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Decisione

35.2022.26

Corretto l'ammontare delle rendite assegnate all'assicurato, così come pure corretta l'attribuzione di interessi di mora e la determinazione del guadagno assicurato. Non dati gli elementi di una denegata/ritardata giustizia

14 settembre 2022Italiano42 min

riformazione professionale ad hoc quale impiegato d’ufficio presso le __________

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2022.26

CR

Lugano

14 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 3 febbraio 2022 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 18 giugno 1997, RI 1, a

quel momento dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di

meccanico di precisione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni

presso l’CO 1, è rimasto coinvolto in un incidente motociclistico, riportando

un politrauma (frattura pluriframmentaria esposta del femore sinistro, frattura

pluriframmentaria esposta della rotula sinistra, frattura pluriframmentaria

esposta del radio sinistro con interessamento dell’articolazione radio-ulnare

distale, processo stiloideo ulnare, dell’osso scafoide e dell’osso metacarpale

III, rottura del tendine estensore a livello dell’articolazione interfalangea

distale IV e lesione del nervo peroneo sinistro).

L’Istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità al riguardo e ha corrisposto

regolarmente le prestazioni di legge.

Alla chiusura del caso, con

decisione formale del 28 settembre 2000, l’assicurato è stato posto al

beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 40%. Gli è

per contro stato negato il diritto a una rendita d’invalidità, ritenuto che “…,

Fatti

i postumi dell’infortunio non pregiudicano in misura apprezzabile la capacità

di guadagno.” (doc. 16 – fasc. 3).

Il provvedimento appena citato è

cresciuto incontestato in giudicato.

1.2. Il 30 agosto 2011, allorquando si

trovava alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di

tecnico d’impianti di riscaldamento, RI 1 è rimasto vittima di un secondo

sinistro che è pure stato assunto dall’CO 1: mentre stava trasportando una

caldaia unitamente ad un collega, tutto il peso della medesima gli è finito sul

ginocchio destro. A causa di questo evento, egli ha riportato, segnatamente, la

lesione del menisco mediale (doc. 28 e 32 – fasc. 1).

Con decisione formale del 4

dicembre 2015, l’Istituto assicuratore ha assegnato un’IMI del 20% (doc. 243 –

fasc. 2).

1.3. Nel mese di marzo 2014,

l’assicurato è stato sottoposto a un intervento d’impianto di protesi totale

del ginocchio sinistro con asportazione del materiale di osteosintesi a livello

del femore sinistro (doc. 175 – fasc. 2).

L’amministrazione ha corrisposto

le relative prestazioni sanitarie e le indennità giornaliere a titolo di

ricaduta dell’infortunio del giugno 1997 (doc. 168 e doc. 172, p. 6 – fasc. 1).

1.4. RI 1 ha beneficiato di una

riformazione professionale ad hoc quale impiegato d’ufficio presso le __________

di __________, finanziata dall’assicurazione per l’invalidità (dal 1° aprile

2015 al 31 maggio 2016).

Dal 1° agosto 2016 egli è rimasto

alle dipendenze dello stesso datore di lavoro con un pensum del 50%. Il rapporto

lavorativo è però stato sciolto il 31 dicembre 2017 (doc. 337 – fasc. 2).

Nel contempo, l’assicurato ha

conseguito pure la patente di autista di bus.

1.5. Il 13 luglio 2016, l’assicuratore

ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato il diritto a una

rendita d’invalidità a dipendenza degli eventi infortunistici del 1997 e 2011

(doc. 261 – fasc. 2).

L’assicurato si è opposto a

questo provvedimento (doc. 269 – fasc. 2).

1.6. In data 31 dicembre 2016,

l’assicurato è scivolato su una lastra di ghiaccio e ha riportato un trauma

contusivo alla spalla destra (doc. 3 – fasc. 4). L’amministrazione lo ha posto

al beneficio delle prestazioni di corta durata sino al 31 dicembre 2017 (doc.

14 e doc. 45 – fasc. 4).

Con decisione formale del 13

giugno 2018, emanata in sostituzione di quella datata 13 luglio 2016, a RI 1 è

stata riconosciuta una rendita d’invalidità del 22% per il periodo 1° giugno

2016 – 31 dicembre 2017 e del 24% a far tempo dal 1° gennaio 2018, e ciò tenuto

conto delle ripercussioni economiche legate ai tre infortuni assicurati. Per

l’evento traumatico del dicembre 2016, gli è inoltre stato negato il diritto

all’IMI (doc. 119 – fasc. 3).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 125 – fasc. 3), in

data 13 settembre 2018, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto

della sua prima decisione (doc. 129 – fasc. 3).

Con sentenza STCA 35.2018.102 del

21 agosto 2019, il TCA ha annullato la decisione del 13 settembre 2018 e

rinviato gli atti all’Istituto assicuratore per complemento istruttorio, al

fine di definire compiutamente l’entità della capacità lavorativa residua

legata ai postumi residuali dei tre infortuni assicurati, aspetto che sta alla

base della determinazione del grado dell’invalidità.

1.7. Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare

affidata al __________, con decisione del 22 dicembre 2021 all’assicurato è

stata assegnata una rendita di invalidità del 28% dal 1° giugno 2016, del 36%

dal 1° gennaio 2018 e del 43% dal 1° gennaio 2019 (doc. 434).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, in data 3 febbraio 2022

l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.

A1).

1.8. Con tempestivo ricorso del 7 marzo

2022 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della

decisione impugnata e la retrocessione degli atti all’Istituto assicuratore

affinché allestisca dei nuovi conteggi inerenti le rendite d’invalidità

dovutegli e gli riconosca, pure, un’IMI del 20% per i danni conseguenti alle

patologie psichiatriche patite a seguito degli infortuni del 1997 e 2011.

L’insorgente ha innanzitutto

contestato il fatto che l’assicuratore LAINF abbia determinato il grado di

invalidità facendo riferimento all’art. 17 LPGA, concernente la revisione della

rendita. A suo modo di vedere, ciò non appare corretto, posto come la sua

capacità lavorativa residua del 50% sia rimasta costante nel tempo e che la

riformazione ad hoc quale impiegato d’ufficio e quella come autista di bus non

abbiano portato ad un aumento della capacità lucrativa.

Pure oggetto di critica l’entità

del reddito da valido e del guadagno assicurato, nonché l’inizio del diritto

alla rendita.

L’insorgente ha poi rilevato come l’amministrazione abbia omesso

di indicare quale saggio sia stato applicato per il calcolo degli interessi di

mora.

Infine, l’insorgente ha ritenuto che l’Istituto assicuratore,

omettendo di esprimersi in merito all’entità dell’IMI cui ha diritto a seguito

dei suoi disturbi psichici, sia incorso in un diniego di giustizia (doc. I).

1.9. L’CO 1, in risposta, ha postulato

che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.10. Con osservazioni del 1° aprile 2022

l’insorgente ha ribadito le proprie obiezioni in merito al calcolo del reddito

da valido (dato che, a suo parere, non tiene conto dell’aumento salariale di

fr. 100 mensili confermati dal precedente datore di lavoro), all’entità del

guadagno assicurato (che avrebbe dovuto essere fissato, per lo meno per la

quota dovuta alle affezioni psichiche, in base a quanto egli avrebbe guadagnato

nel 2020) e all’IMI spettantegli in ragione del danno psichico (doc. V).

1.11. In data 20 aprile 2022 l’Istituto

assicuratore ha integralmente confermato la propria decisione, rilevando come

il reddito da valido sia stato calcolato tenendo conto degli aumenti indicati

dall’ex datore di lavoro e, a proposito dell’IMI, osservando che in merito verrà

emessa una separata decisione, munita dei rimedi di diritto (doc. VII).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata la STF

8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto

era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto

per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF

8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide

questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del

27.

maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8

giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla

funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,

dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice

Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18

febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.2

Nel caso di specie, litigiosa è la

correttezza, o meno, delle rendite di invalidità assegnate all’assicurato dall’CO

1.

Pure controversa la mancata decisione

riguardo all’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) per i danni derivanti

dalle patologie psichiatriche, in nesso di causalità con l’infortunio.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per

quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la cura

medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20.

luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre precisato

che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1

LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del

ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

2.4

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. DF 134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p.

378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA

del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V 6;

STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa

E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c,

RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.

8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113.

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181

consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi

citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012

consid. 2; RAMI 1992 U 142, pag. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della

prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U

363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso,

dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5b/bb p. 103).

2.5

Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

Nella RAMI 2004 U

529.

p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art.

16.

LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF

la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra

il danno alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la

STFA del 18 marzo 2002

nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò nondimeno, se il danno alla

salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio

sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto

l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid.

3b).

2.6

Nella concreta evenienza, conformemente

a quanto disposto nella STCA 35.2018.102 del 21 agosto 2019 - sentenza di

rinvio per approfondimento peritale volto a definire

l’esigibilità lavorativa tenuto conto del solo danno alla salute infortunistico

- l’CO 1 ha ordinato una perizia pluridisciplinare, eseguita dal __________, e

meglio dai dottori __________ (ortopedico), __________ (psichiatra), __________

(neurologa) e __________ (reumatologo) (cfr. doc. 228 – fasc. 2).

Nel referto peritale del 6 aprile

2021, dopo avere esposto le diagnosi in nesso di causalità con gli infortuni

assicurati, gli esperti del __________ hanno così valutato l’esigibilità

lavorativa:

" Die

Ereignisse vom 18.06.1997 und vom 30.08.2011 haben zu bleibenden

Einschränkungen an der linken Hand/Handgelenk, an beiden Kniegelenken, am

linken Fuss und teilkausal zu den Rückenbeschwerden geführt.

Das Ereignis vom 31.12.2016 ist nach Abklingen

der Kontusion_Folgen an der rechten Schulter nach spätestens 8 Wochen folgenlos

geblieben. Aktuelle Beschwerden an der linken Schulter sind degenerativ

bedingt.

Aufgrund der Folge der Unfälle vom 18.09.1997 und

30.08.2011

sind folgende Tätigkeiten zumutbar:

-

Leichte sitzende oder wechselnd

sitzend-stehend-gehende Tätigkeiten

-

Gehstrecken bis 50 m

-

Heben und Tragen von Gewichten bis 10 kg bis auf

Brust-Höhe

-

Leichte Über-Kopf-Tätigkeiten

Nicht zumutbar:

-

Regelmässiges Gehen über 50 m

-

Gehen auf steilem oder inebenem Gelände

-

Andauerndes Arbeiten in kniender oder kauernder Position

-

Besteigen von Leitern und Gerüsten

-

Arbeiten mit andauernder Drehbewegung der linken

Hand

-

Präzisionarbeiten mit der linken Hand.”

Dopo avere specificato le limitazioni presentate dall’assicurato,

gli specialisti del __________ hanno così risposto alla domanda 2b) volta a

stabilire se “in un’attività adeguata – della quale vi preghiamo di fornire una

descrizione (posizioni, porto e sollevamento di pesi, maneggio di attrezzi, ecc.)

– l’assicurato è o meno in grado di lavorare al 100% (tempo di lavoro e

rendimento durante le ore di presenza)?

In caso di risposta negativa vogliate specificare per quali motivi

e in che termini la capacità di lavoro dell’assicurato è ridotta (definendo il

rendimento):

" Aus

orthopädischer und rheumatologischer Sicht führen die Schmerzen und das

Zusammenspiel der Behinderung an beiden extremitäten, der linken Hand, sowie

die Rückenbeschwerden - auch bei einhaltung des geschiederten

Zumutbarkeitsprofils - zur Verlangsamung der Arbeitsabläufe und zur raschen und

vermehrten Ermüdung. Es sind zur Entlastung der betroffenen Körperregionen

vermehrte Pausen notwendig.

Die geschilderten neurologischen Unfallfolgen beeinträchtigen die

Leistungsfähigkeit in geringem Ausmass, namentlich durch Einschränkung der

Gehstrecke.

Zusätzlich zu den somatischen Einschränkungen wirken sich aus

psychiatrischer sicht vor allem die Beeinträchtigung der Widerstands- und

Durchhalte-Fähigkeit auf die Leistungsfähigkeit aus. In der gegenwärtigen

Tätigkeit sind aus psychiatrischer Sicht Arbeits-Pensum von mehr als 4 Stunden

pro Tag nicht zumutbar.

Ingesamt ist aus orthöpedischer, rheumatologischer und

psychiatrischer Sicht mit der Heutigen Tätigkeit als Gemeinderarbeiter in einem

50%-Pensum eine der Leiden angepasste Arbeit optimal erreicht.” (Doc. 228)

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da queste conclusioni, ben motivate, con le quali gli specialisti

del __________, tenuto conto dell’insieme dei disturbi in nesso di causalità

con gli infortuni assicurati, hanno considerato l’assicurato ancora abile al

lavoro nella misura del 50% nello svolgimento di attività adatte.

2.7

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,

pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio

2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002

consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie, visto che, a norma dell’art. 16 LPGA, per

valutare il grado d’invalidità, va confrontato il reddito che l’assicurato

invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile

da lui dopo l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, sono

determinanti i dati del 2016, come correttamente ritenuto dall’amministrazione,

avendo l’assicurato portato a termine la propria riformazione ad hoc come

impiegato d’ufficio e autista in data 31 maggio 2016 (cfr. doc. 245).

2.8

Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito

da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF

129.

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere

ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in

ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile

valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla

salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività

lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali

(RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c; STCA

32.2018.180

del 4 settembre 2019, consid. 2.6).

2.8.1

Per quanto concerne il reddito da

valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione avversata,

senza il danno alla salute infortunistico, l’assicurato nel 2016 avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr.77'350, tenuto conto del salario lordo

di fr. 5'650 per 13 mensilità del 2013, aumentati di fr. 100 mensili per ogni

anno successivo secondo le indicazioni fornite dallo stesso datore di lavoro (doc.

245, doc. 249 e doc. A4).

L’insorgente ha contestato tale ammontare, osservando che nel certificato

personale allestito il 10 gennaio 2013 dalla Fondazione __________ risulta un

salario annuo di fr. 77'650; inoltre, anche l’Ufficio AI, nel calcolo della

rendita spettante all’assicurato, ha fissato il reddito da valido per il 2014

in fr. 77'650. Tale ammontare non tiene tuttavia conto, secondo la

patrocinatrice dell’assicurato, dell’aumento mensile di fr. 100 indicato dal

datore di lavoro. L’insorgente ha quindi chiesto che il reddito da valido per

il 2016 venga fissato in fr. 81'550 (doc. I).

L’amministrazione, dal canto suo,

in sede di risposta di causa, ha rilevato di avere applicato al reddito da

valido indicato dal datore di lavoro l’aumento di fr. 100 mensili fatto valere

con la prima opposizione (cfr. doc. III).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA

ritiene corretto il calcolo dell’amministrazione.

La ditta __________ ha, infatti,

indicato in fr. 5'650 il salario dell’assicurato del 2011 (doc. 141),

aggiungendo, con scritto dell’11 novembre 2014, che dopo l’infortunio del 2011

e fino al momento del licenziamento intervenuto nel 2013 non vi è stato alcun

aumento salariale (cfr. doc. 216).

A tale importo l’Istituto

assicuratore ha poi correttamente applicato, dal 2014 in poi, l’aumento di fr.

100.

mensili indicato dal datore di lavoro con scritto del 9 settembre 2016

(doc. A4), giungendo all’importo di fr. 77’350 per il 2016.

Questo Tribunale non ha motivo

per distanziarsi da tale ammontare.

Va, del resto, rilevato che lo stesso datore di lavoro, con

scritto del 22 maggio 2018 all’assicuratore LAINF, ha precisato che l’ipotetico

aumento salariale “non dipende solamente da un eventuale carovita, ma da altri

fattori. Fattori che non sono ipotizzabili, quali l’andamento annuo o il

rendimento del dipendente” (cfr. doc. 118).

2.9

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio

la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido

fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a

valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza,

che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una

stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può

senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra Corte

federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore

infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro

entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,

come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio

del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente ai

dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto

di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 32.2007.165 del 7

aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008,

ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in

una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella

stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima

percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per la valutazione

dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327)

(…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23

aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2;

dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in

SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap

salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente

risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha

stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5%

dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore

alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare -

soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da

raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo

e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Nella DTF 134 V 322 l'Alta

Corte aveva stabilito al considerando 4.1 che se una persona assicurata, per

motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico.

Questa giurisprudenza è stata

confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con comunicazione

del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i

Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019,

avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi

anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso

in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli

negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1

per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più

gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro

utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle

rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.

2.9.1

Nella presente fattispecie, l’CO 1,

nella decisione del 22 dicembre 2021, a proposito del salario da invalido ha

indicato che: “considerato che l’obbligo di limitare il danno è rispettato,

consideriamo quanto percepito dal 1° giugno 2016, rivalutato all’anno intero,

ossia fr. 56'003. Per i dettagli rinviamo al documento allegato “valutazione

grado di invalidità effettivo” (doc. 249).

Questo Tribunale non ha motivo

per distanziarsi dall’ammontare indicato dall’amministrazione, rimasto,

peraltro, incontestato.

2.10

Confrontando ora il reddito da

invalido di fr. 56’003 (cfr. supra, consid. 2.9.1) con il reddito da valido di

fr. 77'350 (cfr. supra, consid. 2.8.1), si ottiene per il 2016 un grado

d’invalidità del 28% ([77'350 – 56’003] x 100 : 77'350 = 27.6% arrotondato al 28%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

A ragione dunque l'CO 1 ha riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF del 28%

a partire dal 1° giugno 2016.

2.11

In maniera altrettanto corretta

l’amministrazione, tenuto conto della importante variazione dei redditi

concretamente realizzati dall’assicurato dopo il 2016 risultanti dall’estratto

conto AVS, ha proceduto alla revisione della rendita.

A tale riguardo va, infatti,

rilevato che se il grado di invalidità muta notevolmente, la rendita sarà

aumentata, ridotta oppure soppressa.

Contrariamente a quanto preteso

dall’insorgente, il fatto che la sua capacità lavorativa residua sia rimasta

invariata dal profilo medico non impedisce di procedere ad una revisione della

rendita.

L'invalidità può difatti modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF

130.

V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V

116.

consid. 3b).

L'assicurato può, infatti, migliorare,

in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire

conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate,

reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue

attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non

prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

Il mutamento deve, inoltre,

essere notevole.

Secondo la giurisprudenza resa

prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata

relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un

mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del

15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr.

Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

Tornando al caso di specie,

dall’estratto conto AVS emerge che l’assicurato, nel 2017, ha conseguito fr.

57'048, i quali, raffrontati al reddito da valido di fr. 78'650 (ossia fr.

6'050 x 13), portano ad un grado di invalidità del 27%. La rendita non subisce

modifiche.

Per il 2018, raffrontando il

reddito da valido di fr. 79'950 (fr. 6'150 x 13) con il reddito da invalido

concretamente percepito di fr. 51'123, risulta un grado di invalidità del 36%.

Pertanto, la rendita di invalidità è stata a ragione aumentata dal 28% al 36% a

partire dal 1° gennaio 2018.

Per il 2019, il salario

concretamente percepito di fr. 46'034, raffrontato al reddito da valido di fr.

81'250 (fr. 6'250 x 13) porta ad un’incapacità lucrativa del 43%. La rendita è

quindi stata correttamente innalzata dal 36% al 43% a partire dal 1° gennaio

2019.

2.12

In

maniera corretta, sulle prestazioni arretrate, l’Istituto assicuratore ha

riconosciuto all’assicurato il pagamento degli interessi di mora a partire dal

1° giugno 2018 (cfr. doc. 248).

Secondo

l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto

all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle

sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12

mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

2.13

L’insorgente ha contestato l’ammontare

del guadagno assicurato, il quale, a suo modo di vedere, avrebbe dovuto essere

fissato, per lo meno per la quota dovuta alle affezioni psichiche, in base a

quanto egli avrebbe guadagnato nel 2020.

A tale proposito, il TCA rileva

che il guadagno assicurato stabilito per la prima volta

all'inizio del diritto alla rendita secondo l'art. 15 cpv. 2 seconda frase

LAINF rimane determinante per l'intera durata del diritto alla rendita, anche

in caso di aumento della rendita dopo una procedura di revisione (cfr. STF 8C_378/2020

del 21 gennaio 2021 in DTF 147 V 213).

Pertanto, il guadagno assicurato, fissato al momento dell’inizio

del diritto alla rendita (2016) non può essere successivamente modificato.

2.14

L’insorgente ha, infine, chiesto

l’attribuzione di un’IMI aggiuntiva del 20% per tenere conto del suo danno

psichico.

Sul tema, l’amministrazione,

nella decisione su opposizione impugnata, ha espressamente indicato che “la CO

1.

si esprimerà non appena possibile mediante una decisione in merito ad un

danno all’integrità per i disturbi psichici” (cfr. doc. A1).

La patrocinatrice dell’insorgente

ha reputato che l’atteggiamento dell’amministrazione costituisca un diniego di

giustizia (doc. I).

Nella risposta di causa,

l’amministrazione ha contestato l’opinione della patrocinatrice

dell’insorgente, rilevando quanto segue:

" 6. L’CO 1

ha voluto scindere le due procedure in quanto agli atti non figurava nessuna

presa di posizione in merito al danno all’integrità per i disturbi psichici.

Nel frattempo, e più precisamente il 10.2.2022, il Centro __________ ha chiesto

alla propria specialista in psichiatria di esprimersi in merito.

I periti non possono più essere interpellati in quanto nel

frattempo il __________ è stato sciolto.

Giova poi rilevare che l’assicurato, per quanto riguarda i

disturbi organici, è stato messo a beneficio di un’indennità per menomazione

dell’integrità del 60%. Con il 20% chiesto si giungerebbe ad un tasso dell’80%

allorquando ad un paraplegico viene corrisposto un indennizzo del 90%. L’art.

36.

cpv. 3 OAINF prescrive che se concorrono più menomazioni all’integrità

fisica, mentale o psichica, causate da uno o da più infortuni, l’indennità è

calcolata in base al pregiudizio complessivo. Quando l’assicurato presenta

contemporaneamente più menomazioni dell’integrità fisica, psichica o mentale

l’indennità viene calcolata secondo il valore della tabella in funzione della

gravità della menomazione (cifra 1 cpv. 2 dell’allegato 3 all’OAINF). Le varie

percentuali vengono sommate. Se del caso il valore complessivo viene ponderato

alla luce dell’allegato 3 risp. delle tabelle della Suva (RAMI 1998 pag. 236;

sentenza del TF 8C_389/2009 del 7.4.2010 consid. 5.3).

Questo significa che il tasso proposto con l’opposizione non può

essere ripreso tale e quale ma merita un’analisi.” (Doc. III)

L’insorgente, con scritto del 1° aprile 2022, ha ribadito che il

modo di procedere dell’amministrazione costituisce un diniego di giustizia,

dato che gli accertamenti necessari richiederanno parecchi mesi. Inoltre, a suo

parere, un’IMI dell’80% è giustificata, visti gli indicibili dolori alle

ginocchia, all’avambraccio sinistro e le sofferenze che deve sopportare a causa

delle affezioni di natura psichiatrica (doc. V).

Con osservazioni del 20 aprile 2022, l’Istituto assicuratore ha

rilevato che “con l’opposizione l’CO 1 ha ammesso la causalità adeguata per i

disturbi psichici e, nel rispetto di tutti i rimedi giuridici, ha chiesto alla __________

di interpellare la propria specialista in psichiatria e, al termine degli

accertamenti, di rilasciare una nuova decisione. Nel caso in cui l’assicurato

non fosse d’accordo con quanto verrà deciso, potrà sempre inoltrare

opposizione. I suoi diritti sono salvaguardati” (doc. VII).

2.14.1

Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il

ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Secondo l’Alta Corte, vi è

diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V

147.

consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato a

statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29

cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme

delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.

1.1

p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il

grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come

pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I

312.

consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una

parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità

a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale

da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle

regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui la

procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza

federale).

Nell’ambito di una procedura

ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione

approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in

relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora

l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere

discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame

sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un

determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr.

STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in

RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

2.14.2

In una sentenza I 841/02 del 25

giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso

l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della

Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il TF ha

invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un

assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui

l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare

la decisione di sua competenza.

Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s.,

la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un

tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una

causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia

a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In quella stessa pronunzia, il TF

ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa

l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei

denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20

Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990,

I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993,

M 1/92)." (RAMI succitata)

In una sentenza 8C_149/2019 del 7

agosto 2019 consid. 3.2.1, il TF ha negato l’esistenza di un diniego di

giustizia in un caso in cui tra l’opposizione interposta dall’assicurato (28

luglio 2017) e la presentazione del ricorso per denegata giustizia (6 dicembre

2018), erano trascorsi poco più di 16 mesi. In questo senso, la Corte federale

ha constatato che il 20 novembre 2017 l’assicuratore aveva chiesto l’incarto AI

in visione, l’8 febbraio 2018 domandato informazioni in merito a una

valutazione reumatologica eseguita nell’ottobre 2017, il 16 novembre 2018

interpellato il proprio medico di fiducia e nel dicembre 2018 tentato di

ottenere dei referti da parte di un ospedale. Inoltre, nell’ottobre 2017,

l’assicurato aveva cambiato di patrocinatore, il quale, sino a settembre 2018,

aveva prodotto nuova documentazione medica che l’assicuratore aveva sottoposto

al proprio medico consulente.

L’Alta Corte ha per contro

riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un

tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello

scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi

al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso

cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione

contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è

trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e

l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in

una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e

in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non

presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Un

periodo di 18 mesi un’ottima idea giurisdizione cantonale e il ricorso per

denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato

quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un

minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del

28.

settembre 2009).

2.14.3

Nel caso di specie, chiamato a

pronunciarsi, il TCA reputa che il modo di procedere dell’amministrazione

risulti corretto, visto che, come opportunamente ricordato in sede di risposta

di causa, dopo avere con la decisione su opposizione (del 3 febbraio 2022)

ammesso la causalità adeguata per i disturbi psichici (sul tema vedi STF 8C_68/2021

del 6 maggio 2021), ha immediatamente interpellato la propria specialista in

psichiatria a proposito dell’entità dell’IMI.

Dalla documentazione

agli atti emerge, dunque, che l’assicuratore convenuto ha adottato le misure

necessarie per fare avanzare la procedura, e ciò nel pieno rispetto del

principio di celerità. In siffatte circostanze, questa Corte ritiene che, al

momento in cui è stato inoltrato il ricorso sub judice (marzo 2022),

all’Istituto assicuratore non potesse ancora essere imputata una

denegata/ritardata giustizia.

A fronte di un’IMI del

60% già accordata per le affezioni somatiche, l’amministrazione non poteva,

automaticamente e semplicemente, assegnare un’IMI aggiuntiva del 20% per le

affezioni psichiche, come richiesto dall’insorgente.

Al riguardo, giova qui

ribadire che l’IMI è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3 e

che se più menomazioni all’integrità fisica o mentale, causate da uno o più

infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio

complessivo (art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF) (cfr. ad es. STF

8C_659/2010 14 febbraio 2011).

2.15

L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 7 marzo 2022 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni

LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti