Lexipedia

Decisione

35.2022.25

Corretta l'entità dell'IMI assegnata all'assicurato

28 aprile 2022Italiano18 min

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2022.25

cr

Lugano

28 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 2 febbraio 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 25 dicembre 2016 RI 1,

dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di Chef de rang/service

e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso la __________, è caduto e ha riportato, secondo il

rapporto 25 dicembre 2016 del Servizio di PS dell’Ospedale cantonale di __________,

una frattura pluriframmentaria del radio distale con frattura dislocata

dell’ulna sinistra (doc. 3).

L’Istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con sentenza 35.2018.79 del 30

gennaio 2019, questa Corte ha respinto il ricorso interposto dall’assicurato

contro la decisione su opposizione del 9 luglio 2018 mediante la quale

l’assicuratore aveva dichiarato estinto dal 1° gennaio 2018 il nesso di

causalità naturale tra l’evento infortunistico del dicembre 2016 e i disturbi

interessanti la spalla sinistra.

Il giudizio cantonale è cresciuto

in giudicato.

1.3. Con ulteriore sentenza 35.2021.8

dell’8 luglio 2021 questo Tribunale ha respinto il ricorso interposto

dall’assicurato contro la decisione su opposizione dell’11 dicembre 2020 con la

quale l’amministrazione ha posto termine al versamento dell’indennità

giornaliera dal 1° agosto 2020, ritenendo ormai stabilizzate le condizioni di

salute infortunistiche. Il TCA ha pure confermato che l’assicuratore LAINF non

fosse tenuto a rispondere della problematica psichica lamentata

dall’insorgente, la quale non costituiva una conseguenza adeguata

dell’infortunio del dicembre 2016.

Data la

stabilizzazione delle condizioni di salute con la conseguente estinzione del diritto

alle prestazioni di corta durata, il TCA ha rilevato come spettasse quindi alla

CO 1, competente per le prestazioni di lunga durata, definire il diritto a

queste ultime, in particolare quello a una rendita d’invalidità ex art. 18

LAINF.

Anche tale giudizio è cresciuto

in giudicato.

1.4. Con decisione dell’11 gennaio 2021 CO

1 ha attribuito all’assicurato un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 133.3-4).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato per il tramite dell’avv. __________ (cfr. doc. 139.1-8),

in data 2 febbraio 2022 CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima

decisione, rifiutando nel contempo di assegnare all’interessato una rendita di

invalidità, non subendo egli nello svolgimento di attività adatte perdita di

guadagno alcuna (doc. A2).

1.5. Con tempestivo ricorso del 7 marzo

2022, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale,

l’attribuzione di un’IMI del 30% e, in subordine, il rinvio degli atti

all’assicuratore per complemento istruttorio atto a stabilire se l’insieme dei

problemi fisici dell’assicurato giustifichino un’IMI superiore a quella del 15%

già riconosciuta.

Egli

ha, inoltre, postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

Sostanzialmente l’insorgente ha rilevato

di essere affetto da più menomazioni all’integrità fisica, derivanti dal

medesimo infortunio occorso in data 25 dicembre 2016, concomitanti, le quali

devono quindi dar luogo ad un’indennità calcolata in base al pregiudizio

complessivo ai sensi dell’art.36 cpv. 3 prima frase OAINF.

Egli ha rilevato come, sulla base

della tabella 5 della SUVA, per i casi in cui, oltre all’artrosi, è dimostrata

anche un’instabilità dell’articolazione – come nel suo caso – il danno va

classificato quale caso grave, ciò che dà diritto ad un’IMI del 10%-15%.

Per tali ragioni, a suo parere,

all’indennità del 15% già assegnata va sommata un’ulteriore indennità del 15%,

per un totale del 30% che tiene conto sia dell’artrodesi radiocarpica, sia dell’artrosi

e dell’instabilità dell’articolazione radio-ulnare-distale (doc. I).

1.6. CO 1, in risposta, ha postulato che

l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. IV). In particolare, il patrocinatore

dell’assicuratore si è rifatto a quanto esposto dal dr. __________

nell’apprezzamento medico del 25 marzo 2022 allegato alla risposta di causa

(cfr. doc. IV/2).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

circoscritto all’entità dell’IMI spettante all’assicurato.

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità è assegnata in

forma di prestazione in capitale.

Essa non deve superare

l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed

è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale emana

disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2

LAINF).

2.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i

presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una

menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà

tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o

mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione dovrà

essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze

personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della

menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza

ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione del

torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque,

soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una serie di

lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente

ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella - riconosciuta

conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi

citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale"

(cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni extra-tabellari

sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di

analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso di un

organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni all'integrità

fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità

va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase

OAINF).

Si prende in considerazione in

modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È

possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il

peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non

possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio

alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per

menomazione è, di principio,

esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno

è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI

1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4. L’INSAI ha allestito una serie di

tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di natura

amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr.

STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre

1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui

esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5. Nella concreta evenienza, l’amministrazione

ha acquisito agli atti il referto peritale del 19 giugno 2020 del dr. __________,

spec. FMH in chirurgia della mano e dei nervi periferici – perito incaricato dall’assicuratore

__________, responsabile del versamento delle prestazioni di corta durata - il

quale si è così espresso riguardo alla valutazione del danno all’integrità:

" (…).

7. Fragen nach dem Integritätsschaden

7.3. Ist die versicherte Person rein bezüglich der Unfallfolgen in

seiner körperlichen oder geistigen Integrität (unabhängig vom Beruf) dauernd

(d.h. voraussichtlich während des ganze Lebens) beeinträchtigt?

In Bezug auf die Handgelenksverletzung ist sicher ein Endzustand

eingetreten, der sich wohl voraussehbar in den nächsten Jahrzehnten noch etwas

weiterentwickeln kann, doch ist es zweckmässig, heute den Integritätsschaden

festzulegen unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung. Ich beziehe

die übrigen Diagnosen hier nicht mite in.

7.4. Wenn ja, zu wie viel Prozent nach der UVG-Skala der

Integritätsschaden (Anhang 3 zur UVV/Suva Tabellen)?

Gemässe Tabelle 1 > Hand > radiocarpale Arthrodese 15%.”

(Doc. 56.51-52)

Stante quanto precede, CO 1,

responsabile delle prestazioni di lunga durata, ha riconosciuto all’assicurato,

con la decisione formale dell’11 gennaio 2021 (doc. 133.3), poi confermata in

sede di opposizione (doc. A2), un’IMI del 15%.

2.6. In sede ricorsuale il patrocinatore

del ricorrente ha contestato l’entità dell’IMI riconosciuta dall’assicuratore

LAINF, riproponendo le medesime obiezioni già sollevate nell’opposizione del 9

febbraio 2021, ossia che la valutazione dell’IMI operata da CO 1 tiene conto

solo di una parte dei danni fisici permanenti al polso sinistro, ma non della

totalità degli stessi. A suo parere, difatti, oltre all’artrodesi radiocarpica già

correttamente presa in considerazione dall’amministrazione, bisognerebbe cumulare

il danno derivante dall’artrosi e dall’instabilità dell’articolazione

radio-ulnare-distale, ignorato in sede di quantificazione dell’IMI spettante

all’interessato. Tale menomazione, da qualificare come artrosi grave, dà

diritto, applicando la Tabella 5 della SUVA denominata “Menomazione

dell’integrità per artrosi”, ad un’IMI del 15%, la quale, aggiunta alla

percentuale del 15% già assegnata da CO 1, porta ad un’IMI globale del 30%

(doc. I).

Nella sua risposta di causa (doc.

IV), l’amministrazione ha ribadito la correttezza della decisione impugnata,

anche alla luce delle considerazioni espresse dal dr. __________ nella valutazione

del 25 marzo 2022, del seguente tenore:

" B.

Versicherungsmedizinische Beurteilung:

Unbestritten ist, dass der Versicherte durch die komplexe

Vorderarmfraktur links bei einem Ereignis vom 25.12.2016 ein Dauerschaden

erlitten hat. Das Gutachten Dr. med. __________ ist schlüssig und

nachvollziehbar. Es kann vollumfänglich auf Gutachten Dr. med. __________

abgestützt werden. Beim Versicherten wurde beim Sturzereignis vom 25.12.2016

bei der Vorderarmfraktur mittels Plattenosteosynthese versorgt, jedoch konnte

diese nicht optimal versorgt werden. Dadurch entwickelte sich eine vorzeitige

Arthrose radiokarpal. Diese wurde mittels Versteifungsoperation angegangen.

Es wurde eine Teilarthrodese durchgeführt. Es ist

korrekt von Dr. med. __________ ein Endzustand festgesetzt worden. Mit erneutem

operativem Eingriff kann keine relevante Verbesserung erzielt werden. Korrekt

hat Dr. med. __________ dargelegt, dass bei Endzustand ein Zustand vorliegt

einer Teilarthrodese radiokarpal mit Restbeschwerden und Funktionsdefizit.

Jedoch bestehen beim Versicherten erhebliche unfallfremde Faktoren. Das

Beschwerdeausmass mit der dargelegten Symptom-ausweitung ist unfallkausal nicht

zu erklären. Es liegen erhebliche unfallfremde Faktoren vor. Beim Versicherten

liegt kein CTS vor, auch keine CRPS. Es gilt nun also den Integritätsschaden zu

prüfen, da ein Dauerschaden vorliegt.

Dr. med. __________ hat korrekt den Integritätsschaden

anhand Gliedertabelle 1 - radiokarpale Arthrodese - mit 15% quantifiziert. Man

könne auch aufgrund der vorzeitigen Arthrose Tabelle 5 verwenden, wo auch

Handgelenksarthrose aufgeführt wird mit Gelenkresektion oder Arthrodese, welche

ebenfalls mit 15% quantifiziert wird. Beim Versicherten liegt lediglich ein

Teilversteifung vor, jedoch ist überwiegend wahrscheinlich davon auszugehen,

dass der Versicherte eine vollständige Handgelenksarthroseentwickeln wird,

sodass bei der zukünftigen Verschlechterung und allfälliger Durchführung einer

vollständigen Versteifung, der Integritätsschaden 15% beträgt. Die zukünftige Verschlechterung,

also ein Fortschreiten der Arthrose im linken Handgelenk ist von Dr. med. __________

folglich gebührend Rechnung getragen worden. Es darf beim Versicherten

lediglich der unfallkausale Schaden, Entwicklung einer vorzeitigen Arthrose im

linken Handgelenk, berücksichtigt werden, da nur dieser Schaden unfallkausal ist.

Die Symptomausweitung beim Versicherten ist von Dr. med. __________ korrekt als

unfallfremd klassifiziert worden.

Die Forderung einer 30%igen Integritätsentschädigung

ist nicht nachvollziehbar und lässt sich nicht begründen. Der Schaden ist die

vorzeitige Arthrose, welche auch unter Berücksichtigung der zukünftigen

Verschlechterung mit 15% korrekt quantifiziert wird.

Nervenschädigungen können nicht nachgewiesen werden,

es liegt kein Karpaltunnelsyndrom vor, keine Beschwerden durch ein CRPS. Damit

ist die Einschätzung korrekt mit einem Integritätsschaden von 15%.

Die Kombination Handgelenksinstabilität und

Arthrose, d. h. Anwendung Tabelle 5 und Tabelle 6 in Kumulation ist nicht

statthaff, da bei Arthrose die Instabilität mitberücksichtigt ist. Wenn

Arthrose und eine Instabilität zusammentreffen, dann ist gemäss Gliedertabelle

5 und 6 für die IE massgebend, der die höhere Schätzung aufweist. Eine schwere

Instabilität im Handgelenk wird mit 5-15% quantifiziert, eine

Handgelenksversteifung mit 15%. Dr. med. __________ hat also korrekt den höheren

Wert berücksichtigt mit Integritätsentschädigung von 15%. Jedoch ist die

Kumulation nicht zulässig. Eine Kumulierung der Prozentsätze des Integritätsschadens

aus Tabelle 5.2 SUVA und Anhang 3 UVV ist nicht nachvollziehbar und nicht

statthaff. Der Handwert beträgt im UVG 40%, dabei ist die Versteifungsoperation

in Relation zum Handwert zu setzen. Dieser beträgt mit der Versteifungsoperation

gemäss Gliedertabelle 15%. Der unfallkausale Schaden ist die vorzeitige

Arthrose, welche zu einer Versteifungsoperation geführt hat. Folglich ist der

unfallkausale Schaden als Dauerschaden erheblicher Natur mit 15% zu

quantifizieren.

Da die weiteren geklagten Beschwerden und

Funktionseinschränkungen beim Versicherten nicht unfallkausal sind, können

diese nicht berücksichtigt werden.” (Doc. IV/2)

2.7. Chiamato ora a pronunciarsi su una

questione di natura squisitamente medica - tenuto conto che, secondo la

giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI

non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere

da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40 s.) - il

TCA ritiene di non avere validi motivi per discostarsi dalla valutazione

enunciata dal chirurgo della mano dr. __________.

Egli ha infatti espresso la propria valutazione in maniera

appropriata, tenendo conto unicamente dei danni permanenti in nesso causale con

l’infortunio (polso sinistro), ad esclusione degli altri (danni psichici) privi

del necessario nesso di causalità adeguato, come già debitamente stabilito

nella STCA 35.2021.8 dell’8 luglio 2021, cresciuta incontestata in giudicato.

Il suo parere non risulta, del

resto, smentito da certificazioni medico-specialistiche di senso contrario.

Anzi, alla medesima conclusione

(IMI del 15%) era pure giunto il dr. __________, spec. FMH in medicina interna,

nel referto peritale del 21 settembre 2017 redatto su incarico di __________,

il quale aveva espressamente indicato che, una volta stabilizzato lo stato di

salute, si sarebbe dovuto procedere con la valutazione dell’entità del danno

permanente, preannunciando comunque che “per il polso sinistro ci saranno

sicuramente danni permanenti, che potranno eventualmente giungere in

un’artrodesi radiocarpica, che comporta un’IMI del 15% in base alla Tabella

SUVA 1.2” (cfr. doc. 139.28).

L’insorgente si è limitato a

contestare l’entità dell’IMI assegnatagli sostenendo che le Tabelle SUVA

applicabili al suo caso avrebbero dovuto essere, oltre alla Tabella 1 già

correttamente utilizzata dall’amministrazione, anche la Tabella 5 concernente

l’artrosi, per un’IMI globale del 30%, senza tuttavia presentare documentazione

medica a supporto di tali pretese.

Ora, le obiezioni ricorsuali sono

state accuratamente e debitamente vagliate dal dr. __________, specialista

nella materia che qui interessa, il quale ha ben motivato le ragioni per le

quali le stesse non possano essere accolte.

Come esposto nell’apprezzamento

medico del 25 marzo 2022 allegato alla risposta di causa (cfr. doc. IV/2,

riportato in esteso al consid. 2.6.), difatti, il dr. __________ ha chiarito

per quali motivi, contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, non è

possibile cumulare il danno derivante dall’artrosi del polso, con quello

causato dall’instabilità del polso, dato che quest’ultima risulta già compresa

nella valutazione dell’artrosi.

Il dr. __________ ha spiegato

come il dr. __________ abbia quantificato correttamente il danno all'integrità

al 15% utilizzando la Tabella 1 - artrodesi radiocarpale – tenendo già anche

conto del probabile futuro deterioramento con sviluppo di un'artrosi completa

del polso, aggiungendo che anche volendo utilizzare la Tabella 5 così come

preteso nel ricorso, si giungerebbe comunque al medesimo risultato del 15%.

Egli ha, infatti, esplicitato che una grave instabilità del polso giustifica

un’IMI del 5-15%, mentre la rigidità del polso un’IMI del 15%. Il dr. __________

ha quindi, in maniera corretta, preso in considerazione, per entrambe le eventualità,

la percentuale maggiore del 15%.

Il TCA non ha motivo per

discostarsi da queste chiare e concludenti considerazioni mediche, le quali

appaiono convincenti e condivisibili.

In conclusione, la decisione su

opposizione impugnata con la quale è stata assegnata un'IMI del 15% per il

danno permanente all'arto superiore sinistro risulta corretta e va, pertanto,

confermata.

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui

in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese

se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede

il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 7

marzo 2022 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di

prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr.

anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;

STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

2.9. Deve, infine, essere

verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag. 2).

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (cfr. STF U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;

DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A

tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29

agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel

caso concreto, trattandosi di decidere una questione di natura squisitamente

medica, alla luce della relativa documentazione a disposizione e dei principi

che disciplinano l’apprezzamento delle prove nell’ambito del diritto delle

assicurazioni sociali, sviluppati nelle sentenze consultabili sia nella

Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in

quello del Cantone Ticino, al patrocinatore di RI 1, sprovvisto di

documentazione medico specialistica a sostegno delle proprie tesi, doveva

apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente

maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il

requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

La domanda di assistenza

giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti