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Decisione

35.2022.22

Incidente stradale. Assicurato disoccupato. Rendita negata. Capacità lavorativa del 100% in attività sostitutive adeguate confermata. Valutazione economica (in particolare, il reddito da invalido e la deduzione sociale) confermata. Ricorso respinto

11 luglio 2022Italiano55 min

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.22

PC/sc

Lugano

11 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 marzo 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1 febbraio 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1968,

attivo dal 1° aprile 2007 a tempo pieno in qualità di “impiegato/operaio”

(occupandosi della preparazione e spedizione del giornale di notte e del

trasporto delle edizioni con furgone in stazione) presso la ditta __________ di

__________ e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l'CO 1, in data 19

aprile 2014, verso le ore 4:15, “mentre si immetteva da via __________ su

via __________ è stato centrato lateralmente da un’altra vettura” (doc. 3,

7 e 58 incarto LAINF).

A seguito dell’impatto, RI 1 ha riportato un politrauma agli arti inferiori

sinistro (frattura esposta del femore; frattura del piatto tibiale sinistro;

frattura relativamente composta del collo femorale sinistro; frattura

pluriframmentaria scomposta con accavallamento dei frammenti del terzo

medio-distale diafisario femorale) e destro (frattura della rotula destra;

frattura scomposta del terzo prossimale e del terzo medio della tibia e del

perone; asse vascolare destro occluso dalla poplitea: tibiale posteriore chiusa

prossimalmente, tibiale anteriore e interossea al terzo medio, debole ripresa

del tibiale posteriore verso distale) e all’arto superiore destro (frattura

base primo metacarpo della mano destra e frattura radiodistale destra tipo

colles; doc. 85 incarto LAINF).

A causa dell’infortunio,

l’assicurato è stato degente dal 19 al 22 aprile 2014 presso il reparto di Medicina

intensiva dell’Ospedale __________ di __________, ove è stato sottoposto il 19

aprile 2014 ad un intervento di “posa fissatore esterno femore sinistro e

fissatore esterno tibiale destro, osteosintesi collo femorale sinistro con 3

viti cannulate, fasciotomia piede sinistro e bypass protesico femoro-tibiale

posteriore destro” e il 21 arile 2014 ad un intervento di “osteosintesi

polso destro” (doc. 85 incarto LAINF).

In seguito a complicazioni (embolia polmonare, osteomielite, insoddisfacente

consolidazione ossea nonché problemi residuali di funzionalità e di forza,

dell’arto inferiore destro, ecc.) RI 1 si è sottoposto a svariate indagini (che

sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine

radiologica) come pure a molteplici interventi chirurgici presso la Clinica __________

dell’Ospedale __________ di __________, a soggiorni stazionari riabilitativi

presso la __________ e presso la Clinica __________ di __________, svariate visite

mediche specialistiche di controllo in Svizzera interna, a numerose sedute di

fisioterapia (in regime di Day Hospital) e ad una valutazione della capacità

funzionale VCF presso la __________ (data dei test: 12 e 13 ottobre 2020; doc. 444

incarto LAINF).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

Il contratto di lavoro è stato sciolto il 26 marzo 2014 per il 31 dicembre 2014

“con riferimento alla riunione e alla lettera d’informazione del 19 febbraio

2014 in merito al cambiamento strategico di affidare la stampa del giornale __________

al __________” (doc. 526 incarto LAINF).

1.2. Dopo avere acquisito agli atti gli

apprezzamenti medici del 25 gennaio e del 15 ottobre 2021 (doc. 459 e 515

incarto LAINF) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica

e traumatologia dell’apparato locomotore (giusta i quali l’assicurato è abile

in misura completa in attività adeguate), in data 26 ottobre 2021, l’amministrazione

ha sospeso le prestazioni di corta durata dal 1° gennaio 2022, puntualizzando

comunque che avrebbe ancora assunto “i costi dei controlli medici ancora

necessari.” (doc. 523 incarto LAINF).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso (in particolare, dopo avere preso atto anche

della valutazione della menomazione dell’integrità - di seguito: IMI - del 19

gennaio 2021 del precitato medico __________: doc. 457 incarto LAINF), con

decisione formale del 29 novembre 2021 (doc. 537 incarto LAINF), l’CO 1 ha negato

all’assicurato il diritto a una rendita LAINF (a fronte di un grado di

invalidità nullo, considerati nel 2021 un “reddito da valido” di fr.

52'000.- e un “reddito da invalido” di fr. 65'281.-, ovvero fr. 68'717.-

a cui è stata applicata una deduzione sociale del 5%) mentre ha riconosciuto

un’IMI del 20% (doc. 537, pag. 1 e 2 incarto LAINF).

1.4. A seguito dell’opposizione del 17 gennaio

2022 (doc. 543 incarto LAINF) dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, e

dopo acquisito agli atti anche l’apprezzamento medico del 24 gennaio 2022 del

dr. med. __________ (doc. 550 incarto LAINF), con decisione su opposizione del 1°

febbraio 2022 (doc. 552 incarto LAINF), l’CO 1 ha confermato la sua prima

decisione, per quanto concerne la mancata concessione di una rendita

d’invalidità (a fronte di un grado di invalidità nullo, considerati nel 2021 un

“reddito da valido” di fr. 52'000.- e un “reddito da invalido” di

fr. 65'542.87, ovvero fr. 68'992.50 a cui è stata applicata una deduzione

sociale del 5%) mentre ha riconosciuto un’IMI complementare del 10%, per tenere

conto della differenza di lunghezza (2.5 cm) delle gambe (doc. 552, pag. 4 e 5

incarto LAINF).

1.5. Con tempestivo ricorso del 2 marzo

2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata e, in via principale, il

riconoscimento di “una rendita d’invalidità di grado superiore al 10%”

e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’CO 1 “affinché abbia a

procedere ad una rivalutazione dei fattori di riduzione del guadagno

post-infortunistico (…) connessa ai limiti funzionali” (cfr. doc. I, pag. 10).

Il patrocinatore del ricorrente contesta la valutazione medica operata dal

medico __________ (in quanto, il suo cliente non presenterebbe una piena

capacità lavorativa residua in attività adeguate) e la valutazione economica

effettuata dall’CO 1 (in particolare, la deduzione sociale del 5% sul salario

da invalido statistico di CHF 68'992.50 annui), ribadendo anche in questa sede

la censura della disparità esistente tra i salari corrisposti in Ticino e

quelli riconosciuti su scala nazionale, con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. I, pag. 7-9).

A sostegno delle proprie argomentazioni, produce il curriculum vitae del

suo assistito (doc. 2).

1.6. Con risposta del 16 marzo 2022

(doc. III), l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.7. Il 17 marzo 2022 il TCA ha intimato

la risposta di causa all’avv. CO 1, avvertendo le parti che avevano la facoltà

di presentare, entro 10 giorni, eventuali mezzi di prova (doc. IV).

1.8. Su richiesta del 31 marzo 2022 del

patrocinatore del ricorrente (doc. V), il 4 aprile 2022 il TCA ha prorogato il

termine in questione fino al 30 aprile 2022 (doc. VI).

1.9. Il 29 aprile 2022 il patrocinatore

dell’insorgente ha comunicato al TCA di “non avere ulteriori mezzi di prova

da proporre.” (doc. VII).

1.10. Il 2 maggio 2022 i doc. V-VII sono

stati trasmessi all’CO 1 per conoscenza (doc. VIII).

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le

fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020

al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che

figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2),

senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se

ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022

consid. 2.1).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a negare una rendita

di invalidità.

Sono in particolare contestate la valutazione medica (capacità lavorativa del

100% in attività sostitutive adeguate) e la valutazione economica (in

particolare, il reddito da invalido e la deduzione sociale).

Non è invece litigiosa la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato

al 1° gennaio 2022. Non è parimenti oggetto di contestazione, ed esula quindi

dalla presente vertenza, l’entità (complessivamente: 30%) dell’IMI assegnata.

2.3. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03

del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che

l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a

sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo

per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in

seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA

prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti

d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art.

16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra

Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa

ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità

continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della

LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la

DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli

elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o

psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della capacità

di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado

dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione

attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché

concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si

può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno

alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano

l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o

conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa

di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella

determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto

(RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187,

p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più

un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di

guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per

valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di

mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito conseguibile

senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR

2000.

UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del

28.

ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,

a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte

europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che

gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti

dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore

probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, RAMI 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe

un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più

adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).

Giova qui infine ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della

diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2; STCA 32.2020.88 del 31 maggio 2021,

consid. 2.5).

2.6

Da ultimo, giova qui ricordare che,

per costante giurisprudenza, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata

alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e

viceversa (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28

agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016

del 18 novembre 2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017

del 2 giugno 2017, consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4;

STF 9C_422/2017 del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre

2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA

35.2017.35

del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio

2018, consid. 2.4; STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106

del 13 dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid.

2.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27

aprile 2010, consid. 2.9; STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021, consid. 2.8;

STCA 35.2021.75 del 31 gennaio 2022, consid. 2.4.3; STCA 35.2022.7 del 28 aprile

2022, consid. 2.4.4).

2.7

Per chiarire la questione

riguardante l'esigibilità lavorativa, l'Istituto assicuratore ha fatto capo

all’apprezzamento medico del 25 gennaio 2021 del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore (doc. 459 incarto LAINF), giusta il quale:

" (…)

È stato proposto di continuare con MTT per migliorare la forza e

la resistenza.

Capacità lavorativa:

l'attività propria come corriere della posta in futuro non è più

esigibile.

Esigibilità teorica:

dopo chiusura del caso capacità lavorativa completa per attività

adatte:

assicurato abile per attività leggere con carico alternato,

prevalentemente in posizione seduta e senza camminare per lunghi tratti oppure

in posizione eretta senza interruzioni.

Anche salire le scale in maniera ripetuta oppure salire sui

ponteggi, scale a pioli, camminare su terreni sconnessi oppure attività e

posture forzate frequenti come inginocchiarsi o accovacciarsi, sono escluse da

questo profilo. Sollevamenti sono limitate fino 20kg fino il livello del

ginocchio. (…)”

L'Istituto assicuratore ha

fatto capo all’apprezzamento medico del 15 ottobre 2021, nel quale il precitato

medico __________ ha confermato che “l'assicurato è abile nella misura

dell'esigibilità del 25.01.2021.” (doc. 515 incarto LAINF).

L'Istituto assicuratore ha fatto

capo pure alla valutazione della capacità funzionale VCF del 5 novembre 2020 presso

la __________ (data dei test: 12 e 13 ottobre 2020; doc. 444 incarto LAINF), dalla

quale emerge, in particolare, quanto segue:

" (…).

Aktuelle Probleme

1.Verminderte Belastbarkeit des rechten

Unterschenkels

2.Schmerzen bei Belastung Knie/Unterschenkel

rechts und Fuss links

3.Hinkendes Gangbild

4.Tw. nächtliche Krämpfe UEX rechts

(…).

Beurteilung/Empfehlungen aus medizinischer

Sicht

(…) besteht eine verminderte Belastbarkeit,

insbesondere im Bereich des rechten Beines, mit belastungsabhängigen Schmerzen

im Bereich des rechten Knies und Unterschenkels sowie Fuss links, einhergehend

mit einem unter Belastung zunehmend hinkendem Gangbild. Zudem berichtet der

Patient über, vor allem nächtlich auftretende, Krämpfe im Bereich des rechten

Beines. Im Bereich der rechten oberen Extremität werden keine wesentlichen

Probleme angegeben.

(…).

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Arbeitsrelevante Probleme

Verminderte Belastbarkeit des rechten

Unterschenkels

- Belastungsabhängige Schmerzen

Knie/Unterschenkel rechts und Fuss links

- Hinkendes Gangbild

(…).

Zumutbarkeit und Eingliederungsperspektive

Die untenstehende Beurteilung der Zumutbarkeit

erfolgt aus unfallkausaler Sicht.

Zumutbarkeit für die berufliche Tätigkeit als Lieferant - Zeitungen:

Tätigkeit nicht zumutbar. Anforderungen zu hoch:

überwiegend stehend-gehende Tätigkeit

Zumutbarkeit für andere berufliche Tätigkeiten (gemäss DOT-Kategorien1):

Leichte Arbeit.

Arbeitszeit:

ganztags

Spezielle Einschränkungen: ad UEX bds.:

wechselbelastend vorwiegend sitzend, ohne längeres Gehen

oder Stehen am Stück, ohne häufiges

Treppensteigen, ohne Leitersteigen, ohne häufige Zwangshaltung

wie Knien, Hockestellung, Kriechen.

Empfehlungen bezüglich Arbeit/Eingliederung:

Arbeitssuche.

Abklärung hinsichtlich Durchführung von

Eingliederungsmassnahmen.

Therapeutische Empfehlungen bezüglich weiterer Behandlung

Wir empfehlen die während der Tagesrehabilitation

in der Rehaklinik Bellikon begonnene Medizinische

Trainingstherapie weiterzuführen. Ebenfalls

empfehlen wir die Aufnahme eines Ausdauertrainings, da bei den Tests bei

erhöhter Anstrengung ein deutlich erhöhter Puls und eine erhöhte Atemfrequenz

beobachtet wurden. (…).”

(doc. 444, pag. 4-8 incarto LAINF; n.d.r.: il grassetto non è

della redattrice)

2.7.1

Nella concreta evenienza, questo

Tribunale ritiene corretta l'esigibilità stabilita dal medico fiduciario -

specialista nella materia che qui ci occupa - e posta alla base della decisione

avversata. Tanto più che la medesima conclusione (capacità lavorativa residua

del 100%, presenza e rendimento, in attività adeguate) risulta pure dalla valutazione

della capacità funzionale VCF del 5 novembre 2020 presso la __________ (doc.

444.

incarto LAINF), già riportata al consid. 2.7.

Del resto, lo stesso PD Dr. med. __________, vice direttore della Clinica di

Traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, nel rapporto del 23

settembre 2021, ha attestato quanto segue: “Bei aktuell noch nicht

ausgehändigten orthopädischen Schuhen ist eine diesbezügliche Evaluation nicht

möglich. Aber auch mit Ausblick auf eine zukünftige Benutzung ist auf Basis des

Verletzungsmusters, des aktuell klinisch-radiologischen Status sowie

Erfahrungswerte ein langstreckiges Gehen seitens des Patienten nicht

durchführbar und eine weiterführende Tätigkeit als Zeitungsausträger oder

Vergleichbares (längere Gehstrecken) nicht suffizient durchzuführen und durch

den Patienten auch nicht aufzutrainieren. Wir empfehlen diesbezüglich eine

Umschulung auf eine Büro-Tätigkeit mit intermittierend auch möglich

stehend/gehenden Teil-Tätigkeiten.” (doc. 513 incarto LAINF)

Del resto, gli impedimenti

funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si riscontrano,

usualmente, in assicurati che hanno subito danni agli arti inferiori e la

valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario risulta

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di

seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli

arti inferiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018,

consid. 2.4.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.69 dell’11

febbraio 2019, consid. 2.3.5, STCA 35.2020.98 del 26 aprile 2021 consid. 2.4.3

e STCA 35.2021.85 del 14 marzo 2022 consid. 2.3.6). Va anche segnalato che,

nella STF 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante

un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione

tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici

interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello

dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione

dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il

Tribunale federale ha ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività

confacente ai disturbi interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano

pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato

che presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01

del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di

un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo

laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica,

così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra; cfr. STCA 35.2018.69

dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.5, STCA 35.2020.98 del 26 aprile 2021

consid. 2.4.3 e STCA 35.2022.7 del 28 aprile 2022 consid. 2.4.6).

Il ricorrente è dunque in grado di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno

fisico rispetto a quella originariamente esercitata.

In conclusione, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato, con

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),

che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico indicate dal medico __________ dell’CO 1.

La censura ricorsuale, secondo la quale l’insorgente non presenterebbe una

piena capacità lavorativa residua in attività adegua, va pertanto respinta.

2.8

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002

consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono quindi

determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2022,

essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° gennaio

2022.

(cfr. consid. 2.2).

2.9

2.9.1

Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito

da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF

129.

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un salario di punta può essere

ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in

ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile

valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla

salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività

lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali

(RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c; STCA

32.2018.180

del 4 settembre 2019, consid. 2.6).

2.9.2

Per quanto concerne il reddito da

valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione avversata,

senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2021, avrebbe realizzato

un guadagno annuo lordo di fr. 52'000.- secondo le indicazioni dell’ultimo

datore di lavoro (doc. 524, 525, 526, 527, doc. 537, pag. 1 e doc. 552 incarto

LAINF)

Il 28 ottobre 2021 l’ultimo datore di lavoro ha, infatti, comunicato all’CO 1

quanto segue: “(…) il salario base 2021 per il signor RI 1 sarebbe

attualmente CHF 4'000 x 13 mesi. Il signor RI 1 era impiegato quale ausiliario

non qualificato. Attualmente il CCL dell’industria grafica prevede un salario

minimo di CHF 3'800.- (…).” (cfr. doc. 525 incarto LAINF).

Il dato di fr. 52'000.- desunto dalle indica-zioni fornite direttamente

dall’ultimo datore di lavoro e non contestato dal ricorrente, può senz’altro

essere fatto proprio da questa Corte.

Rimasto invariato dal 1° aprile 2007 (doc. 524, 525 e 526 incarto LAINF), il

"reddito da valido" ammonta, quindi, anche per il 2022

a fr. 52'000.-.

2.10

Per quanto riguarda il reddito da

invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio

la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido

fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente

alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari

fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle

circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra Corte

federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore

infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro

entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,

come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio

del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai

dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto

di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 32.2007.165 del 7

aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008,

ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in

una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella

stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima

percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per la valutazione

dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327)

(…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23

aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2;

dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in

SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap

salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei

redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Nella DTF 134 V 322 l'Alta

Corte aveva stabilito al considerando 4.1 che se una persona assicurata, per

motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico.

Questa giurisprudenza è stata

confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con comunicazione

del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i

Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019,

avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi

anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso

in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli

negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1

per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più

gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro

utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle

rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.

2.10.1

Nella presente fattispecie, l’CO 1,

nella decisione del 29 novembre 2021, ha quantificato come segue il salario da

invalido: “Il salario da invalido è quantificato tramite i dati forniti dall'Ufficio

federale di statistica il quale, attraverso la propria pubblicazione

"Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2018", aggiornata

nominalmente al 2021, indica che un uomo adibito ad attività semplici

percepisce un salario annuo medio di CHF 68'717.00 (TA1_tirage_skill_level,

livello 1, uomini, totale, 41.7 h/sett; rivalutazione nominale 2019 con

T1.1.15: +0.9%, 2020: +0.8% e 2021 con stima trimestrale: -0.3%[+0.5%,

trimestre I e -0.8%, trimestre III). Su tale importo è applicata inoltre la

deduzione sociale del 5% (DTF 126 V 75) per tener conto delle sue variabili

personali e professionali. Il salario da invalido netto ammonta quindi a CHF

65'281.00.” (cfr. doc. 527 e doc. 537, pag. 1). Nella decisione su

opposizione del 1° febbraio 2022, l’CO 1 ha quantificato come segue il salario

da invalido: “L'amministrazione ha quantificato il guadagno

post-infortunistico facendo capo ai dati pubblicati dall'Ufficio federale di

statistica. Dall'ultima inchiesta sulla struttura dei salari (RSS) risulta che

un operaio chiamato a svolgere lavori semplici di tipo fisico o manuale non

qualificati percepiva mediamente nel 2018 (TA1 livello 1), tenuto conto

dell'orario settimanale medio determinante, un salario complessivo di fr.

67'766.67 (fr. 5'417.--: 40 ore x 41 .7 ore x 12 mesi). Vista l'evoluzione

nominale dei salari si giunge nel 2021 e cioè al momento della sospensione

delle prestazioni di breve durata, in base agli ultimi dati a disposizione, ad

un ammontare di fr. 68'992.50.” (doc. 552, pag. 4 incarto LAINF).

Il patrocinatore del ricorrente contesta la valutazione economica effettuata

dall’CO 1 (in particolare, la deduzione sociale del 5% sul salario da invalido

statistico di CHF 68'992.50 annui), ribadendo anche in questa sede la censura

della disparità esistente tra i salari corrisposti in Ticino e quelli

riconosciuti su scala nazionale. In particolare, osserva quanto segue:

" 3. (…) il

ricorrente censura avantutto il fatto che la riduzione operata dalla CO 1 sul

salario da invalido di CHF 68'992.50 annui (statistico) sia stata limitata alla

percentuale del 5%.

(…).

A mente del ricorrente, la riduzione del 5% applicata dalla CO 1

"per tener conto delle variabili personali e professionali” del

ricorrente si palesa del tutto arbitraria, dovendosi attestare il fattore di

correzione vicino alla percentuale massima di deduzione riconosciuta, e ciò per

le seguenti considerazioni.

3.1

Innanzitutto il ricorrente non dispone di qualsivoglia

formazione specifica e non ha conseguito qualsivoglia diploma scolastico e/o

professionale. A tal riguardo si produce sub. doc. 2 il curriculum vitae

del signor RI 1 (già versato agli atti), nato nel 1973, dal quale si evince che

egli, dopo aver conseguito la licenza di scuola media nel 1989, ha esercitato

dal 1990 sino al 2007 generiche attività lavorative, per poi essere assunto

alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di spedizioniere.

3.2

II ricorrente ha compiuto 49 anni e la sua età avanzata costituisce a ben

vedere una pregiudiziale nella ricerca di un'occupazione seppur "in

attività semplici', e ciò in considerazione dell'ammontare degli oneri

assicurativi connessi a tale attività.

3.3

In terzo luogo, la CO 1 misconosce il fatto che il ricorrente ha raggiunto

la completa capacità lavorativa solamente alla fine del mese di dicembre 2021

(cfr. lettera CO 1 26 ottobre 2021), e ciò dopo oltre 7 1/2 anni dal giorno

dell'infortunio. In questo (non indifferente) lasso di tempo, al ricorrente non

è stato consentito esercitare qualsivoglia attività lavorativa nonché di

maturare nuove esperienze professionali, seppur "in attività semplici".

Questa mancanza di prospettiva lavorativa, dovuta esclusivamente ai postumi

infortunistici, fa si che la deduzione sociale operata dalla CO 1 avrebbe

dovuto essere superiore al 5%. A ciò aggiungasi il fatto che il ricorrente dal

2014.

sino al 2021 ha subito una cinquantina di interventi operatori che hanno a

ben vedere influito sul di lui stato psico-fisico, condizionandolo.

3.4

Infine va evidenziato che la CO 1 non ha sufficientemente ponderato gli

effetti legati alla menomazione infortunistica. Infatti, tiene d'uopo

sottolineare che per le conseguenze derivanti dal grave evento infortunistico

in narrativa, la CO 1 ha aumentato dal 20% al 30% il danno all'integrità,

riconoscendo in particolar modo la differenza della lunghezza degli arti

inferiori, quantificata in almeno 3 cm nel rapporto della valutazione

funzionale della capacità di carico EFL di data 5 novembre 2020. A ciò

aggiungasi che il ricorrente non considera ragionevolmente di essere posto

nelle condizioni di raggiungere i limiti di carico sull'arco dell'intera

giornata, e ciò seppur in attività definite "leggere" e

prevalentemente sedentarie. In effetti, il suo stato post-infortunistico non

permette un'attività leggera in modalità prevalentemente sedentaria sull'arco

dell'intera giornata, e ciò senza doversi egli alzare e modificare la propria

postura.

(…).

4.

In sede di opposizione il ricorrente ha sollevato la problematica connessa

alla sussistente differenza tra i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 ed i salari realmente conseguibili in Ticino. La CO

1.

ha avuto modo di argomentare nell'avversata decisione che "Diversi

anni or sono l'Alta Corte ha dovuto decidere che anche per gli assicurati che

vivono in Ticino deve essere fatto capo ai dati nazionali (sentenza del TFA U 75/03 del 12.10.2006 consid. 8)".

A tal riguardo, il ricorrente tiene a sottolineare che una

differenziazione a livello salariale non può essere esclusa a priori. In

effetti, secondo la costante dottrina (GRISANTI, Nuove regole per la

valutazione dell'invalidità, in RtiD II-2006, pag. 311, in particolare 326-327)

"Ciò significa che il principio di applicazione simmetrica dei fattori

estranei all'attività consente a determinate condizioni all'assicurato - che

prima del danno alla salute dovesse aver realizzato un reddito da lavoro

sensibilmente inferiore alla media nazionale usuale per motivi estranei

all'invalidità - di ridurre in egual misura il guadagno medio conseguibile su

un mercato del lavoro equilibrato e computabile quale reddito da invalido

oppure di elevare il reddito da valido al valore nazionale secondo l'ISS

(tabella TAl)".

In questi termini, il ricorrente mantiene la censura della

disparità esistente tra i salari corrisposti in Ticino e quelli riconosciuti su

scala nazionale e ribadisce che il salario da invalido quantificato da CO 1

tramite i dati forniti dall'Ufficio di statistica si palesa del tutto sproporzionato

quanto inattuabile. Infatti, se come addetto alla preparazione nonché alla

spedizione notturna delle edizioni de La Regione il ricorrente conseguiva prima

dell'evento infortunistico (salario da valido) un reddito effettivo pari a CHF

52'000.00, mal si comprende come in "attività semplici” e per nulla

qualificate egli possa realizzare un guadagno post-infortunistico (salario da

invalido) di CHF 65'281.00 annui, e ciò tenuto conto anche dei salari previsti

nel contratto collettivo di lavoro per l'industria grafica. In effetti, il

salario ipotetico da invalido considerato dalla CO 1 è superiore di oltre il

25% rispetto al guadagno che il ricorrente sarebbe stato in grado di conseguire

secondo il CCL senza le conseguenze post-infortunistiche! (…).”

(doc. I, pag. 7-9; n.d.r.: il corsivo e la sottolineatura non sono

della redattrice)

Nella sua risposta del 16 marzo

2022.

(cfr. doc. III), l’CO 1 ha puntualizzato quanto segue:

" 5. In

merito alla problematica sollevata in procedura di opposizione inerente

l'applicabilità dei dati nazionali anche in questa sede l'CO 1 non può che

rinviare alla giurisprudenza dell'Alta Corte che a tutt'oggi mantiene la

propria validità.

L'CO 1 si permette anche di rinviare alla recentissima sentenza del TF del

9.3.2022

di cui in 8C_256/2021 e al relativo comunicato stampa dal quale

risulta, in entrata, che

Il Tribunale federale non ritiene opportuno un cambiamento

della sua giurisprudenza in vigore finora relativa al computo del grado

d'invalidità sulla base dei salari determinati con le tabelle RSS. Non vi sono

serie ragioni oggettive per una modifica della prassi. Gli strumenti di

correzione applicati finora sono di importanza fondamentale per la corretta

determinazione del grado d'invalidità. Un cambiamento di prassi in questo

momento, con riferimento alle modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2022

della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità, non

sarebbe comunque opportuno.

6.

L'CO 1 ritiene che, alla luce della recente giurisprudenza, la riduzione del

5.

% per le limitazioni funzionali debba essere confermata fermo restando che,

come già ricordato nell'impugnata decisione su opposizione, il Tribunale non

può sostituire il suo apprezzamento a quello dell'assicuratore.

7.

Al momento della sospensione delle prestazioni di breve durata e di

conseguenza dell'esame del diritto alla rendita l'assicurato aveva da poco

compiuto i 48 anni. Questo significa che egli ha davanti ancora ancora 17 anni

prima di essere messo a beneficio dell'AVS.

Non si può parlare di lavoratore anziano tenuto conto che l'art.

28.

cpv. 4 OAINF trova applicazione per gli assicurati attorno alla sessantina.

In ogni caso i Tribunali hanno a innumerevoli riprese rifiutato di

applicare una riduzione per l'età (cf. ad es. la sentenza del TFA I 594/04 del

14.2.2005

dalla quale risulta che Hilfsarbeiten sind grundsätzlich

altersunabhängig ab dem 40. Jahr bis zum Leben-salter 63/65 sogar loherhöhend e

le sentenze del TF 8C_ 319/2007 del 6.5.2008, 8C_361/2011 del 20.7.2011,

8C-754/2015 del 26.2.2016, 8C_227/2018 del 14.6.2018, 8C_597/2020 du 16.6.2021

e 8C_659/2021 del 17.2.2022 consid. 4.3.2 dove l'Alta Corte,

per un lavoratore di 58 anni, ha annullato la riduzione in quanto le tribunal

cantonal n'a pas exposé - et on ne voit pas - en quoi les perspectives

salaria-les de l'intimé seraient concrètement réduites sur un marché du travail

équilibré à rai-son de son âge).

8.

L'CO 1 ha tenuto conto della mancata formazione dell'assicurato in

quanto ha fatto capo alla TA1, profilo 1, che concerne i lavori non

qualificati. Non esiste un livello più basso.

9.

La lunga assenza dal lavoro non giustifica riduzione (sentenza del TF

8C_884/2017 del 24.5.2018 consid. 4.3).

10.

Infine, visto il guadagno da valido che giustamente non viene contestato,

nemmeno la riduzione massima del 25 % aprirebbe il diritto alla rendita.”

(cfr. doc. III, pag. 2 e 3; n.d.r.: il corsivo non è della

redattrice)

2.10.2

Nella sentenza 8C_256/2021 del 9

marzo 2022 relativa all’assicurazione per l’invalidità, destinata alla

pubblicazione e citata dall’CO 1, il Tribunale federale ha negato che fossero

adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia

di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali

statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari

[RSS]).

Nel comunicato stampa del 9 marzo

2022.

figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…) La

determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata

dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo

l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un

lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone

con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato

utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni

concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e

da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge.

Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono

prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario

effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo

non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli

risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è

quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni

due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e

concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi

standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi

finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come

valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del

fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua

capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in

un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la

possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e

professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di

correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto

possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze

personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente

rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella.

Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve

anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i

redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da

invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per

mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi

non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza –

segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge

federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa

svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo

momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione

ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali

per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione

il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)”

(cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf).

In simili circostanze, la censura ricorsuale volta a contestare l’operato dell’CO

1.

per avere applicato, nel caso di specie, la TA1 2018 deve essere respinta. Per

quanto concerne invece la censura ricorsuale volta a contestare il salario

ipotetico da invalido considerato dalla CO 1 “superiore di oltre il 25%

rispetto al guadagno che il ricorrente sarebbe stato in grado di conseguire

secondo il CCL senza le conseguenze post-infortunistiche”, essa verrà evasa

nei considerandi che seguono, alla luce dei citati correttivi (parallelismo dei

redditi e deduzione sociale) confermati dall’appena citata giurisprudenza

federale.

2.10.3

In quanto desunto dalla tabella TA1

2018, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, uomini, riportato

su 41.7 ore/settimana, aggiornato al 2021 l’importo di fr. 68'992.50 (cfr. doc.

552, pag. 4 incarto LAINF e consid. 2.10.2) può essere fatto proprio da questa

Corte. Aggiornando il salario da invalido di fr. 68'992.50 al 2022 (stima

trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali: + 1.9 trimestre I del 2022),

si ottiene un importo di fr. 70'303.35 (pari a fr. 68'992.50 + fr. 1'310.85). Il

"reddito da invalido" ammonta, quindi, per il 2022 a fr. 70'303.35.

2.10.4

Per quanto riguarda il primo

correttivo (parallelismo dei redditi: cfr. consid. 2.10.2 e STCA

35.2021.86

del 23 maggio 2022, consid. 2.6.9.) va rilevato quanto segue.

Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato, a partire dal 1° aprile 2007,

ha percepito un reddito di fr. 52'000 lordi annui in qualità di

“impiegato/operaio” (occupandosi della preparazione e spedizione del giornale

di notte e del trasporto delle edizioni con furgone in stazione) a tempo pieno presso

la ditta __________ di __________ (doc. 524-526 incarto LAINF).

Ora, nel caso di specie, ci si potrebbe invero chiedere se il ricorrente si sia

accontentato o meno in tutti questi anni di un reddito modesto (fr. 52'000.-) e,

quindi, se al caso di specie, sia applicabile o meno il principio del parallelismo

dei redditi da raffrontare per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%

(cfr. la già citata DTF 135 V 297 consid. 6.1.2). Tutto ben considerato il TCA

ritiene che tale aspetto non debba essere approfondito oltre poiché, anche

volendo applicare una riduzione per gap salariale (ipotesi maggiormente

favorevole all’insorgente quale correttivo per i salari più bassi in Ticino;

cfr. consid. 2.5.), l’esito non sarebbe comunque quello che auspica il

patrocinatore del ricorrente, così come verrà qui di seguito meglio dimostrato.

Secondo la tabella TA1_skill_levels 2018, settore economico 16-18 (“Industrie

del legno e della carta, stampa”), livello di competenze 1, il reddito

mediamente conseguito in Svizzera da un uomo, è di fr. 5’345/mese.

Questo reddito deve essere

riportato su 41.8 ore/settimana, dato che corrisponde alla durata normale del

lavoro nel settore 16-18 in base alla relativa tabella pubblicata sul sito web

dell’UFS (“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta a fr. 5'585.50/mese oppure a

fr. 67'026/anno.

Dopo adeguamento all’indice dei

salari nominali riferito al settore 10-33 (il dato specifico relativo al

settore 16-18 non è disponibile; cfr. tabella T.1.1.15 - 2018: 101.2, 2019:

101.7, 2020: 102.5), si ottiene, per il 2020, un reddito annuo di fr. 70'708.-,

aggiornato a fr. 71'061.54 (stima trimestrale dell’evoluzione dei salari

nominali: + 0.5 media dei trimestri I-IV nel 2021) nel 2021 e a fr. 72'411.70

(+ 1.9 trimestre I del 2022). Posto che continuando a lavorare alle dipendenze

della ditta __________, l’assicurato avrebbe realizzato nel 2022 un reddito

pari a fr. 52'000.- (cfr. supra, consid. 2.9.2), il gap salariale

ammonta al 23% {già dedotto il 5%; ([72'411.70 - 52'000.-] x 100 : 72'411.70 = 28.18%

arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121)}.

Applicando una deduzione per gap salariale del 23%, si ottiene per il

2022.

un reddito da invalido pari a fr. 54'133.58 (ovvero fr. 70'303.35 - fr. 16'169.77).

2.10.5

Per quanto riguarda il secondo

correttivo (deduzione sociale), va rilevato quanto segue.

Trattandosi dell’entità della

riduzione sociale, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato,

al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 consid. 4.2, il TF ha inoltre precisato che non è necessario

procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

In concreto, questo Tribunale

prende atto che l’amministrazione ha ridotto del 5% il reddito statistico da

invalido per tenere conto “delle sue variabili personali e professionali”

(cfr. decisione del 29 novembre 2021 di cui al doc. 537 pag. 2, incarto LAINF).

Nella decisione su opposizione del 1° febbraio 2022, qui impugnata,

l’amministrazione ha puntualizzato di avere applicato una deduzione sociale del

5% “Per tenere conto delle limitazioni funzionali” (doc. 552, pag. 4

incarto LAINF).

Al riguardo, il TCA segnala che, secondo la giurisprudenza federale più

recente, una tale riduzione si giustifica soltanto se, anche su un mercato del

lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla

persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente

ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_82/2019 del

19.

settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid.

4.2.2

con riferimento; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4;

8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020

consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure ARES BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10

juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in:

SZS/RSAS 1/2021 n. 49; cfr. pure la STCA 35.2021.86 del 23 maggio 2022, consid.

2.6.9). Ora, nel caso di specie, dalla documentazione medica che questa Corte

ha giudicato affidabile emerge che, nonostante il danno salute, l’assicurato

sarebbe ancora in grado di esercitare, senza limiti di tempo o di rendimento,

attività lavorative leggere con carico alternato da svolgere in posizione

prevalentemente seduta. Il fatto che egli debba astenersi dal camminare per

lunghi tratti oppure dalla posizione eretta senza interruzioni rispettivamente

dal salire le scale in maniera ripetuta oppure salire sui ponteggi, scale a

pioli, camminare su terreni sconnessi oppure attività e posture forzate

frequenti come inginocchiarsi o accovacciarsi come pure dal sollevare pesi

superiori a 20kg oltre il livello del ginocchio, non aggrava il profilo

dell’esigibilità (per definizione un’attività seduta non implica il doversi

inginocchiare o accovacciare, il dover salire su scale a pioli o ponteggi,

ecc.). Secondo il TCA, tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre

ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive

esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale una decurtazione a

tale titolo non sarebbe in realtà giustificata.

Posto che l’assicurato è in grado

di esercitare delle attività lavorative adeguate a tempo pieno e con un

rendimento completo, non può entrare in considerazione alcuna riduzione a

titolo di grado d’occupazione.

Anche l’età del ricorrente al

momento determinante (ovvero al momento della nascita dell’eventuale diritto a

una rendita - gennaio 2022 - cfr., su questo specifico aspetto, la STF

8C_405/2021 del 9 novembre 2021 consid. 6.4.2) - 54 anni – non giustifica una

decurtazione a tale titolo del reddito statistico da invalido (in questo senso,

si veda la STF 8C_466/2021 del 1° marzo 2022 consid. 3.6.2, destinata alla

pubblicazione, concernente un assicurato di 61 anni, in cui la Corte federale

ha rilevato che, in base alle rilevazioni RSS, nel caso di uomini che si

trovano nella fascia tra i 50 e i 64/65 anni, l’età comporta piuttosto un

aumento del livello retributivo, trattandosi di posti di lavoro senza funzione

di quadro e che, in concreto, il ricorrente non era stato in grado d’indicare

per quali motivi, su un mercato del lavoro equilibrato, egli avrebbe guadagnato

meno in ragione della sua età e la già citata STF 8C_256/2021 consid. 10.2, in

cui è stato negato che l’età dell’assicurato, nato nel 1964, giustificava

l’applicazione di una riduzione sociale).

Del resto, non può nemmeno essere ignorato che al momento della nascita

dell’eventuale diritto a una rendita, l’insorgente aveva un’età ancora

piuttosto lontana da quella ordinaria di pensionamento (in questo senso, si

veda la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2, riguardante

proprio un assicurato cinquantenne).

In questo contesto, si consideri pure che la questione di sapere se, in materia

di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il fattore età costituisce

un criterio di riduzione oppure se, in questo ambito, l’incidenza dell’età

sulla capacità di guadagno deve essere presa in considerazione soltanto nel

quadro della norma particolare di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF; non è ancora

stata decisa dal Tribunale federale (in questo senso, cfr. ancora la succitata

STF 8C_466/2021 consid. 3.6.1; cfr. pure la STCA 35.2021.86 del 23 maggio 2022,

consid. 2.6.9).

Inoltre, nella STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 consid. 5.4.3, pubblicata

in SVR 2017 IV Nr. 17, l’Alta Corte federale ha precisato che in caso

d’applicazione del livello di qualifiche 1 della RSS sono già considerate le

carenti conoscenze linguistiche (in questo senso, si veda pure la 8C_35/2019

del 2 luglio 2019 consid. 6.3).

Lo stesso vale a proposito

dell’assenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid.

4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, STF

8C_659/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2, STF 8C_603/2020 del 4 dicembre

2020.

consid. 6.2, STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e STF 8C_46/2018

dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4; cfr. pure STCA 35.2021.86 del 23 maggio 2022,

consid. 2.6.9).

Il fatto che in Ticino i salari

siano più bassi rispetto alla media nazionale, non è un fattore da considerare

nell’ambito della riduzione sociale. Per porre rimedio a tale fenomeno è in

effetti stato concepito lo strumento del parallelismo dei redditi (cfr. supra,

consid. 2.10.2; cfr. pure STCA 35.2021.86 del 23 maggio 2022, consid. 2.6.9).

Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve

dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una deduzione sociale del 5%,

l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

In conclusione, applicata una

deduzione a titolo di riduzione sociale del 5%, si ottiene un “reddito da

invalido” pari a fr. 51’426.91 (ovvero fr. 54'133.58 – fr. 2’706.67).

Il "reddito da invalido" ammonta, quindi, per il 2022 a

fr. 51'426.51.-.

2.10.6

Confrontando ora il reddito "da

invalido" di fr. 51'426.51 con il relativo reddito "da valido"

di fr. 52'000.-, si ottiene un grado d’invalidità dell’1.10% ([52'000 - 51'426.51]

x 100 : 52'000) arrotondato all’1% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130.

V 121.

2.10.7

A ragione dunque l'CO 1 non ha

riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF, non raggiungendo il grado

d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La decisione dell'CO 1 che nega il

diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.

2.11

A fronte di una situazione ritenuta sufficientemente

chiarita ai fini del presente giudizio, il TCA rinuncia all'assunzione di

ulteriori prove.

In proposito, va ricordato che,

per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.12

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su

opposizione avversata confermata.

2.13

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 28

gennaio 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di

una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto

di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12;

STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti