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Decisione

35.2022.17

Infortunio alla spalla dx. Discusso il raggiungimento dello status quo sine a distanza di 4 mesi dall'evento traumatico (applicazione della precisaz. giurisprudenziale riguardante l'eziologia delle rotture della cuffia rotatoria)

25 aprile 2022Italiano23 min

1.4. L’CO 1, in risposta, postula

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Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.17

mm

Lugano

25 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12 gennaio 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 21 febbraio 2021, RI

1, nato nel 1977, titolare dell’omonima impresa di pittura e assicurato contro

gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di

una caduta sugli sci, successivamente alla quale gli è stata diagnosticata una

rottura subtotale del tendine del muscolo sovraspinato della spalla destra

(doc. 8 e 10).

Nel corso del mese di

luglio 2021, egli è quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico con

riparazione del tendine sovraspinato e acromioplastica (doc. 21).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi, con decisione formale del 13 settembre 2021, l’assicuratore

ha dichiarato estinto dal 21 giugno 2021 il nesso di causalità naturale tra

l’infortunio del febbraio 2021 e i disturbi ancora lamentati dall’assicurato

(doc. 32).

A seguito dell’opposizione

interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 39), in data 12 gennaio

2022, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 46

+ allegato).

1.3. Con tempestivo ricorso del 10

febbraio 2022, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, chiede che, annullata la

decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi

all’amministrazione per complemento istruttorio, argomentando in particolare

quanto segue:

" (…) Nella

concreta evenienza, dalla decisione su opposizione querelata emergerebbe il

fatto che le sequele infortunistiche accusate dal ricorrente sarebbero giunte a

termine al massimo dopo quattro mesi dall’evento sinistrorso. Tale

considerazione sarebbe giunta dopo che il medico __________, dr. __________, ha

preso atto della dinamica dell’infortunio così come descritta dall’assicurato

diversi mesi dopo dall’evento nel rapporto stilato dall’ispettore. Tuttavia,

oltre al lungo tempo trascorso dalla descrizione della dinamica dell’infortunio

da parte dell’assicurato, con le contestuali obiezioni del caso come descritte

al consid. 6 sopraesposto, va ricordato che il medico __________ ha limitato la

propria valutazione al solo impatto tra l’arto e la neve, non considerando

quanto ne è seguito: ruzzoloni (un paio) e l’incertezza circa la posizione del

braccio al momento dell’impatto e durante il ruzzolone. Tale incertezza non

esclude la possibilità della lesione del sovraspinato a causa del citato

infortunio. Infatti, a tal proposito, proprio l’assicuratore nella decisione

contestata indica che: “una lesione del sovraspinato è da ricondurre ad un

infortunio quando il braccio è distante dal corpo, a modo di protezione, in

elevazione per esempio per proteggersi da una caduta in avanti o indietro,

eseguendo una trazione assiale del braccio con l’attivazione del sovraspinato

che frena il peso del corpo con gli altri muscoli della cuffia.”

Ora, ciò posto, riteniamo che il nesso causale così come

considerato dall’assicuratore LAINF sia stato valutato superficialmente senza

considerare la dinamica dell’infortunio nel suo complesso.

(…).

Oltre alle suesposte considerazioni, si fa presente a codesta

lodevole autorità che l’assicurato è mancino e che l’attività di pittore veniva

svolta eccezionalmente. Infatti, costui esercita prevalentemente attività

amministrative nella misura del 90% da oltre 20 anni. Ci si chiede, quindi,

come possa quest’ultimo sviluppare un fenomeno degenerativo a fronte di tale

trascorso. Ne consegue che le motivazioni addotte per questo punto

dall’assicuratore non trovano conferma nell’attività del ricorrente. Come

descritto chiaramente da quest’ultimo nel proprio scritto di contestazione

inviato all’assicuratore in data 20 luglio 2021, i dolori alla spalla destra

era continuamente presenti e malgrado gli interventi di fisioterapia e

antidolorifici, questi non accennavano a diminuire. (…).” (doc. I)

Fatti

1.4. L’CO 1, in risposta, postula

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.5. L’8 marzo 2022 il

rappresentante dell’insorgente ha comunicato al TCA di non avere nuovi mezzi di

prova da produrre (doc. V).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui

l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno

all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la

STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una

comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato

trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti

(in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana

figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF

8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2

Nel caso di specie, litigiosa

è la questione di sapere se l’istituto assicuratore resistente era legittimato

a dichiarare estinto dal 21 giugno 2021 il proprio obbligo a prestazioni

dipendente dall’evento traumatico del 21 febbraio 2021, oppure no.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF

del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF

115.

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111.

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid.

4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5

Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.6

Nel caso di specie, la

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale è stato dichiarato

estinto a distanza di 4 mesi il nesso di causalità naturale con l’evento

infortunistico assicurato, risulta fondata sul parere espresso in proposito dal

medico __________.

In effetti, con

apprezzamento dell’11 gennaio 2021, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, ha sviluppato le seguenti considerazioni in merito

all’eziologia dei disturbi interessanti la spalla destra del ricorrente:

" (…) Il punto

della valutazione concerne la responsabilità assicurativa inerente l’origine

della lesione della spalla destra e si basa sulla descrizione della dinamica

dell’infortunio secondo il rapporto ispettivo del 01.07.2021 dove si legge

“cadevo avanti ancora parzialmente ruotato verso sinistra, di modo che

impattavo sulla neve dura della pista sulla parte superiore del braccio destro,

braccio che ricordo era vicino al corpo e non aperto o allargato lateralmente”.

Questa dinamica, secondo la scienza, non è in grado di provocare una lesione

della cuffia rotatoria.

Si legge inoltre “la caduta si è prodotta in un battibaleno e dopo

aver impattato sulla neve compatta (trattenendo ancora i bastoni e senza che

gli sci si staccassero), rotolavo un paio di volte su me stesso, prima di

riuscire a fermarmi. Avevo avvertito la trazione al braccio destro sotto di me,

per l’attrito sviluppatosi nel momento del contatto contro la neve, oltre al

colpo secco al braccio, verso la parte alta dell’omero”.

Una trazione assiale con il braccio sempre vicino al corpo non è

in grado di provocare una lesione completa del sovraspinato se non in presenza

di una pre-esistente degenerazione/lesione dello stesso.

Si ricorda inoltre che la risonanza magnetica come anche il

rapporto operatorio non hanno mostrato nessuna lesione del labbro glenoidale o

della capsula e nemmeno una lesione condrale che può spiegare almeno una

sub-lussazione distale dell’omero. Non è inoltre stata valutata alcuna lesione

degli altri muscoli della cuffia rotatoria. La dinamica necessaria per

provocare una lesione di origine infortunistica del sovraspinato necessita di

avere il braccio non verso il corpo ma bensì distante dal corpo, a modo di

protezione, in elevazione per esempio proteggendosi in una caduta in avanti o

indietro eseguendo così una trazione assiale del braccio con attivazione del

sovraspinato che frena il peso del corpo con gli altri muscoli della cuffia

rotatoria.

(…).

Si tratta probabilmente di una degenerazione pre-esistente che,

come anche descritto in letteratura, generalmente è silente fino a quando è

acutizzata tramite un infortunio. In genere sono coinvolti in una lesione

traumatica anche i tendini dell’infra- e subscapolare. Leggere sintomatiche o

asintomatiche degenerazioni della cuffia scritta possono solo possibilmente

provocare la lesione subtotale articolare del sovraspinato. Si ricorda che nel

rapporto operatorio viene descritto anche “acromioplastica anteriore e a

antero-esterna fino a liberazione completa dello spazio subacromiale”. Questo

approccio chirurgico è solo necessario nel caso di un pre-esistente impingement

creato tra l’altro da un’artrosi AC, anche se leggera, in assicurato che esegue

l’attività di pittore.

(…).

La mia valutazione si basa strettamente sulla valutazione medica e

radiologica. La risonanza magnetica eseguita tre mesi e mezzo dopo l’infortunio

del 21.02.2021 evidenzia una rottura parziale della componente inserzionale e

pre-inserzionale nel versante articolare del tendine del sovraspinato. In caso

di una lesione infortunistica l’assicurato dopo l’infortunio non è normalmente

in grado di sollevare completamente il braccio con un’elevazione di più di

180°. L’assicurato si presenta dal medico specialista dr. med. __________ dopo

quattro mesi dall’infortunio con una mobilità libera e normale con impingement

sign positivo. Secondo il rapporto del dr. med. __________ siamo in presenza di

solo il 10-20% dello spessore della cuffia. Questo decorso è tipico per una

lesione degenerativa che è ben compensata nel decorso di mesi e anni

permettendo una compensazione della lesione cronica. Una lesione sub-totale di

origine infortunistica invece non permette dopo l’infortunio un’abduzione

completa come era il caso del signor RI 1.” (doc. 46)

Con la propria

impugnativa, il rappresentante dell’assicurato contesta in sostanza che

all’apprezzamento del dott. __________ possa essere riconosciuto pieno valore

probatorio, nella misura in cui egli non avrebbe tenuto conto di quella che è

stata la reale dinamica dell’evento infortunistico in discussione, come pure

del fatto che l’insorgente è mancino e che nella sua professione non svolge

mansioni sollecitanti in modo particolare gli arti superiori (cfr. doc. I).

2.7

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamato

a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA condivide la

conclusione, motivata tenendo conto di tutta la documentazione a disposizione,

alla quale è pervenuto il medico __________ dell’CO 1, specialista proprio

nella materia che qui interessa (in questo contesto, va segnalato che, secondo

una costante giurisprudenza, i medici __________, così come gli specialisti del

Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la

loro posizione professionale, come degli specialisti in materia di

traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica – cfr. STF

8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2), secondo il quale l’infortunio

occorso il 21 febbraio 2021 ha causato un peggioramento soltanto transitorio

del preesistente stato morboso della spalla destra, con lo status quo sine

raggiunto a distanza di 4 mesi dall’evento traumatico stesso.

Del resto, né gli

argomenti che il patrocinatore ha sollevato né la restante documentazione

medica che figura agli atti, risultano atti a generare dei dubbi – neppure

lievi – circa la fondatezza del parere espresso dallo specialista interpellato

dall’istituto assicuratore resistente.

Trattandosi delle

obiezioni fatte valere dalla RA 1 (cfr. doc. I), esse non possono essere giudicate

rilevanti. In effetti, il nesso di causalità naturale tra i disturbi fatti

valere e l’evento infortunistico implica delle questioni di natura medica, la

cui risposta compete soltanto al medico (in questo senso, si veda la STF

8C_672/2020 del 15 aprile 2021 consid. 4.3, pubblicata in: SVR

10/2021 UV n. 34 p. 154 ss.).

Deve comunque essere precisato

che dall’apprezzamento dell’11 gennaio 2021 (cfr. doc. 45, p. 2) si evince con

chiarezza come il dott. __________ abbia discusso la dinamica dell’infortunio

nella sua interezza (detto in altri termini, egli non si è limitato a

considerare soltanto la “prima fase” dell’evento, in cui la spalla destra ha

impattato direttamente sulla neve della pista), riprendendo esattamente quanto

risulta in proposito dal rapporto ispettivo del 1° luglio 2021 (cfr. doc. 15).

D’altro canto, per quanto

concerne il referto 30 luglio 2021 del medico curante, dott. __________, spec.

FMH in medicina interna generale, nella misura in cui l’esistenza di un nesso

causale naturale viene fatta dipendere unicamente dalla circostanza che “la

sintomatologia algica e la funzione lesa sono iniziate con l’evento accidentale”

(doc. 39, p. 3), esso non è suscettibile di sminuire il valore probatorio

attribuito alla valutazione del dott. __________.

In

effetti, la regola del “post hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque

a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha

stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo

alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è

insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da

quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert

weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die

erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser

rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc"

(vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss

unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF

8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

In

concreto, non può del resto essere ignorato che l’assicuratore non ha negato a

priori ogni ruolo causale all’infortunio assicurato ma ha stabilito che,

trascorso un determinato periodo di tempo (durante il quale il diritto a

prestazioni è stato riconosciuto), questo suo ruolo si è estinto completamente.

L’apprezzamento della

dott.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, interpellata

dall’assicuratore contro le malattie di RI 1, non appare parimenti atto a sostenere

quanto si pretende con l’impugnativa. Gli argomenti da lei addotti per supportare

la pretesa natura traumatica della nota lesione tendinea (il carattere parziale

[e non trasmurale] della lesione medesima e il preteso mancato riscontro di un

processo degenerativo alla RMN e intraoperativamente), non appaiono fondati, e

ciò per le ragioni che seguono.

Nella succitata sentenza

8C_672/2020, riguardante una fattispecie in cui un assicurato che, a causa di

una perdita dell’equilibrio, era caduto sul gomito e sulla spalla destra

riportando una lesione alla cuffia dei rotatori nella forma di una piccola

interruzione di continuità sul versante articolare del tendine del muscolo sovraspinato

(cosiddetta lesione PASTA, partial articular supraspinatus tendon avulsion)

e in cui l’assicuratore LAINF in questione aveva dichiarato estinto il proprio

obbligo a prestazioni a distanza di circa 4 mesi dall’infortunio per raggiunto status

quo sine, il Tribunale federale non ha ravvisato l’esistenza di validi

motivi per scostarsi dal parere dello specialista di fiducia, secondo il quale

le lesioni PASTA hanno per definizione un’origine degenerativa (cfr. il

consid. 4.4). Ora, posto che anche l’insorgente era portatore di una lesione di

questa natura (si vedano, in questo senso, gli esiti dell’artro-RMN del 9

giugno 2021, grazie alla quale è stata evidenziata proprio una rottura parziale

del versante articolare del tendine sovraspinato – cfr. doc. 10), è evidente

come la tesi della dott.ssa __________ (doc. 41: “…, il fatto che la lesione

sia solo parziale non depone per una degenerazione.” – il corsivo è del

redattore) non possa essere seguita.

Non merita del resto

migliore sorte nemmeno la sua affermazione secondo la quale “la RMI e il

rapporto operatorio non portano a desumere che si tratti di un processo

degenerativo”. Al riguardo, il medico __________ ha ben spiegato che la lesione

tendinea in discussione è il risultato di un preesistente cronico impingement

sottoacromiale (a tal proposito, egli ha sottolineato la circostanza che, in

occasione dell’intervento artroscopico del luglio 2021, il dott. __________ ha

proceduto anche a un’acromioplastica “… fino a liberazione completa dello

spazio subacromiale” cfr. doc. 21, p. 3), dunque di un processo squisitamente morboso.

Da notare che anche nella fattispecie di cui alla summenzionata STF

8C_672/2020, lo specialista fiduciario aveva sostenuto che l’eziologia

infortunistica della rottura parziale del sovraspinato era da escludere proprio

in considerazione del cronico impingement del tendine del sovraspinato

(cfr. consid. 4.1.3).

Tutto ben considerato,

questo Tribunale non ha alcuna valida ragione per scostarsi dalla valutazione

del chirurgo ortopedico dott. __________, in base alla quale il sinistro del 21

febbraio 2021 ha semplicemente reso sintomatico un preesistente stato morboso a

livello della spalla destra. In particolare, egli ha adeguatamente motivato il

proprio parere dal profilo medico-scientifico, considerando non solo il

meccanismo infortunistico (a questo proposito, cfr. la più volte

citata STF 8C_672/2020 consid. 4.1.3, in cui la Corte federale ha precisato

che, trattandosi di stabilire l’eziologia delle rotture della cuffia dei

rotatori, al criterio del meccanismo infortunistico non può essere attribuito

un ruolo prevalente; si veda comunque pure il consid. 4.5).

In conclusione, in esito

alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il

grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla destra non

costituivano più una conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato dopo

il 20 giugno 2021.

Questo Tribunale giudica

congrua anche la tempistica valutata dal dott. __________, e ciò alla luce

della giurisprudenza federale (sul tema, si veda la STF 8C_594/2016 del 4

Dispositivo

novembre 2016 consid. 3.1: “Wenn der Versicherte demnach keine

Rotatorenmanschettenruptur erlitten, sondern sich lediglich eine

Schulterkontusion zugezogen habe, müsse mit den schlüssigen Auskünften des Dr.

med. E. eine vorübergehende Verschlimmerung eines Vorzustandes angenommen

werden, die nach vier bis sechs Wochen ausgeheilt gewesen sei.” – il

corsivo è del redattore).

La decisione su

opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha dichiarato

estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 21 giugno 2021, deve essere quindi

confermata e il ricorso respinto.

2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 10 febbraio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare

le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti