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Decisione

35.2022.2

Confermata estinzione nesso causale nat. per i disturbi alla gamba sx. Per quelli interessanti il piede sx, decisione impugnata annullata poiché, secondo indicazioni del medico fiduciario, non si è trattato di un'estinz. della causalità naturale ma di una stabilizzazione dello stato di salute

30 marzo 2022Italiano20 min

1.6. L’11 febbraio 2022,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.2

mm

Lugano

30 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 novembre 2021 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 3 giugno 2020, RI 1,

nato nel 1964, docente presso la Scuola __________ di __________ e, perciò,

assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la

CO 1 (di seguito: CO 1), è scivolato dalle scale di casa e ha riportato,

secondo il rapporto 4 giugno 2020 del Servizio di PS dell’Ospedale __________

di __________, un trauma contusivo sul tallone sinistro senza evidenti fratture

(doc. 29 – fasc. 2).

L’imaging radiologica (RMN

dell’agosto 2020) ha poi mostrato la presenza di una lesione parziale della

fascia plantare e di una lesione Split del tendine peroneo breve a livello del

passaggio attorno al malleolo laterale (cfr. doc. 5 – fasc. 2).

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Il 23 giugno 2020,

l’assicurato è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: nello spostare

la motocicletta, egli ha perso l’equilibrio e la gamba sinistra è rimasta

schiacciata sotto la moto. A margine del consulto del 2 luglio 2020, il Prof.

dott. __________ ha refertato la presenza di una lieve tumefazione della

caviglia con ematoma sottomalleolare mediale e una dolenzia alla palpazione del

tallone (doc. 4 – fasc. 1).

Gli accertamenti

diagnostici (ecografia del 3 dicembre 2020 e TAC del 10 dicembre 2020) compiuti

a livello del polpaccio della gamba sinistra hanno evidenziato delle

calcificazioni in esiti di strappo muscolare del gemello mediale (doc. 13 –

fasc. 2).

Anche per questo secondo

infortunio la CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità.

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, in data 23 luglio 2021, l’amministrazione ha

emanato due distinte decisioni formali.

Con la prima, riguardante

l’infortunio del 3 giugno 2020, essa ha dichiarato estinto dal 1° agosto 2021

il nesso di causalità naturale e adeguata tra i disturbi lamentati e

quell’evento (doc. 42 – fasc. 2).

Con la seconda,

concernente il sinistro del 23 giugno 2020, la CO 1 ha pure negato che dopo il

31 luglio 2021 i disturbi denunciati dall’assicurato avrebbe ancora costituito

una conseguenza naturale e adeguata di quell’infortunio (doc. 37 – fasc. 1).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 36 – fasc. 1 e doc. 40 –

fasc. 2), in data 24 novembre 2021, l’assicuratore LAINF ha in sostanza

confermato il contenuto delle sue prime decisioni (cfr. doc. 40 – fasc. 1 e

doc. 50 – fasc. 2: “Siccome il nesso di causalità naturale tra gli eventi del 3

e del 23 giugno 2020 e disturbi attuali [è estinto, n.d.r.], CO 1 si riconferma

nella propria decisione formale del 23 luglio 2021 e rigetta l’opposizione

dell’assicurato.”).

1.4. Con tempestivo ricorso del 4

gennaio 2022, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga

annullata, “soprattutto in relazione all’estinzione della causalità”,

argomentando in particolare quanto segue:

" (…) La

causalità di queste due lesioni con gli infortuni suindicati è stata stabilita

dai medici e confermata anche dal vostro medico fiduciario Dr. __________ nel

suo rapporto del 24.5.2021.

Queste lesioni sono pertanto conseguenti ai due eventi suindicati

secondo il principio della probabilità preponderante e non possono essere messe

in relazione a presunte precedenti lesioni e/o disturbi.

Il trattamento per le due lesioni suindicate è stato considerato

per il momento concluso dal medico fiduciario Dr. __________, potendo quindi

procedere alla chiusura normale dei casi poiché non necessaria una cura

nell’immediato; tuttavia non si può assolutamente escludere che in futuro ci possano

essere ulteriori disturbi sempre in relazione causale, secondo appunto il

principio della probabilità preponderante, con i due infortuni assicurati sopra

menzionati (ricaduta) e che possano necessitare di una cura.

Una soppressione della causalità per eventuali futuri disturbi,

come indicato nella decisione e nella decisione su opposizione della CO 1, non

può pertanto in nessun modo essere ritenuta corretta poiché non provata e

motivata dalla documentazione medica prodotta.

In questo senso, l’utilizzo da parte del Dr. __________ del

concetto “quo ante” è quindi da intendere per la chiusura del caso (cure

terminate) ma non certo per una cessazione della causalità per eventuali future

ricadute concernenti le diagnosi sopramenzionate.

Risulta errato parlare di stato quo ante, poiché lo stato di

salute del sottoscritto non può essere ritenuto identico a prima dei due

infortuni. Infatti la precisazione del Dr. __________, consulente della CO 1, riguardo

allo stato quo ante è da ritenersi sbagliata; infatti il medico nelle sue

precisazioni riporta che “il decorso è favorevole e l’assicurato ha potuto

riprendere l’attività amatoriale sportiva ad eccezione della corsa”,

considerazioni confermate anche dal Dr. __________. Questo significa che non vi

è “stato quo ante” se non è possibile ritrovare la stessa situazione (stato di

salute) di partenza e nel caso specifico riprendere l’attività di corsa e

quindi non si può pertanto parlare di estinzione della causalità.

Parlare inoltre di estinzione del nesso causale e poi precisare

che in caso di ulteriori disturbi in relazione causale si potrà annunciare una

ricaduta, lo ritengo altresì incomprensibile.

Durante tutta la durata dei casi in questione, non vi è mai stata

inabilità lavorativa.” (doc. I)

1.5. La CO 1, in risposta ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

Fatti

1.6. L’11 febbraio 2022,

l’amministrazione ha prodotto un apprezzamento, datato 10 febbraio 2022, del

proprio medico consulente (doc. VIII + allegato).

L’insorgente, al quale è

stato trasmesso il rapporto per osservazioni (doc. IX), è rimasto silente.

in diritto

Considerandi

2.1

Il TCA è chiamato a stabilire

se la CO 1 era legittimata a negare dal 1° agosto 2021 l’esistenza di un nesso

di causalità naturale tra i disturbi denunciati e gli infortuni assicurati,

oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

2.3

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20.

luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre

stabilito che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.

19.

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

In una sentenza

8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la

giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso

aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di

valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella

fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il

dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle

condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura

completa la sua precedente attività professionale.

2.4

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a;

RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid.

2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid.

1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM)

1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si

attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi

idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF

118.

V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status

quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.

469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der

Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di

causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di

verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo

soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del

danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità

naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5

Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

2.6

Nel caso di specie, dalle

carte processuali si evince che la decisione dell’assicuratore resistente di

dichiarare estinto dal 1° agosto 2021 il nesso causale naturale con gli

infortuni del 3 e 23 giugno 2020, è fondata essenzialmente sul parere del

proprio consulente medico.

In effetti, a margine

della visita fiduciaria del 19 maggio 2021, diagnosticato uno stato dopo caduta

dalle scale (3 giugno 2020) con rottura della parte laterale dell’inserzione

della fascia plantare sul calcagno in favorevole evoluzione in terapia

conservativa e uno stato dopo trauma muscolare distrattivo alla gamba destra

(recte: sinistra, n.d.r.) (23 giugno 2020) con probabile strappo muscolare

mediale con sanguinamento in favorevole decorso conservativo, il dott. __________,

spec. FMH in medicina interna, ha dichiarato chiuso il caso ai sensi della

LAINF “… in stato quo ante raggiunto senza limitazioni durevoli funzionali.” (doc.

31, p. 6 – fasc. 1).

In corso di causa, è stata

prodotta una “valutazione atti”, datata 10 febbraio 2022, dello stesso dott. __________,

chiamato dall’assicuratore a prendere posizione sulle considerazioni espresse

in sede di ricorso. Questo il suo tenore:

" (…) Per la

problematica distrattiva muscolare alla gamba destra dopo l’evento del

23.06.2020

riconvalido il raggiungimento dello status quo ante ai sensi della

LAINF senza aver riportato limitazioni durevoli.

Esercizi di stretching autogestiti sono da ritenersi adeguati ed

opportuni al mantenimento di un adeguato trofismo della muscolare senza così

facendo migliorare quanto già raggiunto a livello funzionale.

Riguardo all’evento del 03.06.2020 con trauma contusivo al tallone

sinistro cadendo dalle scale e riportando la lesione della parte laterale dell’inserzione

della fascia plantare del calcagno il trattamento è stato anche conservativo

riferendo un significativo miglioramento e chiusura del caso da parte

dell’ortopedico curante, come nella documentazione già allora valutata.

Per le conseguenze con questa lesione si giustifica però il

raggiungimento di uno stato stabilizzato ai sensi della LAINF (e non status quo

ante come da me riportato in visita conglobando le due fattispecie

infortunistiche). In effetti il paziente riferisce tuttora una certa limitazione

alla corsa come in questo tipo di lesioni è da aspettarsi.

Pur in presenza di queste limitazioni esse non rappresentano una

lesione così grave da motivare eventuale erogazione di un’IMI ai sensi della

LAINF.

Spero con queste ulteriori osservazioni di aver fatto chiarezza

sulle conseguenze assicurative riportate dal paziente per i due infortuni

subiti a giugno 2020.” (doc. VIII)

2.7

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014

del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente

il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio

giudizio sulla valutazione della fattispecie enunciata dal dott. __________,

tenuto conto delle precisazioni che egli ha fornito in data 10 febbraio 2022,

considerato anche che dagli atti non emergono pareri specialistici divergenti.

Visto quanto

precede, il TCA ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che a far tempo dal 1° agosto 2021 RI 1 ha ritrovato lo status

quo ante a margine dell’infortunio accaduto il 23 giugno 2020 che aveva

interessato la gamba sinistra. Ciò significa che le conseguenze di quell’evento

si sono nel frattempo completamente estinte (e, con esse, anche l’obbligo a

prestazioni dell’assicuratore LAINF) e che l’assicurato non avrà più la

possibilità di annunciare una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF (in questo

senso, si veda la STCA 35.2004.105 del 9 maggio 2005 consid. 2.2. e i

riferimenti ivi menzionati).

Per quanto

concerne invece il piede sinistro, interessato dall’evento traumatico del 3

giugno 2020, in base al parere del dott. __________, non vi sono più cure

mediche suscettibili di migliorarne notevolmente lo stato, il quale va dunque considerato

stabilizzato, ciò che comporta l’estinzione del diritto alle prestazioni di corta

durata (cura medica e indennità giornaliera) ai sensi dell’art. 19 cpv. 1

LAINF. Visto che il caso non è stato chiuso in ragione dell’estinzione del

nesso di causalità naturale, l’insorgente avrà in futuro la possibilità di

annunciare una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF. Al riguardo, è però utile

precisare che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non potrà

essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto

in occasione del caso iniziale. Spetterà piuttosto all’insorgente dimostrare

l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e

l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, potrà essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico della CO 1 (cfr. RAMI

1994.

U 206, p. 326 ss.).

Il medico

consulente dell’istituto resistente ha dichiarato che i postumi residuali

dell’infortunio del 3 giugno 2020 non giustificano il riconoscimento di

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI). Il diritto a una rendita

d’invalidità è escluso a priori visto che il ricorrente ha sempre

conservato una completa abilità lavorativa nella sua abituale professione di

docente, così come da lui stesso riconosciuto (cfr. doc. I).

In esito a quanto precede,

la decisione su opposizione impugnata deve quindi essere annullata nella misura

in cui è stato dichiarato estinto a contare dal 1° agosto 2021 il nesso causale

naturale tra i disturbi al piede sinistro e l’infortunio del 3

giugno 2020.

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le

parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere

imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 4 gennaio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul

tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio

2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata nella misura in cui la CO 1 ha dichiarato

estinto il nesso di causalità naturale tra i disturbi al piede

sinistro e l’infortunio del 3 giugno 2020. Per il

resto, essa è confermata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti