35.2022.14
Discusso il diritto a una rendita d'invalidità (esigibilità lavorativa) e l'entità della menomazione dell'integrità
4 maggio 2022Italiano38 min
I due redditi
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto n.
35.2022.14
mm
Lugano
4
maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio
Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4
febbraio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del
6 gennaio 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione
contro gli infortuni
ritenuto in
fatto
1.1. In data
17 ottobre 2018, RI 1, nato nel 1960, dipendente della ditta __________ di __________
in qualità di aiuto-carpentiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto sul braccio
destro da un’altezza di circa un metro e mezzo e ha riportato, secondo il
rapporto di uscita 8 novembre 2018 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________
di __________, la frattura scomposta dell’omero prossimale destro, la frattura
scomposta intrarticolare del radio distale destro con dissociazione
scafo-lunata e un trauma contusivo al gomito destro. Durante la degenza, egli è
stato sottoposto ad interventi di osteosintesi a livello dell’omero prossimale
destro e del radio distale, come pure di artrorisi scafo-lunata/scafo-capitata
e di sutura del legamento scafo-lunato (doc. 11).
Il 18
dicembre 2018 ha avuto luogo l’ablazione dei fili di Kirschner al polso destro
e al pollice sinistro (doc. 29).
Nel
corso del mese di febbraio 2020, il dott. __________ ha effettuato
un’artroscopia diagnostica al polso destro (doc. 155).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Dall’11
gennaio al 5 febbraio 2021 si è svolto un periodo di accertamento professionale
presso il Centro __________ di __________ (doc. 245).
1.3. In data
25 agosto 2021, l’amministrazione ha informato l’assicurato che il diritto alle
prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) si sarebbe
estinto a contare dal 1° novembre 2021 (doc. 276).
1.4. Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18
novembre 2021, l’CO 1 ha negato il diritto a una rendita d’invalidità e ha
posto l’assicurato al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) del 20% (doc. 305).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato
(doc. 315), in data 6 gennaio 2022, l’istituto assicuratore ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 317).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 4 febbraio 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, chiede che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti
vengano rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione.
A
sostegno della propria pretesa, trattandosi del diritto alla rendita, il
patrocinatore dell’insorgente contesta che alla valutazione dell’esigibilità
lavorativa espressa dal medico __________ possa essere attribuito un
sufficiente valore probatorio, e ciò tenuto conto che egli “… ha tentato,
purtroppo invano, più volte di riprendere un’attività professionale ma il suo
stato glielo ha impedito. RI 1 ancora oggi soffre dei postumi infortunistici in
particolare per le conseguenze delle fratture descritte negli atti medici,
oltre che del ginocchio destro e dello stato depressivo man mano insinuatosi
nella sua vita. Tali lesioni hanno comportato e comportano tutt’ora
un’importante e significativa limitazione funzionale e una neuropatia
postraumatica del nervo mediano. Il ginocchio destro, operato per ben tre
volte, non riesce a piegarlo ed è dolorante. È tuttora seguito dai medici
specialisti (dr. __________). L’assicurato presenta dei valori di forza agli
arti sensibilmente ridotti e le funzionalità degli stessi sono notevolmente
diminuite, situazione tale da impedire anche di svolgere attività leggere.
Aggiungasi che l’amputazione di un dito e del pollice non lo aiutano neppure
nelle prospettate attività indicate dalla CO 1. E sono tali da impedire una
possibilità di reintegrazione.
L’assicurato
soffre inoltre di una pneumopatia reumatica con attuali conseguenze (dr. med. __________
di __________). Eppure, queste predescritte situazioni il medico __________ CO
1 non le ha approfondite né indicate nel suo referto all’attenzione della CO 1.
Senza dimenticare che il fatto che il consulente AI ha rilevato che la
situazione è più compromessa rispetto a quella indicata medicalmente.
L’assicurato ha infatti faticato non poco soprattutto nel lavoro sopra
l’orizzontale delle spalle, nella rotazione del polso, nella flesso-estensione,
nella manualità fine, nella forza prensile e nella movimentazione di pesi,
oltre che nella deambulazione causa lo stato del ginocchio destro. Ne consegue
che il medico __________ ha superficialmente affrontato e considerato il caso
dell’assicurato, senza preoccuparsi dello stato accertato dall’AI e delle
conseguenze sulle capacità di lavoro. (…).”
Per
quanto concerne invece l’IMI, l’avv. RA 1 fa valere in sostanza che
l’indennità riconosciuta dall’assicuratore convenuto (20%) non sarebbe equa,
posto che il ricorrente “… in seguito all’infortunio ha sofferto una
menomazione importante e durevole all’integrità fisica, mentale e psichica.
Trattasi di una menomazione dell’integrità durevole e l’integrità,
indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o
grave. Ricordato inoltre che a mente dell’assicurato l’accertamento medico non
è stato svolto in modo completo, e non ha tenuto conto di tutti gli elementi
accertati pendente istruttoria, il ricorso dev’essere accolto e l’incarto
rinviato alla CO 1 per un nuovo accertamento il più possibile completo sullo
stato psico fisico dell’assicurato e seguente decisione. L’assicurato soffre di
una considerevole diminuita integrità, da quantificare secondo la gravità del
danno importante. S’impone quindi un accertamento medico-teorico della
limitazione corporale, psichica e mentale del danno. (…)” (cfr. doc. I).
1.6. L’CO 1,
in risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. In data
11 marzo 2022, l’avv. RA 1 ha ribadito la necessità che lo stato psico-fisico
del suo patrocinato sia oggetto di perizia e che venga richiamato l’intero
incarto AI (doc. VII).
in
diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente,
richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la
STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa
vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del
29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato
al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a
un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non
vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana
figlia del Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022
consid. 2.1).
nel
merito
2.2. Nel caso
di specie, litigioso è il diritto a una rendita d’invalidità e l’entità della
menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato.
2.3. Diritto
a una rendita d’invalidità?
2.3.1 Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF,
in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.
572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta
Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha
rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella
stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito
LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità
al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su
questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2.
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo
l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi
da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però
poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TF
ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se
l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno
1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del
30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il
grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età
vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.
RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
In
concreto, va rilevato che alla base della decisione dell’amministrazione di
negare all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, vi è l’apprezzamento
dell’esigibilità lavorativa enunciato dal proprio medico __________ (cfr. doc.
317, p. 4 s.).
In
effetti, in occasione della visita di chiusura del 31 agosto 2020, formulata la
diagnosi di frattura scomposta sottocapitata dell’omero prossimale a destra
con/su osteosintesi omero prossimale a destra per frattura, artroscopia polso
destro e AMO alla spalla destra ed aver refertato, all’esame clinico, delle
“ferite chirurgiche ben guarite, nessun segno di infiammazione o di distrofia.
Flessione e abduzione della spalla leggermente sopra il livello orizzontale
mentre alla mano destra articolazione del polso ridotta. Presa della pinza e
forza chiusura del pugno conservate”, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, ha dichiarato che “per attività adatte
sul mercato generale del lavoro l’assicurato è abile in misura completa
con le seguenti esclusioni: attività sopra il livello orizzontale. Sollevamento
di pesi maggiori a 10 kg. Attività ripetitive per la spalla o la mano destra,
maneggio di apparecchi vibranti e percussioni come martello e martello
pneumatico e attività per le quali bisogna appoggiarsi come salire scale e
ponteggi.” (doc. 181, p. 3 – il corsivo è del redattore).
Da
notare che l’amministrazione ha di nuovo interpellato il medico __________,
allorquando gli è stato chiesto di prendere posizione sui referti del chirurgo
della mano dott. __________ (cfr. i doc. 249, 259, 265 e 268), segnatamente per
quanto riguardava l’ulteriore procedere terapeutico.
Con nota
del 23 luglio 2021, il dott. __________ ha segnatamente negato che
l’esigibilità lavorativa si fosse modificata rispetto a quella definita a
margine della visita di chiusura dell’agosto 2020 (cfr. doc. 271).
Con
l’impugnativa, il rappresentante contesta l’affidabilità della valutazione del
dott. __________, nella misura in cui il medico __________ ha omesso di
prendere in considerazione e, quindi, di discutere (anche) il danno al
ginocchio destro, la problematica psichica, come pure la pneumopatia reumatica.
Inoltre, sempre a suo avviso, l’esistenza di una piena abilità lavorativa in
attività sostitutive adeguate non sarebbe sostenibile nemmeno alla luce delle
risultanze dell’accertamento professionale svoltosi a cavallo tra gennaio e
febbraio 2021 e, in particolare, di quanto è stato attestato dal medico del
Centro, dott. __________ (cfr. doc. I).
2.3.4
Per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8
luglio 2003 consid. 2.1.1; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute
in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano
indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014
del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne
il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,
1996.
U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere
circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua
designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000.
UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.5
Chiamato
a pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben considerato, il TCA ritiene di
poter validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa
espressa dal medico fiduciario dell’amministrazione, specialista nella materia
che qui interessa (in questo contesto, va segnalato che, secondo una costante
giurisprudenza, i medici __________, così come gli specialisti del Centro __________
dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione
professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a
prescindere dalla loro specializzazione medica – cfr. STF 8C_108/2020 del 22
dicembre 2020 consid. 4.4.2), in base alla quale, nonostante i postumi
residuali interessanti l’arto superiore destro, l’assicurato sarebbe ancora in
grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività
lavorativa adeguata. In sostanza, si tratterebbe di un’attività leggera dal
profilo del sollevamento/trasporto di pesi, da svolgere a livello del piano di
lavoro e che consenta di evitare l’utilizzo di strumenti vibranti o a
percussione, come pure di salire su scale a pioli o ponteggi.
Questa
Corte non può seguire il rappresentante dell’insorgente laddove pretende che
per definire l’esigibilità lavorativa occorrerebbe prendere in considerazione
anche i disturbi polmonari, quelli psichici e quelli interessanti il ginocchio
destro (cfr. doc. I).
Innanzitutto,
è utile precisare che, diversamente
dall’assicurazione per l’invalidità che, in quanto assicurazione finale, deve considerare il danno alla salute
nella sua globalità, l’assicuratore contro gli infortuni deve tener conto
esclusivamente del danno alla salute causato dall’evento assicurato. In questo
senso, posto come la pneumopatia reumatica sia pacificamente
un’affezione di natura morbosa, essa non è di pertinenza dell’CO 1.
D’altro
canto, per quanto concerne la pretesa problematica psichica, il TCA
constata che dalla documentazione agli atti non risultano certificazioni
specialistiche attestanti l’esistenza di turbe di tale natura, così come non
emerge che l’assicurato sia mai stato sottoposto a specifiche terapie. Del
resto, nemmeno durante il periodo di accertamento professionale
(gennaio/febbraio 2021) sono stati rilevati problemi di sorta a quel livello.
Il ricorrente ha sì manifestato preoccupazione per il suo futuro professionale
e per le conseguenze economiche legate all’inattività, così come frustrazione
rispetto all’eventualità di non raggiungere il pensionamento senza interruzioni
particolari, ma si è pure “… dimostrato positivo di fronte alla necessità di
ridefinirsi professionalmente e disponibile a sperimentare nuovi settori lavorativi,
anche se reticente rispetto alle sue effettive possibilità reintegrative.”
(cfr. doc. 245).
In
queste condizioni, non si vede come lo stato di salute psichica dell’assicurato
possa avere una qualche incidenza sull’esigibilità lavorativa definita dall’assicuratore
LAINF resistente.
Una
conclusione analoga deve valere anche per il ginocchio destro. In
effetti, dalle carte processuali, segnatamente dal rapporto relativo al periodo
di accertamento professionale svoltosi a __________, non si evince che esso
abbia in qualche modo rappresentato un impedimento per il ricorrente (si veda
del resto il rapporto relativo alla visita __________ di chiusura, a margine
della quale l’assicurato non aveva segnalato alcun problema a quel livello –
cfr. doc. 181, p. 2). Dagli atti di causa emerge soltanto che nell’ottobre 2021
egli ha accusato un cedimento proprio al ginocchio destro con successiva contusione
al suolo. Al riguardo, l’insorgente ha dichiarato che era ormai abituato ai
cedimenti e di essersi curato da solo con l’applicazione di cerotti
antidolorifici. Il caso è quindi stato liquidato quale infortunio bagatella
(cfr. doc. 302).
Non
risulta infine documentato che il ricorrente sia portatore di una “amputazione
di un dito e del pollice” (cfr. doc. I, p. 5). Dal rapporto operatorio del 18
dicembre 2018 si evince che il pollice sinistro era stato oggetto anni
prima di un intervento di osteosintesi. Nel dicembre 2018 si è quindi proceduto
all’asportazione di un restante filo di Kirschner (cfr. doc. 30, p. 1).
In
esito a quanto precede, non presta dunque il fianco a critiche la circostanza
che il dott. __________ abbia definito l’esigibilità lavorativa dell’assicurato
considerando soltanto lo stato del suo arto superiore destro.
Con la
propria impugnativa, l’avv. RA 1 sottolinea poi come dal rapporto 17 febbraio
2021.
del Centro __________, il quale è stato sottoscritto anche da un medico
(dott. __________), emerga un quadro valetudinario maggiormente compromesso
rispetto a quello descritto dal medico __________ (poi fatto proprio
dall’amministrazione per negare il diritto alla rendita), tanto che l’UAI ha
finalmente assegnato all’insorgente una rendita intera fondata su un grado
d’invalidità del 100%.
Dal
documento in questione si evince innanzitutto che, secondo gli estensori, la
situazione dell’assicurato sarebbe “… più compromessa rispetto a quella
indicata medicalmente. L’A. ha faticato soprattutto nel lavoro sopra l’orizzontale
delle spalle, nella rotazione del polso, nella flesso-estensione, nella
manualità fine, nella forza prensile e nella movimentazione di pesi (con il
braccio destro infortunato non è riuscito a sollevare praticamente nessun
carico, mentre con quello sinistro fino al un massimo all’incirca di 6 kg). Si
sono rese necessarie inoltre delle brevi pause supplementari (più frequenti con
il passare della giornata), in cui faceva dello stretching. Le tempistiche
esecutive sono risultate ampiamente dilatate nell’insieme dei compiti, a causa
sia della trasversalità delle limitazioni fisiche (soprattutto nelle attività pratico-manuali,
ma anche in quelle amministrative, soprattutto se era richiesta la redazione
cartacea) che dell’inesperienza e della bassa scolarità (in questo caso nei
compiti amministrativi). I risultati sono stati generalmente poco apprezzabili,
anche laddove dimostrava di avere competenze e conoscenze (il danno alla salute
ne impediva di fatto il regolare svolgimento). Il rendimento è da considerarsi
dunque ampiamente ridotto, quantificabile indicativamente in un metà tempo, e
da intendersi come riduzione di rendimento.”.
Pertanto,
a loro avviso, “l’attività lavorativa potenziale per un reinserimento dovrebbe
essere pratico-manuale, semplice ed esecutiva, oltre ad essere rispettosa dei
numerosi limiti funzionali all’arto superiore destro. Tali alternative
rappresentano delle opzioni, in cui svolgere eventuali prove, ma richiedono una
scelta mirata del posto di lavoro (contesti lavorativi di nicchia). I settori
emersi in sede di discussione sono quelli dei piccoli trasporti (attività già
svolta in passato, la guida di automezzi pesanti non è più possibile), della
vendita/consulenza, nell’ambito del Do-it-Yourself e edile (conoscenze di
materiali e attrezzi) e industriale (predisposizioni pratiche e nell’utilizzo
dei macchinari). Le patenti del muletto potrebbero ugualmente essere sfruttate
in determinati contesti lavorativi. Le limitazioni fisiche, la bassa
scolarità, l’età e la reperibilità stessa di posti di lavoro adeguati lasciano
tuttavia difficilmente supporre in definitiva ad un reale reinserimento nel
mercato del lavoro primario.” (doc. 245, p. 9 s. – il corsivo è del
redattore).
Chiamato
a pronunciarsi su questo aspetto, il TCA precisa innanzitutto che, per costante giurisprudenza,
l’assicurazione contro gli infortuni non è vincolata alla valutazione dell’invalidità
dell’assicurazione per l’invalidità e viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24
gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007 consid. 6, pubblicata in:
DTF 133 V 549 consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre 2016 consid. 2.4; SVR
2016.
UV n. 26 consid. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017 consid. 4.1; STF
9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018
consid. 2.2; STF 9C_341/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1 e riferimenti ivi
citati; STF 8C_563/2020 del 7 dicembre 2020 consid. 4.2.5; STF 8C_19/2021 del
27.
aprile 2021 consid. 6; STF 8C_374/2021 del 13 agosto 2021 consid. 5.6; STF
8C_291/2021 del 12 ottobre 2021 e STF 8C_382/2021 del 19 ottobre 2021).
Fatta
questa premessa, il TCA non ritiene che le risultanze dell’osservazione
professionale, in base alle quali il ricorrente sarebbe in definitiva
impossibilitato a reinserirsi nel mercato del lavoro
a causa degli impedimenti fisici legati al danno alla salute, dell’età, della
scarsa scolarità e delle condizioni del mercato del lavoro medesimo, possano
fungere da valido supporto a quanto sostenuto dal rappresentante dell’assicurato.
In
primo luogo, il fatto che la ricerca di un’occupazione sia resa difficoltosa
dall’età, dal basso livello di scolarizzazione e/o dalle insufficienti
attitudini professionali, costituisce un fattore estraneo al danno della salute
e, in quanto tale, non è rilevante ai fini della
commisurazione dell'invalidità.
In
questo contesto, non può essere ignorato che dalle motivazioni relative alla
decisione di rendita del 24 gennaio 2022 risulta che l’UAI ha ritenuto
irrealistico un reinserimento dell’assicurato sul mercato generale del lavoro,
“valutata la situazione dal profilo socio-professionale” (doc. 327, p. 4
– il corsivo è del redattore).
D’altra
parte, il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro
diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit
Moser-Szeless, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit,
2a edizione, n. 170 p. 899).
Il
mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale
limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p.
331.
consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività
fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine,
motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che
possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato
(cfr. SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).
Del
resto, in una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha stabilito
che anche per gli assicurati funzionalmente monchi di un braccio, esiste
un mercato del lavoro sufficientemente ampio. Questa giurisprudenza è stata
ulteriormente confermata con la STF 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016 consid.
5.1, pubblicata in SVR 2017 n. 20 consid. 5.1, in cui il TF ha ribadito che sul
mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità d’occupazione
sufficientemente realistiche per persone che vanno ritenute funzionalmente
monche di un braccio e che inoltre possono ancora eseguire soltanto dei lavori
leggeri (cfr. pure, fra le tante, la STCA 35.2017.2 del 2 ottobre 2017 consid.
2.6.).
Occorre
infine considerare che, conformemente a un’affermata giurisprudenza, i dati
medici permettono generalmente un apprezzamento oggettivo del caso, di modo che
essi prevalgono sulle constatazioni compiute in occasione di uno stage
d’osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere state
influenzate da fattori soggettivi legati al comportamento della persona assicurata
nel corso dello stage (cfr. STF 9C_891/2012 del 5 aprile 2013 consid. 3,
9C_426/2011 del 14 dicembre 2011 consid. 4.3 e 8C_776/2009 del 19 luglio 2010
consid. 52 e riferimenti ivi menzionati).
L’esistenza
di una piena abilità lavorativa in attività sostitutive adeguate risulta d’altronde
plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di
seguito, riguardanti assicurati che lamentavano limitazioni nell’utilizzo degli
arti superiori.
Ad
esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TF ha
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti
non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i
60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il
braccio adominante.
In una
sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TF
con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato
totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano
sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo
l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente
inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TF
è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto
2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit
funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono
l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2
kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una
sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore
aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono
l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal
tronco, così come nei movimenti di rotazione.
Limitato
l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.
Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi
solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro
accostato al tronco.".
Nella
STF U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la
quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante,
aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una
frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle
articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una
mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo
ortopedico.
In un
giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza,
rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività
ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato
nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al
braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra
(con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura
parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di
un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente
pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata
post-traumatica).
In una
sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato
che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della
spalla e del braccio destro dominante.
In una
sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta
incontestata in giudicato, questo Tribunale (con riferimento alle pronunzie
federali U 200/02 e 8C_260/2011, succitate) ha accertato l’esistenza di una
piena abilità in attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che
aveva subito l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega
circolare.
Infine,
in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato
completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato
che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con
sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una
situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.
Alla
luce di quanto precede, richiamate in particolare le succitate pronunzie U 449/00, U 200/02 e 35.2017.10, va ritenuto dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza che il ricorrente sarebbe in grado di
esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa
confacente alle limitazioni dipendenti dal danno infortunistico riguardante
l’arto superiore destro.
In
queste condizioni, il TCA può esimersi dal dare seguito agli atti istruttori richiesti
dall’avv. RA 1, segnatamente dal disporre l’esecuzione di una perizia medica
pluridisciplinare, in quanto è già sin d’ora verosimile che da tali
accertamenti non emergerebbero nuovi rilevanti elementi di valutazione. Al
riguardo, va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del
10.
gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere
non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.3.6
Trattandosi
degli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, va
constatato che il rappresentante del ricorrente non ha sollevato alcuna
specifica obiezione a proposito dei redditi ipotetici (reddito da valido [fr.
70’703/anno] e da invalido [fr. 68'717/anno], entrambi stabiliti in
applicazione dei dati salariali statistici pubblicati periodicamente dall’UFS -
cfr. doc. 304) ritenuti dall’istituto assicuratore (cfr. doc. I).
Questa
Corte non ha pertanto validi motivi per discostarsene.
Ora,
raffrontando il reddito da valido di fr. 70’703 con quello da invalido di fr. 68'717,
si ottiene un grado d’invalidità del 2.8%, arrotondato al 3% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
La
decisione su opposizione impugnata merita dunque conferma nella misura in cui
all’assicurato è stato negato il diritto a una rendita d’invalidità.
2.4
Entità
della menomazione dell’integrità.
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.4.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991.
U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’CO 1 ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
Nel caso
di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________,
ha assegnato al ricorrente un’IMI del 20% (cfr. doc. 317, p. 5).
Questo
il tenore dell’apprezzamento elaborato dal medico __________ appena citato il
31.
agosto 2020:
"
(…).
1.
Reperti
Stato dopo frattura scomposta
sottocapitata omero e frattura scomposta intrarticolare polso destro con
dislocazione scafo lunata con stato dopo
osteosintesi radio distale a destra il
25.10.2018
e osteosintesi omero prossimale destro il 18.10.2018 con AMO
effettuata il 26.06.2019 a causa di trauma da caduta il 17.10.2018.
2.
Valutazione del danno
all’integrità
20%
3.
Motivazione
Secondo la tabella 1 LAINF un’abduzione
della spalla di meno di 30° sopra il livello orizzontale viene valutata con un
10%. L’assicurato riesce ad eseguire un’abduzione di 120° e quindi per la
spalla viene valutato un diritto ad IMI del 10%.
Per il polso che presenta unicamente
una ridotta mobilità viene valutata una IMI del 10%, un’artrodesi completa
verrebbe valutata con un 15%, ma l’assicurato riesce ancora ad eseguire leggeri
movimenti. Per questo motivo un 10% per il polso destro viene confermato.
IMI totale per spalla e polso 20%.” (doc.
180, p. 1)
Da
parte sua, l’avv. RA 1 fa valere che l’indennità riconosciuta dall’CO 1 non
sarebbe equa a fronte del fatto che, a seguito dell’infortunio del ottobre
2018, l’assicurato avrebbe reliquiato una “menomazione importante e durevole
all’integrità fisica, mentale e psichica”. Egli chiede quindi che venga
esperito un “accertamento medico-teorico della limitazione corporale, psichica
e mentale del danno”, visto che gli accertamenti compiuti dall’amministrazione
non avrebbero “tenuto conto di tutti gli elementi accertati pendente
istruttoria” (cfr. doc. I, p. 6).
Chiamato
a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, il TCA non
vede ragioni per scostarsi dalla valutazione della menomazione dell’integrità
enunciata dal dott. __________. Del resto, il parere del medico __________ non risulta smentito da altre
certificazioni specialistiche agli atti.
Quanto
genericamente sostenuto in proposito con il ricorso non appare atto a generare dei
dubbi, neppure lievi, circa l’affidabilità del parere espresso dal medico __________.
In particolare, così come già rilevato in precedenza, non risulta dimostrato
che l’insorgente soffra di turbe psichiche, né tanto meno che egli presenti una
“amputazione di un dito e del pollice”. Inoltre, la pretesa pneumopatia reumatica non ha nulla a che
vedere con l’evento traumatico assicurato. Per quanto concerne infine i
disturbi ginocchio destro, essi sono (semmai) imputabili a un pregresso
infortunio (cfr. doc. 302) e, pertanto, esulano dalla presente procedura
(con la decisione impugnata, l’CO 1 ha infatti definito la menomazione
dell’integrità dipendente dal sinistro del 17 ottobre 2018).
In conclusione, la decisione su opposizione impugnata
merita tutela anche nella misura in cui il ricorrente è stato posto al
beneficio di un’IMI del 20%.
2.5
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi
pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore
della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 4 febbraio 2022 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha
previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr.
anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;
STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti