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Decisione

35.2022.14

Discusso il diritto a una rendita d'invalidità (esigibilità lavorativa) e l'entità della menomazione dell'integrità

4 maggio 2022Italiano38 min

I due redditi

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto n.

35.2022.14

mm

Lugano

4

maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio

Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4

febbraio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

6 gennaio 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto in

fatto

1.1. In data

17 ottobre 2018, RI 1, nato nel 1960, dipendente della ditta __________ di __________

in qualità di aiuto-carpentiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli

infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto sul braccio

destro da un’altezza di circa un metro e mezzo e ha riportato, secondo il

rapporto di uscita 8 novembre 2018 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________

di __________, la frattura scomposta dell’omero prossimale destro, la frattura

scomposta intrarticolare del radio distale destro con dissociazione

scafo-lunata e un trauma contusivo al gomito destro. Durante la degenza, egli è

stato sottoposto ad interventi di osteosintesi a livello dell’omero prossimale

destro e del radio distale, come pure di artrorisi scafo-lunata/scafo-capitata

e di sutura del legamento scafo-lunato (doc. 11).

Il 18

dicembre 2018 ha avuto luogo l’ablazione dei fili di Kirschner al polso destro

e al pollice sinistro (doc. 29).

Nel

corso del mese di febbraio 2020, il dott. __________ ha effettuato

un’artroscopia diagnostica al polso destro (doc. 155).

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Dall’11

gennaio al 5 febbraio 2021 si è svolto un periodo di accertamento professionale

presso il Centro __________ di __________ (doc. 245).

1.3. In data

25 agosto 2021, l’amministrazione ha informato l’assicurato che il diritto alle

prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) si sarebbe

estinto a contare dal 1° novembre 2021 (doc. 276).

1.4. Esperiti

gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18

novembre 2021, l’CO 1 ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e ha

posto l’assicurato al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità

(IMI) del 20% (doc. 305).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato

(doc. 315), in data 6 gennaio 2022, l’istituto assicuratore ha confermato il

contenuto della sua prima decisione (doc. 317).

1.5. Con

tempestivo ricorso del 4 febbraio 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA

1, chiede che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti

vengano rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova

decisione.

A

sostegno della propria pretesa, trattandosi del diritto alla rendita, il

patrocinatore dell’insorgente contesta che alla valutazione dell’esigibilità

lavorativa espressa dal medico __________ possa essere attribuito un

sufficiente valore probatorio, e ciò tenuto conto che egli “… ha tentato,

purtroppo invano, più volte di riprendere un’attività professionale ma il suo

stato glielo ha impedito. RI 1 ancora oggi soffre dei postumi infortunistici in

particolare per le conseguenze delle fratture descritte negli atti medici,

oltre che del ginocchio destro e dello stato depressivo man mano insinuatosi

nella sua vita. Tali lesioni hanno comportato e comportano tutt’ora

un’importante e significativa limitazione funzionale e una neuropatia

postraumatica del nervo mediano. Il ginocchio destro, operato per ben tre

volte, non riesce a piegarlo ed è dolorante. È tuttora seguito dai medici

specialisti (dr. __________). L’assicurato presenta dei valori di forza agli

arti sensibilmente ridotti e le funzionalità degli stessi sono notevolmente

diminuite, situazione tale da impedire anche di svolgere attività leggere.

Aggiungasi che l’amputazione di un dito e del pollice non lo aiutano neppure

nelle prospettate attività indicate dalla CO 1. E sono tali da impedire una

possibilità di reintegrazione.

L’assicurato

soffre inoltre di una pneumopatia reumatica con attuali conseguenze (dr. med. __________

di __________). Eppure, queste predescritte situazioni il medico __________ CO

1 non le ha approfondite né indicate nel suo referto all’attenzione della CO 1.

Senza dimenticare che il fatto che il consulente AI ha rilevato che la

situazione è più compromessa rispetto a quella indicata medicalmente.

L’assicurato ha infatti faticato non poco soprattutto nel lavoro sopra

l’orizzontale delle spalle, nella rotazione del polso, nella flesso-estensione,

nella manualità fine, nella forza prensile e nella movimentazione di pesi,

oltre che nella deambulazione causa lo stato del ginocchio destro. Ne consegue

che il medico __________ ha superficialmente affrontato e considerato il caso

dell’assicurato, senza preoccuparsi dello stato accertato dall’AI e delle

conseguenze sulle capacità di lavoro. (…).”

Per

quanto concerne invece l’IMI, l’avv. RA 1 fa valere in sostanza che

l’indennità riconosciuta dall’assicuratore convenuto (20%) non sarebbe equa,

posto che il ricorrente “… in seguito all’infortunio ha sofferto una

menomazione importante e durevole all’integrità fisica, mentale e psichica.

Trattasi di una menomazione dell’integrità durevole e l’integrità,

indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o

grave. Ricordato inoltre che a mente dell’assicurato l’accertamento medico non

è stato svolto in modo completo, e non ha tenuto conto di tutti gli elementi

accertati pendente istruttoria, il ricorso dev’essere accolto e l’incarto

rinviato alla CO 1 per un nuovo accertamento il più possibile completo sullo

stato psico fisico dell’assicurato e seguente decisione. L’assicurato soffre di

una considerevole diminuita integrità, da quantificare secondo la gravità del

danno importante. S’impone quindi un accertamento medico-teorico della

limitazione corporale, psichica e mentale del danno. (…)” (cfr. doc. I).

1.6. L’CO 1,

in risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7. In data

11 marzo 2022, l’avv. RA 1 ha ribadito la necessità che lo stato psico-fisico

del suo patrocinato sia oggetto di perizia e che venga richiamato l’intero

incarto AI (doc. VII).

in

diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la

STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa

vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del

29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato

al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a

un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non

vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana

figlia del Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022

consid. 2.1).

nel

merito

2.2. Nel caso

di specie, litigioso è il diritto a una rendita d’invalidità e l’entità della

menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato.

2.3. Diritto

a una rendita d’invalidità?

2.3.1 Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF,

in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.

572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2

prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati

cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta

Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha

rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella

stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito

LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità

al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su

questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.

la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo

l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I due redditi

da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però

poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF

ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del

30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività

lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è

essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il

grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età

vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

In

concreto, va rilevato che alla base della decisione dell’amministrazione di

negare all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, vi è l’apprezzamento

dell’esigibilità lavorativa enunciato dal proprio medico __________ (cfr. doc.

317, p. 4 s.).

In

effetti, in occasione della visita di chiusura del 31 agosto 2020, formulata la

diagnosi di frattura scomposta sottocapitata dell’omero prossimale a destra

con/su osteosintesi omero prossimale a destra per frattura, artroscopia polso

destro e AMO alla spalla destra ed aver refertato, all’esame clinico, delle

“ferite chirurgiche ben guarite, nessun segno di infiammazione o di distrofia.

Flessione e abduzione della spalla leggermente sopra il livello orizzontale

mentre alla mano destra articolazione del polso ridotta. Presa della pinza e

forza chiusura del pugno conservate”, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, ha dichiarato che “per attività adatte

sul mercato generale del lavoro l’assicurato è abile in misura completa

con le seguenti esclusioni: attività sopra il livello orizzontale. Sollevamento

di pesi maggiori a 10 kg. Attività ripetitive per la spalla o la mano destra,

maneggio di apparecchi vibranti e percussioni come martello e martello

pneumatico e attività per le quali bisogna appoggiarsi come salire scale e

ponteggi.” (doc. 181, p. 3 – il corsivo è del redattore).

Da

notare che l’amministrazione ha di nuovo interpellato il medico __________,

allorquando gli è stato chiesto di prendere posizione sui referti del chirurgo

della mano dott. __________ (cfr. i doc. 249, 259, 265 e 268), segnatamente per

quanto riguardava l’ulteriore procedere terapeutico.

Con nota

del 23 luglio 2021, il dott. __________ ha segnatamente negato che

l’esigibilità lavorativa si fosse modificata rispetto a quella definita a

margine della visita di chiusura dell’agosto 2020 (cfr. doc. 271).

Con

l’impugnativa, il rappresentante contesta l’affidabilità della valutazione del

dott. __________, nella misura in cui il medico __________ ha omesso di

prendere in considerazione e, quindi, di discutere (anche) il danno al

ginocchio destro, la problematica psichica, come pure la pneumopatia reumatica.

Inoltre, sempre a suo avviso, l’esistenza di una piena abilità lavorativa in

attività sostitutive adeguate non sarebbe sostenibile nemmeno alla luce delle

risultanze dell’accertamento professionale svoltosi a cavallo tra gennaio e

febbraio 2021 e, in particolare, di quanto è stato attestato dal medico del

Centro, dott. __________ (cfr. doc. I).

2.3.4

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano

indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014

del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne

il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,

1996.

U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.3.5

Chiamato

a pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben considerato, il TCA ritiene di

poter validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa

espressa dal medico fiduciario dell’amministrazione, specialista nella materia

che qui interessa (in questo contesto, va segnalato che, secondo una costante

giurisprudenza, i medici __________, così come gli specialisti del Centro __________

dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione

professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a

prescindere dalla loro specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22

dicembre 2020 consid. 4.4.2), in base alla quale, nonostante i postumi

residuali interessanti l’arto superiore destro, l’assicurato sarebbe ancora in

grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività

lavorativa adeguata. In sostanza, si tratterebbe di un’attività leggera dal

profilo del sollevamento/trasporto di pesi, da svolgere a livello del piano di

lavoro e che consenta di evitare l’utilizzo di strumenti vibranti o a

percussione, come pure di salire su scale a pioli o ponteggi.

Questa

Corte non può seguire il rappresentante dell’insorgente laddove pretende che

per definire l’esigibilità lavorativa occorrerebbe prendere in considerazione

anche i disturbi polmonari, quelli psichici e quelli interessanti il ginocchio

destro (cfr. doc. I).

Innanzitutto,

è utile precisare che, diversamente

dall’assicurazione per l’invalidità che, in quanto assicurazione finale, deve considerare il danno alla salute

nella sua globalità, l’assicuratore contro gli infortuni deve tener conto

esclusivamente del danno alla salute causato dall’evento assicurato. In questo

senso, posto come la pneumopatia reumatica sia pacificamente

un’affezione di natura morbosa, essa non è di pertinenza dell’CO 1.

D’altro

canto, per quanto concerne la pretesa problematica psichica, il TCA

constata che dalla documentazione agli atti non risultano certificazioni

specialistiche attestanti l’esistenza di turbe di tale natura, così come non

emerge che l’assicurato sia mai stato sottoposto a specifiche terapie. Del

resto, nemmeno durante il periodo di accertamento professionale

(gennaio/febbraio 2021) sono stati rilevati problemi di sorta a quel livello.

Il ricorrente ha sì manifestato preoccupazione per il suo futuro professionale

e per le conseguenze economiche legate all’inattività, così come frustrazione

rispetto all’eventualità di non raggiungere il pensionamento senza interruzioni

particolari, ma si è pure “… dimostrato positivo di fronte alla necessità di

ridefinirsi professionalmente e disponibile a sperimentare nuovi settori lavorativi,

anche se reticente rispetto alle sue effettive possibilità reintegrative.”

(cfr. doc. 245).

In

queste condizioni, non si vede come lo stato di salute psichica dell’assicurato

possa avere una qualche incidenza sull’esigibilità lavorativa definita dall’assicuratore

LAINF resistente.

Una

conclusione analoga deve valere anche per il ginocchio destro. In

effetti, dalle carte processuali, segnatamente dal rapporto relativo al periodo

di accertamento professionale svoltosi a __________, non si evince che esso

abbia in qualche modo rappresentato un impedimento per il ricorrente (si veda

del resto il rapporto relativo alla visita __________ di chiusura, a margine

della quale l’assicurato non aveva segnalato alcun problema a quel livello –

cfr. doc. 181, p. 2). Dagli atti di causa emerge soltanto che nell’ottobre 2021

egli ha accusato un cedimento proprio al ginocchio destro con successiva contusione

al suolo. Al riguardo, l’insorgente ha dichiarato che era ormai abituato ai

cedimenti e di essersi curato da solo con l’applicazione di cerotti

antidolorifici. Il caso è quindi stato liquidato quale infortunio bagatella

(cfr. doc. 302).

Non

risulta infine documentato che il ricorrente sia portatore di una “amputazione

di un dito e del pollice” (cfr. doc. I, p. 5). Dal rapporto operatorio del 18

dicembre 2018 si evince che il pollice sinistro era stato oggetto anni

prima di un intervento di osteosintesi. Nel dicembre 2018 si è quindi proceduto

all’asportazione di un restante filo di Kirschner (cfr. doc. 30, p. 1).

In

esito a quanto precede, non presta dunque il fianco a critiche la circostanza

che il dott. __________ abbia definito l’esigibilità lavorativa dell’assicurato

considerando soltanto lo stato del suo arto superiore destro.

Con la

propria impugnativa, l’avv. RA 1 sottolinea poi come dal rapporto 17 febbraio

2021.

del Centro __________, il quale è stato sottoscritto anche da un medico

(dott. __________), emerga un quadro valetudinario maggiormente compromesso

rispetto a quello descritto dal medico __________ (poi fatto proprio

dall’amministrazione per negare il diritto alla rendita), tanto che l’UAI ha

finalmente assegnato all’insorgente una rendita intera fondata su un grado

d’invalidità del 100%.

Dal

documento in questione si evince innanzitutto che, secondo gli estensori, la

situazione dell’assicurato sarebbe “… più compromessa rispetto a quella

indicata medicalmente. L’A. ha faticato soprattutto nel lavoro sopra l’orizzontale

delle spalle, nella rotazione del polso, nella flesso-estensione, nella

manualità fine, nella forza prensile e nella movimentazione di pesi (con il

braccio destro infortunato non è riuscito a sollevare praticamente nessun

carico, mentre con quello sinistro fino al un massimo all’incirca di 6 kg). Si

sono rese necessarie inoltre delle brevi pause supplementari (più frequenti con

il passare della giornata), in cui faceva dello stretching. Le tempistiche

esecutive sono risultate ampiamente dilatate nell’insieme dei compiti, a causa

sia della trasversalità delle limitazioni fisiche (soprattutto nelle attività pratico-manuali,

ma anche in quelle amministrative, soprattutto se era richiesta la redazione

cartacea) che dell’inesperienza e della bassa scolarità (in questo caso nei

compiti amministrativi). I risultati sono stati generalmente poco apprezzabili,

anche laddove dimostrava di avere competenze e conoscenze (il danno alla salute

ne impediva di fatto il regolare svolgimento). Il rendimento è da considerarsi

dunque ampiamente ridotto, quantificabile indicativamente in un metà tempo, e

da intendersi come riduzione di rendimento.”.

Pertanto,

a loro avviso, “l’attività lavorativa potenziale per un reinserimento dovrebbe

essere pratico-manuale, semplice ed esecutiva, oltre ad essere rispettosa dei

numerosi limiti funzionali all’arto superiore destro. Tali alternative

rappresentano delle opzioni, in cui svolgere eventuali prove, ma richiedono una

scelta mirata del posto di lavoro (contesti lavorativi di nicchia). I settori

emersi in sede di discussione sono quelli dei piccoli trasporti (attività già

svolta in passato, la guida di automezzi pesanti non è più possibile), della

vendita/consulenza, nell’ambito del Do-it-Yourself e edile (conoscenze di

materiali e attrezzi) e industriale (predisposizioni pratiche e nell’utilizzo

dei macchinari). Le patenti del muletto potrebbero ugualmente essere sfruttate

in determinati contesti lavorativi. Le limitazioni fisiche, la bassa

scolarità, l’età e la reperibilità stessa di posti di lavoro adeguati lasciano

tuttavia difficilmente supporre in definitiva ad un reale reinserimento nel

mercato del lavoro primario.” (doc. 245, p. 9 s. – il corsivo è del

redattore).

Chiamato

a pronunciarsi su questo aspetto, il TCA precisa innanzitutto che, per costante giurisprudenza,

l’assicurazione contro gli infortuni non è vincolata alla valutazione dell’invalidità

dell’assicurazione per l’invalidità e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24

gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007 consid. 6, pubblicata in:

DTF 133 V 549 consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016 consid. 2.4; SVR

2016.

UV n. 26 consid. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017 consid. 4.1; STF

9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018

consid. 2.2; STF 9C_341/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1 e riferimenti ivi

citati; STF 8C_563/2020 del 7 dicembre 2020 consid. 4.2.5; STF 8C_19/2021 del

27.

aprile 2021 consid. 6; STF 8C_374/2021 del 13 agosto 2021 consid. 5.6; STF

8C_291/2021 del 12 ottobre 2021 e STF 8C_382/2021 del 19 ottobre 2021).

Fatta

questa premessa, il TCA non ritiene che le risultanze dell’osservazione

professionale, in base alle quali il ricorrente sarebbe in definitiva

impossibilitato a reinserirsi nel mercato del lavoro

a causa degli impedimenti fisici legati al danno alla salute, dell’età, della

scarsa scolarità e delle condizioni del mercato del lavoro medesimo, possano

fungere da valido supporto a quanto sostenuto dal rappresentante dell’assicurato.

In

primo luogo, il fatto che la ricerca di un’occupazione sia resa difficoltosa

dall’età, dal basso livello di scolarizzazione e/o dalle insufficienti

attitudini professionali, costituisce un fattore estraneo al danno della salute

e, in quanto tale, non è rilevante ai fini della

commisurazione dell'invalidità.

In

questo contesto, non può essere ignorato che dalle motivazioni relative alla

decisione di rendita del 24 gennaio 2022 risulta che l’UAI ha ritenuto

irrealistico un reinserimento dell’assicurato sul mercato generale del lavoro,

“valutata la situazione dal profilo socio-professionale” (doc. 327, p. 4

– il corsivo è del redattore).

D’altra

parte, il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit

Moser-Szeless, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit,

2a edizione, n. 170 p. 899).

Il

mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale

limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p.

331.

consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività

fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine,

motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che

possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato

(cfr. SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

Del

resto, in una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha stabilito

che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio, esiste

un mercato del lavoro sufficientemente ampio. Questa giurisprudenza è stata

ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid.

5.1, pubblicata in SVR 2017 n. 20 consid. 5.1, in cui il TF ha ribadito che sul

mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità d’occupazione

sufficientemente realistiche per persone che vanno ritenute funzionalmente

monche di un braccio e che inoltre possono ancora eseguire soltanto dei lavori

leggeri (cfr. pure, fra le tante, la STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017 consid.

2.6.).

Occorre

infine considerare che, conformemente a un’affermata giurisprudenza, i dati

medici permettono generalmente un apprezzamento oggettivo del caso, di modo che

essi prevalgono sulle constatazioni compiute in occasione di uno stage

d’osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere state

influenzate da fattori soggettivi legati al comportamento della persona assicurata

nel corso dello stage (cfr. STF 9C_891/2012 del 5 aprile 2013 consid. 3,

9C_426/2011 del 14 dicembre 2011 consid. 4.3 e 8C_776/2009 del 19 luglio 2010

consid. 52 e riferimenti ivi menzionati).

L’esistenza

di una piena abilità lavorativa in attività sostitutive adeguate risulta d’altronde

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di

seguito, riguardanti assicurati che lamentavano limitazioni nell’utilizzo degli

arti superiori.

Ad

esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti

non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i

60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il

braccio adominante.

In una

sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF

con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato

totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano

sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo

l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente

inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il TF

è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit

funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono

l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2

kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In una

sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato

completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,

comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a

causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore

aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono

l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal

tronco, così come nei movimenti di rotazione.

Limitato

l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.

Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi

solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro

accostato al tronco.".

Nella

STF U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la

quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante,

aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una

frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In un

giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza,

rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività

ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato

nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al

braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra

(con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura

parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di

un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente

pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata

post-traumatica).

In una

sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

In una

sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta

incontestata in giudicato, questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie

federali U 200/02 e 8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una

piena abilità in attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che

aveva subito l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega

circolare.

Infine,

in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato

completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato

che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con

sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una

situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

Alla

luce di quanto precede, richiamate in particolare le succitate pronunzie U 449/00, U 200/02 e 35.2017.10, va ritenuto dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza che il ricorrente sarebbe in grado di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa

confacente alle limitazioni dipendenti dal danno infortunistico riguardante

l’arto superiore destro.

In

queste condizioni, il TCA può esimersi dal dare seguito agli atti istruttori richiesti

dall’avv. RA 1, segnatamente dal disporre l’esecuzione di una perizia medica

pluridisciplinare, in quanto è già sin d’ora verosimile che da tali

accertamenti non emergerebbero nuovi rilevanti elementi di valutazione. Al

riguardo, va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del

10.

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere

non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.3.6

Trattandosi

degli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, va

constatato che il rappresentante del ricorrente non ha sollevato alcuna

specifica obiezione a proposito dei redditi ipotetici (reddito da valido [fr.

70’703/anno] e da invalido [fr. 68'717/anno], entrambi stabiliti in

applicazione dei dati salariali statistici pubblicati periodicamente dall’UFS -

cfr. doc. 304) ritenuti dall’istituto assicuratore (cfr. doc. I).

Questa

Corte non ha pertanto validi motivi per discostarsene.

Ora,

raffrontando il reddito da valido di fr. 70’703 con quello da invalido di fr. 68'717,

si ottiene un grado d’invalidità del 2.8%, arrotondato al 3% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

La

decisione su opposizione impugnata merita dunque conferma nella misura in cui

all’assicurato è stato negato il diritto a una rendita d’invalidità.

2.4

Entità

della menomazione dell’integrità.

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.4.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991.

U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4

L’CO 1 ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

Nel caso

di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________,

ha assegnato al ricorrente un’IMI del 20% (cfr. doc. 317, p. 5).

Questo

il tenore dell’apprezzamento elaborato dal medico __________ appena citato il

31.

agosto 2020:

"

(…).

1.

Reperti

Stato dopo frattura scomposta

sottocapitata omero e frattura scomposta intrarticolare polso destro con

dislocazione scafo lunata con stato dopo

osteosintesi radio distale a destra il

25.10.2018

e osteosintesi omero prossimale destro il 18.10.2018 con AMO

effettuata il 26.06.2019 a causa di trauma da caduta il 17.10.2018.

2.

Valutazione del danno

all’integrità

20%

3.

Motivazione

Secondo la tabella 1 LAINF un’abduzione

della spalla di meno di 30° sopra il livello orizzontale viene valutata con un

10%. L’assicurato riesce ad eseguire un’abduzione di 120° e quindi per la

spalla viene valutato un diritto ad IMI del 10%.

Per il polso che presenta unicamente

una ridotta mobilità viene valutata una IMI del 10%, un’artrodesi completa

verrebbe valutata con un 15%, ma l’assicurato riesce ancora ad eseguire leggeri

movimenti. Per questo motivo un 10% per il polso destro viene confermato.

IMI totale per spalla e polso 20%.” (doc.

180, p. 1)

Da

parte sua, l’avv. RA 1 fa valere che l’indennità riconosciuta dall’CO 1 non

sarebbe equa a fronte del fatto che, a seguito dell’infortunio del ottobre

2018, l’assicurato avrebbe reliquiato una “menomazione importante e durevole

all’integrità fisica, mentale e psichica”. Egli chiede quindi che venga

esperito un “accertamento medico-teorico della limitazione corporale, psichica

e mentale del danno”, visto che gli accertamenti compiuti dall’amministrazione

non avrebbero “tenuto conto di tutti gli elementi accertati pendente

istruttoria” (cfr. doc. I, p. 6).

Chiamato

a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, il TCA non

vede ragioni per scostarsi dalla valutazione della menomazione dell’integrità

enunciata dal dott. __________. Del resto, il parere del medico __________ non risulta smentito da altre

certificazioni specialistiche agli atti.

Quanto

genericamente sostenuto in proposito con il ricorso non appare atto a generare dei

dubbi, neppure lievi, circa l’affidabilità del parere espresso dal medico __________.

In particolare, così come già rilevato in precedenza, non risulta dimostrato

che l’insorgente soffra di turbe psichiche, né tanto meno che egli presenti una

“amputazione di un dito e del pollice”. Inoltre, la pretesa pneumopatia reumatica non ha nulla a che

vedere con l’evento traumatico assicurato. Per quanto concerne infine i

disturbi ginocchio destro, essi sono (semmai) imputabili a un pregresso

infortunio (cfr. doc. 302) e, pertanto, esulano dalla presente procedura

(con la decisione impugnata, l’CO 1 ha infatti definito la menomazione

dell’integrità dipendente dal sinistro del 17 ottobre 2018).

In conclusione, la decisione su opposizione impugnata

merita tutela anche nella misura in cui il ricorrente è stato posto al

beneficio di un’IMI del 20%.

2.5

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 4 febbraio 2022 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr.

anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;

STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti