35.2022.1
Discusso il diritto a una rendita d'invalidità (esigibilità lavorativa e aspetti economici) e l'entità della menomazione dell'integrità
25 aprile 2022Italiano50 min
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.1
mm
Lugano
25 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 novembre 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 luglio 2018, RI 1,
nato nel 1961, dipendente della ditta __________ in qualità di operaio
montatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, è rimasto incastrato con il piede destro tra due
rocce durante una discesa di rafting e, allorquando è stato colpito dal gommone,
è caduto in acqua all’indietro, riportando, secondo il rapporto 7 luglio 2018
dell’Ospedale di __________, una distorsione dell’articolazione di Chopart
(cfr. doc. 23).
L’esame di RMN del 22
agosto 2018 ha evidenziato un esteso bone bruise e una possibile, in
buona parte già guarita, frattura “occulta” all’osso cuboide destro (cfr. doc.
22).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
A fronte della persistenza
di dolori al piede destro, l’assicurato è stato sottoposto ad approfonditi
accertamenti presso la Clinica __________ di __________.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15 ottobre 2021,
l’assicuratore ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta
durata (cura medica + indennità giornaliera) a contare dal 1° novembre 2021, ha
negato il diritto a una rendita d’invalidità a fronte dell’assenza di una
perdita di guadagno e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) del 15%. L’istituto ha peraltro negato la propria responsabilità riguardo
a eventuali disturbi psicogeni, non costituendo una conseguenza adeguata
dell’evento infortunistico (cfr. doc. 239).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 245), in data 22
novembre 2021, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. 246).
1.3. Con tempestivo ricorso del 4
gennaio 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, chiede in via
principale che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita
d’invalidità del 33% almeno e un’IMI del 30% e in subordine che gli atti
vengano rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio.
Dal profilo diagnostico e,
pertanto, da quello dell’esigibilità lavorativa, il patrocinatore
dell’assicurato censura “… le conclusioni della visita neurologica del
10.6.2021 effettuata da CO 1 __________ da parte del dr. __________ laddove
viene negata l’esistenza di un danno neurologico, il quale andava senz’altro
ulteriormente indagato alla luce dei riscontri oggettivi e soggettivi –
assolutamente credibili presentati dal leso – nonché della diagnosi posta in
data 26.3.2021 dal dr. __________ di “Neuropatia del nervo peroneo superficiale
destro”; le conclusioni della visita medica di chiusura effettuata in data
30.8.2021 dal dr. __________, medico fiduciario CO 1 che dopo aver visitato il
paziente e alla luce delle informazioni fornite dallo stesso sul suo stato di
salute e, meglio: dolori importanti e costanti che impongono l’assunzione
regolare di oppiacei, impossibilità di calzare una qualsiasi scarpa, il fatto
di non sopportare nemmeno un leggero sfioramento del piede, ecc. non indaga
ulteriormente le sinestesie (recte: disestesie, n.d.r.) lamentate
considerate di origine non chiara e senza possibilità di essere assegnate a
nessun dermatomo specifico non ritenendo opportuno eseguire nuovi accertamenti
diagnostici strumentali e/o specialistici e ponendo così una diagnosi
superficiale e non attendibile in violazione dell’obbligo di accertamento e
concludendo così erroneamente a una piena capacità lavorativa in attività
adeguate; l’esclusione di una CRPS come da rapporto dell’11.10.2019 del dr. __________
della Clinica __________ a dire del quale “Kein Anhalt für florides CRPS”,
trattandosi di un’affermazione a dir poco sconcertante in ambito Lainf laddove
si impone l’accertamento d’ufficio e approfondito degli aspetti medici, posto
come i criteri della sindrome in parola risultano già sin d’ora dati e
risultino dai successivi rapporti dei dr. __________ e della Dr.ssa __________
esercitanti presso il __________ e in possesso di CO 1. (…). … l’esigibilità
lavorativa residua in attività adeguate stabilita da CO 1 poiché appare
chiaramente in discrepanza con le limitazioni funzionali del sig. RI 1 e le sue
reali risorse lavorative residue. In effetti, chiaramente come i forti e
costanti dolori al piede, in particolare situati sul bordo del piede dove
inizialmente vi è stata la frattura, l’uso massiccio di oppiacei (e loro
effetti collaterali) per gestire tali dolori e le limitazioni funzionali
lamentate dall’assicurato quali la zoppia, in aggiunta alla CRPS, non
permettano di ritenerlo abile al lavoro a tempo pieno, senza riduzione del
rendimento, foss’anche in attività adeguate. Non si dimentichino nemmeno i
dolori all’anca e alla schiena indotti dalla postura sbilanciata e il
significativo aumento di peso a causa dei farmaci – con conseguente pressione
alta, tutti aspetti anch’essi atti a influire negativamente nello svolgimento
di un’attività lavorativa.”.
In merito agli aspetti
economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, l’avv. RA 1
contesta innanzitutto il reddito da valido ritenuto
dall’amministrazione, il quale non terrebbe conto di “elementi di reddito quali
le gratifiche/bonus versati regolarmente dal datore di lavoro”, così come della
“tredicesima mensilità, la quale essendo stata versata regolarmente, non è più
a discrezione del datore di lavoro, diventando così parte integrante del
salario". A suo avviso, il salario senza il danno alla salute ammonterebbe
quindi a fr. 72'800 (5'600 x 13).
Per quanto concerne il
reddito da invalido, il rappresentante fa valere che il salario statistico
avrebbe dovuto essere ridotto del 9.43% a titolo di gap salariale e del
20% almeno a titolo di deduzione sociale. Con questo correttivi, il reddito che
l’insorgente potrebbe conseguire nonostante il danno alla salute infortunistico
si eleverebbe a fr. 49'790.
Trattandosi infine
dell’IMI, secondo il patrocinatore dell’assicurato, sarebbe date le condizioni
per procedere a una rivalutazione della prestazione, a fronte di “…
un’istruttoria medica di CO 1 superficiale e lacunosa che ha negletto le
importanti limitazioni funzionali del ricorrente, l’approfondimento di diagnosi
quali la CRPS …” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, postula
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Le parti si sono in sostanza
riconfermate nelle loro allegazioni e conclusioni il 15 febbraio e 17 marzo
2022 (doc. VII e doc. XIII), rispettivamente il 21 febbraio 2022 (doc. IX +
allegato).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF
8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, litigioso
è il diritto a una rendita d’invalidità e l’entità della menomazione
dell’integrità di cui è portatore il ricorrente.
2.3. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica
del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi
sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno
alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado
d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima
di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne
rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
In concreto, va rilevato che
alla base della decisione dell’amministrazione di negare all’assicurato una
rendita d’invalidità, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa
enunciata dal medico __________ (cfr. doc. 246, p. 5).
In occasione della visita
medica di chiusura del 30 agosto 2021, dopo aver diagnosticato uno stato dopo
distorsione dell’articolazione di Lisfranc con frattura non dislocata dell’osso
cuboide del piede destro e una ridotta velocità di conduzione del nervo surale
destro e aver sottolineato come l’esistenza di calli plantari simmetrici
costituisca un indizio a favore di una tendenza all’aggravamento e non sia
compatibile con la pretesa limitata capacità di deambulare, rispettivamente con
una pretesa zoppia presente ormai da tre anni, il dott. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha dichiarato l’insorgente inabile
nella sua precedente professione di montatore ma in grado di esercitare, senza
limiti di sorta, delle attività in posizione seduta oppure alternata, così come
delle attività che implicano l’utilizzo delle estremità superiori, il
sollevamento di pesi, e il lavoro a turni o notturno. L’assicurato è invece
impedito a camminare per oltre un’ora, a camminare su terreno irregolare, a
salire su scale a pioli e ponteggi e a svolgere attività in posizione
inginocchiata o accovacciata (cfr. doc. 223, p. 4 s.).
Da notare che, dal profilo
neurologico, le condizioni di salute del ricorrente sono state valutate dal PD
dott. __________, spec. FMH in neurologia, chiamato dall’amministrazione a
pronunciarsi in merito all’indicazione a posizionare un neurostimolatore a livello
del ganglio di L5 a destra (cfr., a quest’ultimo riguardo, il doc. 188). Con
apprezzamento del 10 giugno 2021, lo specialista di fiducia ha in particolare
osservato che la diagnosi di sindrome algica mista nocicettiva-neuropatica
interessante il piede destro posta a margine del consulto del 24 aprile 2019
presso la Clinica __________ di __________, non può essere confermata, nella
misura in cui, successivamente (consulto dell’11 ottobre 2019), sono stati
riscontrati dei reperti di normalità a livello del nervo surale destro, del
nervo peroneo superficiale e del muscolo adduttore del quinto dito del piede
destro. Anche da un punto di vista clinico, l’insorgenza del dolore a dipendenza
del carico e l’assenza di forti dolori durante la notte, così come il fatto che
non è stata refertata alcuna allodinia, parlano chiaramente a sfavore di un
dolore a carattere neuropatico. Una lesione nervosa non è quindi stata
oggettivata e l’iniziale sospetta diagnosi di sindrome algica mista, non ha
potuto essere confermata. Dal profilo neurologico e da quello della medicina
assicurativa si tratta perciò tutt’al più di un quadro algico nocicettivo in
presenza di comprovate alterazioni ossee, con tuttavia il sospetto di una
componente funzionale in relazione ai dichiarati, neurologicamente non verificabili,
forti dolori anche nell’indossare le scarpe. Il presunto coinvolgimento di
piccoli rami cutanei costituisce una semplice possibilità, non dimostrata con
il grado della verosimiglianza preponderante dal profilo elettrofisiologico. Dal
punto di vista neurologico, il quadro dei disturbi denunciati dall’assicurato
nella regione del piede destro non può pertanto essere sufficientemente
spiegato dal profilo organico. In conclusione, egli ha negato che vi fosse
l’indicazione per posizionare un neurostimolatore (cfr. doc. 194).
Questo Tribunale constata
che, a margine della consultazione dell’11 ottobre 2019, il PD dott. __________,
spec. FMH in neurologia presso il Centro per la paraplegia della Clinica __________,
ha in effetti dichiarato che delle lesioni nervose focali non erano state
refertate né clinicamente né neurofisiologicamente, come pure che l’EMG da lui
eseguita in quell’occasione non aveva fornito elementi a favore di un danno
assonale motorio (cosicché il disturbo della mobilità delle dita del piede
destro era legato al dolore). Egli ha confermato la diagnosi di sindrome algica
mista nocicettiva-neuropatica riguardante l’avampiede destro e ha quindi
invitato i colleghi della reumatologia a indagare la presenza di una CRPS di
tipo I, con la precisazione che, nel caso in cui tale diagnosi sospetta (“Verdachtsdiagnose”)
non avesse trovato conferma, il caso avrebbe dovuto essere presentato al team
del piede della Balgrist per valutazione e proposte di terapia (cfr. doc. 87).
Il Prof. dott. __________,
Primario di reumatologia presso la Clinica __________, ha visitato l’insorgente
nel novembre 2019. Dal relativo referto si evince in particolare come egli non
abbia riscontrato indizi a favore della presenza di una florida CRPS. Il dott. __________
ha quindi auspicato che l’assicurato venisse valutato presso un centro per la
terapia del dolore (doc. 100).
In data 9 gennaio 2020 ha
avuto luogo una nuova consultazione presso il PD dott. __________, Capoclinica
di ortopedia presso la Clinica __________. Egli ha riferito che dal profilo
radiologico è emerso un normale allineamento del 5. e 4. raggio, come pure
un’artrosi da incipiente a moderata a livello dell’articolazione metatarso
falangea I. A suo avviso, i disturbi descritti dall’assicurato e lo stato
clinico parlano piuttosto a favore di un sovraccarico del bordo laterale in
presenza di un leggero retropiede varo e di una marcia da risparmio. A tal
fine, egli ha prescritto l’utilizzo di calzature ortopediche con plantari (doc.
106).
Nel prosieguo, RI 1 è
entrato in cura dapprima presso l’Istituto per la medicina del dolore di __________
(__________) e in seguito, a partire dal maggio 2020, presso il __________
dell’Ospedale __________ di __________. Dai relativi rapporti agli atti risulta
che le terapie ivi applicate si sono rivelate solo in parte efficaci, i dolori
sul bordo laterale del piede destro essendo rimasti invariati. Da notare che
nei primi referti della dott.ssa __________, Capoclinica presso il suddetto centro,
la diagnosi era quella di sospetta neuropatia del nervo peroneo
superficiale destro. Il sospetto di una problematica neuropatica periferica derivava
dal fatto che l’assicurato aveva tratto beneficio dalle infiltrazioni effettuate
a livello del nervo peroneo superficiale (cfr. doc. 142 e 153: “… multiple
infiltrazioni a livello del nervo peroneo superficiale, ogni volta con
beneficio, facendo sospettare una problematica neuropatica periferica.”).
Con la propria
impugnativa, l’avv. RA 1 rimprovera in sostanza all’amministrazione, e meglio
ai suoi medici fiduciari, di aver posto le diagnosi che sono poi servite da
base per valutare l’esigibilità lavorativa (esclusione di un danno di natura
neurologica, disestesie descritte dal paziente non chiare e non attribuibili ad
alcuno specifico dermatoma, rispettivamente assenza di una CRPS) senza
procedere a quelle (ulteriori) indagini che si sarebbero imposte, a suo avviso,
in virtù dell’art. 43 LPGA.
2.3.4
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p.
35.
consid. 4b).
2.3.5
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben considerato, il TCA ritiene di
poter validamente far capo al parere dei medici interpellati
dall’amministrazione, specialisti nelle materie che qui interessano (in questo
contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________,
così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati,
per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli
specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro
specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid.
4.4.2).
Questo
Tribunale ritiene inoltre che la restante documentazione medica non è suscettibile
di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza della valutazione dei
medici consulenti dell’assicuratore. In questo senso, va constatato come
nessuno degli specialisti coinvolti abbia preteso che l’insorgente presenti una
qualsiasi inabilità lavorativa nell’esercizio di un’attività sostitutiva
idonea.
Del resto,
neppure le obiezioni ricorsuali sollevate dal rappresentante dell’assicurato
appaiono atte a supportare le sue pretese.
L’avv. RA 1
non può essere seguito laddove fa valere che l’CO 1 avrebbe violato il proprio dovere
di accertamento omettendo di approfondire la fattispecie dal profilo
diagnostico. La documentazione agli atti testimonia invece che i disturbi denunciati
dall’insorgente sono stati indagati adeguatamente, da più punti di vista
(ortopedico, neurologico e reumatologico) e ad un alto livello specialistico
(principalmente da parte dei sanitari della Clinica universitaria __________ di
__________).
Inoltre,
occorre precisare che, chiamato dall’amministrazione a prendere posizione in
merito alla domanda di benestare per il posizionamento di un neurostimolatore,
il PD __________ ne ha negato l’indicazione in quanto la presenza di una
lesione nervosa, interessante in particolare il ramo superficiale del nervo
peroneo, non risultava sufficientemente dimostrata, e ciò a fronte degli esiti
degli esami neurofisiologici a cui era stato sottoposto l’assicurato (a
proposito del fatto che gli specialisti della medicina del dolore fanno
dipendere la diagnosi di neuropatia del nervo peroneo superficiale
destro dalla riduzione della sintomatologia denunciata dall’assicurato dopo le
infiltrazioni, il TCA rileva che ciò non basta per ammettere che il danno in
questione sia stato oggettivato ai sensi della giurisprudenza federale, nella
misura in cui la pretesa oggettivazione viene fatta dipendere in definitiva
dalle risposte fornite dal paziente – cfr. STF 8C_614/2020 del 7 settembre
2021.
consid. 2.2 e i riferimenti ivi menzionati; in questo senso si veda pure
la STCA 35.2015.105 del 25 novembre 2016 consid. 2.2.6., nota al patrocinatore
del ricorrente).
Il neurologo fiduciario
non ha però escluso che i dolori di cui soffre l’insorgente potessero essere di
altra natura, per la precisione di natura nocicettiva (il dolore nocicettivo è
quello provocato da un danno ai tessuti di tipo infiammatorio o di tipo
meccanico, come si verifica in un’articolazione interessata da processi
degenerativi, quali l’artrosi), legati alle alterazioni ossee rilevate a
livello del piede destro, anche se di entità più contenuta rispetto a quella da
lui denunciata (in questo senso, si veda anche quanto osservato dal dott. __________
a proposito della riscontrata simmetricità dei calli plantari, cfr. supra,
consid. 2.3.3.).
D’altro canto, trattandosi
della pretesa diagnosi di CRPS, va rilevato come la sua presenza sia stata
negata, per primo, dal Prof. dott. __________, a margine della consultazione
del 27 novembre 2019, che era stata disposta proprio per approfondire tale
aspetto (cfr. doc. 100, p. 1: “Die Zuweisung erfolgte mit Frage nach
vorliegendem CRPS am rechten Fuss.”). Ora, il dott. __________, professore
titolare presso la Facoltà di medicina dell’Università di __________, è autore
di numerose ricerche scientifiche sul tema (si vedano i riferimenti citati nel
sito web della __________) ed è considerato uno dei massimi esperti nella
materia.
Questa Corte non ha alcun
valido motivo per mettere in discussione il suo parere.
Del resto, dalle
richiamate certificazioni agli atti del Centro __________ non risulta nulla che
possa sostanziare la tesi opposta, difesa dal rappresentante dell’assicurato.
Stante
quanto sopra esposto, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato d’intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del
discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,
117.
V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato
che, nonostante i disturbi infortunistici residuali, il ricorrente sarebbe in
grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività
lavorativa confacente, in sostanza un’attività in posizione seduta o alternata,
nel cui esercizio egli possa evitare d’inginocchiarsi o di
accovacciarsi, di salire su scale a pioli
e ponteggi, di camminare per lunghi tratti e di camminare su terreno
accidentato.
Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa
espressa dal medico __________ risulta plausibile anche alla luce dei
precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati
che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr., a questo
proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018 consid. 2.4.5. e riferimenti ivi
citati e STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.3.5.). È ancora utile
segnalare che, in una sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1,
riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati
all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato
dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi
attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa
consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione
sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una piena capacità
lavorativa in attività confacenti (in questo stesso senso, si vedano pure la
STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che
presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01 del
5.
giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di
un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo
laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e
sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).
2.3.6
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti i dati del 2021 (data di stabilizzazione dello stato
di salute: 1° novembre 2021 - cfr. doc. 225).
2.3.7
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla
salute infortunistico, l’assicurato, nel 2021, avrebbe realizzato un reddito
lordo di fr. 67'200 (doc. 237).
L’avv. RA 1 ne contesta
l’entità, facendo valere che l’istituto assicuratore avrebbe omesso di prendere
in considerazione le gratifiche/bonus riconosciuti regolarmente dal datore di
lavoro, come pure la tredicesima mensilità (cfr. doc. I).
Questo Tribunale constata
che, in data 17 giugno 2021, la ditta __________ ha quantificato in fr. 72'800
(+ fr. 200/mese di rimborso spese) il salario lordo soggetto all’AVS che
l’insorgente avrebbe percepito nel 2021 senza il danno alla salute (doc. 199).
Su richiesta
dell’amministrazione, l’ex datore di lavoro ha poi precisato che le spese di
fr. 200/mese non erano soggette all’AVS (“Nein, die Spesen sind nicht
AHV-Pflichtig”) e che fino ad allora la tredicesima mensilità era stata
versata su base volontaria (non essendo prevista dal contratto) ma di non poter
dire se ciò sarebbe stato il caso anche nel 2021, in quanto legata alle
prestazioni fornite dal lavoratore (cfr. doc. 201).
Alla luce di quanto
precede, non risulta innanzitutto dimostrato che, durante il rapporto di
lavoro, il ricorrente avrebbe regolarmente beneficiato di gratifiche/bonus. Ciò
non emerge dall’annuncio d’infortunio del 12 luglio 2018 (doc. 1), né è stato
preteso dal suo ex datore di lavoro. Da quanto dichiarato da quest’ultimo (cfr.
doc. 199 e doc. 201) sembrerebbe piuttosto che fosse la tredicesima mensilità a
venir pagata a mò di gratifica (si veda, d’altronde, la distinta dei salari
relativa al periodo luglio 2017 – giugno 2018, da cui risulta il pagamento, nel
mese di novembre 2017, di un importo di fr. 5'300 a titolo di “Freiwillige
Gratifikation” – cfr. doc. 97, p. 1).
D’altro canto - non
essendo soggetta all’AVS - la somma versata a titolo di rimborso spese (fr.
200/mese) non poteva essere presa in considerazione per determinare il reddito
da valido.
Trattandosi infine della
tredicesima mensilità, visto che essa è sempre stata pagata, può essere
ammesso, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che lo sarebbe stata
anche nel 2021, nel caso in cui l’assicurato non fosse rimasto vittima del noto
infortunio.
Il reddito da valido ammonta
quindi a fr. 72'800 (fr. 5'600 x 13 mensilità).
2.3.8
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2;
dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in
SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap
salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto
per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per
una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e
professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che
incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione
a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e
professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Da notare che, con comunicazione
del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i
Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019,
avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi
anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso
in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli
negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1
per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più
gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro
utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle
rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.
2.3.9
Nella presente fattispecie,
l’istituto resistente ha quantificato in fr. 68'717 il reddito da invalido,
facendo capo alla tabella RSS TA 1 2018, media totale, livello di competenze 1,
uomini, aggiornato al 2021, rinunciando poi ad applicare una qualsiasi riduzione
(cfr. doc. 237).
Da parte sua, il
rappresentante contesta l’entità del reddito senza l’invalidità ritenuto
dall’amministrazione, nella misura in cui non è stata applicata alcuna
riduzione, né a titolo di gap salariale né a titolo di riduzione sociale.
Per quanto concerne il primo
aspetto, a suo avviso, per
stabilire il reddito mediamente realizzabile (a livello nazionale) nel settore
specifico (settore economico 41-43) andrebbe considerato il livello di
competenze 3 della tabella TA 1 (attività pratiche complesse che richiedono
ampie conoscenze in ambito specifico - cfr. doc. I, p. 5).
Al riguardo, l’CO 1 ha osservato
che “… il percorso professionale dell’assicurato non permette di riconoscere il
livello 3”, rispettivamente che “… un assicurato che, per il guadagno da
valido, ritiene di presentare un gap salariale alla luce dei salari di cui al
livello 3, non può pretendere che il guadagno da invalido venga fissato in base
al livello 1 così come ritenuto in concreto. Un lavoratore che ha svolto, nella
sua professione originaria dei lavori complessi, è in grado di sfruttare le
proprie competenze in un’attività meno impegnativa dal lato fisico rispetto a
chi ha sempre e solo svolto dei lavori di manovalanza.” (doc. III, p. 3 s.).
A proposito della
questione di sapere quale livello di competenze vada applicato ai fini della
determinazione del gap salariale, è utile segnalare che a partire dalla
10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati per
professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito.
L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è
in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue
competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati
definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di
professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la
professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level
della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più
basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello
4.
è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di
problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono
un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte,
ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le
professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le
professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle
attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito
specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il
personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività
pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e
l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,
i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti
ivi citati).
In questo contesto, è
utile segnalare che il livello di competenze 2 è stato ritenuto corretto dal
TF, ad esempio, nella sentenza 9C_177/2018 del 28 settembre 2018 consid. 3.2,
riguardante un muratore diplomato che aveva maturato una lunga esperienza
professionale in diversi ambiti e inoltre portato a termine numerosi
perfezionamenti, in cui è stato precisato che:
" (…) Dabei
vermag er nicht aufzuzeigen, dass die Feststellung des kantonalen Gerichts,
wonach er (u.a.) im administrativen Bereich über diverse Weiterbildungen sowie
in verschiedenen Branchen über mehrjährige Berufserfahrung verfüge,
offensichtlich unrichtig wäre. Diese bleibt deshalb für das Bundesgericht verbindlich
(oben E. 1.1 und E. 1.2). Nicht stichhaltig ist der Verweis
auf die Urteile 9C_780/2016 vom 3. Oktober 2017 (E. 4.3), 9C_125/2009 vom 19.
März 2010 (E. 4.4.3) sowie 8C_386/2013 vom 15. Oktober 2013 (E. 6.3). Die dort
am Recht stehenden Versicherten verfügten nicht über Fähigkeiten oder
Kenntnisse, die (nach invaliditätsbedingtem Berufswechsel) auch in anderen
Berufen einsetzbar waren. Der hier zu beurteilende Fall unterscheidet sich
davon massgeblich: Dem Beschwerdeführer ist eine Tätigkeit als Betriebsfachmitarbeiter
grundsätzlich nach wie vor zumutbar (an einer den Einschränkungen angepassten
Stelle; vgl. Expertise vom 21. Juni 2016), wobei seine bisherige langjährige
Berufserfahrung auf diversen Gebieten sowie die zahlreichen Weiterbildungen (etwa
als Staplerfahrer, Betriebssa-nitäter sowie im Bereich der EDV) nutzbar
Dispositivo
bleiben. Die Einordnung in Kompetenzniveau 2 verletzt demnach kein
Bundesrecht. (…)."
In concreto, l’insorgente
ha conseguito un attestato federale di capacità (AFC) quale muratore.
Dall’estratto conto individuale risulta inoltre che egli è stato attivo professionalmente
(a far tempo dal 1979) in ambiti diversi, alternando periodi in cui ha svolto
un’attività dipendente, ad altri in cui ha lavorato quale indipendente, ad
altri ancora in cui si è trovato in disoccupazione. Negli (ultimi) anni che
hanno preceduto l’infortunio, la sua attività professionale si è concentrata nel
settore della costruzione e della manutenzione di piscine (cfr. doc. 204, p. 3
ss.).
Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che determinante
nel caso di specie sia il livello di competenze 2 (e quindi non 3 come
pretende invece il patrocinatore del ricorrente). Il bagaglio professionale e
formativo dell'insorgente non va infatti oltre quello di cui dispongono le
persone che svolgono i compiti pratici risultanti da tale livello. Del resto,
secondo la giurisprudenza federale, se è vero che un’esperienza pluriennale non
è trascurabile, nondimeno oggigiorno praticamente in ogni settore professionale
vengono richiesti un diploma o comunque delle formazioni e dei perfezionamenti.
Di questo aspetto tiene conto anche il testo tedesco della RSS che, già per il
livello di esigenze 3 (dalla RSS 2012: livello 2), non si limita a richiedere
conoscenze professionali, bensì parla di “Berufs- und Fachkenntnisse”
(in francese: “connaissances professionnelles spécialisées”),
attribuendo in tal modo una rilevanza importante anche alla componente
formativa (cfr., fra le tante, la STF 9C_993/2010 del 2 dicembre 2011 consid.
4.4.1 e i riferimenti ivi citati; STCA 35.2017.87 del 6 dicembre 2017 consid.
2.7). Il livello 3 trova applicazione quando il lavoratore – e non è il caso di
specie - svolgeva compiti pratici complessi che necessitano un vasto insieme di
conoscenze in un ambito specializzato.
Tenuto conto di quanto
precede, il calcolo del gap salariale si presenta nei seguenti termini.
Secondo la tabella
TA1_skill_levels 2018, settore economico 41-43 (“Costruzioni”), livello di competenze 2, il reddito
mediamente conseguito in Svizzera da un uomo, è di fr. 5’962/mese.
Questo reddito deve essere
riportato su 41.3 ore/settimana, dato che corrisponde alla durata normale del
lavoro nel settore 41-43 in base alla relativa tabella pubblicata sul sito web
dell’UFS (“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta a fr. 6'155.76/mese oppure a
fr. 73'869.12/anno.
Dopo adeguamento
all’indice dei salari nominali riferito sempre al settore 41-43 (cfr. tabella
T.1.1.15 – 2018: 101.2, 2020: 103), si ottiene, per il 2020, un reddito annuo
di fr. 75'182.99 e, per il 2021 (stima trimestrale dell’evoluzione dei salari
nominali: +0.1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente), di fr. 75'258.17.
Posto
che, qualora non fosse insorto il danno alla salute, continuando a lavorare
alle dipendenze della ditta __________, l’assicurato avrebbe realizzato nel
2021 un reddito pari a fr. 72’800, il gap salariale ammonta al 3%,
insufficiente a giustificare una corrispondente decurtazione del reddito
statistico da invalido (cfr. supra, consid. 2.3.8.).
Con la propria
impugnativa, l’avv. RA 1 censura il reddito da invalido stabilito dall’CO 1
anche nella misura in cui non è stata applicata alcuna deduzione sociale. A suo
avviso, quest’ultima avrebbe dovuto elevarsi almeno al 20%, tenuto conto di “…
fattori quali l’età, le limitazioni funzionali di cui soffre il sig. RI 1 (…),
gli importanti e costanti dolori, l’uso massiccio di oppiacei e, altresì alla
luce di altre circostanze che influiscono in maniera negativa sulle sue
possibilità di reinserirsi professionalmente in un’attività consona e che di
tutta evidenza gli impedirebbero di ottenere il reddito statistico, come in
particolare: un eventuale posto di lavoro dev’essere accessibile con un
ascensore, in effetti l’assicurato non può salire e scendere le scale senza
difficoltà, la necessità di trovare un eventuale datore di lavoro disposto a
creare una postazione di lavoro ergonomica per permettere all’assicurato di
lavorare per esempio con il piede dx sopraelevato, di fare delle pause
regolari, ecc.” (doc. I, p. 5 s.).
A tal proposito, va
ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 8C_80/2013 del
17 gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Trattandosi dell’invocata riduzione dettata dagli impedimenti fisici,
secondo la più recente giurisprudenza federale, una tale riduzione si
giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone
equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di
lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività
accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019
consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).
Nel caso di specie, dalla
documentazione medica che questa Corte ha giudicato affidabile emerge che,
nonostante il danno salute, l’assicurato sarebbe ancora in grado di esercitare,
senza limiti di tempo o di rendimento, attività lavorative
da svolgere in posizione seduta o alternata. Il fatto che egli debba astenersi
dall’inginocchiarsi o dall’accovacciarsi, dal salire su
scale a pioli o ponteggi, dal camminare su terreno accidentato e dal percorrere
a piedi lunghi tratti, non aggrava il profilo dell’esigibilità (per definizione
un’attività seduta non implica il doversi inginocchiare o accovacciare, il
dover salire su scale a pioli o ponteggi, ecc.).
Secondo questo Tribunale,
tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente
beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a tale titolo non
si giustifica. In questo contesto, è utile segnalare che l’incapacità per
motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti non implica
necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice
fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica
l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico
comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere
(cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).
Anche l’età del ricorrente
al momento determinante (novembre 2021) – 60 anni – non giustifica una
decurtazione a tale titolo del reddito statistico da invalido (in questo senso,
si veda la STF 8C_466/2021 del 1° marzo 2022 consid. 3.6.2, destinata alla
pubblicazione, concernente un assicurato di 61 anni, in cui la Corte
federale ha rilevato che, in base alle rilevazioni RSS, nel caso di uomini che
si trovano nella fascia tra i 50 e i 64/65 anni, l’età comporta piuttosto un
aumento del livello retributivo, trattandosi di posti di lavoro senza funzione
di quadro e che, in concreto, il ricorrente non era stato in grado d’indicare
per quali motivi, su un mercato del lavoro equilibrato, egli avrebbe guadagnato
meno in ragione della sua età). Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, il fatto
che la ricerca di un’occupazione sia resa difficoltosa dall’età, costituisce un
fattore estraneo all’invalidità di cui non si deve tener conto (cfr. DTF 146 V 16 consid.
7.2.1; STF 8C_239/2021 del 4 novembre 2021 consid. 5.3).
In questo contesto, si
consideri pure che la questione di sapere se, in materia di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce un criterio di
riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età sulla capacità di
guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel quadro della norma
particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora stata decisa dal
Tribunale federale (in questo senso, cfr. ancora la succitata STF 8C_466/2021 consid.
3.6.1).
Il reddito statistico da
invalido ammonta, dunque, a fr. 68'717, così come stabilito
dall’assicuratore resistente.
Ora, confrontando i fr.
68'717
al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il
danno alla salute, e cioè fr. 72'800 (cfr. supra, consid. 2.3.7.),
risulta una perdita di guadagno del 5.60%, arrotondata al 6%,
insufficiente per fondare il diritto a una rendita d’invalidità LAINF.
La decisione su
opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,
deve quindi essere confermata.
2.4. Entità della
menomazione dell’integrità?
2.4.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art.
36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4. L’CO
1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.4.5. Nel
caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio
medico __________, ha assegnato al ricorrente un’IMI del 15% (cfr. doc. 239, p.
4).
Con apprezzamento del 30
agosto 2021, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, ha così valutato l’entità della menomazione dell’integrità
riportata dall’assicurato:
" (…).
1 Befund
Status nach Lisfranc-Distorsion und undislozierter Cuboidfraktur
rechts, vollständig konsolidiert mit persistierenden neuropathischen
Beschwerden.
2 Schätzung des Integritätsschaden
15%
3 Begründung
Gemäss Tabelle 2 UVG resultiert für eine schmerzhafte Funktionsstörung
nach Luxationsfraktur im Lisfrancgelenk oder nach Mittelfussfrakturen eine
Integritätsentschädigung von 10 bis 20%. Eine funktionelle Störung lässt sich
nicht eruiren. Bei jedoch initialen Zeichen einer Arthrose sowie subjektiven
neuropathischen Schmerzen ist der aktuelle Zustand vergleichbar mit einer
schmerzhaften Funktionsstörung, weshalb 15% gerechtfertigt sind.” (doc. 224)
Da parte sua, il
rappresentante di RI 1 pretende il riconoscimento di un’indennità del 30%,
ribadendo che l’istruttoria medica compiuta dall’CO 1 sarebbe stata “superficiale
e lacunosa”, segnatamente per quanto riguarda la ricerca di una CRPS (cfr.
doc. I, p. 6 s.).
Chiamato a pronunciarsi su
una questione di natura squisitamente medica, il TCA non vede ragioni
per scostarsi dalla valutazione della menomazione dell’integrità enunciata dal
dott. __________. Del resto, il
parere del medico __________ non risulta smentito da altre certificazioni
specialistiche agli atti.
Le
obiezioni sollevate al riguardo con il ricorso appaiono infondate. Così come
già rilevato in precedenza, i disturbi denunciati dall’insorgente sono stati adeguatamente
indagati, e ciò anche dal profilo della ricerca di un’eventuale CRPS.
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela
anche nella misura in cui l’insorgente è stato posto al beneficio di un’IMI del
15%.
2.5. L’art.
61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 4 gennaio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi
di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti