35.2022.26
Corretto l'ammontare delle rendite assegnate all'assicurato, così come pure corretta l'attribuzione di interessi di mora e la determinazione del guadagno assicurato. Non dati gli elementi di una denegata/ritardata giustizia
14 settembre 2022Italiano42 min
riformazione professionale ad hoc quale impiegato d’ufficio presso le __________
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2022.26
CR
Lugano
14 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 febbraio 2022 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 giugno 1997, RI 1, a
quel momento dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
meccanico di precisione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1, è rimasto coinvolto in un incidente motociclistico, riportando
un politrauma (frattura pluriframmentaria esposta del femore sinistro, frattura
pluriframmentaria esposta della rotula sinistra, frattura pluriframmentaria
esposta del radio sinistro con interessamento dell’articolazione radio-ulnare
distale, processo stiloideo ulnare, dell’osso scafoide e dell’osso metacarpale
III, rottura del tendine estensore a livello dell’articolazione interfalangea
distale IV e lesione del nervo peroneo sinistro).
L’Istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità al riguardo e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 28 settembre 2000, l’assicurato è stato posto al
beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 40%. Gli è
per contro stato negato il diritto a una rendita d’invalidità, ritenuto che “…,
Fatti
i postumi dell’infortunio non pregiudicano in misura apprezzabile la capacità
di guadagno.” (doc. 16 – fasc. 3).
Il provvedimento appena citato è
cresciuto incontestato in giudicato.
1.2. Il 30 agosto 2011, allorquando si
trovava alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di
tecnico d’impianti di riscaldamento, RI 1 è rimasto vittima di un secondo
sinistro che è pure stato assunto dall’CO 1: mentre stava trasportando una
caldaia unitamente ad un collega, tutto il peso della medesima gli è finito sul
ginocchio destro. A causa di questo evento, egli ha riportato, segnatamente, la
lesione del menisco mediale (doc. 28 e 32 – fasc. 1).
Con decisione formale del 4
dicembre 2015, l’Istituto assicuratore ha assegnato un’IMI del 20% (doc. 243 –
fasc. 2).
1.3. Nel mese di marzo 2014,
l’assicurato è stato sottoposto a un intervento d’impianto di protesi totale
del ginocchio sinistro con asportazione del materiale di osteosintesi a livello
del femore sinistro (doc. 175 – fasc. 2).
L’amministrazione ha corrisposto
le relative prestazioni sanitarie e le indennità giornaliere a titolo di
ricaduta dell’infortunio del giugno 1997 (doc. 168 e doc. 172, p. 6 – fasc. 1).
1.4. RI 1 ha beneficiato di una
riformazione professionale ad hoc quale impiegato d’ufficio presso le __________
di __________, finanziata dall’assicurazione per l’invalidità (dal 1° aprile
2015 al 31 maggio 2016).
Dal 1° agosto 2016 egli è rimasto
alle dipendenze dello stesso datore di lavoro con un pensum del 50%. Il rapporto
lavorativo è però stato sciolto il 31 dicembre 2017 (doc. 337 – fasc. 2).
Nel contempo, l’assicurato ha
conseguito pure la patente di autista di bus.
1.5. Il 13 luglio 2016, l’assicuratore
ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato il diritto a una
rendita d’invalidità a dipendenza degli eventi infortunistici del 1997 e 2011
(doc. 261 – fasc. 2).
L’assicurato si è opposto a
questo provvedimento (doc. 269 – fasc. 2).
1.6. In data 31 dicembre 2016,
l’assicurato è scivolato su una lastra di ghiaccio e ha riportato un trauma
contusivo alla spalla destra (doc. 3 – fasc. 4). L’amministrazione lo ha posto
al beneficio delle prestazioni di corta durata sino al 31 dicembre 2017 (doc.
14 e doc. 45 – fasc. 4).
Con decisione formale del 13
giugno 2018, emanata in sostituzione di quella datata 13 luglio 2016, a RI 1 è
stata riconosciuta una rendita d’invalidità del 22% per il periodo 1° giugno
2016 – 31 dicembre 2017 e del 24% a far tempo dal 1° gennaio 2018, e ciò tenuto
conto delle ripercussioni economiche legate ai tre infortuni assicurati. Per
l’evento traumatico del dicembre 2016, gli è inoltre stato negato il diritto
all’IMI (doc. 119 – fasc. 3).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 125 – fasc. 3), in
data 13 settembre 2018, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 129 – fasc. 3).
Con sentenza STCA 35.2018.102 del
21 agosto 2019, il TCA ha annullato la decisione del 13 settembre 2018 e
rinviato gli atti all’Istituto assicuratore per complemento istruttorio, al
fine di definire compiutamente l’entità della capacità lavorativa residua
legata ai postumi residuali dei tre infortuni assicurati, aspetto che sta alla
base della determinazione del grado dell’invalidità.
1.7. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare
affidata al __________, con decisione del 22 dicembre 2021 all’assicurato è
stata assegnata una rendita di invalidità del 28% dal 1° giugno 2016, del 36%
dal 1° gennaio 2018 e del 43% dal 1° gennaio 2019 (doc. 434).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, in data 3 febbraio 2022
l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
A1).
1.8. Con tempestivo ricorso del 7 marzo
2022 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata e la retrocessione degli atti all’Istituto assicuratore
affinché allestisca dei nuovi conteggi inerenti le rendite d’invalidità
dovutegli e gli riconosca, pure, un’IMI del 20% per i danni conseguenti alle
patologie psichiatriche patite a seguito degli infortuni del 1997 e 2011.
L’insorgente ha innanzitutto
contestato il fatto che l’assicuratore LAINF abbia determinato il grado di
invalidità facendo riferimento all’art. 17 LPGA, concernente la revisione della
rendita. A suo modo di vedere, ciò non appare corretto, posto come la sua
capacità lavorativa residua del 50% sia rimasta costante nel tempo e che la
riformazione ad hoc quale impiegato d’ufficio e quella come autista di bus non
abbiano portato ad un aumento della capacità lucrativa.
Pure oggetto di critica l’entità
del reddito da valido e del guadagno assicurato, nonché l’inizio del diritto
alla rendita.
L’insorgente ha poi rilevato come l’amministrazione abbia omesso
di indicare quale saggio sia stato applicato per il calcolo degli interessi di
mora.
Infine, l’insorgente ha ritenuto che l’Istituto assicuratore,
omettendo di esprimersi in merito all’entità dell’IMI cui ha diritto a seguito
dei suoi disturbi psichici, sia incorso in un diniego di giustizia (doc. I).
1.9. L’CO 1, in risposta, ha postulato
che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.10. Con osservazioni del 1° aprile 2022
l’insorgente ha ribadito le proprie obiezioni in merito al calcolo del reddito
da valido (dato che, a suo parere, non tiene conto dell’aumento salariale di
fr. 100 mensili confermati dal precedente datore di lavoro), all’entità del
guadagno assicurato (che avrebbe dovuto essere fissato, per lo meno per la
quota dovuta alle affezioni psichiche, in base a quanto egli avrebbe guadagnato
nel 2020) e all’IMI spettantegli in ragione del danno psichico (doc. V).
1.11. In data 20 aprile 2022 l’Istituto
assicuratore ha integralmente confermato la propria decisione, rilevando come
il reddito da valido sia stato calcolato tenendo conto degli aumenti indicati
dall’ex datore di lavoro e, a proposito dell’IMI, osservando che in merito verrà
emessa una separata decisione, munita dei rimedi di diritto (doc. VII).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
Preliminarmente, richiamata la STF
8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto
era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto
per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF
8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide
questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 102 del
27.
maggio 2022) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8
giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla
funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto,
dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice
Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18
febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2
Nel caso di specie, litigiosa è la
correttezza, o meno, delle rendite di invalidità assegnate all’assicurato dall’CO
1.
Pure controversa la mancata decisione
riguardo all’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) per i danni derivanti
dalle patologie psichiatriche, in nesso di causalità con l’infortunio.
2.3
Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per
quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura
medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20.
luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre precisato
che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1
LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del
ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.4
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. DF 134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p.
378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA
del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V 6;
STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa
E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c,
RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.
8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113.
V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181
consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi
citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012
consid. 2; RAMI 1992 U 142, pag. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della
prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U
363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso,
dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5b/bb p. 103).
2.5
Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
Nella RAMI 2004 U
529.
p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art.
16.
LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF
la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra
il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la
STFA del 18 marzo 2002
nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno alla
salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio
sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità
lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto
l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid.
3b).
2.6
Nella concreta evenienza, conformemente
a quanto disposto nella STCA 35.2018.102 del 21 agosto 2019 - sentenza di
rinvio per approfondimento peritale volto a definire
l’esigibilità lavorativa tenuto conto del solo danno alla salute infortunistico
- l’CO 1 ha ordinato una perizia pluridisciplinare, eseguita dal __________, e
meglio dai dottori __________ (ortopedico), __________ (psichiatra), __________
(neurologa) e __________ (reumatologo) (cfr. doc. 228 – fasc. 2).
Nel referto peritale del 6 aprile
2021, dopo avere esposto le diagnosi in nesso di causalità con gli infortuni
assicurati, gli esperti del __________ hanno così valutato l’esigibilità
lavorativa:
" Die
Ereignisse vom 18.06.1997 und vom 30.08.2011 haben zu bleibenden
Einschränkungen an der linken Hand/Handgelenk, an beiden Kniegelenken, am
linken Fuss und teilkausal zu den Rückenbeschwerden geführt.
Das Ereignis vom 31.12.2016 ist nach Abklingen
der Kontusion_Folgen an der rechten Schulter nach spätestens 8 Wochen folgenlos
geblieben. Aktuelle Beschwerden an der linken Schulter sind degenerativ
bedingt.
Aufgrund der Folge der Unfälle vom 18.09.1997 und
30.08.2011
sind folgende Tätigkeiten zumutbar:
-
Leichte sitzende oder wechselnd
sitzend-stehend-gehende Tätigkeiten
-
Gehstrecken bis 50 m
-
Heben und Tragen von Gewichten bis 10 kg bis auf
Brust-Höhe
-
Leichte Über-Kopf-Tätigkeiten
Nicht zumutbar:
-
Regelmässiges Gehen über 50 m
-
Gehen auf steilem oder inebenem Gelände
-
Andauerndes Arbeiten in kniender oder kauernder Position
-
Besteigen von Leitern und Gerüsten
-
Arbeiten mit andauernder Drehbewegung der linken
Hand
-
Präzisionarbeiten mit der linken Hand.”
Dopo avere specificato le limitazioni presentate dall’assicurato,
gli specialisti del __________ hanno così risposto alla domanda 2b) volta a
stabilire se “in un’attività adeguata – della quale vi preghiamo di fornire una
descrizione (posizioni, porto e sollevamento di pesi, maneggio di attrezzi, ecc.)
– l’assicurato è o meno in grado di lavorare al 100% (tempo di lavoro e
rendimento durante le ore di presenza)?
In caso di risposta negativa vogliate specificare per quali motivi
e in che termini la capacità di lavoro dell’assicurato è ridotta (definendo il
rendimento):
" Aus
orthopädischer und rheumatologischer Sicht führen die Schmerzen und das
Zusammenspiel der Behinderung an beiden extremitäten, der linken Hand, sowie
die Rückenbeschwerden - auch bei einhaltung des geschiederten
Zumutbarkeitsprofils - zur Verlangsamung der Arbeitsabläufe und zur raschen und
vermehrten Ermüdung. Es sind zur Entlastung der betroffenen Körperregionen
vermehrte Pausen notwendig.
Die geschilderten neurologischen Unfallfolgen beeinträchtigen die
Leistungsfähigkeit in geringem Ausmass, namentlich durch Einschränkung der
Gehstrecke.
Zusätzlich zu den somatischen Einschränkungen wirken sich aus
psychiatrischer sicht vor allem die Beeinträchtigung der Widerstands- und
Durchhalte-Fähigkeit auf die Leistungsfähigkeit aus. In der gegenwärtigen
Tätigkeit sind aus psychiatrischer Sicht Arbeits-Pensum von mehr als 4 Stunden
pro Tag nicht zumutbar.
Ingesamt ist aus orthöpedischer, rheumatologischer und
psychiatrischer Sicht mit der Heutigen Tätigkeit als Gemeinderarbeiter in einem
50%-Pensum eine der Leiden angepasste Arbeit optimal erreicht.” (Doc. 228)
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da queste conclusioni, ben motivate, con le quali gli specialisti
del __________, tenuto conto dell’insieme dei disturbi in nesso di causalità
con gli infortuni assicurati, hanno considerato l’assicurato ancora abile al
lavoro nella misura del 50% nello svolgimento di attività adatte.
2.7
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente va ricordato che,
secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento
dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr.,
pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio
2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002
consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002
consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).
Nel caso di specie, visto che, a norma dell’art. 16 LPGA, per
valutare il grado d’invalidità, va confrontato il reddito che l’assicurato
invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile
da lui dopo l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, sono
determinanti i dati del 2016, come correttamente ritenuto dall’amministrazione,
avendo l’assicurato portato a termine la propria riformazione ad hoc come
impiegato d’ufficio e autista in data 31 maggio 2016 (cfr. doc. 245).
2.8
Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito
da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF
129.
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248.
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere
ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in
ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile
valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla
salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività
lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali
(RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c; STCA
32.2018.180
del 4 settembre 2019, consid. 2.6).
2.8.1
Per quanto concerne il reddito da
valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, nella decisione avversata,
senza il danno alla salute infortunistico, l’assicurato nel 2016 avrebbe
realizzato un guadagno annuo lordo di fr.77'350, tenuto conto del salario lordo
di fr. 5'650 per 13 mensilità del 2013, aumentati di fr. 100 mensili per ogni
anno successivo secondo le indicazioni fornite dallo stesso datore di lavoro (doc.
245, doc. 249 e doc. A4).
L’insorgente ha contestato tale ammontare, osservando che nel certificato
personale allestito il 10 gennaio 2013 dalla Fondazione __________ risulta un
salario annuo di fr. 77'650; inoltre, anche l’Ufficio AI, nel calcolo della
rendita spettante all’assicurato, ha fissato il reddito da valido per il 2014
in fr. 77'650. Tale ammontare non tiene tuttavia conto, secondo la
patrocinatrice dell’assicurato, dell’aumento mensile di fr. 100 indicato dal
datore di lavoro. L’insorgente ha quindi chiesto che il reddito da valido per
il 2016 venga fissato in fr. 81'550 (doc. I).
L’amministrazione, dal canto suo,
in sede di risposta di causa, ha rilevato di avere applicato al reddito da
valido indicato dal datore di lavoro l’aumento di fr. 100 mensili fatto valere
con la prima opposizione (cfr. doc. III).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA
ritiene corretto il calcolo dell’amministrazione.
La ditta __________ ha, infatti,
indicato in fr. 5'650 il salario dell’assicurato del 2011 (doc. 141),
aggiungendo, con scritto dell’11 novembre 2014, che dopo l’infortunio del 2011
e fino al momento del licenziamento intervenuto nel 2013 non vi è stato alcun
aumento salariale (cfr. doc. 216).
A tale importo l’Istituto
assicuratore ha poi correttamente applicato, dal 2014 in poi, l’aumento di fr.
100.
mensili indicato dal datore di lavoro con scritto del 9 settembre 2016
(doc. A4), giungendo all’importo di fr. 77’350 per il 2016.
Questo Tribunale non ha motivo
per distanziarsi da tale ammontare.
Va, del resto, rilevato che lo stesso datore di lavoro, con
scritto del 22 maggio 2018 all’assicuratore LAINF, ha precisato che l’ipotetico
aumento salariale “non dipende solamente da un eventuale carovita, ma da altri
fattori. Fattori che non sono ipotizzabili, quali l’andamento annuo o il
rendimento del dipendente” (cfr. doc. 118).
2.9
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio
la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido
fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a
valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza,
che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una
stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra Corte
federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore
infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro
entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto,
come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio
del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai
dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto
di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 32.2007.165 del 7
aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008,
ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in
una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella
stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima
percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per la valutazione
dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327)
(…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23
aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2;
dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in
SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap
salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente
risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha
stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5%
dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore
alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare -
soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da
raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo
e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Nella DTF 134 V 322 l'Alta
Corte aveva stabilito al considerando 4.1 che se una persona assicurata, per
motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si
procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In
pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure
facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico.
Questa giurisprudenza è stata
confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Da notare che, con comunicazione
del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i
Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019,
avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi
anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso
in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli
negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1
per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più
gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro
utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle
rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.
2.9.1
Nella presente fattispecie, l’CO 1,
nella decisione del 22 dicembre 2021, a proposito del salario da invalido ha
indicato che: “considerato che l’obbligo di limitare il danno è rispettato,
consideriamo quanto percepito dal 1° giugno 2016, rivalutato all’anno intero,
ossia fr. 56'003. Per i dettagli rinviamo al documento allegato “valutazione
grado di invalidità effettivo” (doc. 249).
Questo Tribunale non ha motivo
per distanziarsi dall’ammontare indicato dall’amministrazione, rimasto,
peraltro, incontestato.
2.10
Confrontando ora il reddito da
invalido di fr. 56’003 (cfr. supra, consid. 2.9.1) con il reddito da valido di
fr. 77'350 (cfr. supra, consid. 2.8.1), si ottiene per il 2016 un grado
d’invalidità del 28% ([77'350 – 56’003] x 100 : 77'350 = 27.6% arrotondato al 28%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).
A ragione dunque l'CO 1 ha riconosciuto il diritto ad una rendita LAINF del 28%
a partire dal 1° giugno 2016.
2.11
In maniera altrettanto corretta
l’amministrazione, tenuto conto della importante variazione dei redditi
concretamente realizzati dall’assicurato dopo il 2016 risultanti dall’estratto
conto AVS, ha proceduto alla revisione della rendita.
A tale riguardo va, infatti,
rilevato che se il grado di invalidità muta notevolmente, la rendita sarà
aumentata, ridotta oppure soppressa.
Contrariamente a quanto preteso
dall’insorgente, il fatto che la sua capacità lavorativa residua sia rimasta
invariata dal profilo medico non impedisce di procedere ad una revisione della
rendita.
L'invalidità può difatti modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,
sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
130.
V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116.
consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare,
in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire
conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate,
reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue
attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non
prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa
prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata
relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un
mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del
15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr.
Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
Tornando al caso di specie,
dall’estratto conto AVS emerge che l’assicurato, nel 2017, ha conseguito fr.
57'048, i quali, raffrontati al reddito da valido di fr. 78'650 (ossia fr.
6'050 x 13), portano ad un grado di invalidità del 27%. La rendita non subisce
modifiche.
Per il 2018, raffrontando il
reddito da valido di fr. 79'950 (fr. 6'150 x 13) con il reddito da invalido
concretamente percepito di fr. 51'123, risulta un grado di invalidità del 36%.
Pertanto, la rendita di invalidità è stata a ragione aumentata dal 28% al 36% a
partire dal 1° gennaio 2018.
Per il 2019, il salario
concretamente percepito di fr. 46'034, raffrontato al reddito da valido di fr.
81'250 (fr. 6'250 x 13) porta ad un’incapacità lucrativa del 43%. La rendita è
quindi stata correttamente innalzata dal 36% al 43% a partire dal 1° gennaio
2019.
2.12
In
maniera corretta, sulle prestazioni arretrate, l’Istituto assicuratore ha
riconosciuto all’assicurato il pagamento degli interessi di mora a partire dal
1° giugno 2018 (cfr. doc. 248).
Secondo
l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto
all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle
sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12
mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
2.13
L’insorgente ha contestato l’ammontare
del guadagno assicurato, il quale, a suo modo di vedere, avrebbe dovuto essere
fissato, per lo meno per la quota dovuta alle affezioni psichiche, in base a
quanto egli avrebbe guadagnato nel 2020.
A tale proposito, il TCA rileva
che il guadagno assicurato stabilito per la prima volta
all'inizio del diritto alla rendita secondo l'art. 15 cpv. 2 seconda frase
LAINF rimane determinante per l'intera durata del diritto alla rendita, anche
in caso di aumento della rendita dopo una procedura di revisione (cfr. STF 8C_378/2020
del 21 gennaio 2021 in DTF 147 V 213).
Pertanto, il guadagno assicurato, fissato al momento dell’inizio
del diritto alla rendita (2016) non può essere successivamente modificato.
2.14
L’insorgente ha, infine, chiesto
l’attribuzione di un’IMI aggiuntiva del 20% per tenere conto del suo danno
psichico.
Sul tema, l’amministrazione,
nella decisione su opposizione impugnata, ha espressamente indicato che “la CO
1.
si esprimerà non appena possibile mediante una decisione in merito ad un
danno all’integrità per i disturbi psichici” (cfr. doc. A1).
La patrocinatrice dell’insorgente
ha reputato che l’atteggiamento dell’amministrazione costituisca un diniego di
giustizia (doc. I).
Nella risposta di causa,
l’amministrazione ha contestato l’opinione della patrocinatrice
dell’insorgente, rilevando quanto segue:
" 6. L’CO 1
ha voluto scindere le due procedure in quanto agli atti non figurava nessuna
presa di posizione in merito al danno all’integrità per i disturbi psichici.
Nel frattempo, e più precisamente il 10.2.2022, il Centro __________ ha chiesto
alla propria specialista in psichiatria di esprimersi in merito.
I periti non possono più essere interpellati in quanto nel
frattempo il __________ è stato sciolto.
Giova poi rilevare che l’assicurato, per quanto riguarda i
disturbi organici, è stato messo a beneficio di un’indennità per menomazione
dell’integrità del 60%. Con il 20% chiesto si giungerebbe ad un tasso dell’80%
allorquando ad un paraplegico viene corrisposto un indennizzo del 90%. L’art.
36.
cpv. 3 OAINF prescrive che se concorrono più menomazioni all’integrità
fisica, mentale o psichica, causate da uno o da più infortuni, l’indennità è
calcolata in base al pregiudizio complessivo. Quando l’assicurato presenta
contemporaneamente più menomazioni dell’integrità fisica, psichica o mentale
l’indennità viene calcolata secondo il valore della tabella in funzione della
gravità della menomazione (cifra 1 cpv. 2 dell’allegato 3 all’OAINF). Le varie
percentuali vengono sommate. Se del caso il valore complessivo viene ponderato
alla luce dell’allegato 3 risp. delle tabelle della Suva (RAMI 1998 pag. 236;
sentenza del TF 8C_389/2009 del 7.4.2010 consid. 5.3).
Questo significa che il tasso proposto con l’opposizione non può
essere ripreso tale e quale ma merita un’analisi.” (Doc. III)
L’insorgente, con scritto del 1° aprile 2022, ha ribadito che il
modo di procedere dell’amministrazione costituisce un diniego di giustizia,
dato che gli accertamenti necessari richiederanno parecchi mesi. Inoltre, a suo
parere, un’IMI dell’80% è giustificata, visti gli indicibili dolori alle
ginocchia, all’avambraccio sinistro e le sofferenze che deve sopportare a causa
delle affezioni di natura psichiatrica (doc. V).
Con osservazioni del 20 aprile 2022, l’Istituto assicuratore ha
rilevato che “con l’opposizione l’CO 1 ha ammesso la causalità adeguata per i
disturbi psichici e, nel rispetto di tutti i rimedi giuridici, ha chiesto alla __________
di interpellare la propria specialista in psichiatria e, al termine degli
accertamenti, di rilasciare una nuova decisione. Nel caso in cui l’assicurato
non fosse d’accordo con quanto verrà deciso, potrà sempre inoltrare
opposizione. I suoi diritti sono salvaguardati” (doc. VII).
2.14.1
Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il
ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V
147.
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a
statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme
delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.
1.1
p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312.
consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la
procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza
federale).
Nell’ambito di una procedura
ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione
approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in
relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora
l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere
discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame
sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un
determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr.
STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in
RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
2.14.2
In una sentenza I 841/02 del 25
giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il TF ha
invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un
assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s.,
la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa pronunzia, il TF
ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa
l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei
denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20
Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990,
I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993,
M 1/92)." (RAMI succitata)
In una sentenza 8C_149/2019 del 7
agosto 2019 consid. 3.2.1, il TF ha negato l’esistenza di un diniego di
giustizia in un caso in cui tra l’opposizione interposta dall’assicurato (28
luglio 2017) e la presentazione del ricorso per denegata giustizia (6 dicembre
2018), erano trascorsi poco più di 16 mesi. In questo senso, la Corte federale
ha constatato che il 20 novembre 2017 l’assicuratore aveva chiesto l’incarto AI
in visione, l’8 febbraio 2018 domandato informazioni in merito a una
valutazione reumatologica eseguita nell’ottobre 2017, il 16 novembre 2018
interpellato il proprio medico di fiducia e nel dicembre 2018 tentato di
ottenere dei referti da parte di un ospedale. Inoltre, nell’ottobre 2017,
l’assicurato aveva cambiato di patrocinatore, il quale, sino a settembre 2018,
aveva prodotto nuova documentazione medica che l’assicuratore aveva sottoposto
al proprio medico consulente.
L’Alta Corte ha per contro
riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un
tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi
al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso
cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione
contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è
trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in
una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e
in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non
presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Un
periodo di 18 mesi un’ottima idea giurisdizione cantonale e il ricorso per
denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato
quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un
minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del
28.
settembre 2009).
2.14.3
Nel caso di specie, chiamato a
pronunciarsi, il TCA reputa che il modo di procedere dell’amministrazione
risulti corretto, visto che, come opportunamente ricordato in sede di risposta
di causa, dopo avere con la decisione su opposizione (del 3 febbraio 2022)
ammesso la causalità adeguata per i disturbi psichici (sul tema vedi STF 8C_68/2021
del 6 maggio 2021), ha immediatamente interpellato la propria specialista in
psichiatria a proposito dell’entità dell’IMI.
Dalla documentazione
agli atti emerge, dunque, che l’assicuratore convenuto ha adottato le misure
necessarie per fare avanzare la procedura, e ciò nel pieno rispetto del
principio di celerità. In siffatte circostanze, questa Corte ritiene che, al
momento in cui è stato inoltrato il ricorso sub judice (marzo 2022),
all’Istituto assicuratore non potesse ancora essere imputata una
denegata/ritardata giustizia.
A fronte di un’IMI del
60% già accordata per le affezioni somatiche, l’amministrazione non poteva,
automaticamente e semplicemente, assegnare un’IMI aggiuntiva del 20% per le
affezioni psichiche, come richiesto dall’insorgente.
Al riguardo, giova qui
ribadire che l’IMI è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3 e
che se più menomazioni all’integrità fisica o mentale, causate da uno o più
infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio
complessivo (art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF) (cfr. ad es. STF
8C_659/2010 14 febbraio 2011).
2.15
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA
secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi
pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore
della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 7 marzo 2022 per cui si applica la nuova
disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni
LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti