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Decisione

35.2021.92

Ginocchio destro. Stabilizzazione dello stato di salute al 01.07.2021 (non confermata). La decisione su opposizione impugnata è annullata e le prestazioni di corta durata sono ristabilite dal 01.07.20

21 marzo 2022Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I reperti descritti a livello del versante tibiale della PTG

mono-compartimentale mediale destra appare sospetto per un quadro di

mobilizzazione/scollamento protesico.” (n.d.r.: il grassetto non è della

redattrice mentre il corsivo è della redattrice)

Il 23 novembre 2021

l’assicurato è stato nuovamente visitato dai dr. med. __________ e dal dr. __________,

i quali, nel relativo referto del 9 dicembre 2021, hanno attestato quanto segue

(doc. VII-3):

" (…)

Diagnosi

Sospetta mobilizzazione della protesi monocompartimentale del

ginocchio destro impiantata nel giugno 2021 (recte: 2020) in un altro

istituto.

(…).

Anamnesi

Controllo clinico di decorso con Spect-TAC.

Il paziente riferisce persistenza della sintomatologia con gonalgia

ai versamenti articolari.

Lamenta inoltre una limitazione funzionale importante e deambula

con una zoppia di fuga ben evidente.

Esame obiettivo

(…). Flessione 90° dolente, vivo dolore alla digitopressione del

condilo femorale mediale e del piatto tibiale mediale. (…).

Esami radiologici

La Spect-TAC mostra una mobilizzazione della protesi

monocompartimentale mediale.

Valutazione e procedere

Faccio il punto della situazione con il paziente, affermo che la protesi

monocompartimentale impiantata a destra è mobilizzata. Di conseguenza è

necessaria una revisione della protesi stessa in protesi totale del ginocchio.

Prima di eseguire però un altro intervento, per essere sicuri che si tratti di

una mobilitazione asettica, quindi non vi sia presente un'infezione

peri-protesica low grade, si vuole organizzare un intervento di artroscopia

diagnostica a prese bioptiche per esame culturale istologico. Il paziente

però una volta fissato la data per il 29.11.2021, decide di pensarci e di

parlare con la moglie di tale proposta. Ci ricontatterà quando deciderà la data

dell'intervento chirurgico. Restiamo comunque a disposizione. (…)”. (n.d.r.: il

grassetto non è della redattrice mentre il corsivo è della redattrice)

Il 2 dicembre 2021 l’assicurato

è stato nuovamente visitato dai dr. med. __________ e dal dr. __________, i

quali, nel relativo referto del 9 dicembre 2021, hanno attestato quanto segue

(doc. VII-2):

" (…)

Diagnosi

Mobilizzazione della protesi monocompartimentale del ginocchio

destro impiantata nel giugno 2021 (recte: 2020) in un altro istituto.

(…).

Esame obiettivo

(…) Flessione 90° dolente. vivo dolore alla digitopressione del condilo

femorale mediale e del piatto tibiale mediale. (…).

Valutazione e procedere

Programmiamo il 19.01.2021 un’artroscopia del ginocchio destro per prese

bioptiche per esame culturale ed istologico come discusso in precedenza.

Il paziente, edotto dei rischi e dei benefici firma il consenso

informato. (…)”

Interpellato al riguardo, il 20

dicembre 2021 il dr. med. __________ (doc. VII-4), ha osservato quanto segue:

" (…) rispetto

alla documentazione agli atti nessuno degli specialisti che hanno avuto in cura

il paziente ha mai formulato l'ipotesi di una mobilizzazione protesica. Il

dolore in effetti non appariva spiegabile se non con una possibile neuropatia

del nervo infrapatellare secondo il dott. __________. Ora sono emersi fatti

nuovi con la spect tac che ha evidenziato una sospetta mobilizzazione protesica

che potrebbe spiegare una parte del dolore riferito. La indicazione ad un’artroscopia

a questo punto diviene logica e necessaria anche per l'eventualità di una

sostituzione protesica. Va detto che la neuropatia definita possibile dal

neurologo è del tutto indipendente dalla mobilizzazione protesica, potendo le

due patologie essere contemporanee.”

Sulla base di quanto indicato

dal proprio medico __________, il 27 dicembre 2021 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato

avrebbe preso a carico l’artroscopia al ginocchio destro a titolo di ricaduta

(doc. VII).

2.3.5. Ora, alla luce del decorso

complesso appena (con particolare riguardo al periodo intercorrente tra il 2

giugno 2020 - allorquando è stata posata la protesi a ginocchio destro - e il 1°

luglio 2021 - allorquando sono state sospese le prestazioni di corta durata da

parte dell’amministrazione -; cfr., in particolare, i doc. 247, 248, 249 e 259

incarto LAINF no. 2) come pure degli elementi convergenti (persistenza dei

dolori come pure delle difficoltà funzionali e di forza, in particolare al

ginocchio destro) che emergono dalla documentazione medica appena riassunta

(cfr., in particolare, i doc. 247, 248, 249 e 259 incarto LAINF no. 2), il TCA

ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al

momento in cui l’CO 1 ha posto termine alle prestazioni di corta durata (in

casu, il 1° luglio 2021), l’assicurato non fosse effettivamente guarito

dagli infortuni in disamina (in particolare, da quello del 14 gennaio 2017 al

ginocchio destro) e vi fossero ancora delle misure terapeutiche suscettibili di

migliorare sensibilmente le condizioni di salute infortunistiche

dell’insorgente. Tanto è che già al 2 novembre 2021 è stata sospettata una mobilizzazione

della protesi mono-compartimentale del ginocchio destro (2020; doc. VII-1),

accertata tramite una scintigrafia ossea trifasica il 12 novembre 2021 (doc. V-1)

ed al 23 novembre 2021 è stato indicato necessario procedere ad una revisione della

protesi stessa in protesi totale del ginocchio, preceduta da un intervento di

artroscopia diagnostica a prese bioptiche per esame culturale istologico

(fissato il 2 dicembre 2021 per il 19 gennaio 2021, doc. VII-2, assunto dall’CO

1 a titolo di ricaduta: cfr. doc. VII) per verificare che la mobilizzazione

fosse asettica e, quindi, non vi fosse presente un'infezione peri-protesica low

grade (doc. VII-3).

Tale conclusione si impone a maggior ragione alla luce della STF 8C_ 234/2019

del 7 ottobre 2019, riguardante un assicurato che il 20 gennaio 2015 aveva

subito un infortunio alla spalla sinistra e al quale l’CO 1 aveva sospeso le

prestazioni di breve durata per il 28 febbraio 2017, giusta la quale:

" 3.

3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ricordato lo

svolgimento del processo, ha riferito che l'assicuratore avrebbe basato la sua

decisione essenzialmente sulle risultanze della visita circondariale di chiusura

del 26 ottobre 2016. Il Dr. med. D.________ ha rilevato che non erano previste

altre misure o terapie e che la risonanza magnetica non ha mostrato alcuna

lesione alla cuffia. Tale conclusione sarebbe stata tratta anche dal Dr. med.

E.________ nel mese di ottobre 2016. Secondo la Corte cantonale in questo senso

si sarebbero poi pronunciati il Dr. med. F.________ e il Dr. med. G.________.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha concluso di non doversi scostare

da questa documentazione medico-specialistica ampiamente convergente, che

fisserebbe la stabilizzazione del caso al 1° marzo/1° aprile 2017. La Corte

cantonale non ha ignorato le conclusioni dei medici della Clinica H.________

del 12 ottobre 2018, ma ha ricordato che la stabilizzazione va valutata in modo

prospettico, ponendosi nel momento in cui le prestazioni sono state interrotte.

Del resto, l'assicuratore ha riconosciuto la ricaduta dei disturbi lamentati

dal ricorrente. (…).

(…).

4.2. L'assicuratore può ritenere una stabilizzazione o chiudere il

caso, quando dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un

sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali

provvedimenti d'integrazione dell'AI (art. 19 cpv. 1 LAINF; DTF 134 V 109

consid. 4 pag. 113 segg.; sentenza 8C_493/2018 del 12 settembre 2018 consid.

3.2). Se un sensibile miglioramento della salute sia ancora possibile, esso

deve essere determinato rispetto all'aumento prevedibile o il ristabilimento

della capacità lavorativa, nella misura in cui quest'ultima non sia limitata

dall'infortunio. In altre parole, il concetto "sensibile" dell'art.

19 cpv. 1 LAINF vuole sottolineare che grazie a una cura medica secondo l'art.

10 cpv. 1 LAINF il miglioramento auspicato possa effettivamente entrare in considerazione

(DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115). Non c'è un diritto a una cura medica, né

se dalla continuazione del trattamento medico ne deriva una probabilità molto

remota di esito positivo, né se dall'implementazione di ulteriori misure il

progresso terapeutico presumibile sia esiguo. In tale contesto, lo stato di

salute della persona assicurata deve essere valutata in maniera prognostica e

non mediante accertamenti retrospettivi (sentenza 8C_537/2018 del 22 gennaio

2019 consid. 4.2 con riferimenti).

(…).

4.4. Contrariamente all'apprezzamento dei fatti operato dalla Corte cantonale,

al fascicolo non vi sono elementi di prova sufficientemente circostanziati per

sostenere, al di là di ogni minimo dubbio, che per fine marzo 2017 si potesse

considerare chiuso il caso. Infatti, il ricorrente in seguito all'infortunio

del 20 gennaio 2015 ha subito un primo intervento chirurgico il 10 dicembre

2015. Il 9 marzo 2016 il ricorrente ha riferito di soffrire sempre di dolori

nella spalla sinistra. Il 14 aprile 2016 il Dr. med. E.________, che ha

eseguito l'intervento operatorio, ha riferito di un decorso postoperatorio

caratterizzato da un lento, ma graduale recupero. Egli confermava la totale

inabilità lavorativa del ricorrente. Il 5 luglio 2016 il Dr. med. E.________ ha

sottolineato il decorso lungo e ha consigliato una riqualifica professionale,

non potendo più essere svolta l'attività lavorativa precedente. Il 3 ottobre

2016 il Dr. med. E.________ riferisce di un aumento della sintomatologia

dolorosa e della necessità di svolgere una risonanza magnetica, concedendosi la

riserva di rivalutare il paziente in seguito. Il 12 ottobre 2016 la Dr. med.

M.________ ha riferito i risultati della risonanza magnetica. Il 27 ottobre

2016, in seguito alla visita del 21 ottobre 2016, il Dr. med. E.________ ha

consigliato di svolgere fisioterapia, confermando un'inabilità lavorativa del

100% per 15 giorni. Alla luce di questo decorso complesso, può apparire

d'acchito sorprendente la conclusione diametralmente opposta del Dr. med.

D.________ resa il 2 novembre 2016 (di pochi giorni successiva) che ha

dichiarato di non accertare lesioni e stabilito un'abilità lavorativa del 100%

nella misura massima possibile. Questo lascia pensare per contro che il

ricorrente non sia mai effettivamente guarito dall'infortunio. Tanto che già il

Considerandi

2.

ottobre 2017 il Dr. med. F.________ ipotizzava l'opzione di un nuovo

intervento chirurgico. Il medesimo specialista il 12 dicembre 2017 osservava

una probabile evoluzione sintomatica sugli eventi passati e sui distretti

trattati. Il 12 gennaio 2018 il Dr. med. L.________ ha lasciato intendere la

persistenza di una menomazione funzionale in seguito agli infortuni. Tanto che

il 12 ottobre 2018 il ricorrente ha subito, dopo numerosi referti della Dr.

med. C.________, un nuovo intervento alla Clinica H.________. Del resto, è

infine lo stesso medico interno dell'assicuratore Dr. med. G.________ nel

referto del 22 novembre 2018 ad affermare dopo un apprezzamento di quasi due

pagine che l'operazione del 12 ottobre 2018 è da considerare in nesso di

causalità con l'infortunio del 20 gennaio 2015, osservando che una nuova

valutazione sarebbe comunque stata indicata alla fine del periodo riabilitativo

postoperatorio. L'assicuratore il 6 febbraio 2019 ha ribadito questa opinione

per la seconda volta nel corso della procedura cantonale. (…)”.

2.4

Alla luce delle

considerazioni che precedono, le censure ricorsuali volte a criticare l’operato

dell’amministrazione per avere chiuso il caso dal 1 luglio 2021 devono essere

accolte.

Pertanto, data la mancata

stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche al 1° luglio 2021,

l’assicuratore LAINF convenuto non era legittimato a porre fine alle

prestazioni di corta durata e a valutare il diritto alle prestazioni di lunga

durata.

2.5

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere accolto ai sensi dei

considerandi, la decisione su opposizione avversata annullata e le prestazioni

di corta durata ristabilite a decorrere dal 1° luglio 2021 .

2.6

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 9 dicembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore

non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre

2021.

consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema cfr. anche STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata e le prestazioni di corta durata sono

ristabilite dal 1° luglio 2021.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti