35.2022.13
Ricaduta. No rendita di invalidità. Valutazione medica operata dall’amministrazione (capacità lavorativa del 100% con pieno rendimento nell’attività abituale) confermata
4 maggio 2022Italiano41 min
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.13
PC/sc
Lugano
4 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 dicembre 2021 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 22 gennaio 1992 RI 1,
allora disegnatore edile presso l’architetto __________, è scivolato su una
lastra di ghiaccio riportando la lussazione della spalla destra e la frattura
del terzo inferiore della tibia destra. L’CO 1, presso cui l’infortunato era
obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni, ha assunto il caso.
Il 21 febbraio 1994 è
stata annunciata una ricaduta alla cui chiusura l’CO 1 ha assegnato
all’assicurato un'indennità per menomazione dell'integrità (di seguito: IMI)
del 10%.
Il 30 agosto 1995 è stata annunciata una nuova ricaduta che è stata assunta
dall’CO 1 (cfr. STCA 35.97.75 del 4 gennaio 1999).
1.2. Il 7 gennaio 1997 ha chiesto
all’Istituto di riesaminare l’indennità per menomazione dell’integrità a suo
tempo riconosciuta.
L’CO 1 ha rifiutato di
corrispondere ulteriori prestazioni a titolo di indennità per menomazione
dell'integrità. Il rifiuto è stato confermato, dopo l’opposizione, con
decisione 23 maggio 1997.
Con tempestivo ricorso l’assicurato, rappr. dall’avv. __________, ha chiesto la
condanna dell’CO 1 al versamento di un'indennità per menomazione dell'integrità
del 20%. Il 26 marzo 1998 il TCA ha ordinato l'allestimento di una perizia a
cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Lo specialista ha
consegnato il referto peritale al TCA il 30 ottobre 1998.
Sulla base delle conclusioni del perito, le parti hanno raggiunto un accordo
transattivo ("L'CO 1 revoca la decisione su opposizione del 23.5.1997 e
riconosce una indennità per menomazione dell'integrità del 20% invece che del
10%. Con ciò si tiene anticipatamente in considerazione un prevedibile
aggravamento della menomazione dell'integrità come se fosse già stata eseguita
l'artrodesi della caviglia destra. In merito in futuro l'attore riconosce di non
più aver diritto ad altre prestazioni a titolo di indennità per menomazione
dell'integrità qualora l'artrodesi venisse effettuata. Tenuto conto del
guadagno annuale massimo assicurato di fr. 97'200.-, l'CO 1 riconosce di dover
versare ancora fr. 9'720.- al proprio assicurato.”) e la causa è stralciata
dai ruoli per intervenuta transazione, omologata dal TCA il 4 gennaio 1999 (cfr.
STCA 35.97.75 del 4 gennaio 1999).
1.3. In data 27 marzo 2018 RI 1,
disegnatore edile indipendente dal 2016 (cfr. doc. 108 incarto LAINF), ha
annunciato una nuova ricaduta (doc. 23 incarto LAINF), che è stata assunta
dall’CO 1 con scritto del 16 aprile 2018, con il quale ha pure puntualizzato
quanto segue: “(…) Rimborseremo pertanto le spese di cura in base alle
nostre tariffe e regoleremo direttamente le spese derivanti dalle cure mediche
eseguite in Svizzera. Per quanto riguarda la perdita di guadagno per i giorni
di inabilità, la CO 1 non è tenuta a versare le proprie prestazioni in quanto
quale indipendente lei non ha stipulato nessuna copertura facoltativa LAINF (…)”
(doc. 29 incarto LAINF).
1.4. Dopo aver preso atto
dell’apprezzamento medico del 29 marzo 2019 del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore (doc. 86 incarto LAINF), l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato
un’IMI aggiuntiva del 10% con decisione del 18 aprile 2019 (doc. 89 incarto
LAINF), che è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.5. Dopo avere preso atto del rapporto
del 9 luglio 2020 relativo alla visita __________ di chiusura del 2 luglio 2020
del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore (doc. 157 incarto LAINF), in data 9 settembre 2020 (doc.
165 incarto LAINF) l’CO 1 ha comunicato all’avv. RA 1, patrocinatore dell’assicurato,
quanto segue:
" (…)
l'esame medico al quale il sig. RI 1 è stato sottoposto in data 2 luglio 2020,
presso la nostra agenzia da parte del dr med. __________, ha rivelato che per
le conseguenze dell'infortunio in oggetto non è più necessaria una cura medica poiché
lo stato infortunistico è stabilizzato. Alleghiamo il relativo rapporto medico.
Pur riconoscendo che il sig. RI 1 presenta postumi infortunistici
alla caviglia destra, questi non incidono in misura apprezzabile sulla capacità
lavorativa nell'attività di disegnatore edile. Per tale motiva non ravvisiamo
gli estremi per accordare ulteriori prestazioni assicurative, oltre a quelle
sino ad oggi accordate, sia per quanto concerne la ricaduta del gennaio 2018 sia
per quelle di lunga durata.
Se in futuro lo stato clinico dovesse peggiorare notevolmente, il
sig. RI 1 avrà sempre la possibilità di riannunciarsi. Su esplicita richiesta,
rilasceremo una decisione formale. (…)”.
1.6. Su richiesta 19 aprile 2021
dell’avv. RA 1 (doc. 170 incarto LAINF), con decisione del 25 ottobre 2021
(doc. 183 incarto LAINF), ha statuito quanto segue:
" (…)
Facciamo riferimento alla pratica in oggetto e al nostro scritto del 9
settembre 2020 con il quale abbiamo ritenuto il sig. RI 1 abile al lavoro in
misura completa nell'attività di disegnatore edile, nonostante i postumi
infortunistici alla caviglia destra.
Come da sua richiesta del 21.4.2021, rimasta in evasa per un
disguido interno, per il quale ci scusiamo, rilasciamo la seguente decisione:
Pur riconoscendo che il sig. RI 1 presenta postumi infortunistici
alla caviglia destra, questi non incidono in misura apprezzabile sulla capacità
lavorativa nell'attività di disegnatore edile. Infatti, dagli accertamenti da
noi esperiti, emerge che in qualità di disegnatore edile, l'attività d'ufficio
risulta essere nettamente preponderante rispetto a quella prevista in cantiere.
Pertanto non ravvisiamo gli estremi per corrispondere ulteriori prestazioni
assicurative, oltre a quelle sino ad oggi accordate, sia per quanto concerne la
ricaduta del gennaio 2018 sia per quelle di lunga durata. (…)”
1.7. Dopo avere ricevuto
l’opposizione del 23 novembre 2021 (doc. 187 incarto LAINF), dell’assicurato,
sempre patrocinato dall’avv. RA 1, l’CO 1 ha confermato il 17 dicembre 2021 la
sua precedente decisione (doc. 189 incarto LAINF).
1.8. Con tempestivo ricorso del 1°
febbraio 2022 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e “all’assicurato sono attribuite
le prestazioni in relazione all’infortunio del 22.01.1992 con assegnazione di
una rendita di invalidità pari almeno al 30%.” (doc. I, pag. 4). Anche in
questa sede il patrocinatore dell’insorgente ribadisce che, dopo la ricaduta,
il suo cliente, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, non ha
ritrovato la capacità lavorativa precedente, nell’attività abituale di disegnatore
edile, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto.
1.9. Nella risposta del 21 febbraio
2022 (doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.10. Il 4 marzo 2022 l’avv. RA 1 si
è riconfermato nelle proprie tesi e domande con argomentazioni di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). A suffragio delle
proprie argomentazioni ha prodotto i rapporti medici del 29 gennaio 2019 del
dr. med. __________ (doc. C1, già agli atti quale doc. 61) e del 26 agosto 2019
della dr.ssa med. __________ (doc. C2, già agli atti quale doc. 99).
1.11. Il 9 marzo 2022 (doc. VII) l'CO
1 si è riconfermato nelle proprie conclusioni, in particolare, puntualizzando
quanto segue:
" (…) il
patrocinatore ha prodotto due rapporti medici che risalgono al 2019 e che già
figuravano agli atti senza fornire alcun commento (doc. 61 e 99).
Il dott. __________ si è espresso unicamente in merito al danno
all'integrità la cui valutazione è poi stata fatta propria dall'CO 1 (decisione
18.4.2019).
Dando seguito a quanto auspicato dalla curante l'CO 1 ha disposto
diversi accertamenti amministrative e medici che hanno poi condotto alla
decisione del 25.10.2021 confermata su opposizione il 17.12.2021. (…)”.
1.12. Il doc. VII è stato trasmesso
all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. VIII).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021
del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel
merito
2.2. Litigiosa è la questione di
sapere se, a dipendenza della ricaduta annunciatagli nel marzo 2018, l’istituto
convenuto era legittimato a negare il diritto ad una rendita di invalidità,
oppure no. In particolare, è contestata la valutazione medica operata
dall’amministrazione (capacità lavorativa del 100% con pieno rendimento
nell’attività di disegnatore edile, come da indicazione del medico __________).
Preliminarmente il TCA rileva che oggetto del presente giudizio è
esclusivamente il danno alla salute al piede/caviglia destra riconducibile
all’infortunio del 22 gennaio 1992 e alla successiva ricaduta del marzo 2018.
Dalle tavole processuali si evince infatti che l’insorgente, oltre ai disturbi
(infortunistici) al piede/caviglia destra, ha sviluppato pure delle
problematiche al rachide lombo-sacrale, che esulano dal presente giudizio (in
particolare, con riferimento alla valutazione dalla capacità lavorativa residua
e dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato), non essendo in nesso di
causalità naturale con l’infortunio/la ricaduta in questione.
Questa Corte non ha, difatti, motivo di scostarsi dalle dettagliate, approfondite,
motivate e convincenti considerazioni espresso dal medico __________ - che,
giova ribadire, è specialista nella materia che qui ci occupa e vanta pure
un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica - nel
rapporto del 9 luglio 2020 (relativo alla visita medica di chiusura del 2
luglio 2020; doc. 157 LAINF), giusta il quale “(…) Soggetto alto 182 cm per
130 kg. (…). Per quanto riguarda i problemi riferiti al rachide lombo-sacrale si
ritiene non esservi un nesso causale probabile con gli esiti dell'evento. In
questo assicurato non siamo in presenza di una importante dismetria agli arti
inferiori, tale da giustificare un sovraccarico anomalo a livello del rachide
lombo-sacrale, vi sono invero elementi di carattere extra-infortunistico, quali
l'estremo sovrappeso, che hanno sicuramente un influsso sulla sintomatologia
descritta.” (doc. 157, pag. 2 e 4 incarto LAINF). Tanto più che la
valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati
medico-specialistici neppure in sede ricorsuale.
Giova qui, infine, ricordare che l’assicurazione contro gli infortuni tiene
conto esclusivamente il danno alla salute causato dall’evento assicurato
(diversamente dall’assicurazione per l’invalidità che, in quanto assicurazione
finale, deve considerare il danno alla salute nella sua globalità; cfr. tra le
tante, STCA 35.2019.74 dell’11 marzo 2020, consid. 2.5; STCA 35.2021.81 del 7
febbraio 2022, consid. 2.2 e STCA 35.2021.89 del 14 marzo 2022, consid. 2.12.3).
Da ultimo, va qui pure osservato che l’IMI, esula dal presente giudizio, in
quanto già decisa con decisione del 18 aprile 2019 (doc. 89 incarto LAINF), che
è cresciuta, incontestata, in giudicato (cfr. consid. 1.4).
2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1
LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha
rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv.
1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF,
motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di
rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che
anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la
nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza
relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e
invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda
pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della
capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè,
in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U
187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più
un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di
guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per
valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di
mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.5
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.
21.
p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione
più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b; STCA
35.2020.38
del 9 novembre 2020, consid. 2.9).
2.6
Nel caso di specie, è
controversa la capacità lavorativa - al 100% (rendimento e presenza), secondo
l’amministrazione rispettivamente a non più del 70%, secondo il patrocinatore
dell’assicurato - nell’attività di disegnatore edile.
Chiamato ora a pronunciarsi a tal proposito il TCA osserva che dalle tavole
processuali emerge quanto segue.
In data 27 marzo 2018 RI 1, disegnatore edile indipendente dal 2016 (cfr. doc.
108.
incarto LAINF), ha annunciato una nuova ricaduta (doc. 23 incarto LAINF;
cfr. consid. 1.3).
Agli atti figura il rapporto medico del 29 gennaio 2019 (cfr. doc. 61 e doc.
C1) del dr. med. __________, interpellato privatamente dall’insorgente, che
riguarda solo ed esclusivamente la valutazione dell’IMI, che esula dal presente
giudizio (cfr. consid. 2.2). In tale certificato, infatti, lo specialista in questione
non si esprime in merito alla capacità lavorativa del ricorrente.
Agli atti figura pure il certificato medico del 26 agosto 2019 (doc. 99 e doc.
C2) della dr.ssa med. __________, medico di famiglia dell’assicurato, dal quale
risulta quanto segue:
" - Come
noto il paziente nel 1992 ha subito un infortunio con frattura meta-epifisaria
distale della gamba destra trattata conservativamente.
- Non riprendo le conclusioni del Dr. __________ e del Dr. __________,
a voi già note, ma mi soffermo sul fatto che già allora si parlava di prognosi
non buona a media-lunga scadenza, dovuta in gran parte al peggioramento
dell’artrosi post-traumatica, a livello dell’articolazione tibio-tarsica e
sottoastragalica destra.
- Dal 2018 ad oggi il paziente continua a lamentare episodi
ricorrenti di dolore, difficoltà alla marcia, cedimento dell’articolazione e
anche dolori alla schiena dovuti al fatto che cammina male e non
simmetricamente e che zoppica.
- Questa situazione lo limita molto nella sua professione
(disegnatore edile in proprio), non solo quando si deve recare sui cantieri, ma
anche nel lavoro d’ufficio, visto che deve mettere a riposo più volte il piede
e non può stare a lungo seduto a causa dei dolori alla schiena.
Dispositivo
- Per questi motivi, si può capire come la sua capacità lavorativa
sia ridotta almeno al 50% e per certi periodi è risultato inabile anche al
100%.
- Si chiede quindi almeno un colloquio con visita specialistica
che permetta di vedere approfonditamente le condizioni reali del paziente, nonché
di sentire direttamente da lui come si sente e quali impedimenti ci siano nello
svolgimento del lavoro e nel quotidiano”.
Dal rapporto riguardante
il colloquio del 21 novembre 2019 (doc. 108 incarto LAINF) con l’assicurato,
sub “inchiesta economica” emerge quanto segue:
" (…)
Attualmente a seguito del danno alla salute ho difficoltà economiche che mi
vedono costretto a fare fronte all'assistenza sociale.
In assistenza mi sono annunciato già nel 2015 quando avevo cessato
l'attività presso lo studio __________ di __________.
In seguito avevo fatto ancora un periodo in disoccupazione ma al
termine del termine quadro avevo fatto richiesta presso l'assistenza.
Nel 2016 avevo aperto una mia ditta quale indipendente
disegnatore edile. Confermo di non aver mai stipulato nessuna assicurazione per
la perdita di guadano in caso d'infortunio né con la CO 1 né con altre
compagnie private. Come detto sopra alla Cassa di compensazione ho sempre
dichiarato un reddito annuale di CHF 5'000.00.
Sulla scorta del peggioramento del danno alla salute l'assicurato
ci informa per il tramite della dr.ssa __________ che l'attività di disegnatore
edile è stata ridotta con periodi in cui i dolori riducevano la sua attività
del 50% e altri del 100% e questo a decorrere dal 2018.
Si procede pertanto oggi a far luce sull'attività lavorativa nel
dettaglio, dando le informazioni maggiori possibili per chiarire una situazione
medico/lavorativa che, fino al certificato medico della dottoressa, non è mai
stata sorretta da alcun certificato medico, per quanto attiene ad inabilità
lavorative.
Dal mese di marzo 2018 il danno alla salute è nettamente
peggiorato, oltre ai dolori molto intensi oggi ho anche dei cedimenti della
caviglia.
Nel corso delle mie giornate lavorative devo alternare lavoro con
riposo in quanto i dolori al piede sono molto importanti questo anche durante
l'attività lavorativa sedentaria e questo ogni giorno a partire da marzo.
La mia attività si svolge prevalentemente in ufficio per
disegni e progettazione; lavoro pertanto per circa il 70% in attività
sedentaria mentre per il restante 30% devo recarmi sui cantieri per
misurazioni, sopralluoghi e direzione lavori, dunque devo camminare su terreni
sconnessi, salire e scendere scale e talvolta uso di scale a pioli.
Come detto sopra a seguito del danno alla salute l'attività sia
amministrativa che sul terreno sono rallentati dal fatto che devo fermarmi
spesso per portare sollievo ai dolori al piede.
Mi fermo poi per circa 30 minuti, faccio un breve sonno che mi
rilassa e poi posso riprendere. Questo capita circa ogni 3-4 ore sia che io
resti in ufficio, sia che io sia sui cantieri.
Per i dolori assumo medicamenti antidolorifici solo al bisogno
(Voltaren). Faccio sempre uso delle calze compressive e uso i plantari e le
scarpe orto-pediche prescrittemi e riconosciute dalla CO 1.
Oggi gli impedimenti oggettivi sono di dolori insistenti e molto
importanti scala VAS 8/10. Ho inoltre una sensazione di instabilità della
caviglia con tendenza a cedere.
A seguito di queste problematiche mi sono sempre sforzato di
lavorare sia amministrativamente e che sul terreno. Non ho mai dovuto assegnare
lavori ad altre persone o dovuto assumere dipendenti per sostituirmi.
In accordo con l'avvocato la tabella delle mansioni mi viene
consegna da compilare separatamente con calma. Eventualmente chiederò l'aiuto
della signora __________ se dovessi avere problemi alla compilazione.
Dal 2018 a causa dei disturbi la mia attività è diminuita del
70% complessivamente. In pratica su 10 casi che mi vengono proposti, a 7 devo
rinunciare.
Vengo informato pertanto che dovrò compilare al meglio la tabella
che mi viene consegnata e dovrò produrre la contabilità della ditta a decorrere
dal 2016 ad oggi o eventualmente le notifiche di tassazione. Per ii 2018, visto
che ho richiesto una proroga alle tassazioni, invierò la documentazione
contabile 2018 e 2019.
Le indennità giornaliere non mi verranno versate in quanto non ho
mai annunciato un salario e/o fatto alcuna copertura LAINF.” (n.d.r.: il
corsivo è della redattrice)
In seguito, l’assicurato
si è sottoposto il 3 aprile 2020 (doc. 151 incarto LAINF) ad una RX del piede
destro e della caviglia destra, ambedue in due proiezioni, dal cui referto
risulta quanto segue:
" (…) L'esame
viene posto a confronto con i precedenti in PDF del 23.08.2011 e del 27.02.2018
eseguiti in altra sede.
Esiti fratturativi della porzione distale della diafisi tibiale,
consolidata. Reperti apparentemente stabili rispetto al precedente.
Segni degenerativi articolari a sede tibio-fibulo-talare con
piccoli osteofiti marginali e rime articolari ancora
delimitabili.
Piccolo entesofita all'inserzione della fascia plantare.
Lievi segni degenerativi della I articolazione metatarso-falangea.
Diffusa rarefazione della matrice ossea in esame. (…)” (n.d.r.: il
corsivo è della redattrice)
Dal colloquio telefonico
del 14 aprile 2020 (doc. 136 incarto LAINF) emerge quanto segue:
" (…) In
merito all'attività di disegnatore edile, per la quale comunque si ritiene
indipendente, conferma quanto riferito al nostro ispettore in data 21.11.2019.
II 70% dell'attività è da ritenersi sedentaria (ufficio, disegni, ecc.) mentre
un 30% si svolge sui cantieri per controlli lavori, rilevamenti e misurazioni.
In questa attività è particolarmente disturbato dal problema alla caviglia
perché deve spesso salire e scendere le scale e camminare su terreni
irregolari. Deve anche accovacciarsi per prendere le misure. Di questo 30%
almeno il 50% gli risulta molto difficoltoso, e a volte proprio non riesce a
farlo per i dolori.
La situazione non è cambiata rispetto a quella comunicata
all'ispettore. (…)”.
Nel mese di giugno 2020 l’CO
1 ha sottoposto l’incarto al dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, in particolare,
chiedendogli quanto segue:
" (…) abbiamo
fatto esperire L'RX alla caviglia destra che è stata confrontata con quelle
precedenti.
(…).
Sulla scorta degli esami radiologici effettuata in aprile scorso, è intervenuto
un peggioramento importante dello stato infortunistico rispetto alle
radiografie effettuata in data 27.2.2018?
Nell'affermativa, tenuto conto del peggioramento intervenuto, si giustifica una
inabilità lavorativa come disegnatore in architettura tenendo presente che
almeno il 70% dell'attività si svolge in ufficio (disegno e progettistica) e al
massimo il 30% in di cantiere dove deve svolgere misurazioni, rilievi,
controllo dei lavori?”
Per chiarire la questione
riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha, quindi, fatto
capo alla valutazione del 9 luglio 2020 (doc. 157 incarto LAINF) del dr. med. __________,
il quale ha attestato quanto segue:
" (…)
Radiografie
03.04.2020 radiografie piede e caviglia destra, Istituto __________:
referto: "non abbiamo a disposizione esami precedenti da porre a
confronto. Esiti fratturativi della porzione distale della diafisi tibiale,
consolidata. Segni degenerativi articolari a sede tibio fibulotalare con
piccoli osteofiti marginali e rime articolari ancora delimitabili. Piccolo
entesofita all'inserzione della fascia plantare. Lievi segni degenerativi della
I articolazione metatarso-falangea. Diffusa rarefazione della matrice ossea in
esame."
Al confronto delle immagini con la radiografia del 2018 si rileva
una sostanziale stazionarietà del quadro iconografico.
Diagnosi
Frattura III distale intrarticolare tibia destra trattata
conservativamente, sviluppo progressivo di una artrosi all'articolazione
tibiotalare e talocalcaneare di grado intermedio.
Sullo stesso infortunio lussazione della spalla destra trattata
conservativamente e guarita senza conseguenze.
Artrosi post-traumatica tibio-tarsica destra.
Apprezzamento
(…)
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Al momento non sono previsti ulteriori trattamenti in grado di
migliorare la situazione in questo assicurato. Dal punto di vista clinico e
radiografico, la situazione non è modificata in modo apprezzabile rispetto alla
ultima perizia del dr. med. Minotti ed alle radiografie del 2018. L'assicurato
potrà giovarsi eventualmente di cure di mantenimento da considerare di volta in
volta su prescrizione del curante.
Aspetti medico-assicurativi
Per quanto riguarda i problemi riferiti al rachide lombo-sacrale,
si ritiene non esservi un nesso causale probabile con gli esiti dell'evento. In
questo assicurato non siamo in presenza di una impor-tante dismetria agli arti
inferiori, tale da giustificare un sovraccarico anomalo a livello del rachide
lombo-sacrale, vi sono invero elementi di carattere extra-infortunistico, quali
l'estremo sovrappeso, che hanno sicuramente un influsso sulla sintomatologia
descritta.
La situazione clinica è stabilizzata e valutabile. L'assicurato
è abile in misura completa in lavori leggeri e di ufficio. Per quanto riguarda
l'attività in cantiere si redige una esigibilità.
L'esigibilità del lavoro è redatta in presenza dell'assicurato e
con suo appieno assenso.
Esigibilità del lavoro
Sollevare e portare: l'assicurato è in grado di sollevare con due
braccia fino all'altezza dei fianchi pesi molto leggeri e leggeri fino a 10 kg
molto spesso, pesi medi da 10 a 25 kg di rado, pesi pesanti e molto pesanti
mai. È in grado di sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg molto
spesso e pesi superiori ai 5 kg di rado o mai.
Maneggio di attrezzi: l'assicurato è in grado di maneggiare
attrezzi leggeri e di precisione e medi molto spesso, attrezzi pesanti
talvolta, molto pesati mai. La rotazione della mano è possibile molto spesso.
Posizione e mobilità: l'assicurato è in grado di eseguire lavori
sopra la testa talvolta, lavori che prevedono la rotazione del busto e la
posizione seduta e inclinata in avanti molto spesso, la posizione in piedi e
inclinata in avanti talvolta, la posizione inginocchiata talvolta, con
flessione delle ginocchia di rado.
Posizione di lunga durata: l'assicurato è in grado di mantenere la
posizione seduta molto spesso e la posizione in piedi talvolta ed è in grado di
cambiare dalla posizione seduta a posizione in piedi molto spesso con
prevalenza della posizione seduta.
Spostamento: l'assicurato è in grado di camminare per tratti
superiori ai 50 metri molto spesso, per lunghi tratti spesso, su terreno
accidentato e di salire le scale talvolta, salire le scale a pioli di rado.
L'uso delle due mani è possibile.
Equilibrio e stare in equilibrio: possibile.
L'assicurato in un lavoro che rispetti l'esigibilità espressa, è da ritenersi
abile in misura completa con rendimento completo senza pause supplementari.”
(doc. 157, pag. 3 e 4 incarto LAINF; n.d.r. il corsivo è della redattrice)
L’amministrazione ha
acquisito agli atti anche la descrizione di “disegnatore/disegnatrice con indirizzo
architettura (AFC)”, giusta la quale “sono i collaboratori tecnici dell’architetto
o di un team di architetti. La loro attività si svolge prevalentemente nello
studio, alternata a visite sui cantieri.” (doc. 179 incarto LAINF) e
quella di “disegnatore/disegnatrice ingegneria civile (AFC)”, giusta la
quale “si occupano della realizzazione dei piani di strutture per l'edilizia
civile (essenzialmente edifici) e per le opere pubbliche (infrastrutture) in
modo che corrispondano alle esigenze dei committenti e alle norme vigenti.
Oltre ai piani relativi alle strutture degli edifici, si occupa anche di vie di
comunicazione come strade, ponti, gallerie e opere idrauliche quali dighe,
sbarramenti, acquedotti e canalizzazioni. (…)
collaborano con gli ingegneri all'allestimento dei preventivi e delle
liquidazioni ed al controllo dell'esecuzione dei lavori in cantiere. Lavorano
essenzialmente al tavolo da disegno equipaggiato con un terminale CAD,
impiegando vari programmi specifici. (…)”, ambedue risultanti dal sito www.
Orienta-mento.ch (doc. 179 incarto LAINF; n.d.r.: le sottolineature sono della
redattrice).
L’amministrazione ha acquisito
agli atti pure il messaggio di posta elettronica del 15 ottobre 2021 dell’arch.
__________ di __________, giusta il quale:
" (…) per
quanto concerne il mio studio (composto da 1 architetto + 1 disegnatore svolgo
personalmente la direzione lavori. Ad eccezione dei rilievi iniziali e di
sporadici sopralluoghi di cantiere, il mio disegnatore svolge invece
prevalentemente lavoro di ufficio (nella misura del 98-99% circa)” (doc.
177 incarto LAINF; la sottolineatura è della redattrice)
L’amministrazione ha acquisito agli atti anche il messaggio di posta
elettronica del 15 ottobre 2021 dello studio di progettazione __________ di __________,
giusta il quale:
" (…) le
descrivo brevemente i compiti relativi alla posizione di
disegnatore/progettista nel mio caso specifico nel settore del Riscaldamento:
•Attività di ufficio circa 80% (comprende progettazione, disegni, richiesta
offerte e stesura offerta, calcoli, riunione con architetti per discussione
progetti)
•Attività di cantiere circa 20% (sopralluogo e rilievi, controlli dei lavori
qualora vi sia assegnata una DL in onorario, normali sopralluoghi legati alla
realizzazione se si ritiene opportuno durante le fasi di lavorazione)
Eventuali riunione di cantiere ove sia presente la presenza in cantiere
settimanalmente
Presenza in cantiere per le messe in funzione di impianto.
Naturalmente queste due attività e relative percentuali di impegno, dipendono
dal lavori svolto e dall'esperienza maturata dal tecnico vi sono cantieri o
lavori in cui non si presenzia mai in cantiere, oppure in maniera limitata.
Ricordo inoltre che nel diploma di progettista/disegnatore è prevista una
presenza in cantiere durante l'apprendistato e su tale presenza o meno, vengono
fatte domande in fase d'esame.”
Nel gravame del 1°
febbraio 2022 il patrocinatore dell’assicurato ha puntualizzato quanto segue:
" (…). Il
medico __________ dell'assicuratore, a seguito della visita effettuata il
02.07.2020, ha riconosciuto i limiti dell'esigibilità lavorativa per il
ricorrente dovuti all'infortunio oggetto della presente procedura. Questi
limiti impediscono al ricorrente, disegnatore edile di professione, di
effettuare qualsiasi prestazione relativa alle attività sul terreno imposte
dalla sua professione. Non è dunque corretto sostenere, come indicato nella
decisione impugnata, che l'assicurato sarebbe in grado di svolgere la propria
professione in misura completa. Egli, in sede di colloquio presso
l'assicuratore infortuni, ha evidenziato che la sua professione implica la
necessità di recarsi su cantieri per misurazioni, sopralluoghi e direzione
lavori, con tragitti su terreni sconnessi, salite e discese da scale, anche da
scale a pioli. La professione svolta dal ricorrente implica l'attività sui
cantieri nella misura del 30%. Come detto, a causa delle limitazioni
conseguenti ai postumi infortunistici, il ricorrente non può più in alcun modo
svolgere attività sui cantieri. Ne consegue che il medesimo, dal profilo
dell'assicurazione infortuni, va pertanto ritenuto invalido almeno nella misura
del 30%. II grado di invalidità potrebbe in realtà essere anche maggiore se si
considera che la mancata possibilità di recarsi sui cantieri incide anche sul
lavoro in ufficio che conseguentemente diminuisce e implica minori entrate che
devono essere considerate.
La CO 1 non poteva dunque in concreto negare un peggioramento
della situazione dell'assicurato e della relativa capacità lavorativa così come
indicato dal medesimo.
Il presente ricorso dovrà pertanto essere accolto con
l'attribuzione al ricorrente di una rendita di invalidità LAINF pari almeno al
30%.” (doc. I, pag. 3)
Il 4 marzo 2022 l’avv. RA 1 ha prodotto a suffragio delle proprie
argomentazioni i già citati rapporti medici del 29 gennaio 2019 del dr. med. __________
(doc. 61 e C1) e del 26 agosto 2019 della dr.ssa med. __________ (doc. 99 e C2).
2.7. Attentamente vagliata la
documentazione appena riassunta al consid. 2.6, nella concreta evenienza questo
Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario il 9
luglio 2020 e posta alla base della decisione avversata. Tanto più che la
valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati
medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. Il TCA ritiene parimenti corretta
la valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa dell’assicurato
dell’esigibilità posta dal medico __________, in particolare la capacità
lavorativa - al 100% (rendimento e presenza) - nell’attività di disegnatore
edile.
A questo proposito giova qui infatti sottolineare che la questione riguardante
la capacità lavorativa di RI 1 nella sua abituale professione (disegnatore
edile indipendente) e, in ultima analisi, quella del diritto alla rendita, deve
essere valutata, per giurisprudenza consolidata, in funzione dell’attività
normalmente svolta da un disegnatore edile sul mercato generale del lavoro,
facendo astrazione da quella che può essere la particolare situazione
dell’insorgente (cfr., per dei casi analoghi, STCA 35.1998.7 del 14 settembre
1998, confermata dal TF con sentenza U 301/98 del 18 febbraio 1999; STCA 35.1999.134
del 17 aprile 2001; STCA 35.2005.92 del 24 aprile 2006, consid. 2.8; STCA
35.2006.42 del 20 marzo 2007, consid. 2.5 e STCA 35.2014.100 del 16 febbraio 2015,
consid. 2.8).
L’istruttoria disposta dall’amministrazione ha evidenziato che, quale
disegnatore edile indipendente, il ricorrente svolgeva per il 30% del suo tempo
di lavoro mansioni sui cantieri per controlli lavori, rilevamenti e misurazioni,
ciò che naturalmente comportava l’assunzione di posizioni gravose per il
piede/caviglia infortunata (ad esempio, la posizione accovacciata).
Questa Corte è tuttavia del parere che, su un mercato equilibrato del lavoro,
ad un disegnatore edile competano in prevalenza delle attività di
ufficio (comprendenti progettazione, disegni, richiesta offerte e stesura
offerta, calcoli, riunione con architetti per discussione progetti), per lo più
di carattere sedentario.
Un suo coinvolgimento
diretto in attività di cantiere (comprendententi controlli lavori,
rilevamenti e misurazioni) costituisce generalmente l’eccezione. In siffatte
circostanze, su un mercato equilibrato del lavoro, il danno residuale al
piede/caviglia destra dell’assicurato, che influisce sulla sua esigibilità
lavorativa nelle attività di cantiere nei termini indicati dal dr. med. __________,
costituisce un impedimento tutto sommato esiguo nell’attività di disegnatore
edile.
Richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995,
pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221)e
posto pure che, su un mercato equilibrato del lavoro, all’assicurato andrebbe
oltretutto riconosciuta la possibilità - grazie alla sua particolare funzione
(disegnatore edile indipendente) - d'ottimizzare l'organizzazione del proprio
lavoro in modo tale da risparmiare l’arto inferiore destro, è da ritenere dimostrato,
secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel
settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con
riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un
rendimento completo, l’attività di disegnatore edile (sulla base
dell’esigibiltà lavorativa posta del medico __________ con espresso riferimento
all’attività svolta di cantiere) su un mercato equilibrato del lavoro.
A questo proposito giova ricordare che, nella già citata sentenza 35.1998.7 del
14 settembre 1998 - confermata dal TF con pronunzia U 301/98 del 18 febbraio
1999 -, riguardante un assicurato direttore e unico dipendente di un’impresa di
costruzioni di piccole dimensioni, il quale si trovava impedito a trasportare o
sollevare pesi superiori ai 15 kg a causa del danno infortunistico alla salute,
questo Tribunale ha negato l’esistenza di un qualsiasi discapito economico,
nonostante che nella sua abituale attività era concretamente chiamato a
compiere delle mansioni inadeguate:
" (…) Ora,
se è vero che P., secondo quanto raccomandato dal Prof. ____, deve astenersi
dal trasportare o sollevare pesi superiori ai 15 kg, questo Tribunale è
dell’opinione che un tale impedimento funzionale - peraltro il solo presentato
dal ricorrente - non gli impedirebbe, su di un mercato equilibrato del lavoro,
di svolgere la propria attività di capo-muratore in misura normale.
Quanto affermato dai dirigenti del ____ a pagina 3 del loro
rapporto 6 luglio 1998 - “nell’ambito della costruzione è comunque richiesta
una buona costituzione fisica, non fosse altro per la presenta stessa sul
cantiere che di per sé richiede la piena facoltà delle proprie attitudini
fisiche, e d’altra parte è sempre possibile un coinvolgimento, anche nei ranghi
superiori, in attività prettamente pratiche” (VIII) - deve essere relativizzato
in funzione di quanto gli stessi responsabili hanno indicato in merito alle
mansioni di regola espletate da un capo-muratore. Se ciò è senz’altro vero per
un manovale oppure per un semplice muratore - la cui attività è incentrata sul
lavoro manuale pratico - lo è assai meno per un capo-muratore, coinvolto
soltanto marginalmente in questo specifico ambito. In questo senso,
l’insorgente non può essere seguito allorquando pretende che l’attività di un
capo-muratore implica “una forte componente di sforzo fisico” (I)
In siffatte condizioni, la decisione dell’____ di negare il
diritto ad una rendita d’invalidità non può che essere tutelata dallo scrivente
TCA. Infatti, accertato che P. non presenta alcuna incapacità lavorativa nella
sua attività professionale di capo-muratore, è giocoforza ammettere
l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di guadagno.” (STCA succitata, consid.
2.6.).
Il TCA non ignora i rapporti
medici del 29 gennaio 2019 del dr. med. __________ (doc. 61 e C1) e del 26
agosto 2019 della dr.ssa med. __________ (doc. 99 e C2), nuovamente prodotti in
questa sede il 4 marzo 2022 dall’avv. RA 1 a suffragio delle proprie
argomentazioni (capacità lavorativa a non più del 70% nell’attività abituale di
disegnatore edile). Tuttavia essi non consentono di addivenire ad una
conclusione differente. Innanzitutto perché il certificato medico
specialistico, come già evidenziato in precedenza (cfr. consid. 2.6), riguarda
solamente l’IMI e non si esprime in merito all’esigibilità e alla capacità
lavorativa dell’insorgente. In secondo luogo perché il certificato del medico
di famiglia - che è antecedente alla approfondita, motivata e convincente
valutazione del dr. med. __________ (che è specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore e vanta un’ampia esperienza
in materia di medicina assicurativa e infortunistica), che non apporta nuovi
elementi oggettivi ignorati dal medico __________ (e va, quindi, in ogni caso
intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che il danno alla
salute infortunistico ha sulla capacità di lavoro del ricorrente)
e, infine, che tiene conto di pure di fattori extrainfortunistici (in
particolare dei disturbi lombo-sacrali: cfr. consid. 2.1) - non concerne l’attività
normalmente svolta da un disegnatore edile sul mercato generale del lavoro, bensì
la particolare situazione dell’insorgente. Giova qui pure ricordare che, nella
STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha ribadito
che:
" Di
principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria
prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per
cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in
caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)”.
Stante quanto precede,
accertato che RI 1 non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua attività
professionale di disegnatore edile su un mercato equilibrato del lavoro, è
giocoforza ammettere l’inesistenza di una qualsiasi incapacità di guadagno.
In queste condizioni, la decisione dell’CO 1 di negare all’assi-curato il
diritto ad una rendita di invalidità, va tutelata da questo Tribunale.
2.8. In siffatte circostanze, le
critiche ricorsuali sollevate dal patrocinatore del ricorrente all’operato
dell’amministrazione non possono essere condivise e devono essere respinte.
2.9. Da ultimo, va qui ricordato
che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;
cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda
pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Il TCA rinuncia quindi
all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente
chiarita.
L'incarto della CO 1 è
stato versato agli atti con la risposta di causa.
2.10. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la
decisione su opposizione avversata confermata.
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 28 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non
ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021
consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid.
2.12).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3
gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al
riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti