35.2022.16
Ammessa esistenza di una ritardata giustizia a fronte di una procedura amministrativa contrassegnata da innumerevoli "tempi morti"
14 marzo 2022Italiano11 min
portare a termine celermente l’istruttoria e, quindi, di emanare la decisione formale
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.16
mm
Lugano
14 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 7
febbraio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che RI 1 è rimasta vittima di
diversi infortuni, riguardo ai quali la CO 1 ha riconosciuto la propria
responsabilità, che hanno interessato le ginocchia (31 agosto 1997: ginocchio
sinistro; 18 ottobre 2004: entrambe le ginocchia; 29 febbraio 2008: ginocchio
sinistro);
- che, nel mese di dicembre
2013, l’assicurata ha annunciato all’amministrazione un aggravamento dei
disturbi al ginocchio sinistro;
- che, con decisione formale
del 22 giugno 2017, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore ha
assegnato all’assicurata un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del
15% a carico dell’evento traumatico del 1997 e ha dichiarato estinto il diritto
alle prestazioni con riferimento ai succitati infortuni assicurati;
- che, con sentenza
35.2017.117 del 14 agosto 2018, questa Corte ha accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso interposto nel frattempo da RI 1. Annullata la
decisione su opposizione del 13 settembre 2017, gli atti sono stati retrocessi
all’amministrazione affinché disponesse un approfondimento peritale volto a
valutare l’entità dell’IMI e a determinare l’esistenza di un diritto a
prestazioni in relazione alla ricaduta del settembre 2013;
- che la pronunzia appena
citata è cresciuta incontestata in giudicato;
- che, in data 5 marzo 2020,
la CO 1 ha comunicato al patrocinatore dell’assicurata la propria intenzione di
conferire il mandato peritale al dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia (doc. 22);
- che, con scritto del 9
marzo 2020, l’avv. RA 1 ha dato il proprio assenso di principio a che il dott. __________
esperisse la perizia amministrativa, a condizione che il suo referto fosse poi
tradotto in lingua italiana. Il rappresentante ha inoltre chiesto che gli
venisse trasmesso il catalogo dei quesiti per formulare eventuali domande
supplementari (cfr. doc. 21);
- che, in data 14 luglio
2020, il patrocinatore ha invitato l’assicuratore a dare seguito a quanto domandato
con il suo precedente scritto (doc. 21), ciò che ha avuto luogo il 13 agosto
2020 (doc. 20);
- che, il 24 settembre 2020,
l’avv. RA 1 ha chiesto alla CO 1 che all’esperto designato venisse sottoposto
(anche) un suo quesito aggiuntivo (doc. 12);
- che il dott. __________ ha
consegnato il proprio rapporto peritale nel corso del mese di novembre 2020
(doc. 6). La relativa traduzione in lingua italiana, curata dal dott. __________,
è invece datata 27 luglio 2021 (doc. 7);
- che il rappresentante
dell’assicurata ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare in merito
alle conclusioni contenute nella perizia amministrativa, sollecitando più volte
l’assicuratore ad emanare la decisione di sua competenza (cfr. doc. 2, 5, 9 e 10);
- che, con ricorso del 7
febbraio 2022, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la
condanna della CO 1 a emanare, entro 10 giorni, la decisione formale da lui
richiesta in merito al riconoscimento di un’IMI e di una rendita d’invalidità
(doc. I);
- che, in risposta,
l’amministrazione ha postulato che l’impugnativa sia respinta con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III);
- che, in data 28 febbraio
2022, il TCA ha chiesto alla rappresentante dell’amministrazione di produrre
l’intero incarto dell’assicurata (doc. IV), richiesta alla quale è stato dato
seguito il 4 marzo 2022 (doc. V);
considerato, - che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015);
- che, in questa sede, il TCA è
chiamato soltanto a stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole
di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite
(cfr. SVR 2001 Nr. UV 38, p. 109 s.);
- che, giusta l'art. 56 cpv.
2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la
domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su
opposizione;
- che, secondo la
giurisprudenza, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui
la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale);
- che, nel caso di specie,
il fatto che l’amministrazione, dopo aver ricevuto il referto peritale del
dott. __________ nel novembre 2020 (traduzione in italiano del luglio 2021),
sia praticamente rimasta inattiva sino a febbraio 2022 (eccezion fatta
per l’aver richiamato l’estratto conto individuale dell’assicurata – cfr. doc. 1),
momento in cui l’avv. RA 1 è stato informato circa la necessità di esperire una
perizia economica (cfr. allegato al doc. III), è senz’altro costitutivo di una
denegata/ritardata giustizia. Del
resto, non può neppure essere ignorato che è soltanto a seguito dell’inoltro
del presente ricorso per denegata/ritardata giustizia che la procedura si è
finalmente sbloccata;
- che, da un attento esame dell’incarto emerge inoltre
chiaramente che tutta l’istruttoria è stata segnata da innumerevoli “tempi
morti”, imputabili all’inerzia dei funzionari incaricati. Particolarmente
eloquente in questo senso è la circostanza che, dopo aver ricevuto la sentenza
di rinvio (agosto 2018),
Fatti
i funzionari della CO 1 si siano attivati soltanto nel corso del mese di marzo
2020 (cfr. doc. 22), dopo essere
stati più volte sollecitati dal rappresentante dell’insorgente (cfr. doc. 23 e
24);
- che, pertanto, accertata
l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia, alla CO 1 è fatto ordine di
portare a termine celermente l’istruttoria e, quindi, di emanare la decisione formale
richiesta dall’assicurata;
- che, vincente in causa,
l’assicurata, rappresentata da un avvocato, ha diritto a un’indennità per
ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);
- che
l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la
procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le
parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere
imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61
lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
Considerandi
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
Nel
caso di specie, il ricorso è del 7 febbraio 2022. Pertanto è applicabile il nuovo
diritto.
Il
TCA si è pronunciato sull’esistenza, nel caso di specie, di una
denegata/ritardata giustizia commessa dall’assicuratore LAINF convenuto.
In
una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1, riguardante specificatamente
il diritto alla riscossione delle spese giudiziarie nel contesto di un ricorso
per denegata/ritardata giustizia, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145
I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid. 4a,
con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente
caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre
2021.
consid. 2.12; STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12; STCA
35.2021.74
del 29 novembre 2021 consid. 2.16);
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per
denegata/ritardata giustizia è accolto.
§ Alla
CO 1 è fatto ordine di portare a termine celermente l’istruttoria e di emanare
la decisione formale più volte sollecitata dall'assicurata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 1'800 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti