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Decisione

35.2022.23

Discussa l'eziologia di disturbi visivi (diplopia) in assicurato caduto dalla bicicletta. Attribuito pieno valore probatorio alla perizia amministrativa

19 settembre 2022Italiano36 min

a negare l’origine infortunistica alla problematica oftalmologica di cui l’assicurato

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2022.23

mm

Lugano

19 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele

Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca

Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 marzo

2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del

28 gennaio 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione

contro gli infortuni

ritenuto, in

fatto

1.1. In data

2 gennaio 2013, RI 1, a quel momento al beneficio delle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione e assicurato contro gli infortuni e

le malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di una caduta

allorquando si trovava in sella alla propria bicicletta, riportando, secondo il

verbale di PS dell’Ospedale di __________ di __________, una distorsione e

distrazione del collo.

Nel prosieguo, l’assicurato ha

segnalato in particolare l’insorgenza di disturbi visivi, nella forma di una

diplopia a sinistra.

L’istituto assicuratore ha riconosciuto

la propria responsabilità e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con

decisione su opposizione del 31 gennaio 2017, trattandosi della problematica

visiva e tenuto conto che l’allora patrocinatore aveva al riguardo postulato

l’assegnazione di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI), l’amministrazione

ne ha negato il diritto per il motivo che l’assicurato non avrebbe presentato “alcun

danno organico riconducibile all’infortunio”.

Con la

sentenza 35.2017.19 del 16 ottobre 2017, il TCA ha, da un canto, accertato

l’origine extra-infortunistica dei disturbi interessanti la spalla sinistra, il

rachide cervicale e quello lombare e, dall’altro, rinviato gli atti

all’amministrazione affinché disponesse l’esecuzione di una perizia esterna per

chiarire l’eziologia della diplopia e il suo eventuale impatto sulla capacità

lavorativa residua dell’assicurato.

Il

giudizio appena citato è cresciuto incontestato in giudicato.

1.3. Dando

seguito a quanto ordinato dal Tribunale, l’CO 1 ha incaricato la dott.ssa __________,

spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, di periziare l’assicurato.

Facendo

capo alle conclusioni peritali, con decisione formale del 24 aprile 2019, poi

confermata in sede di opposizione, l’assicuratore ha rifiutato di attribuire

all’assicurato ulteriori prestazioni, ritenendo non dimostrata l’esistenza di

un nesso causale certo o probabile tra l’evento traumatico del 2 gennaio 2013 e

Fatti

i disturbi oftalmologici lamentati.

Con

pronunzia 35.2019.96 del 17 agosto 2020, questa Corte ha accolto il ricorso ai

sensi dei considerandi, nel senso che gli atti sono stati (nuovamente)

retrocessi all’istituto affinché invitasse il perito amministrativo a prendere

posizione in merito alle obiezioni sollevate in sede di opposizione.

Anche

questa sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Dagli

atti di causa risulta che il complemento peritale della dott.ssa __________ è

pervenuto all’CO 1 il 26 aprile 2021 (doc. 456).

In

data 12 novembre 2021, l’assicuratore ha emanato una decisione formale mediante

la quale ha ribadito il proprio rifiuto di prendere a carico la problematica

oftalmologica, ritenuta non costituire una conseguenza naturale dell’infortunio

del gennaio 2013 (doc. 464).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato

(doc. 466), in data 28 gennaio 2022, l’amministrazione ha confermato il

contenuto della sua prima decisione (doc. 470).

1.5. Con

tempestivo ricorso del 2 marzo 2022, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1,

ha chiesto che l’istituto convenuto venga condannato a ripristinare il diritto

alla cura medica a tempo indeterminato per i disturbi all’occhio sinistro, ad

assumere i costi di ulteriori cure mediche ritenute necessarie al

raggiungimento dello status quo ante/sine senza limitazione di tempo, nonché a

riconoscere il diritto a una rendita d’invalidità e a un’IMI del 30%.

A

sostegno delle proprie pretese, il rappresentante del ricorrente fa valere che

ai referti elaborati dal perito amministrativo non sarebbe attribuibile un

valore probatorio sufficiente a derimere, con piena cognizione di causa, la

presente controversia. In questo senso, egli sostiene che tali rapporti, così

come del resto anche l’apprezzamento 29 ottobre 2021 dell’oftalmologa

fiduciaria, sarebbero “farciti di errori ed imprecisioni che già di per sé li

rendono inefficaci e insufficienti a giustificare la decisione qui avversata”,

come pure che essi si troverebbero in contrasto con la restante documentazione

medica agli atti, e meglio:

"

(…).

- con

rapporto 28 ottobre 2013, il dr. med. __________ (primario di oftalmologia) ha

dichiarato che il ricorrente presentava una “chiara insufficienza della

convergenza con diplopia costante da vicino quale conseguenza di un trauma con

commozione cerebrale il 2.1.2013. Essendosi trattato di un grave trauma, la

relazione causale con il disturbo è certa” (neanche probabile o altamente

verosimile, ma certa!); posti di fronte a tale evidenza, il dr. med. _________

si è limitata a rispondere apoditticamente che “non vi è alcuna

prova che la diplopia sia stata causata dall’incidente (doc. C, pag. 2 terzo

paragrafo), mentre il dr. med __________ che si tratta di sequele

“unfallfremd”, sennonché è evidente che tra la “relazione causale … certa”

indicata dal dr. med. __________ e quella “improbabile”/”unfallfremd” riferita

dai due “specialisti” della CO 1 occorra giocoforza optare per la prima;

- con

referto 12 dicembre 2016, lo stesso dr. med. __________ ha poi confermato la

persistenza (a quasi 3 anni dall’incidente) di un deficit della convergenza

oggettivabile, ribadendo trattarsi di una “insufficienza di convergenza post

traumatica”, che non ha potuto essere corretta mediante l’utilizzo di occhiali

prismatici; ciò che contrasta con la tesi del dr. med. __________, la quale per

quanto ritiene che “il peritando si rifiuta di adattare prismi” (doc. C, pag. 2

secondo paragrafo), mentre apparentemente il dr. med. __________ non si è

neppure espresso al riguardo;

- con

rapporto allestito nell’ambito della perizia pluridisciplinare __________, il

dr. med. __________ (specialista FMH in oftalmologia) ha a

sua volta riconosciuto che il ricorrente “soffre di una insufficiente

convergenza post-traumatica con diplopie dopo commozione cerebrale del 2

gennaio 2013” e che perciò e da ritenere completamente inabile nella

professione di autista di mezzi pubblici; ciò che conferma la tesi

dell’incapacità lavorativa del ricorrente, destando ulteriori legittime

rimostranze nei confronti delle diverse perizie allestite su incarico della

resistente e poste alla base della decisione qui avversata;

Una conclusione è chiara e certa: tre

medici, specialisti in oftalmologia, dichiarano tutti convergentemente che la

causa della diplopia è certamente da ricondurre al evento infortunistico del 2

gennaio 2013, e un medico attesta l’incapacità lavorativa del ricorrente. Come

giungano per contro i dr. med. __________ e __________ al risultato opposto ad

ormai 9 anni dal sinistro, non è dato sapere e nemmeno i medesimi “periti” sono

stati maggiormente chiari al riguardo.” (doc. I)

1.6. L’CO 1,

in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

in

diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente,

richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la

STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa

vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del 27

maggio 2022). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al

TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un

legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono

gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid.

2.1).

nel

merito

2.2. Nel caso

di specie, il TCA è chiamato innanzitutto a stabilire se l’CO 1 era legittimato

a negare l’origine infortunistica alla problematica oftalmologica di cui l’assicurato

sostiene soffrire (diplopia), oppure no.

In

caso di risposta affermativa, diverrebbe irrilevante sapere se la pretesa

diplopia abbia, o meno, un impatto negativo sulla capacità di lavoro residua di

RI 1. In tale eventualità, questioni quale la possibilità di correggere il

disturbo visivo mediante l’utilizzo di lenti prismatiche oppure di guidare dei veicoli

della categoria D, potrebbero dunque essere lasciate aperte da questo

Tribunale.

2.3. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.4. Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il

danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402

consid. 4.3).

Se un

infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto

anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi

accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

2.5. Il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.

Un evento è da ritenere causa adeguata

di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e

l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto

come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea

generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405

consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e

sentenze citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso

di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni

senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361

consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica,

dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è

generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286

e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungs-rechts, in: SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents

obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Nella

concreta evenienza, con la sentenza 35.2017.19 del 16 ottobre 2017, questo

Tribunale non ha confermato la decisione su opposizione impugnata nella misura

in cui era stato negato il diritto a prestazioni relativamente ai disturbi

visivi denunciati da RI 1, ritenuto che su quell’aspetto “… già gli stessi specialisti

consultati dall’amministrazione non hanno espresso un parere unanime (…). Con

rapporto del 28 ottobre 2013, il dott. __________, Primario di oftalmologia

presso l’Ospedale __________ di __________, ha dichiarato che l’assicurato

presentava “… una chiara insufficienza della convergenza con diplopia costante

da vicino quale conseguenza di un trauma con commozione cerebrale il 2.1.2013. Essendosi

trattato di un grave trauma, la relazione causale con il disturbo è certa.”

(doc. 120 – il corsivo è del redattore). Il medesimo specialista interpellato

dall’CO 1, con referto datato 12 dicembre 2016, ha poi confermato la

persistenza di un deficit della convergenza oggettivabile, che non ha potuto

essere corretto mediante l’utilizzo di occhiali prismatici, e ha ribadito

trattarsi “… di un’insufficienza di convergenza post traumatica.” (doc. 306). Con

valutazione del 9 gennaio 2015, la dott.ssa __________, spec. FMH in

oftalmologia presso il __________ di __________, ha anch’ella riconosciuto la

causalità naturale con l’infortunio del gennaio 2013, ma negato un’incidenza

sulla capacità lavorativa (cfr. doc. 209). Nell’ambito della procedura di

opposizione, l’istituto assicuratore ha di nuovo interpellato il proprio __________

e, specificatamente, il dott. __________, anch’egli oftalmologo. Pur non

negando esplicitamente l’esistenza di una relazione causale con il sinistro

assicurato, le considerazioni che egli ha sviluppato nel suo apprezzamento del

27 gennaio 2017 vanno proprio in questo senso. Il dott. __________ ha infatti

sottolineato, con riferimento al referto 18 giugno 2013 del neurologo dott. __________,

l’assenza di reperti organici in base ai quali il disturbo in questione sarebbe

riconducibile all’evento infortunistico del 2 gennaio 2013 e segnalato che,

normalmente, la diplopia interessa entrambi gli occhi (in casu,

interessato è soltanto quello sinistro) e che, sempre normalmente, in caso

d’insorgenza traumatica, essa migliora nei mesi successivi all’infortunio, ciò

che nel caso concreto non è avvenuto (cfr. doc. 311). Vi è poi il rapporto che

la dott.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia, ha allestito nell’ambito

della perizia pluridisciplinare __________. In quella sede, la specialista ha

indicato che l’insorgente “… soffre di una insufficiente convergenza

post-traumatica con diplopie dopo la commozione cerebrale del 2 gennaio 2013” e

che perciò è da ritenere completamente inabile nella professione di autista di

mezzi pubblici (in misura del 70% in attività alternative adeguate - cfr. doc.

278, p. 69 s.).” (doc. 342, p. 15-16).

2.7. Dalle

carte processuali risulta che, su incarico dell’CO 1, l’assicurato è stato

visitato personalmente dalla dott.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia e

oftalmochirurgia.

Per

quanto qui d’interesse, il perito ha risposto in questi termini al quesito

volto a definire l’eziologia della pretesa diplopia:

"

(…) Il peritando ha subito un incidente in bicicletta il 02.01.13. Nel

primo rapporto e nel verbale n° 2013300219 del pronto soccorso di Varese è

descritto un trauma cranico minore senza perdita di conoscenza o vomito o

deficit dei nervi cranici. Il peritando ricordava l’accaduto, non vi erano

segni clinici di lesioni neurologiche e non è stata prescritta alcuna terapia

domiciliare.

Il peritando si presentava sveglio,

lucido, collaborante con algia alla spalla, senza deficit dei nervi cranici o

degli arti, con obiettività gastro-toraco-addominale nella norma e lieve algia

al rachide, bacino e spalla sinistra, non è stato descritto alcun trauma

cranico maggiore né problemi oculistici. Anche nel questionario compilato dal

medico del paziente subito dopo l’incidente non viene menzionato in nessun modo

un problema alla vista.

Il 28.01.13, un mese dopo l’incidente,

viene comunicato che il paziente esegue fisioterapia. Non viene mai menzionato

un problema oculistico.

Nel rapporto del 23.04.13 per la prima

volta viene indicata una problematica di messa a fuoco in particolare per la

mezza distanza. Si rivelava una presbiopia che è stata corretta con un

occhiale.

Per evidenziare un eventuale problema

neurologico, è stato proposto un esame del campo visivo che è però stato

rifiutato dal paziente.

Nello status neurologico eseguito in

seguito ad una RMN cerebrale blanda e dopo accuse continue del paziente, è

stata descritta una diplopia binoculare che però non si risolve con la chiusura

di un occhio, risultato contraddittorio dal momento che una diplopia binoculare

si risolve sempre con la chiusura di un occhio.

La diplopia è stata descritta dal

paziente come binoculare, verticale, orizzontale e monoculare. Visto che non

erano presenti difetti oftalmologici oggettivi, la diplopia monoculare non era

spiegabile, e da queste osservazioni si evince che il peritando aggrava la sua

sintomatologia. Il neurologo, infatti, ha indicato il sintomo con l'aggiunta di

un punto esclamativo. Era stato anche escluso un danno ai nervi e ai muscoli

oculomotori (lettera del Dr. __________, FMH neurologia del 18.06.13).

La RMN eseguita a __________ dimostrava

l’assenza di alterazioni di segnale e di alterazioni morfologiche evidenti tali

da spiegare un problema cervicale o cerebrale.

In un colloquio del 23.07.13 con la CO

1 il peritando riferiva di aver visto doppio da vicino circa 3 giorni dopo

l’incidente. In seguito viene sempre riportata una diplopia per vicino che

secondo il paziente viene dall’occhio sinistro, come menzionato nell’incontro

con l’assicurazione in ottobre 2013.

Il peritando, però, si lamentava

prevalentemente di problemi ortopedici.

Nella visita oftalmologica eseguita il

28.10.13 si parla di insufficienza di convergenza con diplopia costante per

vicino ed exoforia che scompensa a 13-14 cm di distanza. In tutte le distanze

superiori ai 13-14 cm il peritando non vedeva doppio, perciò era abile alla

guida.

Il Dr. __________ ha cercato la causa

nel grave trauma con commozione cerebrale del 28.01.13, come indicato dal

paziente, ma la commozione cerebrale non è mai stata descritta nel trauma

iniziale e anche la diplopia non è stata inizialmente indicata dal paziente

dopo l’incidente. Secondo gli atti, il trauma cranico era minore, senza perdita

di conoscenza e senza correlati oggettivabili nella RM.

Considerati questi fattori, è

improbabile che l’insufficienza di convergenza in vicinanza sia una conseguenza

del trauma per la caduta in bicicletta.” (doc. 412, p. 1 s. – il corsivo è

del redattore)

Rispondendo

al quesito n. 1 posto dall’assicurato, l’esperto amministrativo ha in

particolare ribadito che “non vi è alcuna prova che la diplopia sia stata

causata dall’incidente. Nel colloquio del 04.06.14 il peritando non

nominava una diplopia in vicinanza ma dolori alla colonna vertebrale, alla

spalla e riferiva mal di testa. Se il peritando avesse avuto una diplopia grave

in seguito all’incidente avrebbe certamente lamentato tale disturbo come uno

dei punti più importanti di ogni colloquio con la CO 1.” (doc. 412, p. 2 – il

corsivo è del redattore).

Con le

osservazioni alla perizia del 18 marzo 2019 (cfr. doc. 418) e poi ancora in

sede di opposizione alla decisione formale del 24 aprile 2019 (cfr. doc. 422),

l’assicurato ha sollevato una serie di obiezioni volte a minare la correttezza

delle conclusioni contenute nel referto peritale elaborato dalla dott.ssa __________.

Con

pronunzia 35.2019.96 del 17 agosto 2020, il TCA ha accolto ai sensi dei

considerandi il (nuovo) ricorso interposto nel frattempo dall’avv. RA 1, nel

senso che gli atti sono stati rinviati all’CO 1 affinché invitasse l’esperto

amministrativo a pronunciarsi in merito alla pertinenza delle obiezioni

sollevate dal ricorrente. Questa Corte non ha in sintesi ritenuto “…

sufficienti le spiegazioni fornite dalla patrocinatrice dell’amministrazione

nella risposta di causa, con le quali ha tentato di rispondere alle diverse

critiche sollevate con il ricorso (cfr. doc. VI, p. 11), ma in merito alle

quali occorreva (e occorre) una motivata presa di posizione del perito.” (cfr.

doc. 435).

Con il

complemento peritale dell’8 gennaio 2021, la dott.ssa __________ ha in

particolare dichiarato che in occasione delle consultazioni peritali

l’assicurato si era rifiutato di provare le lenti prismatiche asserendo di non tollerarle,

che la dott.ssa __________ si è fondata sull’indicazione soggettiva del

paziente che sostiene di non tollerare i prismi ma “senza i prismi non è

possibile correggere la diplopia binoculare. Il test di Bagolini eseguito

durante la mia consultazione ha evidenziato la soppressione dell’immagine di un

occhio perciò sembra che il paziente non vede doppio; la seconda immagine non

viene processata, il cervello la cancella. La diplopia che lamenta il paziente

potrebbe non essere così invalidante e le lenti prismatiche potrebbero non

essere necessarie. La diplopia soggettiva sembra essere peggiorata negli anni

(durante la consultazione del Dr. __________ la diplopia emergeva solo a 13-14

cm mentre durante la mia consultazione l’immagine di sdoppiava a 30-40 cm) e

non è presente da lontano, perciò è difficile giustificare l’intolleranza

dell’assicurato alle lenti prismatiche” e, infine, che “durante la mia

consultazione il peritando non ha mai lamentato diplopia da lontano, solo a

partire dai 30-40 cm di distanza in vicinanza. Il peritando si è presentato

alla consultazione in auto e senza occhiali, perciò sembra che lui stesso si

ritiene abile alla guida. Nelle indicazioni per l’abilità alla guida dei mezzi

pubblici la diplopia per vicino viene menzionata come una controindicazione.”

(doc. 456).

Prima

di procedere alla decisione formale del 12 novembre 2021, l’istituto assicuratore

resistente ha interpellato il proprio Centro di competenza di medicina

assicurativa, specificatamente la dott.ssa univ. __________, spec. FMH in

oftalmologia e oftalmochirurgia.

Con

apprezzamento del 29 ottobre 2021, il medico fiduciario ha risposto negativamente

alla questione di sapere se la pretesa diplopia costituisse una conseguenza

naturale dell’evento del gennaio 2013. Ella ha segnatamente rilevato che i

reperti clinici refertati dalla dott.ssa __________ nel suo rapporto del 18

gennaio 2016 non sono atti a supportare la diagnosi di “insufficienza della

convergenza con diplopie dopo trauma con commozione cerebrale (02.01.2013)”,

posto che, a fronte di un test di Bagolini risultato positivo da vicino e da

lontano, non esiste in realtà uno sdoppiamento dell’immagine. Trattandosi del

difetto di convergenza, la dott.ssa __________ l’ha ritenuto preesistente

e possibilmente slatentizzato dal trauma subito (cfr. doc. 463).

2.8. Per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute

in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne

il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga

conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in

piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1,

1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere

circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua

designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile

osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va,

tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i

diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista

medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e

qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid.

5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid.

4b).

2.9. A

titolo di premessa, questo Tribunale rileva che, a seguito della

sentenza di rinvio 35.2017.19 del 16 ottobre 2017, l’amministrazione ha

incaricato la dott.ssa __________ di periziare l’assicurato, nel rispetto della

procedura di cui all’art. 44 LPGA. Il ricorrente ha infatti potuto pronunciarsi

sulla necessità in quanto tale della perizia, sul perito proposto e sul

catalogo dei quesiti da sottoporgli (cfr. doc. 360 e doc. 367).

In

applicazione della giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni

all’amministrazione hanno piena

forza probante nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne

scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far

dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020

del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).

Il

Tribunale federale ha sottolineato che le perizie amministrative non vanno

messe in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse

dai medici curanti (cfr. la STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1).

Una

perizia fondata sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore

rispetto ai rapporti medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio

sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia

sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).

Fatta

questa premessa, chiamato in primo luogo a pronunciarsi sull’aspetto eziologico

(cfr. supra, consid. 2.2.), questa Corte ritiene di poter fondare il

proprio giudizio sull’apprezzamento espresso al riguardo dall’esperto

amministrativo, specialista proprio nella materia che qui interessa, in base al

quale non è dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che i

disturbi visivi di cui l’assicurato afferma di soffrire, siano stati causati

dall’infortunio del 2 gennaio 2013.

Il

perito amministrativo ha fondato la propria conclusione riguardante l’eziologia

essenzialmente su due elementi: da una parte, la circostanza secondo la quale

in occasione della nota caduta in bicicletta l’insorgente non ha riportato una commotio

cerebri e, dall’altra, il fatto che i disturbi visivi sono insorti soltanto

a distanza di mesi dall’evento infortunistico.

Il TCA

constata che gli aspetti evidenziati dalla dott.ssa __________ trovano pieno riscontro

nella documentazione agli atti.

Per

quanto concerne il primo – interessamento del sistema nervoso centrale nella

caduta - agli atti figura il rapporto allestito dalla Polizia locale di __________

la mattina stessa dell’incidente. Questo documento contiene in particolare le “Dichiarazioni

spontanee” di RI 1, “assunte sul posto” (cfr. doc. 62: “Il suo

conducente, come dallo stesso dichiarato, giunto in corrispondenza della

prima curva per lui … a destra a causa del fondo stradale sconnesso e la

presenza di alcune buche, perdeva il controllo del proprio mezzo cadendo a

terra unitamente allo stesso.” – il corsivo è del redattore).

Dal

verbale di Pronto soccorso 2 gennaio 2013 dell’Ospedale di __________ di __________

si apprende che quella stessa mattina l’assicurato era caduto dalla bicicletta

riportando un trauma cranico minore senza perdita di conoscenza né vomito,

egli ricordava l’accaduto. All’esame clinico, i sanitari avevano refertato

dei dolori al rachide, al bacino e alla spalla sinistra, un paziente lucido e

collaborante, un minimo slivellamento alla Mingazzini I a sinistra dovuto ai

dolori alla spalla e l’assenza di deficit ai nervi cranici o agli arti. La

diagnosi posta è stata quella di distorsione e distrazione del collo.

L’insorgente era stato dimesso al proprio domicilio. Da notare che, dopo

l’iniziale triage, al caso è stato attribuito il codice verde (cfr. doc.

9).

A

margine della consultazione dell’8 gennaio 2013, il dott. __________, spec. FMH

in medicina generale, ha segnatamente riferito che, a quel momento, il

ricorrente si presentava “… orientato, esternamente nessuna lesione visibile.

Porta il collare morbido. Il signor RI 1 accusa dolori ai movimenti della

testa, altri dolori alle varie contusioni sarebbero quasi guariti.” (doc. 13).

Con

referto del 23 aprile 2013, lo stesso medico curante ha dichiarato di essere

stato consultato dall’assicurato ancora il 4 e il 26 marzo 2013. A quel

momento, il ricorrente accusava “dolori ai movimenti della testa, sensazione di

tiraggio in sede dorsale, episodi di capogiri e nausea, però meno di prima. In

più accusava dei disturbi visivi, diceva di far fatica a mettere a fuoco la

vista in particolare a metà distanza. Durante la visita del 26.03.2013 la

mobilità degli occhi era normale in tutte le direzioni, il paziente non aveva

delle diplopie, le reazioni normali. Per questi disturbi è stato visto dal Dr. __________,

allego il suo rapporto.” (doc. 22). La consultazione presso l’oftalmologo

appena citato ha avuto luogo il 12 aprile 2013 ed è stata formulata la diagnosi

di “scompenso ed inizio di presbiopia dopo trauma distorsivo della colonna

cervicale” (doc. 26).

Nel

giugno 2013, RI 1 è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in

neurologia, su richiesta dell’amministrazione. È in quell’occasione che

l’assicurato ha per la prima volta dichiarato di aver perso conoscenza a

seguito della nota caduta e di soffrire di un’amnesia retrograda riferita

all’evento (cfr. doc. 44: “Il paziente descrive una caduta in bicicletta avuta

nel gennaio 2013, non avrebbe nessun ricordo dell’accaduto, si sarebbe

“risvegliato” sull’ambulanza anche se sembrerebbe che dopo la caduta

avrebbe parlato con i carabinieri, non ricorderebbe però nulla di questo.

(…).” – il corsivo è del redattore), concetto che egli ha ribadito a margine

delle sue audizioni del 18 giugno 2013 (doc. 47: “Subito dopo essere caduto

nel fossato avevo perso conoscenza, molto probabilmente a seguito del

trauma avuto alla testa. Delle persone che avevano visto la caduta e che mi

avevano visto immobile nel fossato avevano fatto intervenire l’ambulanza.

Tramite ambulanza ero stato ricoverato presso l’Ospedale di __________. Mentre

mi trovavo in ambulanza mi ero “svegliato” e mi ricordo bene tutto quanto

successomi dopo il risveglio.” – il corsivo è del redattore) e del 23

luglio 2013 (doc. 56: “L’assicurato ricorda che era in aria e il ricordo successivo

è il risveglio in ambulanza. Nega qualsiasi ricordo nel momento dell’impatto.

La strada era normalmente trafficata, non ha ricordo effettivo di altri

testimoni. È però intervenuta la polizia, l’assicurato consegna il rapporto

stilato dalla polizia locale di __________. Si è svegliato in ambulanza, con

cui è stato subito portato all’ospedale di __________.” – il corsivo è del

redattore) e poi ancora nel quadro della valutazione avvenuta il 24 luglio 2013

presso la __________ di __________ (doc. 90, p. 2: “Il paziente, il 02.01.2013,

mentre percorreva una discesa in bicicletta, causa delle buche perde il

controllo del mezzo dopo una curva e va a cadere nel terreno antistante. Viene

soccorso dall’ambulanza e trasportato al PS di __________. Riferisce che non

sa bene ciò che è successo e che deve aver perso i sensi e che si è ripreso

solo in ospedale.” – il corsivo è del redattore).

Il 15

ottobre 2013, il ricorrente è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in

oftalmologia, per conto dell’istituto assicuratore resistente. Dal relativo

referto, datato 28 ottobre 2013, risulta che l’assicurato, a seguito della

caduta dalla bicicletta, avrebbe riportato una commozione cerebrale,

alla quale andrebbe imputato il preteso disturbo visivo (insufficienza di

convergenza con diplopia) (doc. 120: “In conclusione, il signor RI 1 presenta

una chiara insufficienza della convergenza con diplopia costante da vicino quale

conseguenza di un trauma con commozione cerebrale il 2.1.2013. Essendosi

trattato di un grave trauma, la relazione causale con il disturbo è certa.”; in

questo senso, si veda pure il doc. 156).

Partendo

dal medesimo presupposto, sono pervenuti alla stessa conclusione pure il

dott. __________, spec. in oftalmologia a __________ (doc. 200, p. 5: “Commozione

cerebrale post-traumatica in data 02/01/2013. (…). Vi è relazione causale

fra il deficit di convergenza e la conseguente diplopia e l’evento traumatico.”

– il corsivo è del redattore), la dott.ssa __________, spec. FMH in

oftalmologia e oftalmochirurgia, la quale ha fatto propria la valutazione

dell’eziologia enunciata dal dott. __________ (doc. 209: “Gestützt auf das

Schreiben vom behandelnden Ophthalmologen Dr. med. __________ weist der

Versicherte eine klar traumatisch bedingte Konvergenzinsuffizienz auf.” – il

corsivo è del redattore) e la dott.ssa __________ (doc. 278, p. 70: “Il

paziente soffre di una insufficiente convergenza post-traumatica con diplopia dopo

la commozione cerebrale del 2 gennaio 2013.” – il corsivo è del redattore).

Alla

luce di quanto precede, in particolare della documentazione allestita subito

dopo l’infortunio, questo Tribunale può dunque seguire l’esperto amministrativo

laddove sostiene che l’esistenza di una commozione cerebrale (e, dunque, di un

coinvolgimento del sistema nervoso centrale nell’infortunio) non sia dimostrata

con sufficiente verosimiglianza.

In

questo contesto, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, una particolare importanza va attribuita

proprio alle certificazioni mediche allestite nella fase che segue

immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive della sintomatologia

iniziale possono essere dichiarate inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22

dicembre 2003 consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore

probatorio, per quanto concerne la questione della causalità, dei referti

medici basati in prevalenza su una descrizione retrospettiva del decorso dei

disturbi fornita dalla paziente medesima; si veda pure la STCA 35.2012.10 del 7

agosto 2013 consid. 2.10., confermata con la STF 8C_632/2013 del 18 febbraio

2014).

Ora, nella

concreta evenienza, la documentazione medica iniziale, in particolare il

referto del PS dell’Ospedale di __________ e le certificazioni del dott. __________,

non consente di concludere che l’assicurato avrebbe riportato un trauma

commotivo cadendo dalla bicicletta. D’altronde, dal rapporto del nosocomio varesino non emerge che il

ricorrente sia stato sottoposto a sorveglianza neurologica, necessaria nel caso in cui egli avesse

effettivamente riportato una commotio cerebri.

Inoltre, il rapporto della

Polizia locale di __________ dimostra che l’insorgente è stato in grado, ancora

sul luogo del sinistro, di descrivere quanto accadutogli poco prima, ciò

che contraddice quanto da lui dichiarato in un secondo tempo, ossia che avrebbe

ripreso conoscenza soltanto durante il tragitto in ambulanza e che comunque non

ricorderebbe nulla di quanto successo. Da notare che da quel documento non si

evince nemmeno che la caduta dalla bicicletta sarebbe terminata in un fossato.

Non

può peraltro neppure essere ignorato che il dott. __________ ha dichiarato di

non aver trovato “… un’apparente causa neurologica dei disturbi e della

sintomatologia accusata da parte del paziente”, dopo aver escluso

l’esistenza di “… un danno dei nervi e dei muscoli oculomotori sottostanti”

(doc. 44, p. 2), parere che è stato condiviso anche dal dott. __________, spec.

in oftalmologia (doc. 311: “Laut dem Bericht von Herrn Dr. __________ vom

18.06.2013 besteht ein unauffälliger neurologischer Status ohne

Hirnnervenbeteiligung. Objektivierbare, organische Befunde, anhand derer die

Augenbeschwerden des Versicherten mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf den Unfall

zurückgeführt werden könnten, liegen nicht vor.”).

Da

ultimo, secondo questa Corte, va sottolineato che né i sanitari di __________

né il medico curante del ricorrente (a distanza di soli 6 giorni - “esternamente

nessuna lesione visibile”) hanno refertato, all’esame clinico, la presenza

di segni esterni (ematomi, abrasioni, ferite, …) a livello del capo, aspetto

che contribuisce a generare dei dubbi circa un rilevante coinvolgimento di

quella parte del corpo nella caduta.

In

queste condizioni, il TCA ritiene che non possa essere attribuito un

sufficiente valore probatorio ai pareri specialistici (quello dei dottori __________,

__________, __________ e __________) che hanno riconosciuto l’esistenza di una

relazione di causalità naturale tra la problematica oftalmologica e l’evento

traumatico del gennaio 2013, partendo proprio dal presupposto – non dimostrato

- che RI 1 avrebbe riportato un trauma commotivo. Trattandosi in particolare di

quello del dott. __________, è verosimile che egli abbia semplicemente accettato

quanto riferitogli dal paziente in occasione della consultazione del 15 ottobre

2013.

A

proposito del secondo aspetto – tempo di latenza con il quale si è

manifestata la pretesa diplopia -, a margine della sua audizione del 18

giugno 2013, RI 1 ha dichiarato che il disturbo sarebbe insorto a distanza di

circa tre giorni dall’infortunio (cfr. doc. 56, p. 2: “I problemi alla vista

sono rimasti, ma come indicato al collega __________, dopo circa tre giorni

si è reso conto che ci vedeva doppio.” – il corsivo è del redattore).

Anche

questa circostanza non trova in realtà conferma nella pregressa documentazione.

In effetti, dal referto 23 aprile 2013 del dott. __________ risulta che in

occasione della visita del 26 marzo 2013, trascorsi poco meno di due mesi dal

sinistro, l’insorgente “non aveva delle diplopie” (doc. 22). Lo stesso

dicasi per la consultazione del 16 aprile 2013 presso l’oftalmologo dott. __________,

il quale ha refertato delle “grandi difficoltà alla messa a fuoco in

particolare a metà distanza”, ma non uno sdoppiamento dell’immagine (doc. 26).

Il primo documento in cui si fa accenno all’esistenza di una diplopia, è dunque

il rapporto relativo al consulto 14 giugno 2013 presso il neurologo dott. __________

(doc. 44, p. 2: “Inoltre da dopo la caduta vi sarebbe una diplopia, ossia

vedrebbe doppio nello sguardo laterale da vicino, soprattutto verso sinistra,

ma non nello sguardo lontano.”).

Alla

luce di quanto precede, occorre considerare dimostrato che la pretesa diplopia sarebbe

insorta con un tempo di latenza decisamente più lungo rispetto ai pochi giorni

dichiarati dal ricorrente, ciò che parla ulteriormente a sfavore dell’esistenza

di un legame causale naturale, così come è stato puntualmente evidenziato dalla

dott.ssa __________.

In

questo senso, è utile segnalare che, per costante giurisprudenza federale, più

il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo

e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono

essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno

2013 consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del

17 gennaio 2008 consid. 2; STF U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1). Ad

esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, l’Alta Corte ha

negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di un

assicurato, vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al

polso, braccio e spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati

refertati, per la prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie,

il TF ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla

constatazione anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante indizio a

favore dell’assenza di una causalità con l’infortunio. Inoltre, esso ha

rilevato che nessuno dei medici curanti aveva refertato un qualsiasi reperto

oggettivo (ad esempio, contusioni, stiramenti oppure abrasioni) atto a

giustificare il quadro clinico in questione.

In

conclusione, per le considerazioni che precedono, questo Tribunale non

ritiene provato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

Considerandi

2.

e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il preteso disturbo

visivo costituisca una conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato.

Come è

già stato precisato in precedenza (cfr. supra, consid. 2.2.), il TCA può

così lasciare aperta la questione di sapere se la pretesa diplopia ha un

qualche impatto sulla capacità lavorativa residua dell’insorgente (con diritto

a ulteriori indennità giornaliere e/o a una rendita d’invalidità) e se tale

patologia è costitutiva di una menomazione dell’integrità suscettibile di

fondare il diritto a un’IMI.

La

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha negato la

propria responsabilità a proposito della problematica oftalmologica denunciata

da RI 1, deve dunque essere confermata in questa sede.

2.10

Deve ancora essere verificato se il ricorrente può

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 15).

Secondo

l’art. 61 lett. f LPGA, deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di

bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che

si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo

(SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF

U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

fattispecie, esaminati i dati economici contenuti nella documentazione prodotta

dal patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. 472) e preso atto che anche l’amministrazione

ha riconosciuto il diritto al gratuito patrocinio per la procedura di opposizione

(cfr. doc. 473), l’assicurato deve essere dichiarato indigente.

Ritenuto,

inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta.

2.11

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 2 marzo 2022 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni

LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla concessione

dell'assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti