35.2021.98
Discussa l'entità della rendita d'invalidità. Preliminarmente, fondandosi su perizia amministrativa, è stato accertato che le cefalee non costituiscono conseguenza naturale dell'infortunio, rispettivamente che i disturbi neuropsi. non hanno impatto sulla capacità lavorativa residua
16 agosto 2022Italiano70 min
lavoro del 60% sulla base dei tre disturbi neurologici menzionati. Il dottor __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2021.98
mm
Lugano
16 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio
Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13
dicembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11
novembre 2021 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data
29 settembre 1995, RI 1, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le
malattie professionali presso l’CO 1, è caduto a terra e ha riportato un trauma
cranico. Gli esami radiologici eseguiti nel prosieguo hanno evidenziato la
presenza di una lesione contusiva emorragica in sede frontale e parasagittale
sinistra, nonché una frattura della base cranica a livello parieto-occipitale.
L’istituto assicuratore ha assunto
il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha ripreso il proprio
lavoro a far tempo dal 5 dicembre 1995.
1.2. Il 30
gennaio 2001 RI 1 è rimasto vittima di un secondo evento traumatico, anch’esso
assunto dall’CO 1: cadendo da un camion, egli si è procurato una lussazione
dorsale del carpo sinistro con frattura dello scafoide, come pure una
contusione renale a destra. Nel decorso, l’assicurato è stato sottoposto a
numerosi interventi chirurgici, l’ultimo dei quali ha avuto luogo nel maggio
2005 (panartrodesi del polso sinistro, denervazione del nervo interosseo
posteriore sinistro, nonché neurolisi del nervo ulnare nella loggia di Guyon a
sinistra).
1.3. Un terzo
infortunio è accaduto il 31 ottobre 2004, allorquando l’assicurato è caduto
dalla bicicletta, riportando un trauma contusivo alla spalla destra. Dopo aver
fatto esperire una perizia, l’CO 1 ha finalmente ammesso la propria
responsabilità.
1.4. Nell’aprile
2010 all’assicuratore LAINF è stata chiesta la riapertura dell’infortunio
occorso nel 1995, a fronte dell’insorgenza di difficoltà cognitive e di
cefalee.
L’CO 1
ha fatto esperire al riguardo una perizia neurologica a cura del Prof. dott. __________.
1.5. Il 12
dicembre 2014, l’CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato
la propria responsabilità in merito ai disturbi neuropsicologici, alle cefalee
e alle turbe psichiche. Quindi, tenuto conto unicamente dei postumi organici
residuali degli infortuni del 2001 e 2004, esso ha assegnato all’assicurato una
rendita d’invalidità combinata del 16% a contare dal 1° luglio 2006, nonché
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% (25% a carico
dell’infortunio del 2001 che ha interessato l’arto superiore sinistro e 5% a
carico di quello del 2004 che ha coinvolto la spalla destra; doc. 233 – fasc. 2).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato
(doc. 243 – fasc. 2), in data 19 giugno 2018, l’amministrazione ha parzialmente
modificato la sua prima decisione, nel senso che ha riconosciuto un’IMI
aggiuntiva del 20% in ragione dei disturbi neuropsicologici (doc. 285 – fasc. 2).
1.6. Con
sentenza 35.2018.73 del 12 giugno 2019, questa Corte ha accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso interposto nel frattempo dall’assicurato, ha annullato
la decisione su opposizione impugnata e ha rinviato gli atti
all’amministrazione affinché disponesse “… una perizia specialistica esterna
(art. 44 LPGA), volta a chiarire, da una parte, se le cefalee correlano, oppure
no, con un danno organico conseguenza naturale del sinistro del 1995 (e,
nell’affermativa, la loro incidenza sulla capacità/esigibilità lavorativa e
sull’entità della menomazione dell’integrità) e, dall’altra, l’entità delle
difficoltà cognitive presentate dall’insorgente (e, di riflesso, la loro
incidenza sulla capacità/esigibilità lavorativa e sull’entità della menomazione
dell’integrità). In base alle risultanze dell’atto istruttorio appena citato,
tenuto conto dei soli postumi residuali degli infortuni assicurati, l’istituto
resistente si pronuncerà di nuovo in merito all’entità della rendita
d’invalidità e dell’IMI ...” (doc. 166 – fasc. 3).
La
succitata pronunzia è cresciuta incontestata in giudicato.
1.7. Dalle
tavole processuali emerge che, nel corso del mese di dicembre 2019, l’CO 1 ha
incaricato il dott. __________ di periziare RI 1 (doc. 96 – fasc. 5).
L’esperto
ha consegnato il proprio referto in data 22 giugno 2020 (doc. 192 – fasc. 4).
Al rappresentante
dell’assicurato è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito
(doc. 217 e doc. 223 – fasc. 4).
1.8. Con
decisione formale del 22 luglio 2021, l’istituto assicuratore ha confermato il
diritto a una rendita d’invalidità del 16% a contare dal 1° luglio 2006 e
assegnato un’IMI del 50%, ritenuto che la perizia amministrativa avrebbe
dimostrato che le cefalee non correlano con un danno organico in nesso di
causalità naturale con l’infortunio del 1995 e che le difficoltà cognitive non
provocano alcuna incapacità lavorativa (doc. 242 – fasc. 4).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 (doc. 230 e 241 – fasc. 4),
in data 11 novembre 2021, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 242 – fasc. 4).
1.9. Con
tempestivo ricorso del 13 dicembre 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto in via principale che, esperita eventualmente una perizia
pluridisciplinare, gli venga assegnata una rendita d’invalidità del 50% almeno tenuto
conto di tutti i disturbi di cui soffre (ortopedici, neurologici,
neuropsicologici e psichici), in via subordinata il rinvio degli atti
all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.
Con la
propria impugnativa, il patrocinatore dell’assicurato precisa innanzitutto che
litigiosa è soltanto “… la responsabilità di CO 1 riguardo i soli disturbi alla
testa (cefalee, disturbi cognitivi e psichici), …” (doc. I, p. 6).
A
proposito delle difficoltà cognitive, l’avv. RA 1 rimprovera
all’assicuratore di aver valutato “… l’incidenza sulla capacità al lavoro
(fosse anche lieve) limitatamente ai soli disturbi cognitivi facendo astrazione
dalle importanti limitazioni già dovute ai disturbi ortopedici agli arti
superiori”, anziché “… esaminare l’intero contesto delle limitazioni dovute a
tutti i disturbi (anche ortopedici) conseguenza di infortuni per i quali CO 1 è
responsabile.” (doc. I, p. 9).
Trattandosi
dell’eziologia delle cefalee, il rappresentante contesta in sostanza che
alla perizia del dott. __________ possa essere attribuito un valore probatorio
sufficiente. In effetti, a suo avviso, l’esperto amministrativo non avrebbe
affrontato né la questione di sapere “di quali cefalee si sta parlando” (posto
che l’assicurato ne aveva sofferto già nell’infanzia o nell’adolescenza e che,
secondo il dott. __________, esse erano completamente diverse da quelle apparse
dopo l’infortunio) né quella di “… sapere se le cefalee correlano o meno con il
danno infortunistico che è stato oggettivato a livello cerebrale limitandosi a
una valutazione generica (priva di una qualsiasi etero anamnesi; cfr. infra) di
quanto l’assicurato sarebbe riuscito a fare (o meglio in realtà nascondere) a
livello professionale dopo l’infortunio alla testa del 1995.”. Inoltre, sempre
secondo l’avv. RA 1, il perito interpellato dall’CO 1 si sarebbe “… limitato al
riassunto degli atti medici e per il resto (“Beurteilung”, da pag. 24) esprime
considerazioni d’ordine generale nemmeno supportate da un esame
neuropsicologico né da un’anamnesi socio personale (necessari vista la natura
della perizia). L’anamnesi socio personale, in particolare, presso la moglie e
gli ex colleghi di lavoro, avrebbe documentato le effettive difficoltà sul
lavoro e gli “espedienti” che l’assicurato aveva escogitato nella pratica per
nascondere la propria “inadeguatezza” socioprofessionale a causa dei noti
disturbi (cognitivi e cefalee). Il non aver ritenuto tali aspetti ed il
contesto socioprofessionale svilisce la “perizia Höllinger” alla stregua di un
esame del tutto inconcludente e autoreferenziale. Concretamente, anche nel suo
percorso analitico il Dr. med. __________ si è limitato ad estrapolare quegli
elementi che più si accomodavano ad un’idea e ad un approccio che sembra di
preconcetto per aderire a quella valutazione, espressa anni fa, dal Dr. med. __________
che nemmeno CO 1 aveva considerato sufficiente siccome in effetti contraddetta
dai successivi accertamenti, tra i quali: - gli esami diagnostici per immagine
recuperati dal Dr. med. __________ che danno conto di un substrato organico
coerente e i suoi approfondimenti; - talune valutazioni espresse dal Dr. med. __________
della CO 1; - gli esami neurologici e neuropsicologici eseguiti per conto di CO
1 presso la Clinica __________. Pertanto, si ha che agli atti resta
incontestata la valutazione neuropsicologica del dr. med. __________, per conto
di CO 1, che conclude in modo chiaro e convincente per l’esistenza di una
diretta relazione tra l’evento del 1995, che qualifica di “severo”, e gli
importanti deficit cognitivi e l’emicrania con aura oftalmica (cfr.
apprezzamenti 19.07.2016 e 2.08.2017 del Dr. med. __________). (…).” (doc. I,
p. 9 ss.).
Per
quanto attiene alla problematica psichica, il patrocinatore si riferisce
alla valutazione psichiatrica della dott.ssa __________, eseguita nel quadro
della perizia __________, in base alla quale il ricorrente soffrirebbe di una
sindrome mista ansioso-depressiva all’origine di un’inabilità del 15% in tutte
le attività lavorative, e chiede che all’assicuratore convenuto s’imponga “… di
approfondire la questione e determinare in concreto se i disturbi psichici (…)
siano anch’essi correlati con l’infortunio del 1995 oppure del 2001”. A
proposito dell’adeguatezza del nesso causale, egli fa valere che l’evento del
1995 sarebbe da classificare nella categoria degli infortuni gravi, “di per sé
perfettamente idoneo a provocare il disturbo psichico di cui soffre
l’assicurato.”. Ma, quand’anche lo si volesse qualificare come medio-grave,
l’esito non muterebbe, dato che più di un criterio di rilievo sarebbe adempiuto
in concreto, ossia “… la gravità o particolare caratteristica delle lesioni
lamentate (…); l’idoneità, secondo l’esperienza, a determinare l’attuale
psicosi (le lesioni encefaliche hanno provocato costanti dolori e cefalee persistenti
negli anni); l’evento ha lasciato persistenti disturbi somatici, ossia gli
attuali disturbi neurologici alla testa che hanno carattere organico
oggettivabile (cfr. valutazioni Dr. med. __________ 19.07.2016 e 2.08.2017 e
valutazione neuropsicologica 11.07.2016, oltre a Prof. __________ 26.06.2015).”.
Sempre secondo l’avv. RA 1, anche il sinistro del 2001 sarebbe da qualificare
di grave, o quantomeno di medio-grave, con praticamente tutti i criteri di
rilievo soddisfatti (doc. I, p. 15 ss.).
Per
quanto concerne l’entità del reddito da invalido stabilito
dall’amministrazione, il patrocinatore lo considera “utopico ed estrapolato
acriticamente dai dati statistici, senza riferimento concreto alle limitazioni
funzionali determinate dalla complessità del suo stato di salute: disturbi
ortopedici, neurologici, neuropsicologici e psichici.”. Inoltre, egli contesta
la riduzione sociale applicata dall’istituto resistente (15%) e fa valere che
avrebbero dovuto essere presi in considerazione anche altri fattori rilevanti,
quali l’età, la scarsa scolarizzazione, la gravità dei disturbi neurologici e
la dipendenza da terzi anche per espletare le banali questioni amministrative
(doc. I, p. 19).
Infine,
l’avv. RA 1 osserva che l’assicuratore avrebbe dovuto “… determinare per ogni
caso la concreta limitazione e perdita di guadagno subita in percentuale e
sommarla”.
In
secondo luogo, egli contesta la data d’inizio del diritto alla rendita (1°
luglio 2006), ritenuto che “… almeno fino al 2009, se non successivamente, il
ricorrente ha percepito indennità giornaliere da CO 1 e dall’AI (durante il
periodo presso il __________; cfr. art. 19 cpv. 1 in fine LAINF “il diritto
alla cura medica e alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto
alla rendita”). Inoltre, nel 2006 non erano ancora conclusi i provvedimenti
d’integrazione AI (vedasi __________), provvedimenti che del resto ancora oggi
devono essere eseguiti (vedasi sentenza TCA 10.04.2017).”.
In
terzo luogo, il patrocinatore censura l’entità del guadagno assicurato (fr.
59'547), e ciò nella misura in cui non è stato applicato l’art. 24 cpv. 2 OAINF
e considerata “… l’evoluzione del reddito dell’attività edile (cfr. sentenza TF
8C_125/2009 del 27.04.2009 consid. 5.3, citata a pag. 12 in mezzo, 3° paragrafo
della decisione impugnata) per gli anni successivi al 2010-2011 quando erano
ancora in vigore i provvedimenti di integrazione AI, presso il __________ e
presso le prove di lavoro alla __________ per la CO 1. Questo ancor di più
tenuto conto del fatto che la rendita è stata fissata una sola volta, e mai in
precedenza, con decisione 12.12.2014 (cfr. nello specifico DTF 123 V 45 dove il
TF ha sancito che laddove si tratti di fissare per la prima volta la rendita
dopo diversi infortuni invalidanti, con inizio del diritto alla prestazione più
di 5 anni dopo il primo evento, il guadagno annuo assicurato è stabilito
conformemente all’art. 24 cpv. 2 OAINF.” (doc. I, p. 20 s.).
1.10. In data
15 dicembre 2021, il rappresentante dell’insorgente ha specificato che “… il
gravame verte unicamente sulla contestazione del grado d’invalidità del 16%
riconosciuto da CO 1 (anziché di almeno il 50%) e non anche sull’IMI del 50%
riconosciuta all’assicurato con decisione 22.07.2021 che per quell’aspetto è cresciuta
in giudicato.” (doc. III).
1.11. L’CO 1,
in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.12. Il 28
febbraio 2022, l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni, sottolineando di non poter seguire l’amministrazione laddove
pretende che “… i disturbi ortopedici – peraltro gravissimi – e le loro
conseguenze invalidanti non andrebbero più considerati siccome la precedente
decisione di cod. Lod. Tribunale si è limitata ad ordinare a CO 1 solo di
esperire una perizia per valutare la situazione dal punto di vista cognitivo …”
(doc. IX).
1.13. In corso
di causa, il TCA ha richiamato dall’UAI l’intero incarto del ricorrente
(allegato al doc. XII) e ha assegnato alle parti un termine per prenderne
visione e per formulare eventuali osservazioni scritte (doc. XIII).
Il 25
maggio 2022, l’CO 1 ha comunicato che l’incarto AI gli è noto e di non avere
osservazioni da formulare (doc. XIV).
Il
rappresentante dell’assicurato è invece rimasto silente.
in
diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente,
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso
in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF
8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. Nel caso
concreto, litigiosa è soltanto l’entità del grado dell’invalidità di RI 1.
Preliminarmente,
questa Corte deve però valutare se l’amministrazione era legittimata a negare
la propria responsabilità per quanto riguarda le cefalee, rispettivamente
a ritenere che le difficoltà cognitive, riconosciute quale conseguenza
dell’infortunio del 1995, non causino alcuna incapacità lavorativa, aspetti che
il TCA aveva ordinato di chiarire all’CO 1 mediante l’esecuzione di una perizia
specialistica esterna (cfr. supra, consid. 1.6.).
2.3. Nesso
di causalità tra cefalee e infortunio del 29 settembre 1995, rispettivamente incidenza
dei disturbi cognitivi.
2.3.1. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.3.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una
volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere
assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se
l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso,
spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il
trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi
menzionati).
2.3.3. Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.3.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un
evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF
129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in
presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in:
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.3.5. Con la
sentenza 35.2018.73 del 12 giugno 2019, questo Tribunale non ha confermato la
decisione su opposizione impugnata, ritenuto che sull’aspetto dell’eziologia
delle cefalee, agli atti di causa figuravano “… referti contraddittori – da una
parte quelli dei dottori __________ e __________, dall’altra quelli elaborati
dai dottori __________ e __________ (nella misura in cui quest’ultimo, con le
precisazioni fornite il 2 agosto 2017, ha dichiarato di ritenere “non solo
possibile (…) ma meglio innegabilmente congiunti i due eventi …”) - che non
consentono al TCA di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso
oppure nell’altro.”. In proposito, era stato sottolineato che tra le diverse
valutazioni non vi era “… univocità in particolare a proposito della questione
di sapere se le cefalee denunciate dall’assicurato successivamente al noto
evento traumatico siano sovrapponibili, dal profilo sia qualitativo che
quantitativo, a quelle di cui egli ha sofferto sin dall’adolescenza oppure
differenti, così come lo sostengono i dottori __________ e __________. In
questo contesto, non può essere a priori negata ogni rilevanza alle
certificazioni agli atti del dott. __________, spec. FMH in medicina interna,
posto che si tratta del sanitario che meglio conosce i data anamnestici
dell’insorgente. Nella prima, datata 2 aprile 2010, il medico curante ha
riferito di un “… aumento di problemi di mal di testa che ha già avuto
prima del sopraccitato infortunio (quello accaduto nel 1995, n.d.r.).” (doc. 3
– fasc. 2; il corsivo è del redattore). Nella seconda, datata 20 febbraio 2012,
il dott. __________ ha rilevato che dalle cartelle cliniche dei dottori __________
e __________, precedenti medici curanti, “… non risulta che il paziente prima
dell’infortunio del settembre 1995 abbia mai avuto problemi degni di rilevanza
clinica o terapeutica come emicrania, …”, come pure che “il fatto che il
paziente abbia ogni tanto dichiarato di aver sofferto già dall’infanzia o
dall’adolescenza di cefalee non ha niente a che fare con l’attuale
problematica.” (doc. 24, p. 4 s. – fasc. 2). Altro aspetto controverso è quello
riguardante la questione di sapere se le cefalee correlano o meno con il danno
infortunistico che è stato oggettivato a livello cerebrale: il dott. __________
lo ammette (cfr. doc. 260 – fasc. 3: “La visione delle TAC cerebrali conferma
la presente e l’entità delle lesioni cerebrali rispettivamente del trauma
cranio-encefalico, lesioni che spiegano in modo adeguato la sintomatologia
accusata dal paziente …” – il corsivo è del redattore), mentre il dott. __________
lo esclude (cfr. doc. 272 – fasc. 3 “… un lesione cerebrale frontobasale
residua non può giustificare da sola una cefalea postraumatica.” – il
corsivo è del redattore).” (doc. 166 – fasc. 3, p. 12 s.).
Con il
giudizio citato in precedenza, il TCA non ha seguito l’amministrazione nemmeno
laddove aveva negato che le difficoltà cognitive presentate dall’insorgente non
erano atte a limitarlo nell’esercizio di un’attività sostitutiva adeguata alle
limitazioni funzionali derivanti dai postumi residuali di natura ortopedica,
ritenuto che “… dalle valutazioni neuropsicologiche agli atti, in particolare
da quelle di settembre 2012 e luglio 2016 che attestano una sostanziale
attendibilità dei risultati dei test ai quali è stato sottoposto il ricorrente
(a proposito della rilevanza delle valutazioni neuropsicologiche nell’ambito
della determinazione della capacità lavorativa, si veda la STF 9C_752/2018 del 12 aprile 2019 consid. 5.3), ciò che
appare in contraddizione con quanto sostenuto dal dott. __________, per il
quale i disturbi neuropsicologici non sarebbero invece completamente
indipendenti dalla motivazione dell’assicurato (cfr. doc. 68 – fasc. 2), come
pure dai rapporti dei dottori __________ e __________, in base ai quali
l’assicurato presenta dei disturbi neuropsicologici di “leggera-media entità”,
rispettivamente “importanti”, risultano elementi atti a generare dei dubbi,
perlomeno lievi, circa la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto
quest’ultimo.” (doc. 166 – fasc. 3, p. 16).
2.3.6. Dalle
carte processuali risulta che, su incarico dell’CO 1, in data 4 giugno 2020, l’assicurato
è stato visitato personalmente dai dott. __________, spec. FMH in neurologia.
Il
referto peritale, datato 19 giugno 2020, è stato consegnato all’assicuratore il
22 giugno 2020 (doc. 192 – fasc. 4; traduzione in lingua italiana agli atti sub
doc. 221 – fasc. 4).
Dopo
aver minuziosamente ricostruito l’anamnesi del ricorrente (cfr. doc. 192, p.
2-23 – fasc. 4) e averne descritto lo status neurologico dal profilo
clinico e radiologico (cfr. doc. 192, p. 23-24 – fasc. 4), l’esperto ha
diagnosticato – diagnosi neurologiche senza incidenza sulla capacità
lavorativa – un’emicrania con aura visiva presente dall’infanzia (ICD-10
G43.1), uno stato dopo contusione cerebrale il 29 settembre 1995 (ICD-10
S06.31) con focolaio contusivo a livello fronto-temporale sinistro e su
verosimile caduta sincopale, nonché uno stato dopo lussazione dorsale del polso
con frattura dello scafoide sinistro il 30 gennaio 2001 (ICD-10 S62.0) con
molteplici operazioni alla mano sinistra e al gomito, attualmente nessun
deficit sensomotorio oggettivabile (doc. 192, p. 32– fasc. 4).
Al
termine della propria disamina, il perito amministrativo è giunto alla
conclusione che le cefalee non costituiscono una conseguenza naturale
dell’evento traumatico del 1995, rispettivamente che i disturbi cognitivi, ritenuti
correlare almeno in parte con un danno organico causato dall’infortunio appena
menzionato, non incidono negativamente sulla capacità lavorativa
dell’assicurato. A suo avviso, neppure i disturbi sensomotori soggettivamente
denunciati dal ricorrente alla mano sinistra sono atti a ridurre la sua
capacità lavorativa:
"
Da un punto di vista neurologico si può attualmente affermare che le
cefalee erano senza dubbio presenti già prima dell’infortunio 1995 e che, anche
dopo tale infortunio, per almeno sei anni non hanno causato una limitazione
evidente della capacità lavorativa. Anche oggi queste cefalee non dovrebbero
rappresentare un problema rilevante per la capacità lavorativa e comunque non
sono in atto misure terapeutiche specifiche per il trattamento di queste
cefalee emicraniche sotto forma di terapia d’attacco o di terapia di base
specifica. Di conseguenza, secondo le mie precedenti considerazioni, il
nesso di causalità di queste cefalee con l’infortunio del settembre 1995 è
escluso.
Quanto ai problemi cognitivi, dal punto
di vista neurologico si fa notare correntemente che questi disturbi cognitivi potenzialmente
dovuti all’infortunio del settembre 1995 non hanno portato, nei sei anni
successivi, a una riduzione delle attività professionali svolte dal paziente al
100%, segnatamente come muratore e camionista. In particolare, a causa della
pressione temporale il lavoro di camionista è considerato un’attività
relativamente impegnativa dal punto di vista cognitivo e pertanto,
presupponendo la presenza di disturbi cognitivi importanti, il paziente non
avrebbe potuto svolgerlo. In questa sede non si contesta il fatto che
l’infortunio del settembre 1995 abbia probabilmente causato un’importante
lesione cerebrale con contusioni in sede fronto-temporale. Queste lesioni
cerebrali sono probabilmente anche, quantomeno parzialmente, responsabili delle
limitazioni cognitive emerse nelle varie valutazioni neuropsicologiche
effettuate. Al riguardo, va tuttavia considerato, come già sopra esposto, la
diversa lingua nativa (madre, n.d.r.) del paziente nonché il suo basso livello
di istruzione e l’assenza di formazione professionale. Pertanto, i disturbi
cognitivi probabilmente conseguenti all’infortunio del settembre 1995 non comportano
una limitazione della capacità lavorativa nelle attività ordinarie e semplici
svolte dal paziente in passato.
Fatti
I disturbi sensomotori post-traumatici
a carico della mano sinistra non dominante non sono attualmente oggetto della
perizia neurologica, ma in questa sede va rilevato che neppure tali disturbi
hanno un impatto evidente sulla capacità lavorativa dal punto di vista
neurologico. Ciò perché non è possibile oggettivare in maniera univoca i
disturbi sensomotori della mano sinistra ed essi sono quindi probabilmente di
natura funzionale.” (doc. 221, p. 9 – fasc. 4 – il corsivo è del redattore)
Il
dott. __________ ha pure discusso le risultanze di altre valutazioni che
figurano agli atti, in particolare di quella del dott. __________, dalla quale
si è finalmente distanziato:
"
(…) Solo il neurologo dottor __________, nella sua perizia del gennaio
2014 interpreta la situazione in modo molto diverso attestando un’incapacità al
lavoro del 60% sulla base dei tre disturbi neurologici menzionati. Il dottor __________
interpreta le cefalee sia come emicrania pre-traumatica senza aura sia come
cefalea post-traumatica cronica. Tale argomentazione non è convincente perché
il paziente già prima dell’infortunio del 1995 soffriva di mal di testa sotto
forma di emicrania con aura visiva e questi disturbi non sono aumentati in
maniera evidente dopo l’infortunio. Dalla classificazione internazionale delle
cefalee del 2018 si evince che ai fini di una diagnosi di cefalea persistente a
seguito di trauma cranico la cefalea deve persistere per più di tre mesi,
tuttavia per poter formulare tale diagnosi non devono essere presenti altre
diagnosi di cefalea più appropriate. Questo caso è però proprio quello del
paziente poiché egli già prima del trauma aveva un’emicrania con aura visiva
che si presenta tuttora. Del resto, questa emicrania con aura visiva non si
presenta con regolarità e non viene trattata in modo specifico, il paziente
assume solo Dafalgan o Voltaren in riserva, non segue una terapia di base. Si
può quindi ritenere che queste cefalee continueranno a non costituire un
importante problema di salute, perché altrimenti sarebbero trattate in modo più
specifico; al riguardo, nel decorso registrato nell’incarto è indicata solo una
valutazione neurologica del 4.3.1999, con una proposta di una terapia di base
con Inderal. A causa dei disturbi cognitivi, il dottor __________, a fronte
dell’infortunio del 1995, stabilisce un’incapacità al lavoro del 25% per tutte
le possibili attività, benché dopo l’infortunio del 1995 il paziente abbia
ancora potuto lavorare al 100% come muratore e camionista fino al 2001. Qui si
rileva un’evidente discrepanza e incongruenza nell’interpretazione del dottor __________
che non registra l’effettiva capacità lavorativa del paziente dopo l’infortunio
del 1995. Anche le cefalee, non hanno portato, si noti bene, a un’incapacità al
lavoro dopo l’infortunio del 1995, e tale incapacità è stata quindi ipotizzata
solo dal dottor __________, nella sua perizia del gennaio 2014, nell’ordine del
25%. Anche a causa dei disturbi alla mano sinistra, viene attestata
un’incapacità al lavoro del 30%. Queste affermazioni risultano pertanto in
contrasto, ad esempio, relativamente all’ospedalizzazione del paziente presso
la clinica di riabilitazione della CO 1 a __________ all’inizio del 2006, con
l’esigibilità di una capacità lavorativa del 100% per le attività adeguate.
Nell’ambito dell’esame clinico
neurologico corrente, si constata che non è assolutamente possibile oggettivare
l’iposensibilità diffusa del braccio sinistro e della mano sinistra, pertanto è
probabile che i deficit sensomotori della mano sinistra non siano, quantomeno
in parte, di origine organica. In linea con ciò, anche presso la Clinica
universitaria __________ di __________ nel novembre 2005, questo disturbi sono
stati considerati come non chiari. Nella sua perizia, il dottor __________
afferma che la valutazione neuropsicologica del 2012 non ha evidenziato alcun
aumento dei sintomi, mentre in questo rapporto neuropsicologico si parla di una
lieve tendenza all’aumento dei sintomi, la valutazione neuropsicologica del
gennaio 2011 suggerisce anche un’accentuazione dei sintomi, possibilmente
nell’ambito di una depressione. In associazione alle valutazioni
neuropsicologiche va anche tenuto presente che il paziente è di madrelingua
portoghese e ha frequentato la scuola solo per sei anni senza conseguire una formazione
professionale. Tale circostanza è stata menzionata anche nel corso della
valutazione neuropsicologica svolta a __________ nel luglio 2016. Anche l’esame
neurologico effettuato nella stessa occasione valuta l’emicrania con aura
oftalmica inizialmente come sintomatologia possibilmente post-traumatica e in
un ulteriore parere il nesso tra le cefalee e l’infortunio viene poi
considerato inconfutabile. Queste considerazioni sono pertanto in
contraddizione e si basano solo sulle affermazioni del paziente, secondo il
quale le cefalee si sono presentate solo dopo l’infortunio. Tuttavia, il
decorso registrato nell’incarto documenta chiaramente che ciò non corrisponde
al vero, come del resto indicato anche dal dottor __________ nella sua perizia
del gennaio 2014, secondo cui non viene messo in dubbio che tali cefalee
fossero presenti già prima dell’infortunio del 1995. Per quanto riguarda il
provvedimento di integrazione professionale del marzo-aprile 2010 a __________,
dal punto di vista neurologico occorre segnalare che tra le diagnosi riportate
in questo rapporto non figura il trauma cranico del 1995 e, di conseguenza,
nella valutazione della capacità lavorativa rimanente non sono stati menzionati
i problemi cognitivi e le cefalee. Ciò è senz’altro degno di nota perché indica
che nell’ambito di questo provvedimento professionale, i problemi cognitivi o
le cefalee non si sono manifestati in misura rilevante. Di conseguenza, in
questo rapporto del 23.4.2010, anche un’attività adeguata al 100% viene
considerata esigibile, tenendo conto di diverse limitazioni del braccio destro
e sinistro.” (doc. 221, p. 7 ss. – fasc. 4)
L’esperto
incaricato dall’amministrazione ha quindi affermato di condividere la
valutazione precedentemente espressa dai dottori __________ e __________,
distanziandosi invece da quella del dott. __________:
"
(…) Rispetto ai precedenti esami neurologici, non sussistono al momento
discrepanze significative dal punto di vista diagnostico, la mia valutazione
corrente è ampiamente in linea con i precedenti esami neurologici del Prof. __________
nel 2011 e del dottor __________ nel 2012. Solo l’esame neurologico effettuato
dal dottor __________ nel gennaio 2014 è in contraddizione con queste
valutazioni ma, come motivato più dettagliatamente in precedenza, non è
possibile dar seguito alle osservazioni e alle argomentazioni del dottor __________.”
(doc. 221, p. 9 s. – fasc. 4)
Rispondendo
ai quesiti sottopostigli dall’istituto assicuratore, il dott. __________ ha
ribadito che le cefalee non costituiscono una conseguenza naturale dell’infortunio
del settembre 1995, che i problemi cognitivi correlano, almeno parzialmente,
con un danno organico a livello cerebrale che si trova in nesso di causalità
naturale con l’evento appena citato e, infine, che questi disturbi
neuropsicologici non hanno un’incidenza apprezzabile sulla capacità
lavorativa dell’assicurato, il quale nel passato ha esercitato attività
professionali poco impegnative dal punto di vista cognitivo (doc. 221, p. 10 s.
– fasc. 4).
2.3.7. Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne
il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,
1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile
osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,
tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e
qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.
5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.
4b).
2.3.8. Nel
caso di specie, questo Tribunale rileva che, a seguito della sentenza di
rinvio 35.2018.73 del 12 giugno 2019, l’amministrazione ha incaricato il dott. __________
di periziare l’assicurato, nel rispetto della procedura di cui all’art. 44
LPGA. Il rappresentante del ricorrente ha infatti potuto pronunciarsi sulla
necessità in quanto tale della perizia, sul perito proposto e sul catalogo dei
quesiti da sottoporgli (cfr. doc. 178 e doc. 180 – fasc. 4).
In
applicazione della giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni
all’amministrazione hanno piena
forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne
scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far
dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020
del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).
Il
Tribunale federale ha sottolineato che le perizie amministrative non vanno
messe in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse
dai medici curanti (cfr. la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).
Una
perizia fondata sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore
rispetto ai rapporti medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio
sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia
sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).
Fatta
questa premessa, questo Tribunale ritiene di poter fondare il proprio giudizio
sull’apprezzamento espresso dall’esperto amministrativo, specialista proprio
nella materia che qui interessa, in base al quale le cefalee che presenta
l’insorgente non sono state causate dall’infortunio del 29 settembre 1995 (e del
resto nemmeno dai due successivi che non hanno coinvolto la testa – cfr.
supra, consid. 1.2. e 1.3.) e le difficoltà cognitive, correlanti con un
danno cerebrale oggettivabile riconducibile all’evento traumatico in questione,
non comportano alcuna apprezzabile riduzione dell’abilità lavorativa residua.
Il TCA
non ignora che, secondo i dottori __________ e __________, le cefalee sarebbero
invece riconducibili al sinistro del 1995 e i disturbi cognitivi sarebbero di
“leggera-media entità”, rispettivamente “importanti”, con impatto alla capacità
lavorativa residua. Del resto, è stato proprio il loro parere ad indurre questa
Corte a rinviare gli atti all’amministrazione affinché un perito esterno potesse
pronunciarsi sugli aspetti controversi. Tuttavia, con il proprio referto
peritale, il dott. __________ ha spiegato in modo senz’altro convincente e
approfondito, facendo capo soprattutto a una minuziosa ricostruzione dei dati
anamnestici che sono emersi dagli atti a sua disposizione, le ragioni per le
quali non ha potuto seguire il parere degli specialisti menzionati in
precedenza (rispettivamente ha invece potuto condividere quello dei dottori __________
e __________).
Tutto
ben considerato, il TCA ritiene che dalla documentazione agli atti non emergano
indizi concreti atti a far dubitare della correttezza del parere
espresso dal dott. __________. Anche le obiezioni sollevate in proposito dal
patrocinatore dell’assicurato appaiono inconsistenti.
In
esito a tutto quanto precede, è accertato, perlomeno con il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che le cefalee non si trovano
in nesso di causalità naturale con l’infortunio del settembre 1995, rispettivamente
che le difficoltà cognitive non determinano alcuna riduzione
dell’abilità lavorativa residua del ricorrente.
2.4. Con la
propria impugnativa, l’avv. RA 1 rimprovera inoltre all’CO 1 di aver valutato
la capacità lavorativa residua senza tener conto della problematica psichica
che era stata diagnosticata dalla dott.ssa __________ nel quadro della perizia
pluridisciplinare disposta dall’UAI, una sindrome mista ansioso-depressiva,
all’origine, sempre secondo la psichiatra appena citata, di un’incapacità del
15% in ogni attività (cfr. doc. I).
Al
riguardo, l’amministrazione evidenzia come l’insorgente “… non abbia mai
consultato uno specialista in psichiatria né beneficiato di cure specifiche”,
circostanze che mal si concilierebbero con la presenza di disturbi psichici
invalidanti. A suo avviso, “l’opinione della dott.ssa __________ non basta per
ammettere che l’assicurato presenta dei disturbi psichici in relazione causale
naturale con l’infortunio e soprattutto dei disturbi psichici che comportano
una diminuzione della capacità di lavoro in un’attività che tiene conto dei
limiti funzionali post-infortunistici vigenti.” (doc. V, p. 3).
Chiamata a pronunciarsi in proposito,
questa Corte segnala innanzitutto che, in una sentenza pubblicata in DTF 148 V
49 consid. 6.2.2, il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo
depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con
una comorbidità psichiatrica, non può essere generalmente definito come una
malattia psichica grave. Nel caso in cui dovesse esservi inoltre un potenziale
terapeutico significativo, vi è spazio per mettere in discussione il carattere
durevole del danno alla salute. In tal caso, devono sussistere dei motivi
importanti affinché si possa concludere nonostante tutto alla presenza di una
patologia invalidante. Se, in queste condizioni, gli specialisti in psichiatria
attestano senza una solida motivazione una riduzione della capacità lavorativa
malgrado l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale
sono legittimati a negare la valenza giuridica della valutazione psichiatrica dell’inabilità.
Tutto
ben considerato, questo Tribunale ritiene che in concreto siano dati i
presupposti per applicare i principi giurisprudenziali appena evocati e,
pertanto, per negare rilevanza giuridica alla valutazione della capacità
lavorativa espressa dalla psichiatra incaricata dall’UAI.
In
effetti, la dott.ssa __________ ha diagnosticato un disturbo ansioso-depressivo
molto lieve, che lei stessa definisce come una “sfumatura”, in assenza
di una qualsiasi comorbidità psichiatrica (cfr. incarto AI, p. 391: “Allo stato
attuale nonostante tutto non rintraccio elementi sintomatici tali da permettere
di definire una franca diagnosi in area depressiva né psico-organica in senso
stretto e che soprattutto motivino una consistente percentuale di IL in tale
soggetto: (…). Esiste una compromissione rilevata dai test neuropsicologici ma
sia l’esame obiettivo che la percezione clinica della scrivente che i test
Hamilton non evidenziano di fatto elementi psicopatologici di rilievo nell’area
ansiosa e/o depressiva oltre una sfumatura di lieve entità.” – il
corsivo è del redattore). La specialista ha quindi dichiarato l’insorgente
inabile in ogni attività nella misura del 15%, e ciò in ragione del fatto che
egli appariva rallentato e meno efficiente nell’esecuzione (cfr. incarto AI, p.
392). Interpellata in merito alla possibilità di migliorare la capacità
lavorativa mediante provvedimenti terapeutici, la dott.ssa __________ ha negato
la necessità di instaurare una specifica terapia, precisando che “sarebbe utile
investire nella professionalità del soggetto che è ancora molto giovane,
volonteroso e motivato e potrebbe portarli avanti con successo ed effetto
positivo sul suo futuro lavorativo. La lentezza potrebbe via via ridursi con
una riabilitazione all’attività lavorativa e con l’apprendimento.” (cfr.
incarto AI, p. 392).
D’altro
canto, il TCA constata che dagli atti non emerge che il ricorrente, né prima né
dopo la perizia della dott.ssa __________, abbia consultato uno specialista in
psichiatria o necessitato di specifiche terapie, anche solo medicamentose.
In
questo senso, è utile rilevare che, interpellato dall’UAI nel luglio 2017,
rispettivamente nell’agosto 2021, il medico curante dell’insorgente, dott. __________,
spec. FMH in medicina interna generale, non ha menzionato i disturbi
psichici tra le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (cfr.
incarto AI, p. 862 e p. 912).
Non
può infine neppure essere ignorato che è stata la stessa dott.ssa __________ ad
auspicare un rientro dell’assicurato nel mercato del lavoro, ciò che avrebbe un
effetto terapeutico nel senso di una progressiva riduzione della lentezza di
esecuzione.
In simili
condizioni, l’istituto resistente può essere seguito laddove sostiene che al
disturbo psichico diagnosticato dalla dott.ssa __________ non possa essere
riconosciuto carattere invalidante. Stante ciò, può rimanere insoluta la
questione di sapere se le turbe psichiche costituiscono una conseguenza,
naturale e adeguata, dell’uno e/o dell’altro degli infortuni assicurati.
Qui di
seguito, il TCA valuterà quindi il grado dell’invalidità dell’insorgente
facendo astrazione dalle cefalee, come pure, nella misura in cui non hanno un’incidenza
sulla capacità lavorativa residua, dai disturbi neuropsicologici e da quelli psichici.
2.5. Entità
della rendita d’invalidità?
2.5.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF,
in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.
572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta
Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha
rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella
stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito
LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità
al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su
questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo
l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF
ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del
30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il
grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età
vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5.3
In
concreto, con la decisione su opposizione del 19 giugno 2018 - tenuto conto esclusivamente
dei postumi organici degli infortuni del 2001 e 2004 interessanti il polso
sinistro, rispettivamente la spalla destra -, l’CO 1 ha assegnato al
ricorrente una rendita d’invalidità abbinata del 16% a contare dal 1° luglio
2006, e ciò facendo essenzialmente capo alla valutazione dell’esigibilità
lavorativa espressa dai suoi medici di fiducia (cfr. doc. 285, p. 10 s. – fasc.
2).
In
effetti, a margine della visita medica di chiusura del 9 marzo 2006, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, refertata la presenza di una
“panartrodesi del polso sinistro, cattiva funzione della mano sinistra con
dolori continui, tendenza all’esclusione anche durante la visita __________,
chiari segni di risparmio con atrofia della muscolatura sia del braccio che
dell’avambraccio a sinistra. Riduzione della forza della mano sinistra circa ¼
rispetto a quella della mano destra”, ha così definito l’esigibilità lavorativa
riguardante l’assicurato, e ciò tenuto conto “… della valutazione delle capacità
funzionali residue effettuata alla Clinica __________”:
"
(…) L’assicurato non ha limitazioni nel portare e sollevare pesi da 5 a
10.
kg all’altezza dei fianchi, può talvolta portare e sollevare pesi dai 10 ai
25.
kg fino all’altezza dei fianchi. L’assicurato non può più portare pesi
superiori ai 25 kg fino all’altezza dei fianchi. L’assicurato può molto spesso
sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e talvolta sollevare pesi
superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.
L’assicurato non ha limitazioni nel
maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, l’assicurato può molto spesso
maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti e mai attrezzi
molto pesanti, la rotazione manuale può essere effettuata molto spesso con la
mano destra.
L’assicurato può spesso effettuare
lavori al di sopra della testa, non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione
del tronco e nemmeno nell’assumere la posizione seduta o in piedi e inclinata in
avanti, non ha limitazioni nell’assumere la posizione inginocchiata e nemmeno
nell’effettuare la flessione delle ginocchia.
L’assicurato non ha limitazioni
nell’assumere la posizione seduta o in piedi di lunga durata, non ha
limitazioni nel camminare anche per lunghi tragitti e nemmeno per camminare su
terreno accidentato, l’assicurato non ha limitazioni nel salire le scale e può
spesso salire su scale a pioli.” (doc. 70, p. 4 s. – fasc. 1)
In
occasione della visita fiduciaria del 28 marzo 2008, lo stesso medico __________
ha precisato che “in considerazione di quanto valutato in data odierna in __________,
l’esigibilità del lavoro espressa in occasione del 9.3.2006 non deve essere
modificata e mantiene tutta la sua validità per quanto attiene i problemi al
polso sinistro. Per quanto attiene alla spalla destra, indipendentemente dalla
causalità (la quale è stata in seguito ammessa, alla luce delle risultanze di
una perizia esperita dal chirurgo ortopedico dott. __________, n.d.r.),
si può sostenere che in più delle limitazioni espresse il 9.3.2006 l’assicurato
può avere anche difficoltà nell’ingaggiare la spalla rispettivamente l’artro
superiore destro al di sopra dell’orizzontale. Questa funzione non è però da
ritenere impossibile alla luce dello stato locale rilevato in data odierna in __________.”
(doc. 99, p. 5 – fasc. 1; dello stesso autore si veda pure il doc. 135, p. 5 –
fasc. 1).
L’esigibilità
al lavoro tenuto conto dei postumi infortunistici al polso sinistro e alla spalla
destra, è stata apprezzata anche dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedia e traumatologia, a margine della visita del 26 febbraio 2014, il
quale ha in sostanza confermato la valutazione del collega dott. __________:
"
(…) l’assicurato non ha limitazioni a sollevare e portare pesi fino a 5
kg fino all’altezza dei fianchi, può spesso sollevare e portare pesi da 5 a 10
kg fino all’altezza dei fianchi, può di rado sollevare pesi da 10 a 25 kg fino
all’altezza dei fianchi e non più pesi superiori a 25 kg. L’assicurato può
spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto, di rado pesi
superiori a 5 kg oltre l’altezza del petto. L’assicurato non ha limitazioni nel
maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e può talvolta maneggiare attrezzi
di media entità e non più attrezzi pesanti o molto pesanti. La rotazione della
mano destra non è impedita. L’assicurato può talvolta effettuare lavori al di
sopra della testa e non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione del tronco,
non ha limitazioni nell’assunzione della posizione seduta o in piedi inclinata
in avanti, non ha limitazioni nell’assunzione della posizione inginocchiata e
nemmeno nell’effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato non ha
limitazioni nell’assumere la posizione seduta o in piedi e di lunga durata e
non ha limitazioni nel camminare anche per lunghi tragitti, non ha limitazioni
nel camminare su terreno accidentato, non ha limitazioni nel salire le scale e
può talvolta salire su scale a pioli.” (doc. 217, p. 10 – fasc. 2)
Interpellato
dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione su opposizione del
19.
giugno 2018, con apprezzamento del 18 giugno 2018, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha osservato in particolare
che, nel frattempo, non era stato acquisito alcun “… documento medico
riferendosi in modo specifico alla problematica della spalla destra o del polso
sinistro. Che sia a livello del polso sinistro, in esiti di panartrodesi con
disturbi permanenti nella mobilità della mano e dolori, o a livello della
spalla destra, in esiti di lesione labbrale postero-superiore valutata post-traumatica
e non curata chirurgicamente, non esistono elementi per considerare un
peggioramento della situazione, rispettivamente per non considerare una
stabilità dei postumi infortunistici accettati. Di conseguenza e
logicamente, non ci sono motivi per considerare una modifica dell’esigibilità o
un aumento del tasso di indennità per menomazione all’integrità definiti in
precedenza.” (doc. 284, p. 1 – fasc. 2; il corsivo è del redattore).
Con la
decisione su opposizione qui impugnata, rilasciata dopo aver chiarito gli
aspetti riguardanti le cefalee e i disturbi cognitivi grazie alla perizia
elaborata dal dott. __________, l’assicuratore convenuto ha confermato il
diritto a una rendita del 16%, a fronte dei soli postumi residuali interessanti
il polso sinistro e la spalla destra (cfr. doc. 242 – fasc. 4).
In
sede di risposta di causa, l’amministrazione ha rilevato che, trattandosi dei
disturbi ortopedici, “… il Tribunale non aveva e non abbia motivo alcuno per
dubitare delle conclusioni del proprio servizio medico, che lo ha ritenuto
abile al lavoro in misura completa in un’attività che non comporta degli sforzi
con il polso sinistro e la spalla destra. (…).” (doc. V, p. 2).
Da
parte sua, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, constatato
che dopo l’apprezzamento del dott. __________ non è stata versata agli atti
documentazione specialistica attestante l’insorgenza di un peggioramento dello
stato del polso sinistro e/o della spalla destra, questa Corte non vede in
effetti alcuna valida ragione per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità
lavorativa espressa dai medici di fiducia dell’CO 1.
Del resto, gli impedimenti funzionali
descritti dai dottori __________ e __________
(e avallati dal dott. __________), sono quelli
che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti
superiori: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare/trasportare pesi
anche solo relativamente importanti, di maneggiare attrezzi pesanti o molto
pesanti, nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da
eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.2020.72
dell’8 marzo 2021 consid. 2.4.4 e rinvii ivi citati; 35.2018.52 del 12 novembre
2018.
consid. 2.4.3; 35.2018.38 del 10 ottobre 2018 consid. 2.5; 35.2017.109 del
13.
giugno 2018 consid. 2.3.5; 35.2017.37 del 23 novembre 2017 consid. 2.6;
35.2017.2
del 2 ottobre 2017 consid. 2.6; 35.1998.63 del 23 novembre 1998;
35.1998.117
del 29 luglio 1999, confermata dal TF con pronunzia U 296/99 del 3
gennaio 2000).
Sulla scorta di quanto appena esposto,
richiamato l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221),
è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che
il ricorrente in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati
dai fiduciari dell’CO 1) presenta una capacità lavorativa completa.
2.5.4
Si tratta
ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01
del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18
ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9
agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.
4.2.).
Nel
caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto
dall’amministrazione, i dati del 2006, essendo stato ritenuto lo stato
di salute stabilizzato a partire dal 1° luglio 2006.
Il
patrocinatore del ricorrente non può essere seguito laddove contesta la data d’inizio
del diritto alla rendita. A suo avviso, l’assicuratore convenuto avrebbe
violato la norma di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF, tenuto conto che, nel luglio
2006, erano ancora in atto dei provvedimenti d’integrazione professionale
dell’AI con percepimento delle relative indennità giornaliere e inoltre che,
successivamente a quel momento, l’assicurato ha ancora beneficiato d’indennità
giornaliere LAINF (cfr. doc. I).
In
proposito, il TCA osserva che, in occasione della visita di chiusura del 9
marzo 2006, il dott. Dotti ha dichiarato stabilizzato lo stato del polso
sinistro (doc. 70, p. 4 – fasc. 1: “La situazione medica è stabilizzata,
risultato funzionale per nulla soddisfacente a causa di dolori cronici, non
crediamo che vi siano terapie che possano portare ad un miglioramento
oggettivabile della situazione raggiunta e, del resto, l’assicurato stesso non
vuole più effettuare nessun trattamento, vuole soltanto riuscire a riprendere
un lavoro nei limiti posti dalla sua menomazione per cui procediamo alla
definizione dell’esigibilità lavorativa.” – il corsivo è del redattore). A
seguito di ciò, con comunicazione del 24 aprile 2006, l’amministrazione ha
informato l’avv. RA 1 che il diritto alle prestazioni di corta durata (cura
medica e indennità giornaliera) si sarebbe estinto a far tempo dal 1°
luglio 2006 e che essa avrebbe quindi proceduto alla definizione del diritto alle
prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e IMI) (cfr. doc. 75 – fasc.
1).
Per
quanto concerne la diagnosticata lesione Slap interessante la spalla destra, dagli
atti si evince che l’insorgente si è sempre rifiutato di sottoporsi
all’intervento volto a sanare tale danno (cfr. doc. 135, p. 5 – fasc. 1: “La
situazione per il polso sinistro è da tempo stabilizzata, alla spalla destra l’assicurato
ribadisce l’intenzione di non farsi operare per cui in data odierna si
procede alla definizione dell’esigibilità del lavoro tenendo conto dei postumi
infortunistici al polso sinistro e alla spalla destra.” e doc. 50 – fasc. 3; il
corsivo è del redattore). Il solo fatto che l’CO 1 abbia riconosciuto la
propria responsabilità in un secondo tempo (nel corso del 2009), non appare suscettibile
di rimettere in discussione quanto era stato comunicato con lo scritto del 24
aprile 2006 (estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata dal 1°
luglio 2006).
Da
notare che l’affermazione secondo la quale l’istituto resistente avrebbe ancora
versato delle indennità giornaliere dopo il luglio 2006, non trova riscontro
negli atti di causa. Per quanto riguarda l’infortunio dell’ottobre 2004,
annunciato all’assicuratore soltanto nel maggio 2006, non sono state
corrisposte indennità giornaliere (cfr. doc. 231, p. 4 – fasc. 2: “Il caso è
stato accettato, non sussiste diritto ad IG ma a prestazioni di lunga durata”).
Non ne sono state corrisposte neppure per gli annunci di ricaduta del giugno
2003.
e dell’aprile 2010 riguardanti entrambi il sinistro del 29 settembre 1995
(cfr. doc. 231, p. 4 – fasc. 2).
D’altro
canto, trattandosi dei provvedimenti ordinati dall’assicurazione per
l’invalidità, va segnalato che, in una sentenza U 90/01 del 21 ottobre 2002, in seguito più volte confermata (cfr., ad esempio,
la STF 8C_142/2017 del 7 settembre 2017 consid. 5.2.2), la Corte federale ha
precisato che la conclusione di eventuali provvedimenti d’integrazione dell’AI
a cui fa riferimento l’art. 19 cpv. 1 prima frase LAINF, riguarda unicamente
quei provvedimenti suscettibili d’influenzare il grado dell’invalidità su
cui si basa la rendita dell’assicurazione contro gli infortuni. Ciò non è
il caso per l’aiuto al collocamento il cui scopo è quello di promuovere
lo sfruttamento di capacità già esistenti sul mercato del lavoro che entra
concretamente in linea di conto, senza attendersi effetti sull’esigibilità di
una (ipotetica) attività lucrativa determinante ai fini della valutazione
dell’invalidità (cfr. STFA U 68/02 del 14 aprile 2003 consid. 5.1; sul tema, si
veda pure la STF 8C_374/2021 del 13 agosto 2021 consid. 4.3.3 in cui l’Alta
Corte ha precisato che provvedimenti d’intervento precoce – in casu,
un corso di formazione per segretaria di studio medico – non costituiscono dei
provvedimenti d’integrazione ai sensi degli artt. 8 ss. LAI e, pertanto, non
sono d’ostacolo alla stabilizzazione giusta l’art. 19 cpv. 1 LAINF).
In
concreto, dall’incarto AI richiamato in corso di causa emerge che, durante il
periodo 22 marzo - 19 aprile 2010, il ricorrente è stato sottoposto a un
accertamento professionale presso il __________ di __________ volto a
determinare le attività ancora esigibili nonostante il danno alla salute (incarto
AI, p. 202 e p. 214 ss.). In tale contesto, egli ha in effetti beneficiato d’indennità
giornaliere AI (incarto AI, p. 254).
Successivamente,
ancora nel corso del 2010, gli è stato proposto un accertamento professionale
mirato presso la ditta __________, provvedimento che l’assicurato ha però rifiutato
dicendosi impedito dalla presenza di cefalee (incarto AI, p. 270).
Con la
decisione di rendita del 27 giugno 2016, l’UAI ha quindi negato il diritto a
provvedimenti d’integrazione. In quella sede è stato precisato che “…, pur
avendo un grado d’invalidità superiore al 20%, considerando l’iter
scolastico-socio-professionale del vostro rappresentato, non vi sono le
condizioni per mettere in atto provvedimenti di ordine professionale volti al
conseguimento di una qualifica di base. (…). Per contro, su esplicita
richiesta scritta, si rimane comunque a disposizione per un eventuale aiuto al
collocamento da parte del nostro Servizio al collocamento.” (incarto AI, p. 663
– il corsivo è del redattore).
Da
quanto precede non risulta dunque che, al momento in cui l’CO 1 ha dichiarato stabilizzato
lo stato di salute infortunistico (e, del resto, neppure in seguito), vi
fossero in atto dei provvedimenti d’integrazione dell’AI ai sensi della
giurisprudenza precedentemente citata, atti a ostacolare l’estinzione del
diritto alle prestazioni di corta durata della LAINF.
Il
fatto che la decisione del 27 giugno 2016 sia stata annullata da questo
Tribunale con la sentenza 32.2016.90 del 10 aprile 2017, mediante la quale la
causa è stata rinviata affinché l’UAI disponesse una (nuova) perizia medica, è
irrilevante, posto come il diritto ai provvedimenti d’integrazione
professionale sia stato negato in considerazione dell’“iter
scolastico-socio-professionale” dell’assicurato, e non in ragione di un
insufficiente grado d’invalidità.
2.5.5
Per
quanto attiene al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute infortunistico, nel 2006, l’assicurato
avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 59’813, determinato
mediante rivalutazione del salario 2001 tramite contratto collettivo
dell’edilizia (doc. 231, p. 2 s. – fasc. 2).
Questo
dato - non contestato dal rappresentante del ricorrente (cfr. doc. I) -, può
senz’altro essere fatto proprio dal TCA. Va del resto segnalato che il valore
ritenuto dall’CO 1 non si discosta praticamente (anzi è persino leggermente più
favorevole all’assicurato) da quello considerato dall’UAI (reddito da valido
2006.
pari a fr. 59'553 – cfr. incarto AI, p. 576).
2.5.6
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella
prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche
effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati
forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale
misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).
In
quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno
cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero
totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Da
notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il
Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a
partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che
“nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti
divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe
richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la
collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è
stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste
ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati
statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a
partire dal 1° gennaio 2019” (cfr. la STCA 35.2021.88 del 14 marzo 2022,
consid. 2.5.5).
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
2.5.7
Nella
presente fattispecie, accertato che il numero di schede DPL a disposizione era
insufficiente (‹25) a garantire la rappresentatività del valore salariale
ottenuto (su questo aspetto, si veda, ad esempio, la STCA 35.2018.54 del 29
novembre 2018 consid. 2.8.), l’istituto resistente ha quantificato in fr.
50’318 il reddito da invalido, facendo capo alla RSS 2006, tabella TA1, ramo
economico totale, livello di competenze 4 (a partire dalla 10a edizione della RSS [RSS 2012]: livello di
competenze 1), uomini, operando poi una decurtazione del 15% a titolo di
deduzione sociale (doc. 231, p. 3 – fasc. 2).
Con la
propria impugnativa, l’avv. RA 1 fa valere che il valore ritenuto
dall’amministrazione sarebbe avulso dalla realtà, in particolare dai gravi
impedimenti risultanti dai disturbi ortopedici, neurologici, neuropsicologici e
psichici. D’altra parte, sempre secondo il rappresentante, il reddito
statistico avrebbe dovuto essere decurtato in misura maggiore rispetto a quanto
fatto dall’istituto assicuratore (cfr. doc. I).
Il TCA
può limitare il proprio esame a questi due aspetti.
Per quanto concerne il primo, è utile
ricordare che in precedenza questa Corte ha già accertato che le cefalee non
sono di pertinenza dell’assicuratore LAINF, rispettivamente che i disturbi
cognitivi e quelli psichici non hanno alcun impatto sulla capacità lavorativa
residua dell’assicurato (cfr. supra, consid. 2.3.8.
e 2.4.). Inoltre, è pure stato assodato che, nonostante i postumi
infortunistici residuali che interessano il polso sinistro e la spalla destra,
l’insorgente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività sostitutiva adeguata (cfr. supra, consid. 2.5.3.).
Da
questo punto di vista, dunque, l’entità del reddito da invalido stabilita dall’CO
1.
non presta il fianco a critiche di sorta.
Trattandosi
dell’entità della riduzione sociale, va ricordato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
In
concreto, l’assicuratore resistente ha decurtato il reddito statistico da
invalido del 15% a titolo di riduzione sociale (cfr. doc. 231, p. 3 – fasc. 2).
Con il
ricorso, il patrocinatore dell’assicurato postula invece che il reddito
statistico da invalido venga maggiormente ridotto per tener conto di fattori
quali l’età, la scarsa scolarizzazione, la gravità dei disturbi neurologici e
la totale dipendenza da terzi (cfr. doc. I).
Questo
Tribunale prende atto che l’amministrazione ha ridotto del 15% il reddito
statistico da invalido in ragione dei limiti funzionali legati al danno alla
salute infortunistico (cfr. doc. V, p. 4).
Al
riguardo, il TCA segnala tuttavia che, secondo la giurisprudenza federale più
recente, una tale riduzione si giustifica
soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato,
considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non
esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla
persona assicurata (cfr. STF
8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre
2019.
consid. 4.2.2 con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid.
4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno
2020.
consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur
le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in: SZS/RSAS 1/2021 n. 49). Ora, nel caso di specie, dalla documentazione medica che questa Corte ha giudicato
affidabile emerge che, nonostante il danno salute all’estremità superiore
sinistra e all’arto superiore destro, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere,
senza limiti di tempo o di rendimento, attività lavorative
leggere dal profilo dell’impegno fisico, con il braccio destro da ingaggiare
soltanto sotto il livello dell’orizzontale.
Tenuto
conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente
beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non
sarebbe in realtà giustificata (del resto, il TF ha deciso proprio in questo
senso in una sentenza 8C_383/2020 del 21 settembre 2020 consid. 4.2.2,
escludendo che si fosse in presenza di una situazione in cui la persona
assicurata è di fatto in grado di
utilizzare un’unica mano/un unico braccio [faktische
Einhändigkeit/Einarmigkeit]).
In
questo contesto, è utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di
continuare a svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione
del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili
soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione
supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di
qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del
14.
maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).
Per
quanto concerne i disturbi neurologici, va ribadito, una volta ancora, che le
cefalee non costituiscono una conseguenza naturale degli eventi traumatici
assicurati e che le difficoltà cognitive non sono tali da creare delle
limitazioni (aggiuntive) all’esercizio di un’attività lavorativa sostitutiva
idonea a fronte delle sequele ortopediche (cfr. supra, consid. 2.3.8.).
Anche
l’età del ricorrente al momento determinante (luglio 2006 – cfr., su questo
specifico aspetto, la STF 8C_405/2021 del 9 novembre 2021 consid. 6.4.2) – 33
anni – non giustifica una decurtazione a tale titolo del reddito statistico da
invalido (in questo senso, si veda la STF 8C_466/2021 del 1° marzo 2022 consid.
3.6.2, destinata alla pubblicazione, concernente un assicurato di 61 anni, in
cui la Corte federale ha rilevato che, in base alle rilevazioni RSS, nel caso
di uomini che si trovano nella fascia tra i 50 e i 64/65 anni, l’età comporta
piuttosto un aumento del livello retributivo, trattandosi di posti di lavoro
senza funzione di quadro e che, in concreto, il ricorrente non era stato in
grado d’indicare per quali motivi, su un mercato del lavoro equilibrato, egli
avrebbe guadagnato meno in ragione della sua età e la già citata STF
8C_256/2021 consid. 10.2, in cui è stato negato che l’età dell’assicurato, nato
nel 1964, giustificava l’applicazione di una riduzione sociale). Del resto, non
può nemmeno essere ignorato che al momento della nascita del diritto alla
rendita, l’insorgente aveva un’età ancora ben lontana da quella ordinaria di
pensionamento (in questo senso, si veda la STF 8C_122/2019 del 10 settembre
2019.
consid. 4.3.2, riguardante un assicurato cinquantenne).
In
questo contesto, si consideri pure che la questione di sapere se, in materia di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un
criterio di riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla
capacità di guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro
della norma particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata
decisa dal Tribunale federale (in questo senso, cfr. ancora la succitata STF
8C_466/2021 consid. 3.6.1).
Inoltre,
il fatto che l’assicurato abbia un basso grado
di scolarità, non giustifica una decurtazione, considerato che le attività
adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e
ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un
grado di istruzione particolare (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid.
5.3
e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).
Infine,
la circostanza secondo la quale il ricorrente dipenderebbe dall’aiuto di terzi anche
per il disbrigo delle questioni amministrative più semplici, non appare un
fattore suscettibile d’incidere sul livello retributivo, posto che il mercato
del lavoro al quale l’assicurato può ancora avere accesso è quello delle attività
fisiche e manuali semplici.
In
conclusione, applicata una deduzione a titolo di riduzione sociale del 15%, si
ottiene un reddito da invalido pari a fr. 50'317.72, così come stabilito
dall’CO 1.
2.5.8
Confrontando
i fr. 50'317.72
al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire
senza il danno alla salute, e cioè fr. 59'813 (cfr. supra, consid.
2.5.5.), risulta una perdita di guadagno del 15.87%, arrotondata al 16%.
L’obiezione
ricorsuale secondo la quale l’amministrazione avrebbe dovuto determinare per
ogni singolo evento assicurato la percentuale di perdita di guadagno subita e poi
procedere alla somma, non può essere ascoltata. In realtà, nonostante abbia
subito più infortuni, l’assicurato ha diritto a una sola rendita (rendita
abbinata), motivo per cui l’esigibilità lavorativa e, in seguito, la perdita di
guadagno (determinata mediante raffronto dei redditi) devono essere valutate
prendendo in considerazione l’integralità del danno alla salute, a
prescindere dal fatto che esso risulti da uno o più eventi assicurati (in
questo senso, si veda P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 138).
Visto tutto
quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata
nella misura in cui all’assicurato è stata attribuita una rendita d’invalidità
del 16% a contare dal 1° luglio 2006.
2.6
Con la
propria impugnativa, il patrocinatore contesta infine l’entità del guadagno
assicurato sul quale l’amministrazione ha calcolato l’importo della rendita
d’invalidità attribuita (fr. 59'547), e ciò nella misura in cui non sarebbe
stato applicato l’art. 24 cpv. 2 OAINF, ai sensi del quale se il diritto alla
rendita nasce più di cinque anni dopo l’infortunio o l’insorgenza della
malattia professionale, determinante è il salario che l’assicurato avrebbe
ottenuto nell’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita se non si
fossero verificati detti eventi, per quanto questo salario sia più elevato
dell’ultimo riscosso prima dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia
professionale (cfr. doc. I).
In
sede di risposta di causa, l’CO 1 ha precisato di aver tenuto conto proprio di
quella disposizione per determinare il guadagno annuo assicurato (cfr. doc. V,
p. 5).
Dal
doc. 231, p. 2 – fasc. 2 emerge che in effetti per determinare il guadagno annuo
assicurato relativo all’evento traumatico del 30 gennaio 2001 (per il quale il
diritto alla rendita è nato a distanza di più di cinque anni: gennaio 2001 –
luglio 2006), l’amministrazione ha rivalutato dal 2001 al 2005 (anno precedente
l’inizio del diritto alla rendita) il guadagno concretamente realizzato
dall’insorgente durante l’anno precedente l’infortunio (al quale è stato
aggiunto l’importo di fr. 2'258 a compensazione delle assenze, così come
prescritto dall’art. 24 cpv. 1 OAINF), in ossequio dunque al disposto dell’art.
24.
cpv. 2 OAINF.
Trattandosi
dell’evento infortunistico del 31 ottobre 2004, il diritto alla rendita è nato a
distanza di meno di cinque anni (ottobre 2004 – luglio 2006), ragione per la
quale il relativo guadagno annuo assicurato è stato giustamente determinato
senza applicare l’art. 24 cpv. 2 OAINF.
Per
quanto concerne infine il sinistro del 29 settembre 1995, esso non entra in
considerazione visto che le sue conseguenze non hanno contribuito alla nascita
del diritto alla rendita (cefalee ritenute non trovarsi in nesso causale
naturale con l’evento stesso e disturbi neuropsicologici ritenuti non
avere un’incidenza apprezzabile sulla capacità lavorativa residua
dell’assicurato).
La
decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui
l’importo della rendita d’invalidità riconosciuta è stato calcolato su un
guadagno annuo assicurato pari a fr. 59'547.
2.7
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi
pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore
della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 13 dicembre 2021 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni
LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti