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Decisione

35.2022.11

Discussa eziologia di un'ernia discale lombare. Accertato che l'infortunio ha peggiorato soltanto transitoriamente lo stato morboso preesistente. Status quo sine raggiunto a distanza di 6 mesi dal trauma

11 maggio 2022Italiano30 min

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.11

mm

Lugano

11 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 14 dicembre 2021 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 16 settembre 2020, RI

1, di professione agente commerciale e assicurato facoltativamente contro gli

infortuni e le malattie professionali presso la CO 1, è caduto da una scaletta

mentre stava per sostituire una lampadina di casa e ha picchiato a terra il

gluteo destro (doc. 61).

L’esame di RMN dell’anca e

del bacino del 25 settembre 2020 non ha mostrato particolarità (doc. 63). La

RMN lombare del 21 ottobre 2020 ha invece evidenziato la presenza, a livello di

L3-L4, di una piccola ernia discale subarticolare a destra con contatto con la

radice di L4 a destra (doc. 58; si veda pure il doc. 46).

L’assicurato è stato

dichiarato di nuovo abile al lavoro a contare dal 27 novembre 2020 (cfr. doc.

47).

1.2. Nel corso del mese di marzo

2021, RI 1 ha accusato una recrudescenza dei disturbi interessanti la colonna

lombare con incapacità lavorativa totale a far tempo dal 10 marzo 2021 (cfr.

doc. 47 e 48).

Il 3 aprile 2021, egli è

stato sottoposto a un intervento di re-fenestrazione interlaminare L3/L4 a

destra, sequestrectomia, microdiscectomia, decompressione della radice L4 a

destra e chiusura di fistola liquorale (doc. 39).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 maggio 2021, la CO

1 ha dichiarato estinto dal 17 marzo 2021 il proprio obbligo a prestazioni

derivante dall’evento traumatico del settembre 2020, in quanto, a quel momento,

l’assicurato avrebbe raggiunto lo status quo sine (doc. 29).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (doc. 25), in data 14 dicembre 2021,

l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.

4).

1.4. Con tempestivo ricorso del 1°

febbraio 2022, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, chiede che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, la CO 1 sia condannata a ripristinare il

diritto alle prestazioni a contare dal 17 marzo 2021, in subordine che gli atti

vengano retrocessi all’amministrazione affinché, previa perizia, abbia a

pronunciarsi sul nesso di causalità tra l’infortunio e l’affezione presentata e

sulle relative prestazioni.

A sostegno delle proprie

pretese l’insorgente argomenta in particolare quanto segue:

" (…) Ora, i

medici che attestano l’esistenza di un nesso causale tra affezioni e infortunio

sono almeno due (la dott.ssa __________ e il dott. __________, n.d.r.). Gli

stessi hanno validamente attestato l’origine (o anche solo la concausa)

eziologica dell’infortunio alla base delle patologie di cui soffre l’assicurato

qui ricorrente.

Agli stessi si è pure allineato il Dr. __________.

Di contro l’assicuratore Lainf ha fatto esclusivo affidamento

sulle valutazioni, invero parziali, non concludenti ed errate del Dr. __________.

Il medico quale fiduciario dell’assicuratore Lainf non ha difatti

considerato l’onere della prova a carico di CO 1, né ha valutato l’ipotesi che

l’infortunio possa anche solo essere una concausa delle patologie riscontrate.

Nemmeno ha saputo escludere un effetto concausale, tantomeno ha saputo

certificare l’esclusiva causa extrainfortunistica delle patologie e affezioni

in esame.

Lo stesso medico si è peraltro abbandonato in considerazioni di

natura giuridica (errate) eccedendo nel proprio compito.

Si tratta di un’ulteriore circostanza che non depone in favore

delle sue conclusioni.

Il medico non è peraltro nemmeno uno specialista a livello

ortopedico, reumatologico o neurologico.

… Alla luce di quanto precede non è pertanto possibile sostenere –

come invece fa a torto CO 1 – che non sia stato dimostrato il nesso causale

naturale (anche solo parziale) tra affezioni e l’infortunio, tantomeno che il

nesso causale naturale ammesso inizialmente sia venuto meno.

Nemmeno è possibile fare affidamento sulle valutazioni del Dr. __________,

tantomeno sostenere l’assenza di gravi e severi dubbi circa il suo operato a

fronte delle conclusioni contrarie degli altri medici.

(…).” (doc. I)

1.5. L’assicuratore convenuto, in

risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. In replica e in duplica, le

parti si riconfermano in sostanza nelle loro rispettive allegazioni e

conclusioni (doc. VII e doc. IX).

in diritto

2.1. In concreto, litigiosa è la

questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine dal 17 marzo 2021

alle proprie prestazioni derivanti dall’evento infortunistico del 16 settembre

2020, oppure no.

2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza

di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento

delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p.

378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA

del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella

causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23

dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella

causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza

di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa

essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,

DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.4. Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.5. Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’istituto resistente ha

sostenuto che l’infortunio del novembre 2020 ha peggiorato soltanto transitoriamente

il preesistente stato morboso del rachide lombare con lo status quo sine raggiunto

a distanza di sei mesi dall’evento medesimo, facendo essenzialmente capo al

parere espresso in proposito dal proprio consulente medico.

In effetti, con

apprezzamento del 21 maggio 2021, il dott. __________, spec. FMH in medicina

interna generale, si è espresso nei seguenti termini a proposito dell’eziologia

dell’ernia discale lombare di cui era portatore RI 1:

" (…) L’evento

del 16.09.2020 non ha provocato lesioni strutturali ed ha reso clinicamente

manifesta l’ernia discale L3/L4 preesistente all’evento, già in esiti di

sequestrectomia L3-L4 e di altri interventi alla colonna lombare. La

sintomatologia algica radicolare L4 destra insorta dopo l’evento del 16.09.2021

(recte: 2020, n.d.r.) è rimasta invariata e anche l’esame RM della

colonna lombare effettuato il 16.03.2021 è sovrapponibile a quello eseguito il

21.10.2021 (recte: 2020, n.d.r.). In assenza di miglioramenti con le

cure conservative, è stata posta l’indicazione per la decompressione

chirurgica, eseguita il 03.04.2021.

(…).

L’evento del 16.09.2020 ha comportato un peggioramento solo temporaneo

del quadro clinico preesistente, rendendo manifesta l’ernia discale L3/L4

destra e la conseguente compressione della radice L4 destra. Una origine

traumatica dell’ernia discale è esclusa dalla dinamica dell’evento. Una

modifica direzionale del quadro clinico preesistente a causa dell’evento del

16.09.2020 è esclusa dalla stazionarietà dei reperti clinici e radiologici,

oltre che dalla dinamica dell’evento.

(…).

L’evento del 16.09.2020 ha comportato un peggioramento solo

temporaneo del quadro clinico morboso preesistente, rendendo manifesta l’ernia

discale L3-L4 destra, senza esserne la causa.

In questi casi lo status quo sine viene raggiunto a sei mesi

dall’evento, conformemente alla dottrina medica e alla giurisprudenza del

Tribunale Federale.

(…).

La re-sequestrectomia L3-L4 destra e la decompressione della

radice L4 destra (intervento 03.04.2021) sono state eseguite per sanare la

patologia preesistente all’evento del 16.09.2021 e non per le sue conseguenze.

(…).

Per le conseguenze dell’evento del 16.09.2020, a sei mesi

dall’evento è stato raggiunto lo status quo sine, senza danni residui, con

estinzione del nesso di causalità naturale.” (doc. 30)

Con la propria

impugnativa, il rappresentante dell’assicurato fa in sostanza valere che alla

valutazione del dott. __________ non può essere attribuito un sufficiente

valore probatorio, segnatamente alla luce dei pareri specialistici divergenti presenti

agli atti, i quali sarebbero atti a minarne l’attendibilità.

Con referto del 7 giugno

2021, la dott.ssa __________, Viceprimario del Servizio di neurochirurgia

dell’Ospedale __________ di __________, ha espresso le seguenti considerazioni

in merito all’eziologia del danno alla salute in discussione:

" (…) dal

punto di vista specialistico confermo che la sintomatologia del paziente è

apparsa dopo una caduta accidentale in ottobre 2020, con consecutiva

radicolopatia irradiante alla gamba destra sempre persistente nonostante il

trattamento conservativo.

Confermo che nell’ultima risonanza magnetica prima del trauma

risalente al 9.01.2017 un’ernia discale L3-L4 destra con conflitto di una

radice lombare non era visibile, e dopo l’intervento di sequestrectomia sul

livello più caudale L4-L5 destra in gennaio 2017 il paziente era asintomatico

per qualsiasi tipo di radicolopatia fino al trauma in ottobre 2020.

Dal punto di vista neurochirurgico, c’è di conseguenza un chiaro

impatto del trauma sulla sintomatologia che ha poi portato all’intervento il

03.04.2021 con risoluzione della sintomatologia in fase post-operatoria. (doc.

28)

Questo invece quanto è

stato sostenuto dal dott. __________, Caposervizio di allergologia e

immunologia clinica presso l’Ospedale __________ di __________, nel suo

rapporto datato 25 gennaio 2022:

" (…) con

questo scritto ribadisco come, prima della caduta con ricezione sul gluteo

destro avvenuta in data 16.09.2020, il paziente in epigrafe non presentasse

dolenzia e clinica alcuna a livello lombosacrale. Per quanto riguarda la mia

valutazione, prima dell’evento in oggetto, non avevo infatti clinicamente

riscontrato una problematica attiva a livello lombosacrale di tipo spondilogeno

io radicolare.

Soltanto dopo la caduta accidentale del 16.09.2020, il mio esame

clinico del 24.09.2020 mi fece sospettare un possibile distacco a livello

dell’inserzione pertrocanterica del gluteo di destra ed è in questo contesto

che feci eseguire una risonanza magnetica dell’anca destra così come del

bacino, sempre nativa, che non mise in evidenza lesioni tendinee in sede

pertrocanterica.

Solo nell’ulteriore decorso ad inizio ottobre 2020, vi era stata

un’evoluzione dell’esame clinico con un cammino con zoppia antalgica a destra

con dei riflessi osteotendinei presenti simmetrici senza deficit di forza

controresistenza e con presenza di un’ipoestesia sulla parte laterale della

gamba destra. Di fronte a questo nuovo peggioramento clinico e del sospetto di

una problematica lombare ho provveduto a completare le indagini con una

risonanza magnetica della colonna lombare il 21.10.2020 che ha evidenziato a

livello L3/L4 una piccola ernia discale subarticolare destra con modesta

stenosi recessuale a contatto con la radice di L4 a destra, sempre rimasta

asintomatica a mia conoscenza fino a quel momento.” (doc. 2)

2.6. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U

133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e

riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p.

35 consid. 4b).

2.7. Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________,

specialista che vanta una vasta esperienza in materia di medicina

infortunistica e assicurativa, secondo la quale l’evento infortunistico del 16

settembre 2020 ha peggiorato soltanto temporaneamente il preesistente stato

morboso della colonna lombare, possa validamente costituire da base al giudizio

che è ora chiamato a rendere.

In questo contesto, è

utile segnalare che, conformemente all'esperienza acquisita in materia di

medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono

causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi

intervertebrali. Pertanto, solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti

determinati presupposti - un evento infortunistico può essere ritenuto come la

causa propriamente detta di un’ernia del disco (cfr. STF 8C_1003/2010 del 22

novembre 2011 consid. 1.3; STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378,

p. 190, U 379, p. 192).

Un'ernia discale va

considerata di natura traumatica in senso stretto unicamente - e le condizioni

sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità,

se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i tipici

sintomi dell'ernia discale, così come la relativa incapacità lavorativa, sono

insorti immediatamente dopo il trauma (cfr. STF 8C_408/2019 del 26 agosto 2019

consid. 3.3; STF 159/2017 del 18 aprile 2018 consid. 5.2; SVR 2009 UV 1 p. 1

consid. 2.3; RAMI 2000 U 378 p. 190 consid. 3, U 379 p. 192 consid. 2a).

Fatti

I

criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento

duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente, se e nella misura

in cui, a causa di un infortunio, lo sviluppo di un’ernia discale sia stato

anticipato oppure accelerato (cfr. STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1).

In particolare, è

necessario che vi siano "… attendibili reperti radioscopici suscettibili

di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione

degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag.

46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999

in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STF U 194/05 del 25 ottobre 2006, già

citata).

Qualora un’ernia del disco

preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi

scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo,

affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in

questione, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza

massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (STF U 218/04 del 3 marzo 2005 consid.

6.1).

Occorre precisare che,

secondo il Tribunale federale, la durata tollerata della latenza varia a

seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale

oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich

manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen

Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen

Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird eine

Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STF U 218/04 del 3 marzo 2005, consid. 6.1)

In

tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo

semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata

all'evento traumatico. Fintanto che non è stato raggiunto lo status quo sine

vel ante, l’assicuratore è tenuto in tal caso ad assumere, in base all’art.

36 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere, come pure i rimborsi delle spese e

le prestazioni sanitarie, sotto cui ricadono anche i costi di cura medica ex

art. 10 LAINF. La persona assicurata ha pertanto diritto a una cura appropriata

(cfr. STF 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 e riferimento ivi

citato).

Nel caso di specie, oltre

a fare proprio il parere enunciato dal dott. __________, l’assicuratore

resistente, riferendosi alla giurisprudenza appena evocata, sostiene che non

sarebbe adempiuto né il criterio della comparsa immediata della tipica

sintomatologia né quello dell’idoneità dell’evento a causare la rottura del

disco intervertebrale (cfr. doc. 4, p. 9 e doc. III, p. 3).

Da parte sua, l’avv. RA 1

contesta la fondatezza della posizione dell’amministrazione. A suo avviso,

infatti, “dalle certificazioni mediche agli atti i dolori si sono manifestati

subito dopo la caduta e presentavano un carattere radicolare”, rispettivamente

“una caduta come quella in oggetto è senz’altro stata un avvenimento repentino

e violento suscettibile di provocare una protusione del disco” (doc. VII).

Attentamente vagliata la

documentazione all’inserto, secondo questa Corte, non

risulta innanzitutto dimostrato che l’insorgente abbia accusato, immediatamente

dopo la nota caduta (rispettivamente entro il periodo di latenza tollerato

dalla giurisprudenza federale [per le ernie discali lombari, si tratta di 8-10

giorni al massimo]), la tipica sintomatologia lombo-sciatalgica (radicolare).

Il ricorrente ha

consultato per la prima volta un medico in data 24 settembre 2020, ovvero otto

giorni dopo il trauma. A margine di quella consultazione, il dott. __________

ha refertato dei disturbi circoscritti alla regione dell’anca/bacino a destra (cfr.

doc. 64, p. 1: “Indicazioni del paziente: Dolore invalidante 10/10 con

impotenza funzionale maggiore anca destra.” e doc. 2: “… il mio esame clinico

del 24.09.2020 mi fece sospettare un possibile distacco a livello

dell’inserzione pertrocanterica del gluteo di destra ed è in questo

contesto che feci eseguire una risonanza magnetica dell’anca destra così come

del bacino, …” – il corsivo è del redattore).

Con rapporto del 2 ottobre

2020, relativo a una visita avvenuta il giorno stesso, il medico curante

specialista ha fatto stato della presenza di “dolori anca e gluteo dx

post trauma da 1 settimana”, senza nessun accenno a disturbi a livello lombare,

né tantomeno a una sintomatologia radicolare (doc. 60 – il corsivo .del

redattore).

In data 21 ottobre 2020, RI

1 è stato sottoposto a una RMN lombare disposta dal dott. __________, verosimilmente

in occasione del consulto del 16 ottobre 2020 (a quest’ultimo riguardo, si veda

il doc. 59). A titolo d’indicazione, dal referto radiologico figura: “Dolore

sciatalgico in territorio L5 dx dopo trauma da caduta accidentale” (doc.

58).

Che i disturbi tipici di

un’ernia discale sono insorti con un tempo di latenza piuttosto lungo, è stato

esplicitamente ammesso dallo stesso medico curante specialista, nel suo

rapporto del 25 gennaio 2022 (cfr. doc. 2: “Solo nell’ulteriore decorso ad

inizio ottobre 2020, vi era stata un’evoluzione dell’esame clinico con un

cammino con zoppia antalgica a destra con dei riflessi osteotendinei presenti

simmetrici senza deficit di forza controresistenza e con presenza di

un’ipoestesia sulla parte laterale della gamba destra.” – il corsivo è del redattore).

In queste condizioni, non

si può quindi sostenere che la tipica sintomatologia sarebbe apparsa

immediatamente dopo l’infortunio. È vero che, con referto del 18 marzo 2021, il

PD dott. __________, responsabile del Centro per la terapia del dolore

dell’Ospedale __________ di __________, ha dichiarato che il “dolore

ingravescente all’anca destra ed irradiante sulla parte laterale della coscia e

gamba destra” persisteva dalla caduta (cfr. doc. 44), tuttavia, posto

come egli abbia visitato l’assicurato la prima volta soltanto il 22 ottobre

2020, a quanto da lui affermato va attribuito un peso probatorio minore

rispetto a quello dei rapporti del dott. __________, il quale ha certificato

quanto da lui stesso direttamente refertato a margine delle consultazioni del

24 settembre, 2 ottobre e 16 ottobre 2020.

In questo senso, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale,

una particolare importanza va attribuita proprio alle certificazioni mediche

allestite nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni

retrospettive della sintomatologia iniziale possono essere dichiarate

inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22 dicembre 2003 consid. 3.2.2, in cui

il TFA ha dichiarato privi di valore probatorio, per quanto concerne la

questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza su una

descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla paziente

medesima; si veda pure la STCA 35.2012.10 del 7 agosto 2013 consid. 2.10.,

confermata con la STF 8C_632/2013 del 18 febbraio 2014).

Sempre in questo contesto,

è inoltre utile segnalare che, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle

ernie discali in una perizia del 27 ottobre 1998 allestita su incarico di un tribunale

delle assicurazioni, il Prof. dott. __________, già Direttore della Clinica di

neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, ha spiegato, tra le

altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la

capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene

immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di

rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione

sdraiata:

" (…).

In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom

angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität

von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________

Considerandi

(Neurochirurgische Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen

werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die

letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt,

sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass

also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses

oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde

Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen

Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch

ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte

Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer

traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so

dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und

Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte

Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort

liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche

seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die

lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf

die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates

Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt

habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)." (sentenza UV

53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001, consid. 3b – il corsivo è del

redattore)

Dalle carte processuali non

risulta che le circostanze evidenziate dal Prof. __________ si siano realizzate

nella presente fattispecie, tanto più che la prima consultazione medica ha

avuto luogo, come detto, a distanza di una settimana dal trauma.

Già per questa sola

ragione, non può dunque essere ammesso né che l’evento infortunistico del 16

settembre 2020 abbia causato (in senso stretto) il danno alla salute qui in

discussione né, in base alla giurisprudenza summenzionata, che esso abbia

provocato un peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso

preesistente.

D’altro canto, questo

Tribunale può seguire l’amministrazione anche laddove fa valere che la nota

caduta non costituisce un evento idoneo a causare la rottura del disco

intervertebrale (e quindi la protusione del materiale discale).

Dalle carte processuali

emerge che l’insorgente è caduto da una scaletta con impatto al suolo sul

gluteo destro. In sede di replica, è stato precisato che la caduta è avvenuta

da un’altezza di circa 70 cm (cfr. doc. VII, p. 2).

A questo proposito, è

utile segnalare quanto dichiarato dal dott. __________, già Capo del Servizio

di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, in un suo referto del

5.

settembre 2002, riportato in una sentenza 35.2001.80 del 9 ottobre 2002,

confermata dal TFA con pronunzia U 324/02 dell’8 luglio 2003, concernente un

assicurato, colpito alla schiena da un carrello pieno di biancheria del peso di

circa 120/140 kg, messosi improvvisamente in movimento sulla rampa di carico

del furgone, al quale era stata diagnosticata un’ernia del disco L2/L3

intraforaminale a destra:

" Le forze richieste per rompere un disco sano portano inevitabilmente ad

una frattura dei corpi vertebrali adiacenti, come è il caso per le cadute da

un'altezza di vari metri, con impatto assiale in posizione seduta

(paracadutismo, parapendio, alpinismo, ecc...). Forze meno importanti, ma

comunque significative, possono determinare la rottura del disco se esercitate

improvvisamente sul rachide in flessione o in inclinazione-rotazione laterale.

Questo è sovente il caso di operai che trasportano oggetti pesanti (putrelle

d'acciaio, ecc...), che vengono sorpresi dal carico globale in seguito allo

scivolamento di uno o più compagni. Nel caso del signor Z., le forze messe in

gioco non sono assolutamente tali da giustificare la rottura di un disco

intersomatico sano."

Alla luce di ciò, occorre

ritenere che l’infortunio accaduto al ricorrente il 10 aprile 2006 - una caduta

sul fondo schiena da bassa altezza -, non era idoneo a causare la

lesione discale che gli è stata diagnosticata nel prosieguo (né a provocare un peggioramento

direzionale di uno stato morboso preesistente).

Stante tutto quanto

precede, il parere espresso dal dott. __________, alla base della decisione

impugnata, secondo il quale l’evento traumatico in esame non ha causato alcun

danno morfologico ma ha peggiorato soltanto temporaneamente lo stato

preesistente del rachide lombare, risulta conforme alla dottrina medica e alla

giurisprudenza federale.

Per quanto concerne il

referto 7 giugno 2021 della dott.ssa __________, nella misura in cui

l’esistenza di un nesso causale naturale viene fatta dipendere unicamente dalla

circostanza che “in gennaio 2017 il paziente era asintomatico per qualsiasi

tipo di radicolopatia fino al trauma in ottobre (recte: settembre,

n.d.r.) 2020” (doc. 28), esso non è suscettibile di sminuire il valore

probatorio attribuito alla valutazione del dott. __________.

In

effetti, la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque

a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha

stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo

alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è

insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da

quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert

weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF

8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

In

concreto, non può del resto essere ignorato che l’assicuratore non ha negato a

priori ogni ruolo causale all’infortunio assicurato ma ha stabilito che,

trascorso un determinato periodo di tempo (durante il quale il diritto a

prestazioni è stato riconosciuto), questo suo ruolo si è estinto completamente.

Il rapporto 25 gennaio

2022.

del dott. __________ non appare parimenti atto a supportare quanto preteso

dal rappresentante dell’assicurato. In effetti, nella misura in cui afferma che

l’ernia oggettivata a livello di L3-L4 è “sempre rimasta asintomatica” fino al

momento in cui è accaduto l’evento traumatico in discussione (cfr. doc. 2),

egli sembra sostenere che l’ernia in quanto tale preesisteva all’infortunio e

che quest’ultimo l’ha resa soltanto sintomatica, allineandosi in questo senso al

parere del consulente medico della CO 1.

In conclusione, in esito

alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il

grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi lombari non

costituivano più una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell’evento

traumatico assicurato dopo il 16 marzo 2021.

Questo Tribunale giudica

congrua anche la tempistica valutata dal dott. __________. In effetti,

riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni sino al 16 marzo 2021, dunque per

sei mesi, la CO 1 ha ossequiato la giurisprudenza citata in precedenza

(trattandosi della colonna lombare, l’assicuratore è in effetti rimasto entro

la forchetta temporale di 6-12 mesi stabilita dal TF).

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha dichiarato

estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 17 marzo 2021, deve essere quindi

confermata e il ricorso respinto.

Il TCA può esimersi dal dare seguito dall’atto istruttorio

richiesto dall’insorgente in via subordinata (rinvio degli atti

all’assicuratore affinché disponga una perizia medica) in quanto è già sin

d’ora verosimile che da esso non emergerebbero nuovi rilevanti elementi di

valutazione, senza perciò incorrere in una violazione del diritto di essere

sentito (valutazione anticipata delle prove - cfr. DTF 136 I 229 consid.

5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3 con riferimenti).

2.8

L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 1° febbraio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti