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Decisione

35.2021.95

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore LAINF ha rifiutato di procedere alla revisione procedurale o alla riconsiderazione della decisione cresciuta in giudicato

25 aprile 2022Italiano22 min

ha comunicato al TCA che in ambito AI, con sentenza del 3 marzo 2022, il Tribunale

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.95

cr

Lugano

25 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 ottobre 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 5 agosto 2016 RI 1, nato

nel 1976, di professione metalcostruttore, è stato vittima di una distorsione

al ginocchio sinistro. Una RM eseguita il 9 agosto 2016 ha messo in luce una

rilesione del menisco mediale in un assicurato portatore di una plastica del

legamento crociato anteriore già portatore di una plastica legamentosa a

seguito di una lesione risalente al 1994, nonché di un’importante condropatia

del compartimento femoro-tibiale e femoro-rotuleo.

Egli è stato operato il 7

novembre 2016 e il 6 marzo 2017.

L’Istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Con decisione del 13 dicembre 2018

l’Istituto assicuratore ha confermato la sospensione del versamento delle

prestazioni assicurative a partire dal 6 agosto 2018, in quanto i disturbi

ancora presentati dall’assicurato non possono più essere ricondotti, secondo

verosimiglianza preponderante, all’infortunio del 5 agosto 2016 (doc. 189).

In data 31 gennaio 2019 l’assicurato,

rappresentato dal sindacato RA 1 (di seguito: RA 1), ha inoltrato un’opposizione

cautelativa contro tale decisione, corredata da un referto del 30 gennaio 2019

del dr. __________ (doc. 202).

Il 10 febbraio 2019 l’CO 1 ha

dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione dell’assicurato (doc.

212).

Con complemento all’opposizione

del 22 febbraio 2019 l’assicurato, sempre per il tramite dell’RA 1, ha chiesto,

in via principale, l’accoglimento dell’opposizione e, in via sussidiaria, ha presentato

un’istanza di riconsiderazione della decisione del 13 dicembre 2018 (doc. 216).

L’CO 1, con decisione su

opposizione del 27 febbraio 2019, ha considerato irricevibile l’opposizione

interposta dall’assicurato (doc. 217). Tale decisione su opposizione è

cresciuta incontestata in giudicato (doc. 218).

L’Istituto assicuratore, inoltre,

con decisione del 20 agosto 2020, ha, da un lato, rifiutato di entrare nel

merito della domanda di riconsiderazione e, dall’altro, rifiutato di dare

seguito alla domanda di revisione procedurale (doc. 232).

Tale decisione è cresciuta,

incontestata, in giudicato.

1.3. In data 21 maggio 2021 RA 1 ha

presentato una domanda di rivalutazione del caso, producendo, a comprova della

propria domanda, il referto peritale dell’11 maggio 2021 redatto su richiesta

dell’assicurato da parte del PD dr. __________ (doc. 245).

Con decisione del 25 agosto 2021

l’CO 1 ha rifiutato di entrare nel merito della domanda di riconsiderazione,

rispettivamente di dare seguito alla richiesta di revisione procedurale.

A

seguito dell’opposizione interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 256),

dopo avere richiesto una presa di posizione al proprio medico __________ (doc.

257), in data 22 ottobre 2021 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua precedente

decisione (doc. 258).

1.4. Con

tempestivo ricorso del 22 novembre 2021 RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1,

ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il

ripristino delle prestazioni LAINF (raggiungimento di uno status quo sine

accettabile, oltre al riconoscimento delle cure necessarie e di un intervento

chirurgico idoneo) e, in via sussidiaria, di riaprire il caso e concedere le

indennità giornaliere dalla chiusura del caso in poi.

L’insorgente

ha chiesto la riconsiderazione di quanto, troppo frettolosamente, deciso dall’assicuratore

LAINF nel 2018, dato che ben quattro specialisti hanno attestato la necessità

di continuazione delle cure e di un intervento di valgizzazione, dichiarando

l’esistenza di un nesso causale con l’infortunio.

Egli

ha evidenziato che i continui cedimenti del ginocchio appaiono incompatibili

con la semplice artrosi, mentre è evidente che la rilesione è in nesso causale

con l’infortunio e non conseguente unicamente ad un aspetto degenerativo. Prima

dell’infortunio, infatti, la plastica legamentosa reggeva nonostante l’artrosi,

permettendogli per lungo tempo di svolgere un’attività lavorativa pesante (doc.

I).

1.5. L’CO

1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.6. In

data 28 gennaio 2022 l’insorgente ha ribadito le richieste ricorsuali,

sottolineando come l’intervento di osteotomia viene ritenuto necessario al fine

di un recupero della capacità lavorativa e non, invece, in relazione ai

problemi degenerativi.

A

suo parere l’instabilità (problema mai avuto prima dell’infortunio) è stata

causata da un impianto cadaverico di ricostruzione non adeguato al suo caso,

come affermato dai medici dr. __________ e dr. __________.

Visti

Fatti

i diversi pareri medici agli atti che indicano un errore valutativo tra il

piano di salute collegato all’infortunio e il piano prettamente degenerativo, a

mente dell’assicurato vi è spazio per una riconsiderazione ai sensi dell’art.

53 cpv. 2 LPGA (doc. VIII).

1.7. Con

osservazioni del 2 febbraio 2022, l’assicuratore LAINF ha ribadito la

correttezza del proprio agire, rilevando come il dr. __________, presa visione

dei referti del dr. __________ e del dr. __________, abbia confermato che la

lesione del LCA e la lesione parziale del menisco siano state riparate e sanate

post infortunio in un ginocchio con una gonartrosi preesistente.

L’amministrazione ha aggiunto che, “inoltre, non sono dati i presupposti per

procedere con una riconsiderazione o una revisione” (doc. X).

Tali considerazioni

dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XI), per

conoscenza.

1.8. In data 25 marzo 2022 l’insorgente

ha comunicato al TCA che in ambito AI, con sentenza del 3 marzo 2022, il Tribunale

amministrativo federale di San Gallo ha parzialmente accolto il ricorso contro

la decisione del 21 ottobre 2020 dell’Ufficio Assicurazione Invalidità Estero

(UAIE), rinviando gli atti all’amministrazione affinché proceda al complemento

dell’istruttoria accertando l’evoluzione dello stato di salute e della capacità

lavorativa in attività adeguate da novembre 2019 (doc. XII).

1.9. Con scritto del 31 marzo 2022

l’Istituto assicuratore si è integralmente confermato nella risposta di causa, evidenziando

come “l’assicurazione infortuni non è in alcun modo condizionata dalle

decisioni dell’assicurazione invalidità” (doc. XIV).

Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse

all’assicurato (doc. XV), per conoscenza.

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del

25.

aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua

composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018).

Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a

partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale

esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti,

in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2

L’oggetto

della lite è circoscritto unicamente alla questione di sapere se l’CO 1 fosse o

meno legittimato, non reputandone adempiute le condizioni, a rifiutare di

procedere alla revisione procedurale o alla riconsiderazione della decisione

del 13 dicembre 2018, cresciuta in giudicato (aspetto quest’ultimo incontestato).

2.3

Ai

sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se

l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o

nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

D’altro

canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv.

2).

I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale

sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati

concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STF K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004

consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

2.4

Dalle tavole processuali si evince che,

con la decisione del 13 dicembre 2018, l’assicuratore LAINF ha rifiutato

all’assicurato il diritto ad ulteriori prestazioni dopo il 6 agosto 2018,

ritenendo che i disturbi di salute da egli ancora presentati non fossero in

nesso causale sicuro o probabile con il precedente infortunio del 5 agosto 2016

(cfr. doc. 190).

Tale

decisione è cresciuta in giudicato a seguito della tardiva opposizione

interposta dall’interessato (cfr. doc. 212), così come stabilito con la

decisione su opposizione del 27 febbraio 2019 che ne ha dichiarato

l’irricevibilità (doc. 217).

Tale

decisione su opposizione non è stata impugnata dall’assicurato (doc. 218).

Pertanto,

stante la sua incontestata crescita in giudicato, la decisione del 13 dicembre

2018.

potrebbe essere rimessa in discussione unicamente attraverso i rimedi straordinari

di diritto (revisione processuale o riconsiderazione).

Da

sottolineare, inoltre, che già in data 11 maggio 2020 l’assicurato, per il

tramite dell’RA 1, ha formulato una domanda di riconsiderazione della decisione

formale del 13 dicembre 2018, cresciuta in giudicato (cfr. doc. 227).

Quest’ultima

è stata respinta dall’amministrazione con decisione del 20 agosto

2020, cresciuta in giudicato, con la quale l’CO 1 ha, da un canto, rifiutato di

entrare nel merito della domanda di riconsiderazione e, dall’altro, negato che

fossero dati i presupposti per sottoporre a revisione processuale la decisione

formale del 13 dicembre 2018 (cfr. doc. 232).

2.5

In data 21 maggio 2021, la

rappresentante legale dell’interessato ha presentato all’assicuratore infortuni

una richiesta di “riapertura sinistro” (doc. 245).

Con decisione del

15.

agosto 2021, l’CO 1, considerata la richiesta dell’assicurato come una nuova

istanza di riconsiderazione e di revisione, ha ritenuto, da un lato, di non potere

entrare nel merito della domanda di riconsiderazione e, dall’altro, ha

rifiutato di procedere ad una revisione processuale, non essendone adempiuti i

presupposti, in mancanza in particolare di nuovi elementi di prova o fatti

nuovi già presenti al momento della decisione del 13 dicembre 2018, ma rimasti

sconosciuti per motivi non dovuti ad errore o che restavano indimostrati (doc.

255).

2.5.1

L'amministrazione è tenuta a

procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o

nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente

(cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004,

C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003,

C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid.

2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid.

2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80).

Nuove, secondo costante

giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono

realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di

fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente

attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003;

DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

Inoltre, i fatti nuovi devono essere

rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della

decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, a

una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293

consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif,

Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG

Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

Relativamente

alle nuove prove, va sottolineato che l'art. 53 cpv. 1 LPGA non fa menzione del

fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla

circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio

della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser,

op. cit., ad art. 53, n. 11).

I nuovi mezzi di prova devono

comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione

o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno

potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono

destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve

dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

Un mezzo di prova è considerato come

concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa

decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella

procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella causa G.P.). In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo

servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2).

Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo

diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze,

che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente

decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il

perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non

costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse

valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale.

Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti

determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (su

questo tema, cfr. STF 8C_148/2018 del 6 luglio 2018, destinata alla

pubblicazione).

2.5.2

Nel caso di specie, la rappresentante

dell’assicurato ha individuato, quale motivo concreto di revisione, la

circostanza che il PD dr. __________ - da ella incaricato di eseguire una

perizia da produrre nell’ambito di un ricorso inoltrato al Tribunale di San

Gallo in materia di assicurazione invalidità (cfr. doc. 245) - ha ritenuto che l’infortunio

dell’interessato sarebbe stato chiuso in maniera precoce, mentre vi erano

ancora possibilità di cure e di interventi atti al recupero (doc. 256).

Nel

rapporto dell’11 maggio 2021 indirizzato alla rappresentante legale

dell’assicurato, il PD dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, si è così espresso:

" Valutazione

paziente di 45 anni atletico, di professione aiuto costruttore,

con una lesione legamentosa del ginocchio sinistro di cui una plastica del

legamento crociato anteriore si trova in modo non anatomico e probabilmente è

la causa della mancanza di estensione del ginocchio. La flessione invece è

fisiologica.

Inoltre il morfotipo mostra un genu varum bilaterale che è stato

verificato tramite un ortoradiogramma eseguito in data odierna con un

sovraccarico e sofferenza del compartimento mediale di entrambe le ginocchia,

più marcata a sinistra.

In modo terapeutico mi sembra ragionevole salvare questo ginocchio

sinistro e ristabilire un’abilità lavorativa completa come aiuto costruttore

tramite un’osteotomia di valgizzazione e discreta estensione del plateau

tibiale della gamba prossimale sinistra.

È perfettamente lecito riaprire il caso CO 1 per completare il

trattamento chirurgico post-traumatico che non è stato soddisfacente finora.

Nella condizione attuale il paziente è completamente inabile al lavoro come

aiuto costruttore.

Alle domande che mi ha posto posso dunque rispondere nel seguente

modo:

1.

È

realmente capace al lavoro per il grado da loro prospettato? No.

2.

Può

svolgere lavori leggeri ma in che modo se la gamba anche da seduto crea

problemi? Eventualmente sì.

3.

Se la

gamba cede in modo non appropriato né programmato che tipo di lavoro può

svolgere? Non determinabile visto che il trattamento non è terminato.

4.

Può

guidare? Magari per brevi tragitti ma per lunghi tratti? Può guidare ma non

per lunghi tratti.

5.

Può

fare il magazziniere? Visto che ha braccia forti ma come fa se la gamba gli

trema improvvisamente, oppure gli cede. No, non può fare il magazziniere.

6.

Può essere

assunto da qualcuno in quale lavoro dal momento che cadendo può farsi male nel

luogo di lavoro. Anche in un luogo di tipo sedentario davanti a un computer? Si

tratta di un rischio non da proporre. Davanti ad un computer eventualmente

abile.

7.

È possibile

pensare a una rendita ancora temporanea? No.

8.

A un

rafforzamento del muscolo? Si tratta di una proposta terapeutica e in questo

caso ribadisco che il trattamento deve essere completato con le misure sopra

menzionate.” (Doc. 246)

Nella propria valutazione del

20.

ottobre 2021 il dr. __________, esaminato il referto del dr. __________

e gli esami radiologici eseguiti (radiografie convenzionali del ginocchio

sinistro del 1.2.2021, MRI del 1.2.2021 e ortoradiogramma ap

anca-ginocchio-caviglia del 10.5.2021), ha escluso che la nuova documentazione

prodotta dall’assicurato metta in luce nuovi elementi che risultavano sconosciuti

al momento della decisione del 13 dicembre 2018, osservando:

" No, situazione invariata

La problematica degenerativa è invariatamente preesistente e crea

invariatamente un problema anche in futuro al sig. RI 1.

Vedo una buona valutazione clinica nel rapporto del collega dr. __________.

Il decorso è invariato in uno status quo sine quale non può più migliorare.

La proposta terapia è per stabilire il processo degenerativo

preesistente.

La valutazione assicurativa rimane invariata. La lesione del LCA e

lesione parziale del menisco è stata riparata e sanata post infortunio in un

ginocchio con una gonartrosi preesistente dell’infortunio. Il processo

degenerativo precoce continuerà invariatamente. Senso dell’intervento proposto

è ridurre i dolori e frenare il processo degenerativo in corso, quale non è un problema

di diretta conseguenza infortunistica assicurato sotto CO 1. Lascio

all’amministrazione la decisione se vogliono prendere a carico anche il danno

non infortunistico.” (Doc. 257)

Con decisione su opposizione del 22 ottobre 2021 l’Istituto

assicuratore ha respinto la domanda di revisione procedurale, non essendo

emersi dal referto del dr. __________ fatti nuovi o nuovi mezzi di prova

rimasti sconosciuti al momento della decisione del 13 dicembre 2018 (doc. B).

2.5.3

Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene

che l’CO 1, a ragione, non abbia accolto la richiesta avanzata dall’insorgente di

revisione procedurale della decisione del 13 dicembre 2018,

cresciuta incontestata in giudicato, non reputandone adempiute le condizioni.

Al

riguardo, va evidenziato che con apprezzamento medico del 20 ottobre 2021, il

dr. __________, medico __________ dell’assicuratore infortuni, esprimendosi

riguardo al referto del dr. __________, ha constatato una situazione invariata,

escludendo che i disturbi ancora presentati dall’interessato siano in nesso

causale con l’infortunio. Egli ha ribadito che gli esiti infortunistici (lesione

del LCA e lesione parziale del menisco) sono stati riparati e sanati dopo

l’infortunio, in un ginocchio affetto da una gonartrosi preesistente. Egli ha

quindi ribadito che l’intervento di osteotomia valgizzante proposto dal dr. __________

servirebbe a frenare il processo degenerativo precoce in corso, il quale “non è

un problema di diretta conseguenza infortunistica assicurato sotto CO 1” (doc.

257).

Ora,

come correttamente indicato dall’amministrazione nella decisione su opposizione

in discussione, quanto attestato dal dr. __________ non mette in luce fatti

nuovi o nuovi mezzi di prova non conosciuti al momento della decisione del 13

dicembre 2018, cresciuta in giudicato.

Al

contrario, il referto in questione - come correttamente spiegato dal dr. __________

nell’apprezzamento medico del 20 ottobre 2021 - ripropone un intervento di osteotomia

valgizzante già programmato e oggetto di una richiesta di autorizzazione a

procedere all’CO 1 avanzata da parte del dr. __________, in accordo con il dr. __________,

tramite referto del 19 settembre 2017, (doc. 91).

Tale

questione era poi stata analizzata e sottoposta al vaglio del medico __________,

il quale, con referto del 18 gennaio 2018 concernente la visita __________ del

16.

gennaio 2018, aveva rilevato come il prospettato intervento non riguardasse

gli esiti dell’infortunio, bensì il danno pregresso, di natura non infortunistica

(cfr. doc. 124). Da qui era quindi seguita la decisione di chiusura dell’infortunio

del 13 dicembre 2018.

Il

TCA non ha motivo per mettere in dubbio tali conclusioni del dr. __________, le

quali appaiono convincenti.

Analogamente

a quanto ritenuto dal Tribunale federale in una STF 8F_2/2017 del 4 ottobre

2017.

– nella quale l’Alta Corte ha rilevato come “l'istante con la sua domanda

in realtà tenta impropriamente di procedere - ancora una volta - a un libero

riesame del suo caso, cercando di concludere per l'erroneità delle conclusioni

di allora. Ci si può chiedere altresì se la domanda sia tempestiva alla luce

della circostanza che il prurito di cui soffre è noto. È quindi in occasione

della prima procedura dinanzi all'CO 1 che gli incombeva l'onere di dimostrare

le sue pretese o per lo meno di provare le conclusioni dell'assicuratore da lui

ritenute erronee” – il TCA non può che sottolineare come anche nella presente

fattispecie l’assicurato non possa ora, tramite la propria richiesta di

revisione procedurale della decisione del 13 dicembre 2018, cresciuta in

giudicato, tentare di procedere ad un libero riesame del proprio caso.

Al

contrario, egli, peraltro patrocinato da un legale, avrebbe dovuto, in

occasione della procedura sfociata nella decisione del 13 dicembre 2018,

contestare tramite i mezzi ordinari di diritto il rifiuto

dell’amministrazione di riconoscere la sussistenza di un nesso causale tra i

disturbi ancora presentati dopo il 6 agosto 2018 e l’infortunio.

Ciò

che, come già ricordato, non è, tuttavia, stato fatto (opposizione tardiva),

con la conseguente crescita in giudicato della decisione del 13 dicembre 2018.

Questo Tribunale rileva, del resto, che un analogo tentativo di rimessa

in discussione del caso attraverso lo strumento della revisione processuale era

già stato respinto con decisione del 20 agosto 2020, cresciuta in giudicato (cfr.

doc. 232).

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, questo Tribunale concorda con l’assicuratore LAINF

nel ritenere che nel caso di specie non ricorrano le condizioni per potere

procedere ad una revisione processuale della decisione del 13 dicembre 2018,

cresciuta in giudicato, posto che il fatto che il PD dr. __________ abbia un

parere diverso non costituisce un motivo di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA.

2.6

Resta

quindi da verificare se, come preteso dall’insorgente, possa entrare in

considerazione un'eventuale riconsiderazione della decisione del 13 dicembre

2018.

sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.

Nel caso di specie, questo Tribunale constata che con la decisione

del 25 agosto 2021 (doc. 255) e la decisione su opposizione del 22 ottobre 2021

l’CO 1, come era nel suo diritto, ha esplicitamente affermato di non volere

entrare nel merito della domanda di riconsiderazione (doc. B).

Il TCA non può censurare il modo

di agire dell’amministrazione.

Per costante giurisprudenza, difatti,

l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai

Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr.

STF I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011

del 12 settembre 2011; STF U 17/05 del 27 ottobre 2006; STF I 206/06 del 13

marzo 2007).

Inoltre va rammentato che l’Alta Corte, con sentenza I 61/04 del

20.

settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata

entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile

mediante opposizione.

Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso.

Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione

non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10

luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; si vedano anche STF

9C_188/2012 del 28 marzo 2012; STF 8C_691/2014 del 16 ottobre 2015, consid. 4 e

STF 8C_210/2017 del 22 agosto 2017, consid. 8.2).

Alla

luce di ciò, la richiesta dell’insorgente di procedere alla valutazione dei

diversi pareri medici agli atti che indicano un errore valutativo tra il piano

di salute collegato all’infortunio e il piano prettamente degenerativo -

circostanza che, a suo parere, giustificherebbe la domanda di riconsiderazione

ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 1.7.) - non può essere

esaminata da questo Tribunale.

Anche

da questo profilo la decisione su opposizione impugnata deve, pertanto, essere

confermata.

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 22

novembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di

prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti