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Decisione

35.2022.11

Discussa eziologia di un'ernia discale lombare. Accertato che l'infortunio ha peggiorato soltanto transitoriamente lo stato morboso preesistente. Status quo sine raggiunto a distanza di 6 mesi dal tra

11 maggio 2022Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento

duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente, se e nella misura

in cui, a causa di un infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato

anticipato oppure accelerato (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1).

In particolare, è

necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili

di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione

degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag.

46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999

in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006, già

citata).

Qualora un’ernia del disco

preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi

scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,

affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in

questione, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza

massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid.

6.1).

Occorre precisare che,

secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza varia a

seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale

oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich

manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen

Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen

Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine

Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)

In

tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo

semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata

all'evento traumatico. Fintanto che non è stato raggiunto lo status quo sine

vel ante, l’assicuratore è tenuto in tal caso ad assumere, in base all’art.

36 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e

le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex

art. 10 LAINF. La persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata

(cfr. STF 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 e riferimento ivi

citato).

Nel caso di specie, oltre

a fare proprio il parere enunciato dal dott. __________, l’assicuratore

resistente, riferendosi alla giurisprudenza appena evocata, sostiene che non

sarebbe adempiuto né il criterio della comparsa immediata della tipica

sintomatologia né quello dell’idoneità dell’evento a causare la rottura del

disco intervertebrale (cfr. doc. 4, p. 9 e doc. III, p. 3).

Da parte sua, l’avv. RA 1

contesta la fondatezza della posizione dell’amministrazione. A suo avviso,

infatti, “dalle certificazioni mediche agli atti i dolori si sono manifestati

subito dopo la caduta e presentavano un carattere radicolare”, rispettivamente

“una caduta come quella in oggetto è senz’altro stata un avvenimento repentino

e violento suscettibile di provocare una protusione del disco” (doc. VII).

Attentamente vagliata la

documentazione all’inserto, secondo questa Corte, non

risulta innanzitutto dimostrato che l’insorgente abbia accusato, immediatamente

dopo la nota caduta (rispettivamente entro il periodo di latenza tollerato

dalla giurisprudenza federale [per le ernie discali lombari, si tratta di 8-10

giorni al massimo]), la tipica sintomatologia lombo-sciatalgica (radicolare).

Il ricorrente ha

consultato per la prima volta un medico in data 24 settembre 2020, ovvero otto

giorni dopo il trauma. A margine di quella consultazione, il dott. __________

ha refertato dei disturbi circoscritti alla regione dell’anca/bacino a destra (cfr.

doc. 64, p. 1: “Indicazioni del paziente: Dolore invalidante 10/10 con

impotenza funzionale maggiore anca destra.” e doc. 2: “… il mio esame clinico

del 24.09.2020 mi fece sospettare un possibile distacco a livello

dell’inserzione pertrocanterica del gluteo di destra ed è in questo

contesto che feci eseguire una risonanza magnetica dell’anca destra così come

del bacino, …” – il corsivo è del redattore).

Con rapporto del 2 ottobre

2020, relativo a una visita avvenuta il giorno stesso, il medico curante

specialista ha fatto stato della presenza di “dolori anca e gluteo dx

post trauma da 1 settimana”, senza nessun accenno a disturbi a livello lombare,

né tantomeno a una sintomatologia radicolare (doc. 60 – il corsivo .del

redattore).

In data 21 ottobre 2020, RI

1 è stato sottoposto a una RMN lombare disposta dal dott. __________, verosimilmente

in occasione del consulto del 16 ottobre 2020 (a quest’ultimo riguardo, si veda

il doc. 59). A titolo d’indicazione, dal referto radiologico figura: “Dolore

sciatalgico in territorio L5 dx dopo trauma da caduta accidentale” (doc.

58).

Che i disturbi tipici di

un’ernia discale sono insorti con un tempo di latenza piuttosto lungo, è stato

esplicitamente ammesso dallo stesso medico curante specialista, nel suo

rapporto del 25 gennaio 2022 (cfr. doc. 2: “Solo nell’ulteriore decorso ad

inizio ottobre 2020, vi era stata un’evoluzione dell’esame clinico con un

cammino con zoppia antalgica a destra con dei riflessi osteotendinei presenti

simmetrici senza deficit di forza controresistenza e con presenza di

un’ipoestesia sulla parte laterale della gamba destra.” – il corsivo è del redattore).

In queste condizioni, non

si può quindi sostenere che la tipica sintomatologia sarebbe apparsa

immediatamente dopo l’infortunio. È vero che, con referto del 18 marzo 2021, il

PD dott. __________, responsabile del Centro per la terapia del dolore

dell’Ospedale __________ di __________, ha dichiarato che il “dolore

ingravescente all’anca destra ed irradiante sulla parte laterale della coscia e

gamba destra” persisteva dalla caduta (cfr. doc. 44), tuttavia, posto

come egli abbia visitato l’assicurato la prima volta soltanto il 22 ottobre

2020, a quanto da lui affermato va attribuito un peso probatorio minore

rispetto a quello dei rapporti del dott. __________, il quale ha certificato

quanto da lui stesso direttamente refertato a margine delle consultazioni del

24 settembre, 2 ottobre e 16 ottobre 2020.

In questo senso, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale,

una particolare importanza va attribuita proprio alle certificazioni mediche

allestite nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni

retrospettive della sintomatologia iniziale possono essere dichiarate

inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22 dicembre 2003 consid. 3.2.2, in cui

il TFA ha dichiarato privi di valore probatorio, per quanto concerne la

questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza su una

descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla paziente

medesima; si veda pure la STCA 35.2012.10 del 7 agosto 2013 consid. 2.10.,

confermata con la STF 8C_632/2013 del 18 febbraio 2014).

Sempre in questo contesto,

è inoltre utile segnalare che, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle

ernie discali in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su incarico di un tribunale

delle assicurazioni, il Prof. dott. __________, già Direttore della Clinica di

neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, ha spiegato, tra le

altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la

capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene

immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di

rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione

sdraiata:

" (…).

In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom

angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität

von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________

Considerandi

(Neurochirurgische Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen

werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die

letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt,

sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass

also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses

oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde

Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen

Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch

ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte

Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer

traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so

dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und

Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte

Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort

liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche

seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die

lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf

die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates

Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt

habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)." (sentenza UV

53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001, consid. 3b – il corsivo è del

redattore)

Dalle carte processuali non

risulta che le circostanze evidenziate dal Prof. __________ si siano realizzate

nella presente fattispecie, tanto più che la prima consultazione medica ha

avuto luogo, come detto, a distanza di una settimana dal trauma.

Già per questa sola

ragione, non può dunque essere ammesso né che l’evento infortunistico del 16

settembre 2020 abbia causato (in senso stretto) il danno alla salute qui in

discussione né, in base alla giurisprudenza summenzionata, che esso abbia

provocato un peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso

preesistente.

D’altro canto, questo

Tribunale può seguire l’amministrazione anche laddove fa valere che la nota

caduta non costituisce un evento idoneo a causare la rottura del disco

intervertebrale (e quindi la protusione del materiale discale).

Dalle carte processuali

emerge che l’insorgente è caduto da una scaletta con impatto al suolo sul

gluteo destro. In sede di replica, è stato precisato che la caduta è avvenuta

da un’altezza di circa 70 cm (cfr. doc. VII, p. 2).

A questo proposito, è

utile segnalare quanto dichiarato dal dott. __________, già Capo del Servizio

di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, in un suo referto del

5.

settembre 2002, riportato in una sentenza 35.2001.80 del 9 ottobre 2002,

confermata dal TFA con pronunzia U 324/02 dell’8 luglio 2003, concernente un

assicurato, colpito alla schiena da un carrello pieno di biancheria del peso di

circa 120/140 kg, messosi improvvisamente in movimento sulla rampa di carico

del furgone, al quale era stata diagnosticata un’ernia del disco L2/L3

intraforaminale a destra:

" Le forze richieste per rompere un disco sano portano inevitabilmente ad

una frattura dei corpi vertebrali adiacenti, come è il caso per le cadute da

un'altezza di vari metri, con impatto assiale in posizione seduta

(paracadutismo, parapendio, alpinismo, ecc...). Forze meno importanti, ma

comunque significative, possono determinare la rottura del disco se esercitate

improvvisamente sul rachide in flessione o in inclinazione-rotazione laterale.

Questo è sovente il caso di operai che trasportano oggetti pesanti (putrelle

d'acciaio, ecc...), che vengono sorpresi dal carico globale in seguito allo

scivolamento di uno o più compagni. Nel caso del signor Z., le forze messe in

gioco non sono assolutamente tali da giustificare la rottura di un disco

intersomatico sano."

Alla luce di ciò, occorre

ritenere che l’infortunio accaduto al ricorrente il 10 aprile 2006 - una caduta

sul fondo schiena da bassa altezza -, non era idoneo a causare la

lesione discale che gli è stata diagnosticata nel prosieguo (né a provocare un peggioramento

direzionale di uno stato morboso preesistente).

Stante tutto quanto

precede, il parere espresso dal dott. __________, alla base della decisione

impugnata, secondo il quale l’evento traumatico in esame non ha causato alcun

danno morfologico ma ha peggiorato soltanto temporaneamente lo stato

preesistente del rachide lombare, risulta conforme alla dottrina medica e alla

giurisprudenza federale.

Per quanto concerne il

referto 7 giugno 2021 della dott.ssa __________, nella misura in cui

l’esistenza di un nesso causale naturale viene fatta dipendere unicamente dalla

circostanza che “in gennaio 2017 il paziente era asintomatico per qualsiasi

tipo di radicolopatia fino al trauma in ottobre (recte: settembre,

n.d.r.) 2020” (doc. 28), esso non è suscettibile di sminuire il valore

probatorio attribuito alla valutazione del dott. __________.

In

effetti, la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque

a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha

stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo

alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è

insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da

quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert

weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF

8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

In

concreto, non può del resto essere ignorato che l’assicuratore non ha negato a

priori ogni ruolo causale all’infortunio assicurato ma ha stabilito che,

trascorso un determinato periodo di tempo (durante il quale il diritto a

prestazioni è stato riconosciuto), questo suo ruolo si è estinto completamente.

Il rapporto 25 gennaio

2022.

del dott. __________ non appare parimenti atto a supportare quanto preteso

dal rappresentante dell’assicurato. In effetti, nella misura in cui afferma che

l’ernia oggettivata a livello di L3-L4 è “sempre rimasta asintomatica” fino al

momento in cui è accaduto l’evento traumatico in discussione (cfr. doc. 2),

egli sembra sostenere che l’ernia in quanto tale preesisteva all’infortunio e

che quest’ultimo l’ha resa soltanto sintomatica, allineandosi in questo senso al

parere del consulente medico della CO 1.

In conclusione, in esito

alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il

grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi lombari non

costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’evento

traumatico assicurato dopo il 16 marzo 2021.

Questo Tribunale giudica

congrua anche la tempistica valutata dal dott. __________. In effetti,

riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni sino al 16 marzo 2021, dunque per

sei mesi, la CO 1 ha ossequiato la giurisprudenza citata in precedenza

(trattandosi della colonna lombare, l’assicuratore è in effetti rimasto entro

la forchetta temporale di 6-12 mesi stabilita dal TF).

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha dichiarato

estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 17 marzo 2021, deve essere quindi

confermata e il ricorso respinto.

Il TCA può esimersi dal dare seguito dall’atto istruttorio

richiesto dall’insorgente in via subordinata (rinvio degli atti

all’assicuratore affinché disponga una perizia medica) in quanto è già sin

d’ora verosimile che da esso non emergerebbero nuovi rilevanti elementi di

valutazione, senza perciò incorrere in una violazione del diritto di essere

sentito (valutazione anticipata delle prove - cfr. DTF 136 I 229 consid.

5.

; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3 con riferimenti).

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 1° febbraio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti