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Decisione

35.2021.98

Discussa l'entità della rendita d'invalidità. Preliminarmente, fondandosi su perizia amministrativa, è stato accertato che le cefalee non costituiscono conseguenza naturale dell'infortunio, rispettivamente che i disturbi neuropsi. non hanno impatto sulla capacità lavorativa residua

16 agosto 2022Italiano70 min

lavoro del 60% sulla base dei tre disturbi neurologici menzionati. Il dottor __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2021.98

mm

Lugano

16 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio

Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13

dicembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’11

novembre 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto, in

fatto

1.1. In data

29 settembre 1995, RI 1, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1, è caduto a terra e ha riportato un trauma

cranico. Gli esami radiologici eseguiti nel prosieguo hanno evidenziato la

presenza di una lesione contusiva emorragica in sede frontale e parasagittale

sinistra, nonché una frattura della base cranica a livello parieto-occipitale.

L’istituto assicuratore ha assunto

il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato ha ripreso il proprio

lavoro a far tempo dal 5 dicembre 1995.

1.2. Il 30

gennaio 2001 RI 1 è rimasto vittima di un secondo evento traumatico, anch’esso

assunto dall’CO 1: cadendo da un camion, egli si è procurato una lussazione

dorsale del carpo sinistro con frattura dello scafoide, come pure una

contusione renale a destra. Nel decorso, l’assicurato è stato sottoposto a

numerosi interventi chirurgici, l’ultimo dei quali ha avuto luogo nel maggio

2005 (panartrodesi del polso sinistro, denervazione del nervo interosseo

posteriore sinistro, nonché neurolisi del nervo ulnare nella loggia di Guyon a

sinistra).

1.3. Un terzo

infortunio è accaduto il 31 ottobre 2004, allorquando l’assicurato è caduto

dalla bicicletta, riportando un trauma contusivo alla spalla destra. Dopo aver

fatto esperire una perizia, l’CO 1 ha finalmente ammesso la propria

responsabilità.

1.4. Nell’aprile

2010 all’assicuratore LAINF è stata chiesta la riapertura dell’infortunio

occorso nel 1995, a fronte dell’insorgenza di difficoltà cognitive e di

cefalee.

L’CO 1

ha fatto esperire al riguardo una perizia neurologica a cura del Prof. dott. __________.

1.5. Il 12

dicembre 2014, l’CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato

la propria responsabilità in merito ai disturbi neuropsicologici, alle cefalee

e alle turbe psichiche. Quindi, tenuto conto unicamente dei postumi organici

residuali degli infortuni del 2001 e 2004, esso ha assegnato all’assicurato una

rendita d’invalidità combinata del 16% a contare dal 1° luglio 2006, nonché

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (25% a carico

dell’infortunio del 2001 che ha interessato l’arto superiore sinistro e 5% a

carico di quello del 2004 che ha coinvolto la spalla destra; doc. 233 – fasc. 2).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato

(doc. 243 – fasc. 2), in data 19 giugno 2018, l’amministrazione ha parzialmente

modificato la sua prima decisione, nel senso che ha riconosciuto un’IMI

aggiuntiva del 20% in ragione dei disturbi neuropsicologici (doc. 285 – fasc. 2).

1.6. Con

sentenza 35.2018.73 del 12 giugno 2019, questa Corte ha accolto ai sensi dei

considerandi il ricorso interposto nel frattempo dall’assicurato, ha annullato

la decisione su opposizione impugnata e ha rinviato gli atti

all’amministrazione affinché disponesse “… una perizia specialistica esterna

(art. 44 LPGA), volta a chiarire, da una parte, se le cefalee correlano, oppure

no, con un danno organico conseguenza naturale del sinistro del 1995 (e,

nell’affermativa, la loro incidenza sulla capacità/esigibilità lavorativa e

sull’entità della menomazione dell’integrità) e, dall’altra, l’entità delle

difficoltà cognitive presentate dall’insorgente (e, di riflesso, la loro

incidenza sulla capacità/esigibilità lavorativa e sull’entità della menomazione

dell’integrità). In base alle risultanze dell’atto istruttorio appena citato,

tenuto conto dei soli postumi residuali degli infortuni assicurati, l’istituto

resistente si pronuncerà di nuovo in merito all’entità della rendita

d’invalidità e dell’IMI ...” (doc. 166 – fasc. 3).

La

succitata pronunzia è cresciuta incontestata in giudicato.

1.7. Dalle

tavole processuali emerge che, nel corso del mese di dicembre 2019, l’CO 1 ha

incaricato il dott. __________ di periziare RI 1 (doc. 96 – fasc. 5).

L’esperto

ha consegnato il proprio referto in data 22 giugno 2020 (doc. 192 – fasc. 4).

Al rappresentante

dell’assicurato è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito

(doc. 217 e doc. 223 – fasc. 4).

1.8. Con

decisione formale del 22 luglio 2021, l’istituto assicuratore ha confermato il

diritto a una rendita d’invalidità del 16% a contare dal 1° luglio 2006 e

assegnato un’IMI del 50%, ritenuto che la perizia amministrativa avrebbe

dimostrato che le cefalee non correlano con un danno organico in nesso di

causalità naturale con l’infortunio del 1995 e che le difficoltà cognitive non

provocano alcuna incapacità lavorativa (doc. 242 – fasc. 4).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 (doc. 230 e 241 – fasc. 4),

in data 11 novembre 2021, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della

sua prima decisione (cfr. doc. 242 – fasc. 4).

1.9. Con

tempestivo ricorso del 13 dicembre 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA

1, ha chiesto in via principale che, esperita eventualmente una perizia

pluridisciplinare, gli venga assegnata una rendita d’invalidità del 50% almeno tenuto

conto di tutti i disturbi di cui soffre (ortopedici, neurologici,

neuropsicologici e psichici), in via subordinata il rinvio degli atti

all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

Con la

propria impugnativa, il patrocinatore dell’assicurato precisa innanzitutto che

litigiosa è soltanto “… la responsabilità di CO 1 riguardo i soli disturbi alla

testa (cefalee, disturbi cognitivi e psichici), …” (doc. I, p. 6).

A

proposito delle difficoltà cognitive, l’avv. RA 1 rimprovera

all’assicuratore di aver valutato “… l’incidenza sulla capacità al lavoro

(fosse anche lieve) limitatamente ai soli disturbi cognitivi facendo astrazione

dalle importanti limitazioni già dovute ai disturbi ortopedici agli arti

superiori”, anziché “… esaminare l’intero contesto delle limitazioni dovute a

tutti i disturbi (anche ortopedici) conseguenza di infortuni per i quali CO 1 è

responsabile.” (doc. I, p. 9).

Trattandosi

dell’eziologia delle cefalee, il rappresentante contesta in sostanza che

alla perizia del dott. __________ possa essere attribuito un valore probatorio

sufficiente. In effetti, a suo avviso, l’esperto amministrativo non avrebbe

affrontato né la questione di sapere “di quali cefalee si sta parlando” (posto

che l’assicurato ne aveva sofferto già nell’infanzia o nell’adolescenza e che,

secondo il dott. __________, esse erano completamente diverse da quelle apparse

dopo l’infortunio) né quella di “… sapere se le cefalee correlano o meno con il

danno infortunistico che è stato oggettivato a livello cerebrale limitandosi a

una valutazione generica (priva di una qualsiasi etero anamnesi; cfr. infra) di

quanto l’assicurato sarebbe riuscito a fare (o meglio in realtà nascondere) a

livello professionale dopo l’infortunio alla testa del 1995.”. Inoltre, sempre

secondo l’avv. RA 1, il perito interpellato dall’CO 1 si sarebbe “… limitato al

riassunto degli atti medici e per il resto (“Beurteilung”, da pag. 24) esprime

considerazioni d’ordine generale nemmeno supportate da un esame

neuropsicologico né da un’anamnesi socio personale (necessari vista la natura

della perizia). L’anamnesi socio personale, in particolare, presso la moglie e

gli ex colleghi di lavoro, avrebbe documentato le effettive difficoltà sul

lavoro e gli “espedienti” che l’assicurato aveva escogitato nella pratica per

nascondere la propria “inadeguatezza” socioprofessionale a causa dei noti

disturbi (cognitivi e cefalee). Il non aver ritenuto tali aspetti ed il

contesto socioprofessionale svilisce la “perizia Höllinger” alla stregua di un

esame del tutto inconcludente e autoreferenziale. Concretamente, anche nel suo

percorso analitico il Dr. med. __________ si è limitato ad estrapolare quegli

elementi che più si accomodavano ad un’idea e ad un approccio che sembra di

preconcetto per aderire a quella valutazione, espressa anni fa, dal Dr. med. __________

che nemmeno CO 1 aveva considerato sufficiente siccome in effetti contraddetta

dai successivi accertamenti, tra i quali: - gli esami diagnostici per immagine

recuperati dal Dr. med. __________ che danno conto di un substrato organico

coerente e i suoi approfondimenti; - talune valutazioni espresse dal Dr. med. __________

della CO 1; - gli esami neurologici e neuropsicologici eseguiti per conto di CO

1 presso la Clinica __________. Pertanto, si ha che agli atti resta

incontestata la valutazione neuropsicologica del dr. med. __________, per conto

di CO 1, che conclude in modo chiaro e convincente per l’esistenza di una

diretta relazione tra l’evento del 1995, che qualifica di “severo”, e gli

importanti deficit cognitivi e l’emicrania con aura oftalmica (cfr.

apprezzamenti 19.07.2016 e 2.08.2017 del Dr. med. __________). (…).” (doc. I,

p. 9 ss.).

Per

quanto attiene alla problematica psichica, il patrocinatore si riferisce

alla valutazione psichiatrica della dott.ssa __________, eseguita nel quadro

della perizia __________, in base alla quale il ricorrente soffrirebbe di una

sindrome mista ansioso-depressiva all’origine di un’inabilità del 15% in tutte

le attività lavorative, e chiede che all’assicuratore convenuto s’imponga “… di

approfondire la questione e determinare in concreto se i disturbi psichici (…)

siano anch’essi correlati con l’infortunio del 1995 oppure del 2001”. A

proposito dell’adeguatezza del nesso causale, egli fa valere che l’evento del

1995 sarebbe da classificare nella categoria degli infortuni gravi, “di per sé

perfettamente idoneo a provocare il disturbo psichico di cui soffre

l’assicurato.”. Ma, quand’anche lo si volesse qualificare come medio-grave,

l’esito non muterebbe, dato che più di un criterio di rilievo sarebbe adempiuto

in concreto, ossia “… la gravità o particolare caratteristica delle lesioni

lamentate (…); l’idoneità, secondo l’esperienza, a determinare l’attuale

psicosi (le lesioni encefaliche hanno provocato costanti dolori e cefalee persistenti

negli anni); l’evento ha lasciato persistenti disturbi somatici, ossia gli

attuali disturbi neurologici alla testa che hanno carattere organico

oggettivabile (cfr. valutazioni Dr. med. __________ 19.07.2016 e 2.08.2017 e

valutazione neuropsicologica 11.07.2016, oltre a Prof. __________ 26.06.2015).”.

Sempre secondo l’avv. RA 1, anche il sinistro del 2001 sarebbe da qualificare

di grave, o quantomeno di medio-grave, con praticamente tutti i criteri di

rilievo soddisfatti (doc. I, p. 15 ss.).

Per

quanto concerne l’entità del reddito da invalido stabilito

dall’amministrazione, il patrocinatore lo considera “utopico ed estrapolato

acriticamente dai dati statistici, senza riferimento concreto alle limitazioni

funzionali determinate dalla complessità del suo stato di salute: disturbi

ortopedici, neurologici, neuropsicologici e psichici.”. Inoltre, egli contesta

la riduzione sociale applicata dall’istituto resistente (15%) e fa valere che

avrebbero dovuto essere presi in considerazione anche altri fattori rilevanti,

quali l’età, la scarsa scolarizzazione, la gravità dei disturbi neurologici e

la dipendenza da terzi anche per espletare le banali questioni amministrative

(doc. I, p. 19).

Infine,

l’avv. RA 1 osserva che l’assicuratore avrebbe dovuto “… determinare per ogni

caso la concreta limitazione e perdita di guadagno subita in percentuale e

sommarla”.

In

secondo luogo, egli contesta la data d’inizio del diritto alla rendita (1°

luglio 2006), ritenuto che “… almeno fino al 2009, se non successivamente, il

ricorrente ha percepito indennità giornaliere da CO 1 e dall’AI (durante il

periodo presso il __________; cfr. art. 19 cpv. 1 in fine LAINF “il diritto

alla cura medica e alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto

alla rendita”). Inoltre, nel 2006 non erano ancora conclusi i provvedimenti

d’integrazione AI (vedasi __________), provvedimenti che del resto ancora oggi

devono essere eseguiti (vedasi sentenza TCA 10.04.2017).”.

In

terzo luogo, il patrocinatore censura l’entità del guadagno assicurato (fr.

59'547), e ciò nella misura in cui non è stato applicato l’art. 24 cpv. 2 OAINF

e considerata “… l’evoluzione del reddito dell’attività edile (cfr. sentenza TF

8C_125/2009 del 27.04.2009 consid. 5.3, citata a pag. 12 in mezzo, 3° paragrafo

della decisione impugnata) per gli anni successivi al 2010-2011 quando erano

ancora in vigore i provvedimenti di integrazione AI, presso il __________ e

presso le prove di lavoro alla __________ per la CO 1. Questo ancor di più

tenuto conto del fatto che la rendita è stata fissata una sola volta, e mai in

precedenza, con decisione 12.12.2014 (cfr. nello specifico DTF 123 V 45 dove il

TF ha sancito che laddove si tratti di fissare per la prima volta la rendita

dopo diversi infortuni invalidanti, con inizio del diritto alla prestazione più

di 5 anni dopo il primo evento, il guadagno annuo assicurato è stabilito

conformemente all’art. 24 cpv. 2 OAINF.” (doc. I, p. 20 s.).

1.10. In data

15 dicembre 2021, il rappresentante dell’insorgente ha specificato che “… il

gravame verte unicamente sulla contestazione del grado d’invalidità del 16%

riconosciuto da CO 1 (anziché di almeno il 50%) e non anche sull’IMI del 50%

riconosciuta all’assicurato con decisione 22.07.2021 che per quell’aspetto è cresciuta

in giudicato.” (doc. III).

1.11. L’CO 1,

in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.12. Il 28

febbraio 2022, l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni, sottolineando di non poter seguire l’amministrazione laddove

pretende che “… i disturbi ortopedici – peraltro gravissimi – e le loro

conseguenze invalidanti non andrebbero più considerati siccome la precedente

decisione di cod. Lod. Tribunale si è limitata ad ordinare a CO 1 solo di

esperire una perizia per valutare la situazione dal punto di vista cognitivo …”

(doc. IX).

1.13. In corso

di causa, il TCA ha richiamato dall’UAI l’intero incarto del ricorrente

(allegato al doc. XII) e ha assegnato alle parti un termine per prenderne

visione e per formulare eventuali osservazioni scritte (doc. XIII).

Il 25

maggio 2022, l’CO 1 ha comunicato che l’incarto AI gli è noto e di non avere

osservazioni da formulare (doc. XIV).

Il

rappresentante dell’assicurato è invece rimasto silente.

in

diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso

in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF

8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. Nel caso

concreto, litigiosa è soltanto l’entità del grado dell’invalidità di RI 1.

Preliminarmente,

questa Corte deve però valutare se l’amministrazione era legittimata a negare

la propria responsabilità per quanto riguarda le cefalee, rispettivamente

a ritenere che le difficoltà cognitive, riconosciute quale conseguenza

dell’infortunio del 1995, non causino alcuna incapacità lavorativa, aspetti che

il TCA aveva ordinato di chiarire all’CO 1 mediante l’esecuzione di una perizia

specialistica esterna (cfr. supra, consid. 1.6.).

2.3. Nesso

di causalità tra cefalee e infortunio del 29 settembre 1995, rispettivamente incidenza

dei disturbi cognitivi.

2.3.1. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.3.2. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una

volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere

assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se

l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso,

spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il

trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi

menzionati).

2.3.3. Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il

danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

2.3.4. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un

evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è

idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo

verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF

129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361

consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in

presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.

Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in:

SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.3.5. Con la

sentenza 35.2018.73 del 12 giugno 2019, questo Tribunale non ha confermato la

decisione su opposizione impugnata, ritenuto che sull’aspetto dell’eziologia

delle cefalee, agli atti di causa figuravano “… referti contraddittori – da una

parte quelli dei dottori __________ e __________, dall’altra quelli elaborati

dai dottori __________ e __________ (nella misura in cui quest’ultimo, con le

precisazioni fornite il 2 agosto 2017, ha dichiarato di ritenere “non solo

possibile (…) ma meglio innegabilmente congiunti i due eventi …”) - che non

consentono al TCA di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso

oppure nell’altro.”. In proposito, era stato sottolineato che tra le diverse

valutazioni non vi era “… univocità in particolare a proposito della questione

di sapere se le cefalee denunciate dall’assicurato successivamente al noto

evento traumatico siano sovrapponibili, dal profilo sia qualitativo che

quantitativo, a quelle di cui egli ha sofferto sin dall’adolescenza oppure

differenti, così come lo sostengono i dottori __________ e __________. In

questo contesto, non può essere a priori negata ogni rilevanza alle

certificazioni agli atti del dott. __________, spec. FMH in medicina interna,

posto che si tratta del sanitario che meglio conosce i data anamnestici

dell’insorgente. Nella prima, datata 2 aprile 2010, il medico curante ha

riferito di un “… aumento di problemi di mal di testa che ha già avuto

prima del sopraccitato infortunio (quello accaduto nel 1995, n.d.r.).” (doc. 3

– fasc. 2; il corsivo è del redattore). Nella seconda, datata 20 febbraio 2012,

il dott. __________ ha rilevato che dalle cartelle cliniche dei dottori __________

e __________, precedenti medici curanti, “… non risulta che il paziente prima

dell’infortunio del settembre 1995 abbia mai avuto problemi degni di rilevanza

clinica o terapeutica come emicrania, …”, come pure che “il fatto che il

paziente abbia ogni tanto dichiarato di aver sofferto già dall’infanzia o

dall’adolescenza di cefalee non ha niente a che fare con l’attuale

problematica.” (doc. 24, p. 4 s. – fasc. 2). Altro aspetto controverso è quello

riguardante la questione di sapere se le cefalee correlano o meno con il danno

infortunistico che è stato oggettivato a livello cerebrale: il dott. __________

lo ammette (cfr. doc. 260 – fasc. 3: “La visione delle TAC cerebrali conferma

la presente e l’entità delle lesioni cerebrali rispettivamente del trauma

cranio-encefalico, lesioni che spiegano in modo adeguato la sintomatologia

accusata dal paziente …” – il corsivo è del redattore), mentre il dott. __________

lo esclude (cfr. doc. 272 – fasc. 3 “… un lesione cerebrale frontobasale

residua non può giustificare da sola una cefalea postraumatica.” – il

corsivo è del redattore).” (doc. 166 – fasc. 3, p. 12 s.).

Con il

giudizio citato in precedenza, il TCA non ha seguito l’amministrazione nemmeno

laddove aveva negato che le difficoltà cognitive presentate dall’insorgente non

erano atte a limitarlo nell’esercizio di un’attività sostitutiva adeguata alle

limitazioni funzionali derivanti dai postumi residuali di natura ortopedica,

ritenuto che “… dalle valutazioni neuropsicologiche agli atti, in particolare

da quelle di settembre 2012 e luglio 2016 che attestano una sostanziale

attendibilità dei risultati dei test ai quali è stato sottoposto il ricorrente

(a proposito della rilevanza delle valutazioni neuropsicologiche nell’ambito

della determinazione della capacità lavorativa, si veda la STF 9C_752/2018 del 12 aprile 2019 consid. 5.3), ciò che

appare in contraddizione con quanto sostenuto dal dott. __________, per il

quale i disturbi neuropsicologici non sarebbero invece completamente

indipendenti dalla motivazione dell’assicurato (cfr. doc. 68 – fasc. 2), come

pure dai rapporti dei dottori __________ e __________, in base ai quali

l’assicurato presenta dei disturbi neuropsicologici di “leggera-media entità”,

rispettivamente “importanti”, risultano elementi atti a generare dei dubbi,

perlomeno lievi, circa la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto

quest’ultimo.” (doc. 166 – fasc. 3, p. 16).

2.3.6. Dalle

carte processuali risulta che, su incarico dell’CO 1, in data 4 giugno 2020, l’assicurato

è stato visitato personalmente dai dott. __________, spec. FMH in neurologia.

Il

referto peritale, datato 19 giugno 2020, è stato consegnato all’assicuratore il

22 giugno 2020 (doc. 192 – fasc. 4; traduzione in lingua italiana agli atti sub

doc. 221 – fasc. 4).

Dopo

aver minuziosamente ricostruito l’anamnesi del ricorrente (cfr. doc. 192, p.

2-23 – fasc. 4) e averne descritto lo status neurologico dal profilo

clinico e radiologico (cfr. doc. 192, p. 23-24 – fasc. 4), l’esperto ha

diagnosticato – diagnosi neurologiche senza incidenza sulla capacità

lavorativa – un’emicrania con aura visiva presente dall’infanzia (ICD-10

G43.1), uno stato dopo contusione cerebrale il 29 settembre 1995 (ICD-10

S06.31) con focolaio contusivo a livello fronto-temporale sinistro e su

verosimile caduta sincopale, nonché uno stato dopo lussazione dorsale del polso

con frattura dello scafoide sinistro il 30 gennaio 2001 (ICD-10 S62.0) con

molteplici operazioni alla mano sinistra e al gomito, attualmente nessun

deficit sensomotorio oggettivabile (doc. 192, p. 32– fasc. 4).

Al

termine della propria disamina, il perito amministrativo è giunto alla

conclusione che le cefalee non costituiscono una conseguenza naturale

dell’evento traumatico del 1995, rispettivamente che i disturbi cognitivi, ritenuti

correlare almeno in parte con un danno organico causato dall’infortunio appena

menzionato, non incidono negativamente sulla capacità lavorativa

dell’assicurato. A suo avviso, neppure i disturbi sensomotori soggettivamente

denunciati dal ricorrente alla mano sinistra sono atti a ridurre la sua

capacità lavorativa:

"

Da un punto di vista neurologico si può attualmente affermare che le

cefalee erano senza dubbio presenti già prima dell’infortunio 1995 e che, anche

dopo tale infortunio, per almeno sei anni non hanno causato una limitazione

evidente della capacità lavorativa. Anche oggi queste cefalee non dovrebbero

rappresentare un problema rilevante per la capacità lavorativa e comunque non

sono in atto misure terapeutiche specifiche per il trattamento di queste

cefalee emicraniche sotto forma di terapia d’attacco o di terapia di base

specifica. Di conseguenza, secondo le mie precedenti considerazioni, il

nesso di causalità di queste cefalee con l’infortunio del settembre 1995 è

escluso.

Quanto ai problemi cognitivi, dal punto

di vista neurologico si fa notare correntemente che questi disturbi cognitivi potenzialmente

dovuti all’infortunio del settembre 1995 non hanno portato, nei sei anni

successivi, a una riduzione delle attività professionali svolte dal paziente al

100%, segnatamente come muratore e camionista. In particolare, a causa della

pressione temporale il lavoro di camionista è considerato un’attività

relativamente impegnativa dal punto di vista cognitivo e pertanto,

presupponendo la presenza di disturbi cognitivi importanti, il paziente non

avrebbe potuto svolgerlo. In questa sede non si contesta il fatto che

l’infortunio del settembre 1995 abbia probabilmente causato un’importante

lesione cerebrale con contusioni in sede fronto-temporale. Queste lesioni

cerebrali sono probabilmente anche, quantomeno parzialmente, responsabili delle

limitazioni cognitive emerse nelle varie valutazioni neuropsicologiche

effettuate. Al riguardo, va tuttavia considerato, come già sopra esposto, la

diversa lingua nativa (madre, n.d.r.) del paziente nonché il suo basso livello

di istruzione e l’assenza di formazione professionale. Pertanto, i disturbi

cognitivi probabilmente conseguenti all’infortunio del settembre 1995 non comportano

una limitazione della capacità lavorativa nelle attività ordinarie e semplici

svolte dal paziente in passato.

Fatti

I disturbi sensomotori post-traumatici

a carico della mano sinistra non dominante non sono attualmente oggetto della

perizia neurologica, ma in questa sede va rilevato che neppure tali disturbi

hanno un impatto evidente sulla capacità lavorativa dal punto di vista

neurologico. Ciò perché non è possibile oggettivare in maniera univoca i

disturbi sensomotori della mano sinistra ed essi sono quindi probabilmente di

natura funzionale.” (doc. 221, p. 9 – fasc. 4 – il corsivo è del redattore)

Il

dott. __________ ha pure discusso le risultanze di altre valutazioni che

figurano agli atti, in particolare di quella del dott. __________, dalla quale

si è finalmente distanziato:

"

(…) Solo il neurologo dottor __________, nella sua perizia del gennaio

2014 interpreta la situazione in modo molto diverso attestando un’incapacità al

lavoro del 60% sulla base dei tre disturbi neurologici menzionati. Il dottor __________

interpreta le cefalee sia come emicrania pre-traumatica senza aura sia come

cefalea post-traumatica cronica. Tale argomentazione non è convincente perché

il paziente già prima dell’infortunio del 1995 soffriva di mal di testa sotto

forma di emicrania con aura visiva e questi disturbi non sono aumentati in

maniera evidente dopo l’infortunio. Dalla classificazione internazionale delle

cefalee del 2018 si evince che ai fini di una diagnosi di cefalea persistente a

seguito di trauma cranico la cefalea deve persistere per più di tre mesi,

tuttavia per poter formulare tale diagnosi non devono essere presenti altre

diagnosi di cefalea più appropriate. Questo caso è però proprio quello del

paziente poiché egli già prima del trauma aveva un’emicrania con aura visiva

che si presenta tuttora. Del resto, questa emicrania con aura visiva non si

presenta con regolarità e non viene trattata in modo specifico, il paziente

assume solo Dafalgan o Voltaren in riserva, non segue una terapia di base. Si

può quindi ritenere che queste cefalee continueranno a non costituire un

importante problema di salute, perché altrimenti sarebbero trattate in modo più

specifico; al riguardo, nel decorso registrato nell’incarto è indicata solo una

valutazione neurologica del 4.3.1999, con una proposta di una terapia di base

con Inderal. A causa dei disturbi cognitivi, il dottor __________, a fronte

dell’infortunio del 1995, stabilisce un’incapacità al lavoro del 25% per tutte

le possibili attività, benché dopo l’infortunio del 1995 il paziente abbia

ancora potuto lavorare al 100% come muratore e camionista fino al 2001. Qui si

rileva un’evidente discrepanza e incongruenza nell’interpretazione del dottor __________

che non registra l’effettiva capacità lavorativa del paziente dopo l’infortunio

del 1995. Anche le cefalee, non hanno portato, si noti bene, a un’incapacità al

lavoro dopo l’infortunio del 1995, e tale incapacità è stata quindi ipotizzata

solo dal dottor __________, nella sua perizia del gennaio 2014, nell’ordine del

25%. Anche a causa dei disturbi alla mano sinistra, viene attestata

un’incapacità al lavoro del 30%. Queste affermazioni risultano pertanto in

contrasto, ad esempio, relativamente all’ospedalizzazione del paziente presso

la clinica di riabilitazione della CO 1 a __________ all’inizio del 2006, con

l’esigibilità di una capacità lavorativa del 100% per le attività adeguate.

Nell’ambito dell’esame clinico

neurologico corrente, si constata che non è assolutamente possibile oggettivare

l’iposensibilità diffusa del braccio sinistro e della mano sinistra, pertanto è

probabile che i deficit sensomotori della mano sinistra non siano, quantomeno

in parte, di origine organica. In linea con ciò, anche presso la Clinica

universitaria __________ di __________ nel novembre 2005, questo disturbi sono

stati considerati come non chiari. Nella sua perizia, il dottor __________

afferma che la valutazione neuropsicologica del 2012 non ha evidenziato alcun

aumento dei sintomi, mentre in questo rapporto neuropsicologico si parla di una

lieve tendenza all’aumento dei sintomi, la valutazione neuropsicologica del

gennaio 2011 suggerisce anche un’accentuazione dei sintomi, possibilmente

nell’ambito di una depressione. In associazione alle valutazioni

neuropsicologiche va anche tenuto presente che il paziente è di madrelingua

portoghese e ha frequentato la scuola solo per sei anni senza conseguire una formazione

professionale. Tale circostanza è stata menzionata anche nel corso della

valutazione neuropsicologica svolta a __________ nel luglio 2016. Anche l’esame

neurologico effettuato nella stessa occasione valuta l’emicrania con aura

oftalmica inizialmente come sintomatologia possibilmente post-traumatica e in

un ulteriore parere il nesso tra le cefalee e l’infortunio viene poi

considerato inconfutabile. Queste considerazioni sono pertanto in

contraddizione e si basano solo sulle affermazioni del paziente, secondo il

quale le cefalee si sono presentate solo dopo l’infortunio. Tuttavia, il

decorso registrato nell’incarto documenta chiaramente che ciò non corrisponde

al vero, come del resto indicato anche dal dottor __________ nella sua perizia

del gennaio 2014, secondo cui non viene messo in dubbio che tali cefalee

fossero presenti già prima dell’infortunio del 1995. Per quanto riguarda il

provvedimento di integrazione professionale del marzo-aprile 2010 a __________,

dal punto di vista neurologico occorre segnalare che tra le diagnosi riportate

in questo rapporto non figura il trauma cranico del 1995 e, di conseguenza,

nella valutazione della capacità lavorativa rimanente non sono stati menzionati

i problemi cognitivi e le cefalee. Ciò è senz’altro degno di nota perché indica

che nell’ambito di questo provvedimento professionale, i problemi cognitivi o

le cefalee non si sono manifestati in misura rilevante. Di conseguenza, in

questo rapporto del 23.4.2010, anche un’attività adeguata al 100% viene

considerata esigibile, tenendo conto di diverse limitazioni del braccio destro

e sinistro.” (doc. 221, p. 7 ss. – fasc. 4)

L’esperto

incaricato dall’amministrazione ha quindi affermato di condividere la

valutazione precedentemente espressa dai dottori __________ e __________,

distanziandosi invece da quella del dott. __________:

"

(…) Rispetto ai precedenti esami neurologici, non sussistono al momento

discrepanze significative dal punto di vista diagnostico, la mia valutazione

corrente è ampiamente in linea con i precedenti esami neurologici del Prof. __________

nel 2011 e del dottor __________ nel 2012. Solo l’esame neurologico effettuato

dal dottor __________ nel gennaio 2014 è in contraddizione con queste

valutazioni ma, come motivato più dettagliatamente in precedenza, non è

possibile dar seguito alle osservazioni e alle argomentazioni del dottor __________.”

(doc. 221, p. 9 s. – fasc. 4)

Rispondendo

ai quesiti sottopostigli dall’istituto assicuratore, il dott. __________ ha

ribadito che le cefalee non costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio

del settembre 1995, che i problemi cognitivi correlano, almeno parzialmente,

con un danno organico a livello cerebrale che si trova in nesso di causalità

naturale con l’evento appena citato e, infine, che questi disturbi

neuropsicologici non hanno un’incidenza apprezzabile sulla capacità

lavorativa dell’assicurato, il quale nel passato ha esercitato attività

professionali poco impegnative dal punto di vista cognitivo (doc. 221, p. 10 s.

– fasc. 4).

2.3.7. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne

il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,

1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.3.8. Nel

caso di specie, questo Tribunale rileva che, a seguito della sentenza di

rinvio 35.2018.73 del 12 giugno 2019, l’amministrazione ha incaricato il dott. __________

di periziare l’assicurato, nel rispetto della procedura di cui all’art. 44

LPGA. Il rappresentante del ricorrente ha infatti potuto pronunciarsi sulla

necessità in quanto tale della perizia, sul perito proposto e sul catalogo dei

quesiti da sottoporgli (cfr. doc. 178 e doc. 180 – fasc. 4).

In

applicazione della giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni

all’amministrazione hanno piena

forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne

scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far

dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020

del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

Il

Tribunale federale ha sottolineato che le perizie amministrative non vanno

messe in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse

dai medici curanti (cfr. la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).

Una

perizia fondata sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore

rispetto ai rapporti medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio

sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia

sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).

Fatta

questa premessa, questo Tribunale ritiene di poter fondare il proprio giudizio

sull’apprezzamento espresso dall’esperto amministrativo, specialista proprio

nella materia che qui interessa, in base al quale le cefalee che presenta

l’insorgente non sono state causate dall’infortunio del 29 settembre 1995 (e del

resto nemmeno dai due successivi che non hanno coinvolto la testa – cfr.

supra, consid. 1.2. e 1.3.) e le difficoltà cognitive, correlanti con un

danno cerebrale oggettivabile riconducibile all’evento traumatico in questione,

non comportano alcuna apprezzabile riduzione dell’abilità lavorativa residua.

Il TCA

non ignora che, secondo i dottori __________ e __________, le cefalee sarebbero

invece riconducibili al sinistro del 1995 e i disturbi cognitivi sarebbero di

“leggera-media entità”, rispettivamente “importanti”, con impatto alla capacità

lavorativa residua. Del resto, è stato proprio il loro parere ad indurre questa

Corte a rinviare gli atti all’amministrazione affinché un perito esterno potesse

pronunciarsi sugli aspetti controversi. Tuttavia, con il proprio referto

peritale, il dott. __________ ha spiegato in modo senz’altro convincente e

approfondito, facendo capo soprattutto a una minuziosa ricostruzione dei dati

anamnestici che sono emersi dagli atti a sua disposizione, le ragioni per le

quali non ha potuto seguire il parere degli specialisti menzionati in

precedenza (rispettivamente ha invece potuto condividere quello dei dottori __________

e __________).

Tutto

ben considerato, il TCA ritiene che dalla documentazione agli atti non emergano

indizi concreti atti a far dubitare della correttezza del parere

espresso dal dott. __________. Anche le obiezioni sollevate in proposito dal

patrocinatore dell’assicurato appaiono inconsistenti.

In

esito a tutto quanto precede, è accertato, perlomeno con il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che le cefalee non si trovano

in nesso di causalità naturale con l’infortunio del settembre 1995, rispettivamente

che le difficoltà cognitive non determinano alcuna riduzione

dell’abilità lavorativa residua del ricorrente.

2.4. Con la

propria impugnativa, l’avv. RA 1 rimprovera inoltre all’CO 1 di aver valutato

la capacità lavorativa residua senza tener conto della problematica psichica

che era stata diagnosticata dalla dott.ssa __________ nel quadro della perizia

pluridisciplinare disposta dall’UAI, una sindrome mista ansioso-depressiva,

all’origine, sempre secondo la psichiatra appena citata, di un’incapacità del

15% in ogni attività (cfr. doc. I).

Al

riguardo, l’amministrazione evidenzia come l’insorgente “… non abbia mai

consultato uno specialista in psichiatria né beneficiato di cure specifiche”,

circostanze che mal si concilierebbero con la presenza di disturbi psichici

invalidanti. A suo avviso, “l’opinione della dott.ssa __________ non basta per

ammettere che l’assicurato presenta dei disturbi psichici in relazione causale

naturale con l’infortunio e soprattutto dei disturbi psichici che comportano

una diminuzione della capacità di lavoro in un’attività che tiene conto dei

limiti funzionali post-infortunistici vigenti.” (doc. V, p. 3).

Chiamata a pronunciarsi in proposito,

questa Corte segnala innanzitutto che, in una sentenza pubblicata in DTF 148 V

49 consid. 6.2.2, il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo

depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con

una comorbidità psichiatrica, non può essere generalmente definito come una

malattia psichica grave. Nel caso in cui dovesse esservi inoltre un potenziale

terapeutico significativo, vi è spazio per mettere in discussione il carattere

durevole del danno alla salute. In tal caso, devono sussistere dei motivi

importanti affinché si possa concludere nonostante tutto alla presenza di una

patologia invalidante. Se, in queste condizioni, gli specialisti in psichiatria

attestano senza una solida motivazione una riduzione della capacità lavorativa

malgrado l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale

sono legittimati a negare la valenza giuridica della valutazione psichiatrica dell’inabilità.

Tutto

ben considerato, questo Tribunale ritiene che in concreto siano dati i

presupposti per applicare i principi giurisprudenziali appena evocati e,

pertanto, per negare rilevanza giuridica alla valutazione della capacità

lavorativa espressa dalla psichiatra incaricata dall’UAI.

In

effetti, la dott.ssa __________ ha diagnosticato un disturbo ansioso-depressivo

molto lieve, che lei stessa definisce come una “sfumatura”, in assenza

di una qualsiasi comorbidità psichiatrica (cfr. incarto AI, p. 391: “Allo stato

attuale nonostante tutto non rintraccio elementi sintomatici tali da permettere

di definire una franca diagnosi in area depressiva né psico-organica in senso

stretto e che soprattutto motivino una consistente percentuale di IL in tale

soggetto: (…). Esiste una compromissione rilevata dai test neuropsicologici ma

sia l’esame obiettivo che la percezione clinica della scrivente che i test

Hamilton non evidenziano di fatto elementi psicopatologici di rilievo nell’area

ansiosa e/o depressiva oltre una sfumatura di lieve entità.” – il

corsivo è del redattore). La specialista ha quindi dichiarato l’insorgente

inabile in ogni attività nella misura del 15%, e ciò in ragione del fatto che

egli appariva rallentato e meno efficiente nell’esecuzione (cfr. incarto AI, p.

392). Interpellata in merito alla possibilità di migliorare la capacità

lavorativa mediante provvedimenti terapeutici, la dott.ssa __________ ha negato

la necessità di instaurare una specifica terapia, precisando che “sarebbe utile

investire nella professionalità del soggetto che è ancora molto giovane,

volonteroso e motivato e potrebbe portarli avanti con successo ed effetto

positivo sul suo futuro lavorativo. La lentezza potrebbe via via ridursi con

una riabilitazione all’attività lavorativa e con l’apprendimento.” (cfr.

incarto AI, p. 392).

D’altro

canto, il TCA constata che dagli atti non emerge che il ricorrente, né prima né

dopo la perizia della dott.ssa __________, abbia consultato uno specialista in

psichiatria o necessitato di specifiche terapie, anche solo medicamentose.

In

questo senso, è utile rilevare che, interpellato dall’UAI nel luglio 2017,

rispettivamente nell’agosto 2021, il medico curante dell’insorgente, dott. __________,

spec. FMH in medicina interna generale, non ha menzionato i disturbi

psichici tra le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (cfr.

incarto AI, p. 862 e p. 912).

Non

può infine neppure essere ignorato che è stata la stessa dott.ssa __________ ad

auspicare un rientro dell’assicurato nel mercato del lavoro, ciò che avrebbe un

effetto terapeutico nel senso di una progressiva riduzione della lentezza di

esecuzione.

In simili

condizioni, l’istituto resistente può essere seguito laddove sostiene che al

disturbo psichico diagnosticato dalla dott.ssa __________ non possa essere

riconosciuto carattere invalidante. Stante ciò, può rimanere insoluta la

questione di sapere se le turbe psichiche costituiscono una conseguenza,

naturale e adeguata, dell’uno e/o dell’altro degli infortuni assicurati.

Qui di

seguito, il TCA valuterà quindi il grado dell’invalidità dell’insorgente

facendo astrazione dalle cefalee, come pure, nella misura in cui non hanno un’incidenza

sulla capacità lavorativa residua, dai disturbi neuropsicologici e da quelli psichici.

2.5. Entità

della rendita d’invalidità?

2.5.1. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF,

in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.

572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2

prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati

cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta

Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha

rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella

stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito

LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità

al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su

questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.5.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo

l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF

ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del

30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività

lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è

essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il

grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età

vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5.3

In

concreto, con la decisione su opposizione del 19 giugno 2018 - tenuto conto esclusivamente

dei postumi organici degli infortuni del 2001 e 2004 interessanti il polso

sinistro, rispettivamente la spalla destra -, l’CO 1 ha assegnato al

ricorrente una rendita d’invalidità abbinata del 16% a contare dal 1° luglio

2006, e ciò facendo essenzialmente capo alla valutazione dell’esigibilità

lavorativa espressa dai suoi medici di fiducia (cfr. doc. 285, p. 10 s. – fasc.

2).

In

effetti, a margine della visita medica di chiusura del 9 marzo 2006, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, refertata la presenza di una

“panartrodesi del polso sinistro, cattiva funzione della mano sinistra con

dolori continui, tendenza all’esclusione anche durante la visita __________,

chiari segni di risparmio con atrofia della muscolatura sia del braccio che

dell’avambraccio a sinistra. Riduzione della forza della mano sinistra circa ¼

rispetto a quella della mano destra”, ha così definito l’esigibilità lavorativa

riguardante l’assicurato, e ciò tenuto conto “… della valutazione delle capacità

funzionali residue effettuata alla Clinica __________”:

"

(…) L’assicurato non ha limitazioni nel portare e sollevare pesi da 5 a

10.

kg all’altezza dei fianchi, può talvolta portare e sollevare pesi dai 10 ai

25.

kg fino all’altezza dei fianchi. L’assicurato non può più portare pesi

superiori ai 25 kg fino all’altezza dei fianchi. L’assicurato può molto spesso

sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e talvolta sollevare pesi

superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.

L’assicurato non ha limitazioni nel

maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, l’assicurato può molto spesso

maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti e mai attrezzi

molto pesanti, la rotazione manuale può essere effettuata molto spesso con la

mano destra.

L’assicurato può spesso effettuare

lavori al di sopra della testa, non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione

del tronco e nemmeno nell’assumere la posizione seduta o in piedi e inclinata in

avanti, non ha limitazioni nell’assumere la posizione inginocchiata e nemmeno

nell’effettuare la flessione delle ginocchia.

L’assicurato non ha limitazioni

nell’assumere la posizione seduta o in piedi di lunga durata, non ha

limitazioni nel camminare anche per lunghi tragitti e nemmeno per camminare su

terreno accidentato, l’assicurato non ha limitazioni nel salire le scale e può

spesso salire su scale a pioli.” (doc. 70, p. 4 s. – fasc. 1)

In

occasione della visita fiduciaria del 28 marzo 2008, lo stesso medico __________

ha precisato che “in considerazione di quanto valutato in data odierna in __________,

l’esigibilità del lavoro espressa in occasione del 9.3.2006 non deve essere

modificata e mantiene tutta la sua validità per quanto attiene i problemi al

polso sinistro. Per quanto attiene alla spalla destra, indipendentemente dalla

causalità (la quale è stata in seguito ammessa, alla luce delle risultanze di

una perizia esperita dal chirurgo ortopedico dott. __________, n.d.r.),

si può sostenere che in più delle limitazioni espresse il 9.3.2006 l’assicurato

può avere anche difficoltà nell’ingaggiare la spalla rispettivamente l’artro

superiore destro al di sopra dell’orizzontale. Questa funzione non è però da

ritenere impossibile alla luce dello stato locale rilevato in data odierna in __________.”

(doc. 99, p. 5 – fasc. 1; dello stesso autore si veda pure il doc. 135, p. 5 –

fasc. 1).

L’esigibilità

al lavoro tenuto conto dei postumi infortunistici al polso sinistro e alla spalla

destra, è stata apprezzata anche dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedia e traumatologia, a margine della visita del 26 febbraio 2014, il

quale ha in sostanza confermato la valutazione del collega dott. __________:

"

(…) l’assicurato non ha limitazioni a sollevare e portare pesi fino a 5

kg fino all’altezza dei fianchi, può spesso sollevare e portare pesi da 5 a 10

kg fino all’altezza dei fianchi, può di rado sollevare pesi da 10 a 25 kg fino

all’altezza dei fianchi e non più pesi superiori a 25 kg. L’assicurato può

spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto, di rado pesi

superiori a 5 kg oltre l’altezza del petto. L’assicurato non ha limitazioni nel

maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e può talvolta maneggiare attrezzi

di media entità e non più attrezzi pesanti o molto pesanti. La rotazione della

mano destra non è impedita. L’assicurato può talvolta effettuare lavori al di

sopra della testa e non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione del tronco,

non ha limitazioni nell’assunzione della posizione seduta o in piedi inclinata

in avanti, non ha limitazioni nell’assunzione della posizione inginocchiata e

nemmeno nell’effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato non ha

limitazioni nell’assumere la posizione seduta o in piedi e di lunga durata e

non ha limitazioni nel camminare anche per lunghi tragitti, non ha limitazioni

nel camminare su terreno accidentato, non ha limitazioni nel salire le scale e

può talvolta salire su scale a pioli.” (doc. 217, p. 10 – fasc. 2)

Interpellato

dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione su opposizione del

19.

giugno 2018, con apprezzamento del 18 giugno 2018, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha osservato in particolare

che, nel frattempo, non era stato acquisito alcun “… documento medico

riferendosi in modo specifico alla problematica della spalla destra o del polso

sinistro. Che sia a livello del polso sinistro, in esiti di panartrodesi con

disturbi permanenti nella mobilità della mano e dolori, o a livello della

spalla destra, in esiti di lesione labbrale postero-superiore valutata post-traumatica

e non curata chirurgicamente, non esistono elementi per considerare un

peggioramento della situazione, rispettivamente per non considerare una

stabilità dei postumi infortunistici accettati. Di conseguenza e

logicamente, non ci sono motivi per considerare una modifica dell’esigibilità o

un aumento del tasso di indennità per menomazione all’integrità definiti in

precedenza.” (doc. 284, p. 1 – fasc. 2; il corsivo è del redattore).

Con la

decisione su opposizione qui impugnata, rilasciata dopo aver chiarito gli

aspetti riguardanti le cefalee e i disturbi cognitivi grazie alla perizia

elaborata dal dott. __________, l’assicuratore convenuto ha confermato il

diritto a una rendita del 16%, a fronte dei soli postumi residuali interessanti

il polso sinistro e la spalla destra (cfr. doc. 242 – fasc. 4).

In

sede di risposta di causa, l’amministrazione ha rilevato che, trattandosi dei

disturbi ortopedici, “… il Tribunale non aveva e non abbia motivo alcuno per

dubitare delle conclusioni del proprio servizio medico, che lo ha ritenuto

abile al lavoro in misura completa in un’attività che non comporta degli sforzi

con il polso sinistro e la spalla destra. (…).” (doc. V, p. 2).

Da

parte sua, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, constatato

che dopo l’apprezzamento del dott. __________ non è stata versata agli atti

documentazione specialistica attestante l’insorgenza di un peggioramento dello

stato del polso sinistro e/o della spalla destra, questa Corte non vede in

effetti alcuna valida ragione per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità

lavorativa espressa dai medici di fiducia dell’CO 1.

Del resto, gli impedimenti funzionali

descritti dai dottori __________ e __________

(e avallati dal dott. __________), sono quelli

che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti

superiori: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare/trasportare pesi

anche solo relativamente importanti, di maneggiare attrezzi pesanti o molto

pesanti, nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da

eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2020.72

dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4 e rinvii ivi citati; 35.2018.52 del 12 novembre

2018.

consid. 2.4.3; 35.2018.38 del 10 ottobre 2018 consid. 2.5; 35.2017.109 del

13.

giugno 2018 consid. 2.3.5; 35.2017.37 del 23 novembre 2017 consid. 2.6;

35.2017.2

del 2 ottobre 2017 consid. 2.6; 35.1998.63 del 23 novembre 1998;

35.1998.117

del 29 luglio 1999, confermata dal TF con pronunzia U 296/99 del 3

gennaio 2000).

Sulla scorta di quanto appena esposto,

richiamato l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),

è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che

il ricorrente in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati

dai fiduciari dell’CO 1) presenta una capacità lavorativa completa.

2.5.4

Si tratta

ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01

del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18

ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9

agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.

4.2.).

Nel

caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto

dall’amministrazione, i dati del 2006, essendo stato ritenuto lo stato

di salute stabilizzato a partire dal 1° luglio 2006.

Il

patrocinatore del ricorrente non può essere seguito laddove contesta la data d’inizio

del diritto alla rendita. A suo avviso, l’assicuratore convenuto avrebbe

violato la norma di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF, tenuto conto che, nel luglio

2006, erano ancora in atto dei provvedimenti d’integrazione professionale

dell’AI con percepimento delle relative indennità giornaliere e inoltre che,

successivamente a quel momento, l’assicurato ha ancora beneficiato d’indennità

giornaliere LAINF (cfr. doc. I).

In

proposito, il TCA osserva che, in occasione della visita di chiusura del 9

marzo 2006, il dott. Dotti ha dichiarato stabilizzato lo stato del polso

sinistro (doc. 70, p. 4 – fasc. 1: “La situazione medica è stabilizzata,

risultato funzionale per nulla soddisfacente a causa di dolori cronici, non

crediamo che vi siano terapie che possano portare ad un miglioramento

oggettivabile della situazione raggiunta e, del resto, l’assicurato stesso non

vuole più effettuare nessun trattamento, vuole soltanto riuscire a riprendere

un lavoro nei limiti posti dalla sua menomazione per cui procediamo alla

definizione dell’esigibilità lavorativa.” – il corsivo è del redattore). A

seguito di ciò, con comunicazione del 24 aprile 2006, l’amministrazione ha

informato l’avv. RA 1 che il diritto alle prestazioni di corta durata (cura

medica e indennità giornaliera) si sarebbe estinto a far tempo dal 1°

luglio 2006 e che essa avrebbe quindi proceduto alla definizione del diritto alle

prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e IMI) (cfr. doc. 75 – fasc.

1).

Per

quanto concerne la diagnosticata lesione Slap interessante la spalla destra, dagli

atti si evince che l’insorgente si è sempre rifiutato di sottoporsi

all’intervento volto a sanare tale danno (cfr. doc. 135, p. 5 – fasc. 1: “La

situazione per il polso sinistro è da tempo stabilizzata, alla spalla destra l’assicurato

ribadisce l’intenzione di non farsi operare per cui in data odierna si

procede alla definizione dell’esigibilità del lavoro tenendo conto dei postumi

infortunistici al polso sinistro e alla spalla destra.” e doc. 50 – fasc. 3; il

corsivo è del redattore). Il solo fatto che l’CO 1 abbia riconosciuto la

propria responsabilità in un secondo tempo (nel corso del 2009), non appare suscettibile

di rimettere in discussione quanto era stato comunicato con lo scritto del 24

aprile 2006 (estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata dal 1°

luglio 2006).

Da

notare che l’affermazione secondo la quale l’istituto resistente avrebbe ancora

versato delle indennità giornaliere dopo il luglio 2006, non trova riscontro

negli atti di causa. Per quanto riguarda l’infortunio dell’ottobre 2004,

annunciato all’assicuratore soltanto nel maggio 2006, non sono state

corrisposte indennità giornaliere (cfr. doc. 231, p. 4 – fasc. 2: “Il caso è

stato accettato, non sussiste diritto ad IG ma a prestazioni di lunga durata”).

Non ne sono state corrisposte neppure per gli annunci di ricaduta del giugno

2003.

e dell’aprile 2010 riguardanti entrambi il sinistro del 29 settembre 1995

(cfr. doc. 231, p. 4 – fasc. 2).

D’altro

canto, trattandosi dei provvedimenti ordinati dall’assicurazione per

l’invalidità, va segnalato che, in una sentenza U 90/01 del 21 ottobre 2002, in seguito più volte confermata (cfr., ad esempio,

la STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 5.2.2), la Corte federale ha

precisato che la conclusione di eventuali provvedimenti d’integrazione dell’AI

a cui fa riferimento l’art. 19 cpv. 1 prima frase LAINF, riguarda unicamente

quei provvedimenti suscettibili d’influenzare il grado dell’invalidità su

cui si basa la rendita dell’assicurazione contro gli infortuni. Ciò non è

il caso per l’aiuto al collocamento il cui scopo è quello di promuovere

lo sfruttamento di capacità già esistenti sul mercato del lavoro che entra

concretamente in linea di conto, senza attendersi effetti sull’esigibilità di

una (ipotetica) attività lucrativa determinante ai fini della valutazione

dell’invalidità (cfr. STFA U 68/02 del 14 aprile 2003 consid. 5.1; sul tema, si

veda pure la STF 8C_374/2021 del 13 agosto 2021 consid. 4.3.3 in cui l’Alta

Corte ha precisato che provvedimenti d’intervento precoce – in casu,

un corso di formazione per segretaria di studio medico – non costituiscono dei

provvedimenti d’integrazione ai sensi degli artt. 8 ss. LAI e, pertanto, non

sono d’ostacolo alla stabilizzazione giusta l’art. 19 cpv. 1 LAINF).

In

concreto, dall’incarto AI richiamato in corso di causa emerge che, durante il

periodo 22 marzo - 19 aprile 2010, il ricorrente è stato sottoposto a un

accertamento professionale presso il __________ di __________ volto a

determinare le attività ancora esigibili nonostante il danno alla salute (incarto

AI, p. 202 e p. 214 ss.). In tale contesto, egli ha in effetti beneficiato d’indennità

giornaliere AI (incarto AI, p. 254).

Successivamente,

ancora nel corso del 2010, gli è stato proposto un accertamento professionale

mirato presso la ditta __________, provvedimento che l’assicurato ha però rifiutato

dicendosi impedito dalla presenza di cefalee (incarto AI, p. 270).

Con la

decisione di rendita del 27 giugno 2016, l’UAI ha quindi negato il diritto a

provvedimenti d’integrazione. In quella sede è stato precisato che “…, pur

avendo un grado d’invalidità superiore al 20%, considerando l’iter

scolastico-socio-professionale del vostro rappresentato, non vi sono le

condizioni per mettere in atto provvedimenti di ordine professionale volti al

conseguimento di una qualifica di base. (…). Per contro, su esplicita

richiesta scritta, si rimane comunque a disposizione per un eventuale aiuto al

collocamento da parte del nostro Servizio al collocamento.” (incarto AI, p. 663

– il corsivo è del redattore).

Da

quanto precede non risulta dunque che, al momento in cui l’CO 1 ha dichiarato stabilizzato

lo stato di salute infortunistico (e, del resto, neppure in seguito), vi

fossero in atto dei provvedimenti d’integrazione dell’AI ai sensi della

giurisprudenza precedentemente citata, atti a ostacolare l’estinzione del

diritto alle prestazioni di corta durata della LAINF.

Il

fatto che la decisione del 27 giugno 2016 sia stata annullata da questo

Tribunale con la sentenza 32.2016.90 del 10 aprile 2017, mediante la quale la

causa è stata rinviata affinché l’UAI disponesse una (nuova) perizia medica, è

irrilevante, posto come il diritto ai provvedimenti d’integrazione

professionale sia stato negato in considerazione dell’“iter

scolastico-socio-professionale” dell’assicurato, e non in ragione di un

insufficiente grado d’invalidità.

2.5.5

Per

quanto attiene al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute infortunistico, nel 2006, l’assicurato

avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 59’813, determinato

mediante rivalutazione del salario 2001 tramite contratto collettivo

dell’edilizia (doc. 231, p. 2 s. – fasc. 2).

Questo

dato - non contestato dal rappresentante del ricorrente (cfr. doc. I) -, può

senz’altro essere fatto proprio dal TCA. Va del resto segnalato che il valore

ritenuto dall’CO 1 non si discosta praticamente (anzi è persino leggermente più

favorevole all’assicurato) da quello considerato dall’UAI (reddito da valido

2006.

pari a fr. 59'553 – cfr. incarto AI, p. 576).

2.5.6

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella

prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche

effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale

misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Da

notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il

Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a

partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che

“nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti

divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe

richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la

collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è

stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste

ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati

statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a

partire dal 1° gennaio 2019” (cfr. la STCA 35.2021.88 del 14 marzo 2022,

consid. 2.5.5).

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.5.7

Nella

presente fattispecie, accertato che il numero di schede DPL a disposizione era

insufficiente (‹25) a garantire la rappresentatività del valore salariale

ottenuto (su questo aspetto, si veda, ad esempio, la STCA 35.2018.54 del 29

novembre 2018 consid. 2.8.), l’istituto resistente ha quantificato in fr.

50’318 il reddito da invalido, facendo capo alla RSS 2006, tabella TA1, ramo

economico totale, livello di competenze 4 (a partire dalla 10a edizione della RSS [RSS 2012]: livello di

competenze 1), uomini, operando poi una decurtazione del 15% a titolo di

deduzione sociale (doc. 231, p. 3 – fasc. 2).

Con la

propria impugnativa, l’avv. RA 1 fa valere che il valore ritenuto

dall’amministrazione sarebbe avulso dalla realtà, in particolare dai gravi

impedimenti risultanti dai disturbi ortopedici, neurologici, neuropsicologici e

psichici. D’altra parte, sempre secondo il rappresentante, il reddito

statistico avrebbe dovuto essere decurtato in misura maggiore rispetto a quanto

fatto dall’istituto assicuratore (cfr. doc. I).

Il TCA

può limitare il proprio esame a questi due aspetti.

Per quanto concerne il primo, è utile

ricordare che in precedenza questa Corte ha già accertato che le cefalee non

sono di pertinenza dell’assicuratore LAINF, rispettivamente che i disturbi

cognitivi e quelli psichici non hanno alcun impatto sulla capacità lavorativa

residua dell’assicurato (cfr. supra, consid. 2.3.8.

e 2.4.). Inoltre, è pure stato assodato che, nonostante i postumi

infortunistici residuali che interessano il polso sinistro e la spalla destra,

l’insorgente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività sostitutiva adeguata (cfr. supra, consid. 2.5.3.).

Da

questo punto di vista, dunque, l’entità del reddito da invalido stabilita dall’CO

1.

non presta il fianco a critiche di sorta.

Trattandosi

dell’entità della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

In

concreto, l’assicuratore resistente ha decurtato il reddito statistico da

invalido del 15% a titolo di riduzione sociale (cfr. doc. 231, p. 3 – fasc. 2).

Con il

ricorso, il patrocinatore dell’assicurato postula invece che il reddito

statistico da invalido venga maggiormente ridotto per tener conto di fattori

quali l’età, la scarsa scolarizzazione, la gravità dei disturbi neurologici e

la totale dipendenza da terzi (cfr. doc. I).

Questo

Tribunale prende atto che l’amministrazione ha ridotto del 15% il reddito

statistico da invalido in ragione dei limiti funzionali legati al danno alla

salute infortunistico (cfr. doc. V, p. 4).

Al

riguardo, il TCA segnala tuttavia che, secondo la giurisprudenza federale più

recente, una tale riduzione si giustifica

soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato,

considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non

esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla

persona assicurata (cfr. STF

8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre

2019.

consid. 4.2.2 con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid.

4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno

2020.

consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur

le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49). Ora, nel caso di specie, dalla documentazione medica che questa Corte ha giudicato

affidabile emerge che, nonostante il danno salute all’estremità superiore

sinistra e all’arto superiore destro, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere,

senza limiti di tempo o di rendimento, attività lavorative

leggere dal profilo dell’impegno fisico, con il braccio destro da ingaggiare

soltanto sotto il livello dell’orizzontale.

Tenuto

conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente

beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non

sarebbe in realtà giustificata (del resto, il TF ha deciso proprio in questo

senso in una sentenza 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2,

escludendo che si fosse in presenza di una situazione in cui la persona

assicurata è di fatto in grado di

utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische

Einhändigkeit/Einarmigkeit]).

In

questo contesto, è utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di

continuare a svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione

del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili

soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione

supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di

qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del

14.

maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

Per

quanto concerne i disturbi neurologici, va ribadito, una volta ancora, che le

cefalee non costituiscono una conseguenza naturale degli eventi traumatici

assicurati e che le difficoltà cognitive non sono tali da creare delle

limitazioni (aggiuntive) all’esercizio di un’attività lavorativa sostitutiva

idonea a fronte delle sequele ortopediche (cfr. supra, consid. 2.3.8.).

Anche

l’età del ricorrente al momento determinante (luglio 2006 – cfr., su questo

specifico aspetto, la STF 8C_405/2021 del 9 novembre 2021 consid. 6.4.2) – 33

anni – non giustifica una decurtazione a tale titolo del reddito statistico da

invalido (in questo senso, si veda la STF 8C_466/2021 del 1° marzo 2022 consid.

3.6.2, destinata alla pubblicazione, concernente un assicurato di 61 anni, in

cui la Corte federale ha rilevato che, in base alle rilevazioni RSS, nel caso

di uomini che si trovano nella fascia tra i 50 e i 64/65 anni, l’età comporta

piuttosto un aumento del livello retributivo, trattandosi di posti di lavoro

senza funzione di quadro e che, in concreto, il ricorrente non era stato in

grado d’indicare per quali motivi, su un mercato del lavoro equilibrato, egli

avrebbe guadagnato meno in ragione della sua età e la già citata STF

8C_256/2021 consid. 10.2, in cui è stato negato che l’età dell’assicurato, nato

nel 1964, giustificava l’applicazione di una riduzione sociale). Del resto, non

può nemmeno essere ignorato che al momento della nascita del diritto alla

rendita, l’insorgente aveva un’età ancora ben lontana da quella ordinaria di

pensionamento (in questo senso, si veda la STF 8C_122/2019 del 10 settembre

2019.

consid. 4.3.2, riguardante un assicurato cinquantenne).

In

questo contesto, si consideri pure che la questione di sapere se, in materia di

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un

criterio di riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla

capacità di guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro

della norma particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata

decisa dal Tribunale federale (in questo senso, cfr. ancora la succitata STF

8C_466/2021 consid. 3.6.1).

Inoltre,

il fatto che l’assicurato abbia un basso grado

di scolarità, non giustifica una decurtazione, considerato che le attività

adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e

ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un

grado di istruzione particolare (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid.

5.3

e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

Infine,

la circostanza secondo la quale il ricorrente dipenderebbe dall’aiuto di terzi anche

per il disbrigo delle questioni amministrative più semplici, non appare un

fattore suscettibile d’incidere sul livello retributivo, posto che il mercato

del lavoro al quale l’assicurato può ancora avere accesso è quello delle attività

fisiche e manuali semplici.

In

conclusione, applicata una deduzione a titolo di riduzione sociale del 15%, si

ottiene un reddito da invalido pari a fr. 50'317.72, così come stabilito

dall’CO 1.

2.5.8

Confrontando

i fr. 50'317.72

al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire

senza il danno alla salute, e cioè fr. 59'813 (cfr. supra, consid.

2.5.5.), risulta una perdita di guadagno del 15.87%, arrotondata al 16%.

L’obiezione

ricorsuale secondo la quale l’amministrazione avrebbe dovuto determinare per

ogni singolo evento assicurato la percentuale di perdita di guadagno subita e poi

procedere alla somma, non può essere ascoltata. In realtà, nonostante abbia

subito più infortuni, l’assicurato ha diritto a una sola rendita (rendita

abbinata), motivo per cui l’esigibilità lavorativa e, in seguito, la perdita di

guadagno (determinata mediante raffronto dei redditi) devono essere valutate

prendendo in considerazione l’integralità del danno alla salute, a

prescindere dal fatto che esso risulti da uno o più eventi assicurati (in

questo senso, si veda P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 138).

Visto tutto

quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata

nella misura in cui all’assicurato è stata attribuita una rendita d’invalidità

del 16% a contare dal 1° luglio 2006.

2.6

Con la

propria impugnativa, il patrocinatore contesta infine l’entità del guadagno

assicurato sul quale l’amministrazione ha calcolato l’importo della rendita

d’invalidità attribuita (fr. 59'547), e ciò nella misura in cui non sarebbe

stato applicato l’art. 24 cpv. 2 OAINF, ai sensi del quale se il diritto alla

rendita nasce più di cinque anni dopo l’infortunio o l’insorgenza della

malattia professionale, determinante è il salario che l’assicurato avrebbe

ottenuto nell’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita se non si

fossero verificati detti eventi, per quanto questo salario sia più elevato

dell’ultimo riscosso prima dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia

professionale (cfr. doc. I).

In

sede di risposta di causa, l’CO 1 ha precisato di aver tenuto conto proprio di

quella disposizione per determinare il guadagno annuo assicurato (cfr. doc. V,

p. 5).

Dal

doc. 231, p. 2 – fasc. 2 emerge che in effetti per determinare il guadagno annuo

assicurato relativo all’evento traumatico del 30 gennaio 2001 (per il quale il

diritto alla rendita è nato a distanza di più di cinque anni: gennaio 2001 –

luglio 2006), l’amministrazione ha rivalutato dal 2001 al 2005 (anno precedente

l’inizio del diritto alla rendita) il guadagno concretamente realizzato

dall’insorgente durante l’anno precedente l’infortunio (al quale è stato

aggiunto l’importo di fr. 2'258 a compensazione delle assenze, così come

prescritto dall’art. 24 cpv. 1 OAINF), in ossequio dunque al disposto dell’art.

24.

cpv. 2 OAINF.

Trattandosi

dell’evento infortunistico del 31 ottobre 2004, il diritto alla rendita è nato a

distanza di meno di cinque anni (ottobre 2004 – luglio 2006), ragione per la

quale il relativo guadagno annuo assicurato è stato giustamente determinato

senza applicare l’art. 24 cpv. 2 OAINF.

Per

quanto concerne infine il sinistro del 29 settembre 1995, esso non entra in

considerazione visto che le sue conseguenze non hanno contribuito alla nascita

del diritto alla rendita (cefalee ritenute non trovarsi in nesso causale

naturale con l’evento stesso e disturbi neuropsicologici ritenuti non

avere un’incidenza apprezzabile sulla capacità lavorativa residua

dell’assicurato).

La

decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui

l’importo della rendita d’invalidità riconosciuta è stato calcolato su un

guadagno annuo assicurato pari a fr. 59'547.

2.7

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 13 dicembre 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni

LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti