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Decisione

35.2022.13

Ricaduta. No rendita di invalidità. Valutazione medica operata dall’amministrazione (capacità lavorativa del 100% con pieno rendimento nell’attività abituale) confermata

4 maggio 2022Italiano41 min

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.13

PC/sc

Lugano

4 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 dicembre 2021 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. Il 22 gennaio 1992 RI 1,

allora disegnatore edile presso l’architetto __________, è scivolato su una

lastra di ghiaccio riportando la lussazione della spalla destra e la frattura

del terzo inferiore della tibia destra. L’CO 1, presso cui l’infortunato era

obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni, ha assunto il caso.

Il 21 febbraio 1994 è

stata annunciata una ricaduta alla cui chiusura l’CO 1 ha assegnato

all’assicurato un'indennità per menomazione dell'integrità (di seguito: IMI)

del 10%.

Il 30 agosto 1995 è stata annunciata una nuova ricaduta che è stata assunta

dall’CO 1 (cfr. STCA 35.97.75 del 4 gennaio 1999).

1.2. Il 7 gennaio 1997 ha chiesto

all’Istituto di riesaminare l’indennità per menomazione dell’integrità a suo

tempo riconosciuta.

L’CO 1 ha rifiutato di

corrispondere ulteriori prestazioni a titolo di indennità per menomazione

dell'integrità. Il rifiuto è stato confermato, dopo l’opposizione, con

decisione 23 maggio 1997.

Con tempestivo ricorso l’assicurato, rappr. dall’avv. __________, ha chiesto la

condanna dell’CO 1 al versamento di un'indennità per menomazione dell'integrità

del 20%. Il 26 marzo 1998 il TCA ha ordinato l'allestimento di una perizia a

cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Lo specialista ha

consegnato il referto peritale al TCA il 30 ottobre 1998.

Sulla base delle conclusioni del perito, le parti hanno raggiunto un accordo

transattivo ("L'CO 1 revoca la decisione su opposizione del 23.5.1997 e

riconosce una indennità per menomazione dell'integrità del 20% invece che del

10%. Con ciò si tiene anticipatamente in considerazione un prevedibile

aggravamento della menomazione dell'integrità come se fosse già stata eseguita

l'artrodesi della caviglia destra. In merito in futuro l'attore riconosce di non

più aver diritto ad altre prestazioni a titolo di indennità per menomazione

dell'integrità qualora l'artrodesi venisse effettuata. Tenuto conto del

guadagno annuale massimo assicurato di fr. 97'200.-, l'CO 1 riconosce di dover

versare ancora fr. 9'720.- al proprio assicurato.”) e la causa è stralciata

dai ruoli per intervenuta transazione, omologata dal TCA il 4 gennaio 1999 (cfr.

STCA 35.97.75 del 4 gennaio 1999).

1.3. In data 27 marzo 2018 RI 1,

disegnatore edile indipendente dal 2016 (cfr. doc. 108 incarto LAINF), ha

annunciato una nuova ricaduta (doc. 23 incarto LAINF), che è stata assunta

dall’CO 1 con scritto del 16 aprile 2018, con il quale ha pure puntualizzato

quanto segue: “(…) Rimborseremo pertanto le spese di cura in base alle

nostre tariffe e regoleremo direttamente le spese derivanti dalle cure mediche

eseguite in Svizzera. Per quanto riguarda la perdita di guadagno per i giorni

di inabilità, la CO 1 non è tenuta a versare le proprie prestazioni in quanto

quale indipendente lei non ha stipulato nessuna copertura facoltativa LAINF (…)”

(doc. 29 incarto LAINF).

1.4. Dopo aver preso atto

dell’apprezzamento medico del 29 marzo 2019 del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore (doc. 86 incarto LAINF), l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato

un’IMI aggiuntiva del 10% con decisione del 18 aprile 2019 (doc. 89 incarto

LAINF), che è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.5. Dopo avere preso atto del rapporto

del 9 luglio 2020 relativo alla visita __________ di chiusura del 2 luglio 2020

del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore (doc. 157 incarto LAINF), in data 9 settembre 2020 (doc.

165 incarto LAINF) l’CO 1 ha comunicato all’avv. RA 1, patrocinatore dell’assicurato,

quanto segue:

" (…)

l'esame medico al quale il sig. RI 1 è stato sottoposto in data 2 luglio 2020,

presso la nostra agenzia da parte del dr med. __________, ha rivelato che per

le conseguenze dell'infortunio in oggetto non è più necessaria una cura medica poiché

lo stato infortunistico è stabilizzato. Alleghiamo il relativo rapporto medico.

Pur riconoscendo che il sig. RI 1 presenta postumi infortunistici

alla caviglia destra, questi non incidono in misura apprezzabile sulla capacità

lavorativa nell'attività di disegnatore edile. Per tale motiva non ravvisiamo

gli estremi per accordare ulteriori prestazioni assicurative, oltre a quelle

sino ad oggi accordate, sia per quanto concerne la ricaduta del gennaio 2018 sia

per quelle di lunga durata.

Se in futuro lo stato clinico dovesse peggiorare notevolmente, il

sig. RI 1 avrà sempre la possibilità di riannunciarsi. Su esplicita richiesta,

rilasceremo una decisione formale. (…)”.

1.6. Su richiesta 19 aprile 2021

dell’avv. RA 1 (doc. 170 incarto LAINF), con decisione del 25 ottobre 2021

(doc. 183 incarto LAINF), ha statuito quanto segue:

" (…)

Facciamo riferimento alla pratica in oggetto e al nostro scritto del 9

settembre 2020 con il quale abbiamo ritenuto il sig. RI 1 abile al lavoro in

misura completa nell'attività di disegnatore edile, nonostante i postumi

infortunistici alla caviglia destra.

Come da sua richiesta del 21.4.2021, rimasta in evasa per un

disguido interno, per il quale ci scusiamo, rilasciamo la seguente decisione:

Pur riconoscendo che il sig. RI 1 presenta postumi infortunistici

alla caviglia destra, questi non incidono in misura apprezzabile sulla capacità

lavorativa nell'attività di disegnatore edile. Infatti, dagli accertamenti da

noi esperiti, emerge che in qualità di disegnatore edile, l'attività d'ufficio

risulta essere nettamente preponderante rispetto a quella prevista in cantiere.

Pertanto non ravvisiamo gli estremi per corrispondere ulteriori prestazioni

assicurative, oltre a quelle sino ad oggi accordate, sia per quanto concerne la

ricaduta del gennaio 2018 sia per quelle di lunga durata. (…)”

1.7. Dopo avere ricevuto

l’opposizione del 23 novembre 2021 (doc. 187 incarto LAINF), dell’assicurato,

sempre patrocinato dall’avv. RA 1, l’CO 1 ha confermato il 17 dicembre 2021 la

sua precedente decisione (doc. 189 incarto LAINF).

1.8. Con tempestivo ricorso del 1°

febbraio 2022 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato

l’annullamento della decisione impugnata e “all’assicurato sono attribuite

le prestazioni in relazione all’infortunio del 22.01.1992 con assegnazione di

una rendita di invalidità pari almeno al 30%.” (doc. I, pag. 4). Anche in

questa sede il patrocinatore dell’insorgente ribadisce che, dopo la ricaduta,

il suo cliente, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, non ha

ritrovato la capacità lavorativa precedente, nell’attività abituale di disegnatore

edile, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto.

1.9. Nella risposta del 21 febbraio

2022 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.10. Il 4 marzo 2022 l’avv. RA 1 si

è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomentazioni di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). A suffragio delle

proprie argomentazioni ha prodotto i rapporti medici del 29 gennaio 2019 del

dr. med. __________ (doc. C1, già agli atti quale doc. 61) e del 26 agosto 2019

della dr.ssa med. __________ (doc. C2, già agli atti quale doc. 99).

1.11. Il 9 marzo 2022 (doc. VII) l'CO

1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni, in particolare, puntualizzando

quanto segue:

" (…) il

patrocinatore ha prodotto due rapporti medici che risalgono al 2019 e che già

figuravano agli atti senza fornire alcun commento (doc. 61 e 99).

Il dott. __________ si è espresso unicamente in merito al danno

all'integrità la cui valutazione è poi stata fatta propria dall'CO 1 (decisione

18.4.2019).

Dando seguito a quanto auspicato dalla curante l'CO 1 ha disposto

diversi accertamenti amministrative e medici che hanno poi condotto alla

decisione del 25.10.2021 confermata su opposizione il 17.12.2021. (…)”.

1.12. Il doc. VII è stato trasmesso

all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. VIII).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021

del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel

merito

2.2. Litigiosa è la questione di

sapere se, a dipendenza della ricaduta annunciatagli nel marzo 2018, l’istituto

convenuto era legittimato a negare il diritto ad una rendita di invalidità,

oppure no. In particolare, è contestata la valutazione medica operata

dall’amministrazione (capacità lavorativa del 100% con pieno rendimento

nell’attività di disegnatore edile, come da indicazione del medico __________).

Preliminarmente il TCA rileva che oggetto del presente giudizio è

esclusivamente il danno alla salute al piede/caviglia destra riconducibile

all’infortunio del 22 gennaio 1992 e alla successiva ricaduta del marzo 2018.

Dalle tavole processuali si evince infatti che l’insorgente, oltre ai disturbi

(infortunistici) al piede/caviglia destra, ha sviluppato pure delle

problematiche al rachide lombo-sacrale, che esulano dal presente giudizio (in

particolare, con riferimento alla valutazione dalla capacità lavorativa residua

e dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato), non essendo in nesso di

causalità naturale con l’infortunio/la ricaduta in questione.

Questa Corte non ha, difatti, motivo di scostarsi dalle dettagliate, approfondite,

motivate e convincenti considerazioni espresso dal medico __________ - che,

giova ribadire, è specialista nella materia che qui ci occupa e vanta pure

un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica - nel

rapporto del 9 luglio 2020 (relativo alla visita medica di chiusura del 2

luglio 2020; doc. 157 LAINF), giusta il quale “(…) Soggetto alto 182 cm per

130 kg. (…). Per quanto riguarda i problemi riferiti al rachide lombo-sacrale si

ritiene non esservi un nesso causale probabile con gli esiti dell'evento. In

questo assicurato non siamo in presenza di una importante dismetria agli arti

inferiori, tale da giustificare un sovraccarico anomalo a livello del rachide

lombo-sacrale, vi sono invero elementi di carattere extra-infortunistico, quali

l'estremo sovrappeso, che hanno sicuramente un influsso sulla sintomatologia

descritta.” (doc. 157, pag. 2 e 4 incarto LAINF). Tanto più che la

valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.

Giova qui, infine, ricordare che l’assicurazione contro gli infortuni tiene

conto esclusivamente il danno alla salute causato dall’evento assicurato

(diversamente dall’assicurazione per l’invalidità che, in quanto assicurazione

finale, deve considerare il danno alla salute nella sua globalità; cfr. tra le

tante, STCA 35.2019.74 dell’11 marzo 2020, consid. 2.5; STCA 35.2021.81 del 7

febbraio 2022, consid. 2.2 e STCA 35.2021.89 del 14 marzo 2022, consid. 2.12.3).

Da ultimo, va qui pure osservato che l’IMI, esula dal presente giudizio, in

quanto già decisa con decisione del 18 aprile 2019 (doc. 89 incarto LAINF), che

è cresciuta, incontestata, in giudicato (cfr. consid. 1.4).

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha

rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.

1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF,

motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di

rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che

anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la

nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza

relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e

invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda

pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della

capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè,

in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U

187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più

un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di

guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per

valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di

mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21.

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione

più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b; STCA

35.2020.38

del 9 novembre 2020, consid. 2.9).

2.6

Nel caso di specie, è

controversa la capacità lavorativa - al 100% (rendimento e presenza), secondo

l’amministrazione rispettivamente a non più del 70%, secondo il patrocinatore

dell’assicurato - nell’attività di disegnatore edile.

Chiamato ora a pronunciarsi a tal proposito il TCA osserva che dalle tavole

processuali emerge quanto segue.

In data 27 marzo 2018 RI 1, disegnatore edile indipendente dal 2016 (cfr. doc.

108.

incarto LAINF), ha annunciato una nuova ricaduta (doc. 23 incarto LAINF;

cfr. consid. 1.3).

Agli atti figura il rapporto medico del 29 gennaio 2019 (cfr. doc. 61 e doc.

C1) del dr. med. __________, interpellato privatamente dall’insorgente, che

riguarda solo ed esclusivamente la valutazione dell’IMI, che esula dal presente

giudizio (cfr. consid. 2.2). In tale certificato, infatti, lo specialista in questione

non si esprime in merito alla capacità lavorativa del ricorrente.

Agli atti figura pure il certificato medico del 26 agosto 2019 (doc. 99 e doc.

C2) della dr.ssa med. __________, medico di famiglia dell’assicurato, dal quale

risulta quanto segue:

" - Come

noto il paziente nel 1992 ha subito un infortunio con frattura meta-epifisaria

distale della gamba destra trattata conservativamente.

- Non riprendo le conclusioni del Dr. __________ e del Dr. __________,

a voi già note, ma mi soffermo sul fatto che già allora si parlava di prognosi

non buona a media-lunga scadenza, dovuta in gran parte al peggioramento

dell’artrosi post-traumatica, a livello dell’articolazione tibio-tarsica e

sottoastragalica destra.

- Dal 2018 ad oggi il paziente continua a lamentare episodi

ricorrenti di dolore, difficoltà alla marcia, cedimento dell’articolazione e

anche dolori alla schiena dovuti al fatto che cammina male e non

simmetricamente e che zoppica.

- Questa situazione lo limita molto nella sua professione

(disegnatore edile in proprio), non solo quando si deve recare sui cantieri, ma

anche nel lavoro d’ufficio, visto che deve mettere a riposo più volte il piede

e non può stare a lungo seduto a causa dei dolori alla schiena.

Dispositivo

- Per questi motivi, si può capire come la sua capacità lavorativa

sia ridotta almeno al 50% e per certi periodi è risultato inabile anche al

100%.

- Si chiede quindi almeno un colloquio con visita specialistica

che permetta di vedere approfonditamente le condizioni reali del paziente, nonché

di sentire direttamente da lui come si sente e quali impedimenti ci siano nello

svolgimento del lavoro e nel quotidiano”.

Dal rapporto riguardante

il colloquio del 21 novembre 2019 (doc. 108 incarto LAINF) con l’assicurato,

sub “inchiesta economica” emerge quanto segue:

" (…)

Attualmente a seguito del danno alla salute ho difficoltà economiche che mi

vedono costretto a fare fronte all'assistenza sociale.

In assistenza mi sono annunciato già nel 2015 quando avevo cessato

l'attività presso lo studio __________ di __________.

In seguito avevo fatto ancora un periodo in disoccupazione ma al

termine del termine quadro avevo fatto richiesta presso l'assistenza.

Nel 2016 avevo aperto una mia ditta quale indipendente

disegnatore edile. Confermo di non aver mai stipulato nessuna assicurazione per

la perdita di guadano in caso d'infortunio né con la CO 1 né con altre

compagnie private. Come detto sopra alla Cassa di compensazione ho sempre

dichiarato un reddito annuale di CHF 5'000.00.

Sulla scorta del peggioramento del danno alla salute l'assicurato

ci informa per il tramite della dr.ssa __________ che l'attività di disegnatore

edile è stata ridotta con periodi in cui i dolori riducevano la sua attività

del 50% e altri del 100% e questo a decorrere dal 2018.

Si procede pertanto oggi a far luce sull'attività lavorativa nel

dettaglio, dando le informazioni maggiori possibili per chiarire una situazione

medico/lavorativa che, fino al certificato medico della dottoressa, non è mai

stata sorretta da alcun certificato medico, per quanto attiene ad inabilità

lavorative.

Dal mese di marzo 2018 il danno alla salute è nettamente

peggiorato, oltre ai dolori molto intensi oggi ho anche dei cedimenti della

caviglia.

Nel corso delle mie giornate lavorative devo alternare lavoro con

riposo in quanto i dolori al piede sono molto importanti questo anche durante

l'attività lavorativa sedentaria e questo ogni giorno a partire da marzo.

La mia attività si svolge prevalentemente in ufficio per

disegni e progettazione; lavoro pertanto per circa il 70% in attività

sedentaria mentre per il restante 30% devo recarmi sui cantieri per

misurazioni, sopralluoghi e direzione lavori, dunque devo camminare su terreni

sconnessi, salire e scendere scale e talvolta uso di scale a pioli.

Come detto sopra a seguito del danno alla salute l'attività sia

amministrativa che sul terreno sono rallentati dal fatto che devo fermarmi

spesso per portare sollievo ai dolori al piede.

Mi fermo poi per circa 30 minuti, faccio un breve sonno che mi

rilassa e poi posso riprendere. Questo capita circa ogni 3-4 ore sia che io

resti in ufficio, sia che io sia sui cantieri.

Per i dolori assumo medicamenti antidolorifici solo al bisogno

(Voltaren). Faccio sempre uso delle calze compressive e uso i plantari e le

scarpe orto-pediche prescrittemi e riconosciute dalla CO 1.

Oggi gli impedimenti oggettivi sono di dolori insistenti e molto

importanti scala VAS 8/10. Ho inoltre una sensazione di instabilità della

caviglia con tendenza a cedere.

A seguito di queste problematiche mi sono sempre sforzato di

lavorare sia amministrativamente e che sul terreno. Non ho mai dovuto assegnare

lavori ad altre persone o dovuto assumere dipendenti per sostituirmi.

In accordo con l'avvocato la tabella delle mansioni mi viene

consegna da compilare separatamente con calma. Eventualmente chiederò l'aiuto

della signora __________ se dovessi avere problemi alla compilazione.

Dal 2018 a causa dei disturbi la mia attività è diminuita del

70% complessivamente. In pratica su 10 casi che mi vengono proposti, a 7 devo

rinunciare.

Vengo informato pertanto che dovrò compilare al meglio la tabella

che mi viene consegnata e dovrò produrre la contabilità della ditta a decorrere

dal 2016 ad oggi o eventualmente le notifiche di tassazione. Per ii 2018, visto

che ho richiesto una proroga alle tassazioni, invierò la documentazione

contabile 2018 e 2019.

Le indennità giornaliere non mi verranno versate in quanto non ho

mai annunciato un salario e/o fatto alcuna copertura LAINF.” (n.d.r.: il

corsivo è della redattrice)

In seguito, l’assicurato

si è sottoposto il 3 aprile 2020 (doc. 151 incarto LAINF) ad una RX del piede

destro e della caviglia destra, ambedue in due proiezioni, dal cui referto

risulta quanto segue:

" (…) L'esame

viene posto a confronto con i precedenti in PDF del 23.08.2011 e del 27.02.2018

eseguiti in altra sede.

Esiti fratturativi della porzione distale della diafisi tibiale,

consolidata. Reperti apparentemente stabili rispetto al precedente.

Segni degenerativi articolari a sede tibio-fibulo-talare con

piccoli osteofiti marginali e rime articolari ancora

delimitabili.

Piccolo entesofita all'inserzione della fascia plantare.

Lievi segni degenerativi della I articolazione metatarso-falangea.

Diffusa rarefazione della matrice ossea in esame. (…)” (n.d.r.: il

corsivo è della redattrice)

Dal colloquio telefonico

del 14 aprile 2020 (doc. 136 incarto LAINF) emerge quanto segue:

" (…) In

merito all'attività di disegnatore edile, per la quale comunque si ritiene

indipendente, conferma quanto riferito al nostro ispettore in data 21.11.2019.

II 70% dell'attività è da ritenersi sedentaria (ufficio, disegni, ecc.) mentre

un 30% si svolge sui cantieri per controlli lavori, rilevamenti e misurazioni.

In questa attività è particolarmente disturbato dal problema alla caviglia

perché deve spesso salire e scendere le scale e camminare su terreni

irregolari. Deve anche accovacciarsi per prendere le misure. Di questo 30%

almeno il 50% gli risulta molto difficoltoso, e a volte proprio non riesce a

farlo per i dolori.

La situazione non è cambiata rispetto a quella comunicata

all'ispettore. (…)”.

Nel mese di giugno 2020 l’CO

1 ha sottoposto l’incarto al dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, in particolare,

chiedendogli quanto segue:

" (…) abbiamo

fatto esperire L'RX alla caviglia destra che è stata confrontata con quelle

precedenti.

(…).

Sulla scorta degli esami radiologici effettuata in aprile scorso, è intervenuto

un peggioramento importante dello stato infortunistico rispetto alle

radiografie effettuata in data 27.2.2018?

Nell'affermativa, tenuto conto del peggioramento intervenuto, si giustifica una

inabilità lavorativa come disegnatore in architettura tenendo presente che

almeno il 70% dell'attività si svolge in ufficio (disegno e progettistica) e al

massimo il 30% in di cantiere dove deve svolgere misurazioni, rilievi,

controllo dei lavori?”

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha, quindi, fatto

capo alla valutazione del 9 luglio 2020 (doc. 157 incarto LAINF) del dr. med. __________,

il quale ha attestato quanto segue:

" (…)

Radiografie

03.04.2020 radiografie piede e caviglia destra, Istituto __________:

referto: "non abbiamo a disposizione esami precedenti da porre a

confronto. Esiti fratturativi della porzione distale della diafisi tibiale,

consolidata. Segni degenerativi articolari a sede tibio fibulotalare con

piccoli osteofiti marginali e rime articolari ancora delimitabili. Piccolo

entesofita all'inserzione della fascia plantare. Lievi segni degenerativi della

I articolazione metatarso-falangea. Diffusa rarefazione della matrice ossea in

esame."

Al confronto delle immagini con la radiografia del 2018 si rileva

una sostanziale stazionarietà del quadro iconografico.

Diagnosi

Frattura III distale intrarticolare tibia destra trattata

conservativamente, sviluppo progressivo di una artrosi all'articolazione

tibiotalare e talocalcaneare di grado intermedio.

Sullo stesso infortunio lussazione della spalla destra trattata

conservativamente e guarita senza conseguenze.

Artrosi post-traumatica tibio-tarsica destra.

Apprezzamento

(…)

Proposte diagnostiche e terapeutiche

Al momento non sono previsti ulteriori trattamenti in grado di

migliorare la situazione in questo assicurato. Dal punto di vista clinico e

radiografico, la situazione non è modificata in modo apprezzabile rispetto alla

ultima perizia del dr. med. Minotti ed alle radiografie del 2018. L'assicurato

potrà giovarsi eventualmente di cure di mantenimento da considerare di volta in

volta su prescrizione del curante.

Aspetti medico-assicurativi

Per quanto riguarda i problemi riferiti al rachide lombo-sacrale,

si ritiene non esservi un nesso causale probabile con gli esiti dell'evento. In

questo assicurato non siamo in presenza di una impor-tante dismetria agli arti

inferiori, tale da giustificare un sovraccarico anomalo a livello del rachide

lombo-sacrale, vi sono invero elementi di carattere extra-infortunistico, quali

l'estremo sovrappeso, che hanno sicuramente un influsso sulla sintomatologia

descritta.

La situazione clinica è stabilizzata e valutabile. L'assicurato

è abile in misura completa in lavori leggeri e di ufficio. Per quanto riguarda

l'attività in cantiere si redige una esigibilità.

L'esigibilità del lavoro è redatta in presenza dell'assicurato e

con suo appieno assenso.

Esigibilità del lavoro

Sollevare e portare: l'assicurato è in grado di sollevare con due

braccia fino all'altezza dei fianchi pesi molto leggeri e leggeri fino a 10 kg

molto spesso, pesi medi da 10 a 25 kg di rado, pesi pesanti e molto pesanti

mai. È in grado di sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg molto

spesso e pesi superiori ai 5 kg di rado o mai.

Maneggio di attrezzi: l'assicurato è in grado di maneggiare

attrezzi leggeri e di precisione e medi molto spesso, attrezzi pesanti

talvolta, molto pesati mai. La rotazione della mano è possibile molto spesso.

Posizione e mobilità: l'assicurato è in grado di eseguire lavori

sopra la testa talvolta, lavori che prevedono la rotazione del busto e la

posizione seduta e inclinata in avanti molto spesso, la posizione in piedi e

inclinata in avanti talvolta, la posizione inginocchiata talvolta, con

flessione delle ginocchia di rado.

Posizione di lunga durata: l'assicurato è in grado di mantenere la

posizione seduta molto spesso e la posizione in piedi talvolta ed è in grado di

cambiare dalla posizione seduta a posizione in piedi molto spesso con

prevalenza della posizione seduta.

Spostamento: l'assicurato è in grado di camminare per tratti

superiori ai 50 metri molto spesso, per lunghi tratti spesso, su terreno

accidentato e di salire le scale talvolta, salire le scale a pioli di rado.

L'uso delle due mani è possibile.

Equilibrio e stare in equilibrio: possibile.

L'assicurato in un lavoro che rispetti l'esigibilità espressa, è da ritenersi

abile in misura completa con rendimento completo senza pause supplementari.”

(doc. 157, pag. 3 e 4 incarto LAINF; n.d.r. il corsivo è della redattrice)

L’amministrazione ha

acquisito agli atti anche la descrizione di “disegnatore/disegnatrice con indirizzo

architettura (AFC)”, giusta la quale “sono i collaboratori tecnici dell’architetto

o di un team di architetti. La loro attività si svolge prevalentemente nello

studio, alternata a visite sui cantieri.” (doc. 179 incarto LAINF) e

quella di “disegnatore/disegnatrice ingegneria civile (AFC)”, giusta la

quale “si occupano della realizzazione dei piani di strutture per l'edilizia

civile (essenzialmente edifici) e per le opere pubbliche (infrastrutture) in

modo che corrispondano alle esigenze dei committenti e alle norme vigenti.

Oltre ai piani relativi alle strutture degli edifici, si occupa anche di vie di

comunicazione come strade, ponti, gallerie e opere idrauliche quali dighe,

sbarramenti, acquedotti e canalizzazioni. (…)

collaborano con gli ingegneri all'allestimento dei preventivi e delle

liquidazioni ed al controllo dell'esecuzione dei lavori in cantiere. Lavorano

essenzialmente al tavolo da disegno equipaggiato con un terminale CAD,

impiegando vari programmi specifici. (…)”, ambedue risultanti dal sito www.

Orienta-mento.ch (doc. 179 incarto LAINF; n.d.r.: le sottolineature sono della

redattrice).

L’amministrazione ha acquisito

agli atti pure il messaggio di posta elettronica del 15 ottobre 2021 dell’arch.

__________ di __________, giusta il quale:

" (…) per

quanto concerne il mio studio (composto da 1 architetto + 1 disegnatore svolgo

personalmente la direzione lavori. Ad eccezione dei rilievi iniziali e di

sporadici sopralluoghi di cantiere, il mio disegnatore svolge invece

prevalentemente lavoro di ufficio (nella misura del 98-99% circa)” (doc.

177 incarto LAINF; la sottolineatura è della redattrice)

L’amministrazione ha acquisito agli atti anche il messaggio di posta

elettronica del 15 ottobre 2021 dello studio di progettazione __________ di __________,

giusta il quale:

" (…) le

descrivo brevemente i compiti relativi alla posizione di

disegnatore/progettista nel mio caso specifico nel settore del Riscaldamento:

•Attività di ufficio circa 80% (comprende progettazione, disegni, richiesta

offerte e stesura offerta, calcoli, riunione con architetti per discussione

progetti)

•Attività di cantiere circa 20% (sopralluogo e rilievi, controlli dei lavori

qualora vi sia assegnata una DL in onorario, normali sopralluoghi legati alla

realizzazione se si ritiene opportuno durante le fasi di lavorazione)

Eventuali riunione di cantiere ove sia presente la presenza in cantiere

settimanalmente

Presenza in cantiere per le messe in funzione di impianto.

Naturalmente queste due attività e relative percentuali di impegno, dipendono

dal lavori svolto e dall'esperienza maturata dal tecnico vi sono cantieri o

lavori in cui non si presenzia mai in cantiere, oppure in maniera limitata.

Ricordo inoltre che nel diploma di progettista/disegnatore è prevista una

presenza in cantiere durante l'apprendistato e su tale presenza o meno, vengono

fatte domande in fase d'esame.”

Nel gravame del 1°

febbraio 2022 il patrocinatore dell’assicurato ha puntualizzato quanto segue:

" (…). Il

medico __________ dell'assicuratore, a seguito della visita effettuata il

02.07.2020, ha riconosciuto i limiti dell'esigibilità lavorativa per il

ricorrente dovuti all'infortunio oggetto della presente procedura. Questi

limiti impediscono al ricorrente, disegnatore edile di professione, di

effettuare qualsiasi prestazione relativa alle attività sul terreno imposte

dalla sua professione. Non è dunque corretto sostenere, come indicato nella

decisione impugnata, che l'assicurato sarebbe in grado di svolgere la propria

professione in misura completa. Egli, in sede di colloquio presso

l'assicuratore infortuni, ha evidenziato che la sua professione implica la

necessità di recarsi su cantieri per misurazioni, sopralluoghi e direzione

lavori, con tragitti su terreni sconnessi, salite e discese da scale, anche da

scale a pioli. La professione svolta dal ricorrente implica l'attività sui

cantieri nella misura del 30%. Come detto, a causa delle limitazioni

conseguenti ai postumi infortunistici, il ricorrente non può più in alcun modo

svolgere attività sui cantieri. Ne consegue che il medesimo, dal profilo

dell'assicurazione infortuni, va pertanto ritenuto invalido almeno nella misura

del 30%. II grado di invalidità potrebbe in realtà essere anche maggiore se si

considera che la mancata possibilità di recarsi sui cantieri incide anche sul

lavoro in ufficio che conseguentemente diminuisce e implica minori entrate che

devono essere considerate.

La CO 1 non poteva dunque in concreto negare un peggioramento

della situazione dell'assicurato e della relativa capacità lavorativa così come

indicato dal medesimo.

Il presente ricorso dovrà pertanto essere accolto con

l'attribuzione al ricorrente di una rendita di invalidità LAINF pari almeno al

30%.” (doc. I, pag. 3)

Il 4 marzo 2022 l’avv. RA 1 ha prodotto a suffragio delle proprie

argomentazioni i già citati rapporti medici del 29 gennaio 2019 del dr. med. __________

(doc. 61 e C1) e del 26 agosto 2019 della dr.ssa med. __________ (doc. 99 e C2).

2.7. Attentamente vagliata la

documentazione appena riassunta al consid. 2.6, nella concreta evenienza questo

Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario il 9

luglio 2020 e posta alla base della decisione avversata. Tanto più che la

valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. Il TCA ritiene parimenti corretta

la valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa dell’assicurato

dell’esigibilità posta dal medico __________, in particolare la capacità

lavorativa - al 100% (rendimento e presenza) - nell’attività di disegnatore

edile.

A questo proposito giova qui infatti sottolineare che la questione riguardante

la capacità lavorativa di RI 1 nella sua abituale professione (disegnatore

edile indipendente) e, in ultima analisi, quella del diritto alla rendita, deve

essere valutata, per giurisprudenza consolidata, in funzione dell’attività

normalmente svolta da un disegnatore edile sul mercato generale del lavoro,

facendo astrazione da quella che può essere la particolare situazione

dell’insorgente (cfr., per dei casi analoghi, STCA 35.1998.7 del 14 settembre

1998, confermata dal TF con sentenza U 301/98 del 18 febbraio 1999; STCA 35.1999.134

del 17 aprile 2001; STCA 35.2005.92 del 24 aprile 2006, consid. 2.8; STCA

35.2006.42 del 20 marzo 2007, consid. 2.5 e STCA 35.2014.100 del 16 febbraio 2015,

consid. 2.8).

L’istruttoria disposta dall’amministrazione ha evidenziato che, quale

disegnatore edile indipendente, il ricorrente svolgeva per il 30% del suo tempo

di lavoro mansioni sui cantieri per controlli lavori, rilevamenti e misurazioni,

ciò che naturalmente comportava l’assunzione di posizioni gravose per il

piede/caviglia infortunata (ad esempio, la posizione accovacciata).

Questa Corte è tuttavia del parere che, su un mercato equilibrato del lavoro,

ad un disegnatore edile competano in prevalenza delle attività di

ufficio (comprendenti progettazione, disegni, richiesta offerte e stesura

offerta, calcoli, riunione con architetti per discussione progetti), per lo più

di carattere sedentario.

Un suo coinvolgimento

diretto in attività di cantiere (comprendententi controlli lavori,

rilevamenti e misurazioni) costituisce generalmente l’eccezione. In siffatte

circostanze, su un mercato equilibrato del lavoro, il danno residuale al

piede/caviglia destra dell’assicurato, che influisce sulla sua esigibilità

lavorativa nelle attività di cantiere nei termini indicati dal dr. med. __________,

costituisce un impedimento tutto sommato esiguo nell’attività di disegnatore

edile.

Richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto

sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995,

pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221)e

posto pure che, su un mercato equilibrato del lavoro, all’assicurato andrebbe

oltretutto riconosciuta la possibilità - grazie alla sua particolare funzione

(disegnatore edile indipendente) - d'ottimizzare l'organizzazione del proprio

lavoro in modo tale da risparmiare l’arto inferiore destro, è da ritenere dimostrato,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel

settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con

riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, l’attività di disegnatore edile (sulla base

dell’esigibiltà lavorativa posta del medico __________ con espresso riferimento

all’attività svolta di cantiere) su un mercato equilibrato del lavoro.

A questo proposito giova ricordare che, nella già citata sentenza 35.1998.7 del

14 settembre 1998 - confermata dal TF con pronunzia U 301/98 del 18 febbraio

1999 -, riguardante un assicurato direttore e unico dipendente di un’impresa di

costruzioni di piccole dimensioni, il quale si trovava impedito a trasportare o

sollevare pesi superiori ai 15 kg a causa del danno infortunistico alla salute,

questo Tribunale ha negato l’esistenza di un qualsiasi discapito economico,

nonostante che nella sua abituale attività era concretamente chiamato a

compiere delle mansioni inadeguate:

" (…) Ora,

se è vero che P., secondo quanto raccomandato dal Prof. ____, deve astenersi

dal trasportare o sollevare pesi superiori ai 15 kg, questo Tribunale è

dell’opinione che un tale impedimento funzionale - peraltro il solo presentato

dal ricorrente - non gli impedirebbe, su di un mercato equilibrato del lavoro,

di svolgere la propria attività di capo-muratore in misura normale.

Quanto affermato dai dirigenti del ____ a pagina 3 del loro

rapporto 6 luglio 1998 - “nell’ambito della costruzione è comunque richiesta

una buona costituzione fisica, non fosse altro per la presenta stessa sul

cantiere che di per sé richiede la piena facoltà delle proprie attitudini

fisiche, e d’altra parte è sempre possibile un coinvolgimento, anche nei ranghi

superiori, in attività prettamente pratiche” (VIII) - deve essere relativizzato

in funzione di quanto gli stessi responsabili hanno indicato in merito alle

mansioni di regola espletate da un capo-muratore. Se ciò è senz’altro vero per

un manovale oppure per un semplice muratore - la cui attività è incentrata sul

lavoro manuale pratico - lo è assai meno per un capo-muratore, coinvolto

soltanto marginalmente in questo specifico ambito. In questo senso,

l’insorgente non può essere seguito allorquando pretende che l’attività di un

capo-muratore implica “una forte componente di sforzo fisico” (I)

In siffatte condizioni, la decisione dell’____ di negare il

diritto ad una rendita d’invalidità non può che essere tutelata dallo scrivente

TCA. Infatti, accertato che P. non presenta alcuna incapacità lavorativa nella

sua attività professionale di capo-muratore, è giocoforza ammettere

l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno.” (STCA succitata, consid.

2.6.).

Il TCA non ignora i rapporti

medici del 29 gennaio 2019 del dr. med. __________ (doc. 61 e C1) e del 26

agosto 2019 della dr.ssa med. __________ (doc. 99 e C2), nuovamente prodotti in

questa sede il 4 marzo 2022 dall’avv. RA 1 a suffragio delle proprie

argomentazioni (capacità lavorativa a non più del 70% nell’attività abituale di

disegnatore edile). Tuttavia essi non consentono di addivenire ad una

conclusione differente. Innanzitutto perché il certificato medico

specialistico, come già evidenziato in precedenza (cfr. consid. 2.6), riguarda

solamente l’IMI e non si esprime in merito all’esigibilità e alla capacità

lavorativa dell’insorgente. In secondo luogo perché il certificato del medico

di famiglia - che è antecedente alla approfondita, motivata e convincente

valutazione del dr. med. __________ (che è specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore e vanta un’ampia esperienza

in materia di medicina assicurativa e infortunistica), che non apporta nuovi

elementi oggettivi ignorati dal medico __________ (e va, quindi, in ogni caso

intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che il danno alla

salute infortunistico ha sulla capacità di lavoro del ricorrente)

e, infine, che tiene conto di pure di fattori extrainfortunistici (in

particolare dei disturbi lombo-sacrali: cfr. consid. 2.1) - non concerne l’attività

normalmente svolta da un disegnatore edile sul mercato generale del lavoro, bensì

la particolare situazione dell’insorgente. Giova qui pure ricordare che, nella

STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito

che:

" Di

principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.

Stante quanto precede,

accertato che RI 1 non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua attività

professionale di disegnatore edile su un mercato equilibrato del lavoro, è

giocoforza ammettere l’inesistenza di una qualsiasi incapacità di guadagno.

In queste condizioni, la decisione dell’CO 1 di negare all’assi-curato il

diritto ad una rendita di invalidità, va tutelata da questo Tribunale.

2.8. In siffatte circostanze, le

critiche ricorsuali sollevate dal patrocinatore del ricorrente all’operato

dell’amministrazione non possono essere condivise e devono essere respinte.

2.9. Da ultimo, va qui ricordato

che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;

cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda

pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Il TCA rinuncia quindi

all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente

chiarita.

L'incarto della CO 1 è

stato versato agli atti con la risposta di causa.

2.10. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione avversata confermata.

2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 28 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021

consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid.

2.12).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al

riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti