35.2022.19
Discussa la questione di sapere se l'assicuratore fosse legittimato a porre fine alle prestazioni per estinta causalità. Attribuito pieno valore probatorio alla perizia amm.: soltanto le cervicalgie hanno continuato a costituire una conseguenza infortunistica
30 maggio 2022Italiano43 min
un punto di vista clinico, nella misura in cui il paziente non ha avuto alterazioni
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.19
mm/DC
Lugano
30 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 gennaio 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In
data 19 aprile 2016, RI 1, dipendente della ditta __________ in qualità di
operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, è scivolato nella vasca da bagno e, cadendo, ha
battuto la parte parietale sinistra della testa con il bordo di un termosifone,
riportando un trauma cranico non commotivo con/su ferita lacero-contusa al
capo.
L’assicurato
ha denunciato una complessa sintomatologia caratterizzata, segnatamente, da
cefalee, cervicalgie, tinnitus e vertigini.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Nell’aprile
2017, ritenuta “l’assenza di disturbi oggettivabili, riconducibili
all’infortunio del 19.4.2016, idonei a giustificare il riconoscimento di
un’inabilità lavorativa”, l’amministrazione ha dichiarato l’assicurato
totalmente abile a contare dal 1° luglio 2016, salvo poi riconoscere le
indennità giornaliere sino alla fine del mese di agosto 2016.
L’assicurato
ha in effetti ripreso nel mese di luglio 2017 a lavorare, alle dipendenze della
ditta __________ di __________.
1.2. Il
15 agosto 2017, RI 1 è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico:
mentre si trovava su un ponteggio, egli è caduto e ha battuto la testa. I
sanitari dell’Ospedale cantonale di __________, dove l’assicurato è rimasto in
sorveglianza neurologica, hanno diagnosticato un trauma cranico-cerebrale
lieve, una distorsione cervicale e una contusione del bacino.
Con decisione formale del
1° aprile 2019, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha
dichiarato estinto dal 25 gennaio 2019 il proprio obbligo a prestazioni
dipendente dal sinistro dell’agosto 2017, ritenuto che i disturbi ancora
denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in una relazione
causale con quell’evento.
1.3. Con
sentenza 35.2019.134 del 3 settembre 2020, il TCA ha annullato la decisione su
opposizione impugnata e ha rinviato gli atti all’assicuratore convenuto
affinché disponesse “… una perizia pluridisciplinare esterna
(art. 44 LPGA) volta principalmente a stabilire se la sintomatologia
lamentata dall’assicurato correla, o meno, con un danno organico oggettivabile
e, nell’affermativa, se quest’ultimo costituisce una conseguenza naturale di
uno e/o dell’altro degli infortuni da lui subiti. Sulla scorta
delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire di nuovo il
proprio obbligo a prestazioni.
Vista la
particolarità del caso, questa Corte invita l’assicuratore resistente a
conferire il mandato peritale a degli specialisti di alto livello.” (cfr. doc. 246).
La pronunzia
succitata è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Dalle
tavole processuali emerge che, nel corso del mese di marzo 2021, l’CO 1 ha
incaricato il Prof. __________ e il dott. __________ di periziare RI 1 (doc. 273).
Gli esperti hanno
consegnato il loro referto in data 9 luglio 2021 (doc. 297).
Al rappresentante
dell’assicurato è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito
(doc. 304 e doc. 308).
1.5. Con decisione formale del 30
novembre 2021, l’istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità a
proposito della sintomatologia denunciata dall’assicurato risultata priva di
sostrato organico oggettivabile, la quale non costituirebbe una conseguenza
adeguata degli infortuni 19 aprile 2016 e/o 15 agosto 2017. L’amministrazione
ha inoltre sottolineato che i disturbi interessanti il ginocchio, la spalla e
la caviglia “… non sono oggetto della sentenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni. Inoltre non sono state coinvolte in nessuna pratica in nostro
possesso” (doc. 327).
L’avv. RA 1 ha interposto opposizione
il 29 dicembre 2021.
In data 21 gennaio 2022,
l’CO 1 ha respinta l’opposizione e ha precisato di accettare le conclusioni
peritali (tra le quali figura quella secondo cui i disturbi cervicali [cervicalgie]
correlano con un danno organico oggettivabile [instabilità rotatoria C1-C2]
causato dagli infortuni assicurati) (“La CO 1 non vede nessun elemento che
non le permetta di fare proprie le conclusioni peritali.”). A proposito dell’annuncio
di ricaduta del 22 dicembre 2021, relativo all’intervento alla colonna
cervicale effettuato in Italia il 1° luglio 2021, l’amministrazione ha però osservato
di non essere ancora in grado di pronunciarsi in merito alle relative
prestazioni, considerato che l’assicurato si è rifiutato di produrre la
cartella clinica (doc. 329).
1.6. Con tempestivo ricorso del 21
febbraio 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, chiede che, annullata
la decisione su opposizione impugnata, l’incarto venga retrocesso all’CO 1
affinché “… possa esperire tutte le verifiche del caso e, solo dopo aver
valutato completamente la situazione del signor RI 1, proceda ad effettuare una
nuova perizia atta a comprovare l’esistenza o meno di un nesso di causalità
adeguata fra gli infortuni 19.04.2016 e 15.08.2017 e la patologia Chiari I.”.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente ha sviluppato in particolare la seguente motivazione:
" (…) In
primo luogo si segnala che la decisione in oggetto non tiene minimamente conto di
quanto statuito dal tribunale cantonale delle assicurazioni con decisione
03.09.2020.
Non si è infatti tenuto conto del fatto che gli atti erano stati
re-inviati alla CO 1, dopo annullamento della precedente decisione, affinché
venisse ordinata una perizia pluridisciplinare esterna atta a chiarire se vi
fosse una conseguenza naturale degli infortuni subiti dall’assicurato con un
danno organico oggettivabile.
La corte aveva inoltre a suo tempo richiesto di conferire il
mandato peritale a degli specialisti di alto livello.
Nella fattispecie tutto questo è stato fatto (si è proceduto tra
l’altro solo a una valutazione telefonica dell’assicurato), ma soltanto
parzialmente; la perizia effettuata non può essere considerata una perizia
pluridisciplinare, ma unicamente una perizia di carattere neurologico.
Fra l’altro non è stato possibile appurare le ulteriori
conseguenze patite dal signor RI 1 che hanno portato a un recente intervento
chirurgico alla colonna cervicale (stabilizzazione dell’articolazione C1-C2),
nonché un intervento al ginocchio (doc. F).
(…).
Di sicuro la perizia ha ritenuto che i sintomi cervicali possono
essere ascritti a un danno organico oggettivabile in relazione con un trauma
anche di minima entità tale quello del 19/04/2016 e/o quello del 15/08/2017.
Per quanto concerne la problematica delle tonsille cerebellari (Chiari
I) non sembrerebbe esserci una causalità naturale, anche su questo punto il
referto stesso non si esprime con chiarezza.
(…).
Indipendentemente da quanto precede, tenendo conto dell’esistenza
di svariati documenti medici, spesso antitetici fra di loro, appare chiara la
necessità di dover visitare correttamente il paziente tenendo conto
dell’attuale situazione esistente, quindi di tutti gli interventi da lui subiti
e dell’attuale stato di salute, onde chiarire in modo definitivo l’esistenza o
meno di una relazione fra la patologia Chiari I e gli infortuni 19.04.2016 e
15.08.2017 subiti dal ricorrente.
La perizia qui allegata agli atti ha unicamente definito in modo
chiaro l’esistenza di un danno organico oggettivabile e che quindi
l’instabilità rotatoria C1-C2, escludendo unicamente i problemi degli acufeni,
si è prodotta a seguito degli infortuni oggetto del presente ricorso
(19.04.2016 e 15.08.2017).
Per quanto attiene per contro alla problematica Chiari I la
perizia non si esprime in modo chiaro ed univoco e cita chiaramente il fatto
che la questione è materia controversa nella comunità neuro chirurgica,
parlando pure dell’assenza o della limitata presenza in letteratura delle
descrizioni di malformazioni di Chiari I divenute sintomatiche da traumi
cervicali minori, pure in assenza di lesioni traumatiche evidenti agli esami
radiologici.
A maggior ragione in un contesto del genere serve una perizia di
carattere multidisciplinare che vada ad analizzare ogni e qualsiasi aspetto,
così come la correlazione degli stessi tentando così di riuscire ad avere una
risposta molto più definita e certa in relazione all’esistenza del nesso di
causalità. (…)” (doc. I)
1.7. L’CO 1, in risposta, postula
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. II).
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui
l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno
all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la
STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.
043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una
comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato
trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti
(in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF
8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, litigiosa
è la questione di sapere se l’istituto assicuratore resistente era legittimato a
dichiarare estinto dal 25 gennaio 2019 il proprio obbligo a prestazioni
derivante dai due infortuni assicurati, oppure no.
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.5. Se
un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque
insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i
disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato
morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio
(status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o
poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U
142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo
infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V
335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di
principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del
nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure
di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di
un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale
tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio
essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da
disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi
della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi,
irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità,
ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue
conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche
(cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure
istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).
2.6. Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più
criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e
dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha
dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica:
gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non
in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del
nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite
della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio
che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.7. La
più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione
psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza
dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici
specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici
scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di
postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un
nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012
UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della
causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non
essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a
esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra
l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
2.8. Nella concreta
evenienza, con la sentenza 35.2019.134 del 3 settembre 2020, questa Corte ha
annullato la decisione su opposizione impugnata e ha rinviato gli atti all’amministrazione
affinché disponesse un approfondimento peritale esterno volto “… principalmente
a stabilire se la sintomatologia lamentata dall’assicurato correla, o meno, con
un danno organico oggettivabile e, nell’affermativa, se quest’ultimo costituisce
una conseguenza naturale di uno e/o l’altro degli infortuni da lui subiti.
Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire di
nuovo il proprio obbligo a prestazioni.”.
Alla base
del rinvio vi era la constatazione che la documentazione medica a disposizione
non permetteva al TCA di “… ritenere accertato con il grado di verosimiglianza
richiesta dalla giurisprudenza federale che la complessa sintomatologia
presentata da RI 1, non correli con un danno infortunistico oggettivabile.
Infatti, come è già stato messo in evidenza al considerando 2.10., su questo
aspetto agli atti figurano pareri specialistici – si veda in particolare quello
del dott. __________, che risulta essere uno dei massimi esterti nella
malformazione di Arnold-Chiari, in base al quale i traumi subiti dal ricorrente
avrebbero reso sintomatica un’affezione congenita (la malformazione di
Arnold-Chiari) rimasta sino ad allora silente -, suscettibili di generare dei
dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza delle valutazioni su cui
l’amministrazione ha finalmente fondato la propria posizione.” (doc. 246).
Nel
corso del mese di luglio 2020, l’assicuratore convenuto ha quindi conferito al
Prof. dott. __________, Medico aggiunto presso il Servizio di neurochirurgia
dell’Ospedale universitario di __________ e al dott. __________, Capoclinica
presso il medesimo servizio, il mandato peritale, trasmettendo le relative domande
a cui rispondere (doc. 274) e tutta la documentazione disponibile, in
particolare il referto 12 febbraio 2018 del dott. __________ (cfr. doc. 296, p.
1).
Con rapporto del 2 luglio
2021, i periti hanno innanzitutto minuziosamente ricostruito l’anamnesi
dell’insorgente (doc. 297, p. 7-12).
Essi hanno inoltre precisato
di aver ritenuto superfluo visitare personalmente l’assicurato “…
considerata l’innumerevole quantità di valutazioni cliniche somatiche
effettuate già in precedenza, tutte concordanti nel ritenere l’assenza di
reperti oggettivi all’esame clinico” e di aver pertanto proceduto a una
semplice valutazione telefonica “… con lo scopo di conoscere l’evoluzione
dei sintomi, in particolare se la coorte di sintomi descritta dal 2016 sia
sempre presente o meno” (doc. 297, p. 13).
Fatti
I dottori __________ e __________
hanno quindi così descritto lo stato oggettivabile risultante dal materiale
iconografico a loro disposizione:
" (…).
- Un particolare saliente viene sottolineato solo dal Dr. __________:
già sulla TAC cervicale del 19.04.2016, effettuata dopo il primo infortunio,
si apprezza oggettivamente una perdita dei normali rapporti
articolari fra la prima e la seconda vertebra cervicale (C1- C2) sul lato
sinistro. Questo reperto configura a nostro avviso una instabilità
rotatoria C1-C2 (anche detta instabilità atlanto-assiale o sublussazione
rotatoria atlanto-assiale). Tale aspetto si riscontra anche
negli esami successivi (…). Non si riscontra nella TAC del 15.08.2017
né sulla TAC dinamica del 21.08.2018 perché verosimilmente
si tratta di una sublussazione riducibile e non fissa.
Va notato che la perdita dei rapporti articolari tra C1 e C2 a sinistra
si riscontra sia in termini di scivolamento anteroposteriore delle
faccette articolari che in termini di diastasi della rima articolare
in direzione cranio-caudale. Si apprezza altresì sui tagli assiali
della TAC del 19.04.2016 una rotazione degli angoli mandibolari
(e quindi del capo) verso sinistra e una rotazione di C2
verso destra. Sulla risonanza del 27.05.2016 si riscontra un aumento
del segnale nelle sequenze T2 sui tagli sagittali sempre a
livello dell’articolazione C1-C2 in particolare a sinistra.
- Ben documentato è invece il quadro morfologico complesso che comprende
ectopia delle tonsille cerebellari (malformazione di Chiari I),
invaginazione basilare e assimilazione di C1. (…).
- Il resto della diagnostica per immagini a disposizione, non
mostra altre lesioni traumatiche abituali, ovvie ed evidenti, né a
livello osseo (cranico e del rachide cervicale) né a livello di strutture
disco-legamentose cervicali, né a carico del contenuto parenchimale,
vascolare e nervoso del cranio.” (doc. 297, p. 14 s.)
Questo invece il quadro
che è emerso dal profilo clinico:
" (…).
- Gli eventi traumatici cranio-cervicali sono di lieve entità da
un punto di vista clinico, nella misura in cui il paziente non ha avuto alterazioni
di sorta dello stato di coscienza (Glasgow Coma Scale superiore a
13) né deficit neurologici oggettivabili.
- Lungo tutta la storia clinica dal 2016 ad oggi, la stragrande maggioranza
della sintomatologia dell’assicurato è priva di segni clinici oggettivabili
dai medici, nonostante la quantità notevole di specialisti che l’abbiano
visitato. Il quadro clinico consiste in sintomi soggettivi per lo più
aspecifici: dolori cervicali, giramenti di testa, nausea,
offuscamenti visivi, acufeni, bruciore agli occhi, disturbi
dell’equilibrio, etc.
- Il solo reperto oggettivato da medici appare un “click” a livello
dell’articolazione temporo-mandibolare sinistra e un “click” cervicale
oggettivato in una occasione (24.06.2016), nonché 4 punti di sutura a livello
parietale sinistro.
- Attualmente i sintomi descritti appaiono simili, il paziente
appare globalmente sofferente sia da un punto di vista somatico che psichico.
Il sintomo di cui si lamenta spontaneamente è la “cervicale”
e il “cervello che va in confusione”, ammette di non avere
mal di testa. Gli altri sintomi (nausea, problemi alla mandibola, problemi di
equilibrio, problemi di vista) vengono descritti solo
dopo avergli posto la domanda al riguardo.
- L’incapacità lavorativa ottenuta dall’assicurato dall’AI a
partire dall’infortunio del 2016 appare più legata alle sofferenze psichiche,
come si evince dal rapporto del medico Dr.ssa __________ del 19.12.2019. A
questo punto riteniamo che i dolori cervicali a causa di una
instabilità rotatoria C1-C2 possono rientrare nelle diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa.” (doc. 297, p. 15)
A loro avviso, il quadro
clinico che presenta il ricorrente è dunque parzialmente oggettivabile (in
sostanza si tratta delle sole cervicalgie), nella misura in cui correla con la
diagnosticata instabilità rotatoria C1-C2 che è stata verosimilmente causata
dall’uno e/o dall’altro degli eventi traumatici assicurati.
La restante sintomatologia
denunciata non ha un sostrato organico oggettivabile, in particolare non
è imputabile né alla malformazione di Chiari I né all’assimilazione di C1 né
ancora all’invaginazione basilare (doc. 297, p. 16).
A proposito della
malformazione di Chiari I, gli specialisti incaricati dall’amministrazione
hanno segnatamente precisato che “la letteratura sugli scompensi post
traumatici di malformazioni di Chiari I è esigua in numero rispetto al numero
totale di pubblicazioni sulla malformazione di Chiari I”, che “i casi di
malformazioni di Chiari I considerati “sintomatici” dopo traumi
cranio-cervicali minori sono una netta minoranza rispetto al totale di pazienti
presi in considerazione e infine che “in tali casi “sintomatici” i pazienti
presentano dei segni clinici oggettivabili all’esame clinico e reperti
radiologici più marcati” (doc. 297, p. 16).
In merito alla tesi proposta
dai dottori __________ e __________ (malformazione di Chiari I resa sintomatica
dai traumi subiti) essi hanno evidenziato che “allo stato attuale delle
conoscenze non c’è evidenza sufficiente che supporti o confuti questa ipotesi
(Wagner et al., 2020).” (doc. 297, p. 17).
Infine, rispondendo ai
quesiti loro sottoposti, il Prof. __________ e il dott. __________ hanno
ribadito in primo luogo che “… i sintomi cervicali (dolori meccanici in
rotazione) possono essere ascritti a un danno organico oggettivabile che è
l’instabilità rotatoria C1-C2 (o in questo caso dissociazione
cranio-cervicale). Tuttavia il resto dei sintomi descritti (ad esempi gli
acufeni) non appare correlato con un danno organico, in particolare con le
anomalie morfologiche della giunzione cranio cervicale descritte sopra. Ciò non
esclude la presenza reale dei sintomi e delle sofferenze dell’assicurato né la
sua incapacità lavorativa.”.
In secondo luogo, essi
hanno parimenti confermato che la nota instabilità rotatoria costituisce una
conseguenza naturale degli infortuni assicurati, mentre la malformazione Chiari
I, l’assimilazione di C1, l’invaginazione basilare, come pure la complessa
sintomatologia soggettiva (eccezion fatta per i dolori cervicali) non lo
sono, apparendo di “origine malformativa e non traumatica” (doc. 297, p. 17).
2.9. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.10. Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva che
l’amministrazione ha incaricato il Prof. dott. __________ e il dott. __________
di periziare l’assicurato, nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA
(cfr. doc. 258). Il rappresentante del ricorrente ha infatti potuto
pronunciarsi sulla necessità in quanto tale della perizia, sul perito proposto
e sul catalogo dei quesiti da sottoporgli (cfr. doc. 266 e doc. 271).
In applicazione della
giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni
all’amministrazione hanno piena
forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne
scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far
dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 8C_ 461/2022
del 3 marzo 2022; 9C_168/2020 del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza
ivi menzionata).
Il Tribunale federale ha
sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti (cfr.
la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).
Una perizia fondata
sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti
medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla
concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico
esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).
Da notare che, nel quadro
del diritto di essere sentito concessogli dall’assicuratore LAINF, il
patrocinatore dell’insorgente ha fatto presente che, in base a quanto stabilito
dalla pronunzia di rinvio, il mandato peritale avrebbe dovuto essere attribuito
a specialisti di alto livello e di consumata esperienza, rispettivamente che
avrebbe dovuto in ogni caso trattarsi di una perizia pluridisciplinare
(cfr. doc. 266).
L’amministrazione ha al
riguardo interpellato il PD dott. __________, spec. FMH in neurologia, attivo
presso il Centro __________ di __________.
Con apprezzamento del 10
febbraio 2021, il dott __________ ha innanzitutto rilevato che il mandato
peritale è stato attribuito a due sperimentati specialisti in neurochirurgia di
una clinica universitaria svizzera. In effetti, il dott. __________ è un quadro
della Clinica di neurochirurgia dell’Ospedale universitario di __________ ed è
da considerare esperto in materia di disturbi dello sviluppo e anomalie
cranio-facciali, in particolare, nel caso concreto, per la questione relativa al
possibile peggioramento della preesistente sindrome di Arnold-Chiari da parte
degli eventi infortunistici. Il Prof. dott. __________ è specializzato nel
midollo spinale ed è autore di pubblicazioni internazionali (121 articoli pubblicati
in PubMed), riguardanti tra l’altro anche le mielopatie traumatiche cervicali e
del passaggio cranio-cervicale.
D’altro canto, il dott. __________
ha ricordato che ai periti designati è stata data facoltà di coinvolgere altri
specialisti, segnatamente un otorinolaringoiatra, nel caso in cui lo avessero giudicato
necessario (cfr. doc. 267).
Con scritto del 18 marzo
2021, l’avv. RA 1 ha in particolare ribadito la necessità che l’approfondimento
venisse eseguito nella forma di una perizia pluridisciplinare e ha inoltre chiesto
che agli esperti fosse consegnata tutta la documentazione, anche quella
prodotta nel quadro della procedura sfociata nella sentenza di rinvio di questa
Corte (doc. 271).
Con la propria
impugnativa, il rappresentante censura il fatto che il rapporto elaborato dai
dottori __________ e __________ non costituisce una perizia pluridisciplinare,
essendo circoscritto alla sola neurologia (cfr. doc. I).
Ora, al di là della
questione di sapere se tale obiezione sia o meno da ritenere tempestiva
(secondo l’istituto assicuratore convenuto non lo sarebbe, in quanto
“l’assicurato, se fosse stato convinto che l’CO 1 non aveva dato correttamente
seguito a quanto deciso da questo Tribunale, avrebbe potuto e dovuto chiedere
una decisione incidentale e contestare la stessa” – doc. III, p. 2), il TCA
rileva che ai periti è stata concessa la possibilità di coinvolgere specialisti
di altre discipline. Se non lo hanno fatto è evidentemente perché non l’hanno
ritenuto necessario.
In questo contesto, è comunque
utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, per quanto concerne i
metodi di accertamento, i periti godono di un ampio margine di apprezzamento.
Ciò include pure la scelta degli accertamenti specialistici da intraprendere.
Di conseguenza, compete al perito la decisione se coinvolgere o meno altri
esperti (in questo senso, cfr. STF 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.
5.5 e riferimenti ivi menzionati; nella DTF 139 V 349 consid. 3.3, il TF ha d’altronde
precisato che i centri peritali non sono strettamente vincolati alle
discipline scelte dagli uffici AI, rispettivamente dai servizi medici regionali).
Non può neppure essere
ignorato che allorquando la neurologa curante, dott.ssa __________, ha ritenuto
necessario approfondire la problematica, si è rivolta dapprima alla Clinica
di neurochirurgia dell’Ospedale universitario di __________ (cfr. doc. 50)
e poi al dott. __________, il quale è uno specialista in neurochirurgia
spinale (cfr. doc. 97). Del resto, anche il dott. __________ è un neurochirurgo.
In esito a tutto quanto
precede, l’obiezione in questione si rileva dunque essere infondata.
2.11. Attentamente vagliato
l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene di poter
fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dagli esperti
amministrativi, specialisti di alto livello proprio nella materia che qui
interessa (a questo proposito, si veda l’apprezzamento del PD dott. __________,
citato in precedenza, come pure il sito web degli Ospedali universitari di __________,
dedicato ai quadri del Reparto di neurochirurgia - __________), secondo il
quale - fatta eccezione per i disturbi (dolori) cervicali che correlano con la
diagnosticata instabilità rotatoria C1-C2 causata dall’uno e/o dall’altro degli
infortuni assicurati -, né i reperti oggettivati (malformazione di Chiari I,
invaginazione basilare e assimilazione di C1) né la complessa sintomatologia
denunciata dal ricorrente, risultata peraltro priva di sostrato organico
oggettivabile (in particolare, è stato escluso che i disturbi siano
riconducibili alla malformazione di Chiari I resa sintomatica dai traumi
subiti), costituiscono una conseguenza naturale degli eventi traumatici del 19
aprile 2016 e del 15 agosto 2017.
Il TCA non ignora che agli
atti figurano pareri specialistici che postulano invece che la sintomatologia
in questione è imputabile alla preesistente malformazione di Chiari I
scompensata dagli infortuni subiti. Del resto, è proprio per questa ragione
che, con la sentenza 35.2019.134, questo Tribunale aveva ritenuto che vi
fossero dei dubbi circa la fondatezza dell’apprezzamento enunciato dai medici interpellati
dell’amministrazione e rinviato gli atti a quest’ultima affinché disponesse un
approfondimento peritale esterno. Con il loro referto, il Prof. __________ e il
dott. __________ hanno saputo spiegare, in maniera senz’altro convincente e
approfondita, fornendo ampi riferimenti alla letteratura medica più recente, i
motivi per i quali, nel caso di specie, non può essere ammessa la tesi
sostenuta dai dottori __________ e __________.
Il patrocinatore di RI 1
non può essere seguito laddove fa valere che, trattandosi della questione di
sapere se i traumi subiti potessero aver reso manifesta la preesistente malformazione
di Chiari I, gli esperti non si sarebbero espressi “in modo chiaro ed univoco”,
limitandosi a sottolineare che la questione è attualmente controversa nella
letteratura medica. Secondo il TCA, è invece vero il contrario. Gli esperti
amministrativi hanno in realtà proceduto a un’approfondita analisi della
letteratura scientifica, la quale non ha consentito loro di validare la tesi
sostenuta dai dottori __________ e __________.
D’altro canto, nemmeno il
fatto che i periti amministrativi non hanno visitato personalmente l’assicurato,
è suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito alla loro
valutazione. I dottori __________ e __________ hanno al riguardo spiegato che
un (nuovo) esame clinico dell’insorgente non avrebbe portato a nulla di
rilevante, posto che agli atti figurano già innumerevoli apprezzamenti, unanimi
nel concludere all’assenza di reperti oggettivabili all’esame clinico
(cfr. doc. 297, p. 13). Del resto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza
federale, il fatto per un perito di non aver esaminato personalmente la persona
assicurata non è atto a ridurre il valore probatorio dei suoi rapporti, nella
misura in cui egli disponeva di un dossier medico e radiologico completo (cfr.
STF 8C_650/2019 del 7 settembre 2020 consid. 4.3.2 e riferimenti ivi
menzionati), come è indubbiamente il caso nella presente fattispecie.
Tutto ben considerato,
questa Corte ritiene che dalla documentazione agli atti non emergano indizi
concreti atti a far dubitare della correttezza del parere espresso dai
dottori __________ e __________.
Stante tutto ciò, è
dimostrato, perlomeno con il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.
2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi (dolori)
interessanti il rachide cervicale, riconducibili all’oggettivata instabilità
rotatoria C1-C2, si trovano in nesso causale naturale e adeguato con l’evento infortunistico
occorso il 19 aprile 2016 e/o con quello del 15 agosto 2017. Per questi
disturbi è pertanto data la responsabilità dell’assicuratore resistente, il
quale, una volta in possesso della necessaria documentazione, si esprimerà
sulle prestazioni (eventualmente) spettanti all’assicurato, in particolare in
relazione all’intervento chirurgico che avrebbe avuto luogo il 1° luglio 2021.
D’altro canto, è pure da
ritenere assodato che la malformazione di Chiari I, l’invaginazione basilare e l’assimilazione
di C1 sono dei reperti preesistenti che non sono stati aggravati dagli
infortuni assicurati.
Trattandosi della complessa
sintomatologia denunciata dal ricorrente - vertigini, acufeni, instabilità alla
marcia, ecc. (fatta eccezione per le cervicalgie) -, essa non correla
con un danno alla salute oggettivabile, in particolare con la malformazione di
Chiari I, e non costituisce una conseguenza naturale dei sinistri assicurati.
La responsabilità dell’CO
1 non è dunque impegnata né per la malformazione di Chiari I, invaginazione
basilare e assimilazione di C1 né per la sintomatologia soggettiva.
Così come è stato
correttamente sottolineato nella decisione formale del 30 novembre 2021 (doc.
327), i disturbi interessanti il ginocchio, la spalla e la caviglia
non sono oggetto della procedura sub judice e, pertanto, al Tribunale
non è consentito pronunciarsi in merito.
In conclusione, posto che
con la decisione impugnata l’CO 1 ha respinto l’opposizione dell’avv. RA 1 e
confermato la decisione formale del 30 novembre 2021 mediante la quale era
stato posto termine al diritto alle prestazioni a far tempo dal 25 gennaio 2019
per estinta causalità, il ricorso deve essere parzialmente accolto nella misura
in cui è stato accertato che le cervicalgie si trovano in relazione di
causalità naturale e adeguata con l’uno e/o l’altro degli infortuni in discussione
(di modo che è parimenti dato di principio un obbligo a prestazioni a carico
dell’istituto).
2.12. A titolo abbondanziale, il TCA
rileva che l’esito non sarebbe diverso neppure nel caso in cui, confrontati ad
una sintomatologia risultata priva di sostrato organico oggettivabile, si
volesse momentaneamente sospendere l’esame della causalità
naturale per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza, così come stabilito
dalla giurisprudenza federale precedentemente citata (cfr. supra,
consid. 2.7.).
Va immediatamente precisato
che, nel caso in cui la persona
assicurata è vittima di due o più infortuni, il nesso causale adeguato deve
essere di regola valutato separatamente per ognuno di essi (cfr. STF
8C_816/2021 del 2 maggio 2022 consid. 3.3 e riferimento ivi citato; RAMI 1996 U
248, p. 176 ss.).
2.13. La dinamica dell’evento del 19 aprile 2016 risulta dal
rapporto di audizione del 4 luglio 2016, dal quale si evince che l’assicurato è
scivolato nella vasca da bagno cadendo in avanti e picchiando la regione parietale
superiore sinistra della testa (cfr. doc. 28).
I sanitari del Servizio di
PS dell’Ospedale __________ di __________ hanno diagnosticato un trauma cranico
senza perdita di conoscenza né amnesia, come pure una ferita lacero-contusa di
Considerandi
2.
cm in zona parietale sinistra, suturata all’occasione (doc. 24). In un
secondo tempo, è stata pure posta la diagnosi di lussazione del condilo
mandibolare sinistro. Gli accertamenti a cui l’insorgente è stato sottoposto
non hanno consentito di oggettivare nulla di rilevante né a livello cervicale
né a livello cerebrale.
Tutto ben considerato, alla
luce della dinamica dell'evento (una banale scivolata nella vasca da bagno),
ricordato che determinante è lo svolgimento oggettivo degli eventi, fatta
astrazione da come la persona assicurata ha risentito lo choc traumatico (cfr.
DTF 140 V 356 consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati) e posto che comuni cadute e scivolate vanno
considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. anche RAMI 1992 U
154.
p. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio), non vi è
dubbio che l’infortuno di cui è rimasto vittima l’assicurato debba essere
classificato nella categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr.,
per dei casi analoghi, la STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante un
assicurato caduto dalle scale che aveva riportato una contusione alla caviglia
sinistra e la STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, concernente
un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle
contusioni all’anca destra).
Stante
ciò, questa Corte ritiene che l’adeguatezza del nesso di causalità tra l’evento
dell’aprile 2016 e i disturbi risultati non oggettivabili, debba essere negata a
priori.
2.14
Il secondo evento traumatico è
avvenuto il 15 agosto 2017, allorquando RI 1 è caduto da un’altezza di circa
due metri, riportando un trauma cranico e una contusione del bacino (cfr. doc.
33, doc. 38 e doc. 62). Gli esami radiografici al cranio, alla cervicale, al
bacino e al torace non hanno mostrato la presenza di lesioni traumatiche.
Alla luce di quanto
precede, il sinistro in questione va qualificato quale infortunio di grado
medio in senso stretto. In effetti, secondo una costante giurisprudenza
federale, cadute da un’altezza compresa tra i due e i quattro metri
vengono classificate proprio in quella categoria (cfr. STF 8C_44/2017 del 19
aprile 2017 consid. 5.2).
In presenza di un infortunio di media gravità propriamente
detta, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.6.
Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore
fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più
criteri.
In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25
p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della
categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre
dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del
nesso causale adeguato.
Questa
Corte rileva che, in base alla documentazione medica agli atti, in occasione
dell’evento infortunistico dell’agosto 2017, l’assicurato ha riportato, tutt’al
più, una lesione cerebrale traumatica lieve (Mild Traumatic Brain Injury; su questo aspetto si veda la STCA 35.2013.89 consid. 2.10), di modo che, già per questa
ragione, il nesso di causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole
inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi
della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i
riferimenti ivi citati; si veda pure la STF 8C_66/2021 del 6 luglio 2021
consid. 5.3.1).
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010
del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch
jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der
Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008
vom 9. April 2009 E. 4.6)”).
Secondo il TCA, il
sinistro qui in discussione non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o spettacolari.
Al riguardo, è utile
precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da
valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive,
rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In
ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale
non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid.
3.5.1
non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica
dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito.
Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011
del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1). Del resto, la Corte federale è giunta alla
medesima conclusione nella fattispecie di cui alla succitata STF 8C_44/2017,
riguardante un assicurato caduto con la testa su una superficie in beton da
un’altezza di 2.41 metri (cfr. consid. 6.2.2).
Nell’infortunio del maggio 2011, l’assicurato ha riportato un
trauma cranico (o, tutt’al più, una
lesione cerebrale traumatica lieve) e una contusione del bacino. Egli ha
quindi denunciato una complessa sintomatologia, comprensiva anche di disturbi
psichici, risultata in gran parte (fatta eccezione, come visto, per le cervicalgie)
priva di sostrato organico oggettivabile.
A proposito di questo
criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze
infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non
basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza
di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di
lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare
importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la
mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18
agosto 2014, consid. 6.2.2).
Tenuto conto
di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può parlare
di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano
la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante
un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea
frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi
dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione
fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5
settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere
stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una
contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune
ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).
Dalle carte processuali
non risulta neppure che l’insorgente sia rimasto vittima di una cura medica
errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Del resto, secondo la
giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato
quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace
(cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Questa Corte ritiene che
non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento
infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Dagli atti di causa emerge
infatti che, dopo l’iniziale breve degenza presso la Clinica di chirurgia
l’Ospedale __________ di __________ (degenza dal 15 al 18 agosto 2017), durante
la quale si è in sostanza proceduto a una sorveglianza neurologica dell’insorgente
(cfr. doc. 19), quest’ultimo è stato sottoposto essenzialmente ad accertamenti
multidisciplinari volti a definire l’eziologia dei disturbi denunciati (come
già indicato nella premessa, nella misura in cui le cure gli sono state
applicate in ragione della patologia psichiatrica, esse non possono
essere considerate).
Ora,
conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite
di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure
la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010
del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai
sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la
fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,
l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono
essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010
del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.
4.2.4
e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso
in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid.
3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale,
che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una
riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito,
anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del
20.
settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un
incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide
lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso
il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che
nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la
seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio
al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,
precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica
protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Anche
il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti
intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura
medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o
delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze
particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti
medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo
criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,
l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità
lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno
2009.
consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha
negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso
indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid.
5.4).
Nella
concreta evenienza, se il decorso appare sfavorevole è soprattutto in ragione della persistenza di una complessa
sintomatologia in larga misura non oggettivabile, di cui non si può tener conto
nell’ambito della valutazione dell’adeguatezza in base alla DTF 115 V 133.
In
queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei
dolori somatici persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità
lavorativa, poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di
un infortunio di media gravità in senso stretto, la realizzazione di due
criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità
(cfr. RtiD 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; SZS/RSAS
2001.
p. 431, U 187/95).
In
esito a quanto precede, questa Corte ritiene che
i disturbi risultati non oggettivabili non possano essere ritenuti una
conseguenza adeguata nemmeno del sinistro del 15 agosto 2017.
2.15
Parzialmente vincente in causa,
l’insorgente, rappresentato da un avvocato, ha diritto a un’indennità per
ripetibili di fr. 1’800 (IVA inclusa).
2.16
L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 21 febbraio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare
le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata nella misura in cui l’CO
1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
contare dal 25 gennaio 2019.
§§ È accertato che le cervicalgie
costituiscono una conseguenza naturale e adeguata dell’evento
infortunistico del 19 aprile 2016 e/o di quello del 15 agosto 2017.
§§§ Gli atti sono
retrocessi all’CO 1 affinché definisca, non appena
possibile, il diritto a prestazioni dipendente dalle cervicalgie.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato
l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti