35.2022.25
Corretta l'entità dell'IMI assegnata all'assicurato
28 aprile 2022Italiano18 min
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2022.25
cr
Lugano
28 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 febbraio 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 dicembre 2016 RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di Chef de rang/service
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso la __________, è caduto e ha riportato, secondo il
rapporto 25 dicembre 2016 del Servizio di PS dell’Ospedale cantonale di __________,
una frattura pluriframmentaria del radio distale con frattura dislocata
dell’ulna sinistra (doc. 3).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con sentenza 35.2018.79 del 30
gennaio 2019, questa Corte ha respinto il ricorso interposto dall’assicurato
contro la decisione su opposizione del 9 luglio 2018 mediante la quale
l’assicuratore aveva dichiarato estinto dal 1° gennaio 2018 il nesso di
causalità naturale tra l’evento infortunistico del dicembre 2016 e i disturbi
interessanti la spalla sinistra.
Il giudizio cantonale è cresciuto
in giudicato.
1.3. Con ulteriore sentenza 35.2021.8
dell’8 luglio 2021 questo Tribunale ha respinto il ricorso interposto
dall’assicurato contro la decisione su opposizione dell’11 dicembre 2020 con la
quale l’amministrazione ha posto termine al versamento dell’indennità
giornaliera dal 1° agosto 2020, ritenendo ormai stabilizzate le condizioni di
salute infortunistiche. Il TCA ha pure confermato che l’assicuratore LAINF non
fosse tenuto a rispondere della problematica psichica lamentata
dall’insorgente, la quale non costituiva una conseguenza adeguata
dell’infortunio del dicembre 2016.
Data la
stabilizzazione delle condizioni di salute con la conseguente estinzione del diritto
alle prestazioni di corta durata, il TCA ha rilevato come spettasse quindi alla
CO 1, competente per le prestazioni di lunga durata, definire il diritto a
queste ultime, in particolare quello a una rendita d’invalidità ex art. 18
LAINF.
Anche tale giudizio è cresciuto
in giudicato.
1.4. Con decisione dell’11 gennaio 2021 CO
1 ha attribuito all’assicurato un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 133.3-4).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato per il tramite dell’avv. __________ (cfr. doc. 139.1-8),
in data 2 febbraio 2022 CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione, rifiutando nel contempo di assegnare all’interessato una rendita di
invalidità, non subendo egli nello svolgimento di attività adatte perdita di
guadagno alcuna (doc. A2).
1.5. Con tempestivo ricorso del 7 marzo
2022, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale,
l’attribuzione di un’IMI del 30% e, in subordine, il rinvio degli atti
all’assicuratore per complemento istruttorio atto a stabilire se l’insieme dei
problemi fisici dell’assicurato giustifichino un’IMI superiore a quella del 15%
già riconosciuta.
Egli
ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente l’insorgente ha rilevato
di essere affetto da più menomazioni all’integrità fisica, derivanti dal
medesimo infortunio occorso in data 25 dicembre 2016, concomitanti, le quali
devono quindi dar luogo ad un’indennità calcolata in base al pregiudizio
complessivo ai sensi dell’art.36 cpv. 3 prima frase OAINF.
Egli ha rilevato come, sulla base
della tabella 5 della SUVA, per i casi in cui, oltre all’artrosi, è dimostrata
anche un’instabilità dell’articolazione – come nel suo caso – il danno va
classificato quale caso grave, ciò che dà diritto ad un’IMI del 10%-15%.
Per tali ragioni, a suo parere,
all’indennità del 15% già assegnata va sommata un’ulteriore indennità del 15%,
per un totale del 30% che tiene conto sia dell’artrodesi radiocarpica, sia dell’artrosi
e dell’instabilità dell’articolazione radio-ulnare-distale (doc. I).
1.6. CO 1, in risposta, ha postulato che
l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. IV). In particolare, il patrocinatore
dell’assicuratore si è rifatto a quanto esposto dal dr. __________
nell’apprezzamento medico del 25 marzo 2022 allegato alla risposta di causa
(cfr. doc. IV/2).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
circoscritto all’entità dell’IMI spettante all’assicurato.
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in
forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana
disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2
LAINF).
2.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i
presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o
mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà
essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze
personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della
menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza
ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del
torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque,
soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di
lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente
ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta
conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi
citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"
(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari
sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di
analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un
organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità
fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità
va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase
OAINF).
Si prende in considerazione in
modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È
possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il
peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non
possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio
alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione
dell'indennità per
menomazione è, di principio,
esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno
è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI
1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4. L’INSAI ha allestito una serie di
tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura
amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.
STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre
1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui
esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.5. Nella concreta evenienza, l’amministrazione
ha acquisito agli atti il referto peritale del 19 giugno 2020 del dr. __________,
spec. FMH in chirurgia della mano e dei nervi periferici – perito incaricato dall’assicuratore
__________, responsabile del versamento delle prestazioni di corta durata - il
quale si è così espresso riguardo alla valutazione del danno all’integrità:
" (…).
7. Fragen nach dem Integritätsschaden
7.3. Ist die versicherte Person rein bezüglich der Unfallfolgen in
seiner körperlichen oder geistigen Integrität (unabhängig vom Beruf) dauernd
(d.h. voraussichtlich während des ganze Lebens) beeinträchtigt?
In Bezug auf die Handgelenksverletzung ist sicher ein Endzustand
eingetreten, der sich wohl voraussehbar in den nächsten Jahrzehnten noch etwas
weiterentwickeln kann, doch ist es zweckmässig, heute den Integritätsschaden
festzulegen unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung. Ich beziehe
die übrigen Diagnosen hier nicht mite in.
7.4. Wenn ja, zu wie viel Prozent nach der UVG-Skala der
Integritätsschaden (Anhang 3 zur UVV/Suva Tabellen)?
Gemässe Tabelle 1 > Hand > radiocarpale Arthrodese 15%.”
(Doc. 56.51-52)
Stante quanto precede, CO 1,
responsabile delle prestazioni di lunga durata, ha riconosciuto all’assicurato,
con la decisione formale dell’11 gennaio 2021 (doc. 133.3), poi confermata in
sede di opposizione (doc. A2), un’IMI del 15%.
2.6. In sede ricorsuale il patrocinatore
del ricorrente ha contestato l’entità dell’IMI riconosciuta dall’assicuratore
LAINF, riproponendo le medesime obiezioni già sollevate nell’opposizione del 9
febbraio 2021, ossia che la valutazione dell’IMI operata da CO 1 tiene conto
solo di una parte dei danni fisici permanenti al polso sinistro, ma non della
totalità degli stessi. A suo parere, difatti, oltre all’artrodesi radiocarpica già
correttamente presa in considerazione dall’amministrazione, bisognerebbe cumulare
il danno derivante dall’artrosi e dall’instabilità dell’articolazione
radio-ulnare-distale, ignorato in sede di quantificazione dell’IMI spettante
all’interessato. Tale menomazione, da qualificare come artrosi grave, dà
diritto, applicando la Tabella 5 della SUVA denominata “Menomazione
dell’integrità per artrosi”, ad un’IMI del 15%, la quale, aggiunta alla
percentuale del 15% già assegnata da CO 1, porta ad un’IMI globale del 30%
(doc. I).
Nella sua risposta di causa (doc.
IV), l’amministrazione ha ribadito la correttezza della decisione impugnata,
anche alla luce delle considerazioni espresse dal dr. __________ nella valutazione
del 25 marzo 2022, del seguente tenore:
" B.
Versicherungsmedizinische Beurteilung:
Unbestritten ist, dass der Versicherte durch die komplexe
Vorderarmfraktur links bei einem Ereignis vom 25.12.2016 ein Dauerschaden
erlitten hat. Das Gutachten Dr. med. __________ ist schlüssig und
nachvollziehbar. Es kann vollumfänglich auf Gutachten Dr. med. __________
abgestützt werden. Beim Versicherten wurde beim Sturzereignis vom 25.12.2016
bei der Vorderarmfraktur mittels Plattenosteosynthese versorgt, jedoch konnte
diese nicht optimal versorgt werden. Dadurch entwickelte sich eine vorzeitige
Arthrose radiokarpal. Diese wurde mittels Versteifungsoperation angegangen.
Es wurde eine Teilarthrodese durchgeführt. Es ist
korrekt von Dr. med. __________ ein Endzustand festgesetzt worden. Mit erneutem
operativem Eingriff kann keine relevante Verbesserung erzielt werden. Korrekt
hat Dr. med. __________ dargelegt, dass bei Endzustand ein Zustand vorliegt
einer Teilarthrodese radiokarpal mit Restbeschwerden und Funktionsdefizit.
Jedoch bestehen beim Versicherten erhebliche unfallfremde Faktoren. Das
Beschwerdeausmass mit der dargelegten Symptom-ausweitung ist unfallkausal nicht
zu erklären. Es liegen erhebliche unfallfremde Faktoren vor. Beim Versicherten
liegt kein CTS vor, auch keine CRPS. Es gilt nun also den Integritätsschaden zu
prüfen, da ein Dauerschaden vorliegt.
Dr. med. __________ hat korrekt den Integritätsschaden
anhand Gliedertabelle 1 - radiokarpale Arthrodese - mit 15% quantifiziert. Man
könne auch aufgrund der vorzeitigen Arthrose Tabelle 5 verwenden, wo auch
Handgelenksarthrose aufgeführt wird mit Gelenkresektion oder Arthrodese, welche
ebenfalls mit 15% quantifiziert wird. Beim Versicherten liegt lediglich ein
Teilversteifung vor, jedoch ist überwiegend wahrscheinlich davon auszugehen,
dass der Versicherte eine vollständige Handgelenksarthroseentwickeln wird,
sodass bei der zukünftigen Verschlechterung und allfälliger Durchführung einer
vollständigen Versteifung, der Integritätsschaden 15% beträgt. Die zukünftige Verschlechterung,
also ein Fortschreiten der Arthrose im linken Handgelenk ist von Dr. med. __________
folglich gebührend Rechnung getragen worden. Es darf beim Versicherten
lediglich der unfallkausale Schaden, Entwicklung einer vorzeitigen Arthrose im
linken Handgelenk, berücksichtigt werden, da nur dieser Schaden unfallkausal ist.
Die Symptomausweitung beim Versicherten ist von Dr. med. __________ korrekt als
unfallfremd klassifiziert worden.
Die Forderung einer 30%igen Integritätsentschädigung
ist nicht nachvollziehbar und lässt sich nicht begründen. Der Schaden ist die
vorzeitige Arthrose, welche auch unter Berücksichtigung der zukünftigen
Verschlechterung mit 15% korrekt quantifiziert wird.
Nervenschädigungen können nicht nachgewiesen werden,
es liegt kein Karpaltunnelsyndrom vor, keine Beschwerden durch ein CRPS. Damit
ist die Einschätzung korrekt mit einem Integritätsschaden von 15%.
Die Kombination Handgelenksinstabilität und
Arthrose, d. h. Anwendung Tabelle 5 und Tabelle 6 in Kumulation ist nicht
statthaff, da bei Arthrose die Instabilität mitberücksichtigt ist. Wenn
Arthrose und eine Instabilität zusammentreffen, dann ist gemäss Gliedertabelle
5 und 6 für die IE massgebend, der die höhere Schätzung aufweist. Eine schwere
Instabilität im Handgelenk wird mit 5-15% quantifiziert, eine
Handgelenksversteifung mit 15%. Dr. med. __________ hat also korrekt den höheren
Wert berücksichtigt mit Integritätsentschädigung von 15%. Jedoch ist die
Kumulation nicht zulässig. Eine Kumulierung der Prozentsätze des Integritätsschadens
aus Tabelle 5.2 SUVA und Anhang 3 UVV ist nicht nachvollziehbar und nicht
statthaff. Der Handwert beträgt im UVG 40%, dabei ist die Versteifungsoperation
in Relation zum Handwert zu setzen. Dieser beträgt mit der Versteifungsoperation
gemäss Gliedertabelle 15%. Der unfallkausale Schaden ist die vorzeitige
Arthrose, welche zu einer Versteifungsoperation geführt hat. Folglich ist der
unfallkausale Schaden als Dauerschaden erheblicher Natur mit 15% zu
quantifizieren.
Da die weiteren geklagten Beschwerden und
Funktionseinschränkungen beim Versicherten nicht unfallkausal sind, können
diese nicht berücksichtigt werden.” (Doc. IV/2)
2.7. Chiamato ora a pronunciarsi su una
questione di natura squisitamente medica - tenuto conto che, secondo la
giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta
sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI
non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere
da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40 s.) - il
TCA ritiene di non avere validi motivi per discostarsi dalla valutazione
enunciata dal chirurgo della mano dr. __________.
Egli ha infatti espresso la propria valutazione in maniera
appropriata, tenendo conto unicamente dei danni permanenti in nesso causale con
l’infortunio (polso sinistro), ad esclusione degli altri (danni psichici) privi
del necessario nesso di causalità adeguato, come già debitamente stabilito
nella STCA 35.2021.8 dell’8 luglio 2021, cresciuta incontestata in giudicato.
Il suo parere non risulta, del
resto, smentito da certificazioni medico-specialistiche di senso contrario.
Anzi, alla medesima conclusione
(IMI del 15%) era pure giunto il dr. __________, spec. FMH in medicina interna,
nel referto peritale del 21 settembre 2017 redatto su incarico di __________,
il quale aveva espressamente indicato che, una volta stabilizzato lo stato di
salute, si sarebbe dovuto procedere con la valutazione dell’entità del danno
permanente, preannunciando comunque che “per il polso sinistro ci saranno
sicuramente danni permanenti, che potranno eventualmente giungere in
un’artrodesi radiocarpica, che comporta un’IMI del 15% in base alla Tabella
SUVA 1.2” (cfr. doc. 139.28).
L’insorgente si è limitato a
contestare l’entità dell’IMI assegnatagli sostenendo che le Tabelle SUVA
applicabili al suo caso avrebbero dovuto essere, oltre alla Tabella 1 già
correttamente utilizzata dall’amministrazione, anche la Tabella 5 concernente
l’artrosi, per un’IMI globale del 30%, senza tuttavia presentare documentazione
medica a supporto di tali pretese.
Ora, le obiezioni ricorsuali sono
state accuratamente e debitamente vagliate dal dr. __________, specialista
nella materia che qui interessa, il quale ha ben motivato le ragioni per le
quali le stesse non possano essere accolte.
Come esposto nell’apprezzamento
medico del 25 marzo 2022 allegato alla risposta di causa (cfr. doc. IV/2,
riportato in esteso al consid. 2.6.), difatti, il dr. __________ ha chiarito
per quali motivi, contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, non è
possibile cumulare il danno derivante dall’artrosi del polso, con quello
causato dall’instabilità del polso, dato che quest’ultima risulta già compresa
nella valutazione dell’artrosi.
Il dr. __________ ha spiegato
come il dr. __________ abbia quantificato correttamente il danno all'integrità
al 15% utilizzando la Tabella 1 - artrodesi radiocarpale – tenendo già anche
conto del probabile futuro deterioramento con sviluppo di un'artrosi completa
del polso, aggiungendo che anche volendo utilizzare la Tabella 5 così come
preteso nel ricorso, si giungerebbe comunque al medesimo risultato del 15%.
Egli ha, infatti, esplicitato che una grave instabilità del polso giustifica
un’IMI del 5-15%, mentre la rigidità del polso un’IMI del 15%. Il dr. __________
ha quindi, in maniera corretta, preso in considerazione, per entrambe le eventualità,
la percentuale maggiore del 15%.
Il TCA non ha motivo per
discostarsi da queste chiare e concludenti considerazioni mediche, le quali
appaiono convincenti e condivisibili.
In conclusione, la decisione su
opposizione impugnata con la quale è stata assegnata un'IMI del 15% per il
danno permanente all'arto superiore sinistro risulta corretta e va, pertanto,
confermata.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata
in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui
in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese
se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede
il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA
(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 7
marzo 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di
prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr.
anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;
STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
2.9. Deve, infine, essere
verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag. 2).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (cfr. STF U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;
DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A
tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29
agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel
caso concreto, trattandosi di decidere una questione di natura squisitamente
medica, alla luce della relativa documentazione a disposizione e dei principi
che disciplinano l’apprezzamento delle prove nell’ambito del diritto delle
assicurazioni sociali, sviluppati nelle sentenze consultabili sia nella
Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in
quello del Cantone Ticino, al patrocinatore di RI 1, sprovvisto di
documentazione medico specialistica a sostegno delle proprie tesi, doveva
apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente
maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il
requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
La domanda di assistenza
giudiziaria deve pertanto essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti