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Decisione

35.2021.90

Discussa stabilizzazione stato piede sx, oggetto di ricaduta (interventi chirurgici). Discusso pure diritto a una rendita d'invalidità a seguito di un preteso peggioramento dello stato degli arti inferiori

30 marzo 2022Italiano26 min

sintomi, le limitazioni fisiche denunciate dal ricorrente non potendo essere pienamente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.90

mm

Lugano

30 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1967,

dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di posatore di

pavimenti, nel corso degli anni è rimasto vittima di numerosi infortuni

interessanti diverse parti del corpo.

Per quanto qui

d’interesse, in data 21 settembre 2011, all’assicurato è caduta una bombola del

gas quasi piena sul piede sinistro, ciò che gli ha procurato una frattura

dell’alluce. L’evento è stato assunto dall’CO 1 (inf. n. __________).

1.2. Con decisione su opposizione

del 14 maggio 2014, l’amministrazione ha negato l’eziologia infortunistica ai

disturbi localizzati alla spalla destra e, tenuto conto dello stato del piede

sinistro, ha negato il diritto a una rendita d’invalidità (cfr. doc. 173).

Il provvedimento appena

citato è stato confermato con la sentenza 35.2014.56 del 21 maggio 2015 (doc.

199). Il giudizio cantonale è poi stato tutelato dalla Corte federale con la

pronunzia 8C_454/2015 del 30 maggio 2016 (doc. 239).

1.3. In data 18 luglio 2017,

l’assicurato è stato sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro

(artrodesi metatarso-falangea all’alluce sinistro con osteotomia e allungamento

a Z dell’estensore lungo del medesimo dito), assunto dall’CO 1 a titolo di

ricaduta dell’infortunio del 21 settembre 2011. RI 1 è quindi stato posto al

beneficio delle indennità giornaliere dal 18 luglio al 31 dicembre 2017 e, di

nuovo, dal 10 aprile 2018 in poi.

Il 10 aprile 2018 è in

effetti stata eseguita una revisione dell’artrodesi metatarso-falangea

all’alluce sinistro con placca e viti a stabilità angolare + bone graft da

cresta iliaca a sinistra (doc. 340), il 6 dicembre 2018 l’asportazione del

materiale di osteosintesi con prelievi bioptici MTF1 (doc. 375) e il 7 maggio

2020 un’artrodesi C2-MT2 con placca TMT (doc. 455).

1.4. Esperiti gli accertamenti del

caso, con decisione formale del 14 giugno 2021, l’CO 1 ha posto fine dal 6

aprile 2021 al diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica +

indennità giornaliera) e ha dichiarato RI 1 completamente abile al lavoro nei

limiti dell’esigibilità definita in occasione delle pregresse visite __________

(doc. 522).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 533), in data 7

ottobre 2021, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (cfr. doc. 546).

1.5. Con tempestivo ricorso dell’8

novembre 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi

all’amministrazione per “ulteriore disamina e nuova decisione in merito al

grado d’invalidità e relativa rendita ai sensi dei considerandi”.

A sostegno della propria

pretesa, il patrocinatore contesta che lo stato del piede sinistro sarebbe

rimasto invariato a seguito delle ricadute assunte dall’assicuratore

resistente, rilevando in proposito che quest’ultimo avrebbe omesso di “…

considerare globalmente entrambi gli arti inferiori ed i postumi lasciati dai

vari infortuni. Tale ponderazione s’impone anche alla luce di quanto

correttamente accertato dal Dr. med. __________ nei suoi rapporti (e nella cura

dispensata) che non ha considerato solo il piede sinistro ma anche le ginocchia

e le caviglie (cfr. i vari rapporti del medico dal febbraio 2017 all’agosto

2019). Al riguardo il ricorrente rinvia ancora alle risultanze della

scintigrafia 20.09.2019 dove: “l’esplorazione dei restanti distretti

osteo-articolari conferma quadro di artropatia degenerativa a carico del

ginocchio destro con persistente entesopatia inserzionale del legamento

patellare a carico di entrambe le tuberosità tibiali anteriori, con attuale

interessamento del ginocchio sinistro, della caviglia e del tarso di destra”.”.

D’altro canto, con

riferimento al rapporto di uscita della Clinica di __________ richiamato dal

medico __________, l’avv. RA 1 gli rimprovera di non aver spiegato “… perché

ritenga la situazione del piede sovrapponibile a quella del 2013 allorquando

un’esigibilità completa dell’assicurato sarebbe data solo per lavori medi e

leggeri, che non prevedano una salita frequente di scale, posizioni

inginocchiate o accovacciate di lunga durata o sforzi statici prolungati sul

piede sinistro (cfr. apprezzamento 11.06.2021 a pag. 2 in fine).”.

Inoltre, sempre secondo il

rappresentante, “… che la situazione (algica, ortopedica e dunque funzionale)

del piede sinistro non sia migliorata lo dimostrano già le diverse ricadute (e

cadute fisiche!) e l’accertamento 4.09.2019 del Servizio di ortopedia

dell’Ospedale __________ (dr. med. __________) che riferisce di dolori diffusi

e una prognosi ancora aperta. Rilevante per una corretta valutazione della

gravità dei disturbi e dei dolori, è altresì il rapporto 21 febbraio 2020 del

servizio di chirurgia e ortopedia che informa della ferma volontà

dell'assicurato a sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico al piede

sinistro nonostante i seri rischi operatori e il procedere post operatorio, con

il solo e massimo auspicio di un “abbassamento dei suoi dolori”. Orbene, posto

che non c’è un apparecchio che misura l’intensità del dolore, nel caso di specie

questa può essere apprezzata per rapporto al grado di rischio che l’assicurato

è stato disposto a correre con l’unico massimo auspicio, appunto, di un mero

“abbassamento dei suoi dolori”. Il ricorrente veniva sottoposto ad un ulteriore

intervento chirurgico il 7 maggio 2020. Veniva in seguito visitato dal chirurgo

il 3 agosto 2020, il decorso veniva indicato come favorevole benché “ancora

doloroso”. Il 10 giugno 2020 l’assicurato veniva nuovamente visitato dal

chirurgo il quale riscontrava all’esame obiettivo “dolori alla palpazione a

livello del II raggio e I raggio. Avampiede diffusamente gonfio. Lo stress

all’artrodesi causa ancora dolori”. Veniva previsto un nuovo controllo dopo sei

settimane. Nel frattempo, l’assicurato restava inabile al lavoro al 100%. Una

terza visita di controllo veniva svolta l’11 novembre 2020, e dopo sei mesi

dall’intervento chirurgico non veniva risentito un sostanziale beneficio

rispetto all’ultima volta, nonostante le ripetute sedute di fisioterapia.

Persistevano dolori rivolti più verso il retropiede rispetto al dolore

all’avampiede presente in precedenza. Veniva anche constatata una vistosa

zoppia. Veniva pertanto prevista la prosecuzione delle sedute di fisioterapia e

un’ulteriore visita di controllo dopo tre mesi. Successivamente il ricorrente è

stato sottoposto a ulteriori controlli presso la Clinica __________ di cui si è

già riferito sopra e con l’esito di cui si è detto, ovvero tra i problemi alla

dimissione si cita la persistenza di un dolore bruciante al piede sinistro con

una ipoestesia dorsale del piede sinistro, un’instabilità del piede e ginocchio

sinistro e un dolore persistente al ginocchio sinistro. Non è quindi

sostenibile affermare che la situazione del piede sinistro sia sovrapponibile a

quella del 2011/2013 quando in tutta evidenza è peggiorata.”.

Il patrocinatore ha infine

chiesto che venga esperita un’indagine economica volta a determinare il

discapito salariale che subisce l’assicurato, accertamento ritenuto necessario

posto che lo stato del piede sinistro è sensibilmente peggiorato con incidenza

sull’esigibilità lavorativa (cfr. doc. I).

1.6. L’CO 1, in risposta, postula

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. In data 9 dicembre 2021,

l’avv. RA 1 ha domandato una proroga del termine per la presentazione di nuovi

mezzi di prova, preannunciando la produzione di un nuovo rapporto medico (doc.

V), proroga concessa dal TCA (doc. VI).

A tutt’oggi non è

pervenuta ulteriore documentazione.

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana

figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF

8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso di specie, il TCA è

chiamato in primo luogo a esaminare se l’CO 1 era legittimato a dichiarare

stabilizzato dal 6 aprile 2021 lo stato del piede sinistro dell’assicurato e,

dunque, a porre fine alle prestazioni di corta durata da quella medesima data,

oppure no.

In caso di risposta

positiva, occorrerà poi valutare il diritto alla rendita d’invalidità.

2.3. Estinzione dal 6.4.2021

delle prestazioni di corta durata dipendenti dalla ricaduta dell’aprile 2018?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF

109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

2.3.2. Nella concreta evenienza,

l’assicuratore convenuto ha posto termine dal 6 aprile 2021 alle prestazioni di

corta durata dipendenti dalla ricaduta dell’aprile 2018, ritenendo che da

quella data lo stato del piede sinistro fosse ormai stabilizzato ai sensi dell’art.

19 cpv. 1 LAINF.

Innanzitutto, va ricordato

che il caso iniziale del settembre 2011 era stato dichiarato chiuso, senza

diritto alla rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° dicembre 2013 (cfr. doc. 148,

doc. 160 e doc. 173). Tale decisione era stata confermata tanto da questa Corte

quanto dal TF (cfr. supra, consid. 1.2.).

Successivamente, l’CO 1 ha

assunto due ricadute, la prima determinata dall’intervento del 18 luglio 2017,

la seconda da quelli del 10 aprile 2018, del 6 dicembre 2018 e del 7 maggio

2020. Conseguentemente, l’assicurato è stato nuovamente posto al beneficio

delle prestazioni di corta durata sino al 31 dicembre 2017, rispettivamente al

5 aprile 2021 (termine quest’ultimo oggetto della presente vertenza; cfr. supra,

consid. 1.3.).

In data 12 marzo 2021 il

ricorrente è stato fiduciariamente visitato dal dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia. Il medico __________ ha refertato, dal

punto di vista oggettivo, una “… area di ipodisestesia al I raggio. Buon

allineamento e buon appoggio plantare del piede, callosità simmetriche, non

segni di flogosi articolare a livello del piede.”.

Egli si è quindi espresso

nei termini seguenti a proposito dell’ulteriore procedere terapeutico:

" (…) L’assicurato

potrà proseguire i controlli presso il dr. med. __________. Qualora egli voglia

rimuovere i mezzi di sintesi, questo gesto chirurgico sarà da ritenere in nesso

con l’evento a nostro carico. Attendiamo che egli si esprima in merito. Per il

resto la situazione del piede appare stabilizzata e paragonabile alla

situazione precedente.” (doc. 500, p. 6)

Da notare che, in

occasione della degenza 25 gennaio – 12 febbraio 2021 presso la Clinica di

riabilitazione di __________, i sanitari hanno rilevato che, in ragione del

decorso stagnante, non erano stati previsti ulteriori provvedimenti

fisioterapici. L’assicurato è peraltro stato istruito a eseguire degli esercizi

presso il suo domicilio (doc. 492, p. 3).

A margine della

consultazione del 15 febbraio 2021, il dott. __________, Caposervizio di

chirurgia e ortopedia presso l’Ospedale __________ di __________, ha sostenuto

che, vista la situazione del piede sinistro, “… l’unico modo che vedo per il

momento, se il paziente è d’accordo, è di presentarsi presso il Centro di

terapia del dolore. Ho i miei dubbi che anche questo possa cambiare la sua

situazione di dolori cronici. (…). Vista la situazione non prevedo un

ulteriore controllo. Non credo neanche che possa beneficiare di una

rimozione del materiale.” (doc. 511 – il corsivo è del redattore).

Un’ulteriore visita di

controllo da parte del dott. __________ ha avuto luogo nel settembre 2021. Dal

relativo rapporto si apprende che la RMN del piede sinistro eseguita il 2

settembre 2021 aveva evidenziato la fusione a livello del tarso-matatarsale I e

II, un buon posizionamento della placca e l’assenza di lesioni vascolo-nervose

o legamentarie. Lo specialista ha quindi spiegato all’insorgente che, dal

profilo radiografico, “… sia la radiografia sia la risonanza magnetica non

mostrano alterazioni patologiche, le fusioni sono ben riuscite, al momento non

abbiamo dal punto di vista radiologico una causa dei suoi dolori. Spieghiamo

come l’ultimo passo che possiamo fare per escludere qualcosa è fare un

intervento per la rimozione della placca, in considerazione comunque della

fusione ossea ottenuta.” (doc. 550).

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla pretesa intervenuta stabilizzazione dello stato del

piede sinistro a contare dal 6 aprile 2021 (con conseguente estinzione

del diritto alle prestazioni di corta durata), questa Corte ritiene di poter

fondare il proprio giudizio sul parere espresso al riguardo dal medico __________

dell’CO 1, al quale va dunque attribuito pieno valore probatorio.

Al riguardo, occorre

osservare come il parere del dott. __________ trovi sostanziale conferma nella

restante documentazione medica specialistica, specificatamente nel rapporto di

uscita della Clinica di __________ e nei referti del chirurgo ortopedico dott. __________.

È vero che quest’ultimo ha evocato la possibilità di consultare il Centro per

la terapia del dolore, rispettivamente di sottoporsi a un’intervento di

asportazione del materiale di osteosintesi (AMO). È però altrettanto vero che

lo stesso dott. __________ ha espresso grande scetticismo a proposito dei

benefici ottenibili grazie a tali passi terapeutici (cfr. doc. 511). In questo

contesto, non può neppure essere ignorato che, secondo la giurisprudenza, una futura AMO non giustifica il

versamento di ulteriori prestazioni di corta durata (in particolare di

ulteriori indennità giornaliere) (in questo senso, si vedano STFA del 30 luglio 1993 nella causa V.

non pubblicata e STCA

35.2004.56 del 3 dicembre 2004; STCA 35.2014.51 del 20 ottobre 2014 consid.

2.4.4.; STCA 35.2015.119 del 9 agosto 2016 consid. 2.6; STCA 35.2017.110 del 15

gennaio 2018 consid. 2.6).

Stante ciò, in

applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore resistente era

legittimato a porre fine alla corresponsione delle prestazioni di corta durata

e pertanto, in tale misura, la decisione su opposizione impugnata deve essere

confermata.

A fronte della

stabilizzazione delle condizioni del piede sinistro, il TCA può qui di seguito

esaminare il diritto alle prestazioni di lunga durata, specificatamente quello a

una rendita d’invalidità.

2.4. Diritto a una rendita

d’invalidità a seguito dalla ricaduta dell’aprile 2018?

2.4.1. Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

Nella RAMI 2004 U

529 p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF

la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra

il danno alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18

marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò nondimeno, se il danno

alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio

sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto

l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid.

3b).

2.4.2. Preliminarmente, questa Corte

ritiene necessario inquadrare dal profilo procedurale la fattispecie sub

judice.

Dalle carte processuali si

evince che il diritto alla rendita era già stato negato all’assicurato con la

decisione su opposizione del 14 maggio 2014, confermata su ricorso dal TCA e

dal TF (cfr. supra, consid. 1.2.).

Il ricorrente fa ora

valere che, rispetto alla situazione esistente al momento in cui è stata

emanata la decisione su opposizione appena citata, lo stato dei suoi arti

inferiori si sarebbe aggravato con conseguente modifica dell’esigibilità

lavorativa stabilita al momento della chiusura del caso iniziale.

In questo contesto, è

utile rilevare che, nel caso di specie, non può trovare applicazione

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, ricordato che con la pregressa decisione su opposizione

all’assicurato era stato negato il diritto alla prestazione.

D’altro canto, va

segnalato che, secondo la giurisprudenza, il rifiuto cresciuto in giudicato di

riconoscere delle prestazioni da parte dell’assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni, non esclude in ogni caso la successiva insorgenza di un diritto

derivante dal medesimo evento assicurato. Una tale decisione è per contro

subordinata a un successivo adeguamento alle mutate circostanze di fatto in

relazione causale con l’infortunio. Questo principio, regolato

nell’assicurazione per l’invalidità con l’istituto della nuova domanda, vale

anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, potendo la persona

assicurata far valere in ogni tempo una ricaduta o conseguenze tardive di un

infortunio assicurato (cfr. art. 11 OAINF) e pretendere quindi nuovamente delle

prestazioni dall’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_382/2018 del 6

novembre 2018 consid. 2.2 e riferimento).

2.4.3. Nella concreta evenienza, è

utile ricordare che, con sentenza 35.2014.56 del 21 maggio 2015, il TCA ha

confermato la decisione su opposizione 14 maggio 2014 dell’CO 1. Con quel giudizio,

è stato innanzitutto accertato che la questione concernente l’eziologia dei

disturbi interessanti il rachide lombo-sacrale e le ginocchia era

già stata oggetto di decisioni cresciute in giudicato (mediante le quali ne era

stata negata la natura traumatica), di modo che l’assicuratore aveva a ragione

valutato il diritto alle prestazioni di lunga durata facendo astrazione da

quelle problematiche. Trattandosi della spalla destra, questa Corte ha

negato che i relativi disturbi costituissero una conseguenza naturale

dell’infortunio occorso nel mese di gennaio 2011, allorquando l’assicurato era

stato coinvolto in un incidente della circolazione stradale.

D’altro canto, in merito

al diritto a una rendita d’invalidità, posto che già prima dell’evento

traumatico del settembre 2011, in ragione soprattutto dei disturbi (extra-infortunistici)

alle ginocchia e alla schiena, l’assicurato era stato giudicato completamente

inabile nell’attività propriamente detta di parchettista ma in grado di

svolgere, senza limitazioni di tempo e di rendimento, delle attività

sostitutive da leggere a tutt’al più medio-pesanti in posizione prevalentemente

seduta o con possibilità di alternare la posizione con regolarità, il TCA,

facendo propria la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________

a margine della visita __________ di chiusura del 28 ottobre 2013, ha ritenuto

che non si poteva ammettere che il danno al piede sinistro avesse comportato un

peggioramento della capacità di guadagno di RI 1, non essendo subentrata alcuna

modifica della precedente capacità/esigibilità lavorativa. Donde il rifiuto di

assegnargli una rendita d’invalidità (cfr. doc. 199).

La pronunzia cantonale è

stata confermata dalla Corte federale con la sentenza 8C_454/2015 del 30 maggio

2016 (cfr. doc. 239).

Questo Tribunale è

chiamato ora a stabilire se, nel frattempo, le condizioni di salute

infortunistiche dell’insorgente si sono modificate in una misura tale da

incidere negativamente sull’esigibilità lavorativa definita a suo tempo.

Al riguardo, deve essere

immediatamente precisato che, contrariamente a quanto pretende il patrocinatore

dell’assicurato, nella valutazione occorre prendere in considerazione

unicamente lo stato del piede sinistro, interessato dalla ricaduta qui

in discussione, e non altre parti del corpo, segnatamente le ginocchia, che

sono già state oggetto di decisioni cresciute in giudicato.

Dalle tavole processuali

emerge che, a margine della degenza riabilitativa presso la Clinica di __________,

Fatti

i sanitari hanno evidenziato l’esistenza di un’importante amplificazione dei

sintomi, le limitazioni fisiche denunciate dal ricorrente non potendo essere pienamente

spiegate con lo stato oggettivabile, di modo che la valutazione

dell’esigibilità lavorativa ha dovuto essere fatta su basi medico-teoriche. A loro

avviso, quindi, l’assicurato è da ritenere completamente inabile nella sua

precedente professione di parchettista ma in grado di esercitare a tempo pieno

e con un rendimento completo attività da leggere a medio-pesanti, da svolgere

in posizione alternata, evitando le posizioni inginocchiata e accovacciata di

lunga durata, come pure l’utilizzo frequente di scale e/o di ponteggi (doc.

492, p. 3).

In occasione della visita __________

del 12 marzo 2021, il dott. __________ si è così espresso in merito

all’esigibilità lavorativa:

" (…) La

situazione attuale appare stazionaria e non modificata in modo apprezzabile dal

punto di vista funzionale rispetto alla precedente visita __________.

Si conferma quindi che l’assicurato appare, per i soli postumi

infortunistici, abile in misura completa nell’attività descritta come da

sottoposizione amministrativa del 16.02.2021.

Si conferma pertanto l’esigibilità a suo tempo espressa.” (doc.

500, p. 6 s.)

Invitato

dall’amministrazione a esprimersi sulle obiezioni sollevate nel frattempo dal

rappresentante dell’assicurato, il medico __________ ha formulato le seguenti

considerazioni:

" (…) Per

quanto riguarda l’esigibilità la lavoro, essa si è basata sui dati clinici di

diretta acquisizione in occasione della visita __________ del 12.03.2021,

corredati dalla valutazione EFL di __________ e confrontati con la visita __________

del 2013 del dr. med. __________. Il quadro clinico obiettivo dell’ultima

visita __________ non è dal punto di vista funzionale difforme da quanto

espresso dal dr. med. __________. Anche l’esigibilità al lavoro espressa

dall’istituto di __________, ci indica che l’assicurato è abile in un lavoro da

leggero a medico per una giornata intera e che non preveda una salita frequente

di scale, posizioni inginocchiate e accovacciate di lunga durata o sforzi

statici prolungati sul piede sinistro. Tale tipo di esigibilità è paragonabile

a quanto stabilito dal dr. med. __________ in precedenza e confermato nelle mie

precedenti visite __________ del 2017 e 2019 nonché in quell’ultima del 2021. È

inoltre da ritenere che l’attività descritta nella sottoposizione

amministrativa del 2021 sia del tutto in linea con una siffatta attività.

Nel suo scritto l’avvocato RA 1 ritiene non più esigibile

l’attività di posatore di pavimenti. Su questo punto chiarisco che anche il

medico di __________ non l’ha ritenuta esigibile. Ciò era già stato valutato

nel 2013 dal dr. med. __________ ed è stato poi successivamente confermato sia

dalla posizione della clinica __________ che dalla posizione del medico __________,

che ha chiuso il caso nel 2021.

In merito agli ultimi interventi eseguiti, citati dall’avvocato RA

1, ritengo che essi non abbiano peggiorato in modo apprezzabile la funzionalità

del piede e quindi l’esigibilità. Si tratta infatti di interventi di artrodesi

metatarso-falangea all’alluce sinistro e osteotomia del colletto II, III e IV

metatarsale e allungamento a Z del tendine estensore lungo dell’alluce sinistro

del 2017. Tale intervento è teso a ridurre il dolore sul primo raggio e a correggere

una deformità delle dita. I successivi interventi di ripresa dell’artrodesi e

di AMO non modificano la situazione, anzi correggono un ritardo/mancata

Considerandi

consolidazione della precedente artrodesi. Infine, l’artrodesi

tarso-metatarsale II con placche e viti eseguita nel 2020 dal dr. med. __________,

è tesa a ridurre i dolori senza modificare in modo apprezzabile la

deambulazione. Essa infatti blocca l’articolazione tarso-metatarsale, sede di

artrosi, in posizione funzionale e permette un adeguato appoggio del piede,

riducendo o eliminando i dolori di carattere artrosico. (…).

Infine, l’avv. RA 1 ritiene che il danno alla salute che oggi è

presente al piede sinistro, si ripercuota sulla sua capacità a svolgere

qualsiasi mansione, anche la più leggera. Su questo elemento rilevo che la

lettera dell’avvocato RA 1 non porta alcun documento medico di nuova

acquisizione a sostegno di questa ipotesi. Il decorso della cura di questo

assicurato è stato seguito nel tempo e la capacità lavorativa è stata valutata

dettagliatamente nel 2013 dal dr. med. __________. Essa stata poi rivalutata

nel 2019 e nel 2021 in occasione della visita medico-__________, corredata

peraltro da una valutazione esaustiva della clinica __________. Tutte queste

valutazioni indicano una capacità lavorativa differente che è basata sulle

valutazioni mediche. Non possiamo pertanto concordare con il parere

dell’avvocato RA 1 in materia. (…).” (doc. 517)

Tutto ben ponderato, il

TCA non vede alcuna valida ragione per scostarsi dal motivato apprezzamento del

medico fiduciario dell’CO 1, che risulta peraltro avvalorato dal parere degli

specialisti della Clinica di riabilitazione di __________, secondo il quale,

alla chiusura della ricaduta dell’aprile 2018, RI 1 ha riacquistato la medesima

capacità lavorativa residua che esisteva in precedenza. Del resto, agli atti

non figurano certificazioni specialistiche divergenti suscettibili di generare

dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della valutazione del dott. __________,

né in ultima analisi di supportare le censure sollevate con l’impugnativa. In

questo ordine di idee, è utile segnalare che, in occasione della consultazione

del 15 settembre 2021, il medico curante specialista ha riferito che “… sia la

risonanza magnetica sia la radiografia non mostrano alterazioni patologiche, le

fusioni sono ben riuscite, al momento non abbiamo dal punto di vista

radiologico una causa dei suoi dolori.” (doc. 550, p. 2).

Ora, essendo

l’esigibilità lavorativa rimasta nel frattempo immutata rispetto a quella

definita in occasione della chiusura del caso iniziale (dicembre 2013), occorre concludere che l’assicurato ha pure conservato la medesima

capacità lucrativa.

In queste

condizioni, ci si può esimere dal disporre l’indagine economica richiesta dall’avv.

RA 1. Da un lato, per stabilire se l’esigibilità lavorativa si è modificata

occorre fare riferimento a quella definita dal dott. __________ a margine della

chiusura del caso iniziale. Dall’altro, il fatto che la situazione del piede

sinistro sarebbe peggiorata a tal punto da non più consentire l’esercizio a

tempo pieno di attività semplici e leggere, costituisce una mera dichiarazione

di parte non supportata da alcun parere specialistico.

In conclusione,

deve essere negato il diritto a una rendita d’invalidità.

2.5

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

dell’8 novembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021

del 3 gennaio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti