aprile 2018?
2.4.1. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
Nella RAMI 2004 U
529 p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art.
16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF
la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra
il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18
marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno
alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio
sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità
lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto
l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid.
3b).
2.4.2. Preliminarmente, questa Corte
ritiene necessario inquadrare dal profilo procedurale la fattispecie sub
judice.
Dalle carte processuali si
evince che il diritto alla rendita era già stato negato all’assicurato con la
decisione su opposizione del 14 maggio 2014, confermata su ricorso dal TCA e
dal TF (cfr. supra, consid. 1.2.).
Il ricorrente fa ora
valere che, rispetto alla situazione esistente al momento in cui è stata
emanata la decisione su opposizione appena citata, lo stato dei suoi arti
inferiori si sarebbe aggravato con conseguente modifica dell’esigibilità
lavorativa stabilita al momento della chiusura del caso iniziale.
In questo contesto, è
utile rilevare che, nel caso di specie, non può trovare applicazione
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, ricordato che con la pregressa decisione su opposizione
all’assicurato era stato negato il diritto alla prestazione.
D’altro canto, va
segnalato che, secondo la giurisprudenza, il rifiuto cresciuto in giudicato di
riconoscere delle prestazioni da parte dell’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni, non esclude in ogni caso la successiva insorgenza di un diritto
derivante dal medesimo evento assicurato. Una tale decisione è per contro
subordinata a un successivo adeguamento alle mutate circostanze di fatto in
relazione causale con l’infortunio. Questo principio, regolato
nell’assicurazione per l’invalidità con l’istituto della nuova domanda, vale
anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, potendo la persona
assicurata far valere in ogni tempo una ricaduta o conseguenze tardive di un
infortunio assicurato (cfr. art. 11 OAINF) e pretendere quindi nuovamente delle
prestazioni dall’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_382/2018 del 6
novembre 2018 consid. 2.2 e riferimento).
2.4.3. Nella concreta evenienza, è
utile ricordare che, con sentenza 35.2014.56 del 21 maggio 2015, il TCA ha
confermato la decisione su opposizione 14 maggio 2014 dell’CO 1. Con quel giudizio,
è stato innanzitutto accertato che la questione concernente l’eziologia dei
disturbi interessanti il rachide lombo-sacrale e le ginocchia era
già stata oggetto di decisioni cresciute in giudicato (mediante le quali ne era
stata negata la natura traumatica), di modo che l’assicuratore aveva a ragione
valutato il diritto alle prestazioni di lunga durata facendo astrazione da
quelle problematiche. Trattandosi della spalla destra, questa Corte ha
negato che i relativi disturbi costituissero una conseguenza naturale
dell’infortunio occorso nel mese di gennaio 2011, allorquando l’assicurato era
stato coinvolto in un incidente della circolazione stradale.
D’altro canto, in merito
al diritto a una rendita d’invalidità, posto che già prima dell’evento
traumatico del settembre 2011, in ragione soprattutto dei disturbi (extra-infortunistici)
alle ginocchia e alla schiena, l’assicurato era stato giudicato completamente
inabile nell’attività propriamente detta di parchettista ma in grado di
svolgere, senza limitazioni di tempo e di rendimento, delle attività
sostitutive da leggere a tutt’al più medio-pesanti in posizione prevalentemente
seduta o con possibilità di alternare la posizione con regolarità, il TCA,
facendo propria la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________
a margine della visita __________ di chiusura del 28 ottobre 2013, ha ritenuto
che non si poteva ammettere che il danno al piede sinistro avesse comportato un
peggioramento della capacità di guadagno di RI 1, non essendo subentrata alcuna
modifica della precedente capacità/esigibilità lavorativa. Donde il rifiuto di
assegnargli una rendita d’invalidità (cfr. doc. 199).
La pronunzia cantonale è
stata confermata dalla Corte federale con la sentenza 8C_454/2015 del 30 maggio
2016 (cfr. doc. 239).
Questo Tribunale è
chiamato ora a stabilire se, nel frattempo, le condizioni di salute
infortunistiche dell’insorgente si sono modificate in una misura tale da
incidere negativamente sull’esigibilità lavorativa definita a suo tempo.
Al riguardo, deve essere
immediatamente precisato che, contrariamente a quanto pretende il patrocinatore
dell’assicurato, nella valutazione occorre prendere in considerazione
unicamente lo stato del piede sinistro, interessato dalla ricaduta qui
in discussione, e non altre parti del corpo, segnatamente le ginocchia, che
sono già state oggetto di decisioni cresciute in giudicato.
Dalle tavole processuali
emerge che, a margine della degenza riabilitativa presso la Clinica di __________,
Fatti
i sanitari hanno evidenziato l’esistenza di un’importante amplificazione dei
sintomi, le limitazioni fisiche denunciate dal ricorrente non potendo essere pienamente
spiegate con lo stato oggettivabile, di modo che la valutazione
dell’esigibilità lavorativa ha dovuto essere fatta su basi medico-teoriche. A loro
avviso, quindi, l’assicurato è da ritenere completamente inabile nella sua
precedente professione di parchettista ma in grado di esercitare a tempo pieno
e con un rendimento completo attività da leggere a medio-pesanti, da svolgere
in posizione alternata, evitando le posizioni inginocchiata e accovacciata di
lunga durata, come pure l’utilizzo frequente di scale e/o di ponteggi (doc.
492, p. 3).
In occasione della visita __________
del 12 marzo 2021, il dott. __________ si è così espresso in merito
all’esigibilità lavorativa:
" (…) La
situazione attuale appare stazionaria e non modificata in modo apprezzabile dal
punto di vista funzionale rispetto alla precedente visita __________.
Si conferma quindi che l’assicurato appare, per i soli postumi
infortunistici, abile in misura completa nell’attività descritta come da
sottoposizione amministrativa del 16.02.2021.
Si conferma pertanto l’esigibilità a suo tempo espressa.” (doc.
500, p. 6 s.)
Invitato
dall’amministrazione a esprimersi sulle obiezioni sollevate nel frattempo dal
rappresentante dell’assicurato, il medico __________ ha formulato le seguenti
considerazioni:
" (…) Per
quanto riguarda l’esigibilità la lavoro, essa si è basata sui dati clinici di
diretta acquisizione in occasione della visita __________ del 12.03.2021,
corredati dalla valutazione EFL di __________ e confrontati con la visita __________
del 2013 del dr. med. __________. Il quadro clinico obiettivo dell’ultima
visita __________ non è dal punto di vista funzionale difforme da quanto
espresso dal dr. med. __________. Anche l’esigibilità al lavoro espressa
dall’istituto di __________, ci indica che l’assicurato è abile in un lavoro da
leggero a medico per una giornata intera e che non preveda una salita frequente
di scale, posizioni inginocchiate e accovacciate di lunga durata o sforzi
statici prolungati sul piede sinistro. Tale tipo di esigibilità è paragonabile
a quanto stabilito dal dr. med. __________ in precedenza e confermato nelle mie
precedenti visite __________ del 2017 e 2019 nonché in quell’ultima del 2021. È
inoltre da ritenere che l’attività descritta nella sottoposizione
amministrativa del 2021 sia del tutto in linea con una siffatta attività.
Nel suo scritto l’avvocato RA 1 ritiene non più esigibile
l’attività di posatore di pavimenti. Su questo punto chiarisco che anche il
medico di __________ non l’ha ritenuta esigibile. Ciò era già stato valutato
nel 2013 dal dr. med. __________ ed è stato poi successivamente confermato sia
dalla posizione della clinica __________ che dalla posizione del medico __________,
che ha chiuso il caso nel 2021.
In merito agli ultimi interventi eseguiti, citati dall’avvocato RA
1, ritengo che essi non abbiano peggiorato in modo apprezzabile la funzionalità
del piede e quindi l’esigibilità. Si tratta infatti di interventi di artrodesi
metatarso-falangea all’alluce sinistro e osteotomia del colletto II, III e IV
metatarsale e allungamento a Z del tendine estensore lungo dell’alluce sinistro
del 2017. Tale intervento è teso a ridurre il dolore sul primo raggio e a correggere
una deformità delle dita. I successivi interventi di ripresa dell’artrodesi e
di AMO non modificano la situazione, anzi correggono un ritardo/mancata
Considerandi
consolidazione della precedente artrodesi. Infine, l’artrodesi
tarso-metatarsale II con placche e viti eseguita nel 2020 dal dr. med. __________,
è tesa a ridurre i dolori senza modificare in modo apprezzabile la
deambulazione. Essa infatti blocca l’articolazione tarso-metatarsale, sede di
artrosi, in posizione funzionale e permette un adeguato appoggio del piede,
riducendo o eliminando i dolori di carattere artrosico. (…).
Infine, l’avv. RA 1 ritiene che il danno alla salute che oggi è
presente al piede sinistro, si ripercuota sulla sua capacità a svolgere
qualsiasi mansione, anche la più leggera. Su questo elemento rilevo che la
lettera dell’avvocato RA 1 non porta alcun documento medico di nuova
acquisizione a sostegno di questa ipotesi. Il decorso della cura di questo
assicurato è stato seguito nel tempo e la capacità lavorativa è stata valutata
dettagliatamente nel 2013 dal dr. med. __________. Essa stata poi rivalutata
nel 2019 e nel 2021 in occasione della visita medico-__________, corredata
peraltro da una valutazione esaustiva della clinica __________. Tutte queste
valutazioni indicano una capacità lavorativa differente che è basata sulle
valutazioni mediche. Non possiamo pertanto concordare con il parere
dell’avvocato RA 1 in materia. (…).” (doc. 517)
Tutto ben ponderato, il
TCA non vede alcuna valida ragione per scostarsi dal motivato apprezzamento del
medico fiduciario dell’CO 1, che risulta peraltro avvalorato dal parere degli
specialisti della Clinica di riabilitazione di __________, secondo il quale,
alla chiusura della ricaduta dell’aprile 2018, RI 1 ha riacquistato la medesima
capacità lavorativa residua che esisteva in precedenza. Del resto, agli atti
non figurano certificazioni specialistiche divergenti suscettibili di generare
dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della valutazione del dott. __________,
né in ultima analisi di supportare le censure sollevate con l’impugnativa. In
questo ordine di idee, è utile segnalare che, in occasione della consultazione
del 15 settembre 2021, il medico curante specialista ha riferito che “… sia la
risonanza magnetica sia la radiografia non mostrano alterazioni patologiche, le
fusioni sono ben riuscite, al momento non abbiamo dal punto di vista
radiologico una causa dei suoi dolori.” (doc. 550, p. 2).
Ora, essendo
l’esigibilità lavorativa rimasta nel frattempo immutata rispetto a quella
definita in occasione della chiusura del caso iniziale (dicembre 2013), occorre concludere che l’assicurato ha pure conservato la medesima
capacità lucrativa.
In queste
condizioni, ci si può esimere dal disporre l’indagine economica richiesta dall’avv.
RA 1. Da un lato, per stabilire se l’esigibilità lavorativa si è modificata
occorre fare riferimento a quella definita dal dott. __________ a margine della
chiusura del caso iniziale. Dall’altro, il fatto che la situazione del piede
sinistro sarebbe peggiorata a tal punto da non più consentire l’esercizio a
tempo pieno di attività semplici e leggere, costituisce una mera dichiarazione
di parte non supportata da alcun parere specialistico.
In conclusione,
deve essere negato il diritto a una rendita d’invalidità.
2.5
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le
parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere
imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
dell’8 novembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare
le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021
del 3 gennaio 2022).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti