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Decisione

35.2022.1

Discusso il diritto a una rendita d'invalidità (esigibilità lavorativa e aspetti economici) e l'entità della menomazione dell'integrità

25 aprile 2022Italiano50 min

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.1

mm

Lugano

25 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 novembre 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 6 luglio 2018, RI 1,

nato nel 1961, dipendente della ditta __________ in qualità di operaio

montatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, è rimasto incastrato con il piede destro tra due

rocce durante una discesa di rafting e, allorquando è stato colpito dal gommone,

è caduto in acqua all’indietro, riportando, secondo il rapporto 7 luglio 2018

dell’Ospedale di __________, una distorsione dell’articolazione di Chopart

(cfr. doc. 23).

L’esame di RMN del 22

agosto 2018 ha evidenziato un esteso bone bruise e una possibile, in

buona parte già guarita, frattura “occulta” all’osso cuboide destro (cfr. doc.

22).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

A fronte della persistenza

di dolori al piede destro, l’assicurato è stato sottoposto ad approfonditi

accertamenti presso la Clinica __________ di __________.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 ottobre 2021,

l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta

durata (cura medica + indennità giornaliera) a contare dal 1° novembre 2021, ha

negato il diritto a una rendita d’invalidità a fronte dell’assenza di una

perdita di guadagno e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità

(IMI) del 15%. L’istituto ha peraltro negato la propria responsabilità riguardo

a eventuali disturbi psicogeni, non costituendo una conseguenza adeguata

dell’evento infortunistico (cfr. doc. 239).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 245), in data 22

novembre 2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione

(cfr. doc. 246).

1.3. Con tempestivo ricorso del 4

gennaio 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, chiede in via

principale che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita

d’invalidità del 33% almeno e un’IMI del 30% e in subordine che gli atti

vengano rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio.

Dal profilo diagnostico e,

pertanto, da quello dell’esigibilità lavorativa, il patrocinatore

dell’assicurato censura “… le conclusioni della visita neurologica del

10.6.2021 effettuata da CO 1 __________ da parte del dr. __________ laddove

viene negata l’esistenza di un danno neurologico, il quale andava senz’altro

ulteriormente indagato alla luce dei riscontri oggettivi e soggettivi –

assolutamente credibili presentati dal leso – nonché della diagnosi posta in

data 26.3.2021 dal dr. __________ di “Neuropatia del nervo peroneo superficiale

destro”; le conclusioni della visita medica di chiusura effettuata in data

30.8.2021 dal dr. __________, medico fiduciario CO 1 che dopo aver visitato il

paziente e alla luce delle informazioni fornite dallo stesso sul suo stato di

salute e, meglio: dolori importanti e costanti che impongono l’assunzione

regolare di oppiacei, impossibilità di calzare una qualsiasi scarpa, il fatto

di non sopportare nemmeno un leggero sfioramento del piede, ecc. non indaga

ulteriormente le sinestesie (recte: disestesie, n.d.r.) lamentate

considerate di origine non chiara e senza possibilità di essere assegnate a

nessun dermatomo specifico non ritenendo opportuno eseguire nuovi accertamenti

diagnostici strumentali e/o specialistici e ponendo così una diagnosi

superficiale e non attendibile in violazione dell’obbligo di accertamento e

concludendo così erroneamente a una piena capacità lavorativa in attività

adeguate; l’esclusione di una CRPS come da rapporto dell’11.10.2019 del dr. __________

della Clinica __________ a dire del quale “Kein Anhalt für florides CRPS”,

trattandosi di un’affermazione a dir poco sconcertante in ambito Lainf laddove

si impone l’accertamento d’ufficio e approfondito degli aspetti medici, posto

come i criteri della sindrome in parola risultano già sin d’ora dati e

risultino dai successivi rapporti dei dr. __________ e della Dr.ssa __________

esercitanti presso il __________ e in possesso di CO 1. (…). … l’esigibilità

lavorativa residua in attività adeguate stabilita da CO 1 poiché appare

chiaramente in discrepanza con le limitazioni funzionali del sig. RI 1 e le sue

reali risorse lavorative residue. In effetti, chiaramente come i forti e

costanti dolori al piede, in particolare situati sul bordo del piede dove

inizialmente vi è stata la frattura, l’uso massiccio di oppiacei (e loro

effetti collaterali) per gestire tali dolori e le limitazioni funzionali

lamentate dall’assicurato quali la zoppia, in aggiunta alla CRPS, non

permettano di ritenerlo abile al lavoro a tempo pieno, senza riduzione del

rendimento, foss’anche in attività adeguate. Non si dimentichino nemmeno i

dolori all’anca e alla schiena indotti dalla postura sbilanciata e il

significativo aumento di peso a causa dei farmaci – con conseguente pressione

alta, tutti aspetti anch’essi atti a influire negativamente nello svolgimento

di un’attività lavorativa.”.

In merito agli aspetti

economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, l’avv. RA 1

contesta innanzitutto il reddito da valido ritenuto

dall’amministrazione, il quale non terrebbe conto di “elementi di reddito quali

le gratifiche/bonus versati regolarmente dal datore di lavoro”, così come della

“tredicesima mensilità, la quale essendo stata versata regolarmente, non è più

a discrezione del datore di lavoro, diventando così parte integrante del

salario". A suo avviso, il salario senza il danno alla salute ammonterebbe

quindi a fr. 72'800 (5'600 x 13).

Per quanto concerne il

reddito da invalido, il rappresentante fa valere che il salario statistico

avrebbe dovuto essere ridotto del 9.43% a titolo di gap salariale e del

20% almeno a titolo di deduzione sociale. Con questo correttivi, il reddito che

l’insorgente potrebbe conseguire nonostante il danno alla salute infortunistico

si eleverebbe a fr. 49'790.

Trattandosi infine

dell’IMI, secondo il patrocinatore dell’assicurato, sarebbe date le condizioni

per procedere a una rivalutazione della prestazione, a fronte di “…

un’istruttoria medica di CO 1 superficiale e lacunosa che ha negletto le

importanti limitazioni funzionali del ricorrente, l’approfondimento di diagnosi

quali la CRPS …” (doc. I).

1.4. L’CO 1, in risposta, postula

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Le parti si sono in sostanza

riconfermate nelle loro allegazioni e conclusioni il 15 febbraio e 17 marzo

2022 (doc. VII e doc. XIII), rispettivamente il 21 febbraio 2022 (doc. IX +

allegato).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF

8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2. Nel caso di specie, litigioso

è il diritto a una rendita d’invalidità e l’entità della menomazione

dell’integrità di cui è portatore il ricorrente.

2.3. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica

del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi

sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne

rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.3.3

In concreto, va rilevato che

alla base della decisione dell’amministrazione di negare all’assicurato una

rendita d’invalidità, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa

enunciata dal medico __________ (cfr. doc. 246, p. 5).

In occasione della visita

medica di chiusura del 30 agosto 2021, dopo aver diagnosticato uno stato dopo

distorsione dell’articolazione di Lisfranc con frattura non dislocata dell’osso

cuboide del piede destro e una ridotta velocità di conduzione del nervo surale

destro e aver sottolineato come l’esistenza di calli plantari simmetrici

costituisca un indizio a favore di una tendenza all’aggravamento e non sia

compatibile con la pretesa limitata capacità di deambulare, rispettivamente con

una pretesa zoppia presente ormai da tre anni, il dott. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha dichiarato l’insorgente inabile

nella sua precedente professione di montatore ma in grado di esercitare, senza

limiti di sorta, delle attività in posizione seduta oppure alternata, così come

delle attività che implicano l’utilizzo delle estremità superiori, il

sollevamento di pesi, e il lavoro a turni o notturno. L’assicurato è invece

impedito a camminare per oltre un’ora, a camminare su terreno irregolare, a

salire su scale a pioli e ponteggi e a svolgere attività in posizione

inginocchiata o accovacciata (cfr. doc. 223, p. 4 s.).

Da notare che, dal profilo

neurologico, le condizioni di salute del ricorrente sono state valutate dal PD

dott. __________, spec. FMH in neurologia, chiamato dall’amministrazione a

pronunciarsi in merito all’indicazione a posizionare un neurostimolatore a livello

del ganglio di L5 a destra (cfr., a quest’ultimo riguardo, il doc. 188). Con

apprezzamento del 10 giugno 2021, lo specialista di fiducia ha in particolare

osservato che la diagnosi di sindrome algica mista nocicettiva-neuropatica

interessante il piede destro posta a margine del consulto del 24 aprile 2019

presso la Clinica __________ di __________, non può essere confermata, nella

misura in cui, successivamente (consulto dell’11 ottobre 2019), sono stati

riscontrati dei reperti di normalità a livello del nervo surale destro, del

nervo peroneo superficiale e del muscolo adduttore del quinto dito del piede

destro. Anche da un punto di vista clinico, l’insorgenza del dolore a dipendenza

del carico e l’assenza di forti dolori durante la notte, così come il fatto che

non è stata refertata alcuna allodinia, parlano chiaramente a sfavore di un

dolore a carattere neuropatico. Una lesione nervosa non è quindi stata

oggettivata e l’iniziale sospetta diagnosi di sindrome algica mista, non ha

potuto essere confermata. Dal profilo neurologico e da quello della medicina

assicurativa si tratta perciò tutt’al più di un quadro algico nocicettivo in

presenza di comprovate alterazioni ossee, con tuttavia il sospetto di una

componente funzionale in relazione ai dichiarati, neurologicamente non verificabili,

forti dolori anche nell’indossare le scarpe. Il presunto coinvolgimento di

piccoli rami cutanei costituisce una semplice possibilità, non dimostrata con

il grado della verosimiglianza preponderante dal profilo elettrofisiologico. Dal

punto di vista neurologico, il quadro dei disturbi denunciati dall’assicurato

nella regione del piede destro non può pertanto essere sufficientemente

spiegato dal profilo organico. In conclusione, egli ha negato che vi fosse

l’indicazione per posizionare un neurostimolatore (cfr. doc. 194).

Questo Tribunale constata

che, a margine della consultazione dell’11 ottobre 2019, il PD dott. __________,

spec. FMH in neurologia presso il Centro per la paraplegia della Clinica __________,

ha in effetti dichiarato che delle lesioni nervose focali non erano state

refertate né clinicamente né neurofisiologicamente, come pure che l’EMG da lui

eseguita in quell’occasione non aveva fornito elementi a favore di un danno

assonale motorio (cosicché il disturbo della mobilità delle dita del piede

destro era legato al dolore). Egli ha confermato la diagnosi di sindrome algica

mista nocicettiva-neuropatica riguardante l’avampiede destro e ha quindi

invitato i colleghi della reumatologia a indagare la presenza di una CRPS di

tipo I, con la precisazione che, nel caso in cui tale diagnosi sospetta (“Verdachtsdiagnose”)

non avesse trovato conferma, il caso avrebbe dovuto essere presentato al team

del piede della Balgrist per valutazione e proposte di terapia (cfr. doc. 87).

Il Prof. dott. __________,

Primario di reumatologia presso la Clinica __________, ha visitato l’insorgente

nel novembre 2019. Dal relativo referto si evince in particolare come egli non

abbia riscontrato indizi a favore della presenza di una florida CRPS. Il dott. __________

ha quindi auspicato che l’assicurato venisse valutato presso un centro per la

terapia del dolore (doc. 100).

In data 9 gennaio 2020 ha

avuto luogo una nuova consultazione presso il PD dott. __________, Capoclinica

di ortopedia presso la Clinica __________. Egli ha riferito che dal profilo

radiologico è emerso un normale allineamento del 5. e 4. raggio, come pure

un’artrosi da incipiente a moderata a livello dell’articolazione metatarso

falangea I. A suo avviso, i disturbi descritti dall’assicurato e lo stato

clinico parlano piuttosto a favore di un sovraccarico del bordo laterale in

presenza di un leggero retropiede varo e di una marcia da risparmio. A tal

fine, egli ha prescritto l’utilizzo di calzature ortopediche con plantari (doc.

106).

Nel prosieguo, RI 1 è

entrato in cura dapprima presso l’Istituto per la medicina del dolore di __________

(__________) e in seguito, a partire dal maggio 2020, presso il __________

dell’Ospedale __________ di __________. Dai relativi rapporti agli atti risulta

che le terapie ivi applicate si sono rivelate solo in parte efficaci, i dolori

sul bordo laterale del piede destro essendo rimasti invariati. Da notare che

nei primi referti della dott.ssa __________, Capoclinica presso il suddetto centro,

la diagnosi era quella di sospetta neuropatia del nervo peroneo

superficiale destro. Il sospetto di una problematica neuropatica periferica derivava

dal fatto che l’assicurato aveva tratto beneficio dalle infiltrazioni effettuate

a livello del nervo peroneo superficiale (cfr. doc. 142 e 153: “… multiple

infiltrazioni a livello del nervo peroneo superficiale, ogni volta con

beneficio, facendo sospettare una problematica neuropatica periferica.”).

Con la propria

impugnativa, l’avv. RA 1 rimprovera in sostanza all’amministrazione, e meglio

ai suoi medici fiduciari, di aver posto le diagnosi che sono poi servite da

base per valutare l’esigibilità lavorativa (esclusione di un danno di natura

neurologica, disestesie descritte dal paziente non chiare e non attribuibili ad

alcuno specifico dermatoma, rispettivamente assenza di una CRPS) senza

procedere a quelle (ulteriori) indagini che si sarebbero imposte, a suo avviso,

in virtù dell’art. 43 LPGA.

2.3.4

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p.

35.

consid. 4b).

2.3.5

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben considerato, il TCA ritiene di

poter validamente far capo al parere dei medici interpellati

dall’amministrazione, specialisti nelle materie che qui interessano (in questo

contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________,

così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati,

per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli

specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro

specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid.

4.4.2).

Questo

Tribunale ritiene inoltre che la restante documentazione medica non è suscettibile

di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza della valutazione dei

medici consulenti dell’assicuratore. In questo senso, va constatato come

nessuno degli specialisti coinvolti abbia preteso che l’insorgente presenti una

qualsiasi inabilità lavorativa nell’esercizio di un’attività sostitutiva

idonea.

Del resto,

neppure le obiezioni ricorsuali sollevate dal rappresentante dell’assicurato

appaiono atte a supportare le sue pretese.

L’avv. RA 1

non può essere seguito laddove fa valere che l’CO 1 avrebbe violato il proprio dovere

di accertamento omettendo di approfondire la fattispecie dal profilo

diagnostico. La documentazione agli atti testimonia invece che i disturbi denunciati

dall’insorgente sono stati indagati adeguatamente, da più punti di vista

(ortopedico, neurologico e reumatologico) e ad un alto livello specialistico

(principalmente da parte dei sanitari della Clinica universitaria __________ di

__________).

Inoltre,

occorre precisare che, chiamato dall’amministrazione a prendere posizione in

merito alla domanda di benestare per il posizionamento di un neurostimolatore,

il PD __________ ne ha negato l’indicazione in quanto la presenza di una

lesione nervosa, interessante in particolare il ramo superficiale del nervo

peroneo, non risultava sufficientemente dimostrata, e ciò a fronte degli esiti

degli esami neurofisiologici a cui era stato sottoposto l’assicurato (a

proposito del fatto che gli specialisti della medicina del dolore fanno

dipendere la diagnosi di neuropatia del nervo peroneo superficiale

destro dalla riduzione della sintomatologia denunciata dall’assicurato dopo le

infiltrazioni, il TCA rileva che ciò non basta per ammettere che il danno in

questione sia stato oggettivato ai sensi della giurisprudenza federale, nella

misura in cui la pretesa oggettivazione viene fatta dipendere in definitiva

dalle risposte fornite dal paziente – cfr. STF 8C_614/2020 del 7 settembre

2021.

consid. 2.2 e i riferimenti ivi menzionati; in questo senso si veda pure

la STCA 35.2015.105 del 25 novembre 2016 consid. 2.2.6., nota al patrocinatore

del ricorrente).

Il neurologo fiduciario

non ha però escluso che i dolori di cui soffre l’insorgente potessero essere di

altra natura, per la precisione di natura nocicettiva (il dolore nocicettivo è

quello provocato da un danno ai tessuti di tipo infiammatorio o di tipo

meccanico, come si verifica in un’articolazione interessata da processi

degenerativi, quali l’artrosi), legati alle alterazioni ossee rilevate a

livello del piede destro, anche se di entità più contenuta rispetto a quella da

lui denunciata (in questo senso, si veda anche quanto osservato dal dott. __________

a proposito della riscontrata simmetricità dei calli plantari, cfr. supra,

consid. 2.3.3.).

D’altro canto, trattandosi

della pretesa diagnosi di CRPS, va rilevato come la sua presenza sia stata

negata, per primo, dal Prof. dott. __________, a margine della consultazione

del 27 novembre 2019, che era stata disposta proprio per approfondire tale

aspetto (cfr. doc. 100, p. 1: “Die Zuweisung erfolgte mit Frage nach

vorliegendem CRPS am rechten Fuss.”). Ora, il dott. __________, professore

titolare presso la Facoltà di medicina dell’Università di __________, è autore

di numerose ricerche scientifiche sul tema (si vedano i riferimenti citati nel

sito web della __________) ed è considerato uno dei massimi esperti nella

materia.

Questa Corte non ha alcun

valido motivo per mettere in discussione il suo parere.

Del resto, dalle

richiamate certificazioni agli atti del Centro __________ non risulta nulla che

possa sostanziare la tesi opposta, difesa dal rappresentante dell’assicurato.

Stante

quanto sopra esposto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato d’intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del

discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato

che, nonostante i disturbi infortunistici residuali, il ricorrente sarebbe in

grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività

lavorativa confacente, in sostanza un’attività in posizione seduta o alternata,

nel cui esercizio egli possa evitare d’inginocchiarsi o di

accovacciarsi, di salire su scale a pioli

e ponteggi, di camminare per lunghi tratti e di camminare su terreno

accidentato.

Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa

espressa dal medico __________ risulta plausibile anche alla luce dei

precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati

che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr., a questo

proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018 consid. 2.4.5. e riferimenti ivi

citati e STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.3.5.). È ancora utile

segnalare che, in una sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1,

riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati

all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato

dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi

attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa

consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione

sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una piena capacità

lavorativa in attività confacenti (in questo stesso senso, si vedano pure la

STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che

presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01 del

5.

giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di

un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo

laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e

sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

2.3.6

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti i dati del 2021 (data di stabilizzazione dello stato

di salute: 1° novembre 2021 - cfr. doc. 225).

2.3.7

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla

salute infortunistico, l’assicurato, nel 2021, avrebbe realizzato un reddito

lordo di fr. 67'200 (doc. 237).

L’avv. RA 1 ne contesta

l’entità, facendo valere che l’istituto assicuratore avrebbe omesso di prendere

in considerazione le gratifiche/bonus riconosciuti regolarmente dal datore di

lavoro, come pure la tredicesima mensilità (cfr. doc. I).

Questo Tribunale constata

che, in data 17 giugno 2021, la ditta __________ ha quantificato in fr. 72'800

(+ fr. 200/mese di rimborso spese) il salario lordo soggetto all’AVS che

l’insorgente avrebbe percepito nel 2021 senza il danno alla salute (doc. 199).

Su richiesta

dell’amministrazione, l’ex datore di lavoro ha poi precisato che le spese di

fr. 200/mese non erano soggette all’AVS (“Nein, die Spesen sind nicht

AHV-Pflichtig”) e che fino ad allora la tredicesima mensilità era stata

versata su base volontaria (non essendo prevista dal contratto) ma di non poter

dire se ciò sarebbe stato il caso anche nel 2021, in quanto legata alle

prestazioni fornite dal lavoratore (cfr. doc. 201).

Alla luce di quanto

precede, non risulta innanzitutto dimostrato che, durante il rapporto di

lavoro, il ricorrente avrebbe regolarmente beneficiato di gratifiche/bonus. Ciò

non emerge dall’annuncio d’infortunio del 12 luglio 2018 (doc. 1), né è stato

preteso dal suo ex datore di lavoro. Da quanto dichiarato da quest’ultimo (cfr.

doc. 199 e doc. 201) sembrerebbe piuttosto che fosse la tredicesima mensilità a

venir pagata a mò di gratifica (si veda, d’altronde, la distinta dei salari

relativa al periodo luglio 2017 – giugno 2018, da cui risulta il pagamento, nel

mese di novembre 2017, di un importo di fr. 5'300 a titolo di “Freiwillige

Gratifikation” – cfr. doc. 97, p. 1).

D’altro canto - non

essendo soggetta all’AVS - la somma versata a titolo di rimborso spese (fr.

200/mese) non poteva essere presa in considerazione per determinare il reddito

da valido.

Trattandosi infine della

tredicesima mensilità, visto che essa è sempre stata pagata, può essere

ammesso, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che lo sarebbe stata

anche nel 2021, nel caso in cui l’assicurato non fosse rimasto vittima del noto

infortunio.

Il reddito da valido ammonta

quindi a fr. 72'800 (fr. 5'600 x 13 mensilità).

2.3.8

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2;

dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in

SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap

salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto

per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per

una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e

professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che

incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione

a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e

professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con comunicazione

del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i

Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019,

avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi

anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso

in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli

negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1

per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più

gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro

utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle

rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.

2.3.9

Nella presente fattispecie,

l’istituto resistente ha quantificato in fr. 68'717 il reddito da invalido,

facendo capo alla tabella RSS TA 1 2018, media totale, livello di competenze 1,

uomini, aggiornato al 2021, rinunciando poi ad applicare una qualsiasi riduzione

(cfr. doc. 237).

Da parte sua, il

rappresentante contesta l’entità del reddito senza l’invalidità ritenuto

dall’amministrazione, nella misura in cui non è stata applicata alcuna

riduzione, né a titolo di gap salariale né a titolo di riduzione sociale.

Per quanto concerne il primo

aspetto, a suo avviso, per

stabilire il reddito mediamente realizzabile (a livello nazionale) nel settore

specifico (settore economico 41-43) andrebbe considerato il livello di

competenze 3 della tabella TA 1 (attività pratiche complesse che richiedono

ampie conoscenze in ambito specifico - cfr. doc. I, p. 5).

Al riguardo, l’CO 1 ha osservato

che “… il percorso professionale dell’assicurato non permette di riconoscere il

livello 3”, rispettivamente che “… un assicurato che, per il guadagno da

valido, ritiene di presentare un gap salariale alla luce dei salari di cui al

livello 3, non può pretendere che il guadagno da invalido venga fissato in base

al livello 1 così come ritenuto in concreto. Un lavoratore che ha svolto, nella

sua professione originaria dei lavori complessi, è in grado di sfruttare le

proprie competenze in un’attività meno impegnativa dal lato fisico rispetto a

chi ha sempre e solo svolto dei lavori di manovalanza.” (doc. III, p. 3 s.).

A proposito della

questione di sapere quale livello di competenze vada applicato ai fini della

determinazione del gap salariale, è utile segnalare che a partire dalla

10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati per

professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito.

L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è

in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue

competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati

definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di

professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la

professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level

della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più

basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello

4.

è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di

problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono

un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte,

ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le

professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le

professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle

attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito

specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il

personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività

pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e

l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,

i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti

ivi citati).

In questo contesto, è

utile segnalare che il livello di competenze 2 è stato ritenuto corretto dal

TF, ad esempio, nella sentenza 9C_177/2018 del 28 settembre 2018 consid. 3.2,

riguardante un muratore diplomato che aveva maturato una lunga esperienza

professionale in diversi ambiti e inoltre portato a termine numerosi

perfezionamenti, in cui è stato precisato che:

" (…) Dabei

vermag er nicht aufzuzeigen, dass die Feststellung des kantonalen Gerichts,

wonach er (u.a.) im administrativen Bereich über diverse Weiterbildungen sowie

in verschiedenen Branchen über mehrjährige Berufserfahrung verfüge,

offensichtlich unrichtig wäre. Diese bleibt deshalb für das Bundesgericht verbindlich

(oben E. 1.1 und E. 1.2). Nicht stichhaltig ist der Verweis

auf die Urteile 9C_780/2016 vom 3. Oktober 2017 (E. 4.3), 9C_125/2009 vom 19.

März 2010 (E. 4.4.3) sowie 8C_386/2013 vom 15. Oktober 2013 (E. 6.3). Die dort

am Recht stehenden Versicherten verfügten nicht über Fähigkeiten oder

Kenntnisse, die (nach invaliditätsbedingtem Berufswechsel) auch in anderen

Berufen einsetzbar waren. Der hier zu beurteilende Fall unterscheidet sich

davon massgeblich: Dem Beschwerdeführer ist eine Tätigkeit als Betriebsfachmitarbeiter

grundsätzlich nach wie vor zumutbar (an einer den Einschränkungen angepassten

Stelle; vgl. Expertise vom 21. Juni 2016), wobei seine bisherige langjährige

Berufserfahrung auf diversen Gebieten sowie die zahlreichen Weiterbildungen (etwa

als Staplerfahrer, Betriebssa-nitäter sowie im Bereich der EDV) nutzbar

Dispositivo

bleiben. Die Einordnung in Kompetenzniveau 2 verletzt demnach kein

Bundesrecht. (…)."

In concreto, l’insorgente

ha conseguito un attestato federale di capacità (AFC) quale muratore.

Dall’estratto conto individuale risulta inoltre che egli è stato attivo professionalmente

(a far tempo dal 1979) in ambiti diversi, alternando periodi in cui ha svolto

un’attività dipendente, ad altri in cui ha lavorato quale indipendente, ad

altri ancora in cui si è trovato in disoccupazione. Negli (ultimi) anni che

hanno preceduto l’infortunio, la sua attività professionale si è concentrata nel

settore della costruzione e della manutenzione di piscine (cfr. doc. 204, p. 3

ss.).

Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che determinante

nel caso di specie sia il livello di competenze 2 (e quindi non 3 come

pretende invece il patrocinatore del ricorrente). Il bagaglio professionale e

formativo dell'insorgente non va infatti oltre quello di cui dispongono le

persone che svolgono i compiti pratici risultanti da tale livello. Del resto,

secondo la giurisprudenza federale, se è vero che un’esperienza pluriennale non

è trascurabile, nondimeno oggigiorno praticamente in ogni settore professionale

vengono richiesti un diploma o comunque delle formazioni e dei perfezionamenti.

Di questo aspetto tiene conto anche il testo tedesco della RSS che, già per il

livello di esigenze 3 (dalla RSS 2012: livello 2), non si limita a richiedere

conoscenze professionali, bensì parla di “Berufs- und Fachkenntnisse”

(in francese: “connaissances professionnelles spécialisées”),

attribuendo in tal modo una rilevanza importante anche alla componente

formativa (cfr., fra le tante, la STF 9C_993/2010 del 2 dicembre 2011 consid.

4.4.1 e i riferimenti ivi citati; STCA 35.2017.87 del 6 dicembre 2017 consid.

2.7). Il livello 3 trova applicazione quando il lavoratore – e non è il caso di

specie - svolgeva compiti pratici complessi che necessitano un vasto insieme di

conoscenze in un ambito specializzato.

Tenuto conto di quanto

precede, il calcolo del gap salariale si presenta nei seguenti termini.

Secondo la tabella

TA1_skill_levels 2018, settore economico 41-43 (“Costruzioni”), livello di competenze 2, il reddito

mediamente conseguito in Svizzera da un uomo, è di fr. 5’962/mese.

Questo reddito deve essere

riportato su 41.3 ore/settimana, dato che corrisponde alla durata normale del

lavoro nel settore 41-43 in base alla relativa tabella pubblicata sul sito web

dell’UFS (“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta a fr. 6'155.76/mese oppure a

fr. 73'869.12/anno.

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali riferito sempre al settore 41-43 (cfr. tabella

T.1.1.15 – 2018: 101.2, 2020: 103), si ottiene, per il 2020, un reddito annuo

di fr. 75'182.99 e, per il 2021 (stima trimestrale dell’evoluzione dei salari

nominali: +0.1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente), di fr. 75'258.17.

Posto

che, qualora non fosse insorto il danno alla salute, continuando a lavorare

alle dipendenze della ditta __________, l’assicurato avrebbe realizzato nel

2021 un reddito pari a fr. 72’800, il gap salariale ammonta al 3%,

insufficiente a giustificare una corrispondente decurtazione del reddito

statistico da invalido (cfr. supra, consid. 2.3.8.).

Con la propria

impugnativa, l’avv. RA 1 censura il reddito da invalido stabilito dall’CO 1

anche nella misura in cui non è stata applicata alcuna deduzione sociale. A suo

avviso, quest’ultima avrebbe dovuto elevarsi almeno al 20%, tenuto conto di “…

fattori quali l’età, le limitazioni funzionali di cui soffre il sig. RI 1 (…),

gli importanti e costanti dolori, l’uso massiccio di oppiacei e, altresì alla

luce di altre circostanze che influiscono in maniera negativa sulle sue

possibilità di reinserirsi professionalmente in un’attività consona e che di

tutta evidenza gli impedirebbero di ottenere il reddito statistico, come in

particolare: un eventuale posto di lavoro dev’essere accessibile con un

ascensore, in effetti l’assicurato non può salire e scendere le scale senza

difficoltà, la necessità di trovare un eventuale datore di lavoro disposto a

creare una postazione di lavoro ergonomica per permettere all’assicurato di

lavorare per esempio con il piede dx sopraelevato, di fare delle pause

regolari, ecc.” (doc. I, p. 5 s.).

A tal proposito, va

ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 8C_80/2013 del

17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Trattandosi dell’invocata riduzione dettata dagli impedimenti fisici,

secondo la più recente giurisprudenza federale, una tale riduzione si

giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone

equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di

lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività

accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019

consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie, dalla

documentazione medica che questa Corte ha giudicato affidabile emerge che,

nonostante il danno salute, l’assicurato sarebbe ancora in grado di esercitare,

senza limiti di tempo o di rendimento, attività lavorative

da svolgere in posizione seduta o alternata. Il fatto che egli debba astenersi

dall’inginocchiarsi o dall’accovacciarsi, dal salire su

scale a pioli o ponteggi, dal camminare su terreno accidentato e dal percorrere

a piedi lunghi tratti, non aggrava il profilo dell’esigibilità (per definizione

un’attività seduta non implica il doversi inginocchiare o accovacciare, il

dover salire su scale a pioli o ponteggi, ecc.).

Secondo questo Tribunale,

tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente

beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non

si giustifica. In questo contesto, è utile segnalare che l’incapacità per

motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti non implica

necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice

fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica

l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico

comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere

(cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

Anche l’età del ricorrente

al momento determinante (novembre 2021) – 60 anni – non giustifica una

decurtazione a tale titolo del reddito statistico da invalido (in questo senso,

si veda la STF 8C_466/2021 del 1° marzo 2022 consid. 3.6.2, destinata alla

pubblicazione, concernente un assicurato di 61 anni, in cui la Corte

federale ha rilevato che, in base alle rilevazioni RSS, nel caso di uomini che

si trovano nella fascia tra i 50 e i 64/65 anni, l’età comporta piuttosto un

aumento del livello retributivo, trattandosi di posti di lavoro senza funzione

di quadro e che, in concreto, il ricorrente non era stato in grado d’indicare

per quali motivi, su un mercato del lavoro equilibrato, egli avrebbe guadagnato

meno in ragione della sua età). Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, il fatto

che la ricerca di un’occupazione sia resa difficoltosa dall’età, costituisce un

fattore estraneo all’invalidità di cui non si deve tener conto (cfr. DTF 146 V 16 consid.

7.2.1; STF 8C_239/2021 del 4 novembre 2021 consid. 5.3).

In questo contesto, si

consideri pure che la questione di sapere se, in materia di assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di

riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla capacità di

guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro della norma

particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata decisa dal

Tribunale federale (in questo senso, cfr. ancora la succitata STF 8C_466/2021 consid.

3.6.1).

Il reddito statistico da

invalido ammonta, dunque, a fr. 68'717, così come stabilito

dall’assicuratore resistente.

Ora, confrontando i fr.

68'717

al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il

danno alla salute, e cioè fr. 72'800 (cfr. supra, consid. 2.3.7.),

risulta una perdita di guadagno del 5.60%, arrotondata al 6%,

insufficiente per fondare il diritto a una rendita d’invalidità LAINF.

La decisione su

opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,

deve quindi essere confermata.

2.4. Entità della

menomazione dell’integrità?

2.4.1. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2. L'art.

36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4. L’CO

1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

2.4.5. Nel

caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio

medico __________, ha assegnato al ricorrente un’IMI del 15% (cfr. doc. 239, p.

4).

Con apprezzamento del 30

agosto 2021, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha così valutato l’entità della menomazione dell’integrità

riportata dall’assicurato:

" (…).

1 Befund

Status nach Lisfranc-Distorsion und undislozierter Cuboidfraktur

rechts, vollständig konsolidiert mit persistierenden neuropathischen

Beschwerden.

2 Schätzung des Integritätsschaden

15%

3 Begründung

Gemäss Tabelle 2 UVG resultiert für eine schmerzhafte Funktionsstörung

nach Luxationsfraktur im Lisfrancgelenk oder nach Mittelfussfrakturen eine

Integritätsentschädigung von 10 bis 20%. Eine funktionelle Störung lässt sich

nicht eruiren. Bei jedoch initialen Zeichen einer Arthrose sowie subjektiven

neuropathischen Schmerzen ist der aktuelle Zustand vergleichbar mit einer

schmerzhaften Funktionsstörung, weshalb 15% gerechtfertigt sind.” (doc. 224)

Da parte sua, il

rappresentante di RI 1 pretende il riconoscimento di un’indennità del 30%,

ribadendo che l’istruttoria medica compiuta dall’CO 1 sarebbe stata “superficiale

e lacunosa”, segnatamente per quanto riguarda la ricerca di una CRPS (cfr.

doc. I, p. 6 s.).

Chiamato a pronunciarsi su

una questione di natura squisitamente medica, il TCA non vede ragioni

per scostarsi dalla valutazione della menomazione dell’integrità enunciata dal

dott. __________. Del resto, il

parere del medico __________ non risulta smentito da altre certificazioni

specialistiche agli atti.

Le

obiezioni sollevate al riguardo con il ricorso appaiono infondate. Così come

già rilevato in precedenza, i disturbi denunciati dall’insorgente sono stati adeguatamente

indagati, e ciò anche dal profilo della ricerca di un’eventuale CRPS.

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela

anche nella misura in cui l’insorgente è stato posto al beneficio di un’IMI del

15%.

2.5. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 4 gennaio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti