35.2021.97
Oepraio qualificato (già in malattia al momento degli infortuni). Prima braccio destro e poi gomito destro. Stabilizzazione stato di salute all'8 giugno 2021 confermata. No rendita di invalidità
21 marzo 2022Italiano37 min
cambiamento della globale ipersensibilità diffusa che in gran parte è sopra l'epicondilo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.97
PC/sc
Lugano
21 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 novembre 2021 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 settembre 2015 RI 1,
nato il __________ 1966, di professione meccanico con AFC, attivo al 100% in
qualità di "operaio qualificato" presso le __________ di __________
dal 2 dicembre 1988, in malattia dal 16 febbraio 2015 (per interventi di
protesi totale all’anca destra il 25 febbraio 2015 e all’anca sinistra il 5
agosto 2015 a causa di una osteonecrosi di ambedue le teste femorali; in esiti
di protesi femoro-patellare al ginocchio destro il 19 dicembre 2012 e al
ginocchio sinistro il 24 luglio 2013), “uscendo dalla doccia è caduto senza
riuscire ad arrivare alle stampelle (l’assicurato ha subito da poco un
intervento all’anca)”, riportando una frattura da avulsione del tubercolo
minore dell’omero prossimale destro (doc. 1, 11, 16 e 45 incarto LAINF no. 1:
inf. no. __________; doc. 46 incarto LAINF no. 2: inf. no. __________).
1.2. Il 10 settembre 2015 l’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità (doc. 2 incarto LAINF
no. 1), in particolare comunicando all’assicurato quanto segue:
" L’evento
del 5 settembre 2015 è di nostra competenza. Dalla documentazione in nostro
possesso risulta che al momento dell’infortunio era già inabile al lavoro nella
misura del 100% per malattia. Nel caso di una contemporanea incapacità
lavorativa completa per malattia e per infortunio non le versiamo l’indennità
giornaliera. Se l’incapacità lavorativa causata dalla malattia si riduce,
verseremo l’indennità giornaliera nella misura corrispondente. In tal caso
provvederemo ad informarla.”
1.3. A causa dell’infortunio,
l’assicurato si è sottoposto il 7 ottobre 2015 ad un’operazione di “riposizione
e fissazione con ancore tubercolo minore omero destro” ad opera del dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore, presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. 16
incarto LAINF no.1).
1.4. L’Istituto assicuratore ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.5. In data 5 marzo 2016 RI 1,
ancora in malattia al 100% dal 16 febbraio 2015, verso le 21:00, è scivolato
fuori casa a causa del fondo innevato ghiacciato e “ha picchiato gomito e
polso destro”, riportando una frattura scomposta dell’epicondilo mediale
del gomito destro (doc. 1, 15 e 22 incarto LAINF no. 2: inf. no. __________ e
doc. 45 incarto LAINF no. 1).
A causa dell’infortunio, l’assicurato si è sottoposto il 16 marzo 2016 ad
un’operazione di “riduzione e osteosintesi” sempre ad opera del dr. med.
__________ presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. 16, 22 e 23 incarto
LAINF no. 2).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.6. Nel frattempo, in ambito AI,
l’assicurato è stato posto a beneficio di una rendita intera di invalidità
(grado di invalidità: 100%) dal 1° febbraio 2016 (alla scadenza dell'anno di
attesa ex art. 28 LAI), confermata il 20 settembre 2018 (doc. 68, 89, 157 incarto
LAINF no. 2).
1.7. A causa della persistenza dei
dolori come pure delle difficoltà funzionali e di forza all’arto destro, si è
sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di
apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure a diverse
visite mediche specialistiche (anche in Svizzera interna). Egli si è sottoposto
anche a svariate sedute di fisioterapia e ergoterapia (anche presso la Clinica __________).
1.8. Il 18 agosto 2017 l’assicurato
si è sottoposto ad un’operazione di “AMO gomito destro, neurolisi nervo
ulnare e anteposizione sec. Eaton” sempre ad opera del dr. med. __________
presso l’Ospedale __________ di __________ (doc. 104 incarto LAINF no. 2).
1.9. A causa della persistenza dei
dolori come pure delle difficoltà funzionali e di forza all’arto destro, si è
sottoposto a svariate indagini, che sono state effettuate per mezzo di
apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica come pure a diverse visite
mediche specialistiche (anche in Svizzera interna). Egli si è sottoposto anche
a svariate sedute di fisioterapia e ergoterapia (anche presso la Clinica __________).
1.10. Dopo avere preso atto del rapporto
del 17 marzo 2021 relativa alla visita __________ di chiusura del 10 marzo 2021
del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia (doc. 221 incarto LAINF no. 2), in data 8 giugno 2021 (doc. 221
incarto LAINF no. 2) l’CO 1 ha comunicato all’assicurato che:
" (…) Sulla base
delle indicazioni del medico __________, la informiamo che ulteriori cure
mediche non sono suscettibili di migliorare il suo stato di salute. Sospendiamo
pertanto, dalla data odierna, le prestazioni a titolo di spese di cura. (…)”
1.11. Su richiesta del 24 giugno 2021
del patrocinatore dell’assicurato (avv. RA 1; doc. 224 incarto LAINF no. 2) e
dopo aver preso atto dell’apprezzamento medico del 13 settembre 2021 del
precitato medico __________ (doc. 228 incarto LAINF no. 2), con decisione del 29
settembre 2021 (doc. 230 incarto LAINF no. 2), l’CO 1 ha statuito quanto segue:
" (…) Abbiamo
esaminato il diritto ad una rendita d'invalidità, ad un'indennità per
menomazione dell'integrità e al diritto alle cure mediche future.
(…).
Nella decisione del 22 giugno 2017 dell'assicurazione invalidità, fondata sulla
perizia __________ di gennaio/febbraio 2017, risulta che è medicalmente
oggettivata una completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività lucrativa a
decorrere dal 16 febbraio 2015, ossia già prima degli infortuni assicurati dal
nostro Istituto.
Ne consegue che la rendita LAINF dev'essere determinata secondo i
casi speciali, ossia ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 OAINF (…).
Dal momento che già prima degli infortuni del 5 settembre 2015 e
del 5 marzo 2016, assicurati dal nostro Istituto, il sig. RI 1 era già
completamente inabile al lavoro e al guadagno in qualsiasi attività, i postumi
infortunistici non causano un'incapacità al guadagno aggiuntiva. Di conseguenza
non possiamo accordare prestazioni di rendita ai sensi della LAINF.
(…).
In base alle risultanze della visita medica del 10 marzo 2021, non
esiste nessuna menomazione importante dell'integrità fisica. Non ricorrono
perciò le premesse per la concessione di un'indennità per menomazione
dell'integrità.
Dobbiamo perciò rifiutare le pretese di un'indennità per menomazione
dell'integrità.
Confermiamo inoltre, per le conseguenze post-infortunistiche, la
sospensione delle prestazioni a titolo di spese di cura a partire dal 8 giugno 2021.
Se a causa dell'infortunio o della malattia professionale lo stato di salute
richiedesse una nuova cura medica, l'assicurato ha il diritto di riannunciarsi
alla CO 1 che esaminerà il diritto a prestazioni assicurative. (…)”
1.12. Con opposizione del 21 ottobre
2021 (doc. 230 incarto LAINF no. 2), l’avv. RA 1 - dopo avere osservato che le
condizioni di salute del suo cliente, dopo circa quattro mesi e mezzo dalla
sospensione delle cure, segnatamente della fisioterapia, erano peggiorate ed i
dolori e la mobilità al braccio si erano notevolmente riacutizzati - ha chiesto
all’CO 1 di “rivalutare la decisione qui impugnata” e che al suo
assistito:
" 1. gli
vengano concesse e pagate un minimo di 18 sedute di fisioterapia annue; 2. gli
vengano concesse e pagate due visite annue di controllo presso il suo
specialista di fiducia; 3. Gli venga concesso un contributo minimo annuo a
copertura delle entrate in piscina (per es. CHF 100.--); 4. La valutazione del
diritto ad una rendita sia tenuta in sospesa in funzione dell’evoluzione futura
del caso. (…)”
1.13. Con decisione del 9 novembre
2021 l’CO 1 ha respinto l’opposizione, confermando la sua precedente decisione (doc.
235 incarto LAINF no. 2).
1.14. Con tempestivo ricorso del 9 dicembre
2021 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento
della decisione impugnata, contestando la stabilizzazione dello stato di salute
e, in particolare, che non possa essere migliorato con sedute di fisioterapia e
altre analoghe misure e chiedendo che sia ordinata una nuova visita medica
presso uno specialista indipendente (doc. I, pag. 3 e 4).
A suffragio delle proprie argomentazioni produce il certificato medico del 13
agosto 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia e specialista FMH in chirurgia della mano (doc. C, già agli atti doc.
175 incarto LAINF no. 2) e il certificato medico del 2 dicembre 2021 del dr.
med. __________ (doc. D).
1.15. Nella risposta del 6 gennaio
2022 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.16. Il 20 gennaio 2022 l’avv. RA 1
si è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomentazioni (in
particolare, chiedendo che “sia ordinata una nuova visita specialistica
presso un nuovo esperto, indipendente dalla CO 1, che possa riesaminare il caso”
e ribadendo che le “richieste del ricorrente nei confronti della CO 1
rimangono quelle già espresse in sede di opposizione”: cfr. doc. V, pag. 2)
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.17. Il 26 gennaio 2022 l'CO 1 si è
riconfermato nelle proprie conclusioni con argomentazioni di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.18. Il 27 gennaio 2022 il doc. VII
è stato trasmesso all’avv. NRA 1 per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF
8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso concreto, oggetto di
contestazione è la stabilizzazione dello stato di salute all’8 giugno 2021 e il
mancato riconoscimento delle prestazioni di cura per il periodo successivo.
La richiesta avanzata anche in questa sede dal patrocinatore dell’insorgente
di tenere in sospeso la valutazione del diritto ad una rendita del suo cliente
in funzione dell’evoluzione futura del caso (doc. V, pag. 2) deve essere respinta
(cfr, a questo proposito, il consid. 2.3.5 in fine).
Non è invece contestata, ed esula quindi dalla presente vertenza, la mancata
assegnazione di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI).
Preliminarmente il TCA rileva che oggetto del presente giudizio sono
esclusivamente i danni alla salute del ricorrente alla spalla destra riconducibile
all’infortunio del 5 settembre 2015 (inf. no. 25.21840.15.6) e al gomito destro
riconducibile all’infortunio del 5 marzo 2016 (inf. no. 23.91026.16.8). Dalle
tavole processuali si evince che l’insorgente, oltre ai disturbi
(infortunistici) anzidetti, presenta altre problematiche di carattere morboso
(ad es.: gonartrosi bilaterale, sindrome lombovertebrale con componente
spondilogena prevalentemente sull’arto inferiore sinistro, disturbi psichici,
ecc.: cfr. perizia pluridisciplinare del 16 marzo 2017 del __________ dell’UAI,
di cui al doc. 109, in particolare pag. 24, incarto LAINF no. 1;
cervicobrachialgia destra, lombalgie croniche, sciatalgia sinistra: cfr.
valutazione medica dell’11 settembre 2020 del dr. med. __________, specialista
FMH in neurochirurgia, di cui al doc. 100 incarto LAINF no. 1) che esulano dal
presente giudizio (in particolare, con riferimento alla stabilizzazione dello
stato di salute dell’assicurato), non essendo in nesso di causalità naturale
con gli infortuni in questione. Giova qui, infatti, ricordare che
l’assicurazione contro gli infortuni tiene conto esclusivamente il danno alla
salute causato dall’evento assicurato (diversamente dall’assicurazione per
l’invalidità che, in quanto assicurazione finale, deve considerare il danno
alla salute nella sua globalità; cfr. tra le tante, STCA 35.2019.74 dell’11
marzo 2020, consid. 2.5 e STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid. 2.2).
2.3. Condizioni di salute
infortunistiche stabilizzate all’8 giugno 2021?
2.3.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina
e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti
un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
È utile precisare che,
secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione
prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in
cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF
8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre
2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5
settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.
2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del
18 marzo 2019, consid. 2.2.2; STCA 35.2020.86 dell’8 marzo 2021, consid. 2.3.1;
STCA 35.2020.98 del 26 marzo 2021, consid. 2.3.1).
2.3.2. Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF dell'8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale
ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.
21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
Giova qui infine ricordare
un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della
diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,
consid. 2.5).
2.3.3. Con la decisione su
opposizione impugnata, sentito il parere del proprio medico __________, l’CO 1
ha dichiarato che, a contare dall’8 giugno 2021, non vi erano più provvedimenti
terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute
infortunistiche dell’insorgente e, pertanto, ha posto termine alle prestazioni
di corta durata (in particolare, a quelle a titolo di spese di cura).
Il patrocinatore del ricorrente contesta tale conclusione, poiché dal profilo
terapeutico, ritiene che lo stato di salute del suo cliente possa essere
migliorato con sedute di fisioterapia e altre analoghe misure (doc. I, pag.
3).
2.3.4. Dalle tavole processuali
emerge che, a causa dell’infortunio del 5 settembre 2015, l’assicurato si è
sottoposto il 7 ottobre 2015 ad un’operazione di “riposizione e fissazione
con ancore tubercolo minore omero destro” ad opera del dr. med. __________
(doc. 16 incarto LAINF no.1). A causa dell’infortunio del 5 marzo 2016,
l’assicurato si è sottoposto il 16 marzo 2016 ad un’operazione di “riduzione
e osteosintesi” sempre ad opera del dr. med. __________ (doc. 16, 22 e 23
incarto LAINF no. 2). A causa della persistenza dei dolori come pure delle
difficoltà funzionali e di forza all’arto destro (come pure delle problematiche
di origine extra-infortunistiche), si è sottoposto a svariate indagini, che
sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine
radiologica come pure a diverse visite mediche specialistiche (anche in
Svizzera interna). Egli si è sottoposto anche a svariate sedute di fisioterapia
e ergoterapia (anche presso la Clinica __________). Il 18 agosto 2017
l’assicurato si è sottoposto ad un’operazione di “AMO gomito destro,
neurolisi nervo ulnare e anteposizione sec. Eaton” sempre ad opera del dr.
med. __________ (doc. 104 incarto LAINF no. 2).
A causa della persistenza dei dolori come pure delle difficoltà funzionali e di
forza all’arto destro (come pure delle problematiche di origine
extra-infortunistiche), si è nuovamente sottoposto a svariate indagini, che
sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine
radiologica come pure a diverse visite mediche specialistiche (anche in
Svizzera interna). Egli si è nuovamente sottoposto anche a svariate sedute di
fisioterapia e ergoterapia (anche presso la Clinica __________).
In particolare, per quanto
qui di maggior interesse, il 16 gennaio 2019 (doc. 75 e 114 incarto LAINF no.
1) l’assicurato è stato visitato dal PD dr. med. __________ della Clinica __________
di __________, il quale, dopo avere ricevuto i risultati di una MRI del gomito
destro e di un’artrografia-TC della spalla destra, il 7 febbraio 2019 (doc. 75
e 114 incarto LAINF no. 1) ha ritenuto quanto segue:
" Procedere.
Riguardo al gomito sinistro sembra che il legamento mediale sia intatto. Ci
sono due opzioni terapeutiche:
1. Accettare la situazione così com'è
2. Intervento di revisione. lo visiterei prima il gomito sotto
anestesia generale. Se il legamento mediale risultasse veramente insufficiente,
lo ricostruirei. Se risultasse stabile, ripeterei semplicemente la neurolisi
del nervo ulnare ed eventualmente lo riposizionerei nuovamente. I risultati di
questa procedura purtroppo non sono sicuri. La percentuale di successo è ca.
del 50%. Sussiste sfortunatamente anche il rischio che con questo intervento si
peggiori la situazione. Ho informato dettagliatamente il paziente a riguardo.
Per quanto concerne la spalla destra sussiste una dolorosa
limitazione del movimento. In base alle immagini il motivo dei disturbi
potrebbe essere il tendine lungo del bicipite. In questo caso ho spiegato al
paziente la possibilità della procedura artroscopica con trattamento del
tendine lungo del bicipite, capsulotomia circonferenziale e prelievo di
campioni di tessuto. In questo caso il paziente potrebbe probabilmente ricevere
una terapia supplementare funzionale. Reputo positiva la possibilità di un
miglioramento della situazione.”
Il 13 agosto 2019 (doc. 175
incarto LAINF no. 2) l’assicurato è stato visitato dal dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia e specialista FMH in
chirurgia della mano, il quale ha ritenuto quanto segue:
" (…) Al
controllo clinico attuale il paz. presenta una sintomatologia clinica
paragonabile al Luglio 2018 (…).
(…).
Alla luce dei reperti clinici esistenti ho sconsigliato al paz. l'esecuzione
dell'ennesimo intervento chirurgico con la possibilità di un intrappolamento in
sede cicatriziale del nervo ulnare che all'ultimo reperto elettrofisiologico
(Dr. __________) non evidenziava segni di neuropatia compressive evidente a
carico del nervo ulnare.
Utile a mio modo di vedere l'esecuzione di cicli di fisioterapia periodici con
esercizi dl mobilizzazione neurale per ridurre li quadro infiammatorio locale e
migliorare la forza di presa. Utile altresì l'esecuzione di nuoto e ginnastica
In palestre per aumentare l'effetto miorilassante ed un rinforzo del
tono-trofismo della muscolatura del braccio e dell'avambraccio omolaterale.
In assenza di un'indicazione alla correzione chirurgica della
problematica non ho previsto ulteriori controlli presso la mia consultazione
(…).”
Il 21 luglio 2020 il dr. med. __________
ha accertato “una neuropatia ulnare ds irritativa al solco del gomito in
relazione ad un’epicondelite mediale residua.” (doc. 94 incarto LAINF no.
1).
L’11 agosto 2020 l’assicurato è stato nuovamente visitato dal dr. med. __________,
il quale, nel relativo rapporto 14 settembre 2020 (doc. 197 incarto LAINF no.
2), ha rilevato quanto segue:
" (…)
affetto da esiti di neuropatia del nervo ulnare al gomito dx ed esiti
di AMO perosteosintesi al gomito omolaterale.
Il paz. ha eseguito recentemente un esame EMG che esclude una compressione
importante del nervo mediano e del nervo ulnare dell’avambraccio.
L’esame RMN ha documentato una stenosi foraminale a C6-C7 probabile causa della
cervicobrachialgia e dei disturbi neuropatici lamentati a livello periferico.
(…).
(…) la tumefazione esistente è legata ad una persistente e cronica
epitrocleite al gomito omolaterale.
Fatti
I dolori cicatriziali sono legati a esiti di interventi succitati.
Ho informato a lungo il paziente che sconsiglio l’esecuzione di un nuovo
intervento di ripresa chirurgica per evitare un’ulteriore intrappolamento
cicatriziale del nervo ulnare in corrispondenza della fosse olecranica omonima.
Consiglio l’esecuzione delle terapie in corso a scopo
antinfiammatorio e per ridurre i dolori cicatriziali presenti.
In caso di peggioramento della neuropatia a livello periferico utile un
consulto neurochirurgico per rivalutare lo stato clinico attuale e la stenosi
foraminale C6-C7.
In assenza di un’indicazione alla correzione chirurgica della problematica non
ho previsto ulteriori controlli presso la mia consultazione. (…).”
Dalle tavole processuali emerge
pure che l’assicurato, dopo essersi sottoposto a svariati interventi (per le
problematiche sia morbose si infortunistiche) di cui è affetto, non sarebbe
molto propenso a sottoporsi ad eventuali nuove procedure invasive alla spalla
destra e al gomito destro, sia perché ne ha già subiti troppo sia perché non vi
è una garanzia di successo (doc. 78, 87, 100 e 120 incarto LAINF no. 1 e 169,
180, 221, pag. 14 e 224 pag. 4 incarto LAINF no. 2).
Al termine della visita __________ di chiusura del 10 marzo 2021 (doc. 221
incarto LAINF no. 2), il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, ha rilevato quanto segue:
" (…)
Diagnosi
Stato dopo contusione spalla destra con frattura pluriframmentaria
scomposta del tubercolo minore dell'omero destro il 06.10.2015 in stato dopo
re-fissazione con ancore il 07.10.2015 (caso nr. __________).
Stato dopo contusione gomito e avambraccio destra il 05.03.2016
con Frattura scomposta epicondilo omeri ulnare gomito destra con Riduzione e
osteosintesi il 16.03.2016 dr. med. __________.
Stato dopo sospetto di __________ arto superiore destra 10.2015,
dr. med. __________.
18.08.2017 AMO gomito destro, neurolisi nervo ulnare e
anteposizione secondo Eaton, dr. med. __________ e dr. med. __________.
Diagnosi non di competenza CO 1
Stato dopo protesi totale dell'anca sinistra per osteonecrosi
testa femorale sinistra il 05.08.2015.
Stato dopo protesi totale anca destra per osteonecrosi della testa
femorale destra, il 25.02.2015.
Stato dopo protesi femoro-patellare ginocchio sinistro il
24.07.2013.
Stato dopo protesi femoro-patellare ginocchio destra il
19.12.2012.
Stato dopo pericardite 1996.
Lombalgia cronica non specificata.
Componente depressiva psichica reattiva (rapporta dr. med. Bosia
del 27.05.2016).
Apprezzamento
(…).
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Non sono previste altre terapie o proposte diagnostiche.
Aspetti medico-assicurativi
Abbiamo discusso assieme la situazione globale e l'assicurato mi
ha spiegato la sua posizione e le conseguenze infortunistiche che da anni non
gli permettono più di lavorare. L'assicurato non ha mai chiesto di fare un
intervento alla spalla destra malgrado dichiara di avere difficoltà a muovere
il braccio destro. Egli vede tutto questo legato all'infortunio. Mi chiedo,
valutando la discrepanza dei dolori soggettivi diffusi alla spalla che non
trovano una patologia in grado di oggettivare questi dolori ed il fatto che non
vi è mai stato un danno alla muscolatura del cingolo scapolare, se queste
sensazioni soggettive possono essere in relazione causale con l'infortunio dove
non ha riportato un danno alla cuffia rotatoria ma solo una minima lesione
ossea che non crea un conflitto subacromiale. Inoltre, questo in presenza di
una mobilità libera, paragonabile alla sinistra, dove l'unica «patologia» sono
dei dolori che l'assicurato accusa soggettivamente e che non sono nella regione
della frattura guarita. L'assicurato mi chiede di non chiudere il suo caso
dichiarando «che tutto va bene». Ho spiegato all'assicurato che non posso
valutare i suoi dolori ma che la mia valutazione riguarda unicamente le
conseguenze infortunistiche alla spalla ed al gomito. Si nota una mobilità
libera con una buona forza in assenza di atrofia muscolare. Indicazione questa
che il braccio viene usato normalmente. I dolori lungo il braccio destro sono
migliorati dopo l'infiltrazione alla colonna cervicale dove è presente una
degenerazione con conflitto radicolare che non è di competenza CO 1 non essendo
legata all'infortunio.
Per quanto concerne la spalla destra si nota una buona articolazione, una
cuffia che non ha mai riportato un danno ma solo una situazione post-frattura
del tubercolo omerale minore, frattura che già guarita nel 2017. L'unica
patologia che il PD dr. med. __________ ha evidenziato quale possibile causa
dei dolori sarebbe un possibile impingement del tendine del bicipite lungo,
altrimenti il medico non ha evidenziato nessuna altra patologia a questa spalla
come descritto nel suo ultimo rapporto del 07.02.2019.
Il PD dr. med. __________ ha proposto una capsulotomia ed
esecuzione di una istologia e valutare un eventuale conflitto con il tubercolo
minore essendo questo guarito leggermente distalmente alla sua posizione
originale. Descrive una cuffia rotatoria intatta come anche l'articolazione
glenomerale.
Alla visita odierna i dolori diffusi non si trovano nella zona di
questo sospettato conflitto ed i movimenti di abduzione ed estensione non
spiegano un eventuale conflitto del bicipite rispetto alla localizzazione dei
dolori. Anche attesa del bicipite e tricipite i dolori non erano mai in questa
zona.
Per quanto concerne il gomito si nota una discrepanza tra la
valutazione neurologica ripetitiva che non ha mai evidenziato una lesione
nervale nè una chiara spiegazione per la ipersensibilità che l'assicurato in
data odierna mi mostra ripetitivamente al terzo distale dell'omero che si trova
sopra dell'epicondilo mediale omerale. Si vede bene la prominenza della cute e
della sottocute medialmente dell'olecrano come una formazione di grasso che
potrebbe spiegare questa prominenza. Non si nota nessuna irritazione, in
assenza di un arrossamento con termotatto nella norma ed in assenza di
un'adesione. Accusa soggettivamente un vivo dolore lungo la parte medio distale
dell'omero essendo superiore dell'epicondilo mediale e lungo il solco ulnare.
La pro/supinazione era libera e priva di dolore come anche il movimento di
estensione/flessione con motricità normale. Le radiografie confermano una buona
articolazione senza artrosi.
Siccome i due precedenti interventi non hanno portato a nessun
cambiamento della globale ipersensibilità diffusa che in gran parte è sopra l'epicondilo
e quindi non spiegabile con una cicatrizza-zione o un impingement del nervo
ulnare lungo il suo solco ulnare vs l'epicondilo mediale, condivido la
valutazione del dr. med. __________ di non optare per una nuova neurolisi in
questa diffusa situa-zione. Anche il PD. dr. med. __________ è del parere che
la probabilità di successo con una nuova neurolisi non supera il 50% e che ci
potrebbero anche essere dei rischi per un peggioramento.
L'assicurato mi chiede di poter continuare con 1-2 serie di fisioterapia
per la terapia locale al gomito destro e di poter anche usufruire in futuro di
una terapia stazionaria a __________ che ha portato ad un miglioramento per
qualche settimana. Siccome da anni la situazione è invariata (nessun
miglioramento e nessun peggioramento) non vedo giustificata una terapia
stazionaria od intensiva in quanto questo non ha nessun influsso sulla mobilità
che è libera.
Probabilmente la situazione della diffusa ipersensibilità e iposensibilità
delle dita 4 e 5 della mano destra non migliorerà, in particolare in quanto il
nervo ulnare non ha mai mostrato una patologia oggettivabile. Si nota una
discrepanza nel fatto che una parte dei disturbi viene dichiarata sopra la zona
dell'intervento, cosa anatomicamente non spiegale. Il probabile disturbo delle
dita può anche essere di origine di un conflitto cervicale come già
oggettivato.
Ho spiegato all'assicurato che la valutazione viene strettamente
effettuata per i danni di origine infortunistica e non valuta gli altri suoi
problemi corporei non di competenza CO 1.
Di conseguenza viene espressa un'esigibilità lavorativa.
(…)
In caso di future terapie o diagnosi la CO 1 valuterà un'eventuale
responsabilità assicurativa. L'assicurato in data odierna mi riferisce di non
avere intenzione di eseguire interventi alla spalla e nemmeno al gomito.
Esigibilità del lavoro
(...)
Questa valutazione concerne le sole conseguenze infortunistiche da noi
assicurate e non include una valutazione di uno stato dopo protesizzazione di
entrambe le anche e le ginocchia.” (n.d.r.: il grassetto non è della
redattrice)
Il 24 giugno 2021 il
patrocinatore dell’assicurato ha presentato delle osservazioni al riguardo
della valutazione operata dal medico __________ (doc. 224 incarto LAINF no. 2).
Interpellato al riguardo, il medico __________ ha presentato le proprie
osservazioni nell’apprezzamento medico del 13 settembre 2021 (doc. 228 incarto
LAINF no. 2).
Il 21 ottobre 2021 (doc. 233
incarto LAINF no. 2) il patrocinatore dell’assicurato, dopo avere ribadito i
contenuti dello scritto del 24 giugno 2021, ha presentato delle osservazioni al
riguardo dell’apprezzamento medico del 13 settembre 2021.
Davanti al TCA il patrocinatore
dell’assicurato ha versato agli atti il certificato medico del 2 dicembre 2021
del dr. med. Carlo Del Notaro, il quale ha certificato “di avere visitato in
data odierna il summenzionato paziente. A causa della problematica persi-stente
alla spalla destra e al gomito destro egli necessita di regolari sedute di
fisioterapia per mantenere lo stato attuale. Senza la fisioterapia vi è
un peggioramento del braccio destro con aumento dei disturbi.” (doc. D;
n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice).
2.3.5. Ora, alla luce degli elementi
convergenti che emergono dalla documentazione medica appena riassunta (cfr., in
particolare, i doc. 75 e 114 incarto LAINF no. 1, 197, 222 e 224 incarto LAINF
no. 2) - ribadito che, secondo la giurisprudenza federale, la questione della
stabilizzazione va valutata in maniera prospettica, ponendosi al momento in cui
le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, nel mese di giugno
2021) - questa Corte condivide la conclusione dell’Istituto assicuratore
secondo cui, al più tardi in data 8 giugno 2021, lo stato di salute
infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e della
relativa giurisprudenza. La circostanza che l’insorgente denunciasse ancora dei
disturbi all’arto superiore destro rispettivamente necessitasse - se del caso
- di misure conservative (fisioterapia e/o ergoterapia e/o infiltrazioni e/o
terapia del dolore) volte a evitare un loro aggravamento (cfr, in particolare,
il certificato medico del 2 dicembre 2021 del dr. med. __________: cfr. doc. D,
riportato al consid. 2.3.4 in fine) è irrilevante (cfr., tra le tante,
la STCA 35.2019.44 del 12 giugno 2019, consid. 2.3.2, la STCA 35.2021.75 del 31
gennaio 2022, consid. 2.3.2 e la STCA 35.2021.81 del 7 febbraio 2022, consid.
2.3.3). Decisivo ai fini del giudizio è soltanto che, secondo il parere unanime
dei medici curanti specialisti e di quello __________ dell’CO 1, a quel momento
lo stato dell’arto superiore destro non poteva più essere sensibilmente migliorato
grazie ad ulteriori terapie. Del resto dalle tavole processuali anzidette
emerge chiaramente che l’assicurato non era propenso a sottoporsi ad eventuali
nuove procedure invasive alla spalla destra e al gomito destro, sia perché ne aveva
già subiti troppo sia perché non vi era una garanzia di successo (cfr., in
particolare, doc. 224 pag. 4 incarto LAINF no. 2). Non permette di giungere ad
una diversa conclusione neppure il fatto che l’assicurato potrebbe, in futuro,
essere sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico. Difatti, in tale
evenienza, potrà annunciare una ricaduta del sinistro, con ripristino del
diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. art. 11 OAINF).
In conclusione il TCA non
ritiene dunque dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza federale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), che al
più tardi al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle
prestazioni di corta durata (in casu, alle prestazioni di cura medica),
vi fossero ancora delle misure terapeutiche suscettibili di migliorare
sensibilmente le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, le censure ricorsuali volte a criticare l’operato
del medico fiduciario, prima e dell’amministrazione, dopo, per avere chiuso il
caso dall’8 giugno 2021 vengono respinte.
La decisione su
opposizione impugnata nella misura in cui sancisce che all’8 giugno 2021, lo
stato di salute infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1
LAINF va dunque confermata.
Pertanto, data la
stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore
LAINF convenuto era dunque legittimato a porre fine alle prestazioni di corta
durata (in casu, alle prestazioni di cura medica) e a valutare il
diritto alle prestazioni di lunga durata.
La censura ricorsuale del
patrocinatore dell’insorgente volta a contestare l’operato dell’amministrazione
per non avere tenuto in sospeso la valutazione del diritto ad una rendita del
suo cliente in funzione dell’evoluzione futura del caso deve dunque essere
respinta. Parimenti dicasi per la medesima richiesta avanzata in questa sede
dal rappresentante del ricorrente (doc. V, pag. 2).
2.4. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.4.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti
d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
Considerandi
2.
la diminuzione della
capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
Ai fini del presente
giudizio giova qui infine ricordare che, giusta l’art. 28 cpv. 3 OAINF, se la
capacità lavorativa dell'assicurato era già ridotta in modo durevole prima
dell'infortunio a causa di un danno alla salute non assicurato, per calcolare
il grado d'invalidità si deve paragonare il salario che l'assicurato potrebbe
realizzare tenuto conto dell'incapacità lavorativa ridotta preesistente con il
reddito che potrebbe conseguire malgrado le conseguenze dell'infortunio e la
menomazione preesistente.
2.4.2
Con decisione del 29 settembre
2021.
(doc. 230 incarto LAINF no. 2), confermata su opposizione il 9 novembre
2021.
(doc. 235 incarto LAINF no. 2), l’CO 1 ha statuito quanto segue:
" (…) Nella
decisione del 22 giugno 2017 dell'assicurazione invalidità, fondata sulla
perizia __________ di gennaio/febbraio 2017, risulta che è medicalmente
oggettivata una completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività lucrativa a
decorrere dal 16 febbraio 2015, ossia già prima degli infortuni assicurati dal
nostro Istituto.
Ne consegue che la rendita LAINF dev'essere determinata secondo i
casi speciali, ossia ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 OAINF (…).
Dal momento che già prima degli infortuni del 5 settembre 2015 e
del 5 marzo 2016, assicurati dal nostro Istituto, il sig. RI 1 era già
completamente inabile al lavoro e al guadagno in qualsiasi attività, i postumi
infortunistici non causano un'incapacità al guadagno aggiuntiva. Di conseguenza
non possiamo accordare prestazioni di rendita ai sensi della LAINF. (…)”.
2.4.3
Dalle tavole processuali emerge
che l’assicurato era totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività
lucrativa già dal 16 febbraio 2015 (cfr. consid. 1.1 e 1.6) e, quindi, prima
degli infortuni del 5 settembre 2015 e del 5 marzo 2016. In siffatte
circostanze il TCA condivide l’operato dell’amministrazione, che ha
correttamente negato il diritto ad una rendita LAINF in applicazione dell’art. 28
cpv. 3 OAINF riportato al consid. 2.4.1.
2.5
Per completezza, il TCA
rileva che il diritto a ulteriori cure sanitarie non può essere fondato nemmeno
sull’art. 21 cpv. 1 LAINF, in quanto quest’ultima disposizione torna
applicabile soltanto a quell'assicurato che si trova al beneficio di una
rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF 8C_81/2013 del
16.
aprile 2013 consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382 ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 112 s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55; cfr., tra le
tante, la STCA 35.2019.44 del 12 giugno 2019, consid. 2.3.2 e la 35.2018.40 del
12.
settembre 2018, consid. 2.4), ciò che non è il caso nella presente
fattispecie (cfr. consid. 2.4.3). Va comunque precisato che l’assicurato
avrebbe di nuovo diritto di percepire le prestazioni sanitarie, in caso di
ricaduta o di conseguenze tardive degli infortuni del 5 settembre 2015 e del 5
marzo 2016 (cfr. art. 11 OAINF).
2.6
Da ultimo, va qui ricordato
che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012
del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA rinuncia quindi
all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, al mezzo di prova “nuova
visita medica presso uno specialista indipendente” richiesta dal
patrocinatore dell’insorgente: cfr. doc. I, pag. 3 e V, pag. 2), ritenendo la
situazione sufficientemente chiarita.
L'incarto della CO 1 è
stato versato agli atti con la risposta di causa.
2.7
Sulla scorta delle considerazioni
che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su
opposizione avversata confermata.
2.8
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 9 dicembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore
non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre
2021.
consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021
del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La richiesta dell’avv. RA 1
di tenere in sospeso la valutazione del diritto ad una rendita del suo cliente
in funzione dell’evoluzione futura del caso è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti