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Decisione

35.2021.97

Oepraio qualificato (già in malattia al momento degli infortuni). Prima braccio destro e poi gomito destro. Stabilizzazione stato di salute all'8 giugno 2021 confermata. No rendita di invalidità

21 marzo 2022Italiano37 min

cambiamento della globale ipersensibilità diffusa che in gran parte è sopra l'epicondilo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.97

PC/sc

Lugano

21 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 novembre 2021 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 5 settembre 2015 RI 1,

nato il __________ 1966, di professione meccanico con AFC, attivo al 100% in

qualità di "operaio qualificato" presso le __________ di __________

dal 2 dicembre 1988, in malattia dal 16 febbraio 2015 (per interventi di

protesi totale all’anca destra il 25 febbraio 2015 e all’anca sinistra il 5

agosto 2015 a causa di una osteonecrosi di ambedue le teste femorali; in esiti

di protesi femoro-patellare al ginocchio destro il 19 dicembre 2012 e al

ginocchio sinistro il 24 luglio 2013), “uscendo dalla doccia è caduto senza

riuscire ad arrivare alle stampelle (l’assicurato ha subito da poco un

intervento all’anca)”, riportando una frattura da avulsione del tubercolo

minore dell’omero prossimale destro (doc. 1, 11, 16 e 45 incarto LAINF no. 1:

inf. no. __________; doc. 46 incarto LAINF no. 2: inf. no. __________).

1.2. Il 10 settembre 2015 l’Istituto

assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità (doc. 2 incarto LAINF

no. 1), in particolare comunicando all’assicurato quanto segue:

" L’evento

del 5 settembre 2015 è di nostra competenza. Dalla documentazione in nostro

possesso risulta che al momento dell’infortunio era già inabile al lavoro nella

misura del 100% per malattia. Nel caso di una contemporanea incapacità

lavorativa completa per malattia e per infortunio non le versiamo l’indennità

giornaliera. Se l’incapacità lavorativa causata dalla malattia si riduce,

verseremo l’indennità giornaliera nella misura corrispondente. In tal caso

provvederemo ad informarla.”

1.3. A causa dell’infortunio,

l’assicurato si è sottoposto il 7 ottobre 2015 ad un’operazione di “riposizione

e fissazione con ancore tubercolo minore omero destro” ad opera del dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore, presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. 16

incarto LAINF no.1).

1.4. L’Istituto assicuratore ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.5. In data 5 marzo 2016 RI 1,

ancora in malattia al 100% dal 16 febbraio 2015, verso le 21:00, è scivolato

fuori casa a causa del fondo innevato ghiacciato e “ha picchiato gomito e

polso destro”, riportando una frattura scomposta dell’epicondilo mediale

del gomito destro (doc. 1, 15 e 22 incarto LAINF no. 2: inf. no. __________ e

doc. 45 incarto LAINF no. 1).

A causa dell’infortunio, l’assicurato si è sottoposto il 16 marzo 2016 ad

un’operazione di “riduzione e osteosintesi” sempre ad opera del dr. med.

__________ presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. 16, 22 e 23 incarto

LAINF no. 2).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.6. Nel frattempo, in ambito AI,

l’assicurato è stato posto a beneficio di una rendita intera di invalidità

(grado di invalidità: 100%) dal 1° febbraio 2016 (alla scadenza dell'anno di

attesa ex art. 28 LAI), confermata il 20 settembre 2018 (doc. 68, 89, 157 incarto

LAINF no. 2).

1.7. A causa della persistenza dei

dolori come pure delle difficoltà funzionali e di forza all’arto destro, si è

sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di

apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure a diverse

visite mediche specialistiche (anche in Svizzera interna). Egli si è sottoposto

anche a svariate sedute di fisioterapia e ergoterapia (anche presso la Clinica __________).

1.8. Il 18 agosto 2017 l’assicurato

si è sottoposto ad un’operazione di “AMO gomito destro, neurolisi nervo

ulnare e anteposizione sec. Eaton” sempre ad opera del dr. med. __________

presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. 104 incarto LAINF no. 2).

1.9. A causa della persistenza dei

dolori come pure delle difficoltà funzionali e di forza all’arto destro, si è

sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di

apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure a diverse visite

mediche specialistiche (anche in Svizzera interna). Egli si è sottoposto anche

a svariate sedute di fisioterapia e ergoterapia (anche presso la Clinica __________).

1.10. Dopo avere preso atto del rapporto

del 17 marzo 2021 relativa alla visita __________ di chiusura del 10 marzo 2021

del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia (doc. 221 incarto LAINF no. 2), in data 8 giugno 2021 (doc. 221

incarto LAINF no. 2) l’CO 1 ha comunicato all’assicurato che:

" (…) Sulla base

delle indicazioni del medico __________, la informiamo che ulteriori cure

mediche non sono suscettibili di migliorare il suo stato di salute. Sospendiamo

pertanto, dalla data odierna, le prestazioni a titolo di spese di cura. (…)”

1.11. Su richiesta del 24 giugno 2021

del patrocinatore dell’assicurato (avv. RA 1; doc. 224 incarto LAINF no. 2) e

dopo aver preso atto dell’apprezzamento medico del 13 settembre 2021 del

precitato medico __________ (doc. 228 incarto LAINF no. 2), con decisione del 29

settembre 2021 (doc. 230 incarto LAINF no. 2), l’CO 1 ha statuito quanto segue:

" (…) Abbiamo

esaminato il diritto ad una rendita d'invalidità, ad un'indennità per

menomazione dell'integrità e al diritto alle cure mediche future.

(…).

Nella decisione del 22 giugno 2017 dell'assicurazione invalidità, fondata sulla

perizia __________ di gennaio/febbraio 2017, risulta che è medicalmente

oggettivata una completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività lucrativa a

decorrere dal 16 febbraio 2015, ossia già prima degli infortuni assicurati dal

nostro Istituto.

Ne consegue che la rendita LAINF dev'essere determinata secondo i

casi speciali, ossia ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 OAINF (…).

Dal momento che già prima degli infortuni del 5 settembre 2015 e

del 5 marzo 2016, assicurati dal nostro Istituto, il sig. RI 1 era già

completamente inabile al lavoro e al guadagno in qualsiasi attività, i postumi

infortunistici non causano un'incapacità al guadagno aggiuntiva. Di conseguenza

non possiamo accordare prestazioni di rendita ai sensi della LAINF.

(…).

In base alle risultanze della visita medica del 10 marzo 2021, non

esiste nessuna menomazione importante dell'integrità fisica. Non ricorrono

perciò le premesse per la concessione di un'indennità per menomazione

dell'integrità.

Dobbiamo perciò rifiutare le pretese di un'indennità per menomazione

dell'integrità.

Confermiamo inoltre, per le conseguenze post-infortunistiche, la

sospensione delle prestazioni a titolo di spese di cura a partire dal 8 giugno 2021.

Se a causa dell'infortunio o della malattia professionale lo stato di salute

richiedesse una nuova cura medica, l'assicurato ha il diritto di riannunciarsi

alla CO 1 che esaminerà il diritto a prestazioni assicurative. (…)”

1.12. Con opposizione del 21 ottobre

2021 (doc. 230 incarto LAINF no. 2), l’avv. RA 1 - dopo avere osservato che le

condizioni di salute del suo cliente, dopo circa quattro mesi e mezzo dalla

sospensione delle cure, segnatamente della fisioterapia, erano peggiorate ed i

dolori e la mobilità al braccio si erano notevolmente riacutizzati - ha chiesto

all’CO 1 di “rivalutare la decisione qui impugnata” e che al suo

assistito:

" 1. gli

vengano concesse e pagate un minimo di 18 sedute di fisioterapia annue; 2. gli

vengano concesse e pagate due visite annue di controllo presso il suo

specialista di fiducia; 3. Gli venga concesso un contributo minimo annuo a

copertura delle entrate in piscina (per es. CHF 100.--); 4. La valutazione del

diritto ad una rendita sia tenuta in sospesa in funzione dell’evoluzione futura

del caso. (…)”

1.13. Con decisione del 9 novembre

2021 l’CO 1 ha respinto l’opposizione, confermando la sua precedente decisione (doc.

235 incarto LAINF no. 2).

1.14. Con tempestivo ricorso del 9 dicembre

2021 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento

della decisione impugnata, contestando la stabilizzazione dello stato di salute

e, in particolare, che non possa essere migliorato con sedute di fisioterapia e

altre analoghe misure e chiedendo che sia ordinata una nuova visita medica

presso uno specialista indipendente (doc. I, pag. 3 e 4).

A suffragio delle proprie argomentazioni produce il certificato medico del 13

agosto 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia e specialista FMH in chirurgia della mano (doc. C, già agli atti doc.

175 incarto LAINF no. 2) e il certificato medico del 2 dicembre 2021 del dr.

med. __________ (doc. D).

1.15. Nella risposta del 6 gennaio

2022 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.16. Il 20 gennaio 2022 l’avv. RA 1

si è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomentazioni (in

particolare, chiedendo che “sia ordinata una nuova visita specialistica

presso un nuovo esperto, indipendente dalla CO 1, che possa riesaminare il caso”

e ribadendo che le “richieste del ricorrente nei confronti della CO 1

rimangono quelle già espresse in sede di opposizione”: cfr. doc. V, pag. 2)

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.17. Il 26 gennaio 2022 l'CO 1 si è

riconfermato nelle proprie conclusioni con argomentazioni di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

1.18. Il 27 gennaio 2022 il doc. VII

è stato trasmesso all’avv. NRA 1 per conoscenza (doc. VIII).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF

8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso concreto, oggetto di

contestazione è la stabilizzazione dello stato di salute all’8 giugno 2021 e il

mancato riconoscimento delle prestazioni di cura per il periodo successivo.

La richiesta avanzata anche in questa sede dal patrocinatore dell’insorgente

di tenere in sospeso la valutazione del diritto ad una rendita del suo cliente

in funzione dell’evoluzione futura del caso (doc. V, pag. 2) deve essere respinta

(cfr, a questo proposito, il consid. 2.3.5 in fine).

Non è invece contestata, ed esula quindi dalla presente vertenza, la mancata

assegnazione di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI).

Preliminarmente il TCA rileva che oggetto del presente giudizio sono

esclusivamente i danni alla salute del ricorrente alla spalla destra riconducibile

all’infortunio del 5 settembre 2015 (inf. no. 25.21840.15.6) e al gomito destro

riconducibile all’infortunio del 5 marzo 2016 (inf. no. 23.91026.16.8). Dalle

tavole processuali si evince che l’insorgente, oltre ai disturbi

(infortunistici) anzidetti, presenta altre problematiche di carattere morboso

(ad es.: gonartrosi bilaterale, sindrome lombovertebrale con componente

spondilogena prevalentemente sull’arto inferiore sinistro, disturbi psichici,

ecc.: cfr. perizia pluridisciplinare del 16 marzo 2017 del __________ dell’UAI,

di cui al doc. 109, in particolare pag. 24, incarto LAINF no. 1;

cervicobrachialgia destra, lombalgie croniche, sciatalgia sinistra: cfr.

valutazione medica dell’11 settembre 2020 del dr. med. __________, specialista

FMH in neurochirurgia, di cui al doc. 100 incarto LAINF no. 1) che esulano dal

presente giudizio (in particolare, con riferimento alla stabilizzazione dello

stato di salute dell’assicurato), non essendo in nesso di causalità naturale

con gli infortuni in questione. Giova qui, infatti, ricordare che

l’assicurazione contro gli infortuni tiene conto esclusivamente il danno alla

salute causato dall’evento assicurato (diversamente dall’assicurazione per

l’invalidità che, in quanto assicurazione finale, deve considerare il danno

alla salute nella sua globalità; cfr. tra le tante, STCA 35.2019.74 dell’11

marzo 2020, consid. 2.5 e STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid. 2.2).

2.3. Condizioni di salute

infortunistiche stabilizzate all’8 giugno 2021?

2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina

e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti

un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

È utile precisare che,

secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione

prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in

cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1;

STCA 35.2020.98 del 26 marzo 2021, consid. 2.3.1).

2.3.2. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale

ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

Giova qui infine ricordare

un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,

consid. 2.5).

2.3.3. Con la decisione su

opposizione impugnata, sentito il parere del proprio medico __________, l’CO 1

ha dichiarato che, a contare dall’8 giugno 2021, non vi erano più provvedimenti

terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute

infortunistiche dell’insorgente e, pertanto, ha posto termine alle prestazioni

di corta durata (in particolare, a quelle a titolo di spese di cura).

Il patrocinatore del ricorrente contesta tale conclusione, poiché dal profilo

terapeutico, ritiene che lo stato di salute del suo cliente possa essere

migliorato con sedute di fisioterapia e altre analoghe misure (doc. I, pag.

3).

2.3.4. Dalle tavole processuali

emerge che, a causa dell’infortunio del 5 settembre 2015, l’assicurato si è

sottoposto il 7 ottobre 2015 ad un’operazione di “riposizione e fissazione

con ancore tubercolo minore omero destro” ad opera del dr. med. __________

(doc. 16 incarto LAINF no.1). A causa dell’infortunio del 5 marzo 2016,

l’assicurato si è sottoposto il 16 marzo 2016 ad un’operazione di “riduzione

e osteosintesi” sempre ad opera del dr. med. __________ (doc. 16, 22 e 23

incarto LAINF no. 2). A causa della persistenza dei dolori come pure delle

difficoltà funzionali e di forza all’arto destro (come pure delle problematiche

di origine extra-infortunistiche), si è sottoposto a svariate indagini, che

sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine

radiologica come pure a diverse visite mediche specialistiche (anche in

Svizzera interna). Egli si è sottoposto anche a svariate sedute di fisioterapia

e ergoterapia (anche presso la Clinica __________). Il 18 agosto 2017

l’assicurato si è sottoposto ad un’operazione di “AMO gomito destro,

neurolisi nervo ulnare e anteposizione sec. Eaton” sempre ad opera del dr.

med. __________ (doc. 104 incarto LAINF no. 2).

A causa della persistenza dei dolori come pure delle difficoltà funzionali e di

forza all’arto destro (come pure delle problematiche di origine

extra-infortunistiche), si è nuovamente sottoposto a svariate indagini, che

sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine

radiologica come pure a diverse visite mediche specialistiche (anche in

Svizzera interna). Egli si è nuovamente sottoposto anche a svariate sedute di

fisioterapia e ergoterapia (anche presso la Clinica __________).

In particolare, per quanto

qui di maggior interesse, il 16 gennaio 2019 (doc. 75 e 114 incarto LAINF no.

1) l’assicurato è stato visitato dal PD dr. med. __________ della Clinica __________

di __________, il quale, dopo avere ricevuto i risultati di una MRI del gomito

destro e di un’artrografia-TC della spalla destra, il 7 febbraio 2019 (doc. 75

e 114 incarto LAINF no. 1) ha ritenuto quanto segue:

" Procedere.

Riguardo al gomito sinistro sembra che il legamento mediale sia intatto. Ci

sono due opzioni terapeutiche:

1. Accettare la situazione così com'è

2. Intervento di revisione. lo visiterei prima il gomito sotto

anestesia generale. Se il legamento mediale risultasse veramente insufficiente,

lo ricostruirei. Se risultasse stabile, ripeterei semplicemente la neurolisi

del nervo ulnare ed eventualmente lo riposizionerei nuovamente. I risultati di

questa procedura purtroppo non sono sicuri. La percentuale di successo è ca.

del 50%. Sussiste sfortunatamente anche il rischio che con questo intervento si

peggiori la situazione. Ho informato dettagliatamente il paziente a riguardo.

Per quanto concerne la spalla destra sussiste una dolorosa

limitazione del movimento. In base alle immagini il motivo dei disturbi

potrebbe essere il tendine lungo del bicipite. In questo caso ho spiegato al

paziente la possibilità della procedura artroscopica con trattamento del

tendine lungo del bicipite, capsulotomia circonferenziale e prelievo di

campioni di tessuto. In questo caso il paziente potrebbe probabilmente ricevere

una terapia supplementare funzionale. Reputo positiva la possibilità di un

miglioramento della situazione.”

Il 13 agosto 2019 (doc. 175

incarto LAINF no. 2) l’assicurato è stato visitato dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia e specialista FMH in

chirurgia della mano, il quale ha ritenuto quanto segue:

" (…) Al

controllo clinico attuale il paz. presenta una sintomatologia clinica

paragonabile al Luglio 2018 (…).

(…).

Alla luce dei reperti clinici esistenti ho sconsigliato al paz. l'esecuzione

dell'ennesimo intervento chirurgico con la possibilità di un intrappolamento in

sede cicatriziale del nervo ulnare che all'ultimo reperto elettrofisiologico

(Dr. __________) non evidenziava segni di neuropatia compressive evidente a

carico del nervo ulnare.

Utile a mio modo di vedere l'esecuzione di cicli di fisioterapia periodici con

esercizi dl mobilizzazione neurale per ridurre li quadro infiammatorio locale e

migliorare la forza di presa. Utile altresì l'esecuzione di nuoto e ginnastica

In palestre per aumentare l'effetto miorilassante ed un rinforzo del

tono-trofismo della muscolatura del braccio e dell'avambraccio omolaterale.

In assenza di un'indicazione alla correzione chirurgica della

problematica non ho previsto ulteriori controlli presso la mia consultazione

(…).”

Il 21 luglio 2020 il dr. med. __________

ha accertato “una neuropatia ulnare ds irritativa al solco del gomito in

relazione ad un’epicondelite mediale residua.” (doc. 94 incarto LAINF no.

1).

L’11 agosto 2020 l’assicurato è stato nuovamente visitato dal dr. med. __________,

il quale, nel relativo rapporto 14 settembre 2020 (doc. 197 incarto LAINF no.

2), ha rilevato quanto segue:

" (…)

affetto da esiti di neuropatia del nervo ulnare al gomito dx ed esiti

di AMO perosteosintesi al gomito omolaterale.

Il paz. ha eseguito recentemente un esame EMG che esclude una compressione

importante del nervo mediano e del nervo ulnare dell’avambraccio.

L’esame RMN ha documentato una stenosi foraminale a C6-C7 probabile causa della

cervicobrachialgia e dei disturbi neuropatici lamentati a livello periferico.

(…).

(…) la tumefazione esistente è legata ad una persistente e cronica

epitrocleite al gomito omolaterale.

Fatti

I dolori cicatriziali sono legati a esiti di interventi succitati.

Ho informato a lungo il paziente che sconsiglio l’esecuzione di un nuovo

intervento di ripresa chirurgica per evitare un’ulteriore intrappolamento

cicatriziale del nervo ulnare in corrispondenza della fosse olecranica omonima.

Consiglio l’esecuzione delle terapie in corso a scopo

antinfiammatorio e per ridurre i dolori cicatriziali presenti.

In caso di peggioramento della neuropatia a livello periferico utile un

consulto neurochirurgico per rivalutare lo stato clinico attuale e la stenosi

foraminale C6-C7.

In assenza di un’indicazione alla correzione chirurgica della problematica non

ho previsto ulteriori controlli presso la mia consultazione. (…).”

Dalle tavole processuali emerge

pure che l’assicurato, dopo essersi sottoposto a svariati interventi (per le

problematiche sia morbose si infortunistiche) di cui è affetto, non sarebbe

molto propenso a sottoporsi ad eventuali nuove procedure invasive alla spalla

destra e al gomito destro, sia perché ne ha già subiti troppo sia perché non vi

è una garanzia di successo (doc. 78, 87, 100 e 120 incarto LAINF no. 1 e 169,

180, 221, pag. 14 e 224 pag. 4 incarto LAINF no. 2).

Al termine della visita __________ di chiusura del 10 marzo 2021 (doc. 221

incarto LAINF no. 2), il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, ha rilevato quanto segue:

" (…)

Diagnosi

Stato dopo contusione spalla destra con frattura pluriframmentaria

scomposta del tubercolo minore dell'omero destro il 06.10.2015 in stato dopo

re-fissazione con ancore il 07.10.2015 (caso nr. __________).

Stato dopo contusione gomito e avambraccio destra il 05.03.2016

con Frattura scomposta epicondilo omeri ulnare gomito destra con Riduzione e

osteosintesi il 16.03.2016 dr. med. __________.

Stato dopo sospetto di __________ arto superiore destra 10.2015,

dr. med. __________.

18.08.2017 AMO gomito destro, neurolisi nervo ulnare e

anteposizione secondo Eaton, dr. med. __________ e dr. med. __________.

Diagnosi non di competenza CO 1

Stato dopo protesi totale dell'anca sinistra per osteonecrosi

testa femorale sinistra il 05.08.2015.

Stato dopo protesi totale anca destra per osteonecrosi della testa

femorale destra, il 25.02.2015.

Stato dopo protesi femoro-patellare ginocchio sinistro il

24.07.2013.

Stato dopo protesi femoro-patellare ginocchio destra il

19.12.2012.

Stato dopo pericardite 1996.

Lombalgia cronica non specificata.

Componente depressiva psichica reattiva (rapporta dr. med. Bosia

del 27.05.2016).

Apprezzamento

(…).

Proposte diagnostiche e terapeutiche

Non sono previste altre terapie o proposte diagnostiche.

Aspetti medico-assicurativi

Abbiamo discusso assieme la situazione globale e l'assicurato mi

ha spiegato la sua posizione e le conseguenze infortunistiche che da anni non

gli permettono più di lavorare. L'assicurato non ha mai chiesto di fare un

intervento alla spalla destra malgrado dichiara di avere difficoltà a muovere

il braccio destro. Egli vede tutto questo legato all'infortunio. Mi chiedo,

valutando la discrepanza dei dolori soggettivi diffusi alla spalla che non

trovano una patologia in grado di oggettivare questi dolori ed il fatto che non

vi è mai stato un danno alla muscolatura del cingolo scapolare, se queste

sensazioni soggettive possono essere in relazione causale con l'infortunio dove

non ha riportato un danno alla cuffia rotatoria ma solo una minima lesione

ossea che non crea un conflitto subacromiale. Inoltre, questo in presenza di

una mobilità libera, paragonabile alla sinistra, dove l'unica «patologia» sono

dei dolori che l'assicurato accusa soggettivamente e che non sono nella regione

della frattura guarita. L'assicurato mi chiede di non chiudere il suo caso

dichiarando «che tutto va bene». Ho spiegato all'assicurato che non posso

valutare i suoi dolori ma che la mia valutazione riguarda unicamente le

conseguenze infortunistiche alla spalla ed al gomito. Si nota una mobilità

libera con una buona forza in assenza di atrofia muscolare. Indicazione questa

che il braccio viene usato normalmente. I dolori lungo il braccio destro sono

migliorati dopo l'infiltrazione alla colonna cervicale dove è presente una

degenerazione con conflitto radicolare che non è di competenza CO 1 non essendo

legata all'infortunio.

Per quanto concerne la spalla destra si nota una buona articolazione, una

cuffia che non ha mai riportato un danno ma solo una situazione post-frattura

del tubercolo omerale minore, frattura che già guarita nel 2017. L'unica

patologia che il PD dr. med. __________ ha evidenziato quale possibile causa

dei dolori sarebbe un possibile impingement del tendine del bicipite lungo,

altrimenti il medico non ha evidenziato nessuna altra patologia a questa spalla

come descritto nel suo ultimo rapporto del 07.02.2019.

Il PD dr. med. __________ ha proposto una capsulotomia ed

esecuzione di una istologia e valutare un eventuale conflitto con il tubercolo

minore essendo questo guarito leggermente distalmente alla sua posizione

originale. Descrive una cuffia rotatoria intatta come anche l'articolazione

glenomerale.

Alla visita odierna i dolori diffusi non si trovano nella zona di

questo sospettato conflitto ed i movimenti di abduzione ed estensione non

spiegano un eventuale conflitto del bicipite rispetto alla localizzazione dei

dolori. Anche attesa del bicipite e tricipite i dolori non erano mai in questa

zona.

Per quanto concerne il gomito si nota una discrepanza tra la

valutazione neurologica ripetitiva che non ha mai evidenziato una lesione

nervale nè una chiara spiegazione per la ipersensibilità che l'assicurato in

data odierna mi mostra ripetitivamente al terzo distale dell'omero che si trova

sopra dell'epicondilo mediale omerale. Si vede bene la prominenza della cute e

della sottocute medialmente dell'olecrano come una formazione di grasso che

potrebbe spiegare questa prominenza. Non si nota nessuna irritazione, in

assenza di un arrossamento con termotatto nella norma ed in assenza di

un'adesione. Accusa soggettivamente un vivo dolore lungo la parte medio distale

dell'omero essendo superiore dell'epicondilo mediale e lungo il solco ulnare.

La pro/supinazione era libera e priva di dolore come anche il movimento di

estensione/flessione con motricità normale. Le radiografie confermano una buona

articolazione senza artrosi.

Siccome i due precedenti interventi non hanno portato a nessun

cambiamento della globale ipersensibilità diffusa che in gran parte è sopra l'epicondilo

e quindi non spiegabile con una cicatrizza-zione o un impingement del nervo

ulnare lungo il suo solco ulnare vs l'epicondilo mediale, condivido la

valutazione del dr. med. __________ di non optare per una nuova neurolisi in

questa diffusa situa-zione. Anche il PD. dr. med. __________ è del parere che

la probabilità di successo con una nuova neurolisi non supera il 50% e che ci

potrebbero anche essere dei rischi per un peggioramento.

L'assicurato mi chiede di poter continuare con 1-2 serie di fisioterapia

per la terapia locale al gomito destro e di poter anche usufruire in futuro di

una terapia stazionaria a __________ che ha portato ad un miglioramento per

qualche settimana. Siccome da anni la situazione è invariata (nessun

miglioramento e nessun peggioramento) non vedo giustificata una terapia

stazionaria od intensiva in quanto questo non ha nessun influsso sulla mobilità

che è libera.

Probabilmente la situazione della diffusa ipersensibilità e iposensibilità

delle dita 4 e 5 della mano destra non migliorerà, in particolare in quanto il

nervo ulnare non ha mai mostrato una patologia oggettivabile. Si nota una

discrepanza nel fatto che una parte dei disturbi viene dichiarata sopra la zona

dell'intervento, cosa anatomicamente non spiegale. Il probabile disturbo delle

dita può anche essere di origine di un conflitto cervicale come già

oggettivato.

Ho spiegato all'assicurato che la valutazione viene strettamente

effettuata per i danni di origine infortunistica e non valuta gli altri suoi

problemi corporei non di competenza CO 1.

Di conseguenza viene espressa un'esigibilità lavorativa.

(…)

In caso di future terapie o diagnosi la CO 1 valuterà un'eventuale

responsabilità assicurativa. L'assicurato in data odierna mi riferisce di non

avere intenzione di eseguire interventi alla spalla e nemmeno al gomito.

Esigibilità del lavoro

(...)

Questa valutazione concerne le sole conseguenze infortunistiche da noi

assicurate e non include una valutazione di uno stato dopo protesizzazione di

entrambe le anche e le ginocchia.” (n.d.r.: il grassetto non è della

redattrice)

Il 24 giugno 2021 il

patrocinatore dell’assicurato ha presentato delle osservazioni al riguardo

della valutazione operata dal medico __________ (doc. 224 incarto LAINF no. 2).

Interpellato al riguardo, il medico __________ ha presentato le proprie

osservazioni nell’apprezzamento medico del 13 settembre 2021 (doc. 228 incarto

LAINF no. 2).

Il 21 ottobre 2021 (doc. 233

incarto LAINF no. 2) il patrocinatore dell’assicurato, dopo avere ribadito i

contenuti dello scritto del 24 giugno 2021, ha presentato delle osservazioni al

riguardo dell’apprezzamento medico del 13 settembre 2021.

Davanti al TCA il patrocinatore

dell’assicurato ha versato agli atti il certificato medico del 2 dicembre 2021

del dr. med. Carlo Del Notaro, il quale ha certificato “di avere visitato in

data odierna il summenzionato paziente. A causa della problematica persi-stente

alla spalla destra e al gomito destro egli necessita di regolari sedute di

fisioterapia per mantenere lo stato attuale. Senza la fisioterapia vi è

un peggioramento del braccio destro con aumento dei disturbi.” (doc. D;

n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).

2.3.5. Ora, alla luce degli elementi

convergenti che emergono dalla documentazione medica appena riassunta (cfr., in

particolare, i doc. 75 e 114 incarto LAINF no. 1, 197, 222 e 224 incarto LAINF

no. 2) - ribadito che, secondo la giurisprudenza federale, la questione della

stabilizzazione va valutata in maniera prospettica, ponendosi al momento in cui

le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, nel mese di giugno

2021) - questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto assicuratore

secondo cui, al più tardi in data 8 giugno 2021, lo stato di salute

infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della

relativa giurisprudenza. La circostanza che l’insorgente denunciasse ancora dei

disturbi all’arto superiore destro rispettivamente necessitasse - se del caso

- di misure conservative (fisioterapia e/o ergoterapia e/o infiltrazioni e/o

terapia del dolore) volte a evitare un loro aggravamento (cfr, in particolare,

il certificato medico del 2 dicembre 2021 del dr. med. __________: cfr. doc. D,

riportato al consid. 2.3.4 in fine) è irrilevante (cfr., tra le tante,

la STCA 35.2019.44 del 12 giugno 2019, consid. 2.3.2, la STCA 35.2021.75 del 31

gennaio 2022, consid. 2.3.2 e la STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid.

2.3.3). Decisivo ai fini del giudizio è soltanto che, secondo il parere unanime

dei medici curanti specialisti e di quello __________ dell’CO 1, a quel momento

lo stato dell’arto superiore destro non poteva più essere sensibilmente migliorato

grazie ad ulteriori terapie. Del resto dalle tavole processuali anzidette

emerge chiaramente che l’assicurato non era propenso a sottoporsi ad eventuali

nuove procedure invasive alla spalla destra e al gomito destro, sia perché ne aveva

già subiti troppo sia perché non vi era una garanzia di successo (cfr., in

particolare, doc. 224 pag. 4 incarto LAINF no. 2). Non permette di giungere ad

una diversa conclusione neppure il fatto che l’assicurato potrebbe, in futuro,

essere sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico. Difatti, in tale

evenienza, potrà annunciare una ricaduta del sinistro, con ripristino del

diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. art. 11 OAINF).

In conclusione il TCA non

ritiene dunque dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al

più tardi al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle

prestazioni di corta durata (in casu, alle prestazioni di cura medica),

vi fossero ancora delle misure terapeutiche suscettibili di migliorare

sensibilmente le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, le censure ricorsuali volte a criticare l’operato

del medico fiduciario, prima e dell’amministrazione, dopo, per avere chiuso il

caso dall’8 giugno 2021 vengono respinte.

La decisione su

opposizione impugnata nella misura in cui sancisce che all’8 giugno 2021, lo

stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1

LAINF va dunque confermata.

Pertanto, data la

stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore

LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta

durata (in casu, alle prestazioni di cura medica) e a valutare il

diritto alle prestazioni di lunga durata.

La censura ricorsuale del

patrocinatore dell’insorgente volta a contestare l’operato dell’amministrazione

per non avere tenuto in sospeso la valutazione del diritto ad una rendita del

suo cliente in funzione dell’evoluzione futura del caso deve dunque essere

respinta. Parimenti dicasi per la medesima richiesta avanzata in questa sede

dal rappresentante del ricorrente (doc. V, pag. 2).

2.4. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente

esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

Considerandi

2.

la diminuzione della

capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

Ai fini del presente

giudizio giova qui infine ricordare che, giusta l’art. 28 cpv. 3 OAINF, se la

capacità lavorativa dell'assicurato era già ridotta in modo durevole prima

dell'infortunio a causa di un danno alla salute non assicurato, per calcolare

il grado d'invalidità si deve paragonare il salario che l'assicurato potrebbe

realizzare tenuto conto dell'incapacità lavorativa ridotta preesistente con il

reddito che potrebbe conseguire malgrado le conseguenze dell'infortunio e la

menomazione preesistente.

2.4.2

Con decisione del 29 settembre

2021.

(doc. 230 incarto LAINF no. 2), confermata su opposizione il 9 novembre

2021.

(doc. 235 incarto LAINF no. 2), l’CO 1 ha statuito quanto segue:

" (…) Nella

decisione del 22 giugno 2017 dell'assicurazione invalidità, fondata sulla

perizia __________ di gennaio/febbraio 2017, risulta che è medicalmente

oggettivata una completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività lucrativa a

decorrere dal 16 febbraio 2015, ossia già prima degli infortuni assicurati dal

nostro Istituto.

Ne consegue che la rendita LAINF dev'essere determinata secondo i

casi speciali, ossia ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 OAINF (…).

Dal momento che già prima degli infortuni del 5 settembre 2015 e

del 5 marzo 2016, assicurati dal nostro Istituto, il sig. RI 1 era già

completamente inabile al lavoro e al guadagno in qualsiasi attività, i postumi

infortunistici non causano un'incapacità al guadagno aggiuntiva. Di conseguenza

non possiamo accordare prestazioni di rendita ai sensi della LAINF. (…)”.

2.4.3

Dalle tavole processuali emerge

che l’assicurato era totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività

lucrativa già dal 16 febbraio 2015 (cfr. consid. 1.1 e 1.6) e, quindi, prima

degli infortuni del 5 settembre 2015 e del 5 marzo 2016. In siffatte

circostanze il TCA condivide l’operato dell’amministrazione, che ha

correttamente negato il diritto ad una rendita LAINF in applicazione dell’art. 28

cpv. 3 OAINF riportato al consid. 2.4.1.

2.5

Per completezza, il TCA

rileva che il diritto a ulteriori cure sanitarie non può essere fondato nemmeno

sull’art. 21 cpv. 1 LAINF, in quanto quest’ultima disposizione torna

applicabile soltanto a quell'assicurato che si trova al beneficio di una

rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF 8C_81/2013 del

16.

aprile 2013 consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382 ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 112 s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale

sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55; cfr., tra le

tante, la STCA 35.2019.44 del 12 giugno 2019, consid. 2.3.2 e la 35.2018.40 del

12.

settembre 2018, consid. 2.4), ciò che non è il caso nella presente

fattispecie (cfr. consid. 2.4.3). Va comunque precisato che l’assicurato

avrebbe di nuovo diritto di percepire le prestazioni sanitarie, in caso di

ricaduta o di conseguenze tardive degli infortuni del 5 settembre 2015 e del 5

marzo 2016 (cfr. art. 11 OAINF).

2.6

Da ultimo, va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA rinuncia quindi

all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, al mezzo di prova “nuova

visita medica presso uno specialista indipendente” richiesta dal

patrocinatore dell’insorgente: cfr. doc. I, pag. 3 e V, pag. 2), ritenendo la

situazione sufficientemente chiarita.

L'incarto della CO 1 è

stato versato agli atti con la risposta di causa.

2.7

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su

opposizione avversata confermata.

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 9 dicembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore

non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre

2021.

consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021

del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La richiesta dell’avv. RA 1

di tenere in sospeso la valutazione del diritto ad una rendita del suo cliente

in funzione dell’evoluzione futura del caso è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti